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IL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto
l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri adottato
ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4
novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni,
dall'art. 1 della legge 27
dicembre 2002, n. 286, del 6 aprile 2009 recante la
dichiarazione
dell'eccezionale rischio di compromissione degli
interessi primari a
causa degli eventi sismici che hanno interessato la
provincia
dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il
giorno 6 aprile
2009;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 6
aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato
d'emergenza in
ordine agli eventi sismici predetti;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 6
aprile 2009, n. 3753, del 9 aprile 2009, n. 3754, del 15
aprile 2009,
n. 3755 e del 21 aprile 2009, n. 3757, recanti: «Primi
interventi
conseguenti agli eventi sismici predetti»;
Visto, in particolare, l'art. 5 dell'ordinanza del
Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3761 del 1° maggio 2009 con
cui i sindaci
dei comuni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge
n. 39 del
2009, sono nominati soggetti attuatori;
Visto l'art. 9 del decreto-legge n. 39 del 2009, con cui
vengono
disciplinati la rimozione e il trasporto, ad opera dei
comuni, dei
materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e
privati,
nonché quelli provenienti dalle demolizioni degli
edifici
danneggiati dal terremoto presenti su aree pubbliche e
private;
Visto in particolare il comma 9 del predetto art. 9 del
decreto-legge n. 39 del 2009, che prevede la
possibilità di definire
con ordinanze di protezione civile ai sensi dell'art. 5,
comma 2,
della sopra citata legge n. 225 del 1992 le modalità
operative per
la gestione dei rifiuti di cui al medesimo articolo;
Ravvisata la necessità di disporre misure urgenti per
la rimozione, il trasporto, il recupero o lo smaltimento
dei materiali
derivanti dai crolli e dalle demolizioni, dei rifiuti
liquidi
prodotti presso i campi di ricovero della popolazione
sfollata,
nonché per il ripristino degli impianti di depurazione
danneggiati
dagli eventi sismici;
Sentito l'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale;
D'intesa con la regione Abruzzo;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione
civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del
territorio e del mare;
Dispone:
Art.
1.
1. In relazione a quanto disposto dall'art. 9, comma 1,
del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, al fine di
assicurare il
deposito temporaneo dei rifiuti comunque prodotti nella
vigenza dello stato di emergenza di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009
citata in premessa, gli attuali siti comunque
individuati dai soggetti pubblici anche in deroga alla
vigente normativa e presso i qualié depositato detto
materiale,
sono all'uopo autorizzati sino al termine di cui al
comma 6. Le
autorità sindacali determinano l'adozione di eventuali
misure di
carattere temporaneo al fine di garantire adeguate
condizioni di
igiene e di tutela della salute pubblica e delle matrici
ambientali.
2. Per le finalità di cui all'art. 9, comma 3, del
decreto-legge
n. 39 del 2009, i comuni provvedono all'individuazione
dei siti da
adibire a stoccaggio provvisorio e selezione dei
materiali derivanti
dal crollo degli edifici pubblici nonché quelli
provenienti dalle
demolizioni degli edifici danneggiati dal sisma, previa
verifica
tecnica speditiva della sussistenza delle condizioni di
salvaguardia
ambientale e di tutela della salute pubblica, anche
avvalendosi delle
verifiche tecniche già esperite ed, ove necessario, in
deroga al
regio decreto del 29 luglio 1927, n. 1443.
3. Le attività degli impianti mobili di smaltimento o
recupero
all'interno dei siti di cui al comma 1, da porre in
essere ai sensi
dell'art. 9, comma 5, del decreto-legge n. 39 del 2009
possono essere avviate previa presentazione della
richiesta di verifica di
assoggettabilità di cui alla parte II del decreto
legislativo del 3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed
integrazioni,
fatti salvi gli esiti della procedura di verifica.
4. Fino alla cessazione dello stato di emergenza, e
limitatamente
ai materiali di cui al comma 1, i provvedimenti di
iscrizione
all'Albo nazionale gestori ambientali relativa ai
rifiuti di cui ai
CER del capitolo 17 dell'allegato D alla parte IV del
decreto
legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni ed
integrazioni devono intendersi estesi anche alla
raccolta, trasporto
e gestione dei rifiuti aventi codice CER 20 marzo 1999.
5. I comuni provvedono alle iniziative di cui al comma 1
avvalendosi del supporto tecnico e operativo della
provincia di
L'Aquila e scientifico dell'ARTA Abruzzo.
6. In deroga alla legge regionale del 19 dicembre 2007,
n. 45, i
comuni procedono alla rimozione dei materiali di cui al
comma 2
depositati nell'ambito degli interventi di emergenza nei
giorni
immediatamente successivi all'evento sismico entro tre
mesi dalla
data di pubblicazione della presente ordinanza,
disponendone il
conferimento alle aree di cui al comma 1.
7. I comuni rendicontano al commissario delegato i costi
sostenuti
per le attività di cui al presente articolo, al netto
di eventuali
ricavi da avvio a recupero degli materiali.
Art. 2.
1. Limitatamente ai territori dei comuni di cui all'art.
1
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3754 del
9 aprile 2009, i rifiuti liquidi di cui all'art. 110,
comma 3,
lettere a), b) e c) del decreto legislativo, n. 152 del
2006 e
successive modificazioni ed integrazioni, prodotti
presso i campi di
ricovero della popolazione sfollata a seguito degli
eventi sismici in
rassegna, sono classificati come rifiuti urbani con
codice CER
20.03.99.
2. Fino alla cessazione dello stato di emergenza, i
provvedimenti
di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali
nonché le
autorizzazioni e le comunicazioni rilasciati o
effettuate per la
raccolta il trasporto, lo smaltimento, il recupero ed il
trattamento
dei rifiuti di cui al comma 1 identificati con il codice
CER 20.03.04
devono intendersi estesi ai rifiuti aventi codice CER
20.03.99.
3. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi,
il
produttore dei rifiuti di cui al comma 1é il Comune di
origine dei
rifiuti stessi, in deroga all'art. 183, comma 1, del
decreto
legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni
ed
integrazioni.
4. I comuni rendicontano al commissario delegato i costi
sostenuti
per la gestione dei rifiuti di cui al presente articolo
ai fini della
verifica contabile e della liquidazione.
5. Nella vigenza dello stato di emergenza di cui al
decreto del
Presidente del Consiglio Ministri del 6 aprile 2009,
agli operatori
incaricati delle attività di raccolta, trasporto e
smaltimento dei
rifiuti derivanti dal crollo degli edifici pubblici e
privati, di
quelli provenienti dalle demolizioni degli edifici
danneggiati
dall'evento sismico nonché dei rifiuti liquidi di cui
al comma 1, si
applicano le disposizioni di cui all'art. 193, comma 4
del decreto
legislativo n 152 del 2006 e successive modifiche ed
integrazioni, e
possono svolgere le dette attività in deroga all'art.
189, comma 3,
e 190 del citato decreto legislativo.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 13 maggio 2009
Il Presidente: Berlusconi
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