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Il Consiglio provinciale
ha approvato
Il
Presidente della Provincia
promulga la seguente
legge:
ARTICOLO 1
Modificazioni della legge provinciale 28 marzo 2003, n.
4 (Sostegno dell’economia agricola, disciplina
dell’agricoltura biologica e della contrassegnazione di
prodotti geneticamente non modificati)
1. All’articolo 22 della legge provinciale 28 marzo
2003, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. La Provincia può concedere un premio annuo per unità
di bestiame adulto (UBA) nella misura massima di 370
euro/UBA, tenuto conto dei coefficienti stabiliti
dall’allegato A, agli operatori agricoli che allevano
direttamente le seguenti specie o razze animali
caratteristiche dell’ambiente alpino provinciale e
minacciate di estinzione:
a) bovine: Rendena, grigio alpina;
b) equine: cavallo Norico, cavallo da tiro pesante
rapido, cavallo Haflinger;
c) ovine: fiemmese (tingola), pusterese;
d) caprine: capra bionda dell’Adamello, mochena.";
b) nel comma 3, il secondo periodo è sostituito dal
seguente: "Tale premio viene erogato secondo le
condizioni previste dal piano di sviluppo rurale della
Provincia autonoma di Trento per il periodo 2007-2013."
2. All’articolo 23 della legge provinciale n. 4 del 2003
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Si considerano superfici foraggiere abbandonate le
terre, suscettibili di coltivazione, non destinate a
utilizzazioni agrarie da almeno tre annate agrarie.
Inoltre si considerano superfici foraggiere abbandonate
le terre su cui attività di sfalcio, pascolo o
coltivazione sono documentabili negli ultimi dieci anni
ed attualmente in fase di colonizzazione da parte della
vegetazione forestale, a prescindere da eventuali
diverse classificazioni degli strumenti urbanistici o di
pianificazione economica o forestale in vigore, fermo
restando che non sono comunque considerate boscate le
aree di neocolonizzazione di pascoli o superfici
foraggiere abbandonate con vegetazione forestale arborea
o arbustiva con altezza inferiore a due metri. Per
queste ultime l’importo di cui al comma 1 è triplicato.
La Giunta provinciale, con propria deliberazione e con
riferimento al piano
urbanistico provinciale e ai piani forestali e montani,
individua le caratteristiche delle terre da considerare
superfici foraggiere abbandonate ai fini del presente
comma.";
b) il comma 9 è sostituito dal seguente:
"9. Ai sensi della legge provinciale 16 giugno 2006, n.
3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del
Trentino) la comunità può svolgere in forma associata le
competenze dei comuni attribuite dal presente articolo.
In tal caso le somme per l’attuazione degli interventi
di cui al presente articolo sono assegnate ed erogate
alla comunità con l’osservanza delle procedure previste
per i comuni.";
c) dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
"9 bis. In presenza dell’indisponibilità dei comuni ad
accedere alle provvidenze previste dal presente
articolo, possono inoltrare richiesta per l’accesso alle
medesime gli operatori singoli o associati che si
impegnano all’effettuazione dell’azione di recupero e
alla prosecuzione della coltivazione della medesima area
prativa per almeno 5 anni e su una superficie minima di
1 ettaro. In assenza di delimitazioni cartografiche
operate dal comune e di provvedimenti adottati dal
medesimo, per l’individuazione delle aree prative la cui
mancata coltivazione può costituire rischio ambientale
di cui al comma 1 di questo articolo, l’ammissibilità
delle domande proposte da operatori agricoli singoli o
associati è subordinata all’accertamento della
sussistenza dei rischi citati da parte della struttura
responsabile dell’istruttoria delle domande.
9 ter. Le domande di contributo per l’azione di recupero
delle aree presentate da operatori singoli o associati
ai sensi del comma 9 bis di questo articolo, debbono
essere complete di:
a) cartografia riportante le particelle oggetto di
recupero e successiva coltivazione;
b) relazione tecnica dalla quale risultino le
motivazioni del recupero;
c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, riportante
il titolo di possesso della particella fondiaria o delle
particelle fondiarie e, nel caso di particella o
particelle non in proprietà, della precisazione di aver
acquisito l’autorizzazione del proprietario o dei
proprietari all’azione di recupero e prosecuzione almeno
quinquennale della coltivazione.
9 quater. Per le attività di cui al comma 9 bis la
Provincia può concedere un contributo fino alla misura
massima prevista dai commi 1 e 8 di questo articolo."
ARTICOLO 2
Modificazione dell’articolo 12 bis della legge
provinciale 23 novembre 1978, n. 48 (Provvedimenti per
il potenziamento delle aree forestali e delle loro
risorse)
1. Il comma 6 dell’ articolo 12 bis della legge
provinciale 23 novembre 1978, n. 48, è sostituito dal
seguente:
"6. La Provincia può accordare, agli enti proprietari di
cui all’articolo 16 e ai proprietari privati, a loro
cooperative, associazioni o consorzi le cui proprietà
forestali sono gestite sulla base di un piano di
assestamento ai sensi dell’articolo 3 o di un progetto
speciale di utilizzazione ai sensi dell’articolo 20 e
che partecipano ai mercati locali, un premio fino a 2
euro a metro cubo per la vendita di assortimenti tondi e
fino a 4 euro a metro cubo per la vendita di
assortimenti semilavorati. Il premio è accordato alla
conclusione annuale dei mercati, sulla base dei dati
contenuti nella relazione predisposta dalla Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura di
Trento sulla quantità di legname venduto annualmente da
ciascuno dei partecipanti. Uguale premio può essere
accordato per le vendite avvenute attraverso uno
specifico portale della rete internet. In quest’ultimo
caso i quantitativi sono certificati tramite le
corrispondenti fatture e un’idonea dichiarazione del
gestore del portale."
ARTICOLO 3
Modificazioni della legge provinciale 16 dicembre 1986,
n. 33 (Interventi a favore delle aziende forestali
pubbliche e norme integrative della legge provinciale 23
novembre 1978, n. 48 e della legge provinciale 31
ottobre 1977, n. 30)
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 1 della legge
provinciale 16 dicembre 1986, n. 33, è aggiunto il
seguente:
"2 bis. I contributi previsti dal comma 1 possono essere
concessi ai proprietari privati, a loro cooperative,
associazioni o consorzi le cui proprietà forestali sono
gestite sulla base di un piano di assestamento, ai sensi
dell’articolo 3 della legge provinciale 23 novembre
1978, n. 48 (Provvedimenti per il potenziamento delle
aree forestali e delle loro risorse), o di un progetto
speciale di utilizzazione, ai sensi dell’articolo 20
della medesima legge. A loro non sono concessi i
contributi previsti dall’articolo 4."
2. Il comma 3 dell’articolo 2 della legge provinciale n.
33 del 1986 è sostituito dal seguente:
"3. Resta escluso dalle agevolazioni il legname
proveniente dai lotti di piante inferiori a 100 metri
cubi; si deroga a tale limite per il legname proveniente
da proprietà la cui ripresa annua è inferiore a 100
metri cubi tariffari."
ARTICOLO 4
Efficacia della legge
1. L’efficacia di questa legge decorre dall’anno
finanziario successivo a quello in cui è pubblicato nel
Bollettino ufficiale della Regione l’avviso sull’esito
positivo dell’esame di compatibilità della legge con gli
articoli 87 e 88 del Trattato che istituisce la Comunità
europea.
ARTICOLO 5
Disposizioni finanziarie
1. Per i fini di cui agli articoli richiamati
nell’allegata tabella A, le spese sono poste a carico
degli stanziamenti e delle autorizzazioni di spesa
disposti per i fini di cui alle disposizioni previste
nei capitoli del documento tecnico di accompagnamento e
di specificazione del bilancio 2007-2009, indicati nella
tabella A in corrispondenza delle unità previsionali di
base di riferimento.
2. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al
bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai
sensi dell’articolo 27, terzo comma, della legge
provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di
bilancio
e di contabilità generale della Provincia autonoma di
Trento).
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino
ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Provincia.
Trento, 27 marzo 2007
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DELLAI
ALLEGATO 1
TABELLA A
Riferimento delle spese (articolo 5, comma 1)
Articolo Descrizione Capitolo Unità
Art. 1, comma 1 Premio annuo per unità 500650 50.5.210
di bestiame adulto (UBA)
Art. 1, comma 2 Contributo per recupero 501000 50.5.210
lettera c) delle aree da parte di
operatori singoli o
associati
Art. 2, comma 1 Commercializzazione 805560-001 80.30.210
legname
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