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Il Consiglio provinciale
ha approvato
Il
Presidente della Provincia
promulga la seguente
legge:
Titolo I
Disposizioni generali
Capo I
Finalità e definizioni
ARTICOLO 1
Finalità
1. Questa legge è finalizzata a migliorare la stabilità
fisica e l’equilibrio ecologico del territorio forestale
e montano, nonché a conservare e a migliorare la
biodiversità espressa dagli habitat e dalle specie,
attraverso un’equilibrata valorizzazione della
multifunzionalità degli ecosistemi, al fine di
perseguire un adeguato livello possibile di stabilità
dei bacini idrografici, dei corsi d’acqua e di sicurezza
per l’uomo, di qualità dell’ambiente e della vita e di
sviluppo socio-economico della montagna. Il
perseguimento di tali finalità è diretto ad assicurare
la permanenza dell’uomo nei territori montani.
2. La stabilità fisica ed ecologica del territorio e
degli ecosistemi montani, la conservazione della
biodiversità e la loro equilibrata valorizzazione sono
perseguite, in particolare, attraverso:
a) il mantenimento e il miglioramento della funzione
protettiva, mediante la difesa idrogeologica del
territorio e la tutela del bosco;
b) la gestione dei corsi d’acqua;
c) il riconoscimento, il miglioramento e la
valorizzazione della funzione ambientale, connessa alla
conservazione della biodiversità, degli habitat e delle
specie, di quella igienico-sanitaria, legata alla
qualità dell’aria e delle acque, e di quella culturale,
legata al mantenimento del paesaggio montano;
d) il sostegno alla funzione produttiva, rivolta allo
sviluppo della filiera foresta-legno e degli altri
prodotti e servizi assicurati dal bosco;
e) la valorizzazione della funzione culturale e
turistico-ricreativa, legata alla fruizione degli
ecosistemi forestali e montani da parte dell’uomo;
f) la realizzazione degli interventi che assicuri,
accanto alle finalità di valorizzazione, sicurezza e
salvaguardia ambientale, anche un’adeguata ed
equilibrata considerazione delle esigenze di sviluppo
economico, sociale, turistico e ricreativo espresse
dalle comunità locali.
3. La Provincia riconosce l’importante interesse
pubblico rivestito dal bosco e, più in generale, dalle
risorse forestali e montane, per le funzioni produttiva,
protettiva e di difesa idrogeologica, ambientale e
igienico-sanitaria, con particolare riferimento al
mantenimento della funzionalità bioecologica, turistica
e culturale. La Provincia favorisce una gestione
integrata e sostenibile delle risorse forestali e
montane, indirizzata a garantirne la multifunzionalità
anche attraverso l’applicazione della selvicoltura
naturalistica ed il pieno coinvolgimento e la
responsabilizzazione dei proprietari forestali.
4. La Provincia riconosce, in particolare, l’importanza
di una corretta gestione dei bacini idrografici,
improntata a un uso conservativo dei suoli e, dove
possibile, alle tecniche d’ingegneria naturalistica
nella gestione dei corsi d’acqua e nelle sistemazioni
idrauliche e forestali.
5. La Provincia garantisce la partecipazione dei
rappresentanti delle popolazioni locali e dei
proprietari nelle forme e con gli strumenti indicati
dalla legge e dai suoi regolamenti e provvedimenti
attuativi.
ARTICOLO 2
Definizioni
1. Ai fini di questa legge i termini bosco, foresta e
selva sono equiparati, e valgono le seguenti
definizioni:
a) bosco: indipendentemente dall’origine, dal tipo di
utilizzazione e dalla designazione catastale, ogni
superficie coperta da vegetazione forestale arborea e
arbustiva, a prescindere dallo stadio di sviluppo e dal
grado di evoluzione della vegetazione, nonché le
superfici già considerate o classificate bosco e
temporaneamente prive della vegetazione forestale
arborea e arbustiva preesistente per cause naturali o
antropiche, i cui parametri dimensionali minimi sono
definiti con regolamento;
b) pascolo: ogni superficie caratterizzata da prevalente
e permanente vegetazione di flora erbacea spontanea e
con copertura arborea o arbustiva forestale inferiore
alla percentuale definita con regolamento; si escludono
dal pascolo tutte le superfici soggette a ordinaria
coltivazione erbacea o a periodica lavorazione del
suolo;
c) selvicoltura naturalistica: approccio selvicolturale
basato, in linea generale, sul principio della
multifunzionalità, secondo il quale gli interventi su un
determinato soprassuolo devono tendere a produrre un
equilibrio tra le funzioni che la foresta è in grado di
svolgere, assicurando in primo luogo la funzionalità
bioecologica, che costituisce la premessa delle altre
funzioni;
d) gestione forestale sostenibile: l’uso e la corretta
gestione delle foreste e dei terreni forestali, in
armonia con i principi forestali, internazionalmente
riconosciuti, con gli impegni assunti nelle convenzioni
internazionali in materia forestale, di tutela della
biodiversità e di lotta ai cambiamenti climatici, nelle
forme e a un tasso di utilizzazione tali da assicurare
il mantenimento della biodiversità, della produttività,
della capacità di rigenerazione, della vitalità e della
possibilità di svolgere ora e per il futuro le rilevanti
funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello
locale, provinciale e nazionale;
e) rimboschimento artificiale: impianto di specie
forestali per la costituzione di bosco;
f) strade forestali: vie di penetrazione, con fondo
stabilizzato, all’interno delle aree forestali,
destinate al servizio dei patrimoni silvo-pastorali
nonché al collegamento di questi con la rete viaria
pubblica; sono escluse le strade soggette a pubblico
transito, classificate ai sensi delle leggi vigenti;
g) infrastrutture forestali: le strade forestali, le
piste di esbosco, le condotte permanenti per l’esbosco
del legname, i piazzali di prima lavorazione e di
deposito del legname collegati con le strade forestali,
nonché i rifugi destinati a ospitare gli operai addetti
ai lavori boschivi e le rimesse per il ricovero di
macchine e attrezzature forestali;
h) sistema di aree protette: l’insieme delle aree
destinate alla conservazione di habitat, specie ed
emergenze naturalistiche e alla valorizzazione
socio-economica e culturale sostenibile;
i) bosco di protezione: bosco la cui funzione principale
consiste nella difesa di terreni, insediamenti umani e
infrastrutture dalla caduta di valanghe, dal rotolamento
di sassi, nonché nel miglioramento della stabilità
idrogeologica di porzioni di territorio e delle
condizioni igienico-sanitarie locali;
j) foreste demaniali: insieme dei territori
silvo-pastorali e montani e dei relativi beni immobili
già rientranti nel patrimonio indisponibile della
Provincia o che pervenissero alla Provincia in base
all’articolo 68 dello Statuto speciale per il Trentino -
Alto Adige o in qualsiasi altro modo, o acquistati in
base ad altre leggi; tali beni sono individuati con
deliberazione della Giunta provinciale e sono intavolati
con la dizione "Provincia autonoma di Trento -
patrimonio indisponibile - foreste demaniali".
2. Sono considerati bosco:
a) i castagneti da frutto a coltivazione estensiva, e
dunque non derivanti da impianto diretto su terreno
agricolo;
b) le mughete e gli ontaneti a ontano verde, a
prescindere dall’altezza;
c) le golene e le rive dei corsi d’acqua in fase di
avanzata colonizzazione arbustiva o arborea;
d) le aree forestali destinate alla fruizione
turistico-ricreativa senza alcuna estesa modificazione
dell’assetto naturale del suolo e del soprassuolo;
e) gli improduttivi localizzati, le superfici nude, le
strade forestali, le piste forestali e le altre
infrastrutture forestali poste all’interno delle aree
boscate.
3. Non interrompono la continuità del bosco la presenza
di superfici non boscate di estensione inferiore a 2.000
metri quadrati, la viabilità agro-silvo-pastorale e i
corsi d’acqua. In eguale modo, non influiscono sulla
determinazione dell’estensione e delle dimensioni minime
delle superfici a bosco i confini amministrativi, i
confini di proprietà o catastali e le classificazioni
urbanistiche e catastali.
4. Non sono considerati bosco:
a) le aree di neocolonizzazione interessate da
vegetazione forestale, arborea e arbustiva, con altezza
inferiore a due metri;
b) le aree di neocolonizzazione da parte della
vegetazione forestale su cui l’attività di sfalcio,
pascolo o coltivazione è documentabile negli ultimi
dieci anni;
c) i viali, i giardini pubblici e privati, le aree verdi
di pertinenza di edifici residenziali, le aree verdi
attrezzate costituenti opere di urbanizzazione e i
parchi urbani non derivanti dalla sovrapposizione di
tale destinazione urbanistica a preesistenti aree
boscate;
d) gli impianti forestali a rinnovazione artificiale
destinati a colture specializzate a rapido ciclo
produttivo o alla produzione di legno pregiato, nonché
alla coltivazione di alberi di Natale.
ARTICOLO 3
Regolamenti
1. Le modalità d’attuazione e di esecuzione di questa
legge sono stabilite da uno o più regolamenti, emanati
entro un anno dalla sua data di pubblicazione nel
Bollettino ufficiale della Regione, sentiti il Consiglio
delle autonomie locali e la competente commissione
permanente del Consiglio provinciale, che deve
esprimersi entro sessanta giorni dal ricevimento della
proposta di regolamento, e assicurando il coinvolgimento
dei portatori di interesse nei casi e secondo le
modalità previste dai singoli regolamenti.
Titolo II
Pianificazione e programmazione
Capo I
Piani e programmi
ARTICOLO 4
Linee guida forestali
1. Gli obiettivi strategici, gli indirizzi e le priorità
per il perseguimento delle finalità di questa legge sono
determinati attraverso le linee guida, in armonia con i
principi generali definiti a livello nazionale e
internazionale, in coerenza con il programma di sviluppo
provinciale e il piano urbanistico provinciale,
assicurando il coordinamento con la pianificazione
provinciale di settore, con particolare riferimento ai
settori agricolo, turistico, dell’energia,
dell’artigianato e dell’industria.
2. Le linee guida hanno durata pari alla legislatura e
sono approvate dalla Giunta provinciale, sentito il
Consiglio delle autonomie locali.
ARTICOLO 5
Monitoraggio e sistema informativo forestale e montano
1. La Provincia individua nel monitoraggio permanente lo
strumento per la valutazione della funzionalità della
foresta e degli ecosistemi montani nei riguardi della
sicurezza del territorio, della conservazione e
valorizzazione dell’ambiente montano, dei cambiamenti
climatici, della qualità dell’aria e dello sviluppo
socio-economico, anche ai fini del miglioramento della
qualità della vita. Il monitoraggio fornisce le
conoscenze di base per la pianificazione forestale e
montana, per la gestione dei corsi d’acqua, per la
pianificazione delle aree protette e per il
raggiungimento degli obiettivi prefissati.
2. Per i fini del comma 1 la Provincia effettua le
seguenti analisi e rilevazioni, riferite agli indicatori
individuati dagli strumenti di pianificazione previsti
dalla legge, che contribuiscono a costituire il sistema
informativo forestale e montano, parte integrante del
sistema informativo ambientale e territoriale della
provincia:
a) inventario forestale per il monitoraggio dello stato
e della consistenza del patrimonio forestale, anche con
riferimento alle fitopatologie e alle altre avversità
naturali;
b) inventario delle aree percorse da incendi forestali;
c) catasto dei corsi d’acqua e delle opere di
sistemazione;
d) catasto degli eventi alluvionali;
e) catasto dei siti e delle zone costituenti la rete
"Natura 2000" nonché degli habitat e delle specie ai
sensi della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2
aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli
selvatici, e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio,
del 21 maggio 1992, concernente la conservazione degli
habitat naturali e seminaturali e della flora e della
fauna selvatiche.
3. Il sistema informativo forestale e montano comprende
gli strumenti conoscitivi previsti dal comma 2, gli
ulteriori dati contenuti nei piani forestali e montani
previsti dall’articolo 6, i terreni soggetti a vincolo
idrogeologico in base alla normativa vigente in materia,
il sistema di analisi idrologica per la valutazione
delle portate liquide e solide. Nel sistema informativo,
inoltre, confluiscono i dati derivanti dai piani di
gestione forestale aziendale previsti dall’articolo 57,
dai piani di gestione previsti dal titolo V e dai piani
degli interventi di sistemazione idraulica e forestale
previsti dall’articolo 85, e i dati del piano per la
difesa dei boschi dagli incendi disciplinato
dall’articolo 86, nonché tutti gli altri dati e le
informazioni d’interesse per la programmazione delle
risorse forestali, silvo-pastorali, delle sistemazioni
idrauliche e forestali e delle aree protette, anche in
attuazione degli obblighi internazionali in materia di
monitoraggio dello stato delle risorse forestali.
4. I contenuti del sistema informativo forestale e
montano sono resi disponibili nell’ambito del sistema
informativo ambientale e territoriale della provincia.
ARTICOLO 6
Piani forestali e montani
1. La Provincia assume la pianificazione forestale e
montana quale strumento principale per assicurare la
realizzazione delle finalità previste dall’articolo 1.
La pianificazione forestale e montana è predisposta in
coerenza con il programma di sviluppo provinciale e in
applicazione delle linee guida previste dall’articolo 4.
2. I piani forestali e montani, riferiti all’intero
territorio di ciascuna comunità o a sue parti omogenee,
sono predisposti dalla Provincia.
Sulla base dei dati del sistema informativo forestale e
montano essi analizzano e individuano in particolare,
fermo restando quanto previsto dal comma 3:
a) la funzionalità bioecologica dei sistemi
silvo-pastorali;
b) l’assetto idrogeologico dei bacini idrografici, dei
corsi d’acqua e dei conoidi;
c) le zone soggette agli incendi forestali, anche ai
fini della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro
in materia di incendi boschivi);
d) i boschi di protezione;
e) la presenza e la caratterizzazione di ambiti
particolarmente significativi legati alla conservazione
della natura, quali corridoi o aree di particolare
valore naturalistico e paesaggistico-ambientale;
f) la vocazione delle foreste a svolgere funzioni
produttive o di sviluppo socio-economico e
valorizzazione turistica dei territori considerati.
3. Al fine delle elaborazioni e delle analisi previste
dal comma 2, lettere b) e c), i piani forestali e
montani assumono a riferimento, quale base per le
successive elaborazioni di settore, le carte dei
pericoli e dei rischi della Provincia previste dalla
normativa provinciale.
4. Le singole elaborazioni dei piani forestali e
montani, se conveniente ai fini tecnici, possono essere
svolte, anche per stralci.
5. Sulla base delle analisi e delle individuazioni
previste dal comma 2, i piani forestali e montani:
a) evidenziano le sinergie e i conflitti tra le diverse
funzioni, nonché le funzioni prevalenti;
b) individuano gli indirizzi per la pianificazione
subordinata prevista dagli articoli 57, 85 e 86 e le
tipologie degli interventi, consentendone il
coordinamento;
c) forniscono gli indirizzi generali per la
pianificazione delle aree protette disciplinate dal
titolo V;
d) individuano i criteri in base ai quali le tipologie
di interventi e di opere previste dagli articoli 10, 22
e 84 assumono interesse pubblico, anche ai fini delle
sovvenzioni previste dal titolo IX, capo III.
6. La pianificazione delle attività di gestione dei
patrimoni silvo-pastorali, della gestione e
conservazione delle aree protette e la programmazione
delle attività e degli interventi della Provincia per
quanto riguarda la sistemazione idraulica e forestale,
in coerenza con gli indirizzi e le priorità definiti dai
piani forestali e montani, si realizzano attraverso gli
strumenti previsti dall’articolo 57, dal titolo V e
dall’articolo 85.
7. Ai fini dell’applicazione del vincolo idrogeologico
disciplinato dal titolo III, capo II, anche sulla base
delle analisi previste dal comma 2, lettera b), e tenuto
conto delle caratteristiche dei territori e dei bacini
idrografici oggetto di pianificazione, della loro
fragilità e sensibilità nei confronti di modificazioni
d’uso del suolo di tipo non conservativo, i piani
forestali e montani definiscono:
a) il livello di fragilità complessiva del bacino, le
situazioni di maggiore fragilità e la necessità di
adeguati approfondimenti di carattere idrogeologico;
b) il diverso ruolo e l’efficacia della copertura
forestale ai fini della riduzione delle situazioni di
criticità e del mantenimento di elevati livelli di
qualità ambientale;
c) i criteri tecnici generali per le eventuali
trasformazioni del bosco in altre forme di utilizzazione
del suolo;
d) gli indirizzi sugli eventuali interventi di natura
compensativa.
8. Ai fini della gestione dei corsi d’acqua e dei laghi
iscritti negli elenchi delle acque pubbliche nonché
delle sistemazioni idrauliche e forestali, i piani
forestali e montani definiscono il reticolo idrografico
di competenza esclusiva della Provincia, costituito dai
corsi d’acqua e dai laghi iscritti nell’elenco delle
acque pubbliche o intavolati al demanio idrico
provinciale. Tale competenza può essere estesa ad altri
corsi d’acqua o parti del reticolo idrografico, nonché a
fenomeni di dissesto ivi presenti, in relazione alla
dimensione dei fenomeni, alla necessità di un approccio
articolato per la loro gestione o alla diffusione e
ricorrenza di interventi di sistemazione idraulica e
forestale eseguiti nel passato a cura della Provincia.
Per i corsi d’acqua e i laghi così individuati sono
attivate le procedure per l’iscrizione all’elenco delle
acque pubbliche previsto dall’articolo 1 bis della legge
provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (Norme in materia di
acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi
provinciali), come inserito dall’articolo 71 di questa
legge.
9. I piani forestali e montani sono approvati dalla
Giunta provinciale e hanno validità fino
all’approvazione dei nuovi piani o di eventuali
varianti.
Il regolamento definisce i requisiti professionali per
la redazione e la procedura di approvazione dei piani, i
criteri per la revisione e le forme di partecipazione,
assicurando in particolare il pieno coinvolgimento dei
comuni, delle comunità, dei proprietari, nonché
l’acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie
locali, in coerenza con gli indirizzi stabiliti a
livello internazionale e nazionale.
ARTICOLO 7
Raccordo con la pianificazione territoriale
1. La pianificazione prevista da questa legge è
predisposta in coerenza con il piano urbanistico
provinciale e con il piano generale di utilizzazione
delle acque pubbliche.
2. A tal fine i piani forestali e montani:
a) definiscono e aggiornano, tramite il sistema
informativo forestale e montano, la delimitazione delle
aree silvo-pastorali, nonché il reticolo idrografico e
gli altri tematismi da inserire nel piano urbanistico
provinciale, nel rispetto di quanto previsto dalle sue
norme d’attuazione;
b) forniscono i criteri di coordinamento con la
pianificazione delle aree protette disciplinate dal
titolo V.
3. Se i parchi naturali provinciali o il Parco nazionale
dello Stelvio rientrano negli ambiti considerati dai
piani forestali e montani, i rispettivi enti gestori
concorrono alla loro redazione per l’ambito territoriale
e per le tematiche di propria competenza, secondo le
procedure definite dal regolamento.
Titolo III
Stabilità del territorio e sicurezza per l’uomo
Capo I
Conservazione e miglioramento della stabilità dei
baciniidrografici, dei corsi d’acqua e degli ecosistemi
forestali
ARTICOLO 8
Finalità
1. Questo titolo, in coerenza con le finalità previste
dall’articolo 1, è volto al miglioramento della
stabilità del territorio provinciale e dei soprassuoli
forestali, con riferimento:
a) alla fragilità intrinseca del territorio;
b) alla mitigazione delle situazioni di rischio
idrogeologico;
c) alla salvaguardia dalle avversità biotiche e
abiotiche;
d) alla difesa dagli incendi forestali;
e) al riequilibrio e alla stabilizzazione degli
ecosistemi forestali e montani.
2. La Provincia riconosce che la stabilità del
territorio è connessa al mantenimento della funzionalità
idrogeologica del suolo e al corretto ed equilibrato
assetto, anche colturale, dei bacini idrografici. A
questo riguardo l’ecosistema forestale esprime, tra i
diversi usi del suolo, il massimo grado di efficacia
idrogeologica e la corretta gestione selvicolturale
rappresenta un efficace strumento di prevenzione e
contrasto del dissesto idrogeologico.
3. La stabilità del territorio è perseguita attraverso
il costante monitoraggio delle situazioni di pericolo e
di rischio e più in generale della stabilità dei bacini
e degli ecosistemi, attraverso gli interventi di
sistemazione idraulica e forestale, di difesa del
patrimonio boschivo provinciale dagli incendi e dalle
altre avversità e di stabilizzazione degli ecosistemi
montani, in base a questo capo, nonché mediante
l’applicazione e la gestione del vincolo idrogeologico,
disciplinato dal capo II di questo titolo.
4. Il perseguimento delle finalità di questo articolo
avviene nel rispetto delle esigenze di tutela ambientale
previste dal titolo IV, in modo da contemperare le
necessità di difesa del territorio con quelle di
salvaguardia dell’ambiente, inteso come paesaggio e come
ecosistema.
ARTICOLO 9
Principi per la gestione dei corsi d’acqua
1. I corsi d’acqua di competenza provinciale sono
sottoposti a interventi di sistemazione idraulica e
idraulico-forestale del corso solo se gli interventi
risultano necessari per la sicurezza dell’uomo o per la
protezione di beni, di opere o infrastrutture di
particolare valore, nonché per il miglioramento
ambientale. Questi interventi salvaguardano, per quanto
possibile, le altre funzioni svolte dal corso d’acqua,
con particolare riferimento alla valenza ambientale,
paesaggistica ed ecosistemica, migliorando le condizioni
di laminazione dei deflussi e il regime idraulico del
corso d’acqua e predisponendo spazi e strutture adeguate
al controllo del trasporto solido.
2. Gli interventi di sistemazione idraulica e forestale
rispondono a criteri di sostenibilità, ricercando
l’equilibrio fra le esigenze sociali di sicurezza della
popolazione, le esigenze ecologiche e quelle economiche
di contenimento dei costi. A tal fine devono essere
considerate delle alternative d’intervento non
strutturali, legate anche a una corretta pianificazione
urbanistica, alla gestione delle fasce di rispetto
idraulico e alla gestione del rischio residuo.
3. Per i corsi d’acqua già sistemati gli interventi
tendono al miglioramento delle caratteristiche
ambientali. Gli alvei sono sistemati, per quanto
possibile, in modo da mantenere lo scambio tra le acque
superficiali e quelle di falda, permettendo
l’insediamento di una vegetazione ripariale autoctona e
favorendo habitat idonei per la fauna e la flora.
4. Per assicurare il mantenimento o il ripristino della
vegetazione spontanea nella fascia immediatamente
adiacente ai corsi d’acqua, con funzioni di filtro per i
solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di
stabilizzazione delle sponde e di conservazione della
biodiversità, con regolamento sono disciplinati gli
interventi di trasformazione e di gestione del suolo e
del soprassuolo in una fascia estesa almeno dieci metri
dalle sponde che delimitano l’alveo.
5. Per garantire tali finalità e assicurare un’adeguata
sicurezza, per i corsi d’acqua superficiali è assicurato
il deflusso a cielo aperto, fatto salvo quanto previsto
dal piano generale di utilizzazione delle acque
pubbliche. Se possibile, gli interventi di sistemazione
promuovono la graduale eliminazione delle coperture e
delle intubazioni d’alveo esistenti.
6. Oltre a quanto previsto dalle indicazioni tecniche
fornite dal piano generale di utilizzazione delle acque
pubbliche, se necessario, con il regolamento possono
essere approvate specifiche norme tecniche per la
progettazione e l’esecuzione degli interventi di
sistemazione idraulica e forestale.
ARTICOLO 10
Opere e interventi di sistemazione idraulica e forestale
1. Le finalità di questo titolo si perseguono mediante
la realizzazione dei seguenti interventi e opere di
sistemazione idraulica e forestale:
a) interventi volti a ottenere la gestione dei corsi
d’acqua finalizzata alla riduzione del pericolo,
attraverso il contenimento delle piene e il controllo
del trasporto solido;
b) interventi di sistemazione del terreno sui versanti
instabili, per il controllo dell’apporto solido nei
corsi d’acqua e per la riduzione dell’erosione;
c) interventi di difesa dei centri abitati e delle
relative infrastrutture, che prevedono opere di
ritenuta, di laminazione o di deviazione delle portate
liquide o solide, per ridurre il pericolo derivante dai
fenomeni alluvionali e torrentizi;
d) lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione
delle opere e degli alvei, per conservare in efficienza
gli interventi e per mantenere una sufficiente sezione
di deflusso e il buon regime dei corsi d’acqua, ivi
compreso il trattamento della vegetazione in alveo,
attuato in modo da contemperare le esigenze di
efficienza idraulica con quelle di carattere ecologico,
paesaggistico e ambientale;
e) rimboschimenti, cespugliamenti e rinverdimenti di
terreni denudati anche a seguito di incendi, interventi
di arricchimento della composizione floristica e di
riequilibrio dei popolamenti forestali, comprese le cure
colturali e quelle indirizzate alla normalizzazione dei
caratteri del bosco;
f) interventi e opere secondo le tipologie indicate dai
piani forestali e montani nei boschi di protezione;
g) interventi e opere per la difesa dei boschi dagli
incendi, previsti dal piano disciplinato all’articolo 86
ed eventualmente dai piani di gestione forestale
aziendale previsti dall’articolo 57;
h) interventi di lotta e di prevenzione delle avversità
biotiche e abiotiche, compresa la ricostituzione del
bosco danneggiato.
2. Rientrano fra gli interventi previsti dal comma 1 le
opere di carattere accessorio necessarie alla loro
esecuzione, come le strade di servizio, le piste, i
depositi, le mense e gli alloggi a servizio dei
cantieri.
3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 56 in
ordine all’attività di gestione forestale da parte dei
proprietari e dei soggetti gestori, la Provincia, i
comuni e la comunità assicurano, secondo quanto previsto
da questa legge, la realizzazione degli interventi e
delle opere indicate dal comma 1 che, in quanto coerenti
con i criteri stabiliti dai piani forestali e montani,
sono di interesse pubblico.
4. Sono riconosciuti di rilievo provinciale e sono
riservati alla competenza della Provincia gli interventi
e le opere di sistemazione dei corsi d’acqua e dei laghi
iscritti nell’elenco delle acque pubbliche e nei
relativi elenchi suppletivi, o intavolati al demanio
idrico provinciale, e comunque quelli che rientrano
nelle aree individuate dai piani forestali e montani ai
sensi dell’articolo 6, comma 8, nonché gli interventi e
le opere espressamente previsti dal piano per la difesa
dei boschi dagli incendi. Rimangono esclusi gli
interventi di difesa eseguiti dai privati ai sensi
dell’articolo 6 della legge provinciale n. 18 del 1976,
come modificato dall’articolo 75 di questa legge.
5. Alla realizzazione degli interventi e delle opere la
Provincia provvede secondo quanto previsto dall’articolo
84.
6. Se si evidenziano situazioni di pericolo o rischio
residuo, anche a fronte di organici interventi di
sistemazione, la Provincia promuove adeguate azioni
d’informazione e di educazione, assicura trasparenza
nell’azione amministrativa nonché dialogo volto ad
acquisire consenso e condivisione sulle misure di
protezione e sulle attività di protezione civile.
ARTICOLO 11
Difesa dei boschi dagli incendi
1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di
tutela dell’ambiente dagli inquinamenti:
a) è vietato bruciare stoppie o altri residui vegetali
all’interno dei boschi e a distanza inferiore a cento
metri da essi;
b) è vietato accendere fuochi all’interno dei boschi e a
distanza inferiore a cinquanta metri da essi; è
consentita l’accensione di fuochi nei punti fissi
attrezzati a questo scopo, nonché l’uso di fornelli
protetti da dispositivi o strutture atti a impedire il
diffondersi di faville o braci;
c) è vietato usare inceneritori sprovvisti di
abbattitore di scintille all’interno dei boschi e a
distanza inferiore a cinquanta metri da essi.
2. Chi accende un fuoco nei casi consentiti dal comma 1
deve seguirne o farne seguire l’andamento da una persona
incaricata, fino allo spegnimento.
3. Gli enti pubblici o privati gestori di strade aperte
al traffico ordinario o di ferrovie che attraversano
boschi o che confinano con essi provvedono alla
ripulitura delle scarpate nelle aree a elevato pericolo
d’incendi boschivi attuando, a questi fini, gli speciali
trattamenti o accorgimenti tecnici eventualmente
prescritti dalla struttura provinciale competente in
materia di foreste.
4. Nelle zone individuate dal Presidente della Provincia
con proprio decreto, ai sensi della normativa
provinciale in materia di lotta attiva agli incendi
boschivi, quali aree interessate da eccezionale pericolo
d’incendio è vietato, sino a quando non viene dichiarata
la cessazione dello stato di eccezionale pericolo:
a) accendere fuochi a distanza inferiore a duecento
metri dai boschi, salvo i casi in cui sono consentite
deroghe in base al piano disciplinato dall’articolo 86;
b) bruciare stoppie o altri residui vegetali a distanza
inferiore a duecento metri dai boschi;
c) usare all’interno dei boschi motori sprovvisti di
scarico di sicurezza;
d) fumare nei boschi.
5. Nelle zone boscate e nei pascoli percorsi dal fuoco
si applicano i divieti, le prescrizioni e le sanzioni
previste dall’articolo 10, comma 1, della legge n. 353
del 2000, relativamente alle seguenti fattispecie:
a) per almeno quindici anni non possono essere previste
destinazioni diverse da quella preesistente
all’incendio;
b) è consentita la costruzione di opere pubbliche
necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e
dell’ambiente;
c) per dieci anni è vietata la realizzazione di edifici,
di strutture e infrastrutture finalizzate a insediamenti
civili e attività produttive, salvi i casi in cui la
realizzazione è stata prevista prima dell’incendio dagli
strumenti urbanistici vigenti.
6. La struttura provinciale competente in materia di
foreste, se necessario per garantire la stabilità dei
suoli e la continuità dei popolamenti forestali, può
ordinare ai proprietari di boschi percorsi o distrutti
da incendi il ripristino del bosco, prescrivendone le
modalità e i tempi di realizzazione.
7. Trascorso il termine stabilito ai sensi del comma 6,
in caso d’inadempienza, i lavori di ripristino sono
eseguiti dalla struttura provinciale competente in
materia di foreste con la procedura prevista
dall’articolo 18, commi 5 e 6.
8. Per l’applicazione del comma 5, i comuni, entro
novanta giorni dalla data di approvazione del piano per
la difesa dei boschi dagli incendi, censiscono, con un
apposito catasto, i boschi percorsi dal fuoco
nell’ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi
effettuati dalla struttura provinciale competente in
materia di foreste. Il catasto è aggiornato annualmente.
9. L’elenco dei boschi percorsi dal fuoco nell’ultimo
quinquennio è esposto per trenta giorni all’albo
comunale, per eventuali osservazioni.
Decorso tale termine i comuni valutano le osservazioni
presentate e approvano gli elenchi definitivi e le
relative perimetrazioni entro i successivi sessanta
giorni; entro i successivi trenta giorni li trasmettono
alla struttura provinciale competente in materia di
foreste.
10. Se le aree percorse da incendio interessano
superfici boscate di estensione tale da poter
interferire negativamente con le popolazioni animali, la
Giunta provinciale può istituire un’oasi di protezione
per un periodo di dieci anni. Se le aree percorse da
incendio interessano superfici boscate pascolate, la
Giunta provinciale può bandire il pascolo per un periodo
di dieci anni, per consentire un’efficace ricostituzione
dei soprassuoli.
11. Per quanto non è previsto da questa legge, la lotta
attiva nei confronti degli incendi boschivi è
disciplinata dalla vigente normativa provinciale in
materia di protezione civile.
ARTICOLO 12
Prevenzione e lotta fitosanitaria
1. Preferibilmente gli interventi di lotta fitosanitaria
nei boschi sono realizzati con tecniche integrate
selvicolturali e biologiche, se si accerta il
superamento del livello di danno accettabile in
riferimento all’intensità e all’estensione dell’attacco
e al ruolo ecosistemico dei patogeni.
2. L’eventuale utilizzo di sistemi di lotta chimica nei
boschi è soggetto ad autorizzazione, rilasciata dalla
struttura provinciale competente in materia di foreste.
L’autorizzazione non è richiesta per interventi puntuali
su singole piante e materiale legnoso in ambito
forestale, effettuati comunque con i criteri previsti
dal comma 1 e con sostanze a basso impatto e non
residuali.
3. La struttura provinciale competente in materia di
foreste fornisce consulenza in merito ai trattamenti
puntuali previsti dal comma 2. Fermi restando gli
obblighi previsti dalle vigenti disposizioni a carico
del proprietario o del possessore del bosco, la predetta
struttura può mettere in atto le azioni e gli interventi
previsti dai commi 1 e 2. In tal caso gli interventi
sono posti a carico del bilancio provinciale.
4. I proprietari dei boschi hanno l’obbligo di segnalare
tempestivamente alla struttura provinciale competente in
materia di foreste l’insorgenza o la presenza di
fitopatologie che possono minacciare i boschi. I
proprietari sono tenuti a eseguire i lavori e gli
interventi di lotta fitosanitaria stabiliti dalla
struttura provinciale competente.
Capo II
Disciplina e applicazione del vincolo idrogeologico
ARTICOLO 13
Vincolo idrogeologico
1. Ai sensi dell’articolo 56 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e per
le finalità previste dall’articolo 8 di questa legge,
questo capo riordina lo strumento del vincolo
idrogeologico.
2. Lo strumento del vincolo idrogeologico è finalizzato
alla conservazione e al miglioramento delle forme d’uso
che consentono la formazione e il mantenimento di
soprassuoli e di suoli con buone caratteristiche
idrologiche, che garantiscono elevati livelli di qualità
ambientale, un’adeguata protezione del terreno e delle
zone di fondovalle, evitando il denudamento e
l’impermeabilizzazione del suolo, e, se possibile, che
consentono di evitare il ricorso a interventi
artificiali di ripristino e di manutenzione.
3. Sono soggetti a vincolo idrogeologico tutti i terreni
già vincolati ai sensi della normativa vigente in
materia di vincolo idrogeologico alla data di entrata in
vigore di questa legge e tutti i boschi, come definiti
dall’articolo 2, ovunque collocati.
4. Con regolamento la Provincia provvede a definire la
procedura con la quale la Giunta provinciale può
ridelimitare i terreni soggetti a vincolo idrogeologico,
in coerenza con le finalità di questo articolo.
5. Ai fini dell’applicazione e della gestione del regime
del vincolo idrogeologico si intende:
a) per trasformazione del bosco in un’altra forma di
utilizzazione del suolo: ogni intervento artificiale che
comporta l’eliminazione della vegetazione esistente e
l’asportazione o la modifica del profilo del suolo
forestale, finalizzato a un’utilizzazione diversa da
quella forestale;
b) per movimenti di terra: tutti gli interventi che
comportano modifiche permanenti dell’assetto dei suoli e
dei terreni in area non boscata.
6. Le trasformazioni del bosco in un’altra forma di
utilizzazione del suolo e i movimenti di terra sono
vietati, salvo che siano autorizzati ai sensi di questa
legge in quanto compatibili con le finalità previste
dall’articolo 8.
7. Nell’ambito delle fasce di rispetto dei corsi d’acqua
e dei laghi iscritti nell’elenco delle acque pubbliche o
intavolati al demanio idrico provinciale si applica solo
la legge provinciale n. 18 del 1976.
ARTICOLO 14
Autorizzazioni alla trasformazione di coltura e ai
movimenti di terra
1. L’autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico
per la realizzazione delle trasformazioni dei boschi in
un’altra forma di utilizzazione del suolo e dei
movimenti di terra è rilasciata dalla Giunta provinciale
con l’approvazione definitiva dello strumento
urbanistico comunale, per le previsioni in esso
contenute, secondo quanto previsto dal comma 2.
2. In coerenza con la procedura prevista dalla vigente
normativa provinciale in materia di urbanistica per
l’adozione, l’approvazione e l’entrata in vigore degli
strumenti urbanistici, la procedura per il rilascio
delle autorizzazioni per la realizzazione delle
trasformazioni dei boschi in un’altra forma di
utilizzazione del suolo e dei movimenti di terra è
definita con regolamento. In particolare il regolamento
prevede:
a) i casi e le modalità in cui è assunto il parere della
struttura provinciale competente in materia di foreste,
con particolare riguardo allo strumento urbanistico
comunale; la struttura provinciale si esprime in
coerenza con quanto previsto dal piano forestale e
montano corrispondente e con quanto prescritto dal
comitato tecnico forestale in relazione al piano
urbanistico della comunità;
b) i casi e le modalità in cui è assunto il parere del
comitato tecnico forestale previsto dall’articolo 20,
con particolare riguardo allo strumento urbanistico
della comunità ed alle osservazioni formulate dal comune
in sede di approvazione definitiva dello strumento
urbanistico comunale; il comitato tecnico forestale si
esprime in coerenza e nel rispetto di quanto contenuto
nel piano forestale e montano corrispondente, fissando,
se le previsioni sono ritenute compatibili con l’assetto
idrogeologico dei bacini idrografici di appartenenza,
idonee prescrizioni, anche relativamente agli interventi
di natura compensativa;
c) la facoltà del comune interessato di formulare
osservazioni sul parere del comitato tecnico forestale;
d) la decisione della Giunta provinciale sulle
osservazioni formulate dal comune in sede di
approvazione definitiva dello strumento urbanistico,
sentito il comitato tecnico forestale.
3. Con propria deliberazione la Giunta provinciale
individua i contenuti degli strumenti urbanistici
necessari per l’esame ai fini del vincolo idrogeologico.
4. In deroga al comma 1, il comitato tecnico forestale e
la struttura provinciale competente in materia di
foreste rilasciano, rispettivamente, l’autorizzazione
alla trasformazione del bosco in un’altra forma di
utilizzazione del suolo e l’autorizzazione ai movimenti
di terra per le seguenti tipologie d’opera:
a) interventi soggetti alle disposizioni speciali
vigenti in materia di impianti di trasporto a fune e di
piste da sci, disciplinati dalla legge provinciale 21
aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in
servizio pubblico e delle piste da sci); per gli
interventi soggetti ad autorizzazione della commissione
di coordinamento prevista dall’articolo 6 della legge
provinciale n. 7 del 1987 è competente la struttura
provinciale cui è attribuita la materia delle foreste;
b) interventi soggetti alle disposizioni speciali in
materia di attività di ricerca e di coltivazione delle
cave e delle torbiere di cui alla legge provinciale 24
ottobre 2006, n. 7 (Disciplina dell’attività di cava);
se gli interventi previsti da questa lettera non
comportano trasformazione del bosco, la struttura
provinciale competente in materia di foreste si esprime
esclusivamente riguardo alle modalità di ripristino;
c) interventi soggetti alla procedura d’impatto
ambientale disciplinata dalla legge provinciale 29
agosto 1988, n. 28 (Disciplina della valutazione
dell’impatto ambientale e ulteriori norme di tutela
dell’ambiente).
5. Se l’inserimento della previsione urbanistica delle
opere previste dal comma 4 è avvenuto acquisendo il
parere secondo la procedura prevista da questo articolo,
le autorizzazioni previste dal comma 4 sono operate
verificando la coerenza del progetto presentato con
quanto contenuto nel suddetto parere e nel provvedimento
di definitiva approvazione dello strumento urbanistico
da parte della Giunta provinciale, ferma restando la
possibilità di dettare prescrizioni circa la più
corretta collocazione delle opere e le migliori modalità
realizzative, oltre che la possibilità d’imporre la
realizzazione degli interventi compensativi o il
versamento di un deposito cauzionale secondo quanto
previsto dall’articolo 17.
6. Fino a quando gli strumenti urbanistici comunali non
sono approvati ai sensi di questo capo e del regolamento
e fino all’approvazione dei relativi piani territoriali
forestali e montani, la trasformazione dei boschi in
un’altra forma di utilizzazione del suolo e i movimenti
di terra sono esaminati ed eventualmente autorizzati ai
sensi dell’articolo 16.
ARTICOLO 15
Verifiche ai fini dell’ottenimento delle autorizzazioni
urbanistiche
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 14,
comma 4, ai fini dell’ottenimento dei titoli abilitativi
urbanistici, la struttura provinciale competente in
materia di foreste e il comune competente per territorio
esaminano, secondo il riparto delle competenze definito
nel regolamento, i progetti relativi alle previsioni
contenute negli strumenti urbanistici assoggettati alla
procedura prevista dall’articolo 14 che comportano
trasformazioni del bosco in un’altra forma di
utilizzazione del suolo, per verificarne la congruità
con le prescrizioni imposte dalla Giunta provinciale in
sede di approvazione dello strumento urbanistico.
2. Il regolamento prevede:
a) le modalità generali e la procedura per le verifiche
disciplinate dal comma 1;
b) specifiche modalità per la verifica dei progetti
conseguenti a piani di lottizzazione e a piani attuativi
non soggetti all’approvazione della Giunta provinciale;
c) la possibilità che la struttura provinciale
competente in materia di foreste e il comune impongano
prescrizioni circa le migliori modalità realizzative,
l’esecuzione degli interventi compensativi o il
versamento di un deposito cauzionale secondo quanto
previsto dall’articolo 17;
d) i casi in cui l’esame previsto dal comma 1 può essere
delegato dalla struttura provinciale competente in
materia di foreste ai propri uffici periferici;
e) la possibilità che le verifiche operate dal comune
siano ricomprese nell’ambito dei titoli abilitativi
urbanistici.
3. Relativamente alle opere pubbliche della Provincia e
dei suoi enti funzionali, agli adempimenti previsti da
questo articolo provvede la struttura provinciale
competente in materia di foreste, fermo restando quanto
previsto dall’articolo 14, comma 4.
ARTICOLO 16
Autorizzazioni di opere non previste negli strumenti
urbanistici
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 14,
comma 4, e la verifica della conformità urbanistica, le
trasformazioni del bosco in un’altra forma di
utilizzazione del suolo finalizzate alla realizzazione
di opere non espressamente previste dagli strumenti
urbanistici comunali sono autorizzate dal comitato
tecnico forestale e dalla struttura provinciale
competente in materia di foreste, secondo il riparto
delle competenze e nel rispetto delle soglie e delle
procedure definite dal regolamento. In particolare il
regolamento:
a) riserva al comitato tecnico forestale le
autorizzazioni alle trasformazioni del bosco in un’altra
forma di utilizzazione del suolo volte alla
realizzazione di:
1) bonifiche agrarie aventi superficie superiore a un
ettaro;
2) interventi di edificazione;
3) impianti per la gestione di rifiuti;
b) individua i casi in cui il rilascio
dell’autorizzazione può essere delegato dalla struttura
provinciale competente in materia di foreste ai propri
uffici periferici;
c) prevede procedure semplificate per le trasformazioni
del bosco volte al ripristino di aree prative e
pascolive.
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 14,
comma 4, i movimenti di terra non previsti negli
strumenti urbanistici comunali sono soggetti ad
autorizzazione del comune territorialmente competente,
anche nell’ambito dei titoli abilitativi urbanistici,
nel rispetto delle soglie e delle procedure definite nel
regolamento. In particolare il regolamento individua le
tipologie di movimenti di terra per i quali non è
necessaria alcuna autorizzazione.
3. Relativamente alle opere pubbliche della Provincia e
dei suoi enti funzionali, agli adempimenti previsti da
questo articolo provvede la struttura provinciale
competente in materia di foreste, fermo restando quanto
previsto dall’articolo 14, comma 4.
ARTICOLO 17
Interventi compensativi e depositi cauzionali
1. Il comitato tecnico forestale, la struttura
provinciale competente in materia di foreste e il comune
possono subordinare il rilascio delle autorizzazioni
previste da questo capo alla realizzazione di opere
forestali compensative; in alternativa, il comitato
tecnico forestale e la struttura provinciale competente
in materia di foreste possono imporre il versamento di
una somma corrispondente al costo delle stesse opere
forestali; la somma versata è introitata nel fondo
forestale provinciale disciplinato dal titolo IX, capo
II, per essere destinata alla realizzazione di analoghi
interventi aventi rilievo pubblico. Il regolamento
definisce le tipologie di opere forestali ammesse in
compensazione e le modalità di definizione degli
interventi compensativi.
2. Il rilascio delle autorizzazioni previste da questo
capo può essere subordinato anche al versamento di un
deposito cauzionale a garanzia della corretta esecuzione
dei lavori, con le modalità definite nel regolamento.
3. In caso di esecuzione dei lavori non conforme
all’autorizzazione o alle prescrizioni in essa
contenute, che pregiudichi la stabilità idrogeologica
dei luoghi, si applica quanto previsto dall’articolo 18,
comma 3. In caso di mancata esecuzione degli interventi
imposti ai sensi dell’articolo 18, comma 3, la struttura
provinciale competente in materia di foreste provvede
all’esecuzione dei lavori, rivalendosi sul deposito
cauzionale previsto dal comma 2.
4. Nel caso in cui il deposito cauzionale non sia
sufficiente a coprire le spese per l’esecuzione dei
lavori, la struttura provinciale competente in materia
di foreste diffida l’interessato a effettuare il
deposito di una somma d’importo corrispondente
all’ulteriore spesa prevista presso il tesoriere della
Provincia e provvede all’esecuzione dei lavori.
ARTICOLO 18
Autorizzazioni in sanatoria, sospensione dei lavori e
procedure di ripristino
1. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste
da questa legge, questo articolo disciplina la sanatoria
di opere e interventi realizzati in violazione delle
disposizioni previste dagli articoli 14, 15 e 16.
L’esame e l’eventuale rilascio delle autorizzazioni in
sanatoria spettano all’ente, alla struttura provinciale
o all’organo competenti al rilascio delle autorizzazioni
e alle verifiche in base agli articoli 14, 15 e 16. In
particolare, fatte salve le competenze previste
dall’articolo 14, comma 4, è competente la Giunta
provinciale se le opere realizzate sono totalmente
abusive ai sensi dell’articolo 14; sono competenti la
struttura provinciale cui è attribuita la materia delle
foreste e il comune se le opere abusive sono realizzate
in difformità rispetto a quanto autorizzato e verificato
ai sensi dell’articolo 15, comma 1.
2. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste
da questa legge,
in caso di trasformazione delle superfici boscate in
assenza delle autorizzazioni previste dagli articoli 14
e 16, la struttura provinciale competente in materia di
foreste impone la sospensione dei lavori, comunica al
responsabile le modalità per pervenire
all’autorizzazione in sanatoria delle opere realizzate
e, se l’interessato non presenta domanda di sanatoria o
la domanda è respinta, impone al trasgressore
l’esecuzione dei lavori di ripristino, fissando un
adeguato termine.
3. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste
da questa legge, in caso di trasformazione delle
superfici boscate effettuate in assenza delle verifiche
previste dall’articolo 15 o in difformità dalle
autorizzazioni o dalle prescrizioni conseguenti alle
verifiche, qualora la difformità sia rilevante o sia
pregiudiziale per l’assetto idrogeologico dei suoli, la
struttura provinciale competente in materia di foreste o
il comune, rispettivamente secondo il riparto delle
competenze definito dal regolamento ai sensi di quanto
previsto dall’articolo 15, comma 1, impongono la
sospensione dei lavori, comunicano al responsabile le
modalità per pervenire all’autorizzazione in sanatoria
delle opere realizzate e, se l’interessato non presenta
domanda di sanatoria o la domanda è respinta, impongono
al trasgressore l’esecuzione dei lavori di ripristino o
di adeguamento alle prescrizioni, fissando un adeguato
termine.
4. Il regolamento definisce la procedura e le modalità
per il rilascio delle autorizzazioni in sanatoria, oltre
che la documentazione necessaria. In particolare fissa i
termini entro i quali l’interessato deve presentare la
domanda, decorrenti dal ricevimento della comunicazione
prevista dai commi 1 e 2.
5. In caso di mancata esecuzione degli interventi
imposti ai sensi di questo articolo, la struttura
provinciale competente in materia di foreste, aldi fuori
dei casi previsti dall’articolo 17, commi 3 e 4, diffida
l’interessato a effettuare il deposito di una somma
presso il tesoriere della Provincia d’importo
corrispondente alla spesa prevista e provvede
all’esecuzione dei lavori.
6. Se l’interessato non effettua il deposito, la
riscossione delle somme dovute è disposta in base
all’articolo 51 della legge provinciale 14 settembre
1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di
contabilità generale della Provincia autonoma di
Trento).
ARTICOLO 19
Ricorsi
1. I destinatari dei provvedimenti di rilascio e di
diniego previsti da questo capo possono ricorrere alla
Giunta provinciale, che decide in via definitiva.
ARTICOLO 20
Comitato tecnico forestale
1. E’ istituito il comitato tecnico forestale, per
l’esercizio delle funzioni attribuitegli da questa
legge. Il comitato tecnico forestale è composto da:
a) l’assessore provinciale competente in materia di
foreste, con funzioni di presidente;
b) il dirigente della struttura provinciale competente
in materia di foreste, con ruolo di vicepresidente;
c) il dirigente della struttura provinciale competente
in materia di sistemazioni idrauliche e forestali;
d) il dirigente della struttura provinciale competente
in materia di strutture, gestione e servizi alle aziende
agricole;
e) il dirigente della struttura provinciale competente
in materia geologica;
f) il dirigente della struttura provinciale competente
in materia di urbanistica e tutela del paesaggio;
g) due rappresentanti della Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di Trento, scelti
rispettivamente tra esperti in materie attinenti il
governo e la difesa del territorio forestale e montano e
la gestione dei patrimoni agro-pastorali;
h) tre rappresentanti del Consiglio delle autonomie
locali, scelti tra esperti in materie attinenti il
governo del territorio e la difesa del suolo, ad
esclusione dei dipendenti o ex dipendenti pubblici.
2. Il comitato tecnico forestale è nominato con
deliberazione della Giunta provinciale e resta in carica
per la durata della legislatura. Il regolamento
definisce le modalità di sostituzione dei componenti.
3. Il presidente della comunità territorialmente
interessata, o un suo delegato, partecipa alle sedute
del comitato tecnico forestale chiamato a esprimersi su
interventi o su opere ricadenti nel territorio della
comunità, con diritto di voto. Può assistere alle sedute
del comitato tecnico forestale un rappresentante del
comune territorialmente interessato.
4. Per la validità delle riunioni del comitato è
necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei
componenti in carica. Il comitato delibera a maggioranza
assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto
del presidente.
5. Ai componenti del comitato tecnico forestale sono
corrisposti i compensi stabiliti dalle leggi provinciali
vigenti in materia di organi collegiali.
Titolo IV
Salvaguardia e valorizzazione del territorio e
dell'ambiente montano
Capo I
Conservazione e miglioramento della multifunzionalità
dei sistemi ecologici montani
ARTICOLO 21
Finalità e principi
1. La Provincia garantisce la conservazione e il
miglioramento della qualità del territorio, del
patrimonio ecologico, del paesaggio e dell’ambiente, ai
fini del miglioramento della qualità della vita e
dell’equilibrio dei sistemi ecologici.
2. Il mantenimento e il miglioramento dei livelli di
biodiversità e della multifunzionalità degli ecosistemi
naturali e montani, attraverso la tutela e la
conservazione di habitat e specie su tutto il territorio
provinciale, rappresentano l’obiettivo prioritario di
questo titolo e si realizzano attraverso:
a) le attività di monitoraggio, le opere e gli
interventi previsti dall’articolo 22;
b) l’applicazione delle direttive n. 79/409/CEE e n.
92/43/CEE;
c) il sistema delle aree protette, secondo quanto
previsto dal titolo V.
3. Rientrano tra le finalità di questo titolo il
riconoscimento e la valorizzazione delle emergenze
naturalistiche, delle valenze ambientali, nonché di
quelle paesaggistiche e culturali del territorio.
4. Concorrono al perseguimento delle finalità di questo
titolo, in coerenza con esse, gli interventi e le opere
previste da questa legge per assicurare la stabilità del
territorio forestale e montano, nonché la gestione
sostenibile del bosco e della risorsa legno.
ARTICOLO 22
Opere e interventi di miglioramento ambientale
1. Le finalità individuate dall’articolo 21 si
perseguono attraverso interventi e opere diretti alla
conservazione e al miglioramento della multifunzionalità
degli ecosistemi naturali, e in particolare attraverso:
a) interventi volti a mantenere e accrescere la
stabilità e la funzionalità bioecologica dei soprassuoli
forestali, anche per migliorare la qualità dell’acqua,
dell’aria e del suolo;
b) interventi specifici volti a conservare e migliorare
il patrimonio faunistico, a conseguire un rapporto
equilibrato tra foresta e fauna, assicurando, in
particolare, il mantenimento a fini faunistici e
ambientali dell’alternanza dei diversi elementi
vegetazionali che caratterizzano gli habitat montani;
c) interventi diretti a conservare e a migliorare
l’ambiente rurale, i prati e i pascoli, assicurando un
assetto equilibrato del paesaggio;
d) interventi di conservazione e di miglioramento della
biodiversità e degli habitat, compresi gli interventi
per il mantenimento e il potenziamento dei corridoi
ecologici, per il miglioramento dell’efficienza del
sistema integrato foresta - fiume e per la tutela del
patrimonio genetico forestale autoctono, anche
attraverso la produzione diretta di materiale di
propagazione;
e) la realizzazione e la manutenzione di sentieri e di
percorsi ciclopedonali e di altri interventi con
finalità didattica e divulgativa e di valorizzazione del
territorio, nonché interventi specifici previsti dai
piani di gestione redatti secondo la disciplina
provinciale d’attuazione delle direttive n. 79/409/CEE e
n. 92/43/CEE.
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 56 in
ordine all’attività di gestione forestale da parte dei
proprietari e dei soggetti gestori, la Provincia, i
comuni e la comunità assicurano, secondo quanto previsto
da questa legge, la realizzazione degli interventi e
delle opere indicate dal comma 1 che, in quanto coerenti
con i criteri stabiliti dai piani forestali e montani,
sono di interesse pubblico e la realizzazione degli
interventi e delle opere previsti dai piani di gestione
eventualmente adottati ai sensi del titolo V.
3. Alla realizzazione degli interventi e delle opere la
Provincia provvede secondo quanto previsto dall’articolo
84.
ARTICOLO 23
Disciplina dei rimboschimenti artificiali
1. Salvo quanto previsto dal comma 2, per i fini
previsti dall’articolo 21 è vietato il rimboschimento
artificiale delle aree agricole o a pascolo, come
individuate dal piano urbanistico provinciale e dalla
pianificazione urbanistica subordinata.
2. Previa autorizzazione della struttura provinciale
competente in materia di foreste, sono ammessi i
rimboschimenti volti al recupero o alla stabilizzazione
di superfici degradate o manomesse qualora non
espressamente previsti dai piani forestali e montani
indicati dall’articolo 6 o dai piani di gestione
forestale aziendale indicati dall’articolo 57.
3. Fatto salvo quanto previsto da questa legge per gli
interventi realizzati direttamente dalla Provincia ai
sensi dell’articolo 84, i rimboschimenti ammissibili
secondo quanto disposto dal comma 2 sono autorizzati con
la procedura definita nel regolamento.
4. Nel caso di rimboschimenti artificiali realizzati in
assenza dell’autorizzazione prevista dal comma 3, si
applica quanto previsto dall’articolo 18 in materia di
autorizzazioni in sanatoria, di sospensione dei lavori e
di procedure di ripristino.
ARTICOLO 24
Piante monumentali e siti di particolare valenza
ambientale
1. I piani forestali e montani individuano e censiscono
le piante monumentali e i siti di particolare valenza
ambientale, naturalistica ed ecologica presenti nelle
aree forestali e montane. L’elenco delle emergenze così
individuate è trasmesso alla struttura provinciale
competente in materia di urbanistica e tutela del
paesaggio, al fine dell’eventuale attivazione della
procedura prevista dalla vigente normativa provinciale
in materia di urbanistica e tutela del paesaggio per
l’inclusione nell’elenco dei beni di rilevante interesse
ambientale e naturalistico.
2. Se le piante monumentali e i siti di particolare
valenza ambientale sono inclusi nell’elenco dei beni di
rilevante interesse ambientale e naturalistico, alla
loro valorizzazione e manutenzione, secondo quanto
previsto dalla vigente normativa provinciale in materia
di urbanistica e tutela del paesaggio, provvedono i
comuni in proprio o affidando l’intervento a soggetti
privati, ovvero le amministrazioni separate dei beni di
uso civico, con il supporto tecnico delle strutture
provinciali competenti.
3. E’ garantita in ogni caso la gestione forestale dei
siti ricadenti in aree a bosco, secondo le direttive
contenute nei piani forestali e montani.
Capo II
Tutela di flora, fauna, funghi e tartufi
ARTICOLO 25
Protezione della flora
1. Fermo restando quanto previsto dal titolo V, capo II,
in ordine all’attuazione delle direttive n. 79/409/CEE e
n. 92/43/CEE, sono considerate tipiche dell’ambiente
alpino, e come tali protette, tutte le specie erbacee,
arbustive, di muschi e licheni che hanno diffusione
naturale e spontanea nel territorio della provincia.
Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 27, di detta
flora spontanea sono vietate l’estirpazione di piante,
tuberi, radici, rizomi e stoloni, nonché la vendita o la
commercializzazione, anche solo di parti di esse.
2. Inoltre è vietato distruggere, danneggiare,
raccogliere, detenere e commerciare esemplari o parti di
essi appartenenti alle specie vegetali particolarmente
tutelate elencate nel regolamento.
3. Con regolamento sono stabilite le quantità massime
ammesse alla raccolta per giorno e per persona di
muschi, licheni e steli fioriferi, per ognuna delle
specie della flora spontanea diverse da quelle tutelate
ai sensi del comma 2. Con regolamento possono essere
definite le quantità e le modalità di raccolta di
particolari specie il cui utilizzo rientra nelle antiche
consuetudini locali. Il regolamento non può fissare
quantità di raccolta superiori a un chilogrammo, allo
stato fresco, di muschi e licheni al giorno per persona,
e a due chilogrammi, allo stato fresco, delle specie il
cui utilizzo rientra nelle antiche consuetudini locali,
al giorno per persona.4. Nessuna limitazione è posta al
coltivatore diretto, al proprietario o all’affittuario,
per la raccolta a proprio uso delle piante coltivate e
di quelle infestanti i terreni coltivati. Sono escluse
dai divieti e dalle limitazioni di questo articolo,
inoltre, le specie vegetali che provengono da colture
effettuate in giardino o in aziende agricole e che sono
corredate da un documento attestante la provenienza.
ARTICOLO 26
Protezione della fauna
1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni
provinciali in materia di fauna selvatica e fauna ittica
e dal titolo V, capo II, in ordine all’attuazione delle
direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE, è vietato
uccidere, distruggere, danneggiare, catturare, detenere
e commerciare esemplari o parti di essi, in qualsiasi
stadio di sviluppo, appartenenti alle specie animali
individuate dal regolamento, che fissa i periodi, le
modalità e le quantità ammesse alla raccolta per giorno
e per persona per ognuna delle predette specie. Il
regolamento non può fissare quantità superiori a un
chilogrammo per persona e per giorno per la raccolta di
esemplari appartenenti al genere Helix e al genere Rana.
2. E’ vietato raccogliere, offrire in vendita e
commerciare nidi di formiche, nonché uova, larve e
adulti di tale specie. Inoltre è vietato raccogliere o
catturare uova e girini di anfibi.
3. I divieti di questo articolo non si applicano agli
animali allevati in appositi impianti e dei quali sia
documentata la provenienza.
ARTICOLO 27
Deroghe ed esclusioni
1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 25 e 26,
fatto salvo quanto previsto dalla direttiva n.
92/43/CEE, è ammessa la raccolta di specie di flora e la
cattura di specie di fauna per scopi scientifici,
didattici, farmaceutici od officinali e per altre
specifiche finalità individuate dal regolamento, previa
acquisizione dell’autorizzazione rilasciata dalla
comunità territorialmente competente, con i criteri e la
procedura definiti nel regolamento.
2. La raccolta di ogni specie di flora spontanea può
essere vietata dal proprietario del fondo o da chi ne ha
titolo legittimo mediante l’apposizione di idonee
tabelle, nei modi e nelle forme previsti dal
regolamento.
3. Nel regolamento sono disciplinate le modalità e i
termini di raccolta da parte del proprietario del fondo
e delle persone da lui autorizzate.
ARTICOLO 28
Disciplina della raccolta dei funghi
1. Per assicurare la continuità della produzione e la
salvaguardia del suolo forestale, nel territorio della
provincia la raccolta dei funghi spontanei, commestibili
e non, è ammessa secondo i criteri, i periodi, le
modalità e le quantità ammesse alla raccolta, per giorno
e per persona, definiti nel regolamento. Il regolamento
non può fissare quantità ammesse alla raccolta in misura
superiore a due chilogrammi al giorno per persona, salvo
quanto previsto dal comma 5, lettera f).
2. Chiunque intenda raccogliere funghi nel territorio di
un comune della provincia deve previamente presentare al
comune interessato un’apposita denuncia ed effettuare il
pagamento al comune di una somma commisurata al periodo
di durata della raccolta. L’ammontare della somma è
definito dal comune, nei modi previsti dal regolamento,
in coerenza con i criteri definiti dalla Giunta
provinciale.
3. Sono esentati dalla denuncia e dal pagamento previsti
dal comma 2 i residenti o comunque i nati in uno dei
comuni della provincia, i cittadini iscritti
all’anagrafe italiani residenti all’estero (AIRE) dei
comuni della provincia, i proprietari o i possessori di
boschi ricadenti in territorio provinciale, ancorché non
residenti in un comune della provincia, e coloro che
godono di diritto di uso civico, nell’ambito del
territorio di proprietà o gravato dal diritto di uso
civico.
4. Nei parchi naturali provinciali e nelle foreste
demaniali la raccolta dei funghi è consentita ai soli
residenti in un comune della provincia ed esercitata ai
sensi di questo articolo e del regolamento di cui al
comma 5. Il regolamento definisce i casi in cui i comuni
ricadenti nei parchi naturali provinciali possono
prevedere la raccolta dei funghi anche da parte di
persone non residenti in un comune della provincia, con
particolare riguardo alle attività di natura turistica
dei parchi.
5. Il regolamento definisce anche:
a) le modalità e le procedure in base alle quali il
comune può determinare il periodo minimo di raccolta;
b) le modalità per l’effettuazione della denuncia e
quelle per il versamento della somma previste dal comma
2, dando facoltà ai comuni di accordarsi per organizzare
l’esercizio in comune degli adempimenti previsti a loro
carico, utilizzando anche l’organizzazione turistica
locale, e il ricorso ad appositi sistemi di automazione,
nonché stabilendo i casi in cui la ricevuta
dell’avvenuto versamento sostituisce la denuncia;
c) le modalità e i criteri per l’individuazione dei
soggetti esentati secondo quanto previsto dal comma 3;
d) i casi, ulteriori rispetto a quelli di esenzione di
cui al comma 3, di agevolazione e di deroga nei
confronti dell’obbligo di denuncia e di pagamento di cui
al comma 2, ivi comprese le relative modalità di
accertamento, con particolare riguardo alle persone che
soggiornano a scopi turistici in un comune della
provincia, a quelle che sono state anagraficamente
residenti o hanno un genitore anagraficamente residente
in un comune della provincia e a quelle che sono
titolari di un diritto di proprietà o possesso su
immobili adibiti ad uso abitativo ubicati in un comune
della provincia: in tali casi, escluso quello relativo a
un diritto di proprietà o possesso su immobili adibiti
ad uso abitativo ubicati in un comune della provincia,
per il quale vale la limitazione al territorio del
comune, l’agevolazione o la deroga vale per la raccolta
di funghi in tutto il territorio provinciale, salvo la
limitazione di cui al comma 4;
e) le modalità con cui è provata la titolarità alla
raccolta;
f) i criteri e le modalità di rilascio di permessi
speciali nei casi in cui la raccolta dei funghi
costituisce fonte di lavoro e di sussistenza o è dovuta
a motivazioni scientifiche, di ricerca, culturali e
formative; le autorizzazioni disciplinate da questa
lettera sono rilasciate dal comune, salvo che il
permesso interessi più comuni; in tal caso
l’autorizzazione è di competenza della comunità
competente per territorio.
6. Per la ripartizione degli introiti derivanti dal
pagamento delle somme previste dal comma 2, i comuni
stipulano accordi di programma con i proprietari dei
terreni aperti alla raccolta con superficie non
inferiore a 100 ettari, su richiesta degli stessi. I
comuni possono stipulare accordi con altri soggetti
pubblici o privati relativamente alla denuncia e al
pagamento della somma per la raccolta di funghi.
7. Per agevolare la raccolta dei funghi in ambiti
territoriali sovracomunali omogenei, in caso di
associazioni fra più comuni, la denuncia prevista dal
comma 2 può essere riferita al complessivo ambito
territoriale dei comuni interessati.
8. La disciplina della raccolta dei funghi è di
competenza dei comuni e può essere delegata alla
comunità.
9. Per prevenire nell’ecosistema forestale profonde
modificazioni sui fattori biotici e abiotici che
regolano la reciprocità dei rapporti tra micelio fungino
e radici delle piante componenti il bosco, in singole
zone la raccolta dei funghi spontanei può essere vietata
con deliberazione della Giunta provinciale, con la
procedura e le modalità definite nel regolamento,
garantendo la partecipazione dei proprietari
interessati. Il regolamento prevede che la Giunta
provinciale, per adottare la deliberazione, acquisisca
il parere dei comuni territorialmente interessati.
10. La raccolta dei funghi può essere interdetta dal
proprietario del fondo o da chi ne ha titolo legittimo
con l’apposizione a propria cura e spese di tabelle
recanti l’esplicito divieto, nei modi e nelle forme
previsti dal regolamento.
11. È vietato rimuovere o danneggiare i cartelli e le
tabelle di divieto.
È vietata la costituzione di riserve private di raccolta
a pagamento.
ARTICOLO 29
Disposizioni per la ricerca e la raccolta dei tartufi
1. La raccolta dei tartufi è consentita solo a chi è in
possesso del tesserino d’idoneità per la ricerca e la
raccolta previsto dalla legge 16 dicembre 1985, n. 752
(Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e
commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al
consumo) e per le sole specie e nei periodi definiti nel
regolamento. Il tesserino d’idoneità è rilasciato dalla
struttura provinciale competente in materia di foreste,
previo superamento di un esame volto ad accertare la
conoscenza delle specie e delle varietà dei tartufi
nonché delle norme tecniche relative alla loro ricerca e
raccolta.
2. Il regolamento definisce:
a) l’elenco delle specie ammesse alla raccolta;
b) le modalità, i periodi, gli orari e gli adempimenti
da osservare per la raccolta;
c) le quantità ammesse per giorno e per persona.
3. Il regolamento non può fissare quantità superiori a
un chilogrammo al giorno per persona.
4. Anche per integrare e modificare l’elenco delle
specie contenuto nel regolamento, la struttura
provinciale competente può rilasciare speciali
autorizzazioni per la ricerca a persone particolarmente
esperte in materia, così da acquisire una più
approfondita conoscenza in ordine alle specie di tartufi
presenti nel territorio provinciale.
5. E’ esentato dalla prova d’esame chi è in possesso di
un tesserino d’idoneità rilasciato ai sensi della
disciplina provinciale previgente.
6. Le modalità per lo svolgimento dell’esame per il
conseguimento del tesserino d’idoneità sono stabilite
con deliberazione della Giunta provinciale.
7. La raccolta di ogni specie di tartufo può essere
vietata dal proprietario del fondo o da chi ne ha titolo
legittimo mediante l’apposizione d’idonee tabelle, nei
modi e nelle forme previste dal regolamento.
8. Per quanto non diversamente disposto da questo
articolo e dal suo regolamento d’esecuzione, per la
ricerca, la raccolta e la commercializzazione dei
tartufi si osserva la legge n. 752 del 1985.
Capo III
Produzione e commercializzazione di materiale di
propagazionee tutela del patrimonio genetico dei
popolamenti forestali
ARTICOLO 30
Disposizioni per l’attuazione della direttiva
1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999,
relativa alla commercializzazione dei materiali
forestali di moltiplicazione, e della direttiva
2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente
di organismi geneticamente modificati e che abroga la
direttiva 90/220/CEE del Consiglio
1. In attuazione della direttiva 1999/105/CE del
Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla
commercializzazione dei materiali forestali di
moltiplicazione e per il perseguimento delle finalità
previste dall’articolo 21, questo capo disciplina la
produzione ai fini di commercializzazione, la
commercializzazione, la cessione e l’utilizzo di
materiale di moltiplicazione per fini forestali,
appartenente alle specie elencate nell’allegato I della
direttiva. Per quanto non diversamente disposto da
questo capo si applica il decreto legislativo 10
novembre 2003, n. 386 (Attuazione della direttiva
1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei
materiali forestali di moltiplicazione).
2. Nelle attività per fini forestali previste dal comma
1 rientrano tutte le attività relative all’imboschimento
e al rimboschimento, all’arboricoltura da legno, nonché
la costituzione di filari, di siepi e di viali alberati
in ambito rurale, la rinaturalizzazione e il ripristino
ambientale.
3. Per lo svolgimento delle attività elencate dai commi
1 e 2 non è consentito il ricorso ad organismi
geneticamente modificati.
ARTICOLO 31
Materiali forestali di base e di moltiplicazione
1. E’ ammesso l’utilizzo per fini forestali di solo
materiale forestale di moltiplicazione proveniente da
una delle zone individuate dall’organismo ufficiale.
Tale materiale deve essere accompagnato da un
certificato principale d’identità rilasciato da un
organismo ufficiale ai sensi del decreto legislativo n.
386 del 2003, che ne comprovi la provenienza o
l’identità clonale.
2. I materiali di base individuati dall’organismo
ufficiale sono comunicati ai proprietari nelle forme
stabilite dal regolamento. Le aree in cui essi sono
prodotti possono essere sottoposte a gestione speciale,
con la promozione d’interventi volti al loro
mantenimento e al loro miglioramento.
3. La raccolta di materiali forestali di moltiplicazione
è consentita nei soli popolamenti o piante parentali,
inseriti nell’apposito registro provinciale previsto dal
decreto legislativo n. 386 del 2003, ed è subordinata al
preventivo assenso della struttura provinciale
competente in materia di foreste e al successivo invio
ad essa di un’idonea documentazione attestante le
operazioni compiute, secondo le modalità definite dal
regolamento.
ARTICOLO 32
Competenze e deleghe di funzioni
1. Il rilascio delle licenze, il controllo e
l’applicazione delle sanzioni ai sensi, rispettivamente,
degli articoli 4, 15 e 16 del decreto legislativo n. 386
del 2003 sono svolti dalla struttura provinciale
competente in materia di controllo fitosanitario.
2. Le rimanenti funzioni attribuite all’organo ufficiale
ai sensi del decreto legislativo n. 386 del 2003 sono
svolte dalla struttura provinciale competente in materia
di foreste.
3. La struttura provinciale competente in materia di
foreste può provvedere alla produzione di materiale
forestale di moltiplicazione di provenienza locale, allo
scopo di garantirne la disponibilità per le opere e per
gli interventi previsti da questa legge, nonché per gli
interventi in aree di particolare importanza
naturalistica o con finalità di rinaturalizzazione o di
miglioramento ambientale, o di piante ornamentali per la
realizzazione d’interventi a valenza pubblica. Il
regolamento disciplina le modalità di acquisizione e di
eventuale cessione a terzi del materiale prodotto. Le
somme relative alla cessione delle piantine sono
introitate nel bilancio della Provincia.
4. Al fine della tutela della biodiversità vegetale
della Provincia, la costituzione e la gestione di
arboreti per la produzione di semi e di talee è
autorizzata dalla struttura provinciale competente in
materia di foreste.
Titolo V
Sistema delle aree protette provinciali
Capo I
Finalità, principi e definizioni di settore
ARTICOLO 33
Finalità
1. In attuazione dei principi costituzionali e dello
Statuto speciale, nonché nel rispetto degli accordi
nazionali, comunitari e internazionali, questo titolo
detta le disposizioni per l’istituzione e per la
gestione delle aree protette provinciali, al fine di
garantire e promuovere, in forma unitaria e coordinata,
la conservazione e la valorizzazione della natura,
dell’ambiente, del territorio, del paesaggio e della
cultura identitaria, e in particolare di assicurare:
a) la conservazione, il recupero e la valorizzazione
delle caratteristiche naturali e ambientali, con
particolare riferimento agli habitat, alle specie, alle
emergenze naturali e alla biodiversità;
b) l’applicazione di metodi di gestione idonei a
realizzare un’integrazione tra uomo e ambiente naturale,
anche mediante la salvaguardia e la valorizzazione dei
valori antropologici, archeologici, storici e
architettonici;
c) la promozione e la divulgazione dello studio
scientifico;
d) l’uso sociale dei beni ambientali in modo compatibile
con la loro
conservazione;e) l’educazione e la formazione in materia
di tutela e di valorizzazione ambientale e
naturalistica.
2. La Provincia promuove e partecipa all’istituzione e
alla gestione di aree protette interregionali, nazionali
e internazionali.
3. Per il perseguimento delle finalità previste dal
comma 1 il sistema delle aree protette, nell’ambito
della Provincia, è fondato sulla rete ecologica europea
"Natura 2000", disciplinata dal capo II di questo
titolo, per la tutela e la valorizzazione di elementi
d’interesse comunitario, nonché sui parchi e sulle
riserve, per la tutela e la valorizzazione di elementi
d’interesse nazionale, provinciale e locale.
4. Per il Parco nazionale dello Stelvio continua ad
applicarsi la specifica disciplina stabilita dalla legge
provinciale 30 agosto 1993, n. 22 (Norme per la
costituzione del consorzio di gestione del Parco
nazionale dello Stelvio. Modifiche e integrazioni delle
leggi provinciali in materia di ordinamento dei parchi
naturali e di salvaguardia dei biotopi di rilevante
interesse ambientale, culturale e scientifico).
ARTICOLO 34
Rete delle aree protette provinciali
1. La rete delle aree protette provinciali è costituita
da:
a) la rete ecologica europea "Natura 2000", disciplinata
dal capo II di questo titolo;
b) i parchi naturali provinciali, previsti dal capo III
di questo titolo, costituiti da aree terrestri, fluviali
e lacuali, di valore naturalistico e ambientale,
organizzate in modo unitario, con particolare riguardo
alle esigenze di protezione della natura e
dell’ambiente, nonché d’uso culturale e ricreativo,
tenuto conto dello sviluppo sostenibile delle attività
agro-silvo-pastorali e delle altre attività tradizionali
o comunque sostenibili atte a favorire la crescita
economica, sociale, culturale e identitaria delle
popolazioni residenti;
c) le riserve naturali provinciali, previste dal capo IV
di questo titolo, costituite da territori di rilevanza
provinciale, destinate specificamente alla conservazione
di una o più specie naturalisticamente rilevanti della
flora e della fauna, oppure di uno o più ecosistemi
importanti per le diversità biologiche e per il
mantenimento delle risorse genetiche;
d) le riserve locali, previste dal capo IV di questo
titolo, costituite da territori di limitata estensione
d’interesse comunale, gestite ai fini della
conservazione dei loro caratteri e dei loro contenuti
morfologici, biologici ed ecologici, o da altre zone di
rilevanza locale, ambientale, paesaggistica, storica e
culturale che si prestano a una valorizzazione che non
ne pregiudichi la conservazione;
e) le aree di protezione fluviale individuate e
disciplinate dal piano urbanistico provinciale;
f) la rete di riserve, costituita dalle aree presenti
fuori parco previste dalle lettere a), c), d) od e), nel
caso in cui rappresentino sistemi territoriali che, per
valori naturali, scientifici, storico-culturali e
paesaggistici di particolare interesse, o per le
interconnessioni funzionali tra essi, si prestano a una
gestione unitaria, con preminente riguardo alle esigenze
di valorizzazione e di riqualificazione degli ambienti
naturali e seminaturali e delle loro risorse, nonché
allo sviluppo delle attività umane ed economiche
compatibili con le esigenze di conservazione.
2. La coerenza della rete delle aree protette
provinciali è assicurata dall’individuazione di corridoi
ecologici, intesi come aree di collegamento funzionale
tra le diverse aree protette che, per la loro struttura
lineare o per il loro ruolo di raccordo, favoriscono i
processi di migrazione, di distribuzione geografica e di
scambio genetico delle specie selvatiche.
ARTICOLO 35
Individuazione e istituzione delle aree protette
provinciali
1. La Provincia favorisce processi partecipati dal basso
per l’individuazione e per l’istituzione delle aree
protette provinciali, assicurando, in ogni caso, il
pieno coinvolgimento e la responsabilizzazione delle
comunità e dei comuni territorialmente interessati.
2. Le aree destinate a parco naturale provinciale o a
riserva naturale provinciale sono individuate e
delimitate dal piano urbanistico provinciale.
L’istituzione dei parchi naturali provinciali è disposta
con legge provinciale; il loro ordinamento è
disciplinato dal capo III di questo titolo.
3. Un’apposita legge provinciale, a seguito di specifici
patti territoriali, può individuare e delimitare aree da
destinare a parco naturale provinciale, ulteriori
rispetto a quelle previste dal piano urbanistico
provinciale, fermo restando quanto previsto dal capo III
di questo titolo in materia di ordinamento dei parchi.
4. L’istituzione delle riserve naturali provinciali è
disposta con deliberazione della Giunta provinciale,
d’intesa con i comuni territorialmente interessati. La
deliberazione della Giunta provinciale definisce:
a) la perimetrazione dei confini esterni e
dell’eventuale zonizzazione interna;
b) le finalità specifiche, le norme d’attuazione e di
tutela;
c) gli obiettivi gestionali specifici;
d) le misure d’incentivazione, di sostegno e di
promozione per la conservazione e la valorizzazione
delle risorse naturali, storiche, culturali e
paesaggistiche del territorio.
5. L’individuazione, la delimitazione, l’istituzione e
l’eventuale revisione delle riserve locali sono disposte
dai comuni interessati nell’ambito della procedura di
definizione e di approvazione dei loro strumenti
urbanistici, che definiscono anche i relativi vincoli di
tutela.
6. La rete di riserve è attivata su base volontaria
attraverso accordi di programma tra i comuni interessati
e la Provincia. Negli accordi di programma i comuni
possono, con decisione unanime in tal senso, coinvolgere
le comunità territorialmente interessate. Ferme restando
le responsabilità e il ruolo dei comuni e delle
comunità, partecipano all’accordo di programma anche
l’Agenzia provinciale delle foreste demaniali istituita
dall’articolo 68, la Magnifica Comunità di Fiemme, le
Regole di Spinale e Manez e le amministrazioni separate
dei beni di uso civico territorialmente interessate.
7. Per i fini previsti dal comma 6, sono fatti salvi gli
accordi di programma concernenti l’attivazione di parchi
stipulati tra comuni nell’ambito dei patti territoriali,
salvo facoltà di recesso a seguito dell’entrata in
vigore di questa legge e ferma restando la necessità
della verifica e sottoscrizione degli stessi da parte
della Provincia.
8. Sono confermati i parchi naturali provinciali
denominati "Parco naturale Adamello - Brenta" e "Parco
naturale Paneveggio - Pale di San Martino", istituiti ai
sensi della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18
(Ordinamento dei parchi naturali). L’organizzazione e il
funzionamento di questi parchi continuano a essere
disciplinati dalla legge provinciale n. 18 del 1988 fino
alla data stabilita dal regolamento previsto dal capo
III di questo titolo.
9. Le aree già individuate dal piano urbanistico
provinciale come biotopi provinciali ai sensi della
legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14 (Norme per la
salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse
ambientale, culturale e scientifico), nonché i biotopi
provinciali e le riserve naturali già istituiti
all’entrata in vigore di questa legge, se non ricadenti
territorialmente all’interno di aree a parco naturale
provinciale, assumono la classificazione di riserve
naturali provinciali. Le aree già individuate dal piano
urbanistico provinciale come biotopi provinciali ai
sensi della legge provinciale n. 14 del 1986, nonché i
biotopi e le riserve naturali già istituiti all’entrata
in vigore di questa legge, se compresi territorialmente
all’interno di aree a parco naturale provinciale e del
Parco nazionale dello Stelvio, entrano a far parte della
zonizzazione del parco.
10. I biotopi d’interesse comunale già individuati ai
sensi della legge provinciale n. 14 del 1986 sono
riserve locali.
11. La deliberazione istitutiva della riserva naturale
provinciale, ferme restando le competenze in materia di
gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali, garantisce
la partecipazione dei comuni alla gestione della riserva
e la pubblicità degli atti relativi alla definizione del
piano di gestione.
12. Le Regole di Spinale e Manez, la Magnifica Comunità
di Fiemme, nonché i soggetti privati, sulla base
d’idonei studi che dimostrino il valore ambientale dei
luoghi e di un piano di gestione che definisca i vincoli
di tutela, possono chiedere al comune d’individuare e
istituire aree di loro proprietà quali riserve locali,
con la procedura prevista dal comma 5. Le riserve così
istituite assumono la denominazione di riserve locali
private e sono ammesse alle sovvenzioni disciplinate dal
titolo IX, capo III.
13. Non possono essere istituite riserve naturali
provinciali o riserve locali nel territorio di un parco
naturale provinciale, né riserve locali all’interno di
riserve naturali provinciali.
Capo II
La rete "Natura 2000"
ARTICOLO 36
Disposizioni per l’attuazione della direttiva 79/409/CEE
del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la
conservazione degli uccelli selvatici, e della direttiva
92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente
la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e
della flora e della fauna selvatiche
1. Questo capo detta la disciplina per l’attuazione
delle direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE. Con
riferimento alla tutela della fauna selvatica si applica
la legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per
la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio
della caccia). Per quanto non previsto da questo capo si
applicano le definizioni e le disposizioni delle
direttive citate.
2. Questo capo, fatto salvo quanto previsto dal comma 3,
si applica ai siti e alle zone ricadenti nel territorio
provinciale elencati e individuati:
a) dalla Commissione delle Comunità europee ai sensi
dell’articolo 4 della direttiva n. 92/43/CEE;
b) dalle deliberazioni assunte dalla Giunta provinciale
secondo quanto previsto dai commi 1 e 2 dell’articolo
37.
3. Il regolamento previsto dagli articoli 25, 26 e 27,
nel definire le modalità e le quantità di raccolta per
le specie per le quali la raccolta è permessa,
costituisce misura d’attuazione dell’articolo 14 della
direttiva n. 92/43/CEE, volta a garantire che il
prelievo nell’ambiente naturale di esemplari delle
specie selvatiche della fauna inferiore e della flora di
cui all’allegato V della direttiva, nonché il loro
sfruttamento, siano compatibili con il loro mantenimento
sul territorio provinciale in uno stato di conservazione
soddisfacente.
ARTICOLO 37
Disposizioni per l’istituzione dei siti e delle zone
1. Sulla base degli elenchi dei siti d’importanza
comunitaria previsti dall’articolo 36, comma 2, lettera
a), e degli esiti dell’attività di monitoraggio prevista
dall’articolo 5, la Giunta provinciale, con proprie
deliberazioni, designa, previo parere obbligatorio delle
comunità e dei comuni territorialmente interessati,
nonché dei proprietari forestali con superficie non
inferiore ai 100 ettari, le zone speciali di
conservazione (ZSC) ai sensi dell’articolo 4, paragrafo
4, della direttiva n. 92/43/CEE.
2. La Giunta provinciale, con proprie deliberazioni,
individua, previo parere dei comuni territorialmente
interessati, le zone di protezione speciale (ZPS)
previste dalla direttiva n. 79/409/CEE. Le ZPS possono
anche coincidere con le ZSC o, comunque, con i siti
d’importanza comunitaria.
3. La Giunta provinciale, in esito alle attività di
sorveglianza e di monitoraggio previste dall’articolo 5,
nonché alle valutazioni d’incidenza effettuate, può
proporre al ministero competente e alla Commissione
europea l’avvio delle procedure di valutazione e di
revisione previste dall’articolo 9 della direttiva n.
92/43/CEE.
4. Il regolamento definisce le procedure per la
designazione delle ZSC e per l’individuazione delle ZPS
previste da questo articolo, assicurando la
partecipazione e l’acquisizione del parere dei comuni
territorialmente interessati.
ARTICOLO 38
Misure di conservazione
1. Le misure di conservazione delle ZSC e delle ZPS
previste dai commi 2 e 3, elaborate nel rispetto
dell’articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva n.
92/43/CEE e dall’articolo 4 della direttiva n.
79/409/CEE, sono approvate dalla Giunta provinciale
sentito il Consiglio delle autonomie locali, previo
parere obbligatorio delle comunità e dei comuni
territorialmente interessati, nonché dei proprietari
forestali con superficie non inferiore ai 100 ettari.
Nell’approvare le misure di conservazione la Giunta
provinciale tiene conto dei requisiti previsti dagli
articoli 2 e 3 della direttiva n. 79/409/CEE, nonché dei
criteri ornitologici individuati dall’articolo 4 della
direttiva stessa.
2. In prima applicazione di questa legge, per assicurare
un livello minimo di tutela delle specie e degli
habitat, le misure di conservazione generali sono
predisposte dalla struttura provinciale competente in
materia di conservazione della natura per tutte le ZSC e
le ZPS, sentiti gli enti di gestione dei parchi.
3. Le misure di conservazione specifiche per ogni zona o
per gruppi di zone sono predisposte, in coerenza con le
misure di conservazione generali:
a) dagli enti di gestione dei parchi naturali
provinciali, nell’ambito degli strumenti di
pianificazione e programmazione previsti dal capo III di
questo titolo, qualora le zone ricadano all’interno dei
parchi;
b) dai comuni o dalla comunità, se individuata come
soggetto responsabile ai sensi dell’articolo 47, per le
zone gestite attraverso la rete di riserve, nell’ambito
degli strumenti di pianificazione ivi previsti;
c) dalla struttura provinciale competente in materia di
conservazione della natura per tutte le altre zone
disciplinate da questo capo.
4. Per l’adozione delle misure di conservazione relative
alle zone ricadenti nel Parco nazionale dello Stelvio
continua ad applicarsi la legge provinciale n. 22 del
1993.
5. I soggetti individuati dal comma 3, nel fissare le
misure di conservazione delle ZSC e delle ZPS, adottano
all’occorrenza, e comunque nei casi previsti dalla
legge, appropriati piani di gestione, specifici o
integrati con altri piani di sviluppo, e le opportune
misure regolamentari, amministrative o contrattuali
conformi alle esigenze ecologiche degli habitat e delle
specie tutelati dalle direttive comunitarie.
6. Il regolamento definisce le procedure per l’adozione
e l’approvazione delle misure di conservazione previste
da questo articolo, stabilendo in particolare che nei
casi disciplinati dal comma 3, lettere a) e b), sia
acquisito il parere della struttura provinciale
competente in materia di conservazione della natura.
ARTICOLO 39
Valutazione d’incidenza
1. La valutazione d’incidenza dei piani, secondo quanto
previsto dagli articoli 4, 6 e 7 della direttiva n.
92/43/CEE, è effettuata dall’autorità competente in via
principale per l’approvazione del piano, sentita la
struttura provinciale competente in materia di
conservazione della natura. La valutazione d’incidenza
dei piani è compresa nella valutazione effettuata in
osservanza della disciplina stabilita dal regolamento
previsto dal comma 6 dell’articolo 11 (Misure urgenti di
adeguamento della normativa provinciale in materia di
tutela dell’ambiente al quadro normativo statale e
comunitario) della legge provinciale 15 dicembre 2004,
n. 10.
2. La valutazione d’incidenza dei progetti secondo
quanto previsto dagli articoli 4, 6 e 7 della direttiva
n. 92/43/CEE:
a) è compresa nella valutazione d’impatto ambientale o
nel provvedimento di verifica regolati dalla legge
provinciale n. 28 del 1988 e dal relativo regolamento di
esecuzione, con riferimento ai progetti assoggettati a
procedura di valutazione d’impatto ambientale o a
procedura di verifica, sentita la struttura provinciale
competente in materia di conservazione della natura;
b) è effettuata dagli enti di gestione dei parchi
naturali provinciali o del Parco nazionale dello
Stelvio, sentita la struttura provinciale competente in
materia di conservazione della natura, nei confronti dei
progetti, diversi da quelli indicati dalla lettera a),
che interessano in tutto o in parte siti o zone e che
ricadono anche solo in parte nei parchi naturali
provinciali o nel Parco nazionale dello Stelvio;
c) è effettuata dalla struttura provinciale competente
in materia di conservazione della natura nei confronti
dei progetti, diversi da quelli indicati dalle lettere
a) e b), che interessano in tutto o in parte siti o zone
non comprese all’interno di aree a parco;
d) è effettuata dalla struttura provinciale competente
in materia di conservazione della natura, sentito l’ente
di gestione del parco eventualmente interessato, per i
progetti, diversi da quelli indicati dalla lettera a),
riguardanti l’esecuzione degli interventi previsti
dall’articolo 85 e realizzati dalle strutture previste
dall’articolo 84.
3. Se la valutazione d’incidenza dà luogo a conclusioni
negative, il suo superamento può essere deciso
esclusivamente dalla Giunta provinciale, su richiesta
del soggetto interessato, nel rispetto dei criteri e dei
limiti stabiliti dall’articolo 6, paragrafo 4, della
direttiva n. 92/43/CEE. I rapporti con la Commissione
europea, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, della
direttiva n. 92/43/CEE, sono tenuti direttamente dal
Presidente della Provincia, che provvede a informare
anche il ministero competente in materia di ambiente.
4. Con regolamento sono emanate le disposizioni
necessarie per l’esecuzione di questo articolo e in
particolare sono stabiliti:
a) le procedure e le modalità secondo le quali è resa la
valutazione d’incidenza prevista dai commi 1 e 2,
assicurando idonee forme di partecipazione e
informazione; il regolamento assicura anche idonee forme
di coordinamento affinché i pareri di competenza degli
enti gestori dei parchi sui piani forestali previsti
dall’articolo 57, sulla loro congruenza con il piano del
parco, siano espressi contestualmente al parere
richiesto nell’ambito della procedura della valutazione
d’incidenza;
b) eventuali tipologie di progetti che non presentano
incidenze significative sui siti o zone previsti da
questo articolo;
c) le procedure semplificate di verifica preventiva in
ordine alla sussistenza o meno, nei singoli casi, del
requisito d’incidenza significativa;
d) le tipologie di piano da sottoporre a valutazione
d’incidenza;
e) lo schema della relazione per la valutazione
d’incidenza di piani e progetti;
f) la disciplina relativa all’istituzione, presso la
struttura provinciale competente in materia di
conservazione della natura, di un registro degli atti e
della documentazione sull’attuazione di questo articolo;
gli enti e le autorità indicati dal regolamento sono
tenuti a fornire copia degli atti e della documentazione
richiesti.
ARTICOLO 40
Disposizioni per la prima applicazione della disciplina
relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche
1. In attesa dell’approvazione delle misure di
conservazione indicate dall’articolo 38, comma 1, per i
SIC e le ZPS ricadenti all’interno delle aree a parco
naturale provinciale e per quelle coincidenti con i
biotopi provinciali previsti dalla legge provinciale n.
14 del 1986, ora comprese nelle riserve naturali
provinciali ai sensi del capo IV di questo titolo, si
applicano le misure di salvaguardia e di tutela già
contenute nei piani di parco vigenti, negli atti
istitutivi e nei provvedimenti attuativi dei biotopi
provinciali già adottati ai sensi della legge
provinciale n. 14 del 1986. In attesa dell’attuazione
della legge provinciale n. 22 del 1993, per i medesimi
siti o zone ricadenti all’interno del Parco nazionale
dello Stelvio resta ferma l’applicazione delle misure di
conservazione stabilite dalla legislazione statale e
provinciale recante la disciplina di salvaguardia e
tutela del parco. Sono fatte salve le misure di
salvaguardia e di conservazione già adottate dalla
Giunta provinciale ai sensi dell’articolo 9 (Attuazione
della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio
1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali
e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche)
della legge provinciale n. 10 del 2004.
2. Fino all’entrata in vigore del regolamento, alla
valutazione d’incidenza sono sottoposti i piani indicati
dall’articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento
recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa
alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali, nonché della flora e della fauna
selvatiche);
inoltre la relazione per la valutazione d’incidenza dei
piani e dei progetti è formulata in conformità ai
contenuti prescritti dall’allegato G al decreto del
Presidente della Repubblica n. 357 del 1997.
ARTICOLO 41
Gestione della rete "Natura 2000"
1. Alla conservazione dei siti e delle zone disciplinate
da questo capo concorrono:
a) gli enti di gestione dei parchi, per le zone e i siti
che ricadono completamente o in parte all’interno dei
territori dei parchi;
b) i comuni o la comunità, se individuata come soggetto
responsabile ai sensi dell’articolo 47, sulla base di un
piano di gestione, per le zone e i siti gestiti
attraverso la rete di riserve;
c) la struttura provinciale competente in materia di
conservazione della natura, per le zone e i siti che non
ricadono nelle lettere a) e b).
2. Per le zone e i siti che interessano le foreste
demaniali provinciali e i boschi di proprietà pubblica,
i soggetti indicati dal comma 1, nel predisporre le
misure di conservazione e il piano di gestione previsti
dall’articolo 38, commi 3 e 5, assicurano la
partecipazione e il raccordo con l’Agenzia provinciale
delle foreste demaniali e con i rispettivi proprietari
pubblici. Per le zone e i siti che interessano beni di
uso civico è assicurata la partecipazione e
l’acquisizione del parere dei soggetti che li
amministrano.
3. Nel caso in cui le zone o i siti siano adiacenti ad
aree a parco naturale provinciale, il piano di gestione
dev’essere coerente con il piano del parco. Inoltre il
parco naturale provinciale può essere incaricato della
conservazione, mediante accordo di programma.
4. La Giunta provinciale definisce con propria
deliberazione le modalità e le procedure per l’adozione
e l’approvazione dei piani previsti da questo articolo,
garantendo la partecipazione dei proprietari
interessati.
5. Nella realizzazione degli interventi individuati dai
piani di gestione sono coinvolti i proprietari
interessati che li possono realizzare direttamente
qualora rientrino nelle attività di gestione forestale
previste dall’articolo 56. La realizzazione degli
interventi è comunque assicurata dai soggetti competenti
alla redazione dei piani di gestione nei casi di cui
alle lettere a) e b) del comma 1, dalla struttura
provinciale competente in materia di foreste e di
conservazione della natura e valorizzazione ambientale,
anche in via diretta e con i modi previsti dal titolo
IX, capo I, nei casi di cui alla lettera c) del comma 1.
6. Gli interventi che ricadono all’interno delle foreste
demaniali sono svolti direttamente dall’Agenzia
provinciale delle foreste demaniali, sulla base di un
programma concordato con il soggetto che ha predisposto
il piano di gestione, oppure dai soggetti di cui al
comma 1, lettere a) e b), previo accordo con l’Agenzia.
7. Qualora gli interventi previsti da questo articolo
rientrino tra le attività di gestione forestale, così
come definite all’articolo 56, essi possono essere
realizzati dai rispettivi proprietari.
Capo III
Ordinamento dei parchi naturali provinciali
ARTICOLO 42
Organizzazione e funzionamento dei parchi
1. Fermo restando questo capo, l’organizzazione e il
funzionamento dei parchi naturali provinciali sono
disciplinati con regolamento, nel rispetto di quanto
disposto per gli enti strumentali della Provincia
dall’articolo 33, comma 2, della legge provinciale 16
giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo
dell’autonomia del Trentino).
2. Il regolamento prevede in ogni caso, tra gli organi
di gestione del parco:
a) il comitato di gestione, con il compito di adottare
gli atti fondamentali del parco ed esercitare le
funzioni d’indirizzo e di controllo
politico-amministrativo; il comitato è composto da:
1) un membro in rappresentanza di ciascun comune
ricadente nel parco; il numero dei membri è elevato a
due se il territorio comunale compreso nel parco supera
i 2.500 ettari, a tre se supera i 5.000 ettari; in
questi casi un membro rappresenta le minoranze
consiliari;
2) un membro in rappresentanza di ciascun comune non
ricadente nel parco che sia proprietario di almeno 140
ettari di terreni compresi nel parco;
3) un membro in rappresentanza dell’Agenzia provinciale
delle foreste demaniali nel caso in cui il parco
naturale provinciale interessi territori rientranti
nelle foreste demaniali provinciali;
4) i dirigenti dei servizi provinciali competenti in
materia di conservazione della natura, foreste e fauna,
aziende agricole, urbanistica e tutela del paesaggio;
5) due membri designati dalle Regole di Spinale e Manez
e un membro designato dalla Magnifica Comunità di Fiemme
per i parchi che interessano i rispettivi territori;
6) almeno due rappresentanti di enti provinciali di
ricerca in materia di ambiente;
7) un membro in rappresentanza della Società degli
alpinisti tridentini (SAT);
8) due membri designati a maggioranza dalle associazioni
protezioniste che costituiscono articolazioni
provinciali di associazioni nazionali aventi come fine
statutario la conservazione dell’ambiente naturale;
9) un membro designato dalle associazioni più
rappresentative delle associazioni agricole e dei
coltivatori diretti;
10) un membro designato a maggioranza dalle aziende per
il turismo territorialmente interessate;
11) un membro designato dagli organismi associativi a
livello provinciale degli imprenditori;
12) un membro designato dall’associazione dei cacciatori
più rappresentativa della provincia di Trento e un
membro designato, congiuntamente, dalle associazioni o
società di pescatori sportivi locali concessionarie di
diritti di pesca sulle acque ricadenti nel parco;
13) un membro in rappresentanza di ciascuna comunità
ricadente nel parco;
14) tre rappresentanti delle amministrazioni separate
dei beni di uso civico presenti nel parco;
b) la giunta esecutiva, che è l’organo di gestione del
parco ed è composta da non più di dieci membri del
comitato di gestione eletti da esso tra i rappresentanti
dei comuni, delle comunità, nonché dell’Agenzia
provinciale delle foreste demaniali, della Magnifica
Comunità di Fiemme, delle amministrazioni separate dei
beni di uso civico e delle Regole di Spinale e Manez per
i parchi che interessano i rispettivi territori; alla
giunta esecutiva partecipano, con funzioni di supporto e
senza diritto di voto, i responsabili delle strutture
provinciali competenti in materia di aree protette, di
foreste e fauna, di urbanistica e tutela del paesaggio;
c) il presidente;
d) il direttore, assunto dall’ente di gestione del parco
con contratto di diritto privato di durata non superiore
a cinque anni, rinnovabile alla scadenza, scelto tra i
soggetti iscritti in un elenco di idonei all’attività di
direttore di parco, istituito presso la Provincia e
disciplinato con regolamento.
3. Per l’esecuzione in amministrazione diretta di lavori
e di opere di manutenzione previsti dalla programmazione
annuale nel territorio dei parchi, gli enti di gestione
dei parchi sono autorizzati a costituire un’adeguata
dotazione di mezzi e ad assumere personale con contratto
di diritto privato.
Per i lavori in economia gli enti di gestione dei parchi
applicano l’articolo 84, comma 3.
4. Non trova applicazione quanto previsto dall’articolo
32, comma 6, lettera c), della legge provinciale n. 3
del 2006.
ARTICOLO 43
Piano del parco
1. La tutela dei valori naturali e ambientali, storici,
culturali, antropologici e tradizionali, nel
perseguimento delle finalità dei parchi naturali
provinciali individuate da questo titolo, è perseguita
attraverso lo strumento del piano del parco.
2. In particolare il piano, in coerenza con gli
indirizzi contenuti nel programma di sviluppo
provinciale, con il piano urbanistico provinciale e con
questa legge, determina:
a) la suddivisione nelle seguenti aree, anche tenuto
conto dei monitoraggi di habitat e specie connessi a
rete "Natura 2000", ivi compresa la loro perimetrazione:
1) riserve integrali, caratterizzate da un’alta
concentrazione di fattori ed elementi di grande
interesse naturalistico e dal basso grado di
antropizzazione, per i quali l’ambiente deve essere
conservato nell’insieme dei suoi attributi naturali e
nella caratterizzazione delle biocenosi e dei
popolamenti, nonché nelle loro interdipendenze e nei
rapporti con l’ambiente fisico;
2) riserve guidate, caratterizzate dalla presenza di
fattori ed elementi di interesse naturalistico e da un
apprezzabile grado di antropizzazione, per le quali sono
richieste particolari esigenze di tutela ambientale;
3) riserve controllate, corrispondenti a zone
maggiormente antropizzate;
4) eventuali riserve speciali previste dal comma 3, al
fine di assicurare una rigorosa tutela e la
valorizzazione scientifica di specifici elementi
geomorfologici, limnologici, floristici, faunistici,
biologici, architettonico-paesaggistici e
storico-antropici;
b) le destinazioni d’uso pubblico o privato dell’area
naturale protetta;
c) i diversi gradi e tipi di accessibilità veicolare e
pedonale, prevedendo in particolare percorsi, accessi e
strutture idonee per i disabili, i portatori di handicap
e gli anziani;
d) i sistemi di attrezzature e servizi per la funzione
sociale e turistica dell’area naturale protetta, quali
musei, centri di visita, uffici informativi, aree di
campeggio, attività ricettive e di agriturismo;
e) gli indirizzi e i criteri per gli interventi di
conservazione degli elementi floristici, faunistici,
paesaggistici e, in genere, naturali e culturali, anche
attraverso l’imposizione di vincoli alla gestione
ordinaria e la corresponsione d’indennizzi, nei casi e
secondo i criteri e le modalità determinate con
regolamento;
f) le misure di conservazione per i siti d’importanza
comunitaria e per le zone di protezione speciale, ai
sensi dell’articolo 38; in tal caso il piano costituisce
piano di gestione ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE;
g) gli interventi riqualificativi, di recupero e di
miglioramento, anche attraverso acquisizione,
espropriazione o affitto di immobili, sulla base dei
criteri determinati con regolamento;
h) gli indirizzi riguardanti gli interventi antropici
compatibili nelle singole zone del parco;
i) gli indirizzi e i criteri per l’utilizzazione
sociale, culturale, scientifica, ricreativa e
turistico-sportiva;
j) gli indirizzi e i criteri per il comportamento dei
visitatori e di chiunque abbia accesso al parco;
k) i casi in cui lo svolgimento di determinate attività
all’interno del parco può comportare l’applicazione di
tariffe, pedaggi o concorsi alla spesa, nonché le loro
modalità di determinazione, in relazione ai costi
sostenuti per la vigilanza e la tutela del parco;
l) gli indirizzi e i criteri per le iniziative di
promozione economica e sociale delle collettività
residenti, quali:
1) l’incentivazione finanziaria a soggetti pubblici e
privati per il mantenimento e il ripristino delle
caratteristiche ambientali e paesaggistiche e delle
tipologie edilizie;
2) la predisposizione diretta di servizi e strutture a
carattere turistico-naturalistico, da gestire in proprio
o da concedere in gestione a terzi, sulla base di
convenzioni;
3) l’agevolazione o la promozione d’iniziative fra i
residenti nel parco per l’esercizio di attività
tradizionali, artigianali e culturali atte a favorire lo
sviluppo di un turismo ecocompatibile.
3. Il piano può fissare la disciplina di tutela delle
riserve speciali per conseguire le finalità previste
dalla legge.
4. Il piano è elaborato sulla base di specifiche
indagini di settore ed è articolato nelle seguenti
parti:
a) relazione illustrativa sulle scelte operate, anche in
rapporto al piano urbanistico provinciale; la relazione,
in particolare, specifica i criteri ambientali,
naturalistici, paesaggistici, urbanistici e
socio-economici d’impostazione del piano, con speciale
riguardo alla destinazione delle aree e agli interventi
previsti; una sua sezione è dedicata agli indirizzi per
la conservazione e il miglioramento della fauna
selvatica e della fauna ittica del parco, per realizzare
un equilibrio fra fauna e ambiente, in coerenza con la
relativa pianificazione provinciale di settore;
b) rappresentazioni grafiche necessarie a illustrarne il
contenuto, redatte in scala e in numero convenienti alla
dimensione del parco;
c) norme di attuazione inerenti gli interventi e le
attività previste dal piano;
d) obiettivi, iniziative e progetti da perseguire per
favorire le attività economiche, sociali e culturali
delle collettività residenti, definendo priorità, tempi
e risorse necessari.
5. Le norme di attuazione del piano, specificando gli
indirizzi contenuti nel piano del parco, individuano le
attività consentite, limitate o vietate nei parchi e in
particolare:
a) per quanto concerne gli interventi a valenza
urbanistica, gli interventi antropici ammessi, i limiti
e i divieti generali per ciascuna delle riserve
integrali, guidate e controllate, nonché per ciascuna
delle riserve speciali, se istituite e ricadenti nel
parco; in particolare:
1) nelle riserve integrali, sono consentiti solo gli
interventi necessari per lo sviluppo della ricerca
scientifica e per l’utilizzo a fini didattico-educativi,
nonché gli interventi di riqualificazione ambientale e
di manutenzione di sentieri, teleferiche e rifugi
alpini;
2) nelle riserve guidate è consentita la realizzazione,
soprattutto mediante utilizzo e miglioramento dei
manufatti esistenti, delle attrezzature necessarie per
consentire l’accesso e la fruizione del parco da parte
dei visitatori, nonché per lo svolgimento delle attività
agro-silvo-pastorali;
3) nelle riserve controllate sono consentite,
subordinatamente alle esigenze di tutela ambientale,
solo attrezzature di servizio, di collegamento e di
trasporto necessarie per l’utilizzazione turistico
ricreativa e sociale del parco, nonché per lo
svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali;
b) l’accessibilità veicolare e pedonale all’interno del
parco;
c) l’accesso alle strutture, ai centri visitatori, ai
servizi e alle attrezzature predisposte dagli enti di
gestione;
d) lo svolgimento di attività sportive, ricreative,
educative;
e) le attività ammesse nonché i limiti e i divieti
generali e specifici, inerenti le foreste, la flora e i
monumenti vegetali, il patrimonio mineralogico,
paleontologico e carsico, i siti d’interesse
geomorfologico, le aree archeologiche, i beni storici e
culturali, la raccolta dei funghi e dei frutti del
sottobosco e la fauna selvatica minore;
f) gli interventi sulle acque;
g) l’esercizio delle attività economiche ammesse;
h) le attività ammesse e i divieti relativi ad altri
comportamenti antropici nel parco.
6. Le norme d’attuazione del piano possono altresì
rinviare a specifici regolamenti la disciplina di
dettaglio di alcune materie fissando anche la procedura
per la loro adozione, ferma restando l’approvazione
degli stessi da parte della Giunta provinciale.
7. In assenza di una specifica disciplina contenuta
nelle norme d’attuazione, nei parchi continuano ad
applicarsi le norme di settore.
8. Il regolamento fissa le procedure per l’adozione e
l’aggiornamento, anche per stralci, del piano,
assicurando adeguate forme di partecipazione, nonché la
sua durata, fermo restando l’obbligo dell’acquisizione
del parere del comitato scientifico delle aree protette
previsto dall’articolo 52 e della struttura provinciale
competente in materia di conservazione della natura e
l’approvazione finale da parte della Giunta provinciale.
Il piano è sottoposto a valutazione d’incidenza ai sensi
del capo II di questo titolo.
9. L’approvazione del piano da parte della Giunta
provinciale equivale a dichiarazione di pubblica
utilità, indifferibilità e urgenza per le opere
pubbliche o di pubblica utilità che esso prevede.
10. Le prescrizioni del piano e delle sue norme
d’attuazione sono vincolanti per i soggetti pubblici e
privati che svolgono o intendono svolgere nel parco
attività disciplinate dal piano.
11. Le indicazioni del piano, nella parte in cui
incidono su beni determinati e li assoggettano a vincoli
preordinati all’espropriazione, conservano efficacia per
dieci anni, salvo che nel frattempo non si sia proceduto
alla loro espropriazione.
ARTICOLO 44
Disposizioni particolari per l’esercizio di attività e
di interventi nei parchi
1. Nei parchi la caccia è esercitata dagli aventi
diritto nel rispetto della normativa provinciale in
materia di fauna selvatica, delle previsioni del piano
del parco e del piano faunistico provinciale,
compatibilmente con la conservazione delle specie, fatte
salve le seguenti prescrizioni:
a) nelle riserve integrali l’esercizio della caccia è
consentito solo per la selezione degli ungulati diretta
al controllo delle popolazioni o per esigenze
zoosanitarie; a tal fine chi è in possesso della licenza
per l’esercizio venatorio è tenuto a sottoporre la
selvaggina abbattuta al controllo del personale di
vigilanza previsto dall’articolo 105, commi 1, 2 e 3,
lettera a);
b) nelle riserve speciali il piano del parco può
disporre il divieto assoluto oppure limitazioni
specifiche all’esercizio della caccia;
c) i programmi di prelievo delle specie cacciabili e le
prescrizioni tecniche per l’esercizio della caccia
devono tener conto delle prescrizioni contenute nel
piano del parco;
d) in tutto il territorio dei parchi è vietato
esercitare la caccia con il segugio;
e) nei parchi, fermo restando quanto disposto da questo
comma, sono vietati la cattura, l’uccisione, il
danneggiamento e il disturbo della fauna, salvo quanto
espressamente autorizzato dai parchi per fini di ricerca
e di studio;
f) nel territorio del parco coincidente con quello delle
foreste demaniali disciplinate dal titolo VII la cattura
e l’abbattimento di fauna selvatica sono ammessi per
attività di ricerca scientifica nonché per esigenze
zoosanitarie o di controllo delle popolazioni, sulla
base di appositi piani di gestione deliberati dalla
Giunta provinciale, sentito il comitato scientifico
delle aree protette.
2. Per le finalità previste dal comma 1, il piano
faunistico provinciale è adottato sentiti gli enti di
gestione dei parchi.
3. Nei parchi la pesca può essere esercitata secondo
quanto previsto dalla vigente legislazione provinciale
in materia. E’ vietato l’esercizio della pesca nelle
riserve integrali. Nelle riserve speciali il piano può
disporre il divieto di pesca o specifiche limitazioni al
suo esercizio.
4. Nei parchi sono vietate le attività e gli interventi
che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio
e degli ambienti naturali tutelati, con particolare
riguardo alla flora e alla fauna protette e ai loro
habitat. In particolare sono vietati:
a) la raccolta e il danneggiamento della flora
spontanea, a eccezione di quanto eseguito per fini di
ricerca e di studio, previa autorizzazione dell’ente
parco; peraltro sono consentiti il pascolo e la raccolta
di funghi, tartufi e altri prodotti del bosco, nel
rispetto delle norme vigenti, degli usi civici e delle
consuetudini locali;
b) l’introduzione in ambiente naturale non recintato di
specie estranee alla flora e alla fauna autoctona;
c) il prelievo di minerali, fossili e altri materiali
d’interesse geologico e paleontologico, salvo quanto
espressamente autorizzato dai parchi per fini di ricerca
e di studio;
d) l’apertura di nuove cave, miniere e discariche; per
quelle in esercizio alla data di entrata in vigore di
questa legge il piano fissa le prescrizioni e le
modalità per la loro coltivazione, per quanto concerne
la loro massima estensione sia territoriale che
temporale e volumetrica, prevedendo un eventuale
indennizzo nel caso di cessazione o di diminuzione del
reddito derivanti dall’imposizione di limitazioni o
vincoli sull’attività di coltivazione che non siano già
fissati da altre leggi, sulla base di apposite perizie
di stima;
e) l’attraversamento dei parchi con nuove linee aeree
elettriche e telefoniche, fatta eccezione per i casi
previsti dalle norme d’attuazione per il soddisfacimento
degli utenti locali;
f) l’allestimento e l’esercizio di strutture ricettive
turistiche all’aperto, nelle zone individuate dal piano
del parco, fatta eccezione per gli insediamenti singoli
occasionali destinati a specifiche attività scientifiche
e alpinistiche, soggetti ad autorizzazione dei parchi,
che possono prescrivere anche le relative modalità
d’esercizio;
g) il campeggio fuori dalle aree destinate a tale scopo
e appositamente attrezzate;
h) lo svolgimento di attività pubblicitarie fuori dai
centri urbani, non autorizzate dai parchi;
i) l’introduzione, da parte di privati, di armi,
esplosivi e di qualsiasi mezzo di distruzione, fermo
restando quanto previsto dal comma 1 per l’esercizio
venatorio, per l’attività di controllo e per fini di
ricerca e di studio;
j) il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto
stabilito dalla normativa sul volo;
k) la circolazione dei veicoli a motore nei seguenti
casi:
1) nelle riserve integrali, fatta salva la circolazione
dei veicoli impiegati per la sorveglianza, il soccorso,
i pubblici servizi e per l’approvvigionamento dei rifugi
alpini;
2) fuori dalle strade di qualsiasi categoria e tipo,
fatta salva la circolazione dei veicoli impiegati per la
sorveglianza, il soccorso, i pubblici servizi, per lo
svolgimento di attività agro-silvo-pastorali e per
l’approvvigionamento dei rifugi alpini;
3) sulle strade e aree forestali, fatto salvo quanto
previsto dall’articolo 100.
5. Le norme di attuazione del piano del parco possono
stabilire ulteriori prescrizioni per l’esercizio di
attività, compresa la circolazione dei veicoli a motore,
e per la realizzazione di interventi nel territorio dei
parchi, anche non previste dalla vigente legislazione di
settore, purché proporzionate e direttamente finalizzate
alla tutela e conservazione del territorio.
6. Il regolamento detta le altre disposizioni necessarie
per l’esecuzione di questo capo e individua i casi e le
modalità per la tabellazione dei confini dei parchi e
delle relative riserve.
7. L’autorizzazione paesaggistica prevista dalla
legislazione provinciale per l’esecuzione nei parchi
delle opere e dei manufatti previsti dal piano è
rilasciata previo parere dell’organo competente
dell’ente parco sulla compatibilità dell’intervento con
il piano del parco.
8. Per quanto non diversamente disciplinato da questa
legge resta ferma anche nei parchi la normativa
applicabile nel restante territorio provinciale;
inoltre restano ferme le attribuzioni degli organi e
delle strutture della Provincia.
Capo IV
Riserve naturali provinciali e riserve locali
ARTICOLO 45
Gestione delle riserve
1. La struttura provinciale competente cura gli aspetti
della conservazione nell’ambito delle riserve naturali
provinciali, se necessario anche attraverso un piano di
gestione, soggetto all’approvazione della Giunta
provinciale. Qualora siano interessati zone o siti della
rete "Natura 2000", il piano costituisce piano di
gestione ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE.
Se le riserve naturali provinciali interessano foreste
demaniali, nella predisposizione e nella realizzazione
del piano di gestione la struttura provinciale
competente assicura la partecipazione e il raccordo con
l’Agenzia provinciale delle foreste demaniali.
2. Se le riserve naturali provinciali sono adiacenti al
territorio dei parchi naturali provinciali, il piano di
gestione deve essere coerente con il piano del parco.
3. Salvo quanto disposto dal comma 4, nell’ambito delle
riserve naturali provinciali la realizzazione degli
interventi previsti dall’articolo 22, eventualmente
individuati dai piani di gestione previsti, è assicurata
dalla Provincia, anche in via diretta da parte della
struttura provinciale competente, con le modalità
previste dal titolo IX, capo I.
4. Gli interventi che ricadono all’interno di foreste
demaniali sono svolti direttamente dall’Agenzia
provinciale delle foreste demaniali, previa
programmazione definita d’accordo con la struttura
provinciale competente.
5. Qualora gli interventi rientrino tra le attività di
gestione forestale, come definite dall’articolo 56, essi
possono essere realizzati dai rispettivi proprietari.
6. La gestione delle riserve locali, definite
dall’articolo 34, comma 1, lettera d), è affidata al
comune territorialmente competente, che può avvalersi
anche delle forme associative e di collaborazione
previste dalla normativa regionale in materia di
ordinamento dei comuni e può dotarsi di un piano di
gestione o, nei casi previsti dall’articolo 35, comma
12, agli enti o ai soggetti privati ivi previsti. Se le
riserve locali interessano territori di più comuni, i
comuni interessati, tramite specifici accordi di
programma, individuano le modalità con cui realizzare e
armonizzare gli interventi di conservazione e
valorizzazione.
7. Se le riserve naturali provinciali e le riserve
locali sono comprese all’interno di siti appartenenti
alla rete "Natura 2000", i piani di gestione adottati ai
sensi del capo II di questo titolo contengono anche gli
elementi previsti per i piani specifici delle riserve
naturali provinciali e delle riserve locali. Nel caso
delle riserve locali la redazione del piano di gestione,
ai sensi del capo II, è effettuata in raccordo con il
comune territorialmente competente e gli interventi di
valorizzazione della riserva eventualmente previsti dal
piano di gestione possono essere realizzati dalla
Provincia su richiesta del comune, ai sensi del titolo
IX, capo I.
8. E’ fatto salvo quanto previsto dall’articolo 47 per
la rete di riserve.
9. Il procedimento di approvazione e i contenuti del
piano di gestione delle riserve sono definiti con
regolamento.
ARTICOLO 46
Misure per la salvaguardia delle riserve
1. Chiunque intenda effettuare interventi che possono
modificare lo stato fisico o biologico dei territori
individuati come riserve naturali provinciali, prima
della loro istituzione ai sensi dell’articolo 35,
dev’essere autorizzato dalla struttura provinciale
competente in materia di conservazione della natura.
2. Nelle riserve naturali provinciali, dopo la loro
individuazione nel piano urbanistico provinciale e prima
della loro istituzione, sono vietati:
a) il danneggiamento, la perturbazione e l’alterazione
di habitat naturali e seminaturali, di habitat di specie
animali e vegetali protette nell’ambito delle zone e dei
siti della rete "Natura 2000";
b) ogni forma di discarica o di deposito di rifiuti
solidi e liquidi o di altri materiali di qualsiasi
genere;
c) gli scavi, i cambiamenti di coltura e le opere di
bonifica o prosciugamento del terreno;
d) la coltivazione di cave e torbiere;
e) l’attività venatoria, salvo eventuali prelievi
faunistici e abbattimenti selettivi necessari per
ricomporre squilibri ecologici.
3. Le aree gravate dai vincoli di tutela delle riserve
naturali d’interesse provinciale possono essere
espropriate:
a) se l’espropriazione risulta necessaria per
ripristinare le condizioni originali delle riserve che
abbiano subito significative compromissioni;
b) se la conservazione, la tutela delle riserve naturali
e la fruizione pubblica non possono essere altrimenti
garantite.
4. Se la tutela del bene impone il divieto di ogni
utilizzazione agricola e forestale, con la cessazione di
quella in atto, l’ente gestore è tenuto ad acquisire
l’area mediante espropriazione, qualora il proprietario
ne faccia richiesta.
5. Nelle riserve locali individuate ma non ancora
istituite sono vietati:
a) ogni forma di discarica o di deposito di rifiuti
solidi e liquidi o di altri materiali di qualsiasi
genere;
b) gli scavi, i cambiamenti di coltura e le opere di
bonifica o prosciugamento del terreno;
c) la coltivazione di cave e torbiere.
ARTICOLO 47
Rete di riserve
1. L’accordo di programma previsto dall’articolo 35 per
l’attivazione di una rete di riserve individua nei
comuni o loro forme associative o nella comunità il
soggetto responsabile per la conservazione delle riserve
in essa comprese e per la predisposizione del piano di
gestione.
2. La rete di riserve è gestita attraverso un piano di
gestione che comprende le misure di conservazione
previste per i siti facenti parte della rete "Natura
2000", ai sensi dell’articolo 38, comma 3, lettera b), e
comma 5, e le misure previste per le riserve naturali
provinciali, per le riserve locali e i parchi fluviali
che in essa ricadono.
3. Il piano di gestione della rete di riserve è
approvato dalla Giunta provinciale con le modalità e le
procedure definite dal regolamento.
4. Se la rete di riserve coinvolge riserve naturali
provinciali gli interventi possono essere realizzati dai
comuni o dalla comunità, in deroga all’articolo 45,
comma 3, e, per gli interventi che ricadono all’interno
di foreste demaniali, previo accordo con l’Agenzia
provinciale delle foreste demaniali.
5. L’accordo di programma di costituzione della rete di
riserve contiene:
a) il progetto d’attuazione della rete di riserve,
comprendente le analisi territoriali, gli obiettivi da
raggiungere, gli indirizzi del programma di gestione e
delle norme d’attuazione;
b) l’individuazione di eventuali corridoi ecologici
finalizzati ad assicurare l’integrazione funzionale tra
i siti e le riserve che costituiscono la rete;
c) il programma finanziario, suddiviso per priorità
d’intervento e per settori operativi;
d) i tempi di redazione e d’attuazione della
pianificazione particolareggiata o di aggiornamento di
quella esistente;
e) le risorse finanziarie necessarie per il successivo
triennio all’attuazione e alla gestione, e le modalità
di reperimento delle restanti risorse eventualmente
necessarie;
f) le unità di personale necessarie per la gestione;
g) le indicazioni programmatiche relative ai contenuti
del piano di gestione;
h) le forme di partecipazione alla gestione della rete
di riserve da parte delle comunità e dei comuni
interessati, nonché degli enti e delle associazioni
rappresentative delle realtà economiche, sociali ed
ambientali;
i) l’individuazione degli organi di gestione della rete
di riserve;
j) i soggetti competenti alla realizzazione degli
interventi previsti dal piano di gestione.
6. Se la rete di riserve coinvolge riserve confinanti
con parchi naturali, il piano di gestione è redatto in
coerenza con il piano del parco.
ARTICOLO 48
Parchi naturali locali
1. Al fine dell’integrazione degli obiettivi di
conservazione della natura con quelli relativi alla
promozione e alla valorizzazione territoriale, la Giunta
provinciale può attribuire alla rete di riserve la
denominazione di parco naturale locale, qualora nel
piano di gestione sia dimostrato il soddisfacimento dei
requisiti territoriali e naturali minimi indicati dalla
Giunta provinciale.
2. In relazione alle iniziative già avviate da parte dei
comuni, rispondono a requisiti territoriali per il
riconoscimento di parchi naturali locali i territori del
Monte Bondone, del Monte Baldo, dell’area
Cadria-Tenno-Misone, del fiume Avisio, nel tratto di
attraversamento della Val di Cembra fino alla diga di
Stramentizzo, del fiume Sarca e del fiume Chiese.
3. La Giunta provinciale promuove e fornisce
collaborazione nell’attivazione degli accordi di
programma nel caso previsto dal comma 2.
ARTICOLO 49
Parchi naturali agricoli
1. I comuni, direttamente o tramite le comunità, possono
individuare attraverso gli strumenti urbanistici aree
agricole e naturali di particolare valore ambientale,
paesaggistico, antropologico, storico, archeologico ed
architettonico, per le finalità di cui all’articolo 33
di questa legge.
2. La gestione di tali aree avviene secondo le modalità
della rete delle riserve di cui agli articoli 35 e 47.
3. Le aree di cui al comma 1 possono essere riconosciute
dalla Giunta provinciale come parco naturale agricolo
qualora i piani di gestione garantiscano le seguenti
finalità:
a) la salvaguardia e la valorizzazione delle attività
agro-silvo-pastorali ambientalmente sostenibili e dei
valori antropologici, storici, archeologici ed
architettonici presenti;
b) la riqualificazione delle produzioni agricole e
zootecniche, la valorizzazione dei prodotti locali e lo
sviluppo dell’agricoltura biologica e biodinamica;
c) la conservazione, ricostruzione e valorizzazione del
paesaggio rurale tradizionale e del relativo patrimonio
naturale, delle singole specie animali o vegetali, delle
formazioni geomorfologiche e geologiche, degli habitat
delle specie animali;
d) la gestione del quadro conoscitivo ed il monitoraggio
sullo stato di conservazione delle risorse
paesaggistiche ed ambientali;
e) l’organizzazione e la promozione della fruizione
turistica compatibile, ricreativa e culturale del
territorio e delle sue risorse in funzione dello
sviluppo delle comunità locali.
4. Restano fermi gli interventi agevolativi previsti
dall’articolo 103 (Agevolazioni per l’istituzione di
parchi agricoli) della legge provinciale 19 febbraio
2002, n. 1, concernenti la realizzazione di parchi
agricoli promossi da associazioni di imprenditori
agricoli.
Capo V
Strumenti di gestione, di coordinamento e di controllo
ARTICOLO 50
Coordinamento con la pianificazione urbanistica e di
settore
1. I piani dei parchi e i piani di gestione delle
riserve naturali provinciali devono essere coerenti con
la pianificazione urbanistica provinciale e con le
relative norme di attuazione, in base alla legislazione
provinciale in materia.
2. Fermo restando quanto previsto dalla normativa
provinciale in materia di urbanistica in relazione ai
rapporti tra il piano di parco ed il piano territoriale
della comunità, per i territori ricadenti nel parco il
piano del parco tiene luogo dei piani regolatori
generali dei comuni.
3. I piani dei parchi e delle riserve naturali
provinciali specificano e integrano gli indirizzi
contenuti nei piani forestali e montani, nel piano
faunistico provinciale e nella carta ittica, per
assicurare le finalità di conservazione previste da
questa legge, nonché quelle specifiche definite con
l’istituzione dei parchi e delle riserve naturali
provinciali.
ARTICOLO 51
Cabina di regia delle aree protette e dei ghiacciai
1. Attraverso la cabina di regia delle aree protette la
Provincia coordina, promuove e indirizza le azioni di
conservazione della natura e di sviluppo delle aree
protette provinciali, ivi compresi i ghiacciai e le aree
periglaciali, anche proponendo nuove aree protette, e
assicura l’informazione e la partecipazione alla
definizione delle strategie e degli indirizzi di
settore. La cabina di regia cura, inoltre, la
connessione organizzativa e promozionale dei parchi e
delle riserve all’interno della rete provinciale delle
aree naturali protette e tra questa e la rete nazionale
e internazionale di conservazione della natura.
2. La cabina di regia è istituita dalla Giunta
provinciale per la durata della legislatura ed è
presieduta dall’assessore provinciale cui è attribuita
la materia delle aree protette.
3. Fermo restando quanto disposto da questo articolo, la
composizione, le funzioni e i criteri di funzionamento
della cabina di regia sono disciplinati da regolamento,
assicurando la rappresentanza:
a) dei presidenti dei parchi naturali provinciali;
b) del presidente del comitato di gestione trentino del
consorzio del Parco nazionale dello Stelvio;
c) di almeno quattro membri, di cui uno in
rappresentanza delle reti di riserve, qualora attivate,
e tre scelti tra i sindaci dei comuni territorialmente
interessati da aree protette, designati dal Consiglio
delle autonomie locali;
d) di almeno due membri in rappresentanza dei
proprietari forestali con superficie non inferiore a 100
ettari;
e) un rappresentante designato dall’Associazione
provinciale delle amministrazioni separate dei beni di
uso civico;
f) del dirigente preposto al dipartimento provinciale
competente in materia di conservazione della natura;
g) di almeno due membri designati congiuntamente dalle
associazioni protezioniste maggiormente rappresentative
a livello provinciale che costituiscono articolazioni di
associazioni nazionali aventi come fine statutario la
conservazione dell’ambiente naturale;
h) di un membro designato congiuntamente dalle
organizzazioni provinciali professionali agricole;
i) di due membri designati dagli organismi associativi a
livello provinciale degli imprenditori;
j) di un membro designato dall’associazione venatoria
più rappresentativa della provincia di Trento e di uno
designato dalle associazioni piscatorie maggiormente
rappresentative a livello provinciale;
k) di un membro designato dalla Trentino s.p.a.
4. La segreteria della cabina di regia e l’attuazione
dei suoi indirizzi sono assicurate dalla struttura
provinciale competente in materia di conservazione della
natura.
5. Ogni tre anni, entro il mese di aprile dell’anno
successivo a quello di riferimento, la cabina di regia
predispone una relazione sullo stato di attuazione della
disciplina relativa alle aree protette, contenente anche
proposte per il miglioramento e per l’integrazione della
rete provinciale delle aree protette, e la trasmette
alla Giunta provinciale ed alla competente commissione
permanente del Consiglio provinciale, anche ai fini
dell’organizzazione di una conferenza informativa
provinciale.
6. Per assicurare azioni di raccordo e coordinamento con
parchi o altre aree protette di province o regioni
limitrofe e per favorire la costituzione di una rete
interregionale della conservazione, anche attraverso
corridoi ecologici, la Provincia, anche su proposta
della cabina di regia, può stipulare accordi, protocolli
o convenzioni.
ARTICOLO 52
Comitato scientifico delle aree protette
1. È istituito, quale organo di consulenza
tecnico-scientifica della Provincia, il comitato
scientifico delle aree protette, con il compito di
esprimere pareri in ordine a:
a) il progetto di piano di ciascun parco;
b) i progetti di piani di gestione delle riserve;
c) i progetti d’istituzione e di modifica delle aree
protette provinciali e della rete "Natura 2000";
d) ogni altra questione inerente i parchi e le riserve e
la rete "Natura 2000" che gli sia sottoposta dalla
Giunta provinciale, dalla cabina di regia delle aree
protette o dagli enti di gestione dei parchi, delle
riserve e della rete di riserve.
2. Il comitato è nominato dalla Giunta provinciale ed è
composto da:
a) il dirigente preposto al dipartimento provinciale
competente in materia di aree protette, con funzioni di
presidente;
b) il dirigente preposto al dipartimento provinciale
competente in materia di pianificazione territoriale;
c) il dirigente preposto al dipartimento provinciale
competente in materia di agricoltura;
d) sei esperti nel campo della conservazione della
natura, scelti tra i laureati nelle discipline
naturalistiche, ecologiche, biologiche, agrarie,
forestali, geologiche e di pianificazione territoriale,
dei quali:
1) uno designato dal ministero competente in materia di
ambiente;
2) due designati congiuntamente dagli enti di ricerca
provinciali in materia di ambiente;
3) uno designato dal Consiglio delle autonomie locali.
3. Funge da segretario il dirigente della struttura
provinciale competente in materia di aree protette.
4. Quando il comitato è chiamato a esprimere il proprio
parere sul piano del parco, esso è integrato con due
componenti scelti tra gli esperti previsti dall’articolo
7, comma 1, lettera o), della legge provinciale 5
settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela
del territorio), e con il componente di cui al medesimo
articolo 7, comma 1, lettera q).
5. Alle sedute del comitato scientifico possono
partecipare, su invito e senza diritto di voto, i
rappresentanti degli enti di gestione interessati,
quando sono trattati oggetti inerenti le aree protette
ricadenti nel territorio di riferimento.
6. Ai componenti del comitato sono corrisposti i
compensi stabiliti dalle leggi provinciali vigenti in
materia di organi collegiali.
ARTICOLO 53
Supporto tecnico e scientifico
1. Nella predisposizione dei piani di gestione previsti
dal capo IV di questo titolo, nell’elaborazione e nella
realizzazione di progetti diretti alla conservazione e
alla gestione delle riserve, nonché per la conduzione di
specifici approfondimenti e studi, i soggetti di
gestione previsti dal capo IV si avvalgono di norma,
compatibilmente con le disponibilità organizzative e
finanziarie, della struttura provinciale competente in
materia di conservazione della natura.
2. In caso di realizzazione di un parco naturale locale,
la struttura provinciale competente in materia di
conservazione della natura funge da riferimento tecnico
e scientifico per il soggetto responsabile individuato
ai sensi dell’articolo 47.
Titolo VI
Gestione, utilizzazione e fruizione delle risorse
forestali e montane
Capo I
Promozione dell'economia forestale
ARTICOLO 54
Finalità
1. La Provincia, riconoscendo i maggiori costi della
gestione integrata e sostenibile delle risorse forestali
e montane, promuove e sostiene le relative filiere
produttive, incentivando gli aspetti di
multifunzionalità, le pluriattività, le buone pratiche e
le iniziative con positive ricadute ambientali, sociali
ed economiche.
2. Le attività selvicolturali realizzate nell’ambito
della gestione forestale sostenibile sono strumento di
tutela attiva degli ecosistemi e dell’assetto
idrogeologico e paesaggistico del territorio, e
rappresentano un fattore di sviluppo delle condizioni
economiche e sociali delle zone montane, potendo
costituire, inoltre, fonte di opportunità
imprenditoriali, anche in forma associata o cooperativa,
e occupazionali, contribuendo, in tal modo, a garantire
la presenza dell’uomo nel territorio montano.
3. Il rafforzamento della filiera foresta - legno e la
sua promozione, in un’ottica di gestione sostenibile,
sono un elemento di sostegno all’economia montana e si
realizzano, a partire dal monitoraggio degli ecosistemi
forestali e delle relative attività produttive, mediante
azioni per la qualificazione e la stabilizzazione degli
addetti al settore, la razionalizzazione dei processi di
utilizzazione e commercializzazione del legname, il
sostegno finanziario e il supporto
tecnico-amministrativo alla gestione delle proprietà
forestali, anche sulla base di nuovi modelli gestionali,
la valorizzazione dei prodotti forestali non legnosi e
il riconoscimento dei valori immateriali del bosco.
ARTICOLO 55
Interventi a fini produttivi
1. La Provincia, anche in ottemperanza ai protocolli
internazionali per la difesa dell’ambiente, promuove il
legno quale materia prima rinnovabile per gli impieghi
nel settore pubblico, nel campo artigianale, industriale
ed energetico, anche allo scopo di ridurre la
concentrazione di carbonio nell’atmosfera.
2. La Provincia, inoltre, promuove la valorizzazione
economica dei prodotti forestali non legnosi, anche
attraverso l’introduzione di permessi di raccolta a
pagamento, nel rispetto dei principi e delle finalità
del titolo IV, fermo restando quanto previsto
dall’articolo 28.
3. Ai fini di questo titolo tra gli interventi a fini
produttivi rientrano:
a) le attività selvicolturali effettuate secondo i
criteri e gli indicatori della gestione forestale
sostenibile, finalizzate all’utilizzazione del bosco e
alla produzione di reddito;
b) le attività d’uso e di valorizzazione commerciale dei
prodotti forestali non legnosi previste dal comma 2 di
questo articolo;
c) la realizzazione e la manutenzione ordinaria e
straordinaria delle infrastrutture forestali indicate
nell’articolo 62, con l’esclusione di quanto previsto
nel piano per la difesa dei boschi dagli incendi.
ARTICOLO 56
Attività di gestione forestale
1. Ai fini di questa legge costituiscono attività di
gestione dei patrimoni forestali da parte dei relativi
proprietari e dei relativi soggetti gestori:
a) le attività e gli interventi a fini produttivi
previsti dall’articolo 55;
b) gli interventi di riequilibrio e di stabilizzazione
degli ecosistemi forestali e montani previsti
dall’articolo 10, comma 1, lettere b), e), f) e h),
nonché gli interventi e le opere antincendio indicati
dai piani di gestione forestale aziendale previsti
dall’articolo 57, a integrazione delle previsioni
contenute nel piano per la difesa dei boschi dagli
incendi;
c) gli interventi e le opere di miglioramento ambientale
di cui all’articolo 22, comma 1.
2. Le attività elencate dal comma 1, con l’eccezione
degli interventi di realizzazione e di manutenzione
straordinaria delle infrastrutture forestali, dato che
non comportano alterazioni dello stato dei luoghi, sono
considerate interventi colturali ai sensi dell’articolo
6, comma 4, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.
227 (Orientamento e modernizzazione del settore
forestale, a norma dell’articolo 7 della L. 5 marzo
2001, n. 57), e quindi non sono soggette
all’autorizzazione per la tutela del paesaggio prevista
dalla vigente normativa provinciale in materia.
ARTICOLO 57
Piani di gestione forestale aziendale e piani
semplificati di coltivazione
1. I beni silvo-pastorali di proprietà privata possono
essere gestiti, anche in forma associata, in base a
piani semplificati di coltivazione o a piani di gestione
forestale a carattere aziendale; per questi ultimi
l’estensione minima deve essere di 100 ettari, o di 50
ettari nel caso di appezzamenti in un unico corpo.
2. I beni silvo-pastorali di proprietà dei comuni e di
altri enti pubblici devono essere gestiti in base a
piani di gestione forestale a carattere aziendale.
Possono essere gestiti in base a piani semplificati di
coltivazione quando si prevede unicamente il
soddisfacimento delle richieste di uso civico e non sono
previsti interventi significativi connessi alla gestione
della proprietà.
3. Le previsioni del comma 2 trovano applicazione anche
per le forme collaborative e per gli enti strumentali
previsti e disciplinati dalla legge regionale 4 gennaio
1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei comuni della Regione
Trentino - Alto Adige), per le amministrazioni separate
dei beni di uso civico nel rispetto dei principi
previsti dalla legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6
(Nuova disciplina dell’amministrazione dei beni di uso
civico), nonché, secondo i rispettivi ordinamenti, per
la Magnifica Comunità di Fiemme, per le Regole di
Spinale e Manez e per le associazioni agrarie di diritto
pubblico.
4. I piani di gestione forestale aziendale rappresentano
gli strumenti principali per l’individuazione e il
coordinamento di tutti gli interventi di gestione e
valorizzazione delle proprietà silvo-pastorali e dei
prodotti delle stesse. I piani di gestione forestale
aziendale e i piani semplificati di coltivazione sono
approvati dalla struttura provinciale competente in
materia di foreste nei casi e con la procedura definiti
dal regolamento, il quale individua altresì i contenuti
degli stessi nonché i requisiti professionali per la
loro redazione. Se i piani ricadono in aree a parco,
nazionale o provinciale, è acquisito il parere degli
enti di gestione dei parchi, con le forme di
coordinamento previste dall’articolo 39, comma 4,
lettera a).
5. I piani di gestione forestale aziendale devono
corrispondere a principi della gestione forestale
sostenibile e di miglioramento dei patrimoni
silvo-pastorali e devono conformarsi alle indicazioni di
priorità contenute nei piani forestali e montani
relativamente alle esigenze di sicurezza del territorio
e di conservazione della natura. Se riguardano zone
ricadenti nei parchi e in aree protette, devono
attenersi alle indicazioni dei rispettivi piani di
gestione e alle misure di conservazione previste.
ARTICOLO 58
Modalità gestionali
1. Gli enti pubblici proprietari di bosco svolgono le
attività di gestione forestale previste dall’articolo 56
con le seguenti modalità:
a) gestione diretta della proprietà con vendita del
legname:
1) in piedi, con ricorso alla trattativa privata, previo
esperimento di confronto concorrenziale tra un numero di
ditte non inferiore a cinque;
2) a strada, del legname allestito o di cui è previsto
l’allestimento, mediante ricorso alla trattativa
privata, previo esperimento di confronto concorrenziale
tra un numero di ditte non inferiore a cinque;
b) gestione associata prevista dall’articolo 59;
c) affidamento della gestione e della realizzazione di
lavori, opere e servizi in ambito forestale, compresi i
servizi di commercializzazione del legname;
l’affidamento può riguardare tutte le attività, dalla
gestione patrimoniale alla commercializzazione dei
prodotti, in tutto o in parte, in relazione a singole
fasi oppure alla diversa natura dei prodotti o dei
servizi; i canoni possono essere forfettari, collegati
alle opere da realizzare, al legname da utilizzare o
all’incremento di valore del bene.
2. Le procedure per l’applicazione del comma 1 sono
stabilite dal regolamento nel rispetto dei limiti
previsti dalla normativa provinciale in materia di
contratti; il regolamento inoltre può stabilire i casi,
legati a eventi straordinari, in cui, per affidare la
gestione e la realizzazione di lavori, opere e servizi
si prescinde dal confronto concorrenziale. Si può
prescindere comunque dal confronto concorrenziale in
caso di cessione gratuita di legname privo di valore
commerciale.
ARTICOLO 59
Gestione associata
1. La Provincia, per valorizzare il patrimonio forestale
attraverso una corretta gestione, riconosce e promuove
la costituzione e incentiva la partecipazione di enti
pubblici e privati a consorzi, associazioni, convenzioni
o comunque a forme di compartecipazione pubblica,
privata o mista.
2. Le forme associative previste dal comma 1 sono
costituite volontariamente tra proprietari di terreni e,
eventualmente, anche tra altri soggetti della filiera
foresta - legno, per effettuare le attività di gestione
forestale previste dall’articolo 56, la
commercializzazione dei prodotti delle foreste, le
attività di alpicoltura, nonché altre forme di
valorizzazione territoriale. Tali attività sono svolte
esclusivamente sui terreni conferiti. Per la
partecipazione degli enti pubblici a queste forme
associative si applica la vigente legislazione regionale
in materia di ordinamento dei comuni e la legge
provinciale n. 3 del 2006.
3. Le procedure per l’applicazione dei commi 1 e 2 sono
stabilite dal regolamento, garantendo un’imparzialità di
accesso alle imprese della filiera foresta-legno
eventualmente interessate, attraverso adeguate forme di
confronto concorrenziale o procedure ad evidenza
pubblica.
ARTICOLO 60
Promozione, assistenza e servizi
1. La Provincia sostiene la valorizzazione del legno
trentino come risorsa rinnovabile tipica e la promozione
di forme d’uso del legno e di progetti di natura
imprenditoriale a carattere innovativo, il collegamento
fra le varie componenti della filiera attraverso
progetti comuni e rapporti di collaborazione, nonché la
qualificazione dei prodotti, anche attraverso l’accordo
di programma previsto dall’articolo 19
(Razionalizzazione dei rapporti finanziari tra la
Provincia e la Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di Trento) della legge
provinciale 29 dicembre 2005, n. 20.
2. La Provincia promuove l’assistenza tecnica e la
fornitura di servizi ai proprietari e ai gestori dei
patrimoni silvo-pastorali e alle imprese, sostenendo in
particolare la qualificazione e l’aggiornamento delle
imprese di utilizzazione forestale iscritte nell’elenco
provinciale delle imprese forestali previsto
dall’articolo 61.
3. La struttura provinciale competente in materia di
foreste può prestare gratuitamente ai proprietari e
gestori di boschi l’assistenza tecnica per la redazione
dei progetti di taglio.
4. Il regolamento definisce i casi e le modalità nei
quali l’assistenza tecnica fornita su richiesta dei
proprietari è a titolo oneroso.
ARTICOLO 61
Elenco provinciale delle imprese forestali ed esercizio
delle attività selvicolturali
1. In attuazione dell’articolo 7, comma 1, del decreto
legislativo n. 227 del 2001, la Provincia istituisce un
elenco provinciale delle imprese forestali, in cui sono
iscritte le imprese in possesso di capacità
tecnico-professionali per l’esecuzione delle attività
selvicolturali e di utilizzazioni boschive, nonché per
la realizzazione delle opere e per la prestazione dei
servizi in ambito forestale. Alla tenuta dell’elenco
provvede la Camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura di Trento nell’ambito dell’accordo di
programma previsto dall’articolo 19 della legge
provinciale n. 20 del 2005.
2. Gli enti pubblici proprietari di bosco e le loro
associazioni affidano i lavori in ambito forestale ad
imprese iscritte nell’elenco provinciale previsto dal
comma 1. Per l’esecuzione di utilizzazioni forestali a
fini commerciali le imprese garantiscono la presenza di
un operatore dotato del patentino previsto dall’articolo
102 per ogni squadra di lavoro.
3. Le forme associative previste dall’articolo 59 e le
imprese comprese nell’elenco provinciale delle imprese
forestali in possesso di adeguati requisiti
tecnico-organizzativi possono ottenere in gestione aree
silvo-pastorali di proprietà o possesso pubblico, con le
modalità previste dall’articolo 58, comma 1, lettera c).
Le procedure e i criteri per l’iscrizione e la tenuta
dell’elenco, per la sospensione dell’iscrizione e la
definizione dei requisiti previsti da questo comma sono
stabilite dal regolamento.
4. Ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo n.
227 del 2001 le cooperative, i loro consorzi, le forme
associative previste dall’articolo 59 e le imprese
forestali inserite nell’elenco provinciale delle imprese
forestali che forniscono in via principale, anche
nell’interesse di terzi, servizi nel settore
selvicolturale, comprese le utilizzazioni boschive, sono
equiparati agli imprenditori agricoli professionali.
ARTICOLO 62
Infrastrutture forestali
1. La Provincia riconosce nella realizzazione e nella
manutenzione della viabilità forestale e delle altre
infrastrutture forestali, come definite all’articolo 2,
lo strumento per conseguire una piena valorizzazione
della risorsa forestale.
2. I parametri dimensionali e le caratteristiche
tecniche delle strade forestali, delle piste d’esbosco e
delle altre infrastrutture forestali sono definiti con
regolamento.
3. Le piste di esbosco caratterizzate da opere
temporanee e presenza di fondo naturale non sono
soggette all’autorizzazione per la tutela del paesaggio,
prevista dalla vigente normativa provinciale in materia.
ARTICOLO 63
Ulteriori azioni per la valorizzazione delle filiere
foresta - legno e legno - energia
1. Per valorizzare il legno trentino come prodotto
tipico, rinnovabile e di qualità, favorendone l’uso, la
commercializzazione e la lavorazione secondo una logica
di sistema, la Provincia promuove:
a) l’ammodernamento delle dotazioni, degli impianti,
delle strutture, delle infrastrutture e dei dispositivi
per la sicurezza individuale degli operatori delle
aziende forestali e delle imprese della filiera;
b) un rapporto più stretto e diretto con le imprese
della filiera, anche attraverso la promozione di
contratti di filiera, le forme di concertazione e
partecipazione previste dall’articolo 101 e le forme di
collaborazione fra imprese, anche per la creazione di
reti d’impresa;
c) lo sviluppo di un mercato locale dei prodotti
forestali, favorendo la sua trasparenza e il
collegamento fra domanda e offerta, anche attraverso la
costituzione di associazioni di produttori forestali e
la realizzazione di un osservatorio del legno,
finalizzato alla divulgazione delle notizie che
riguardano la filiera, e la costituzione di un portale
informatico;
d) i progetti, anche di ricerca, volti all’innovazione
di processo e di prodotto, a incrementare il valore
aggiunto del prodotto e a migliorare l’immagine del
settore, anche attraverso forme di collaborazione con
gli enti del sistema provinciale della ricerca;
e) l’introduzione e il mantenimento di sistemi di
certificazione delle produzioni forestali e delle catene
di custodia per i prodotti forestali, l’istituzione e la
valorizzazione di marchi di provenienza e di qualità dei
prodotti forestali provinciali, nonché l’utilizzo di
legno certificato;
f) la differenziazione e il potenziamento degli sbocchi
di mercato del legno locale, anche attraverso la
produzione di prodotti a uso energetico e prodotti e
sistemi tecnologicamente avanzati per l’edilizia, nonché
attraverso la definizione d’indirizzi per le scelte di
acquisto pubblico.
2. Per valorizzare l’utilizzo del prodotto legno a fini
energetici e nel settore delle costruzioni, attraverso
le leggi e la programmazione di settore, la Provincia:
a) promuove l’utilizzo di impianti su piccola e media
scala per la produzione di energia termica o per
cogenerazione, con particolare riferimento alle
iniziative che assicurano l’approvvigionamento locale,
ponendo attenzione ai prodotti della combustione;
b) promuove l’utilizzo delle biomasse legnose a fini
energetici e nel settore delle costruzioni, nell’ambito
delle iniziative relative alla diffusione di alti
standard di risparmio energetico e alla bioedilizia.
ARTICOLO 64
Valore naturalistico, ambientale e culturale del bosco
1. La Provincia riconosce il valore naturalistico,
ambientale e culturale connesso al bosco, nel rispetto
dei principi e delle finalità del titolo IV.
2. La Provincia promuove gli interventi diretti alla
valorizzazione turistica e paesaggistica dei territori
montani, anche favorendo il mantenimento di un
equilibrato rapporto tra aree boscate e altre
destinazioni d’uso del suolo e assicurando un assetto
equilibrato del paesaggio.
3. Con regolamento possono essere disciplinate le
modalità di remunerazione o di partecipazione ai costi
della gestione forestale, anche attraverso
l’introduzione di specifiche tariffe, a compensazione
dei servizi pubblici forniti dai boschi, con particolare
riferimento alla fissazione del carbonio, alla tutela
delle risorse idriche, alla regimazione delle acque e
alla fruizione turistica, nonché altre modalità
attuative di questo articolo.
ARTICOLO 65
Cabina di regia della filiera foresta - legno
1. E’ istituita la cabina di regia della filiera foresta
- legno, per assicurare l’informazione e la
partecipazione alla definizione delle strategie e degli
indirizzi di settore, il confronto e il coordinamento
tra i soggetti, pubblici e privati, coinvolti nei vari
aspetti della politica forestale e della filiera foresta
- legno.
2. La cabina di regia formula proposte alla Giunta
provinciale per il monitoraggio, lo sviluppo e la
promozione del settore forestale e delle filiere foresta
- legno e legno - energia, nonché per la realizzazione
d’iniziative, di studi, di ricerche e di indagini.
Inoltre esprime alla Giunta provinciale pareri e
valutazioni, su richiesta.
3. La cabina di regia è costituita dalla Giunta
provinciale per la durata della legislatura ed è
presieduta dal Presidente della Provincia o da un
assessore provinciale da esso delegato.
4. Fermo restando quanto disposto da questo articolo, la
composizione, le funzioni e i criteri di funzionamento
della cabina di regia sono disciplinati con regolamento,
assicurando in ogni caso la rappresentanza:
a) della Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di Trento;
b) degli enti di ricerca presenti in provincia che si
occupano di pianificazione, programmazione e gestione
forestale e di valorizzazione del legno;
c) di organismi associativi a livello provinciale degli
imprenditori, degli artigiani e delle piccole imprese;
d) del Consiglio delle autonomie locali;
e) dell’Associazione provinciale delle amministrazioni
separate dei beni di uso civico;
f) dei proprietari forestali e loro associazioni ed in
particolare della Magnifica Comunità di Fiemme e delle
Regole di Spinale e Manez;
g) dell’Agenzia per lo sviluppo;
h) dei dipartimenti competenti in materia di risorse
forestali e montane e di industria e artigianato.
5. La segreteria della cabina di regia e l’attuazione
dei suoi indirizzi sono assicurate dalla struttura
provinciale competente in materia di foreste.
6. Ai componenti della cabina di regia sono corrisposti
i compensi stabiliti dalle leggi provinciali vigenti in
materia di organi collegiali.
ARTICOLO 66
Disposizioni particolari per le amministrazioni separate
dei beni di uso civico, la Magnifica Comunità di Fiemme,
le Regole di Spinale e Manez e le associazioni agrarie
di diritto pubblico
1. Le disposizioni di questo titolo si applicano anche
alle forme collaborative ed agli enti strumentali
previsti e disciplinati dalla legge regionale n. 1 del
1993.
2. Le disposizioni di questo titolo si applicano
altresì, in quanto compatibili, ai soggetti a cui è
affidata la gestione da parte degli enti pubblici
proprietari, alle amministrazioni separate dei beni di
uso civico nel rispetto dei principi previsti dalla
legge provinciale n. 6 del 2005, nonché, secondo i
rispettivi ordinamenti, alla Magnifica Comunità di Fiemme, alle Regole di Spinale e Manez e alle
associazioni agrarie di diritto pubblico.
Titolo VII
Foreste demaniali provinciali
Capo I
Disposizioni generali per l’organizzazione e la gestione
delle foreste demaniali provinciali
ARTICOLO 67
Finalità
1. Le foreste demaniali provinciali rappresentano una
risorsa a disposizione della collettività trentina e
delle generazioni future, nella gestione delle quali la
Provincia persegue finalità volte alla gestione
forestale e ambientale sostenibile, con particolare
riguardo:
a) alla conservazione e alla valorizzazione, per le
generazioni attuali e future, dei peculiari caratteri
silvo-pastorali, faunistici, storico-paesaggistici delle
foreste demaniali, oltre che degli elementi di
particolare significato naturalistico che le
caratterizzano;
b) alla ricerca applicata e alla sperimentazione per
ottenere indicazioni utili al miglioramento della
gestione silvo-pastorale e faunistica delle foreste
trentine, garantendone al contempo un’equilibrata
fruizione ricreativa;
c) all’applicazione, tramite interventi svolti da
operatori qualificati, di tecniche gestionali
compatibili e di azioni volte a valorizzare le foreste
demaniali come modelli di gestione forestale e
faunistica sostenibile, in grado di integrare servizi
sociali di rilevanza pubblica con funzioni di protezione
e con funzioni economiche di qualità;
d) alla valorizzazione, anche economica, del patrimonio
immobiliare in coerenza con le finalità previste da
questo articolo;
e) all’educazione, all’informazione e alla formazione
sulle professioni della montagna e sui valori naturali
della foresta e degli ambienti montani, oltre che sui
benefici diretti e indiretti che essa garantisce e sui
valori connessi con la gestione delle risorse naturali
rinnovabili;
f) alla promozione dell’ambiente trentino e delle
politiche di gestione applicate nei settori forestale ma
anche ambientale, turistico e culturale, con funzioni di
alta rappresentanza.
ARTICOLO 68
Agenzia provinciale delle foreste demaniali
1. Per il perseguimento delle finalità previste
dall’articolo 67, attraverso la diretta amministrazione
dei servizi pubblici, delle attività e della gestione a
carattere tecnico e scientifico connessi, è istituita
l’Agenzia provinciale delle foreste demaniali, dotata di
autonomia amministrativa e contabile e costituente
articolazione del dipartimento competente in materia di
risorse forestali e montane.
2. L’organizzazione, il funzionamento e i compiti
dell’Agenzia, diretta dal dirigente del dipartimento
competente in materia di risorse forestali e montane o
da un dirigente suo delegato, sono disciplinati dal
regolamento, nel rispetto di quanto disposto per le
agenzie della Provincia dall’articolo 32 della legge
provinciale n. 3 del 2006. Il regolamento, in
particolare, prevede che del consiglio di
amministrazione faccia parte il presidente del parco
naturale provinciale denominato "Parco naturale
Paneveggio - Pale di San Martino" e un membro indicato
dal Consiglio delle autonomie locali in rappresentanza
dei comuni territorialmente interessati dalle foreste
demaniali.
ARTICOLO 69
Gestione delle foreste demaniali provinciali
1. Le foreste demaniali sono soggette alla
pianificazione secondo quanto stabilito dal titolo II.
2. Di norma, i lavori dell’Agenzia volti al
perseguimento delle finalità previste dall’articolo 67
sono eseguiti in economia, nel rispetto del titolo IX,
capo I.
3. L’Agenzia provvede direttamente alla gestione delle
foreste demaniali, degli altri beni e delle particelle
fondiarie appartenenti alla Provincia, pur non
rientranti nelle foreste demaniali, eventualmente
affidati dalla Giunta provinciale, fermo restando che
agli stessi non si estende la disciplina prevista dalla
normativa vigente per le foreste demaniali. I beni
mobili, compresi quelli registrati, in uso presso
l’Agenzia sono consegnati dalle strutture provinciali
competenti all’Agenzia, che ne cura l’inventariazione e
la gestione, sulla base di un apposito verbale.
4. L’Agenzia può partecipare alle forme di associazione
previste dal titolo VI, per promuovere lo sviluppo della
filiera foresta - legno in un’ottica di gestione
sostenibile del territorio montano.
5. Con deliberazione della Giunta provinciale, nel
rispetto della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23
(Disciplina dell’attività contrattuale e
dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma
di Trento), sono definiti i criteri per la vendita a
trattativa privata dei prodotti delle foreste demaniali.
La Giunta provinciale definisce altresì i casi e i
criteri in base ai quali l’Agenzia può affidare la
gestione di parti di foreste demaniali ai comuni
competenti per territorio, qualora le stesse non siano
ritenute funzionali per il perseguimento delle finalità
di interesse generale previste dall’articolo 67.
6. In deroga a quanto previsto per l’uso dei beni
provinciali dalla legge provinciale n. 23 del 1990, la
Giunta provinciale definisce con propria deliberazione
le fattispecie e le modalità per le quali è ammesso il
rilascio di concessioni semplificate o di breve durata.
Titolo VIII
Demanio idrico e polizia idraulica
Capo I
Coordinamento con le disposizioni in materia di demanio
idrico
ARTICOLO 70
Modifiche dell’articolo 1 della legge provinciale 8
luglio 1976, n. 18 (Norme in materia di acque pubbliche,
opere idrauliche e relativi servizi provinciali)
1. All’articolo 1 della legge provinciale 8 luglio 1976,
n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
"Questa legge disciplina l’esercizio da parte della
Provincia delle funzioni che riguardano la titolarità
del demanio idrico provinciale. Le attività e gli
interventi disciplinati da questa legge sono svolti in
armonia con quanto previsto dal piano generale per
l’utilizzazione delle acque pubbliche di cui
all’articolo 14 dello Statuto speciale.";
b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
"La Provincia, inoltre, provvede alla sistemazione
idraulica e forestale degli ambiti di competenza
definiti dall’articolo 3, secondo comma, secondo quanto
previsto dalla legge provinciale concernente "Governo
del territorio forestale e montano, dei corsi d’acqua e
delle aree protette".";
c) il terzo comma è sostituito dal seguente:
"Ai fini della polizia idraulica e della gestione del
demanio idrico questa legge si applica ai corsi d’acqua,
ai laghi e ai ghiacciai iscritti nell’elenco delle acque
pubbliche o intavolati al demanio idrico provinciale,
con esclusione delle sorgenti non costituenti origine di
un corso d’acqua, e ai beni intavolati al demanio idrico
provinciale. Per origine di un corso d’acqua si
considerano, di norma, gli affluenti che affluiscono
allo stesso corso d’acqua posti a monte del primo
affluente iscritto con numero separato nell’elenco delle
acque pubbliche e cartograficamente individuati nel
reticolo idrografico di competenza provinciale riportato
nei piani forestali e montani previsti dalla legge
provinciale concernente "Governo del territorio
forestale e montano, dei corsi d’acqua e delle aree
protette"; eventuali eccezioni sono individuate
motivatamente nel provvedimento di iscrizione
nell’elenco delle acque pubbliche."
ARTICOLO 71
Inserimento dell’articolo 1 bis nella legge provinciale
8 luglio 1976, n. 18
1. Dopo l’articolo 1 della legge provinciale 8 luglio
1976, n. 18, è inserito il seguente:
"Art. 1 bis
1. La Provincia provvede alla tenuta e all’aggiornamento
dell’elenco delle acque pubbliche previsto dall’articolo
5, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione
dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto
Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche).
2. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni in
materia di polizia idraulica e di gestione del demanio
idrico, sono iscritti nell’elenco delle acque pubbliche
tutti i corsi d’acqua, i laghi ed i ghiacciai che,
considerati sia isolatamente, per la loro portata o per
l’ampiezza del rispettivo bacino imbrifero, sia in
relazione al sistema idrografico al quale appartengono,
hanno o acquistano l’attitudine a una funzione di
interesse pubblico generale ai fini della stabilità
fisica del territorio provinciale e alla mitigazione
delle situazioni di rischio idrogeologico, in coerenza
con quanto stabilito dall’articolo 1.
3. La struttura provinciale competente in materia di
demanio idrico redige la proposta dell’elenco
riguardante le nuove iscrizioni, la cancellazione e le
modifiche di corpi idrici già inseriti in elenco e ne
cura la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della
Regione. La proposta è pubblicata per trenta giorni
all’albo pretorio dei comuni interessati per territorio.
Durante lo stesso periodo la documentazione rimane
depositata presso i medesimi comuni.
4. Entro novanta giorni dall’inizio della pubblicazione
della proposta all’albo dei comuni interessati per
territorio, chiunque abbia interesse può presentare
osservazioni oppure opposizioni alla proposta presso la
struttura provinciale competente in materia di demanio
idrico.
5. La Giunta provinciale adotta il provvedimento
definitivo di approvazione dell’elenco, tenendo conto
delle osservazioni ricevute e decidendo in ordine alle
opposizioni, sentito il parere del comitato tecnico
forestale previsto dall’articolo 20 della legge
provinciale concernente "Governo del territorio
forestale e montano, dei corsi d’acqua e delle aree
protette".
6. L’elenco è pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione."
ARTICOLO 72
Sostituzione dell’articolo 4 della legge provinciale 8
luglio 1976, n. 18
1. L’articolo 4 della legge provinciale 8 luglio 1976,
n. 18, è sostituito dal seguente:
"Art. 4
1. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, terzo
comma, appartengono al demanio idrico provinciale:
a) i ghiacciai;
b) i corsi d’acqua, comprensivi dell’alveo, delle sponde
e dei terreni costituenti loro pertinenze;
c) i laghi, comprensivi dell’alveo, delle sponde, delle
spiagge e dei terreni costituenti loro pertinenze.
2. Inoltre, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1,
terzo comma, appartengono al demanio idrico provinciale,
compresi i loro sedimi:
a) le opere idrauliche, compresi gli argini e i
terrapieni, le opere di protezione e di contenimento
delle acque, con le relative strutture di pertinenza
idraulica e di servizio;
b) le opere di sistemazione idraulica e forestale dei
bacini montani e di bonifica valliva e montana, anche se
non ubicate a contatto dei corsi d’acqua e dei laghi;
c) le opere funzionali alla misurazione e alla
registrazione dei dati idrometrici;
d) i beni immobili acquisiti in proprietà ai sensi dei
commi 6, 7 e 8.
3. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 942, 945,
946 e 947 del codice civile in ordine alla demanialità
dei terreni abbandonati dalle acque correnti, delle
isole e unioni di terra, dell’alveo abbandonato nonché
in ordine ai mutamenti del letto dei fiumi derivanti dal
regolamento del loro corso.
4. In caso di mancanza o non corrispondenza della
proprietà demaniale intavolata nei beni del demanio
idrico, rispetto al sedime occupato dai corsi d’acqua o
dai laghi o dai ghiacciai iscritti nell’elenco delle
acque pubbliche, ai fini dell’accertamento dei limiti
della proprietà demaniale per alveo s’intende:
a) relativamente ai corsi d’acqua a carattere fluviale
non arginati, l’estensione del terreno occupato dalle
acque durante le piene ordinarie;
b) relativamente ai corsi d’acqua naturali a carattere
torrentizio, l’alveo inciso fino al ciglio superiore
delle sponde;
c) per i corsi d’acqua arginati, l’estensione del
terreno compreso tra le opere di contenimento
dell’acqua;
d) per i laghi, l’estensione del terreno occupato dalle
acque durante le piene ordinarie misurate allo sbocco
del lago;
e) per i ghiacciai, l’estensione del terreno occupato
dal ghiaccio al culmine della Piccola età glaciale, come
testimoniato dagli argini morenici.
5. Per la definizione di piena ordinaria si fa
riferimento all’ordinaria capacità di produrre deflusso
del bacino idrografico, al di fuori di perturbamenti
provocati da cause eccezionali. Le modalità di
definizione della piena ordinaria sono determinate con
regolamento, avuto riguardo all’utilizzo di rilevamenti
costanti nel tempo o all’applicazione di modelli
matematici, anche riferiti ai tempi di ritorno delle
piene.
6. La proprietà dei beni appartenenti al demanio idrico
provinciale è accertata dalla Provincia con il
provvedimento previsto dall’articolo 5 oppure è
acquisita mediante espropriazione per pubblica utilità o
altro modo di acquisizione della proprietà previsto
dalla legislazione vigente.
7. Se per l’esecuzione delle opere e dei lavori previsti
da questa legge è necessaria l’occupazione, definitiva o
temporanea, di beni immobili di proprietà altrui, la
loro disponibilità è acquisita mediante espropriazione
per pubblica utilità o altro modo di acquisizione della
proprietà o della disponibilità temporanea previsto
dalla legislazione vigente.
8. Inoltre la Provincia può acquisire, mediante
espropriazione, le aree fluviali previste dall’articolo
8, primo comma, lettera e), del decreto del Presidente
della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115 (Norme di
attuazione dello statuto speciale per il Trentino - Alto
Adige in materia di trasferimento alle province autonome
di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali
dello Stato e della Regione), intese come aree laterali
ai corsi d’acqua idonee ad assicurare il buon regime, la
naturalità e la fruibilità dei corpi idrici e il
mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea
nella fascia immediatamente adiacente gli stessi, nonché
le aree di pertinenza di opere idrauliche, anche già
realizzate, per garantire la funzionalità e la
fruibilità dei corpi idrici e la continuità della
proprietà demaniale, nei limiti in cui ciò è necessario
per una razionale gestione unitaria del demanio idrico.
L’approvazione del provvedimento che autorizza
l’acquisizione di queste aree costituisce dichiarazione
di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità. Tale
procedura può essere attivata anche per la
regolarizzazione della proprietà demaniale nelle golene
racchiuse tra gli argini del fiume Adige, tramite
l’acquisizione al demanio della Provincia delle aree
comprese nella fascia golenale che risultavano di
proprietà privata al momento del trasferimento del fiume
Adige dallo Stato alla Provincia, disposto ai sensi del
decreto legislativo n. 463 del 1999."
ARTICOLO 73
Sostituzione dell’articolo 5 della legge provinciale 8
luglio 1976, n. 18
1. L’articolo 5 della legge provinciale 8 luglio 1976,
n. 18, è sostituito dal seguente:"Art. 5
1. L’accertamento dei limiti della proprietà del demanio
idrico provinciale è effettuata con provvedimento del
dirigente della struttura provinciale competente, tenuto
conto della situazione di fatto, indipendentemente dalle
risultanze catastali. Tale provvedimento accerta che la
demanialità ha carattere originario con riferimento ai
beni previsti dall’articolo 4, comma 1. L’accertamento
della demanialità di tali beni non dà titolo alla
corresponsione di indennità a carico della Provincia.
2. Sono oggetto di accertamento della demanialità senza
titolo alla corresponsione d’indennità, inoltre, le
opere, anche private, contigue o pertinenti all’alveo,
destinate in via prevalente a un uso pubblico, in quanto
direttamente funzionali al contenimento delle acque e al
buon regime dei corpi idrici, a condizione che queste
opere esistano da più di vent’anni e ne risulti provata,
per lo stesso periodo, la destinazione all’uso pubblico.
L’accertamento della demanialità riguarda anche il
sedime delle opere.
3. La proposta diretta a promuovere il procedimento di
accertamento della demanialità contiene una relazione
tecnica, la rappresentazione cartografica dei beni
oggetto della delimitazione e l’elenco dei proprietari
tavolari, nonché dei titolari di diritti reali sui beni
in questione. Per la rappresentazione cartografica, nei
casi in cui non sia sufficiente l’estratto mappale, è
necessaria la redazione del relativo tipo di
frazionamento. Se i limiti tra il demanio e le proprietà
private limitrofe mancano o sono irriconoscibili e si
ravvisa la necessità di evidenziarli sul terreno, al
dirigente della struttura provinciale competente in
materia di demanio idrico compete promuovere l’azione
per apposizione di termini ai sensi dell’articolo 951
del codice civile. E’ vietato rimuovere, asportare,
occultare o alterare i termini apposti ai sensi di
questo comma.
4. La proposta diretta a promuovere il procedimento di
accertamento della demanialità è pubblicata per trenta
giorni consecutivi all’albo dei comuni nel cui
territorio ricadono i beni oggetto dell’accertamento.
Durante questo periodo la documentazione rimane
depositata presso i medesimi comuni.
Contestualmente la proposta è comunicata ai proprietari
tavolari dei beni oggetto dell’accertamento, ai
proprietari confinanti e ai titolari di diritti reali
sui medesimi beni, con le modalità previste
dall’articolo 33 della legge provinciale 30 novembre
1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la
semplificazione e la partecipazione all’azione
amministrativa provinciale e norme in materia di
procedimento amministrativo), con l’indicazione
dell’ufficio in cui è possibile prendere visione degli
atti e degli elaborati tecnici e con l’avvertenza che
contro di essa può essere proposta opposizione ai sensi
del comma 5.
5. I proprietari tavolari dei beni oggetto di
accertamento della demanialità, i proprietari confinanti
e i titolari di diritti reali sui medesimi beni possono
presentare opposizione oppure osservazioni alla proposta
di delimitazione alla struttura provinciale competente
in materia di demanio idrico entro trenta giorni dalla
data della notificazione. Quando il confine tra i fondi
pubblici e quelli privati è incerto, possono chiederne
la determinazione in contraddittorio con la struttura
provinciale competente in materia di catasto.
6. Entro la scadenza del termine di pubblicazione della
proposta di accertamento della demanialità all’albo dei
comuni nel cui territorio ricadono i beni oggetto
dell’accertamento, chiunque abbia interesse può
presentare osservazioni alla Provincia.
7. Nell’adottare il provvedimento di accertamento della
demanialità la Provincia tiene conto delle osservazioni
e decide in ordine alle opposizioni.
8. Se le opposizioni contestano in tutto o in parte
l’accertamento del carattere originario della
demanialità dei beni, il provvedimento, qualora ne
accerti la fondatezza, riconosce il diritto
all’indennizzo, nella misura spettante ai sensi della
legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla
espropriazione per pubblica utilità), ai proprietari che
convengono alla cessione volontaria degli immobili,
limitatamente alla parte non riconosciuta acquisita a
titolo originario. Inoltre il provvedimento impegna la
relativa spesa, qualora sia intervenuta l’accettazione
dell’indennità.
9. Il provvedimento di accertamento della demanialità è
pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e
costituisce titolo per le conseguenti operazioni
catastali e per l’intavolazione, anche con riferimento
ai beni per i quali sia stato riconosciuto un
indennizzo."
ARTICOLO 74
Inserimento dell’articolo 5 bis nella legge provinciale
8 luglio 1976, n. 18
1. Dopo l’articolo 5 della legge provinciale 8 luglio
1976, n. 18, è inserito il seguente:"Art. 5 bis
1. I beni immobili già costituenti demanio idrico e
ceduti al patrimonio della Provincia ai sensi della
normativa in materia di gestione dei beni provinciali
possono essere ceduti in proprietà a titolo gratuito ai
proprietari che, a causa d’interventi di sistemazione
dei corsi d’acqua e di difesa del suolo, hanno subito
perdite o diminuzioni di terreni non indennizzate. I
terreni sono ceduti in proporzione alle perdite o alle
diminuzioni subite, tenendo conto della superficie e
della qualità di coltura nonché del vantaggio comunque
arrecato alla restante proprietà, sulla base di
un’apposita stima, prevedendo eventualmente un
conguaglio in denaro a carico o a favore della Provincia
o del proprietario."
ARTICOLO 75
Modifiche dell’articolo 6 della legge provinciale 8
luglio 1976, n. 18
1. All’articolo 6 della legge provinciale 8 luglio 1976,
n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo comma le parole: "del capo dei servizi
delle acque pubbliche o dell’amministratore dell’azienda
speciale di sistemazione montana, secondo le rispettive
competenze" sono sostituite dalle parole: "della
struttura provinciale competente in materia di demanio
idrico";
b) nel secondo comma le parole: "lettera b)," sono
abrogate.
ARTICOLO 76
Modifiche dell’articolo 7 della legge provinciale 8
luglio 1976, n. 18
1. All’articolo 7 della legge provinciale 8 luglio 1976,
n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel terzo comma le parole: "dalla Giunta provinciale
su proposta dei servizi competenti" sono abrogate;
b) dopo il sesto comma sono aggiunti i seguenti:
"La disciplina inerente le distanze non si applica ai
ghiacciai, per i quali si applicano la disciplina
relativa ai provvedimenti di concessione, prevista
dall’articolo 8, e la disciplina in materia di tutela
della rete "Natura 2000", prevista dalla legge
provinciale concernente "Governo del territorio
forestale e montano, dei corsi d’acqua e delle aree
protette".
Con regolamento sono stabiliti i criteri per il rilascio
delle autorizzazioni previste dalle norme in materia di
polizia idraulica e di gestione del demanio idrico per
interventi di breve durata e di poca importanza
all’interno delle fasce di rispetto idraulico previste
dal presente articolo, tenuto conto delle esigenze di
sicurezza, delle necessità di salvaguardia, di
manutenzione e di controllo delle diverse tipologie di
corpi idrici naturali e di quelli regolati
artificialmente, nonché della presenza di opere
idrauliche.
Il regolamento, inoltre, disciplina i casi di deroga
dalla disciplina inerente le distanze riguardanti:
a) opere di sistemazione idraulica e forestale dei
bacini montani e di bonifica non ubicate a contatto dei
corsi d’acqua e dei laghi;
b) canali derivatori, irrigui ed industriali, intavolati
al demanio idrico provinciale, dismessi o con deflusso
modulato;
c) alvei demaniali abbandonati definitivamente dalle
acque.
Le autorizzazioni e le deroghe disciplinate dal presente
articolo sono rilasciate dalla struttura provinciale
competente in materia di demanio idrico, anche
subordinatamente al versamento di un deposito cauzionale
a garanzia della corretta esecuzione dei lavori, con le
modalità definite nel regolamento."
ARTICOLO 77
Modifica dell’articolo 7 bis della legge provinciale 8
luglio 1976, n. 18
1. All’articolo 7 bis della legge provinciale 8 luglio
1976, n. 18, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Le autorizzazioni disciplinate dal presente articolo
sono rilasciate dalla struttura provinciale competente
in materia di demanio idrico, anche subordinatamente al
versamento di un deposito cauzionale a garanzia della
corretta esecuzione dei lavori, con le modalità definite
nel regolamento."
ARTICOLO 78
Sostituzione dell’articolo 8 della legge provinciale 8
luglio 1976, n. 18 e abrogazione di disposizioni
connesse
1. L’articolo 8 della legge provinciale 8 luglio 1976,
n. 18, è
sostituito dal seguente:
"Art. 8
1. Ai sensi del capo VII del regio decreto 25 luglio
1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge
intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie),
la realizzazione di opere, interventi ed altri usi
particolari dei beni appartenenti al demanio idrico da
parte di soggetti pubblici e privati sono subordinati al
rilascio di un provvedimento di concessione ai fini
idraulici e patrimoniali, con corresponsione di un
canone d’uso applicato nel rispetto della normativa
provinciale.
2. Se è necessario imporre al concessionario condizioni
particolari d’esercizio o speciali obblighi nei
confronti della Provincia o di soggetti terzi, il
rilascio della concessione è subordinato alla preventiva
sottoscrizione di un disciplinare di concessione.
3. Con regolamento sono disciplinati i procedimenti
semplificati per il rilascio delle concessioni e delle
autorizzazioni relative all’esecuzione di lavori, di
interventi e di opere di modesta entità o di ridotto
impatto sul demanio idrico, nonché per ogni altro uso di
breve durata o di poca importanza. Con deliberazione
della Giunta provinciale sono determinati i casi in cui
le concessioni relative all’esecuzione dei lavori, degli
interventi e delle opere nonché gli usi previsti da
questo articolo sono esonerati dal pagamento del canone
e i casi in cui il canone è sostituito da una congrua
indennità, comprensiva delle spese di istruttoria e
degli oneri fiscali, assolti in maniera virtuale.
4. Quando, a causa dell’esecuzione di opere o di lavori
pubblici, viene intercluso l’unico accesso esistente a
beni di proprietà pubblica o privata, le concessioni di
transito sul demanio idrico assentite per l’accesso ai
beni in questione non sono soggette all’applicazione del
canone.
5. A eccezione di quelli impiegati per lo svolgimento di
pubblici servizi o funzioni, la circolazione dei veicoli
a motore sulle strade, sulle piste, sui ponti, sugli
attraversamenti, sui guadi, nei corsi d’acqua e in
generale sui beni del demanio idrico non soggetti a
pubblico transito ove siano apposte segnaletiche di
divieto o barriere di chiusura, è consentita solo ai
soggetti titolari di concessione rilasciata dalla
struttura provinciale competente in materia di demanio
idrico; i lavori per garantire la sicurezza del transito
e l’efficienza idraulica nel caso di attraversamenti e
di parallelismi con i corsi d’acqua ed i laghi sono a
carico dei concessionari e sono soggetti ad
autorizzazione idraulica rilasciata dalla Provincia. A
eccezione di quelli impiegati per lo svolgimento di
pubblici servizi o funzioni, è inoltre vietata la sosta
con veicoli a motore negli alvei e loro pertinenze,
nonché sui guadi e sulle piste presenti all’interno
degli argini o delle sponde naturali, anche in assenza
di segnaletica di divieto o barriere di chiusura.
6. Il prelievo di materiali litoidi dagli alvei
demaniali viene effettuato per ragioni di sicurezza
idraulica e di manutenzione dei corpi idrici ed è
soggetto al rilascio di concessione ai sensi del comma
1. La concessione è assentita a titolo oneroso, previo
confronto concorrenziale. Se è riconosciuta l’eccessiva
onerosità delle operazioni di rimozione rispetto al
valore del materiale, il prelievo può essere assentito
con concessione a titolo gratuito.
7. Con deliberazione della Giunta provinciale sono
determinate le norme tecniche per il prelievo dei
materiali litoidi dagli alvei nonché i criteri e le
modalità per l’attuazione del comma 6, con particolare
riferimento alle procedure per i confronti
concorrenziali e ai canoni da applicare.
8. I provvedimenti di concessione e autorizzazione
disciplinati dal presente articolo sono rilasciati dalla
struttura provinciale competente in materia di demanio
idrico, anche subordinatamente al versamento di un
deposito cauzionale a garanzia della corretta esecuzione
dei lavori, con le modalità definite nel regolamento."
2. In relazione alla sostituzione dell’articolo 8 della
legge provinciale n. 18 del 1976, disposta dal comma 1,
sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il comma 3 dell’articolo 42 (Disposizioni in materia
di canoni di concessioni) della legge provinciale 12
settembre 1994, n. 4, con decorrenza dall’adozione della
deliberazione prevista dall’articolo 8, comma 7, della
legge provinciale n. 18 del 1976, come sostituito da
questo articolo;
b) il comma 2 dell’articolo 71 (Canoni afferenti l’uso
del demanio idrico) della legge provinciale 2 febbraio
1996, n. 1;
c) il comma 3 dell’articolo 71 della legge provinciale
n. 1 del 1996, con decorrenza dall’adozione della
deliberazione prevista dall’articolo 8, comma 3, della
legge provinciale n. 18 del 1976, come sostituito da
questo articolo.
ARTICOLO 79
Inserimento dell’articolo 8 bis nella legge provinciale
8 luglio 1976, n. 18
1. Dopo l’articolo 8 della legge provinciale 8 luglio
1976, n. 18, è inserito il seguente:
"Art. 8 bis
1. Fatto salvo quanto previsto dal piano generale per
l’utilizzazione delle acque pubbliche in ordine alla
salvaguardia dei corsi d’acqua, la loro copertura o
tombinatura è ammessa per preminenti ragioni d’interesse
pubblico o per ragioni di sicurezza, per esigenze di
accesso ai beni nonché per derivazioni d’acqua e canali
demaniali a portata periodica o modulata.
2. Fermo restando il rispetto delle norme urbanistiche e
delle altre disposizioni vigenti, la Provincia può
cedere a favore dei soggetti pubblici o privati che ne
hanno fatto richiesta la costituzione di un diritto di
proprietà superficiaria avente ad oggetto opere o
costruzioni realizzate sul suolo demaniale a condizione
che il manufatto ivi eretto non crei pregiudizio alla
conservazione del bene demaniale, nonché alle sue
naturali funzioni, e che l’uso della realità demaniale
sia regolarmente assegnato in concessione all’aspirante
titolare del diritto di proprietà superficiaria,
revocabile per sopravvenute ragioni di pubblico
interesse. L’atto di concessione ai fini idraulici e
patrimoniali e di costituzione del diritto di proprietà
superficiaria costituisce titolo per l’intavolazione del
diritto di superficie per la durata stabilita nel
disciplinare.
3. Il rapporto di concessione relativo alla proprietà
superficiaria è regolato con disciplinare, che prevede
l’obbligo del pagamento alla Provincia da parte del
concessionario del canone e degli indennizzi per
l’occupazione arretrata, se dovuto in base alle leggi
vigenti, con decorrenza dalla data dell’effettiva
occupazione e comunque non oltre il termine previsto
dall’articolo 71 (Canoni afferenti l’uso del demanio
idrico) della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1.
La Provincia determina i canoni per le suddette
occupazioni.
4. Il rilascio o il rinnovo della concessione relativa
alla proprietà superficiaria non è consentito se
sussistono ragioni ostative riguardanti la sicurezza
idraulica o la tutela della pubblica incolumità o altri
interessi pubblici prevalenti. Relativamente ai beni in
questione, se è stipulato il relativo disciplinare di
concessione, possono essere autorizzati lavori di
ristrutturazione che non comportano compromissione della
sicurezza idraulica e della tutela della pubblica
incolumità. La concessione non comporta il mantenimento
del diritto di superficie in capo al concessionario dopo
che sia cessata la vita tecnica dell’opera.
5. Allo scadere della concessione senza rinnovo le opere
realizzate sul demanio idrico sono acquisite al demanio
o al patrimonio della Provincia, salvo che il
disciplinare previsto dal comma 3 disponga diversamente,
qualora il loro mantenimento non costituisca minaccia
alla sicurezza idraulica e alla pubblica incolumità. In
ogni altro caso la Provincia ordina la riduzione in
pristino ai sensi dell’articolo 15."
ARTICOLO 80
Modifica dell’articolo 9 della legge provinciale 8
luglio 1976, n. 18
1. All’articolo 9 della legge provinciale 8 luglio 1976,
n. 18, nel primo comma le parole: "dal capo dei servizi
delle acque pubbliche e dall’amministratore dell’azienda
speciale di sistemazione montana secondo la rispettiva
competenza" sono sostituite dalle parole: "dalla
struttura provinciale competente in materia di demanio
idrico".
ARTICOLO 81
Sostituzione dell’articolo 11 della legge provinciale 8
luglio 1976, n. 18
1. L’articolo 11 della legge provinciale 8 luglio 1976,
n. 18, è sostituito dal seguente:"Art. 11
1. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali
se il fatto costituisce reato ai sensi delle leggi
vigenti, le attività e le opere compiute in violazione
di questa legge sono soggette alle seguenti sanzioni
amministrative:
a) il pagamento di una somma da 150 a 900 euro per
l’occupazione e per l’uso, in mancanza di concessione ai
fini idraulici, dei beni appartenenti al demanio idrico
provinciale, anche mediante attraversamento con ponti,
con funivie, con linee elettriche, telefoniche,
fognature, acquedotti e simili;
b) il pagamento di una somma da 20 a 120 euro per ogni
metro cubo o quantità inferiore di materiale asportato
dal demanio idrico, in mancanza di concessione ai fini
idraulici; il trasgressore è tenuto anche al pagamento
dell’importo del canone demaniale che sarebbe dovuto per
il materiale estratto sulla base di una regolare
concessione;
c) il pagamento di una somma da 20 a 120 euro per ogni
metro cubo o quantità inferiore di materiale depositato
o movimentato sul demanio idrico;
d) il pagamento di una somma da 10 a 60 euro per ogni
metro cubo o quantità inferiore di materiale asportato,
depositato o movimentato nella fascia di rispetto dei
corpi idrici, in mancanza di autorizzazione ai fini
idraulici;
e) il pagamento di una somma da 30 a 180 euro per il
transito e la sosta non autorizzati sul demanio idrico;
f) il pagamento di una somma da 150 a 900 euro per la
rimozione o l’alterazione dei termini che delimitano i
confini del demanio idrico provinciale, delle
segnaletiche e delle barriere di chiusura;
g) il pagamento di una somma da 150 a 900 euro per la
mancata osservanza delle prescrizioni generali o
speciali delle concessioni e delle autorizzazioni
idrauliche, nonché per l’inottemperanza agli ordini
degli organi competenti in materia di polizia idraulica;
h) il pagamento di una somma da 50 a 150 euro per
qualsiasi altra violazione di questa legge.
2. Per l’applicazione delle sanzioni amministrative
previste da questa legge si osserva la legge 24 novembre
1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
3. L’emissione dell’ordinanza-ingiunzione o
dell’ordinanza di archiviazione prevista dall’articolo
18 della legge n. 689 del 1981 spetta al dirigente del
dipartimento competente in materia di demanio idrico.
4. Le somme riscosse ai sensi di questo articolo sono
introitate nel bilancio della Provincia.
5. Con regolamento sono individuate le fattispecie di
violazioni amministrative previste dalla legislazione in
materia di demanio idrico alle quali si applicano le
disposizioni procedurali dell’articolo 97 bis del
decreto del Presidente della Giunta provinciale 26
gennaio 1987, n. 141/Legisl. (Approvazione del testo
unico delle leggi provinciali in materia di tutela
dell’ambiente dagli inquinamenti)."
ARTICOLO 82
Abrogazione degli articoli 12, 13 e 14 della legge
provinciale 8 luglio 1976, n. 18
1. Gli articoli 12, 13 e 14 della legge provinciale 8
luglio 1976, n. 18, sono abrogati.
ARTICOLO 83
Sostituzione dell’articolo 15 della legge provinciale 8
luglio 1976, n. 18
1. L’articolo 15 della legge provinciale 8 luglio 1976,
n. 18, è sostituito dal seguente:"Art. 15
1. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste
dall’articolo 11, in caso di violazioni relative
all’esecuzione di interventi sui corsi d’acqua e sui
beni demaniali in assenza o in difformità dalle
autorizzazioni o dalle concessioni previste dal capo I
della presente legge, la struttura provinciale
competente in materia di demanio idrico impone la
sospensione dei lavori, comunica al responsabile le
modalità per pervenire all’eventuale autorizzazione in
sanatoria delle opere realizzate e, se l’interessato non
presenta domanda di sanatoria o la domanda è respinta,
impone al trasgressore l’esecuzione dei lavori di
ripristino o di adeguamento alle prescrizioni, fissando
un adeguato termine. Se richiesto dall’urgenza per
riparare o impedire danni e pericoli dipendenti
dall’infrazione commessa, sentito il trasgressore,
l’esecuzione dei lavori di ripristino può essere
ordinata con decorrenza immediata.
2. In caso di mancata esecuzione degli interventi
imposti ai sensi di questo articolo in relazione a
violazioni relative all’esecuzione di interventi in
assenza delle dovute autorizzazioni o concessioni, la
struttura provinciale competente in materia di demanio
idrico diffida l’interessato a effettuare il deposito di
una somma presso il tesoriere della Provincia, d’importo
corrispondente alla spesa prevista, e provvede
all’esecuzione dei lavori d’ufficio.
3. In caso di mancata esecuzione degli interventi
imposti ai sensi di questo articolo in relazione a
violazioni relative all’esecuzione di interventi in
difformità dalle autorizzazioni o concessioni, la
struttura provinciale competente in materia di demanio
idrico provvede all’esecuzione dei lavori rivalendosi
sul deposito cauzionale previsto dagli articoli 7, 7 bis
e 8 della presente legge. Nel caso in cui il deposito
cauzionale non sia stato imposto o non sia sufficiente a
coprire le spese per l’esecuzione dei lavori, la
struttura provinciale competente in materia di demanio
idrico diffida l’interessato a effettuare il deposito di
una somma presso il tesoriere della Provincia, d’importo
corrispondente a quanto necessario, e provvede
all’esecuzione dei lavori d’ufficio.
4. Se l’interessato non effettua il deposito imposto ai
sensi di questo articolo, la riscossione delle somme
dovute è disposta in base all’articolo 51 della legge
provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di
bilancio e di contabilità generale della Provincia
autonoma di Trento).
5. La struttura provinciale competente in materia di
demanio idrico procede altresì d’ufficio in casi di
somma urgenza, nonché qualora il trasgressore non sia
conosciuto, salvo provvedere agli accertamenti necessari
per la sua individuazione.
6. Se il mantenimento di opere pubbliche o di opere
destinate all’espletamento di servizi pubblici,
realizzate in carenza o in difformità
dall’autorizzazione o dalla concessione ai fini
idraulici e patrimoniali, non comporta apprezzabili
pericoli per la sicurezza idraulica e per l’incolumità
delle persone e dei beni, o se la riduzione in pristino
risulti dannosa per la sicurezza pubblica, per
l’integrità dell’ambiente, per la fruibilità del
territorio o per l’accesso della popolazione ai servizi
pubblici, la struttura provinciale competente in materia
di demanio idrico, diffidato preventivamente il
proprietario o il possessore delle opere o il gestore
del servizio pubblico a regolarizzare la situazione, con
la richiesta di concessione, gli intima di redigere e di
presentare un piano finalizzato alla gestione del
rischio idraulico. Il piano fa parte integrante
dell’atto di concessione unitamente al disciplinare di
cui all’articolo 8 della presente legge.
7. La redazione del piano per la gestione del rischio
idraulico, la sua presentazione e la sua esecuzione sono
di esclusiva responsabilità del proprietario, del
possessore delle opere o del gestore del servizio
pubblico;
rimangono a suo carico gli obblighi connessi con il
mantenimento dell’efficienza e della sicurezza idraulica
dell’opera, nonché quelli inerenti la gestione del
rischio generato dall’opera stessa.
8. Se si evidenzia la sussistenza di situazioni di
pericolo non gestibili in maniera idonea mediante gli
interventi e le misure stabiliti nel piano per la
gestione del rischio idraulico, ferma restando
l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 11, la
struttura provinciale competente in materia di demanio
idrico può ordinare l’adozione delle misure necessarie a
ripristinare le condizioni di sicurezza idraulica
dell’opera o dell’alveo."
Titolo IX
Gli strumenti d'attuazione: interventi, fondo forestale
e incentivi
Capo I
Gli interventi
ARTICOLO 84
Esecuzione degli interventi d’interesse pubblico
1. Nel caso in cui la Provincia realizzi direttamente
gli interventi previsti dal comma 3 dell’articolo 10 e
dal comma 2 dell’articolo 22, nonché per la
realizzazione degli interventi previsti dal comma 4
dell’articolo 10, le strutture provinciali competenti in
materia di foreste, di sistemazione idraulica e
forestale e di conservazione della natura e
valorizzazione ambientale, compresa l’Agenzia
provinciale delle foreste demaniali, vi provvedono
secondo le modalità indicate da questo articolo.
2. Nei casi indicati dal regolamento e con le modalità
previste dal comma 3 le strutture provinciali
competenti, inoltre, possono realizzare altri interventi
e opere non espressamente previsti da questo articolo.
3. Per l’esecuzione degli interventi e delle opere si
applica la vigente disciplina provinciale in materia di
lavori pubblici, fatto salvo quanto previsto dalla
disciplina in materia di ripristino e valorizzazione
ambientale, da questo capo e dal regolamento di cui
all’articolo 92 per i lavori in economia. Per i lavori
in economia si prescinde dai limiti di valore stabiliti
dalle vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici
d’interesse provinciale, senza superare, per singolo
contratto, la soglia stabilita dalla medesima disciplina
per l’affidamento di lavori mediante procedura
negoziata.
4. L’esecuzione degli interventi è autorizzata sulla
base di un progetto o di un’apposita perizia esecutiva
che individua, anche genericamente, le opere, i lavori e
le forniture.
5. Fra gli interventi e le opere previsti da questo
articolo rientrano i lavori da eseguire d’ufficio, a
carico dei contravventori alle prescrizioni di questa
legge, nonché gli interventi da eseguirsi d’ufficio
previsti dall’articolo 15 della legge provinciale n. 18
del 1976, come sostituito dall’articolo 83 di questa
legge.
6. Gli interventi e le opere previsti dall’articolo 10,
comma 4, possono essere eseguiti anche da altri enti
pubblici o soggetti privati sulla base di apposite
convenzioni, deleghe, concessioni e altri provvedimenti,
con le modalità individuate dalla legge o dal
regolamento.
ARTICOLO 85
Piani degli interventi
1. L’individuazione e la programmazione degli interventi
e delle opere previsti dall’articolo 84 si realizzano
attraverso i piani degli interventi.
2. I piani degli interventi sono approvati dalla Giunta
provinciale con la procedura definita nel regolamento.
Nei casi stabiliti dalla Giunta provinciale i piani sono
approvati dal dirigente generale della struttura
dipartimentale cui afferiscono le strutture previste
dall’articolo 84.3. In particolare i piani degli
interventi:
a) individuano gli interventi previsti dall’articolo 10,
comma 4, e le relative priorità;
b) individuano gli interventi previsti dall’articolo 10,
comma 3, e dall’articolo 22, comma 1, qualora realizzati
dalla Provincia, e le relative priorità;
c) integrano e recepiscono ai fini della programmazione
degli interventi le indagini e gli indirizzi contenuti
nei piani forestali e montani rispetto a particolari
aspetti, quali le situazioni di dissesto idrogeologico,
il deflusso delle acque e le aree sensibili per
particolari vocazioni ed emergenze, individuando le
cautele e le attenzioni che sono rese esecutive nella
fase di progettazione degli interventi.
4. Nella predisposizione dei piani degli interventi è
assicurato il coordinamento tra i diversi settori della
Provincia e con gli altri strumenti di pianificazione
per favorire l’integrazione dei diversi interventi
previsti.
5. Nella definizione delle proposte dei piani degli
interventi sono coinvolti, anche attraverso gli incontri
previsti dall’articolo 101, i comuni e le comunità
interessati dagli interventi di sistemazione idraulica e
forestale.
6. I piani degli interventi e il piano per la difesa dei
boschi dagli incendi danno attuazione, per gli aspetti
di competenza, al piano generale delle opere di
prevenzione della Provincia previsto dalla normativa
provinciale in materia di protezione civile.
ARTICOLO 86
Piano per la difesa dei boschi dagli incendi e relativo
inventario
1. Ai fini della conservazione e della difesa del
patrimonio boschivo dagli incendi e in attuazione della
legge n. 353 del 2000, la struttura provinciale
competente in materia di foreste predispone, avvalendosi
anche della collaborazione della struttura provinciale
competente in materia di servizi antincendio e di
protezione civile, un piano per la difesa dei boschi
dagli incendi nel quale, con riferimento alle relative
previsioni contenute nelle carte dei pericoli e dei
rischi della Provincia e sulla base delle analisi e
delle elaborazioni contenute nei piani forestali e
montani, sono previsti i mezzi, gli interventi e le
opere occorrenti per la prevenzione e l’estinzione degli
incendi.
2. La durata, i contenuti e le procedure per
l’elaborazione, la revisione e l’adozione del piano per
la difesa dei boschi dagli incendi sono definiti con
regolamento. In particolare, se negli ambiti considerati
dal piano rientrano parchi naturali provinciali o il
Parco nazionale dello Stelvio, è assicurata la
partecipazione dei relativi enti di gestione per
l’ambito territoriale e le tematiche di loro competenza.
In attesa dell’approvazione del piano resta efficace il
piano per la difesa dei boschi dagli incendi vigente
alla data di entrata in vigore di questa legge.
3. Fa parte integrante del piano l’inventario delle aree
boscate percorse dal fuoco, previsto dall’articolo 5,
comma 2, lettera b), che è tenuto aggiornato, a livello
provinciale, dalla struttura competente in materia di
foreste.
ARTICOLO 87
Pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e
disponibilità dei terreni
1. Per l’esecuzione degli interventi e delle opere
previsti dall’articolo 84 su terreni non appartenenti al
demanio provinciale la struttura provinciale competente,
previo accertamento del relativo stato di consistenza,
richiede l’assenso preliminare ai proprietari
interessati, che possono consegnare i terreni per tutta
la durata dei lavori, temporaneamente e a titolo
gratuito.
Le modalità per l’acquisizione dell’assenso sono
determinate con deliberazione della Giunta provinciale.
Dopo il collaudo o la redazione del certificato di
regolare esecuzione, le opere sono consegnate ai
proprietari dei terreni.
2. In alternativa alla modalità prevista dal comma 1, i
terreni possono essere occupati, acquisiti, espropriati
o asserviti, secondo quanto previsto dalla legge
provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla
espropriazione per pubblica utilità).
3. Per l’applicazione del comma 2, dopo l’approvazione
del progetto la struttura provinciale competente alla
realizzazione degli interventi e delle opere richiede
alla struttura provinciale competente in materia di
espropriazioni la determinazione dell’indennità di
espropriazione o di costituzione coattiva di servitù
spettante agli aventi diritto, promuovendo l’avvio della
procedura abbreviata ai sensi dell’articolo 10 della
legge provinciale n. 6 del 1993.
4. Previo accertamento dell’avvenuto pagamento dovuto ai
sensi dell’articolo 10 della legge provinciale n. 6 del
1993, la struttura provinciale competente può disporre
l’avvio dei lavori sulla base dell’assenso scritto dei
proprietari dei terreni, che equivale all’accettazione
delle indennità, che sono pagate con le modalità e le
maggiorazioni previste dall’articolo 20 della legge
provinciale n. 6 del 1993.
ARTICOLO 88
Lavori in economia, funzionario delegato e revisori dei
conti
1. Per l’esecuzione in economia degli interventi e delle
opere con il sistema dell’amministrazione diretta le
strutture provinciali competenti in materia di
sistemazioni idrauliche e forestali, in materia di
conservazione della natura e valorizzazione ambientale e
in materia di foreste sono dotate dei necessari mezzi e
strutture e possono assumere personale con contratto di
diritto privato, applicando il contratto collettivo
nazionale di lavoro di categoria per gli operai delle
imprese edili e affini e per gli operai addetti ad
attività di sistemazione idraulico-forestale e
idraulico-agraria e i relativi contratti integrativi
provinciali o aziendali. Tale dotazione di uomini, di
mezzi e di strutture può essere utilizzata, su richiesta
della struttura provinciale competente, in interventi di
protezione civile, nonché per iniziative connesse alla
divulgazione e alla pubblicizzazione delle tematiche
forestali e ambientali, anche fuori dalla provincia.
2. Tra le spese per le diverse tipologie di opere, di
lavori e di forniture autorizzate ai sensi di questo
articolo sono ammesse compensazioni nel limite
dell’impegno totale di spesa.
3. Le eventuali spese a carico degli enti proprietari
dei terreni per l’esecuzione da parte della struttura
provinciale competente dei lavori e degli interventi
previsti da questa legge possono essere anticipate dalla
Provincia. Tali importi sono recuperati dalla Provincia,
in base alle evidenze contabili, mediante il rimborso da
parte dei proprietari, utilizzando i fondi accantonati
ai sensi dell’articolo 93, o previo versamento
anticipato alla tesoreria della Provincia. Tali somme
sono introitate nel bilancio provinciale.
4. Per il pagamento delle spese relative all’esecuzione
delle opere e degli altri interventi previsti da questa
legge possono essere autorizzate aperture di credito a
favore del funzionario delegato ai sensi della legge
provinciale n. 7 del 1979.
5. Ai fini del controllo sulla gestione delle aperture
di credito autorizzate, ai sensi del comma 4, a favore
di funzionari delegati, è nominato dalla Giunta
provinciale un collegio dei revisori dei conti, per la
durata di cinque anni. Il collegio è composto da tre
membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente,
scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori
contabili previsto dal decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE,
relativa all’abilitazione delle persone incaricate del
controllo di legge dei documenti contabili).
6. La regolarità dei rendiconti e della gestione è
attestata dal collegio dei revisori dei conti mediante
visto da apporre sui rendiconti. Il collegio dei
revisori dei conti, inoltre, fornisce alla Giunta
provinciale le informazioni da essa richieste e svolge
ogni altra attribuzione affidatagli dalla legge.
7. Ai membri del collegio dei revisori dei conti spetta,
a carico del bilancio della Provincia, un’indennità di
carica. La misura dell’indennità è stabilita dalla
Giunta provinciale nei limiti indicati dall’articolo 2,
secondo comma, della legge provinciale 20 gennaio 1958,
n. 4 (Compensi ai componenti delle commissioni, consigli
e comitati comunque denominati, istituiti presso la
Provincia di Trento). Se per svolgere le proprie
funzioni devono compiere trasferte compete loro,
inoltre, il trattamento economico di missione e il
rimborso delle spese di viaggio nella misura e con le
modalità in vigore per i dirigenti della Provincia.
ARTICOLO 89
Semplificazione delle procedure
1. Si prescinde da qualsiasi parere, concessione,
autorizzazione o nulla osta previsti dalla vigente
legislazione provinciale di settore per l’esecuzione di
opere e interventi previsti dall’articolo 10, comma 4,
conseguenti a eventi quali frane, valanghe, alluvioni e
altre calamità, nonché per l’esecuzione dei lavori di
manutenzione ordinaria su beni e opere ricadenti
nell’ambito dell’applicazione di questa legge.
2. Questo articolo si applica anche per l’esecuzione di
tutti gli interventi e di tutte le opere previsti
dall’articolo 10, comma 4, compresi quelli di
manutenzione, finalizzati alla sicurezza del territorio
e alla difesa del suolo, ferma restando l’acquisizione
dell’autorizzazione paesaggistica nelle aree di tutela
ambientale. Per tali interventi e per tali opere si
prescinde dall’accertamento della conformità
urbanistica.
ARTICOLO 90
Opere e interventi per conto di altre strutture
provinciali o enti pubblici
1. Su richiesta di altre strutture della Provincia, dei
comuni, di altri enti locali o di amministrazioni
pubbliche, delle amministrazioni separate dei beni di
uso civico o di società a partecipazione pubblica
esercenti pubblici servizi, le strutture provinciali
competenti in materia di foreste, di conservazione della
natura e valorizzazione ambientale e di sistemazione
idraulica e forestale, compatibilmente con l’attuazione
dei piani degli interventi, possono assumere
l’esecuzione diretta di lavori, diversi da quelli
previsti dall’articolo 10, comma 1, d’interesse pubblico
e inerenti, di norma, la difesa del suolo, la
rinaturalizzazione, la valorizzazione e la conservazione
della qualità del territorio, delle proprietà
silvo-pastorali, delle relative infrastrutture e la
prevenzione delle calamità naturali, nonché l’esecuzione
diretta di interventi d’infrastrutturazione del
territorio e di riadeguamento di ponti e di altre
interferenze idrauliche, comprese le relative attività
di studio e di progettazione.
2. Per la realizzazione delle opere e degli interventi
previsti dal piano generale delle opere di prevenzione
della Provincia si applica la vigente normativa
provinciale in materia di protezione civile.
3. L’attuazione degli interventi previsti da questo
articolo è subordinata alla messa a disposizione delle
strutture competenti in materia di foreste, di
conservazione della natura e valorizzazione ambientale e
di sistemazione idraulica e forestale, da parte del
richiedente, dei fondi necessari, oppure alla
compartecipazione, se prevista dalle leggi provinciali
di settore. Nel secondo caso si applica l’articolo 94.
ARTICOLO 91
Affidamento di lavori di manutenzione a imprenditori
agricoli o imprese boschive
1. Gli interventi di manutenzione previsti dall’articolo
10 e dall’articolo 22, individuati nel regolamento,
possono essere affidati mediante cottimi fiduciari a
imprenditori agricoli e forestali, singoli o associati,
che impiegano esclusivamente il lavoro proprio e dei
familiari ai sensi dell’articolo 230 bis del codice
civile, macchine e attrezzature di loro proprietà, con
le modalità previste dall’articolo 25 bis della legge
provinciale 7 aprile 1992, n. 14 (Interventi a favore
dell’agricoltura di montagna).
ARTICOLO 92
Disposizioni per il regolamento relativo all’esecuzione
dei lavori in economia
1. Per i lavori da eseguire in economia ai sensi di
questo capo con
regolamento sono disciplinati, in particolare, i
seguenti oggetti:a) attività negoziale e contrattuale,
noli a caldo;
b) varianti progettuali e compensazioni;
c) termini e modalità di contabilizzazione e di collaudo
dei lavori;
d) compiti del personale preposto alla progettazione,
all’esecuzione, alla sorveglianza e alla rendicontazione
dei lavori;
e) contenuto dei progetti e delle perizie esecutive;
f) adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro;
g) ogni altro argomento necessario per disciplinare
efficacemente i lavori in economia.
Capo II
Fondo forestale provinciale
ARTICOLO 93
Fondo forestale provinciale
1. Per consentire l’esecuzione e la manutenzione di
opere, di infrastrutture forestali e di interventi di
miglioramento dei patrimoni forestali da parte della
struttura provinciale competente in materia di foreste,
nonché la realizzazione degli interventi e delle misure
tecniche previste da questa legge da parte degli enti
previsti dall’articolo 57, commi 2 e 3, è mantenuto
attivo il fondo forestale provinciale costituito ai
sensi dell’articolo 27 della legge provinciale 23
novembre 1978, n. 48 (Provvedimenti per il potenziamento
delle aree forestali e delle loro risorse), presso
l’istituto di credito cui è affidato il servizio di
tesoreria della Provincia.
2. Al fondo forestale provinciale affluiscono:
a) le somme depositate sul fondo prima dell’entrata in
vigore di questo titolo;
b) gli accantonamenti sugli introiti derivanti dalle
utilizzazioni boschive disposte dai piani di gestione
forestale aziendale e dai tagli straordinari definiti
dall’articolo 98 secondo i criteri stabiliti dal
regolamento, nonché altri fondi erogati dagli enti
interessati;
c) i versamenti disposti dagli enti individuati
dall’articolo 57, commi 2 e 3, a titolo di restituzione
delle somme loro anticipate;
d) i versamenti eventualmente disposti dalla Provincia;
e) i versamenti effettuati ai sensi dell’articolo 17.
3. Le somme previste dal comma 2, a esclusione di quelle
indicate dalla lettera d), sono depositate nel fondo a
nome di ciascun ente proprietario.
4. Gli interessi attivi maturati sul fondo forestale
provinciale sono riservati alla tesoreria provinciale e
introitati nel bilancio della Provincia.
ARTICOLO 94
Utilizzazione del fondo forestale provinciale
1. Alla gestione del fondo forestale provinciale
provvede la commissione forestale provinciale secondo le
disposizioni di questo articolo e del regolamento.
2. La commissione forestale provinciale mette a
disposizione della struttura provinciale competente in
materia di foreste, previa autorizzazione di apposite
aperture di credito, somme per le spese relative alle
opere e agli interventi sulla base dei progetti o delle
perizie predisposti dalla stessa struttura provinciale e
approvati dalla commissione. La commissione, inoltre,
può autorizzare la struttura provinciale a eseguire le
opere previste nei progetti predisposti dalla struttura
provinciale e approvati dalla commissione, anche
mediante utilizzazione di una quota degli accantonamenti
complessivi disponibili sul fondo forestale provinciale,
subordinatamente all’assunzione di un provvedimento
d’impegno alla restituzione, da parte dell’ente
interessato, entro un periodo massimo di cinque anni.
3. La commissione forestale provinciale può concedere
anticipazioni ai comuni, alle amministrazioni separate
dei beni di uso civico e agli altri enti individuati
dall’articolo 57, comma 3, che partecipano alla
costituzione del fondo, oltre che alle forme associative
pubbliche o miste previste dall’articolo 59 e ai
soggetti gestori dei boschi degli enti pubblici secondo
quanto previsto dall’articolo 58, comma 1, lettera c),
ordinando l’accredito delle relative somme presso le
tesorerie degli enti stessi, per le spese inerenti alla
realizzazione degli interventi e delle misure tecniche
per la gestione dei boschi, secondo un piano annuale
predisposto e approvato dalla commissione forestale
sulla base delle proposte formulate dagli enti
interessati. Le stesse anticipazioni possono essere
concesse anche per l’acquisto di aree boscate di
significativa entità, diretto all’accorpamento o al
completamento della proprietà.
4. Le anticipazioni concesse ai sensi del comma 3 sono
restituite dagli enti beneficiari, senza interessi, in
quote annuali, entro un periodo massimo di dieci anni.
5. La commissione forestale provinciale può mettere a
disposizione delle strutture provinciali competenti in
materia di sistemazioni idrauliche e forestali, previa
autorizzazione di apposite aperture di credito, somme
per le spese relative alle opere e agli interventi di
competenza, sulla base dei progetti predisposti dalle
strutture provinciali e approvati dalla commissione, se
questi interventi e opere rientrano fra quelli previsti
dall’articolo 17.
ARTICOLO 95
Commissione forestale provinciale
1. Per la gestione del fondo forestale provinciale è
istituita la commissione forestale provinciale composta
da:
a) l’assessore cui è affidata la materia delle foreste,
in qualità di presidente;
b) il dirigente del dipartimento competente in materia
di foreste;
c) il dirigente del servizio provinciale competente in
materia di foreste;
d) un rappresentante delle comunità, designato dai loro
presidenti;
e) due rappresentanti degli enti pubblici proprietari di
boschi, designati dal Consiglio delle autonomie locali;
f) un rappresentante designato dall’Associazione
provinciale delle amministrazioni separate dei beni di
uso civico, uno designato dalla Magnifica Comunità di
Fiemme e uno dalle Regole di Spinale e Manez qualora
partecipino al fondo;
g) due rappresentanti dei lavoratori, di cui uno delle
organizzazioni contadine, designati dalle organizzazioni
sindacali di categoria più rappresentative della
provincia.
2. La commissione forestale è nominata con deliberazione
della Giunta provinciale e resta in carica per la durata
della legislatura.
3. Ai componenti della commissione forestale sono
corrisposti i compensi stabiliti dalle leggi provinciali
vigenti.
4. Con regolamento sono stabilite le modalità di
funzionamento della commissione forestale provinciale e
di utilizzazione del fondo forestale provinciale.
Capo III
Incentivi
ARTICOLO 96
Sovvenzioni per la salvaguardia e la valorizzazione del
territorio e dell’ambiente naturale
1. Per conseguire le finalità di questa legge garantendo
la conservazione e il miglioramento della qualità del
territorio, del patrimonio ecologico, del paesaggio e
dell’ambiente, la Provincia sostiene e sovvenziona:
a) gli interventi e le opere di miglioramento ambientale
previsti dal comma 1 dell’articolo 22 che risultano
coerenti con i criteri stabiliti dai piani forestali e
montani, nonché quelli previsti dai piani di gestione
eventualmente adottati ai sensi del titolo V;
b) la redazione dei piani di gestione previsti dagli
articoli 45, comma 6, 47, comma 3, 48 e 49;
c) gli interventi indicati dalle misure di conservazione
previste dall’articolo 38;
d) gli interventi previsti dall’articolo 64, comma 2.
2. I proprietari, gli usufruttuari o i conduttori delle
aree per le quali l’imposizione dei vincoli di tutela di
riserva naturale provinciale o di sito o di zona
d’importanza comunitaria comporti l’obbligo di
un’utilizzazione agricola o forestale diversa da quella
in atto hanno titolo a ottenere dalla Provincia un
contributo, per un periodo non superiore a sette anni
successivi a quello di pubblicazione nel Bollettino
ufficiale della Regione della relativa deliberazione
istitutiva.
3. La Provincia può concedere contributi ai proprietari,
usufruttuari o conduttori delle aree sottoposte al
regime di gestione speciale prevista dall’articolo 31,
comma 2.
4. Livelli di contribuzione, criteri e modalità per la
concessione e per l’erogazione delle sovvenzioni
previste da questo capo sono determinati con
deliberazione della Giunta provinciale. I contributi
sono concessi entro i limiti previsti dal regime degli
aiuti di Stato, secondo la vigente normativa
comunitaria.
ARTICOLO 97
Sovvenzioni per la gestione forestale e per la
valorizzazione della filiera foresta - legno
1. Per conseguire le finalità di questa legge, per
promuovere le attività di gestione forestale e, in
generale, per favorire lo sviluppo della filiera foresta
- legno, la Provincia sostiene e sovvenziona:a) gli
interventi previsti dalle lettere b), e), f) e h) del
comma 1 dell’articolo 10 che risultano coerenti con i
criteri stabiliti dai piani forestali e montani, nonché
quelli antincendio previsti dalla lettera g) dello
stesso comma non contenuti nel piano per la difesa dei
boschi dagli incendi;
b) gli interventi a fini produttivi previsti
dall’articolo 55;
c) gli interventi previsti dall’articolo 63, comma 1,
lettera a);
d) lo sviluppo di un mercato locale del legno e degli
altri prodotti forestali, la differenziazione e il
potenziamento dei suoi sbocchi, l’attivazione di
contratti di filiera, l’introduzione e il mantenimento
di sistemi di certificazione delle attività e dei
prodotti forestali, nonché l’utilizzo del legno
certificato ai sensi dell’articolo 63, comma 1, lettere
b), c), e) ed f);
e) i progetti d’innovazione previsti dall’articolo 63,
comma 1, lettera d);
f) la redazione dei piani previsti dall’articolo 57;
g) i progetti diretti alla valorizzazione energetica del
legno e al suo uso nel settore delle costruzioni,
previsti dall’articolo 63, comma 2.
2. La Provincia attiva un sostegno specifico per la
selvicoltura di montagna, tenendo conto della funzione
pubblica svolta dal bosco e degli oneri della gestione
in questo ambito.
3. Possono beneficiare dei contributi per la
realizzazione degli interventi previsti dal comma 1,
lettere a), b) e c), i proprietari dei terreni o i
soggetti cui è affidata la gestione ai sensi
dell’articolo 58, comma 1, lettera c), o le forme
associative previste dall’articolo 59.
4. Per gli interventi previsti dall’articolo 63, comma
1, realizzati da imprese diverse da quelle di
utilizzazione forestale, nonché da ogni tipo di impresa
relativamente ai progetti previsti dalla lettera d)
dello stesso comma, si applicano la legge provinciale 13
dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia autonoma
di Trento per il sostegno dell’economia e della nuova
imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in
modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e
disposizione in materia di commercio), e la legge
provinciale 12 luglio 1993, n. 17 (Servizi alle
imprese), nonché la relativa disciplina attuativa.
5. Per il finanziamento degli interventi previsti dalla
lettera g) del comma 1 si applica la legge provinciale
29 maggio 1980, n. 14 (Provvedimenti per il risparmio
energetico e l’utilizzazione delle fonti alternative di
energia).
6. Le modalità, il livello di contribuzione e i criteri
per la concessione degli incentivi previsti da questo
articolo, diversi da quelli di cui ai commi 4 e 5, sono
fissati con deliberazione della Giunta provinciale
assicurando priorità a quelli da realizzare in aree
boscate certificate ai sensi dell’articolo 63, comma 1,
lettera e), alle forme di gestione associata previste
dall’articolo 59 e ai soggetti le cui proprietà sono
gestite sulla base dei piani previsti dall’articolo 57.
Premi per la vendita di assortimenti tondi e
semilavorati sono accordati sulla base dei dati
contenuti nelle relazioni predisposte dalla Camera di
commercio, industria, agricoltura e artigianato sulla
quantità di legname venduto annualmente da ciascuno dei
partecipanti, anche attraverso uno specifico portale
internet.
7. Nella concessione dei contributi previsti da questo
articolo e dall’articolo 96 la Provincia attiva, per
quanto possibile, fondi dello Stato e dell’Unione
europea, anche attraverso progetti di carattere
interregionale e internazionale.
8. Le agevolazioni previste da questo articolo non sono
cumulabili con altre concesse per le stesse finalità
dalla Provincia.
9. L’efficacia di questo articolo decorre dall’anno
finanziario successivo a quello della pubblicazione nel
Bollettino ufficiale della Regione dell’avviso relativo
all’esito positivo dell’esame di compatibilità da parte
della Commissione europea, ai sensi degli articoli 87 e
88 del Trattato che istituisce la Comunità europea.
Titolo X
Disposizioni comuni
Capo I
Disposizioni di gestione forestale e d'uso delle
infrastrutture forestali
ARTICOLO 98
Disposizioni forestali provinciali
1. Con regolamento sono approvate le disposizioni
forestali provinciali che disciplinano:
a) i tempi, i modi e le prescrizioni di carattere
generale per lo svolgimento delle attività
selvicolturali; in particolare il regolamento fissa le
soglie quantitative al di sotto delle quali il taglio
delle piante in bosco è ammesso senza l’autorizzazione
prevista dal comma 2, lettera a);
b) i tempi, i modi e le prescrizioni di carattere
generale per l’esercizio del pascolo;
c) i tempi, i modi e le prescrizioni di carattere
generale per la raccolta e per il trasporto di piante,
parti di esse e prodotti secondari del bosco, fermo
restando quanto previsto dal titolo IV, capo II;
d) le procedure per il rilascio delle autorizzazioni
previste dal comma 2, individuando i casi in cui il
rilascio può essere delegato dalla struttura provinciale
competente in materia di foreste ai propri uffici
periferici;
e) gli obblighi e le modalità generali per l’esecuzione
dei rinverdimenti e delle opere di regimazione delle
acque in aree soggette a vincolo idrogeologico.
2. Sono soggetti ad autorizzazione della struttura
provinciale competente in materia di foreste i seguenti
interventi e attività:
a) il taglio e le altre forme di utilizzazione delle
piante in bosco, anche in tempi e con modi difformi da
quanto stabilito dal regolamento previsto dal comma 1,
stabilendo al riguardo le necessarie prescrizioni
tecniche;
b) i tagli straordinari eseguiti all’infuori di quanto
previsto nei piani disciplinati dall’articolo 57;
c) l’esercizio del pascolo in bosco e l’attraversamento
delle zone boscate da parte di mandrie o greggi condotte
al pascolo, per quanto non già autorizzato con
l’approvazione del piano di gestione forestale
aziendale;
d) l’esercizio del pascolo nelle aree pascolive in tempi
e con modi difformi da quanto stabilito dal regolamento
previsto dal comma 1, per quanto non già autorizzato con
l’approvazione del piano di gestione forestale
aziendale;
e) le sostituzioni di specie.
3. Per la realizzazione degli interventi e delle
attività indicati dal comma 2, lettera a), previsti dai
piani disciplinati dall’articolo 57, è sufficiente la
dichiarazione di inizio attività (DIA), corredata da un
progetto di taglio redatto da un tecnico abilitato, da
presentare agli uffici periferici della struttura
provinciale competente in materia di foreste, salvo
ricorso a quanto previsto dall’articolo 60, comma 3.
ARTICOLO 99
Disciplina dei beni di uso civico nel territorio montano
e forestale
1. Nel rispetto di quanto previsto dalla vigente
legislazione provinciale in materia di amministrazione
dei beni di uso civico, nel caso in cui l’applicazione o
l’attuazione delle disposizioni previste da questa legge
incide su tali beni o sui diritti d’uso associati, con
regolamento sono definite le forme di coordinamento
procedurale con le disposizioni della normativa
provinciale in materia di amministrazione degli usi
civici, relative alla variazione, alla sospensione e
all’estinzione dei diritti di uso civico.
2. In particolare, se la pianificazione delle aree
protette operata ai sensi del titolo V, impone vincoli
alla fruibilità dei diritti di uso civico esistenti,
l’approvazione dei piani è subordinata all’espletamento
delle procedure previste dalla normativa provinciale in
materia di amministrazione degli usi civici, relative
alla variazione, alla sospensione e all’estinzione dei
diritti di uso civico.
3. Si prescinde dall’osservanza delle disposizioni della
vigente normativa provinciale in materia di
amministrazione degli usi civici relative alla
variazione, alla sospensione e all’estinzione dei
diritti di uso civico nei seguenti casi:
a) realizzazione delle infrastrutture forestali di cui
all’articolo 62;
b) realizzazione degli interventi previsti dal piano per
la difesa dei boschi dagli incendi;
c) regolamentazione dei tagli prevista dalla
pianificazione forestale e dalle disposizioni forestali
provinciali di cui all’articolo 98.
ARTICOLO 100
Disciplina della viabilità forestale
1. Allo scopo di evitare la denudazione, la perdita di
stabilità dei terreni o il turbamento del regime delle
acque e ai fini della conservazione e della difesa del
patrimonio boschivo dagli incendi, il comune
amministrativo competente per territorio provvede,
secondo la procedura prevista da questo articolo e
tenuto conto di quanto stabilito dal regolamento ai
sensi dell’articolo 62, comma 2, a individuare e
classificare le strade forestali adibite all’esclusivo
servizio dei boschi e le piste di esbosco nonché le
strade forestali non adibite all’esclusivo servizio del
bosco. Il comune provvede alla conseguente compilazione
e aggiornamento di due distinti elenchi riguardanti le
predette infrastrutture.
2. Su tutte le strade forestali e le piste d’esbosco è
vietata la circolazione con veicoli a motore, a
eccezione di quelli adibiti alla sorveglianza e alla
gestione dei patrimoni silvo-pastorali e dei rifugi
alpini, di quelli impiegati per lo svolgimento di
pubblici servizi o funzioni, nonché di quelli
autorizzati di volta in volta dal proprietario in casi
straordinari di necessità e urgenza.
3. Sulle strade forestali non adibite all’esclusivo
servizio del bosco, inoltre, è consentito il transito
dei veicoli a motore muniti di autorizzazione
rilasciata, per particolari e motivate necessità, dal
proprietario della strada. L’autorizzazione non è
richiesta per i veicoli a motore di proprietà degli
aventi diritto di uso civico, nell’ambito del territorio
gravato da tale diritto, o di proprietari di beni
immobili serviti dalla strada forestale.
L’autorizzazione non è richiesta, inoltre, per i veicoli
a motore che trasportano persone portatrici di
minorazione, ai sensi dell’articolo 14 della legge
provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 (Eliminazione delle
barriere architettoniche in provincia di Trento).
4. Con regolamento, da emanare sentita anche
l’Associazione provinciale delle amministrazioni
separate dei beni di uso civico, sono definiti i criteri
e la procedura per la classificazione delle strade
forestali e delle piste d’esbosco, per la
regolamentazione del transito e per il rilascio delle
autorizzazioni da parte dei proprietari nonché per
l’identificazione degli autoveicoli degli aventi diritto
di uso civico e dei proprietari dei beni immobili
serviti dalla strada. Nella determinazione dei criteri
per la classificazione delle strade non adibite al
servizio esclusivo del bosco e nella definizione delle
procedure funzionali a tale classificazione il
regolamento tiene conto dei casi in cui le strade
interessano aree montane con caratteristiche di
fruibilità da parte delle persone portatrici di
minorazione e stabilisce i criteri per individuare le
strade forestali con caratteristiche idonee per
realizzare passaggi per l’accesso di carrozzine e di
persone con difficoltà di movimento.
5. Il regolamento in particolare:
a) individua i soggetti competenti a chiedere la nuova
classificazione o la modifica di quelle esistenti,
comprendendo comunque tra questi i comuni amministrativi
interessati, la struttura provinciale competente in
materia di foreste nonché i proprietari della strada;
inoltre dispone la pubblicazione delle richieste
all’albo comunale per quindici giorni;
b) prevede l’acquisizione, sulle proposte previste dalla
lettera a), del parere dei soggetti proprietari dei
boschi, nonché della struttura provinciale competente in
materia di foreste; il regolamento può prevedere che il
parere sia reso in forma coordinata nell’ambito di una
conferenza di servizi, secondo la disciplina stabilita
dal medesimo regolamento;
c) assicura il coordinamento tra diversi comuni
amministrativi se le strade oggetto di classificazione
ricadono a cavallo di due o più comuni, prevedendo la
convocazione di una conferenza di servizi che consenta
l’adozione della classificazione o della variazione di
classificazione esclusivamente in caso di unanimità; se
in conferenza non è raggiunta l’unanimità, gli atti sono
trasmessi alla Giunta provinciale, che provvede in via
definitiva;
d) disciplina le modalità di ricorso alla Giunta
provinciale nei confronti delle classificazioni operate
dai comuni.
6. Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico
mediante apposizione, a cura del comune amministrativo o
del proprietario, di un apposito segnale riportante gli
estremi di questa legge. Sulle strade forestali non
adibite all’esclusivo servizio del bosco il segnale è
integrato da uno speciale pannello con la scritta "salvo
autorizzazione". Il segnale di divieto può essere
integrato da un’idonea barriera di chiusura.
7. Fermo restando quanto stabilito da questo articolo
con riguardo alle strade e alle altre infrastrutture
forestali, su tutte le aree forestali soggette a vincolo
idrogeologico, comprese le mulattiere, i sentieri, le
piste da sci, i tracciati di impianti di risalita e
simili, è vietata la circolazione di qualsiasi veicolo a
motore, a eccezione di quelli adibiti alla sorveglianza
e alla gestione dei patrimoni silvo-pastorali e dei
rifugi alpini, nonché di quelli impiegati per lo
svolgimento di pubblici servizi o funzioni o comunque
per la necessaria manutenzione.
8. Nelle aree a pascolo e improduttive soggette a
vincolo idrogeologico e negli alvei dei corsi d’acqua è
vietata la circolazione dei veicoli a motore al di fuori
delle strade di qualsiasi categoria e tipo, salvo le
deroghe di cui ai commi 2 e 7.
Capo II
Partecipazione, comunicazione, formazione e ricerca
ARTICOLO 101
Partecipazione e concertazione
1. La Provincia attiva strumenti operativi di
partecipazione e di concertazione ai quali concorrono
rappresentanti delle istituzioni, delle associazioni
ambientaliste, delle categorie economiche, degli ordini
e dei collegi professionali, dei proprietari forestali
nonché delle associazioni portatrici d’interessi
diffusi.
2. Gli strumenti operativi di partecipazione e di
concertazione sono attivati dalla Giunta provinciale con
propria deliberazione o possono realizzarsi in riunioni
nelle quali le strutture provinciali convocano i
soggetti interessati per presentare ed esaminare, tra
gli altri, i piani degli interventi.
3. Il regolamento può prevedere che le forme di
partecipazione e di concertazione previste ai sensi di
questo articolo siano obbligatorie per l’attivazione di
determinate procedure previste dalla legge.
ARTICOLO 102
Qualificazione e aggiornamento degli addetti alle
utilizzazioni boschive
1. Le attività di qualificazione e di aggiornamento
degli addetti alle utilizzazioni boschive sono promosse
dalla Giunta provinciale, che adotta un programma di
corsi informativi e formativi a prevalente carattere
pratico-applicativo realizzati, di norma, attraverso la
struttura provinciale competente in materia di foreste.
2. La Giunta provinciale è autorizzata a disporre le
spese relative ai corsi, nonché quelle per lo
svolgimento di attività dimostrative, a carico del
bilancio della Provincia.
3. Per facilitare la frequenza ai corsi la Provincia può
assicurare la fruizione agevolata di servizi ed erogare
sussidi ai partecipanti che non godono di retribuzione
derivante da rapporto di lavoro o di altre agevolazioni.
4. A tutti i frequentanti che ne sono privi la Provincia
garantisce l’assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e contro le malattie professionali.
5. Al termine dei corsi, se previsto dal relativo
programma, la Provincia rilascia un attestato a coloro
che hanno frequentato con profitto i corsi.
6. Con regolamento sono disciplinate le modalità per
l’ottenimento del patentino d’idoneità per la conduzione
e l’esecuzione delle utilizzazioni forestali.
ARTICOLO 103
Studi, indagini e ricerche
1. Per le finalità e gli obiettivi di questa legge la
Provincia affida incarichi e promuove la ricerca, la
sperimentazione, lo studio e la divulgazione, anche
mediante apposite convenzioni con istituti, enti, centri
di ricerca e informazione scientifica, istituzioni
universitarie e privati professionisti.
2. Per la realizzazione delle iniziative previste da
questo articolo possono essere stipulati accordi, anche
a titolo oneroso, con i proprietari di boschi e di
terreni al fine di garantirne la disponibilità per il
tempo necessario, secondo quanto previsto dalla vigente
normativa provinciale.
3. Le strutture, i beni mobili e immobili a diverso
titolo affidati in gestione alle strutture provinciali
competenti possono essere destinati anche ad attività
didattiche, di studio e di promozione, in relazione ai
compiti loro affidati.
ARTICOLO 104
Comunicazione, formazione e promozione
1. La Provincia realizza e promuove iniziative
d’informazione e di educazione riguardanti:
a) la convivenza con i pericoli naturali, i livelli di
protezione e il rischio residuo, sulla base di un giusto
equilibrio fra timore, consapevolezza e livelli di
protezione;
b) foreste, fauna, natura e ambiente, per far crescere
la consapevolezza del loro ruolo e sviluppare il
principio della responsabilità rispetto a quello del
divieto;
c) le aree protette e le foreste demaniali quali ambiti
in cui sviluppare formazione e ricerca, sperimentazione
e innovazione di modelli dell’uso ecocompatibile del
territorio e delle sue risorse;
d) iniziative di informazione su proprietà collettive e
diritti di uso civico.
2. La struttura provinciale competente in materia di
foreste collabora con la struttura provinciale
competente in materia di servizi antincendio e di
protezione civile nell’attività di:
a) divulgazione presso le scuole e gli istituti di ogni
ordine e grado delle tematiche connesse agli incendi;
b) organizzazione di corsi di carattere tecnico-pratico
rivolti alla preparazione di soggetti per le attività di
previsione, di prevenzione degli incendi boschivi e di
lotta attiva contro gli incendi;
c) informazione alla popolazione in merito alle cause
determinanti l’innesco di incendio e alle norme
comportamentali da rispettare in situazioni di pericolo.
3. La Provincia può promuovere intese con le
associazioni ambientaliste, venatorie e di volontariato
per diffondere la consapevolezza dell’esigenza di
salvaguardare i boschi dagli incendi.
4. La Provincia promuove e coordina le iniziative volte
al riconoscimento dei valori ambientali e alla
conoscenza dell’ambiente naturale, ai fini della sua
tutela, gestione e fruizione. A tal fine sostiene le
iniziative dirette a perseguire tale obiettivo, nei casi
e con le modalità indicate con apposita deliberazione
della Giunta provinciale.
5. Nei programmi provinciali di formazione professionale
sono previsti corsi di formazione e aggiornamento del
personale addetto alla gestione dei parchi e delle altre
aree protette.
6. La Provincia promuove corsi sulle tecniche di
gestione dell’ambiente naturale, nonché corsi di
formazione sui problemi della tutela dell’ambiente
naturale per gli insegnanti di ogni ordine e grado,
anche mediante convenzioni stipulate con università,
istituti e altri enti specializzati.
7. La Provincia promuove e sostiene forme di educazione
civica per il rispetto della natura, con particolare
riguardo alle scuole, anche in collaborazione con le
competenti autorità scolastiche e con gli enti e le
associazioni senza scopo di lucro aventi tra i propri
fini istituzionali la protezione dell’ambiente.
Titolo XI
Vigilanza e sanzioni
Capo I
Funzioni di vigilanza
ARTICOLO 105
Vigilanza
1. La vigilanza sull’applicazione di questa legge è
affidata al corpo forestale provinciale e, su richiesta
del Presidente della Provincia, agli organi di pubblica
sicurezza.
2. Concorrono alla vigilanza sull’applicazione di questa
legge i custodi appartenenti al servizio di custodia
forestale. I custodi forestali della Magnifica Comunità
di Fiemme sono incaricati della vigilanza limitatamente
alle disposizioni del capo II del titolo IV e
dell’articolo 100 in materia di viabilità forestale.
3. Concorrono alla vigilanza sull’ applicazione di
questa legge, inoltre:
a) i dipendenti dagli enti di gestione dei parchi
addetti alla sorveglianza del parco, limitatamente alle
disposizioni del capo II del titolo IV, del titolo V e
dell’articolo 100;
b) gli agenti venatori dipendenti dall’ente gestore
della caccia nelle riserve, limitatamente alle
disposizioni del capo II del titolo IV e dell’articolo
100;
c) i guardiapesca delle associazioni pescatori sportivi
provinciali, limitatamente alle disposizioni del capo II
del titolo IV e dell’articolo 100.
4. Le forme e le modalità di coordinamento dei
dipendenti dagli enti di gestione dei parchi previsti
dal comma 3, lettera a), con l’attività del corpo
forestale provinciale per l’espletamento delle funzioni
previste da questo articolo sono definite con
deliberazione della Giunta provinciale.
ARTICOLO 106
Servizio di custodia forestale
1. Il servizio di custodia forestale è rivolto alla
gestione, al miglioramento e alla valorizzazione dei
patrimoni silvo-pastorali di proprietà pubblica, anche
al fine della conservazione e dell’equilibrio dei
sistemi ecologici. I custodi possono essere impiegati
nello svolgimento di attività di assistenza tecnica in
favore dei proprietari forestali pubblici e privati,
delle imprese di gestione dei patrimoni forestali e di
utilizzazione boschiva nonché a sostegno del piano di
sviluppo rurale.
2. I comuni, le amministrazioni separate dei beni di uso
civico, per i beni da esse amministrati, e le Regole di
Spinale e Manez assicurano il servizio di custodia
forestale su tutti i beni silvo-pastorali di loro
proprietà, in forma associativa, con riferimento ai
territori individuati dalla Giunta provinciale in
applicazione dei criteri definiti con il regolamento
previsto dal comma 6.
3. In alternativa a quanto previsto dal comma 2, il
servizio di custodia forestale su tutti i beni
silvo-pastorali dei comuni e delle amministrazioni
separate dei beni di uso civico, per i beni da esse
amministrati, ricadenti nell’ambito territoriale delle
comunità, come individuate ai sensi della legge
provinciale n. 3 del 2006, può essere assicurato dalla
comunità di riferimento, previo accordo tra i comuni e,
ove presenti, le amministrazioni separate dei beni
frazionali di uso civico e le Regole di Spinale e Manez.
4. Per la partecipazione degli enti pubblici alle forme
associative previste dal comma 2, si applica la vigente
legislazione regionale in materia di ordinamento dei
comuni e la legge provinciale n. 3 del 2006.
5. Gli altri proprietari di beni silvo-pastorali
ricadenti negli ambiti territoriali previsti dal comma 2
possono usufruire del servizio di custodia forestale,
concorrendo alla copertura delle spese, sulla base di
un’apposita convenzione.
6. Il regolamento definisce:
a) i criteri in base ai quali la Giunta provinciale,
sentito il Consiglio delle autonomie locali e
l’Associazione provinciale delle amministrazioni
separate dei beni di uso civico, individua i territori
su cui viene assicurato il servizio di custodia
forestale e li suddivide in zone di vigilanza, anche
tenendo conto dei terreni conferiti per la gestione
associata secondo quanto previsto dall’articolo 59 e
delle esigenze di coordinamento della lettera c);
b) le modalità di svolgimento del servizio di custodia
boschiva;
c) le forme e le modalità del concorso alla vigilanza
sull’applicazione di questa legge da parte dei custodi
appartenenti al servizio di custodia forestale di cui al
comma 2 dell’articolo 105 nonché le forme di
coordinamento del servizio di custodia forestale con
l’attività del corpo forestale provinciale, con
particolare riferimento all’attività di interesse
pubblico nel settore ambientale e in quello della
protezione civile.
7. I custodi forestali possono esercitare le loro
funzioni anche fuori dai confini della rispettiva zona
di vigilanza, in casi di particolare necessità, secondo
le modalità definite con regolamento.
8. La Provincia concorre agli oneri di gestione e di
funzionamento del servizio di custodia forestale
attraverso il fondo previsto dall’articolo 6 bis della
legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in
materia di finanza locale). Con deliberazione la Giunta
provinciale definisce i criteri in base ai quali
ripartire il fondo fra i beneficiari.
Capo II
Sanzioni
ARTICOLO 107
Sanzioni in materia di difesa dei boschi dagli incendi
1. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali
se il fatto costituisce reato, nonché delle sanzioni
previste in materia di prevenzione dagli inquinamenti e
di gestione dei rifiuti, per le violazioni in materia di
difesa dei boschi dagli incendi si applicano le seguenti
sanzioni amministrative:
a) il pagamento di una somma da 50 a 300 euro per
chiunque violi i divieti previsti dall’articolo 11,
commi 1, 2, e 3;
b) il pagamento di una somma da 100 a 600 euro per
chiunque violi i divieti previsti dall’articolo 11,
comma 4;
c) il pagamento di una somma da 150 a 900 euro in caso
di inosservanza degli ordini e delle modalità di
ripristino previsti dall’articolo 11, comma 6;
d) il pagamento di una somma da 20 a 120 euro per le
violazioni delle disposizioni di questa legge o del
regolamento in materia di difesa dei boschi dagli
incendi non espressamente previste da questo articolo.
2. Le sanzioni amministrative previste dal comma 1,
lettere a), b) e c) sono raddoppiate se nuovamente
commesse.
ARTICOLO 108
Sanzioni in materia di protezione della flora alpina e
della fauna inferiore
1. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali
se il fatto costituisce reato, per le violazioni delle
disposizioni legislative e regolamentari che, ai sensi
degli articoli 25 e 27, disciplinano la protezione della
flora alpina, si applicano le seguenti sanzioni
amministrative:
a) il pagamento di una somma da 5 a 50 euro:
1) per ogni stelo fiorifero raccolto o detenuto oltre il
limite giornaliero consentito dal regolamento, per
ognuna delle specie della flora spontanea diverse da
quelle elencate nel regolamento;
2) per ogni pianta tutelata elencata nel regolamento,
proveniente da colture fatte in giardino e in
stabilimenti di floricoltura posta in commercio priva
del certificato di provenienza redatto dal floricoltore;
b) il pagamento di una somma da 10 a 100 euro per ogni
pianta, o parte di essa, appartenente a una delle specie
vegetali particolarmente tutelate elencate nel
regolamento, distrutta, danneggiata, raccolta, detenuta
o commercializzata;
c) il pagamento di una somma da 20 a 120 euro:
1) per ogni chilogrammo, o frazione di chilogrammo, di
muschi allo stato fresco o di licheni, raccolto o
detenuto oltre il limite giornaliero consentito dal
regolamento;
2) per ogni chilogrammo, o frazione di chilogrammo, per
ognuna delle specie di piante erbacee indicate nel
regolamento, raccolto o detenuto oltre il limite
giornaliero o raccolto al di fuori del periodo o
dell’orario consentiti dal regolamento;
d) il pagamento di una somma da 25 a 150 euro per
chiunque non ottempera alle prescrizioni indicate
nell’autorizzazione rilasciata per la raccolta di piante
protette o di parti di esse per scopi scientifici,
didattici, farmaceutici od officinali;
e) il pagamento di una somma da 30 a 180 euro per le
violazioni della legge o del regolamento non
espressamente previste da questo comma.
2. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali
se il fatto costituisce reato, per le violazioni delle
disposizioni legislative e regolamentari che, ai sensi
degli articoli 26 e 27, disciplinano la protezione della
fauna inferiore, si applicano le seguenti sanzioni
amministrative:
a) il pagamento di una somma da 25 a 150 euro:
1) per chiunque altera, disperde o distrugge nidi di
formiche o asporta uova, larve o adulti di tale specie o
raccoglie uova o girini di anfibi;
2) per la violazione delle prescrizioni indicate
nell’autorizzazione rilasciata per scopi scientifici e
didattici, nei casi previsti dal regolamento, per la
raccolta di nidi di formiche, di uova, di larve o adulti
di tale specie e per la cattura di specie della fauna
inferiore;
b) il pagamento di una somma da 30 a 180 euro:
1) per chiunque raccoglie, offre in vendita e commercia
nidi di formiche, nonché uova, larve o adulti di tale
specie;
2) per ogni chilogrammo o frazione di specie della fauna
inferiore per le quali il regolamento non consente la
raccolta, o di esemplari appartenenti al genere Helix o
al genere Rana raccolti oltre il limite quantitativo
giornaliero o al di fuori del periodo o dell’orario
consentiti dal regolamento;
c) il pagamento di una somma da 30 a 180 euro per le
violazioni delle disposizioni di questa legge o del
regolamento in materia di protezione della flora alpina
e della fauna inferiore non espressamente previste da
questo comma.
3. Le violazioni previste dal comma 1, lettere a), b),
c) e d), comportano, oltre alla sanzione amministrativa
pecuniaria, la confisca dell’intero prodotto raccolto,
alla quale procede direttamente il personale che accerta
l’infrazione.
4. Le violazioni previste dal comma 2 comportano, oltre
alla sanzione amministrativa pecuniaria, la confisca
dell’intero prodotto, alla quale procede direttamente il
personale che accerta l’infrazione. Il prodotto della
confisca, se morto e commestibile, è consegnato, previa
ricevuta, a istituti di beneficenza o assistenza; se
vivo è liberato; diversamente il personale procede alla
distruzione. Della destinazione, della distruzione o
della liberazione è fatta menzione nel verbale di
accertamento dell’infrazione.
5. Gli agenti incaricati dell’osservanza di questa
legge, per i necessari controlli, possono intimare
formalmente l’apertura dei contenitori portatili e degli
altri mezzi di trasporto indicati dal comma 7, oltre che
nelle zone di naturale diffusione delle formiche, delle
lumache e delle rane, anche lungo le strade di accesso a
tali zone e lungo le strade che, pur restandone al di
fuori, servono a chi vuole accedervi.
6. In caso di rifiuto, a seguito di formale intimazione,
a consegnare il prodotto soggetto a confisca, la
sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata, previa
stima della quantità detenuta da parte dell’agente
verbalizzante.
7. Le violazioni previste da questo articolo sono
presunte quando, a formale intimazione, è opposto
rifiuto all’apertura, per i necessari controlli, dei
contenitori portatili e degli altri mezzi di trasporto,
con esclusione di quelli costituenti luoghi di privata
dimora come autovetture, roulotte e simili.
8. Le sanzioni amministrative previste dal comma 1,
lettere b), c) e d), nonché quelle previste dal comma 2
sono raddoppiate se nuovamente commesse.
ARTICOLO 109
Sanzioni in materia di disciplina della raccolta dei
funghi
1. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali
se il fatto costituisce reato, per le violazioni delle
disposizioni legislative e regolamentari che, ai sensi
dell’articolo 28, disciplinano la raccolta dei funghi,
si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) il pagamento di una somma da 20 a 120 euro per ogni
chilogrammo, o frazione di chilogrammo, di funghi
raccolti oltre la quantità giornaliera consentita per
persona o oltre l’orario consentito previsti dal
regolamento;
b) il pagamento di una somma da 25 a 150 euro per ogni
chilogrammo, o frazione di chilogrammo, di funghi
raccolti in difetto della denuncia o del pagamento della
somma previsti dal regolamento;
c) il pagamento di una somma da 30 a 180 euro per ogni
chilogrammo, o frazione di chilogrammo, di funghi
raccolti nelle zone interdette nei casi previsti dal
regolamento;
d) il pagamento di una somma da 10 a 60 euro per il
raccoglitore che nella raccolta o nel trasporto dei
funghi non si attenga alle modalità previste dal
regolamento;
e) il pagamento di una somma da 10 a 60 euro per
chiunque danneggia o distrugge i funghi sul terreno;
f) il pagamento di una somma da 30 a 180 euro per le
violazioni delle disposizioni di questa legge o del
regolamento in materia di disciplina della raccolta dei
funghi non espressamente previste da questo articolo.
2. Le violazioni previste dal comma 1, lettere a), b) e
c), comportano, oltre alla sanzione amministrativa
pecuniaria, la confisca dell’intera quantità di funghi,
alla quale procede direttamente il personale che accerta
l’infrazione. I funghi confiscati sono consegnati,
previa ricevuta, a istituti di beneficenza o assistenza.
In caso di dubbia commestibilità i funghi confiscati
sono distrutti. Della destinazione o della distruzione è
fatta menzione nel verbale di accertamento
dell’infrazione.
3. In caso di rifiuto, a seguito di formale intimazione,
a consegnare il prodotto soggetto a confisca, la
sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata, previa
stima della quantità detenuta da parte dell’agente
verbalizzante.
4. Le violazioni previste da questo articolo sono
presunte quando, a formale intimazione, è opposto
rifiuto all’apertura, per i necessari controlli, dei
contenitori portatili e degli altri mezzi di trasporto,
con esclusione di quelli costituenti luoghi di privata
dimora come autovetture, roulotte e simili.
5. Le sanzioni amministrative previste dal comma 1,
lettere b) e c), sono raddoppiate se nuovamente
commesse.
ARTICOLO 110
Sanzioni in materia di disciplina della raccolta dei
tartufi
1. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali
se il fatto costituisce reato, per le violazioni delle
disposizioni legislative e regolamentari che, ai sensi
dell’articolo 29, disciplinano la ricerca, la raccolta e
la commercializzazione dei tartufi, si applicano le
seguenti sanzioni amministrative:
a) il pagamento di una somma da 100 a 600 euro per la
ricerca e per ogni chilogrammo, o frazione di
chilogrammo, di tartufi raccolto senza tesserino di
idoneità;
b) il pagamento di una somma da 100 a 600 euro per ogni
chilogrammo, o frazione di chilogrammo, di specie non
consentite dal regolamento o, per le specie consentite,
in periodi di divieto o oltre la quantità consentita dal
regolamento;
c) il pagamento di una somma da 50 a 150 euro per la
ricerca o per ogni chilogrammo, o frazione di
chilogrammo, di tartufi raccolti in difformità rispetto
alle modalità o agli orari previsti dal regolamento;
d) il pagamento di una somma da 100 a 600 euro per la
raccolta di tartufi immaturi o avariati;
e) il pagamento di una somma da 100 a 600 euro per il
commercio di tartufi freschi nel periodo in cui non è
consentita la raccolta o appartenenti a specie non
ammesse o senza il rispetto delle modalità prescritte
dall’articolo 7 della legge n. 752 del 1985;
f) il pagamento di una somma da 50 a 150 euro per la
lavorazione e per il commercio dei tartufi conservati da
parte di soggetti diversi da quelli di cui all’articolo
8 della legge n. 752 del 1985;
g) il pagamento di una somma da 50 a 150 euro per il
commercio di tartufi conservati senza il rispetto delle
modalità prescritte dagli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e
14 della legge n. 752 del 1985;
h) il pagamento di una somma da 50 a 150 euro per le
violazioni delle disposizioni di questa legge o del
regolamento in materia di disciplina della raccolta dei
tartufi non espressamente previste da questo articolo.
2. Le violazioni previste dal comma 1, lettere a), b),
c) e d), comportano, oltre alla sanzione amministrativa
pecuniaria, la confisca dell’intero prodotto, alla quale
procede direttamente il personale che accerta
l’infrazione, nonché la sospensione del tesserino di
idoneità per la raccolta dei tartufi per un periodo da
uno a due anni, anche in caso di pagamento in misura
ridotta. Il prodotto confiscato è consegnato, previa
ricevuta, a istituti di beneficenza o assistenza. In
caso di dubbia commestibilità i tartufi confiscati sono
distrutti. Della destinazione o della distruzione è
fatta menzione nel verbale di accertamento
dell’infrazione.
3. In caso di rifiuto, a seguito di formale intimazione,
a consegnare il prodotto soggetto a confisca, la
sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata, previa
stima della quantità detenuta da parte dell’agente
verbalizzante.
4. Le violazioni previste da questo articolo sono
presunte quando, a formale intimazione, è opposto
rifiuto all’apertura, per i necessari controlli, dei
contenitori portatili e degli altri mezzi di trasporto,
con esclusione di quelli costituenti luoghi di privata
dimora come autovetture, roulotte e simili.
5. Le sanzioni amministrative previste dal comma 1,
lettere a), b) e c), sono raddoppiate se nuovamente
commesse.
ARTICOLO 111
Sanzioni in materia di vincolo idrogeologico, di foreste
e di pascoli
1. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali
se il fatto costituisce reato, per le violazioni delle
disposizioni legislative e regolamentari che, ai sensi
del titolo III, capo II, disciplinano l’applicazione del
vincolo idrogeologico, nonché dell’articolo 98, si
applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) il pagamento di una somma da 5 a 30 euro per ogni
metro cubo di terreno movimentato, calcolato a giudizio
del verbalizzante allo scavo o al riporto, in assenza
delle autorizzazioni previste dagli articoli 14 e 16 o
in violazione delle prescrizioni impartite ai sensi di
questa legge o del regolamento; di una somma da 150 a
900 euro in caso di inosservanza di prescrizioni non
valutabile in termini di volumetria del terreno
movimentato;
la sanzione prevista da questa lettera si applica anche
per i movimenti di terra connessi alla realizzazione
degli interventi sanzionati alla lettera b);
b) il pagamento di una somma da 250 a 2.500 euro per
ogni ara di bosco, calcolato a giudizio del
verbalizzante, trasformato in un’altra forma d’uso in
assenza delle autorizzazioni previste dagli articoli 14
e 16 o in assenza delle verifiche previste dall’articolo
15 o in violazione delle prescrizioni impartite ai sensi
di questa legge o del regolamento; di una somma da 150 a
900 euro in caso di inosservanza di prescrizioni non
valutabili in termini di superficie interessata dalla
trasformazione;
c) il pagamento di una somma da 150 a 900 euro in caso
di inosservanza degli ordini e delle modalità di
ripristino previsti dagli articoli 17 e 18;
d) il pagamento di una somma da 20 a 120 euro per ogni
capo di bestiame lasciato pascolare senza
l’autorizzazione prevista dalle disposizioni forestali
previste dall’articolo 98;
e) il pagamento di una somma da 10 a 60 euro per ogni
capo di bestiame lasciato pascolare in violazione delle
prescrizioni, delle modalità o al di fuori dei casi
previsti dalle disposizioni forestali previste
dall’articolo 98;
f) il pagamento di una somma dal doppio al quadruplo del
valore della pianta per ogni pianta tagliata in assenza
di autorizzazione o sradicata o danneggiata a morte; il
valore della pianta è definito con le modalità e la
procedura previste dal regolamento;
g) il pagamento di una somma d’importo compreso tra la
metà del valore e il valore della pianta per ogni pianta
danneggiata, fatto salvo quanto previsto dalla lettera
f);
h) il pagamento di una somma da 30 a 300 euro per
chiunque violi le disposizioni forestali previste
dall’articolo 98 non espressamente richiamate da questo
articolo;
i) il pagamento di una somma da 30 a 300 euro per
chiunque circoli con un veicolo a motore di qualsiasi
tipo sulle strade forestali, sulle piste di esbosco,
sulle aree forestali, sulle aree pascolive, sugli
improduttivi, sui sentieri, sulle mulattiere, sulle
piste da sci e negli alvei, senza averne titolo;
j) il pagamento di una somma da 50 a 150 euro per le
violazioni delle disposizioni di questa legge o del
regolamento in materia di vincolo idrogeologico, di
foreste e di pascoli non espressamente richiamate da
questo articolo.
2. Le sanzioni amministrative previste dal comma 1,
lettere a), b), c), f) e i), sono raddoppiate se
nuovamente commesse.
ARTICOLO 112
Sanzioni in materia di aree protette
1. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali
previste dall’articolo 30, comma 1, della legge 6
dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree
protette), e delle altre leggi vigenti, si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50
a 300 euro per chiunque violi le disposizioni contenute
nel titolo V, nonché le disposizioni contenute negli
atti istitutivi dei parchi naturali provinciali e delle
riserve, e quelle emanate dagli enti di gestione delle
aree naturali protette, secondo quanto previsto dalle
norme regolamentari alle quali rinviano le disposizioni
del titolo V.
2. Per chiunque realizzi opere e interventi senza
acquisire la preventiva valutazione d’incidenza
ambientale, nei casi indicati dall’articolo 39 o dal
regolamento, si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 250 a 2.500 euro.
3. Per le violazioni delle disposizioni più restrittive
rispetto alle previsioni della legislazione provinciale
di settore o di questa legge per le aree naturali
protette, contenute negli atti istitutivi dei parchi
naturali provinciali e delle riserve, nonché di quelle
emanate dagli enti di gestione delle aree naturali
protette, continuano ad applicarsi le sanzioni previste
da tali leggi provinciali, raddoppiate nelle misure
minima, massima e fissa. In tali casi l’emissione
dell’ordinanza-ingiunzione o dell’ordinanza di
archiviazione prevista dall’articolo 18 della legge 24
novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale),
spetta alla struttura provinciale competente secondo la
legge provinciale di settore.
4. Le sanzioni amministrative previste dai commi 1 e 2
sono raddoppiate se nuovamente commesse.
5. Indipendentemente dall’applicazione delle sanzioni
previste dai commi 1, 2 e 3, o dalla denuncia
all’autorità giudiziaria, l’ente di gestione dell’area
protetta, sentito il responsabile della violazione, gli
ordina di compiere entro un congruo termine o
immediatamente, se è urgente, quanto risulta necessario
per ridurre in pristino lo stato dei luoghi e comunque
per riparare o impedire danni e pericoli dipendenti
dall’infrazione commessa.
6. Se il responsabile non provvede al ripristino o
questo comporta speciali cautele, il ripristino è
eseguito a cura del competente ente di gestione
dell’area protetta, con addebito dell’onere sostenuto a
carico del responsabile. Per la riscossione delle somme
corrispondenti si provvede con le modalità e le
procedure previste dall’articolo 51 della legge
provinciale n. 7 del 1979.
ARTICOLO 113
Disposizioni comuni alle sanzioni
1. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è
aggiornata ogni cinque anni in misura pari all’intera
variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media
nazionale) verificatasi nei cinque anni precedenti.
All’uopo, entro il 1° dicembre di ogni quinquennio, la
Giunta provinciale fissa, seguendo i criteri di cui
sopra, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative
pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell’anno
successivo. La misura delle sanzioni amministrative
pecuniarie aggiornata è oggetto di arrotondamento
all’unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è
pari o superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per
difetto se è inferiore a detto limite.
2. Per l’applicazione delle sanzioni amministrative
previste da questo capo si osserva, se non diversamente
stabilito, la legge n. 689 del 1981.
3. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 112,
comma 3, l’emissione dell’ordinanza-ingiunzione o
dell’ordinanza di archiviazione prevista dall’articolo
18 della legge n. 689 del 1981 spetta al dirigente del
dipartimento competente in materia di risorse forestali
e montane.
4. Le somme riscosse ai sensi di questo capo sono
introitate nel bilancio della Provincia.
Titolo XII
Disposizioni finali
Capo I
Abrogazioni, disposizioni transitorie e finanziarie
ARTICOLO 114
Efficacia della legge, disposizioni transitorie e di
prima applicazione
1. Le strutture provinciali competenti curano le
attività necessarie per l’attuazione di questa legge.
2. I regolamenti previsti da questa legge determinano,
anche in modo differenziato, le date in cui iniziano ad
applicarsi le singole disposizioni di questa legge e dei
regolamenti stessi. Fino a tali date continuano ad
applicarsi le disposizioni elencate nell’articolo 115,
nonché le disposizioni regolamentari previgenti.
3. Restano fermi gli atti amministrativi, compresi
regolamenti, piani e programmi, adottati in applicazione
delle disposizioni di legge vigenti prima della data di
entrata in vigore di questa legge e delle disposizioni
della legge provinciale n. 18 del 1976, nel testo
previgente alle modificazioni apportate dal titolo VIII.
4. Il comitato tecnico forestale, il comitato
scientifico dei parchi e la commissione forestale
provinciale, nominati ai sensi delle disposizioni di
legge vigenti prima della data di entrata in vigore di
questa legge, continuano a operare fino alla scadenza
nella composizione prevista da tali disposizioni. Alla
scadenza questi organi sono ricostituiti secondo la
composizione prevista dagli articoli 20, 52 e 95 di
questa legge.
5. Quando è prevista la rappresentanza delle comunità
negli organi indicati dal comma 4, se alla data della
loro nomina le comunità non sono attivate, alla
designazione dei rappresentanti provvedono i
comprensori.
6. Se alla data di nomina degli organi collegiali sono
ancora applicabili, ai sensi del comma 2, le
disposizioni vigenti prima della data di entrata in
vigore di questa legge, gli organi collegiali
ricostituiti svolgono i compiti e le funzioni che tali
disposizioni attribuiscono ai corrispondenti organi
collegiali.
ARTICOLO 115
Abrogazioni
1. Con effetto dalle date indicate dai regolamenti
previsti da questa legge cessano di applicarsi,
nell’ordinamento provinciale, le seguenti disposizioni:
a) regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267
(Riordinamento e riforma della legislazione in materia
di boschi e di terreni montani);
b) regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126 (Approvazione
del regolamento per l’applicazione del R.D.L. 30
dicembre 1923, n. 3267, concernente il
riordinamento e la riforma della legislazione in materia
di boschi e di terreni montani);
c) legge regionale 5 novembre 1968, n. 37 (Norme per lo
svolgimento del servizio di vigilanza boschiva);
d) legge regionale 11 novembre 1971, n. 39 (Norme per
l’esecuzione delle opere di sistemazione dei bacini
montani).
2. Con effetto dalle date indicate dai regolamenti
previsti da questa legge sono abrogate le seguenti
disposizioni provinciali:
a) legge provinciale 25 luglio 1973, n. 16 (Norme per la
tutela di alcune specie della fauna inferiore);
b) legge provinciale 25 luglio 1973, n. 17 (Protezione
della flora alpina);
c) legge provinciale 16 agosto 1976, n. 23 (Nuove norme
per il servizio di custodia forestale);
d) capo I, capo III e articolo 18 della legge
provinciale 31 ottobre 1977, n. 30 (Norme per la difesa
dei boschi dagli incendi);
e) legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48
(Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali
e delle loro risorse);
f) legge provinciale 15 settembre 1980, n. 31
(Disposizioni varie in materia forestale);
g) articolo 25 della legge provinciale 25 gennaio 1982,
n. 3;
h) articoli 13 e 14 della legge provinciale 15 marzo
1983, n. 6;
i) articolo 4, commi 7 e 8, della legge provinciale 3
settembre 1984, n. 8;
j) legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14 (Norme per la
salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse
ambientale, culturale e scientifico);
k) legge provinciale 28 luglio 1986, n. 20 (Disciplina
della raccolta dei funghi);
l) legge provinciale 16 dicembre 1986, n. 33 (Interventi
a favore delle aziende forestali pubbliche e norme
integrative della legge provinciale 23 novembre 1978, n.
48 e della legge provinciale 31 ottobre 1977, n. 30),
tranne l’articolo 13;
m) legge provinciale 3 settembre 1987, n. 23 (Disciplina
della ricerca, raccolta e commercializzazione dei
tartufi, modifiche di leggi provinciali e disposizioni
relative alla salvaguardia dell’ambiente montano),
tranne gli articoli 10 e 11;
n) legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18 (Ordinamento
dei parchi naturali);
o) articoli 15, 16, 17 e 18 della legge provinciale 29
agosto 1988, n. 28;
p) articoli 24 e 25 della legge provinciale 18 novembre
1988, n. 38;
q) legge provinciale 18 giugno 1990, n. 18 (Norme sulla
circolazione di veicoli a motore sulle strade forestali
e nel territorio sottoposto a vincolo idrogeologico a
modifica della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48
concernente "Provvedimenti per il potenziamento delle
aree forestali e delle loro risorse", e successive
modificazioni);
r) capo I (Norme per il servizio di custodia forestale)
del titolo II della legge provinciale 3 luglio 1990, n.
20;
s) articolo 5 della legge provinciale 24 agosto 1990, n.
24;
t) articolo 4, comma 12, della legge provinciale 28
gennaio 1991, n. 2;
u) articolo 152, comma 2, della legge provinciale 5
settembre 1991, n. 22;
v) legge provinciale 6 agosto 1991, n. 16 (Disciplina
della raccolta dei funghi);
w) articolo 57 della legge provinciale 7 aprile 1992, n.
14;
x) legge provinciale 27 agosto 1992, n. 16
(Modificazioni alle leggi provinciali 23 novembre 1978,
n. 48, sul potenziamento delle aree forestali e delle
loro risorse e 16 dicembre 1986, n. 33, in materia di
interventi a favore delle aziende forestali pubbliche,
per interventi di valorizzazione della produzione
legnosa);
y) articolo 4 della legge provinciale 16 ottobre 1992,
n. 19;
z) legge provinciale 1 aprile 1993, n. 11, concernente
"Integrazioni alle leggi provinciali 16 dicembre 1986,
n. 33 ("Interventi a favore delle aziende forestali
pubbliche e norme integrative della legge provinciale 23
novembre 1978, n. 48 e della legge provinciale 31
ottobre 1977, n. 30") e 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme
per la protezione della fauna selvatica e per
l’esercizio della caccia)";
aa) articoli da 19 a 27 della legge provinciale 30
agosto 1993, n. 22;
bb) articoli 20 e 62 della legge provinciale 3 febbraio
1995, n. 1;
cc) articoli 36 e 37 della legge provinciale 7 agosto
1995, n. 8;
dd) tabella A, numero 4, della legge provinciale 2
febbraio 1996, n. 1;
ee) articolo 7, comma 1, lettera q), della legge
provinciale 12 febbraio 1996, n. 3;
ff) articoli 61 e 63 della legge provinciale 9 settembre
1996, n. 8;
gg) articoli 10, 20 e 39 della legge provinciale 7
luglio 1997, n. 10;
hh) articolo 27 della legge provinciale 8 settembre
1997, n. 13;
ii) articolo 38 della legge provinciale 11 settembre
1998, n. 10;
jj) articolo 8 (Interventi per il rimboschimento
artificiale) della legge provinciale 23 novembre 1998,
n. 17;
kk) articolo 7 della legge provinciale 27 agosto 1999,
n. 3;
ll) articolo 78 della legge provinciale 20 marzo 2000,
n. 3;
mm) articoli 60 e 61 della legge provinciale 22 marzo
2001, n. 3;
nn) articoli 53, 54 e 104 della legge provinciale 19
febbraio 2002, n. 1;
oo) articolo 35 della legge provinciale 30 dicembre
2002, n. 15;
pp) articolo 3 del decreto del Presidente della
Provincia 7 agosto 2003, n. 19-140/Leg;
qq) articoli 9 e 10 della legge provinciale 15 dicembre
2004, n. 10, relativi alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali e della flora e della fauna
selvatiche;
rr) legge provinciale 17 dicembre 2004, n. 12,
concernente "Modificazioni della legge provinciale 23
novembre 1978 n. 48 (Provvedimenti per il potenziamento
delle aree forestali e delle loro risorse) in materia di
strade forestali";
ss) articolo 24 della legge provinciale 10 febbraio
2005, n. 1;
tt) articoli 5 e 6 della legge provinciale 11 marzo
2005, n. 3;
uu) articolo 19, comma 1, lettera e), e articolo 48
della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20;
vv) articolo 55, commi 1 e 2, della legge provinciale 29
dicembre 2006, n. 11;
ww) articoli 2 e 3 della legge provinciale 27 marzo
2007, n. 8.
3. I regolamenti previsti da questa legge indicano le
singole disposizioni abrogate ai sensi del comma 2 e le
disposizioni regolamentari abrogate a seguito della loro
entrata in vigore.
ARTICOLO 116
Disposizioni finanziarie
1. Per i fini degli articoli richiamati nella tabella A
le spese sono poste a carico degli stanziamenti e delle
autorizzazioni di spesa disposti per i fini delle
disposizioni previste nei capitoli del documento tecnico
di accompagnamento e di specificazione del bilancio
2006-2008, indicati nella tabella A in corrispondenza
delle unità previsionali di base di riferimento.
2. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al
bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai
sensi dell’articolo 27, terzo comma, della legge
provinciale n. 7 del 1979.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino
ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Provincia.
Trento, 23 maggio 2007
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DELLAI
ALLEGATO 1
Tabella A
- Riferimento delle spese (articolo 116)
Articolo Descrizione Capitolo Unità previsionale di base
5 Monitoraggio e sistema informativo forestale e montano
805520805700805720806400
80.30.21080.30.21080.35.21080.40.220 11, comma 7 Difesa
dei boschi dagli incendi 805520 80.30.210 12 Prevenzione
e lotta fitosanitaria 805520 80.30.210 17 Interventi
compensativi e depositi cauzionali 805520 80.30.210 18,
comma 5 Interventi diretti per mancata esecuzione dei
lavori 805520 80.30.210 20, comma 552, comma 665, comma
688, comma 795, comma 3 Compensi componenti:Comitato
tecnico forestaleComitato scientifico delle aree
protetteCabina di regia della filiera foresta -
legnoCollegio dei revisori dei contiCommissione
forestale provinciale 151500151500151500151500151500
15.5.12015.5.12015.5.12015.5.12015.5.120 33, comma 2
Partecipazione all’istituzione e gestione di aree
protette 905000 90.10.150 35, comma 4 Incentivi aree
protette 806400 80.40.220 42 Funzionamento enti parco
806000806020806200806220
80.40.11080.40.11080.40.21080.40.210 58 Attività di
gestione forestale 805560 80.30.210 59 Gestione
associata 805560 80.30.210 60 Promozione, assistenza e
servizi 615450615685805060 61.22.11061.22.22080.30.110
63 Azioni per la valorizzazione delle filiere foresta -
legno e legno – energia 805520907400 80.30.21090.10.270
68 Istituzione Agenzia provinciale delle foreste
demaniali 805580805600 80.30.21080.30.210 72, 74 e 87
Acquisizione, espropriazione beni immobili
805520805700805720806400
80.30.21080.30.21080.35.21080.40.220 73 Determinazione
limiti del demanio idrico 805720 80.35.210 84 Esecuzione
degli interventi di interesse pubblico
408500408550/001615660/005618030805520805700805720806400
40.20.22040.20.22061.22.22061.40.21080.30.21080.30.21080.35.21080.40.220
86 Piano difesa dei boschi dagli incendi 805520
80.30.210 88 Lavori in economia
408500408550/001615660/005618030805520805700805720806400
40.20.22040.20.22061.22.22061.40.21080.30.21080.30.21080.35.21080.40.220
90 Opere e interventi per conto di altre strutture
provinciali o enti pubblici
408500408550/001615660/005618030805520805700805720806400
40.20.22040.20.22061.22.22061.40.21080.30.21080.30.21080.35.21080.40.220
93 Fondo forestale provinciale 805540993750
80.30.210Partite giro 96 Sovvenzioni per salvaguardia e
valorizzazione territorio 805560 80.30.210 97, commi 1 e
2 Sovvenzioni per la gestione forestale e per la
valorizzazione della filiera foresta – legno 805560
80.30.210 97, comma 5 Contributi per promuovere
l’utilizzo del legno a fini energetici 617010 61.30.210
102 Qualificazione e aggiornamento degli addetti alle
utilizzazioni boschive 805040 80.30.110 103 Studi,
indagini e ricerche
805520805580805700805720806400905400907400
80.30.21080.30.21080.30.21080.35.21080.40.22090.10.17090.10.270
104 Comunicazione, formazione e promozione
805040905400907400 80.30.11090.10.17090.10.270 106,
comma 1 Servizio di custodia forestale 805080 80.30.110
106, comma 8 Concorso oneri di gestione e funzionamento
del servizio di custodia forestale dei comuni 203000
20.5.120
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