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Il Consiglio provinciale
ha approvato
Il
Presidente della Provincia
promulga la seguente legge
Capo I
Disposizioni in materia di semplificazione e
liberalizzazione
ARTICOLO 1
Disposizioni in materia di semplificazione delle
procedure per la
realizzazione di opere pubbliche1. Fino alla data
individuata dalla Giunta provinciale ai sensi
dell’articolo 151, comma 2, della legge provinciale 4
marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo
del territorio), per le finalità del capo I del titolo
VII della legge urbanistica provinciale e ai fini
dell’approvazione dei progetti di lavori pubblici, le
amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 2
della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme
in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e
per la trasparenza negli appalti), possono utilizzare la
conferenza di servizi per acquisire pareri,
autorizzazioni, intese, concerti, nullaosta o assensi
comunque denominati; si applica in questo caso quanto
previsto dagli articoli 4, 5, 6, 7 e 9 della legge
provinciale 8 settembre 1997, n. 13, relativi al piano
straordinario delle opere pubbliche, dagli articoli da
16 a 16 quinquies della legge provinciale 30 novembre
1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la
semplificazione e la partecipazione all’azione
amministrativa provinciale e norme in materia di
procedimento amministrativo), nonché da quest’articolo.
Al coordinamento dei lavori della conferenza di servizi
nonché all’indizione della medesima provvede il
dipartimento
provinciale competente in materia di infrastrutture su
richiesta della
struttura o dell’amministrazione aggiudicatrice
interessata.
2. In relazione alle esigenze organizzative connesse con
l’attuazione del comma 1, con deliberazione della Giunta
provinciale possono essere individuati i casi in cui è
esclusa, anche temporaneamente, l’applicazione di quanto
previsto dal medesimo comma. Restano fermi gli obblighi
di ricorrere alla conferenza di servizi previsti dalla
vigente normativa.
3. Per il triennio 2009-2011 la Giunta provinciale,
previa intesa con il
Consiglio delle autonomie locali, può aumentare per
specifiche categorie o tipologie di opere pubbliche
l’importo dei progetti per il quale non è richiesto il
parere degli organi consultivi previsto dall’articolo
58, comma 1, lettera a), della legge provinciale sui
lavori pubblici, fino al limite massimo fissato
dall’articolo 55, comma 3, lettera a), della legge
provinciale sui lavori pubblici.
ARTICOLO 2
Modificazioni della legge provinciale sull’attività
amministrativa
1. Nel comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale
sull’attività
amministrativa dopo le parole: "di efficacia" sono
inserite le seguenti: ", di imparzialità".
2. All’articolo 3 della legge provinciale sull’attività
amministrativa
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2 bis. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1,
comma 7, della legge provinciale 21 dicembre 2007, n.
23, in materia di risorse per la retribuzione di
risultato e del fondo per la produttività, entro un anno
dalla data di entrata in vigore di questo comma,
l’amministrazione ridefinisce i termini di conclusione
dei procedimenti amministrativi stabiliti ai sensi del
comma 2, i quali non possono comunque essere superiori a
novanta giorni. Nei casi in cui sia indispensabile
fissare termini di conclusione superiori a novanta
giorni, in considerazione della particolare complessità
del procedimento, della natura degli interessi pubblici
tutelati e della effettiva sostenibilità dei tempi sotto
il profilo dell’organizzazione amministrativa, e sempre
che sia stata verificata l’inapplicabilità degli
strumenti di semplificazione delle procedure e della
documentazione previsti da questa legge, tali termini
non possono comunque superare i centottanta giorni. Fino
all’adozione dei provvedimenti previsti da questo comma,
continuano ad applicarsi i termini già stabiliti ai
sensi del comma 2 o, in mancanza di questi, il termine
residuale indicato dal comma 4.
2 ter. La mancata emanazione del provvedimento nei
termini costituisce elemento di valutazione della
responsabilità dirigenziale.";
b) nel comma 3 le parole: "atti di altre
amministrazioni" sono sostituite dalle seguenti: "atti
di altre strutture o amministrazioni".
3. Alla fine del comma 2 dell’articolo 8 della legge
provinciale
sull’attività amministrativa è aggiunto il seguente
periodo: "La Provincia favorisce l’uso delle tecnologie
nei rapporti con i cittadini e le imprese, incentivando
in particolare il ricorso alla posta elettronica
certificata e alla firma digitale per la trasmissione
delle istanze e della relativa documentazione."
4. L’articolo 19 bis della legge provinciale
sull’attività amministrativa
è sostituito dal seguente:
"Art. 19 bis Semplificazione delle procedure
1. Per razionalizzare e accelerare lo svolgimento
dell’attività
amministrativa, con uno o più regolamenti sono emanate
disposizioni per la delegificazione e la semplificazione
delle procedure previste da leggi provinciali, ivi
comprese quelle relative alla concessione ed erogazione
di agevolazioni economiche, comunque denominate.
2. I regolamenti sono emanati attenendosi ai seguenti
principi e criteri:
a) riduzione delle fasi procedimentali e degli organi o
dei soggetti
intervenienti nel procedimento;
b) riduzione degli oneri amministrativi che gravano sui
cittadini e sulle imprese e perseguimento degli
obiettivi di cui agli articoli 12 e 14 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
c) riduzione dei termini per la conclusione dei
procedimenti e
regolazione uniforme di procedimenti tra loro analoghi
od omogenei e dei relativi tempi di conclusione;
d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e
accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla
medesima attività;
e) sostituzione dei procedimenti che comportano, per
l’amministrazione e per i cittadini, costi più elevati
dei benefici conseguibili, con altri che
prevedono la sostituzione dell’attività amministrativa
diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli
interessati, prevedendo comunque forme di controllo;
f) individuazione di procedure che il cittadino possa
gestire in
autonomia, con particolare riguardo alle modalità di
presentazione delle domande;
g) individuazione di procedure automatizzate per i casi
che non
richiedono una valutazione discrezionale, ma
esclusivamente l’accertamento di presupposti e di
requisiti;
h) individuazione di procedure differenziate in
relazione all’importo
finanziato dall’amministrazione provinciale, anche
prevedendo che l’intervento provinciale sia definito in
via forfettaria o sulla base delle spese già
effettuate;
i) semplificazione degli adempimenti e della
documentazione richiesti ai fini della liquidazione
delle spese, consentendo anche la liquidazione
dell’agevolazione economica prima del completo pagamento
della spesa, salva successiva verifica;
j) con riferimento ai contributi di modesta entità,
individuazione dei
casi di ricorso all’anticipazione della liquidazione dei
contributi
avvalendosi di società a prevalente partecipazione
provinciale o di altri soggetti idonei;
k) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie
informatiche.
3. I regolamenti individuano le disposizioni di leggi e
di regolamenti
provinciali che regolano le procedure oggetto di
semplificazione abrogate a decorrere dalla data prevista
dai regolamenti medesimi.
4. In relazione alla finalità di pervenire con urgenza
alla
razionalizzazione delle procedure, quale misura
anticongiunturale
straordinaria e in attesa dell’approvazione dei
regolamenti di semplificazione previsti da questa legge,
per il biennio 2009-2010 alle finalità di quest’articolo
i provvede con deliberazioni della Giunta provinciale.
Le medesime deliberazioni possono individuare i pareri,
le autorizzazioni, i nulla osta, le proposte o gli altri
atti di natura endoprocedimentale comunque denominati,
dalla cui acquisizione si può prescindere, anche se tali
atti sono previsti da legge o regolamento, e purché gli
stessi non siano connessi con la tutela dell’ambiente,
della salute e del patrimonio storico-artistico. A tal
fine la Giunta provinciale individua per settori
omogenei il procedimento principale e le fasi della
procedura che sono temporaneamente omesse. Il sito
internet della Provincia informa di quanto previsto da
questo comma."
5. Nel comma 3 dell’articolo 19 ter della legge
provinciale sull’attività amministrativa dopo le parole:
"strutture provinciali" sono inserite le seguenti: ",
nonché dell’attività di inserimento dei dati relativi
alle pratiche e d’inoltro delle domande e della relativa
documentazione alla Provincia, anche esclusivamente in
modalità telematica mediante l’utilizzo della posta
elettronica certificata".
6. L’articolo 40 bis della legge provinciale
sull’attività amministrativa
è abrogato.
7. Nel comma 1 dell’articolo 40 quater della legge
provinciale
sull’attività amministrativa le parole: "come definiti
dall’articolo 40 bis, comma 2" sono sostituite dalle
seguenti: "da intendersi quali attività
dell’amministrazione pubblica provinciale finalizzate ad
erogare, nella loro successione, un servizio al
cittadino a seguito di una richiesta di parte o
d’ufficio".
8. Le misure di semplificazione previste dall’articolo
19 ter della legge provinciale sull’attività
amministrativa, come modificato dal comma 5, sono
adottate entro novanta giorni dall’entrata in vigore di
questa legge.
ARTICOLO 3
Modificazioni della legge provinciale 8 maggio 2000, n.
4 (Disciplina dell’attività commerciale in provincia di
Trento)
1. All’articolo 17 della legge provinciale sul commercio
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l’articolo 17 è inserito il seguente capo:
"Capo VIII bis
Vendite presentate al pubblico come occasioni
particolarmente favorevoli";
b) nel capo VIII bis è inserito il seguente articolo:
"Art. 17 bis Definizione
1. Sono regolate da questo capo le vendite speciali,
straordinarie, di
saldi, di fine stagione, di promozione, di liquidazione,
di realizzo, di
rimanenze di magazzino, a prezzi scontati o ribassati,
le offerte e tutte le altre vendite che, con sinonimi,
comparativi, superlativi o altri nomi di fantasia
vengono presentate come occasioni particolarmente
favorevoli per gli acquirenti, anche se prospettate al
pubblico attraverso mezzi pubblicitari o di informazione
inviati, consegnati, indirizzati tramite mezzi
informatici o in qualunque modo destinati al consumatore
o a gruppi di consumatori.
2. Nelle vendite di cui al comma 1 è vietato il
riferimento, nella
presentazione o nella pubblicità della vendita, a
procedure fallimentari e simili, anche come termine di
paragone. Il termine "vendita di liquidazione" è
utilizzato nella pubblicità esclusivamente in caso di
chiusura definitiva dell’attività commerciale o
cessione, affitto, trasferimento di sede dell’azienda
oppure per lavori di ristrutturazione che comportino la
chiusura dell’esercizio.
3. Le vendite di cui al comma 1 possono essere
effettuate durante tutto l’anno. Ad eccezione delle
vendite pubblicizzate come "promozionali" che non
osservano limitazioni temporali, ogni altra vendita non
può avere una durata superiore a sessanta giorni e fra
una vendita e l’altra devono decorrere almeno trenta
giorni.
4. L’impresa commerciale che intende effettuare una
vendita con le
caratteristiche di cui al comma 1 ne dà comunicazione
alla Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di Trento, e per conoscenza al comune
competente per territorio; la Giunta provinciale
stabilisce le modalità per la presentazione della
comunicazione e gli elementi contenuti nella stessa, nel
rispetto dei principi di semplicità e di economicità.
5. Le disposizioni di questo capo non si applicano alla
pubblicità
effettuata esclusivamente all’interno dei punti di
vendita, né in alcun modo propagandata all’esterno o
prospettata al pubblico secondo le modalità indicate dal
comma 1; non si applicano inoltre alle vendite disposte
dall’autorità giudiziaria a seguito di esecuzione
forzata o disposte a seguito di procedure concorsuali.
6. Le vendite disciplinate da questo capo sono
effettuate durante
l’orario di apertura dei negozi e nei relativi locali.
7. Le comunicazioni alla Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di Trento previste dal comma 4
non sono necessarie nel caso di vendita per
corrispondenza su catalogo a norma delle leggi vigenti.
8. Fino a quando non sarà diversamente disposto, le
funzioni
amministrative concernenti l’applicazione di questo capo
sono esercitate, su delega della Provincia, dalla Camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura di
Trento.
9. La Giunta provinciale può adottare norme
regolamentari di esecuzione di questo capo nonché
emanare direttive per l’esercizio delle funzioni
amministrative delegate.
10. La Provincia è autorizzata a rimborsare le spese per
l’esercizio delle funzioni delegate previste da questo
capo secondo criteri e modalità definiti nell’accordo di
programma di cui all’articolo 19 della legge provinciale
29 dicembre 2005, n. 20."
2. Dopo l’articolo 17 bis della legge provinciale sul
commercio è
inserito il seguente:
"Art. 17 ter Pubblicità e prezzi
1. La pubblicità che faccia diretto o indiretto
riferimento ai prezzi e
contestualmente all’occasione favorevole d’acquisto non
può in ogni caso essere generica ma indica anche
l’entità o la percentuale dello sconto o del ribasso che
sarà effettuato rispetto ai normali prezzi di vendita
praticati dal venditore nei quindici giorni antecedenti
l’inizio della manifestazione pubblicitaria.
2. I normali prezzi di vendita al dettaglio, praticati
dal venditore nei
quindici giorni antecedenti l’inizio di qualsiasi tipo
di vendita disciplinata da questo capo, possono essere
accertati dagli organi di vigilanza e da funzionari
della Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di Trento, muniti di apposita tessera di
riconoscimento, anche con apposite ispezioni preventive
all’interno dei negozi al fine di permettere il
controllo sulla veridicità delle asserzioni
pubblicitarie di cui al comma 3.
3. Le asserzioni pubblicitarie relative alle vendite
disciplinate da
questo capo sono presentate graficamente in modo non
ingannevole per il consumatore e contengono gli estremi
delle comunicazioni previste dall’articolo 17 bis nonché
la durata della vendita stessa.
4. Durante le vendite disciplinate da questo capo il
venditore indica,
secondo le norme vigenti in materia di pubblicità dei
prezzi, oltre al normale prezzo di vendita, anche
l’entità dello sconto o del ribasso praticato,
scegliendo uno dei seguenti sistemi:
a) cartellino con doppio prezzo di vendita;
b) percentuale da applicarsi sul normale prezzo di
vendita.
5. Il venditore deve essere in grado di dimostrare la
veridicità di
qualsiasi asserzione pubblicitaria relativa sia alla
composizione merceologica e alla qualità delle merci
vendute, sia agli sconti o ribassi dichiarati.
6. Se nella pubblicità non sono specificate le merci cui
si riferisce lo
sconto o il ribasso, lo sconto o il ribasso medesimo si
applica su tutte le merci."
3. Dopo l’articolo 17 ter della legge provinciale sul
commercio è
inserito il seguente:
"Art. 17 quater Separazione delle merci
1. Le merci offerte nelle vendite regolate da questo
capo sono separate in modo chiaro ed inequivocabile da
quelle che eventualmente siano
contemporaneamente poste in vendita alle condizioni
ordinarie; se tale distinzione non è possibile, queste
ultime non potranno essere offerte in vendita.
2. Se per una stessa voce merceologica si praticano
prezzi di vendita diversi in rapporto alla varietà degli
articoli che rientrano in tale voce, nella pubblicità è
indicato il prezzo più basso e quello più alto
escludendo le indicazioni generiche. Se è indicato un
solo prezzo, tutti gli articoli che rientrano nella voce
merceologica reclamizzata sono venduti a tale prezzo."
4. Dopo l’articolo 17 quater della legge provinciale sul
commercio è
inserito il seguente:
"Art. 17 quinquies Esaurimento delle merci
1. I prezzi pubblicizzati sono praticati nei confronti
di tutti i
compratori fino ad esaurimento delle merci che formano
oggetto della vendita.
L’esaurimento delle merci durante il periodo fissato per
la vendita è portato a conoscenza del pubblico con
avviso ben visibile da esporre all’esterno dei locali di
vendita. Gli organi di vigilanza possono controllare se
le scorte sono effettivamente esaurite."
5. Dopo l’articolo 17 quinquies della legge provinciale
sul commercio è inserito il seguente:
"Art. 17 sexies Prodotti per l’alimentazione e per
l’igiene della persona e della casa 1. Le disposizioni
di questo capo, fatto salvo quanto disposto al comma 2,
non si applicano alle vendite al dettaglio dei prodotti
dell’alimentazione e dei prodotti per l’igiene della
persona e della casa.
2. L’esercizio commerciale che vende al dettaglio le
merci di cui al
comma 1, presentandole al pubblico come occasioni
d’acquisto particolarmente favorevoli, osserva in ogni
caso l’articolo 17 quater ed espone sulle merci oggetto
delle vendite il cartellino con indicato il doppio
prezzo di vendita oppure la percentuale applicata sul
normale prezzo di vendita."
6. Nel comma 6 dell’articolo 20 della legge provinciale
sul commercio dopo le parole: "o da essa richiamate"
sono inserite le seguenti: "ivi comprese quelle
contenute nel capo VIII bis".
7. Per le violazioni commesse prima della data di
efficacia della
deliberazione della Giunta provinciale di cui
all’articolo 17 bis, comma 4, della legge provinciale
sul commercio, come inserito dalla lettera b) del comma
1, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 23
della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 3 (Tutela ed
orientamento dei consumatori e disciplina delle vendite
presentate come occasioni particolarmente favorevoli per
gli acquirenti).
8. Dalla data di efficacia della deliberazione della
Giunta provinciale
di cui all’articolo 17 bis, comma 4, della legge
provinciale sul commercio, come inserito dalla lettera
b) del comma 1, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articolo 9 della legge provinciale 2 giugno 1980, n.
15 (Disposizioni in materia di commercio);
b) legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 3;
c) articolo 31 della legge provinciale 11 settembre
1998, n. 10;
d) articolo 21 della legge provinciale 8 maggio 2000, n.
4;
e) articolo 42 della legge provinciale 29 dicembre 2006,
n. 11.
9. Alla copertura dell’onere di cui al comma 1 si
provvede con gli
stanziamenti autorizzati sull’unità previsionale di base
61.22.220, per i fini di cui all’articolo 19
(Razionalizzazione dei rapporti finanziari tra la
Provincia e la Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di Trento) della legge
provinciale 29 dicembre 2005, n. 20.
Capo II
Disposizioni in materia di finanza e organizzazione
ARTICOLO 4
Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n.
3
(Norme in materia di governo dell’autonomia del
Trentino)
1. Il comma 4 dell’articolo 17 della legge provinciale
16 giugno 2006, n. 3, è sostituito dal seguente:
"4. Chi ricopre la carica di sindaco non è eleggibile a
presidente di
comunità."
2. Il comma 2 dell’articolo 18 della legge provinciale
n. 3 del 2006 è
sostituito dal seguente:
"2. Con regolamento sono definiti i principi che
informano la disciplina della contabilità e dei bilanci
delle comunità. Fino all’entrata in vigore del
regolamento si applicano, ove compatibili, le norme
regionali e provinciali relative alla contabilità dei
comuni nonché quelle previste dagli statuti e dai
regolamenti della comunità, fatto salvo per le norme
relative alla contabilità economica che fino all’entrata
in vigore del regolamento si
applicano esclusivamente alle comunità con comuni di
dimensioni demografiche superiori ai cinquemila
abitanti."
3. All’articolo 21 della legge provinciale n. 3 del 2006
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Il collegio dei sindaci dei comuni del territorio
della comunità può richiedere l’indizione delle elezioni
degli organi della comunità, se lo statuto è stato
approvato da non meno di due terzi dei comuni facenti
parte del medesimo territorio e che rappresentino almeno
i due terzi della popolazione residente nel medesimo.";
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Fino all’elezione dell’assemblea a seguito del primo
turno elettorale generale per l’elezione del sindaco e
del consiglio comunale successivo alla data di entrata
in vigore di questa legge, non si applica la causa di
ineleggibilità prevista dall’articolo 17, comma 4, anche
se lo statuto della comunità dispone diversamente."
4. All’articolo 29 della legge provinciale n. 3 del 2006
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Le attribuzioni dei dipartimenti e della segreteria
generale della
Provincia sono disciplinate con atti organizzativi
approvati con deliberazione della Giunta provinciale.
Anche tenendo conto del progressivo trasferimento di
funzioni ai comuni, con i medesimi atti organizzativi
possono essere disposte, inoltre, modifiche della
denominazione e delle attribuzioni dei dipartimenti
previsti dal comma 3, l’accorpamento degli stessi nonché
la modifica dei dipartimenti di riferimento delle
agenzie previste dall’articolo 32.";
b) il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. Gli atti organizzativi previsti dal comma 4
stabiliscono il numero
massimo dei servizi e degli uffici."
5. All’articolo 30 della legge provinciale n. 3 del 2006
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel secondo periodo del comma 1 le parole: "I servizi
sono individuati dal regolamento, che ne definisce" sono
sostituite dalle seguenti: "I servizi sono individuati
da atti organizzativi approvati con deliberazione della
Giunta provinciale, che ne definiscono";
b) alla fine del comma 2 sono aggiunte le parole: ",
fatto salvo quanto previsto dall’articolo 33, commi 1
bis, 1 ter e 1 quater, della legge provinciale 3 aprile
1997, n. 7 (Revisione dell’ordinamento del personale
della Provincia autonoma di Trento)".
6. All’articolo 32 della legge provinciale n. 3 del 2006
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo del comma 1 è soppresso;
b) nel comma 3 le parole: ", qualora essi derivino da
nuove leggi o da norme di attuazione dello Statuto
speciale o dall’esecuzione di accordi con lo Stato, con
le regioni, con la Provincia autonoma di Bolzano o con
altri enti pubblici, o da progetti concordati con gli
organi dell’Unione europea" sono soppresse.
7. All’articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 6 le parole: "comma 1" sono sostituite
dalle
seguenti: "comma 5";
b) al comma 7 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel primo periodo dopo le parole: "qualora le azioni"
sono inserite le seguenti: "o quote di società";
2) nel secondo periodo dopo le parole: "predette azioni"
sono inserite le seguenti: "o quote di società";
c) dopo il comma 9 è inserito il seguente:
"9 bis. Con deliberazione della Giunta provinciale, alle
società di capitali di cui al comma 1, lettera c), o a
società da queste partecipate, può essere disposto, nel
rispetto del diritto comunitario, l’affidamento di
compiti, attività e servizi, ivi incluso il diritto a
riscuotere, senza obbligo di
riversamento, entrate di competenza della Provincia,
anche ove ciò non sia previsto nella relativa norma
istitutiva. Con la medesima deliberazione sono disposti,
ai sensi degli articoli 29, comma 4, e 30, comma 1, le
conseguenti modificazioni di carattere organizzativo.
Possono essere attribuiti alle medesime società anche le
funzioni relative alla concessione di aiuti, contributi,
trasferimenti e agevolazioni finanziarie comunque
denominati a favore di soggetti pubblici e privati; in
tal caso è comunque consentita agli interessati la
proposizione di un ricorso alla Giunta provinciale entro
trenta giorni dalla decisione. Restano ferme le
competenze spettanti per legge a soggetti diversi.";
d) dopo il comma 10 bis è inserito il seguente:
"10 ter. Con deliberazione della Giunta provinciale sono
emanate direttive per l’adozione, da parte dei soggetti
di cui al comma 1, lettera b), nonché di quelli di cui
alla lettera c) controllati dalla Provincia, di atti
organizzativi riguardanti i criteri e le modalità per il
reclutamento del personale dipendente con contratto di
lavoro subordinato e per il conferimento degli incarichi
di consulenza e di collaborazione, nel rispetto dei
principi di pubblicità, trasparenza e imparzialità."
8. Dopo il comma 4 dell’articolo 42 della legge
provinciale n. 3 del 2006 sono inseriti i seguenti:
"4 bis. Al fine di garantire la semplificazione della
gestione finanziaria
dell’intero esercizio finanziario annuale, qualora la
soppressione del
comprensorio ai sensi del comma 1 avvenga nel corso
dell’esercizio, la Giunta
provinciale, con propria deliberazione, può individuare
una specifica
disciplina della gestione finanziaria e contabile che la
comunità adotta per la residua parte dell’esercizio. A
tal fine la predetta deliberazione può prevedere anche
che la comunità mantenga lo schema di bilancio in essere
ed applichi le regole contabili già applicabili al
comprensorio. Il rendiconto dell’ente soppresso viene
approvato dall’assemblea della comunità entro tre mesi
dalla data di soppressione del comprensorio; la
relazione prevista al punto d) del comma 1 dell’articolo
43 del decreto del Presidente della Giunta regionale 28
maggio 1999, n. 4/L viene disposta dall’organo di
revisione contabile già nominato dal comprensorio; il
compenso corrisposto ai componenti di tale organo per le
attività di questo comma è determinato con deliberazione
della Giunta provinciale e i relativi oneri sono assunti
dalla comunità.4 ter. Per le comunità i cui organi siano
eletti antecedentemente al primo turno elettorale
generale per le elezioni dei consigli comunali
successivo all’entrata in vigore di questa legge, ai
fini del trasferimento delle funzioni previsto
dall’articolo 8, comma 13, l’assemblea può approvare gli
atti fondamentali anche prescindendo da quanto disposto
dall’articolo 14, comma 4, lettera c)."
9. Fino alla data di adozione degli atti organizzativi
previsti
dall’articolo 29, comma 4, e dall’articolo 30, comma 1,
della legge
provinciale n. 3 del 2006, come modificati da
quest’articolo, o fino alla diversa data da tali atti
stabilita, restano ferme l’articolazione
organizzativa della Provincia e le competenze delle
strutture esistenti alla data di entrata in vigore di
quest’articolo.
ARTICOLO 5
Modificazioni della legge provinciale 15 novembre 1993,
n. 36
(Norme in materia di finanza locale)
1. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 6 bis della legge
provinciale sulla finanza locale è inserito il seguente:
"2 ter. Con le deliberazioni della Giunta provinciale di
ripartizione delle quote del fondo può essere disposto
l’impegno della spesa in relazione all’entità
complessiva delle medesime e nei limiti delle somme
autorizzate con la legge finanziaria."
2. Nel comma 5 dell’articolo 11 della legge provinciale
sulla finanza
locale le parole: "non superiore al 20 per cento" sono
soppresse.
3. Dopo l’articolo 13 bis della legge provinciale sulla
finanza locale è
inserito il seguente:
"Art. 13 ter Disposizioni in materia di contabilità
degli enti locali
1. Gli enti locali approvano il rendiconto della
gestione entro il 30
aprile dell’anno successivo all’anno finanziario di
riferimento; entro il termine di trenta giorni dalla
chiusura dell’esercizio finanziario, il
tesoriere e gli altri agenti contabili rendono il conto
della propria gestione all’ente locale.
2. Gli enti locali allegano al bilancio di previsione,
oltre a quanto
previsto dalla normativa regionale, i documenti
contenenti le risultanze dei rendiconti o conti delle
unioni di comuni, delle aziende speciali, delle
istituzioni, dei consorzi, delle società di capitali
costituite per l’esercizio di servizi pubblici, relativi
al penultimo esercizio antecedente quello cui il
bilancio si riferisce.
3. Quanto previsto da quest’articolo si applica a
partire dal rendiconto della gestione dell’esercizio
finanziario 2009."
ARTICOLO 6
Modificazioni dell’articolo 18 della legge provinciale
10 febbraio 2005, n. 1, in materia di regolamenti di
gruppo fra le società del gruppo Provincia
1. All’articolo 18 (Disposizioni in materia di società
partecipate dalla
Provincia) della legge provinciale 10 febbraio 2005, n.
1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2 bis. Per stimolare le sinergie fra le società nelle
quali si esplica il
sistema Provincia e nel rispetto della normativa
comunitaria, la Provincia promuove l’adozione, da parte
delle società di capitali di cui all’articolo 33 della
legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia
di governo dell’autonomia del Trentino), di regolamenti
di gruppo, che disciplinano in particolare l’utilizzo
reciproco, in via prioritaria, dei servizi e dei
prodotti forniti da ciascun ente.";
b) dopo il comma 3 bis è inserito il seguente:
"3 ter. La Provincia promuove misure volte ad accelerare
i tempi di pagamento da parte delle società da essa
partecipate, anche indirettamente, in modo da contenerli
entro i termini definiti ai sensi dei commi 3 e 4
dell’articolo 9 ter della legge provinciale n. 7 del
1979."
Capo III
Disposizioni in materia di ambiente e territorio
ARTICOLO 7
Sistema integrato provinciale della vigilanza
territoriale ed ambientale
1. La Provincia e gli enti locali, singoli o associati,
promuovono la
costituzione di un sistema integrato provinciale della
vigilanza territoriale ed ambientale, al fine di
assicurare un’azione efficace ed integrata di presidio,
di prevenzione e di vigilanza in materia di ambiente, di
territorio e di risorse naturali, e di garantire il più
elevato livello possibile di tutela della qualità e
dell’integrità del patrimonio naturale provinciale a
favore della collettività.
2. Per i fini del comma 1 la Provincia, previa intesa
con il Consiglio
delle autonomie locali, costituisce una cabina di regia
tra le strutture operative di seguito indicate:
a) il corpo forestale della Provincia autonoma di
Trento;
b) l’Agenzia provinciale per la protezione
dell’ambiente;
c) la struttura provinciale competente in materia di
cave e miniere;
d) la struttura provinciale competente in materia di
urbanistica;
e) i corpi della polizia locale nonché eventuali altre
strutture comunali competenti in via principale in
materia di vigilanza ambientale.
3. La cabina di regia è composta dai responsabili delle
strutture
operative indicate dalle lettere a), b), c) e d) del
comma 2 nonché da cinque componenti designati dal
Consiglio delle autonomie locali tra i responsabili
delle strutture operative di cui alla lettera e) del
medesimo comma 2; la cabina di regia è presieduta dal
capo del corpo forestale della Provincia.
4. Il corpo forestale della Provincia assicura inoltre,
ai sensi
dell’articolo 106 della legge provinciale 23 maggio
2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano,
dei corsi d’acqua e delle aree protette), il
coordinamento con il servizio di custodia forestale.
5. La cabina di regia promuove, in particolare:
a) lo scambio di informazioni e di conoscenze tra le
strutture operative del sistema integrato provinciale;
b) la definizione di programmi coordinati di
monitoraggio e di controllo del territorio;
c) la pianificazione di eventuali operazioni congiunte
nonché le forme e le modalità di supporto specialistico;
d) l’attivazione di forme di collegamento, di
coordinamento e di
collaborazione con altri enti eventualmente interessati;
e) un’applicazione omogenea delle disposizioni
rispettivamente nazionali e provinciali in materia
ambientale.
6. Alla cabina di regia possono essere invitati a
partecipare, in
relazione agli argomenti trattati, altri organi o
strutture, pubbliche o
private.
7. La cabina di regia approva annualmente una relazione
sull’attività
realizzata dal sistema integrato, contenente anche
proposte per il
miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dello
stesso, e la trasmette alla Giunta provinciale e al
Consiglio delle autonomie locali. In sede di prima
applicazione, la relazione dedicata all’analisi del
sistema e alla definizione delle proposte di
miglioramento, è predisposta ed inviata entro due mesi
dalla data di costituzione della cabina di regia.
8. Il sistema integrato provinciale collabora con i
competenti organi e autorità statali al fine di
assicurare, in coerenza con i principi indicati dal
comma 1, un efficace servizio di presidio, di
prevenzione e di salvaguardia del territorio e
dell’ambiente provinciali.
9. I criteri e le modalità di funzionamento del sistema
integrato e della cabina di regia sono disciplinati con
deliberazione della Giunta provinciale, previa intesa
con il Consiglio delle autonomie locali, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.
ARTICOLO 8
Modificazioni del decreto del Presidente della Giunta
provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.
(Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in
materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti)
1. Nel comma 3 dell’articolo 6 del testo unico
provinciale sulla tutela
dell’ambiente dagli inquinamenti le parole: "- gli
impianti termici, stufe singole e caminetti di
potenzialità inferiore a 30.000 Kcal/h;" sono
sostituite dalle seguenti: "- gli impianti termici,
stufe e caminetti di
potenzialità inferiore a 0,035 MW;".
2. All’articolo 8 bis del testo unico provinciale sulla
tutela
dell’ambiente dagli inquinamenti sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nel comma 2 sono soppresse le parole: "e trasmessa al
Ministero dell’ambiente";
b) alla fine del comma 5 è aggiunto il seguente periodo:
"L’esito degli autonomi controlli prescritti nel
provvedimento di autorizzazione e la relativa
documentazione sono conservati presso l’impianto per un
periodo di dieci anni dal rilascio del provvedimento di
autorizzazione e presentati in occasione di sopralluoghi
espletati da personale incaricato di compiti di
vigilanza."
3. Dopo il comma 5 bis dell’articolo 14 del testo unico
provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli
inquinamenti è aggiunto il seguente:
"5 ter. Con la deliberazione della Giunta provinciale di
cui all’articolo 7, comma 3, del decreto del Presidente
della Provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg
(Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in
ambito provinciale di norme statali in materia di tutela
dell’ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell’articolo
55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1), sono
individuati gli scarichi di acque reflue derivanti dalle
lavanderie assimilati alle acque reflue domestiche,
stabilendo anche eventuali misure o limiti di emissione
o trattamenti prima del loro recapito in fognatura o nei
corpi idrici ricettori."
4. Il comma 1 dell’articolo 24 del testo unico
provinciale sulla tutela
dell’ambiente dagli inquinamenti è sostituito dal
seguente:
"1. Nei casi stabiliti dal piano provinciale di
risanamento delle acque
l’autorizzazione al recapito in fognatura degli scarichi
delle acque reflue industriali, ai sensi dell’articolo
23, viene rilasciata su parere conforme dell’Agenzia
provinciale per la protezione dell’ambiente, se la
fognatura non è presidiata da un impianto di depurazione
biologico adeguato alle previsioni del piano provinciale
di risanamento delle acque, o su parere della struttura
provinciale competente in materia di opere
igienico-sanitarie, se la fognatura è presidiata da un
impianto di depurazione di tipo biologico adeguato alle
previsioni del predetto piano."
5. All’articolo 25 del testo unico provinciale sulla
tutela dell’ambiente
dagli inquinamenti sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) alla fine del comma 4 è aggiunto il seguente periodo:
"Fatta salva la disciplina concernente la bonifica dei
siti inquinati, il predetto programma contiene adeguati
elementi informativi volti ad escludere la
movimentazione o il trasferimento di acque sotterranee
provenienti da falde contaminate o interferenti con le
medesime falde; con deliberazione della Giunta
provinciale possono essere emanate apposite direttive
per la redazione del programma e per lo svolgimento
delle attività istruttorie.";
b) alla fine del comma 4 bis è aggiunto il seguente
periodo: "Nell’ambito delle prescrizioni stabilite dal
provvedimento di autorizzazione, l’agenzia può altresì
disporre specifici valori limite di emissione da
rispettare per il recapito finale delle acque
intercettate."
6. Dopo il comma 3 dell’articolo 54 del testo unico
provinciale sulla
tutela dell’ambiente dagli inquinamenti sono inseriti i
seguenti:
"3 bis. Fatto salvo quanto previsto dal piano generale
per l’utilizzazione delle acque pubbliche e
dall’articolo 55, comma 5, della legge provinciale 19
febbraio 2002, n. 1, il piano è adeguato e integrato con
i contenuti che la direttiva 2000/60/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, istitutiva
di un quadro per l’azione comunitaria in materia di
acque, e la normativa statale di recepimento demandano
al piano di gestione.3 ter. Il piano di cui al comma 3
bis può individuare i territori dei comuni nei quali, in
ragione del carico del settore zootecnico, si rende
necessario attivare misure di controllo
nell’utilizzazione agronomica dei reflui di
allevamento mediante piani di distribuzione e
adempimenti a carico dei produttori e degli
utilizzatori, anche nell’ambito di accordi di programma.
Le agevolazioni previste dall’articolo 42 della legge
provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Sostegno dell’economia
agricola, disciplina dell’agricoltura biologica e della
contrassegnazione di prodotti geneticamente non
modificati), sono utilizzate prioritariamente per le
finalità di questo comma."
7. Dopo il comma 7 dell’articolo 59 del testo unico
provinciale sulla
tutela dell’ambiente dagli inquinamenti è aggiunto il
seguente:
"7 bis. Gli edifici, anche a carattere residenziale,
insediati all’interno
delle zone di rispetto degli impianti di depurazione,
possono essere ampliati fino al 20 per cento del volume
esistente, previo parere favorevole della struttura
competente in materia di opere igienico-sanitarie volto
a verificare la compatibilità dell’intervento con
eventuali esigenze di ampliamento dell’impianto, qualora
i medesimi edifici siano stati regolarmente autorizzati
o realizzati precedentemente all’installazione
dell’impianto di depurazione."
8. All’articolo 102 quater del testo unico provinciale
sulla tutela
dell’ambiente dagli inquinamenti sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) alla fine del comma 3 è aggiunto il seguente periodo:
"Resta ferma la disciplina concernente lo scarico e la
reimmissione delle acque in falda di cui all’articolo
243 del decreto legislativo n. 152 del 2006, anche in
deroga alle disposizioni provinciali in materia di
scarichi.";
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3 bis. Con deliberazione della Giunta provinciale sono
definite misure di semplificazione delle procedure
amministrative e delle modalità di predisposizione della
documentazione afferenti la bonifica di siti inquinati
di ridotte dimensioni nel rispetto degli standard e dei
principi stabiliti dalla normativa statale recanti
limiti all’autonomia provinciale ai sensi dello Statuto
speciale.";
c) alla fine del comma 4 è aggiunto il seguente periodo:
"La garanzia finanziaria prevista dall’articolo 242,
comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006 è
prestata in misura pari al 30 per cento del costo
stimato dell’intervento."
9. La disciplina prevista dal comma 5 dell’articolo 8
bis del testo unico provinciale sulla tutela
dell’ambiente dagli inquinamenti, come modificato dal
comma 2 di quest’articolo, trova applicazione anche con
riguardo ai controlli prescritti dalle autorizzazioni
già rilasciate antecedentemente alla data di entrata in
vigore di quest’articolo; si prescinde conseguentemente
dall’obbligo di trasmissione previsto nelle
autorizzazioni medesime.
ARTICOLO 9
Modificazione dell’articolo 16 della legge provinciale 3
aprile 2007, n. 9 (Disposizioni in materia di bonifica e
miglioramento fondiario, di
ricomposizione fondiaria e conservazione dell’integrità
dell’azienda agricola e modificazioni di leggi
provinciali in materia di agricoltura)
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 16 della legge
provinciale 3 aprile
2007, n. 9, è inserito il seguente:
"4 bis. Le modifiche allo statuto sono proposte dal
consiglio di
amministrazione e approvate con referendum
dall’assemblea, a maggioranza dei votanti. Per lo
svolgimento del referendum si applicano le norme
individuate per l’elezione del consiglio di
amministrazione dal regolamento previsto dall’articolo
14, comma 4."
ARTICOLO 10
Modificazione dell’articolo 5 della legge provinciale 8
novembre 1993, n. 31(Disciplina dei percorsi per la
circolazione fuoristrada dei veicoli a motore)
1. Nel comma 1 dell’articolo 5 della legge provinciale 8
novembre 1993, n. 31, le parole: "del servizio foreste,
del servizio urbanistica e del servizio protezione
ambiente" sono sostituite dalle seguenti: "dei servizi
provinciali competenti in materia di foreste e di
urbanistica".
ARTICOLO 11
Modificazioni della legge provinciale 29 agosto 1988, n.
28 (Disciplina della valutazione dell’impatto ambientale
e ulteriori norme di tutela dell’ambiente)
1. Dopo l’articolo 9 bis della legge provinciale sulla
valutazione
d’impatto ambientale è inserito il seguente:
"Art. 9 terEfficacia della valutazione dell’impatto
ambientale delle discariche
1. In deroga a quanto stabilito dall’articolo 9, la
valutazione positiva
dell’impatto ambientale relativa ai progetti esecutivi o
ai progetti di
massima concernenti l’esercizio delle discariche di cui
all’articolo 4 del decreto legislativo 13 gennaio 2003,
n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa
alle discariche di rifiuti), ha efficacia fino alla data
di completamento delle attività autorizzate, in
relazione alle caratteristiche del progetto.
2. Il proponente del progetto concernente l’attività
indicata al comma 1 presenta all’Agenzia provinciale per
la protezione dell’ambiente specifici rapporti sullo
stato di avanzamento delle attività autorizzate con i
contenuti e secondo la periodicità stabiliti dalla
deliberazione della Giunta provinciale che approva la
valutazione dell’impatto ambientale.
3. La Giunta provinciale, sentito il comitato
provinciale per l’ambiente, può disporre, in esito
all’esame del rapporto di cui al comma 2 e alle
correlate verifiche istruttorie dell’agenzia,
prescrizioni e modifiche al progetto autorizzato, cui è
subordinata l’ulteriore prosecuzione
dell’attività."
2. Al comma 6 dell’articolo 11 della legge provinciale
sulla valutazione d’impatto ambientale sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il primo periodo è soppresso;
b) nel secondo periodo le parole: "dei provvedimenti di
adeguamento" sono sostituite dalle seguenti: "dei
provvedimenti di eventuale sospensione dei lavori, di
adeguamento".
3. Alla fine del comma 3 dell’articolo 12 ter della
legge provinciale
sulla valutazione d’impatto ambientale è aggiunto il
seguente periodo: "Per la gestione del fondo si
applicano inoltre le disposizioni stabilite
dall’articolo 12 bis, commi 4 e 5."
4. L’esercizio delle attività considerate dai progetti
di cui al comma 1 dell’articolo 9 ter della legge
provinciale sulla valutazione d’impatto ambientale,
inserito dal comma 1 di quest’articolo, che abbiano
acquisito la valutazione positiva di impatto ambientale
precedentemente alla data di entrata in vigore di
quest’articolo, può essere proseguito anche dopo la
scadenza di efficacia della valutazione dell’impatto
ambientale, se ricorrono le seguenti condizioni:
a) prima della scadenza di efficacia della predetta
valutazione sia stata presentata domanda di proroga
dell’efficacia medesima o sia stato depositato un nuovo
progetto alla valutazione dell’impatto ambientale;
b) la prosecuzione dell’attività avvenga nel rispetto
delle modalità e
delle previsioni, anche volumetriche, del progetto
precedentemente autorizzato;
c) la prosecuzione dell’attività sia autorizzata ai
sensi della vigente
normativa in materia di gestione dei rifiuti.
ARTICOLO 12
Modificazioni della legge urbanistica provinciale
1. Nel comma 2 dell’articolo 23 della legge urbanistica
provinciale il
terzo periodo è sostituito dal seguente: "Le date di
deposito del piano, inoltre, sono rese note mediante
avviso pubblicato su almeno un quotidiano locale e sul
sito web della comunità."
2. Nel comma 2 dell’articolo 31 della legge urbanistica
provinciale il
terzo periodo è sostituito dal seguente: "Le date di
deposito del piano, inoltre, sono rese note mediante
avviso pubblicato su almeno un quotidiano locale e sul
sito web del comune o del Consorzio dei comuni
trentini."
3. Dopo il comma 1 dell’articolo 58 della legge
urbanistica provinciale è inserito il seguente:
"1 bis. Fatte salve le disposizioni del codice civile in
materia di distanze minime, la determinazione delle
distanze è fatta senza computare le opere volte a
favorire il risparmio energetico realizzate su edifici
esistenti alla data di entrata in vigore di questo
comma."
4. Dopo il comma 10 dell’articolo 62 della legge
urbanistica provinciale è inserito il seguente:
"10 bis. Per gli interventi di cui al comma 9,
l’autorizzazione ai fini di
tutela del paesaggio, qualora ne ricorrano i
presupposti, è rilasciata dal servizio provinciale
competente in materia di tutela del paesaggio, in deroga
alle disposizioni del capo II del titolo III.
L’autorizzazione è resa nella riunione del comitato di
cui al comma 9 dal funzionario che rappresenta il
servizio provinciale competente in materia di
urbanistica; in tal caso la posizione espressa dal
predetto funzionario, se è negativa o esprime
prescrizioni, risulta vincolante per la decisione del
comitato. In caso di diniego dell’autorizzazione o di
prescrizioni, disposti in relazione alla valutazione
paesaggistica espressa dal predetto funzionario, gli
interessati possono proporre ricorso alla Giunta
provinciale entro trenta giorni dalla comunicazione dei
provvedimenti."
5. Il comma 4 dell’articolo 84 della legge urbanistica
provinciale è
abrogato.
6. Nel comma 1, dopo la lettera f) dell’articolo 105
della legge
urbanistica provinciale è aggiunta la seguente:
"f bis) il mutamento senza opere della destinazione
d’uso delle unità
immobiliari, quale risulta dal titolo edilizio o, per
gli immobili costruiti prima dell’entrata in vigore
della legge 6 agosto 1967, n. 765 (Modifiche ed
integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n.
1150), dallo stato di fatto."
7. All’articolo 106 della legge urbanistica provinciale
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’alinea è sostituito dal seguente: "2. Trenta giorni
dopo la data di presentazione della denuncia gli
interessati possono iniziare i lavori, dandone
comunicazione al comune, per i seguenti interventi:";
b) al primo periodo del comma 4, le parole: "in cui è
indicato il
nominativo del direttore dei lavori, se richiesto ai
sensi della legge" sono soppresse.
8. Alla fine del comma 4 dell’articolo 112 della legge
urbanistica
provinciale è aggiunto il seguente periodo: "Per gli
impianti a rete e
relative strutture di servizio in contrasto con la
destinazione di zona che interessano il territorio di un
solo comune, rimane ferma l’applicazione delle procedure
di cui al comma 3."
9. All’articolo 121 della legge urbanistica provinciale
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Il comma 3 non si applica in caso di crolli e
demolizioni parziali o
totali già avvenuti.";
b) il comma 5 è abrogato.
10. Alla fine della lettera c) del comma 1 dell’articolo
141 della legge urbanistica provinciale sono aggiunte le
parole: "opere delle amministrazioni aggiudicatrici di
cui all’articolo 2 della legge provinciale 10 settembre
1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di
interesse provinciale e per la trasparenza negli
appalti), diverse da quelle già citate da questa lettera
e dalla lettera b);".
11. Agli articoli 142, commi 2, 3, 5 e 6, 143, comma 3,
e 145, comma 2, della legge urbanistica provinciale le
parole: "in materia di ambiente" sono soppresse.
12. Dopo il comma 4 dell’articolo 147 della legge
urbanistica provinciale sono aggiunti i seguenti:
"4 bis. Nella prima applicazione di questo articolo e
della legge provinciale n. 3 del 2006, sono realizzati
programmi di formazione di personale dipendente della
Provincia, dei propri enti strumentali di cui alla
lettera a) del comma 1 dell’articolo 33 della predetta
legge provinciale e degli enti locali, a cui
affidare compiti di supporto e di facilitazione nei
processi di avvio della pianificazione territoriale
delle comunità e di promozione della riforma
istituzionale. Il predetto personale che abbia superato
con profitto il corso di formazione opera presso la
Provincia ed è messo a disposizione da parte degli enti
da cui dipende secondo modalità stabilite con
deliberazione della Giunta provinciale, assunta d’intesa
con il Consiglio delle autonomie locali.
4 ter. Con la deliberazione prevista dal comma 4 bis
sono inoltre definiti i criteri e le modalità di
riconoscimento al predetto personale di un trattamento
economico aggiuntivo stabilito dalla contrattazione
collettiva e correlato a quello corrisposto al personale
con qualifica di direttore di cui alla legge provinciale
3 aprile 1997, n. 7, per il periodo di svolgimento di
tali compiti. L’intero onere per il suddetto personale è
posto a carico del bilancio provinciale."
13. All’articolo 148 della legge urbanistica provinciale
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 4 dopo le parole: "previste dalla legge
provinciale n. 22 del 1991" sono inserite le seguenti:
"fermo restando che non possono essere adottate più di
tre varianti nello stesso biennio, salvi i casi di
varianti
per opere pubbliche, di motivata urgenza e gli obblighi
di adeguamento derivanti dal vigente ordinamento.";
b) nel comma 5, prima della lettera a), è introdotta la
seguente:
"0a) le date di deposito del piano sono rese note, oltre
che con la
pubblicazione del piano nel Bollettino Ufficiale della
Regione, anche mediante avviso pubblicato su almeno un
quotidiano locale e sul sito web del comune o del
Consorzio dei comuni trentini;";
c) il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. Fino alla nomina della CUP ai sensi dell’articolo 7,
le competenze a essa attribuite sono svolte dalla
commissione urbanistica provinciale e dalla commissione
provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale
previste dalla legge provinciale n. 22 del 1991 secondo
la composizione derivante dalla nomina delle commissioni
medesime per la tredicesima legislatura. In seguito alla
costituzione della nuova CUP i pareri devoluti ai sensi
del comma 5 alla commissione urbanistica provinciale
sono rilasciati dalla nuova CUP.";
d) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
"6 bis. Fino alla nomina da parte di ciascuna comunità
della CPC le competenze in materia di tutela del
paesaggio previste da questa legge sono svolte dagli
organi competenti in materia di tutela del paesaggio
disciplinati dalla legge provinciale n. 22 del 1991, in
base a quest’ultima legge e alle seguenti ulteriori
disposizioni:
a) in caso di nomina della CUP le funzioni attribuite
dalla legge
provinciale n. 22 del 1991 alla commissione provinciale
per la tutela
paesaggistico-ambientale sono svolte dalla CUP mediante
la sottocommissione di cui all’articolo 7, comma 4;
b) il parere paesaggistico-ambientale per le opere
soggette a valutazione di impatto ambientale è
rilasciato dal servizio provinciale competente;
c) per i fini di questo comma, le commissioni
comprensoriali per la
tutela paesaggistico-ambientale nominate per la
tredicesima legislatura sono prorogate di diritto fino
al 31 gennaio 2010.
6 ter. Nel periodo di proroga previsto dai commi 6 e 6
bis, resta ferma la facoltà della Giunta provinciale di
sostituire i componenti della commissione urbanistica
provinciale, della commissione provinciale per la tutela
paesaggistico-ambientale e delle commissioni
comprensoriali per la tutela paesaggistico-ambientale
nominati per la tredicesima legislatura in caso di
dimissioni o di altre cause di impedimento nonché in
seguito ad atti di riorganizzazione delle strutture
provinciali e comprensoriali.
6 quater. Nei casi in cui alla scadenza del termine di
proroga delle
commissioni comprensoriali per la tutela
paesaggistico-ambientale di cui alla lettera c) del
comma 6 bis non si sia provveduto alla nomina della CPC,
la commissione comprensoriale è prorogata di diritto per
ulteriori sessanta giorni entro i quali la Giunta
provinciale provvede a nominare, per lo
svolgimento delle funzioni spettanti in via transitoria
alle commissioni comprensoriali per la tutela
paesaggistico-ambientale, una commissione territoriale
per la tutela del paesaggio nella seguente composizione:
a) il presidente della comunità o del comprensorio, se
la comunità non è costituita, con funzioni di
presidente;
b) un funzionario tecnico della comunità o del
comprensorio, se la
comunità non è costituita;
c) quattro esperti in materia di tutela del paesaggio e
architettura
iscritti ai relativi albi, di cui uno in rappresentanza
della Provincia.
6 quinquies. Per i fini di cui al comma 6 quater, con il
provvedimento di nomina delle commissioni territoriali
per la tutela del paesaggio, la Giunta provinciale può
nominare membri supplenti per i componenti delle
commissioni;
non si applica in tal caso il divieto di riconferma di
cui all’articolo 11,
comma 5, della legge provinciale n. 22 del 1991. Le
funzioni di segretario sono svolte da un dipendente
della Provincia. Per il suo funzionamento la
commissione provvede con proprie determinazioni, fermo
restando che in caso di voto negativo dell’esperto
nominato in rappresentanza della Provincia le
autorizzazioni paesaggistiche possono essere rilasciate
con il voto favorevole di almeno due terzi dei
componenti.
6 sexies. Fino all’attuazione del capo IV del titolo V,
l’esercizio dei poteri di deroga ai sensi degli articoli
104 e 105 della legge provinciale n. 22 del 1991 per la
realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico
in contrasto con la destinazione di zona è subordinato
al rispetto delle seguenti ulteriori disposizioni:
a) l’autorizzazione del consiglio comunale, di cui
all’articolo 104,
comma 3, della legge provinciale n. 22 del 1991, è
preceduta dalla
pubblicazione all’albo della richiesta di deroga e dal
deposito del progetto presso gli uffici del comune per
un periodo non inferiore a venti giorni entro i quali
chiunque può presentare osservazioni; il comune
trasmette alla Provincia le osservazioni presentate nel
periodo di deposito;
b) l’autorizzazione della Giunta provinciale, di cui
all’articolo 105,
comma 2, della legge provinciale n. 22 del 1991, è
preceduta dalla
pubblicazione all’albo della Provincia della richiesta
di deroga e dal
deposito del progetto presso gli uffici della struttura
provinciale competente in materia di urbanistica per un
periodo non inferiore a venti giorni entro i quali
chiunque può presentare osservazioni;
c) nel caso di impianti a rete e relative strutture di
servizio in
contrasto con la destinazione di zona o con il
superamento nella percentuale massima del 20 per cento
degli indici urbanistico-edilizi previsti per le singole
zone dalle norme di attuazione che interessano il
territorio di un solo comune l’esercizio dei poteri di
deroga è subordinato alla sola autorizzazione del
consiglio comunale.";
e) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
"7 bis. Fino all’entrata in vigore dei piani regolatori
generali approvati in adeguamento al piano urbanistico
provinciale e a questa legge, gli interventi di recupero
e i piani attuativi di cui al comma 8 dell’articolo 62,
riguardanti edifici esistenti con destinazione diversa
da quella agricola o dismessi, anche parzialmente,
dall’attività agricola alla data di entrata in vigore di
questa legge, sono soggetti all’autorizzazione
preventiva del comitato di cui al comma 9 del medesimo
articolo 62, con esclusione della realizzazione di
manufatti di natura pertinenziale e degli ampliamenti
finalizzati a garantire la funzionalità degli edifici.
In tal caso si
applicano le disposizioni del comma 10 bis dell’articolo
62.";
f) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
"8 bis. Nel caso di vincoli preordinati
all’espropriazione o che comportano l’inedificabilità,
già previsti dai piani regolatori generali vigenti o
adottati alla data di entrata in vigore di questa legge,
le disposizioni di cui all’articolo 52, comma 6,
concernenti la possibilità di reiterare i incoli una
sola volta e per un periodo massimo di ulteriori cinque
anni si applicano solo a seguito della scadenza di tali
vincoli, fermo restando l’obbligo di indennizzo previsto
dal citato articolo 52."
14. All’articolo 151 della legge urbanistica provinciale
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Disposizioni
organizzative in materia di valutazioni ambientali
nonché modificazioni della legge provinciale 8 aprile
1997, n. 13, e dell’articolo 45 della legge provinciale
sui lavori pubblici";
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Per lo svolgimento delle competenze in materia di
valutazione di
impatto ambientale e di valutazione ambientale
strategica può essere costituito un apposito servizio
presso il dipartimento provinciale competente in materia
di ambiente, anche mediante razionalizzazione di altre
strutture provinciali; in tal caso l’atto organizzativo
previsto dall’articolo 30 della legge provinciale n. 3
del 2006 prevede il trasferimento delle funzioni e dei
compiti dell’Agenzia provinciale per la protezione
dell’ambiente in materia di
valutazione di impatto ambientale, ivi compresa
l’adozione dei provvedimenti previsti dalla legge n. 689
del 1981 in relazione agli accertamenti non ancora
effettuati alla data di costituzione del predetto
servizio, unitamente alla relativa unità
organizzativa.";
c) il primo periodo del comma 2 è sostituito dai
seguenti: "Il capo I di questo titolo si applica a
decorrere dalla data stabilita dalla Giunta provinciale.
A decorrere dalla medesima data, agli adempimenti
previsti dal medesimo capo con riguardo alla conferenza
di servizi provvede il dipartimento provinciale
competente in materia di infrastrutture fino a diversa
disciplina
stabilita con atto organizzativo."
15. Dopo il comma 1 dell’articolo 152 della legge
urbanistica provinciale è aggiunto il seguente:
"1 bis. Fino all’attuazione di quanto previsto da
quest’articolo, continua ad applicarsi l’articolo 52
della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, nel testo
vigente prima della sostituzione introdotta dal comma 1
di quest’articolo."
16. Alle istanze già presentate alla data di entrata in
vigore di questa legge trova applicazione l’articolo 121
della legge urbanistica provinciale nel testo vigente
prima delle modificazioni apportate dal comma 9 di
quest’articolo.
17. Alla copertura degli oneri derivanti
dall’applicazione del comma 12 si provvede con gli
stanziamenti autorizzati in bilancio per le spese per il
personale provinciale.
ARTICOLO 13
Norme in materia di espropriazioni per pubblica utilità
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 14 della legge
provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla
espropriazione per pubblica utilità), è inserito il
seguente:
"4 bis. Anche ai fini del calcolo dell’indennità secondo
quanto previsto dall’articolo 15, nell’ambito dei
criteri di cui al comma 4, lettera a), il regolamento
definisce specifiche modalità di calcolo per la
determinazione del valore venale delle aree a ridotta
potenzialità edificatoria, quali la stretta pertinenza e
le aree su cui sorgono costruzioni. Il regolamento può
inoltre prevedere forme di indennizzo legate alla
diminuzione del valore dell’area non espropriata per
effetto dell’espropriazione."
2. Nel comma 3 dell’articolo 154 della legge urbanistica
provinciale il terzo periodo è sostituito dal seguente:
"Le indennità determinate sulla base dei nuovi criteri
introdotti da questo articolo si applicano, ove più
favorevoli:
a) ai procedimenti espropriativi per i quali, alla data
di entrata in
vigore di questa legge, siano esperibili o pendenti i
ricorsi per la
rideterminazione dell’indennità avanti alla commissione
provinciale per le espropriazioni e i ricorsi in
opposizione alla stima avanti all’autorità giudiziaria;
b) ai procedimenti espropriativi in corso alla data di
entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 4
dell’articolo 14 della legge provinciale n. 6 del 1993,
per i quali, alla medesima data, siano pendenti i
ricorsi per la rideterminazione dell’indennità avanti
alla commissione provinciale per le espropriazioni o i
ricorsi in opposizione alla stima avanti all’autorità
giudiziaria."
3. Alla copertura degli oneri derivanti
dall’applicazione di
quest’articolo si provvede con gli stanziamenti
autorizzati in bilancio per la realizzazione degli
interventi che necessitano di espropriazione.
ARTICOLO 14
Modificazioni della legge provinciale 8 luglio 1976, n.
18 (Norme in materia di acque pubbliche, opere
idrauliche e relativi servizi provinciali)
1. Dopo l’articolo 17 bis della legge provinciale sulle
acque pubbliche è inserito il seguente:
"Art. 17 bis 1 Impianti ad accumulo mediante pompaggio
di acque pubbliche a scopo di riqualificazione di
energia
1. La concessione d’uso di acque pubbliche, finalizzata
all’accumulo
mediante pompaggio a scopo di riqualificazione
dell’energia, con opere di presa e di restituzione nella
medesima sezione del corpo idrico ed alla medesima
quota, è disciplinata da questa legge e dai regolamenti
previsti dall’articolo 17. Per gli impianti di pompaggio
integrati in impianti di
produzione idroelettrica resta fermo quanto previsto
dalla vigente normativa.
2. Per la concessione di cui al comma 1, oltre ai canoni
demaniali per l’uso dell’acqua previsti ai sensi
dell’articolo 16 decies, la Provincia può prevedere il
pagamento di canoni aggiuntivi.
3. Quest’articolo si applica anche ai procedimenti per
le concessioni di cui al comma 1 non ancora conclusi
alla data di entrata in vigore di quest’articolo."
2. Dopo l’articolo 17 octies della legge provinciale
sulle acque
pubbliche è aggiunto il seguente:
"Art. 17 novies Disposizioni per la realizzazione di
serbatoi di acque nell’ambito dei volumi oggetto
di coltivazione di cava
1. La Provincia, i comuni, i consorzi di bonifica e di
miglioramento
fondiario nonché le società affidatarie dei servizi
idrici possono realizzare o installare - nell’ambito dei
volumi, superficiali o sotterranei, oggetto di
coltivazione delle cave ai sensi della legge provinciale
24 ottobre 2006, n. 7 (Disciplina dell’attività di cava)
- appositi serbatoi o bacini di acque destinate
prevalentemente ad uso potabile o irriguo, sulla base di
apposito accordo di programma stipulato con il soggetto
titolare della concessione o dell’autorizzazione alla
coltivazione della cava, il comune territorialmente
interessato e la Provincia.
2. Su iniziativa dell’ente o del soggetto proponente, lo
schema di
accordo di programma, corredato da appropriati elementi
cartografici inerenti
la localizzazione dell’intervento, è affisso per la
durata di trenta giorni all’albo del comune
territorialmente interessato. Chiunque, nel periodo di
affissione, può presentare osservazioni al comune, che
saranno considerate ai fini della sottoscrizione
definitiva dell’accordo.
3. L’accordo di programma definitivamente sottoscritto
dagli enti e
soggetti interessati è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione a cura dell’ente o del soggetto
proponente e costituisce, ove occorra, variante al piano
regolatore generale e modifica e integrazione di diritto
del piano provinciale di utilizzazione delle sostanze
minerali nonché di eventuali programmi di attuazione.
4. L’utilizzazione dei volumi escavati per le finalità
del comma 1 può
essere determinata, per effetto dell’accordo di
programma, anche in deroga al criterio di proficuo,
corretto e integrale sfruttamento del giacimento
previsto dalla legge provinciale sulle cave.
5. Al termine dei lavori minerari di escavazione della
parte relativa
alle opere di cui al comma 1, è variato il provvedimento
di concessione o di autorizzazione con lo stralcio
dell’area interessata alle opere di
predisposizione del serbatoio o del bacino, al fine di
consentirne i relativi lavori.
6. Qualora sussistano diritti di uso civico a carico
dell’area
interessata, antecedentemente alla sottoscrizione
definitiva dell’accordo di
programma devono essere utilmente espletate le procedure
di verifica previste
dall’articolo 18 della legge provinciale 14 giugno 2005,
n. 6 (Nuova
disciplina dell’amministrazione dei beni di uso civico).
7. Gli interventi e le opere previste da questo articolo
sono considerati
di interesse pubblico. Per la loro realizzazione si
applicano le disposizioni
normative, ed i conseguenti regimi concessori e
autorizzativi, in materia di
ambiente, di acque, di cave, di paesaggio, di governo
del territorio e di
dighe, in quanto ne ricorrano i presupposti e
compatibilmente con la
disciplina stabilita da questo articolo.
8. Ove la realizzazione di serbatoi o di bacini di
acque, sotterranei e
superficiali, sia prevista al di fuori delle aree
destinate alla coltivazione
di cave, trovano applicazione, su richiesta del
proponente, le disposizioni
stabilite da questo articolo relative all’accordo di
programma, prescindendo
dalla sottoscrizione del soggetto titolare della
concessione o
dell’autorizzazione alla coltivazione di cave, qualora
non vi sia interferenza
fra i lavori di coltivazione e i lavori di realizzazione
del bacino. In tali
casi, ai fini della realizzazione dell’intervento, resta
ferma l’applicazione
della disciplina vigente in materia di lavori pubblici."
3. Alla copertura degli oneri derivanti
dall’applicazione del comma 2 si
provvede con gli stanziamenti autorizzati sull’unità
previsionale di base
61.22.220.
ARTICOLO 15
Modificazione dell’articolo 2 della legge provinciale 13
luglio 1995, n. 7(Disciplina delle funzioni provinciali inerenti
l’impianto di opere elettriche
con tensione nominale fino a 150.000 Volt)
1. Dopo la lettera c) del comma 3 dell’articolo 2 della
legge provinciale
13 luglio 1995, n. 7, è aggiunta la seguente:
"c bis) linee esclusivamente funzionali ed accessorie
alle linee funiviarie e
alle piste da sci soggette a concessione rilasciata ai
sensi della legge
provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee
funiviarie in
servizio pubblico e delle piste da sci)."
Capo IV
Disposizioni in materia di politiche sociali e sanitarie
e di istruzione
ARTICOLO 16
Inserimento dell’articolo 12 bis nella legge provinciale
7 novembre 2005, n.
15 concernente "Disposizioni in materia di politica
provinciale della casa e
modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992,
n. 21 (Disciplina
degli interventi provinciali in materia di edilizia
abitativa)", in materia di
localizzazione di aree per l’edilizia abitativa
1. Dopo l’articolo 12 della legge provinciale 7 novembre
2005, n. 15, è
inserito il seguente:
"Art. 12 bis
Misure straordinarie di localizzazione di alloggi
1. Al fine di assicurare, per il triennio 2009-2011,
misure urgenti e
indifferibili di realizzazione del piano straordinario
di intervento per
l’incremento degli alloggi dell’ITEA s.p.a. previsto
dall’articolo 4, comma 7,
anche a fini anticongiunturali, la Giunta provinciale
approva, anche per
stralci territoriali, un programma triennale di
attuazione del piano
straordinario medesimo. Il programma individua su scala
comprensoriale o di
comunità, se la comunità è costituita, nonché su scala
comunale il fabbisogno
quantitativo di alloggi. Il programma è approvato su
proposta di un comitato
nominato dalla Giunta provinciale e composto da sei
membri designati per metà
dal Consiglio delle autonomie locali; qualora il
comitato non effettui la
proposta entro novanta giorni dalla sua costituzione, la
Giunta provinciale
può procedere comunque all’approvazione del programma
prescindendo dalla
proposta. Il programma può prevedere che una quota del
fabbisogno di alloggi
possa essere soddisfatta mediante l’acquisizione di
patrimonio edilizio
esistente, indicandone i relativi tempi e modalità. Per
la elaborazione della
proposta di programma sono assicurate idonee forme di
consultazione dei comuni
interessati.
2. I comuni territorialmente interessati provvedono alla
conseguente
localizzazione delle aree necessarie alla realizzazione
degli alloggi mediante
variante di adeguamento del piano regolatore generale.
Alle varianti di
adeguamento del piano regolatore generale si applicano
le procedure previste
per le singole opere pubbliche dall’articolo 148, comma
5, della legge
provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione
urbanistica e governo del
territorio), fatto salvo quanto previsto da
quest’articolo.
3. I comuni interessati procedono alla prima adozione
della variante di
cui al comma 2 entro novanta giorni dalla data di
ricezione del programma di
cui al comma 1, e alla adozione definitiva della stessa
entro novanta giorni
dalla prima adozione.
4. Se i comuni non provvedono ai singoli adempimenti
previsti dal comma 3
nei termini ivi indicati, la Giunta provinciale vi
provvede in via
sostitutiva, direttamente o tramite nomina di un
commissario ad acta, anche
con riguardo a tutte le fasi procedurali successive a
quella oggetto di
inadempimento. Se la Giunta provinciale provvede
direttamente in via
sostitutiva, si osservano le disposizioni stabilite da
quest’articolo e dalle
norme da esso richiamate, intendendosi sostituiti i
riferimenti
all’ordinamento e all’assetto organizzativo dei comuni
con quello
all’ordinamento e all’assetto organizzativo della
Provincia; in tal caso è
preventivamente acquisito il parere del Consiglio delle
autonomie locali.
5. Il programma previsto dal comma 1 può stabilire
termini più ampi
rispetto a quelli previsti dai commi 2, 3 e 4 per
l’adempimento degli obblighi
ivi stabiliti.
6. Fermo restando il rispetto dei termini previsti da
quest’articolo, ai
fini della localizzazione delle aree i comuni possono
procedere, d’intesa tra
loro, a forme compensative del fabbisogno quantitativo
di alloggi a ciascuno
riferibile."
ARTICOLO 17
Modificazioni della legge provinciale 27 luglio 2007, n.
13(Politiche sociali nella provincia di Trento)
1. Al comma 4 dell’articolo 23 della legge provinciale
sulle politiche
sociali le parole: "Il regolamento individua" sono
sostituite dalle
seguenti: "Con deliberazione della Giunta provinciale
sono individuate".
2. Al comma 2 dell’articolo 25 della legge provinciale
sulle politiche
sociali le parole: "Il regolamento definisce" sono
sostituite dalle
seguenti: "Con deliberazione della Giunta provinciale
sono definiti".
3. Al comma 3 dell’articolo 29 della legge provinciale
sulle politiche
sociali le parole: "Il regolamento stabilisce i criteri
e le modalità di
attuazione di quest’articolo e disciplina" sono
sostituite dalle
seguenti: "Con deliberazione della Giunta provinciale
sono stabiliti i criteri
e le modalità di attuazione di quest’articolo e
disciplinati".
4. Al comma 4 dell’articolo 35 della legge provinciale
sulle politiche
sociali le parole: "previste dal regolamento" sono
sostitute dalle
seguenti: "previste con deliberazione della Giunta
provinciale".
5. Al comma 3 dell’articolo 36 della legge provinciale
sulle politiche
sociali le parole: "dal regolamento" sono sostituite
dalle seguenti: "con
deliberazione della Giunta provinciale".
6. All’articolo 50 della legge provinciale sulle
politiche sociali sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: "Il piano sociale provinciale e
i regolamenti di
esecuzione di questa legge" sono sostituite dalle
seguenti: "Il piano sociale
provinciale, i regolamenti di esecuzione di questa legge
e le deliberazioni
della Giunta provinciale adottate ai sensi degli
articoli 23, comma 4, 25,
comma 2, 29, comma 3, 35, comma 4, e 36, comma 3,";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. La procedura prevista dal comma 1 si applica anche
agli aggiornamenti
del piano sociale provinciale nonché alle modifiche dei
regolamenti di
esecuzione e delle deliberazioni di cui al comma 1; in
tali casi il termine
per l’espressione del parere della competente
commissione permanente del
Consiglio provinciale è di trenta giorni."
ARTICOLO 18
Modificazioni dell’articolo 34 della legge provinciale 3
settembre 1993, n.
23, in materia di istituzione dell’Agenzia provinciale
per l’assistenza e la
previdenza integrativa
1. All’articolo 34 della legge provinciale 3 settembre
1993, n. 23, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla
seguente:
"a) gli interventi previsti dalle leggi regionali in
materia di previdenza
integrativa e pacchetto famiglia e non attribuiti da
specifiche disposizioni
ad altre strutture provinciali;";
b) la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla
seguente:
"b) le provvidenze a carattere continuativo in favore
dei ciechi civili,
dei sordomuti, dei mutilati e degli invalidi civili
previste dalla legge
provinciale 15 giugno 1998, n. 7;";
c) dopo la lettera b) del comma 2 è aggiunta la
seguente:
"b bis) gli aspetti amministrativi e contrattuali
riguardanti l’applicazione
dell’indicatore della condizione economica familiare (ICEF)
anche per quanto
riguarda la procedura di accreditamento dei soggetti cui
affidare l’incarico
per la compilazione, l’aggiornamento e la trasmissione
per via telematica
delle dichiarazioni sostitutive ICEF, nonché la
predisposizione delle
direttive e dei criteri di disciplina del sistema ICEF
da proporre per
l’approvazione alla Giunta provinciale.";
d) il comma 3 è abrogato.
ARTICOLO 19
Modificazioni della legge provinciale 1 aprile 1993, n.
10(Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale)
1. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 3 della legge
sul servizio
sanitario provinciale è sostituita dalla seguente:
"a) le autorizzazioni inerenti ai settori indicati
all’articolo 3, primo
comma, numero 7), del decreto del Presidente della
Repubblica 28 marzo 1975,
n. 474 (Norme di attuazione dello statuto per la regione
Trentino - Alto Adige
in materia di igiene e sanità), nei limiti in cui le
relative funzioni
spettino o siano comunque delegate o affidate alla
Provincia e fermo restando
quanto previsto dall’articolo 55 (Esercizio delle
funzioni provinciali in
materia di sicurezza alimentare) della legge provinciale
29 dicembre 2005, n.
20, con esclusione dell’autorizzazione sanitaria
preventiva dei mezzi adibiti
al trasporto terrestre prevista dall’articolo 44 del
decreto del Presidente
della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di
esecuzione della legge
30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in
materia di disciplina
igienica della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle
bevande);".
2. Il comma 1 dell’articolo 5 bis della legge sul
servizio sanitario
provinciale è sostituito dal seguente:
"1. I comuni rilasciano l’autorizzazione sanitaria
preventiva dei mezzi
adibiti al trasporto terrestre prevista dall’articolo 44
del decreto del
Presidente della Repubblica n. 327 del 1980."
3. Nel comma 4 dell’articolo 8 della legge sul servizio
sanitario
provinciale le parole: "agli accordi nazionali di lavoro
per il personale
dipendente e" sono soppresse.
4. Nella lettera b) del comma 1 dell’articolo 45 della
legge sul servizio
sanitario provinciale le parole: "con particolare
riguardo alla applicazione
degli accordi nazionali di lavoro, nel rispetto delle
indicazioni espresse in
materia dalla Giunta provinciale, e provvedere" sono
soppresse.
5. Il primo periodo del comma 10 dell’articolo 49 della
legge sul
servizio sanitario provinciale è sostituito dai
seguenti: "Per il personale
amministrativo, professionale e tecnico, l’accesso
all’impiego presso
l’Azienda provinciale per i servizi sanitari è regolato
dalla legge
provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione
dell’ordinamento del personale
della Provincia autonoma di Trento) e dai regolamenti
dell’azienda. La
Provincia disciplina con proprio regolamento le
procedure concorsuali per
l’accesso all’impiego presso l’azienda del personale
sanitario, nel rispetto
delle norme di legge statali costituenti vincolo per
l’esercizio della
competenza provinciale in materia."
6. Fino alla data di efficacia dei regolamenti previsti
dal comma 5 si
applica il comma 10 dell’articolo 49 della legge sul
servizio sanitario
provinciale, nel testo previgente. I predetti
regolamenti disciplinano le
disposizioni transitorie per l’espletamento dei concorsi
banditi
antecedentemente alla predetta data.
ARTICOLO 20
Modificazione dell’articolo 3 della legge provinciale 15
novembre 2007, n. 19
(Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina
del lavoro e sanità
pubblica)
1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 3 della legge
provinciale 15
novembre 2007, n. 19, è aggiunto il seguente periodo: "A
seguito dell’entrata
in vigore del regolamento (CE) n. 852/2004 del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti
alimentari, nella
provincia di Trento non è richiesta l’autorizzazione
alla produzione,
commercializzazione e deposito di additivi alimentari,
prevista dal decreto
del Presidente della Repubblica 19 novembre 1997, n. 514
(Regolamento recante
disciplina del procedimento di autorizzazione alla
produzione,
commercializzazione e deposito di additivi alimentari, a
norma dell’articolo
20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59)."
ARTICOLO 21
Modificazioni della legge provinciale 20 giugno 2008, n.
7(Disciplina della cremazione e altre disposizioni in
materia cimiteriale)
1. Al comma 2 dell’articolo 13 della legge provinciale
20 giugno 2008, n.
7, sono aggiunte le seguenti parole: "o con altre
modalità previste
dall’ordinamento per la gestione dei servizi pubblici
locali".
2. Dopo l’articolo 14 della legge provinciale n. 7 del
2008 è aggiunto il
seguente:
"Art. 14 bis
Disposizioni di prima applicazione
1. Le ceneri derivanti da cremazione della salma
avvenuta prima della
data di entrata in vigore di questa legge possono in
ogni caso essere disperse
accertata la volontà del defunto espressa anche
attraverso manifestazioni di
volontà diverse da quelle indicate dal comma 1
dell’articolo 5 e che non
rivestono forma scritta."
ARTICOLO 22
Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n.
5
(Sistema educativo di istruzione e formazione del
Trentino)
1. I commi 4 e 8 dell’articolo 35 della legge
provinciale sulla scuola
sono abrogati.
2. Nel comma 9 dell’articolo 39 della legge provinciale
sulla scuola le
parole: "sono definiti con regolamento. Il regolamento
prevede" sono
sostituite dalle seguenti: "sono definiti dalla Giunta
provinciale. La Giunta
provinciale stabilisce inoltre".
3. Nel comma 1 dell’articolo 59 della legge provinciale
sulla scuola le
parole: "secondo i casi e le modalità" sono sostituite
dalle
seguenti: "secondo i criteri e le modalità".
4. Il comma 1 dell’articolo 65 della legge provinciale
sulla scuola è
sostituito dal seguente:
"1. Nell’ambito del secondo ciclo di istruzione e
formazione la Giunta
provinciale individua modalità per la promozione e la
valorizzazione
dell’apprendimento in alternanza tra scuola e lavoro, in
relazione ai bisogni
individuali di istruzione e formazione dei giovani,
sviluppando l’acquisizione
di competenze spendibili nel mercato del lavoro. La
Giunta provinciale in
particolare stabilisce i criteri e le modalità per
l’organizzazione didattica,
il sistema tutoriale, la valutazione e la certificazione
dei percorsi in
alternanza. La valutazione degli apprendimenti degli
studenti che frequentano
i percorsi in alternanza si attua secondo quanto
disciplinato dall’articolo
60."
5. All’articolo 67 della legge provinciale sulla scuola
sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. La Giunta provinciale definisce gli standard di
riferimento per la
progettazione e l’attuazione dei percorsi di alta
formazione professionale.";
b) il comma 7 è abrogato.
6. Nel comma 3 dell’articolo 78 della legge provinciale
sulla scuola le
parole: "secondo criteri e modalità definiti nel
regolamento di attuazione di
cui all’articolo 79" sono sostituite dalle seguenti:
"secondo criteri e
modalità stabiliti dalla Giunta provinciale".
7. Al comma 7 dell’articolo 79 della legge provinciale
sulla scuola sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "Con regolamento di attuazione di
quest’articolo sono
disciplinate" sono sostituite dalle seguenti: "La Giunta
provinciale
stabilisce";
b) le parole: "Il regolamento" sono sostituite dalle
seguenti: "La Giunta
provinciale".
8. Nel comma 1 dell’articolo 81 della legge provinciale
sulla scuola le
parole: "nel rispetto dei criteri previsti dal
regolamento di cui all’articolo
79, comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "nel
rispetto dei criteri
stabiliti dalla Giunta provinciale ai sensi
dell’articolo 79, comma 7".
9. Nell’alinea del comma 4 dell’articolo 84 della legge
provinciale sulla
scuola le parole: "Con regolamento sono disciplinati"
sono sostituite dalle
seguenti: "La Giunta provinciale disciplina".
10. Nel comma 2 dell’articolo 94 della legge provinciale
sulla scuola dopo
le parole: "con contratto di lavoro a tempo
indeterminato" sono inserite le
seguenti: ", o trasferito con mobilità territoriale o
professionale da altra
provincia,".
11. All’articolo 100 della legge provinciale sulla
scuola sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo del comma 1 è sostituito dal
seguente: "Al corso-concorso è ammesso il personale docente in servizio a
tempo indeterminato, in
possesso di diploma di laurea, che ha maturato almeno
sette anni di servizio
effettivo, anche a tempo determinato, nelle scuole
statali o provinciali.";
b) nella lettera b) del comma 2 le parole: "del concorso
di ammissione,
del periodo di formazione e dell’esame finale," sono
sostituite dalle
seguenti: "del corso-concorso,";
c) le lettere d) ed e) del comma 2 sono abrogate.
12. Nel comma 4 dell’articolo 102 della legge
provinciale sulla scuola le
parole: "Con regolamento la Provincia definisce" sono
sostituite dalle
seguenti: "La Giunta provinciale definisce".
13. Il comma 2 dell’articolo 107 della legge provinciale
sulla scuola è
sostituito dal seguente:
"2. Sulle strutture adibite a scuole dell’infanzia
equiparate di proprietà
di enti diversi dai comuni, oggetto di interventi
edilizi realizzati con i
contributi provinciali previsti dall’articolo 106, è
costituito un vincolo di
destinazione; con regolamento sono stabiliti i criteri
per definire le
condizioni e la durata del vincolo nonché le modalità di
estinzione dello
stesso."
14. Nel comma 3 dell’articolo 118 della legge
provinciale sulla scuola le
parole: "I regolamenti previsti dagli articoli 22, 30,
59, 67, 72, 75, 76, 79
e 106" sono sostituite dalle seguenti: "I regolamenti
previsti dagli articoli
22, 30, 59, 72, 75, 76 e 106, le deliberazioni della
Giunta provinciale
adottate ai sensi degli articoli 67, comma 4, e 79,
comma 7,".
15. Fermo restando quanto previsto dalla lettera a) del
comma 11, fino
all’entrata in vigore del nuovo regolamento di
attuazione dell’articolo 100,
comma 2, della legge provinciale sulla scuola, come
modificato dalle lettere
b) e c) del comma 11, si continua ad applicare il
decreto del Presidente della
Provincia 24 agosto 2007, n. 20100 Leg concernente
"Regolamento per il
reclutamento dei dirigenti delle istituzioni scolastiche
e formative
provinciali (articolo 100 della legge provinciale 7
agosto 2006, n. 5)".
Capo V
Disposizioni in materia di personale
ARTICOLO 23
Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n.
7 (Revisione
dell’ordinamento del personale della Provincia autonoma
di Trento)
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 2 della legge sul
personale della
Provincia è aggiunto il seguente:
"4 bis. Il Presidente della Provincia e gli assessori
possono delegare, in
caso di assenza o impedimento, a altro assessore la
partecipazione alle sedute
di organi collegiali in qualsiasi modo denominati
costituiti presso la
Provincia e i suoi enti pubblici o presso altre
amministrazioni, enti
pubblici, società, fondazioni o associazioni private,
dei quali fanno parte in
ragione del proprio ufficio."
2. Alla fine del comma 3 dell’articolo 8 della legge sul
personale della
Provincia sono aggiunte le parole: "o comunque per lo
svolgimento di attività
di comune interesse".
3. All’articolo 19 della legge sul personale della
Provincia sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 5 le parole: "di servizio" sono soppresse;
b) al comma 7 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel primo periodo le parole: "un anno" sono
sostituite dalle
seguenti: "due anni";
2) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "Nel
periodo di messa
a disposizione il dirigente viene impiegato in compiti
di studio e di ricerca
nonché in attività di collaborazione tecnica o
amministrativa con i dirigenti
delle strutture cui è assegnato. Al termine del periodo
di messa a
disposizione la Giunta provinciale, in caso di
valutazione positiva, procede
all’assegnazione di un nuovo incarico. In caso di
valutazione negativa
definitiva procede invece al licenziamento del
dirigente."
4. Alla fine del comma 4 dell’articolo 29 della legge
sul personale della
Provincia è aggiunto il seguente periodo: "Si applica
quanto previsto dai
commi 5 e 7 dell’articolo 19."
5. Il comma 1 dell’articolo 32 della legge sul personale
della Provincia
è sostituito dal seguente:
"1. Al personale con qualifica di direttore possono
essere affidati
incarichi speciali di elaborazione, con compiti di
amministrazione attiva,
consultiva e di studio e ricerca ad alto contenuto
professionale, attività
ispettive e di controllo oppure attività di natura
tecnico professionale."
6. Dopo il comma 1 dell’articolo 33 della legge sul
personale della
Provincia sono inseriti i seguenti:
"1 bis. La Giunta provinciale può conferire gli
incarichi di cui all’articolo
31 al personale inquadrato alle dipendenze della
Provincia autonoma di Trento
ai sensi dell’articolo 6 (Disposizioni in materia di
trasferimento di
personale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol)
della legge
provinciale 17 giugno 2004, n. 6, che svolge le funzioni
tecniche in materia
di catasto, purché lo stesso:
a) sia inquadrato nella categoria D;
b) sia in possesso dell’abilitazione alle funzioni di
direttore di
ufficio conseguita presso la Regione Trentino
Alto-Adige.
1 ter. Al personale di cui al comma 1 bis si applica il
comma 2.
1 quater. Per gli incarichi previsti dal comma 1 bis la
contrattazione
collettiva provinciale per l’area dei direttori prevede
un trattamento
economico correlato a quello previsto per il personale
con qualifica di
direttore. Per la valutazione delle prestazioni si
applica quanto previsto
dall’articolo 19, comma 4."
7. All’articolo 37 della legge sul personale della
Provincia sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) prima del comma 1 è inserito il seguente:
"01. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno
ordinario la
Provincia e i propri enti strumentali previsti
dall’articolo 33, comma 1,
lettera a), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3
(Norme in materia di
governo dell’autonomia del Trentino), assumono
esclusivamente con contratti di
lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le
procedure di reclutamento
previste dal comma 1.";
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali
la Provincia e gli
enti strumentali di cui al comma 01 possono stipulare
contratti di lavoro
subordinato a tempo determinato nel rispetto delle
procedure di reclutamento
disciplinate al comma 1. Ferma restando la competenza
delle amministrazioni in
ordine alla individuazione delle necessità organizzative
in coerenza con
quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge,
alla contrattazione
collettiva provinciale è demandata la disciplina della
materia dei contratti a
tempo determinato in applicazione e nei limiti previsti
da questa legge. In
materia di violazione di disposizioni imperative
riguardanti l’assunzione o
l’impiego di lavoratori si applica l’articolo 36, comma
5, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).";
c) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
"5 bis. Le amministrazioni non possono ricorrere
all’utilizzo del medesimo
lavoratore, assunto con contratto a tempo determinato,
per periodi di servizio
superiori a tre anni nell’arco dell’ultimo quinquennio;
il limite massimo dei
tre anni va riferito ad ogni singola procedura di
selezione pubblica. Questo
comma non si applica ai contratti di lavoro subordinato
a tempo determinato
stipulati per finalità di sostituzione di lavoratori
assenti.
5 ter. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 5 bis non si
applicano al personale
appartenente al comparto scuola."
8. Dopo l’articolo 46 della legge sul personale della
Provincia è
inserito il seguente:
"Art. 46 bis
Disposizioni per l’utilizzo delle strumentazioni
informatiche
1. Nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82 (Codice
dell’amministrazione digitale), del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali), e
della legge 20 maggio
1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità
dei lavoratori, della
libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi
di lavoro e norme sul
collocamento), per assicurare la funzionalità, la
sicurezza e il corretto
impiego degli strumenti informatici e delle reti
telematiche da parte degli
utilizzatori, la Giunta provinciale con proprio
provvedimento adotta un
disciplinare che definisce le misure di tipo
organizzativo e tecnologico e
individua le condotte e le forme di controllo
ammissibili."
9. Nel comma 1 quater dell’articolo 47 della legge sul
personale della
Provincia dopo le parole: "può svolgere altre attività
professionali" sono
inserite le seguenti: "e commerciali".
10. All’articolo 54 della legge sul personale della
Provincia sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2 bis. La contrattazione collettiva provinciale si
articola:
a) nel contratto collettivo quadro, che regola istituti
comuni a tutti i
comparti e aree di contrattazione;
b) nel contratto collettivo di comparto, che regola le
materie relative
al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali del
comparto, anche per
distinte aree di contrattazione definite dal contratto
collettivo quadro;
c) nel contratto di settore e nel contratto decentrato,
per i quali
l’individuazione delle delegazioni trattanti, delle
materie di competenza, dei
limiti e delle procedure negoziali sono stabiliti dal
contratto di comparto.";
b) il comma 7 è abrogato.
11. All’articolo 55 della legge sul personale della
Provincia sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 bis sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) nel primo periodo le parole: ", riferita al 31
dicembre di ciascun
anno, da effettuare entro il 31 gennaio dell’anno
successivo" sono soppresse;
2) nel secondo periodo le parole: "Entro la stessa data"
sono soppresse;
3) nell’ultimo periodo le parole: "alla legge 31
dicembre 1996, n. 675
(Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati
personali)" sono sostituite dalle seguenti: "al decreto
legislativo 30 giugno
2003, n. 196";
b) dopo il comma 1 bis è inserito il seguente:
"1 bis 1. Le organizzazioni sindacali rappresentative
possono promuovere,
previa sottoscrizione di un accordo provinciale quadro,
la costituzione di
rappresentanze sindacali unitarie sul luogo di lavoro
(RSU). Il medesimo
accordo definisce il funzionamento delle RSU. In attesa
della definizione del
suddetto accordo la rappresentanza dei lavoratori sul
luogo di lavoro viene
garantita dalle rappresentanze sindacali aziendali delle
organizzazioni
sindacali rappresentative ai sensi dell’articolo 54,
comma 1.";
c) il comma 1 quater è sostituito dal seguente:
"1 quater. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è
accertato dall’APRAN,
prima dell’avvio di ogni trattativa relativa al nuovo
periodo contrattuale. La
rappresentatività è data dalla media annuale delle
deleghe sindacali
rilasciate a ciascuna organizzazione sindacale in
ciascun mese dell’anno che
precede il nuovo periodo contrattuale. Per il comparto
scuola, ai fini del
calcolo della media annuale, sono considerati i mesi di
servizio effettivo.";
d) dopo il comma 1 quater è aggiunto il seguente:
"1 quinquies. I contratti collettivi dei comparti e
delle aree di
contrattazione collettiva provinciale anche decentrati e
di settore sono
efficaci qualora siano sottoscritti dalle organizzazioni
sindacali di cui al
comma 1 che rappresentino nel loro complesso, in ciascun
comparto o area di
contrattazione, almeno il 50 per cento più uno del
personale dell’ultimo dato
associativo rilevato. Gli accordi provinciali quadro
sono efficaci qualora
siano sottoscritti dalle organizzazioni sindacali che
siano rappresentative in
almeno due comparti di contrattazione pubblica
provinciale che assommino
almeno il 50 per cento del personale assunto a tempo
indeterminato
appartenente a tutti i comparti di contrattazione. Le
organizzazioni sindacali
che hanno titolo a partecipare alle trattative e a
sottoscrivere contratti
collettivi di settore o decentrati sono quelle
rappresentative ai sensi del
comma 1 che siano firmatarie del corrispondente
contratto collettivo di
comparto."
12. All’articolo 57 della legge sul personale della
Provincia sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine del comma 1 sono aggiunte le parole:
"correlati
esclusivamente all’anzianità di servizio";
b) nel comma 4 le parole: "dalla contrattazione
collettiva" sono
sostituite dalle seguenti: "con deliberazione della
Giunta provinciale."
13. Al comma 3 dell’articolo 58 della legge sul
personale della Provincia
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo dopo le parole: "con funzioni di
presidente" sono
inserite le seguenti: "titolato a sottoscrivere i
contratti";
b) alla fine è aggiunto il seguente periodo: "Il
presidente può designare
un componente dell’agenzia a svolgere, in caso di sua
assenza o impedimento,
le funzioni di vicario, con la facoltà di sottoscrizione
dei contratti."
14. Fino alla sottoscrizione dell’accordo quadro
previsto dall’articolo
55, comma 1 bis 1, della legge sul personale della
Provincia, come inserito da
quest’articolo, per la rappresentatività delle
rappresentanze sindacali
unitarie sul luogo di lavoro (RSU) si applicano le norme
contrattuali vigenti
prima della data di entrata in vigore di questa legge.
15. Con riferimento a quanto previsto dall’articolo 37,
comma 5 bis, della
legge sul personale della Provincia, come inserito da
quest’articolo, per i
contratti a tempo determinato in essere all’1 gennaio
2009 e per quelli
stipulati fino all’entrata in vigore di questa legge, il
computo del triennio
e del quinquennio decorre dal primo giorno del mese
successivo alla data di
entrata in vigore di questa legge.
ARTICOLO 24
Modificazione dell’articolo 7 della legge provinciale 29
dicembre 2005, n. 20,
in materia di personale provinciale messo a disposizione
di altri soggetti
1. Nel comma 3 dell’articolo 7 della legge provinciale
29 dicembre 2005,
n. 20, dopo le parole: "soggetti privati da essa
controllati" sono inserite le
seguenti: "nonché a fondazioni da essa promosse o
partecipate ai sensi
dell’articolo 33, comma 4, della legge provinciale 16
giugno 2006, n. 3 (Norme
in materia di governo dell’autonomia del Trentino)".
ARTICOLO 25
Entrata in vigore
1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della
Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla
osservare come legge della Provincia.
Trento, 3 aprile 2009
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DELLAI
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