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La Camera
dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la
seguente legge
Art.
1.
1. L'articolo 45 del codice di procedura penale é
sostituito dal
seguente:
"ART. 45. - (Casi di rimessione). - 1. In ogni stato e
grado del
processo di merito, quando gravi situazioni locali, tali
da turbare
lo svolgimento del processo e non altrimenti
eliminabili,
pregiudicano la libera determinazione delle persone che
partecipano
al processo ovvero la sicurezza o l'incolumità
pubblica, o
determinano motivi di legittimo sospetto, la Corte di
cassazione, su
richiesta motivata del procuratore generale presso la
corte di
appello o del pubblico ministero presso il giudice che
procede o
dell'imputato, rimette il processo ad altro giudice,
designato a
norma dell'articolo 11".
2. L'articolo 47 del codice di procedura penale é
sostituito dal
seguente:
"ART. 47. - (Effetti della richiesta). - 1. In seguito
alla
presentazione della richiesta di rimessione il giudice
può disporre
con ordinanza la sospensione del processo fino a che non
sia
intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o
rigetta la
richiesta. La Corte di cassazione può sempre disporre
con ordinanza
la sospensione del processo.
2. Il giudice deve comunque sospendere il processo prima
dello
svolgimento delle conclusioni e della discussione e non
possono
essere pronunciati il decreto che dispone il giudizio o
la sentenza
quando ha avuto notizia dalla Corte di cassazione che la
richiesta di
rimessione é stata assegnata alle sezioni unite ovvero
a sezione
diversa dall'apposita sezione di cui all'articolo 610,
comma 1. Il
giudice non dispone la sospensione quando la richiesta
non é fondata
su elementi nuovi rispetto a quelli di altra già
rigettata o
dichiarata inammissibile.
3. La sospensione del processo ha effetto fino a che non
sia
intervenuta l'ordinanza che rigetta o dichiara
inammissibile la
richiesta e non impedisce il compimento degli atti
urgenti.
4. In caso di sospensione del processo si applica
l'articolo 159 del
codice penale e, se la richiesta é stata proposta
dall'imputato,
sono sospesi i termini di cui all'articolo 303, comma 1.
La
prescrizione e i termini di custodia cautelare
riprendono il loro
corso dal giorno in cui la Corte di cassazione rigetta o
dichiara
inammissibile la richiesta ovvero, in caso di suo
accoglimento, dal
giorno in cui il processo dinanzi al giudice designato
perviene al
medesimo stato in cui si trovava al momento della
sospensione. Si
osservano in quanto compatibili le disposizioni
dell'articolo 304".
3. L'articolo 48 del codice di procedura penale é
sostituito dal
seguente:
"ART. 48 - (Decisione) - 1. La Corte di cassazione
decide in camera
di consiglio a norma dell'articolo 127, dopo aver
assunto, se
necessario, le opportune informazioni.
2. Il Presidente della Corte di cassazione, se rileva
una causa
d'inammissibilità della richiesta, dispone che per essa
si proceda a
norma dell'articolo 610, comma 1.
. L'avvenuta assegnazione della richiesta di rimessione
alle sezioni
unite o a sezione diversa dall'apposita sezione prevista
dall'articolo 610, comma 1, é immediatamente comunicata
al giudice
che procede.
4. L'ordinanza che accoglie la richiesta é comunicata
senza ritardo
al giudice procedente e a quello designato. Il giudice
procedente
trasmette immediatamente gli atti del processo al
giudice designato e
dispone che l'ordinanza della Corte di cassazione sia
per estratto
comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti
private.
5. Fermo quanto disposto dall'articolo 190-bis, il
giudice designato
dalla Corte di cassazione procede alla rinnovazione
degli atti compiuti anteriormente al provvedimento che
ha accolto
la richiesta
di rimessione, quando ne é richiesto da una delle parti
e non si
tratta di atti di cui é divenuta impossibile la
ripetizione. Nel
processo davanti a tale giudice, le parti esercitano gli
stessi
diritti e facoltà che sarebbero loro spettati davanti
al giudice
originariamente competente.
6. Se la Corte rigetta o dichiara inammissibile la
richiesta delle
parti private queste con la stessa ordinanza possono
essere
condannate al pagamento a favore della cassa delle
ammende di una
somma da 1.000 euro a 5.000 euro".
4. L'articolo 49 del codice di procedura penale é
sostituito dal
seguente:
"ART. 49. - (Nuova richiesta di rimessione). - 1. Anche
quando la
richiesta é stata accolta, il pubblico ministero o
l'imputato può
chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di quello
precedente o
per la designazione di un altro giudice.
2. L'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile per
manifesta
infondatezza la richiesta di rimessione non impedisce
che questa sia
nuovamente proposta purché fondata su elementi nuovi.
3. é inammissibile per manifesta infondatezza anche la
richiesta di
rimessione non fondata su elementi nuovi rispetto a
quelli già
valutati in una ordinanza che ha rigettato o dichiarato
inammissibile
una richiesta proposta da altro imputato dello stesso
procedimento o
di un procedimento da esso separato.
4. La richiesta dichiarata inammissibile per motivi
diversi dalla
manifesta infondatezza può essere sempre riproposta".
5. La presente legge si applica anche ai processi in
corso e le
richieste di rimessione, che risultano già presentate
alla data di
entrata in vigore della legge, conservano efficacia. Il
Presidente
della Corte di cassazione, salvo che per esse non rilevi
una causa
d'inammissibilità e non disponga quindi procedersi
applicando
l'articolo 610, comma 1, del codice di procedura penale,
dispone per
l'immediata comunicazione di cui all'articolo 48, comma
3, del codice
di procedura penale.
6. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La
presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica
italiana. é fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 7 novembre 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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