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IL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto
l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri adottato
ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4
novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni
dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, del 6
aprile 2009 recante la dichiarazione
dell'eccezionale rischio di compromissione degli
interessi primari a
causa degli eventi sismici che hanno interessato la
provincia
dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il
giorno 6 aprile
2009;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 6
aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato
d'emergenza in
ordine agli eventi sismici predetti;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei
Ministri n.
3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n.
3755 del 15
aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28
aprile 2009,
n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009 e
n. 3763 del 4 maggio 2009 recanti: «Ulteriori
disposizioni urgenti conseguenti agli eventi sismici che
hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni
della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009»;
Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile
2009 n. 39,
con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono
adottati con
ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
emanata ai sensi
dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n.
225, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
per quanto
attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;
Vista la nota del 28 aprile 2009 del Presidente
dell'Istituto
nazionale di geofisica e vulcanologia;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data
21 settembre 2007 concernente la dichiarazione di
«grande evento»
relativa alla Presidenza italiana del G8 e le ordinanze
del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20
novembre 2007 e n. 3663 del 19 marzo 2008 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 17 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione
civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art.
1.
1. In relazione alle accresciute esigenze di
operatività dell'aeroporto dei Parchi in località
Preturo (L'Aquila), conseguenti agli eventi sismici del
6 aprile 2009 ed ai fini dell'organizzazione del Vertice
G8 che si terrà a L'Aquila nel mese di luglio 2009 , ai
sensi di quanto previsto dall'art. 17 del decreto-legge
28 aprile 2009, n. 39, il Dipartimento della protezione
civileé autorizzato a realizzare in via di somma
urgenza lavori di adeguamento della struttura
aeroportuale, delle connesse infrastrutture e della
viabilità, avvalendosi anche del Genio dell'Aeronautica
militare, del comune di L'Aquila e del competente
Provveditorato interregionale alle opere pubbliche, che
possono procedere con le deroghe previste dalle
ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri
richiamate nel medesimo art. 17. A tal fine,é altresì
autorizzata la deroga a quanto disposto dagli articoli
12, 15, 16 e 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
2. Gli oneri derivanti dai lavori relativi al sedime
aeroportuale e
realizzati dal Genio dell'Aeronautica militare, da
contenere
nell'importo massimo di € 900.000,00 sono a carico
dell'Ente
nazionale dell'aviazione civile, che provvede a
trasferire le relative risorse al Fondo per la
protezione civile; il Dipartimento della protezione
civileé autorizzato ad anticipare le somme occorrenti
nel limite del predetto importo massimo.
3. Agli oneri relativi ai lavori diversi da quelli di
cui al comma 2 provvedono le amministrazioni competenti.
Art. 2.
1. In favore del personale dell'Istituto nazionale di
geofisica e
vulcanologia direttamente impegnato in attività
necessarie al
superamento dell'emergenza,é autorizzata, fino al 31
maggio 2009, la corresponsione di compensi per
prestazioni di lavoro straordinario effettivamente
prestato nel limite massimo di 150 ore mensili
pro-capite, con oneri posti a carico del medesimo
Istituto.
Art. 3.
1. Per la realizzazione degli interventi da porre in
essere per
fronteggiare l'emergenza di cui in premessa, il
Commissario delegato, oltre a quanto previsto dall'art.
3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3753 del 6
aprile 2009 e successive modifiche ed integrazioni,é
autorizzato a derogare all'art. 24 decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e
successive
modificazioni ed integrazioni.
2. Ai fini delle procedure di occupazione ed
espropriazione, il
Commissario delegato si avvale della collaborazione
dell'Agenzia del
territorio sulla base di apposita convenzione da
stipulare ai sensi
dell'art. 6 della legge n. 225 del 1992.
3. Il Capo Dipartimento della protezione civile,
Commissario
delegato, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del
Presidente del
Consiglio dei Ministri 20 novembre 2007, n. 3629 e del
decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009,é
altresì
autorizzato ad avvalersi dell'Agenzia del territorio
sulla base di
apposita convenzione da stipulare ai sensi dell'art. 6
della legge n.
225 del 1992, per l'accertamento della congruità delle
forniture di
beni e servizi acquisiti in relazione al Grande evento
G8 e per
l'emergenza derivante dagli eventi sismici del 6 aprile
2009.
Art. 4.
1. Le amministrazioni interessate possono ricorrere alla
Consip SPA
alfine di soddisfare i fabbisogni di beni e servizi
delle popolazioni
interessate dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, per
il cui
acquisto si applica il codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile
2006, n. 163, conformemente alle modalità e allo schema
pubblicato sul portale degli acquisiti in rete del
Ministero dell'economia e delle finanze e della
sopracitata società.
2. La medesima società provvede a supportare le
predette
amministrazioni nell'acquisizione, nell'utilizzo,
nell'ottimizzazione
e nel monitoraggio delle risorse finanziarie.
Art. 5.
1. I contribuenti con domicilio fiscale nei comuni
individuati dal
decreto del Commissario delegato n. 3 emanato in data 16
aprile 2009 che prenotano, ai sensi dell'art. 29, comma
2, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, la fruizione del credito d'imposta di cui
all'art. 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni, possono
integrare o modificare il
formulario già validamente presentato, conservando
l'ordine
cronologico acquisito con la sua presentazione in tempo
utile per il
rilascio dell'eventuale nulla-osta alla fruizione del
credito stesso.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 8 maggio 2009
Il Presidente: Berlusconi
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