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Il Consiglio provinciale
ha approvato
Il
Presidente della Provincia
promulga la seguente
legge:
ARTICOLO 1
Finalità
1. Al fine di favorire la conoscenza e l’utilizzo dei
prodotti agricoli e agroalimentari di qualità, l’accesso
diretto del consumatore al mercato delle produzioni
agricole e agroalimentari nonché la riduzione dei
consumi energetici e delle emissioni inquinanti legate
al trasporto dei prodotti agricoli e agroalimentari, la
Provincia autonoma di Trento promuove il consumo di
prodotti agricoli e agroalimentari di prossimità, di
qualità riconosciuta e certificata e biologici, nonché
l’organizzazione di filiere corte dei prodotti agricoli
e agroalimentari.
2. La Provincia favorisce in particolare:
a) l’educazione al consumo consapevole, attraverso la
comprensione delle relazioni esistenti tra sistemi
produttivi, consumi alimentari e ambiente, nella
prospettiva di uno sviluppo autosostenibile ed
ecosostenibile;
b) l’adozione di corretti comportamenti alimentari e
nutrizionali, attraverso la conoscenza e il consumo di
prodotti alimentari e agroalimentari ottenuti nel
rispetto della salute e dell’ambiente e legati alla
tradizione e alla cultura del territorio provinciale;
c) la diffusione di informazioni sugli aspetti storici,
culturali, antropologici legati alle produzioni
alimentari e al loro territorio d’origine.
3. La Provincia, nell’ambito delle proprie politiche di
settore, promuove inoltre il consumo di prodotti esenti
da organismi geneticamente modificati, la riduzione dei
residui di presidi sanitari nei prodotti agricoli
vegetali, nonché la diffusione di prodotti utili a
prevenire e curare le allergie ed intolleranze di
origine alimentare.
ARTICOLO 2
Definizioni
1. Ai sensi di questa legge, si intende per:
a) "prodotti di prossimità": prodotti provenienti da
luoghi di produzione o dell’ultima trasformazione
sostanziale situati a breve distanza dal luogo del
consumo finale;
b) "prodotti agricoli e agroalimentari di qualità
riconosciuta e certificata": i prodotti contrassegnati
dalla denominazione di origine protetta (DOP),
dall’indicazione geografica protetta (IGP) o dalla
specialità tradizionale garantita (STG), nonché i
prodotti recanti un marchio di qualità assegnato dalla
Provincia, sulla base di un disciplinare di produzione,
ai prodotti agricoli e agroalimentari con un elevato
standard qualitativo e sottoposto a controllo e
certificazione da parte di un organismo terzo
accreditato;
c) "prodotti agricoli e agroalimentari biologici": i
prodotti ottenuti in conformità delle norme stabilite
dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28
giugno 2007, relativo alla produzione biologica e
all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il
regolamento (CEE) n. 2092/91;
d) "filiera corta dei prodotti agricoli e
agroalimentari": circuiti brevi di produzione-consumo
basati su un rapporto diretto tra produttori e
consumatori, singoli o organizzati;
e) "servizi di ristorazione collettiva pubblica": i
servizi di ristorazione prescolastica, scolastica e
universitaria, i servizi di ristorazione ospedaliera e
delle strutture residenziali e semiresidenziali per
anziani e altre categorie svantaggiate, gestiti da enti
pubblici o da soggetti privati in regime di convenzione;
f) "luogo di produzione": il luogo di provenienza dei
prodotti primari come il luogo di raccolta dei prodotti
vegetali, il luogo di nascita e di allevamento degli
animali, il luogo di mungitura del latte.
ARTICOLO 3
Strumenti di intervento
1. Per il conseguimento delle finalità previste
dall’articolo 1 la Provincia interviene per:
a) incentivare l’utilizzo, nell’ambito dei servizi di
ristorazione collettiva pubblica gestiti da enti
pubblici o da soggetti privati in regime di convenzione,
di prodotti agricoli e agroalimentari di qualità
riconosciuta e certificata, biologici e di prossimità
secondo quanto stabilito dal programma previsto
dall’articolo 4;
b) promuovere l’utilizzo di prodotti agricoli e
agroalimentari di qualità riconosciuta e certificata,
biologici e di prossimità da parte delle imprese
esercenti attività di ristorazione od ospitalità
nell’ambito del territorio provinciale;
c) assicurare la vendita all’interno delle istituzioni
scolastiche e formative provinciali di prodotti
alimentari e di bevande conformi alle caratteristiche e
alle tipologie individuate nel programma previsto
dall’articolo 4;
d) favorire l’incremento della vendita di prodotti
agricoli e agroalimentari di prossimità nonché altre
misure di sviluppo della filiera corta;
e) promuovere, in collaborazione con le autorità
sanitarie competenti, percorsi didattici, formativi e
informativi di educazione alimentare e di orientamento
al consumo;
f) promuovere, in collaborazione con i comuni, le
comunità e gli operatori del settore, la conoscenza dei
prodotti agricoli e agroalimentari di qualità, biologici
e di prossimità, in particolare attraverso
l’interscambio con altre realtà regionali, nonché la
diffusione di corretti modelli alimentari.
ARTICOLO 4
Programma per l’orientamento dei consumi e l’educazione
alimentare
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore di questa legge, la Giunta provinciale, sentiti
il Consiglio delle autonomie locali e la competente
commissione permanente del Consiglio provinciale,
approva il programma per l’orientamento dei consumi e
l’educazione alimentare, di seguito definito
"programma".
2. Il programma, avente durata triennale, provvede a:
a) definire le linee generali di promozione
dell’orientamento dei consumi e dell’educazione
alimentare;
b) definire, ai fini di questa legge, il concetto di
"prossimità" dei luoghi di produzione e dell’ultima
trasformazione sostanziale dei prodotti agricoli e
agroalimentari rispetto al luogo del consumo finale,
anche con riguardo a singoli prodotti o categorie di
prodotti;
c) individuare i criteri di attuazione di quanto
previsto dall’articolo 5 con riguardo all’utilizzo di
prodotti agricoli e agroalimentari di qualità
riconosciuta e certificata, biologici e di prossimità
nell’ambito dei servizi di ristorazione collettiva
pubblica e alla definizione di una metodologia di
preparazione dei pasti rispondente alle necessità dei
soggetti affetti da intolleranza alimentare;
d) individuare le caratteristiche e le tipologie dei
prodotti alimentari e delle bevande che possono essere
venduti all’interno delle istituzioni scolastiche e
formative provinciali;
e) stabilire le modalità di attuazione dei controlli per
l’accertamento delle infrazioni alle disposizioni di
questa legge.
ARTICOLO 5
Utilizzo dei prodotti agricoli e agroalimentari di
qualità riconosciuta e certificata, biologici e di
prossimità nei servizi di ristorazione collettiva
pubblica
1. I servizi di ristorazione collettiva pubblica sono
resi garantendo che nella preparazione dei pasti siano
utilizzati prodotti agricoli e agroalimentari di qualità
riconosciuta e certificata, biologici e di prossimità e
una metodologia rispondente alle necessità dei soggetti
affetti da intolleranza alimentare, secondo quanto
previsto da questo articolo.
2. Il programma previsto dall’articolo 4 individua la
percentuale minima di prodotti agricoli e agroalimentari
di qualità riconosciuta e certificata, biologici e di
prossimità che deve essere utilizzata nell’ambito dei
servizi di ristorazione collettiva pubblica gestiti da
enti pubblici o da soggetti privati in regime di
convenzione, nonché la metodologia di preparazione dei
pasti rispondente alle necessità dei soggetti affetti da
intolleranza alimentare.
3. La percentuale prevista dal comma 2 può essere
distinta anche per prodotti o categorie di prodotti e,
per i prodotti lattiero-caseari, non può essere
inferiore al 60 per cento; la percentuale può essere
rapportata al valore dei prodotti o di singole categorie
di prodotti agricoli e agroalimentari, o ad altri
indicatori previsti dal programma. La percentuale può
altresì essere fissata in modo differenziato per le
diverse tipologie di servizio.
4. Nei servizi di ristorazione resi a favore di asili
nido, scuole dell’infanzia e scuole di primo grado del
primo ciclo di istruzione va comunque assicurato che
nella preparazione dei pasti siano utilizzati in misura
prevalente, in conformità al programma previsto
dall’articolo 4, prodotti biologici di prossimità,
ovvero, se insufficienti, prodotti di prossimità.
5. Il programma può prevedere anche criteri e modalità
per assicurare, nell’ambito delle procedure di appalto
di forniture o di servizi, punteggi aggiuntivi alle
offerte che prevedono l’impiego nella preparazione dei
pasti di quantitativi superiori alle misure minime
stabilite dal programma ai sensi del comma 2.
ARTICOLO 6
Contributi
1. La Provincia adegua i finanziamenti per i servizi di
ristorazione collettiva pubblica, al fine di tener conto
dei maggiori oneri derivanti dagli obblighi introdotti
da questa legge.
2. Per le finalità previste dal comma 1 la Provincia può
inoltre concedere specifici contributi ai soggetti
privati che gestiscono i servizi previsti dal medesimo
comma, secondo criteri e modalità previsti con
deliberazione della Giunta provinciale.
3. I commi 1 e 2 si applicano anche per sostenere
l’utilizzo di prodotti adatti a essere somministrati a
persone afflitte da allergie e intolleranze di origine
alimentare.
ARTICOLO 7
Promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari di
qualità riconosciuta e certificata, biologici e di
prossimità nei servizi di ristorazione privata e di
ospitalità
1. La Provincia promuove accordi con soggetti esercenti
attività di ristorazione privata o di ospitalità
operanti nel territorio provinciale, con particolare
riferimento ai soggetti proprietari o gestori di rifugi
alpini, al fine di favorire la conoscenza e l’utilizzo
di prodotti agricoli e agroalimentari di qualità
riconosciuta e certificata, biologici e di prossimità.
ARTICOLO 8
Vendita di prodotti alimentari nelle scuole
1. Nelle istituzioni scolastiche e formative della
provincia di Trento è ammessa la vendita esclusivamente
di prodotti alimentari conformi a quanto stabilito nel
programma previsto dall’articolo 4.
ARTICOLO 9
Costituzione di filiere corte dedicate alla ristorazione
1. La Provincia favorisce l’integrazione tra i soggetti
economici che compongono le filiere agroalimentari corte
dedicate alla ristorazione, attraverso la promozione di
accordi di filiera finalizzati alla valorizzazione e
all’utilizzo nella ristorazione dei prodotti agricoli e
agroalimentari di qualità riconosciuta e certificata,
biologici e di prossimità.
2. Le modalità di attuazione del comma 1 sono
individuate nell’ambito del programma previsto
dall’articolo 4.
3. La Provincia promuove la costituzione delle filiere
corte di cui al comma 1 dedicate alla ristorazione
nell’ambito delle misure di attuazione della legge
provinciale 12 luglio 1993, n. 17 (Servizi alle
imprese), e della legge provinciale 13 dicembre 1999, n.
6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese),
facendovi specifico riferimento.
ARTICOLO 10
Informazioni e formazione agli utenti e agli operatori
1. La Provincia promuove azioni didattiche, formative e
informative di educazione alimentare e di orientamento
al consumo, secondo criteri e modalità previste con
deliberazione della Giunta provinciale.
2. Per le finalità del comma 1 la Provincia, in
particolare:
a) favorisce l’accesso alle informazioni in materia di
produzioni e consumi alimentari da parte dei cittadini
singoli o associati, anche attraverso specifiche
iniziative di comunicazione svolte con la collaborazione
delle associazioni dei consumatori maggiormente
rappresentative e delle associazioni dei produttori;
b) promuove percorsi di educazione alimentare tesi a
sviluppare in modo coordinato attività didattiche,
formative e informative;
c) promuove, anche in collaborazione con università e
istituti specializzati e con l’azienda provinciale per i
servizi sanitari, percorsi formativi e di aggiornamento
professionale rivolti ai soggetti operanti nel campo
della ristorazione, dell’alimentazione, dell’educazione
alimentare, della produzione agroalimentare e della
distribuzione;
d) promuove iniziative per la creazione di percorsi di
educazione alimentare e al consumo consapevole e la
diffusione di informazioni sugli aspetti storici,
culturali, antropologici legati alle produzioni
alimentari e al loro territorio d’origine.
3. La Provincia, in collaborazione con i comuni, le
comunità e gli operatori del settore, promuove
l’organizzazione di manifestazioni destinate a favorire
la conoscenza degli aspetti qualitativi dei prodotti
agricoli e agroalimentari e della cultura
enogastronomica, in particolare attraverso
l’interscambio con altre realtà regionali.
4. L’utilizzazione di prodotti agricoli e agroalimentari
di qualità riconosciuta e certificata, biologici e di
prossimità nella preparazione dei pasti forniti dai
gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica
deve risultare espressamente attraverso l’impiego di
idonei strumenti d’informazione agli utenti dei servizi.
5. I soggetti che beneficiano dei finanziamenti previsti
dall’articolo 6 forniscono agli utenti, con le modalità
previste dalla disciplina attuativa di tali
disposizioni, materiali informativi di educazione
alimentare concernenti gli aspetti qualitativi e i
valori nutrizionali dei prodotti consumati.
ARTICOLO 11
Disposizioni in materia di istruzione e istituzione
della giornata dell’agricoltura trentina
1. I piani di studio provinciali del primo e secondo
ciclo d’istruzione assicurano lo studio delle
caratteristiche storiche, produttive, economiche e
ambientali dell’agricoltura trentina, con particolare
riferimento alle caratteristiche organolettiche e
salutistiche dei prodotti agricoli.
2. La Provincia istituisce la giornata dell’agricoltura
trentina per promuovere la conoscenza dell’agricoltura e
dei prodotti trentini e lo studio degli aspetti storici,
culturali, antropologici legati alle produzioni
alimentari trentine; la giornata dell’agricoltura
trentina è celebrata il giorno 11 novembre di ogni anno
secondo un programma di iniziative nel quale sono
previste anche visite a fattorie didattiche e ad aziende
agricole dei diversi comparti produttivi.
ARTICOLO 12
Disposizioni finanziarie
1. Alla copertura degli oneri derivanti
dall’applicazione dell’articolo 6 si provvede con gli
stanziamenti previsti in bilancio sulle unità
previsionali di base 25.5.110 (Gestione delle scuole per
l’infanzia) e 25.20.110 (Interventi per il diritto allo
studio).
2. Alla copertura degli oneri derivanti
dall’applicazione dell’articolo 7 si provvede con le
autorizzazioni di spesa previste in bilancio sull’unità
previsionale di base 61.22.210 (Promozione turistica
territoriale d’ambito provinciale e della
commercializzazione).
3. Alla copertura degli oneri derivanti
dall’applicazione dell’articolo 9 provvede l’Agenzia
provinciale per l’incentivazione delle attività
economiche (APIAE) con il proprio bilancio.
4. Alla copertura degli oneri derivanti
dall’applicazione degli articoli 10 e 11 si provvede con
le autorizzazioni di spesa previste in bilancio
sull’unità previsionale di base 50.15.210 (Promozione
del settore agricolo).
5. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al
bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai
sensi dell’articolo 27, terzo comma, della legge
provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale
di contabilità).
ARTICOLO 13
Clausola sospensiva di efficacia
1. Gli effetti di questa legge e del programma previsto
dall’articolo 4 sono sospesi fino all’avvenuta
pubblicazione della comunicazione dell’esito positivo
dell’esame di compatibilità da parte della Commissione
della Comunità europea ai sensi degli articoli 87 e 88
del trattato della C.E.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino
ufficiale della Regione. é fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Provincia.
Trento, 3 novembre 2009
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
LORENZO DELLAI
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