|
|
|
Tutela dei
diritti fondamentali |
|
|
|
Garante
Privacy, provvedimento del 21.10.2009
E’ illecito inviare a mezzo fax messaggi pubblicitari
senza aver preventivamente acquisito il consenso
informato dei destinatari |
|
|
|
Il Garante
per la protezione dei dati personali
NELLA
riunione odierna, in presenza del prof. Francesco
Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,
vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott.
Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Filippo
Patroni Griffi, segretario generale;
VISTO il Codice in materia di protezione dei dati
personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito
«Codice»);
VISTA la segnalazione della dott.ssa Catherine Magni del
27 luglio 2009, con la quale è stata lamentata la
ricezione di fax indesiderati da parte della società
Mediaservice-Med Srl, contenenti la promozione di alcuni
servizi di intermediazione aziendale;
VISTA la nota del 28 settembre 2009, a seguito di una
specifica richiesta di informazioni dell’Autorità, con
la quale Mediaservice-Med Srl ha affermato di essere
titolare del trattamento e, riguardo alle modalità e
forme di raccolta dei dati personali, che il numero di
fax della segnalante, come per il numero di altri
destinatari delle comunicazioni promozionali, è stato
reperito tramite la consultazione di elenchi categorici
organizzati per categorie merceologiche e aree
geografiche, in particolare, nel caso oggetto della
suddetta segnalazione, Pagine Utili della Provincia di
Vicenza;
RILEVATO che, nella medesima nota, la società de qua ha
dichiarato di fornire l’informativa ex art. 13 del
Codice solo contestualmente al messaggio promozionale, e
di procedere alla mera annotazione delle richieste di
cancellazione dei dati, continuando però a conservare i
dati in questione;
RILEVATO che, nella nota sopraindicata, Mediaservice-Med
Srl ha dichiarato di non chiedere all’interessato il
preventivo consenso all’invio delle proprie
comunicazioni promozionali, ritenendo che, poiché i
destinatari delle proprie comunicazioni promozionali
sono presenti in elenchi telefonici categorici e i dati
trattati sono relativi allo svolgimento di attività
economiche, si possa applicare l’esonero previsto
dall’art. 24 comma 1, lettera d) del Codice;
RILEVATO che il titolare del trattamento ha altresì
dichiarato di aver annotato i dati di coloro che hanno
espressamente richiesto di non essere contattati (circa
20.300 interessati); e che pertanto l’invio di fax a
fini promozionali, sulla base delle stesse dichiarazioni
rese dal titolare del trattamento, è da ritenersi avere
carattere sistematico;
VISTO il provvedimento del 15 luglio 2004 (in
www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1032381) con il quale
questa Autorità ha individuato le modalità e garanzie
per l’inserimento e il successivo utilizzo dei dati
personali di abbonati e utenti negli elenchi telefonici
alfabetici del c.d. “servizio universale”;
VISTO il provvedimento del 14 luglio 2005 (in
www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1151640) con il quale
questa Autorità ha individuato procedure semplificate
per la formazione degli elenchi telefonici organizzati
per categorie merceologiche/professionali (c.d. elenchi
“categorici”), prescrivendo anche alcune misure che
devono essere adottate in riferimento alle modalità di
acquisizione e inserimento dei dati personali e
all’informativa agli interessati;
RILEVATO che il quadro semplificato per gli operatori
emergente da tale provvedimento fa salve le peculiari
garanzie operanti, anche nell’ambito degli elenchi
categorici, per le comunicazioni di carattere
commerciale effettuate ai sensi dell’art. 130 del
Codice;
RILEVATO che l’art. 130, comma 2 del Codice prevede per
l’invio di messaggi mediante telefax il presupposto del
preventivo consenso informato e specifico
dell’interessato, e che dalla documentazione allo stato
acquisita non risulta che, nel caso di specie, tale
consenso sia stato richiesto all’interessato, prima
dell’inizio del trattamento dei dati;
CONSIDERATO che la fondamentale garanzia di cui all’art.130
del Codice non può essere elusa inviando un primo
messaggio che, nel richiedere il consenso, abbia già un
contenuto promozionale (v. Provv. 29 maggio 2003,
relativo allo spamming, in www.garanteprivacy.it, doc.
web n. 29840);
RITENUTO che l’invio di comunicazioni commerciali
mediante telefax effettuato da Mediaservice-Med Srl
senza il prescritto consenso configura quindi un
trattamento illecito di dati (art. 130 Codice);
CONSIDERATO che il Garante, ai sensi degli artt. 143,
comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice,
ha il compito di vietare anche d’ufficio il trattamento
illecito o non corretto dei dati o di disporne il blocco
e di adottare, altresì, gli altri provvedimenti previsti
dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati
personali;
RITENUTO conseguentemente di adottare nei confronti di
Mediaservice-Med Srl un provvedimento di divieto del
trattamento illecito di dati personali ai sensi degli
artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d)
del Codice correlato all’invio di comunicazioni
commerciali per mezzo del telefax senza che risulti
comprovato il necessario consenso preventivo, specifico
e informato del destinatario;
RITENUTA, altresì, la necessità di adottare nei
confronti di Mediaservice - Med Srl un provvedimento
prescrittivo ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b)
e 154, comma 1, lett. c) del Codice, volto ad assicurare
la cancellazione dei dati illecitamente trattati;
TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 170 del Codice,
chiunque, essendovi tenuto, non osserva il presente
provvedimento di divieto è punito con la reclusione da
tre mesi a due anni e che, ai sensi dell’art. 162, comma
2-ter del Codice, in caso di inosservanza del medesimo
provvedimento, è altresì applicata in sede
amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento
di una somma da trentamila a centottantamila euro;
RILEVATO, altresì, che resta impregiudicata la facoltà
per gli interessati di far valere i propri diritti in
sede civile in relazione alla condotta accertata (cfr.
anche art. 15 del Codice);
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni dell’Ufficio, formulate dal
segretario generale ai sensi dell’art. 15 del
regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;
Relatore il dott. Mauro Paissan;
TUTTO CIÒ PREMESSO
IL GARANTE
a) ai sensi
degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett.
d), del Codice,
vieta
a
Mediaservice-Med Srl, con sede legale in via Leonardo da
Vinci, 97, Trezzano s/Naviglio (MI), il trattamento di
qualunque dato personale effettuato tramite l’utilizzo
del telefax per l’invio di comunicazioni promozionali a
terzi senza che risulti la prova documentata di aver
acquisito il consenso preventivo, specifico e informato
degli interessati ai sensi dell’art. 130 del Codice;
b) ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154,
comma 1, lett. c), del Codice,
prescrive
a
Mediaservice-Med Srl di cancellare i dati di tutti gli
interessati per trattamento dei quali non risulti la
prova documentata del consenso come sopra specificato, e
di adottare tutte le misure necessarie e opportune atte
a garantire la completa ottemperanza a quanto stabilito
nel precedente punto a), fornendone adeguata
documentazione al Garante entro il giorno 22 novembre
2009.
Roma, 21 ottobre 2009
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Paissan
IL SEGRETARIO GENERALE |
|
|
|
L'AUTORITà PER LA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA
riunione odierna, in presenza del prof. Francesco
Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,
vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott.
Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Filippo
Patroni Griffi, segretario generale;
VISTO il Codice in materia di protezione dei dati
personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito
«Codice»);
VISTA la segnalazione della dott.ssa Catherine Magni del
27 luglio 2009, con la quale è stata lamentata la
ricezione di fax indesiderati da parte della società
Mediaservice-Med Srl, contenenti la promozione di alcuni
servizi di intermediazione aziendale;
VISTA la nota del 28 settembre 2009, a seguito di una
specifica richiesta di informazioni dell’Autorità, con
la quale Mediaservice-Med Srl ha affermato di essere
titolare del trattamento e, riguardo alle modalità e
forme di raccolta dei dati personali, che il numero di
fax della segnalante, come per il numero di altri
destinatari delle comunicazioni promozionali, è stato
reperito tramite la consultazione di elenchi categorici
organizzati per categorie merceologiche e aree
geografiche, in particolare, nel caso oggetto della
suddetta segnalazione, Pagine Utili della Provincia di
Vicenza;
RILEVATO che, nella medesima nota, la società de qua ha
dichiarato di fornire l’informativa ex art. 13 del
Codice solo contestualmente al messaggio promozionale, e
di procedere alla mera annotazione delle richieste di
cancellazione dei dati, continuando però a conservare i
dati in questione;
RILEVATO che, nella nota sopraindicata, Mediaservice-Med
Srl ha dichiarato di non chiedere all’interessato il
preventivo consenso all’invio delle proprie
comunicazioni promozionali, ritenendo che, poiché i
destinatari delle proprie comunicazioni promozionali
sono presenti in elenchi telefonici categorici e i dati
trattati sono relativi allo svolgimento di attività
economiche, si possa applicare l’esonero previsto
dall’art. 24 comma 1, lettera d) del Codice;
RILEVATO che il titolare del trattamento ha altresì
dichiarato di aver annotato i dati di coloro che hanno
espressamente richiesto di non essere contattati (circa
20.300 interessati); e che pertanto l’invio di fax a
fini promozionali, sulla base delle stesse dichiarazioni
rese dal titolare del trattamento, è da ritenersi avere
carattere sistematico;
VISTO il provvedimento del 15 luglio 2004 (in
www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1032381) con il quale
questa Autorità ha individuato le modalità e garanzie
per l’inserimento e il successivo utilizzo dei dati
personali di abbonati e utenti negli elenchi telefonici
alfabetici del c.d. “servizio universale”;
VISTO il provvedimento del 14 luglio 2005 (in
www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1151640) con il quale
questa Autorità ha individuato procedure semplificate
per la formazione degli elenchi telefonici organizzati
per categorie merceologiche/professionali (c.d. elenchi
“categorici”), prescrivendo anche alcune misure che
devono essere adottate in riferimento alle modalità di
acquisizione e inserimento dei dati personali e
all’informativa agli interessati;
RILEVATO che il quadro semplificato per gli operatori
emergente da tale provvedimento fa salve le peculiari
garanzie operanti, anche nell’ambito degli elenchi
categorici, per le comunicazioni di carattere
commerciale effettuate ai sensi dell’art. 130 del
Codice;
RILEVATO che l’art. 130, comma 2 del Codice prevede per
l’invio di messaggi mediante telefax il presupposto del
preventivo consenso informato e specifico
dell’interessato, e che dalla documentazione allo stato
acquisita non risulta che, nel caso di specie, tale
consenso sia stato richiesto all’interessato, prima
dell’inizio del trattamento dei dati;
CONSIDERATO che la fondamentale garanzia di cui all’art.130
del Codice non può essere elusa inviando un primo
messaggio che, nel richiedere il consenso, abbia già un
contenuto promozionale (v. Provv. 29 maggio 2003,
relativo allo spamming, in www.garanteprivacy.it, doc.
web n. 29840);
RITENUTO che l’invio di comunicazioni commerciali
mediante telefax effettuato da Mediaservice-Med Srl
senza il prescritto consenso configura quindi un
trattamento illecito di dati (art. 130 Codice);
CONSIDERATO che il Garante, ai sensi degli artt. 143,
comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice,
ha il compito di vietare anche d’ufficio il trattamento
illecito o non corretto dei dati o di disporne il blocco
e di adottare, altresì, gli altri provvedimenti previsti
dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati
personali;
RITENUTO conseguentemente di adottare nei confronti di
Mediaservice-Med Srl un provvedimento di divieto del
trattamento illecito di dati personali ai sensi degli
artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d)
del Codice correlato all’invio di comunicazioni
commerciali per mezzo del telefax senza che risulti
comprovato il necessario consenso preventivo, specifico
e informato del destinatario;
RITENUTA, altresì, la necessità di adottare nei
confronti di Mediaservice - Med Srl un provvedimento
prescrittivo ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b)
e 154, comma 1, lett. c) del Codice, volto ad assicurare
la cancellazione dei dati illecitamente trattati;
TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 170 del Codice,
chiunque, essendovi tenuto, non osserva il presente
provvedimento di divieto è punito con la reclusione da
tre mesi a due anni e che, ai sensi dell’art. 162, comma
2-ter del Codice, in caso di inosservanza del medesimo
provvedimento, è altresì applicata in sede
amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento
di una somma da trentamila a centottantamila euro;
RILEVATO, altresì, che resta impregiudicata la facoltà
per gli interessati di far valere i propri diritti in
sede civile in relazione alla condotta accertata (cfr.
anche art. 15 del Codice);
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni dell’Ufficio, formulate dal
segretario generale ai sensi dell’art. 15 del
regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;
Relatore il dott. Mauro Paissan;
TUTTO CIÒ PREMESSO
IL GARANTE
a) ai sensi
degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett.
d), del Codice,
vieta
a
Mediaservice-Med Srl, con sede legale in via Leonardo da
Vinci, 97, Trezzano s/Naviglio (MI), il trattamento di
qualunque dato personale effettuato tramite l’utilizzo
del telefax per l’invio di comunicazioni promozionali a
terzi senza che risulti la prova documentata di aver
acquisito il consenso preventivo, specifico e informato
degli interessati ai sensi dell’art. 130 del Codice;
b) ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154,
comma 1, lett. c), del Codice
prescrive
a
Mediaservice-Med Srl di cancellare i dati di tutti gli
interessati per trattamento dei quali non risulti la
prova documentata del consenso come sopra specificato, e
di adottare tutte le misure necessarie e opportune atte
a garantire la completa ottemperanza a quanto stabilito
nel precedente punto a), fornendone adeguata
documentazione al Garante entro il giorno 22 novembre
2009.
Roma, 21 ottobre 2009
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Paissan
IL SEGRETARIO GENERALE
|
|
|
|
<< Torna all'area "Tutela dei diritti
fondamentali " |
|