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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga la seguente legge
Art. 1.
Modifiche alle disposizioni generali
(( 1. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) al comma 2, dopo la lettera F, é aggiunta la
seguente:
«F-bis. Itinerari ciclopedonali»;
b) al comma 3, dopo la lettera F, é aggiunta la
seguente:
«F-bis. Itinerario ciclopedonale: strada locale, urbana,
extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla
percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una
sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza debole della
strada».
2. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) al comma 1, il numero 2) é sostituito dal seguente:
«2) Area pedonale: zona interdetta alla circolazione dei
veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i
velocipedi e i veicoli al servizio di persone con
limitate o impedite capacità motorie, nonché eventuali
deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro
e velocità tali da poter essere assimilati ai
velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono
introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori
restrizioni alla circolazione su aree pedonali»;
b) al comma 1, dopo il numero 34), é inserito il
seguente:
«34-bis) Parcheggio scambiatore: parcheggio situato in
prossimità di stazioni o fermate del trasporto pubblico
locale o del trasporto ferroviario, per agevolare l'intermodalità»;
c) al comma 1, dopo il numero 53), é inserito il
seguente:
«53-bis) Utente debole della strada: pedoni, disabili in
carrozzella, ciclisti e tutti coloro i quali meritino
una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla
circolazione sulle strade».))
Art. 2.
Disposizioni per la disciplina del traffico nei centri
abitati
(( 1. Al comma 14 dell'articolo 7 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, é aggiunto, in fine, il seguente
periodo:
«La violazione del divieto di circolazione nelle corsie
riservate ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree
pedonali e nelle zone a traffico limitato é soggetta
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 68,25 a euro 275,10».
2. Dopo il comma 15 dell'articolo 7 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, é aggiunto il seguente:
«15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro
che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre
persone, ovvero determinano altri ad esercitare
abusivamente l'attività di parcheggiatore o
guardiamacchine sono puniti con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 652 a
euro 2.620.
Se nell'attività sono impiegati minori la somma é
raddoppiata. Si applica, in ogni caso, la sanzione
accessoria della confisca delle somme percepite,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo
VI».))
Art. 3.
Modifiche alle disposizioni sanzionatorie in materia di
competizioni non autorizzate in velocità
(( 1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) all'articolo 9, il comma 8-bis é abrogato;
b) dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:
«Art. 9-bis (Organizzazione di competizioni non
autorizzate in velocità con veicoli a motore e
partecipazione alle gare). - 1. Salvo che il fatto
costituisca più grave reato, chiunque organizza,
promuove, dirige o comunque agevola una competizione
sportiva in velocità con veicoli a motore senza esserne
autorizzato ai sensi dell'articolo 9 é punito con la
reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro
25.000 a euro 100.000. La stessa pena si applica a
chiunque prende parte alla competizione non autorizzata.
2. Se dallo svolgimento della competizione deriva,
comunque, la morte di una o più persone, si applica la
pena della reclusione da sei a dodici anni; se ne deriva
una lesione personale la pena é della reclusione da tre
a sei anni.
3. Le pene indicate ai commi 1 e 2 sono aumentate fino
ad un anno se le manifestazioni sono organizzate a fine
di lucro o al fine di esercitare o di consentire
scommesse clandestine, ovvero se alla competizione
partecipano minori di anni diciotto.
4. Chiunque effettua scommesse sulle gare di cui al
comma 1 é punito con la reclusione da tre mesi ad un
anno e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.
5. Nei confronti di coloro che hanno preso parte alla
competizione, all'accertamento del reato consegue la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente da uno a tre anni ai sensi del capo II,
sezione II, del titolo VI. La patente é sempre revocata
se dallo svolgimento della competizione sono derivate
lesioni personali gravi o gravissime o la morte di una o
più persone. Con la sentenza di condanna é sempre
disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo
che appartengano a persona estranea al reato, e che
questa non li abbia affidati a questo scopo.
6. In ogni caso l'autorità amministrativa dispone
l'immediato divieto di effettuare la competizione,
secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI.
Art. 9-ter (Divieto di gareggiare in velocità con
veicoli a motore). - 1. Fuori dei casi previsti
dall'articolo 9-bis, chiunque gareggia in velocità con
veicoli a motore é punito con la reclusione da sei mesi
ad un anno e con la multa da euro 5.000 a euro 20.000.
2. Se dallo svolgimento della competizione deriva,
comunque, la morte di una o più persone, si applica la
pena della reclusione da sei a dieci anni; se ne deriva
una lesione personale la pena é della reclusione da due
a cinque anni.
3. All'accertamento del reato consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della
patente da uno a tre anni ai sensi del capo II, sezione
II, del titolo VI. La patente é sempre revocata se
dallo svolgimento della competizione sono derivate
lesioni personali gravi o gravissime o la morte di una o
più persone. Con la sentenza di condanna é sempre
disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo
che appartengano a persona estranea al reato e che
questa non li abbia affidati a questo scopo»;
c) al comma 4 dell'articolo 79 é aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «La misura della sanzione é da euro
1.000 a euro 10.000 se il veicolo é utilizzato nelle
competizioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter»;
d) al comma 9, primo periodo, dell'articolo 141, sono
premesse le parole: «Salvo quanto previsto dagli
articoli 9-bis e 9-ter,»; il secondo e il terzo periodo
del medesimo comma 9 sono soppressi.))
Art. 1.
Modifiche alle disposizioni inerenti l'espletamento dei
servizi di polizia stradale, le norme per la costruzione
e la tutela delle strade, le norme sui veicoli e le
norme di equipaggiamento dei veicoli
1. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera d) é inserita la seguente: «d-bis)
ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale,
nell'ambito del territorio di competenza;»;
b) dopo la lettera f) é aggiunta la seguente: «f-bis)
al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale
dello Stato, in relazione ai compiti di istituto».
(( 1-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, é inserito il seguente:
«3-bis. I servizi di scorta per la sicurezza della
circolazione, nonché i conseguenti servizi diretti a
regolare il traffico, di cui all'articolo 11, comma 1,
lettere c) e d), possono inoltre essere effettuati da
personale abilitato a svolgere scorte tecniche ai
veicoli eccezionali e ai trasporti in condizione di
eccezionalità,limitatamente ai percorsi autorizzati con
il rispetto delle prescrizioni imposte dagli enti
proprietari delle strade nei provvedimenti di
autorizzazione o di quelle richieste dagli altri organi
di polizia stradale di cui al comma 1».
1-ter. Al comma 5 dell'articolo 12 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, dopo le parole:
«nel presente articolo» sono inserite le seguenti: «,
eccetto quelli di cui al comma 3-bis,».))
2. Al comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: «solo per le strade esistenti» sono
sostituite dalle seguenti: «solo per specifiche
situazioni»;
b) le parole: «l'adeguamento» sono sostituite dalle
seguenti: «il rispetto».
(( 2-bis. Al comma 13-bis dell'articolo 23 del decreto
legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, é
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Chiunque viola
le prescrizioni indicate al presente comma e al comma 7
é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 4.000 a euro 16.000; nel caso in
cui non sia possibile individuare l'autore della
violazione, alla stessa sanzione amministrativa é
soggetto chi utilizza gli spazi pubblicitari privi di
autorizzazione».
2-ter. Dopo il comma 2 dell'articolo 37 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, é inserito il seguente:
«2-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono utilizzare,
nei segnali di localizzazione territoriale del confine
del comune, lingue regionali o idiomi locali presenti
nella zona di riferimento, in aggiunta alla
denominazione nella lingua italiana».
2-quater. Il comma 4 dell'articolo 60 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, é sostituito dal seguente:
«4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli e
autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti
quelli di cui risulti l'iscrizione in uno dei seguenti
registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano
Alfa Romeo, Storico FMI».
2-quinquies. Al comma 5 dell'articolo 60 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, le parole: «ai sensi del comma 4»
sono soppresse.))
3. All'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma
2 ((sono inseriti i seguenti:))
«2-bis. Durante la circolazione gli autoveicoli i
rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose
nonché classificati per uso speciale o per trasporti
specifici, ((immatricolati in Italia)) e con massa
complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, devono
altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e
laterali retroriflettenti. ((Le caratteristiche tecniche
di tali strisce sono definite con decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a
quanto previsto dal regolamento internazionale ECE/ONU
n. 104.))
(( 2-ter. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i
rimorchi e i semirimorchi adibiti al trasporto di cose o
di persone, con massa complessiva a pieno carico
superiore a 7 t., devono essere equipaggiati con
dispositivi atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua
in caso di precipitazioni. A decorrere dal 1° gennaio
2005, chiunque viola le disposizioni di cui al presente
comma é punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10».
3-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti sono individuati e omologati dispositivi
di rilevamento a distanza di situazioni di rischio o di
emergenza di cui possono essere dotati gli autoveicoli.
3-ter. I trenini turistici classificati quali veicoli
atipici ai sensi dell'articolo 47, comma 1, lettera n),
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, ai fini di quanto disposto
dall'articolo 2, comma 1, lettera z), della legge 22
marzo 2001, n. 85, possono trainare fino a tre
rimorchi.))
Riferimenti normativi: (art. 01)
- Il testo vigente dell'art. 2, commi 2 e 3 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni recante nuovo codice della strada come
modificato dalla legge qui pubblicata, é il seguente:
«2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro
caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei
seguenti tipi:
A - Autostrade;
B - Strade extraurbane principali;
C - Strade extraurbane secondarie;
D - Strade urbane di scorrimento;
E - Strade urbane di quartiere;
F - Strade locali;
F-bis. - Itinerari ciclopedonali.
3. Le strade di cui al comma 2 devono avere le seguenti
caratteristiche minime:
A - Autostrada: strada extraurbana o urbana a
carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico
invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia,
eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di
emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di
intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di
recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo
l'intero tracciato, riservata alla circolazione di
talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta
da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere
attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di
parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di
decelerazione e di accelerazione.
B - Strada extraurbana principale: strada a carreggiate
indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile,
ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina
pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con
accessi alle proprietà laterali coordinati,
contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine,
riservata alla circolazione di talune categorie di
veicoli a motore; per eventuali altre categorie di
utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve
essere attrezzata con apposite aree di servizio, che
comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di
corsie di accelerazione e di accelerazione.
C - Strada extraurbana secondaria: strada ad unica
carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e
banchine.
D - Strada urbana di scorrimento: strada a carreggiate
indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con
almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia
riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a
destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a
raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite
aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe
con immissioni ed uscite concentrate.
E - Strada urbana di quartiere: strada ad unica
carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate
e marciapiedi; per la sosta sono previste aree
attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla
carreggiata.
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana
opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non
facente parte degli altri tipi di strade.
F-bis. Itinerario ciclopedonale: strada locale, urbana,
extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla
percorrenza pedonale e ciclabile e
caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela
dell'utenza debole della strada.».
- Il testo vigente dell'art. 3, comma 1, del citato
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato dalla legge qui pubblicata, é il seguente:
«Art. 3 (Definizioni stradali e di traffico). - 1. Ai
fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di
traffico hanno i seguenti significati:
1) Area di intersezione: parte della intersezione a
raso, nella quale si intersecano due o più correnti di
traffico.
2) Area pedonale: zona interdetta alla circolazione dei
veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i
velocipedi e i veicoli al servizio di persone con
limitate o impedite capacità motorie, nonché eventuali
deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro
e velocità tali da poter essere assimilati ai
velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono
introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori
restrizioni alla circolazione su aree pedonali.
3) Attraversamento pedonale: parte della
carreggiata,opportunamente segnalata ed organizzata,
sulla quale i pedoni in transito dall'uno all'altro lato
della strada godono della precedenza rispetto ai
veicoli.
4) Banchina: parte della strada compresa tra il margine
della carreggiata ed il più vicino tra i seguenti
elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico,
arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio
superiore della scarpata nei rilevati.
5) Braccio di intersezione: cfr. Ramo di intersezione.
6) Canalizzazione: insieme di apprestamenti destinato a
selezionare le correnti di traffico per guidarle
indeterminate direzioni.
7) Carreggiata: parte della strada destinata allo
scorrimento dei veicoli; essa é composta da una o più
corsie di marcia ed, in genere, é pavimentata e
delimitata da strisce di margine.
8) Centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo
le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e
fine.
Per insieme di edifici si intende un raggruppamento
continuo, ancorché intervallato da strade, piazze,
giardini o simili, costituito da non meno di venticinque
fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi
veicolari o pedonali sulla strada.
9) Circolazione: é il movimento, la fermata e la sosta
dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada.
10) Confine stradale: limite della proprietà stradale
quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce
di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il
confine é costituito dal ciglio esterno del fosso di
guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede
della scarpata se la strada é in rilevato o dal ciglio
superiore della scarpata se la strada é in trincea.
11) Corrente di traffico: insieme di veicoli (corrente
veicolare), o pedoni (corrente pedonale), che si muovono
su una strada nello stesso senso di marcia su una o più
file parallele, seguendo una determinata traiettoria.
12) Corsia: parte longitudinale della strada di
larghezza idonea a permettere il transito di una sola
fila di veicoli.
13) Corsia di accelerazione: corsia specializzata per
consentire ed agevolare l'ingresso ai veicoli sulla
carreggiata.
14) Corsia di decelerazione: corsia specializzata per
consentire l'uscita dei veicoli da una carreggiata in
modo da non provocare rallentamenti ai veicoli non
interessati a tale manovra.
15) Corsia di emergenza: corsia, adiacente alla
carreggiata, destinata alle soste di emergenza, al
transito dei veicoli di soccorso ed, eccezionalmente, al
movimento dei pedoni, nei casi in cui sia ammessa la
circolazione degli stessi.
16) Corsia di marcia: corsia facente parte della
carreggiata, normalmente delimitata da segnaletica
orizzontale.
17) Corsia riservata: corsia di marcia destinata alla
circolazione esclusiva di una o solo di alcune categorie
di veicoli.
18) Corsia specializzata: corsia destinata ai veicoli
che si accingono ad effettuare determinate manovre,
quali svolta, attraversamento, sorpasso, decelerazione,
accelerazione, manovra per la sosta o che presentano
basse velocità o altro.
19) Cunetta: manufatto destinato allo smaltimento delle
acque meteoriche o di drenaggio, realizzato
longitudinalmente od anche trasversalmente all'andamento
della strada.
20) Curva: raccordo longitudinale tra due tratti di
strada rettilinei, aventi assi intersecantisi, tali da
determinare condizioni di limitata visibilità.
21) Fascia di pertinenza: striscia di terreno compresa
tra la carreggiata ed il confine stradale. é parte
della proprietà stradale e può essere utilizzata solo
per la realizzazione di altre parti della strada.
22) Fascia di rispetto: striscia di terreno, esterna al
confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla
realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di
costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili.
23) Fascia di sosta laterale: parte della strada
adiacente alla carreggiata, separata da questa mediante
striscia di margine discontinua e comprendente la
fila degli stalli di sosta e la relativa corsia di
manovra.
24) Golfo di fermata: parte della strada, esterna alla
carreggiata, destinata alle fermate dei mezzi collettivi
di linea ed adiacente al marciapiede o ad altro spazio
di attesa per i pedoni.
25) Intersezione a livelli sfalsati: insieme di
infrastrutture (sovrappassi; sottopassi e rampe) che
consente lo smistamento delle correnti veicolari fra
rami di strade poste a diversi livelli.
26) Intersezione a raso (o a livello): area comune a
più strade, organizzata in modo da consentire lo
smistamento delle correnti di traffico dall'una
all'altra di esse.
27) Isola di canalizzazione: parte della strada,
opportunamente delimitata e non transitabile, destinata
a incanalare le correnti di traffico.
28) Isola di traffico: cfr. Isola di canalizzazione.
29) Isola salvagente: cfr. Salvagente.
30) Isola spartitraffico: cfr. Spartitraffico.
31) Itinerario internazionale: strade o tratti di strade
facenti parte degli itinerari così definiti dagli
accordi internazionali.
32) Livelletta: tratto di strada a pendenza
longitudinale costante.
33) Marciapiede: parte della strada, esterna alla
carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e
protetta, destinata ai pedoni.
34) Parcheggio: area o infrastruttura posta fuori della
carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non
dei veicoli.
34-bis) Parcheggio scambiatore: parcheggio situato in
prossimità di stazioni o fermate del trasporto pubblico
locale o del trasporto ferroviario, per
agevolare l'intermodalità.
35) Passaggio a livello: intersezione a raso,
opportunamente attrezzata e segnalata ai fini della
sicurezza, tra una o più strade ed una linea
ferroviaria o tranviaria in sede propria.
36) Passaggio pedonale (cfr. anche Marciapiede): parte
della strada separata dalla carreggiata, mediante una
striscia bianca continua o una apposita protezione
parallela ad essa e destinata al transito dei pedoni.
Esso espleta la funzione di un marciapiede stradale, in
mancanza di esso.
37) Passo carrabile: accesso ad un'area laterale idonea
allo stazionamento di uno o più veicoli.
38) Piazzola di sosta: parte della strada, di lunghezza
limitata, adiacente esternamente alla banchina,
destinata alla sosta dei veicoli.
39) Pista ciclabile: parte longitudinale della strada,
opportunamente delimitata, riservata alla circolazione
dei velocipedi.
40) Raccordo concavo (cunetta): raccordo tra due
livellette contigue di diversa pendenza che si
intersecano al di sotto della superficie stradale.
Tratto di strada con andamento longitudinale concavo.
41) Raccordo convesso (dosso): raccordo tra due
livellette contigue di diversa pendenza che si
intersecano al di sopra della superficie stradale.
Tratto di strada con andamento longitudinale convesso.
42) Ramo di intersezione: tratto di strada afferente una
intersezione.
43) Rampa (di intersezione): strada destinata a
collegare due rami di un'intersezione.
44) Ripa: zona di terreno immediatamente sovrastante o
sottostante le scarpate del corpo stradale
rispettivamente in taglio o in riporto sul terreno
preesistente alla strada.
45) Salvagente: parte della strada, rialzata o
opportunamente delimitata e protetta, destinata al
riparo ed alla sosta dei pedoni, in corrispondenza di
attraversamenti pedonali o di fermate dei trasporti
collettivi.
46) Sede stradale: superficie compresa entro i confini
stradali. Comprende la carreggiata e le fasce di
pertinenza.
47) Sede tranviaria: parte longitudinale della strada,
opportunamente delimitata, riservata alla circolazione
dei tram e dei veicoli assimilabili.
48) Sentiero (o Mulattiera o Tratturo): strada a fondo
naturale formatasi per effetto del passaggio di pedoni o
di animali.
49) Spartitraffico: parte longitudinale non carrabile
della strada destinata alla separazione di correnti
veicolari.
50) Strada extraurbana: strada esterna ai centriabitati.
51) Strada urbana: strada interna ad un centro abitato.
52) Strada vicinale (o Poderale o di Bonifica): strada
privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico.
53) Svincolo: intersezione a livelli sfalsati in cui le
correnti veicolari non si intersecano tra loro.
53-bis) Utente debole della strada: pedoni, disabili in
carrozzella, ciclisti e tutti coloro i quali meritino
una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla
circolazione sulle strade.
54) Zona a traffico limitato: area in cui l'accesso e la
circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite
o a particolari categorie di utenti e di veicoli.
55) Zona di attestamento: tratto di carreggiata,
immediatamente a monte della linea di arresto, destinato
all'accumulo dei veicoli in attesa di via
libera e, generalmente, suddiviso in corsie
specializzate separate da strisce longitudinali
continue.
56) Zona di preselezione: tratto di carreggiata,
opportunamente segnalato, ove é consentito il cambio di
corsia affinché i veicoli possano incanalarsi nelle
corsie specializzate.
57) Zona di scambio: tratto di carreggiata a senso
unico, di idonea lunghezza, lungo il quale correnti di
traffico parallele, in movimento nello stesso verso,
possono cambiare la reciproca posizione senza doversi
arrestare.
58) Zona residenziale: zona urbana in cui vigono
particolari regole di circolazione a protezione dei
pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di
accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine.».
Riferimenti normativi: (art. 02)
- Il testo vigente dell'art. 7 del decreto legislativo
n. 285 del 1992, come modificato dalla legge qui
pubblicata é il seguente:
«Art. 7 (Regolamentazione della circolazione nei centri
abitati). - 1. Nei centri abitati i comuni possono,
con ordinanza del sindaco:
a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi
1, 2 e 4;
b) limitare la circolazione di tutte o di alcune
categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze
di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del
patrimonio artistico, ambientale e naturale,
conformemente alle direttive impartite dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti, per le
rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio ed il Ministro per i beni culturali
e ambientali;
c) stabilire la precedenza su determinate strade o
tratti di strade, ovvero in una determinata
intersezione, in relazione alla classificazione di cui
all'art. 2, e, quando la intensità o la sicurezza del
traffico lo richiedano, prescrivere ai conducenti, prima
di immettersi su una determinata strada, l'obbligo di
arrestarsi all'intersezione e di dare la precedenza a
chi circola su quest'ultima;
d) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli
organi di polizia stradale di cui all'art. 12, dei
Vigili del fuoco, dei servizi di soccorso, nonché di
quelli adibiti al servizio di persone con limitata o
impedita capacità motoria, munite del contrassegno
speciale, ovvero a servizi di linea per lo
stazionamento ai capilinea;
e) stabilire aree nelle quali é autorizzato il
parcheggio dei veicoli;
f) stabilire, previa deliberazione della giunta, aree
destinate, al parcheggio sulle quali la sosta dei
veicoli é subordinata al pagamento di una somma da
riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata
della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando
le relative condizioni e tariffe in conformità alle
direttive del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con la Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane;
g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli
utilizzati per il carico e lo scarico di cose;
h) istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e
al parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185;
i) riservare strade alla circolazione dei veicoli
adibiti a servizi pubblici di trasporto, al fine di
favorire la mobilità urbana.
2. I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore 8
alle ore 20, salvo che sia diversamente indicato nel
relativo segnale.
3. Per i tratti di strade non comunali che attraversano
centri abitati, i provvedimenti indicati nell'art. 6,
commi 1 e 2, sono di competenza del prefetto
e quelli indicati nello stesso articolo, comma 4,
lettera a), sono di competenza dell'ente proprietario
della strada. I provvedimenti indicati nello stesso
comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) sono di competenza
del comune, che li adotta sentito il parere dell'ente
proprietario della strada.
4. Nel caso di sospensione della circolazione per motivi
di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione
o per esigenze di carattere militare,
ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o
limitazioni di carattere temporaneo o permanente,
possono essere accordati, per accertate
necessità, permessi subordinati a speciali condizioni e
cautele. Nei casi in cui sia stata vietata o limitata la
sosta, possono essere accordati permessi
subordinati a speciali condizioni e cautele ai veicoli
riservati a servizi di polizia e a quelli utilizzati
dagli esercenti la professione sanitaria,
nell'espletamento delle proprie mansioni, nonché dalle
persone con limitata o impedita capacità motoria,
muniti del contrassegno speciale.
5. Le caratteristiche, le modalità costruttive, la
procedura di omologazione e i criteri di installazione e
di manutenzione dei dispositivi di controllo di durata
della sosta sono stabiliti con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti.
6. Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate
fuori della carreggiata e comunque in modo che i veicoli
parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico.
7. I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto
spettanti agli enti proprietari della strada, sono
destinati alla installazione, costruzione e gestione di
parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e
al loro miglioramento e le somme eventualmente eccedenti
ad interventi per migliorare la mobilità urbana.
8. Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del
parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero
disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di
durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su
parte della stessa area o su altra parte nelle immediate
vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a
parcheggio rispettivamente senza custodia o senza
dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale
obbligo non sussiste per le zone definite a norma
dell'art. 3 «area pedonale» e «zona a traffico
limitato», nonché per quelle definite «A» dall'art. 2
del decreto del Ministro
dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in
altre zone di particolare rilevanza urbanistica,
opportunamente individuate e delimitate dalla giunta
nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari
di traffico.
9. I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono
a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico
limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla
sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine
pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul
territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà
essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di
modifica o integrazione della deliberazione della
giunta. Analogamente i comuni provvedono a delimitare
altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali
sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al
secondo periodo del comma 8. I comuni possono
subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a
motore, all'interno delle zone a traffico limitato,
anche al pagamento di una somma. Con direttiva emanata
dall'Ispettorato generale per la circolazione e la
sicurezza stradale entro un anno dall'entrata in vigore
del presente codice, sono individuate le tipologie dei
comuni che possono avvalersi di tale facoltà, nonché
le modalità di riscossione del pagamento e le categorie
dei veicoli esentati.
10. Le zone di cui ai commi 8 e 9 sono indicate mediante
appositi segnali.
11. Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle
altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle
quali sussistono condizioni ed esigenze
analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i comuni
hanno facoltà di riservare, con ordinanza del sindaco,
superfici o spazi di sosta per veicoli
privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito
od oneroso.
12. Per le città metropolitane le competenze della
giunta e d
metropolitana e dal sindaco metropolitano.
13. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di
sospensione o divieto della circolazione, é soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da Euro 68,25 a Euro 275,10.
14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o
limitazioni previsti nel presente articolo, é soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da Euro 33,60 a Euro 137,55. La violazione del
divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi
pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e
nelle zone a traffico limitato é soggetta alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25
a euro 275,10.
15. Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si
prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione
amministrativa pecuniaria é applicata per ogni
periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la
violazione. Se si tratta di sosta limitata o
regolamentata, la sanzione amministrativa é del
pagamento di una somma da Euro 19,95 a Euro 81,90 e la
sanzione stessa é applicata per ogni periodo per il
quale si protrae la violazione.
15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che
esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre
persone, ovvero determinano altri ad
esercitare abusivamente l'attività di parcheggiatore o
guardiamacchine sono puniti con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da
euro 652 a euro 2.620. Se nell'attività sono impiegati
minori la somma é raddoppiata. Si applica, in ogni
caso, la sanzione accessoria della confisca
delle somme percepite, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI».
Riferimenti normativi: (art. 03)
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 9 (Competizioni sportive su strada). - 1. Sulle
strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni
sportive con veicoli o animali e quelle
atletiche, salvo autorizzazione. L'autorizzazione é
rilasciata dal comune in cui devono avere luogo le gare
atletiche e ciclistiche e quelle con animali o
con veicoli a trazione animale. Essa é rilasciata dalla
regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano
per le gare atletiche, ciclistiche e per
le gare con animali o con veicoli a trazione animale che
interessano più comuni. Per le gare con veicoli a motore
l'autorizzazione é rilasciata, sentite le
federazioni nazionali sportive competenti e dandone
tempestiva informazione all'autorità di pubblica
sicurezza: dalla regione e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano per le strade che costituiscono la
rete di interesse nazionale; dalla regione per le strade
regionali; dalle province per le strade provinciali; dai
comuni per le strade comunali. Nelle autorizzazioni sono
precisate le prescrizioni alle quali le gare sono
subordinate.
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono essere
richieste dai promotori almeno quindici giorni prima
della manifestazione per quelle di competenza del
sindaco e almeno trenta giorni prima per le altre e
possono essere concesse previo nulla osta dell'ente
proprietario della strada.
3. Per le autorizzazioni relative alle competizioni
motoristiche i promotori devono richiedere il nulla osta
per la loro effettuazione al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, allegando il preventivo
parere del C.O.N.I. Per consentire la formulazione del
programma delle competizioni da svolgere nel corso
dell'anno, qualora venga riconosciuto il carattere
sportivo delle stesse e non si creino gravi limitazioni
al servizio di trasporto pubblico,nonché al traffico
ordinario, i promotori devono avanzare le loro richieste
entro il trentuno dicembre dell'anno precedente. Il
preventivo parere del C.O.N.I. non é richiesto per le
manifestazioni di regolarità a cui partecipano i
veicoli di cui all'art. 60, purché la velocità imposta
sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la
manifestazione sia organizzata in conformità alle norme
tecnico sportive della federazione di competenza.
4. L'autorizzazione per l'effettuazione delle
competizioni previste dal programma di cui al comma 3
deve essere richiesta, almeno trenta giorni prima della
data fissata per la competizione, ed é subordinata al
rispetto delle norme tecnico-sportive e di sicurezza
vigenti e all'esito favorevole del collaudo del percorso
di gara e delle attrezzature relative, effettuato da un
tecnico dell'ente proprietario della strada, assistito
dai rappresentanti dei Ministeri dell'interno, delle
infrastrutture e dei trasporti, unitamente ai
rappresentanti degli organi sportivi competenti e dei
promotori. Tale collaudo può essere omesso quando,
anziché di gare di velocità, si tratti di gare di
regolarità per le quali non sia ammessa una velocità
media eccedente 50 km/h sulle tratte da svolgersi sulle
strade aperte al traffico e 80 km/h sulle tratte da
svolgersi sulle strade chiuse al traffico; il collaudo
stesso é sempre necessario per le tratte in cui siano
consentite velocità superiori ai detti limiti.
5. Nei casi in cui, per motivate necessità, si debba
inserire una competizione non prevista nel programma, i
promotori, prima di chiedere l'autorizzazione di cui al
comma 4, devono richiedere al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti il nulla osta di cui al
comma 3 almeno sessanta giorni prima della competizione.
L'autorità competente può concedere l'autorizzazione a
spostare la data di effettuazione indicata nel programma
quando gli organi sportivi competenti lo richiedano per
motivate necessità, dandone comunicazione al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.
6. Per tutte le competizioni sportive su strada,
l'autorizzazione é altresì subordinata alla stipula,
da parte dei promotori, di un contratto di
assicurazione per la responsabilità civile di cui
all'art. 3 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e
successive modificazioni e integrazioni.
L'assicurazione deve coprire altresì la responsabilità
dell'organizzazione degli altri obbligati per i danni
comunque causati alle strade e alle relative
attrezzature. I limiti di garanzia sono previsti dalla
normativa vigente.
6-bis. Quando la sicurezza della circolazione lo renda
necessario, nel provvedimento di autorizzazione di
competizioni ciclistiche su strada, può essere
imposta la scorta da parte di uno degli organi di cui
all'art. 12, comma 1, ovvero, in loro vece o in loro
ausilio, di una scorta tecnica effettuata da
persone munite di apposita abilitazione. Qualora sia
prescritta la scorta di polizia, l'organo adito può
autorizzare gli organizzatori ad avvalersi, in sua
vece o in suo ausilio, della scorta tecnica effettuata a
cura di personale abilitato, fissandone le modalità ed
imponendo le relative prescrizioni.
6-ter. Con disciplinare tecnico, approvato con
provvedimento dirigenziale del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministero
dell'interno, sono stabiliti i requisiti e le modalità
di abilitazione delle persone autorizzate ad eseguire la
scorta tecnica ai sensi del comma 6-bis, i
dispositivi e le caratteristiche dei veicoli adibiti al
servizio di scorta nonché le relative modalità di
svolgimento. L'abilitazione é rilasciata dal Ministero
dell'interno.
6-quater. Per le competizioni ciclistiche o podistiche,
ovvero con altri veicoli non a motore o con pattini, che
si svolgono all'interno del territorio
comunale, o di comuni limitrofi, tra i quali vi sia
preventivo accordo, la scorta può essere effettuata
dalla polizia municipale coadiuvata, se
necessario, da scorta tecnica con personale abilitato ai
sensi del comma 6-ter.
7. Al termine di ogni competizione il prefetto
comunicate tempestivamente al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, ai fini della
predisposizione del
programma per l'anno successivo, le risultanze della
competizione precisando le eventuali inadempienze
rispetto alla autorizzazione e l'eventuale
verificarsi di inconvenienti o incidenti.
7-bis. Salvo che, per particolari esigenze connesse
all'andamento plano-altimetrico del percorso, ovvero al
numero dei partecipanti, sia necessaria la
chiusura della strada, la validità dell'autorizzazione
é subordinata, ove necessario, all'esistenza di un
provvedimento di sospensione temporanea della
circolazione in occasione del transito dei partecipanti
ai sensi dell'art. 6, comma 1, ovvero, se trattasi di
centro abitato, dell'art. 7, comma 1.
8. Fuori dei casi previsti dal comma 8-bis, chiunque
organizza una competizione sportiva indicata nel
presente articolo senza esserne autorizzato nei
modi previsti é soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 137,55 ad euro
550,20, se si tratta di competizione
sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di
una somma da euro 687,75 ad euro 2.754,15, se si tratta
di competizione sportiva con veicoli a
motore. In ogni caso l'autorità amministrativa dispone
l'immediato divieto di effettuare la competizione,
secondo le norme di cui al capo I, sezione II,
del titolo VI.
8-bis. (abrogato).
9. Chiunque non ottemperi agli obblighi, divieti o
limitazioni a cui il presente articolo subordina
l'effettuazione di una competizione sportiva, e
risultanti
dalla relativa autorizzazione, é soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25
a euro 275,10, se si tratta di
competizione sportiva atletica, ciclistica o con
animali, ovvero di una somma da euro 137,55 a euro
550,20, se si tratta di competizione sportiva con
veicoli a motore.».
- Il testo vigente dell'art. 79, comma 4, del decreto
legislativo n. 285 del 1992 come modificato dalla legge
qui pubblicata é il seguente:
«4. Chiunque circola con un veicolo che presenti
alterazioni nelle caratteristiche costruttive e
funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi
di
cui all'art. 72 non funzionanti o non regolarmente
installati, é soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da Euro 68,25 a
Euro 275,10. La misura della sanzione é da euro 1.000 a
euro 10.000 se il veicolo é utilizzato nelle
competizioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter.».
- Il testo vigente dell'art. 141, comma 9, del decreto
legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla legge
qui pubblicata é il seguente:
«9. Salvo quanto previsto dagli articoli 9-bis e 9-ter,
chiunque viola la disposizione del comma 5 é soggetto
alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da Euro 137,55 a Euro 550,20.».
Riferimenti normativi:
- Il testo vigente dell'art. 12 del decreto legislativo
n. 285 del 1992, come modificato dalla legge qui
pubblicata é il seguente:
«Art. 12 (Espletamento dei servizi di polizia stradale).
1. L'espletamento dei servizi di polizia stradale
previsti dal presente codice spetta:
a) in via principale alla specialità Polizia stradale
della Polizia di Stato;
b) alla Polizia di Stato;
c) all'Arma dei carabinieri;
d) al Corpo della guardia di finanza;
d-bis) ai corpi e ai servizi di polizia provinciale,
nell'ambito del territorio di competenza;
e) ai corpi e ai servizi di polizia municipa1e
nell'ambito del territorio di competenza;
f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al
servizio di polizia stradale;
f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo
forestale dello Stato, in relazione ai compiti di
istituto.
2. L'espletamento dei servizi di cui all'art. 11, comma
1, lettere a) e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali
e agenti di polizia giudiziaria indicati nell'art.
57, commi1 e 2, del codice di procedura penale.
3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in
materia di circolazione stradale e la tutela e il
controllo sull'uso delle strade possono, inoltre,
essere effettuati, previo superamento di un esame di
qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento
di esecuzione:
a) dal personale dell'Ispettorato generale per la
circolazione e la sicurezza stradale,
dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero
dei lavori
pubblici, della Direzione generale della motorizzazione
civile e dei trasporti in concessione appartenente al
Ministero infrastrutture e dei trasporti e dal
personale dell'A.N.A.S.;
b) dal personale degli uffici competenti in materia di
viabilità delle regioni, delle province e dei comuni,
limitatamente alle violazioni commesse sulle
strade di proprietà degli enti da cui dipendono;
c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei
comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere,
limitatamente alle violazioni commesse sulle
strade o sui tratti di strade affidate alla loro
sorveglianza;
d) dal personale delle Ferrovie dello Stato e delle
ferrovie e tranvie in concessione, che espletano
mansioni ispettive o di vigilanza, nell'esercizio delle
proprie funzioni e limitatamente alle violazioni
commesse nell'ambito dei passaggi a livello
dell'amministrazione di appartenenza;
e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali
dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6,
comma 7;
f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto,
dipendenti dal Ministero della Marina mercantile,
nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7.
3-bis. I servizi di scorta per la sicurezza della
circolazione, nonché i conseguenti servizi diretti a
regolare il traffico, di cui all'art. 11, comma 1,
lettere
c) e d), possono inoltre essere effettuati da personale
abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli
eccezionali e ai trasporti in condizione di
eccezionalità,limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto
delle prescrizioni imposte dagli enti proprietari delle
strade nei provvedimenti di autorizzazione o di
quelle richieste dagli altri organi di polizia stradale
di cui al comma 1.
4. La scorta e l'attuazione dei servizi diretti ad
assicurare la marcia delle colonne militari spetta,
inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di
truppa
delle Forze armate, appositamente qualificati con
specifico attestato rilasciato dall'autorità militare
competente.
5. I soggetti indicati nel presente articolo, eccetto
quelli di cui al comma 3-bis, quando non siano in
uniforme, per espletare i propri compiti di polizia
stradale devono fare uso di apposito segnale distintivo,
conforme al modello stabilito nel regolamento.».
- Il testo vigente dell'art. 13, comma 2, del decreto
legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla legge
qui pubblicata é il seguente:
«2. La deroga alle norme di cui al comma 1 é consentita
solo per specifiche situazioni allorquando particolari
condizioni locali, ambientali,
paesaggistiche, archeologiche ed economiche non ne
consentono il rispetto, sempre che sia assicurata la
sicurezza stradale e siano comunque evitati
inquinamenti.».
- Il testo vigente dell'art. 23, comma 13-bis, del
decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato
dalla legge qui pubblicata é il seguente:
«13-bis. In caso di collocazione di cartelli, insegne di
esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di
autorizzazione o comunque in contrasto con quanto
disposto dal comma 1, l'ente proprietario della strada
diffida l'autore della violazione e il proprietario o il
possessore del suolo privato, nei modi di
legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese
entro e non oltre dieci giorni dalla data di
comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine,
l'ente proprietario provvede ad effettuare la rimozione
del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i
relativi oneri a carico dell'autore della
violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario
o possessore del suolo. Chiunque viola le prescrizioni
indicate al presente comma e al comma 7 é
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 4.000 a euro 16.000; nel caso in cui
non sia possibile individuare l'autore
della violazione, alla stessa sanzione amninistrativa é
soggetto chi utilizza gli spazi pubblicitari privi di
autorizzazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 60 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 60 (Motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di
interesse storico e collezionistico). - 1. Sono
considerati appartenenti alla categoria di veicoli con
caratteristiche atipiche i motoveicoli e gli autoveicoli
d'epoca, nonché i motoveicoli e gli autoveicoli di
interesse storico e collezionistico.
2. Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i
motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal P.R.A.
perché destinati alla loro conservazione in musei o
locali pubblici e privati, ai fini della salvaguardia
delle originarie caratteristiche tecniche specifiche
della casa costruttrice, e che non siano adeguati
nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti
alle vigenti prescrizioni stabilite per l'ammissione
alla circolazione.
Tali veicoli sono iscritti in apposito elenco presso il
Centro storico del Dipartimento per i trasporti
terrestri.
3. I veicoli d'epoca sono soggetti alle seguenti
disposizioni:
a) la loro circolazione può essere consentita soltanto
in occasione di apposite manifestazioni o raduni
autorizzati, limitatamente all'ambito della
località e degli itinerari di svolgimento delle
manifestazioni o raduni. All'uopo i veicoli, per poter
circolare, devono essere provvisti di una particolare
autorizzazione rilasciata dal competente ufficio del
Dipartimento per i trasporti terrestri nella cui
circoscrizione é compresa la località sede della
manifestazione o del raduno ed al quale sia stato
preventivamente presentato, da parte dell'ente
organizzatore, l'elenco particolareggiato dei veicoli
partecipanti. Nella autorizzazione sono indicati la
validità della stessa, i percorsi stabiliti e la
velocità massima consentita in relazione alla garanzia
di
sicurezza offerta dal tipo di veicolo;
b) il trasferimento di proprietà degli stessi deve
essere comunicato al Dipartimento per i trasporti
terrestri, per l'aggiornamento dell'elenco di cui al
comma 2.
4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli e
autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti
quelli di cui risulti l'iscrizione in uno dei seguenti
registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano
Alfa Romeo, Storico FMI.
5. I veicoli di interesse storico o collezionistico
possono circolare sulle strade purché posseggano i
requisiti previsti per questo tipo di veicoli,
determinati dal regolamento.
6. Chiunque circola con veicoli d'epoca senza
l'autorizzazione prevista dal comma 3, ovvero con
veicoli di cui al comma 5 sprovvisti dei requisiti
previsti per questo tipo di veicoli dal regolamento, é
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 68,25 a euro 275,10
se si tratta di autoveicoli, o da euro 33,60 a euro
137,55 se si tratta di motoveicoli.».
Art. 2.
Modifiche alle norme inerenti la guida dei veicoli
(( 01. Al comma 4 dell'articolo 85 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, dopo le parole: «destinato a tale uso»
sono inserite le seguenti: «ovvero, pur essendo munito
di autorizzazione, guida un'autovettura adibita al
servizio di noleggio con conducente senza
ottemperare alle norme in vigore, ovvero alle condizioni
di cui all'autorizzazione,».
02. Dopo il comma 4 dell'articolo 85 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, é aggiunto il seguente:
«4-bis. Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione,
guida un veicolo di cui al comma 2 senza ottemperare
alle norme in vigore ovvero alle
condizioni di cui all'autorizzazione medesima é
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 70 a euro 280. Dalla
violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria del ritiro della carta di circolazione e
dell'autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo
I, sezione II, del titolo VI».
03. Il comma 2 dell'articolo 86 del decreto legislativo
30 aprile1992, n. 285, e successive modificazioni, é
sostituito dal seguente:
«2. Chiunque, senza avere ottenuto la licenza prevista
dall'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21,
adibisce un veicolo a servizio di piazza con
conducente o a taxi é soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500
a
euro 6.000. Dalla violazione conseguono le sanzioni
amministrative accessorie della confisca del veicolo e
della sospensione della patente di guida da
quattro a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al
capo I, sezione II, del titolo VI. Quando lo stesso
soggetto é incorso, in un periodo di tre anni, in
tale violazione per almeno due volte, all'ultima di esse
consegue la sanzione accessoria della revoca della
patente. Le stesse sanzioni si applicano a
coloro ai quali é stata sospesa o revocata la licenza».
04. Il comma 3 dell'articolo 86 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, é
sostituito dal seguente:
«3. Chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un
taxi senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle
condizioni di cui alla licenza é soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 70 a euro 280».
05. All'articolo 95 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) nella rubrica, dopo le parole: «Carta provvisoria di
circolazione», é inserita la seguente: «, duplicato»;
b) dopo il comma 1, é inserito il seguente:
«1-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, con decreto dirigenziale, stabilisce il
procedimento per il rilascio, attraverso il proprio
sistema
informatico, del duplicato delle carte di circolazione,
con l'obiettivo della massima semplificazione
amministrativa, anche con il coinvolgimento dei
soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264».
06. Al comma 2 dell'articolo 97 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le
parole: «a soggetti terzi» sono sostituite
dalle seguenti: «ai soggetti di cui alla legge 8 agosto
1991, n. 264»;))
1. All'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modifiche:
(( 0a) dopo il comma 1-bis, é inserito il seguente:
«1-ter. A decorrere dal 1° luglio 2005 l'obbligo di
conseguire il certificato di idoneità per la guida di
ciclomotori é esteso anche ai maggiorenni che
non siano già titolari di patente di guida»;))
a) al comma 8 nel primo periodo la parola:
((«motocarrozzette»))
é sostituita dalle seguenti: «tricicli, quadricicli»;
il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
b) dopo il comma 8, é inserito il seguente:
«8-bis. Il certificato di cui al comma 8 può essere
rilasciato a mutilati o a minorati fisici che siano in
possesso di patente di categoria B, C e D
speciale e siano stati riconosciuti idonei alla
conduzione di taxi e di autovetture adibite a noleggio,
con specifica certificazione rilasciata dalla
commissione medica locale in base alle indicazioni
fornite dal comitato tecnico, a norma dell'articolo 119,
comma 10»;
(( b-bis) al comma 13-bis, le parole: «Chiunque, non
essendo titolare di patente» sono sostituite dalle
seguenti: «Il minore che, non munito di
patente».))
2. Il comma 6 dell'articolo 119 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, é
sostituito dal seguente:
«6. I provvedimenti di sospensione e revoca della
patente di guida emanati dagli uffici del Dipartimento
per i trasporti terrestri a norma dell'articolo
129, comma 2, e dell'articolo 130, comma 1, nei casi in
cui sia accertato il difetto con carattere temporaneo o
permanente dei requisiti fisici e psichici
prescritti, sono atti definitivi.».
3. All'articolo 125 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285,e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 é inserito il seguente:
«1-bis. Le patenti di guida delle categorie A, A
limitata alla guida di motocicli di cilindrata non
superiore a 125 cc e di potenza massima non superiore
a 11 Kw, B, C e D, comprese quelle speciali, sono valide
per la guida dei veicoli per i quali é richiesto
il certificato di idoneità alla guida di cui
all'articolo 116.»;
b) al comma 3 le parole: «Chiunque, munito di patente di
categoria B, C o D guida un autoveicolo» sono sostituite
dalle seguenti: «Chiunque, munito
di patente di categoria A, A limitata alla guida di
motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc e di
potenza massima non superiore a 11 Kw, B, C o D,
guida un veicolo».
4. All'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) al comma 4 nel primo periodo, le parole: «di cui
all'articolo 116, comma 8,» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui all'articolo 116, commi 8 e 8-
bis,»;
b) dopo il comma 5 é inserito il seguente:
«5-bis. Per i cittadini italiani residenti o dimoranti
in un Paese non comunitario per un periodo di almeno sei
mesi, la validità della patente é altresì
confermata, tranne per i casi previsti nell'articolo
119, commi 2-bis e 4, dalle Autorità
diplomatico-consolari italiane presenti nei Paesi
medesimi, che
rilasciano una specifica attestazione, previo
accertamento dei requisiti psichici e fisici da parte di
medici fiduciari delle ambasciate o dei consolati
italiani, temporaneamente sostitutiva del tagliando di
convalida di cui al comma 5 per il periodo di permanenza
all'estero; riacquisita la residenza o la
dimora in Italia, il cittadino dovrà confermare la
patente ai sensi del comma 5.»;
c) al comma 7 il secondo e terzo periodo sono sostituiti
dal seguente: «Alla violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria del ritiro della
patente, secondo le norme del capo I, sezione II, del
titolo VI».
5. Il comma 4 dell'articolo 129 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, é
sostituito dal seguente:
«4. Il provvedimento di sospensione della patente di cui
al comma 2 é atto definitivo».
6. Dopo il comma 2 dell'articolo 130 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, é inserito il seguente:
«2-bis. Il provvedimento di revoca della patente
disposto ai sensi del comma 1 nell'ipotesi in cui
risulti la perdita, con carattere permanente, dei
requisiti psichici e fisici prescritti, é atto
definitivo. Negli altri casi di revoca di cui al comma
1, é ammesso ricorso al Ministro delle infrastrutture e
dei
trasporti. Il provvedimento del Ministro é comunicato
all'interessato e ai competenti uffici del Dipartimento
dei trasporti terrestri. Se il ricorso é
accolto, la patente é restituita all'interessato».
7. All'articolo 134 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 é inserito il seguente:
«1-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1, gli
autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno
Stato estero o acquistati in Italia ed
appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero
ed iscritti all'Anagrafe italiani residenti all'estero (A.I.R.E.)
e gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi
immatricolati in uno Stato dell'Unione europea o
acquistati in Italia ed appartenenti a cittadini
comunitari che abbiano, comunque, un rapporto stabile
con il territorio italiano, sono immatricolati, a
richiesta, secondo le norme previste dall'articolo 93, a
condizione che al momento dell'immatricolazione
l'intestatario dichiari un domicilio legale presso una
persona fisica residente in Italia ((o presso uno dei
soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n.
264»;))
b) al comma 2 é aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«La sanzione accessoria non si applica qualora al
veicolo, successivamente all'accertamento,
venga rilasciata la carta di circolazione, ai sensi
dell'articolo 93».
(( 7-bis. Dopo il comma 12 dell'articolo 138 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, é aggiunto il seguente:
«12-bis. I soggetti muniti di patente militare o di
servizio rilasciata ai sensi dell'articolo 139 possono
guidare veicoli delle corrispondenti categorie
immatricolati con targa civile purché i veicoli stessi
siano adibiti ai servizi istituzionali
dell'amministrazione dello Stato».
7-ter. L'articolo 139 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, é sostituito
dal seguente:
«Art. 139 (Patente di servizio per il personale
abilitato allo svolgimento di compiti di polizia
stradale). - 1. Ai soggetti già in possesso di patente
di
guida e abilitati allo svolgimento di compiti di polizia
stradale indicati dai commi 1 e 3, lettera
a),dell'articolo 12 é rilasciata apposita patente di
servizio la cui validità é limitata alla guida di
veicoli adibiti all'espletamento di compiti
istituzionali dell'amministrazione di appartenenza.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno,
sono stabiliti i requisiti e le modalità per il
rilascio della patente di cui al comma 1».))
Riferimenti normativi:
- Il testo vigente dell'art. 85 del decreto legislativo
n. 285 del 1992, come modificato dalla legge qui
pubblicata é il seguente:
«Art. 85 (Servizio di noleggio con conducente per
trasporto di persone). - 1. Il servizio di noleggio con
conducente per trasporto di persone é
disciplinato dalle leggi specifiche che regolano la
materia.
2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di
noleggio con conducente per trasporto di persone:
le motocarrozzette;
le autovetture;
gli autobus;
i motoveicoli e gli autoveicoli per trasporto promiscuo
o per trasporti specifici di persone;
i veicoli a trazione animale.
3. La carta di circolazione di tali veicoli é
rilasciata sulla base della licenza comunale
d'esercizio.
4. Chiunque adibisce a noleggio con conducente un
veicolo non destinato a tale uso ovvero, pur essendo
munito di autorizzazione, guida
un'autovettura adibita al servizio di noleggio con
conducente senza ottemperare alle norme in vigore,
ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione, é
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da Euro 137,55 a Euro 550,20 e, se si tratta
di autobus, da Euro 343,35 a Euro
1.376,55. La violazione medesima importa la sanzione
amministrativa della sospensione della carta di
circolazione per un periodo da due a otto mesi,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
4-bis. Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione,
guida un veicolo di cui al comma 2 senza ottemperare
alle norme in vigore ovvero alle
condizioni di cui all'autorizzazione medesima é
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 70 a euro 280. Dalla
violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria del ritiro della carta di circolazione e
dell'autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo
I, sezione II, del titolo VId.».
- Il testo vigente dell'art. 86 del decreto legislativo
n. 285 del 1992, come modificato dalla legge qui
pubblicata é il seguente:
«Art. 86 (Servizio di piazza con autovetture con
conducente o taxi). - 1. Il servizio di piazza con
autovetture con conducente o taxi é disciplinato
dalle leggi specifiche che regolano il settore.
2. Chiunque, senza avere ottenuto la licenza prevista
dall'art. 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce
un veicolo a servizio di piazza con
conducente o a taxi é soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500
a euro 6.000. Dalla violazione conseguono
le sanzioni amministrative accessorie della confisca del
veicolo e della sospensione della patente di guida da
quattro a dodici mesi, ai sensi delle
norme di cui
al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando lo stesso
soggetto é incorso, in un periodo di tre anni, in tale
violazione per almeno due volte, all'ultima di
esse consegue la sanzione accessoria della revoca della
patente.
Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali é
stata sospesa o revocata la licenza.
3. Chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un
taxi senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle
condizioni di cui alla licenza é soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 70 a euro 280.».
- Il testo vigente dell'art. 95 del decreto legislativo
n. 285 del 1992, come modificato dalla legge qui
pubblicata é il seguente:
«Art. 95 (Carta provvisoria di circolazione duplicato ed
estratto della carta di circolazione). - 1. Qualora il
rilascio della carta di circolazione non possa
avvenire contestualmente al rilascio della targa,
l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti
terrestri, all'atto della immatricolazione del
veicolo, rilascia la carta provvisoria di circolazione
della validità massima di novanta giorni.
1-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, con decreto dirigenziale, stabilisce il
procedimento per il rilascio, attraverso il proprio
sistema informatico, del duplicato delle carte di circolazione,
con l'obiettivo della massima semplificazione
amministrativa, anche con il coinvolgimento dei
soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.
2.-5. (abrogato).
6. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia
stata rilasciata la carta provvisoria di circolazione é
soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10.
Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria del fermo amministrativo del
veicolo fino al rilascio della carta di circolazione,
secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI.
7. Chiunque circola senza avere con sé l'estratto della
carta di circolazione é soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da
euro 19,95 a euro 81,90.».
- Il testo vigente dell'art. 97, comma 2, del decreto
legislativo n. 285 del 1992 é il seguente:
«2. La targa é personale. Il titolare la trattiene in
caso di vendita. La fabbricazione e la vendita delle
targhe sono riservate allo Stato, che può
affidarle con le modalità previste dal regolamento ai
soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.».
- Il testo vigente dell'art. 116 del decreto legislativo
n. 285 del 1992, come modificato dalla legge qui
pubblicata é il seguente:
«Art. 116 (Patente, certificato di abilitazione
professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli
e certificato di idoneità alla guida di ciclomotori).
- 1. Non si possono guidare autoveicoli e motoveicoli
senza aver conseguito la patente di guida rilasciata dal
competente ufficio provinciale della
Direzione generale della M.C.T.C. 1-bis. Per guidare un
ciclomotore il minore di età che abbia compiuto 14 anni
deve conseguire il certificato di
idoneità alla guida, rilasciato dal competente ufficio
del Dipartimento per i trasporti terrestri, a seguito di
specifico corso con prova finale,
organizzato secondo le modalità di cui al comma 11-bis.
1-ter. A decorrere dal 1° luglio 2005 l'obbligo di
conseguire il certificato di idoneità per la guida di
ciclomotori é esteso anche ai maggiorenni che non
siano già titolari di patente di guida.
2. Per sostenere gli esami di idoneità per la patente
di guida occorre presentare apposita domanda al
competente ufficio provinciale della Direzione
generale della M.C.T.C. ed essere in possesso dei
requisiti fisici e psichici prescritti. Il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, con decreti
dirigenziali, stabilisce il procedimento per il
rilascio, l'aggiornamento e il duplicato, attraverso il
proprio sistema informatico, delle patenti di guida, dei
certificati di idoneità alla guida e dei certificati di
abilitazione professionale, con anche con il
coinvolgimento dei medici di cui all'art. 119, dei
comuni,
delle autoscuole di cui all'art. 123 e dei soggetti di
cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.
3. La patente di guida, conforme al modello comunitario,
si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla
guida dei veicoli indicati per le rispettive
categorie:A - motoveicoli di massa complessiva sino a 1,3 t;B - motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di
massa complessiva non superiore a 3,5 t e il cui numero
di posti a sedere, escluso quello del
conducente, non é superiore a otto, anche se trainanti
un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda
la massa a vuoto del veicolo
trainante e non comporti una massa complessiva totale a
pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t;
C - autoveicoli, di massa complessiva a pieno carico
superiore a 3,5 t, anche se trainanti un rimorchio
leggero, esclusi quelli per la cui guida é
richiesta la patente della categoria D;
D - autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto
di persone il cui numero di posti a sedere, escluso
quello del conducente, é superiore a otto,
anche se trainanti un rimorchio leggero;
E - autoveicoli per la cui guida é richiesta la patente
delle categorie B, C e D, per ciascuna delle quali il
conducente sia abilitato, quando trainano un
rimorchio che non rientra in quelli indicati per
ciascuna delle precedenti categorie; autoarticolati
destinati al trasporto di persone e autosnodati,
purché il conducente sia abilitato alla guida di
autoveicoli per i quali é richiesta la patente della
categoria D; altri autoarticolati, purché il
conducente sia abilitato alla guida degli autoveicoli
per i quali é richiesta la patente della categoria C.
4. I rimorchi leggeri sono quelli di massa complessiva a
pieno carico fino a 0,75 t.
5. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da
più minorazioni, possono ottenere la patente speciale
delle categorie A, B, C e D anche se alla
guida di veicoli trainanti un rimorchio leggero. Le
suddette patenti possono essere limitate alla guida di
veicoli di particolari tipi e caratteristiche,
nonché con determinate prescrizioni in relazione
all'esito degli accertamenti di cui all'art. 119, comma
4. Le limitazioni devono essere riportate sulla
patente e devono precisare quale protesi sia prescritta,
ove ricorra, e/o quale tipo di adattamento sia richiesto
sul veicolo. Essi non possono, guidare
i veicoli in servizio di piazza o di noleggio con
conducente per trasporto di persone o in servizio di
linea, le autoambulanze, nonché i veicoli adibiti al
trasporto di merci pericolose. Fanno eccezione le
autovetture, i tricicli ed i quadricicli in servizio di
piazza o di noleggio con conducente per il
trasporto di persone, qualora ricorrano le condizioni
per il rilascio del certificato di abilitazione
professionale ai conducenti muniti della patente di
guida
di categoria B, C e D speciale, di cui al comma 8-bis.
6. Possono essere abilitati alla guida di autoveicoli
per i quali é richiesta la patente delle categorie C e
D solo coloro che già lo siano per autoveicoli e
motoveicoli per la cui guida é richiesta la patente
della categoria B, rispettivamente da sei e da dodici
mesi.
7. La validità della patente può essere estesa dal
competente ufficio provinciale della Direzione generale
della M.C.T.C., previo accertamento dei
requisiti fisici e psichici ed esame integrativo, a
categorie di veicoli diversi.
8. I titolari di patente di categoria A, B e C, per
guidare tricicli, quadricicli ed autovetture in servizio
di noleggio con conducente e taxi, i titolari di
patente di categoria C e di patente di categoria E,
correlata con patente di categoria C, di età inferiore
agli anni ventuno per la guida di autoveicoli
adibiti al trasporto di cose di cui all'art. 115, comma
1, lettera d), numero 3), i titolari di patente della
categoria D e di patente di categoria E,
correlata con patente di categoria D, per guidare
autobus, autotreni ed autosnodati adibiti al trasporto
di persone in servizio di linea o di noleggio con
conducente o per trasporto di scolari, devono conseguire
un certificato di abilitazione professionale rilasciato
dal competente ufficio della Direzione
generale della M.C.T.C. sulla base dei requisiti, delle
modalità e dei programmi di esami stabiliti nel
regolamento.
8-bis. Il certificato di cui al comma 8 può essere
rilasciato a mutilati o a minorati fisici che siano in
possesso di patente di categoria B, C e D speciale
e siano stati riconosciuti idonei alla conduzione di
taxi e di autovetture adibite a noleggio, con specifica
certificazione rilasciata dalla commissione
medica locale in base alle indicazioni fornite dal
comitato tecnico, a norma dell'art. 119, comma 10.
9. Nei casi previsti dagli accordi internazionali cui
l'Italia abbia aderito, per la guida di veicoli adibiti
a determinati trasporti professionali, i titolari di
patente di guida valida per la prescritta categoria
devono inoltre conseguire il relativo certificato di
abilitazione, idoneità, capacità o formazione
professionale, rilasciato dal competente ufficio della
Direzione generale della M.C.T.C. Tali certificati non
possono essere rilasciati ai mutilati e ai
minorati fisici.
10. Nel regolamento, in relazione a quanto disposto al
riguardo nella normativa internazionale, saranno
stabiliti i tipi dei certificati professionali di cui
al comma 9 nonché i requisiti, le modalità e i
programmi d'esame per il loro conseguimento. Nello
stesso regolamento saranno indicati il modello e le
relative caratteristiche della patente di guida, anche
ai fini di evitare rischi di falsificazione.
11. L'annotazione del trasferimento di residenza da uno
ad un altro comune o il cambiamento di abitazione
nell'ambito dello stesso comune, viene
effettuata dal competente ufficio centrale della
Direzione generale della M.C.T.C. che trasmette per
posta, alla nuova residenza del titolare della
patente di guida, un tagliando di convalida da apporre
sulla medesima patente di guida. A tal fine, i comuni
devono trasmettere al suddetto ufficio
della Direzione generale della M.C.T.C., per via
telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati
record prescritti dalla Direzione generale della
M.C.T.C., notizia dell'avvenuto trasferimento di
residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data
di registrazione della variazione anagrafica. Gli
ufficiali di anagrafe che ricevono la comunicazione del
trasferimento di residenza senza che sia stata ad essi
dimostrata, previa consegna delle
attestazioni, l'avvenuta effettuazione dei versamenti
degli importi dovuti ai sensi della legge 1° dicembre
1986, n. 870, per la certificazione della
variazione di residenza, ovvero senza che sia stato ad
essi contestualmente dichiarato che il soggetto
trasferito non é titolare di patente di guida,
sono responsabili in solido dell'omesso pagamento.
11--bis. Gli aspiranti al conseguimento del certificato
di cui al comma 1-bis possono frequentare appositi corsi
organizzati dalle autoscuole. In tal
caso, il rilascio del certificato é subordinato ad un
esame finale svolto da un funzionario esaminatore del
Dipartimento per i trasporti terrestri. I
giovani che frequentano istituzioni statali e non
statali di istruzione secondaria possono partecipare ai
corsi organizzati gratuitamente all'interno della
scuola, nell'ambito dell'autonomia scolastica. Ai fini
dell'organizzazione dei corsi, le istituzioni
scolastiche possono stipulare, anche sulla base di
intese
sottoscritte dalle province e dai competenti uffici del
Dipartimento per i trasporti terrestri, apposite
convenzioni a titolo gratuito con comuni,
autoscuole, istituzioni ed associazioni pubbliche e
private impegnate in attività collegate alla
circolazione stradale. I corsi sono tenuti
prevalentemente da personale insegnante delle
autoscuole.
La prova finale dei corsi organizzati in ambito
scolastico é espletata da un funzionario esaminatore
del Dipartimento per i trasporti terrestri e
dall'operatore responsabile della gestione dei corsi. Ai
fini della copertura dei costi di organizzazione dei
corsi tenuti presso le istituzioni scolastiche, al
Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca sono assegnati i proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie nella misura prevista
dall'art.
208, comma 2, lettera c). Il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
stabilisce, con
proprio decreto, da adottarsi entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, le
direttive, le modalità i programmi dei corsi e
delle relative prove, sulla base della normativa
comunitaria.
12. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un
veicolo, lo affida o ne consenta la guida a persona che
non abbia conseguito la patente di guida
o il certificato di abilitazione professionale, se
prescritto, é soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da Euro
343,35 a Euro 1.376,55.
13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver
conseguito la patente di guida é punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una
somma da Euro 2.168,25 a Euro 8.676,15; la stessa
sanzione si applica ai conducenti che guidano senza
patente perché revocata o non rinnovata
per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice.
13-bis. Il minore che, non munito di patente, guida
ciclomotori senza aver conseguito il certificato di
idoneità di cui al comma 11-bis é soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro cinquecentosedici a euro duemilasessantacinque.
14. (abrogato).
15. Parimenti chiunque guida autoveicoli o motoveicoli
essendo munito della patente di guida ma non del
certificato di abilitazione professionale,
quando prescritto, o di apposita dichiarazione
sostitutiva, rilasciata dal competente ufficio della
Direzione generale della M.C.T.C., ove non sia stato
possibile provvedere, nei dieci giorni successivi
all'esame, alla predisposizione del certificato di
abilitazione, é soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da Euro 137,55 a Euro 550,20.
16. (abrogato).
17. Le violazioni delle disposizioni di cui ai commi
13-bis e 15 importano la sanzione accessoria del fermo
amministrativo del veicolo per giorni
sessanta, secondo le norme del capo I, sezione II, del
titolo VI.
18. Alle violazioni di cui al comma 13 consegue la
sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo
per un periodo di tre mesi, o in caso di
reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria
della confisca amministrativa del veicolo. Quando non é
possibile disporre il fermo amministrativo o
la confisca del veicolo, si applica la sanzione
accessoria della sospensione della patente di guida
eventualmente posseduta per un periodo da tre a
dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo
I,sezione II, del titolo VI.».
- Si riporta il testo dell'art. 119 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, modificato dalla presente
legge:
«Art. 119 (Requisiti fisici e psichici per il
conseguimento della patente di guida). - 1. Non può
ottenere la patente di guida o l'autorizzazione ad
esercitarsi alla guida di cui all'art. 122, comma 2, chi
sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza
organica o minorazione psichica, anatomica o
funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza
veicoli a motore.
2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici,
tranne per i casi stabiliti nel comma 4, é effettuato
dall'ufficio della unità sanitaria locale
territorialmente competente, cui sono attribuite
funzioni in materia medico-legale. L'accertamento
suindicato può essere effettuato altresì da un
medico responsabile dei servizi di base del distretto
sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei
medici del Ministero della salute, o da un
ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un
medico militare in servizio permanente effettivo o da un
medico del ruolo professionale dei sanitari
della Polizia di Stato o da un medico del ruolo
sanitario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco o da
un ispettore medico del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
In tutti i casi tale accertamento deve essere effettuato
nei gabinetti medici.
2-bis. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici
nei confronti dei soggetti affetti da diabete per il
conseguimento, la revisione o la conferma delle
patenti di categoria A, B, BE e sottocategorie, é
effettuato dai medici specialisti nell'area della
diabetologia e malattie del ricambio dell'unità
sanitaria
locale che indicheranno l'eventuale scadenza entro la
quale effettuare il successivo controllo medico cui é
subordinata la conferma o la revisione
della patente di guida.
3. L'accertamento di cui al comma 2 deve risultare da
certificazione di data non anteriore a tre mesi dalla
presentazione della domanda per sostenere
l'esame di guida.
4. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici é
effettuato da commissioni mediche locali costituite in
ogni provincia presso le unità sanitarie locali
del capoluogo di provincia, nei riguardi:
a) dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il
giudizio di idoneità non possa essere formulato in base
ai soli accertamenti clinici si dovrà procedere
ad una prova pratica di guida su veicolo adattato in
relazione alle particolari esigenze;
b) di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni
di età ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa
complessiva, a pieno carico, superiore a
3,5 t, autotreni ed autoarticolati, adibiti al trasporto
di cose, la cui massa complessiva, a pieno carico, non
sia superiore a 20 t, macchine operatrici;
c) di coloro per i quali é fatta richiesta dal prefetto
o dall'ufficio competente del Dipartimento per i
trasporti terrestri;
d) di coloro nei confronti dei quali l'esito degli
accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio
faccia sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa
l'idoneità e la sicurezza della guida;
d-bis) dei soggetti affetti da diabete per il
conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti
C,D, CE, DE e sottocategorie. In tal caso la
commissione medica é integrata da un medico specialista
diabetologo,sia ai fini degli accertamenti relativi alla
specifica patologia sia ai fini
dell'espressione del giudizio finale.
5. Avverso il giudizio delle commissioni di cui al comma
4 é ammesso ricorso entro trenta giorni al
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Questi
decide, sentita la commissione medica centrale istituita
presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti. Tale commissione esprime il suo parere
avvalendosi eventualmente di accertamenti demandati agli
organi sanitari periferici delle Ferrovie dello Stato.
La anzidetta commissione ha altresì il
compito, su richiesta del suddetto Ministero, di
esprimere il parere su particolari aspetti dell'idoneità
psichica e fisica alla guida, nonché sul
coordinamento e sull'indirizzo della attività delle
commissioni mediche locali.
6. I provvedimenti di sospensione e revoca della patente
di guida emanati dagli uffici del Dipartimento per i
trasporti terrestri a norma dell'art. 129,
comma 2, e dell'art. 130, comma 1, nei casi in cui sia
accertato il difetto con carattere temporaneo o
permanente dei requisiti fisici e psichici
prescritti, sono atti definitivi.
7. Per esprimersi sui ricorsi inoltrati dai richiedenti
di cui al comma 4, lettera a), il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti si avvale della
collaborazione di medici appartenenti ai servizi
territoriali della riabilitazione.
8. Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti:
a) i requisiti fisici e psichici per conseguire e
confermare le patenti di guida;
b) le modalità di rilascio ed i modelli dei certificati
medici;
c) la composizione e le modalità di funzionamento delle
commissioni mediche di cui al comma 4, delle quali
dovrà far parte un medico appartenente ai
servizi territoriali della riabilitazione, qualora
vengano sottoposti a visita aspiranti conducenti di cui
alla lettera a) del citato comma 4. In questa
ipotesi, dovrà farne parte un ingegnere del ruolo del
Dipartimento per i trasporti terrestri. Qualora siano
sottoposti a visita aspiranti conducenti che
manifestano comportamenti o sintomi associabili a
patologie alcol correlate, le commissioni mediche sono
integrate con la presenza di un medico dei
servizi per lo svolgimento delle attività di
prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento
sociale dei soggetti con problemi e patologie
alcol correlati.
Può intervenire, ove richiesto dall'interessato, un
medico di sua fiducia;
d) i tipi e le caratteristiche dei veicoli che possono
essere guidati con le patenti speciali di categorie A,
B, C e D.
9. I medici di cui al comma 2 o, nei casi previsti, le
commissioni mediche di cui al comma 4, possono
richiedere, qualora lo ritengano opportuno, che
l'accertamento dei requisiti fisici e psichici sia
integrato da specifica valutazione psico-diagnostica
effettuata da psicologi abilitati all'esercizio della
professione ed iscritti all'albo professionale.
10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro della salute, é
istituito un apposito comitato tecnico che
ha il compito di fornire alle commissioni mediche locali
informazioni sul progresso tecnico-scientifico che ha
riflessi sulla guida dei veicoli a motore da
parte dei mutilati e minorati fisici.».
- Il testo vigente dell'art. 125 del decreto legislativo
n. 285 del 1992, come modificato dalla legge qui
pubblicata é il seguente:
«Art. 125 (Validità delle patenti di guida). - 1. Le
patenti di guida delle categorie C e D sono valide,
rispettivamente, anche per la guida dei veicoli
per i quali é richiesta la patente della categoria B e
per quella dei veicoli per i quali é richiesta la
patente delle categorie B e C.
1-bis. Le patenti di guida delle categorie A, A limitata
alla guida di motocicli di cilindrata non superiore a
125 cc e di potenza massima non superiore a
11 Kw, B, C e D, comprese quelle speciali, sono valide
per la guida dei veicoli per i quali é richiesto il
certificato di idoneità alla guida di cui all'art.
116.
2. La patente speciale di guida delle categorie A, B, C
e D rilasciata a mutilati o minorati fisici é valida
soltanto per la guida dei veicoli aventi le
caratteristiche in essa indicate e risultanti dalla
carta di circolazione.
3. Chiunque, munito di patente di categoria A, A
limitata alla guida di motocicli di cilindrata non
superiore a 125 cc e di potenza massima non
superiore a 11 Kw B, C o D, guida un veicolo per il
quale é richiesta una patente di categoria diversa da
quella della patente di cui ' in possesso, é
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da Euro 137,55 a Euro 550,20.
4. Parimenti chiunque, munito di patente speciale
delle categorie A, B, C o D, guida un veicolo diverso da
quello indicato e specialmente adattato in
relazione alla sua mutilazione o minorazione, ovvero,
munito di patente speciale delle categorie A e B quale
mutilato o minorato fisico, guida un
autoveicolo o motoveicolo di tipo diverso o per la cui
guida é prevista una patente di categoria diversa, é
soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da Euro 68,25 a Euro 275,10.
5. Dalle violazioni di cui ai commi 3 e 4, consegue la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente da uno a sei mesi, secondo le
norme del capo I, sezione II, del titolo VI.».
- Testo vigente dell'art. 126 del decreto legislativo n.
285 del 1992, come modificato dalla legge qui pubblicata
é il seguente:
«Art. 126 (Durata e conferma della validità della
patente di guida). - 1. Le patenti di guida delle
categorie A e B sono valide per anni dieci; qualora
siano rilasciate o confermate a chi ha superato il
cinquantesimo anno di età sono valide per cinque anni e
a chi ha superato il settantesimo anno di
età sono valide per tre anni.
2. La patente speciale di guida delle categorie A e B
rilasciata a mutilati e minorati fisici e quella della
categoria C sono valide per cinque anni e per
tre anni a partire dal settantesimo anno di età. La
patente della categoria D é valida per cinque anni.
3. Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, può
stabilire termini di validità più ridotti per
determinate categorie di patenti anche in relazione
all'uso
cui sono destinati i veicoli condotti, all'età dei
conducenti o ai loro requisiti fisici e psichici,
determinando altresì in quali casi debba addivenirsi
alla
sostituzione della patente.
4. L'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 119,
comma 1, per la guida dei motoveicoli e degli
autoveicoli di cui all'art. 116, commi 8 e 8-bis, deve
essere effettuato ogni cinque anni e comunque in
occasione della conferma di validità della patente di
guida. Detto accertamento deve effettuarsi
con cadenza biennale nei confronti di coloro che abbiano
superato i sessantacinque
anni di età ed abbiano titolo a guidare autocarri di
massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t,
autotreni e autoarticolati, adibiti al trasporto
di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia
superiore a 20 t, e macchine operatrici.
4-bis. Per i soggetti affetti da diabete trattati con
insulina gli accertamenti di cui all'art. 119, comma 4,
lettera d-bis), sono effettuati ogni anno,
salvo i periodi più brevi indicati sul certificato di
idoneità.
5. La validità della patente é confermata dal
competente ufficio centrale della Direzione generale
della M.C.T.C., che trasmette per posta al titolare
della patente di guida un tagliando di convalida da
apporre sulla medesima patente di guida. A tal fine gli
uffici da cui dipendono i sanitari indicati
nell'art. 119, comma 2, sono tenuti a trasmettere al
suddetto ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.,
nel termine di cinque giorni decorrente
dalla data di effettuazione della visita medica, ogni
certificato medico dal quale risulti che il titolare é
in possesso dei requisiti fisici e psichici
prescritti per la conferma della validità. Analogamente
procedono le commissioni di cui all'art. 119, comma 4,
nonché i competenti uffici del Ministero
dei trasporti nei casi di cui all'art. 119, comma 5. Non
possono essere sottoposti alla visita medica i
conducenti che non dimostrano, previa esibizione
delle ricevute, di aver effettuato i versamenti in conto
corrente postale degli importi dovuti per la conferma di
validità della patente di guida. Il
personale sanitario che effettua la visita é
responsabile in solido dell'omesso pagamento. La
ricevuta andrà conservata dal titolare della patente
per
il periodo di validità.
5-bis. Per i cittadini italiani residenti o dimoranti in
un Paese non comunitario per un periodo di almeno sei
mesi, la validità della patente é altresì
confermata, tranne per i casi previsti nell'art. 119,
commi 2-bis e 4, dalle Autorità diplomatico-consolari
italiane presenti nei Paesi medesimi, che
rilasciano una specifica attestazione, previo
accertamento dei requisiti psichici e fisici da parte di
medici fiduciari delle ambasciate o dei consolati
italiani, temporaneamente sostitutiva del tagliando di
convalida di cui al comma 5 per il periodo di permanenza
all'estero; riacquisita la residenza o la
dimora in Italia, il cittadino dovrà confermare la
patente ai sensi del comma 5.
6. L'autorità sanitaria, nel caso che dagli
accertamenti di cui al comma 5, rilevi che siano venute
a mancare le condizioni per la conferma della
validità della patente, comunica al competente ufficio
provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.
l'esito dell'accertamento stesso per i
provvedimenti di cui agli articoli 129, comma 2, e 130.
7. Chiunque guida con patente la cui validità sia
scaduta é soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da Euro 137,55 a
Euro 550,20. Alla violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria del ritiro della patente,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo
VI.».
- Si riporta il testo degli articoli 129 e 130 del
decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificati
dalla presente legge:
«Art. 129 (Sospensione della patente di guida). - 1. La
patente di guida é sospesa, per la durata stabilita nel
provvedimento di interdizione alla guida
adottato quale sanzione amministrativa accessoria,
quando il titolare sia incorso nella violazione di una
delle norme di comportamento indicate o
richiamate nel titolo V, per il periodo di tempo da
ciascuna di tali norme indicato.
2. La patente di guida é sospesa a tempo indeterminato
qualora, in sede di accertamento sanitario per la
conferma di validità o per la revisione
disposta ai sensi dell'art. 128, risulti la temporanea
perdita dei requisiti fisici e psichici di cui all'art.
119. In tal caso la patente é sospesa fintanto che
l'interessato non produca la certificazione della
commissione medica locale attestante il recupero dei
prescritti requisiti psichici e fisici.
3. Nei casi previsti dal precedente comma, la patente di
guida é sospesa dai competenti uffici del Dipartimento
per i trasporti terrestri. Nei restanti
casi la patente di guida é sospesa dal prefetto del
luogo di residenza del titolare e per le patenti
rilasciate da uno Stato estero, dal prefetto del
luogo dove é stato commesso il fatto di cui al comma 1
e agli articoli 222 e seguenti. Quest'ultimo segnala il
provvedimento all'autorità competente
dello Stato che ha rilasciato la patente e lo annota,
ove possibile, sul documento di guida. Dei provvedimenti
adottati, il prefetto dà immediata
comunicazione ai competenti uffici del Dipartimento per
i trasporti terrestri per il tramite del collegamento
informatico integrato già esistente tra i
sistemi informativi del Dipartimento per i trasporti
terrestri e della Direzione generale
dell'amministrazione generale e per gli affari
del personale del
Ministero dell'interno.
4. Il provvedimento di sospensione della patente di cui
al comma 2, é atto definitivo.
Art. 130 (Revoca della patente di guida). - 1. La
patente di guida é revocata dai competenti uffici del
Dipartimento per i trasporti terrestri:
a) quando il titolare non sia in possesso, con carattere
permanente, dei requisiti fisici e psichici prescritti;
b) quando il titolare, sottoposto alla revisione ai
sensi dell'art. 128, risulti non più idoneo;
c) quando il titolare abbia ottenuto la sostituzione
della propria patente con altra rilasciata da uno Stato
estero.
2. Allorché siano cessati i motivi che hanno
determinato il provvedimento di revoca della patente di
guida, l'interessato può direttamente conseguire,
per esame e con i requisiti psichici e fisici previsti
per la conferma di validità, una patente di guida di
categoria non superiore a quella della patente
revocata, senza che siano operanti i criteri di
propedeuticità previsti dall'art. 116 per il
conseguimento delle patenti delle categorie C, D ed E.
Le
limitazioni di cui all'art. 117 si applicano con
riferimento alla data di rilascio della patente
revocata.
2-bis. Il provvedimento di revoca della patente disposto
ai sensi del comma 1 nell'ipotesi in cui risulti la
perdita, con carattere permanente, dei
requisiti psichici e fisici prescritti, é atto
definitivo. Negli altri casi di revoca di cui al comma
1, é ammesso ricorso al Ministro delle infrastrutture e
dei
trasporti. Il provvedimento del Ministro é comunicato
all'interessato e ai competenti uffici del Dipartimento
dei trasporti terrestri. Se il ricorso é
accolto, la patente é restituita all'interessato.».
- Il testo vigente degli articoli 134 e 138 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, come modificati dalla legge
qui pubblicata sono i seguenti:
«Art. 134 (Circolazione di autoveicoli e motoveicoli
appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero o
a stranieri). - 1. Agli autoveicoli, motoveicoli e
rimorchi importati temporaneamente o nuovi di fabbrica
acquistati per l'esportazione, che abbiano già
adempiuto alle formalità doganali, se prescritte,
e appartengano a cittadini italiani residenti all'estero
o a stranieri che sono di passaggio, sono rilasciate una
carta di circolazione della durata
massima di un anno, salvo eventuale proroga, e una
speciale targa di riconoscimento, come stabilito nel
regolamento.
1-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1, gli
autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno
Stato estero o acquistati in Italia ed
appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero
ed iscritti all'Anagrafe italiani residenti all'estero (A.I.R.E.)
e gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi
immatricolati in uno Stato dell'Unione europea o
acquistati in Italia ed appartenenti a cittadini
comunitari che abbiano, comunque, un rapporto stabile
con il territorio italiano, sono immatricolati, a
richiesta, secondo le norme previste dall'art. 93, a
condizione che al momento dell'immatricolazione
l'intestatario dichiari un domicilio legale presso una
persona fisica residente in Italia o presso uno dei
soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.
2. Chiunque circola con la carta di circolazione di cui
al comma 1 scaduta di validità é soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da Euro 68,25 a Euro 275,10. Dalla violazione
consegue la sanzione amministrativa accessoria della
confisca del veicolo, secondo le norme del
capo I, sezione II, del titolo VI. La sanzione
accessoria non si applica qualora al veicolo,
successivamente all'accertamento, venga rilasciata la
carta
di circolazione, ai sensi dell'art. 93.».
«Art. 138 (Veicoli e conducenti delle Forze armate). -
1. Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi
dei veicoli di loro dotazione agli
accertamenti tecnici, all'immatricolazione militare, al
rilascio dei documenti di circolazione e delle targhe di
riconoscimento.
2. I veicoli delle Forze armate, qualora eccedono i
limiti di cui agli articoli 61 e 62, devono essere
muniti, per circolare sulle strade non militari, di una
autorizzazione speciale che viene rilasciata dal comando
militare sentiti gli enti competenti, conformemente a
quanto previsto dall'art. 10, comma 6.
All'eventuale scorta provvede il predetto comando
competente.
3. Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi
del personale in servizio:
a) all'addestramento, all'individuazione e
all'accertamento dei requisiti necessari per la guida,
all'esame di idoneità e al rilascio della patente
militare di
guida, che abilita soltanto alla guida dei veicoli
comunque in dotazione delle Forze armate;
b) al rilascio dei certificati di abilitazione alle
mansioni di insegnante di teoria e di istruttore di
scuola guida, relativi all'addestramento di cui alla
lettera
a).
4. Gli insegnanti, gli istruttori e i conducenti di cui
al comma 3, non sono soggetti alle disposizioni del
presente titolo.
5. Coloro che sono muniti di patente militare possono
ottenere, senza sostenere l'esame di idoneità, la
patente di guida per veicoli delle
corrispondenti categorie, secondo la tabella di
equipollenza stabilita dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministero della
difesa, sempreché la richiesta venga presentata per il
tramite dell'autorità dalla quale dipendono durante il
servizio o non oltre un anno dalla data del
congedo o dalla cessazione dal servizio.
6. Il personale provvisto di abilitazione ad istruttore
di guida militare può ottenere la conversione in
analogo certificato di abilitazione ad istruttore di
guida civile senza esame e secondo le modalità
stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, purché gli interessati ne facciano richiesta
entro un anno dalla data del congedo o dalla cessazione
dal servizio.
7. I veicoli alienati dalle Forze armate possono essere
reimmatricolati con targa civile previo accertamento dei
prescritti requisiti.
8. Le caratteristiche delle targhe di riconoscimento dei
veicoli a motore o da essi trainati in dotazione alle
Forze armate sono stabilite d'intesa tra il
Ministero dal quale dipendono l'arma o il corpo e il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
9. Le Forze armate provvedono direttamente al trasporto
stradale di materie radioattive e fissili speciali,
mettendo in atto tutte le prescrizioni
tecniche e le misure di sicurezza previste dalle norme
vigenti in materia.
10. In ragione della pubblica utilità del loro impiego
in servizi di istituto, i mezzi di trasporto collettivo
militare, appartenenti alle categorie M2 e M3,
sono assimilati ai mezzi adibiti al trasporto pubblico.
11. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche ai veicoli e ai conducenti della Polizia di Stato,
della Guardia di finanza, del Corpo di polizia
penitenziaria, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
dei Corpi dei vigili del fuoco delle province autonome
di Trento e Bolzano, della Croce rossa
italiana, del Corpo forestale dello Stato, dei Corpi
forestali operanti nelle regioni a statuto speciale e
nelle province autonome di Trento e di Bolzano e
della Protezione civile nazionale, della regione Valle
d'Aosta e delle province autonome di Trento e di
Bolzano.
12. Chiunque munito di patente militare, ovvero munito
di patente rilasciata ai sensi del comma 11, guida un
veicolo immatricolato con targa civile é
soggetto alle sanzioni previste dall'art. 125, comma 3.
La patente di guida é sospesa dall'autorità che l'ha
rilasciata, secondo le procedure e la
disciplina proprie dell'amministrazione di appartenenza.
12-bis. I soggetti muniti di patente militare o di
servizio rilasciata ai sensi dell'art. 139 possono
guidare veicoli delle corrispondenti categorie
immatricolati con targa civile purché i veicoli stessi
siano adibiti ai servizi istituzionali
dell'amministrazione dello Stato.».
Art. 3.
Modifiche alle norme di comportamento
1. All'articolo 143 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) al comma 11 le parole: «alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10»
sono sostituite dalle seguenti:
«alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 137,55 a euro 550,20»;
b) al comma 12 le parole: «alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20»
sono sostituite dalle seguenti:
«alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 270,90 a euro 1.083,60».
2. Al comma 10 dell'articolo 145 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le
parole: «alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono
sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da
euro 137,55 a euro 550,20».
3. All'articolo 146 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) al comma 3 le parole: «alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10»
sono sostituite dalle seguenti:
«alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 137,55 a euro 550,20»;
b) dopo il comma 3 é aggiunto il seguente:
«3-bis. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un
periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al
comma 3 per almeno due volte, all'ultima
infrazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente da uno a tre
mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo
VI.
4. All'articolo 148 decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 15 le parole: «alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55»
sono sostituite dalle seguenti:
«alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 68,25 a euro 275,10»;
b) al comma 15, in fine, é aggiunto il seguente
periodo: «Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un
periodo di due anni, in una delle violazioni di
cui al comma 3 per almeno due volte, all'ultima
infrazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente da uno a
tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo
VI.»;
c) al comma 16, nel primo periodo, le parole: «alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 68,25 a euro 275,10» sono
sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro
550,20»;
d) al comma 16, nel secondo periodo, le parole: «la
sanzione amministrativa é del pagamento di una somma da
euro 137,55 a euro 550,20» sono
sostituite dalle seguenti: «la sanzione amministrativa
é del pagamento di una somma da euro 270,90 a euro
1.083,60»;
e) al comma 16 il terzo periodo é sostituito dai
seguenti:
«Dalle violazioni di cui al presente comma consegue la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida da uno a tre mesi,
ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI. Quando si tratti del divieto di cui al comma
14, la sospensione della patente é da due a
sei mesi. Se le violazioni sono commesse da un
conducente in possesso delta patente di guida da meno di
tre anni, la sospensione della stessa é da
tre a sei mesi.».
5. All'articolo 151 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) al comma 1 la lettera h) é sostituita dalla
seguente:
«h) luci di posizione anteriore, posteriore e laterale:
i dispositivi che servono a segnalare contemporaneamente
la presenza e la larghezza del veicolo
viste dalla parte anteriore, posteriore e laterale»;
b) al comma 1 la lettera p) é sostituita dalla
seguente:
«p) pannello retroriflettente e fluorescente: il
dispositivo a luce retro-riflessa e fluorescente
destinato a segnalare particolari categorie di veicoli»;
c) dopo la lettera p) sono aggiunte le seguenti:
«p-bis) strisce retroriflettenti: il dispositivo a luce
riflessa destinato a segnalare particolari categorie di
veicoli;
p-ter) luci di marcia diurna: il dispositivo rivolto
verso l'avanti destinato a rendere più facilmente
visibile un veicolo durante la circolazione diurna;
p-quater) luci d'angolo: le luci usate per fornire
illuminazione supplementare a quella parte della strada
situata in prossimità dell'angolo anteriore del
veicolo dal lato presso il quale esso é in procinto di
curvare;
p-quinquies) proiettore di svolta: una funzione di
illuminazione destinata a fornire una migliore
illuminazione in curva, che può essere espletata per
mezzo di dispositivi aggiuntivi o mediante modificazione
della distribuzione luminosa del proiettore
anabbagliante;
p-sexies) segnalazione visiva a luce lampeggiante blu:
il dispositivo supplementare installato sui motoveicoli
e sugli autoveicoli di cui all'articolo 177;
p-septies) segnalazione visiva a luce lampeggiante
gialla o arancione: il dispositivo supplementare
installato sui veicoli eccezionali o per trasporti in
condizioni di eccezionalità, sui mezzi d'opera, sui
veicoli adibiti alla rimozione o al soccorso, sui
veicoli utilizzati per la raccolta di rifiuti solidi
urbani,
per la pulizia della strada e la manutenzione della
strada, sulle macchine agricole ovvero operatrici, sui
veicoli impiegati in servizio di scorta tecnica.».
6. All'articolo 152 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) il comma 1 é sostituito dal seguente:
«1. Fuori dai centri abitati, durante la marcia dei
veicoli a motore, ((ad eccezione dei veicoli iscritti
nei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat,
Italiano Alfa Romeo, Storico FMI,)) é obbligatorio
l'uso delle luci di posizione, dei proiettori
anabbaglianti e, se prescritte, delle luci della targa e
delle
luci d'ingombro. Durante la marcia, per i ciclomotori ed
i motocicli é obbligatorio l'uso dei predetti
dispositivi anche nei centri abitati.
Fuori dei casi indicati dall'articolo 153, comma 1, in
luogo di questi dispositivi, se il veicolo ne é dotato,
possono essere utilizzate le luci di marcia
diurna.»;
b) i commi 1-bis, 1-ter e 2 sono abrogati.
7. All'articolo 153 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) il comma 1 é sostituito dal seguente:
«1. Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora
prima del suo sorgere ed anche di giorno nelle gallerie,
in caso di nebbia, di caduta di neve, di
forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità,
durante la marcia dei veicoli a motore e dei veicoli
trainati, si devono tenere accese le luci di
posizione, le luci della targa e, se prescritte, le luci
di ingombro. In aggiunta a tali luci, sui veicoli a
motore, si devono tenere accesi anche i proiettori
anabbaglianti. Salvo quanto previsto dal comma 3 i
proiettori di profondità possono essere utilizzati
fuori dei centri abitati quando l'illuminazione
esterna manchi o sia insufficiente. Peraltro, durante le
brevi interruzioni della marcia connesse con le esigenze
della circolazione, devono essere usati
i proiettori anabbaglianti.»;
b) al comma 2 nel terzo periodo le parole: «nei casi
indicati dall'articolo 152, comma 1», sono sostituite
dalle seguenti: «nei casi indicati dal comma
1»;
c) al comma 4 nel secondo periodo le parole: «in deroga
al comma 1, punto b)» sono sostituite dalle seguenti:
«in deroga al comma 1,»;
d) Il comma 5 é sostituito dal seguente:
«5. Nei casi indicati dal comma 1, ad eccezione dei
velocipedi e dei ciclomotori a due ruote e dei
motocicli, l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva
é obbligatorio anche durante la fermata o la sosta, a
meno che il veicolo sia reso pienamente visibile
dall'illuminazione pubblica o venga collocato fuori
dalla carreggiata. Tale obbligo sussiste anche se il
veicolo si trova sulle corsie di emergenza.»;
e) al comma 6 le parole: «nelle ore e nei casi indicati
nell'articolo 152, comma 1,» sono sostituite dalle
seguenti: «nelle ore e nei casi indicati nel
comma 1,».
8. Al comma 2 dell'articolo 157 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, é
aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Durante la sosta, il veicolo deve avere il motore
spento».
(( 8-bis. Al comma 5 dell'articolo 158 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, dopo le parole:
«del comma 1» sono inserite le seguenti: «e delle
lettere d), g) e h) del comma 2».
8-ter. Dopo il comma 5 dell'articolo 159 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, é aggiunto il seguente:
«5-bis. Nelle aree portuali e marittime come definite
dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, é autorizzato il
sequestro conservativo degli automezzi in
sosta vietata che ostacolano la regolare circolazione
viaria e ferroviaria o l'operatività delle strutture
portuali.».
9. Dopo il comma 4 dell'articolo 162 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Nei casi indicati al comma 1 durante le
operazioni di presegnalazione con il segnale mobile di
pericolo devono essere utilizzati dispositivi
retroriflettenti di protezione individuale per rendere
visibile il soggetto che opera. Con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono
stabilite le caratteristiche tecniche e le modalità di
approvazione di tali dispositivi.
4-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2004, nei casi
indicati al comma 1 é fatto divieto al conducente di
scendere dal veicolo e circolare sulla strada
senza avere indossato giubbotto o bretelle
retroriflettenti ad alta visibilità. Tale obbligo
sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di
emergenza
o sulle piazzole di sosta. Con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro
il 31 ottobre 2003, sono stabilite le
caratteristiche dei giubbotti e delle bretelle.».
9-bis. All'articolo 168 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 9 é sostituito dal seguente:
«9. Chiunque viola le prescrizioni fissate o recepite
con i decreti ministeriali di cui al comma 2, ovvero le
condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4,
relative all'idoneità tecnica dei veicoli o delle
cisterne che trasportano merci pericolose, ai
dispositivi di equipaggiamento e protezione dei veicoli,
alla
presenza o alla corretta sistemazione dei pannelli di
segnalazione e alle etichette di pericolo collocate sui
veicoli, sulle cisterne, sui contenitori e sui
colli che contengono merci pericolose, ovvero che le
hanno contenute se non ancora bonificati, alla sosta dei
veicoli, alle operazioni di carico, scarico
e trasporto in comune delle merci pericolose, é
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55.
A tale violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida e
della carta di circolazione da due a sei
mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo VI.»;
b) dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
«9-bis. Chiunque viola le prescrizioni fissate o
recepite con i decreti ministeriali di cui al comma 2,
ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e
4, relative ai dispositivi di equipaggiamento e
protezione dei conducenti o dell'equipaggio, alla
compilazione e tenuta dei documenti di trasporto o delle
istruzioni di sicurezza, é soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35
a euro 1.376,55.
9-ter. Chiunque, fuori dai casi previsti dai commi 8, 9
e 9-bis, viola le altre prescrizioni fissate o recepite
con i decreti ministeriali di cui al comma 2,
ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4,
é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 137,55 a euro
550,20.».))
10. All'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) il comma 2 é sostituito dal seguente:
«2. Sui ciclomotori é vietato il trasporto di altre
persone oltre al conducente, salvo che il posto per il
passeggero sia espressamente indicato nel
certificato di circolazione e ((che il conducente abbia
un'età superiore a diciotto anni. Con regolamento
emanato con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti le
modalità e i tempi per l'aggiornamento, ai fini del
presente comma, della carta di circolazione dei
ciclomotori omologati anteriormente alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del decreto-legge
27 giugno 2003, n. 151»;))
b) al comma 3 la parola: «motocicli» é sostituita dalle
seguenti: «veicoli di cui al comma 1»;
c) nel comma 6 le parole: «alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55»
sono sostituite dalle seguenti:
«alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 68,25 a euro 275,10».
11. All'articolo 171 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) il comma 1 é sostituito dal seguente:
«1. Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali
passeggeri di ciclomotori e motoveicoli é fatto obbligo
di indossare e di tenere regolarmente
allacciato un casco protettivo conforme ai tipi
omologati, secondo la normativa stabilita dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti»;
b) il comma 1-bis é sostituito dal seguente:
«1-bis. Sono esenti dall'obbligo di cui al comma 1 i
conducenti e i passeggeri:
a) di ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote
dotati di carrozzeria chiusa;
b) di ciclomotori e motocicli a due o a tre ruote dotati
di cellula di sicurezza a prova di crash, nonché di
sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a
garantire l'utilizzo del veicolo in condizioni di
sicurezza, secondo le disposizioni del regolamento»;
c) al comma 2 le parole: «alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55»
sono sostituite dalle seguenti:
«alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 68,25 a euro 275,10»;
d) il comma 3 é sostituito dal seguente:
«3. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal
comma 2 consegue il fermo amministrativo del veicolo per
trenta giorni ai sensi del capo I,
sezione II, del titolo VI.».
12. All'articolo 172 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) al comma 8 le parole: «alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55»
sono sostituite dalle seguenti:
«alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 68,25 a euro 275,10»;
b) al comma 8 é aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Quando il conducente sia incorso, in un periodo di due
anni, in una delle violazioni di cui al presente comma
per almeno due volte, all'ultima infrazione consgiorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del
titolo VI»;
c) al comma 9 le parole: «alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 19,95 a euro 81,90»
sono sostituite dalle seguenti: «alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 33,60 a euro 137,55».
13. Al comma 3 dell'articolo 173 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le
parole: «alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55» sono
sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da
euro 68,25 a euro 275,10».
14. All'articolo 174 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) al comma 4 le parole: «alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10»
sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20»;
b) al comma 5 le parole: «alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10»
sono sostituite dalle seguenti:
«alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 137,55 a euro 550,20»;
(( c) (soppressa);))
d) dopo il comma 7 é inserito il seguente:
(( «7-bis. Nei casi previsti dai commi 4, 5 e 6 l'organo
accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie, intima al conducente
del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo
avere effettuato i prescritti periodi di pausa o di
riposo e dispone che, con tutte le cautele, il
veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta ove
dovrà permanere per il periodo necessario. Della
intimazione é fatta menzione nel verbale di
contestazione delle violazioni accertate e nello stesso
viene altresì indicata l'ora alla quale il conducente
può riprendere la circolazione. Chiunque
circola durante il periodo in cui é stato intimato di
non proseguire il viaggio é punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da
euro 1.626,45 a euro 6.506,85, nonché con il ritiro
immediato della carta di circolazione e della patente di
guida. Trascorso il necessario periodo di
riposo, la restituzione dei documenti ritirati deve
essere richiesta al comando da cui dipende l'organo
accertatore o ad altro ufficio indicato dall'organo
stesso, che vi provvede dopo la constatazioe che il
viaggio può essere ripreso nel rispetto delle
condizioni richieste dal presente articolo».))
(( e) (soppressa).))
15. All'articolo 178 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) al comma 3 le parole: «alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10»
sono sostituite dalle seguenti:
«alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 137,55 a euro 550,20»;
(( b) (soppressa);))
c) al comma 4 le parole: «alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55»
sono sostituite dalle seguenti:
«alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 137,55 a euro 550,20»;
d) dopo il comma 4 é inserito il seguente:
(( «4-bis. Nei casi previsti dal comma 3 l'organo
accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie, intima al conducente del
veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo avere
effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo e
dispone che, con tutte le cautele, il veicolo
sia condotto in luogo idoneo per la sosta ove dovrà
permanere per il periodo necessario.
Dell'intimazione é fatta menzione nel verbale di
contestazione delle violazioni accertate e nello stesso
viene altresì indicata l'ora alla quale il
conducente può riprendere la circolazione. Chiunque
circola durante il periodo in cui é stato intimato di
non proseguire il viaggio é punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 1.626,45 a euro 6.506,85, nonché con il ritiro
immediato della carta di circolazione e
della patente di guida.
Trascorso il necessario periodo di riposo, la
restituzione dei documenti ritirati deve essere
richiesta al comando da cui dipende l'organo accertatore
o
ad altro ufficio indicato dall'organo stesso, che vi
provvede dopo la constatazione che il viaggio può
essere ripreso nel rispetto delle condizioni
richieste dal presente articolo.».))
(( e) (soppressa).))
16. All'articolo 179 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) la rubrica é sostituita dalla seguente: «Cronotachigrafo
e limitatore di velocità»;
b) il comma 1 é sostituito dal seguente:
«1. Nei casi previsti dal regolamento (CEE) n. 3821/85 e
successive modificazioni, i veicoli devono circolare
provvisti di cronotachigrafo, con le
caratteristiche e le modalità d'impiego stabilite nel
regolamento stesso. Nei casi e con le modalità previste
dalle direttive comunitarie, i veicoli
devono essere dotati altresì di limitatore di velocità»;
c) dopo il comma 2 é inserito il seguente:«2-bis.
Chiunque circola con un autoveicolo non munito di
limitatore di velocità ovvero circola con un
autoveicolo munito di un limitatore di velocità avente
caratteristiche non rispondenti a quelle fissate o non
funzionante, é soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 800 a
euro 3200. La sanzione amministrativa pecuniaria é
raddoppiata nel caso in cui l'infrazione
riguardi l'alterazione del limitatore di velocità»;
d) il comma 3 é sostituito dal seguente:
«3. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione al
trasporto di cose o di persone che mette in circolazione
un veicolo sprovvisto di limitatore di
velocità o cronotachigrafo e dei relativi fogli di
registrazione, ((ovvero con limitatore di velocità o
cronotachigrafo manomesso)) oppure non
funzionante, é soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 687,75 a euro
2.754,15»;
e) dopo il comma 6 é inserito il seguente:
«6-bis. Quando si abbia fondato motivo di ritenere che
il cronotachigrafo o il limitatore di velocità siano
alterati, manomessi ovvero comunque non
funzionanti, gli organi di Polizia stradale di cui
all'articolo 12, anche scortando il veicolo o facendolo
trainare in condizioni di sicurezza presso la più
vicina officina autorizzata per l'installazione o
riparazione, possono disporre che sia effettuato
l'accertamento della funzionalità dei dispositivi
stessi.
Le spese per l'accertamento ed il ripristino della
funzionalità del limitatore di velocità o del
cronotachigrafo sono in ogni caso a carico del
proprietario
del veicolo o del titolare della licenza o
dell'autorizzazione al trasporto di cose o di persone in
solido»;
f) al comma 7 le parole: «la circolazione di veicolo con
cronotachigrafo ((mancante, manomesso o non
funzionante»)) sono sostituite dalle seguenti:
«la circolazione di veicolo con limitatore di velocità
o cronotachigrafo ((mancante, manomesso o non
funzionante»;))
g) al comma 9 le parole: ((«Alla violazione di cui al
comma 2»)) sono sostituite dalle seguenti: «Alle
violazioni di cui ai commi 2 e 2-bis»;
h) al comma 9 é aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Nel caso in cui la violazione relativa al comma 2-bis
riguardi l'alterazione del limitatore di
velocità, alla sanzione amministrativa pecuniaria
consegue la sanzione amministrativa accessoria della
revoca della patente secondo le norme del
capo I, sezione II del titolo VI».
(( 17. All'articolo 180 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4, é aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Per i veicoli adibiti a servizio pubblico di
trasporto di persone e per quelli adibiti a locazione
senza conducente la carta di circolazione può essere
sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso
proprietario con sottoscrizione del medesimo»;
b) il comma 6 é sostituito dal seguente:
«6. Il conducente di ciclomotore deve avere con sé il
certificato di circolazione del veicolo, il certificato
di idoneità alla guida ove previsto ed un
documento di riconoscimento.»;
c) al comma 8 é aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Alla violazione di cui al presente comma consegue
l'applicazione, da parte dell'ufficio dal
quale dipende l'organo accertatore, della sanzione
prevista per la mancanza del documento da presentare,
con decorrenza dei termini per la
notificazione dal giorno successivo a quello stabilito
per la presentazione dei documenti».))
18. Al comma 4 dell'articolo 191 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le
parole: «alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono
sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da
euro 137,55 a euro 550,20».
19. All'articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modifiche:
(( a) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: «La sanzione amministrativa di cui al comma 2
é altresì ridotta ad un quarto quando
l'interessato entro trenta giorni dalla contestazione
della violazione, previa autorizzazione dell'organo
accertatore, esprime la volontà e provvede alla
demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo.
In tale caso l'interessato ha la disponibilità del
veicolo e dei documenti relativi esclusivamente
per le operazioni di demolizione e di radiazione del
veicolo previo versamento presso l'organo accertatore di
una cauzione pari all'importo della
sanzione minima edittale previsto dal comma 2. Ad
avvenuta demolizione certificata a norma di legge
dell'importo previsto a titolo di sanzione
amministrativa pecuniaria»;))
b) il comma 4 é sostituito dal seguente:
(( «4. Si applica l'articolo 13, terzo comma, della
legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo accertatore
ordina che la circolazione sulla strada del
veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il
veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e
depositato in luogo non soggetto a pubblico
passaggio, individuato in via ordinaria dall'organo
accertatore o, in caso di particolari condizioni,
concordato con il trasgressore. Quando l'interessato
effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta
ai sensi dell'articolo 202, corrisponde il premio di
assicurazione per almeno sei mesi e garantisce
il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e
custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l'organo di
polizia che ha accertato la violazione dispone
la restituzione del veicolo all'avente diritto, dandone
comunicazione al prefetto. Quando nei termini previsti
non é stato proposto ricorso e non é
avvenuto il pagamento in misura ridotta, l'ufficio o
comando da cui dipende l'organo accertatore invia il
verbale al prefetto. Il verbale stesso
costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 203,
comma 3, e il veicolo é confiscato ai sensi
dell'articolo 213».))
Riferimenti normativi:
- Il testo vigente dell'art. 143, commi 11 e 12 del
decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato
dalla legge qui pubblicata é il seguente:
«11. Chiunque circola contromano é soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 137,55 a euro 550,20.
12. Chiunque circola contromano in corrispondenza delle
curve, dei raccordi convessi o in ogni altro caso di
limitata visibilità, ovvero percorre la
carreggiata contromano, quando la strada sia divisa in
più carreggiate separate, é soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una
somma da euro 270,90 a euro 1.083,60.
Dalla violazione prevista dal presente comma consegue la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente da uno a tre mesi, ai
sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. In casi di
recidiva la sospensione é da due a sei mesi.».
- Il testo vigente dell'art. 145, comma 10, del decreto
legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla legge
qui pubblicata é il seguente:
«10. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente
articolo é soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 137,55 a
euro 550,20.».
- Il testo vigente dell'art. 146, comma 3, del decreto
legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla legge
qui pubblicata é il seguente:
«3. Il conducente del veicolo che prosegue la marcia,
nonostante che le segnalazioni del semaforo o
dell'agente del traffico vietino la marcia stessa,
é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 137,55 a euro 550,20.».
- Il testo vigente dell'art. 148, commi 15 e 16, del
decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato
dalla legge qui pubblicata é il seguente:
«15. Chiunque sorpassa a destra, eccetto i casi in cui
ciò sia consentito, ovvero compia un sorpasso senza
osservare le disposizioni dei commi 2, 3 e
8 é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 68,25 a euro 275,10. Alla stessa
sanzione soggiace chi viola le
disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 7. Quando lo stesso
soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una
delle violazioni di cui al comma 3 per
almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente da uno a tre mesi, ai sensi del
capo I, sezione II, del titolo VI.
16. Chiunque non osservi i divieti di sorpasso posti dai
commi 9, 10, 11, 12 e 13 é soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma
da euro 137,55 a euro 550,20. Quando non si osservi il
divieto di sorpasso di cui al comma 14, la sanzione
amministrativa é del pagamento di una
somma da euro 270,90 a euro 1.083,60.
Dalle violazioni di cui al presente comma consegue la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida da uno a tre mesi, ai
sensi delle norme di cui capo I, sezione II, del titolo
VI. Quando si tratti del divieto di cui al comma 14, la
sospensione della patente é da due a sei
mesi. Se le violazioni sono commesse da un conducente in
possesso della patente di guida da meno di tre anni, la
sospensione della stessa é da tre a
sei mesi.».
- Il testo vigente dell'art. 151, comma 1, del decreto
legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla legge
qui pubblicata é il seguente:
«1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) proiettore di profondità: il dispositivo che serve
ad illuminare in profondità la strada antistante il
veicolo;
b) proiettore anabbagliante: il dispositivo che serve ad
illuminare la strada antistante il veicolo senza
abbagliare;
c) proiettore fendinebbia anteriore: il dispositivo che
serve a migliorare l'illuminazione della strada in caso
di nebbia, caduta di neve, pioggia o nubi di
polvere;
d) proiettore di retromarcia: il dispositivo che serve
ad illuminare la strada retrostante al veicolo e ad
avvertire gli altri utenti della strada che il
veicolo effettua o sta per effettuare la retromarcia;
e) indicatore luminoso di direzione a luci
intermittenti: il dispositivo che serve a segnalare agli
altri utenti della strada che il conducente intende
cambiare direzione verso destra o verso sinistra;
f) segnalazione luminosa di pericolo: il funzionamento
simultaneo di tutti gli indicatori luminosi di
direzione;
g) dispositivo d'illuminazione della targa posteriore:
il dispositivo che serve ad illuminare la targa
posteriore;
h) luci di posizione anteriore, posteriore e laterale: i
dispositivi che servono a segnalare contemporaneamente
la presenza e la larghezza del veicolo
viste dalla parte anteriore, posteriore e laterale;
i) luce posteriore per nebbia: il dispositivo singolo o
doppio che serve a rendere più visibile il veicolo
dalla parte posteriore in caso di forte nebbia, di
pioggia intensa o di fitta nevicata in atto;
l) luce di sosta: il dispositivo che serve a segnalare
la presenza di un veicolo in sosta in un centro abitato.
In tal caso sostituisce le luci di posizione;
m) luce d'ingombro: il dispositivo destinato a
completare le luci di posizione del veicolo, per
segnalare le particolari dimensioni del suo ingombro;
n) luce di arresto: il dispositivo che serve ad indicare
agli altri utenti che il conducente aziona il freno di
servizio;
o) catadiottro: il dispositivo a luce riflessa destinato
a segnalare la presenza del veicolo;
p) pannello retroriflettente e fluorescente: il
dispositivo a luce retro-riflessa e fluorescente
destinato a segnalare particolari categorie di veicoli;
p-bis) strisce retroriflettenti: il dispositivo a luce
riflessa destinato a segnalare particolari categorie di
veicoli;
p-ter) luci di marcia diurna: il dispositivo rivolto
verso l'avanti destinato a rendere più facilmente
visibile un veicolo durante la circolazione diurna;
p-quater) luci d'angolo: le luci usate per fornire
illuminazione supplementare a quella parte della strada
situata in prossimità dell'angolo anteriore del
veicolo dal lato presso il quale esso é in procinto di
curvare;
p-quinquies) proiettore di svolta: una funzione di
illuminazione destinata a fornire una migliore
illuminazione in curva, che può essere espletata per
mezzo di dispositivi aggiuntivi o mediante modificazione
della distribuzione luminosa del proiettore
anabbagliante;
p-sexies) segnalazione visiva a luce lampeggiante blu:
il dispositivo supplementare installato sui motoveicoli
e sugli autoveicoli di cui all'art. 177;
p-septies) segnalazione visiva a luce lampeggiante
gialla o arancione: il dispositivo supplementare
installato sui veicoli eccezionali o per trasporti in
condizioni di eccezionalità, sui mezzi d'opera, sui
veicoli adibiti alla rimozione o al soccorso, sui
veicoli utilizzati per la raccolta di rifiuti solidi
urbani,
per la pulizia della strada e la manutenzione della
strada, sulle macchine agricole ovvero operatrici, sui
veicoli impiegati in servizio di scorta tecnica.».
- Il testo vigente dell'art. 152 del decreto legislativo
n. 285 del 1992, come modificato dalla legge qui
pubblicata é il seguente:
«Art. 152 (Segnalazione visiva e illuminazione dei
veicoli). 1. Fuori dai centri abitati, durante la marcia
dei veicoli a motore, ad eccezione dei veicoli
iscritti nei registri ASI, Storico Lancia, Italiano
FIAT, Italiano Alfa Romeo, storico FMI, é obbligatorio
l'uso delle luci di posizione, dei proiettori
anabbaglianti e, se prescritte, delle luci della targa e
delle luci d'ingombro. Durante la marcia, per i
ciclomotori ed i motocicli é obbligatorio l'uso dei
predetti dispositivi anche nei centri abitati.
Fuori dei casi indicati dall'art. 153, comma 1, in luogo
di questi dispositivi, se il veicolo ne é dotato,
possono essere utilizzate le luci di marcia diurna.
1-bis. (abrogato).
1-ter. (abrogato).
2. (abrogato).
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo
é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da Euro 33,60 a Euro
137,55».
- Il testo vigente dell'art. 153 del decreto legislativo
n. 285 del 1992, come modificato dalla legge qui
pubblicata é il seguente:
«Art. 153 (Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e
di illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi). -
1. Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a
mezz'ora prima del suo sorgere ed anche di giorno nelle
gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte
pioggia e in ogni altro caso di scarsa
visibilità, durante la marcia dei veicoli a motore e
dei veicoli trainati, si devono tenere accese le luci di
posizione, le luci della targa e, se prescritte,
le luci di ingombro. In aggiunta a tali luci, sui
veicoli a motore, si devono tenere accesi anche i
proiettori anabbaglianti. Salvo quanto previsto dal
comma 3 i proiettori di profondità possono essere
utilizzati fuori dei centri abitati quando
l'illuminazione esterna manchi o sia insufficiente.
Peraltro,
durante le brevi interruzioni della marcia connesse con
le esigenze della circolazione, devono essere usati i
proiettori anabbaglianti.
2. I proiettori di profondità non devono essere usati
fuori dei casi rispettivamente previsti nel comma 1. Di
giorno, in caso di nebbia, fumo, foschia,
nevicata in atto, pioggia intensa, i proiettori
anabbaglianti e quelli di profondità possono essere
sostituiti da proiettori fendinebbia anteriori. Inoltre
sui veicoli che trasportano feriti o ammalati gravi si
devono tenere accesi i proiettori anabbaglianti di
giorno in ogni caso e nelle ore e nei casi indicati
dal comma 1, nei centri abitati anche se l'illuminazione
pubblica sia sufficiente.
3. I conducenti devono spegnere i proiettori di
profondità passando a quelli anabbaglianti nei seguenti
casi:
a) quando stanno per incrociare altri veicoli,
effettuando la commutazione delle luci alla distanza
necessaria affinché i conducenti dei veicoli
incrociati possano continuare la loro marcia agevolmente
e senza pericolo;
b) quando seguono altro veicolo a breve distanza, salvo
che l'uso dei proiettori di profondità avvenga
brevemente in modo intermittente per
segnalare al veicolo che precede l'intenzione di
sorpassare;
c) in qualsiasi altra circostanza se vi sia pericolo di
abbagliare gli altri utenti della strada ovvero i
conducenti dei veicoli circolanti su binari, su corsi
d'acqua o su altre strade contigue.
4. é consentito l'uso intermittente dei proiettori di
profondità per dare avvertimenti utili al fine di
evitare incidenti e per segnalare al veicolo che
precede l'intenzione di sorpassare. Tale uso é
consentito durante la circolazione notturna e diurna e,
in deroga al comma 1, anche all'interno dei
centri abitati.
5. Nei casi indicati dal comma 1, ad eccezione dei
velocipedi e dei ciclomotori a due ruote e dei
motocicli, l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva
é
obbligatorio anche durante la fermata o la sosta, a meno
che il veicolo sia reso pienamente visibile
dall'illuminazione pubblica o venga collocato fuori
dalla carreggiata. Tale obbligo sussiste anche se il
veicolo si trova sulle corsie di emergenza.
6. Nei centri abitati e nelle ore e nei casi indicati
nel comma 1, durante la sosta al margine della
carreggiata, i veicoli a motore, e loro rimorchi se
agganciati, aventi lunghezza non superiore a 6 m e
larghezza non superiore a 2 m possono essere segnalati,
utilizzando in luogo delle luci di posizione,
le luci di sosta poste dalla parte del traffico.
7. I
conducenti dei veicoli a motore devono azionare la
segnalazione luminosa di pericolo:
a) nei casi di ingombro della carreggiata;
b) durante il tempo necessario a collocare e riprendere
il segnale mobile di pericolo ove questo sia necessario;
c) quando per avaria il veicolo é costretto a procedere
a velocità particolarmente ridotta;
d) quando si verifichino improvvisi rallentamenti o
incolonnamenti;
e) in tutti i casi in cui la fermata di emergenza
costituisce pericolo anche momentaneo per gli altri
utenti della strada.
8. In caso di nebbia con visibilità inferiore a 50 m,
di pioggia intensa o di fitta nevicata in atto deve
essere usata la luce posteriore per nebbia,
qualora il veicolo ne sia dotato.
9. é vietato l'uso di dispositivi o di altre fonti
luminose diversi da quelli indicati nell'art. 151.
10. Chiunque viola la disposizione del comma 3 é
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da Euro 68,25 a Euro 275,10.
11. Chiunque viola le altre disposizioni del presente
articolo ovvero usa impropriamente i dispositivi di
segnalazione luminosa é soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 33,60
a Euro 137,55.».
- Il testo vigente dell'art. 157, comma 2, del decreto
legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla legge
qui pubblicata é il seguente:
«2. Salvo diversa segnalazione, ovvero nel caso previsto
dal comma 4, in caso di fermata o di sosta il veicolo
deve essere collocato il più vicino
possibile al margine destro della carreggiata,
parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia.
Qualora non esista marciapiede rialzato, deve
essere lasciato uno spazio sufficiente per il transito
dei pedoni, comunque non inferiore ad un metro.
Durante la sosta, il veicolo deve avere il motore
spento.».
- Il testo vigente dell'art. 158, comma 5, del decreto
legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla legge
qui pubblicata é il seguente:
«5. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 e delle
lettere d), g) e h) del comma 2, é soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da Euro 68,25 a Euro 275,10.».
- Si riporta il testo degli articoli 159 e 162 del
decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificati
dalla presente legge:
«Art. 159 (Rimozione e blocco dei veicoli). - 1. Gli
organi di polizia, di cui all'art. 12, dispongono la
rimozione dei veicoli:
a) nelle strade e nei tratti di esse in cui con
ordinanza dell'ente proprietario della strada sia
stabilito che la sosta dei veicoli costituisce grave
intralcio
o pericolo per la circolazione stradale e il segnale di
divieto di sosta sia integrato dall'apposito pannello
aggiuntivo;
b) nei casi di cui agli articoli 157, comma 4 e 158,
commi 1, 2 e 3;
c) in tutti gli altri casi in cui la sosta sia vietata e
costituisca pericolo o grave intralcio alla
circolazione;
d) quando il veicolo sia lasciato in sosta in violazione
alle disposizioni emanate dall'ente proprietario della
strada per motivi di manutenzione o pulizia
delle strade e del relativo arredo.
2. Gli enti proprietari della strada sono autorizzati a
concedere il servizio della rimozione dei veicoli
stabilendone le modalità nel rispetto delle norme
regolamentari. I veicoli adibiti alla rimozione devono
avere le caratteristiche prescritte nel regolamento. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti può provvedersi all'aggiornamento delle
caratteristiche costruttive funzionali dei veicoli
adibiti alla rimozione, in relazione ad esigenze
determinate dall'evoluzione della tecnica di
realizzazione dei veicoli o di sicurezza della
circolazione.
3. In alternativa alla rimozione é consentito, anche
previo spostamento del veicolo, il blocco dello stesso
con attrezzo a chiave applicato alle ruote,
senza onere di custodia, le cui caratteristiche tecniche
e modalità di applicazione saranno stabilite nel
regolamento.
L'applicazione di detto attrezzo non é consentita ogni
qual volta il veicolo in posizione irregolare
costituisca intralcio o pericolo alla circolazione.
4. La rimozione dei veicoli o il blocco degli
stessi costituiscono sanzione amministrativa accessoria
alle sanzioni amministrative pecuniarie previste per
la violazione dei comportamenti di cui al comma 1, ai
sensi delle norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
5. Gli organi di polizia possono, altresì, procedere
alla rimozione dei veicoli in sosta, ove per il loro
stato o per altro fondato motivo si possa ritenere
che siano stati abbandonati. Alla rimozione può
provvedere anche l'ente proprietario della strada,
sentiti preventivamente gli organi di polizia. Si
applica in tal caso l'art. 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.
5-bis. Nelle aree portuali e marittime come definite
dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, é autorizzato il
sequestro conservativo degli automezzi in
sosta vietata che ostacolano la regolare circolazione
viaria e ferroviaria o l'operatività delle strutture
portuali».
«Art. 162 (Segnalazione di veicolo fermo). - 1. Fatti
salvi gli obblighi di cui all'art. 152, fuori dei centri
abitati i veicoli, esclusi i velocipedi, i ciclomotori
a due ruote e i motocicli, che per qualsiasi motivo
siano fermi sulla carreggiata, di notte quando manchino
o siano inefficienti le luci posteriori di
posizione o di emergenza e, in ogni caso, anche di
giorno, quando non possono essere scorti a sufficiente
distanza da coloro che sopraggiungono da
tergo, devono essere presegnalati con il segnale mobile
di pericolo, di cui i veicoli devono essere dotati. Il
segnale deve essere collocato alla distanza
prevista dal regolamento.
2. Il segnale mobile di pericolo é di forma
triangolare, rivestito di materiale retroriflettente e
munito di un apposito sostegno che ne consenta
l'appoggio sul piano stradale in posizione pressoché
verticale in modo da garantirne la visibilità.
3. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e
le modalità di approvazione del segnale. Il triangolo
deve essere conforme al modello approvato
e riportare gli estremi dell'approvazione.
4. Qualora il veicolo non sia dotato dell'apposito
segnale mobile di pericolo, il conducente deve
provvedere in altro modo a presegnalare
efficacemente l'ostacolo.
4-bis. Nei casi indicati al comma 1 durante le
operazioni di presegnalazione con il segnale mobile di
pericolo devono essere utilizzati dispositivi
retroriflettenti di protezione individuale per rendere
visibile il soggetto che opera. Con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono
stabilite le caratteristiche tecniche e le modalità di
approvazione di tali dispositivi.
4-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2004, nei casi
indicati al comma 1 é fatto divieto al conducente di
scendere dal veicolo e circolare sulla strada
senza avere indossato giubbotto o bretelle
retroriflettenti ad alta visibilità. Tale obbligo
sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di
emergenza
o sulle piazzole di sosta.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da emanare entro il 31 ottobre 2003, sono
stabilite le caratteristiche dei giubbotti e delle
bretelle.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo
é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 33,60 a euro
137,55.».
- Il testo vigente dell'art. 168 del decreto legislativo
n. 285 del 1992, come modificato dalla legge qui
pubblicata é il seguente:
«Art. 168 (Disciplina del trasporto su strada dei
materiali pericolosi). - 1. Ai fini del trasporto su
strada sono considerati materiali pericolosi quelli
appartenenti alle classi indicate negli allegati
all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale
su strada di merci pericolose di cui alla legge 12
agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni e
integrazioni.
2. Le prescrizioni relative all'etichettaggio,
all'imballaggio, al carico, allo scarico ed allo
stivaggio sui veicoli stradali ed alla sicurezza del
trasporto delle
merci pericolose ammesse al trasporto in base agli
allegati all'accordo di cui al comma 1 sono stabilite
con decreto del Ministro dei trasporti. Il Ministro
dei trasporti può altresì prescrivere, con propri
decreti, particolari attrezzature ed equipaggiamenti dei
veicoli che si rendano necessari per il
trasporto di singole merci o classi di merci pericolose
di cui al comma 1. Per le merci che presentino pericolo
di esplosione o di incendio le prescrizioni di
cui al primo ed al secondo periodo sono stabilite con
decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'interno. Gli addetti al carico ed
allo scarico delle merci pericolose, con esclusione dei
prodotti petroliferi degli impianti di rifornimento
stradali per autoveicoli, debbono a ciò essere
abilitati; il Ministro dei trasporti, con propri
decreti, stabilisce, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore del presente codice, le necessarie
misure
applicative.
3. Le merci pericolose, il cui trasporto internazionale
su strada é ammesso dagli accordi internazionali,
possono essere trasportate su strada,
all'interno dello Stato, alle medesime condizioni
stabilite per i predetti trasporti internazionali. Per
le merci che presentino pericolo di esplosione e per i
gas tossici resta salvo l'obbligo per gli interessati di
munirsi delle licenze e dei permessi di trasporto
qualora previsti dalle vigenti disposizioni.
4. Con decreti del Ministro dei trasporti, di concerto
con i Ministri dell'interno, dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e della sanità, possono
essere classificate merci pericolose, ai fini del
trasporto su strada, materie ed oggetti non compresi fra
quelli di cui al comma 1 ma che siano ad essi
assimilabili. Negli stessi decreti sono indicate le
condizioni nel rispetto delle quali le singole merci
elencate possono essere ammesse al trasporto; per
le merci assimilabili a quelle di cui al comma 3 può
altresì essere imposto l'obbligo della autorizzazione
del singolo trasporto, precisando l'autorità
competente, nonché i criteri e le modalità da seguire.
5. Per il trasporto delle materie fissili o radioattive
si applicano le norme dell'art. 5 della legge 31
dicembre 1962, n. 1860, modificato dall'art. 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre
1965, n. 1704, e successive modifiche.
6. Il Ministro dei trasporti provvede con propri decreti
al recepimento delle direttive comunitarie riguardanti
la sicurezza del trasporto su strada delle
merci pericolose.
7. Chiunque circola con un veicolo o con un complesso di
veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose, la cui
massa complessiva a pieno carico risulta
superiore a quella indicata sulla carta di circolazione,
é soggetto alle sanzioni amministrative previste
nell'art. 167, comma 2, in misura doppia.
8. Chiunque trasporta merci pericolose senza regolare
autorizzazione, quando sia prescritta, ovvero non
rispetta le condizioni imposte, a tutela della
sicurezza, negli stessi provvedimenti di autorizzazione
é punito con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da Euro 1.626,45 a Euro
6.506,85.
8-bis. Alle violazioni di cui al comma 8 conseguono le
sanzioni accessorie della sospensione della carta di
circolazione e della sospensione della
patente di guida per un periodo da due a sei mesi. In
caso di reiterazione delle violazioni consegue anche la
sanzione accessoria della confisca
amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui
al capo I, sezione II, del titolo VI.
9. Chiunque viola le prescrizioni fissate o recepite con
i decreti ministeriali di cui al comma 2, ovvero le
condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4,
relative all'idoneità tecnica dei veicoli o delle
cisterne che trasportano merci pericolose, ai dispositivi
di equipaggiamento e protezione dei veicoli, alla
presenza o alla corretta sistemazione dei pannelli di
segnalazione e alle etichette di pericolo collocate sui
veicoli, sulle cisterne, sui contenitori e sui
colli che contengono merci pericolose, ovvero che le
hanno contenute se non ancora bonificati, alla sosta dei
veicoli, alle operazioni di carico, scarico
e trasporto in comune delle merci pericolose, é
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55.
A tale violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida e
della carta di circolazione da due a sei
mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo VI.
9-bis. Chiunque viola le prescrizioni fissate o recepite
con i decreti ministeriali di cui al comma 2, ovvero le
condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e
4, relative ai dispositivi di equipaggiamento e
protezione dei conducenti o dell'equipaggio, alla
compilazione e tenuta dei documenti di trasporto o delle
istruzioni di sicurezza, é soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35
a euro 1.376,55.
9-ter. Chiunque, fuori dai casi previsti dai commi 8, 9
e 9-bis, viola le altre prescrizioni fissate o recepite
con i decreti ministeriali di cui al comma 2,
ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4,
é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 137,55 a euro
550,20.
10. Alle violazioni di cui ai precedenti commi si
applicano le disposizioni dell'art. 167, comma 9.».
- Il testo vigente dell'art. 170 del decreto legislativo
n. 285 del 1992, come modificato dalla legge qui
pubblicata é il seguente:
«Art. 170 (Trasporto di persone e di oggetti sui veicoli
a motore a due ruote). - 1. Sui motocicli e sui
ciclomotori a due ruote il conducente deve
avere libero uso delle braccia, delle mani e delle
gambe, deve stare seduto in posizione corretta e deve
reggere il manubrio con ambedue le mani,
ovvero con una mano in caso di necessità per le
opportune manovre o segnalazioni. Non deve procedere
sollevando la ruota anteriore.
2. Sui ciclomotori é vietato il trasporto di altre
persone oltre al conducente, salvo che il posto per il
passeggero sia espressamente indicato nel
certificato di circolazione e che il conducente abbia
un'età superiore a diciotto anni. Con regolamento
emanato con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti le
modalità e i tempi per l'aggiornamento, ai fini del
presente comma, della carta di circolazione dei
ciclomotori omologati anteriormente alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del decreto-legge
27 giugno 2003, n. 151.
3. Sui veicoli di cui al comma 1 l'eventuale passeggero
deve essere seduto in modo stabile ed equilibrato, nella
posizione determinata dalle apposite
attrezzature del veicolo.
4. é vietato ai conducenti dei veicoli di cui al comma
1 di trainare o farsi trainare da altri veicoli.
5. Sui veicoli di cui al comma 1 é vietato trasportare
oggetti che non siano solidamente assicurati, che
sporgano lateralmente rispetto all'asse del
veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso
oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscano o
limitino la visibilità al conducente. Entro i
predetti limiti, é consentito il trasporto di animali
purché custoditi in apposita gabbia o contenitore.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente
articolo é soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 68,25 a euro
275,10.
7. Se le violazioni di cui ai commi 1 e 2 sono commesse
da conducente minorenne, alla sanzione pecuniaria
amministrativa consegue il fermo
amministrativo del veicolo per trenta giorni, ai sensi
del capo I, sezione II, del titolo VI.».
- Il testo vigente dell'art. 171 del decreto legislativo
n. 285 del 1992, come modificato dalla legge qui
pubblicata é il seguente:
«Art. 171 (Uso del casco protettivo per gli utenti di
veicoli a due ruote). - 1. Durante la marcia, ai
conducenti e agli eventuali passeggeri di
ciclomotori e motoveicoli é fatto obbligo di indossare
e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo
conforme ai tipi omologati,
secondo la normativa stabilita dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
1-bis. Sono esenti dall'obbligo di cui al comma 1 i
conducenti e i passeggeri:
a) di ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote
dotati di carrozzeria chiusa;
b) di ciclomotori e motocicli a due o a tre ruote dotati
di cellula di sicurezza a prova di crash, nonché di
sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a
garantire l'utilizzo del veicolo in condizioni di
sicurezza, secondo le disposizioni del regolamento.
2. Chiunque viola le presenti norme é soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 68,25 a euro 275,10. Quando il
mancato uso del casco riguarda un minore trasportato,
della violazione risponde il conducente.
3. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal
comma 2 consegue il fermo amministrativo del veicolo per
trenta giorni ai sensi del capo I,
sezione II, del titolo VI.
4. Chiunque importa o produce per la commercializzazione
sul territorio nazionale e chi commercializza caschi
protettivi per motocicli, motocarrozzette
o ciclomotori di tipo non omologato é soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
Euro 687,75 a Euro 2.754,15.
5. I caschi di cui al comma 4, ancorché utilizzati,
sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai
sensi delle norme di cui al capo I, sezione II,
del titolo VI.».
- Il testo vigente dell'art. 172, commi 8 e 9, del
decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato
dalla legge qui pubblicata é il seguente:
«8. Chiunque non fa uso delle cinture di sicurezza o dei
sistemi di ritenuta previsti é soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una
somma da euro 68,25 a euro 275,10. Quando il mancato uso
riguarda il minore, della violazione risponde il
conducente ovvero, se presente sul veicolo
al momento del fatto, chi é tenuto alla sorveglianza
del minore stesso. Quando il conducente sia incorso, in
un periodo di due anni, in una delle
violazioni di cui al presente comma per almeno due
volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della
patente da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo
I, sezione II, del titolo VI.
9. Chiunque, pur facendo uso della cintura, ne altera od
ostacola il normale funzionamento, é soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 33,60 a euro 137,55.».
- Il testo vigente dell'art. 173, comma 3, del decreto
legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla legge
qui pubblicata é il seguente:
«3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo
é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 68,25 a euro
275,10.».
- Il testo vigente dell'art. 174 del decreto legislativo
n. 285 del 1992, come modificato dalla legge qui
pubblicata é il seguente:
«Art. 174 (Durata della guida degli autoveicoli adibiti
al trasporto di persone o cose). - 1. La durata della
guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di
persone e di cose, e i relativi controlli, sono
disciplinati dalle norme previste dal regolamento CEE n.
3820/85.
2. Gli estratti del registro e le copie dell'orario di
servizio di cui all'art. 14 del regolamento CEE n.
3820/85 debbono essere esibiti, per il controllo, al
personale cui sono stati affidati i servizi di polizia
stradale ai sensi dell'art. 12 del presente codice.
3. I registri di servizio di cui all'art. 14 del
suddetto regolamento, conservati dall'impresa, debbono
essere esibiti, per il controllo, ai funzionari del
Dipartimento per i trasporti terrestri e
dell'Ispettorato del lavoro.
4. Il conducente che supera i periodi di guida
prescritti o non osservi periodi di pausa entro i limiti
stabiliti dal regolamento CEE n. 3820/85 é soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 137,55 a euro 550,20.
5. Il conducente che non osserva i periodi di riposo
prescritti ovvero é sprovvisto dell'estratto del
registro i servizio o della copia dell'orario di
servizio
di cui al medesimo regolamento CEE n. 3820/85 é
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 137,55 a euro 550,20.
6. Gli altri membri dell'equipaggio che non osservano le
prescrizioni previste nel comma 5 sono soggetti alla
sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 19,95 a euro 81,90.
7. Chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o
alterato l'estratto del registro di servizio o copia
dell'orario di servizio é soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 19,95 a euro 81,90, salva l'applicazione delle
sanzioni previste dalla legge penale, ove il
fatto costituisca reato.
7-bis. Nei casi previsti dai commi 4, 5 e 6 l'organo
accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie, intima al conducente del
veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo avere
effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo e
dispone che, con tutte le cautele, il veicolo
sia condotto in luogo idoneo per la sosta ove dovrà
permanere per il periodo necessario. Della intimazione
é fatta menzione nel verbale di
contestazione delle violazioni accertate e nello stesso
viene altresì indicata l'ora alla quale il conducente
può riprendere la circolazione. Chiunque
circola durante il periodo in cui é stato intimato di
non proseguire il viaggio é punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da
euro 1.626,45 a euro 6.506,85,
nonché con il ritiro immediato della carta di
circolazione e della patente di guida. Trascorso il
necessario periodo di riposo, la restituzione dei
documenti ritirati deve essere richiesta al comando da
cui dipende l'organo accertatore o ad altro ufficio
indicato dall'organo stesso, che vi provvede
dopo la constatazione che il viaggio può essere ripreso
nel rispetto delle condizioni richieste dal presente
articolo.
8-14 (Omissis)».
- Il testo vigente dell'art. 178, commi 3 e 4 del
decreto legislativo n. 285 del 1994, come modificato
dalla legge qui pubblicata é il seguente:
«3. Il conducente che supera i periodi di guida
prescritti o non osserva i periodi di pausa entro i
limiti stabiliti dal regolamento ovvero non osserva i
periodi di riposo prescritti ovvero é sprovvisto del
libretto individuale di controllo o dell'estratto del
registro di servizio o della copia dell'orario di
servizio di cui al regolamento é soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55
a euro 550,20. La stessa sanzione
si applica agli altri membri dell'equipaggio che non
osservano le dette prescrizioni.
4. Chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o
altera il libretto individuale di controllo o l'estratto
del registro di servizio o copia dell'orario di
servizio é soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20,
salvo che il fatto costituisca reato.».
- Il testo vigente degli articoli 179 e 180, del decreto
legislativo n. 285 del 1992, come modificati dalla legge
qui pubblicata sono i seguenti:
«Art. 179 (Cronotachigrafo e limitatore di velocità). -
1. Nei casi previsti dal regolamento (CEE) n. 3821/85 e
successive modificazioni, i veicoli
devono circolare provvisti di cronotachigrafo, con le
caratteristiche e le modalità d'impiego stabilite nel
regolamento stesso. Nei casi e con le
modalità previste dalle direttive comunitarie, i
veicoli devono essere dotati altresì di limitatore di
velocità.
2. Chiunque circola con un autoveicolo non munito di
cronotachigrafo, nei casi in cui esso é previsto,
ovvero circola con autoveicolo munito di un
cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a
quelle fissate nel regolamento o non funzionante, oppure
non inserisce il foglio di
registrazione, é soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da Euro 687,75 a Euro
2.754,15. La sanzione amministrativa
pecuniaria é raddoppiata nel caso che l'infrazione
riguardi la manomissione dei sigilli o l'alterazione del
cronotachigrafo.
2-bis. Chiunque circola con un autoveicolo non munito di
limitatore di velocità ovvero circola con un
autoveicolo munito di un limitatore di velocità
avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate
o non funzionante, é soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da
euro 800 a euro 3200. La sanzione amministrativa
pecuniaria é raddoppiata nel caso in cui l'infrazione
riguardi l'alterazione del limitatore di velocità.
3. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione al
trasporto di cose o di persone che mette in circolazione
un veicolo sprovvisto di limitatore di velocità
o cronotachigrafo e dei relativi fogli di registrazione,
ovvero con limitatore di velocità o cronotachigrafo
manomesso oppure non funzionante, é
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 687, 75 a euro 2. 754,15.
4. Qualora siano accertate nel corso di un anno tre
violazioni alle norme di cui al comma 3, l'ufficio
provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.
applica la sanzione accessoria della sospensione della
licenza o autorizzazione, relativa al veicolo con il
quale le violazioni sono state commesse, per
la durata di un anno.
La sospensione si cumula alle sanzioni pecuniarie
previste.
5. Se il conducente del veicolo o il datore di lavoro e
il titolare della licenza o dell'autorizzazione al
trasporto di cose su strada sono la stessa
persona, le sanzioni previste sono applicate una sola
volta nella misura stabilita per la sanzione più grave.
6. Per le violazioni di cui al comma 3, le violazioni
accertate devono essere comunicate all'ufficio
provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.
presso il quale il veicolo risulta immatricolato.
6-bis. Quando si abbia fondato motivo di ritenere che il
cronotachigrafo o il limitatore di velocità siano
alterati manomessi ovvero comunque non
funzionanti, gli organi di Polizia stradale di cui
all'art. 12, anche scortando il veicolo o facendolo
trainare in condizioni di sicurezza presso la più
vicina
officina autorizzata per l'installazione o riparazione,
possono disporre che sia effettuato l'accertamento della
funzionalità dei dispositivi stessi. Le
spese per l'accertamento ed il ripristino della
funzionalità del limitatore di velocità o del
cronotachigrafo sono in ogni caso a carico del
proprietario del
veicolo o del titolare della licenza o
dell'autorizzazione al trasporto di cose o di persone in
solido.
7. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste
dai commi precedenti, il funzionario o l'agente che ha
accertato la circolazione di veicolo con
limitatore di velocità o cronotachigrafo mancante,
manomesso o non funzionante diffida il conducente con
annotazione sul verbale a regolarizzare la
strumentazione entro un termine di dieci giorni. Qualora
il conducente ed il titolare della licenza od
autorizzazione non siano la stessa persona, il
predetto termine decorre dalla data di ricezione della
notifica del verbale, da effettuare al più presto.
8. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni dalla
diffida di cui al comma 7, durante i quali trova
applicazione l'art. 16 del regolamento CEE n.
3821/85, é disposto, in caso di circolazione del
veicolo, il fermo amministrativo dello stesso. Il
veicolo verrà restituito dopo un mese al proprietario o
all'intestatario della carta di circolazione.
9. Alle violazioni di cui ai commi 2 e 2-bis consegue la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida da quindici giorni a
tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del
titolo VI. Nel caso in cui la violazione relativa al
comma 2-bis riguardi l'alterazione del limitatore
di velocità alla sanzione amministrativa pecuniaria
consegue la sanzione amministrativa accessoria della
revoca della patente secondo le norma del
capo I, sezione II del titolo VI.
10. Gli articoli 15, 16 e 29 della legge 13 novembre
1978, n. 727, sono abrogati. Per le restanti norme della
legge 13 novembre 1978, n. 727, e
successive modificazioni, si applicano le disposizioni
del titolo VI. Nel caso di accertamento di violazioni
alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, il
verbale deve essere inviato all'ufficio metrico
provinciale per le necessarie verifiche del ripristino
della regolarità di funzionamento dell'apparecchio
cronotachigrafo.».
«Art. 180 (Possesso dei documenti di circolazione e di
guida). - 1. Per poter circolare con veicoli a motore il
conducente deve avere con sé i
seguenti documenti:
a) la carta di circolazione o il certificato di
idoneità tecnica alla circolazione del veicolo;
b) la patente di guida valida per la corrispondente
categoria del veicolo;
c) l'autorizzazione per l'esercitazione alla guida per
la corrispondente categoria del veicolo in luogo della
patente di guida di cui alla lettera b),
nonché un documento personale di riconoscimento;
d) il certificato di assicurazione obbligatoria.
2. La persona che finge da istruttore durante le
esercitazioni di guida deve avere con sé la patente di
guida prescritta; se trattasi di istruttore di
scuola guida deve aver con sé anche l'attestato di
qualifica professionale di cui all'art. 123, comma 7.
3. Il conducente deve, altresì, avere con sé
l'autorizzazione o la licenza quando il veicolo é
impiegato in uno degli usi previsti dall'art. 82.
4. Quando l'autoveicolo sia adibito ad uso diverso da
quello risultante dalla carta di circolazione, ovvero
quando il veicolo sia in circolazione di prova,
il conducente deve avere con sé la relativa
autorizzazione.
Per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto
di persone e per quelli adibiti a locazione senza
conducente la carta di circolazione può essere
sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso
proprietario con sottoscrizione del medesimo.
5. Il conducente deve avere con sé il certificato
di abilitazione professionale e il certificato di
idoneità,quando prescritti.
6. Il conducente di ciclomotore deve avere con sé
il certificato di circolazione del veicolo, il
certificato di idoneità alla guida ove previsto ed un
documento di riconoscimento.
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo
é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da Euro 33,66 a Euro
137,55. Quando si tratta di ciclomotori la sanzione é
da Euro 19,95 a Euro 81,90.
8. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera
all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il
termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di
polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai
fini dell'accertamento delle violazioni amministrative
previste dal presente codice, é soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
Euro 343,35 a Euro 1.376,55. Alla violazione di cui al
presente comma consegue
l'applicazione, da parte dell'ufficio dal quale dipende
l'organo accertatore, della sanzione prevista per la
mancanza del documento da presentare, con
decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno
successivo a quello stabilito per la presentazione dei
documenti.».
- Si riporta il testo degli articoli 191, comma 4, e 193
del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato
dalla presente legge:
«4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo
é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 137,55 a euro
550,20.».
«Art. 193. (Obbligo dell'assicurazione di responsabilità
civile). - 1. I veicoli a motore senza guida di rotaie,
compresi i filoveicoli e i rimorchi, non
possono essere posti in circolazione sulla strada senza
la copertura assicurativa a norma delle vigenti
disposizioni di legge sulla responsabilità civile
verso terzi.
2. Chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione
é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da Euro 687,75 a Euro
2.754,15.
3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2
é ridotta ad un quarto quando l'assicurazione del
veicolo per la responsabilità verso i terzi sia
comunque resa operante nei quindici giorni successivi al
termine di cui all'art. 1901, secondo comma, del codice
civile. La sanzione amministrativa di
cui al comma 2 é altresì ridotta ad un quarto quando
l'interessato entro trenta giorni dalla contestazione
della violazione, previa autorizzazione
dell'organo accertatore, esprime la volontà e provvede
alla demolizione e alle formalità di radiazione del
veicolo. In tale caso l'interessato ha la
disponibilità del veicolo e dei documenti relativi
esclusivamente per le operazioni di demolizione e di
radiazione del veicolo previo versamento presso
l'organo accertatore di una cauzione pari all'importo
della sanzione minima edittale previsto dal comma 2. Ad
avvenuta demolizione certificata a norma
di legge, l'organo accertatore restituisce la cauzione,
decurtata dell'importo previsto a titolo di sanzione
amministrativa pecuniaria.
4. Si applica l'art. 13, terzo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689. L'organo accertatore ordina che
la circolazione sulla strada del veicolo sia
fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia
in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in
luogo non soggetto a pubblico passaggio,
individuato in via ordinaria dall'organo accertatore o,
in caso di particolari condizioni, concordato con il
trasgressore. Quando l'interessato effettua il
pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi
dell'art. 202, corrisponde il premio di assicurazione
per almeno sei mesi e garantisce il pagamento
delle spese di prelievo, trasporto e custodia del
veicolo sottoposto a sequestro, l'organo di polizia che
ha accertato la violazione dispone la
restituzione del veicolo all'avente diritto, dandone
comunicazione al prefetto.
Quando nei termini previsti non é stato proposto
ricorso e non é avvenuto il pagamento in misura
ridotta, l'ufficio o
comando da cui dipende l'organo accertatore invia il
verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce
titolo esecutivo ai sensi dell'art. 203, comma 3,
e il veicolo é confiscato ai sensi dell'art. 213.
Art. 4.
Modifiche alle norme inerenti gli illeciti
amministrativi e relative sanzioni
1. All'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) al comma 1 gli ultimi due periodi sono sostituiti dai
seguenti: «Nel caso di accertamento della violazione nei
confronti dell'intestatario del veicolo
che abbia dichiarato il domicilio legale ai sensi
dell'articolo 134, comma 1-bis, la notificazione del
verbale é validamente eseguita quando sia stata
effettuata presso il medesimo domicilio legale
dichiarato dall'interessato. Qualora l'effettivo
trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia
identificato
successivamente alla commissione della violazione la
notificazione può essere effettuata agli stessi entro
centocinquanta giorni dalla data in cui
risultino dai pubblici registri o nell'archivio
nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le
altre indicazioni identificative degli interessati o
comunque
dalla data in cui la pubblica amministrazione é posta
in grado di provvedere alla loro identificazione. Per i
residenti all'estero la notifica deve essere
effettuata entro trecentosessanta giorni
dall'accertamento»;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei
seguenti casi la contestazione immediata non é
necessaria e agli interessati sono notificati
gli estremi della violazione nei termini di cui al comma
1:
a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad
eccessiva velocità;
b) attraversamento di un incrocio con il semaforo
indicante la luce rossa;
c) sorpasso vietato;
d) accertamento della violazione in assenza del
trasgressore e del proprietario del veicolo;
e) accertamento della violazione per mezzo di appositi
apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli
organi di Polizia stradale e nella loro
disponibilità che consentono la determinazione
dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo
oggetto del rilievo é a distanza dal posto di
accertamento o comunque nell'impossibilità di essere
fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;
f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui
all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni;
g) rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a
traffico limitato e circolazione sulle corsie riservate
attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17,
comma 133-bis, della legge 15
maggio 1997, n. 127.
(( 1-ter. Nei casi diversi da quelli di cui al comma
1-bis nei quali
non é avvenuta la contestazione immediata, il verbale
notificato agli interessati deve contenere anche
l'indicazione dei motivi che hanno reso
impossibile la contestazione immediata. Nei casi
previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non é
necessaria la presenza degli organi di polizia
qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con
apposite apparecchiature debitamente omologate.))
c) al comma 3 dopo il primo periodo é inserito il
seguente:
«Nelle medesime forme si effettua la notificazione dei
provvedimenti di revisione, sospensione e revoca della
patente di guida e di sospensione della
carta di circolazione».
(( c-bis) dopo il comma 5 é aggiunto il seguente:
«5-bis. Nel caso di accertamento di violazione per
divieto di fermata e di sosta ovvero di violazione del
divieto di accesso o transito nelle zone a
traffico limitato, nelle aree pedonali o in zone
interdette alla circolazione, mediante apparecchi di
rilevamento a distanza, quando dal pubblico registro
automobilistico o dal registro della motorizzazione il
veicolo risulta intestato a soggetto pubblico
istituzionale, individuato con decreto del Ministro
dell'interno, il comando o l'ufficio che procede
interrompe la procedura sanzionatoria per comunicare al
soggetto intestatario del veicolo l'inizio del
procedimento al fine di conoscere, tramite il
responsabile dell'ufficio da cui dipende il conducente
del veicolo, se lo stesso, in occasione della
commessa violazione, si trovava in una delle condizioni
previste dall'articolo 4 della legge 24 novembre 1981,
n. 689. In caso di sussistenza
dell'esclusione della responsabilità, il comando o
l'ufficio procedente trasmette gli atti al prefetto ai
sensi dell'articolo 203 per l'archiviazione. In caso
contrario, si procede alla notifica del verbale al
soggetto interessato ai sensi dell'articolo 196, comma
1; dall'interruzione della procedura fino alla
caso, per la necessaria istruttoria, il prefetto
trasmette all'ufficio o comando cui appartiene l'organo
accertatore il ricorso, corredato dei documenti
allegati dal ricorrente, nel termine di trenta giorni
dalla sua ricezione».
1-ter. Il comma 2 dell'articolo 203 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, é sostituito dal seguente:
«2. Il responsabile dell'ufficio o del comando cui
appartiene l'organo accertatore, é tenuto a trasmettere
gli atti al prefetto nel termine di sessanta
giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso nei
casi di cui al comma 1 e dal ricevimento degli atti da
parte del prefetto nei casi di cui al comma 1
-bis. Gli atti, corredati dalla prova della avvenuta
contestazione o notificazione, devono essere altresì
corredati dalle deduzioni tecniche dell'organo
accertatore utili a confutare o confermare le risultanze
del ricorso».
1-quater. Al comma 1 dell'articolo 204 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, le parole:
«emette, entro sessanta giorni» sono sostituite dalle
seguenti:
«adotta, entro centoventi giorni decorrenti dalla data
di ricezione degli atti da parte dell'ufficio
accertatore, secondo quanto stabilito al comma 2
dell'articolo 203».
1-quinquies. Dopo il comma 1 dell'articolo 204 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. I termini di cui ai commi 1-bis e 2
dell'articolo 203 e al
comma 1 del presente articolo sono perentori e si
cumulano tra loro ai fini della considerazione di
tempestività dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione.
Decorsi detti termini senza che sia stata adottata
l'ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto.
1-ter. Quando il ricorrente ha fatto richiesta di
audizione personale, il termine di cui al comma 1 si
interrompe con la notifica dell'invito al ricorrente
per la presentazione all'audizione. Detto termine resta
sospeso fino alla data di espletamento dell'audizione o,
in caso di mancata presentazione del
ricorrente, comunque fino alla data fissata per
l'audizione stessa. Se il ricorrente non si presenta
alla data fissata per l'audizione, senza allegare
giustificazione della sua assenza, il prefetto decide
sul ricorso, senza ulteriori formalità».
1-sexies. Al comma 2 dell'articolo 204 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, le parole:
«L'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria deve essere notificata nelle
forme previste dall'articolo 201» sono
sostituite dalle seguenti:
«L'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria deve essere notificata, nel
termine di centocinquanta giorni dalla sua
adozione, nelle forme previste dall'articolo 201».
1-septies. Dopo l'articolo 204 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, é
inserito il seguente:
«Art. 204-bis (Ricorso al giudice di pace). - 1.
Alternativamente
alla proposizione del ricorso di cui all'articolo 203,
il trasgressore o gli altri soggetti indicati
nell'articolo 196, qualora non sia stato effettuato il
pagamento in misura ridotta nei casi in cui é
consentito, possono proporre ricorso al giudice di pace
competente per il territorio del luogo in cui é
stata commessa la violazione, nel termine di sessanta
giorni dalla data di contestazione o di notificazione.
2. Il ricorso é proposto secondo le modalità stabilite
dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
secondo il procedimento fissato
dall'articolo 23 della medesima legge n. 689 del 1981,
fatte salve le deroghe previste dal presente articolo, e
si estende anche alle sanzioni
accessorie.
3. All'atto del deposito del ricorso, il ricorrente deve
versare presso la cancelleria del giudice di pace, a
pena di inammissibilità dei ricorso, una somma
pari alla metà del massimo edittale della sanzione
inflitta dall'organo accertatore. Detta somma, in caso
di accoglimento del ricorso, é restituita al
ricorrente.
4. Il ricorso é, del pari, inammissibile qualora sia
stato previamente presentato il ricorso di cui
all'articolo 203.
5. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace,
nella determinazione dell'importo della sanzione,
assegna, con sentenza immediatamente eseguibile,
all'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore,
la somma determinata, autorizzandone il prelievo dalla
cauzione prestata dal ricorrente in caso
di sua capienza; l'amministrazione cui appartiene
l'organo accertatore provvede a destinare detta somma
secondo quanto prescritto dall'articolo 208.
La eventuale somma residua é restituita al ricorrente.
6. La sentenza con cui viene rigettato il ricorso
costituisce titolo esecutivo per la riscossione coatta
delle somme inflitte dal giudice di pace che
superino l'importo della cauzione prestata all'atto del
deposito del ricorso.
7. Fermo restando il principio del libero convincimento,
nella determinazione della sanzione, il giudice di pace
non può applicare una sanzione inferiore
al minimo edittale stabilito dalla legge per la
violazione accertata.
8. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace
non può escludere l'applicazione delle sanzioni
accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente
di guida.
9. Le disposizioni di cui ai commi 2, 5, 6 e 7 si
applicano anche nei casi di cui all'articolo 205».
1-octies. Il comma 3 dell'articolo 205 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, é sostituito dal seguente:
«3. Il prefetto, legittimato passivo nel giudizio di
opposizione, può delegare la tutela giudiziaria
all'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore addove questa sia anche destinataria dei proventi,
secondo quanto stabilito dall'articolo 208».))
2. All'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) al comma 2 il secondo periodo é soppresso; nel terzo
periodo le parole: «o del rilascio del documento
fideiussorio» sono soppresse; nell'ultimo
periodo le parole: «l'una e l'altro sono versati» sono
sostituite dalle seguenti: «la cauzione é versata»;
b) al comma 2-bis dopo le parole: «Stato membro
dell'Unione europea» sono inserite le seguenti: «o
aderente all'Accordo sullo spazio economico
europeo»;
c) il comma 3, é sostituito dal seguente:
«3. In mancanza del versamento della cauzione di cui ai
commi 2 e 2-bis viene disposto il fermo amministrativo
del veicolo fino a quando non sia stato
adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo
non superiore a sessanta giorni»;
(( c-bis) dopo il comma 4 é aggiunto il seguente:
«4-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche ai veicoli immatricolati in Italia che
siano guidati da conducenti in possesso di patente
di guida rilasciata da uno Stato non facente parte
dell'Unione europea».
2-bis. Al comma 1 dell'articolo 214 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, le parole:
«certificato di idoneità tecnica» sono sostituite dalle
seguenti:
«certificato di circolazione»; al medesimo comma 1 é
aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Nel caso di fermo
amministrativo di veicolo diverso dal ciclomotore la
carta di circolazione é ritirata e custodita, per tutto
il
periodo di durata del fermo, presso l'amministrazione
cui appartiene l'organo accertatore; del ritiro é
fatta menzione nel verbale di contestazione».
2-ter. Al comma 2 dell'art. 214 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le
parole: «il veicolo é restituito all'avente
titolo» sono sostituite dalle seguenti: «il veicolo é
affidato in custodia all'avente diritto».
2-quater. Il comma 8 dell'art. 214 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, é sostituito dal seguente:
«8. Chiunque circola con un veicolo sottoposto al fermo
amministrativo, salva l'applicazione delle sanzioni
penali per la violazione degli obblighi posti in
capo al custode, é soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 656,25
a euro 2.628,15. é disposta, inoltre, la
custodia del veicolo in un deposito autorizzato.».))
3. All'art. 219 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) il comma 2 é sostituito dal seguente:
«2. Nell'ipotesi che la revoca della patente costituisca
sanzione accessoria l'organo, l'ufficio o comando, che
accerta l'esistenza di una delle
condizioni per le quali la legge la prevede, entro i
cinque giorni successivi, ne dà comunicazione al
prefetto del luogo della commessa violazione.
Questi, previo accertamento delle condizioni predette,
emette l'ordinanza di revoca e consegna immediata della
patente alla prefettura, anche
tramite l'organo di Polizia incaricato dell'esecuzione.
Dell'ordinanza si dà comunicazione al competente
ufficio del Dipartimento per i trasporti
terrestri»;
b) il comma 3 é sostituito dal seguente:
«3. Il provvedimento di revoca della patente previsto
dal presente articolo nonché quello disposto ai sensi
dell'art. 130, comma 1, nell'ipotesi in cui
risulti la perdita, con carattere permanente, dei
requisiti psichici e fisici prescritti, é atto
definitivo»;
c) dopo il comma 3 é aggiunto il seguente:
«3-bis. L'interessato non può conseguire una nuova
patente se non dopo che sia trascorso almeno un anno dal
momento in cui é divenuto definitivo
il provvedimento di cui al comma 2».
(( 3-bis. Dopo il comma 2 dell'art. 230 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, é aggiunto il seguente:
«2-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
predispone annualmente un programma informativo sulla
sicurezza stradale, sottoponendolo al
parere delle Commissioni parlamentari competenti alle
quali riferisce sui risultati ottenuti».))
Riferimenti normativi:
- Il testo vigente dell'art. 201 del decreto legislativo
n. 285 del 1992, come modificato dalla legge qui
pubblicata é il seguente:
«Art. 201 (Notificazioni delle violazioni). - 1. Qualora
la violazione non possa essere immediatamente
contestata, il verbale, con gli estremi precisi e
dettagliati della violazione e con la indicazione dei
motivi che hanno reso impossibile la contestazione
immediata, deve, entro centocinquanta giorni
dall'accertamento, essere notificato all'effettivo
trasgressore o, quando questi non sia stato identificato
e si tratti di violazione commessa dal
conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad
uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta
dai pubblici registri alla data
dell'accertamento. Se si tratta di ciclomotore la
notificazione deve essere fatta all'intestatario del
contrassegno di identificazione. Nel caso di
accertamento della violazione nei confronti
dell'intestatario del veicolo che abbia dichiarato il
domicilio legale ai sensi dell'art. 134, comma 1-bis, la
notificazione del verbale é validamente eseguita quando
sia stata effettuata presso il medesimo domicilio legale
dichiarato dall'interessato.
Qualora l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti
obbligati sia identificato successivamente alla
commissione della violazione la notificazione può
essere effettuata agli stessi entro centocinquanta
giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri
o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione
del veicolo e le altre indicazioni identificative degli
interessati o comunque dalla data in cui la pubblica
amministrazione é posta in grado di provvedere
alla loro identificazione. Per i residenti all'estero la
notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta
giorni dall'accertamento.
1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei
seguenti casi la contestazione immediata non é
necessaria e agli interessati sono notificati
gli estremi della violazione nei termini di cui al comma
1:
a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad
eccessiva velocità;
b) attraversamento di un incrocio con il semaforo
indicante la luce rossa;
c) sorpasso vietato;
d) accertamento della violazione in assenza del
trasgressore e del proprietario del veicolo;
e) accertamento della violazione per mezzo di appositi
apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli
organi di Polizia stradale e nella loro
disponibilità che consentono la determinazione
dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo
oggetto del rilievo é a distanza dal posto di
accertamento o comunque nell'impossibilità di essere
fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;
f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui
all'art. 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2002, n. 168 e successive modificazioni.
2. Qualora la residenza, la dimora o il domicilio del
soggetto cui deve essere effettuata la notifica non
siano noti, la notifica stessa non é obbligatoria
nei confronti di quel soggetto e si effettua agli altri
soggetti di cui al somma 1.
3. Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi
indicati nell'art. 12, dei messi comunali o di un
funzionario dell'amministrazione che ha accertato
la violazione, con le modalità previste dal codice di
procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le
norme sulle notificazioni a mezzo del
servizio postale.
Nelle medesime forme si effettua la notificazione dei
provvedimenti di revisione, sospensione e revoca della
patente di guida e di sospensione della
carta di circolazione. Comunque, le notificazioni si
intendono validamente eseguite quando siano fatte alla
residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante
dalla carta di circolazione o dall'art.
P.R.A. o dalla patente di guida del conducente.
4. Le spese di accertamento e di notificazione sono
poste a carico di chi é tenuto al pagamento della
sanzione amministrativa pecuniaria.
5. L'obbligo di pagare la somma dovuta per la
violazione, a titolo di sanzione amministrativa
pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui
la
notificazione non sia stata effettuata nel termine
prescritto.
5-bis. Nel caso di accertamento di violazione per
divieto di fermata e di sosta ovvero di violazione del
divieto di accesso o transito nelle zone a
traffico limitato, nelle aree pedonali o in zone
interdette alla circolazione, mediante apparecchi di
rilevamento a distanza, quando dal pubblico registro
automobilistico o dal registro della motorizzazione il
veicolo risulta intestato a soggetto pubblico
istituzionale, individuato con decreto del Ministro
dell'interno, il comando o l'ufficio che procede
interrompe la procedura sanzionatoria per comunicare al
soggetto intestatario del veicolo l'inizio del
procedimento al fine di conoscere, tramite il
responsabile dell'ufficio da cui dipende il conducente
del veicolo, se lo stesso, in occasione della
commessa violazione, si trovava in una delle condizioni
previste dall'art. 4 della legge 24 novembre 1981, n.
689. In caso di sussistenza dell'esclusione
della responsabilità, il comando o l'ufficio procedente
trasmette gli atti al prefetto ai sensi dell'art. 203
per l'archiviazione. In caso contrario, si
procede alla notifica del verbale al soggetto,
interessato ai sensi dell'art. 196, comma 1;
dall'interruzione della procedura fino alla risposta del
soggetto intestatario del veicolo rimangono sospesi i
termini per la notifica.».
- Si riporta il testo degli articoli 203 e 204 del
decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificati
dalla presente legge:
«Art. 203 (Ricorso al prefetto). - 1. Il trasgressore o
gli altri soggetti indicati nell'art. 196, nel termine
di giorni sessanta dalla contestazione o dalla
notificazione, qualora non sia stato effettuato il
pagamento in misura ridotta nei casi in cui é
consentito, possono proporre ricorso al prefetto del
luogo della commessa violazione, da presentarsi
all'ufficio o comando cui appartiene l'organo
accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con
raccomandata con ricevuta di ritorno. Con il ricorso
possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e
può essere richiesta l'audizione personale.
1-bis. Il ricorso di cui al comma 1 può essere
presentato direttamente al prefetto mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento. In tale
caso, per la necessaria istruttoria, il prefetto
trasmette all'ufficio o comando cui appartiene l'organo
accertatore il ricorso, corredato dei documenti
allegati dal ricorrente, nel termine di trenta giorni
dalla sua ricezione.
2. Il responsabile dell'ufficio o del comando cui
appartiene l'organo accertatore, é tenuto a trasmettere
gli atti al prefetto nel termine di sessanta
giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso nei
casi di cui al comma 1 e dal ricevimento degli atti da
parte del prefetto nei casi di cui al comma 1
-bis. Gli atti, corredati dalla prova della avvenuta
contestazione o notificazione, devono essere altresì
corredati dalle deduzioni tecniche dell'organo
accertatore utili a confutare o con fermare le
risultanze del ricorso.
3. Qualora nei termini previsti non sia stato proposto
ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura
ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di
cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla
metà del massimo della sanzione
amministrativa edittale e per le spese di procedimento».
«Art. 204 (Provvedimenti del prefetto). - 1. Il
prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti
dall'ufficio o comando accertatore, nonché il ricorso e
i
documenti allegati, sentiti gli interessati che ne
abbiano fatta richiesta, se ritiene fondato
l'accertamento adotta, entro centoventi giorni
decorrenti
dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio
accertatore, secondo quanto stabilito al comma 2
dell'art. 203, ordinanza motivata con la quale
ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel
limite non inferiore al doppio del minimo edittale per
ogni singola violazione, secondo i criteri
dell'art. 195, comma 2. L'ingiunzione comprende anche le
spese ed é notificata all'autore della violazione ed
alle altre persone che sono tenute al
pagamento ai sensi del presente titolo. Ove, invece, non
ritenga fondato l'accertamento, il prefetto, nello
stesso termine, emette ordinanza motivata
di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente
all'ufficio o comando cui appartiene l'organo
accertatore, il quale ne dà notizia ai ricorrenti.
1-bis. I termini di cui ai commi 1-bis e 2 dell'art. 203
e al comma 1 del presente articolo sono perentori e si
cumulano tra loro ai fini della
considerazione di tempestività dell'adozione
dell'ordinanza-ingiunzione.
Decorsi detti termini senza che sia stata adottata
l'ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto.
1-ter. Quando il ricorrente ha fatto richiesta di
audizione personale, il termine di cui al comma 1 si
interrompe con la notifica dell'invito al ricorrente
per la presentazione all'audizione. Detto termine resta
sospeso fino alla data di espletamento dell'audizione o,
in caso di mancata presentazione del
ricorrente, comunque fino alla data fissata per
l'audizione stessa. Se il ricorrente non si presenta
alla data fissata per l'audizione, senza allegare
giustificazione della sua assenza, il prefetto decide
sul ricorso, senza ulteriori formalità.
2. L'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria deve essere notificata, nel
termine di centocinquanta giorni dalla sua
adozione, nelle forme previste dall'art. 201. Il
pagamento della somma ingiunta e delle relative spese
deve essere effettuato entro il termine di trenta
giorni dalla notificazione, all'ufficio del registro o
al diverso ufficio indicato nella stessa ingiunzione.
L'ufficio del registro che ha ricevuto il pagamento,
entro trenta giorni dalla sua effettuazione, ne dà
comunicazione al prefetto e all'ufficio o comando
accertatore.
3. L'ordinanza-ingiunzione, trascorso il termine per il
pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria,
costituisce titolo esecutivo per l'ammontare
della somma ingiunta e delle relative spese».
- Si riporta il testo dell'art. 205 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 205 (Opposizione innanzi all'autorità
giudiziaria). 1. Contro l'ordinanza-ingiunzione di
pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria gli
interessati possono proporre opposizione entro il
termine di trenta giorni dalla notificazione del
provvedimento, o di sessanta giorni dalla stessa, se
l'interessato risiede all'estero.
2. (Soppresso).
3. Il prefetto, legittimato passivo nel giudizio di
opposizione, può delegare la tutela giudiziaria
all'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore
laddove questa sia anche destinataria dei proventi,
secondo quanto stabilito dall'art. 208».
- Il testo vigente dell'art. 207 del decreto legislativo
n. 285 del 1992, come modificato dalla legge qui
pubblicata é il seguente:
«Art. 207 (Veicoli immatricolati all'estero o muniti di
targa EE). - 1. Quando con un veicolo immatricolato
all'estero o munito di targa EE viene violata
una disposizione del presente codice da cui consegue una
sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore é
ammesso ad effettuare
immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il
pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 202.
L'agente trasmette al proprio comando od
ufficio il verbale e la somma riscossa e ne rilascia
ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento
nella copia del verbale che consegna al
trasgressore medesimo.
2. Qualora il trasgressore non si avvalga, per qualsiasi
motivo, della facoltà prevista del pagamento in misura
ridotta, egli deve versare all'agente
accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla
metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per
la violazione. Del versamento della
cauzione é fatta menzione nel verbale di contestazione
della violazione. La cauzione é versata al comando od
ufficio da cui l'accertatore dipende.
2-bis. Qualora il veicolo sia immatricolato in uno Stato
membro dell'Unione europea o aderente all'Accordo sullo
spazio economico europeo, la somma
da versare a titolo di cauzione, di cui al comma 2, é
pari alla somma richiesta per il pagamento in misura
ridotta previsto dall'art. 202.
3. In mancanza del versamento della cauzione di cui ai
commi 2 e 2-bis viene disposto il fermo amministrativo
del veicolo fino a quando non sia stato
adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo
non superiore a sessanta giorni.
4. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai veicoli di proprietà dei cittadini
italiani residenti nel comune di Campione d'Italia.
4-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche ai veicoli immatricolati in Italia che
siano guidati da conducenti in possesso di patente di
guida rilasciata da uno Stato non facenti parte
dell'Unione europea.».
- Il testo vigente dell'art. 214 del decreto legislativo
n. 285 del 1992, come modificato dalla legge qui
pubblicata é il seguente:
«Art. 214 (Fermo amministrativo del veicolo). - 1. Nelle
ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione
accessoria del fermo amministrativo del
veicolo l'organo di polizia che accerta la violazione
provvede direttamente a far cessare la circolazione ed a
far ricoverare il veicolo in apposito luogo
di custodia, secondo le modalità previste dal
regolamento. Di ciò é fatta menzione nel verbale di
contestazione della violazione. Nel caso di fermo
amministrativo del ciclomotore, é ritirato il
certificato di circolazione, facendone menzione nel
verbale di contestazione. Nel caso di fermo
amministrativo di veicolo diverso dal ciclomotore la
carta di circolazione é ritirata e custodita, per tutto
il periodo di durata del fermo, presso
l'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore;
del ritiro é fatta menzione nel verbale di
contestazione.
1-bis. Se l'autore della violazione é persona diversa
dal proprietario del veicolo, ovvero da chi ne ha la
legittima disponibilità, e risulta altresì
evidente all'organo di polizia che la circolazione é
avvenuta contro la volontà di costui, il veicolo é
immediatamente restituito all'avente titolo. Della
restituzione é redatto verbale, copia del quale viene
consegnata all'interessato.
2. Il veicolo é affidato in custodia all'avente diritto
o, in caso di trasgressione commessa da minorenne, ai
genitori o a chi ne fa le veci o a persona
maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento
delle spese di trasporto e custodia.
3. Della restituzione é redatto verbale da consegnare
in copia all'interessato.
4. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo del
veicolo é ammesso ricorso al prefetto a norma dell'art.
203.
5. Quando il ricorso sia accolto e dichiarato infondato
l'accertamento della violazione, l'ordinanza estingue la
sanzione accessoria ed importa la
restituzione del veicolo dall'organo di polizia indicato
nel comma 1.
6. Quando sia stata presentata opposizione ai sensi
dell'art. 205, la restituzione non può avvenire se non
dopo il provvedimento della autorità
giudiziaria che rigetta il ricorso.
7. é sempre disposto il fermo amministrativo del
veicolo per uguale durata nei casi in cui a norma del
presente codice é previsto il provvedimento di
sospensione della carta di circolazione. Per
l'esecuzione provvedono gli organi di polizia di cui
all'art. 12, comma 1. Nel regolamento sono stabilite le
modalità e le forme per eseguire detta sanzione
accessoria.
8. Chiunque circola con un veicolo sottoposto al fermo
amministrativo, salva l'applicazione delle sanzioni
penali per la violazione degli obblighi posti in
capo al custode, é soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 656,25
a euro 2.628,15. é disposta, inoltre, la
custodia del veicolo in un deposito autorizzato.».
- Si riporta il testo degli articoli 219 e 230 del
decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificati
dalla presente legge:
«Art. 219 (Revoca della patente di guida). - 1. Quando,
ai sensi del presente codice, é prevista la revoca
della patente di guida, il provvedimento é
emesso dal competente ufficio del Dipartimento per i
trasporti terrestri, nei casi previsti dall'art. 130,
comma 1, e dal prefetto del luogo della
commessa violazione quando la stessa revoca costituisce
sanzione amministrativa accessoria, nonché nei casi
previsti dall'art. 120, comma 1.
2. Nell'ipotesi che la revoca della patente costituisca
sanzione accessoria l'organo, l'ufficio o comando, che
accerta l'esistenza di una delle condizioni
per le quali la legge la prevede, entro i cinque giorni
successivi, ne dà comunicazione al prefetto del luogo
della commessa violazione. Questi, previo
accertamento delle condizioni predette, emette
l'ordinanza di revoca e consegna immediata della patente
alla prefettura, anche tramite l'organo di
Polizia incaricato dell'esecuzione. Dell'ordinanza si
dà comunicazione al competente ufficio del Dipartimento
per i trasporti terrestri.
3. Il provvedimento di revoca della patente previsto dal
presente articolo nonché quello disposto ai sensi
dell'art. 130, comma 1, nell'ipotesi in cui
risulti la perdita, con carattere permanente, dei
requisiti psichici e fisici prescritti, é atto
definitivo.
3-bis. L'interessato non può conseguire una nuova
patente se non dopo che sia trascorso almeno un anno dal
momento in cui é divenuto definitivo il
provvedimento di cui al comma 2.».
«Art. 230 (Educazione stradale). - 1. Allo scopo di
promuovere la formazione dei giovani in materia di
comportamento stradale e di sicurezza del
traffico e della circolazione, nonché per promuovere ed
incentivare l'uso della bicicletta come mezzo di
trasporto, i Ministri delle infrastrutture e dei
trasporti e dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, d'intesa con i Ministri dell'interno, delle
infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della
tutela del territorio, avvalendosi dell'Automobile Club
d'Italia, delle associazioni ambientaliste riconosciute
dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio
1986, n. 349, di società sportive ciclistiche nonché
di enti e associazioni di comprovata esperienza
nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale
e della promozione ciclistica individuati con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, predispongono appositi programmi, corredati
dal relativo piano finanziario, da svolgere come
attività obbligatoria nelle scuole di ogni
ordine e grado, ivi compresi gli istituti di istruzione
artistica e le scuole materne, che concernano la
conoscenza dei principi della sicurezza stradale,
nonché delle strade, della relativa segnaletica, delle
norme generali per la condotta dei veicoli, con
particolare riferimento all'uso della bicicletta, e
delle regole di comportamento degli utenti.
2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca con propria ordinanza, disciplina le
modalità di svolgimento dei predetti programmi nelle
scuole, anche con l'ausilio degli appartenenti ai
Corpi di polizia municipale, nonché di personale
esperto appartenente alle predette istituzioni pubbliche
e private;
l'ordinanza può prevedere l'istituzione di appositi
corsi per i docenti che collaborano all'attuazione dei
programmi stessi. Le spese eventualmente
occorrenti sono reperite nell'ambito degli ordinari
stanziamenti di bilancio delle amministrazioni medesime.
2-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
predispone annualmente un programma informativo sulla
sicurezza stradale, sottoponendolo al
parere delle Commissioni parlamentari competenti alle
quali riferisce sui risultati ottenuti.».
Art. 5.
Sostituzione dell'articolo 186 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285
1. L'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, é sostituito
dal seguente:
«Art. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool). 1. é
vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza
dell'uso di bevande alcoliche.
2. Chiunque guida in stato di ebbrezza é punito, ove il
fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto
fino ad un mese e con l'ammenda da euro
duecentocinquantotto a euro milletrentadue. ((Per
l'irrogazione della pena é competente il tribunale.))
All'accertamento del reato consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della
patente da quindici giorni a tre mesi, ovvero da un
mese a sei mesi quando lo stesso soggetto compie più
violazioni nel corso di un anno, ai sensi del capo II,
sezione II, del titolo VI. Quando la
violazione é commessa dal conducente di un autobus o di
un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore
a 3,5 t, ovvero di complessi di
veicoli, con la sentenza di condanna é disposta la
revoca della patente di guida ai sensi del capo II,
sezione II del titolo VI; in tale caso, ai fini del
ritiro della patente, si applicano le disposizioni
dell'articolo 223. Il veicolo, qualora non possa essere
guidato da altra persona idonea, può essere fatto
trainare fino al luogo indicato dall'interessato o fino
alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al
proprietario o gestore di essa con le normali
garanzie per la custodia.
3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare
l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al
comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui
all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive
fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della
riservatezza personale e senza pregiudizio per
l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad
accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche
attraverso apparecchi portatili.
4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3
hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente
ovvero quando si abbia altrimenti motivo di
ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato
di alterazione psicofisica derivante dall'influenza
dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui
all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo
presso il più vicino ufficio o comando, hanno la
facoltà di effettuare l'accertamento con
strumenti e procedure determinati dal regolamento.
5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e
sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso
alcoolemico viene effettuato, su richiesta
degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12,
commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base
o di quelle accreditate o comunque a tali fini
equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli
organi di Polizia stradale la relativa certificazione,
estesa alla prognosi delle lesioni accertate,
assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in
base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi
necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui
al presente comma sono reperiti nell'ambito dei fondi
destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di
cui all'articolo 32 della legge 17 maggio
1999, n. 144.
6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5
risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico
superiore a 0,5 grammi per litro (g/l),
l'interessato é considerato in stato di ebbrezza ai
fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.
7. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi
3, 4 o 5 il conducente é punito, salvo che il fatto
costituisca più grave reato, con le sanzioni di
cui al comma 2.
8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la
sospensione della patente ai sensi del comma 2, il
prefetto ordina che il conducente si sottoponga a
visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che
deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il
conducente non vi si sottoponga entro il
termine fissato, il prefetto può disporre, in via
cautelare, la sospensione della patente di guida fino
all'esito della visita medica.
9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5
risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico
superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), ferma
restando l'applicazione delle sanzioni di cui al comma
2, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione
della patente fino all'esito della visita
medica di cui al comma 8».
Riferimenti normativi:
- L'art. 223 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
reca: «Ritiro della patente in conseguenza a ipotesi di
reato».
- Si riporta il testo dell'art. 12, commi 1 e 2, del
decreto legislativo n. 285 del 1992:
«Art. 12 (Espletamento dei servizi di polizia stradale).
1. L'espletamento dei servizi di polizia stradale
previsti dal presente codice spetta:
a) in via principale alla specialità Polizia stradale
della Polizia di Stato;
b) alla Polizia di Stato;
c) all'Arma dei carabinieri;
d) al Corpo della guardia di finanza;
d-bis) ai corpi e ai servizi di polizia provinciale,
nell'ambito del territorio di competenza e relativamente
alle strade di competenza, fatti salvi gli accordi
tra gli enti locali;
e) ai corpi e ai servizi di polizia municipale,
nell'ambito del territorio di competenza;
f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al
servizio di polizia stradale;
f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo
forestale dello Stato, in relazione ai compiti di
istituto.
2. L'espletamento dei servizi di cui all'art. 11, comma
1, lettere a) e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali
e agenti di polizia giudiziaria indicati nell'art.
57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale».
- Il testo dell'art. 32 della legge 17 maggio 1999, n.
144 (Misure in materia di investimenti, delega al
Governo per il riordino degli incentivi
all'occupazione e della normativa che disciplina
l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali) é il seguente:
«Art. 32 (Attuazione del Piano nazionale della sicurezza
stradale). - 1. Al fine di ridurre il numero e gli
effetti degli incidenti stradali ed in relazione al
"Piano di sicurezza stradale 1997-2001" della
Commissione delle Comunità europee, il Ministero dei
lavori pubblici, sentito il Ministero dei trasporti e
della navigazione, definisce il Piano nazionale della
sicurezza stradale che viene approvato dal CIPE.
2. Il Piano consiste in un sistema articolato di
indirizzi, di misure per la promozione e
l'incentivazione di piani e strumenti per migliorare i
livelli di
sicurezza da parte degli enti proprietari e gestori, di
interventi infrastrutturali, di misure di prevenzione e
controllo, di dispositivi normativi e
organizzativi, finalizzati al miglioramento della
sicurezza secondo gli obiettivi comunitari.
3. Il Ministro dei lavori pubblici con proprio decreto,
di concerto con i Ministri dell'interno, dei trasporti e
della navigazione, della pubblica istruzione e
della sanità, definisce gli indirizzi generali del
piano e le linee guida per l'attuazione dello stesso, da
sottopone al parere delle competenti Commissioni
parlamentari, anche ai fini della determinazione dei
costi e della loro ripartizione. Il Piano viene attuato
attraverso programmi annuali predisposti dal
Ministro dei lavori pubblici, approvati dal CIPE. Il
Piano viene aggiornato ogni tre anni o quando fattori
particolari ne motivino la revisione.
4. Per il finanziamento delle attività connesse
all'attuazione del Piano nazionale della sicurezza
stradale, la misura del 5 per cento, fissata dall'art.
2,
comma 1, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190,
é elevata al 15 per cento. I relativi importi sono
inclusi, a titolo di anticipazione, nello stato
di previsione della spesa del Ministero dei lavori
pubblici, per la somma corrispondente al consuntivo
dell'esercizio precedente, commisurato all'aliquota
percentuale come sopra elevata.
5. Gli interventi di sicurezza stradale sulla rete
individuata ai sensi del comma 2 dell'art. 3 del decreto
legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, per le
finalità previste dal Piano nazionale della sicurezza
stradale, sono realizzati con i finanziamenti previsti
nell'ambito degli accordi di programma di cui al
comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo 26 febbraio
1994, n. 143. All'onere relativo alla redazione ed
all'attuazione del Piano nazionale della
sicurezza stradale, pari a lire 17.000 milioni annue a
decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo
parzialmente utilizzando quanto a lire 12.200
milioni l'accantonamento relativo al Ministero dei
lavori pubblici e quanto a lire 4.800 milioni
l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e
della
navigazione. Una quota pari al 5 percento delle somme
stanziate per l'attuazione del Piano é destinata a
interventi volti alla repressione dell'abusivismo
pubblicitario e al miglioramento dell'impiantistica
pubblicitaria sulle strade, di cui all'art. 23 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
6. Il Ministero dei lavori pubblici verifica annualmente
lo stato di attuazione del Piano e la coerenza degli
interventi per la sicurezza stradale con le
finalità e gli indirizzi del Piano nazionale della
sicurezza stradale. I risultati della verifica vengono
inseriti nella relazione al Parlamento prevista
dall'art.
1, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285.».
- Per il testo dell'art. 119 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, si veda nei riferimenti normativi
all'art. 2.
Art. 6.
Sostituzione dell'articolo 187 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285
1. L'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, é sostituito
dal seguente:
«Art. 187 (Guida in stato di alterazione psico-fisica
per uso di sostanze stupefacenti). - 1. é vietato
guidare in condizioni di alterazione fisica e
psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o
psicotrope.
2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare
l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al
comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui
all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive
fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della
riservatezza personale e senza pregiudizio per
l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad
accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche
attraverso apparecchi portatili.
3. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono
esito positivo ovvero quando si ha altrimenti
ragionevole motivo di ritenere che il conducente
del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso
di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di
Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1
e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla
legge, accompagnano il conducente presso strutture
sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi
di Polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie
pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali
fini equiparate, per il prelievo di
campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione
degli esami necessari ad accertare la presenza di
sostanze stupefacenti o psicotrope e per la
relativa visita medica. Le medesime disposizioni si
applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le
attività di rilevamento e soccorso.
4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su
richiesta degli organi di Polizia stradale di cui
all'articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresì gli
accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti
stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini
indicati dal comma 3; essi possono contestualmente
riguardare anche il tasso alcoolemico previsto
nell'articolo 186.
5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di
Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla
prognosi delle lesioni accertate, assicurando il
rispetto della riservatezza dei dati in base alle
vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per
l'espletamento degli accertamenti conseguenti ad
incidenti stradali sono reperiti nell'ambito dei fondi
destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di
cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999,
n. 144. Copia del referto sanitario positivo deve essere
tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di Polizia
che ha proceduto agli accertamenti,
al prefetto del luogo della commessa violazione per gli
eventuali provvedimenti di competenza.
6. Il prefetto, sulla base della certificazione
rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il
conducente si sottoponga a visita medica ai sensi
dell'articolo 119 e dispone la sospensione, in via
cautelare, della patente fino all'esito dell'esame di
revisione che deve avvenire nel termine e con le
modalità indicate dal regolamento.
7. Chiunque guida in condizioni di alterazione fisica e
psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o
psicotrope, ove il fatto non costituisca
più grave reato, é punito con le sanzioni
dell'articolo 186, comma 2. Si applicano le disposizioni
del comma 2, ultimo periodo, dell'articolo 186.8. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi
2, 3 o 4, il conducente é punito, salvo che il atto
costituisca più grave reato, con le sanzioni
di cui all'articolo 186, comma 2».
Art. 6-bis.
Divieto di somministrazione di bevande superalcoliche
sulle autostrade
(( 1. Negli esercizi commerciali e nei locali pubblici
con accesso sulle strade classificate del tipo A di cui
all'articolo 2, comma 2, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, é vietata la somministrazione di bevande
superalcoliche.))
Riferimenti normativi:
- Per il testo dell'art. 2, comma 2, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni recante il nuovo codice della strada vedi
nei riferimenti normativi all'art. 1.
Art. 6-ter.
Disposizioni concernenti i titolari di patente
rilasciata da uno Stato estero
(( 1. Per i titolari di patente rilasciata da uno Stato
estero nel quale non vige il sistema della patente a
punti, che commettono sul territorio italiano
violazioni di norme del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, é istituita
presso il Centro elaborazione dati (CED) del
Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti una banca dati che
é progressivamente alimentata con i dati
anagrafici dei conducenti che hanno commesso le
infrazioni, associando a ciascuno di essi i punti di
penalizzazione secondo le modalità previste dal
medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992. Le
infrazioni sono comunicate allo stesso CED dagli organi
di polizia di cui all'articolo 12 del citato
decreto legislativo n. 285 del 1992.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 che hanno commesso
nell'arco di un anno violazioni per un totale di almeno
venti punti é inibita la guida di veicoli a
motore sul territorio italiano per un periodo di due
anni. Ove il totale di almeno venti punti sia raggiunto
nell'arco di due anni, l'inibizione alla guida é
limitata ad un anno. Ove il totale di almeno venti punti
sia raggiunto in un periodo di tempo compreso tra i due
e i tre anni, l'inibizione alla guida é
limitata a sei mesi.
3. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti é istituita il registro degli abilitati alla
guida di nazionalità straniera, al fine di rendere
omogenea l'applicazione delle norme e delle sanzioni
previste dal presente decreto.))
Art. 7.
Disposizioni finali e transitorie
1. Le disposizioni dell'articolo 3 del decreto
legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, entrano in vigore il
1° luglio 2004.
2. All'articolo 6, comma 1, lettera e), del decreto
legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, le parole: «e delle
autoscuole di cui all'articolo 123» sono
sostituite dalle seguenti: «, delle autoscuole di cui
all'articolo 123 e dei soggetti di cui alla legge 8
agosto 1991, n. 264.».
3. All'articolo 7, comma 1, capoverso Art. 126-bis, del
decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, nel secondo periodo, le parole: «a
seguito della violazione» sono sostituite dalle
seguenti: «a seguito della comunicazione all'anagrafe
di cui sopra della violazione»;
(( a-bis) dopo il comma 1, é inserito il seguente:
«1-bis. Qualora vengano accertate contemporaneamente
più violazioni delle norme di cui al comma 1 possono
essere decurtati un massimo di quindici
punti. Le disposizioni del presente comma non si
applicano nei casi in cui é prevista la sospensione o
la revoca della patente»;
b) al comma 2, l'ultimo periodo é sostituito dai
seguenti: «La comunicazione deve essere effettuata a
carico del conducente quale responsabile della
violazione; nel caso di mancata identificazione di
questi la segnalazione deve essere effettuata a carico
del proprietario del veicolo, salvo che lo
stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla
richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati
personali e della patente del conducente al momento
della commessa violazione. Se il proprietario del
veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale
rappresentante o un suo delegato é tenuto a
fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine,
all'organo di polizia che procede. Se il proprietario
del veicolo omette di fornirli, si applica a suo carico
la
sanzione prevista dall'articolo 180, comma 8. La
comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri
avviene per via telematica.»;))
c) al comma 4 dopo primo periodo é aggiunto il
seguente: «Per i titolari di certificato di abilitazione
professionale ((e unitamente di patente B, C,
C+E, D, D+E,)) la frequenza di specifici corsi di
aggiornamento consente di recuperare 9 punti.»;
(( c-bis) al comma 5, le parole: «tre anni» sono
sostituite dalle seguenti: «due anni»; ed é aggiunto,
in fine, il seguente periodo:
«Per i titolari di patente con almeno venti punti, la
mancanza, per il periodo di due anni, della violazione
di una norma di comportamento da cui derivi
la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione
di un credito di due punti fino a un massimo di dieci
punti».))
4. Gli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 15
gennaio 2002, n. 9, sono abrogati.
5. All'articolo 18 del decreto legislativo 15 gennaio
2002, n. 9, al comma 3, le parole: «1° gennaio 2004»
sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio
2004».
(( 5-bis. Le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo
72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
introdotto dall'articolo 1, comma 3, del presente
decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2004.))6. Le disposizioni dell'articolo 119, comma 6,
dell'articolo 129, comma 4, e dell'articolo 130, comma
2-bis primo periodo, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, come
modificate dall'articolo 2, commi 2, 5 e 6, hanno
effetto dal 1° settembre 2003.
7. Le disposizioni dell'articolo 170, comma 2, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificate dall'articolo 3, comma 10, hanno effetto a
decorrere dal 1° luglio 2004.
8. Le disposizioni dell'articolo 180, comma 6, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificate dall'articolo 3, comma 17, hanno effetto a
decorrere dal 1° luglio 2004.
(( 8-bis. Il comma 5 dell'articolo 327 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495, é abrogato.
9. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 20
giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, le parole: «
di cui agli articoli 142 e 148 dello stesso decreto
legislativo, e successive modificazioni,» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 142,
148 e
176 dello stesso decreto legislativo, e successive
modificazioni,».
10. La tabella allegata al decreto legislativo 15
gennaio 2002, n. 9, recante i punteggi previsti
dall'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, é sostituita
dalla tabella allegata al presente decreto.
Riferimenti normativi:
- Il testo vigente dal 1° luglio 2004 dell'art. 3 del
decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, recante
disposizioni integrative e correttive del nuovo
codice della strada, a norma dell'art. 1, comma 1, della
legge 22 marzo 2001, n. 85, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 12 febbraio 2002, n. 36,
supplemento ordinario n. 28, é il seguente:
«Art. 3 (Modifiche all'art. 97 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285). - 1. All'art. 97 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica é sostituita dalla seguente:
"Circolazione dei ciclomotori";
b) i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
"1. I ciclomotori, per circolare, devono essere muniti
di:
a) un certificato di circolazione, contenente i dati di
identificazione e costruttivi del veicolo, nonché
quelli della targa e dell'intestatario, rilasciato dal
Dipartimento per i trasporti terrestri, ovvero da uno
dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264,
con le modalità stabilite con decreto
dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, a seguito di aggiornamento dell'Archivio
nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226;
b) una targa, che identifica l'intestatario del
certificato di circolazione.
2. La targa é personale. Il titolare la trattiene in
caso di vendita. La fabbricazione e la vendita delle
targhe sono riservate allo Stato, che può
affidarle con le modalità previste dal regolamento a
soggetti terzi.
3. Ciascun ciclomotore é individuato nell'Archivio
nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226, da
una scheda elettronica, contenente il numero di
targa, il nominativo del suo titolare, i dati
costruttivi e di identificazione di tutti i veicoli di
cui, nel tempo, il titolare della targa sia risultato
intestatario, con l'indicazione della data e dell'ora di
ciascuna variazione d'intestazione. I dati relativi alla
proprietà del veicolo sono inseriti nel
sistema informatico del Dipartimento per i trasporti
terrestri a fini di sola notizia, per l'individuazione
del responsabile della circolazione.
4. Le procedure e la documentazione occorrente per il
rilascio del certificato di circolazione e per la
produzione delle targhe sono stabilite con decreto
dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, secondo criteri di economicità e di massima
semplificazione.";
c) al comma 6, le parole: "idoneità tecnica" sono
sostituite dalla seguente: "circolazione";
d) i commi 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
"7. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non
é stato rilasciato il certificato di circolazione
é soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro centotrentuno a euro
cinquecentoventiquattro.
8. Chiunque circola con un ciclomotore sprovvisto
di targa é soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro
sessantacinque a euro duecentosessantadue.
9. Chiunque circola con un ciclomotore munito di targa
non propria é soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro
millecinquecentoquarantanove a euro
seimilacentonovantasette.";
e) al comma 10, le parole: "un contrassegno di
identificazione" sono sostituite dalle seguenti: "una
targa";
f) i commi 11, 12, 13 e 14 sono sostituiti dai seguenti:
"11. Chiunque fabbrica e vende targhe con
caratteristiche difformi da quelle indicate dal
regolamento, ovvero circola con un ciclomotore munito
delle
suddette targhe é soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro
millecinquecentoquarantanove a euro
seimilacentonovantasette.
12. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non
é stato richiesto l'aggiornamento del certificato di
circolazione per trasferimento della
proprietà secondo le modalità previste dal
regolamento, é soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro
trecentoventisette a euro milletrecentoundici. Alla
medesima sanzione é sottoposto chi non comunica la
cessazione della circolazione. Il certificato di
circolazione é ritirato immediatamente da chi accerta
la violazione ed é inviato al competente ufficio del
Dipartimento per i trasporti terrestri, che
provvede agli aggiornamenti previsti dopo l'adempimento
delle prescrizioni omesse.
13. L'intestatario che in caso di smarrimento,
sottrazione o distruzione del certificato di
circolazione o della targa non provvede, entro
quarantotto
ore, a farne denuncia agli organi di polizia é soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro sessantacinque a euro
duecentosessantadue. Alla medesima sanzione é soggetto
chi non provvede a chiedere il duplicato del certificato
di circolazione entro tre giorni dalla
suddetta denuncia.
14. Alle violazioni previste dai commi 5, 6 e 7 consegue
la sanzione amministrativa accessoria della confisca del
ciclomotore, secondo le norme di cui
al capo I, sezione II, del titolo VI; nei casi previsti
dai commi 5 e 6, si procede alla distruzione del
ciclomotore, fatta salva la facoltà degli enti da cui
dipende il personale di polizia stradale che ha
accertato la violazione, di chiedere tempestivamente che
sia assegnato il ciclomotore confiscato, previo
ripristino delle caratteristiche costruttive, per lo
svolgimento dei compiti istituzionali e fatto salvo
l'eventuale risarcimento del danno in caso di
accertata illegittimità della confisca e distruzione.
Alla violazione prevista dai com-mi 8 e 9 consegue la
sanzione accessoria del fermo amministrativo
del veicolo per un periodo di un mese o, in caso di
reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria
della confisca amministrativa del veicolo,
secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI."».
- Il testo vigente dell'art. 6, comma 1, lettera e), del
decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, recante
disposizioni integrative e correttive del nuovo
codice della strada, a norma dell'art. 1, comma 1, della
legge 22 marzo 2001, n. 85, come modificato dalla legge
qui pubblicata é il seguente:
«e) al comma 2, é aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, con decreti dirigenziali, stabilisce il
procedimento per il rilascio, l'aggiornamento e il
duplicato, attraverso il proprio sistema informatico,
delle patenti di guida, dei certificati di idoneità
alla guida e dei certificati di abilitazione
professionale, con l'obiettivo della massima
semplificazione amministrativa, anche con il
coinvolgimento dei
medici di cui all'art. 119, dei comuni, delle autoscuole
di cui all'art. 123 e dei soggetti di cui alla legge 8
agosto 1991, n. 264."».
- Il testo vigente dell'art. 7 del decreto legislativo
n. 9 del 2002, come modificato dalla legge qui
pubblicata é il seguente:
«Art. 7 (Inserimento dell'art. 126-bis al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285). - 1. Dopo l'art.
126del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, é inserito il seguente:
Art. 126-bis (Patente a punti). - 1. All'atto del
rilascio della patente viene attribuito un punteggio di
venti punti. Tale punteggio, annotato
nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di
cui agli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella
misura indicata nella tabella allegata, a seguito
della comunicazione all'anagrafe di cui sopra della
violazione di una delle norme per le quali é prevista
la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente ovvero di una tra le norme di
comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella
medesima. L'indicazione del punteggio
relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale
di contestazione.
1-bis. Qualora vengano accertate contemporaneamente più
violazioni delle norme di cui al comma 1 possono essere
decurtati un massimo di quindici
punti. Le disposizioni del presente comma non si
applicano nei casi in cui é prevista la sospensione o
la revoca della patente.
2. L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la
violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà
notizia, entro trenta giorni dalla
definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione
si intende definita quando sia avvenuto il
pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o
siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi
e giurisdizionali ammessi ovvero siano
decorsi i termini per la proposizione dei medesimi.
Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla
conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto
pagamento della sanzione, della scadenza del
termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla
conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi. La
comunicazione deve essere effettuata a carico del
conducente quale responsabile della violazione; nel caso
di mancata identificazione di questa la segnalazione
deve essere effettuata a carico del
proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non
comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta,
all'organo di polizia che procede, i dati personali e
della
patente del conducente al momento della commessa
violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una
persona giuridica, il suo legale rappresentante
o un su delegato é tenuto a fornire gli stessi dati,
entro lo stesso termine, all'organo di polizia che
procede. Se il proprietario del veicolo omette di
fornirli, si applica a suo carico la sanzione prevista
dall'art. 180, comma 8. La comunicazione al Dipartimento
per i trasporti terrestri avviene per via
telematica.
3. Ogni variazione di punteggio é comunicata agli
interessati dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla
guida. Ciascun conducente può controllare in
tempo reale lo stato della propria patente con le
modalità indicate dal Dipartimento per i trasporti
terrestri.
4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purché il
punteggio non sia esaurito, la frequenza ai corsi di
aggiornamento, organizzati dalle autoscuole
ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati
dal Dipartimento per i trasporti terrestri, consente di
riacquistare sei punti. Per i titolari di
certificato di abilitazione professionale e unitamente
di patente B, C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici
corsi di aggiornamento consente di
recuperare 9 punti. A tale fine, l'attestato di
frequenza al corso deve essere trasmesso all'ufficio del
Dipartimento per i trasporti terrestri competente
per territorio, per l'aggiornamento dell'anagrafe
nazionale dagli abilitati alla guida. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono
stabiliti i criteri per il rilascio dell'autorizzazione,
i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di
aggiornamento.
5. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui
al comma 6, la mancanza, per il periodo di due anni di
violazioni di una norma di comportamento
da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina
l'attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il
limite dei venti punti. Per i titolari di
patente con almeno venti punti, la mancanza, per il
periodo di due anni, della violazione di una norma di
comportamento da cui derivi la decurtazione
del punteggio, determina l'attribuzione di un credito di
due punti, fino a un massimo di dieci punti.
6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della
patente deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica
di cui all'art. 128. A tale fine, l'ufficio del
Dipartimento per i trasporti terrestri competente per
territorio, su comunicazione dell'anagrafe nazionale
degli abilitati alla guida, dispone la revisione
della patente di guida. Il relativo provvedimento,
notificato secondo le procedure di cui all'art. 201,
comma 3, é atto definitivo. Qualora il titolare
della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti
entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di
revisione, la patente di guida é
sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal
competente ufficio del Dipartimento per i trasporti
terrestri. Il provvedimento di sospensione é
notificato al titolare della patente a cura degli organi
di polizia stradale di cui all'art. 12, che provvedono
al ritiro ed alla conservazione del
documento.»
- Il testo vigente dell'art. 18, comma 3, del decreto
legislativo n. 9 del 2002, come modificato dalla legge
qui pubblicata é il seguente:
«3. L'art. 116, comma 13-bis, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed
integrazioni, introdotto dall'art. 6 del
presente decreto, entra in vigore il 1° luglio 2004.».
- Per il testo degli articoli 119, 129 e 130 del decreto
legislativo n. 285 del 1992 si veda nei riferimenti
normativi all'art. 2.
- Per il testo degli articoli 170 e 180 del decreto
legislativo n. 285 del 1992 si veda nei riferimenti
normativi all'art. 3.
Si riporta il testo dell'art. 327 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
(Regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo codice della strada), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 327 (Art. 119 cod. str.) (Requisiti relativi agli
arti e alla colonna vertebrale, per il conseguimento, la
conferma e la revisione della patente
speciale delle categorie A, B, C e D). - 1. Coloro che
presentino minorazioni anatomiche o funzionali a carico
degli arti o colonna vertebrale possono
conseguire o confermare la validità o essere sottoposti
a revisione della patente speciale di categoria A, B, C
e D, purché la relativa funzione possa
essere vicariata o assistita con l'adozione di adeguati
mezzi protesici od ortesici o mediante adattamenti
particolari ai veicoli da condurre.
2. Sulla base delle direttive impartite dal comitato
tecnico di cui all'art. 119, comma 10, del codice, la
funzionalità delle protesi o
l'individuazione degli adattamenti deve essere
verificata dalla commissione medica locale.
3. L'efficienza delle protesi deve essere
attestata da costruttore con certificazione rilasciata
in data non anteriore a tre mesi da esibire
alla commissione che procede all'accertamento.
4. L'efficienza degli adattamenti dovrà essere
verificata al moment del collaudo del veicolo presso un
ufficio provinciale della Direzione generale della
M.C.T.C., sulla base di dichiarazione rilasciata dal
costruttore attestante la corrispondenza ad un tipo
approvato.
5. (abrogato).
6. La commissione medica locale nel valutare la
possibilità del rilascio di patenti speciali ai
portatori di più minorazioni relative a più organi o
apparati
considera lo stato psicofisico complessivo del soggetto,
e può fissare un periodo di validità minore di quello
massimo previsto dall'art. 126 del
codice.».
- Il testo vigente dell'art. 4, comma 1, del
decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168,
recante:
Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella
circolazione stradale come modificato dalla legge qui
pubblicata é il seguente:«1. Sulle autostrade
e sulle strade extraurbane principali di cui all'art. 2,
comma 2,lettere A e B, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale
di cui all'art. 12, comma 1, del medesimo decreto
legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero
dell'interno, sentito il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o
installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del
traffico, di cui viene data informazione agli
automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza
delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli
articoli 142, 148 e 176 dello stesso decreto
legislativo, e successive modificazioni. I predetti
dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere
altresì utilizzati o installati sulle strade di cui
all'art. 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto
legislativo, ovvero su singoli tratti di esse,
individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi
del comma 2.».
Art. 8.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per
la conversione in legge.
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