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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga la seguente legge
Art. 1.
1. L'articolo 593 del codice di procedura penale é
sostituito dal seguente:
«Art. 593 (Casi di appello). - 1. Salvo quanto previsto
dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, il
pubblico ministero e l'imputato possono appellare contro
le sentenze di condanna.
2. L'imputato e il pubblico ministero possono appellare
contro le sentenze di proscioglimento nelle ipotesi di
cui all'articolo 603, comma 2, se la nuova prova é
decisiva. Qualora il giudice, in via preliminare, non
disponga la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale
dichiara con ordinanza l'inammissibilità dell'appello.
Entro quarantacinque giorni dalla notifica del
provvedimento le parti possono proporre ricorso per
cassazione anche contro la sentenza di primo grado.
3. Sono inappellabili le sentenze di condanna per le
quali é stata applicata la sola pena dell'ammenda».
Art. 2.
1. All'articolo 443 del codice di procedura penale, al
comma 1, le parole: «, quando l'appello tende ad
ottenere una diversa formula» sono soppresse.
Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 443 del codice di
procedura penale come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 443 (Limiti all'appello). - L'imputato e il
pubblico ministero non possono proporre appello contro
le sentenze di proscioglimento.
2.
3. Il pubblico ministero non può proporre appello
contro le sentenze di condanna, salvo che si tratti di
sentenza che modifica il titolo del reato.
4. Il giudizio di appello si svolge con le forme
previste dall'art. 599.».
Art. 3.
1. All'articolo 405 del codice di procedura penale, dopo
il comma 1, é inserito il seguente:
«1-bis. Il pubblico ministero, al termine delle
indagini, formula richiesta di archiviazione quando la
Corte di cassazione si é pronunciata in ordine alla
insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi
dell'articolo 273, e non sono stati acquisiti,
successivamente, ulteriori elementi a carico della
persona sottoposta alle indagini».
Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 405 del codice di
procedura penale come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 405 (Inizio dell'azione penale. Forme e termini).
- 1. Il pubblico ministero, quando non deve richiedere
l'archiviazione, esercita l'azione penale, formulando
l'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV
e V del libro VI ovvero con richiesta di rinvio a
giudizio.
1-bis. Il pubblico ministero, al termine delle indagini,
formula richiesta di archiviazione quando la Corte di
cassazione si é pronunciata in ordine alla
insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi
dell'art. 273, e non sono stati acquisiti,
successivamente, ulteriori elementi a carico della
persona sottoposta alle indagini.
2. Salvo quanto previsto dall'art. 415-bis, il pubblico
ministero richiede il rinvio a giudizio entro sei mesi
dalla data in cui il nome della persona alla quale é
attribuito il reato é iscritto nel registro delle
notizie di reato. Il termine é di un anno se si procede
per taluno dei delitti indicati nell'art. 407, comma 2,
lettera a).
3. Se é necessaria la querela, l'istanza o la richiesta
di procedimento, il termine decorre dal momento in cui
queste pervengono al pubblico ministero.
4. Se é necessaria l'autorizzazione a procedere, il
decorso del termine é sospeso dal momento della
richiesta a quello in cui l'autorizzazione perviene al
pubblico ministero.».
Art. 4.
1. L'articolo 428 del codice di procedura penale é
sostituito dal seguente:
«Art. 428 (Impugnazione della sentenza di non luogo a
procedere). -1. Contro la sentenza di non luogo a
procedere possono proporre ricorso per cassazione:
a) il procuratore della Repubblica e il procuratore
generale;
b) l'imputato, salvo che con la sentenza sia stato
dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato
non lo ha commesso.
2. La persona offesa può proporre ricorso per
cassazione nei soli casi di nullità previsti
dall'articolo 419, comma 7. La persona offesa costituita
parte civile può proporre ricorso per cassazione ai
sensi dell'articolo 606.
3. Sull'impugnazione decide la Corte di cassazione in
camera di consiglio con le forme previste dall'articolo
127».
Art. 5.
1. All'articolo 533 del codice di procedura penale, il
comma 1 é sostituito dal seguente:
«1. Il giudice pronuncia sentenza di condanna se
l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al
di là di ogni ragionevole dubbio. Con la sentenza il
giudice applica la pena e le eventuali misure di
sicurezza».
Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 533 del codice di
procedura penale come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 533 (Condanna dell'imputato). - 1. Il giudice
pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta
colpevole del reato contestatogli al di là di ogni
ragionevole dubbio. Con la sentenza il giudice applica
la pena e le eventuali misure di sicurezza.
2. Se la condanna riguarda più reati, il giudice
stabilisce la pena per ciascuno di essi e quindi
determina la pena che deve essere applicata in
osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene o
sulla continuazione. Nei casi previsti dalla legge il
giudice dichiara il condannato delinquente o
contravventore abituale o professionale o per tendenza.
3. Quando il giudice ritiene di dover concedere la
sospensione condizionale della pena o la non menzione
della condanna nel certificato del casellario
giudiziale, provvede in tal senso con la sentenza di
condanna.
3-bis. Quando la condanna riguarda procedimenti per i
delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), anche
se connessi ad altri reati, il giudice può disporre,
nel pronunciare la sentenza, la separazione dei
procedimenti anche con riferimento allo stesso
condannato quando taluno dei condannati si trovi in
stato di custodia cautelare e, per la scadenza dei
termini e la mancanza di altri titoli, sarebbe rimesso
in libertà.».
Art. 6.
1. Al comma 1 dell'articolo 576 del codice di procedura
penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «, con il mezzo previsto
per il pubblico ministero,» sono soppresse;
b) al secondo periodo, le parole: «Con lo stesso mezzo e
negli stessi casi può» sono sostituite dalle seguenti:
«La parte civile può altresi».
Nota all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 576 del codice di
procedura penale come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 576 (Impugnazione della parte civile e del
querelante). - 1. La parte civile può proporre
impugnazione contro i capi della sentenza di condanna
che riguardano l'azione civile e, ai soli effetti della
responsabilità civile, contro la sentenza di
proscioglimento pronunciata nel giudizio. La parte
civile può altresì proporre impugnazione contro la
sentenza pronunciata a norma dell'art. 442, quando ha
consentito alla abbreviazione del rito.
2. Lo stesso diritto compete al querelante condannato a
norma dell'art. 542.».
Art. 7.
1. L'articolo 580 del codice di procedura penale é
sostituito dal seguente:
«Art. 580 (Conversione del ricorso in appello). - 1.
Quando contro la stessa sentenza sono proposti mezzi di
impugnazione diversi, nel caso in cui sussista la
connessione di cui all'articolo 12, il ricorso per
cassazione si converte nell'appello».
Art. 8.
1. Al comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura
penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera d) é sostituita dalla seguente:
«d) mancata assunzione di una prova decisiva, quando la
parte ne ha fatto richiesta anche nel corso
dell'istruzione dibattimentale limitatamente ai casi
previsti dall'articolo 495, comma 2»;
b) la lettera e) é sostituita dalla seguente:
«e) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità
della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del
provvedimento impugnato ovvero da altri atti del
processo specificamente indicati nei motivi di gravame».
Nota all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 606 del codice di
procedura penale come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 606 (Casi di ricorso). - 1. Il ricorso per
cassazione può essere proposto per i seguenti motivi:
a) esercizio da parte del giudice di una potestà
riservata dalla legge a organi legislativi o
amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri;
b) inosservanza o erronea applicazione della legge
penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener
conto nell'applicazione della legge penale;
c) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena
di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o
di decadenza;
d) mancata assunzione di una prova decisiva, quando la
parte ne ha fatto richiesta anche nel corso
dell'istruzione dibattimentale limitatamente ai casi
previsti dall'art. 495, comma 2;
e) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità
della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del
provvedimento impugnato ovvero da altri atti del
processo specificamente indicati nei motivi di gravame.
2. Il ricorso, oltre che nei casi e con gli effetti
determinati da particolari disposizioni, può essere
proposto contro le sentenze pronunciate in grado di
appello o inappellabili.
3. Il ricorso é inammissibile se é proposto per motivi
diversi da quelli consentiti dalla legge o
manifestamente infondati ovvero, fuori dei casi previsti
dagli articoli 569 e 609, comma 2, per violazioni di
legge non dedotte con i motivi di appello.».
Art. 9.
1. L'articolo 577 del codice di procedura penale é
abrogato.
2. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 28
agosto 2000, n. 274, le parole: «e contro le sentenze di
proscioglimento per reati puniti con pena alternativa»
sono oppresse.
Note all'art. 9:
- L'art. 577 del codice di procedura penale, abrogato
dalla legge qui pubblicata, recava: «Impugnazione della
persona offesa per i reati di ingiuria e diffamazione».
- Si riporta il testo dell'art. 36 del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla
competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art.
14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), come
modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 36 (Impugnazione del pubblico ministero). - 1. Il
pubblico ministero può proporre appello contro le
sentenze di condanna del giudice di pace che applicano
una pena diversa da quella pecuniaria.
2. Il pubblico ministero può proporre ricorso per
cassazione contro le sentenze del giudice di pace.».
Art. 10.
1. La presente legge si applica ai procedimenti in corso
alla data di entrata in vigore della medesima.
2. L'appello proposto contro una sentenza di
proscioglimento dall'imputato o dal pubblico ministero
prima della data di entrata in vigore della presente
legge viene dichiarato inammissibile con ordinanza non
impugnabile.
3. Entro quarantacinque giorni dalla notifica del
provvedimento di inammissibilità di cui al comma 2 può
essere proposto ricorso per cassazione contro le
sentenze di primo grado.
4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche
nel caso in cui sia annullata, su punti diversi dalla
pena o dalla misura di sicurezza, una sentenza di
condanna di una corte di assise di appello o di una
corte di appello che abbia riformato una sentenza di
assoluzione.
5. Nei limiti delle modificazioni apportate
dall'articolo 8 della presente legge possono essere
presentati i motivi di cui all'articolo 585, comma 4,
del codice di procedura penale entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. é fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.
Data a Roma, addì 20 febbraio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Nota all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 585, comma 4 del codice
di procedura penale:
«4. Fino a quindici giorni prima dell'udienza possono
essere presentati nella cancelleria dei giudice della
impugnazione motivi nuovi nel numero di copie necessarie
per tutte le parti. L'inammis-sibilità
dell'impugnazione si estende ai motivi nuovi.». |