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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87, 117 e 118
della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368,
recante istituzione del Ministero per i beni e le
attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
recante testo unico delle disposizioni legislative in
materia di beni culturali e ambientali, a norma
dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;
Visto l'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 2003;
Acquisito il parere della Conferenza unificata,
istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 16 gennaio 2004;
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività
culturali, di concerto con il Ministro per gli affari
regionali;
E m a n a il seguente decreto
legislativo:
Art. 1.
1. É approvato l'unito codice dei beni culturali e del
paesaggio, composto di 184 articoli e dell'allegato A,
vistato dal Ministro proponente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 gennaio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Urbani, Ministro per i beni e le
attività culturali
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137."
PARTE PRIMA
Disposizioni generali
Articolo 1
Principi
1. In attuazione dell’articolo 9 della Costituzione, la
Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale in
coerenza con le attribuzioni di cui all’articolo 117
della Costituzione e secondo le disposizioni del
presente codice.
2. La tutela e la valorizzazione del patrimonio
culturale concorrono a preservare la memoria della
comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere
lo sviluppo della cultura.
3. Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le
province e i comuni assicurano e sostengono la
conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono
la pubblica fruizione e la valorizzazione.
4. Gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento della
loro attività, assicurano la conservazione e la pubblica
fruizione del loro patrimonio culturale.
5. I privati proprietari, possessori o detentori di beni
appartenenti al patrimonio culturale sono tenuti a
garantirne la conservazione.
6. Le attività concernenti la conservazione, la
fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale
indicate ai commi 3, 4 e 5 sono svolte in conformità
alla normativa di tutela.
Articolo 2
Patrimonio culturale
1. Il patrimonio culturale è costituito dai beni
culturali e dai beni paesaggistici.
2. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai
sensi degli
articoli 10 e
11,
presentano interesse artistico, storico, archeologico,
etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le
altre cose individuate dalla legge o in base alla legge
quali testimonianze aventi valore di civiltà.
3. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree
indicati all’articolo
134, costituenti espressione dei valori
storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici
del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge
o in base alla legge.
4. I beni del patrimonio culturale di appartenenza
pubblica sono destinati alla fruizione della
collettività, compatibilmente con le esigenze di uso
istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di
tutela.
Articolo 3
Tutela del patrimonio culturale
1. La tutela consiste nell’esercizio delle funzioni e
nella disciplina delle attività dirette, sulla base di
un’adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni
costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la
protezione e la conservazione per fini di pubblica
fruizione.
2. L’esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche
attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare
diritti e comportamenti inerenti al patrimonio
culturale.
Articolo 4
Funzioni dello Stato in materia di tutela del patrimonio
culturale
1. Al fine di garantire l’esercizio
unitario delle funzioni di tutela, ai sensi
dell’articolo 118 della Costituzione, le funzioni stesse
sono attribuite al Ministero per i beni e le attività
culturali, di seguito denominato "Ministero", che le
esercita direttamente o tramite forme di intesa e
coordinamento con le regioni ai sensi dell’articolo
5.
2. Il Ministero esercita le funzioni di tutela sui beni
culturali di appartenenza statale anche se in consegna o
in uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal
Ministero.
Articolo 5
Cooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici
territoriali in materia di tutela del patrimonio
culturale
1. Le regioni, nonché i comuni, le città metropolitane e
le province, di seguito denominati "altri enti pubblici
territoriali", cooperano con il Ministero nell’esercizio
delle funzioni di tutela in conformità a quanto disposto
dal Titolo I della Parte seconda del presente codice.
2. Le funzioni di tutela previste dal presente codice
che abbiano ad oggetto manoscritti, autografi, carteggi,
documenti, incunaboli, raccolte librarie non
appartenenti allo Stato o non sottoposte alla tutela
statale, nonché libri, stampe e incisioni non
appartenenti allo Stato, sono esercitate dalle regioni.
3. Sulla base di specifici accordi od intese e previo
parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, di seguito denominata "Conferenza
Stato-regioni", le regioni possono esercitare le
funzioni di tutela anche su raccolte librarie private,
nonché su carte geografiche, spartiti musicali,
fotografie, pellicole o altro materiale audiovisivo, con
relativi negativi e matrici, non appartenenti allo
Stato.
4. Nelle forme previste dal comma 3 e sulla base dei
principi di differenziazione ed adeguatezza, possono
essere individuate ulteriori forme di coordinamento in
materia di tutela con le regioni che ne facciano
richiesta.
5. Gli accordi o le intese possono prevedere particolari
forme di cooperazione con gli altri enti pubblici
territoriali.
6. Le funzioni amministrative di tutela dei beni
paesaggistici sono conferite alle regioni secondo le
disposizioni di cui alla Parte terza del presente
codice.
7. Relativamente alle funzioni di cui ai commi 2, 3, 4,
5 e 6, il Ministero esercita le potestà di indirizzo e
di vigilanza e il potere sostitutivo in caso di
perdurante inerzia o inadempienza.
Articolo 6
Valorizzazione del patrimonio culturale
1. La valorizzazione consiste nell’esercizio delle
funzioni e nella disciplina delle attività dirette a
promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad
assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e
fruizione pubblica del patrimonio stesso. Essa comprende
anche la promozione ed il sostegno degli interventi di
conservazione del patrimonio culturale.
2. La valorizzazione è attuata in forme compatibili con
la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze.
3. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione
dei soggetti privati, singoli o associati, alla
valorizzazione del patrimonio culturale.
Articolo 7
Funzioni e compiti in materia di valorizzazione del
patrimonio culturale
1. Il presente codice fissa i principi fondamentali in
materia di valorizzazione del patrimonio culturale. Nel
rispetto di tali principi le regioni esercitano la
propria potestà legislativa.
2. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali perseguono il coordinamento,
l’armonizzazione e l’integrazione delle attività di
valorizzazione dei beni pubblici.
Articolo 8
Regioni e province ad autonomia speciale
1. Nelle materie disciplinate dal presente codice
restano ferme le potestà attribuite alle regioni a
statuto speciale ed alle province autonome di Trento e
Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di
attuazione.
Articolo 9
Beni culturali di interesse religioso
1. Per i beni culturali di interesse
religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della
Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, il
Ministero e, per quanto di competenza, le regioni
provvedono, relativamente alle esigenze di culto,
d’accordo con le rispettive autorità.
2. Si osservano, altresì, le disposizioni stabilite
dalle intese concluse ai sensi dell’articolo 12
dell’Accordo di modificazione del Concordato lateranense
firmato il 18 febbraio 1984, ratificato e reso esecutivo
con legge 25 marzo 1985, n. 121, ovvero dalle leggi
emanate sulla base delle intese sottoscritte con le
confessioni religiose diverse dalla cattolica, ai sensi
dell’articolo 8, comma 3, della Costituzione.
PARTE SECONDA
Beni culturali
TITOLO I
Tutela Capo I
Oggetto della tutela Artt. 10-17
Articolo 10
Beni culturali
1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili
appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti
pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed
istituto pubblico e a persone giuridiche private senza
fine di lucro, che presentano interesse artistico,
storico, archeologico o etnoantropologico.
2. Sono inoltre beni culturali:
a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri
luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli
altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro
ente ed istituto pubblico;
b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle
regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché
di ogni altro ente ed istituto pubblico;
c) le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato,
delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali,
nonché di ogni altro ente e istituto pubblico.
3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta
la dichiarazione prevista dall’articolo
13:
a) le cose immobili e mobili che presentano interesse
artistico, storico, archeologico o etnoantropologico
particolarmente importante, appartenenti a soggetti
diversi da quelli indicati al comma 1;
b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a
privati, che rivestono interesse storico particolarmente
importante;
c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di
eccezionale interesse culturale;
d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti,
che rivestono un interesse particolarmente importante a
causa del loro riferimento con la storia politica,
militare, della letteratura, dell’arte e della cultura
in genere, ovvero quali testimonianze dell’identità e
della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o
religiose;
e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque
appartenenti, che, per tradizione, fama e particolari
caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un
eccezionale interesse artistico o storico.
4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al
comma 3, lettera a):
a) le cose che interessano la paleontologia, la
preistoria e le primitive civiltà;
b) le cose di interesse numismatico;
c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli
incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni,
con relative matrici, aventi carattere di rarità e di
pregio;
d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi
carattere di rarità e di pregio;
e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le
pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in
genere, aventi carattere di rarità e di pregio;
f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse
artistico o storico;
g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti
urbani di interesse artistico o storico;
h) i siti minerari di interesse storico od
etnoantropologico;
i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico,
storico od etnoantropologico;
l) le tipologie di architettura rurale aventi interesse
storico od etnoantropologico quali testimonianze
dell’economia rurale tradizionale.
5. Salvo quanto disposto dagli
articoli 64 e
178, non sono soggette alla disciplina del
presente Titolo le cose indicate al comma 1 e al comma
3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o
la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.
Articolo 11
Beni oggetto di specifiche disposizioni di tutela
1. Fatta salva l’applicazione dell’articolo
10, qualora ne ricorrano presupposti e
condizioni, sono beni culturali, in quanto oggetto di
specifiche disposizioni del presente Titolo:
a. gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le
iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di
edifici, esposti o non alla pubblica vista, di cui all’articolo
50, comma 1;
b. gli studi d’artista, di cui all’articolo
51;
c. le aree pubbliche di cui all’articolo
52;
d. le opere di pittura, di scultura, di grafica e
qualsiasi oggetto d’arte di autore vivente o la cui
esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, di cui
agli
articoli 64 e
65;
e. le opere dell’architettura contemporanea di
particolare valore artistico, di cui all’articolo
37;
f. le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli
esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o di
sequenze di immagini in movimento, le documentazioni di
manifestazioni, sonore o verbali, comunque realizzate,
la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni, di
cui all’articolo
65;
g. i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque
anni, di cui agli
articoli 65 e
67,
comma 2;
h. i beni e gli strumenti di interesse per la storia
della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta
anni, di cui all’articolo
65;
i. le vestigia individuate dalla vigente normativa in
materia di tutela del patrimonio storico della Prima
guerra mondiale, di cui all’articolo
50, comma 2.
Articolo 12
Verifica dell’interesse culturale
1. Le cose immobili e mobili indicate all’articolo
10, comma 1, che siano opera di autore non
più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre
cinquanta anni, sono sottoposte alle disposizioni del
presente Titolo fino a quando non sia stata effettuata
la verifica di cui al comma 2.
2. I competenti organi del Ministero, d’ufficio o su
richiesta formulata dai soggetti cui le cose
appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi,
verificano la sussistenza dell’interesse artistico,
storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di
cui al comma 1, procedendo alla loro schedatura sulla
base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal
Ministero medesimo al fine di assicurare uniformità di
valutazione.
3. Ai fini del comma 2, il Ministero fissa, con propri
decreti, i criteri e le modalità per la predisposizione
e la presentazione delle richieste di verifica e della
documentazione conoscitiva ad esse inerente. Per i beni
del demanio, il decreto è adottato d’intesa con
l’Agenzia del demanio e stabilisce anche i termini del
procedimento; e, per i beni immobili in uso
all’amministrazione della difesa, anche d’intesa con la
competente direzione generale dei lavori e del demanio.
4. Qualora nelle cose sottoposte a schedatura non sia
stato riscontrato l’interesse di cui al comma 2, le cose
medesime sono escluse dall’applicazione delle
disposizioni del presente Titolo.
5. Nel caso di verifica con esito negativo su cose
appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e
degli altri enti pubblici territoriali, la scheda
contenente i relativi dati è trasmessa ai competenti
uffici affinché ne dispongano la sdemanializzazione,
qualora non vi ostino altre ragioni di pubblico
interesse.
6. Le cose di cui al comma 3 e quelle di cui al comma 4
per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione
sono liberamente alienabili, ai fini del presente
codice.
7. L’accertamento dell’interesse artistico, storico,
archeologico o etnoantropologico, effettuato in
conformità agli indirizzi generali di cui al comma 2,
costituisce dichiarazione ai sensi dell’articolo
13 ed il relativo provvedimento è trascritto
nei modi previsti dall’articolo
15, comma 2. I beni restano definitivamente
sottoposti alle disposizioni del presente Titolo.
8. Le disposizioni del
presente articolo si applicano alle cose di
cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui esse
appartengono mutino in qualunque modo la loro natura
giuridica.
Articolo 13
Dichiarazione dell’interesse culturale
1. La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa
che ne forma oggetto, dell’interesse richiesto dall’articolo
10, comma 3.
2. La dichiarazione non è richiesta per i beni di cui
all’articolo
10, comma 2. Tali beni rimangono sottoposti a
tutela anche qualora i soggetti cui essi appartengono
mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.
Articolo 14
Procedimento di dichiarazione
1. Il soprintendente avvia il procedimento per la
dichiarazione dell’interesse culturale, anche su
motivata richiesta della regione e di ogni altro ente
territoriale interessato, dandone comunicazione al
proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo
della cosa che ne forma oggetto.
2. La comunicazione contiene gli elementi di
identificazione e di valutazione della cosa risultanti
dalle prime indagini, l’indicazione degli effetti
previsti dal comma 4, nonché l’indicazione del termine,
comunque non inferiore a trenta giorni, per la
presentazione di eventuali osservazioni.
3. Se il procedimento riguarda complessi immobiliari, la
comunicazione è inviata anche al comune o alla città
metropolitana.
4. La comunicazione comporta l’applicazione, in via
cautelare, delle disposizioni previste dal
Capo
II, dalla
sezione I del Capo III e dalla
sezione I del Capo IV del presente Titolo.
5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla scadenza
del termine del procedimento di dichiarazione, che il
Ministero stabilisce a norma dell’articolo 2, comma 2,
della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. La dichiarazione dell’interesse culturale è adottata
dal Ministero.
Articolo 15
Notifica della dichiarazione
1. La dichiarazione prevista dall’articolo
13 è notificata al proprietario, possessore o
detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma
oggetto, tramite messo comunale o a mezzo posta
raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Ove si tratti di cose soggette a pubblicità
immobiliare o mobiliare, il provvedimento di
dichiarazione è trascritto, su richiesta del
soprintendente, nei relativi registri ed ha efficacia
nei confronti di ogni successivo proprietario,
possessore o detentore a qualsiasi titolo.
Articolo 16
Ricorso amministrativo avverso la dichiarazione
1. Avverso la dichiarazione di cui all’articolo
13 è ammesso ricorso al Ministero, per motivi
di legittimità e di merito, entro trenta giorni dalla
notifica della dichiarazione.
2. La proposizione del ricorso comporta la sospensione
degli effetti del provvedimento impugnato. Rimane ferma
l’applicazione, in via cautelare, delle disposizioni
previste dal
Capo
II, dalla
sezione I del Capo III e dalla
sezione I del Capo IV del presente Titolo.
3. Il Ministero, sentito il competente organo
consultivo, decide sul ricorso entro il termine di
novanta giorni dalla presentazione dello stesso.
4. Il Ministero, qualora accolga il ricorso, annulla o
riforma l’atto impugnato.
5. Si applicano le disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
Articolo 17
Catalogazione
1. Il Ministero, con il concorso delle regioni e degli
altri enti pubblici territoriali, assicura la
catalogazione dei beni culturali e coordina le relative
attività.
2. Le procedure e le modalità di catalogazione sono
stabilite con decreto ministeriale. A tal fine il
Ministero, con il concorso delle regioni, individua e
definisce metodologie comuni di raccolta, scambio,
accesso ed elaborazione dei dati a livello nazionale e
di integrazione in rete delle banche dati dello Stato,
delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali.
3. Il Ministero e le regioni, anche con la
collaborazione delle università, concorrono alla
definizione di programmi concernenti studi, ricerche ed
iniziative scientifiche in tema di metodologie di
catalogazione e inventariazione.
4. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali, con le modalità di cui al decreto
ministeriale previsto al comma 2, curano la
catalogazione dei beni culturali loro appartenenti e,
previe intese con gli enti proprietari, degli altri beni
culturali.
5. I dati di cui al
presente articolo affluiscono al catalogo
nazionale dei beni culturali.
6. La consultazione dei dati concernenti le
dichiarazioni emesse ai sensi dell’articolo
13 è disciplinata in modo da garantire la
sicurezza dei beni e la tutela della riservatezza.
Capo II
Vigilanza e ispezione
Articolo 18
Vigilanza
1. La vigilanza sui beni culturali compete al Ministero.
2. La vigilanza sulle cose indicate all’articolo
12, comma 1, di appartenenza statale, da
chiunque siano tenute in uso o in consegna, è esercitata
direttamente dal Ministero. Per l’esercizio dei poteri
di vigilanza sulle cose indicate all’articolo
12, comma 1, appartenenti alle regioni e agli
altri enti pubblici territoriali, il Ministero procede
anche mediante forme di intesa e di coordinamento con le
regioni.
Articolo 19
Ispezione
1. I soprintendenti possono procedere in ogni tempo, con
preavviso non inferiore a cinque giorni, fatti salvi i
casi di estrema urgenza, ad ispezioni volte ad accertare
l’esistenza e lo stato di conservazione e di custodia
dei beni culturali.
Capo III
Protezione e conservazione
Articolo 20
Interventi vietati
1. I beni culturali non possono essere distrutti,
danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro
carattere storico o artistico oppure tali da recare
pregiudizio alla loro conservazione.
2. Gli archivi non possono essere smembrati.
Articolo 21
Interventi soggetti ad autorizzazione
1. Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:
a) la demolizione delle cose costituenti beni culturali,
anche con successiva ricostituzione;
b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali,
salvo quanto previsto ai commi 2 e 3;
c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;
d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e
degli archivi privati per i quali sia intervenuta la
dichiarazione ai sensi dell’articolo
13;
e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di
complessi organici di documentazione di archivi
pubblici, nonché di archivi di soggetti giuridici
privati.
2. Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal
mutamento di dimora o di sede del detentore, è
preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro
trenta giorni dal ricevimento della denuncia, può
prescrivere le misure necessarie perché i beni non
subiscano danno dal trasporto.
3. Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e
degli enti ed istituti pubblici non è soggetto ad
autorizzazione.
4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti,
l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su
beni culturali è subordinata ad autorizzazione del
soprintendente.
5. L’autorizzazione è resa su progetto o, qualora
sufficiente, su descrizione tecnica dell’intervento,
presentati dal richiedente, e può contenere
prescrizioni.
Articolo 22
Procedimento di autorizzazione per interventi di
edilizia
1. Fuori dei casi previsti dagli
articoli 25 e
26,
l’autorizzazione prevista dall’articolo
21, comma 4, relativa ad interventi in
materia di edilizia pubblica e privata è rilasciata
entro il termine di centoventi giorni dalla ricezione
della richiesta da parte della soprintendenza.
2. Qualora la soprintendenza chieda chiarimenti o
elementi integrativi di giudizio, il termine indicato al
comma 1 è sospeso fino al ricevimento della
documentazione richiesta.
3. Ove la soprintendenza proceda ad accertamenti di
natura tecnica, dandone preventiva comunicazione al
richiedente, il termine indicato al comma 1 è sospeso
fino all’acquisizione delle risultanze degli
accertamenti d’ufficio e comunque per non più di trenta
giorni.
4. Decorso inutilmente il termine di cui ai commi 2 e 3,
il richiedente può diffidare l’amministrazione a
provvedere. La richiesta di autorizzazione si intende
accolta ove l’amministrazione non provveda nei trenta
giorni successivi al ricevimento della diffida.
Articolo 23
Procedure edilizie semplificate
1. Qualora gli interventi autorizzati ai sensi dell’articolo
21 necessitino anche di titolo abilitativo in
materia edilizia, è possibile il ricorso alla denuncia
di inizio attività, nei casi previsti dalla legge. A tal
fine l’interessato, all’atto della denuncia, trasmette
al comune l’autorizzazione conseguita, corredata dal
relativo progetto.
Articolo 24
Interventi su beni pubblici
1. Per gli interventi su beni culturali pubblici da
eseguirsi da parte di amministrazioni dello Stato, delle
regioni, di altri enti pubblici territoriali, nonché di
ogni altro ente ed istituto pubblico, l’autorizzazione
necessaria ai sensi dell’articolo
21 può essere espressa nell’ambito di accordi
tra il Ministero ed il soggetto pubblico interessato.
Articolo 25
Conferenza di servizi
1. Nei procedimenti relativi ad opere o lavori incidenti
su beni culturali, ove si ricorra alla conferenza di
servizi, l’autorizzazione necessaria ai sensi dell’articolo
21 è rilasciata in quella sede dal competente
organo del Ministero con dichiarazione motivata,
acquisita al verbale della conferenza e contenente le
eventuali prescrizioni impartite per la realizzazione
del progetto.
2. Qualora l’organo ministeriale esprima motivato
dissenso, l’amministrazione procedente può richiedere la
determinazione di conclusione del procedimento al
Presidente del Consiglio dei ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri.
3. Il destinatario della determinazione conclusiva
favorevole adottata in conferenza di servizi informa il
Ministero dell’avvenuto adempimento delle prescrizioni
da quest’ultimo impartite.
Articolo 26
Valutazione di impatto ambientale
1. Per i progetti di opere da sottoporre a valutazione
di impatto ambientale, l’autorizzazione prevista dall’articolo
21 è espressa dal Ministero in sede di
concerto per la pronuncia sulla compatibilità
ambientale, sulla base del progetto definitivo da
presentarsi ai fini della valutazione medesima.
2. Qualora dall’esame del progetto effettuato a norma
del comma 1 risulti che l’opera non è in alcun modo
compatibile con le esigenze di protezione dei beni
culturali sui quali essa è destinata ad incidere, il
Ministero si pronuncia negativamente, dandone
comunicazione al Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio. In tal caso, la procedura di valutazione
di impatto ambientale si considera conclusa
negativamente.
3. Se nel corso dei lavori risultano comportamenti
contrastanti con l’autorizzazione espressa nelle forme
di cui al comma 1, tali da porre in pericolo l’integrità
dei beni culturali soggetti a tutela, il soprintendente
ordina la sospensione dei lavori.
Articolo 27
Situazioni di urgenza
1. Nel caso di assoluta urgenza possono essere
effettuati gli interventi provvisori indispensabili per
evitare danni al bene tutelato, purché ne sia data
immediata comunicazione alla soprintendenza, alla quale
sono tempestivamente inviati i progetti degli interventi
definitivi per la necessaria autorizzazione.
Articolo 28
Misure cautelari e preventive
1. Il soprintendente può ordinare la sospensione di
interventi iniziati contro il disposto degli
articoli 20,
21,
25,
26
e
27
ovvero condotti in difformità dall’autorizzazione.
2. Al soprintendente spetta altresì la facoltà di
ordinare l’inibizione o la sospensione di interventi
relativi alle cose indicate nell’articolo
10, anche quando per esse non siano ancora
intervenute la verifica di cui all’articolo
12, comma 2, o la dichiarazione di cui all’articolo
13.
3. L’ordine di cui al comma 2 si intende revocato se,
entro trenta giorni dalla ricezione del medesimo, non è
comunicato, a cura del soprintendente, l’avvio del
procedimento di verifica o di dichiarazione.
4. In caso di realizzazione di opere pubbliche ricadenti
in aree di interesse archeologico, anche quando per esse
non siano intervenute la verifica di cui all’articolo
12, comma 2, o la dichiarazione di cui all’articolo
13, il soprintendente può richiedere
l’esecuzione di saggi archeologici preventivi sulle aree
medesime a spese del committente dell’opera pubblica.
Articolo 29
Conservazione
1. La conservazione del patrimonio culturale è
assicurata mediante una coerente, coordinata e
programmata attività di studio, prevenzione,
manutenzione e restauro.
2. Per prevenzione si intende il complesso delle
attività idonee a limitare le situazioni di rischio
connesse al bene culturale nel suo contesto.
3. Per manutenzione si intende il complesso delle
attività e degli interventi destinati al controllo delle
condizioni del bene culturale e al mantenimento
dell’integrità, dell’efficienza funzionale e
dell’identità del bene e delle sue parti.
4. Per restauro si intende l’intervento diretto sul bene
attraverso un complesso di operazioni finalizzate
all’integrità materiale ed al recupero del bene
medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi
valori culturali. Nel caso di beni immobili situati
nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla
normativa vigente, il restauro comprende l’intervento di
miglioramento strutturale.
5. Il Ministero definisce, anche con il concorso delle
regioni e con la collaborazione delle università e degli
istituti di ricerca competenti, linee di indirizzo,
norme tecniche, criteri e modelli di intervento in
materia di conservazione dei beni culturali.
6. Fermo quanto disposto dalla normativa in materia di
progettazione ed esecuzione di opere su beni
architettonici, gli interventi di manutenzione e
restauro su beni culturali mobili e superfici decorate
di beni architettonici sono eseguiti in via esclusiva da
coloro che sono restauratori di beni culturali ai sensi
della normativa in materia.
7. I profili di competenza dei restauratori e degli
altri operatori che svolgono attività complementari al
restauro o altre attività di conservazione dei beni
culturali mobili e delle superfici decorate di beni
architettonici sono definiti con decreto del Ministro
adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, d’intesa con la Conferenza
Stato-regioni.
8. Con decreto del Ministro adottato ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988
di concerto con il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, previo parere della
Conferenza Stato-regioni, sono definiti i criteri ed i
livelli di qualità cui si adegua l’insegnamento del
restauro.
9. L’insegnamento del restauro è impartito dalle scuole
di alta formazione e di studio istituite ai sensi
dell’articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998,
n. 368, nonché dai centri di cui al comma 11 e dagli
altri soggetti pubblici e privati accreditati presso lo
Stato. Con decreto del Ministro adottato ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988
di concerto con il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, previo parere della
Conferenza Stato-regioni, sono individuati le modalità
di accreditamento, i requisiti minimi organizzativi e di
funzionamento dei soggetti di cui al presente comma, le
modalità della vigilanza sullo svolgimento delle
attività didattiche e dell’esame finale, cui partecipa
almeno un rappresentante del Ministero, nonché le
caratteristiche del corpo docente.
10. La formazione delle figure professionali che
svolgono attività complementari al restauro o altre
attività di conservazione è assicurata da soggetti
pubblici e privati ai sensi della normativa regionale. I
relativi corsi si adeguano a criteri e livelli di
qualità definiti con accordo in sede di Conferenza
Stato-regioni, ai sensi dell’articolo 4 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
11. Mediante appositi accordi o intese il Ministero e le
regioni, anche con il concorso delle università e di
altri soggetti pubblici e privati, possono istituire
congiuntamente centri, anche a carattere interregionale,
dotati di personalità giuridica, cui affidare attività
di ricerca, sperimentazione, studio, documentazione ed
attuazione di interventi di conservazione e restauro su
beni culturali, di particolare complessità. Presso tali
centri possono essere altresì istituite, ai sensi del
comma 9, scuole di alta formazione per l’insegnamento
del restauro.
Articolo 30
Obblighi conservativi
1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici
territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico
hanno l’obbligo di garantire la sicurezza e la
conservazione dei beni culturali di loro appartenenza.
2. I soggetti indicati al comma 1 e le persone
giuridiche private senza fine di lucro fissano i beni
culturali di loro appartenenza, ad eccezione degli
archivi correnti, nel luogo di loro destinazione nel
modo indicato dal soprintendente.
3. I privati proprietari, possessori o detentori di beni
culturali sono tenuti a garantirne la conservazione.
4. I soggetti indicati al comma 1 hanno l’obbligo di
conservare i propri archivi nella loro organicità e di
ordinarli, nonché di inventariare i propri archivi
storici, costituiti dai documenti relativi agli affari
esauriti da oltre quaranta anni. Allo stesso obbligo
sono assoggettati i proprietari, possessori o detentori,
a qualsiasi titolo, di archivi privati per i quali sia
intervenuta la dichiarazione di cui all’articolo
13.
Articolo 31
Interventi conservativi volontari
1. Il restauro e gli altri interventi
conservativi su beni culturali ad iniziativa del
proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo
sono autorizzati ai sensi dell’articolo
21.
2. In sede di autorizzazione, il soprintendente si
pronuncia, a richiesta dell’interessato,
sull’ammissibilità dell’intervento ai contributi statali
previsti dagli
articoli 35 e
37
e certifica eventualmente il carattere necessario
dell’intervento stesso ai fini della concessione delle
agevolazioni tributarie previste dalla legge.
Articolo 32
Interventi conservativi imposti
1. Il Ministero può imporre al proprietario, possessore
o detentore a qualsiasi titolo gli interventi necessari
per assicurare la conservazione dei beni culturali,
ovvero provvedervi direttamente.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli
obblighi di cui all’articolo
30, comma 4.
Articolo 33
Procedura di esecuzione degli interventi conservativi
imposti
1. Ai fini dell’articolo
32 il soprintendente redige una relazione
tecnica e dichiara la necessità degli interventi da
eseguire.
2. La relazione tecnica è inviata, insieme alla
comunicazione di avvio del procedimento, al
proprietario, possessore o detentore del bene, che può
far pervenire le sue osservazioni entro trenta giorni
dal ricevimento degli atti.
3. Il soprintendente, se non ritiene necessaria
l’esecuzione diretta degli interventi, assegna al
proprietario, possessore o detentore un termine per la
presentazione del progetto esecutivo delle opere da
effettuarsi, conformemente alla relazione tecnica.
4. Il progetto presentato è approvato dal soprintendente
con le eventuali prescrizioni e con la fissazione del
termine per l’inizio dei lavori. Per i beni immobili il
progetto presentato è trasmesso dalla soprintendenza al
comune o alla città metropolitana, che possono esprimere
parere motivato entro trenta giorni dalla ricezione
della comunicazione.
5. Se il proprietario, possessore o detentore del bene
non adempie all’obbligo di presentazione del progetto, o
non provvede a modificarlo secondo le indicazioni del
soprintendente nel termine da esso fissato, ovvero se il
progetto è respinto, si procede con l’esecuzione
diretta.
6. In caso di urgenza, il soprintendente può adottare
immediatamente le misure conservative necessarie.
Articolo 34
Oneri per gli interventi conservativi imposti
1. Gli oneri per gli interventi su beni culturali,
imposti o eseguiti direttamente dal Ministero ai sensi
dell’articolo
32, sono a carico del proprietario,
possessore o detentore. Tuttavia, se gli interventi sono
di particolare rilevanza ovvero sono eseguiti su beni in
uso o godimento pubblico, il Ministero può concorrere in
tutto o in parte alla relativa spesa. In tal caso,
determina l’ammontare dell’onere che intende sostenere e
ne dà comunicazione all’interessato.
2. Se le spese degli interventi sono sostenute dal
proprietario, possessore o detentore, il Ministero
provvede al loro rimborso, anche mediante l’erogazione
di acconti ai sensi dell’articolo
36, commi 2 e 3, nei limiti dell’ammontare
determinato ai sensi del comma 1.
3. Per le spese degli interventi sostenute direttamente,
il Ministero determina la somma da porre a carico del
proprietario, possessore o detentore, e ne cura il
recupero nelle forme previste dalla normativa in materia
di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello
Stato.
Articolo 35
Intervento finanziario del Ministero
1. Il Ministero ha facoltà di concorrere alla spesa
sostenuta dal proprietario, possessore o detentore del
bene culturale per l’esecuzione degli interventi
previsti dall’articolo
31, comma 1, per un ammontare non superiore
alla metà della stessa. Se gli interventi sono di
particolare rilevanza o riguardano beni in uso o
godimento pubblico, il Ministero può concorrere alla
spesa fino al suo intero ammontare.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche agli
interventi sugli archivi storici previsti dall’articolo
30, comma 4.
3. Per la determinazione della percentuale del
contributo di cui al comma 1 si tiene conto di altri
contributi pubblici e di eventuali contributi privati
relativamente ai quali siano stati ottenuti benefici
fiscali.
Articolo 36
Erogazione del contributo
1. Il contributo è concesso dal Ministero a lavori
ultimati e collaudati sulla spesa effettivamente
sostenuta dal beneficiario.
2. Possono essere erogati acconti sulla base degli stati
di avanzamento dei lavori regolarmente certificati.
3. Il beneficiario è tenuto alla restituzione degli
acconti percepiti se gli interventi non sono stati, in
tutto o in parte, regolarmente eseguiti. Per il recupero
delle relative somme si provvede nelle forme previste
dalla normativa in materia di riscossione coattiva delle
entrate patrimoniali dello Stato.
Articolo 37
Contributo in conto interessi
1. Il Ministero può concedere contributi in
conto interessi sui mutui accordati da istituti di
credito ai proprietari, possessori o detentori a
qualsiasi titolo di beni culturali immobili per la
realizzazione degli interventi conservativi autorizzati.
2. Il contributo è concesso nella misura massima
corrispondente agli interessi calcolati ad un tasso
annuo di sei punti percentuali sul capitale erogato a
titolo di mutuo.
3. Il contributo è corrisposto direttamente dal
Ministero all’istituto di credito secondo modalità da
stabilire con convenzioni.
4. Il contributo di cui al comma 1 può essere concesso
anche per interventi conservativi su opere di
architettura contemporanea di cui il soprintendente
abbia riconosciuto, su richiesta del proprietario, il
particolare valore artistico.
Articolo 38
Apertura al pubblico degli immobili oggetto di
interventi conservativi
1. Gli immobili restaurati o sottoposti ad altri
interventi conservativi con il concorso totale o
parziale dello Stato nella spesa, o per i quali siano
stati concessi contributi in conto interessi, sono resi
accessibili al pubblico secondo modalità fissate, caso
per caso, da appositi accordi o convenzioni da
stipularsi fra il Ministero ed i singoli proprietari
all’atto della assunzione dell’onere della spesa ai
sensi dell’articolo
34 o della concessione del contributo ai
sensi dell’articolo
35.
2. Gli accordi e le convenzioni stabiliscono i limiti
temporali dell’obbligo di apertura al pubblico, tenendo
conto della tipologia degli interventi, del valore
artistico e storico degli immobili e dei beni in essi
esistenti. Accordi e convenzioni sono trasmessi, a cura
del soprintendente, al comune o alla città metropolitana
nel cui territorio si trovano gli immobili.
Articolo 39
Interventi conservativi su beni dello Stato
1. Il Ministero provvede alle esigenze di conservazione
dei beni culturali di appartenenza statale, anche se in
consegna o in uso ad amministrazioni diverse o ad altri
soggetti, sentiti i medesimi.
2. Salvo che non sia diversamente concordato, la
progettazione e l’esecuzione degli interventi di cui al
comma 1, relativi a beni immobili, sono assunte
dall’amministrazione o dal soggetto medesimi, ferma
restando la competenza del Ministero al rilascio
dell’autorizzazione sul progetto ed alla vigilanza sui
lavori.
3. Per l’esecuzione degli interventi di cui al comma 1,
relativi a beni immobili, il Ministero trasmette il
progetto e comunica l’inizio dei lavori al comune o alla
città metropolitana.
Articolo 40
Interventi conservativi su beni delle regioni e degli
altri enti pubblici territoriali
1. Per i beni culturali appartenenti alle regioni e agli
altri enti pubblici territoriali, le misure previste
dall’articolo
32 sono disposte, salvo i casi di assoluta
urgenza, in base ad accordi con l’ente interessato.
2. Gli accordi possono riguardare anche i contenuti
delle prescrizioni di cui all’articolo
30, comma 2.
3. Gli interventi conservativi sui beni culturali che
coinvolgono lo Stato, le regioni e gli altri enti
pubblici territoriali nonché altri soggetti pubblici e
privati, sono ordinariamente oggetto di preventivi
accordi programmatici.
Articolo 41
Obblighi di versamento agli Archivi di Stato dei
documenti conservati dalle amministrazioni statali
1. Gli organi giudiziari e amministrativi dello Stato
versano all’archivio centrale dello Stato e agli archivi
di Stato i documenti relativi agli affari esauriti da
oltre quarant’anni, unitamente agli strumenti che ne
garantiscono la consultazione. Le liste di leva e di
estrazione sono versate settant’anni dopo l’anno di
nascita della classe cui si riferiscono. Gli archivi
notarili versano gli atti notarili ricevuti dai notai
che cessarono l’esercizio professionale anteriormente
all’ultimo centennio.
2. Il soprintendente all’archivio centrale dello Stato e
i direttori degli archivi di Stato possono accettare
versamenti di documenti più recenti, quando vi sia
pericolo di dispersione o di danneggiamento.
3. Nessun versamento può essere ricevuto se non sono
state effettuate le operazioni di scarto. Le spese per
il versamento sono a carico delle amministrazioni
versanti.
4. Gli archivi degli uffici statali soppressi e degli
enti pubblici estinti sono versati all’archivio centrale
dello Stato e agli archivi di Stato, a meno che non se
ne renda necessario il trasferimento, in tutto o in
parte, ad altri enti.
5. Presso gli organi indicati nel comma 1 sono istituite
commissioni, delle quali fanno parte rappresentanti del
Ministero e del Ministero dell’interno, con il compito
di vigilare sulla corretta tenuta degli archivi correnti
e di deposito, di collaborare alla definizione dei
criteri di organizzazione, gestione e conservazione dei
documenti, di proporre gli scarti di cui al comma 3, di
curare i versamenti previsti al comma 1, di identificare
gli atti di natura riservata. La composizione e il
funzionamento delle commissioni sono disciplinati con
decreto adottato dal Ministro per i beni e le attività
culturali di concerto con il Ministro dell’interno, ai
sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400. Gli scarti sono autorizzati dal Ministero.
6. Le disposizioni del
presente articolo non si applicano al
Ministero per gli affari esteri; non si applicano
altresì agli stati maggiori dell’esercito, della marina
e dell’aeronautica per quanto attiene la documentazione
di carattere militare e operativo.
Articolo 42
Conservazione degli archivi storici di organi
costituzionali
1. La Presidenza della Repubblica conserva i suoi atti
presso il proprio archivio storico, secondo le
determinazioni assunte dal Presidente della Repubblica
con proprio decreto, su proposta del Segretario generale
della Presidenza della Repubblica. Con lo stesso decreto
sono stabilite le modalità di consultazione e di accesso
agli atti conservati presso l’archivio storico della
Presidenza della Repubblica.
2. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica
conservano i loro atti presso il proprio archivio
storico, secondo le determinazioni dei rispettivi uffici
di presidenza.
3. La Corte Costituzionale conserva i suoi atti presso
il proprio archivio storico, secondo le disposizioni
stabilite con regolamento adottato ai sensi della
vigente normativa in materia di costituzione e
funzionamento della Corte medesima.
Articolo 43
Custodia coattiva
1. Il Ministero ha facoltà di far trasportare e
temporaneamente custodire in pubblici istituti i beni
culturali mobili al fine di garantirne la sicurezza o
assicurarne la conservazione ai sensi dell’articolo
29.
Articolo 44
Comodato e deposito di beni culturali
1. I direttori degli archivi e degli istituti che
abbiano in amministrazione o in deposito raccolte o
collezioni artistiche, archeologiche, bibliografiche e
scientifiche possono ricevere in comodato da privati
proprietari, previo assenso del competente organo
ministeriale, beni culturali mobili al fine di
consentirne la fruizione da parte della collettività,
qualora si tratti di beni di particolare importanza o
che rappresentino significative integrazioni delle
collezioni pubbliche e purché la loro custodia presso i
pubblici istituti non risulti particolarmente onerosa.
2. Il comodato non può avere durata inferiore a cinque
anni e si intende prorogato tacitamente per un periodo
pari a quello convenuto, qualora una delle parti
contraenti non abbia comunicato all’altra la disdetta
almeno due mesi prima della scadenza del termine. Anche
prima della scadenza le parti possono risolvere
consensualmente il comodato.
3. I direttori adottano ogni misura necessaria per la
conservazione dei beni ricevuti in comodato, dandone
comunicazione al comodante. Le relative spese sono a
carico del Ministero.
4. I beni sono protetti da idonea copertura assicurativa
a carico del Ministero.
5. I direttori possono ricevere altresì in deposito,
previo assenso del competente organo ministeriale, beni
culturali appartenenti ad enti pubblici. Le spese di
conservazione e custodia specificamente riferite ai beni
depositati sono a carico degli enti depositanti.
6. Per quanto non espressamente previsto dal
presente articolo, si applicano le
disposizioni in materia di comodato e di deposito.
Articolo 45
Prescrizioni di tutela indiretta
1. Il Ministero ha facoltà di prescrivere le distanze,
le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia
messa in pericolo l’integrità dei beni culturali
immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o
ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro.
2. Le prescrizioni di cui al comma 1, adottate e
notificate ai sensi degli
articoli 46 e
47,
sono immediatamente precettive. Gli enti pubblici
territoriali interessati recepiscono le prescrizioni
medesime nei regolamenti edilizi e negli strumenti
urbanistici.
Articolo 46
Procedimento per la tutela indiretta
1. Il soprintendente avvia il procedimento per la tutela
indiretta, anche su motivata richiesta della regione o
di altri enti pubblici territoriali interessati, dandone
comunicazione al proprietario, possessore o detentore a
qualsiasi titolo dell’immobile cui le prescrizioni si
riferiscono. Se per il numero dei destinatari la
comunicazione personale non è possibile o risulta
particolarmente gravosa, il soprintendente comunica
l’avvio del procedimento mediante idonee forme di
pubblicità.
2. La comunicazione di avvio del procedimento individua
l’immobile in relazione al quale si intendono adottare
le prescrizioni di tutela indiretta e indica i contenuti
essenziali di tali prescrizioni.
3. Nel caso di complessi immobiliari, la comunicazione è
inviata anche al comune o alla città metropolitana.
4. La comunicazione comporta, in via cautelare, la
temporanea immodificabilità dell’immobile limitatamente
agli aspetti cui si riferiscono le prescrizioni
contenute nella comunicazione stessa.
5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla scadenza
del termine del relativo procedimento, stabilito dal
Ministero ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge
7 agosto 1990, n. 241.
Articolo 47
Notifica delle prescrizioni di tutela indiretta e
ricorso amministrativo
1. Il provvedimento contenente le prescrizioni
di tutela indiretta è notificato al proprietario,
possessore o detentore a qualsiasi titolo degli immobili
interessati, tramite messo comunale o a mezzo posta
raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Il provvedimento è trascritto nei registri
immobiliari e hanno efficacia nei confronti di ogni
successivo proprietario, possessore o detentore a
qualsiasi titolo degli immobili cui le prescrizioni
stesse si riferiscono.
3. Avverso il provvedimento contenente le prescrizioni
di tutela indiretta è ammesso ricorso amministrativo ai
sensi dell’articolo
16. La proposizione del ricorso, tuttavia,
non comporta la sospensione degli effetti del
provvedimento impugnato.
Articolo 48
Autorizzazione per mostre ed esposizioni
1. É soggetto ad autorizzazione il prestito per mostre
ed esposizioni:
a) delle cose mobili indicate nell’articolo
12, comma 1;
b) dei beni mobili indicati nell’articolo
10, comma 1;
c) dei beni mobili indicati all’articolo
10, comma 3, lettere a), ed e);
d) delle raccolte e dei singoli beni ad esse pertinenti,
di cui all’articolo
10, comma 2, lettera a), delle raccolte
librarie indicate all’articolo
10, commi 2, lettera c), e 3, lettera c),
nonché degli archivi e dei singoli documenti indicati
all’articolo
10, commi 2, lettera b), e 3, lettera b).
2. Qualora l’autorizzazione abbia ad oggetto beni
appartenenti allo Stato o sottoposti a tutela statale,
la richiesta è presentata al Ministero almeno quattro
mesi prima dell’inizio della manifestazione ed indica il
responsabile della custodia delle opere in prestito.
3. L’autorizzazione è rilasciata tenendo conto delle
esigenze di conservazione dei beni e, per quelli
appartenenti allo Stato, anche delle esigenze di
fruizione pubblica; essa è subordinata all’adozione
delle misure necessarie per garantirne l’integrità. I
criteri, le procedure e le modalità per il rilascio
dell’autorizzazione medesima sono stabiliti con decreto
ministeriale.
4. Il rilascio dell’autorizzazione è inoltre subordinato
all’assicurazione delle cose e dei beni da parte del
richiedente, per il valore indicato nella domanda,
previa verifica della sua congruità da parte del
Ministero.
5. Per le mostre e le manifestazioni sul territorio
nazionale promosse dal Ministero o, con la
partecipazione statale, da enti o istituti pubblici,
l’assicurazione prevista al comma 4 può essere
sostituita dall’assunzione dei relativi rischi da parte
dello Stato. La garanzia statale è rilasciata secondo le
procedure, le modalità e alle condizioni stabilite con
decreto ministeriale, sentito il Ministero dell’economia
e delle finanze. Ai corrispondenti oneri si provvede
mediante utilizzazione delle risorse disponibili
nell’ambito del fondo di riserva per le spese
obbligatorie e d’ordine istituito nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell’economia e
delle finanze.
6. Il Ministero ha facoltà di dichiarare, a richiesta
dell’interessato, il rilevante interesse culturale o
scientifico di mostre o esposizioni di beni culturali e
di ogni altra iniziativa a carattere culturale, ai fini
dell’applicazione delle agevolazioni previste dalla
normativa fiscale.
Articolo 49
Manifesti e cartelli pubblicitari
1. É vietato collocare o affiggere cartelli o altri
mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelati
come beni culturali. Il soprintendente può, tuttavia,
autorizzare il collocamento o l’affissione quando non ne
derivi danno all’aspetto, al decoro e alla pubblica
fruizione di detti edifici ed aree. L’autorizzazione è
trasmessa al comune ai fini dell’eventuale rilascio del
provvedimento autorizzativo di competenza.
2. Lungo le strade site nell’ambito o in prossimità dei
beni indicati al comma 1, è vietato collocare cartelli o
altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione
rilasciata ai sensi della normativa in materia di
circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui
veicoli, previo parere favorevole della soprintendenza
sulla compatibilità della collocazione o della tipologia
del mezzo di pubblicità con l’aspetto, il decoro e la
pubblica fruizione dei beni tutelati.
3. In relazione ai beni indicati al comma 1 il
soprintendente, valutatane la compatibilità con il loro
carattere artistico o storico, rilascia o nega il nulla
osta o l’assenso per l’utilizzo a fini pubblicitari
delle coperture dei ponteggi predisposti per
l’esecuzione degli interventi di conservazione, per un
periodo non superiore alla durata dei lavori. A tal fine
alla richiesta di nulla osta o di assenso deve essere
allegato il contratto di appalto dei lavori medesimi.
Articolo 50
Distacco di beni culturali
1. É vietato, senza l’autorizzazione del soprintendente,
disporre ed eseguire il distacco di affreschi, stemmi,
graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri
ornamenti, esposti o non alla pubblica vista.
2. É vietato, senza l’autorizzazione del soprintendente,
disporre ed eseguire il distacco di stemmi, graffiti,
lapidi, iscrizioni, tabernacoli nonché la rimozione di
cippi e monumenti, costituenti vestigia della Prima
guerra mondiale ai sensi della normativa in materia.
Articolo 51
Studi d’artista
1. É vietato modificare la destinazione d’uso degli
studi d’artista nonché rimuoverne il contenuto,
costituito da opere, documenti, cimeli e simili, qualora
esso, considerato nel suo insieme ed in relazione al
contesto in cui è inserito, sia dichiarato di interesse
particolarmente importante per il suo valore storico, ai
sensi dell’articolo
13.
2. É altresì vietato modificare la destinazione d’uso
degli studi d’artista rispondenti alla tradizionale
tipologia a lucernario e adibiti a tale funzione da
almeno vent’anni.
Articolo 52
Esercizio del commercio in aree di valore culturale
1. Con le deliberazioni previste dalla normativa in
materia di riforma della disciplina relativa al settore
del commercio, i comuni, sentito il soprintendente,
individuano le aree pubbliche aventi valore
archeologico, storico, artistico e ambientale nelle
quali vietare o sottoporre a condizioni particolari
l’esercizio del commercio.
Capo IV
Circolazione in ambito nazionale
Articolo 53
Beni del demanio culturale
1. I beni culturali appartenenti allo Stato, alle
regioni e agli altri enti pubblici territoriali che
rientrino nelle tipologie indicate all’articolo 822 del
codice civile costituiscono il demanio culturale.
2. I beni del demanio culturale non possono essere
alienati, né formare oggetto di diritti a favore di
terzi, se non nei modi previsti dal presente codice.
Articolo 54
Beni inalienabili
1. Sono inalienabili i beni culturali
demaniali di seguito indicati:
a) gli immobili e le aree di interesse archeologico;
b) gli immobili riconosciuti monumenti nazionali con
atti aventi forza di legge;
c) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e
biblioteche;
d) gli archivi.
2. Sono altresì inalienabili:
a) le cose immobili e mobili appartenenti ai soggetti
indicati all’articolo
10, comma 1, che siano opera di autore non
più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre
cinquanta anni, fino a quando non sia intervenuta, ove
necessario, la sdemanializzazione a seguito del
procedimento di verifica previsto dall’articolo
12;
b) le cose mobili che siano opera di autore vivente o la
cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, se
incluse in raccolte appartenenti ai soggetti di cui all’articolo
53;
c) i singoli documenti appartenenti ai soggetti di cui
all’articolo
53, nonché gli archivi e i singoli documenti
di enti ed istituti pubblici diversi da quelli indicati
al medesimo articolo 53;
d) le cose immobili appartenenti ai soggetti di cui all’articolo
53,dichiarate di interesse particolarmente
importante quali testimonianze dell’identità e della
storia delle istituzioni pubbliche, collettive,
religiose, ai sensi dell’articolo
10, comma 3, lettera d).
3. I beni e le cose di cui ai commi 1 e 2 possono essere
oggetto di trasferimento tra lo Stato, le regioni e gli
altri enti pubblici territoriali.
4. I beni e le cose indicati ai commi 1 e 2 possono
essere utilizzati esclusivamente secondo le modalità e
per i fini previsti dal Titolo II della presente Parte.
Articolo 55
Alienabilità di immobili appartenenti al demanio
culturale
1. I beni culturali immobili appartenenti al demanio
culturale e non rientranti tra quelli elencati nell’articolo
54, commi 1 e 2, non possono essere alienati
senza l’autorizzazione del Ministero.
2. L’autorizzazione di cui al comma 1 può essere
rilasciata a condizione che:
a) l’alienazione assicuri la tutela e la valorizzazione
dei beni, e comunque non ne pregiudichi il pubblico
godimento;
b. nel provvedimento di autorizzazione siano indicate
destinazioni d’uso compatibili con il carattere storico
ed artistico degli immobili e tali da non recare danno
alla loro conservazione.
3. L’autorizzazione ad alienare comporta la
sdemanializzazione dei beni culturali cui essa si
riferisce. Tali beni restano sottoposti a tutela ai
sensi dell’articolo
12, comma 6.
Articolo 56
Altre alienazioni soggette ad autorizzazione
1. É altresì soggetta ad autorizzazione da parte del
Ministero:
a) l’alienazione dei beni culturali appartenenti allo
Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici
territoriali, e diversi da quelli indicati negli
articoli 54, commi 1 e 2, e
55,
comma 1.
b) l’alienazione dei beni culturali appartenenti a
soggetti pubblici diversi da quelli indicati alla
lettera a) o a persone giuridiche private senza fine di
lucro, ad eccezione delle cose e dei beni indicati all’articolo
54, comma 2, lettere a) e c).
2. L’autorizzazione è richiesta anche nel caso di
vendita parziale, da parte dei soggetti di cui al comma
1, lettera b), di collezioni o serie di oggetti e di
raccolte librarie.
3. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano
anche alle costituzioni di ipoteca e di pegno ed ai
negozi giuridici che possono comportare l’alienazione
dei beni culturali ivi indicati.
4. Gli atti che comportano l’alienazione di beni
culturali a favore dello Stato, ivi comprese le cessioni
in pagamento di obbligazioni tributarie, non sono
soggetti ad autorizzazione.
Articolo 57
Regime dell’autorizzazione ad alienare
1. La richiesta di autorizzazione ad alienare è
presentata dall’ente cui i beni appartengono ed è
corredata dalla indicazione della destinazione d’uso in
atto e dal programma degli interventi conservativi
necessari.
2. Relativamente ai beni di cui all’articolo
55, comma 1, l’autorizzazione può essere
rilasciata dal Ministero su proposta delle
soprintendenze, sentita la regione e, per suo tramite,
gli altri enti pubblici territoriali interessati, alle
condizioni stabilite al comma 2 del medesimo
articolo 55,. Le prescrizioni e le condizioni
contenute nel provvedimento di autorizzazione sono
riportate nell’atto di alienazione.
3. Il bene alienato non può essere assoggettato ad
interventi di alcun genere senza che il relativo
progetto sia stato preventivamente autorizzato ai sensi
dell’articolo
21, comma 4.
4. Relativamente ai beni di cui all’articolo
56, comma 1, lettera a), e ai beni degli enti
ed istituti pubblici di cui all’articolo
56, comma 1, lettera b) e comma 2,
l’autorizzazione può essere rilasciata qualora i beni
medesimi non abbiano interesse per le raccolte pubbliche
e dall’alienazione non derivi danno alla loro
conservazione e non ne sia menomato il pubblico
godimento.
5. Relativamente ai beni di cui all’articolo
56, comma 1, lettera b) e comma 2, di
proprietà di persone giuridiche private senza fine di
lucro, l’autorizzazione può essere rilasciata qualora
dalla alienazione non derivi un grave danno alla
conservazione o al pubblico godimento dei beni medesimi.
Articolo 58
Autorizzazione alla permuta
1. Il Ministero può autorizzare la permuta dei beni
indicati agli
articoli 55 e
56
nonché di singoli beni appartenenti alle
pubbliche raccolte con altri appartenenti ad enti,
istituti e privati, anche stranieri, qualora dalla
permuta stessa derivi un incremento del patrimonio
culturale nazionale ovvero l’arricchimento delle
pubbliche raccolte.
Articolo 59
Denuncia di trasferimento
1. Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a
qualsiasi titolo, la proprietà o la detenzione di beni
culturali sono denunciati al Ministero.
2. La denuncia è effettuata entro trenta giorni:
a) dall’alienante o dal cedente la detenzione, in caso
di alienazione a titolo oneroso o gratuito o di
trasferimento della detenzione;
b) dall’acquirente, in caso di trasferimento avvenuto
nell’ambito di procedure di vendita forzata o
fallimentare ovvero in forza di sentenza che produca gli
effetti di un contratto di alienazione non concluso;
c) dall’erede o dal legatario, in caso di successione a
causa di morte. Per l’erede, il termine decorre
dall’accettazione dell’eredità o dalla presentazione
della dichiarazione ai competenti uffici tributari; per
il legatario, il termine decorre dall’apertura della
successione, salva rinuncia ai sensi delle disposizioni
del codice civile.
3. La denuncia è presentata al competente soprintendente
del luogo ove si trovano i beni.
4. La denuncia contiene:
a) i dati identificativi delle parti e la sottoscrizione
delle medesime o dei loro rappresentanti legali;
b) i dati identificativi dei beni ;
c) l’indicazione del luogo ove si trovano i beni;
d) l’indicazione della natura e delle condizioni
dell’atto di trasferimento;
e) l’indicazione del domicilio in Italia delle parti ai
fini delle eventuali comunicazioni previste dal presente
Titolo.
5. Si considera non avvenuta la denuncia priva delle
indicazioni previste dal comma 4 o con indicazioni
incomplete o imprecise.
Articolo 60
Acquisto in via di prelazione
1. Il Ministero o, nel caso previsto dall’articolo
62, comma 3, la regione o l’altro ente
pubblico territoriale interessato, hanno facoltà di
acquistare in via di prelazione i beni culturali
alienati a titolo oneroso al medesimo prezzo stabilito
nell’atto di alienazione.
2. Qualora il bene sia alienato con altri per un unico
corrispettivo o sia ceduto senza previsione di un
corrispettivo in denaro ovvero sia dato in permuta, il
valore economico è determinato d’ufficio dal soggetto
che procede alla prelazione ai sensi del comma 1.
3. Ove l’alienante non ritenga di accettare la
determinazione effettuata ai sensi del comma 2, il
valore economico della cosa è stabilito da un terzo,
designato concordemente dall’alienante e dal soggetto
che procede alla prelazione. Se le parti non si
accordano per la nomina del terzo, ovvero per la sua
sostituzione qualora il terzo nominato non voglia o non
possa accettare l’incarico, la nomina è effettuata, su
richiesta di una delle parti, dal presidente del
tribunale del luogo in cui è stato concluso il
contratto. Le spese relative sono anticipate
dall’alienante.
4. La determinazione del terzo è impugnabile in caso di
errore o di manifesta iniquità.
5. La prelazione può essere esercitata anche quando il
bene sia a qualunque titolo dato in pagamento.
Articolo 61
Condizioni della prelazione
1. La prelazione è esercitata nel termine di sessanta
giorni dalla data di ricezione della denuncia prevista
dall’articolo
59.
2. Nel caso in cui la denuncia sia stata omessa o
presentata tardivamente oppure risulti incompleta, la
prelazione è esercitata nel termine di centottanta
giorni dal momento in cui il Ministero ha ricevuto la
denuncia tardiva o ha comunque acquisito tutti gli
elementi costitutivi della stessa ai sensi dell’articolo
59, comma 4.
3. Entro i termini indicati dai commi 1 e 2 il
provvedimento di prelazione è notificato all’alienante
ed all’acquirente. La proprietà passa allo Stato dalla
data dell’ultima notifica.
4. In pendenza del termine prescritto dal comma 1 l’atto
di alienazione rimane condizionato sospensivamente
all’esercizio della prelazione e all’alienante è vietato
effettuare la consegna della cosa.
5. Le clausole del contratto di alienazione non
vincolano lo Stato.
6. Nel caso in cui il Ministero eserciti la prelazione
su parte delle cose alienate, l’acquirente ha facoltà di
recedere dal contratto.
Articolo 62
Procedimento per la prelazione
1. Il soprintendente, ricevuta la denuncia di un atto
soggetto a prelazione, ne dà immediata comunicazione
alla regione e agli altri enti pubblici territoriali nel
cui ambito si trova il bene. Trattandosi di bene mobile,
la regione ne dà notizia sul proprio Bollettino
Ufficiale ed eventualmente mediante altri idonei mezzi
di pubblicità a livello nazionale, con la descrizione
dell’opera e l’indicazione del prezzo.
2. La regione e gli altri enti pubblici territoriali,
nel termine di trenta giorni dalla denuncia, formulano
al Ministero la proposta di prelazione, corredata dalla
deliberazione dell’organo competente che predisponga, a
valere sul bilancio dell’ente, la necessaria copertura
finanziaria della spesa.
3. Il Ministero, qualora non intenda esercitare la
prelazione, ne dà comunicazione, entro quaranta giorni
dalla ricezione della denuncia, all’ente interessato.
Detto ente assume il relativo impegno di spesa, adotta
il provvedimento di prelazione e lo notifica
all’alienante ed all’acquirente entro e non oltre
sessanta giorni dalla denuncia medesima. La proprietà
del bene passa all’ente che ha esercitato la prelazione
dalla data dell’ultima notifica.
4. Nei casi di cui all’articolo
61, comma 2, i termini indicati al comma 2 ed
al comma 3, primo e secondo periodo, sono,
rispettivamente, di novanta, centoventi e centottanta
giorni dalla denuncia tardiva o dalla data di
acquisizione degli elementi costitutivi della denuncia
medesima.
Articolo 63
Obbligo di denuncia dell’attività commerciale e di
tenuta del registro. Obbligo di denuncia della vendita o
dell’acquisto di documenti
1. L’autorità locale di pubblica sicurezza, abilitata,
ai sensi della normativa in materia, a ricevere la
dichiarazione preventiva di esercizio del commercio di
cose antiche o usate, trasmette al soprintendente e alla
regione copia della dichiarazione medesima, presentata
da chi esercita il commercio di cose rientranti nelle
categorie di cui alla
lettera A dell’Allegato
A del presente decreto legislativo.
2. Coloro che esercitano il commercio delle cose
indicate al comma 1 annotano giornalmente le operazioni
eseguite nel registro prescritto dalla normativa in
materia di pubblica sicurezza, descrivendo le
caratteristiche delle cose medesime. Con decreto
adottato dal Ministro di concerto con il Ministro
dell’interno sono definiti i limiti di valore al di
sopra dei quali è obbligatoria una dettagliata
descrizione delle cose oggetto delle operazioni
commerciali.
3. Il soprintendente verifica l’adempimento dell’obbligo
di cui al secondo periodo del comma 2 con ispezioni
periodiche, anche a mezzo di funzionari da lui delegati.
La verifica è svolta da funzionari della regione nei
casi di esercizio della tutela ai sensi dell’articolo
5, commi 2, 3 e 4. Il verbale dell’ispezione
è notificato all’interessato ed alla locale autorità di
pubblica sicurezza.
4. Coloro che esercitano il commercio di documenti, i
titolari delle case di vendita, nonché i pubblici
ufficiali preposti alle vendite mobiliari hanno
l’obbligo di comunicare al soprintendente l’elenco dei
documenti di interesse storico posti in vendita. Allo
stesso obbligo sono soggetti i privati proprietari,
possessori o detentori a qualsiasi titolo di archivi che
acquisiscano documenti aventi il medesimo interesse,
entro novanta giorni dall’acquisizione. Entro novanta
giorni dalla comunicazione il soprintendente può avviare
il procedimento di cui all’articolo
13.
5. Il soprintendente può comunque accertare d’ufficio
l’esistenza di archivi o di singoli documenti dei quali
siano proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi
titolo, i privati e di cui sia presumibile l’interesse
storico particolarmente importante.
Articolo 64
Attestati di autenticità e di provenienza
1. Chiunque esercita l’attività di vendita al pubblico,
di esposizione a fini di commercio o di intermediazione
finalizzata alla vendita di opere di pittura, di
scultura, di grafica ovvero di oggetti d’antichità o di
interesse storico od archeologico, o comunque
abitualmente vende le opere o gli oggetti medesimi, ha
l’obbligo di consegnare all’acquirente la documentazione
attestante l’autenticità o almeno la probabile
attribuzione e la provenienza; ovvero, in mancanza, di
rilasciare, con le modalità previste dalle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, una dichiarazione recante tutte le
informazioni disponibili sull’autenticità o la probabile
attribuzione e la provenienza. Tale dichiarazione, ove
possibile in relazione alla natura dell’opera o
dell’oggetto, è apposta su copia fotografica degli
stessi.
Capo V
Circolazione in ambito internazionale
Articolo 65
Uscita definitiva
1. É vietata l’uscita definitiva dal territorio della
Repubblica dei beni culturali mobili indicati nell’articolo
10, commi 1, 2 e 3.
2. É vietata altresì l’uscita:
a) delle cose mobili appartenenti ai soggetti indicati
all’articolo
10, comma 1, che siano opera di autore non
più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre
cinquanta anni, fino a quando non sia stata effettuata
la verifica prevista dall’articolo
12.
b) dei beni, a chiunque appartenenti, che rientrino
nelle categorie indicate all’articolo
10, comma 3, e che il Ministero, sentito il
competente organo consultivo, abbia preventivamente
individuato e, per periodi temporali definiti, abbia
escluso dall’uscita, perché dannosa per il patrimonio
culturale in relazione alle caratteristiche oggettive,
alla provenienza o all’appartenenza dei beni medesimi.
3. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, è soggetta
ad autorizzazione, secondo le modalità stabilite nella
presente sezione e nella sezione II di questo Capo,
l’uscita definitiva dal territorio della Repubblica:
a) delle cose, a chiunque appartenenti, che presentino
interesse culturale, siano opera di autore non più
vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta
anni;
b) degli archivi e dei singoli documenti, appartenenti a
privati, che presentino interesse culturale;
c) dei beni rientranti nelle categorie di cui
all’articolo 11, comma 1, lettere f), g) ed h), a
chiunque appartengano.
4. Non è soggetta ad autorizzazione l’uscita delle cose
di cui all’articolo
11, comma 1, lettera d). L’interessato ha
tuttavia l’onere di comprovare al competente ufficio di
esportazione che le cose da trasferire all’estero sono
opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga
ad oltre cinquanta anni, secondo le procedure e con le
modalità stabilite con decreto ministeriale.
Articolo 66
Uscita temporanea per manifestazioni
1. Può essere autorizzata l’uscita temporanea dal
territorio della Repubblica delle cose e dei beni
culturali indicati nell’articolo
65, commi 1, 2, lettera a), e 3, per
manifestazioni, mostre o esposizioni d’arte di alto
interesse culturale, sempre che ne siano garantite
l’integrità e la sicurezza.
2. Non possono comunque uscire:
a) i beni suscettibili di subire danni nel trasporto o
nella permanenza in condizioni ambientali sfavorevoli;
b) i beni che costituiscono il fondo principale di una
determinata ed organica sezione di un museo, pinacoteca,
galleria, archivio o biblioteca o di una collezione
artistica o bibliografica.
Articolo 67
Altri casi di uscita temporanea
1. Le cose e i beni culturali indicati nell’articolo
65, commi 1, 2, lettera a), e 3 possono
essere autorizzati ad uscire temporaneamente anche
quando:
a) costituiscano mobilio privato dei cittadini italiani
che ricoprono, presso sedi diplomatiche o consolari,
istituzioni comunitarie o organizzazioni internazionali,
cariche che comportano il trasferimento all’estero degli
interessati, per un periodo non superiore alla durata
del loro mandato;
b) costituiscano l’arredamento delle sedi diplomatiche e
consolari all’estero;
c) debbano essere sottoposti ad analisi, indagini o
interventi di conservazione da eseguire necessariamente
all’estero;
d) la loro uscita sia richiesta in attuazione di accordi
culturali con istituzioni museali straniere, in regime
di reciprocità e per la durata stabilita negli accordi
medesimi, che non può essere, comunque, superiore a
quattro anni.
2. Non è soggetta ad autorizzazione l’uscita temporanea
dal territorio della Repubblica dei mezzi di trasporto
aventi più di settantacinque anni per la partecipazione
a mostre e raduni internazionali, salvo che sia per essi
intervenuta la dichiarazione ai sensi dell’articolo
13.
Articolo 68
Attestato di libera circolazione
1. Chi intende far uscire in via definitiva dal
territorio della Repubblica le cose e i beni indicati
nell’articolo
65, comma 3, deve farne denuncia e
presentarli al competente ufficio di esportazione,
indicando, contestualmente e per ciascuno di essi, il
valore venale, al fine di ottenere l’attestato di libera
circolazione.
2. L’ufficio di esportazione, entro tre giorni
dall’avvenuta presentazione della cosa o del bene, ne dà
notizia ai competenti uffici del Ministero, che
segnalano ad esso, entro i successivi dieci giorni, ogni
elemento conoscitivo utile in ordine agli oggetti
presentati per l’uscita definitiva.
3. L’ufficio di esportazione, accertata la congruità del
valore indicato, rilascia o nega con motivato giudizio,
anche sulla base delle segnalazioni ricevute,
l’attestato di libera circolazione, dandone
comunicazione all’interessato entro quaranta giorni
dalla presentazione della cosa o del bene.
4. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto
dell’attestato di libera circolazione gli uffici di
esportazione si attengono a indirizzi di carattere
generale stabiliti dal Ministero, sentito il competente
organo consultivo.
5. L’attestato di libera circolazione ha validità
triennale ed è redatto in tre originali, uno dei quali è
depositato agli atti d’ufficio; un secondo è consegnato
all’interessato e deve accompagnare la circolazione
dell’oggetto; un terzo è trasmesso al Ministero per la
formazione del registro ufficiale degli attestati.
6. Il diniego comporta l’avvio del procedimento di
dichiarazione, ai sensi dell’articolo
14. A tal fine, contestualmente al diniego,
sono comunicati all’interessato gli elementi di cui all’articolo
14, comma 2, e le cose o i beni sono
sottoposti alla disposizione di cui al comma 4 del
medesimo articolo.
7. Per le cose o i beni di proprietà di enti sottoposti
alla vigilanza regionale, l’ufficio di esportazione
acquisisce il parere della regione, che è reso nel
termine perentorio di trenta giorni dalla data di
ricezione della richiesta e, se negativo, è vincolante.
Articolo 69
Ricorso amministrativo avverso il diniego di attestato
1. Avverso il diniego dell’attestato è ammesso, entro i
successivi trenta giorni, ricorso al Ministero, per
motivi di legittimità e di merito.
2. Il Ministero, sentito il competente organo
consultivo, decide sul ricorso entro il termine di
novanta giorni dalla presentazione dello stesso.
3. Dalla data di presentazione del ricorso
amministrativo e fino alla scadenza del termine di cui
al comma 2, il procedimento di dichiarazione è sospeso,
ma i beni rimangono assoggettati alla disposizione di
cui all’articolo
14, comma 4.
4. Qualora il Ministero accolga il ricorso, rimette gli
atti all’ufficio di esportazione, che provvede in
conformità nei successivi venti giorni.
5. Si applicano le disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
Articolo 70
Acquisto coattivo
1. Entro il termine indicato all’articolo
68, comma 3, l’ufficio di esportazione può
proporre al Ministero l’acquisto coattivo della cosa o
del bene per i quali è richiesto l’attestato di libera
circolazione, dandone contestuale comunicazione alla
regione e all’interessato, al quale dichiara altresì che
l’oggetto gravato dalla proposta di acquisto resta in
custodia presso l’ufficio medesimo fino alla conclusione
del relativo procedimento. In tal caso il termine per il
rilascio dell’attestato è prorogato di sessanta giorni.
2. Il Ministero ha la facoltà di acquistare la cosa o il
bene per il valore indicato nella denuncia. Il
provvedimento di acquisto è notificato all’interessato
entro il termine perentorio di novanta giorni dalla
denuncia. Fino a quando non sia intervenuta la notifica
del provvedimento di acquisto, l’interessato può
rinunciare all’uscita dell’oggetto e provvedere al
ritiro del medesimo.
3. Qualora il Ministero non intenda procedere
all’acquisto, ne dà comunicazione, entro sessanta giorni
dalla denuncia, alla regione nel cui territorio si trova
l’ufficio di esportazione proponente. La regione ha
facoltà di acquistare la cosa o il bene nel rispetto di
quanto stabilito all’articolo
62, commi 2 e 3, in materia di copertura
finanziaria della spesa e assunzione del relativo
impegno. Il relativo provvedimento è notificato
all’interessato entro il termine perentorio di novanta
giorni dalla denuncia.
Articolo 71
Attestato di circolazione temporanea
1. Chi intende far uscire in via temporanea dal
territorio della Repubblica, ai sensi degli
articoli 66 e
67,
le cose e i beni ivi indicati, deve farne denuncia e
presentarli al competente ufficio di esportazione,
indicando, contestualmente e per ciascuno di essi, il
valore venale e il responsabile della sua custodia
all’estero, al fine di ottenere l’attestato di
circolazione temporanea.
2. L’ufficio di esportazione, accertata la congruità del
valore indicato, rilascia o nega, con motivato giudizio,
l’attestato di circolazione temporanea, dettando le
prescrizioni necessarie e dandone comunicazione
all’interessato entro quaranta giorni dalla
presentazione della cosa o del bene. Avverso il
provvedimento di diniego di uscita temporanea è ammesso
ricorso amministrativo nei modi previsti dall’articolo
69.
3. Qualora la cosa o il bene presentati per l’uscita
temporanea rivestano l’interesse richiesto dall’articolo
10, contestualmente alla pronuncia positiva o
negativa sono comunicati all’interessato, ai fini
dell’avvio del procedimento di dichiarazione, gli
elementi indicati all’articolo
14, comma 2, e l’oggetto è sottoposto alle
misure di cui all’articolo
14, comma 4.
4. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto
dell’attestato, gli uffici di esportazione si attengono
ad indirizzi di carattere generale stabiliti dal
Ministero, sentito il competente organo consultivo. Per
i casi di uscita temporanea disciplinati dall’articolo
66 e dall’articolo
67, comma 1, lettere b) e c), il rilascio
dell’attestato è subordinato all’autorizzazione di cui
all’articolo
48.
5. L’attestato indica anche il termine per il rientro
delle cose o dei beni, che è prorogabile su richiesta
dell’interessato, ma non può essere comunque superiore a
diciotto mesi dalla loro uscita dal territorio
nazionale, salvo quanto disposto dal comma 8.
6. Il rilascio dell’attestato è sempre subordinato
all’assicurazione dei beni da parte dell’interessato per
il valore indicato nella domanda. Per le mostre e le
manifestazioni promosse all’estero dal Ministero o, con
la partecipazione statale, da enti pubblici, dagli
istituti italiani di cultura all’estero o da organismi
sovranazionali, l’assicurazione può essere sostituita
dall’assunzione dei relativi rischi da parte dello
Stato, ai sensi dell’articolo
48, comma 5.
7. Per i beni culturali di cui all’articolo
65, comma 1, nonché per le cose o i beni di
cui al comma 3, l’uscita temporanea è garantita mediante
cauzione, costituita anche da polizza fideiussoria,
emessa da un istituto bancario o da una società di
assicurazione, per un importo superiore del dieci per
cento al valore del bene o della cosa, come accertato in
sede di rilascio dell’attestato. La cauzione è
incamerata dall’amministrazione ove gli oggetti ammessi
alla temporanea esportazione non rientrino nel
territorio nazionale nel termine stabilito. La cauzione
non è richiesta per i beni appartenenti allo Stato e
alle amministrazioni pubbliche. Il Ministero può
esonerare dall’obbligo della cauzione istituzioni di
particolare importanza culturale.
8. Le disposizioni dei commi da 5 a 7 non si applicano
ai casi di uscita temporanea previsti dall’articolo
67, comma 1.
Articolo 72
Ingresso nel territorio nazionale
1. La spedizione in Italia da uno Stato membro
dell’Unione europea o l’importazione da un Paese terzo
delle cose o dei beni indicati nell’articolo
65, comma 3, sono certificati, a domanda,
dall’ufficio di esportazione.
2. I certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta
importazione sono rilasciati sulla base di
documentazione idonea ad identificare la cosa o il bene
e a comprovarne la provenienza dal territorio dello
Stato membro o del Paese terzo dai quali la cosa o il
bene medesimi sono stati, rispettivamente, spediti o
importati.
3. I certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta
importazione hanno validità quinquennale e possono
essere prorogati su richiesta dell’interessato.
4. Con decreto ministeriale possono essere stabilite
condizioni, modalità e procedure per il rilascio e la
proroga dei certificati, con particolare riguardo
all’accertamento della provenienza della cosa o del bene
spediti o importati.
Articolo 73
Denominazioni
1. Nella presente sezione e nella sezione III di questo
Capo si intendono:
a) per "regolamento CEE", il regolamento (CEE) n.
3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, come
modificato dal regolamento (CE) n. 2469/96 del
Consiglio, del 16 dicembre 1996 e dal regolamento (CE)
n. 974/01 del Consiglio, del 14 maggio 2001;
b) per "direttiva CEE", la direttiva 93/7/CEE del
Consiglio, del 15 marzo 1993, come modificata dalla
direttiva 96/100/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 febbraio 1997 e dalla direttiva
2001/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5
giugno 2001;
c) per "Stato richiedente", lo Stato membro dell’Unione
europea che promuove l’azione di restituzione a norma
della sezione III.
Articolo 74
Esportazione di beni culturali dal territorio
dell’Unione europea
1. L’esportazione al di fuori del territorio dell’Unione
europea dei beni culturali indicati nell’allegato
A del presente codice è disciplinata dal
regolamento CEE e dal presente articolo.
2. La licenza di esportazione prevista dall’articolo 2
del regolamento CEE è rilasciata dall’ufficio di
esportazione contestualmente all’attestato di libera
circolazione, ovvero non oltre trenta mesi dal rilascio
di quest’ultimo da parte del medesimo ufficio. La
licenza è valida sei mesi.
3. Nel caso di esportazione temporanea di un bene
elencato nell’allegato
A del presente codice, l’ufficio di
esportazione rilascia la licenza di esportazione
temporanea alle condizioni e secondo le modalità
stabilite dagli
articoli 66,
67
e
71.
4. Le disposizioni della sezione I del presente Capo non
si applicano ai beni culturali entrati nel territorio
dello Stato con licenza di esportazione rilasciata da
altro Stato membro dell’Unione europea a norma
dell’articolo 2 del regolamento CEE, per la durata di
validità della licenza medesima.
5. Ai fini del regolamento CEE gli uffici di
esportazione del Ministero sono autorità competenti per
il rilascio delle licenze di esportazione di beni
culturali. Il Ministero ne forma e conserva l’elenco,
comunicando alla Commissione delle Comunità europee
eventuali aggiornamenti entro due mesi dalla loro
effettuazione.
Articolo 75
Restituzione
1. I beni culturali usciti illecitamente dal territorio
di uno Stato membro dell’Unione europea dopo il 31
dicembre 1992 sono restituiti ai sensi delle
disposizioni della presente sezione.
2. Sono considerati beni culturali quelli qualificati,
anche dopo la loro uscita dal territorio dello Stato
richiedente, in base alle norme ivi vigenti, come
appartenenti al patrimonio culturale nazionale, secondo
quanto stabilito dall’articolo 30 del Trattato
istitutivo della Comunità economica europea, sostituito
dall’articolo 6 del Trattato di Amsterdam, e dalle
relative norme di ratifica ed esecuzione.
3. La restituzione è ammessa per i beni culturali
ricompresi in una delle seguenti categorie:
a) beni indicati nell’allegato
A;
b) beni facenti parte di collezioni pubbliche,
inventariate in musei, archivi e fondi di conservazione
di biblioteche. Si intendono pubbliche le collezioni di
proprietà dello Stato, delle regioni, degli altri enti
pubblici territoriali e di ogni altro ente ed istituto
pubblico, nonché le collezioni finanziate in modo
significativo dallo Stato, dalle regioni o dagli altri
enti pubblici territoriali;
c) beni inclusi in inventari ecclesiastici.
4. È illecita l’uscita dei beni culturali avvenuta in
violazione del regolamento CEE o della legislazione
dello Stato richiedente in materia di protezione del
patrimonio culturale nazionale, ovvero determinata dal
mancato rientro alla scadenza del termine di uscita o di
esportazione temporanee.
5. Si considerano illecitamente usciti i beni dei quali
sia stata autorizzata l’uscita o l’esportazione
temporanee qualora siano violate le prescrizioni
stabilite con il provvedimento previsto nell’articolo
71, comma 2.
6. La restituzione è ammessa se le condizioni indicate
nei commi 4 e 5 sussistono al momento della proposizione
della domanda.
Articolo 76
Assistenza e collaborazione a favore degli Stati membri
dell’Unione europea
1. L’autorità centrale prevista dall’articolo
3 della direttiva CEE è, per l’Italia, il Ministero.
Esso si avvale, per i vari compiti indicati nella
direttiva, dei suoi organi centrali e periferici, nonché
della cooperazione degli altri Ministeri, degli altri
organi dello Stato, delle regioni e degli altri enti
pubblici territoriali.
2. Per il ritrovamento e la restituzione dei beni
culturali appartenenti al patrimonio di altro Stato
membro dell’Unione europea, il Ministero:
a) assicura la propria collaborazione alle autorità
competenti degli altri Stati membri;
b) fa eseguire sul territorio nazionale ricerche volte
alla localizzazione del bene culturale e alla
identificazione di chi lo possieda o comunque lo
detenga. Le ricerche sono disposte su domanda dello
Stato richiedente, corredata di ogni notizia e documento
utili per agevolare le indagini, con particolare
riguardo alla localizzazione del bene;
c) notifica agli Stati membri interessati il
ritrovamento nel territorio nazionale di un bene
culturale la cui illecita uscita da uno Stato membro
possa presumersi per indizi precisi e concordanti;
d) agevola le operazioni che lo Stato membro interessato
esegue per verificare, in ordine al bene oggetto della
notifica di cui alla lettera c), la sussistenza dei
presupposti e delle condizioni indicati all’articolo
75, purché tali operazioni vengano effettuate
entro due mesi dalla notifica stessa. Qualora la
verifica non sia eseguita entro il prescritto termine,
non sono applicabili le disposizioni contenute nella
lettera e);
e) dispone, ove necessario, la rimozione del bene e la
sua temporanea custodia presso istituti pubblici nonché
ogni altra misura necessaria per assicurarne la
conservazione ed impedirne la sottrazione alla procedura
di restituzione;
f) favorisce l'amichevole composizione, tra Stato
richiedente e possessore o detentore a qualsiasi titolo
del bene culturale, di ogni controversia concernente la
restituzione. A tal fine, tenuto conto della qualità dei
soggetti e della natura del bene, il Ministero può
proporre allo Stato richiedente e ai soggetti possessori
o detentori la definizione della controversia mediante
arbitrato, da svolgersi secondo la legislazione
italiana, e raccogliere, per l’effetto, il formale
accordo di entrambe le parti.
Articolo 77
Azione di restituzione
1. Per i beni culturali usciti illecitamente dal loro
territorio, gli Stati membri dell’Unione europea possono
esercitare l’azione di restituzione davanti all’autorità
giudiziaria ordinaria, secondo quanto previsto
dall’articolo 75.
2. L’azione è proposta davanti al tribunale del luogo in
cui il bene si trova.
3. Oltre ai requisiti previsti nell’articolo 163 del
codice di procedura civile, l’atto di citazione deve
contenere:
a) un documento descrittivo del bene richiesto che ne
certifichi la qualità di bene culturale;
b) la dichiarazione delle autorità competenti dello
Stato richiedente relativa all’uscita illecita del bene
dal territorio nazionale.
4. L’atto di citazione è notificato, oltre che al
possessore o al detentore a qualsiasi titolo del bene,
anche al Ministero per essere annotato nello speciale
registro di trascrizione delle domande giudiziali di
restituzione.
5. Il Ministero notifica immediatamente l’avvenuta
trascrizione alle autorità centrali degli altri Stati
membri.
Articolo 78
Termini di decadenza e di prescrizione dell’azione
1. L’azione di restituzione è promossa nel termine
perentorio di un anno a decorrere dal giorno in cui lo
Stato richiedente ha avuto conoscenza che il bene uscito
illecitamente si trova in un determinato luogo e ne ha
identificato il possessore o detentore a qualsiasi
titolo.
2. L’azione di restituzione si prescrive in ogni caso
entro il termine di trenta anni dal giorno dell’uscita
illecita del bene dal territorio dello Stato
richiedente.
3. L’azione di restituzione non si prescrive per i beni
indicati nell’articolo
75, comma 3, lettere b) e c).§
Articolo 79
Indennizzo
1. Il tribunale, nel disporre la restituzione del bene,
può, su domanda della parte interessata, liquidare un
indennizzo determinato in base a criteri equitativi.
2. Per ottenere l’indennizzo previsto dal comma 1, il
soggetto interessato è tenuto a dimostrare di aver
usato, all’atto dell’acquisizione, la diligenza
necessaria a seconda delle circostanze.
3. Il soggetto che abbia acquisito il possesso del bene
per donazione, eredità o legato non può beneficiare di
una posizione più favorevole di quella del proprio dante
causa.
4. Lo Stato richiedente che sia obbligato al pagamento
dell’indennizzo può rivalersi nei confronti del soggetto
responsabile dell’illecita circolazione residente in
Italia.
Articolo 80
Pagamento dell’indennizzo
1. L’indennizzo è corrisposto da parte dello Stato
richiedente contestualmente alla restituzione del bene.
2. Del pagamento e della consegna del bene è redatto
processo verbale a cura di un notaio, di un ufficiale
giudiziario o di funzionari all’uopo designati dal
Ministero, al quale è rimessa copia del processo verbale
medesimo.
3. Il processo verbale costituisce titolo idoneo per la
cancellazione della trascrizione della domanda
giudiziale.
Articolo 81
Oneri per l’assistenza e la collaborazione
1. Sono a carico dello Stato richiedente le
spese relative alla ricerca, rimozione o custodia
temporanea del bene da restituire, le altre comunque
conseguenti all’applicazione dell’articolo
76, nonché quelle inerenti all’esecuzione
della sentenza che dispone la restituzione.
Articolo 82
Azione di restituzione a favore dell’Italia
1. L’azione di restituzione dei beni culturali
usciti illecitamente dal territorio italiano è
esercitata dal Ministero, d’intesa con il Ministero
degli affari esteri, davanti al giudice dello Stato
membro dell’Unione europea in cui si trova il bene
culturale.
2. Il Ministero si avvale dell’assistenza
dell’Avvocatura generale dello Stato.
Articolo 83
Destinazione del bene restituito
1. Qualora il bene culturale restituito non appartenga
allo Stato, il Ministero provvede alla sua custodia fino
alla consegna all’avente diritto.
2. La consegna del bene è subordinata al rimborso allo
Stato delle spese sostenute per il procedimento di
restituzione e per la custodia del bene.
3. Quando non sia conosciuto chi abbia diritto alla
consegna del bene, il Ministero dà notizia del
provvedimento di restituzione mediante avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e con
altra forma di pubblicità.
4. Qualora l’avente diritto non ne richieda la consegna
entro cinque anni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale dell’avviso previsto dal comma 3, il
bene è acquisito al demanio dello Stato. Il Ministero,
sentiti il competente organo consultivo e le regioni
interessate, dispone che il bene sia assegnato ad un
museo, biblioteca o archivio dello Stato, di una regione
o di altro ente pubblico territoriale, al fine di
assicurarne la migliore tutela e la pubblica fruizione
nel contesto culturale più opportuno.
Articolo 84
Informazioni alla Commissione europea e al Parlamento
nazionale
1. Il Ministro informa la Commissione delle Comunità
europee delle misure adottate dall’Italia per assicurare
l’esecuzione del regolamento CEE e acquisisce le
corrispondenti informazioni trasmesse alla Commissione
dagli altri Stati membri.
2. Il Ministro trasmette annualmente al Parlamento, in
allegato allo stato di previsione della spesa del
Ministero, una relazione sull’attuazione del presente
Capo nonché sull’attuazione della direttiva CEE e del
regolamento CEE in Italia e negli altri Stati membri.
3. Il Ministro, sentito il competente organo consultivo,
predispone ogni tre anni la relazione sull’applicazione
del regolamento CEE e della direttiva CEE per la
Commissione indicata al comma 1. La relazione è
trasmessa al Parlamento.
Articolo 85
Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti
1. Presso il Ministero è istituita la banca dati dei
beni culturali illecitamente sottratti, secondo modalità
stabilite con decreto ministeriale.
Articolo 86
Accordi con gli altri Stati membri dell’Unione europea
1. Al fine di sollecitare e favorire una reciproca,
maggiore conoscenza del patrimonio culturale nonché
della legislazione e dell’organizzazione di tutela dei
diversi Stati membri dell’Unione europea, il Ministero
promuove gli opportuni accordi con le corrispondenti
autorità degli altri Stati membri.
Articolo 87
Beni culturali rubati o illecitamente esportati
1. La restituzione dei beni culturali indicati
nell’annesso alla Convenzione dell’UNIDROIT sul ritorno
internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente
esportati è disciplinata dalle disposizioni della
Convenzione medesima e dalle relative norme di ratifica
ed esecuzione.
Capo VI
Ritrovamenti e scoperte
Articolo 88
Attività di ricerca
1. Le ricerche archeologiche e, in genere, le opere per
il ritrovamento delle cose indicate all’articolo
10 in qualunque parte del territorio
nazionale sono riservate al Ministero.
2. Il Ministero può ordinare l’occupazione temporanea
degli immobili ove devono eseguirsi le ricerche o le
opere di cui al comma 1.
3. Il proprietario dell’immobile ha diritto ad
un’indennità per l’occupazione, determinata secondo le
modalità stabilite dalle disposizioni generali in
materia di espropriazione per pubblica utilità.
L’indennità può essere corrisposta in denaro o, a
richiesta del proprietario, mediante rilascio delle cose
ritrovate o di parte di esse, quando non interessino le
raccolte dello Stato.
Articolo 89
Concessione di ricerca
1. Il Ministero può dare in concessione a soggetti
pubblici o privati l’esecuzione delle ricerche e delle
opere indicate nell’articolo
88 ed emettere a favore del concessionario il
decreto di occupazione degli immobili ove devono
eseguirsi i lavori.
2. Il concessionario deve osservare, oltre alle
prescrizioni imposte nell’atto di concessione, tutte le
altre che il Ministero ritenga di impartire. In caso di
inosservanza la concessione è revocata.
3. La concessione può essere revocata anche quando il
Ministero intenda sostituirsi nell’esecuzione o
prosecuzione delle opere. In tal caso sono rimborsate al
concessionario le spese occorse per le opere già
eseguite ed il relativo importo è fissato dal Ministero.
4. Ove il concessionario non ritenga di accettare la
determinazione ministeriale, l’importo è stabilito da un
perito tecnico nominato dal presidente del tribunale. Le
relative spese sono anticipate dal concessionario.
5. La concessione prevista al comma 1 può essere
rilasciata anche al proprietario degli immobili ove
devono eseguirsi i lavori.
6. Il Ministero può consentire, a richiesta, che le cose
rinvenute rimangano, in tutto o in parte, presso la
Regione od altro ente pubblico territoriale per fini
espositivi, sempre che l’ente disponga di una sede
idonea e possa garantire la conservazione e la custodia
delle cose medesime.
Articolo 90
Scoperte fortuite
1. Chi scopre fortuitamente cose immobili o mobili
indicate nell’articolo
10 ne fa denuncia entro ventiquattro ore al
soprintendente o al sindaco ovvero all’autorità di
pubblica sicurezza e provvede alla conservazione
temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel
luogo in cui sono state rinvenute.
2. Ove si tratti di cose mobili delle quali non si possa
altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore ha
facoltà di rimuoverle per meglio garantirne la sicurezza
e la conservazione sino alla visita dell’autorità
competente e, ove occorra, di chiedere l’ausilio della
forza pubblica.
3. Agli obblighi di conservazione e custodia previsti
nei commi 1 e 2 è soggetto ogni detentore di cose
scoperte fortuitamente.
4. Le spese sostenute per la custodia e rimozione sono
rimborsate dal Ministero.
Articolo 91
Appartenenza e qualificazione delle cose ritrovate
1. Le cose indicate nell’articolo
10, da chiunque e in qualunque modo ritrovate
nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo
Stato e, a seconda che siano immobili o mobili, fanno
parte del demanio o del patrimonio indisponibile, ai
sensi degli articoli 822 e 826 del codice civile.
2. Qualora si proceda per conto dello Stato, delle
regioni, degli altri enti pubblici territoriali o di
altro ente o istituto pubblico alla demolizione di un
immobile, tra i materiali di risulta che per contratto
siano stati riservati all’impresa di demolizione non
sono comprese le cose rinvenienti dall’abbattimento che
abbiano l’interesse di cui all’articolo
10, comma 3, lettera a). É nullo ogni patto
contrario.
Articolo 92
Premio per i ritrovamenti
1. Il Ministero corrisponde un premio non superiore al
quarto del valore delle cose ritrovate:
a) al proprietario dell’immobile dove è avvenuto il
ritrovamento;
b) al concessionario dell’attività di ricerca, ai sensi
dell’articolo
89;
c) allo scopritore fortuito che ha ottemperato agli
obblighi previsti dall’articolo
90.
2. Il proprietario dell’immobile che abbia ottenuto la
concessione prevista dall’articolo
89 ovvero sia scopritore della cosa, ha
diritto ad un premio non superiore alla metà del valore
delle cose ritrovate.
3. Nessun premio spetta allo scopritore che si sia
introdotto e abbia ricercato nel fondo altrui senza il
consenso del proprietario o del possessore.
4. Il premio può essere corrisposto in denaro o mediante
rilascio di parte delle cose ritrovate. In luogo del
premio, l’interessato può ottenere, a richiesta, un
credito di imposta di pari ammontare, secondo le
modalità e con i limiti stabiliti con decreto adottato
dal Ministro dell’economia e delle finanze di concerto
con il Ministro, ai sensi dell’articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Articolo 93
Determinazione del premio
1. Il Ministero provvede alla determinazione del premio
spettante agli aventi titolo ai sensi dell’articolo
92, previa stima delle cose ritrovate.
2. In corso di stima, a ciascuno degli aventi titolo è
corrisposto un acconto del premio in misura non
superiore ad un quinto del valore, determinato in via
provvisoria, delle cose ritrovate. L’accettazione
dell’acconto non comporta acquiescenza alla stima
definitiva.
3. Se gli aventi titolo non accettano la stima
definitiva del Ministero, il valore delle cose ritrovate
è determinato da un terzo, designato concordemente dalle
parti. Se esse non si accordano per la nomina del terzo
ovvero per la sua sostituzione, qualora il terzo
nominato non voglia o non possa accettare l’incarico, la
nomina è effettuata, su richiesta di una delle parti,
dal presidente del tribunale del luogo in cui le cose
sono state ritrovate. Le spese della perizia sono
anticipate dagli aventi titolo al premio.
4. La determinazione del terzo è impugnabile in caso di
errore o di manifesta iniquità.
Articolo 94
Convenzione UNESCO
1. Gli oggetti archeologici e storici rinvenuti nei
fondali della zona di mare estesa dodici miglia marine a
partire dal limite esterno del mare territoriale sono
tutelati ai sensi delle "Regole relative agli interventi
sul patrimonio culturale subacqueo" allegate alla
Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio
culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre
2001.
Capo VII
Espropriazione
Articolo 95
Espropriazione di beni culturali
1. I beni culturali immobili e mobili possono essere
espropriati dal Ministero per causa di pubblica utilità,
quando l’espropriazione risponda ad un importante
interesse a migliorare le condizioni di tutela ai fini
della fruizione pubblica dei beni medesimi.
2. Il Ministero può autorizzare, a richiesta, le
regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché
ogni altro ente ed istituto pubblico ad effettuare
l’espropriazione di cui al comma 1. In tal caso dichiara
la pubblica utilità ai fini dell’esproprio e rimette gli
atti all’ente interessato per la prosecuzione del
procedimento.
3. Il Ministero può anche disporre l’espropriazione a
favore di persone giuridiche private senza fine di
lucro, curando direttamente il relativo procedimento.
Articolo 96
Espropriazione per fini strumentali
1. Possono essere espropriati per causa di pubblica
utilità edifici ed aree quando ciò sia necessario per
isolare o restaurare monumenti, assicurarne la luce o la
prospettiva, garantirne o accrescerne il decoro o il
godimento da parte del pubblico, facilitarne l’accesso.
Articolo 97
Espropriazione per interesse archeologico
1. Il Ministero può procedere all’espropriazione di
immobili al fine di eseguire interventi di interesse
archeologico o ricerche per il ritrovamento delle cose
indicate nell’articolo
10.
Articolo 98
Dichiarazione di pubblica utilità
1. La pubblica utilità è dichiarata con decreto
ministeriale o, nel caso dell’articolo
96, anche con provvedimento della regione
comunicato al Ministero.
2. Nei casi di espropriazione previsti dagli
articoli 96 e
97
l’approvazione del progetto equivale a dichiarazione di
pubblica utilità.
Articolo 99
Indennità di esproprio per i beni culturali
1. Nel caso di espropriazione previsto dall’articolo
95 l’indennità consiste nel giusto prezzo che
il bene avrebbe in una libera contrattazione di
compravendita all’interno dello Stato.
2. Il pagamento dell’indennità è effettuato secondo le
modalità stabilite dalle disposizioni generali in
materia di espropriazione per pubblica utilità.
Articolo 100
Rinvio a norme generali
1. Nei casi di espropriazione disciplinati dagli
articoli 96 e
97
si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
generali in materia di espropriazione per pubblica
utilità.
Articolo
101
Istituti e luoghi della cultura
1. Ai fini del presente codice sono istituti e luoghi
della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le
aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali.
2. Si intende per:
a) "museo", una struttura permanente che acquisisce,
conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità
di educazione e di studio;
b) "biblioteca", una struttura permanente che raccoglie
e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e
informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque
supporto, e ne assicura la consultazione al fine di
promuovere la lettura e lo studio;
c) "archivio", una struttura permanente che raccoglie,
inventaria e conserva documenti originali di interesse
storico e ne assicura la consultazione per finalità di
studio e di ricerca.
d) "area archeologica", un sito caratterizzato dalla
presenza di resti di natura fossile o di manufatti o
strutture preistorici o di età antica;
e) "parco archeologico", un ambito territoriale
caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e
dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o
ambientali, attrezzato come museo all’aperto;
f) "complesso monumentale", un insieme formato da una
pluralità di fabbricati edificati anche in epoche
diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme,
una autonoma rilevanza artistica, storica o
etnoantropologica.
3. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che
appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla
pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico.
4. Le strutture espositive e di consultazione nonché i
luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti
privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio
privato di utilità sociale.
Articolo 102
Fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura di
appartenenza pubblica
1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti
pubblici territoriali ed ogni altro ente ed istituto
pubblico, assicurano la fruizione dei beni presenti
negli istituti e nei luoghi indicati all’articolo
101, nel rispetto dei principi fondamentali
fissati dal presente codice.
2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la
legislazione regionale disciplina la fruizione dei beni
presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non
appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia
trasferito la disponibilità sulla base della normativa
vigente.
3. La fruizione dei beni culturali pubblici al di fuori
degli istituti e dei luoghi di cui all’articolo
101 è assicurata, secondo le disposizioni del
presente Titolo, compatibilmente con lo svolgimento
degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati.
4. Al fine di coordinare, armonizzare ed integrare la
fruizione relativamente agli istituti ed ai luoghi della
cultura di appartenenza pubblica lo Stato, e per esso il
Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali definiscono accordi nell’ambito e con le
procedure dell’articolo
112. In assenza di accordo, ciascun soggetto
pubblico è tenuto a garantire la fruizione dei beni di
cui ha comunque la disponibilità.
5. Mediante gli accordi di cui al comma 4 il Ministero
può altresì trasferire alle regioni e agli altri enti
pubblici territoriali, in base ai principi di
sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, la
disponibilità di istituti e luoghi della cultura, al
fine di assicurare un’adeguata fruizione e
valorizzazione dei beni ivi presenti.
Articolo 103
Accesso agli istituti ed ai luoghi della cultura
1. L’accesso agli istituti ed ai luoghi pubblici della
cultura può essere gratuito o a pagamento. Il Ministero,
le regioni e gli altri enti pubblici territoriali
possono stipulare intese per coordinare l’accesso ad
essi.
2. L’accesso alle biblioteche ed agli archivi pubblici
per finalità di lettura, studio e ricerca è gratuito.
3. Nei casi di accesso a pagamento, il Ministero, le
regioni e gli altri enti pubblici territoriali
determinano:
a) i casi di libero accesso e di ingresso gratuito;
b) le categorie di biglietti e i criteri per la
determinazione del relativo prezzo. Il prezzo del
biglietto include gli oneri derivanti dalla stipula
delle convenzioni previste alla lettera c);
c) le modalità di emissione, distribuzione e vendita del
biglietto d’ingresso e di riscossione del corrispettivo,
anche mediante convenzioni con soggetti pubblici e
privati. Per la gestione dei biglietti d’ingresso
possono essere impiegate nuove tecnologie informatiche,
con possibilità di prevendita e vendita presso terzi
convenzionati.
d) l’eventuale percentuale dei proventi dei biglietti da
assegnare all’Ente nazionale di assistenza e previdenza
per i pittori, scultori, musicisti, scrittori ed autori
drammatici.
4. Eventuali agevolazioni per l’accesso devono essere
regolate in modo da non creare discriminazioni
ingiustificate nei confronti dei cittadini degli altri
Stati membri dell’Unione europea.
Articolo 104
Fruizione di beni culturali di proprietà privata
1. Possono essere assoggettati a visita da parte del
pubblico per scopi culturali:
a) i beni culturali immobili indicati all’articolo
10, comma 3, lettere a) e d), che rivestono
interesse eccezionale;
b) le collezioni dichiarate ai sensi dell’articolo
13.
2. L’interesse eccezionale degli immobili indicati al
comma 1, lettera a), è dichiarato con atto del
Ministero, sentito il proprietario.
3. Le modalità di visita sono concordate tra il
proprietario e il soprintendente, che ne dà
comunicazione al comune o alla città metropolitana nel
cui territorio si trovano i beni.
4. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo
38.
Articolo 105
Diritti di uso e godimento pubblico
1. Il Ministero e le regioni vigilano, nell’ambito delle
rispettive competenze, affinché siano rispettati i
diritti di uso e godimento che il pubblico abbia
acquisito sulle cose e i beni soggetti alle disposizioni
della presente Parte.
Articolo 106
Uso individuale di beni culturali
1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali possono concedere l’uso dei beni culturali
che abbiano in consegna, per finalità compatibili con la
loro destinazione culturale, a singoli richiedenti.
2. Per i beni in consegna al Ministero, il
soprintendente determina il canone dovuto e adotta il
relativo provvedimento.
Articolo 107
Uso strumentale e precario e riproduzione di beni
culturali
1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti
pubblici territoriali possono consentire la riproduzione
nonché l’uso strumentale e precario dei beni culturali
che abbiano in consegna, fatte salve le disposizioni di
cui al comma 2 e quelle in materia di diritto d’autore.
2. É di regola vietata la riproduzione di beni culturali
che consista nel trarre calchi dagli originali di
sculture e di opere a rilievo in genere, di qualunque
materiale tali beni siano fatti. Sono ordinariamente
consentiti, previa autorizzazione del soprintendente, i
calchi da copie degli originali già esistenti. Le
modalità per la realizzazione dei calchi sono
disciplinate con decreto ministeriale.
Articolo 108
Canoni di concessione, corrispettivi di riproduzione,
cauzione
1. I canoni di concessione ed i corrispettivi connessi
alle riproduzioni di beni culturali sono determinati
dall’autorità che ha in consegna i beni tenendo anche
conto:
a) del carattere delle attività cui si riferiscono le
concessioni d’uso;
b) dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle
riproduzioni;
c) del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e
dei beni;
d) dell’uso e della destinazione delle riproduzioni,
nonché dei benefici economici che ne derivano al
richiedente.
2. I canoni e i corrispettivi sono corrisposti, di
regola, in via anticipata.
3. Nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste
da privati per uso personale o per motivi di studio,
ovvero da soggetti pubblici per finalità di
valorizzazione. I richiedenti sono comunque tenuti al
rimborso delle spese sostenute dall’amministrazione
concedente.
4. Nei casi in cui dall’attività in concessione possa
derivare un pregiudizio ai beni culturali, l’autorità
che ha in consegna i beni determina l’importo della
cauzione, costituita anche mediante fideiussione
bancaria o assicurativa. Per gli stessi motivi, la
cauzione è dovuta anche nei casi di esenzione dal
pagamento dei canoni e corrispettivi.
5. La cauzione è restituita quando sia stato accertato
che i beni in concessione non hanno subito danni e le
spese sostenute sono state rimborsate.
6. Gli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per
l’uso e la riproduzione dei beni sono fissati con
provvedimento dell’amministrazione concedente.
Articolo 109
Catalogo di immagini fotografiche e di riprese di beni
culturali
1. Qualora la concessione abbia ad
oggetto la riproduzione di beni culturali per fini di
raccolta e catalogo di immagini fotografiche e di
riprese in genere, il provvedimento concessorio
prescrive:
a) il deposito del doppio originale di ogni ripresa o
fotografia;
b) la restituzione, dopo l’uso, del fotocolor originale
con relativo codice.
Articolo 110
Incasso e riparto di proventi
1. Nei casi previsti dall’articolo
115, comma 2, i proventi derivanti dalla
vendita dei biglietti di ingresso agli istituti ed ai
luoghi della cultura, nonché dai canoni di concessione e
dai corrispettivi per la riproduzione dei beni
culturali, sono versati ai soggetti pubblici cui gli
istituti, i luoghi o i singoli beni appartengono o sono
in consegna, in conformità alle rispettive disposizioni
di contabilità pubblica.
2. Ove si tratti di istituti, luoghi o beni appartenenti
o in consegna allo Stato, i proventi di cui al comma 1
sono versati alla sezione di tesoreria provinciale dello
Stato, anche mediante versamento in conto corrente
postale intestato alla tesoreria medesima, ovvero sul
conto corrente bancario aperto da ciascun responsabile
di istituto o luogo della cultura presso un istituto di
credito. In tale ultima ipotesi l’istituto bancario
provvede, non oltre cinque giorni dalla riscossione, al
versamento delle somme affluite alla sezione di
tesoreria provinciale dello Stato. Il Ministro
dell’economia e delle finanze riassegna le somme
incassate alle competenti unità previsionali di base
dello stato di previsione della spesa del Ministero,
secondo i criteri e nella misura fissati dal Ministero
medesimo.
3. I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti
d’ingresso agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in
consegna allo Stato sono destinati alla realizzazione di
interventi per la sicurezza e la conservazione dei
luoghi medesimi, ai sensi dell’articolo
29, nonché all’espropriazione e all’acquisto
di beni culturali, anche mediante esercizio della
prelazione.
4. I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti
d’ingresso agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in
consegna ad altri soggetti pubblici sono destinati
all’incremento ed alla valorizzazione del patrimonio
culturale.
Capo II
Principi della valorizzazione dei beni culturali
Articolo 111
Attività di valorizzazione
1. Le attività di valorizzazione dei beni culturali
consistono nella costituzione ed organizzazione stabile
di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a
disposizione di competenze tecniche o risorse
finanziarie o strumentali, finalizzate all’esercizio
delle funzioni ed al perseguimento delle finalità
indicate all’articolo
6. A tali attività possono concorrere,
cooperare o partecipare soggetti privati.
2. La valorizzazione è ad iniziativa pubblica o privata.
3. La valorizzazione ad iniziativa pubblica si conforma
ai principi di libertà di partecipazione, pluralità dei
soggetti, continuità di esercizio, parità di
trattamento, economicità e trasparenza della gestione.
4. La valorizzazione ad iniziativa privata è attività
socialmente utile e ne è riconosciuta la finalità di
solidarietà sociale.
Articolo 112
Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza
pubblica
1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti
pubblici territoriali assicurano la valorizzazione dei
beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all’articolo
101, nel rispetto dei principi fondamentali
fissati dal presente codice.
2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la
legislazione regionale disciplina la valorizzazione dei
beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura
non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia
trasferito la disponibilità sulla base della normativa
vigente.
3. La valorizzazione dei beni culturali pubblici al di
fuori degli istituti e dei luoghi di cui all’articolo
101 è assicurata, secondo le disposizioni del
presente Titolo, compatibilmente con lo svolgimento
degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati.
4. Al fine di coordinare, armonizzare ed integrare le
attività di valorizzazione dei beni del patrimonio
culturale di appartenenza pubblica, lo Stato, per il
tramite del Ministero, le regioni e gli altri enti
pubblici territoriali stipulano accordi su base
regionale, al fine di definire gli obbiettivi e fissarne
i tempi e le modalità di attuazione. Con gli accordi
medesimi sono individuate le adeguate forme di gestione,
ai sensi dell’articolo
115.
5. Qualora, entro i tempi stabiliti, gli accordi di cui
al comma 4 non siano raggiunti tra i competenti organi,
la loro definizione è rimessa alla decisione congiunta
del Ministro, del presidente della Regione, del
presidente della Provincia e dei sindaci dei comuni
interessati. In assenza di accordo, ciascun soggetto
pubblico è tenuto a garantire la valorizzazione dei beni
di cui ha comunque la disponibilità.
6. Lo Stato, per il tramite del Ministero, le regioni e
gli altri enti pubblici territoriali possono definire,
in sede di Conferenza unificata, indirizzi generali e
procedure per uniformare, sul territorio nazionale, gli
accordi indicati al medesimo comma 4.
7. Agli accordi di cui al comma 4 possono partecipare
anche soggetti privati e, previo consenso dei soggetti
interessati, gli accordi medesimi possono riguardare
beni di proprietà privata.
8. I soggetti pubblici interessati possono altresì
stipulare apposite convenzioni con le associazioni
culturali o di volontariato che svolgono attività di
promozione e diffusione della conoscenza dei beni
culturali.
Articolo 113
Valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata
1. Le attività e le strutture di
valorizzazione, ad iniziativa privata, di beni culturali
di proprietà privata possono beneficiare del sostegno
pubblico da parte dello Stato, delle regioni e degli
altri enti pubblici territoriali.
2. Le misure di sostegno sono adottate tenendo conto
della rilevanza dei beni culturali ai quali si
riferiscono.
3. Le modalità della valorizzazione sono stabilite con
accordo da stipularsi con il proprietario, possessore o
detentore del bene in sede di adozione della misura di
sostegno.
4. La regione e gli altri enti pubblici territoriali
possono anche concorrere alla valorizzazione dei beni di
cui all’articolo
104, comma 1, partecipando agli accordi ivi
previsti al comma 3.
Articolo 114
Livelli di qualità della valorizzazione
1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti
pubblici territoriali, anche con il concorso delle
università, fissano i livelli uniformi di qualità della
valorizzazione e ne curano l’aggiornamento periodico.
2. I livelli di cui al comma 1 sono adottati con decreto
del Ministro previa intesa in sede di Conferenza
unificata.
3. I soggetti che, ai sensi dell’articolo
115, hanno la gestione delle attività di
valorizzazione sono tenuti ad assicurare il rispetto dei
livelli adottati.
Articolo 115
Forme di gestione
1. Le attività di valorizzazione dei beni culturali ad
iniziativa pubblica sono gestite in forma diretta o
indiretta.
2. La gestione in forma diretta è svolta per mezzo di
strutture organizzative interne alle amministrazioni,
dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa,
finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale
tecnico.
3. La gestione in forma indiretta è attuata tramite:
a) affidamento diretto a istituzioni, fondazioni,
associazioni, consorzi, società di capitali o altri
soggetti, costituiti o partecipati, in misura
prevalente, dall’amministrazione pubblica cui i beni
pertengono;
b) concessione a terzi, in base ai criteri indicati ai
commi 4 e 5.
4. Lo Stato e le regioni ricorrono alla gestione in
forma indiretta al fine di assicurare un adeguato
livello di valorizzazione dei beni culturali. La scelta
tra le due forme di gestione indicate alle lettere a) e
b) del comma 3 è attuata previa valutazione comparativa,
in termini di efficienza ed efficacia, degli obiettivi
che si intendono perseguire e dei relativi mezzi, metodi
e tempi.
5. Qualora, a seguito della comparazione di cui al comma
4, risulti preferibile ricorrere alla concessione a
terzi, alla stessa si provvede mediante procedure ad
evidenza pubblica, sulla base di valutazione comparativa
dei progetti presentati.
6. Gli altri enti pubblici territoriali ordinariamente
ricorrono alla gestione in forma indiretta di cui al
comma 3, lettera a), salvo che, per le modeste
dimensioni o per le caratteristiche dell’attività di
valorizzazione, non risulti conveniente od opportuna la
gestione in forma diretta.
7. Previo accordo tra i titolari delle attività di
valorizzazione, l’affidamento o la concessione previsti
al comma 3 possono essere disposti in modo congiunto ed
integrato.
8. Il rapporto tra il titolare dell’attività e
l'affidatario od il concessionario è regolato con
contratto di servizio, nel quale sono specificati, tra
l’altro, i livelli qualitativi di erogazione del
servizio e di professionalità degli addetti nonché i
poteri di indirizzo e controllo spettanti al titolare
dell’attività o del servizio.
9. Il titolare dell’attività può partecipare al
patrimonio o al capitale dei soggetti di cui al comma 3,
lettera a), anche con il conferimento in uso del bene
culturale oggetto di valorizzazione. Gli effetti del
conferimento si esauriscono, senza indennizzo, in tutti
i casi di cessazione totale dalla partecipazione da
parte del titolare dell’attività o del servizio, di
estinzione del soggetto partecipato ovvero di
cessazione, per qualunque causa, dell’affidamento
dell’attività o del servizio. I beni conferiti in uso
non sono soggetti a garanzia patrimoniale specifica se
non in ragione del loro controvalore economico.
10. All’affidamento o alla concessione di cui al comma 3
può essere collegata la concessione in uso del bene
culturale oggetto di valorizzazione. La concessione
perde efficacia, senza indennizzo, in qualsiasi caso di
cessazione dell’affidamento o della concessione del
servizio o dell’attività.
Articolo 116
Tutela dei beni culturali conferiti o concessi in uso
1. I beni culturali che siano stati conferiti o concessi
in uso ai sensi dell’articolo
115, commi 9 e 10, restano a tutti gli
effetti assoggettati al regime giuridico loro proprio.
Le funzioni di tutela sono esercitate dal Ministero, che
provvede anche su richiesta ovvero nei confronti del
soggetto conferitario o concessionario dell’uso dei beni
medesimi.
Articolo 117
Servizi aggiuntivi
1. Negli istituti e nei luoghi della cultura indicati
all’articolo
101 possono essere istituiti servizi di
assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico.
2. Rientrano tra i servizi di cui al comma 1:
a) il servizio editoriale e di vendita riguardante i
cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e
informatici, ogni altro materiale informativo, e le
riproduzioni di beni culturali;
b) i servizi riguardanti beni librari e archivistici per
la fornitura di riproduzioni e il recapito del prestito
bibliotecario;
c) la gestione di raccolte discografiche, di diapoteche
e biblioteche museali;
d) la gestione dei punti vendita e l’utilizzazione
commerciale delle riproduzioni dei beni;
e) i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di
assistenza e di intrattenimento per l’infanzia, i
servizi di informazione, di guida e assistenza
didattica, i centri di incontro;
f) i servizi di caffetteria, di ristorazione, di
guardaroba;
g) l’organizzazione di mostre e manifestazioni
culturali, nonché di iniziative promozionali.
3. I servizi di cui al comma 1 possono essere gestiti in
forma integrata con i servizi di pulizia, di vigilanza e
di biglietteria.
4. La gestione dei servizi medesimi è attuata nelle
forme previste dall’articolo
115.
5. I canoni di concessione dei servizi sono incassati e
ripartiti ai sensi dell’articolo
110.
Articolo
118
Promozione di attività di studio e ricerca
1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali, anche con il concorso delle università e
di altri soggetti pubblici e privati, realizzano,
promuovono e sostengono, anche congiuntamente, ricerche,
studi ed altre attività conoscitive aventi ad oggetto il
patrimonio culturale.
2. Al fine di garantire la raccolta e la diffusione
sistematica dei risultati degli studi, delle ricerche e
delle altre attività di cui al comma 1, ivi compresa la
catalogazione, il Ministero e le regioni possono
stipulare accordi per istituire, a livello regionale o
interregionale, centri permanenti di studio e
documentazione del patrimonio culturale, prevedendo il
concorso delle università e di altri soggetti pubblici e
privati.
Articolo 119
Diffusione della conoscenza del patrimonio culturale
nelle scuole
1. Il Ministero, il Ministero per
l’istruzione, l’università e la ricerca, le regioni e
gli altri enti pubblici territoriali interessati possono
concludere accordi per diffondere la conoscenza e
favorire la fruizione del patrimonio culturale da parte
degli studenti.
2. Sulla base degli accordi previsti al comma 1, i
responsabili degli istituti e dei luoghi della cultura
di cui all’articolo 101 possono stipulare con le scuole
di ogni ordine e grado, appartenenti al sistema
nazionale di istruzione, apposite convenzioni per la
elaborazione di percorsi didattici, la predisposizione
di materiali e sussidi audiovisivi, nonché per la
formazione e l’aggiornamento dei docenti. I percorsi, i
materiali e i sussidi tengono conto della specificità
della scuola richiedente e delle eventuali particolari
esigenze determinate dalla presenza di alunni disabili.
Articolo 120
Sponsorizzazione di beni culturali
1. É sponsorizzazione di beni culturali ogni
forma di contributo in beni o servizi da parte di
soggetti privati alla progettazione o all’attuazione di
iniziative del Ministero, delle regioni e degli altri
enti pubblici territoriali, ovvero di soggetti privati,
nel campo della tutela e valorizzazione del patrimonio
culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il
marchio, l’immagine, l’attività o il prodotto
dell’attività dei soggetti medesimi.
2. La promozione di cui al comma 1 avviene attraverso
l’associazione del nome, del marchio, dell’immagine,
dell’attività o del prodotto all’iniziativa oggetto del
contributo, in forme compatibili con il carattere
artistico o storico, l’aspetto e il decoro del bene
culturale da tutelare o valorizzare, da stabilirsi con
il contratto di sponsorizzazione.
3. Con il contratto di sponsorizzazione sono altresì
definite le modalità di erogazione del contributo nonché
le forme del controllo, da parte del soggetto erogante,
sulla realizzazione dell’iniziativa cui il contributo si
riferisce.
Articolo 121
Accordi con le fondazioni bancarie
1. Il Ministero, le regioni e gli altri
enti pubblici territoriali, ciascuno nel proprio ambito,
possono stipulare, anche congiuntamente, protocolli di
intesa con le fondazioni conferenti di cui alle
disposizioni in materia di ristrutturazione e disciplina
del gruppo creditizio, che statutariamente perseguano
scopi di utilità sociale nel settore dell’arte e delle
attività e beni culturali, al fine di coordinare gli
interventi di valorizzazione sul patrimonio culturale e,
in tale contesto, garantire l’equilibrato impiego delle
risorse finanziarie messe a disposizione. La parte
pubblica può concorrere, con proprie risorse
finanziarie, per garantire il perseguimento degli
obiettivi dei protocolli di intesa.
Capo III
Consultabilità dei documenti degli archivi e tutela
della riservatezza
Articolo 122
Archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici:
consultabilità dei documenti
1. I documenti conservati negli archivi
di Stato e negli archivi storici delle regioni, degli
altri enti pubblici territoriali nonché di ogni altro
ente ed istituto pubblico sono liberamente consultabili,
ad eccezione:
a) di quelli dichiarati di carattere riservato, ai sensi
dell’articolo
125, relativi alla politica estera o interna
dello Stato, che diventano consultabili cinquanta anni
dopo la loro data;
b) di quelli contenenti i dati sensibili nonché i dati
relativi a provvedimenti di natura penale espressamente
indicati dalla normativa in materia di trattamento dei
dati personali, che diventano consultabili quaranta anni
dopo la loro data. Il termine è di settanta anni se i
dati sono idonei a rivelare lo stato di salute, la vita
sessuale o rapporti riservati di tipo familiare.
2. Anteriormente al decorso dei termini indicati nel
comma 1, i documenti restano accessibili ai sensi della
disciplina sull’accesso ai documenti amministrativi.
Sull’istanza di accesso provvede l’amministrazione che
deteneva il documento prima del versamento o del
deposito.
3. Alle disposizioni del comma 1 sono assoggettati anche
gli archivi e i documenti di proprietà privata
depositati negli archivi di Stato e negli archivi
storici degli enti pubblici, o agli archivi medesimi
donati o venduti o lasciati in eredità o legato. I
depositanti e coloro che donano o vendono o lasciano in
eredità o legato i documenti possono anche stabilire la
condizione della non consultabilità di tutti o di parte
dei documenti dell’ultimo settantennio. Tale
limitazione, così come quella generale stabilita dal
comma 1, non opera nei riguardi dei depositanti, dei
donanti, dei venditori e di qualsiasi altra persona da
essi designata; detta limitazione è altresì inoperante
nei confronti degli aventi causa dai depositanti,
donanti e venditori, quando si tratti di documenti
concernenti oggetti patrimoniali, ai quali essi siano
interessati per il titolo di acquisto.
Articolo 123
Archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici:
consultabilità dei documenti riservati
1. Il Ministro dell’interno, previo
parere del direttore dell’Archivio di Stato competente e
udita la commissione per le questioni inerenti alla
consultabilità degli atti di archivio riservati,
istituita presso il Ministero dell’interno, può
autorizzare la consultazione per scopi storici di
documenti di carattere riservato conservati negli
archivi di Stato anche prima della scadenza dei termini
indicati nell’articolo
122, comma 1. L’autorizzazione è rilasciata,
a parità di condizioni, ad ogni richiedente.
2. I documenti per i quali è autorizzata la
consultazione ai sensi del comma 1 conservano il loro
carattere riservato e non possono essere diffusi.
3. Alle disposizioni dei commi 1 e 2 è assoggettata
anche la consultazione per scopi storici di documenti di
carattere riservato conservati negli archivi storici
delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali
nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico. Il
parere di cui al comma 1 è reso dal soprintendente
archivistico.
Articolo 124
Consultabilità a scopi storici degli archivi correnti
1. Salvo quanto disposto dalla vigente normativa in
materia di accesso agli atti della pubblica
amministrazione, lo Stato, le regioni e gli altri enti
pubblici territoriali disciplinano la consultazione a
scopi storici dei propri archivi correnti e di deposito.
2. La consultazione ai fini del comma 1 degli archivi
correnti e di deposito degli altri enti ed istituti
pubblici, è regolata dagli enti ed istituti medesimi,
sulla base di indirizzi generali stabiliti dal
Ministero.
Articolo 125
Declaratoria di riservatezza
1. L’accertamento dell’esistenza e della natura degli
atti non liberamente consultabili indicati agli
articoli 122 e
127
è effettuato dal Ministero dell’interno, d’intesa con il
Ministero.
Articolo 126
Protezione di dati personali
1. Qualora il titolare di dati personali abbia
esercitato i diritti a lui riconosciuti dalla normativa
che ne disciplina il trattamento, i documenti degli
archivi storici sono conservati e consultabili
unitamente alla documentazione relativa all’esercizio
degli stessi diritti.
2. Su richiesta del titolare medesimo, può essere
disposto il blocco dei dati personali che non siano di
rilevante interesse pubblico, qualora il loro
trattamento comporti un concreto pericolo di lesione
della dignità, della riservatezza o dell’identità
personale dell’interessato.
3. La consultazione per scopi storici dei documenti
contenenti dati personali è assoggettata anche alle
disposizioni del codice di deontologia e di buona
condotta previsto dalla normativa in materia di
trattamento dei dati personali.
Articolo 127
Consultabilità degli archivi privati
1. I privati proprietari, possessori o detentori a
qualsiasi titolo di archivi o di singoli documenti
dichiarati ai sensi dell’articolo
13 hanno l’obbligo di permettere agli
studiosi, che ne facciano motivata richiesta tramite il
soprintendente archivistico, la consultazione dei
documenti secondo modalità concordate tra i privati
stessi e il soprintendente. Le relative spese sono a
carico dello studioso.
2. Sono esclusi dalla consultazione i singoli documenti
dichiarati di carattere riservato ai sensi dell’articolo
125. Possono essere esclusi dalla
consultazione anche i documenti per i quali sia stata
posta la condizione di non consultabilità ai sensi dell’articolo
122, comma 3.
3. Agli archivi privati utilizzati per scopi storici,
anche se non dichiarati a norma dell’articolo
13, si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 123, comma 3, e
126,
comma 3.
Articolo 128
Notifiche effettuate a norma della legislazione
precedente
1. I beni culturali di cui all’articolo
10, comma 3, per i quali non sono state
rinnovate e trascritte le notifiche effettuate a norma
delle leggi 20 giugno 1909, n. 364 e 11 giugno 1922, n.
778, sono sottoposti al procedimento di cui all’articolo
14. Fino alla conclusione del procedimento
medesimo, dette notifiche restano comunque valide agli
effetti di questa Parte.
2. Conservano altresì efficacia le notifiche effettuate
a norma degli articoli 2, 3, 5 e 21 della legge 1 giugno
1939, n. 1089 e le dichiarazioni adottate e notificate a
norma dell’articolo 36 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 e degli articoli
6, 7, 8 e 49 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490.
3. In presenza di elementi di fatto sopravvenuti ovvero
precedentemente non conosciuti o non valutati, il
Ministero può rinnovare, d’ufficio o a richiesta del
proprietario, possessore o detentore interessati, il
procedimento di dichiarazione dei beni che sono stati
oggetto delle notifiche di cui al comma 2, al fine di
verificare la perdurante sussistenza dei presupposti per
l’assoggettamento dei beni medesimi alle disposizioni di
tutela.
4. Avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di
rinnovo del procedimento di dichiarazione, prodotta ai
sensi del comma 3, ovvero avverso la dichiarazione
conclusiva del procedimento medesimo, anche quando esso
sia stato avviato d’ufficio, è ammesso ricorso
amministrativo ai sensi dell’articolo
16.
Articolo 129
Provvedimenti legislativi particolari
1. Sono fatte salve le leggi aventi ad oggetto
singole città o parti di esse, complessi architettonici,
monumenti nazionali, siti od aree di interesse storico,
artistico od archeologico.
2. Restano altresì salve le disposizioni relative alle
raccolte artistiche ex-fidecommissarie, impartite con
legge 28 giugno 1871, n. 286, legge 8 luglio 1883, n.
1461, regio decreto 23 novembre 1891, n. 653 e legge 7
febbraio 1892, n. 31.
Articolo 130
Disposizioni regolamentari precedenti
1. Fino all’emanazione dei decreti e dei regolamenti
previsti dal presente codice, restano in vigore, in
quanto applicabili, le disposizioni dei regolamenti
approvati con regi decreti 2 ottobre 1911, n. 1163 e 30
gennaio 1913, n. 363, e ogni altra disposizione
regolamentare attinente alle norme contenute in questa
Parte.
PARTE TERZA
Beni paesaggistici
TITOLO I
Tutela e valorizzazione
Capo I
Disposizioni generali
Articolo 131
Salvaguardia dei valori del paesaggio
1. Ai fini del presente codice per paesaggio si intende
una parte omogenea di territorio i cui caratteri
derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle
reciproche interrelazioni.
2. La tutela e la valorizzazione del paesaggio
salvaguardano i valori che esso esprime quali
manifestazioni identitarie percepibili.
Articolo
132
Cooperazione tra amministrazioni pubbliche
1. Le amministrazioni pubbliche cooperano per la
definizione di indirizzi e criteri riguardanti le
attività di tutela, pianificazione, recupero,
riqualificazione e valorizzazione del paesaggio e di
gestione dei relativi interventi.
2. Gli indirizzi e i criteri perseguono gli obiettivi
della salvaguardia e della reintegrazione dei valori del
paesaggio anche nella prospettiva dello sviluppo
sostenibile.
3. Al fine di diffondere ed accrescere la conoscenza del
paesaggio le amministrazioni pubbliche intraprendono
attività di formazione e di educazione.
4. Il Ministero e le regioni definiscono le politiche di
tutela e valorizzazione del paesaggio tenendo conto
anche degli studi, delle analisi e delle proposte
formulati dall’Osservatorio nazionale per la qualità del
paesaggio, istituito con decreto del Ministro, nonché
dagli Osservatori istituiti in ogni regione con le
medesime finalità.
Articolo 133
Convenzioni internazionali
1. Le attività di tutela e di valorizzazione del
paesaggio si conformano agli obblighi e ai principi di
cooperazione tra gli Stati derivanti dalle convenzioni
internazionali.
Articolo 134
Beni paesaggistici
1. Sono beni paesaggistici:
a) gli immobili e le aree indicati all’articolo
136, individuati ai sensi degli articoli da
138
a
141;
b) le aree indicate all’articolo
142;
c) gli immobili e le aree comunque sottoposti a tutela
dai piani paesaggistici previsti dagli
articoli 143 e
156.
Articolo 135
Pianificazione paesaggistica
1. Le regioni assicurano che il paesaggio sia
adeguatamente tutelato e valorizzato. A tal fine
sottopongono a specifica normativa d’uso il territorio,
approvando piani paesaggistici ovvero piani
urbanistico-territoriali con specifica considerazione
dei valori paesaggistici, concernenti l’intero
territorio regionale, entrambi di seguito denominati
"piani paesaggistici".
2. Il piano paesaggistico definisce, con particolare
riferimento ai beni di cui all’articolo
134, le trasformazioni compatibili con i
valori paesaggistici, le azioni di recupero e
riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti
a tutela, nonché gli interventi di valorizzazione del
paesaggio, anche in relazione alle prospettive di
sviluppo sostenibile.
Capo II
Individuazione dei beni paesaggistici
Articolo 136
Immobili ed aree di notevole interesse pubblico
1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per
il loro notevole interesse pubblico:
a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di
bellezza naturale o di singolarità geologica;
b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle
disposizioni della Parte seconda del presente codice,
che si distinguono per la loro non comune bellezza;
c) i complessi di cose immobili che compongono un
caratteristico aspetto avente valore estetico e
tradizionale;
d) le bellezze panoramiche considerate come quadri e
così pure quei punti di vista o di belvedere,
accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo
di quelle bellezze.
Articolo 137
Commissioni provinciali
1. Con atto regionale è istituita per ciascuna
provincia una commissione con il compito di formulare
proposte per la dichiarazione di notevole interesse
pubblico degli immobili indicati alle lettere a) e b) e
delle aree indicate alle lettere c) e d) dell’articolo
136;
2. Della commissione fanno parte di diritto il direttore
regionale, il soprintendente per i beni architettonici e
per il paesaggio ed il soprintendente per i beni
archeologici competenti per territorio. I restanti
membri, in numero non superiore a sei, sono nominati
dalla regione tra soggetti con particolare e qualificata
professionalità ed esperienza nella tutela del
paesaggio. La commissione procede all’audizione dei
sindaci dei comuni interessati e può consultare esperti.
Articolo 138
Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico
1. Su iniziativa del direttore regionale, della regione
o degli altri enti pubblici territoriali interessati, la
commissione indicata all’articolo
137, acquisisce le necessarie informazioni
attraverso le soprintendenze e gli uffici regionali e
provinciali, valuta la sussistenza del notevole
interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui
all’articolo
136, e propone la dichiarazione di notevole
interesse pubblico. La proposta è motivata con
riferimento alle caratteristiche storiche, culturali,
naturali, morfologiche ed estetiche proprie degli
immobili o delle aree che abbiano significato e valore
identitario del territorio in cui ricadono o che siano
percepite come tali dalle popolazioni e contiene le
prescrizioni, le misure ed i criteri di gestione
indicati all’articolo
143, comma 3.
2. Le proposte di dichiarazione di notevole interesse
pubblico sono dirette a stabilire una specifica
disciplina di tutela e valorizzazione, che sia
maggiormente rispondente agli elementi peculiari e al
valore degli specifici ambiti paesaggistici e
costituisca parte integrante di quella prevista dal
piano paesaggistico.
Articolo 139
Partecipazione al procedimento di dichiarazione di
notevole interesse pubblico
1. La proposta della commissione per la
dichiarazione di notevole interesse pubblico di immobili
ed aree, corredata dalla relativa planimetria redatta in
scala idonea alla loro identificazione, é pubblicata per
novanta giorni all’albo pretorio e depositata a
disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni
interessati.
2. Dell’avvenuta proposta e relativa pubblicazione è
data senza indugio notizia su almeno due quotidiani
diffusi nella regione territorialmente interessata,
nonché su un quotidiano a diffusione nazionale e, ove
istituiti, sui siti informatici della regione e degli
altri enti pubblici territoriali nel cui ambito ricadono
gli immobili o le aree da assoggettare a tutela.
3. Entro i sessanta giorni successivi all’avvenuta
pubblicazione all’albo pretorio della proposta della
commissione, i comuni, le città metropolitane, le
province, le associazioni portatrici di interessi
diffusi individuate ai sensi dell’articolo 13 della
legge 8 luglio 1986, n. 349 e gli altri soggetti
interessati possono presentare osservazioni alla
regione, che ha altresì facoltà di indire un’inchiesta
pubblica.
4. Successivamente agli adempimenti di cui ai commi 1, 2
e 3 la regione, per gli immobili indicati alle lettere
a) e b) dell’articolo
136, comunica l’avvio del procedimento di
dichiarazione al proprietario, possessore o detentore
del bene, nonché alla città metropolitana o al comune
interessato.
5. La comunicazione di cui al comma 4 ha per oggetto gli
elementi, anche catastali, identificativi dell’immobile,
la proposta formulata dalla commissione, nonché
l’indicazione dei conseguenti obblighi a carico del
proprietario, possessore o detentore.
6. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della
comunicazione di cui al comma 4, il proprietario,
possessore o detentore dell’immobile può presentare
osservazioni alla regione.
Articolo 140
Dichiarazione di notevole interesse pubblico e relative
misure di conoscenza
1. La regione, sulla base della proposta della
commissione, esaminate le osservazioni e tenuto conto
dell’esito dell’eventuale inchiesta pubblica, emana il
provvedimento di dichiarazione di notevole interesse
pubblico degli immobili indicati alle lettere a) e b) e
delle aree indicate alle lettere c) e d) dell’articolo
136.
2. Il provvedimento di dichiarazione di notevole
interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere
a) e b) dell’articolo
136 è altresì notificato al proprietario,
possessore o detentore, depositato presso il comune,
nonché trascritto a cura della regione nei registri
immobiliari.
3. I provvedimenti di dichiarazione di notevole
interesse pubblico sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino
Ufficiale della regione.
4. Copia della Gazzetta Ufficiale è affissa per novanta
giorni all’albo pretorio di tutti i comuni interessati.
Copia della dichiarazione e delle relative planimetrie
resta depositata a disposizione del pubblico presso gli
uffici dei comuni interessati.
Articolo
141
Provvedimenti ministeriali
1. Qualora la commissione non proceda alle proprie
valutazioni entro il termine di sessanta giorni dalla
richiesta formulata ai sensi dell’articolo
138, ovvero laddove il provvedimento
regionale di dichiarazione di notevole interesse
pubblico non venga comunque emanato entro il termine di
un anno dalla predetta richiesta, il direttore regionale
può chiedere al Ministero di provvedere in via
sostitutiva.
2. Il competente organo ministeriale, ricevuta copia
della documentazione eventualmente acquisita dalla
commissione provinciale, effettua l’istruttoria ai fini
della formulazione della proposta di dichiarazione di
notevole interesse pubblico.
3. Il Ministero invia la proposta ai comuni interessati
affinché provvedano agli adempimenti indicati all’articolo
139, comma 1, e provvede direttamente agli
adempimenti indicati all’articolo
139, commi 2, 4 e 5.
4. Il Ministero valuta le osservazioni presentate ai
sensi dell’articolo
139, commi 3 e 6, e provvede con decreto. Il
decreto di dichiarazione di notevole interesse pubblico
è notificato, depositato, trascritto e pubblicato nelle
forme previste dall’articolo
140, commi 2, 3 e 4.
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si
applicano anche alle proposte di integrazione, con
riferimento ai contenuti indicati all’articolo
143, comma 3, lettere e) ed f), dei
provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse
pubblico esistenti.
Articolo 142
Aree tutelate per legge
1. Fino all’approvazione del piano paesaggistico ai
sensi dell’articolo
156, sono comunque sottoposti alle
disposizioni di questo Titolo per il loro interesse
paesaggistico
a) i territori costieri compresi in una fascia della
profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche
per i terreni elevati sul mare;
b) i territori contermini ai laghi compresi in una
fascia della profondità di 300 metri dalla linea di
battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
c) i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli
elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di
legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative
sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri
ciascuna;
d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul
livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul
livello del mare per la catena appenninica e per le
isole;
e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i
territori di protezione esterna dei parchi;
g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché
percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a
vincolo di rimboschimento, come definiti dall’articolo
2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001,
n. 227;
h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone
gravate da usi civici;
i) le zone umide incluse nell’elenco previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976,
n. 448,
l) i vulcani;
m) le zone di interesse archeologico individuate alla
data di entrata in vigore del presente codice.
2. Le disposizioni previste dal comma 1 non si applicano
alle aree che alla data del 6 settembre 1985:
a) erano delimitate negli strumenti urbanistici come
zone A e B;
b) limitatamente alle parti ricomprese nei piani
pluriennali di attuazione, erano delimitate negli
strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale
2 aprile 1968, n. 1444 come zone diverse da quelle
indicate alla lettera a) e, nei comuni sprovvisti di
tali strumenti, ricadevano nei centri edificati
perimetrati ai sensi dell’articolo 18 della legge 22
ottobre 1971, n. 865.
3. La disposizione del comma 1 non si applica ai beni
ivi indicati alla lettera c) che, in tutto o in parte,
siano ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici e
pertanto inclusi in apposito elenco redatto e reso
pubblico dalla regione competente. Il Ministero, con
provvedimento adottato con le procedure previste dall’articolo
141, può tuttavia confermare la rilevanza
paesaggistica dei suddetti beni.
4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante
dagli atti e dai provvedimenti indicati all’articolo
157.
Capo III
Pianificazione paesaggistica
Articolo 143
Piano paesaggistico
1. In base alle caratteristiche naturali e storiche ed
in relazione al livello di rilevanza e integrità dei
valori paesaggistici, il piano ripartisce il territorio
in ambiti omogenei, da quelli di elevato pregio
paesaggistico fino a quelli significativamente
compromessi o degradati.
2. In funzione dei diversi livelli di valore
paesaggistico riconosciuti, il piano attribuisce a
ciascun ambito corrispondenti obiettivi di qualità
paesaggistica. Gli obiettivi di qualità paesaggistica
prevedono in particolare:
a. il mantenimento delle caratteristiche, degli elementi
costitutivi e delle morfologie, tenuto conto anche delle
tipologie architettoniche, nonché delle tecniche e dei
materiali costruttivi;
b. la previsione di linee di sviluppo urbanistico ed
edilizio compatibili con i diversi livelli di valore
riconosciuti e tali da non diminuire il pregio
paesaggistico del territorio, con particolare attenzione
alla salvaguardia dei siti inseriti nella lista del
patrimonio mondiale dell’UNESCO e delle aree agricole;
c. il recupero e la riqualificazione degli immobili e
delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati,
al fine di reintegrare i valori preesistenti ovvero di
realizzare nuovi valori paesaggistici coerenti ed
integrati con quelli.
3. Il piano paesaggistico ha contenuto descrittivo,
prescrittivo e propositivo. La sua elaborazione si
articola nelle seguenti fasi:
a. ricognizione dell’intero territorio, attraverso
l’analisi delle caratteristiche storiche, naturali,
estetiche e delle loro interrelazioni e la conseguente
definizione dei valori paesaggistici da tutelare,
recuperare, riqualificare e valorizzare;
b. analisi delle dinamiche di trasformazione del
territorio attraverso l’individuazione dei fattori di
rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio,
la comparazione con gli altri atti di programmazione, di
pianificazione e di difesa del suolo;
c. individuazione degli ambiti paesaggistici e dei
relativi obiettivi di qualità paesaggistica;
d. definizione di prescrizioni generali ed operative per
la tutela e l’uso del territorio compreso negli ambiti
individuati;
e. determinazione di misure per la conservazione dei
caratteri connotativi delle aree tutelate per legge e,
ove necessario, dei criteri di gestione e degli
interventi di valorizzazione paesaggistica degli
immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse
pubblico;
f. individuazione degli interventi di recupero e
riqualificazione delle aree significativamente
compromesse o degradate;
g. individuazione delle misure necessarie al corretto
inserimento degli interventi di trasformazione del
territorio nel contesto paesaggistico, alle quali
debbono riferirsi le azioni e gli investimenti
finalizzati allo sviluppo sostenibile delle aree
interessate;
h. individuazione, ai sensi dell’articolo
134, lettera c), di eventuali categorie di
immobili o di aree, diverse da quelle indicate agli
articoli 136 e
142,
da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di
utilizzazione.
4. Il piano paesaggistico, anche in relazione alle
diverse tipologie di opere ed interventi di
trasformazione del territorio, individua distintamente
le aree nelle quali la loro realizzazione è consentita
sulla base della verifica del rispetto delle
prescrizioni, delle misure e dei criteri di gestione
stabiliti nel piano paesaggistico ai sensi del comma 3,
lettere d), e), f) e g), e quelle per le quali il piano
paesaggistico definisce anche parametri vincolanti per
le specifiche previsioni da introdurre negli strumenti
urbanistici in sede di conformazione e di adeguamento ai
sensi dell’articolo
145.
5. Il piano può altresì individuare:
a) le aree, tutelate ai sensi dell’articolo
142, nelle quali la realizzazione delle opere
e degli interventi consentiti, in considerazione del
livello di eccellenza dei valori paesaggistici o della
opportunità di valutare gli impatti su scala
progettuale, richiede comunque il previo rilascio
dell’autorizzazione di cui agli
articoli 146,
147
e
159;
b) le aree, non oggetto di atti e provvedimenti emanati
ai sensi degli
articoli 138,
140,
141
e
157,
nelle quali, invece, la realizzazione di opere ed
interventi può avvenire sulla base della verifica della
conformità alle previsioni del piano paesaggistico e
dello strumento urbanistico, effettuata nell’ambito del
procedimento inerente al titolo edilizio e con le
modalità previste dalla relativa disciplina, e non
richiede il rilascio dell’autorizzazione di cui agli
articoli 146,
147
e
159;
c) le aree significativamente compromesse o degradate
nelle quali la realizzazione degli interventi di
recupero e riqualificazione non richiede il rilascio
dell’autorizzazione di cui agli
articoli 146,
147
e
159.
6. L’entrata in vigore delle disposizioni previste dal
comma 5, lettera b), è subordinata all’approvazione
degli strumenti urbanistici adeguati al piano
paesaggistico ai sensi dell’articolo
145. Dalla medesima consegue la modifica
degli effetti derivanti dai provvedimenti di cui agli
articoli 157,
140
e
141,
nonché dall’inclusione dell’area nelle categorie
elencate all’articolo
142.
7. Il piano può subordinare l’entrata in vigore delle
disposizioni che consentono la realizzazione di opere ed
interventi ai sensi del comma 5, lettera b), all’esito
positivo di un periodo di monitoraggio che verifichi
l’effettiva conformità alle previsioni vigenti delle
trasformazioni del territorio realizzate.
8. Il piano prevede comunque che nelle aree di cui all’articolo
5, lettera b), siano effettuati controlli a
campione sulle opere ed interventi realizzati e che
l’accertamento di un significativo grado di violazione
delle previsioni vigenti determini la reintroduzione
dell’obbligo dell’autorizzazione di cui agli
articoli 146,
147
e
159,
relativamente ai comuni nei quali si sono rilevate le
violazioni.
9. Il piano paesaggistico individua anche progetti
prioritari per la conservazione, il recupero, la
riqualificazione, la valorizzazione e la gestione del
paesaggio regionale indicandone gli strumenti di
attuazione, comprese le misure incentivanti.
10. Le regioni, il Ministero e il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio possono
stipulare accordi per l’elaborazione d’intesa dei piani
paesaggistici. Nell’accordo è stabilito il termine entro
il quale è completata l’elaborazione d’intesa, nonché il
termine entro il quale la regione approva il piano.
Qualora all’elaborazione d’intesa del piano non consegua
il provvedimento regionale, il piano è approvato in via
sostitutiva con decreto del Ministro, sentito il
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio. Il
decreto non è soggetto alle disposizioni dell’articolo 3
della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
11. L’accordo di cui al comma 10 stabilisce altresì
presupposti, modalità e tempi per la revisione periodica
del piano, con particolare riferimento alla eventuale
sopravvenienza di provvedimenti emanati ai sensi degli
articoli 140 e
141.
12. Qualora l’accordo di cui al comma 10 non venga
stipulato, ovvero ad esso non segua l’elaborazione
congiunta del piano, non trova applicazione quanto
previsto dai commi 5, 6, 7 e 8.
Articolo 144
Pubblicità e partecipazione
1. Nei procedimenti di approvazione dei piani
paesaggistici sono assicurate la concertazione
istituzionale, la partecipazione dei soggetti
interessati e delle associazioni costituite per la
tutela degli interessi diffusi, individuate ai sensi
dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e
ampie forme di pubblicità.
2. Qualora dall’applicazione dell’articolo
143, commi 3, 4 e 5 derivi una modificazione
degli effetti degli atti e dei provvedimenti di cui agli
articoli 157,
140 e
141,
l’entrata in vigore delle relative disposizioni del
piano paesaggistico è subordinata all’espletamento delle
forme di pubblicità indicate all’articolo
140, commi 3 e 4.
Articolo 145
Coordinamento della pianificazione paesaggistica con
altri strumenti di pianificazione
1. Il Ministero individua ai sensi
dell’articolo 52 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112 le linee fondamentali dell’assetto del territorio
nazionale per quanto riguarda la tutela del paesaggio,
con finalità di indirizzo della pianificazione.
2. I piani paesaggistici prevedono misure di
coordinamento con gli strumenti di pianificazione
territoriale e di settore, nonché con gli strumenti
nazionali e regionali di sviluppo economico.
3. Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli
articoli 143 e
156
sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni,
delle città metropolitane e delle province, sono
immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi
eventualmente contenute negli strumenti urbanistici,
stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa
dell’adeguamento degli strumenti urbanistici e sono
altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per
quanto attiene alla tutela del paesaggio, le
disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque
prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di
pianificazione.
4. Entro il termine stabilito nel piano paesaggistico e
comunque non oltre due anni dalla sua approvazione, i
comuni, le città metropolitane, le province e gli enti
gestori delle aree naturali protette conformano e
adeguano gli strumenti di pianificazione territoriale e
urbanistica alle previsioni dei piani paesaggistici,
introducendo, ove necessario, le ulteriori previsioni
conformative che, alla luce delle caratteristiche
specifiche del territorio, risultino utili ad assicurare
l’ottimale salvaguardia dei valori paesaggistici
individuati dai piani. I limiti alla proprietà derivanti
da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo.
5. La regione disciplina il procedimento di
conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici
alle previsioni della pianificazione paesaggistica,
assicurando la partecipazione degli organi ministeriali
al procedimento medesimo.
Capo IV
Controllo e gestione dei beni soggetti a tutela
Articolo 146
Autorizzazione
1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi
titolo di immobili e aree oggetto dei provvedimenti
elencati all’articolo
157, oggetto di proposta formulata ai sensi
degli
articoli 138 e
141,
tutelati ai sensi dell’articolo
142, ovvero sottoposti a tutela dalle
disposizioni del piano paesaggistico, non possono
distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino
pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di
protezione.
2. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi
titolo dei beni indicati al comma 1, hanno l’obbligo di
sottoporre alla regione o all’ente locale al quale la
regione ha affidato la relativa competenza i progetti
delle opere che intendano eseguire, corredati della
documentazione prevista, al fine di ottenere la
preventiva autorizzazione.
3. Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente
decreto legislativo, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, d’intesa con la Conferenza
Stato-regioni, è individuata la documentazione
necessaria alla verifica di compatibilità paesaggistica
degli interventi proposti.
4. La domanda di autorizzazione dell’intervento indica
lo stato attuale del bene interessato, gli elementi di
valore paesaggistico presenti, gli impatti sul paesaggio
delle trasformazioni proposte e gli elementi di
mitigazione e di compensazione necessari.
5. L’amministrazione competente, nell’esaminare la
domanda di autorizzazione, verifica la conformità
dell’intervento alle prescrizioni contenute nei piani
paesaggistici e ne accerta:
a. la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici
riconosciuti dal vincolo;
b. la congruità con i criteri di gestione dell’immobile
o dell’area;
c. la coerenza con gli obiettivi di qualità
paesaggistica.
6. L’amministrazione, accertata la compatibilità
paesaggistica dell’intervento ed acquisito il parere
della commissione per il paesaggio, entro il termine di
quaranta giorni dalla ricezione dell’istanza, trasmette
la proposta di autorizzazione, corredata dal progetto e
dalla relativa documentazione, alla competente
soprintendenza, dandone notizia agli interessati. Tale
ultima comunicazione costituisce avviso di inizio del
relativo procedimento, ai sensi e per gli effetti della
legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora l’amministrazione
verifichi che la documentazione allegata non corrisponde
a quella prevista al comma 3, chiede le necessarie
integrazioni; in tal caso, il predetto termine è sospeso
dalla data della richiesta fino a quella di ricezione
della documentazione. Qualora l’amministrazione ritenga
necessario acquisire documentazione ulteriore rispetto a
quella prevista al comma 3, ovvero effettuare
accertamenti, il termine è sospeso, per una sola volta,
dalla data della richiesta fino a quella di ricezione
della documentazione, ovvero dalla data di comunicazione
della necessità di accertamenti fino a quella di
effettuazione degli stessi, per un periodo comunque non
superiore a trenta giorni.
7. La soprintendenza comunica il parere entro il termine
perentorio di sessanta giorni dalla ricezione della
proposta di cui al comma 6. Decorso inutilmente il
termine per l’acquisizione del parere, l’amministrazione
assume comunque le determinazioni in merito alla domanda
di autorizzazione.
8. L’autorizzazione è rilasciata o negata
dall’amministrazione competente entro il termine di
venti giorni dalla ricezione del parere della
soprintendenza e costituisce atto distinto e presupposto
della concessione o degli altri titoli legittimanti
l’intervento edilizio. I lavori non possono essere
iniziati in difetto di essa.
9. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 8, è
data facoltà agli interessati di richiedere
l’autorizzazione alla regione, che provvede anche
mediante un commissario ad acta entro il termine di
sessanta giorni dalla data di ricevimento della
richiesta. Qualora venga ritenuto necessario acquisire
documentazione ulteriore o effettuare accertamenti, il
termine è sospeso per una sola volta fino alla data di
ricezione della documentazione richiesta ovvero fino
alla data di effettuazione degli accertamenti. Laddove
la regione non abbia affidato agli enti locali la
competenza al rilascio dell’autorizzazione
paesaggistica, la richiesta di rilascio in via
sostitutiva è presentata alla competente soprintendenza.
10. L’autorizzazione paesaggistica:
a) diventa efficace dopo il decorso di venti giorni
dalla sua emanazione;
b) è trasmessa in copia, senza indugio, alla
soprintendenza che ha emesso il parere nel corso del
procedimento, nonché, unitamente al parere, alla regione
ed alla provincia e, ove esistenti, alla comunità
montana e all’ente parco nel cui territorio si trova
l’immobile o l’area sottoposti al vincolo;
c) non può essere rilasciata in sanatoria
successivamente alla realizzazione, anche parziale,
degli interventi.
11. L’autorizzazione paesaggistica è impugnabile con
ricorso al tribunale amministrativo regionale o con
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,
dalle associazioni ambientaliste portatrici di interessi
diffusi individuate ai sensi dell’articolo 13 della
legge 8 luglio 1986, n. 349 e da qualsiasi altro
soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Il
ricorso è deciso anche se, dopo la sua proposizione
ovvero in grado di appello, il ricorrente dichiari di
rinunciare o di non avervi più interesse. Le sentenze e
le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale
possono essere impugnate da chi sia legittimato a
ricorrere avverso l’autorizzazione paesaggistica, anche
se non abbia proposto il ricorso di primo grado.
12. Presso ogni comune è istituito un elenco, aggiornato
almeno ogni sette giorni e liberamente consultabile, in
cui è indicata la data di rilascio di ciascuna
autorizzazione paesaggistica, con la annotazione
sintetica del relativo oggetto e con la precisazione se
essa sia stata rilasciata in difformità dal parere della
soprintendenza. Copia dell’elenco è trasmessa
trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai
fini dell’esercizio delle funzioni di vigilanza di cui
all’articolo
155.
13. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano
anche alle istanze concernenti le attività minerarie di
ricerca ed estrazione.
14. Le disposizioni del presente
articolo non si applicano alle autorizzazioni
per le attività di coltivazione di cave e torbiere. Per
tali attività restano ferme le potestà del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio ai sensi
della normativa in materia, che sono esercitate tenendo
conto delle valutazioni espresse, per quanto attiene ai
profili paesaggistici, dalla competente soprintendenza.
Articolo 147
Autorizzazione per opere da eseguirsi da parte di
amministrazioni statali
1. Qualora la richiesta di autorizzazione
prevista dall’articolo
143 riguardi opere da eseguirsi da parte di
amministrazioni statali, ivi compresi gli alloggi di
servizio per il personale militare, l’autorizzazione
viene rilasciata in esito ad una conferenza di servizi
ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7
agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e
integrazioni.
2. Per i progetti di opere comunque soggetti a
valutazione di impatto ambientale a norma dell’articolo
6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e da eseguirsi da
parte di amministrazioni statali, l’autorizzazione
prescritta dal comma 1 è rilasciata secondo le procedure
previste all’articolo
26.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente codice, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero,
d’intesa con il Ministero della difesa e con le altre
amministrazioni statali interessate, sono individuate le
modalità di valutazione congiunta e preventiva della
localizzazione delle opere di difesa nazionale che
incidano su immobili o aree sottoposti a tutela
paesaggistica.
Articolo 148
Commissione per il paesaggio
1. Entro un anno dall’entrata in vigore
del presente codice le regioni promuovono l’istituzione
della commissione per il paesaggio presso gli enti
locali ai quali sono attribuite le competenze in materia
di autorizzazione paesaggistica.
2. La commissione è composta da soggetti con particolare
e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio.
3. La commissione esprime il parere obbligatorio in
merito al rilascio delle autorizzazioni previste dagli
articoli 146,147
e
159.
4. Le regioni e il Ministero possono stipulare accordi
che prevedano le modalità di partecipazione del
Ministero alle attività della commissione per il
paesaggio. In tal caso, il parere di cui all’articolo
146, comma 7, è espresso in quella sede
secondo le modalità stabilite nell’accordo, ferma
restando l’applicazione di quanto previsto dall’articolo
146, commi 10, 11 e 12.
Articolo 149
Interventi non soggetti ad autorizzazione
1. Fatta salva l’applicazione dell’articolo
143, comma 5, lettera b) e dell’articolo
156, comma 4, non è comunque richiesta
l’autorizzazione prescritta dall’articolo
146, dall’articolo
147 e dall’articolo
159:
a) per gli interventi di manutenzione ordinaria,
straordinaria, di consolidamento statico e di restauro
conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e
l’aspetto esteriore degli edifici;
b) per gli interventi inerenti l’esercizio dell’attività
agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione
permanente dello stato dei luoghi con costruzioni
edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti
di attività ed opere che non alterino l’assetto
idrogeologico del territorio;
c) per il taglio colturale, la forestazione, la
riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di
conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste
indicati dall’articolo
142, comma 1, lettera g), purché previsti ed
autorizzati in base alla normativa in materia.
Articolo 150
Inibizione o sospensione dei lavori
1. Indipendentemente dall’avvenuta pubblicazione
all’albo pretorio prevista dagli
articoli 139 e
141,
ovvero dall’avvenuta comunicazione prescritta dall’articolo
139, comma 4, la regione o il Ministero ha
facoltà di:
a) inibire che si eseguano lavori senza autorizzazione o
comunque capaci di pregiudicare il bene;
b) ordinare, anche quando non sia intervenuta la diffida
prevista alla lettera a), la sospensione di lavori
iniziati.
2. Il provvedimento di inibizione o sospensione dei
lavori incidenti su immobili od aree non ancora
dichiarati di notevole interesse pubblico cessa di avere
efficacia se entro il termine di novanta giorni non sia
stata effettuata la pubblicazione all’albo pretorio
della proposta della commissione di cui all’articolo
138 o della proposta dell’organo ministeriale
prevista all’articolo
141, ovvero non sia stata ricevuta dagli
interessati la comunicazione prevista dall’articolo
139, comma 4.
3. Il provvedimento di inibizione o sospensione dei
lavori incidenti su di un bene paesaggistico per il
quale la pianificazione paesaggistica preveda misure di
recupero o di riqualificazione cessa di avere efficacia
se entro il termine di novanta giorni la regione non
abbia comunicato agli interessati le prescrizioni alle
quali attenersi, nella esecuzione dei lavori, per non
compromettere l’attuazione della pianificazione.
4. I provvedimenti indicati ai commi precedenti sono
comunicati anche al comune interessato.
Articolo 151
Rimborso spese a seguito della sospensione dei lavori
1. Per lavori su beni paesaggistici che non siano già
stati oggetto dei provvedimenti di cui agli
articoli 138 e
141,
o che non siano stati precedentemente dichiarati di
notevole interesse pubblico, e dei quali sia stata
ordinata la sospensione senza che fosse stata intimata
la preventiva diffida di cui all’articolo
150, comma 1, l’interessato può ottenere il
rimborso delle spese sostenute sino al momento della
notificata sospensione. Le opere già eseguite sono
demolite a spese dell’autorità che ha disposto la
sospensione.
Articolo 152
Interventi soggetti a particolari prescrizioni
1. Nel caso di aperture di strade e di cave, nel caso di
condotte per impianti industriali e di palificazione
nell’ambito e in vista delle aree indicate alle lettere
c) e d) dell’articolo
136, ovvero in prossimità degli immobili
indicati alle lettere a) e b) dello stesso articolo, la
regione ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure
e le varianti ai progetti in corso d’esecuzione, le
quali, tenendo in debito conto l’utilità economica delle
opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio ai
beni protetti da questo Titolo. La medesima facoltà
spetta al Ministero, che la esercita previa
consultazione della regione.
2. Per le zone di interesse archeologico elencate all’articolo
136, lettera c), o all’articolo
142, comma 1, lettera m), la Regione consulta
preventivamente le competenti soprintendenze.
Articolo 153
Cartelli pubblicitari
1. Nell’ambito e in prossimità dei beni
paesaggistici indicati nell’articolo
134 è vietato collocare cartelli e altri
mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione
dell’amministrazione competente individuata dalla
regione.
2. Lungo le strade site nell’ambito e in prossimità dei
beni indicati nel comma 1 è vietato collocare cartelli o
altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione
rilasciata ai sensi dell’articolo 23, comma 4, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive
modificazioni, previo parere favorevole della
amministrazione competente individuata dalla regione
sulla compatibilità della collocazione o della tipologia
del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici degli
immobili o delle aree soggetti a tutela.
Articolo 154
Colore delle facciate dei fabbricati
1. L’amministrazione competente individuata dalla
regione può ordinare che, nelle aree contemplate dalle
lettere c) e d) dell’articolo
136, sia dato alle facciate dei fabbricati,
il cui colore rechi disturbo alla bellezza dell’insieme,
un diverso colore che con quella armonizzi.
2. La disposizione del comma 1 non si applica nei
confronti degli immobili di cui all’articolo
10, comma 3, lettere a) e d), dichiarati ai
sensi dell’articolo
13.
3. Per i fabbricati ricadenti nelle zone di interesse
archeologico elencate all’articolo
136, lettera c), o all’articolo
139, comma 1, lettera m), l’amministrazione
consulta preventivamente le competenti soprintendenze.
4. In caso di inadempienza dei proprietari, possessori o
detentori dei fabbricati, l’amministrazione provvede
all’esecuzione d’ufficio.
Articolo 155
Vigilanza
1. Le funzioni di vigilanza sui beni paesaggistici
tutelati da questo Titolo sono esercitate dal Ministero
e dalle regioni.
2. Le regioni vigilano sull’ottemperanza alle
disposizioni contenute nel presente decreto legislativo
da parte delle amministrazioni da loro individuate per
l’esercizio delle competenze in materia di paesaggio.
L’inottemperanza o la persistente inerzia nell’esercizio
di tali competenze comporta l’attivazione dei poteri
sostitutivi.
Capo V
Disposizioni di prima applicazione e transitorie
Articolo 156
Verifica e adeguamento dei piani paesaggistici
1. Entro quattro anni dall’entrata in vigore
del presente decreto legislativo, le regioni che hanno
redatto i piani previsti dall’articolo 149 del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 verificano la
conformità tra le disposizioni dei predetti piani e le
previsioni dell’articolo
143 e, in difetto, provvedono ai necessari
adeguamenti.
2. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del
presente codice, il Ministero, d’intesa con la
Conferenza Stato-regioni, predispone uno schema generale
di convenzione con le regioni in cui vengono stabilite
le metodologie e le procedure di ricognizione, analisi,
censimento e catalogazione degli immobili e delle aree
oggetto di tutela, ivi comprese le tecniche per la loro
rappresentazione cartografica e le caratteristiche atte
ad assicurare la interoperabilità dei sistemi
informativi.
3. Le regioni e il Ministero possono stipulare accordi
per disciplinare lo svolgimento d’intesa delle attività
volte alla verifica e all’adeguamento dei piani
paesaggistici, sulla base dello schema generale di
convenzione di cui al comma 2. Nell’accordo è stabilito
il termine entro il quale sono completate le attività,
nonché il termine entro il quale la regione approva il
piano adeguato. Qualora al completamento delle attività
non consegua il provvedimento regionale il piano è
approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro.
4. Se dalla verifica e dall’adeguamento, in applicazione
dell’articolo
143, commi 3, 4 e 5, deriva una modificazione
degli effetti degli atti e dei provvedimenti di cui agli
articoli 157,
140
e
141,
l’entrata in vigore delle relative disposizioni del
piano paesaggistico è subordinata all’espletamento delle
forme di pubblicità indicate all’articolo
140, commi 3 e 4.
5. Qualora l’accordo di cui al comma 3 non venga
stipulato, ovvero ad esso non seguano la verifica e
l’adeguamento congiunti del piano, non trova
applicazione quanto previsto dai commi 5, 6, 7 e 8 dell’articolo
143.
Articolo 157
Notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e
atti emessi ai sensi della normativa previgente
1. Fatta salva l’applicazione dell’articolo
143, comma 6, dell’articolo
144, comma 2 e dell’articolo
156, comma 4, conservano efficacia a tutti
gli effetti:
a. le notifiche di importante interesse pubblico delle
bellezze naturali o panoramiche, eseguite in base alla
legge 11 giugno 1922, n. 776;
b. gli elenchi compilati ai sensi della legge 29 giugno
1939, n. 1497;
c. i provvedimenti di dichiarazione di notevole
interesse pubblico emessi ai sensi della legge 29 giugno
1939, n. 1497;
d. i provvedimenti di riconoscimento della zone di
interesse archeologico emessi ai sensi della legge 8
agosto 1985, n. 431;
e. i provvedimenti di dichiarazione di notevole
interesse pubblico emessi ai sensi del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
f. i provvedimenti di riconoscimento della zone di
interesse archeologico emessi ai sensi del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
2. I procedimenti di dichiarazione di notevole interesse
pubblico e di riconoscimento delle zone di interesse
archeologico in ordine ai quali, alla data di entrata in
vigore del presente codice, sia stata formulata la
proposta ai sensi dell’articolo
138 restano assoggettati alla disciplina
dell’articolo 144 del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490.
Articolo 158
Disposizioni regionali di attuazione
Fino all’emanazione di apposite disposizioni regionali
di attuazione del presente codice restano in vigore, in
quanto applicabili, le disposizioni del regolamento
approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.
Articolo 159
Procedimento di autorizzazione in via transitoria
1. Fino all’approvazione dei piani
paesaggistici, ai sensi dell’articolo
156 ovvero ai sensi dell’articolo
143, ed al conseguente adeguamento degli
strumenti urbanistici ai sensi dell’articolo
145, l’amministrazione competente al rilascio
dell’autorizzazione prevista dall’articolo
146, comma 2, dà immediata comunicazione alla
soprintendenza delle autorizzazioni rilasciate,
trasmettendo la documentazione prodotta dall’interessato
nonché le risultanze degli accertamenti eventualmente
esperiti. La comunicazione è inviata contestualmente
agli interessati, per i quali costituisce avviso di
inizio di procedimento, ai sensi e per gli effetti della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. L’amministrazione competente può produrre una
relazione illustrativa degli accertamenti indicati dall’articolo
146, comma 5. L’autorizzazione è rilasciata o
negata entro il termine perentorio di sessanta giorni
dalla relativa richiesta e costituisce comunque atto
distinto e presupposto della concessione edilizia o
degli altri titoli legittimanti l’intervento edilizio. I
lavori non possono essere iniziati in difetto di essa.
In caso di richiesta di integrazione documentale o di
accertamenti il termine è sospeso per una sola volta
fino alla data di ricezione della documentazione
richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli
accertamenti. Si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 6-bis del decreto ministeriale 13 giugno
1994, n. 495.
3. Il Ministero può in ogni caso annullare, con
provvedimento motivato, l’autorizzazione entro i
sessanta giorni successivi alla ricezione della
relativa, completa documentazione.
4. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 2 è
data facoltà agli interessati di richiedere
l’autorizzazione alla competente soprintendenza, che si
pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data
di ricevimento della richiesta. L’istanza, corredata
dalla documentazione prescritta, è presentata alla
competente soprintendenza e ne è data comunicazione alla
amministrazione competente. In caso di richiesta di
integrazione documentale o di accertamenti il termine è
sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione
della documentazione richiesta ovvero fino alla data di
effettuazione degli accertamenti.
5. Per i beni che alla data di entrata in vigore del
presente codice siano oggetto di provvedimenti adottati
ai sensi dell’articolo 1-quinquies del decreto legge 27
giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella
legge 8 agosto 1985, n. 431 e pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale in data anteriore al 6 settembre 1985,
l’autorizzazione prevista dal comma 1 e dagli
articoli 146 e
147
può essere concessa solo dopo l’approvazione dei piani
paesaggistici.
PARTE QUARTA
Sanzioni
TITOLO I
Sanzioni amministrative
Capo
Sanzioni relative alla Parte seconda
Articolo 160
Ordine di reintegrazione
1. Se per effetto della violazione degli
obblighi di protezione e conservazione stabiliti dalle
disposizioni del Capo III del Titolo I della Parte
seconda il bene culturale subisce un danno, il Ministero
ordina al responsabile l’esecuzione a sue spese delle
opere necessarie alla reintegrazione.
2. Qualora le opere da disporre ai sensi del comma 1
abbiano rilievo urbanistico-edilizio l’avvio del
procedimento e il provvedimento finale sono comunicati
anche alla città metropolitana o al comune interessati.
3. In caso di inottemperanza all’ordine impartito ai
sensi del comma 1, il Ministero provvede all’esecuzione
d’ufficio a spese dell’obbligato. Al recupero delle
somme relative si provvede nelle forme previste dalla
normativa in materia di riscossione coattiva delle
entrate patrimoniali dello Stato.
4. Quando la reintegrazione non sia possibile il
responsabile è tenuto a corrispondere allo Stato una
somma pari al valore della cosa perduta o alla
diminuzione di valore subita dalla cosa.
5. Se la determinazione della somma, fatta dal
Ministero, non è accettata dall’obbligato, la somma
stessa è determinata da una commissione composta di tre
membri da nominarsi uno dal Ministero, uno
dall’obbligato e un terzo dal presidente del tribunale.
Le spese relative sono anticipate dall’obbligato.
Articolo 161
Danno a cose ritrovate
1. Le misure previste nell’articolo
160 si applicano anche a chi cagiona un danno
alle cose di cui all’articolo
91, trasgredendo agli obblighi indicati agli
articoli 89 e
90.
Articolo 162
Violazioni in materia di affissione
Chiunque colloca cartelli o altri mezzi
pubblicitari in violazione delle disposizioni di cui
all’articolo
49 è punito con le sanzioni previste
dall’articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285 e successive modificazioni e integrazioni.
Articolo
163
Perdita di beni culturali
1. Se, per effetto della violazione degli
obblighi stabiliti dalle disposizioni della sezione I
del Capo IV e della sezione I del Capo V, il bene
culturale non sia più rintracciabile o risulti uscito
dal territorio nazionale, il trasgressore è tenuto a
corrispondere allo Stato una somma pari al valore del
bene.
2. Se il fatto è imputabile a più persone queste sono
tenute in solido al pagamento della somma.
3. Se la determinazione della somma fatta dal Ministero
non è accettata dall’obbligato, la somma stessa è
determinata da una commissione composta di tre membri da
nominarsi uno dal Ministero, uno dall’obbligato e un
terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative
sono anticipate dall’obbligato.
4. La determinazione della commissione è impugnabile in
caso di errore o di manifesta iniquità.
Articolo 164
Violazioni in atti giuridici
1. Le alienazioni, le convenzioni e gli
atti giuridici in genere, compiuti contro i divieti
stabiliti dalle disposizioni del Titolo I della Parte
seconda, o senza l’osservanza delle condizioni e
modalità da esse prescritte, sono nulli.
2. Resta salva la facoltà del Ministero di esercitare la
prelazione ai sensi dell’articolo
61, comma 2.
Articolo 165
Violazione di disposizioni in materia di circolazione
internazionale
Fuori dei casi di concorso nel delitto
previsto dall’articolo 123, comma 1, del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, chiunque
trasferisce all’estero le cose o i beni indicati nell’articolo
10, in violazione delle disposizioni di cui
alle sezioni I e II del Capo V del Titolo I della Parte
seconda, è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 77, 50 a euro 465.
Articolo
166
Omessa restituzione di documenti per l’esportazione
1. Chi, effettuata l’esportazione di un bene
culturale al di fuori del territorio dell’Unione europea
ai sensi del regolamento CEE, non rende al competente
ufficio di esportazione l’esemplare n. 3 del formulario
previsto dal regolamento (CEE) n. 752/93, della
Commissione, del 30 marzo 1993, attuativo del
regolamento CEE, è punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 103, 50 a euro 620.
Capo II
Sanzioni relative alla Parte terza
Articolo 167
Ordine di rimessione in pristino o di versamento di
indennità pecuniaria
1. In caso di violazione degli obblighi e
degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza, il
trasgressore è tenuto, secondo che l’autorità
amministrativa preposta alla tutela paesaggistica
ritenga più opportuno nell’interesse della protezione
dei beni indicati nell’articolo
134, alla rimessione in pristino a proprie
spese o al pagamento di una somma equivalente al
maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto
conseguito mediante la trasgressione. La somma è
determinata previa perizia di stima.
2. Con l’ordine di rimessione in pristino è assegnato al
trasgressore un termine per provvedere.
3. In caso di inottemperanza, l’autorità amministrativa
preposta alla tutela paesaggistica provvede d’ufficio
per mezzo del prefetto e rende esecutoria la nota delle
spese.
4. Le somme riscosse per effetto dell’applicazione del
comma 1 sono utilizzate per finalità di salvaguardia,
interventi di recupero dei valori paesaggistici e di
riqualificazione delle aree degradate.
Articolo 168
Violazione in materia di affissione
1.Chiunque
colloca cartelli o altri mezzi pubblicitari in
violazione delle disposizioni di cui all’articolo
153 è punito con le sanzioni previste
dall’articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285 e successive modificazioni
TITOLO II
Sanzioni penali
Articolo 169
Opere illecite
1. É punito con l’arresto da sei mesi ad un anno e con
l’ammenda da euro 775 a euro 38.734, 50:
a) chiunque senza autorizzazione demolisce, rimuove,
modifica, restaura ovvero esegue opere di qualunque
genere sui beni culturali indicati nell’articolo
10;
b) chiunque, senza l’autorizzazione del soprintendente,
procede al distacco di affreschi, stemmi, graffiti,
iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti di edifici,
esposti o non alla pubblica vista, anche se non vi sia
stata la dichiarazione prevista dall’articolo
13;
c) chiunque esegue, in casi di assoluta urgenza, lavori
provvisori indispensabili per evitare danni notevoli ai
beni indicati nell’articolo
10, senza darne immediata comunicazione alla
soprintendenza ovvero senza inviare, nel più breve
tempo, i progetti dei lavori definitivi per
l’autorizzazione.
2. La stessa pena prevista dal comma 1 si applica in
caso di inosservanza dell’ordine di sospensione dei
lavori impartito dal soprintendente ai sensi dell’articolo
28.
Articolo 170
Uso illecito
1. É punito con l’arresto da sei mesi ad
un anno e con l’ammenda da euro 775 a euro 38.734, 50
chiunque destina i beni culturali indicati nell’articolo
10 ad uso incompatibile con il loro carattere
storico od artistico o pregiudizievole per la loro
conservazione o integrità.
Articolo 171
Collocazione e rimozione illecita
1. É punito con l’arresto da sei mesi ad
un anno e con l’ammenda da euro 775 a euro 38.734, 50
chiunque omette di fissare al luogo di loro
destinazione, nel modo indicato dal soprintendente, beni
culturali appartenenti ai soggetti di cui all’articolo
10, comma 1.
2. Alla stessa pena soggiace il detentore che omette di
dare notizia alla competente soprintendenza dello
spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento
di dimora, ovvero non osserva le prescrizioni date dalla
soprintendenza affinché i beni medesimi non subiscano
danno dal trasporto.
Articolo 172
Inosservanza delle prescrizioni di tutela indiretta
1. É punito con l’arresto da sei mesi ad
un anno e con l’ammenda da euro 775 a euro 38.734, 50
chiunque non osserva le prescrizioni date dal Ministero
ai sensi dell’articolo
45, comma 1.
2. L’inosservanza delle misure cautelari contenute
nell’atto di cui all’articolo
46, comma 4, è punita ai sensi dell’articolo
180.
Articolo
173
Violazioni in materia di alienazione
1. É punito con la reclusione fino ad un anno
e la multa da euro 1.549,50 a euro 77.469:
a) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena
i beni culturali indicati negli
articoli 55 e
56;
b) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine
indicato all’articolo
59, comma 2, la denuncia degli atti di
trasferimento della proprietà o della detenzione di beni
culturali;
c) l’alienante di un bene culturale soggetto a diritto
di prelazione che effettua la consegna della cosa in
pendenza del termine previsto dall’articolo
61, comma 1.
Articolo 174
Uscita o esportazione illecite
1. Chiunque trasferisce all’estero cose
di interesse artistico, storico, archeologico,
etnoantropologico, bibliografico, documentale o
archivistico, nonché quelle indicate all’articolo
11, comma 1, lettere f), g) e h), senza
attestato di libera circolazione o licenza di
esportazione, è punito con la reclusione da uno a
quattro anni o con la multa da euro 258 a euro 5.165.
2. La pena prevista al comma 1 si applica, altresì, nei
confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio
nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali per
i quali sia stata autorizzata l’uscita o l’esportazione
temporanee.
3. Il giudice dispone la confisca delle cose, salvo che
queste appartengano a persona estranea al reato. La
confisca ha luogo in conformità delle norme della legge
doganale relative alle cose oggetto di contrabbando.
4. Se il fatto è commesso da chi esercita attività di
vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio
di oggetti di interesse culturale, alla sentenza di
condanna consegue l’interdizione ai sensi dell’articolo
30 del codice penale.
Articolo 175
Violazioni in materia di ricerche archeologiche
1. É punito con l’arresto fino ad un anno e
l’ammenda da euro 310 a euro 3.099:
a) chiunque esegue ricerche archeologiche o, in genere,
opere per il ritrovamento di cose indicate all’articolo
10 senza concessione, ovvero non osserva le
prescrizioni date dall’amministrazione;
b) chiunque, essendovi tenuto, non denuncia nel termine
prescritto dall’articolo
90, comma 1, le cose indicate nell’articolo
10 rinvenute fortuitamente o non provvede
alla loro conservazione temporanea.
Articolo
176
Impossessamento illecito di beni culturali appartenenti
allo Stato
1. Chiunque si impossessa di beni culturali
indicati nell’articolo
10 appartenenti allo Stato ai sensi dell’articolo
91 è punito con la reclusione fino a tre anni
e con la multa da euro 31 a euro 516, 50.
2. La pena è della reclusione da uno a sei anni e della
multa da euro 103 a euro 1.033 se il fatto è commesso da
chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista
dall’articolo
89.
Articolo 177
Collaborazione per il recupero di beni culturali
1. La pena applicabile per i reati
previsti dagli
articoli 174 e
176
è ridotta da uno a due terzi qualora il colpevole
fornisca una collaborazione decisiva o comunque di
notevole rilevanza per il recupero dei beni
illecitamente sottratti o trasferiti all’estero.
Articolo 178
Contraffazione di opere d’arte
1. É punito con la reclusione da tre mesi
fino a quattro anni e con la multa da euro 103 a euro
3.099:
a) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà,
altera o riproduce un’opera di pittura, scultura o
grafica, ovvero un oggetto di antichità o di interesse
storico od archeologico;
b) chiunque, anche senza aver concorso nella
contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in
commercio, o detiene per farne commercio, o introduce a
questo fine nel territorio dello Stato, o comunque pone
in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti,
alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura,
grafica o di oggetti di antichità, o di oggetti di
interesse storico od archeologico;
c) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od
oggetti, indicati alle lettere a) e b), contraffatti,
alterati o riprodotti;
d) chiunque mediante altre dichiarazioni, perizie,
pubblicazioni, apposizione di timbri od etichette o con
qualsiasi altro mezzo accredita o contribuisce ad
accreditare, conoscendone la falsità, come autentici
opere od oggetti indicati alle lettere a) e b)
contraffatti, alterati o riprodotti.
2. Se i fatti sono commessi nell’esercizio di
un’attività commerciale la pena è aumentata e alla
sentenza di condanna consegue l’interdizione a norma
dell’articolo 30 del codice penale.
3. La sentenza di condanna per i reati previsti dal
comma 1 è pubblicata su tre quotidiani con diffusione
nazionale designati dal giudice ed editi in tre diverse
località. Si applica l’articolo 36, comma 3, del codice
penale.
4. É sempre ordinata la confisca degli esemplari
contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli
oggetti indicati nel comma 1, salvo che si tratti di
cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle
cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la
vendita nelle aste dei corpi di reato.
Articolo 179
Casi di non punibilità
1. Le disposizioni dell’articolo
178 non si applicano a chi riproduce,
detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde copie di
opere di pittura, di scultura o di grafica, ovvero copie
od imitazione di oggetti di antichità o di interesse
storico od archeologico, dichiarate espressamente non
autentiche all’atto della esposizione o della vendita,
mediante annotazione scritta sull’opera o sull’oggetto
o, quando ciò non sia possibile per la natura o le
dimensioni della copia o dell’imitazione, mediante
dichiarazione rilasciata all’atto della esposizione o
della vendita. Non si applicano del pari ai restauri
artistici che non abbiano ricostruito in modo
determinante l’opera originale.
Articolo 180
Inosservanza dei provvedimenti amministrativi
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato,
chiunque non ottempera ad un ordine impartito
dall’autorità preposta alla tutela dei beni culturali in
conformità del presente Titolo è punito con le pene
previste dall’articolo 650 del codice penale.
Capo II
Sanzioni relative alla Parte terza
Articolo 181
Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in
difformità da essa
1. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in
difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su
beni paesaggistici è punito con le pene previste
dall’articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
2. Con la sentenza di condanna viene ordinata la
rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese
del condannato. Copia della sentenza è trasmessa alla
regione ed al comune nel cui territorio è stata commessa
la violazione.
PARTE QUINTA
Disposizioni transitorie, abrogazioni ed entrata in
vigore
Articolo 182
Disposizioni transitorie
1. L’articolo 7, comma 1, del decreto
ministeriale 3 agosto 2000, n. 294, come sostituito
dall’articolo 3 del decreto ministeriale 24 ottobre
2001, n. 420, continua ad applicarsi limitatamente a
coloro i quali, alla data di entrata in vigore della
presente legge, risultano iscritti ai corsi di diploma
di laurea statale ovvero di scuola di restauro statale
ivi previsti.
2. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 7,
comma 2, lettere a), b) e c), del decreto n. 294 del
2000, come sostituito dall’articolo 3 del decreto n. 420
del 2001. Le disposizioni di cui all’articolo 7, comma
2, lettere a) e c), del decreto n. 294 del 2000, come
sostituito dall’articolo 3 del decreto n. 420 del 2001,
si applicano anche a coloro i quali, alla data di
entrata in vigore di tale ultimo decreto, ancorché non
ancora in possesso del diploma, erano iscritti ad una
scuola di restauro statale o regionale ivi prevista fino
all’anno accademico 2002-2003.
3. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del
presente codice, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali adottano le necessarie disposizioni di
adeguamento alla prescrizione di cui all’articolo
103, comma 4. In caso di inadempienza, il
Ministero procede in via sostitutiva, ai sensi
dell’articolo 117, quinto comma, della Costituzione.
Articolo 183
Disposizioni finali
1. I provvedimenti di cui agli
articoli 13,
45,
141
e
156,
comma 3, non rientrano tra gli atti elencati
all’articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n.
20.
2. Dall’attuazione degli
articoli 5 e
44
non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
3. La partecipazione alle commissioni previste dal
presente codice si intende a titolo gratuito e comunque
da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
4. Gli oneri derivanti dall’esercizio da parte del
Ministero delle facoltà previste agli
articoli 34,
35
e
37
sono assunti nei limiti degli stanziamenti di bilancio
relativi agli appositi capitoli di spesa.
5. Le garanzie prestate dallo Stato in attuazione dell’articolo
48, comma 5, sono elencate in allegato allo
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze, ai sensi dell’articolo 13 della legge 5 agosto
1978, n. 468. In caso di escussione di dette garanzie il
Ministero trasmette al Parlamento apposita relazione.
6. Le leggi della Repubblica non possono introdurre
deroghe ai princìpi del presente decreto legislativo se
non mediante espressa modificazione delle sue
disposizioni.
7. Il presente codice entra in vigore il giorno 1 maggio
2004.
Articolo 184
Norme abrogate
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
- legge 1 giugno 1939, n. 1089, articolo 40, nel testo
da ultimo sostituito dall’articolo 9 della legge 12
luglio 1999, n. 237;
- decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409, limitatamente: all’articolo 21, commi 1 e
3, e comma 2, nel testo, rispettivamente, modificato e
sostituito dall’articolo 8 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 281; agli articoli 21-bis e 22, comma 1,
nel testo, rispettivamente, aggiunto e modificato
dall’articolo 9 del medesimo decreto legislativo;
- decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio
1972, n. 3, limitatamente all’articolo 9;
- decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
limitatamente all’articolo 23, comma 3 e primo periodo
del comma 13-ter, aggiunto dall’articolo 30 della legge
7 dicembre 1999, n. 472;
- legge 15 maggio 1997, n. 127, limitatamente
all’articolo 12, comma 5, nel testo modificato
dall’articolo 19, comma 9, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448; e comma 6, primo periodo;
- legge 8 ottobre 1997, n. 352, limitatamente
all’articolo 7, come modificato dagli articoli 3 e 4
della legge 12 luglio 1999, n. 237 e dall’articolo 4
della legge 21 dicembre 1999, n. 513;
- decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
limitatamente agli articoli 148, 150, 152 e 153;
- legge 12 luglio 1999, n. 237, limitatamente
all’articolo 9;
- decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281,
limitatamente agli articoli 8, comma 2, e 9;
- decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e
successive modificazioni e integrazioni;
- decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre
2000, n. 283;
- decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
limitatamente all’articolo 179, comma 4;
- legge 8 luglio 2003, n. 172, limitatamente
all’articolo 7;
- decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito
con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 226,
limitatamente all’articolo 27, commi 1-12.
Allegato A
(Previsto dagli
artt. 63, comma 1;
74,
commi 1 e 3;
75, comma 3, lettera a)
A. Categorie di beni:
1. Reperti archeologici aventi più di cento anni
provenienti da:
a) scavi e scoperte terrestri o sottomarine;
b) siti archeologici;
c) collezioni archeologiche.
2. Elementi, costituenti parte integrante di monumenti
artistici, storici o religiosi e provenienti dallo
smembramento dei monumenti stessi, aventi più di cento
anni.
3. Quadri e pitture diversi da quelli appartenenti alle
categorie 4 e 5 fatti interamente a mano su qualsiasi
supporto e con qualsiasi materiale (1).
4. Acquerelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente a
mano su qualsiasi supporto.
5. Mosaici diversi da quelli delle categorie 1 e 2
realizzati interamente a mano con qualsiasi materiale
(1) e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi
supporto.
6. Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali
e relative matrici, nonché manifesti originali (1).
7. Opere originali dell’arte statuaria o dell’arte
scultorea e copie ottenute con il medesimo procedimento
dell’originale (1), diverse da quelle della categoria 1.
8. Fotografie, film e relativi negativi (1).
9. Incunaboli e manoscritti, compresi le carte
geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in
collezione (1).
10. Libri aventi più di cento anni, isolati o in
collezione.
11. Carte geografiche stampate aventi più di duecento
anni.
12. Archivi e supporti, comprendenti elementi di
qualsiasi natura aventi più di cinquanta anni.
13. a) Collezioni ed esemplari provenienti da collezioni
di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia.
b) Collezioni aventi interesse storico, paleontologico,
etnografico o numismatico.
14. Mezzi di trasporto aventi più di settantacinque
anni.
15. Altri oggetti di antiquariato non contemplati dalle
categorie da 1 a 14, aventi più di cinquanta anni.
I beni culturali rientranti nelle categorie da 1 a 15
sono disciplinati da questo Testo Unico soltanto se il
loro valore è pari o superiore ai valori indicati alla
lettera B.
B. Valori applicabili alle categorie indicate nella
lettera A (in euro):
1) qualunque ne sia il valore
1. Reperti archeologici
2. Smembramento di monumenti
9. Incunaboli e manoscritti
12. Archivi
2) 13.979,50
5. Mosaici e disegni
6. Incisioni
8. Fotografie
11. Carte geografiche stampate
3. 27.959,00
4. Acquerelli, guazzi e pastelli
4) 46.598,00
7. Arte statuaria
10. Libri
13. Collezioni
14. Mezzi di trasporto
15. Altri oggetti
5. 139.794,00
3. Quadri
Il rispetto delle condizioni relative ai valori deve
essere accertato al momento della presentazione della
domanda di restituzione.
(1) Aventi più di cinquanta anni e non appartenenti
all’autore.
Note alle premesse:
- Gli articoli 76, 87, 117 e 118 della Costituzione
della Repubblica italiana, pubblicata nell'Edizione
straordinaria della Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 298 del 27 dicembre 1947, come modificata
dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24
ottobre 2001, dispongono:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
può essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.
Art. 87. - Il Presidente della Repubblica é il capo
dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando
occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara
lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
Art. 117. - La potestà legislativa é esercitata dallo
Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione,
nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento
comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea;
diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di
Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile
e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio
nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni
fondamentali di comuni, provinice e città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi
internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei
dati dell'amministrazione statale, regionale e locale;
opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative
a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle
regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del
lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca
scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per
i settori produttivi; tutela della salute;
alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile;
governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi
reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della
comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione
nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione
dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza
pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei
beni culturali e ambientali e promozione e
organizzazione di attività culturali; casse di
risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere
regionale; enti di credito fondiario e agrar io a
carattere regionale. Nelle materie di legislazione
concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa,
salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle regioni la potestà legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le regioni e le provinice autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano
alle decisioni dirette alla formazione degli atti
normativi comunitari e provvedono all'attuazione e
all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti
dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di
procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina
le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso
di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie
di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni. La
potestà regolamentare spetta alle regioni in ogni altra
materia. I comuni, le province e le città metropolitane
hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina
dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni
loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce
la piena parità degli uomini e delle donne nella vita
sociale, culturale ed economica e promuovono la parità
di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della regione con
altre regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la regione può
concludere accordi con Stati e intese con enti
territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le
forme disciplinati da leggi dello Stato.
Art. 118. - Le funzioni amministrative sono attribuite
ai comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio
unitario, siano conferite a provinice, città
metropolitane, regioni e Stato, sulla base dei principi
di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
I comuni, le province e le città metropolitane sono
titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle
conferite con legge statale o regionale, secondo le
rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra
Stato e regioni nelle materie di cui alle lettere b) e
h) del secondo comma dell'art. 117, e disciplina inoltre
forme di intesa e coordinamento nella materia della
tutela dei beni culturali.
Stato, regioni, città metropolitane, province e comuni
favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli
e associati, per lo svolgimento di attività di interesse
generale, sulla base del principio di sussidiarieta».
- L'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
la «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214
del 12 settembre 1988, dispone:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo»
e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei
Ministri e degli altri adempimenti del procedimento
prescritti dalla legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo è
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti
successivi per uno o più degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi
dei decreti delegati. Il parere é espresso dalle
Commissioni permanenti delle due Camere competenti per
materia entro sessanta giorni, indicando specificamente
le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti
alle direttive della legge di delegazione. Il Governo,
nei trenta giorni successivi, esaminato il parere,
ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere
definitivo che deve essere espresso entro trenta
giorni».
- Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368,
recante: «Istituzione del Ministero per i beni e le
attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59», é pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.
- Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
recante «testo unico delle disposizioni legislative in
materia di beni culturali e ambientali, a norma
dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352», é
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 1999.
- L'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, recante:
«Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di
enti pubblici», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
158 dell'8 luglio 2002, come modificato dall'art. 1-bis
del decreto legge 18 febbraio 2003, n. 24, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2003 e
convertito, con modificazioni, nella legge 17 aprile
2003, n. 82, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 92
del 19 aprile 2003, dispone:
«Art. 10 (Delega per il riassetto e la codificazione in
materia di beni culturali e ambientali, spettacolo,
sport, proprietà letteraria e diritto d'autore). - 1.
Ferma restando la delega di cui all'art. 1, per quanto
concerne il Ministero per i beni e le attività culturali
il Governo é delegato ad adottare, entro diciotto mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o più decreti legislativi per il riassetto e,
limitatamente alla lettera a), la codificazione delle
disposizioni legislative in materia di:
a) beni culturali e ambientali;
b) cinematografia;
c) teatro, musica, danza e altre forme di spettacolo dal
vivo;
d) sport;
e) proprietà letteraria e diritto d'autore.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, senza
determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello
Stato, si attengono ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) adeguamento agli articoli 117 e 118 della
Costituzione;
b) adeguamento alla normativa comunitaria e agli accordi
internazionali;
c) miglioramento dell'efficacia degli interventi
concernenti i beni e le attività culturali, anche allo
scopo di conseguire l'ottimizzazione delle risorse
assegnate e l'incremento delle entrate; chiara
indicazione delle politiche pubbliche di settore, anche
ai fini di una significativa e trasparente impostazione
del bilancio;
snellimento e abbreviazione dei procedimenti;
adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie
informatiche;
d) quanto alla materia di cui alla lettera a) del comma
1: aggiornare gli strumenti di individuazione,
conservazione e protezione dei beni culturali e
ambientali, anche attraverso la costituzione di
fondazioni aperte alla partecipazione di regioni, enti
locali, fondazioni bancarie, soggetti pubblici e
privati, senza determinare ulteriori restrizioni alla
proprietà privata, né l'abrogazione degli strumenti
attuali e, comunque, conformandosi al puntuale rispetto
degli accordi internazionali, soprattutto in materia di
circolazione dei beni culturali; riorganizzare i servizi
offerti anche attraverso la concessione a soggetti
diversi dallo Stato mediante la costituzione di
fondazioni aperte alla partecipazione di regioni, enti
locali, fondazioni bancarie, soggetti pubblici e
privati, in linea con le disposizioni di cui alla
lettera b-bis) del comma 1 dell'art. 10 del decreto
legislativo 2 ottobre 1998, n. 368, e successive
modificazioni; adeguare la disciplina degli appalti di
lavori pubblici concernenti i beni culturali,
modificando le soglie per il ricorso alle diverse
procedure di individuazione del contraente in maniera da
consentire anche la partecipazione di imprese artigiane
di comprovata specializzazione ed esperienza,
ridefinendo i livelli di progettazione necessari per
l'affidamento dei lavori, definendo i criteri di
aggiudicazione e prevedendo la possibilità di varianti
oltre i limiti percentuali ordinariamente previsti, in
relazione alle caratteristiche oggettive e alle esigenze
di tutela e conservazione dei beni; ridefinire le
modalità di costituzione e funzionamento degli organismi
consultivi che intervengono nelle procedure per la
concessione di contributi e agevolazioni in favore di
enti ed istituti culturali, al fine di una precisa
definizione delle responsabilità degli organi tecnici,
secondo principi di separazione fra amministrazione e
politica e con particolare attenzione ai profili di
incompatibilità;
individuare forme di collaborazione, in sede
procedimentale, tra le amministrazioni per i beni e le
attività culturali e della difesa, per la realizzazione
di opere destinate alla difesa militare;
e) quanto alle materie di cui alle lettere b) e c) del
comma 1: razionalizzare gli organismi consultivi e le
relative funzioni, anche mediante soppressione,
accorpamento e riduzione del numero e dei componenti;
snellire le procedure di liquidazione dei contributi e
ridefinire le modalità di costituzione e funzionamento
degli organismi che intervengono nelle procedure di
individuazione dei soggetti legittimati a ricevere
contributi e di quantificazione degli stessi; adeguare
l'assetto organizzativo degli organismi e degli enti di
settore; rivedere il sistema dei controlli sull'impiego
delle risorse assegnate e sugli effetti prodotti dagli
interventi;
f) quanto alla materia di cui alla lettera d) del comma
1: armonizzare la legislazione ai principi generali a
cui si ispirano gli Stati dell'Unione europea in materia
di doping; riordinare i compiti dell'Istituto per il
credito sportivo, assicurando negli organi anche la
rappresentanza delle regioni e delle autonomie locali;
garantire strumenti di finanziamento anche a soggetti
privati;
g) quanto alla materia di cui alla lettera e) del comma
1: riordinare, anche nel rispetto dei principi e criteri
direttivi indicati all'art. 14, comma 1, lettera b),
della legge 15 marzo 1997, n. 59, la Società italiana
degli autori ed editori (SIAE), il cui statuto dovrà
assicurare un'adeguata presenza degli autori, degli
editori e degli altri soggetti creativi negli organi
dell'ente e la massima trasparenza nella ripartizione
dei proventi derivanti dall'esazione dei diritti
d'autore tra gli aventi diritto; armonizzare la
legislazione relativa alla produzione e diffusione di
contenuti digitali e multimediali e di software ai
principi generali a cui si ispira l'Unione europea in
materia di diritto d'autore e diritti connessi.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 indicano
esplicitamente le disposizioni sostituite o abrogate,
fatta salva l'applicazione dell'art. 15 delle
disposizioni sulla legge in generale premesse al codice
civile. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia, reso nel termine di sessanta
giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Decorso
tale termine, i decreti legislativi possono essere
comunque adottati.
4. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti
legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate,
nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e
con le medesime procedure di cui al presente articolo,
entro due anni dalla data della loro entrata in vigore».
Note all'art. 1:
- L'art. 9 della Costituzione della Repubblica italiana,
pubblicata nell'edizione straordinaria della Gazzetta
Ufficiale n. 298 del 27 dicembre 1947, dispone:
«Art. 9. - La Repubblica promuove lo sviluppo della
cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico
della Nazione».
- Per il testo dell'art. 117 della Costituzione della
Repubblica italiana, si veda in nota alle premesse. Nota
all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 118 della Costituzione della
Repubblica italiana, si veda in nota alle premesse.
Note all'art. 9:
- L'art. 12 dell'Accordo firmato a Roma il 18 febbraio
1984, che apporta modificazioni al Concordato
lateranense dell'11 febbraio 1929 tra la Repubblica
italiana e la Santa Sede, ratificato e reso esecutivo
con la legge 25 marzo 1985, n. 121, pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 85 del
10 aprile 1985, dispone:
«Art. 12. - 1. La Santa Sede e la Repubblica italiana,
nel rispettivo ordine, collaborano per la tutela del
patrimonio storico ed artistico. Al fine di armonizzare
l'applicazione della legge italiana con le esigenze di
carattere religioso, gli organi competenti delle due
Parti concorderanno opportune disposizioni per la
salvaguardia, la valorizzazione e il godimento dei beni
culturali d'interesse religioso appartenenti ad enti e
istituzioni ecclesiastiche. La conservazione e la
consultazione degli archivi d'interesse storico e delle
biblioteche dei medesimi enti e istituzioni saranno
favorite e agevolate sulla base di intese tra i
competenti organi delle due Parti.
2. La Santa Sede conserva la disponibilità delle
catacombe cristiane esistenti nel suolo di Roma e nelle
altre parti del territorio italiano con l'onere
conseguente della custodia, della manutenzione e della
conservazione, rinunciando alla disponibilità delle
altre catacombe. Con l'osservanza delle leggi dello
Stato e fatti salvi gli eventuali diritti di terzi, la
Santa Sede può procedere agli scavi occorrenti ed al
trasferimento delle sacre reliquie».
- L'art. 8 della Costituzione della Repubblica italiana,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – edizione
straordinaria - n. 298 del 27 dicembre 1947, dispone:
«Art. 8. - Tutte le confessioni religiose sono
egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno
diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in
quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico
italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge
sulla base di intese con le relative rappresentanze».
Nota all'art. 12:
- L'art. 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
recante: «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo
e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici»,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2003 e convertito, con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 274 del 25 novembre 2003, dispone:
«Art. 27 (Verifica dell'interesse culturale del
patrimonio immobiliare pubblico). - 1. Le cose immobili
e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, alle
province, alle città metropolitane, ai comuni e ad ogni
altro ente ed istituto pubblico, di cui all'art. 2 del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, sono
sottoposte alle disposizioni in materia di tutela del
patrimonio culturale fino a quando non sia stata
effettuata la verifica di cui al comma 2.
2. La verifica circa la sussistenza dell'interesse
artistico, storico, archeologico o etnoantropologico
nelle cose di cui al comma 1, é effettuata dalle
soprintendenze, d'ufficio o su richiesta dei soggetti
cui le cose appartengono, sulla base di indirizzi di
carattere generale stabiliti dal Ministero per i beni e
le attività culturali.
3. Qualora nelle cose sottoposte a verifica non sia
stato riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le cose
medesime sono escluse dall'applicazione delle
disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo n.
490 del 1999.
4. L'esito negativo della verifica avente ad oggetto
cose appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni
e degli altri enti pubblici territoriali, é comunicato
ai competenti uffici affinché ne dispongano la
sdemanializzazione, qualora non vi ostino altre ragioni
di pubblico interesse da valutarsi da parte del
Ministero interessato.
5. [comma soppresso dalla legge di conversione].
6. I beni nei quali sia stato riscontrato, in conformità
agli indirizzi generali richiamati al comma 2,
l'interesse artistico, storico, archeologico o
etnoantropologico restano definitivamente sottoposti
alle disposizioni di tutela. L'accertamento positivo
costituisce dichiarazione ai sensi degli articoli 6 e 7
del testo unico di cui al decreto legislativo n. 490 del
1999 ed è trascritto nei modi previsti dall'art. 8 del
medesimo testo unico.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano
alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui
esse appartengono mutino in qualunque modo la loro
natura giuridica.
8. In sede di prima applicazione del presente articolo,
la competente filiale dell'Agenzia del demanio trasmette
alla soprintendenza regionale, entro trenta giorni dalla
emanazione del decreto di cui al comma 9, gli elenchi
degli immobili di proprietà dello Stato o del demanio
statale sui quali la verifica deve essere effettuata,
corredati di schede descrittive recanti i dati
conoscitivi relativi ai singoli immobili.
9. I criteri per la predisposizione degli elenchi e le
modalità di redazione delle schede descrittive, nonché
le modalità di trasmissione dei predetti elenchi e delle
schede descrittive anche per il tramite di altre
amministrazioni interessate sono stabiliti con decreto
del Ministero per i beni e le attività culturali, da
emanare di concerto con l'Agenzia del demanio e con la
Direzione generale dei lavori e del demanio del
Ministero della difesa per i beni immobili in uso
all'amministrazione della difesa entro trenta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto legge.
10. La soprintendenza regionale, sulla base
dell'istruttoria svolta dalle soprintendenze competenti
e del parere da queste formulato nel termine perentorio
di trenta giorni dalla richiesta, conclude il
procedimento di verifica in ordine alla sussistenza
dell'interesse culturale dell'immobile con provvedimento
motivato e ne dà comunicazione all'agenzia richiedente,
entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa
scheda descrittiva.
La mancata comunicazione nel termine complessivo di
centoventi giorni dalla ricezione della scheda equivale
ad esito negativo della verifica.
11. Le schede descrittive degli immobili di proprietà
dello Stato oggetto di verifica positiva, integrate con
il provvedimento di cui al comma 10, confluiscono in un
archivio informatico accessibile ad entrambe le
amministrazioni, per finalità di monitoraggio del
patrimonio immobiliare e di programmazione degli
interventi in funzione delle rispettive competenze
istituzionali.
12. Per gli immobili appartenenti alle regioni e agli
altri enti pubblici territoriali, nonché per quelli di
proprietà di altri enti ed istituti pubblici, la
verifica é avviata a richiesta degli enti interessati,
che provvedono a corredare l'istanza con le schede
descrittive dei singoli immobili. Al procedimento così
avviato si applicano le disposizioni dei commi 10 ed 11.
13. Le procedure di valorizzazione e dismissione
previste dai commi 15 e 17 dell'art. 3 del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
nonché dai commi dal 3 al 5 dell'art. 80 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, si applicano anche ai beni
immobili di cui al comma 3 del presente articolo, nonché
a quelli individuati ai sensi del comma 112 dell'art. 3
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive
modificazioni, e del comma 1 dell'art. 44 della legge 23
dicembre 1998, n. 448. All'art. 44 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, sono
soppressi i commi 1-bis e 3.
13-bis. L'Agenzia del demanio, di concerto con la
Direzione generale dei lavori e del demanio del
Ministero della difesa, individua beni immobili in uso
all'amministrazione della difesa non più utili ai fini
istituzionali da inserire in programmi di dismissione
per le finalità di cui all'art. 3, comma 112, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive
modificazioni».
Nota all'art. 14:
- L'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante:
«Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto
1990, dispone:
«Art. 2. - 1. Ove il procedimento consegua
obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere
iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il
dovere di concluderlo mediante l'adozione di un
provvedimento espresso.
2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun
tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente
disposto per legge o per regolamento, il termine entro
cui esso deve concludersi. Tale termine decorre
dall'inizio di ufficio del procedimento o dal
ricevimento della domanda se il procedimento é ad
iniziativa di parte.
3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano
ai sensi del comma 2, il termine é di trenta giorni.
4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono
rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli
ordinamenti».
Nota all'art. 16:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre
1971, n. 1199, recante: «Semplificazione dei
procedimenti in materia di ricorsi amministrativi», è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio
1972.
Note all'art. 29:
- L'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
la «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214
del 12 settembre 1988, come modificato dall'art. 74 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 30
del 6 febbraio 1993 e dall'art. 11 della legge 5
febbraio 1999, n. 25, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio
1999; ed integrato dall'art. 13 della legge 15 marzo
1997, n. 59, pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1997, dispone:
«Art. 17 (Regolamenti) - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che
deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,
possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni
dettate dalla legge;
e) [soppressa].
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva
assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le
quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potestà regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia
e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con
effetto dall'entrata in vigore delle norme
regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o
di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti,
per materie di competenza di più Ministri, possono
essere adottati con decreti interministeriali, ferma
restando la necessità di apposita autorizzazione da
parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non
possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti
emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro
emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo
parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed
alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei
Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e
con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi
posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, con i contenuti e con
l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i
Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra
questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza
delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unità
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali».
- L'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.
368, recante: «Istituzione del Ministero per i beni e le
attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 250 del 26 ottobre 1998, dispone:
«Art. 9 (Scuole di formazione e studio). - 1. Presso i
seguenti istituti operano scuole di alta formazione e di
studio: Istituto centrale del restauro; Opificio delle
pietre dure; Istituto centrale per la patologia del
libro.
2. Gli istituti di cui al comma 1 organizzano corsi di
formazione e di specializzazione anche con il concorso
di università e altre istituzioni ed enti italiani e
stranieri e possono, a loro volta, partecipare e
contribuire alle iniziative di tali istituzioni ed enti.
3. L'ordinamento dei corsi delle scuole, i requisiti di
ammissione e i criteri di selezione del personale
docente sono stabiliti con regolamenti ministeriali
adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro,
d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per la funzione pubblica e con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. Con decreto del Ministro possono essere
istituite sezioni distaccate delle scuole già istituite.
4. Con regolamento adottato con le modalità di cui al
comma 3 si provvede al riordino delle scuole di cui
all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica
30 settembre 1963, n. 1409».
- L'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, recante: «Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle
province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed
autonomie locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 202 del 30 agosto 1997, dispone:
«Art. 4 (Accordi tra Governo, regioni e province
autonome di Trento e Bolzano). - 1. Governo, regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione
del principio di leale collaborazione e nel
perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità
ed efficacia dell'azione amministrativa, possono
concludere in sede di Conferenza Stato-regioni accordi,
al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive
competenze e svolgere attività di interesse comune.
2. Gli accordi si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei Presidenti delle regioni
e delle province autonome di Trento e di Bolzano».
Nota all'art. 41:
- Per il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, si veda in nota all'art. 29.
Nota all'art. 46:
- Per il testo dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n.
241, si veda in nota all'art. 14.
Nota all'art. 53:
- L'art. 822 del codice civile, approvato con regio
decreto 16 marzo 1942, n. 262, pubblicato nell'edizione
straordinaria della Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4
aprile 1942, dispone:
«Art. 822 (Demanio pubblico). - Appartengono allo Stato
e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la
spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i
laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in
materia;
le opere destinate alla difesa nazionale.
Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se
appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le
strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli
immobili riconosciuti d'interesse storico, archeologico
e artistico a norma delle leggi in materia, le raccolte
dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle
biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla
legge assoggettati al regime proprio del demanio
pubblico».
Nota all'art. 69:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 24
novembre 1971, n. 1199, si veda in nota all'art. 16.
Nota all'art. 73:
- Il regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9
dicembre 1992, relativo all'esportazione di beni
culturali, é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 2°
serie speciale - n. 17 del 1° marzo 1993; é stato
modificato dal regolamento (CE) n. 2469/96 del
Consiglio, del 16 dicembre 1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 2a serie speciale - n. 16 del 27
febbraio 1997 e dal regolamento (CE) n. 974/01 del
Consiglio, del 14 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 2a serie speciale - n. 57 del 23 luglio
2001.
- La direttiva 93/7 CEE del Consiglio, del 15 marzo
1993, concernente la «Restituzione dei beni culturali
usciti illecitamente dal territorio di uno Stato
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