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IL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto
l'art. 5, commi 2 e 3, della legge 24 febbraio 1992, n.
225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112;
Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2008, n. 123;
Visto, in particolare, l'art. 5, commi 1 e 2, del
predetto decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, che
dispone che, al fine di consentire il pieno rientro
dall'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti
nella regione Campania, in deroga al parere della
Commissione di valutazione di impatto ambientale in data
9
febbraio 2005, fatte salve le indicazioni a tutela
dell'ambiente e
quelle concernenti le implementazioni impiantistiche
migliorative
contenute nel medesimo parere e nel rispetto dei limiti
di emissione
ivi previsti, sono autorizzati, presso il
termovalorizzatore di
Acerra, il conferimento ed il trattamento dei rifiuti
aventi i
seguenti codici CER: 19.05.01; 19.05.03; 19.12.12;
19.12.10;
20.03.01; 20.03.99, per un quantitativo massimo
complessivo annuo pari a 600.000 tonnellate, e che, ai
sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 18 febbraio
2005, n. 59, e successive modificazioni, e tenuto conto
del parere della Commissione di valutazione di impatto
ambientale, nonché della consultazione già intervenuta
con la popolazione interessata,é autorizzato
l'esercizio del termovalorizzatore di Acerra, fatti
salvi i rinnovi autorizzativi
periodici previsti dal citato decreto legislativo;
Visto, in particolare, l'art. 6-bis, comma 4, del
predetto decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, che
dispone l'obbligo del completamento del
termovalorizzatore di Acerra per le società già
affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti nella
regione
Campania;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3369/2004, n. 3682/2008, n. 3705/2008, n.
3730/2009 e n. 3745/2009;
Visto il provvedimento n. 44 in data 26 febbraio 2009
del Soggetto
Vicario del Sottosegretario di Stato all'emergenza
rifiuti in
Campania, ex art. 1 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei
Ministri n. 3705/2008, con cui vengono adottati gli
elaborati tecnici
denominati «Contenuti e modalità dell'autorizzazione
integrata
ambientale» e «Piano di monitoraggio e controllo»,
redatti in termini
funzionali all'esercizio dell'impianto di
termovalorizzazione di
Acerra e contenenti prescrizioni volte a dare compiuta
attuazione
alle esigenze di tutela della salute pubblica e
dell'ambiente;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2, della citata
ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3745/2009,
che
stabilisce che l'autorizzazione legislativa delle fasi
di avviamento,
di esercizio provvisorio nelle fasi di collaudo e di
esercizio a
regime dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra,
é integrata
con le prescrizioni di cui agli elaborati tecnici
denominati
«Contenuti e modalità dell'autorizzazione integrata
ambientale» e
«Piano di monitoraggio e controllo», redatti in termini
funzionali
all'esercizio dell'impianto di termovalorizzazione di
Acerra, ed
adottati con il citato provvedimento n. 44 in data 26
febbraio 2009
del Soggetto Vicario del Sottosegretario di Stato
all'emergenza
rifiuti in Campania;
Considerato l'avvenuto avvio della c.d. Fase 1, come
definita nel
citato elaborato tecnico «Contenuti e modalità
dell'autorizzazione
integrata ambientale», all'atto delle operazioni di
inizializzazione
delle tre linee di cui si compone il termovalorizzatore
di Acerra, e
la conseguente necessità di garantire il corretto ed
efficace
esercizio del termovalorizzatore stesso, con particolare
riguardo
agli aspetti connessi alla tutela della salute della
popolazione e
dell'ambiente;
Considerata l'esigenza di ulteriormente testare, in
continuo, il
corretto funzionamento dei sistemi di cui si compone
l'impianto di
termovalorizzazione di Acerra in condizioni di
combustione continua
dei rifiuti sulle tre linee, sì da verificare, in
termini ancor maggiormente compiuti, l'andamento dei
dati delle emissioni,
nell'ottica di assicurare il rigoroso rispetto delle
prescrizioni
afferenti alla compatibilità ambientale dell'impianto
stesso;
Ravvisata, quindi, l'opportunità di porre in essere,
nell'ambito
della complessiva azione di monitoraggio riguardante
l'esercizio del
termovalorizzatore di Acerra in termini di
compatibilità ambientale,
ogni utile iniziativa per la verifica dei parametri di
funzionamento
dell'impianto;
Su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza
del
Consiglio dei Ministri di cui all'art. 1 del
decreto-legge 23 maggio
2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 luglio
2008, n. 123;
Dispone:
Art.
1.
1. Allo scopo di allineare le fasi di inizializzazione e
di funzionamento delle tre linee di cui si compone
l'impianto di termovalorizzazione di Acerra, sì da
verificare l'andamento dei dati
delle emissioni in atmosfera in condizioni di
combustione continua
dei rifiuti in termini di rigoroso rispetto dei limiti
di emissione
posti a tutela della salute pubblica e dell'ambiente, il
Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti in
Campania, di cui
all'art. 1 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90,
convertito, con
modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 123,é
autorizzato a
prorogare la durata della Fase 1 di avviamento delle
linee del
termovalorizzatore, così come definita nell'elaborato
tecnico
«Contenuti e modalità dell'autorizzazione integrata
ambientale»,
adottato con provvedimento n. 44 in data 26 febbraio
2009 del
Soggetto Vicario in premessa citato, nel rispetto della
tempistica
totale autorizzata per l'avviamento dell'impianto, e,
comunque, non
oltre il 2 luglio 2009.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 maggio 2009
Il Presidente: Berlusconi
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