Regolamento
sul procedimento per la soluzione delle controversie
ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera n), del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
L'entrata
in vigore del Codice dei contratti pubblici ha ampliato
le competenze dell'Autorità per la vigilanza sui lavori
pubblici che, dal 1° luglio 2006, ha assunto la
denominazione di Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera n) del decreto
legislativo n. 163/2006, le singole stazioni appaltanti,
una o più delle altre parti interessate, singolarmente
o congiuntamente, possono rivolgere all'Autorità
istanza di parere per la formulazione di una ipotesi di
soluzione relativamente a questioni insorte durante lo
svolgimento delle procedure di gara.
Al riguardo si rende che il Consiglio dell'Autorità ha
approvato il regolamento recante la procedura di
soluzione delle controversie e relativo formulario per
l'inoltro delle richieste di parere, consultabili sul
sito dell'Autorità stessa.
Pertanto, il Consiglio dell'Autorità al fine di
regolare l'accesso alle richieste di interpretazione
della norma e di prospettazione di questioni inerenti le
procedure di gara, ritiene di dover precisare che l'Autorità
provvederà a formulare parere esclusivamente alle
richieste inoltrate ai sensi della citata disposizione,
utilizzando l'apposito modello presente nel sito.
Relativamente alle questioni che rivestono carattere di
generalità in materia di contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, si precisa che l'Autorità
provvederà ad unificare per tematiche le singole
fattispecie, per l'emanazione di atti a valenza
generale.
Art. 1.
Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina la procedura per
la soluzione delle controversie di cui all'art. 6, comma
7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163.
Art.
2.
Soggetti richiedenti
1. La
stazione appaltante, una parte interessata ovvero più
parti interessate possono, singolarmente o
congiuntamente, rivolgere all'Autorità istanza di
parere per la formulazione di una ipotesi di soluzione
della questione insorta durante lo svolgimento delle
procedure di gara degli appalti pubblici di lavori,
servizi e forniture.
2. A pena di improcedibilità, l'istanza deve essere
sottoscritta dalla persona fisica legittimata ad
esprimere all'esterno la volontà del soggetto
richiedente.
Art. 3.
Presentazione e contenuti dell'istanza
1. L'istanza, da inoltrare secondo il modello presente
sul sito dell'Autorità, può essere trasmessa tramite:
raccomandata del servizio postale;
fax;
per posta elettronica certificata ai sensi della
normativa vigente.
2. L'istanza deve obbligatoriamente contenere le
seguenti informazioni:
intestazione riportante la seguente dicitura «istanza di
parere per la soluzione delle controversie ex art. 6,
comma 7, lettera n) del decreto legislativo n.
163/2006»;
indicazione del/i soggetto/i richiedente/i;
eventuali soggetti controinteressati;
rappresentare l'eventuale pendenza, per la fattispecie
in esame, di un ricorso innanzi all'autorità
giudiziaria;
oggetto della gara ed importo a base d'asta;
compiuta e succinta descrizione della fattispecie cui
attiene la controversia, con allegazione della
documentazione di riferimento;
sintetica rappresentazione delle rispettive posizioni
delle parti;
eventuale richiesta di audizione.
3. Quando l'istanza é formulata dalla stazione
appaltante, la stessa deve contenere l'impegno della
medesima a non porre in essere atti pregiudizievoli ai
fini della risoluzione della questione, fino alla
definizione della stessa da parte dell'Autorità.
Art. 4.
Avvio dell'istruttoria
1. L'ufficio affari giuridici - settore precontenzioso
apre l'istruttoria rendendo noto l'avvio del
procedimento ed il nominativo del relativo responsabile,
mediante comunicazione formale da inviarsi entro cinque
giorni dal ricevimento dell'istanza al protocollo dell'Autorità,
nei confronti:
del/i sottoscrittore/i dell'istanza;
dei controinteressati chiaramente identificati
nell'istanza stessa.
2. In detta comunicazione é altresì riportato che in
caso di mancata partecipazione al contraddittorio
documentale e/o orale di una delle parti interessate, l'Autorità
valuterà la questione sulla base degli elementi di
fatto in suo possesso.
3. La comunicazione di avvio del procedimento contiene
la fissazione della data dell'eventuale audizione di cui
al successivo art. 5.
4. Quando l'istanza é presentata da una parte diversa
dalla stazione appaltante, con la comunicazione di avvio
del procedimento l'Autorità formula alla stazione
appaltante l'invito a non porre in essere atti
pregiudizievoli ai fini della risoluzione della
questione, fino alla definizione della stessa da parte
dell'Autorità.
5. Ove ritenuto necessario dall'Ufficio Affari Giuridici
- Settore Precontenzioso, con la comunicazione di avvio
del procedimento, si chiedono alle parti interessate
ulteriori informazioni e deduzioni sulla questione
oggetto dell'istanza,fissando il termine di cinque
giorni dalla data della comunicazione stessa per la
ricezione di memorie scritte e/o documenti.
6. In caso di eventuale audizione di cui al successivo
art. 5, l'integrazione documentale dovrà pervenire all'Autorità
entro il giorno precedente la data dell'audizione.
Art. 5.
Partecipazione all'istruttoria
1. Se richiesta dalle parti interessate, singolarmente o
congiuntamente, la «Commissione per la soluzione delle
controversie», di cui al successivo art. 6, procede
all'audizione delle stesse.
2. Anche se non richiesta dalle parti, l'audizione di
cui al comma 1. ha luogo nel caso in cui l'Ufficio
Affari Giuridici - Settore Precontenzioso lo ritenga
necessario al fine di chiarire aspetti rilevanti della
fattispecie sottoposta all'esame dell'Autorità.
3. L'audizione é effettuata entro dieci giorni dalla
data di acquisizione al protocollo dell'Autorità
dell'istanza di parere.
4. All'audizione partecipa, in qualità di relatore, il
responsabile del procedimento che espone alla
«Commissione per la soluzione delle controversie», di
cui al successivo art. 6, la questione sottoposta
all'attenzione dell'Autorità.
5. Il responsabile del procedimento redige processo
verbale dell'audizione.
Art. 6.
Commissione per la soluzione delle controversie
1. Presso l'Autorità é istituita la «Commissione per
la soluzione delle controversie» presieduta a rotazione
da un membro del Consiglio dell'Autorità e composta da
esperti nei settori degli appalti pubblici di lavori,
servizi e forniture, nominati dal Consiglio dell'Autorità.
2. La Commissione adotta con propria deliberazione il
parere sulla questione oggetto della controversia.
3. Fino alla costituzione di detta Commissione, le
competenze e le attività ad essa attribuite sono svolte
dal Consiglio dell'Autorità.
Art.
7.
Adozione del parere
1. Il dirigente responsabile dell'Ufficio Affari
Giuridici trasmette alla Commissione di cui all'art. 6
la relazione istruttoria finale redatta dal responsabile
del procedimento, contenente l'ipotesi di soluzione
della questione, entro il termine di dieci giorni dalla
data di avvio del procedimento ovvero dalla data di
ricezione dell'eventuale integrazione documentale ovvero
dalla data dell'eventuale audizione.
2. La Commissione adotta la propria deliberazione entro
il termine di dieci giorni dalla data di trasmissione
della relazione istruttoria finale.
3. L'Ufficio Affari Giuridici trasmette tempestivamente
alle parti interessate la deliberazione della
Commissione.
4. L'Ufficio Affari Giuridici cura la raccolta
sistematica delle deliberazioni della Commissione nel
sito massimario dell'Autorità.
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