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L'AUTORITà PER LA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella
riunione odierna, in presenza del prof. Francesco
Pizzetti, presidente, del dott. Mauro Paissan e del
dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott.
Filippo Patroni Griffi, segretario generale;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
recante il codice in materia di protezione dei dati
personali;
Considerato che nel mese di giugno 2009 si terrà una
tornata di consultazioni elettorali europee,
amministrative e referendarie;
Considerato che partiti, movimenti politici, comitati
promotori, sostenitori e singoli candidati intraprendono
numerose iniziative di selezione di candidati alle
elezioni, di comunicazione e di propaganda elettorale, e
che ciò comporta l'impiego di dati personali per
l'inoltro di messaggi elettorali e politici al fine di
rappresentare le proprie posizioni in relazione alle
consultazioni elettorali e referendarie;
Considerato che il diritto riconosciuto a tutti i
cittadini di concorrere con metodo democratico a
determinare la politica nazionale (art. 49 Cost.) deve
essere esercitato nel rispetto dei diritti e delle
libertà fondamentali, nonché della dignità delle
persone cui si riferiscono i dati utilizzati, con
particolare riferimento alla riservatezza, all'identità
personale e al diritto alla protezione dei dati
personali ai sensi dell'art. 2 del codice;
Considerato che, se i dati sono raccolti presso
l'interessato, quest'ultimo deve essere previamente
informato in ordine alle finalità, alle modalità e
alle altre caratteristiche del trattamento, salvo che
per gli elementi già noti alla persona che fornisce i
dati (art. 13, commi 1 e 2, del codice);
Visto che, se i dati non sono invece raccolti presso
l'interessato, la predetta informativaé resa
all'interessato all'atto della registrazione dei dati o,
quandoé prevista la loro comunicazione, non oltre la
prima comunicazione (art. 13, comma 4, del
codice);
Considerato che il Garante ha il compito di dichiarare
se l'adempimento all'obbligo di rendere l'informativa,
da parte di un determinato titolare del trattamento,
comporta o meno un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato, e di
prescrivere in tal caso eventuali misure appropriate
(art. 13, comma 5, lettera c) del codice);
Visto il provvedimento generale di questa Autorità del
7 settembre 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 12 settembre 2005, n. 212 e in
www.garanteprivacy.it, doc. web n.1165613), le cui
prescrizioni si intendono qui integralmente richiamate,
con il quale sono stati indicati i presupposti e le
garanzie in base alle quali partiti, movimenti politici,
comitati promotori, sostenitori e singoli candidati
possono utilizzare lecitamente dati personali a fini di
comunicazione politica e propaganda elettorale;
Considerato che il quadro di garanzie e di adempimenti
richiamati con il predetto provvedimento del 7 settembre
2005 opera anche in relazione alle prossime
consultazioni elettorali e referendarie;
Considerato che, con il richiamato provvedimento, i
soggetti che effettuano propaganda elettorale sono stati
esonerati temporaneamente, a determinate condizioni,
dall'obbligo di fornire previamente l'informativa ai
soggetti interessati al trattamento (art. 13 del
codice);
Considerata la necessità di esonerare in via temporanea
dall'obbligo di informativa di cui all'art. 13 del
codice partiti, movimenti politici, comitati promotori,
sostenitori e singoli candidati che trattano dati
personali per esclusiva finalità di selezione di
candidati alle elezioni, di comunicazione politica o
dipropaganda elettorale, nel circoscritto ambito
temporale concernente le prossime consultazioni
elettorali e referendarie;
Ritenuto che, applicando i principi affermati nel citato
provvedimento del 7 settembre 2005 a proposito
dell'obbligo di informativa, deve ritenersi
proporzionato rispetto ai diritti degli interessati
esonerare il soggetto che utilizza i dati per esclusivi
fini di propaganda elettorale dall'obbligo di rendere
l'informativa, sino alla data del 30 settembre 2009;
ciò con riferimento alle sole ipotesi in cui:
1) i dati siano raccolti direttamente da pubblici
registri, elenchi, atti o altri documenti conoscibili da
chiunque senza contattare gli interessati, oppure2) il
materiale propagandistico sia di dimensioni ridotte che,
a differenza di una lettera o di un messaggio di posta
elettronica, non renda possibile inserire un'idonea
informativa anche sintetica;
Ritenuto che, decorsa la data del 30 settembre 2009,
partiti, movimenti politici, comitati promotori,
sostenitori e singoli candidati possano continuare a
trattare (anche mediante mera conservazione) i dati
personali raccolti lecitamente secondo le modalità
indicate nel predetto provvedimento del 7 settembre
2005, per esclusive finalità di selezione di candidati,
propaganda elettorale e referendaria e di connessa
comunicazione politica, solo se informeranno gli
interessati entro il 31 dicembre 2009, nei modi previsti
dall'art. 13 del codice;
Ritenuto che, nel caso in cui partiti, movimenti
politici, comitati promotori, sostenitori e singoli
candidati non informino gli interessati entro il
predetto termine del 31 dicembre 2009 nei modi previsti
dall'art. 13 del codice, i dati dovranno essere
cancellati o distrutti;
Rilevato che l'interessato può esercitare i diritti di
cui all'art. 7 del
codice, con riferimento ai quali il titolare del
trattamentoé tenuto a fornire un idoneo riscontro;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale
ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n.
1/2000;
Relatore il prof. Francesco Pizzetti;
Tutto ciò premesso, il garante:
a) ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera c), del
codice, prescrive ai titolari di trattamento interessati
di adottare le misure necessarie ed opportune
individuate nel provvedimento generale di questa
Autorità del 7 settembre 2005 e richiamate nel presente
provvedimento, al fine di rendere il trattamento
conforme alle disposizioni vigenti;
b) ai sensi dell'art. 13, comma 5, del codice dispone
che partiti, movimenti politici, comitati promotori,
sostenitori e singoli candidati possano prescindere dal
rendere l'informativa agli interessati, sino al 30
settembre 2009, solo se:
1) i dati siano raccolti direttamente da pubblici
registri, elenchi, atti o altri documenti conoscibili da
chiunque senza contattare gli interessati, oppure;
2) il materiale propagandistico sia di dimensioni
ridotte che, a differenza di una lettera o di un
messaggio di posta elettronica, non renda possibile
inserire un'idonea informativa anche sintetica;
c) dispone che copia del presente provvedimento sia
trasmessa al Ministero della giustizia-Ufficio
pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai
sensi dell'art. 143, comma 2, del codice.
Roma, 2 aprile 2009
Il presidente: Pizzetti
Il relatore: Pizzetti
Il segretario generale: Patroni Griffi
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