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IL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto
l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 6
aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato
d'emergenza in
ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno
interessato la
provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione
Abruzzo il giorno
6 aprile 2009;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 6
aprile 2009, n. 3753, recante primi interventi urgenti
conseguenti
agli eventi sismici che hanno colpito la provincia
dell'Aquila ed
altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile
2009;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 9
aprile 2009, n. 3754, del 15 aprile 2009, n. 3755 e del
21 aprile
2009, n. 3757, recanti: «Ulteriori disposizioni urgenti
conseguenti
agli eventi sismici che hanno colpito la provincia
dell'Aquila ed
altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile
2009»;
Visto l'art. 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39
che rinvia
l'attuazione delle disposizioni ivi previste ad apposite
ordinanze
del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate ai
sensi dell'art.
5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di
concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze per quanto
attiene agli
aspetti di carattere fiscale e finanziario;
Visto l'art. 2, comma 3, del sopra citato decreto-legge
che prevede
che il Commissario delegato approva il piano degli
interventi di cui
al comma 1 previo parere di un'apposita conferenza di
servizi che
delibera a maggioranza dei presenti validamente
intervenuti;
Ravvisata la necessità di provvedere all'approvazione
del piano
degli interventi, al fine di attuare i primi interventi
urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in atto;
Tenuto conto che le disposizioni contenute nella
presente ordinanza
non ineriscono ad aspetti di natura finanziaria;
D'intesa con la regione Abruzzo;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione
civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art.
1.
1. Per assicurare il coordinamento delle funzioni
pubbliche
coinvolte nella fase di approvazione degli interventi di
cui all'art.
2, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 e
dei conseguenti progetti preliminari, il Commissario
delegato indice, ove necessario, apposite conferenze di
servizi decisorie assicurando la partecipazione di tutti
i soggetti istituzionali interessati al
governo del territorio.
2. In considerazione del preminente interesse pubblico
delle opere
di cui all'art. 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n.
39, il
Commissario delegato convoca, una volta definito il
piano degli
interventi ed i conseguenti progetti preliminari delle
opere da
realizzare, la conferenza di servizi, da tenersi nei
successivi tre
giorni, per l'approvazione del progetto e per
l'acquisizione, delle
intese, dei pareri, delle concessioni, delle
autorizzazioni, delle
licenze, dei nulla osta e degli assensi, comunque
denominati,
richiesti dalla normativa vigente. La convocazione della
conferenza
di servizié effettuata tramite telefax o altro mezzo
telematico o
informatico idoneo.
3. Qualora alla conferenza di servizi uno o piu'
rappresentanti di
Amministrazioni invitate siano risultati assenti o
comunque non
dotati di adeguato potere di rappresentanza, la
conferenza delibera
prescindendo dalla loro presenza e dalla adeguatezza dei
poteri di
rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso
manifestato in
sede di conferenza di servizi deve essere motivato, a
pena di
inammissibilità, anche con riferimento alle specifiche
prescrizioni
progettuali necessarie al fine dell'assenso.
4. La conferenza di servizi adotta la propria
determinazione a
maggioranza dei presenti.
5. In sede di svolgimento della conferenza di servizi i
soggetti
preposti alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del
patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute
e della
pubblica incolumità, si pronunciano, per quanto
riguarda l'interesse
da ciascuno tutelato, sulle soluzioni progettuali
prescelte,
indicando le condizioni e gli elementi necessari per il
consenso.
6. Per i progetti di interventi e di opere per cuié
prevista
dalla normativa vigente la procedura di valutazione di
impatto
ambientale statale o regionale, ovvero per progetti
relativi ad opere
incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del
decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 la procedura medesima
deve essere conclusa entro il termine di 15 giorni dalla
attivazione. In caso di mancata espressione del parere o
di motivato dissenso espresso, alla valutazione stessa
si procede in una apposita conferenza di servizi, da
concludersi entro sette giorni dalla convocazione.
7. Nei casi di mancata espressione del parere o di
motivato
dissenso espresso, dalle amministrazioni preposte alla
tutela
ambientale e paesaggistico-territoriale o del patrimonio
storico-artistico, la decisioneé rimessa al Presidente
del
Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Presidente della
Regione
Abruzzo che si esprime entro e non oltre dieci giorni
dalla
richiesta, in deroga alla procedura prevista dall'art.
14-quater
della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni e
integrazioni. Qualora la mancata espressione del parere
ovvero il
dissenso siano riferiti a progetti di interventi od
opere di
competenza regionale e degli enti locali, la decisione
é rimessa
alla Giunta regionale, che si esprime entro e non oltre
quindici
giorni dalla richiesta del Commissario.
8. Il Commissario delegato, per l'esercizio delle
funzioni di cui
alla presente ordinanza, provvede con le deroghe di cui
all'art. 3
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3753 del
6 aprile 2009.
Art. 2.
1. Al fine di garantire la trasparenza e la concorrenza
delle
procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti di
lavori,
servizi e forniture, stipulata per l'attuazione
dell'art. 2 del
decreto-legge del 28 aprile 2009, n. 39 il Commissario
delegato può avvalersi dell'Autorità di vigilanza sui
contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, per chiarimenti tecnici,
indicazioni e
pareri nella selezione dei concorrenti, nella
predisposizione dei
contratti e nella gestione dei rapporti con le ditte
appaltatrici.
2. Per l'efficace attuazione dei compiti di competenza
l'Autorità
di vigilanza organizza un'apposita struttura di
riferimento composta
da proprio personale fino a dieci unità, senza alcun
onere a carico
del bilancio dello Stato.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 30 aprile 2009
Il Presidente: Berlusconi
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