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Il Consiglio provinciale
ha approvato
Il
Presidente della Provincia
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale
1. È approvato il nuovo piano urbanistico provinciale,
costituito dai seguenti elementi, che ne formano parte
integrante e sostanziale:
a) la relazione illustrativa, di cui all’allegato A;
b) le norme di attuazione, di cui all’allegato B;
c) la cartografia, di cui all’allegato C;
d) gli elenchi di invarianti, di cui all’allegato D;
e) gli indirizzi per le strategie della pianificazione
territoriale e per la valutazione
strategica dei piani, di cui all’allegato E;
f) i materiali di supporto per la pianificazione
territoriale, di cui all’allegato F.
2. Ai sensi dell’articolo 34 della legge provinciale 5
settembre 1991, n. 22 (Ordinamento
urbanistico e tutela del territorio), gli elementi
costitutivi del piano sono depositati presso gli uffici
del Consiglio provinciale; una copia è depositata presso
gli uffici della Giunta provinciale in libera visione.
ARTICOLO 2
Salvaguardia del piano urbanistico provinciale e
adeguamento degli strumenti di pianificazione
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore di questa
legge si applicano le misure di
salvaguardia del piano urbanistico provinciale previste
dalle norme di attuazione di cui
all’allegato B e dalla legge provinciale 4 marzo 2008,
n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del
territorio).
2. Per l’adeguamento al nuovo piano urbanistico
provinciale dei piani territoriali delle comunità e dei
piani regolatori generali si applicano le disposizioni
in materia delle norme di attuazione di cui all’allegato
B e della legge provinciale n. 1 del 2008.
ARTICOLO 3
Norma transitoria
1. I soggetti iscritti, alla data di prima adozione del
progetto di nuovo piano urbanistico
provinciale, nell’elenco degli idonei all’esercizio
dell’attività agrituristica ai sensi delle norme
provinciali in materia, sono sottoposti esclusivamente
alle disposizioni di cui all’articolo 37, comma 5,
lettera b), delle norme di attuazione di cui
all’allegato B, purché i relativi progetti di intervento
siano adeguati, ove occorra, alle precitate disposizioni
nonché alle eventuali ulteriori condizioni stabilite con
deliberazione della Giunta provinciale.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino
ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Provincia.
Trento, 27 maggio 2007
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DELLAI
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