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La Camera
dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. All'articolo 188, comma 1, delle norme di attuazione,
di
coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole:
«, sempre che
quest'ultima non superi complessivamente due anni di
reclusione o di
arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria» sono
sostituite dalle
seguenti: «detentiva, sempre che quest'ultima non superi
complessivamente cinque anni, soli o congiunti a pena
pecuniaria,
ovvero due anni, soli o congiunti a pena pecuniaria, nei
casi
previsti nel comma 1-bis dell'articolo 444 del codice».
Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato é stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle
disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura della disposizione di
legge
modificata e della quale restano invariati il valore e
l'efficacia.
Si riporta il testo dell'art. 188 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28
luglio
1989, n. 271, come modificato dalla presente legge:
«Art. 188 (Concorso formale e reato continuato nel caso
di più sentenze di applicazione della pena su richiesta
delle parti). - 1. Fermo quanto previsto dall'art. 137,
nel
caso di più sentenze di applicazione della pena su
richiesta delle parti pronunciate in procedimenti
distinti
contro la stessa persona, questa e il pubblico ministero
possono chiedere al giudice dell'esecuzione
l'applicazione
della disciplina del concorso formale o del reato
continuato, quando concordano sulla entità della
sanzione
sostitutiva o della pena detentiva, sempre che
quest'ultima
non superi complessivamente cinque anni, soli o
congiunti a
pena pecuniaria, nei casi previsti nel comma 1-bis
dell'art. 444 del codice. Nel caso di disaccordo del
pubblico ministero, il giudice, se lo ritiene
ingiustificato accoglie ugualmente la richiesta.
Art.
2.
1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica
italiana. é fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 2 agosto 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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