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IL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto
l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre
2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del
decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con
modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002,
n. 286 del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione
dell'eccezionale rischio di compromissione degli
interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno
interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni
della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione
dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici
predetti;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile
2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile
2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile
2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4 maggio
2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio
2009, n. 3771 e n. 3772 del 20 maggio 2009 e n. 3778, n.
3779 e n. 3780 del 6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del
17 giugno 2009 e n. 3784 del 25 giugno 2009, n. 3789 e
n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30 luglio 2009,
n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre
2009, n. 3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15
settembre 2009, n. 3810 del 21 settembre 2009, n. 3811
del 22 settembre 2009, n. 3813 del 29 settembre 2009, n.
3814 del 2 ottobre 2009, n. 3817 del 16 ottobre 2009, n.
3820 del 12 novembre 2009, n. 3822 del 25 novembre 2009,
n. 3826 e n. 3827 del 27 novembre 2009;
Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile
2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che i
provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai
sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio
1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di
carattere fiscale e finanziario;
Visto l'art. 4, comma 2, del suddetto decreto-legge, che
attribuisce al Presidente della regione Abruzzo la
qualifica di Commissario delegato per la realizzazione
degli interventi di ripristino degli immobili pubblici
danneggiati dagli eventi sismici;
Visti gli articoli 2, comma 12-bis e 14, comma 5-bis,
del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che
attribuiscono ai comuni interessati dagli eventi,
d'intesa con il Presidente della regione Abruzzo,
sentito il Presidente della provincia e d'intesa con
quest'ultimo nelle materie di sua competenza, il compito
di predisporre la pianificazione del territorio
comunale, nonché di predisporre i piani di
ricostruzione del centro storico delle città, definendo
le linee di indirizzo strategico per assicurarne la
ripresa socio-economica e la riqualificazione
dell'abitato;
Visto il decreto-legge recante norme urgenti per la
cessazione dello stato d'emergenza in materia di rifiuti
nella regione Campania, per l'avvio della fase post
emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed
altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile,
approvato nel Consiglio dei Ministri del 17 dicembre
2009;
Ritenuto che l'attuazione degli obiettivi di
ricostruzione e di rilancio del territorio richiedono un
supporto tecnico ed amministrativo di carattere
straordinario, un forte coordinamento tra tutti i
soggetti istituzionali coinvolti;
Ritenuto che, anche durante ed ai fini dell'attuazione
degli obiettivi di ricostruzione e di rilancio del
territorio, é necessario dare continuità e compiutezza
alle attività operative di valutazione del danno e dei
rischi residui conseguenti agli eventi sismici del 6
aprile 2009, nonché di assistenza alle popolazioni ed
ai territori colpiti, già poste in essere dal
Commissario delegato nominato con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009;
Considerato che per conseguire tali finalità non
risulta sufficiente un semplice rafforzamento delle
strutture tecniche delle singole autorità locali
coinvolte;
Ritenuto che, al fine di adempiere con efficacia ed
efficienza ai compiti di cui alla richiamata normativa
é indispensabile costituire una struttura che supporti
il Commissario delegato nelle fasi della ricostruzione
anche al fine di assicurare l'espletamento di tutte le
attività di natura amministrativa e di necessario
raccordo tra tutti i soggetti coinvolti nella
ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici
verificatisi nella provincia dell'Aquila ed altri comuni
della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;
Ritenuto che, per assicurare l'adeguato supporto
tecnico-amministrativo é necessario altresì costituire
una "Struttura tecnica di missione" di elevata ed
indiscutibile professionalità, di cui possa avvalersi
il Presidente della regione Abruzzo quale Commissario
delegato per la ricostruzione nelle aree terremotate;
D'intesa con la regione Abruzzo;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze;
Dispone:
Art.
1
1. Il Presidente della regione Abruzzo, Commissario
delegato per le attività di cui all'art. 4, comma 2,
del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito dalla
legge 24 giugno 2009, n. 77, assume le funzioni di
Commissario delegato per la ricostruzione dei territori
colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, a decorrere dal 1°
febbraio 2010 e per l'intera durata dello stato di
emergenza, operando con i poteri e le deroghe di cui
alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri
adottate per superare il contesto emergenziale e
prosegue gli interventi di primo soccorso e di
assistenza in favore delle popolazioni colpite dai
medesimi eventi, ad esclusione degli interventi per il
completamento del progetto C.A.S.E. e dei moduli
abitativi provvisori (MAP) e scolastici (MUSP).
2. Il Commissario delegato nominato ai sensi del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile
2009 cessa dall'incarico alla data del 31 gennaio 2010
ed entro il 28 febbraio 2010 fornisce al Commissario
delegato - Presidente della regione Abruzzo ed al
Ministero dell'economia e delle finanze lo stato degli
interventi realizzati ed in corso di realizzazione, la
situazione contabile di tutte le entrate e le spese, ivi
compreso l'ammontare dei fondi trasferiti ai comuni per
fronteggiare l'emergenza e l'elenco dei contratti in
scadenza al 31 gennaio 2010 e che devono essere
prorogati per assicurare l'assistenza alla popolazione,
indicando la provenienza dei fondi, i soggetti
beneficiari e la tipologia della spesa, nonché la
situazione analitica dei debiti derivanti dalle
obbligazioni per le funzioni attribuite al Presidente
della regione Abruzzo.
3. Per il completamento del progetto C.A.S.E. e dei
moduli abitativi provvisori (MAP) e scolastici (MUSP) di
cui all'art. 2 del citato decreto-legge 28 aprile 2009,
n. 39, restano ferme le competenze attribuite al
Dipartimento della protezione civile.
4. L'attività svolta dalla Direzione di comando e
controllo - DICOMAC, di cui all'art. 1, comma 1,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3753 del 6 aprile 2009, viene rilevata, a partire dal
1° febbraio 2010, da una struttura operativa, di
coordinamento e raccordo anche con le istituzioni
statali, le amministrazioni locali ed i diversi enti
pubblici e privati, appositamente istituita dal
Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo,
che assume la responsabilità della prosecuzione, ove
necessario, o della progressiva chiusura delle attività
connesse all'emergenza ancora in atto. A tal fine il
personale del Dipartimento della protezione civile, già
operante nell'ambito della Di.Coma.C., organizzato in
una struttura di missione all'uopo costituita dal capo
del Dipartimento della protezione civile, provvede, ove
necessario e non oltre il 28 febbraio 2010, al
trasferimento delle attività in corso allo stesso
Commissario delegato, affiancando la struttura dal
medesimo individuata.
5. Per l'espletamento dei propri compiti il Commissario
delegato - Presidente della regione Abruzzo opera con le
risorse pubbliche e private a vario titolo destinate
alla ricostruzione delle zone interessate dal sisma del
6 aprile 2009, che affluiscono sulla contabilità
speciale allo stesso intestata, ai sensi dell'art. 4,
comma 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri 15
aprile 2009, n. 3755. A tal fine, le risorse depositate
sui conti correnti bancari e/o postali sono riversate
dal titolare del deposito sulla suddetta contabilità
speciale, previa certificazione dei competenti uffici di
bilancio, che verificano, altresì, le relative
rendicontazioni. Dalla data del 1° febbraio 2010, le
somme rivenienti da donazioni ed atti di liberalità
destinati al Commissario delegato - Presidente della
regione Abruzzo affluiscono sulla predetta contabilità
speciale.
6. La contabilità speciale già aperta ai sensi
dell'art. 15, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3782 del 17 giugno 2009 rimane
in essere fino all'esaurimento delle risorse su di essa
appostate. L'utilizzo delle risorse presenti nella
predetta contabilità avviene sotto il coordinamento del
Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo.
7. I vice commissari nominati ai sensi degli articoli 1
e 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3761 del 1° maggio 2009 e ai sensi dell'art.
11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3763 del 6 maggio 2009 cessano dall'incarico
alla data del 31 gennaio 2010.
8. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5, per
l'espletamento dei propri compiti il Commissario
delegato - Presidente della regione Abruzzo puo'
avvalersi, nell'ambito delle risorse umane e strumentali
già disponibili, degli uffici della regione Abruzzo, al
cui personale puo' essere riconosciuto un compenso per
prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso,
fino ad un massimo di 70
ore mensili pro-capite, nel rispetto della vigente
disciplina di contenimento complessivo delle spese di
personale. Al personale di cui il Commissario delegato -
Presidente della regione Abruzzo si avvale che
appartiene alle qualifiche dirigenziali puo' essere
riconosciuta una maggiorazione fino al 30% della
retribuzione, aumentata sino al 50% nel caso in cui allo
stesso personale sono attribuite funzioni di
responsabile di ufficio o di struttura ad esso
assimilabile.
Art. 2
1. Dal 1° febbraio 2010 il Sindaco del comune di
L'Aquila é nominato Vice-Commissario vicario del
Commissario delegato per la ricostruzione ed é
autorizzato ad aprire un'apposita contabilità speciale.
2. Il Sindaco del comune di L'Aquila, avvalendosi anche
della Struttura di missione di cui all'art. 4,
predispone, d'intesa con il Presidente della regione
Abruzzo - Commissario delegato ai sensi dell'art. 4,
comma 2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno
2009, n. 77, sentito il Presidente della Provincia e
d'intesa con quest'ultimo nelle materie di sua
competenza, la ripianificazione del territorio comunale,
le linee di indirizzo strategico per assicurarne la
ripresa socio-economica, la riqualificazione
dell'abitato nonché l'armonica ricostituzione del
tessuto urbano abitativo e produttivo e la ricostruzione
del centro storico, ai sensi dell'art. 2, comma 12-bis e
dell'art. 14, comma 5-bis, del citato decreto-legge.
3. La ripianificazione del territorio di cui al comma 2
tiene conto degli insediamenti abitativi realizzati con
il progetto C.A.S.E., che il Vice-Commissario vicario
gestisce a far data dal 1° febbraio 2010, fermo restando
il completamento degli stessi in capo al Dipartimento
della protezione civile mediante l'utilizzo delle
risorse finanziarie all'uopo stanziate.
4. In particolare il Vice-Commissario vicario assicura
continuità alle attività poste in essere ai sensi
dell'art. 2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno
2009, n. 77, consentendo al Dipartimento della
protezione civile il completamento delle attività
inerenti alla realizzazione dei moduli abitativi
provvisori (MAP) e dei moduli ad uso scolastico
provvisorio (MUSP) nella città dell'Aquila.
5. I sindaci di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto-legge 28
aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 giugno 2009, n. 77, assicurano, d'intesa con il
Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo,
sentito il Presidente della Provincia e d'intesa con
quest'ultimo nelle materie di sua competenza, la
ripianificazione del territorio comunale, tenuto conto
del completamento delle attività inerenti la
realizzazione dei MAP e dei MUSP nel proprio territorio
a cura del Dipartimento della
protezione civile, nell'ambito della ripianificazione
del medesimo territorio, definendo le linee di indirizzo
strategico per assicurarne la ripresa socio-economica,
la riqualificazione dell'abitato e garantendo
un'armonica ricostituzione del tessuto urbano abitativo
e produttivo e ricostruzione del centro storico di cui
all'art. 2, comma 12-bis e all'art. 14, comma 5-bis, del
sopra citato decreto-legge.
6. Al fine di assicurare ogni efficace sinergia nelle
iniziative di cui alla presente ordinanza, il Presidente
della Provincia dell'Aquila continua a svolgere le
funzioni di soggetto attuatore già assegnate con le
ordinanze di protezione civile indicate in premessa,
nonché per tutti gli interventi di competenza dell'ente
Provincia.
Art. 3
1. Per assicurare un adeguato supporto tecnico ed
operativo, nonché di coordinamento istituzionale per lo
svolgimento delle
attività previste dalla presente ordinanza e per le
esigenze derivanti dalla fase della ricostruzione, il
Commissario delegato per la ricostruzione é autorizzato
a costituire, con apposito provvedimento, una Struttura
tecnica di missione, composta da non piu' di trenta
unità di personale di cui quindici unità già previste
dall'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3784 del 25 giugno 2009.
2. Il Commissario delegato per la ricostruzione -
Presidente della regione Abruzzo si avvale di una
Commissione tecnico scientifica nominata con proprio
decreto e composta dai cinque esperti di cui all'art. 2
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3784 del 25 giugno 2009, dal medesimo designati con
il compito di prestare alta consulenza nella risoluzione
dei problemi amministrativi, finanziari, contabili e di
garanzia della trasparenza e della legalità, che
sorgono nel corso delle attività poste in essere dalla
Struttura tecnica di missione.
3. La Commissione di cui al comma 2 si avvale, a sua
volta, di una segreteria cui afferiscono un numero di
unità non superiore a tre prescelte dallo stesso
Commissario, anche fra esterni all'amministrazione.
Art. 4
1. La Struttura tecnica di missione supporta il
Commissario delegato nella definizione delle strategie
di ricostruzione e rilancio dell'area colpita dagli
eventi sismici della regione Abruzzo, adiuvandolo per le
funzioni di sintesi e di coordinamento, nonché di
garanzia della trasparenza e della conformità alla
normativa vigente delle attività da svolgere in
collaborazione con i diversi soggetti pubblici e privati
che sono coinvolti nei processi propri della
ricostruzione, nonché per fornire il necessario
supporto tecnico-amministrativo ai soggetti
istituzionali coinvolti.
2. In particolare, la Struttura tecnica di missione
svolge funzioni di assistenza al Commissario per:
la ricognizione delle risorse finanziarie complessive
disponibili per la ricostruzione dei territori colpiti
dal sisma;
l'istruttoria di atti di programmazione delle risorse e
di pianificazione degli interventi sul territorio;
l'istruttoria e proposta sul piano economico, giuridico
e territoriale dei singoli progetti pubblici e dei
progetti integrati di ambito;
la tracciabilità, monitoraggio e trasparenza degli
interventi;
il monitoraggio dell'attuazione degli interventi, anche
sotto il profilo finanziario e procedurale nonché
individuazione delle criticità e delle relative
soluzioni.
3. Nell'ambito delle attività della ricostruzione, per
i profili attinenti ai centri storici, la Struttura
tecnica di missione coadiuva i comuni che lo richiedono.
4. Con provvedimento del Commissario delegato per la
ricostruzione é nominato il coordinatore della
Struttura tecnica di missione, al quale é riconosciuto
il trattamento economico già in godimento con la
maggiorazione del 50% della retribuzione di posizione.
Art. 5
1. La Struttura tecnica di missione é composta fino ad
un massimo di quindici unità da personale proveniente
da pubbliche amministrazioni e/o da enti pubblici poste
in posizione di comando o distacco, previo assenso degli
interessati, anche in deroga alla vigente normativa
generale in materia di mobilità nel rispetto dei
termini perentori previsti dall'art. 17, comma 14, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, con permanenza a carico
delle amministrazioni di appartenenza degli oneri
relativi al trattamento fondamentale. Le restanti unità
possono essere assunte con contratti a tempo determinato
in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo
n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed
integrazioni.
L'utilizzo del personale comandato e del personale
estraneo alla pubblica amministrazione avviene con
modalità di durata annuale e comunque non oltre alla
durata dello stato di emergenza.
2. Al personale della Struttura tecnica di missione,
appartenente ai ruoli di pubbliche amministrazioni, puo'
essere riconosciuto un compenso per prestazioni di
lavoro straordinario effettivamente reso fino ad un
massimo di 70 ore mensili pro-capite. Al personale
dirigenziale applicato presso la Struttura tecnica di
missione, ferma rimanendo la permanenza del trattamento
economico fondamentale a carico dell'amministrazione di
appartenenza, é riconosciuta la
maggiorazione del 30% della retribuzione di posizione in
godimento.
3. Al personale di cui al comma 2, ove non residente
nella regione Abruzzo, é altresì corrisposto il
trattamento di missione dal luogo della sede di lavoro
dell'amministrazione di appartenenza, fino al 31 marzo
2010.
4. Il contingente di personale assunto con contratto di
collaborazione coordinata e coordinativa ai sensi
dell'art. 10, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 15 aprile 2009, n. 3755 e
dell'art. 4, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2009, n. 3757,
opera presso la struttura del Commissario delegato
Presidente della regione Abruzzo senza soluzione di
continuità a decorrere dal 1° febbraio 2010.
5. Il Commissario delegato - Presidente della regione
Abruzzo é altresì autorizzato ad avvalersi del
consulente e del contingente di personale di cui
all'art. 6, commi 2 e 3 dell'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3772 del 19 maggio 2009.
Art. 6
1. Il Commissario delegato - Presidente della regione
Abruzzo per gli interventi inclusi nel piano di cui
all'art. 4, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28
aprile 2009, n. 39 convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 giugno 2009, n. 77, ed il Vice-Commissario
vicario per gli interventi di sua competenza nel
territorio del comune dell'Aquila si avvalgono del
Provveditorato interregionale alle opere pubbliche
competente per territorio quale soggetto attuatore, che
puo' provvedere, ove necessario, con le deroghe
riconosciute allo stesso Commissario.
2. Il Commissario delegato, completa gli interventi
urgenti di ripristino di cui all'art. 4, comma 1,
lettera b), del richiamato decreto-legge n. 39/2009 con
relativi oneri posti a carico delle risorse di cui
all'art. 14, comma 1, del medesimo decreto-legge,
avvalendosi del Provveditorato interregionale alle opere
pubbliche, quale soggetto attuatore.
Art. 7
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli
3, 4 e 5 quantificati in 3,5 milioni di euro, si fa
fronte con le risorse disponibili di cui all'art. 7,
comma 1 del citato decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
che a tal fine vengono versate sulla contabilità
speciale del Commissario delegato per la ricostruzione
di cui all'art. 1, comma 7, della presente ordinanza.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 1
comma 9 si fa fronte a valere sulle risorse della
regione Abruzzo.
Art. 8
1. L'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3826 del 27 novembre 2009 é abrogata.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Milano, 22 dicembre 2009
Il Presidente: Berlusconi
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