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IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190;
Vista la prima approvazione dello schema del testo unico
denominato «Codice della strada» in data 9 luglio 1991 e
la successiva riapprovazione dello stesso da parte del
Consiglio dei Ministri in data 30 settembre 1991 a
seguito dell'acquisizione del concerto de15gli altri
Ministri interessati;
Uditi i pareri resi, a norma dell'art. 4, comma 2, della
legge 13 giugno 1991, n. 190, dalla competente
commissione permanente del Senato della Repubblica in
data 19 dicembre 1991 e da quella della Camera dei
deputati in data 20 dicembre 1991;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri
adottata nella riunione del 27 gennaio 1992, nella quale
si sono recepite alcune delle osservazioni al testo
contenute nei pareri resi;
Uditi i pareri definitivi resi, a norma dell'art. 4,
comma 3, della legge 13 giugno 1991, n. 190, dalla
competente commissione permanente del Senato della
Repubblica in data 30 gennaio e da quella della Camera
dei deputati in data 1° febbraio 1992;
Viste le deliberazioni conclusive del Consiglio dei
Ministri, adottate nelle riunioni del 27 febbraio e del
25 marzo 1992;
Sulla proposta dei Ministri delle infrastrutture e dei
trasporti e dei trasporti, di concerto con i Ministri
dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, delle
finanze, del tesoro, della pubblica istruzione,
dell'agricoltura e delle foreste, dell'ambiente e per i
problemi delle aree urbane;
Emana il
seguente decreto legislativo:
TITOLO I
Disposizioni generali
Art.
1. (1)
Princìpi generali
1. La
sicurezza delle persone, nella circolazione stradale,
rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed
economico perseguite dallo Stato.
2. La
circolazione dei veicoli, dei pedoni e degli animali
sulle strade è regolata dalle norme del presente codice
e dai provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel
rispetto delle normative internazionali e comunitarie in
materia. Le norme e i provvedimenti attuativi si
ispirano al principio della sicurezza stradale,
perseguendo gli obiettivi: di ridurre i costi economici,
sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare;
di migliorare il livello di qualità della vita dei
cittadini anche attraverso una razionale utilizzazione
del territorio; di migliorare la fluidità della
circolazione.
3. Al
fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti
stradali ed in relazione agli obiettivi ed agli
indirizzi della Commissione europea, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti definisce il Piano
nazionale per la sicurezza stradale.
4. Il
Governo comunica annualmente al Parlamento l'esito delle
indagini periodiche riguardanti i profili sociali,
ambientali ed economici della circolazione stradale.
5. Il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fornisce
all'opinione pubblica i dati più significativi
utilizzando i più moderni sistemi di comunicazione di
massa e, nei riguardi di alcune categorie di cittadini,
il messaggio pubblicitario di tipo prevenzionale ed
educativo.
(1) Vedi
art. 1 reg. cod. strada.
Art.
2. (1) (2)
Definizione e classificazione delle strade
1. Ai
fini dell'applicazione delle norme del presente codice
si definisce «strada» l'area ad uso pubblico destinata
alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli
animali.
2. Le
strade sono classificate, riguardo alle loro
caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei
seguenti tipi:
A -
Autostrade;
B - Strade extraurbane principali;
C - Strade extraurbane secondarie;
D - Strade urbane di scorrimento;
E - Strade urbane di quartiere;
F - Strade locali;
F-bis. Itinerari ciclopedonali.
3. Le
strade di cui al comma 2 devono avere le seguenti
caratteristiche minime:
A -
Autostrada: strada extraurbana o urbana a carreggiate
indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile,
ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale
banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o
banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a
raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di
sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero
tracciato, riservata alla circolazione di talune
categorie di veicoli a motore e contraddistinta da
appositi segnali di inizio e fine. Deve essere
attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di
parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di
decelerazione e di accelerazione.
B -
Strada extraurbana principale: strada a carreggiate
indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile,
ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina
pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con
accessi alle proprietà laterali coordinati,
contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine,
riservata alla circolazione di talune categorie di
veicoli a motore; per eventuali altre categorie di
utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve
essere attrezzata con apposite aree di servizio, che
comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di
corsie di decelerazione e di accelerazione.
C -
Strada extraurbana secondaria: strada ad unica
carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e
banchine.
D -
Strada urbana di scorrimento: strada a carreggiate
indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con
almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia
riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a
destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a
raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite
aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe
con immissioni ed uscite concentrate.
E -
Strada urbana di quartiere: strada ad unica carreggiata
con almeno due corsie, banchine pavimentate e
marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate
con apposita corsia di manovra, esterna alla
carreggiata.
F -
Strada locale: strada urbana od extraurbana
opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non
facente parte degli altri tipi di strade.
F-bis.
Itinerario ciclopedonale: strada locale, urbana,
extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla
percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una
sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza debole della
strada.
4. È
denominata «strada di servizio» la strada affiancata ad
una strada principale (autostrada, strada extraurbana
principale, strada urbana di scorrimento) avente la
funzione di consentire la sosta ed il raggruppamento
degli accessi dalle proprietà laterali alla strada
principale e viceversa, nonché il movimento e le manovre
dei veicoli non ammessi sulla strada principale stessa.
5. Per
le esigenze di carattere amministrativo e con
riferimento all'uso e alle tipologie dei collegamenti
svolti, le strade, come classificate ai sensi del comma
2, si distinguono in strade «statali», «regionali»,
«provinciali», «comunali», secondo le indicazioni che
seguono. Enti proprietari delle dette strade sono
rispettivamente lo Stato, la regione, la provincia, il
comune. Per le strade destinate esclusivamente al
traffico militare e denominate «strade militari», ente
proprietario è considerato il comando della regione
militare territoriale.
6. Le
strade extraurbane di cui al comma 2, lettere B, C ed F
si distinguono in:
A -
Statali, quando: a) costituiscono le grandi direttrici
del traffico nazionale; b) congiungono la rete viabile
principale dello Stato con quelle degli Stati limitrofi;
c) congiungono tra loro i capoluoghi di regione ovvero i
capoluoghi di provincia situati in regioni diverse,
ovvero costituiscono diretti ed importanti collegamenti
tra strade statali; d) allacciano alla rete delle strade
statali i porti marittimi, gli aeroporti, i centri di
particolare importanza industriale, turistica e
climatica; e) servono traffici interregionali o
presentano particolare interesse per l'economia di vaste
zone del territorio nazionale.
B -
Regionali, quando allacciano i capoluoghi di provincia
della stessa regione tra loro o con il capoluogo di
regione ovvero allacciano i capoluoghi di provincia o i
comuni con la rete statale se ciò sia particolarmente
rilevante per ragioni di carattere industriale,
commerciale, agricolo, turistico e climatico.
C -
Provinciali, quando allacciano al capoluogo di provincia
capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva provincia
o più capoluoghi di comuni tra loro ovvero quando
allacciano alla rete statale o regionale i capoluoghi di
comune, se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni
di carattere industriale, commerciale, agricolo,
turistico e climatico.
D -
Comunali, quando congiungono il capoluogo del comune con
le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero
congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria,
tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto
marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o nodi di
scambio intermodale o con le località che sono sede di
essenziali servizi interessanti la collettività
comunale. Ai fini del presente codice, le strade
«vicinali» sono assimilate alle strade comunali.
7. Le
strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F, sono
sempre comunali quando siano situate nell'interno dei
centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade
statali, regionali o provinciali che attraversano centri
abitati con popolazione non superiore a diecimila
abitanti.
8. Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel
termine indicato dall'art. 13, comma 5, procede alla
classificazione delle strade statali ai sensi del comma
5, seguendo i criteri di cui ai commi 5, 6 e 7, sentiti
il Consiglio superiore delle infrastrutture e dei
trasporti, il consiglio di amministrazione dell'Azienda
nazionale autonoma per le strade statali, le regioni
interessate, nei casi e con le modalità indicate dal
regolamento. Le regioni, nel termine e con gli stessi
criteri indicati, procedono, sentiti gli enti locali,
alle classificazioni delle rimanenti strade ai sensi del
comma 5. Le strade così classificate sono iscritte
nell'archivio nazionale delle strade previsto dall'art.
226.
9.
Quando le strade non corrispondono più all'uso e alle
tipologie di collegamento previste sono declassificate
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
dalle regioni, secondo le rispettive competenze,
acquisiti i pareri indicati nel comma 8. I casi e la
procedura per tale declassificazione sono indicati dal
regolamento.
10. Le
disposizioni di cui alla presente disciplina non
modificano gli effetti del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, emanato
in attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349, in
ordine all'individuazione delle opere sottoposte alla
procedura di valutazione d'impatto ambientale.
(1) Articolo così modificato dal
D.L. 27 giugno 2003, n. 151.
(2) Vedi
art. 2,
art. 3 e
art. 4 reg. cod. strada.
Art.
3. (1) (2)
Definizioni stradali e di traffico
1. Ai
fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di
traffico hanno i seguenti significati:
1) Area
di intersezione: parte della intersezione a raso, nella
quale si intersecano due o più correnti di traffico.
2) Area
pedonale: zona interdetta alla circolazione dei veicoli,
salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i
veicoli al servizio di persone con limitate o impedite
capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli
ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da
poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari
situazioni i comuni possono introdurre, attraverso
apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla
circolazione su aree pedonali.
3)
Attraversamento pedonale: parte della carreggiata,
opportunamente segnalata ed organizzata, sulla quale i
pedoni in transito dall'uno all'altro lato della strada
godono della precedenza rispetto ai veicoli.
4)
Banchina: parte della strada compresa tra il margine
della carreggiata ed il più vicino tra i seguenti
elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico,
arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio
superiore della scarpata nei rilevati.
5)
Braccio di intersezione: cfr. Ramo di intersezione.
6)
Canalizzazione: insieme di apprestamenti destinato a
selezionare le correnti di traffico per guidarle in
determinate direzioni.
7)
Carreggiata: parte della strada destinata allo
scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più
corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e
delimitata da strisce di margine.
8)
Centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le
vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine.
Per insieme di edifici si intende un raggruppamento
continuo, ancorché intervallato da strade, piazze,
giardini o simili, costituito da non meno di venticinque
fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi
veicolari o pedonali sulla strada.
9)
Circolazione: è il movimento, la fermata e la sosta dei
pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada.
10)
Confine stradale: limite della proprietà stradale quale
risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di
esproprio del progetto approvato; in mancanza, il
confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di
guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede
della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio
superiore della scarpata se la strada è in trincea.
11)
Corrente di traffico: insieme di veicoli (corrente
veicolare), o pedoni (corrente pedonale), che si muovono
su una strada nello stesso senso di marcia su una o più
file parallele, seguendo una determinata traiettoria.
12)
Corsia: parte longitudinale della strada di larghezza
idonea a permettere il transito di una sola fila di
veicoli.
13)
Corsia di accelerazione: corsia specializzata per
consentire ed agevolare l'ingresso ai veicoli sulla
carreggiata.
14)
Corsia di decelerazione: corsia specializzata per
consentire l'uscita dei veicoli da una carreggiata in
modo da non provocare rallentamenti ai veicoli non
interessati a tale manovra.
15)
Corsia di emergenza: corsia, adiacente alla carreggiata,
destinata alle soste di emergenza, al transito dei
veicoli di soccorso ed, eccezionalmente, al movimento
dei pedoni, nei casi in cui sia ammessa la circolazione
degli stessi.
16)
Corsia di marcia: corsia facente parte della
carreggiata, normalmente delimitata da segnaletica
orizzontale.
17)
Corsia riservata: corsia di marcia destinata alla
circolazione esclusiva di una o solo di alcune categorie
di veicoli.
18)
Corsia specializzata: corsia destinata ai veicoli che si
accingono ad effettuare determinate manovre, quali
svolta, attraversamento, sorpasso, decelerazione,
accelerazione, manovra per la sosta o che presentano
basse velocità o altro.
19)
Cunetta: manufatto destinato allo smaltimento delle
acque meteoriche o di drenaggio, realizzato
longitudinalmente od anche trasversalmente all'andamento
della strada.
20)
Curva: raccordo longitudinale fra due tratti di strada
rettilinei, aventi assi intersecantisi, tali da
determinare condizioni di limitata visibilità.
21)
Fascia di pertinenza: striscia di terreno compresa tra
la carreggiata ed il confine stradale. È parte della
proprietà stradale e può essere utilizzata solo per la
realizzazione di altre parti della strada.
22)
Fascia di rispetto: striscia di terreno, esterna al
confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla
realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di
costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili.
23)
Fascia di sosta laterale: parte della strada adiacente
alla carreggiata, separata da questa mediante striscia
di margine discontinua e comprendente la fila degli
stalli di sosta e la relativa corsia di manovra.
24)
Golfo di fermata: parte della strada, esterna alla
carreggiata, destinata alle fermate dei mezzi collettivi
di linea ed adiacente al marciapiede o ad altro spazio
di attesa per i pedoni.
25)
Intersezione a livelli sfalsati: insieme di
infrastrutture (sovrappassi; sottopassi e rampe) che
consente lo smistamento delle correnti veicolari fra
rami di strade poste a diversi livelli.
26)
Intersezione a raso (o a livello): area comune a più
strade, organizzata in modo da consentire lo smistamento
delle correnti di traffico dall'una all'altra di esse.
27)
Isola di canalizzazione: parte della strada,
opportunamente delimitata e non transitabile, destinata
a incanalare le correnti di traffico.
28)
Isola di traffico: cfr. Isola di canalizzazione.
29)
Isola salvagente: cfr. Salvagente.
30)
Isola spartitraffico: cfr. Spartitraffico.
31)
Itinerario internazionale: strade o tratti di strade
facenti parte degli itinerari così definiti dagli
accordi internazionali.
32)
Livelletta: tratto di strada a pendenza longitudinale
costante.
33)
Marciapiede: parte della strada, esterna alla
carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e
protetta, destinata ai pedoni.
34)
Parcheggio: area o infrastruttura posta fuori della
carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non
dei veicoli.
34-bis)
Parcheggio scambiatore: parcheggio situato in prossimità
di stazioni o fermate del trasporto pubblico locale o
del trasporto ferroviario, per agevolare
l'intermodalità.
35)
Passaggio a livello: intersezione a raso, opportunamente
attrezzata e segnalata ai fini della sicurezza, tra una
o più strade ed una linea ferroviaria o tranviaria in
sede propria.
36)
Passaggio pedonale (cfr. anche Marciapiede): parte della
strada separata dalla carreggiata, mediante una striscia
bianca continua o una apposita protezione parallela ad
essa e destinata al transito dei pedoni. Esso espleta la
funzione di un marciapiede stradale, in mancanza di
esso.
37)
Passo carrabile: accesso ad un'area laterale idonea allo
stazionamento di uno o più veicoli.
38)
Piazzola di sosta: parte della strada, di lunghezza
limitata, adiacente esternamente alla banchina,
destinata alla sosta dei veicoli.
39)
Pista ciclabile: parte longitudinale della strada,
opportunamente delimitata, riservata alla circolazione
dei velocipedi.
40)
Raccordo concavo (cunetta): raccordo tra due livellette
contigue di diversa pendenza che si intersecano al di
sotto della superficie stradale. Tratto di strada con
andamento longitudinale concavo.
41)
Raccordo convesso (dosso): raccordo tra due livellette
contigue di diversa pendenza che si intersecano al di
sopra della superficie stradale. Tratto di strada con
andamento longitudinale convesso.
42) Ramo
di intersezione: tratto di strada afferente una
intersezione.
43)
Rampa (di intersezione): strada destinata a collegare
due rami di un'intersezione.
44)
Ripa: zona di terreno immediatamente sovrastante o
sottostante le scarpate del corpo stradale
rispettivamente in taglio o in riporto sul terreno
preesistente alla strada.
45)
Salvagente: parte della strada, rialzata o
opportunamente delimitata e protetta, destinata al
riparo ed alla sosta dei pedoni, in corrispondenza di
attraversamenti pedonali o di fermate dei trasporti
collettivi.
46) Sede
stradale: superficie compresa entro i confini stradali.
Comprende la carreggiata e le fasce di pertinenza.
47) Sede
tranviaria: parte longitudinale della strada,
opportunamente delimitata, riservata alla circolazione
dei tram e dei veicoli assimilabili.
48)
Sentiero (o Mulattiera o Tratturo): strada a fondo
naturale formatasi per effetto del passaggio di pedoni o
di animali.
49)
Spartitraffico: parte longitudinale non carrabile della
strada destinata alla separazione di correnti veicolari.
50)
Strada extraurbana: strada esterna ai centri abitati.
51)
Strada urbana: strada interna ad un centro abitato.
52)
Strada vicinale (o Poderale o di Bonifica): strada
privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico.
53)
Svincolo: intersezione a livelli sfalsati in cui le
correnti veicolari non si intersecano tra loro.
53-bis)
Utente debole della strada: pedoni, disabili in
carrozzella, ciclisti e tutti coloro i quali meritino
una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla
circolazione sulle strade.
54) Zona
a traffico limitato: area in cui l'accesso e la
circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite
o a particolari categorie di utenti e di veicoli.
55) Zona
di attestamento: tratto di carreggiata, immediatamente a
monte della linea di arresto, destinato all'accumulo dei
veicoli in attesa di via libera e, generalmente,
suddiviso in corsie specializzate separate da strisce
longitudinali continue.
56) Zona
di preselezione: tratto di carreggiata, opportunamente
segnalato, ove è consentito il cambio di corsia affinché
i veicoli possano incanalarsi nelle corsie
specializzate.
57) Zona
di scambio: tratto di carreggiata a senso unico, di
idonea lunghezza, lungo il quale correnti di traffico
parallele, in movimento nello stesso verso, possono
cambiare la reciproca posizione senza doversi arrestare.
58) Zona
residenziale: zona urbana in cui vigono particolari
regole di circolazione a protezione dei pedoni e
dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli
appositi segnali di inizio e di fine.
2. Nel
regolamento sono stabilite altre definizioni stradali e
di traffico di specifico rilievo tecnico.
(1) Articolo così modificato dal
D.L. 27 giugno 2003, n. 151.
(2) Vedi
art. 5 reg. cod. strada.
Art.
4. (1)
Delimitazione del centro abitato
1. Ai
fini dell'attuazione della disciplina della circolazione
stradale, il comune, entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente codice, provvede con
deliberazione della giunta alla delimitazione del centro
abitato.
2. La
deliberazione di delimitazione del centro abitato come
definito dall'art. 3 è pubblicata all'albo pretorio per
trenta giorni consecutivi; ad essa viene allegata idonea
cartografia nella quale sono evidenziati i confini sulle
strade di accesso.
(1) Vedi
art. 5 reg. cod. strada.
Art.
5. (1)
Regolamentazione della circolazione in generale
1. Il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può
impartire ai prefetti e agli enti proprietari delle
strade le direttive per l'applicazione delle norme
concernenti la regolamentazione della circolazione sulle
strade di cui all'art. 2.
2. In
caso di inosservanza di norme giuridiche, il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti può diffidare gli
enti proprietari ad emettere i relativi provvedimenti.
Nel caso in cui gli enti proprietari non ottemperino nel
termine indicato, il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti dispone, in ogni caso di grave pericolo per la
sicurezza, l'esecuzione delle opere necessarie, con
diritto di rivalsa nei confronti degli enti medesimi.
3. I
provvedimenti per la regolamentazione della circolazione
sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli
organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con
ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i
prescritti segnali. Contro i provvedimenti emessi dal
comando militare territoriale di regione è ammesso
ricorso gerarchico al Ministro della difesa.
(1) Vedi
art. 6 reg. cod. strada.
Art.
6. (1)
Regolamentazione della circolazione fuori dei centri
abitati
1. Il
prefetto, per motivi di sicurezza pubblica o inerenti
alla sicurezza della circolazione, di tutela della
salute, nonché per esigenze di carattere militare può,
conformemente alle direttive del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sospendere
temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune
categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse. Il
prefetto, inoltre, nei giorni festivi o in particolari
altri giorni fissati con apposito calendario, da
emanarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, può vietare la circolazione di veicoli
adibiti al trasporto di cose. Nel regolamento sono
stabilite le condizioni ed eventuali deroghe.
2. Il
prefetto stabilisce, anno per anno, le opportune
prescrizioni per il transito periodico di armenti e di
greggi determinando, quando occorra, gli itinerari e gli
intervalli di tempo e di spazio.
3. Per
le strade militari i poteri di cui ai commi 1 e 2 sono
esercitati dal comandante della regione militare
territoriale.
4.
L'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di
cui all'art. 5, comma 3:
a)
disporre, per il tempo strettamente necessario, la
sospensione della circolazione di tutte o di alcune
categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica
ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla
tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di
carattere tecnico;
b)
stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere
temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di
essa, o per determinate categorie di utenti, in
relazione alle esigenze della circolazione o alle
caratteristiche strutturali delle strade;
c)
riservare corsie, anche protette, a determinate
categorie di veicoli, anche con guida di rotaie, o a
veicoli destinati a determinati usi;
d)
vietare o limitare o subordinare al pagamento di una
somma il parcheggio o la sosta dei veicoli;
e)
prescrivere che i veicoli siano muniti di mezzi
antisdrucciolevoli o degli speciali pneumatici per la
marcia su neve o ghiaccio;
f)
vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di
strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia,
rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non
meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri
mezzi appropriati.
5. Le
ordinanze di cui al comma 4 sono emanate:
a) per
le strade e le autostrade statali, dal capo dell'ufficio
periferico dell'A.N.A.S. competente per territorio;
b) per le strade regionali, dal presidente della giunta;
c) per le strade provinciali, dal presidente della
provincia;
d) per le strade comunali e le strade vicinali, dal
sindaco;
e) per le strade militari, dal comandante della regione
militare territoriale.
6. Per
le strade e le autostrade in concessione, i poteri
dell'ente proprietario della strada sono esercitati dal
concessionario, previa comunicazione all'ente
concedente. In caso di urgenza, i relativi provvedimenti
possono essere adottati anche senza la preventiva
comunicazione al concedente, che può revocare gli
stessi.
7. Nell'àmbito
degli aeroporti aperti al traffico aereo civile e nelle
aree portuali, la competenza a disciplinare la
circolazione delle strade interne aperte all'uso
pubblico è riservata rispettivamente al direttore della
circoscrizione aeroportuale competente per territorio e
al comandante di porto capo di circondario, i quali vi
provvedono a mezzo di ordinanze, in conformità alle
norme del presente codice. Nell'àmbito degli aeroporti
ove le aerostazioni siano affidate in gestione a enti o
società, il potere di ordinanza viene esercitato dal
direttore della circoscrizione aeroportuale competente
per territorio, sentiti gli enti e le società
interessati.
8. Le
autorità che hanno disposto la sospensione della
circolazione di cui ai commi 1 e 4, lettere a) e b),
possono accordare, per esigenze gravi e indifferibili o
per accertate necessità, deroghe o permessi, subordinati
a speciali condizioni e cautele.
9. Tutte
le strade statali sono a precedenza, salvo che
l'autorità competente disponga diversamente in
particolari intersezioni in relazione alla classifica di
cui all'art. 2, comma 2. Sulle altre strade o tratti di
strade la precedenza è stabilita dagli enti proprietari
sulla base della classificazione di cui all'articolo 2,
comma 2. In caso di controversia decide, con proprio
decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti. La precedenza deve essere resa nota con i
prescritti segnali da installare a cura e spese
dell'ente proprietario della strada che ha la
precedenza.
10.
L'ente proprietario della strada a precedenza, quando la
intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano,
può, con ordinanza, prescrivere ai conducenti l'obbligo
di fermarsi prima di immettersi sulla strada a
precedenza.
11.
Quando si tratti di due strade entrambe a precedenza,
appartenenti allo stesso ente, l'ente deve stabilire
l'obbligo di dare la precedenza ovvero anche l'obbligo
di arrestarsi all'intersezione; quando si tratti di due
strade a precedenza appartenenti a enti diversi, gli
obblighi suddetti devono essere stabiliti di intesa fra
gli enti stessi. Qualora l'accordo non venga raggiunto,
decide con proprio decreto il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.
12.
Chiunque non ottempera ai provvedimenti di sospensione
della circolazione emanati a norma dei commi 1 e 3 è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 148 a euro 594. Se la violazione è
commessa dal conducente di un veicolo adibito al
trasporto di cose, la sanzione amministrativa è del
pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485. In
questa ultima ipotesi dalla violazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida per un periodo da uno a quattro
mesi, nonché della sospensione della carta di
circolazione del veicolo per lo stesso periodo ai sensi
delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
(2)
13.
Chiunque viola le prescrizioni di cui al comma 2 è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 22 a euro 88. (2)
14.
Chiunque viola gli altri obblighi, divieti e limitazioni
previsti nel presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a
euro 296. (2)
Nei casi
di sosta vietata la sanzione amministrativa è del
pagamento di una somma da euro 36 a euro 148; qualora la
violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la
sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni
periodo di ventiquattro ore per il quale si protrae la
violazione. (2)
15.
Nelle ipotesi di violazione del comma 12 l'agente
accertatore intima al conducente di non proseguire il
viaggio finché non spiri il termine del divieto di
circolazione; egli deve, quando la sosta nel luogo in
cui è stata accertata la violazione costituisce
intralcio alla circolazione, provvedere a che il veicolo
sia condotto in un luogo vicino in cui effettuare la
sosta. Di quanto sopra è fatta menzione nel verbale di
contestazione. Durante la sosta la responsabilità del
veicolo e del relativo carico rimane al conducente. Se
le disposizioni come sopra impartite non sono osservate,
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente è da due a sei mesi.
(1) Vedi
art. 7 e
art. 8 reg. cod. strada.
(2) Comma così modificato dal
Decreto Ministero Giustizia 29 dicembre 2006.
Art.
7. (1)
Regolamentazione della circolazione nei centri abitati
1. Nei
centri abitati i comuni possono, con ordinanza del
sindaco:
a)
adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1,
2 e 4;
b)
limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie
di veicoli per accertate e motivate esigenze di
prevenzione degli inquinamenti e di tutela del
patrimonio artistico, ambientale e naturale,
conformemente alle direttive impartite dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti, per le
rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio ed il Ministro per i beni
culturali e ambientali;
c)
stabilire la precedenza su determinate strade o tratti
di strade, ovvero in una determinata intersezione, in
relazione alla classificazione di cui all'art. 2, e,
quando la intensità o la sicurezza del traffico lo
richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di
immettersi su una determinata strada, l'obbligo di
arrestarsi all'intersezione e di dare la precedenza a
chi circola su quest'ultima;
d)
riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli
organi di polizia stradale di cui all'art. 12, dei
vigili del fuoco, dei servizi di soccorso, nonché di
quelli adibiti al servizio di persone con limitata o
impedita capacità motoria, munite del contrassegno
speciale, ovvero a servizi di linea per lo stazionamento
ai capilinea;
e)
stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio
dei veicoli;
f)
stabilire, previa deliberazione della giunta, aree
destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli
è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere
mediante dispositivi di controllo di durata della sosta,
anche senza custodia del veicolo, fissando le relative
condizioni e tariffe in conformità alle direttive del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per le aree urbane;
g)
prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli
utilizzati per il carico e lo scarico di cose;
h)
istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al
parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185;
i)
riservare strade alla circolazione dei veicoli adibiti a
servizi pubblici di trasporto, al fine di favorire la
mobilità urbana.
2. I
divieti di sosta si intendono imposti dalle ore 8 alle
ore 20, salvo che sia diversamente indicato nel relativo
segnale.
3. Per i
tratti di strade non comunali che attraversano centri
abitati, i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1 e
2, sono di competenza del prefetto e quelli indicati
nello stesso articolo, comma 4, lettera a), sono di
competenza dell'ente proprietario della strada. I
provvedimenti indicati nello stesso comma 4, lettere b),
c), d), e) ed f) sono di competenza del comune, che li
adotta sentito il parere dell'ente proprietario della
strada.
4. Nel
caso di sospensione della circolazione per motivi di
sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione o
per esigenze di carattere militare, ovvero laddove siano
stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di
carattere temporaneo o permanente, possono essere
accordati, per accertate necessità, permessi subordinati
a speciali condizioni e cautele. Nei casi in cui sia
stata vietata o limitata la sosta, possono essere
accordati permessi subordinati a speciali condizioni e
cautele ai veicoli riservati a servizi di polizia e a
quelli utilizzati dagli esercenti la professione
sanitaria, nell'espletamento delle proprie mansioni,
nonché dalle persone con limitata o impedita capacità
motoria, muniti del contrassegno speciale.
5. Le
caratteristiche, le modalità costruttive, la procedura
di omologazione e i criteri di installazione e di
manutenzione dei dispositivi di controllo di durata
della sosta sono stabiliti con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti.
6. Le
aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori
della carreggiata e comunque in modo che i veicoli
parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico.
7. I
proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti
agli enti proprietari della strada, sono destinati alla
installazione, costruzione e gestione di parcheggi in
superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro
miglioramento e le somme eventualmente eccedenti ad
interventi per migliorare la mobilità urbana.
8.
Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del
parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero
disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di
durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su
parte della stessa area o su altra parte nelle immediate
vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a
parcheggio rispettivamente senza custodia o senza
dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale
obbligo non sussiste per le zone definite a norma
dell'art. 3 «area pedonale» e «zona a traffico
limitato», nonché per quelle definite «A» dall'art. 2
del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile
1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97
del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare
rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e
delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze
e condizioni particolari di traffico.
9. I
comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a
delimitare le aree pedonali e le zone a traffico
limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla
sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine
pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul
territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà
essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di
modifica o integrazione della deliberazione della
giunta.
Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone
di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze
particolari di traffico, di cui al secondo periodo del
comma 8.
I comuni
possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei
veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico
limitato, anche al pagamento di una somma. Con direttiva
emanata dall'Ispettorato generale per la circolazione e
la sicurezza stradale entro un anno dall'entrata in
vigore del presente codice, sono individuate le
tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale
facoltà, nonché le modalità di riscossione del pagamento
e le categorie dei veicoli esentati.
10. Le
zone di cui ai commi 8 e 9 sono indicate mediante
appositi segnali.
11.
Nell'àmbito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle
altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle
quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a
quelle previste nei medesimi commi, i comuni hanno
facoltà di riservare, con ordinanza del sindaco,
superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli
residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso.
12. Per
le città metropolitane le competenze della giunta e del
sindaco previste dal presente articolo sono esercitate
rispettivamente dalla giunta metropolitana e dal sindaco
metropolitano.
13.
Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o
divieto della circolazione, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a
euro 296. (2)
14.
Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni
previsti nel presente articolo, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a
euro 148. La violazione del divieto di circolazione
nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto,
nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato è
soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 70 a euro 285. (2)
15. Nei
casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi
oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa
pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro
ore, per il quale si protrae la violazione. Se si tratta
di sosta limitata o regolamentata, la sanzione
amministrativa è del pagamento di una somma da euro 22 a
euro 88 e la sanzione stessa è applicata per ogni
periodo per il quale si protrae la violazione. (2)
15-bis.
Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che
esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre
persone, ovvero determinano altri ad esercitare
abusivamente l'attività di parcheggiatore o
guardiamacchine sono puniti con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 675 a
euro 2.714. Se nell'attività sono impiegati minori la
somma è raddoppiata. Si applica, in ogni caso, la
sanzione accessoria della confisca delle somme
percepite, secondo le norme del capo I, sezione II, del
titolo VI. (2)
(1) Articolo così modificato dal
D.L. 27 giugno 2003, n. 151.
(2) Comma così modificato dal
Decreto Ministero Giustizia 29 dicembre 2006.
Art.
8.
Circolazione nelle piccole isole
1. Nelle
piccole isole, dove si trovino comuni dichiarati di
soggiorno o di cura, qualora la rete stradale
extraurbana non superi 50 km e le difficoltà ed i
pericoli del traffico automobilistico siano
particolarmente intensi, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i
comuni interessati, può, con proprio decreto, vietare
che, nei mesi di più intenso movimento turistico, i
veicoli appartenenti a persone non facenti parte della
popolazione stabile siano fatti affluire e circolare
nell'isola. Con medesimo provvedimento possono essere
stabilite deroghe al divieto a favore di determinate
categorie di veicoli e di utenti.
2.
Chiunque viola gli obblighi, i divieti e le limitazioni
previsti dal presente articolo è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 375 a
euro 1.485. (1)
(1) Comma così modificato dal
Decreto Ministero Giustizia 29 dicembre 2006.
Art.
9.
Competizioni sportive su strada
1. Sulle
strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni
sportive con veicoli o animali e quelle atletiche, salvo
autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata dal comune
in cui devono avere luogo le gare atletiche e
ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a
trazione animale. Essa è rilasciata dalla regione e
dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le
gare atletiche, ciclistiche e per le gare con animali o
con veicoli a trazione animale che interessano più
comuni. Per le gare con veicoli a motore
l'autorizzazione è rilasciata, sentite le federazioni
nazionali sportive competenti e dandone tempestiva
informazione all'autorità di pubblica sicurezza: dalla
regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano
per le strade che costituiscono la rete di interesse
nazionale; dalla regione per le strade regionali; dalle
province per le strade provinciali; dai comuni per le
strade comunali. Nelle autorizzazioni sono precisate le
prescrizioni alle quali le gare sono subordinate.
2. Le
autorizzazioni di cui al comma 1 devono essere richieste
dai promotori almeno quindici giorni prima della
manifestazione per quelle di competenza del sindaco e
almeno trenta giorni prima per le altre e possono essere
concesse previo nulla osta dell'ente proprietario della
strada.
3. Per
le autorizzazioni relative alle competizioni
motoristiche i promotori devono richiedere il nulla osta
per la loro effettuazione al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, allegando il preventivo
parere del C.O.N.I. Per consentire la formulazione del
programma delle competizioni da svolgere nel corso
dell'anno, qualora venga riconosciuto il carattere
sportivo delle stesse e non si creino gravi limitazioni
al servizio di trasporto pubblico, nonché al traffico
ordinario, i promotori devono avanzare le loro richieste
entro il trentuno dicembre dell'anno precedente. Il
preventivo parere del C.O.N.I. non è richiesto per le
manifestazioni di regolarità a cui partecipano i veicoli
di cui all'articolo 60, purché la velocità imposta sia
per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la
manifestazione sia organizzata in conformità alle norme
tecnico sportive della federazione di competenza.
4.
L'autorizzazione per l'effettuazione delle competizioni
previste dal programma di cui al comma 3 deve essere
richiesta, almeno trenta giorni prima della data fissata
per la competizione, ed è subordinata al rispetto delle
norme tecnico-sportive e di sicurezza vigenti e
all'esito favorevole del collaudo del percorso di gara e
delle attrezzature relative, effettuato da un tecnico
dell'ente proprietario della strada, assistito dai
rappresentanti dei Ministeri dell'interno, delle
infrastrutture e dei trasporti, unitamente ai
rappresentanti degli organi sportivi competenti e dei
promotori. Tale collaudo può essere omesso quando,
anziché di gare di velocità, si tratti di gare di
regolarità per le quali non sia ammessa una velocità
media eccedente 50 km/h sulle tratte da svolgersi sulle
strade aperte al traffico e 80 km/h sulle tratte da
svolgersi sulle strade chiuse al traffico; il collaudo
stesso è sempre necessario per le tratte in cui siano
consentite velocità superiori ai detti limiti.
5. Nei
casi in cui, per motivate necessità, si debba inserire
una competizione non prevista nel programma, i
promotori, prima di chiedere l'autorizzazione di cui al
comma 4, devono richiedere al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti il nulla osta di cui al
comma 3 almeno sessanta giorni prima della competizione.
L'autorità competente può concedere l'autorizzazione a
spostare la data di effettuazione indicata nel programma
quando gli organi sportivi competenti lo richiedano per
motivate necessità, dandone comunicazione al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.
6. Per
tutte le competizioni sportive su strada,
l'autorizzazione è altresì subordinata alla stipula, da
parte dei promotori, di un contratto di assicurazione
per la responsabilità civile di cui all'art. 3 della
legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive
modificazioni e integrazioni. L'assicurazione deve
coprire altresì la responsabilità dell'organizzazione
degli altri obbligati per i danni comunque causati alle
strade e alle relative attrezzature. I limiti di
garanzia sono previsti dalla normativa vigente.
6-bis.
Quando la sicurezza della circolazione lo renda
necessario, nel provvedimento di autorizzazione di
competizioni ciclistiche su strada, può essere imposta
la scorta da parte di uno degli organi di cui
all'articolo 12, comma 1, ovvero, in loro vece o in loro
ausilio, di una scorta tecnica effettuata da persone
munite di apposita abilitazione. Qualora sia prescritta
la scorta di polizia, l'organo adito può autorizzare gli
organizzatori ad avvalersi, in sua vece o in suo
ausilio, della scorta tecnica effettuata a cura di
personale abilitato, fissandone le modalità ed imponendo
le relative prescrizioni.
6-ter.
Con disciplinare tecnico, approvato con provvedimento
dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno,
sono stabiliti i requisiti e le modalità di abilitazione
delle persone autorizzate ad eseguire la scorta tecnica
ai sensi del comma 6-bis, i dispositivi e le
caratteristiche dei veicoli adibiti al servizio di
scorta nonché le relative modalità di svolgimento.
L'abilitazione è rilasciata dal Ministero dell'interno.
6-quater. Per le competizioni ciclistiche o podistiche,
ovvero con altri veicoli non a motore o con pattini, che
si svolgono all'interno del territorio comunale, o di
comuni limitrofi, tra i quali vi sia preventivo accordo,
la scorta può essere effettuata dalla polizia municipale
coadiuvata, se necessario, da scorta tecnica con
personale abilitato ai sensi del comma 6-ter.
7. Al
termine di ogni competizione il prefetto comunica
tempestivamente al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, ai fini della predisposizione del programma
per l'anno successivo, le risultanze della competizione
precisando le eventuali inadempienze rispetto alla
autorizzazione e l'eventuale verificarsi di
inconvenienti o incidenti.
7-bis.
Salvo che, per particolari esigenze connesse
all'andamento plano-altimetrico del percorso, ovvero al
numero dei partecipanti, sia necessaria la chiusura
della strada, la validità dell'autorizzazione è
subordinata, ove necessario, all'esistenza di un
provvedimento di sospensione temporanea della
circolazione in occasione del transito dei partecipanti
ai sensi dell'articolo 6, comma 1, ovvero, se trattasi
di centro abitato, dell'articolo 7, comma 1.
8. Fuori
dei casi previsti dal comma 8-bis, chiunque organizza
una competizione sportiva indicata nel presente articolo
senza esserne autorizzato nei modi previsti è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 148 a euro 594, se si tratta di competizione
sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di
una somma da euro 742 a euro 2.970, se si tratta di
competizione sportiva con veicoli a motore. In ogni caso
l'autorità amministrativa dispone l'immediato divieto di
effettuare la competizione, secondo le norme di cui al
capo I, sezione II, del titolo VI. (1)
[8-bis. Chiunque organizza una competizione sportiva in
velocità con veicoli a motore indicata nel presente
articolo senza esserne autorizzato nei modi previsti è
punito con l'arresto da uno ad otto mesi e con l'ammenda
da euro cinquecento ad euro cinquemila. Alla stessa pena
soggiace chiunque, a qualsiasi titolo, partecipa alla
competizione non autorizzata. All'accertamento del reato
consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente da due a sei mesi ai sensi del
capo II, sezione II, del titolo VI. In ogni caso
l'autorità amministrativa dispone l'immediato divieto di
effettuare la competizione, secondo le norme di cui al
capo I, sezione II, del titolo VI. Con la sentenza di
condanna è sempre disposta la confisca dei veicoli dei
partecipanti.] (2)
9.
Chiunque non ottemperi agli obblighi, divieti o
limitazioni a cui il presente articolo subordina
l'effettuazione di una competizione sportiva, e
risultanti dalla relativa autorizzazione, è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 74 a euro 296, se si tratta di competizione
sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di
una somma da euro 148 a euro 594, se si tratta di
competizione sportiva con veicoli a motore. (1)
(1) Comma così modificato dal
Decreto Ministero Giustizia 29 dicembre 2006.
(2) Comma abrogato dal
D.L. 27 giugno 2003, n. 151.
Art.
9-bis. (1)
Organizzazione di competizioni non autorizzate in
velocità con veicoli a motore e partecipazione alle
gare.
1. Salvo
che il fatto costituisca più grave reato, chiunque
organizza, promuove, dirige o comunque agevola una
competizione sportiva in velocità con veicoli a motore
senza esserne autorizzato ai sensi dell'articolo 9 è
punito con la reclusione da uno a tre anni e con la
multa da euro 25.000 a euro 100.000. La stessa pena si
applica a chiunque prende parte alla competizione non
autorizzata.
2. Se
dallo svolgimento della competizione deriva, comunque,
la morte di una o più persone, si applica la pena della
reclusione da sei a dodici anni; se ne deriva una
lesione personale la pena è della reclusione da tre a
sei anni.
3. Le
pene indicate ai commi 1 e 2 sono aumentate fino ad un
anno se le manifestazioni sono organizzate a fine di
lucro o al fine di esercitare o di consentire scommesse
clandestine, ovvero se alla competizione partecipano
minori di anni diciotto.
4.
Chiunque effettua scommesse sulle gare di cui al comma 1
è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno e con
la multa da euro 5.000 a euro 25.000.
5. Nei
confronti di coloro che hanno preso parte alla
competizione, all'accertamento del reato consegue la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente da uno a tre anni ai sensi del capo II,
sezione II, del titolo VI. La patente è sempre revocata
se dallo svolgimento della competizione sono derivate
lesioni personali gravi o gravissime o la morte di una o
più persone. Con la sentenza di condanna è sempre
disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo
che appartengano a persona estranea al reato, e che
questa non li abbia affidati a questo scopo.
6. In
ogni caso l'autorità amministrativa dispone l'immediato
divieto di effettuare la competizione, secondo le norme
di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
(1) Articolo così modificato dal
D.L. 27 giugno 2003, n. 151.
Art.
9-ter. (1)
Divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore.
1. Fuori
dei casi previsti dall'articolo 9-bis, chiunque gareggia
in velocità con veicoli a motore è punito con la
reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da euro
5.000 a euro 20.000.
2. Se dallo
svolgimento della competizione deriva, comunque, la
morte di una o più persone, si applica la pena della
reclusione da sei a dieci anni; se ne deriva una lesione
personale la pena è della reclusione da due a cinque
anni.
3.
All'accertamento del reato consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della
patente da uno a tre anni ai sensi del capo II, sezione
II, del titolo VI. La patente è sempre revocata se dallo
svolgimento della competizione sono derivate lesioni
personali gravi o gravissime o la morte di una o più
persone. Con la sentenza di condanna è sempre disposta
la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo che
appartengano a persona estranea al reato e che questa
non li abbia affidati a questo scopo.
(1)
Articolo così modificato dal
D.L. 27 giugno 2003, n. 151.
Art.
10. (1)
Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di
eccezionalità
1. È
eccezionale il veicolo che nella propria configurazione
di marca superi, per specifiche esigenze funzionali, i
limiti di sagoma o massa stabiliti negli articoli 61 e
62.
2. È
considerato trasporto in condizioni di eccezionalità:
a) il
trasporto di una o più cose indivisibili che, per le
loro dimensioni, determinano eccedenza rispetto ai
limiti di sagoma stabiliti dall'art. 61, ma sempre nel
rispetto dei limiti di massa stabiliti nell'art. 62;
insieme con le cose indivisibili possono essere
trasportate anche altre cose non eccedenti per
dimensioni i limiti dell'art. 61, sempreché non vengano
superati i limiti di massa stabiliti dall'art. 62;
b) il
trasporto, che ecceda congiuntamente i limiti fissati
dagli articoli 61 e 62, di blocchi di pietra naturale,
di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature
industriali complesse per l'edilizia, di prodotti
siderurgici coils e laminati grezzi, eseguito con
veicoli eccezionali, può essere effettuato integrando il
carico con gli stessi generi merceologici autorizzati, e
comunque in numero non superiore a sei unità, fino al
completamento della massa eccezionale complessiva
posseduta dall'autoveicolo o dal complesso di veicoli;
qualora vengano superati i limiti di cui all'articolo
62, ma nel rispetto dell'articolo 61, il carico può
essere completato, con generi della stessa natura
merceologica, per occupare l'intera superficie utile del
piano di carico del veicolo o del complesso di veicoli,
nell'osservanza dell'articolo 164 e della massa
eccezionale a disposizione, fatta eccezione per gli
elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature
industriali complesse per l'edilizia per i quali ricorre
sempre il limite delle sei unità. In entrambi i casi la
predetta massa complessiva non potrà essere superiore a
38 tonnellate se autoveicoli isolati a tre assi, a 48
tonnellate se autoveicoli isolati a quattro assi, a 86
tonnellate se complessi di veicoli a sei assi, a 108
tonnellate se complessi di veicoli ad otto assi. I
richiamati limiti di massa possono essere superati nel
solo caso in cui venga trasportato un unico pezzo
indivisibile.
2-bis. Ove
i veicoli di cui al comma 2, lettera b), per
l'effettuazione delle attività ivi previste, compiano
percorsi ripetitivi con sagome di carico sempre simili,
l'autorizzazione alla circolazione è concessa dall'ente
proprietario previo pagamento di un indennizzo
forfettario pari a l,5, 2 e 3 volte gli importi
rispettivamente dovuti per i medesimi veicoli isolati a
tre e quattro assi e le combinazioni a sei o più assi,
da corrispondere contestualmente alla tassa di possesso
e per la stessa durata. L'autorizzazione per la
percorrenza di strade di tipo «A» è comunque subordinata
al pagamento delle tariffe prescritte dalle società
autostradali. I proventi dei citati indennizzi
affluiscono in un apposito capitolo dello stato di
previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e sono
assegnati agli enti proprietari delle strade in analogia
a quanto previsto dall'articolo 34 per i veicoli
classificati mezzi d'opera. Ai veicoli ed ai trasporti
di cui sopra sono altresì applicabili le sanzioni di cui
al comma 5 dell'articolo 34, aumentate di due volte, e
ai commi 21 e 22 del presente articolo.
3. È
considerato trasporto in condizioni di eccezionalità
anche quello effettuato con veicoli:
a) il cui
carico indivisibile sporge posteriormente oltre la
sagoma del veicolo di più di 3/10 della lunghezza del
veicolo stesso;
b) che, pur
avendo un carico indivisibile sporgente posteriormente
meno di 3/10, hanno lunghezza, compreso il carico,
superiore alla sagoma limite in lunghezza propria di
ciascuna categoria di veicoli;
c) il cui
carico indivisibile sporge anteriormente oltre la sagoma
del veicolo;
d) isolati
o costituenti autotreno, ovvero autoarticolati, purché
il carico non sporga anteriormente dal semirimorchio,
caratterizzati in modo permanente da particolari
attrezzature risultanti dalle rispettive carte di
circolazione, destinati esclusivamente al trasporto di
veicoli che eccedono i limiti previsti dall'articolo 61;
e) isolati
o costituenti autotreni ovvero autoarticolati dotati di
blocchi d'angolo di tipo normalizzato allorché
trasportino esclusivamente contenitori o casse mobili di
tipo unificato, per cui vengono superate le dimensioni o
le masse stabilite rispettivamente dall'articolo 61 e
dall'articolo 62;
f) mezzi
d'opera definiti all'articolo 54, comma 1, lettera n),
quando eccedono i limiti di massa stabiliti
dall'articolo 62;
g) con
carrozzeria ad altezza variabile che effettuano
trasporti di animali vivi;
g-bis) che
trasportano balle o rotoli di paglia e fieno;
g-ter)
isolati o complessi di veicoli, adibiti al trasporto di
macchine operatrici e di macchine agricole.
4. Si
intendono per cose indivisibili, ai fini delle presenti
norme, quelle per le quali la riduzione delle dimensioni
o delle masse, entro i limiti degli articoli 61 o 62,
può recare danni o compromettere la funzionalità delle
cose ovvero pregiudicare la sicurezza del trasporto.
5. I
veicoli eccezionali possono essere utilizzati solo dalle
aziende che esercitano ai sensi di legge l'attività del
trasporto eccezionale ovvero in uso proprio per
necessità inerenti l'attività aziendale;
l'immatricolazione degli stessi veicoli potrà avvenire
solo a nome e nella disponibilità delle predette
aziende.
6. I
trasporti ed i veicoli eccezionali sono soggetti a
specifica autorizzazione alla circolazione, rilasciata
dall'ente proprietario o concessionario per le
autostrade, strade statali e militari e dalle regioni
per la rimanente rete viaria, salvo quanto stabilito al
comma 2, lettera b).
Non sono
soggetti ad autorizzazione i veicoli:
a) di cui
al comma 3, lettera d), quando, ancorché per effetto del
carico, non eccedano in altezza 4,20 m e non eccedano in
lunghezza di oltre il 12%, con i limiti stabiliti
dall'articolo 61; tale eccedenza può essere anteriore e
posteriore, oppure soltanto posteriore, per i veicoli
isolati o costituenti autotreno, e soltanto posteriore
per gli autoarticolati, a condizione che chi esegue il
trasporto verifichi che nel percorso siano comprese
esclusivamente strade o tratti di strada aventi le
caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma 4;
b) di cui
al comma 3, lettera g), lettera g-bis) e lettera g-ter),
quando non eccedano l'altezza di 4,30 m con il carico e
le altre dimensioni stabilite dall'articolo 61 o le
masse stabilite dall'articolo 62, a condizione che chi
esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano
comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi
le caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma 4.
b-bis) di
cui al comma 3, lettera e), quando, ancorché per effetto
del carico, non eccedano l'altezza di 4,30 m. e non
eccedano in lunghezza di oltre il 12 per cento i limiti
stabiliti dall'articolo 61, a condizione che siano
rispettati gli altri limiti stabiliti dagli articoli 61
e 62 e che chi esegue il trasporto verifichi che nel
percorso siano compresi esclusivamente strade o tratti
di strada aventi le caratteristiche indicate
nell'articolo 167, comma 4.
7. I
veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera n),
classificati mezzi d'opera e che eccedono i limiti di
massa stabiliti nell'articolo 62, non sono soggetti ad
autorizzazione alla circolazione a condizione che:
a) non
superino i limiti di massa indicati nel comma 8 e
comunque i limiti dimensionali dell'art. 61;
b)
circolino nelle strade o in tratti di strade che
nell'archivio di cui all'art. 226 risultino transitabili
per detti mezzi, fermo restando quanto stabilito dal
comma 4 dello stesso art. 226;
c) da parte
di chi esegue il trasporto sia verificato che lungo il
percorso non esistano limitazioni di massa totale a
pieno carico o per asse segnalate dai prescritti
cartelli;
d) per essi
sia stato corrisposto l'indennizzo di usura di cui
all'art. 34.
Qualora non
siano rispettate le condizioni di cui alle lettere a),
b) e c) i suddetti mezzi devono richiedere l'apposita
autorizzazione prevista per tutti gli altri trasporti
eccezionali.
8. La massa
massima complessiva a pieno carico dei mezzi d'opera,
purché l'asse più caricato non superi le 13 t, non può
eccedere:
a) veicoli
a motore isolati:
- due assi:
20 t;
- tre assi:
33 t;
- quattro o
più assi, con due assi anteriori direzionali: 40 t;
b)
complessi di veicoli:
- quattro
assi: 44 t;
- cinque o
più assi: 56 t;
- cinque o
più assi, per il trasporto di calcestruzzo in betoniera:
54 t.
9.
L'autorizzazione è rilasciata o volta per volta o per
più transiti o per determinati periodi di tempo nei
limiti della massa massima tecnicamente ammissibile. Nel
provvedimento di autorizzazione possono essere imposti
percorsi prestabiliti ed un servizio di scorta della
polizia stradale o tecnica, secondo le modalità e nei
casi stabiliti dal regolamento. Qualora sia prevista la
scorta della polizia stradale, questa, ove le condizioni
di traffico e la sicurezza stradale lo consentano, può
autorizzare l'impresa ad avvalersi, in sua vece, della
scorta tecnica, secondo le modalità stabilite nel
regolamento.
10.
L'autorizzazione può essere data solo quando sia
compatibile con la conservazione delle sovrastrutture
stradali, con la stabilità dei manufatti e con la
sicurezza della circolazione. In essa sono indicate le
prescrizioni nei riguardi della sicurezza stradale. Se
il trasporto eccezionale è causa di maggiore usura della
strada in relazione al tipo di veicolo, alla
distribuzione del carico sugli assi e al periodo di
tempo o al numero dei transiti per i quali è richiesta
l'autorizzazione, deve altresì essere determinato
l'ammontare dell'indennizzo, dovuto all'ente
proprietario della strada, con le modalità previste dal
comma 17. L'autorizzazione è comunque subordinata al
pagamento delle spese relative agli eventuali
accertamenti tecnici preventivi e alla organizzazione
del traffico eventualmente necessaria per
l'effettuazione del trasporto nonché alle opere di
rafforzamento necessarie. Ai limiti dimensionali
stabiliti dall'autorizzazione non concorrono le
eventuali eccedenze derivanti dagli organi di fissaggio
ed ancoraggio del carico.
11.
L'autorizzazione alla circolazione non è prescritta per
i veicoli eccezionali di cui al comma 1 quando circolano
senza superare nessuno dei limiti stabiliti dagli
articoli 61 e 62 e quando garantiscono il rispetto della
iscrizione nella fascia di ingombro prevista dal
regolamento.
12. Non
costituisce trasporto eccezionale, e pertanto non è
soggetto alla relativa autorizzazione, il traino di
veicoli in avaria non eccedenti i limiti dimensionali e
di massa stabiliti dagli articoli 61 o 62, quando tale
traino sia effettuato con veicoli rispondenti alle
caratteristiche costruttive e funzionali indicate nel
regolamento e sia limitato al solo itinerario necessario
a raggiungere la più vicina officina.
13. Non
costituisce altresì trasporto eccezionale
l'autoarticolato il cui semirimorchio è allestito con
gruppo frigorifero autorizzato, sporgente anteriormente
a sbalzo, a condizione che il complesso non ecceda le
dimensioni stabilite dall'art. 61.
14. I
veicoli per il trasporto di persone che per specificate
e giustificate esigenze funzionali superino le
dimensioni o le masse stabilite dagli articoli 61 o 62
sono compresi tra i veicoli di cui al comma 1. I
predetti veicoli, qualora utilizzino i sistemi di
propulsione ad alimentazione elettrica, sono esenti dal
titolo autorizzativo allorché presentano un'eccedenza in
lunghezza rispetto all'art. 61 dovuta all'asta di presa
di corrente in posizione di riposo. L'immatricolazione,
ove ricorra, e l'autorizzazione all'impiego potranno
avvenire solo a nome e nella disponibilità di imprese
autorizzate ad effettuare il trasporto di persone.
15.
L'autorizzazione non può essere accordata per i
motoveicoli ed è comunque vincolata ai limiti di massa e
alle prescrizioni di esercizio indicate nella carta di
circolazione prevista dall'art. 93.
16. Nel
regolamento sono stabilite le caratteristiche
costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di
quelli adibiti al trasporto eccezionale, nonché dei
mezzi d'opera.
17. Nel
regolamento sono stabilite le modalità per il rilascio
delle autorizzazioni per l'esecuzione dei trasporti
eccezionali, ivi comprese le eventuali tolleranze,
l'ammontare dell'indennizzo nel caso di trasporto
eccezionale per massa, e i criteri per la imposizione
della scorta tecnica o della scorta della polizia della
strada. Nelle autorizzazioni periodiche rilasciate per i
veicoli adibiti al trasporto di carri ferroviari vige
l'esonero dall'obbligo della scorta.
18.
Chiunque, senza avere ottenuto l'autorizzazione, ovvero
violando anche una sola delle condizioni stabilite
nell'autorizzazione relativamente ai percorsi
prestabiliti, fatta esclusione di brevi tratte non
prevedibili e funzionali alla consegna delle merci, su o
tra percorsi già autorizzati, ai periodi temporali,
all'obbligo di scorta della Polizia stradale o tecnica,
nonché superando anche uno solo dei limiti massimi
dimensionali o di massa indicati nell'autorizzazione
medesima, esegua uno dei trasporti eccezionali di cui ai
commi 2, 3 o 7, ovvero circoli con uno dei veicoli
eccezionali di cui al comma 1, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 681 a
euro 2.749. (2)
19.
Chiunque esegua trasporti eccezionali o in condizioni di
eccezionalità, ovvero circoli con un veicolo eccezionale
senza osservare le prescrizioni stabilite
nell'autorizzazione è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 137 a
euro 549. Alla stessa sanzione è soggetto chiunque
esegua trasporti eccezionali o in condizioni di
eccezionalità ovvero circoli con un veicolo eccezionale,
senza rispettare tutte le prescrizioni non comprese fra
quelle indicate al comma 18, ad esclusione dei casi in
difetto, ancorché maggiori delle tolleranze ammesse e/o
con numero inferiore degli elementi del carico
autorizzato. (2)
20.
Chiunque, avendola ottenuta, circoli senza avere con sé
l'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148. Il
viaggio potrà proseguire solo dopo l'esibizione
dell'autorizzazione; questa non sana l'obbligo di
corrispondere la somma dovuta. (2)
21.
Chiunque adibisce mezzi d'opera al trasporto di cose
diverse da quelle previste nell'art. 54, comma 1,
lettera n), salvo che ciò sia espressamente consentito,
comunque entro i limiti di cui all'articolo 62, nelle
rispettive licenze ed autorizzazioni al trasporto di
cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485, e alla
sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della carta di circolazione da uno a sei mesi. La carta
di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta
la violazione e trasmessa, senza ritardo, all'ufficio
competente del Dipartimento per i trasporti terrestri
che adotterà il provvedimento di sospensione. Alla terza
violazione, accertata in un periodo di cinque anni, è
disposta la revoca, sulla carta di circolazione, della
qualifica di mezzo d'opera. (2)
22.
Chiunque transita con un mezzo d'opera in eccedenza ai
limiti di massa stabiliti nell'art. 62 sulle strade e
sulle autostrade non percorribili ai sensi del presente
articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485. (2)
23. Le
sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi
18, 19, 21 e 22 si applicano sia al proprietario del
veicolo sia al committente, quando si tratta di
trasporto eseguito per suo conto esclusivo, ad
esclusione di quelle relative a violazioni di norme di
cui al Titolo V che restano a carico del solo conducente
del veicolo.
24. Dalle
sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi
18, 21 e 22 consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida del
conducente per un periodo da quindici a trenta giorni,
nonché la sospensione della carta di circolazione del
veicolo da uno a due mesi, secondo le norme di cui al
Capo I, sezione II, del Titolo VI. Nel caso di cui al
comma 18, ove la violazione consista nel superamento dei
limiti di massa previsti dall'articolo 62, ovvero dei
limiti di massa indicati nell'autorizzazione al
trasporto eccezionale, non si procede all'applicazione
di sanzioni, se la massa complessiva a pieno carico non
risulta superiore di oltre il 5 per cento ai limiti
previsti dall'articolo 62, comma 4. Nel caso di cui al
comma 18, ove la violazione consista nel superamento dei
limiti di sagoma previsti dall'articolo 61, ovvero dei
limiti indicati nell'autorizzazione al trasporto
eccezionale, non si procede all'applicazione di sanzioni
se le dimensioni del carico non risultano superiori di
oltre il 2 per cento, tranne nel caso in cui il
superamento delle dimensioni comporti la prescrizione
dell'obbligo della scorta.
25. Nelle
ipotesi di violazione dei commi 18, 21 e 22, l'agente
accertatore intima al conducente di non proseguire il
viaggio, fino a che non si sia munito
dell'autorizzazione, ovvero non abbia ottemperato alle
norme ed alle cautele stabilite nell'autorizzazione. Il
veicolo deve essere condotto in un luogo indicato dal
proprietario dello stesso, al fine di ottemperare al
fermo amministrativo; durante la sosta la responsabilità
del veicolo e il relativo trasporto rimangono a carico
del proprietario. Di quanto sopra è fatta menzione nel
verbale di contestazione. Se le disposizioni come sopra
impartite non sono osservate, si applica la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della
patente da uno a tre mesi.
25-bis.
Nelle ipotesi di violazione del comma 19 il veicolo non
può proseguire il viaggio se il conducente non abbia
provveduto a sistemare il carico o il veicolo ovvero non
abbia adempiuto alle prescrizioni omesse. L'agente
accertatore procede al ritiro immediato della carta di
circolazione, provvedendo con tutte le cautele che il
veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sistemazione
del carico; del ritiro è fatta menzione nel verbale di
contestazione della violazione. Durante la sosta la
responsabilità del veicolo e del relativo carico rimane
del conducente. I documenti sono restituiti all'avente
diritto, allorché il carico o il veicolo siano stati
sistemati, ovvero quando sia stata adempiuta la
prescrizione omessa.
25-ter. Il
personale abilitato che nel corso di una scorta tecnica
non rispetta le prescrizioni o le modalità di
svolgimento previste dal regolamento è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 370 a euro 1.485. Ove in un periodo di due anni il
medesimo soggetto sia incorso per almeno due volte in
una delle violazioni di cui al presente comma,
all'ultima violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione
dell'abilitazione da uno a tre mesi, ai sensi della
sezione II del capo I del titolo VI. (2)
25-quater.
Oltre alle sanzioni previste nei commi precedenti non è
data facoltà di applicare ulteriori sanzioni di
carattere amministrativo da parte degli enti di cui al
comma 6.
26. Le
disposizioni del presente articolo non si applicano alle
macchine agricole eccezionali e alle macchine operatrici
eccezionali.
(1) Vedi
art. 9,
art. 10,
art. 11,
art. 12
art. 13,
art. 14,
art. 15,
art. 16,
art. 17,
art. 18,
art. 19
e
art. 20
reg. cod. strada.
(2) Comma così modificato dal
Decreto Ministero Giustizia 29 dicembre 2006.
Art.
11. (1)
Servizi di polizia stradale
1.
Costituiscono servizi di polizia stradale:
a) la
prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia
di circolazione stradale;
b) la
rilevazione degli incidenti stradali;
c) la
predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a
regolare il traffico;
d) la
scorta per la sicurezza della circolazione;
e) la
tutela e il controllo sull'uso della strada.
2. Gli
organi di polizia stradale concorrono, altresì, alle
operazioni di soccorso automobilistico e stradale in
genere. Possono, inoltre, collaborare all'effettuazione
di rilevazioni per studi sul traffico.
3. Ai
servizi di polizia stradale provvede il Ministero
dell'interno, salve le attribuzioni dei comuni per
quanto concerne i centri abitati. Al Ministero
dell'interno compete, altresì, il coordinamento dei
servizi di polizia stradale da chiunque espletati.
4. Gli
interessati possono chiedere agli organi di polizia di
cui all'art. 12 le informazioni acquisite relativamente
alle modalità dell'incidente, alla residenza ed al
domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei
veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi.
(1)
Vedi
art. 21 reg. cod. strada.
Art.
12. (1) (2)
Espletamento dei servizi di polizia stradale
1.
L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti
dal presente codice spetta:
a) in
via principale alla specialità Polizia Stradale della
Polizia di Stato;
b) alla Polizia di Stato;
c) all'Arma dei carabinieri;
d) al Corpo della guardia di finanza;
d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale,
nell'àmbito del territorio di competenza;
e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'àmbito
del territorio di competenza;
f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al
servizio di polizia stradale;
f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo
forestale dello Stato, in relazione ai compiti di
istituto.
2.
L'espletamento dei servizi di cui all'art. 11, comma 1,
lettere a) e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali e
agenti di polizia giudiziaria indicati nell'art. 57,
commi 1 e 2, del codice di procedura penale.
3. La
prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia
di circolazione stradale e la tutela e il controllo
sull'uso delle strade possono, inoltre, essere
effettuati, previo superamento di un esame di
qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento
di esecuzione:
a) dal
personale dell'Ispettorato generale per la circolazione
e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione centrale e
periferica del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, del Dipartimento per i trasporti terrestri
appartenente al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e dal personale dell'A.N.A.S.;
b) dal
personale degli uffici competenti in materia di
viabilità delle regioni, delle province e dei comuni,
limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di
proprietà degli enti da cui dipendono;
c) dai
dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni
aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere,
limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o
sui tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;
d) dal
personale delle Ferrovie dello Stato e delle ferrovie e
tranvie in concessione, che espletano mansioni ispettive
o di vigilanza, nell'esercizio delle proprie funzioni e
limitatamente alle violazioni commesse nell'àmbito dei
passaggi a livello dell'amministrazione di appartenenza;
e) dal
personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
nell'àmbito delle aree di cui all'art. 6, comma 7;
f) dai
militari del Corpo delle capitanerie di porto,
dipendenti dal Ministero della marina mercantile, nell'àmbito
delle aree di cui all'art. 6, comma 7.
3-bis. I
servizi di scorta per la sicurezza della circolazione,
nonché i conseguenti servizi diretti a regolare il
traffico, di cui all'articolo 11, comma 1, lettere c) e
d), possono inoltre essere effettuati da personale
abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli
eccezionali e ai trasporti in condizione di
eccezionalità, limitatamente ai percorsi autorizzati con
il rispetto delle prescrizioni imposte dagli enti
proprietari delle strade nei provvedimenti di
autorizzazione o di quelle richieste dagli altri organi
di polizia stradale di cui al comma 1.
4. La
scorta e l'attuazione dei servizi diretti ad assicurare
la marcia delle colonne militari spetta, inoltre, agli
ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle
Forze armate, appositamente qualificati con specifico
attestato rilasciato dall'autorità militare competente.
5. I
soggetti indicati nel presente articolo, eccetto quelli
di cui al comma 3-bis, quando non siano in uniforme, per
espletare i propri compiti di polizia stradale devono
fare uso di apposito segnale distintivo, conforme al
modello stabilito nel regolamento.
(1) Articolo così modificato dal
D.L. 27 giugno 2003, n. 151.
(2) Vedi
art. 22,
art. 23 e
art. 24 reg. cod. strada.
TITOLO II
Della costruzione e tutela delle strade
Capo I
Costruzione e tutela delle strade ed aree pubbliche
Art.
13. (1)
Norme per la costruzione e la gestione delle strade
1. Il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti
il Consiglio superiore delle infrastrutture e dei
trasporti ed il Consiglio nazionale delle ricerche,
emana entro un anno dalla entrata in vigore del presente
codice, sulla base della classificazione di cui all'art.
2, le norme funzionali e geometriche per la costruzione,
il controllo e il collaudo delle strade, dei relativi
impianti e servizi ad eccezione di quelle di esclusivo
uso militare. Le norme devono essere improntate alla
sicurezza della circolazione di tutti gli utenti della
strada, alla riduzione dell'inquinamento acustico ed
atmosferico per la salvaguardia degli occupanti gli
edifici adiacenti le strade ed al rispetto dell'ambiente
e di immobili di notevole pregio architettonico o
storico. Le norme che riguardano la riduzione
dell'inquinamento acustico ed atmosferico sono emanate
nel rispetto delle direttive e degli atti di indirizzo
del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, che viene richiesto di specifico concerto
nei casi previsti dalla legge.
2. La
deroga alle norme di cui al comma 1 è consentita solo
per specifiche situazioni allorquando particolari
condizioni locali, ambientali, paesaggistiche,
archeologiche ed economiche non ne consentono il
rispetto, sempre che sia assicurata la sicurezza
stradale e siano comunque evitati inquinamenti.
3. Le norme
di cui al comma 1 sono aggiornate ogni tre anni.
4. Il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro due
anni dalla entrata in vigore del presente codice, emana,
con i criteri e le modalità di cui al comma 1, le norme
per la classificazione delle strade esistenti in base
alle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali
di cui all'articolo 2, comma 2.
4-bis. Le
strade di nuova costruzione classificate ai sensi delle
lettere C, D, E ed F del comma 2 dell'articolo 2 devono
avere, per l'intero sviluppo, una pista ciclabile
adiacente purché realizzata in conformità ai programmi
pluriennali degli enti locali, salvo comprovati problemi
di sicurezza.
5. Gli enti
proprietari delle strade devono classificare la loro
rete entro un anno dalla emanazione delle norme di cui
al comma 4. Gli stessi enti proprietari provvedono alla
declassificazione delle strade di loro competenza,
quando le stesse non possiedono più le caratteristiche
costruttive, tecniche e funzionali di cui all'articolo
2, comma 2.
6. Gli enti
proprietari delle strade sono obbligati ad istituire e
tenere aggiornati la cartografia, il catasto delle
strade e le loro pertinenze secondo le modalità
stabilite con apposito decreto che il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti emana sentiti il
Consiglio superiore delle infrastrutture e dei trasporti
e il Consiglio nazionale delle ricerche. Nel catasto
dovranno essere compresi anche gli impianti e i servizi
permanenti connessi alle esigenze della circolazione
stradale.
7. Gli enti
proprietari delle strade sono tenuti ad effettuare
rilevazioni del traffico per l'acquisizione di dati che
abbiano validità temporale riferita all'anno nonché per
adempiere agli obblighi assunti dall'Italia in sede
internazionale.
8. Ai fini
dell'attuazione delle incombenze di cui al presente
articolo, l'Ispettorato generale per la circolazione e
la sicurezza stradale, di cui all'art. 35, comma 3, ha
il compito di acquisire i dati dell'intero territorio
nazionale, elaborarli e pubblicizzarli annualmente,
nonché comunicarli agli organismi internazionali. Detta
struttura cura altresì che i vari enti ottemperino alle
direttive, norme e tempi fissati nel presente articolo e
nei relativi decreti.
(1)
Articolo così modificato dall'art. 1,
D.L. 27 giugno 2003, n. 151.
Art.
14. (1)
Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade
1. Gli enti
proprietari delle strade, allo scopo di garantire la
sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono:
a) alla
manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle
loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature,
impianti e servizi;
b) al
controllo tecnico dell'efficienza delle strade e
relative pertinenze;
c) alla
apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.
2. Gli enti
proprietari provvedono, inoltre:
a) al
rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di cui
al presente titolo;
b) alla
segnalazione agli organi di polizia delle violazioni
alle disposizioni di cui al presente titolo e alle altre
norme ad esso attinenti, nonché alle prescrizioni
contenute nelle autorizzazioni e nelle concessioni.
2-bis. Gli
enti proprietari delle strade provvedono altresì, in
caso di manutenzione straordinaria della sede stradale,
a realizzare percorsi ciclabili adiacenti purché
realizzati in conformità ai programmi pluriennali degli
enti locali, salvo comprovati problemi di sicurezza.
3. Per le
strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente
proprietario della strada previsti dal presente codice
sono esercitati dal concessionario, salvo che sia
diversamente stabilito.
4. Per le
strade vicinali di cui all'art. 2, comma 7, i poteri
dell'ente proprietario previsti dal presente codice sono
esercitati dal comune.
(1)
Vedi
art. 25 reg. cod. strada.
Art.
15.
Atti vietati
1. Su tutte
le strade e loro pertinenze è vietato:
a)
danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e
gli impianti che ad esse appartengono, alterarne la
forma ed invadere od occupare la piattaforma e le
pertinenze o creare comunque stati di pericolo per la
circolazione;
b)
danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la
segnaletica stradale ed ogni altro manufatto ad essa
attinente;
c) impedire
il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e
nelle relative opere di raccolta e di scarico;
d) impedire
il libero deflusso delle acque che si scaricano sui
terreni sottostanti;
e) far
circolare bestiame, fatta eccezione per quelle locali
con l'osservanza delle norme previste sulla conduzione
degli animali;
f) gettare
o depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie,
insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue
pertinenze;
g)
apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle
ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni;
h)
scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle
cunette materiali o cose di qualsiasi genere o
incanalare in essi acque di qualunque natura;
i) gettare
dai veicoli in movimento qualsiasi cosa.
2. Chiunque
viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere a), b)
e g), è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 36 a euro 148. (1)
3. Chiunque
viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere c), d),
e), f), h) ed i), è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 22 a
euro 88. (1)
4. Dalle
violazioni di cui ai commi 2 e 3 consegue la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore
della violazione stessa del ripristino dei luoghi a
proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II,
del titolo VI.
(1)
Comma così modificato dal
Decreto Ministero Giustizia 29 dicembre 2006.
Art.
16. (1)
Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità
nelle intersezioni fuori dei centri abitati
1. Ai
proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le
proprietà stradali fuori dei centri abitati è vietato:
a) aprire
canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei
terreni laterali alle strade;
b)
costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle
strade, edificazioni di qualsiasi tipo e materiale;
c)
impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o
piantagioni ovvero recinzioni.
Il
regolamento, in relazione alla tipologia dei divieti
indicati, alla classificazione di cui all'articolo 2,
comma 2, nonché alle strade vicinali, determina le
distanze dal confine stradale entro le quali vigono i
divieti di cui sopra, prevedendo, altresì, una
particolare disciplina per le aree fuori dai centri
abitati ma entro le zone previste come edificabili o
trasformabili dagli strumenti urbanistici. Restano
comunque ferme le disposizioni di cui agli articoli 892
e 893 del codice civile.
2. In
corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle
fasce di rispetto indicate nel comma 1, lettere b) e c),
devesi aggiungere l'area di visibilità determinata dal
triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti
le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a
partire dal punto di intersezione degli allineamenti
stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel
regolamento, e il terzo lato costituito dal segmento
congiungente i punti estremi.
3. In
corrispondenza e all'interno degli svincoli è vietata la
costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione e
le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne
devono essere quelle relative alla categoria di strada
di minore importanza tra quelle che si intersecano.
4. Chiunque
viola le disposizioni del presente articolo e del
regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 148 a euro 594. (2)
5. La
violazione delle suddette disposizioni importa la
sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per
l'autore della violazione stessa del ripristino dei
luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI.
(1) Vedi
art. 26 reg. cod. strada.
(2) Comma così modificato dal
Decreto Ministero Giustizia 29 dicembre 2006.
Art.
17. (1)
Fasce di rispetto nelle curve fuori dei centri abitati.
1. Fuori
dei centri abitati, all'interno delle curve devesi
assicurare, fuori della proprietà stradale, una fascia
di rispetto, inibita a qualsiasi tipo di costruzione, di
recinzione, di piantagione, di deposito, osservando le
norme determinate dal regolamento in relazione
all'ampiezza della curvatura.
2.
All'esterno delle curve si osservano le fasce di
rispetto stabilite per le strade in rettilineo.
3. Chiunque
viola le disposizioni del presente articolo e del
regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485. (2)
4. La
violazione delle suddette disposizioni importa la
sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per
l'autore della violazione stessa del ripristino dei
luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI.
(1) Vedi
art. 27 reg. cod. strada.
(2) Comma così modificato dal
Decreto Ministero Giustizia 29 dicembre 2006.
Art.
18. (1)
Fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri
abitati
1. Nei
centri abitati, per le nuove costruzioni, ricostruzioni
ed ampliamenti, le fasce di rispetto a tutela delle
strade, misurate dal confine stradale, non possono avere
dimensioni inferiori a quelle indicate nel regolamento
in relazione alla tipologia delle strade.
2. In
corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle
fasce di rispetto indicate nel comma 1 devesi aggiungere
l'area di visibilità determinata dal triangolo avente
due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di
rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto
di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al
doppio delle distanze stabilite nel regolamento a
seconda del tipo di strada, e il terzo lato costituito
dal segmento congiungente i punti estremi.
3. In
corrispondenza di intersezioni stradali a livelli
sfalsati è vietata la costruzione di ogni genere di
manufatti in elevazione all'interno dell'area di
intersezione che pregiudichino, a giudizio dell'ente
proprietario, la funzionalità dell'intersezione stessa e
le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne
devono essere quelle relative alla categoria di strada
di minore importanza tra quelle che si intersecano.
4. Le
recinzioni e le piantagioni dovranno essere realizzate
in conformità ai piani urbanistici e di traffico e non
dovranno comunque ostacolare o ridurre, a giudizio
dell'ente proprietario della strada, il campo visivo
necessario a salvaguardare la sicurezza della
circolazione.
5. Chiunque
viola le disposizioni del presente articolo e del
regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 148 a euro 594. (2)
6. La
violazione delle suddette disposizioni importa la
sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per
l'autore della violazione stessa del ripristino dei
luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI.
(1) Vedi
art. 28 reg. cod. strada.
(2) Comma così modificato dal
Decreto Ministero Giustizia 29 dicembre 2006.
Art.
19.
Distanze di sicurezza dalle strade
1. La
distanza dalle strade da osservare nella costruzione di
tiri a segno, di opifici o depositi di materiale
esplosivo, gas o liquidi infiammabili, di cave coltivate
mediante l'uso di esplosivo, nonché di stabilimenti che
interessino comunque la sicurezza o la salute pubblica o
la regolarità della circolazione stradale, è stabilita
dalle relative disposizioni di legge e, in difetto di
esse, dal prefetto, previo parere tecnico degli enti
proprietari della strada e dei vigili del fuoco.
2. Chiunque
viola le disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 742 a euro 2.970. (1)
3. La
violazione delle suddette disposizioni importa la
sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per
l'autore della violazione stessa del ripristino dei
luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI.
(1)
Comma così modificato dal
Decreto Ministero Giustizia 29 dicembre 2006.
Art.
20. (1)
Occupazione della sede stradale
1. Sulle
strade di tipo A), B), C) e D) è vietata ogni tipo di
occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e
mercati, con veicoli, baracche, tende e simili; sulle
strade di tipo E) ed F) l'occupazione della carreggiata
può essere autorizzata a condizione che venga
predisposto un itinerario alternativo per il traffico
ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a
condizione che essa non determini intralcio alla
circolazione.
2.
L'ubicazione di chioschi, edicole od altre
installazioni, anche a carattere provvisorio, non è
consentita, fuori dei centri abitati, sulle fasce di
rispetto previste per le recinzioni dal regolamento.
3. Nei
centri abitati, ferme restando le limitazioni e i
divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti,
l'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi,
edicole od altre installazioni può essere consentita
fino ad un massimo della metà della loro larghezza,
purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga
libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non
meno di 2 m. Le occupazioni non possono comunque
ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle
intersezioni, di cui all'art. 18, comma 2. Nelle zone di
rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano
particolari caratteristiche geometriche della strada, è
ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che
sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei
pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità
motoria.
4. Chiunque
occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo
ottenuto la concessione, non ottempera alle relative
prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594. (2)
5. La
violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 importa la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore
della violazione stessa di rimuovere le opere abusive a
proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II,
del titolo VI.
(1) Vedi
art. 29 reg. cod. strada.
(2) Comma così modificato dal
Decreto Ministero Giustizia 29 dicembre 2006.
Art.
21. (1)
Opere, depositi e cantieri stradali
1. Senza
preventiva autorizzazione o concessione della competente
autorità di cui all'articolo 26 è vietato eseguire opere
o depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei,
sulle strade e loro pertinenze, nonché sulle relative
fasce di rispetto e sulle aree di visibilità.
2. Chiunque
esegue lavori o deposita materiali sulle aree destinate
alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni
deve adottare gli accorgimenti necessari per la
sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli
in perfetta efficienza sia di giorno che di notte. Deve
provvedere a rendere visibile, sia di giorno che di
notte, il personale addetto ai lavori esposto al
traffico dei veicoli.
3. Il
regolamento stabilisce le norme relative alle modalità
ed ai mezzi per la delimitazione e la segnalazione dei
cantieri, alla realizzabilità della visibilità sia di
giorno che di notte del personale addetto ai lavori,
nonché agli accorgimenti necessari per la regolazione
del traffico, nonché le modalità di svolgimento dei
lavori nei cantieri stradali.
4. Chiunque
viola le disposizioni del presente articolo, quelle del
regolamento, ovvero le prescrizioni contenute nelle
autorizzazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 742 a euro 2.970. (2)
5. La
violazione delle suddette disposizioni importa la
sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo della
rimozione delle opere realizzate, a carico dell'autore
delle stesse e a proprie spese, secondo le norme del
capo I, sezione II, del titolo VI.
(1) Vedi
art. 30,
art. 31,
art. 32,
art. 33,
art. 34,
art. 35,
art. 36,
art. 37,
art. 38,
art. 39,
art. 40,
art. 41,
art. 42
e
art. 43
reg. cod. strada.
(2) Comma così modificato dal
Decreto Ministero Giustizia 29 dicembre 2006.
Art.
22. (1)
Accessi e diramazioni
1. Senza la
preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della
strada non possono essere stabiliti nuovi accessi e
nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati
laterali, né nuovi innesti di strade soggette a uso
pubblico o privato.
2. Gli
accessi o le diramazioni già esistenti, ove provvisti di
autorizzazione, devono essere regolarizzati in
conformità alle prescrizioni di cui al presente titolo.
3. I passi
carrabili devono essere individuati con l'apposito
segnale, previa autorizzazione dell'ente proprietario.
4. Sono
vietate trasformazioni di accessi o di diramazioni già
esistenti e variazioni nell'uso di questi, salvo
preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della
strada.
5. Il
regolamento determina i casi in cui l'ente proprietario
può negare l'autorizzazione di cui al comma 1.
6. Chiunque
ha ottenuto l'autorizzazione deve realizzare e
mantenere, ove occorre, le opere sui fossi laterali
senza alterare la sezione dei medesimi, né le
caratteristiche plano-altimetriche della sede stradale.
7. Il
regolamento indica le modalità di costruzione e di
manutenzione degli accessi e delle diramazioni.
8. Il
rilascio dell'autorizzazione di accessi a servizio di
insediamenti di qualsiasi tipo è subordinato alla
realizzazione di parcheggi nel rispetto delle normative
vigenti in materia.
9. Nel caso
di proprietà naturalmente incluse o risultanti tali a
seguito di costruzioni o modifiche di opere di pubblica
utilità, nei casi di impossibilità di regolarizzare in
linea tecnica gli accessi esistenti, nonché in caso di
forte densità degli accessi stessi e ogni qualvolta le
caratteristiche plano-altimetriche nel tratto stradale
interessato dagli accessi o diramazioni non garantiscano
requisiti di sicurezza e fluidità per la circolazione,
l'ente proprietario della strada rilascia
l'autorizzazione per l'accesso o la diramazione
subordinatamente alla realizzazione di particolari opere
quali innesti attrezzati, intersezioni a livelli diversi
e strade parallele, anche se le stesse, interessando più
proprietà, comportino la costituzione di consorzi
obbligatori per la costruzione e la manutenzione delle
opere stesse.
10. Il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce
con proprio decreto, per ogni strada o per ogni tipo di
strada da considerare in funzione del traffico
interessante le due arterie intersecantisi, le
caratteristiche tecniche da adottare nella realizzazione
degli accessi e delle diramazioni, nonché le condizioni
tecniche e amministrative che dovranno dall'ente
proprietario essere tenute a base dell'eventuale
rilascio dell'autorizzazione. È comunque vietata
l'apertura di accessi lungo le rampe di intersezioni sia
a raso che a livelli sfalsati, nonché lungo le corsie di
accelerazione e di decelerazione.
11.
Chiunque apre nuovi accessi o nuove diramazioni ovvero
li trasforma o ne varia l'uso senza l'autorizzazione
dell'ente proprietario, oppure mantiene in esercizio
accessi preesistenti privi di autorizzazione, è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 148 a euro 594. La violazione importa la
sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del
ripristino dei luoghi, a carico dell'autore della
violazione stessa e a proprie spese, secondo le norme
del capo I, sezione II, del titolo VI. La sanzione
accessoria non si applica se le opere effettuate possono
essere regolarizzate mediante autorizzazione successiva.
Il rilascio di questa non esime dall'obbligo di
pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria. (2)
12.
Chiunque viola le altre disposizioni del presente
articolo e del regolamento è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a
euro 148. (2)
(1) Vedi
art. 44,
art. 45 e
art. 46 reg. cod. strada.
(2) Comma così modificato dal
Decreto Ministero Giustizia 29 dicembre 2006.
Art.
23. (1)
Pubblicità sulle strade e sui veicoli
1. Lungo le
strade o in vista di esse è vietato collocare insegne,
cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o
propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti
luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade,
che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione
possono ingenerare confusione con la segnaletica
stradale, ovvero possono renderne difficile la
comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia,
ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada
o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la
sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti
impianti non devono costituire ostacolo o, comunque,
impedimento alla circolazione delle persone invalide.
Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi
pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le
pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento.
Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è
vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla
prescritta segnaletica.
2. È
vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie
luminose sui veicoli. È consentita quella di scritte o
insegne pubblicitarie rifrangenti nei limiti e alle
condizioni stabiliti dal regolamento, purché sia escluso
ogni rischio di abbagliamento o di distrazione
dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri
veicoli.
[3.
Lungo le strade, nell'ambito e in prossimità di luoghi
sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e
paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse
storico o artistico, è vietato collocare cartelli e
altri mezzi pubblicitari.] (2)
4. La
collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari
lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni
caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario
della strada nel rispetto delle presenti norme.
Nell'interno dei centri abitati la competenza è dei
comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente
proprietario se la strada è statale, regionale o
provinciale.
5. Quando i
cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una
strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad
ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al
preventivo nulla osta di quest'ultimo. I cartelli e gli
altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi
ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono
soggetti alle disposizioni del presente articolo e la
loro collocazione viene autorizzata dalle Ferrovie dello
Stato, previo nulla osta dell'ente proprietario della
strada.
6. Il
regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le
caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari
lungo le strade, le fasce di pertinenza e nelle stazioni
di servizio e di rifornimento di carburante.
Nell'interno dei centri abitati, limitatamente alle
strade di tipo E) ed F), per ragioni di interesse
generale o di ordine tecnico, i comuni hanno la facoltà
di concedere deroghe alle norme relative alle distanze
minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri
mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di
sicurezza della circolazione stradale.
7. È
vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista
degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle
strade extraurbane principali e relativi accessi. Su
dette strade è consentita la pubblicità nelle aree di
servizio o di parcheggio solo se autorizzata dall'ente
proprietario e sempre che non sia visibile dalle stesse.
Sono consentiti i cartelli indicanti servizi o
indicazioni agli utenti purché autorizzati dall'ente
proprietario delle strade. Sono altresì consentite le
insegne di esercizio, con esclusione dei cartelli e
delle insegne pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari,
purché autorizzate dall'ente proprietario della strada
ed entro i limiti e alle condizioni stabilite con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti.
8. È
parimenti vietata la pubblicità, relativa ai veicoli
sotto qualsiasi forma, che abbia un contenuto,
significato o fine in contrasto con le norme di
comportamento previste dal presente codice. La
pubblicità fonica sulle strade è consentita agli utenti
autorizzati e nelle forme stabilite dal regolamento. Nei
centri abitati, per ragioni di pubblico interesse, i
comuni possono limitarla a determinate ore od a
particolari periodi dell'anno.
9. Per
l'adattamento alle presenti norme delle forme di
pubblicità attuate all'atto dell'entrata in vigore del
presente codice, provvede il regolamento di esecuzione.
10. Il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può
impartire agli enti proprietari delle strade direttive
per l'applicazione delle disposizioni del presente
articolo e di quelle attuative del regolamento, nonché
disporre, a mezzo di propri organi, il controllo
dell'osservanza delle disposizioni stesse.
11.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e
quelle del regolamento è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a
euro 1.485. (3)
12.
Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle
autorizzazioni previste dal presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 148 a euro 594. (3)
13. Gli
enti proprietari, per le strade di rispettiva
competenza, assicurano il rispetto delle disposizioni
del presente articolo. Per il raggiungimento di tale
fine l'ufficio o comando da cui dipende l'agente
accertatore, che ha redatto il verbale di contestazione
delle violazioni di cui ai commi 11 e 12, trasmette
copia dello stesso al competente ente proprietario della
strada.
13-bis. In
caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o
altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o
comunque in contrasto con quanto disposto dal comma 1,
l'ente proprietario della strada diffida l'autore della
violazione e il proprietario o il possessore del suolo
privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo
pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci
giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il
suddetto termine, l'ente proprietario provvede ad
effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla
sua custodia ponendo i relativi oneri a carico
dell'autore della violazione e, in via tra loro
solidale, del proprietario o possessore del suolo.
Chiunque viola le prescrizioni indicate al presente
comma e al comma 7 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.144
a euro 16.576; nel caso in cui non sia possibile
individuare l'autore della violazione, alla stessa
sanzione amministrativa è soggetto chi utilizza gli
spazi pubblicitari privi di autorizzazione. (3)
13-ter.
[Non è consentita la collocazione di cartelli, di
insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari nelle
zone tutelate dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e
legge 29 giugno 1939, n. 1497, dal decreto-legge 27
giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e dalla legge 6
dicembre 1991, n. 394] (4). In caso di
inottemperanza al divieto, i cartelli, le insegne di
esercizio e gli altri mezzi pubblicitari sono rimossi ai
sensi del comma 13-bis. Le regioni possono individuare
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione le strade di interesse panoramico
ed ambientale nelle quali i cartelli, le insegne di
esercizio ed altri mezzi pubblicitari provocano
deturpamento del paesaggio. Entro sei mesi dal
provvedimento di individuazione delle strade di
interesse panoramico ed ambientale i comuni provvedono
alle rimozioni ai sensi del comma 13-bis.
13-quater.
Nel caso in cui l'installazione dei cartelli, delle
insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia
realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel
patrimonio degli enti proprietari delle strade, o nel
caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le
fasce di pertinenza costituisca pericolo per la
circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni
contenute nel regolamento, l'ente proprietario esegue
senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario.
Successivamente alla stessa, l'ente proprietario
trasmette la nota delle spese sostenute al prefetto, che
emette ordinanza - ingiunzione di pagamento. Tale
ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di
legge.
13-quinquies. Se il manifesto riguarda l'attività di
soggetti elencati nell'articolo 20 del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive
modificazioni, il responsabile è esclusivamente colui
che materialmente è colto in flagranza nell'atto di
affissione. Non sussiste
responsabilità solidale.
(1) Vedi
art. 47,
art. 48,
art. 49,
art. 50,
art. 51,
art. 52,
art. 53,
art. 54,
art. 55,
art. 56,
art. 57,
art. 58
e
art. 59
reg. cod. strada.
(2) Comma abrogato dal
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
(3) Comma così modificato dal
Decreto Ministero Giustizia 29 dicembre 2006.
(4) Periodo abrogato dal
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
Art.
24. (1)
Pertinenze delle strade
1. Le
pertinenze stradali sono le parti della strada destinate
in modo permanente al servizio o all'arredo funzionale
di essa.
2. Le
pertinenze stradali sono regolate dalle presenti norme e
da quelle del regolamento e si distinguono in pertinenze
di esercizio e pertinenze di servizio.
3. Sono
pertinenze di esercizio quelle che costituiscono parte
integrante della strada o ineriscono permanentemente
alla sede stradale.
4. Sono
pertinenze di servizio le aree di servizio, con i
relativi manufatti per il rifornimento ed il ristoro
degli utenti, le aree di parcheggio, le aree ed i
fabbricati per la manutenzione delle strade o comunque
destinati dall'ente proprietario della strada in modo
permanente ed esclusivo al servizio della strada e dei
suoi utenti. Le pertinenze di servizio sono determinate,
secondo le modalità fissate nel regolamento, dall'ente
proprietario della strada in modo che non intralcino la
circolazione o limitino la visibilità.
5. Le
pertinenze costituite da aree di servizio, da aree di
parcheggio e da fabbricati destinate al ristoro possono
appartenere anche a soggetti diversi dall'ente
proprietario ovvero essere affidate dall'ente
proprietario in concessione a terzi secondo le
condizioni stabilite dal regolamento.
6. Chiunque
installa o mette in esercizio impianti od opere non
avendo ottenuto il rilascio dello specifico
provvedimento dell'autorità pubblica previsto dalle
vigenti disposizioni di legge e indicato nell'art. 26, o
li trasforma o ne varia l'uso stabilito in tale
provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 742 a euro 2.970. (2)
7. Chiunque
viola le prescrizioni indicate nel provvedimento di cui
sopra è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485. (2)
8. La
violazione di cui al comma 6 importa la sanzione
amministrativa accessoria della rimozione dell'impianto
e delle opere realizzate abusivamente, a carico
dell'autore della violazione ed a sue spese, secondo le
norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La
violazione di cui al comma 7 importa la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione
dell'attività esercitata fino all'attuazione delle
prescrizioni violate, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI. L'attuazione successiva non
esime dal pagamento della somma indicata nel comma 7.
(1) Vedi
art. 60,
art. 61,
art. 62,
art. 63
e
art. 64
reg. cod. strada.
(2) Comma così modificato dal
Decreto Ministero Giustizia 29 dicembre 2006.
Art.
25. (1)
Attraversamenti ed uso della sede stradale
1. Non
possono essere effettuati, senza preventiva concessione
dell'ente proprietario, attraversamenti od uso della
sede stradale e relative pertinenze con corsi d'acqua,
condutture idriche, linee elettriche e di
telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo,
sottopassi e sovrappassi, teleferiche di qualsiasi
specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi, o
con altri impianti ed opere, che possono comunque
interessare la proprietà stradale. Le opere di cui sopra
devono, per quanto possibile, essere realizzate in modo
tale che il loro uso e la loro manutenzione non intralci
la circolazione dei veicoli sulle strade, garantendo
l'accessibilità dalle fasce di pertinenza della strada.
2. Le
concessioni sono rilasciate soltanto in caso di assoluta
necessità, previo accertamento tecnico dell'autorità
competente di cui all'art. 26.
3. I
cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani di
qualsiasi tipo e natura devono essere collocati in modo
da non arrecare pericolo od intralcio alla circolazione.
4. Il
regolamento stabilisce norme per gli attraversamenti e
l'uso della sede stradale.
5. Chiunque
realizza un'opera o un impianto di quelli previsti nel
comma 1 o ne varia l'uso o ne mantiene l'esercizio senza
concessione è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 742 a euro 2.970. (2)
6. Chiunque
non osserva le prescrizioni indicate nella concessione o
nelle norme del regolamento è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a
euro 1.485. (2)
7. La
violazione prevista dal comma 5 importa la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo, a carico
dell'autore della violazione ed a sue spese, della
rimozione delle opere abusivamente realizzate, secondo
le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
La
violazione prevista dal comma 6 importa la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione di ogni
attività fino all'attuazione successiva delle
prescrizioni violate, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI.
(1) Vedi
art. 65,
art. 66,
art. 67
e
art. 68
reg. cod. strada.
(2) Comma così modificato dal
Decreto Ministero Giustizia 29 dicembre 2006.
Art.
26.
Competenza per le autorizzazioni e le concessioni
1. Le
autorizzazioni di cui al presente titolo sono rilasciate
dall'ente proprietario della strada o da altro ente da
quest'ultimo delegato o dall'ente concessionario della
strada in conformità alle relative convenzioni;
l'eventuale delega è comunicata al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti o al prefetto se trattasi
di ente locale.
2. Le
autorizzazioni e le concessioni di cui al presente
titolo sono di competenza dell'ente proprietario della
strada e per le strade in concessione si provvede in
conformità alle relative convenzioni.
3. Per i
tratti di strade statali, regionali o provinciali,
correnti nell'interno di centri abitati con popolazione
inferiore a diecimila abitanti, il rilascio di
concessioni e di autorizzazioni è di competenza del
comune, previo nulla osta dell'ente proprietario della
strada.
4.
L'impianto su strade e sulle relative pertinenze di
linee ferroviarie, tranviarie, di speciali tubazioni o
altre condotte comunque destinate a servizio pubblico, o
anche il solo attraversamento di strade o relative
pertinenze con uno qualsiasi degli impianti di cui
sopra, sono autorizzati, in caso di assoluta necessità e
ove non siano possibili altre soluzioni tecniche, con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti (129), se trattasi di linea ferroviaria, e
(sentito n.d.r.) l'ente proprietario della strada e, se
trattasi di strade militari, di concerto con il Ministro
della difesa.
Art.
27.
Formalità per il rilascio delle autorizzazioni e
concessioni
1. Le
domande dirette a conseguire le concessioni e le
autorizzazioni di cui al presente titolo, se interessano
strade o autostrade statali, sono presentate al
competente ufficio dell'A.N.A.S. e, in caso di strade in
concessione, all'ente concessionario che provvede a
trasmetterle con il proprio parere al competente ufficio
dell'A.N.A.S., ove le convenzioni di concessione non
consentono al concessionario di adottare il relativo
provvedimento.
2. Le
domande rivolte a conseguire i provvedimenti di cui al
comma 1 interessanti strade non statali sono presentate
all'ente proprietario della strada.
3. Le
domande sono corredate dalla relativa documentazione
tecnica e dall'impegno del richiedente a sostenere tutte
le spese di sopralluogo e di istruttoria, previo
deposito di eventuali cauzioni.
4. I
provvedimenti di concessione ed autorizzazione previsti
dal presente titolo sono, in ogni caso, accordati senza
pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del
titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle
opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati.
5. I
provvedimenti di concessione ed autorizzazione di cui al
presente titolo, che sono rinnovabili alla loro
scadenza, indicano le condizioni e le prescrizioni di
carattere tecnico o amministrativo alle quali esse sono
assoggettate, la somma dovuta per l'occupazione o per
l'uso concesso, nonché la durata, che non potrà comunque
eccedere gli anni ventinove. L'autorità competente può
revocarli o modificarli in qualsiasi momento per
sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela
della sicurezza stradale, senza essere tenuta a
corrispondere alcun indennizzo.
6. La
durata dell'occupazione di suolo stradale per l'impianto
di pubblici servizi è fissata in relazione al previsto o
comunque stabilito termine per l'ultimazione dei
relativi lavori.
7. La somma
dovuta per l'uso o l'occupazione delle strade e delle
loro pertinenze può essere stabilita dall'ente
proprietario della strada in annualità ovvero in unica
soluzione.
8. Nel
determinare la misura della somma si ha riguardo alle
soggezioni che derivano alla strada o autostrada, quando
la concessione costituisce l'oggetto principale
dell'impresa, al valore economico risultante dal
provvedimento di autorizzazione o concessione e al
vantaggio che l'utente ne ricava.
9.
L'autorità competente al rilascio dei provvedimenti
autorizzatori di cui al presente titolo può chiedere un
deposito cauzionale.
10.
Chiunque intraprende lavori, effettua occupazioni o
esegue depositi interessanti le strade o autostrade e le
relative pertinenze per le quali siano prescritti
provvedimenti autorizzatori deve tenere, nel luogo dei
lavori, dell'occupazione o del deposito, il relativo
atto autorizzatorio o copia conforme, che è tenuto a
presentare ad ogni richiesta dei funzionari, ufficiali o
agenti indicati nell'art. 12.
11. Per la
mancata presentazione del titolo di cui al comma 10 il
responsabile è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 74 a euro 296. (1)
12. La
violazione del comma 10 importa la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione dei lavori,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
In ogni caso di rifiuto della presentazione del titolo o
accertata mancanza dello stesso, da effettuare senza
indugio, la sospensione è definitiva e ne consegue la
sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, a
carico dell'autore della violazione, del ripristino a
sue spese dei luoghi secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI.
(1)
Comma così modificato dal
Decreto Ministero Giustizia 29 dicembre 2006.
Art.
28. (1)
Obblighi dei concessionari di determinati servizi
1. I
concessionari di ferrovie, di tranvie, di filovie, di
funivie, di teleferiche, di linee elettriche e
telefoniche, sia aeree che sotterranee, quelli di
servizi di oleodotti, di metanodotti, di distribuzione
di acqua potabile o di gas, nonché quelli di servizi di
fognature e quelli dei servizi che interessano comunque
le strade, hanno l'obbligo di osservare le condizioni e
le prescrizioni imposte dall'ente proprietario per la
conservazione della strada e per la sicurezza della
circolazione. Quando si tratta di impianti inerenti a
servizi di trasporto, i relativi provvedimenti sono
comunicati al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti o alla regione competente. Nel regolamento
sono indicate le modalità di rilascio delle concessioni
ed autorizzazioni all'esecuzione dei lavori ed i casi di
deroga.
2. Qualora
per comprovate esigenze della viabilità si renda
necessario modificare o spostare, su apposite sedi messe
a disposizione dall'ente proprietario della strada, le
opere e gli impianti eserciti dai soggetti indicati nel
comma 1, l'onere relativo allo spostamento dell'impianto
è a carico del gestore del pubblico servizio; i termini
e le modalità per l'esecuzione dei lavori sono
previamente concordati tra le parti, contemperando i
rispettivi interessi pubblici perseguiti. In caso di
ritardo ingiustificato, il gestore del pubblico servizio
è tenuto a risarcire i danni e a corrispondere le
eventuali penali fissate nelle specifiche convenzioni.
(1) Vedi
art. 69 reg. cod. strada.
Art.
29.
Piantagioni e siepi
1. I
proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le
siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada
o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si
protendono oltre il confine stradale e che nascondono la
segnaletica o che ne compromettono comunque la
leggibilità dalla distanza e dalla angolazione
necessarie.
2.
Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra
causa vengano a cadere sul piano stradale alberi
piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi
specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a
rimuoverli nel più breve tempo possibile.
3.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 148 a euro 594. (1)
4. Alla
violazione delle precedenti disposizioni consegue la
sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per
l'autore della stessa, del ripristino a sue spese dei
luoghi o della rimozione delle opere abusive secondo le
norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
(1) Comma così modificato dal
Decreto Ministero Giustizia 29 dicembre 2006.
Art.
30.
Fabbricati, muri e opere di sostegno
1. I
fabbricati ed i muri di qualunque genere fronteggianti
le strade devono essere conservati in modo da non
compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare
danno alle strade ed alle relative pertinenze.
2. Salvi
i provvedimenti che nei casi contingibili ed urgenti
possono essere adottati dal sindaco a tutela della
pubblica incolumità, il prefetto, sentito l'ente
proprietario o concessionario, può ordinare la
demolizione o il consolidamento a spese dello stesso
proprietario dei fabbricati e dei muri che minacciano
rovina se il proprietario, nonostante la diffida, non
abbia provveduto a compiere le opere necessarie.
3. In
caso di inadempienza nel termine fissato, l'autorità
competente ai sensi del comma 2 provvede d'ufficio alla
demolizione o al consolidamento, addebitando le spese al
proprietario.
4. La
costruzione e la riparazione delle opere di sostegno
lungo le strade ed autostrade, qualora esse servano
unicamente a difendere ed a sostenere i fondi adiacenti,
sono a carico dei proprietari dei fondi stessi; se hanno
per scopo la stabilità o la conservazione delle strade
od autostrade, la costruzione o riparazione è a carico
dell'ente proprietario della strada.
5. La
spesa si divide in ragione dell'interesse quando l'opera
abbia scopo promiscuo. Il riparto della spesa è fatto
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, su proposta dell'ufficio periferico
dell'A.N.A.S., per le strade statali ed autostrade e
negli altri casi con decreto del presidente della
regione, su proposta del competente ufficio tecnico.
6. La
costruzione di opere di sostegno che servono unicamente
a difendere e a sostenere i fondi adiacenti, effettuata
in sede di costruzione di nuove strade, è a carico
dell'ente cui appartiene la strada, fermo restando a
carico dei proprietari dei fondi l'obbligo e l'onere di
manutenzione e di eventuale riparazione o ricostruzione
di tali opere.
7. In
caso di mancata esecuzione di quanto compete ai
proprietari dei fondi si adotta nei confronti degli
inadempienti la procedura di cui ai commi 2 e 3.
8.
Chiunque non osserva le disposizioni di cui al comma 1 è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 370 a euro 1.485. (1)
(1) Comma così modificato dal
Decreto Ministero Giustizia 29 dicembre 2006.
Art.
31.
Manutenzione delle ripe
1. I
proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali
alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in
stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo
stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui
all'art. 30, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro
delle pertinenze e della sede stradale in modo da
prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla
strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le
necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire
interventi che possono causare i predetti eventi.
2.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 148 a euro 594. (1)
3. La
violazione suddetta importa a carico dell'autore della
violazione la sanzione amministrativa accessoria del
ripristino, a proprie spese, dello stato dei luoghi,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
(1) Comma così modificato dal
Decreto Ministero Giustizia 29 dicembre 2006.
Art.
32. (1)
Condotta delle acque
1.
Coloro che hanno diritto di condurre acque nei fossi
delle strade sono tenuti a provvedere alla conservazione
del fosso e, in difetto, a corrispondere all'ente
proprietario della strada le spese necessarie per la
manutenzione del fosso e per la riparazione degli
eventuali danni non causati da terzi.
2. Salvo
quanto è stabilito nell'art. 33, coloro che hanno
diritto di attraversare le strade con corsi o condotte
d'acqua hanno l'obbligo di costruire e di mantenere i
ponti e le opere necessari per il passaggio e per la
condotta delle acque; devono, altresì, eseguire e
mantenere le altre opere d'arte, anche a monte e a valle
della strada, che siano o si rendano necessarie per
l'esercizio della concessione e per ovviare ai danni che
dalla medesima possono derivare alla strada stessa. Tali
opere devono essere costruite secondo le prescrizioni
tecniche contenute nel disciplinare allegato all'atto di
concessione rilasciato dall'ente proprietario della
strada e sotto la sorveglianza dello stesso.
3.
L'irrigazione dei terreni laterali deve essere regolata
in modo che le acque non cadano sulla sede stradale né
comunque intersechino questa e le sue pertinenze, al
fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o
pericolo per la circolazione. A tale regolamentazione
sono tenuti gli aventi diritto sui terreni laterali, sui
quali si effettua l'irrigazione.
4.
L'ente proprietario della strada, nel caso che i
soggetti di cui ai commi 1 e 2 non provvedano a quanto
loro imposto, ingiunge ai medesimi l'esecuzione delle
opere necessarie per il raggiungimento delle finalità di
cui ai precedenti commi. In caso di inottemperanza vi
provvede d'ufficio, addebitando ai soggetti obbligati le
relative spese.
5.
Parimenti procede il prefetto in ordine agli obblighi
indicati nel comma 1, quando non siano ottemperati
spontaneamente dall'obbligato.
6.
Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 148 a euro 594. (2)
(1) Vedi
art. 70 reg. cod. strada.
(2) Comma così modificato dal
Decreto Ministero Giustizia 29 dicembre 2006.
Art.
33. (1)
Canali artificiali e manufatti sui medesimi
1. I
proprietari e gli utenti di canali artificiali in
prossimità del confine stradale hanno l'obbligo di porre
in essere tutte le misure di carattere tecnico idonee ad
impedire l'afflusso delle acque sulla sede stradale e
ogni conseguente danno al corpo stradale e alle fasce di
pertinenza.
2. Gli
oneri di manutenzione e rifacimento di manufatti
stradali esistenti sopra canali artificiali sono a
carico dei proprietari e degli utenti di questi, a meno
che ne provino la preesistenza alle strade o abbiano
titolo o possesso in contrario.
3. I
manufatti a struttura portante in legname esistenti sui
canali artificiali che attraversano la strada devono,
nel caso di ricostruzione, essere eseguiti con strutture
murarie o in cemento armato, in ferro o miste secondo le
indicazioni e le prescrizioni tecniche dell'ente
proprietario della strada in relazione ai carichi
ammissibili per la strada interessata. Non sono comprese
in questa disposizione le opere ricadenti in località
soggette a servitù militari per le quali si ravvisa
l'opportunità di provvedere diversamente.
4. La
ricostruzione dei manufatti in legname con le strutture
e con le prescrizioni sopra indicate è obbligatoria da
parte dei proprietari o utenti delle acque ed è a loro
spese:
a)
quando occorre spostare o allargare le strade
attraversate da canali artificiali;
b)
quando, a giudizio dell'ente proprietario, i manufatti
presentano condizioni di insufficiente sicurezza.
5. È,
altresì, a carico di detti proprietari la manutenzione
dei manufatti ricostruiti.
6. In
caso di ampliamento dei manufatti di ogni altro tipo,
per dar luogo all'allargamento della sede stradale, il
relativo costo è a carico dell'ente proprietario della
strada, fermo restando a carico dei proprietari,
possessori o utenti delle acque l'onere di manutenzione
dell'intero manufatto.
7.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 148 a euro 594. (2)
(1) Vedi
art. 71 reg. cod. strada.
(2) Comma così modificato dal
Decreto Ministero Giustizia 29 dicembre 2006.
Art.
34. (1)
Oneri supplementari a carico dei mezzi d'opera per
l'adeguamento delle infrastrutture stradali
1. I
mezzi d'opera di cui all'art. 54, comma 1, lettera n),
devono essere muniti, ai fini della circolazione, di
apposito contrassegno comprovante l'avvenuto pagamento
di un indennizzo di usura, per un importo pari alla
tassa di possesso, da corrispondere contestualmente alla
stessa e per la stessa durata.
2. Per
la circolazione sulle autostrade dei mezzi d'opera deve
essere corrisposta alle concessionarie un'ulteriore
somma ad integrazione dell'indennizzo di usura. Tale
somma è equivalente alla tariffa autostradale applicata
al veicolo in condizioni normali, maggiorata del 50%, e
deve essere versata insieme alla normale tariffa alle
porte controllate manualmente.
3. I
proventi dell'indennizzo di usura, di cui al comma 1,
affluiscono in un apposito capitolo dello stato di
previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.
4. Il
regolamento determina le modalità di assegnazione dei
proventi delle somme di cui al comma 3 agli enti
proprietari delle strade a esclusiva copertura delle
spese per le opere connesse al rinforzo, all'adeguamento
e all'usura delle infrastrutture.
5. Se il
mezzo d'opera circola senza il contrassegno di cui al
comma 1, il conducente è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a
euro 296. Se non è stato corrisposto l'indennizzo
d'usura previsto dal medesimo comma 1, si applicano le
sanzioni previste dall'art. 1, comma terzo, della legge
24 gennaio 1978, n. 27, e successive modificazioni, a
carico del proprietario. (2)
(1) Vedi
art. 72 reg. cod. strada.
(2) Comma così modificato dal
Decreto Ministero Giustizia 29 dicembre 2006.
Capo II
Organizzazione della circolazione e segnaletica stradale
Art.
35. (1)
Competenze
1. Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è
competente ad impartire direttive per l'organizzazione
della circolazione e della relativa segnaletica
stradale, sentito il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio per gli aspetti di sua competenza,
su tutte le strade, eccetto quelle di esclusivo uso
militare, in ordine alle quali è competente il comando
militare territoriale. Stabilisce, inoltre, i criteri
per la pianificazione del traffico cui devono attenersi
gli enti proprietari delle strade, coordinando questi
ultimi nei casi e nei modi previsti dal regolamento e,
comunque, ove si renda necessario.
2. Il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è
autorizzato ad adeguare con propri decreti le norme del
regolamento per l'esecuzione del presente codice alle
direttive comunitarie ed agli accordi internazionali in
materia. Analogamente il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti è autorizzato ad adeguare con propri
decreti le norme regolamentari relative alle
segnalazioni di cui all'art. 44.
3.
L'Ispettorato circolazione e traffico del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti assume la
denominazione di Ispettorato generale per la
circolazione e la sicurezza stradale, che è posto alle
dirette dipendenze del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti. All'Ispettorato sono demandate le
attribuzioni di cui ai commi 1 e 2, nonché le altre
attribuzioni di competenza del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti di cui al presente
codice, le quali sono svolte con autonomia funzionale ed
operativa.
(1) Vedi
art. 73 reg. cod. strada.
Art.
36.
Piani urbani del traffico e piani del traffico per la
viabilità extraurbana
1. Ai
comuni, con popolazione residente superiore a trentamila
abitanti, è fatto obbligo dell'adozione del piano urbano
del traffico.
2.
All'obbligo di cui al comma 1 sono tenuti ad adempiere i
comuni con popolazione residente inferiore a trentamila
abitanti i quali registrino, anche in periodi dell'anno,
una particolare affluenza turistica, risultino
interessati da elevati fenomeni di pendolarismo o siano,
comunque, impegnati per altre particolari ragioni alla
soluzione di rilevanti problematiche derivanti da
congestione della circolazione stradale. L'elenco dei
comuni interessati viene predisposto dalla regione e
pubblicato, a cura del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
3. Le
province provvedono all'adozione di piani del traffico
per la viabilità extraurbana d'intesa con gli altri enti
proprietari delle strade interessate. La legge regionale
può prevedere, ai sensi dell'art. 19 della legge 8
giugno 1990, n. 142, che alla redazione del piano urbano
del traffico delle aree, indicate all'art. 17 della
stessa, provvedano gli organi della città metropolitana.
4. I
piani di traffico sono finalizzati ad ottenere il
miglioramento delle condizioni di circolazione e della
sicurezza stradale, la riduzione degli inquinamenti
acustico ed atmosferico ed il risparmio energetico, in
accordo con gli strumenti urbanistici vigenti e con i
piani di trasporto e nel rispetto dei valori ambientali,
stabilendo le priorità e i tempi di attuazione degli
interventi. Il piano urbano del traffico prevede il
ricorso ad adeguati sistemi tecnologici, su base
informatica di regolamentazione e controllo del
traffico, nonché di verifica del rallentamento della
velocità e di dissuasione della sosta, al fine anche di
consentire modifiche ai flussi della circolazione
stradale che si rendano necessarie in relazione agli
obiettivi da perseguire.
5. Il
piano urbano del traffico viene aggiornato ogni due
anni. Il sindaco o il sindaco metropolitano, ove
ricorrano le condizioni di cui al comma 3, sono tenuti a
darne comunicazione al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti per l'inserimento nel sistema informativo
previsto dall'art. 226, comma 2. Allo stesso adempimento
è tenuto il presidente della provincia quando sia data
attuazione alla disposizione di cui al comma 3.
6. La
redazione dei piani di traffico deve essere predisposta
nel rispetto delle direttive emanate dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
sulla base delle indicazioni formulate dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica nel
trasporto. Il piano urbano del traffico veicolare viene
adeguato agli obiettivi generali della programmazione
economico-sociale e territoriale, fissato dalla regione
ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 8 giugno
1990, n. 142 .
7. Per
il perseguimento dei fini di cui ai commi 1 e 2 e anche
per consentire la integrale attuazione di quanto
previsto dal comma 3, le autorità indicate dall'art. 27,
comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142 , convocano
una conferenza tra i rappresentanti delle
amministrazioni, anche statali, interessate.
8. È
istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, l'albo degli esperti in materia di piani
di traffico, formato mediante concorso biennale per
titoli. Il bando di concorso è approvato con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di
concerto con il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica.
9. A
partire dalla data di formazione dell'albo degli esperti
di cui al comma 8 è fatto obbligo di conferire
l'incarico della redazione dei piani di traffico, oltre
che a tecnici specializzati appartenenti al proprio
Ufficio tecnico del traffico, agli esperti specializzati
inclusi nell'albo stesso.
10. I
comuni e gli enti inadempienti sono invitati, su
segnalazione del prefetto, dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti a provvedere entro un
termine assegnato, trascorso il quale il Ministero
provvede alla esecuzione d'ufficio del piano e alla sua
realizzazione.
Art.
37. (1) (2)
Apposizione e manutenzione della segnaletica stradale
1.
L'apposizione e la manutenzione della segnaletica, ad
eccezione dei casi previsti nel regolamento per singoli
segnali, fanno carico:
a) agli
enti proprietari delle strade, fuori dei centri abitati;
b) ai
comuni, nei centri abitati, compresi i segnali di inizio
e fine del centro abitato, anche se collocati su strade
non comunali;
c) al
comune, sulle strade private aperte all'uso pubblico e
sulle strade locali;
d) nei
tratti di strade non di proprietà del comune all'interno
dei centri abitati con popolazione inferiore ai
diecimila abitanti, agli enti proprietari delle singole
strade limitatamente ai segnali concernenti le
caratteristiche strutturali o geometriche della strada.
La rimanente segnaletica è di competenza del comune.
2. Gli
enti di cui al comma 1 autorizzano la collocazione di
segnali che indicano posti di servizio stradali, esclusi
i segnali di avvio ai posti di pronto soccorso che fanno
carico agli enti stessi. L'apposizione e la manutenzione
di detti segnali fanno carico agli esercenti.
2-bis.
Gli enti di cui al comma 1 possono utilizzare, nei
segnali di localizzazione territoriale del confine del
comune, lingue regionali o idiomi locali presenti nella
zona di riferimento, in aggiunta alla denominazione
nella lingua italiana.
3.
Contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o
autorizzano la collocazione della segnaletica è ammesso
ricorso, entro sessanta giorni e con le formalità
stabilite nel regolamento, al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, che decide in merito.
(1) Articolo così modificato dal
D.L. 27 giugno 2003, n. 151.
(2) Vedi
art. 74 reg. cod. strada.
Art.
38. (1)
Segnaletica stradale
1. La
segnaletica stradale comprende i seguenti gruppi:
a)
segnali verticali;
b)
segnali orizzontali;
c)
segnali luminosi;
d)
segnali ed attrezzature complementari.
2. Gli
utenti della strada devono rispettare le prescrizioni
rese note a mezzo della segnaletica stradale ancorché in
difformità con le altre regole di circolazione. Le
prescrizioni dei segnali semaforici, esclusa quella
lampeggiante gialla di pericolo di cui all'art. 41,
prevalgono su quelle date a mezzo dei segnali verticali
e orizzontali che regolano la precedenza. Le
prescrizioni dei segnali verticali prevalgono su quelle
dei segnali orizzontali. In ogni caso prevalgono le
segnalazioni degli agenti di cui all'art. 43.
3. È
ammessa la collocazione temporanea di segnali stradali
per imporre prescrizioni in caso di urgenza e necessità
in deroga a quanto disposto dagli articoli 6 e 7. Gli
utenti della strada devono rispettare le prescrizioni
rese note a mezzo di tali segnali, anche se appaiono in
contrasto con altre regole della circolazione.
4.
Quanto stabilito dalle presenti norme, e dal regolamento
per la segnaletica stradale fuori dai centri abitati, si
applica anche nei centri abitati alle strade sulle quali
sia fissato un limite massimo di velocità pari o
superiore a 70 km/h.
5. Nel
regolamento sono stabiliti, per ciascun gruppo, i
singoli segnali, i dispositivi o i mezzi segnaletici,
nonché la loro denominazione, il significato, i tipi, le
caratteristiche tecniche (forma, dimensioni, colori,
materiali, rifrangenza, illuminazione), le modalità di
tracciamento, apposizione ed applicazione (distanze ed
altezze), le norme tecniche di impiego, i casi di
obbligatorietà. Sono, inoltre, indicate le figure di
ogni singolo segnale e le rispettive didascalie
costituiscono esplicazione del significato anche ai fini
del comportamento dell'utente della strada. I segnali
sono, comunque, collocati in modo da non costituire
ostacolo o impedimento alla circolazione delle persone
invalide.
6. La
collocazione della segnaletica stradale risponde a
criteri di uniformità sul territorio nazionale, fissati
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti nel rispetto della normativa comunitaria e
internazionale vigente.
7. La
segnaletica stradale deve essere sempre mantenuta in
perfetta efficienza da parte degli enti o esercenti
obbligati alla sua posa in opera e deve essere
sostituita o reintegrata o rimossa quando sia anche
parzialmente inefficiente o non sia più rispondente allo
scopo per il quale è stata collocata.
8. È
vietato apporre su un segnale di qualsiasi gruppo,
nonché sul retro dello stesso e sul suo sostegno, tutto
ciò che non è previsto dal regolamento.
9. Il
regolamento stabilisce gli spazi da riservare alla
installazione dei complessi segnaletici di direzione, in
corrispondenza o prossimità delle intersezioni stradali.
10. Il
campo di applicazione obbligatorio della segnaletica
stradale comprende le strade di uso pubblico e tutte le
strade di proprietà privata aperte all'uso pubblico.
Nelle aree private non aperte all'uso pubblico
l'utilizzo e la posa in opera della segnaletica, ove
adottata, devono essere conformi a quelli prescritti dal
regolamento.
11. Per
le esigenze esclusive del traffico militare, nelle
strade di uso pubblico è ammessa l'installazione di
segnaletica stradale militare, con modalità particolari
di apposizione, le cui norme sono fissate dal
regolamento. Gli enti proprietari delle strade sono
tenuti a consentire l'installazione provvisoria o
permanente dei segnali ritenuti necessari dall'autorità
militare per la circolazione dei propri veicoli.
12. I
conducenti dei veicoli su rotaia quando marciano in sede
promiscua sono tenuti a rispettare la segnaletica
stradale, salvo che sia diversamente disposto dalle
presenti norme.
13. I
soggetti diversi dagli enti proprietari che violano le
disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 sono soggetti
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 74 a euro 296. (2)
14. Nei
confronti degli enti proprietari della strada che non
adempiono agli obblighi di cui al presente articolo o al
regolamento o che facciano uso improprio delle
segnaletiche previste, il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti ingiunge di adempiere a quanto dovuto.
In caso di inottemperanza nel termine di quindici giorni
dall'ingiunzione, provvede il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti ponendo a carico
dell'ente proprietario della strada le spese relative,
con ordinanza-ingiunzione che costituisce titolo
esecutivo.
15. Le
violazioni da parte degli utenti della strada delle
disposizioni del presente articolo sono regolate
dall'art. 146.
(1) Vedi
art. 75 e
art. 76 reg. cod. strada.
(2) Comma così modificato dal
Decreto Ministero Giustizia 29 dicembre 2006.
Art.
39. (1)
Segnali verticali
1. I
segnali verticali si dividono nelle seguenti categorie:
A)
segnali di pericolo: preavvisano l'esistenza di
pericoli, ne indicano la natura e impongono ai
conducenti di tenere un comportamento prudente;
B)
segnali di prescrizione: rendono noti obblighi, divieti
e limitazioni cui gli utenti della strada devono
uniformarsi; si suddividono in:
a)
segnali di precedenza;
b)
segnali di divieto;
c)
segnali di obbligo;
C)
segnali di indicazione: hanno la funzione di fornire
agli utenti della strada informazioni necessarie o utili
per la guida e per la individuazione di località,
itinerari, servizi ed impianti; si suddividono in:
a)
segnali di preavviso;
b)
segnali di direzione;
c)
segnali di conferma;
d)
segnali di identificazione strade;
e)
segnali di itinerario;
f)
segnali di località e centro abitato;
g)
segnali di nome strada;
h)
segnali turistici e di territorio;
i) altri
segnali che danno informazioni necessarie per la guida
dei veicoli;
l) altri
segnali che indicano installazioni o servizi.
2. Il
regolamento stabilisce forme, dimensioni, colori e
simboli dei segnali stradali verticali e le loro
modalità di impiego e di apposizione.
3. Ai
soggetti diversi dagli enti proprietari delle strade che
non rispettano le disposizioni del presente articolo e
del regolamento si applica il comma 13 dell'art. 38.
(1) Vedi da
art. 77 ad
art. 136 reg. cod. strada.
Art.
40. (1)
Segnali orizzontali
1. I
segnali orizzontali, tracciati sulla strada, servono per
regolare la circolazione, per guidare gli utenti e per
fornire prescrizioni od utili indicazioni per
particolari comportamenti da seguire.
2. I
segnali orizzontali si dividono in:
a)
strisce longitudinali;
b)
strisce trasversali;
c)
attraversamenti pedonali o ciclabili;
d)
frecce direzionali;
e)
iscrizioni e simboli;
f)
strisce di delimitazione degli stalli di sosta o per la
sosta riservata;
g) isole
di traffico o di presegnalamento di ostacoli entro la
carreggiata;
h)
strisce di delimitazione della fermata dei veicoli in
servizio di trasporto pubblico di linea;
i) altri
segnali stabiliti dal regolamento.
3. Le
strisce longitudinali possono essere continue o
discontinue. Le continue, ad eccezione di quelle che
delimitano le corsie di emergenza, indicano il limite
invalicabile di una corsia di marcia o della
carreggiata; le discontinue delimitano le corsie di
marcia o la carreggiata.
4. Una
striscia longitudinale continua può affiancarne un'altra
discontinua; in tal caso esse indicano ai conducenti,
marcianti alla destra di quella discontinua, la
possibilità di oltrepassarle.
5. Una
striscia trasversale continua indica il limite prima del
quale il conducente ha l'obbligo di arrestare il veicolo
per rispettare le prescrizioni semaforiche o il segnale
di «fermarsi e dare precedenza» o il segnale di
«passaggio a livello» ovvero un segnale manuale del
personale che espleta servizio di polizia stradale.
6. Una
striscia trasversale discontinua indica il limite prima
del quale il conducente ha l'obbligo di arrestare il
veicolo, se necessario, per rispettare il segnale «dare
precedenza».
7. Nel
regolamento sono stabilite norme per le forme, le
dimensioni, i colori, i simboli e le caratteristiche dei
segnali stradali orizzontali, nonché le loro modalità di
applicazione.
8. Le
strisce longitudinali continue non devono essere
oltrepassate; le discontinue possono essere oltrepassate
sempre che siano rispettate tutte le altre norme di
circolazione. È vietato valicare le strisce
longitudinali continue, tranne che dalla parte dove è
eventualmente affiancata una discontinua.
9. Le
strisce di margine continue possono essere oltrepassate
solo dai veicoli in attività di servizio di pubblico
interesse e dai veicoli che debbono effettuare una sosta
di emergenza.
10. È
vietata:
a) la
sosta sulle carreggiate i cui margini sono evidenziati
da una striscia continua;
b) la
circolazione sopra le strisce longitudinali, salvo che
per il cambio di corsia;
c) la
circolazione dei veicoli non autorizzati sulle corsie
riservate.
11. In
corrispondenza degli attraversamenti pedonali i
conducenti dei veicoli devono dare la precedenza ai
pedoni che hanno iniziato l'attraversamento; analogo
comportamento devono tenere i conducenti dei veicoli nei
confronti dei ciclisti in corrispondenza degli
attraversamenti ciclabili. Gli attraversamenti pedonali
devono essere sempre accessibili anche alle persone non
deambulanti su sedie a ruote; a tutela dei non vedenti
possono essere collocati segnali a pavimento o altri
segnali di pericolo in prossimità degli attraversamenti
stessi.
(1) Vedi da
art. 137 ad
art. 155 reg. cod. strada.
Art.
41. (1)
Segnali luminosi
1. I
segnali luminosi si suddividono nelle seguenti
categorie:
a)
segnali luminosi di pericolo e di prescrizione;
b)
segnali luminosi di indicazione;
c)
lanterne semaforiche veicolari normali;
d)
lanterne semaforiche veicolari di corsia;
e)
lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto
pubblico;
f)
lanterne semaforiche pedonali;
g)
lanterne semaforiche per velocipedi;
h)
lanterne semaforiche veicolari per corsie reversibili;
i)
lanterna semaforica gialla lampeggiante;
l)
lanterne semaforiche speciali;
m)
segnali luminosi particolari.
2. Le
luci delle lanterne semaforiche veicolari normali sono
di forma circolare e di colore:
a)
rosso, con significato di arresto;
b)
giallo, con significato di preavviso di arresto;
c)
verde, con significato di via libera.
3. Le
luci delle lanterne semaforiche di corsia sono a forma
di freccia colorata su fondo nero; i colori sono rosso,
giallo e verde; il significato è identico a quello delle
luci di cui al comma 2, ma limitatamente ai veicoli che
devono proseguire nella direzione indicata dalla
freccia.
4. Le
luci delle lanterne semaforiche per i veicoli di
trasporto pubblico sono a forma di barra bianca su fondo
nero, orizzontale con significato di arresto, verticale
o inclinata a destra o sinistra con significato di via
libera, rispettivamente diritto, a destra o sinistra, e
di un triangolo giallo su fondo nero, con significato di
preavviso di arresto.
5. Gli
attraversamenti pedonali semaforizzati possono essere
dotati di segnalazioni acustiche per non vedenti. Le
luci delle lanterne semaforiche pedonali sono a forma di
pedone colorato su fondo nero. I colori sono:
a)
rosso, con significato di arresto e non consente ai
pedoni di effettuare l'attraversamento, né di impegnare
la carreggiata;
b)
giallo, con significato di sgombero dell'attraversamento
pedonale e consente ai pedoni che si trovano all'interno
dello attraversamento di sgombrarlo il più rapidamente
possibile e vieta a quelli che si trovano sul
marciapiede di impegnare la carreggiata;
c)
verde, con significato di via libera e consente ai
pedoni l'attraversamento della carreggiata nella sola
direzione consentita dalla luce verde.
6. Le
luci delle lanterne semaforiche per velocipedi sono a
forma di bicicletta colorata su fondo nero; i colori
sono rosso, giallo e verde; il significato è identico a
quello delle luci di cui al comma 2, ma limitatamente ai
velocipedi provenienti da una pista ciclabile.
7. Le
luci delle lanterne semaforiche per corsie reversibili
sono rossa a forma di X, con significato di divieto di
percorrere la corsia o di impegnare il varco sottostante
la luce, e verde a forma di freccia, con significato di
consenso a percorrere la corsia o ad impegnare il varco
sottostante la luce.
8. Tutti
i segnali e dispositivi luminosi previsti dal presente
articolo sono soggetti ad omologazione da parte del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo
accertamento del grado di protezione e delle
caratteristiche geometriche, fotometriche, cromatiche e
di idoneità indicati dal regolamento e da specifiche
normative.
9.
Durante il periodo di accensione della luce verde, i
veicoli possono procedere verso tutte le direzioni
consentite dalla segnaletica verticale ed orizzontale;
in ogni caso i veicoli non possono impegnare l'area di
intersezione se i conducenti non hanno la certezza di
poterla sgombrare prima dell'accensione della luce
rossa; i conducenti devono dare sempre la precedenza ai
pedoni ed ai ciclisti ai quali sia data
contemporaneamente via libera; i conducenti in svolta
devono, altresì, dare la precedenza ai veicoli
provenienti da destra ed ai veicoli della corrente di
traffico nella quale vanno ad immettersi.
10.
Durante il periodo di accensione della luce gialla, i
veicoli non possono oltrepassare gli stessi punti
stabiliti per l'arresto, di cui al comma 11, a meno che
vi si trovino così prossimi, al momento dell'accensione
della luce gialla, che non possano più arrestarsi in
condizioni di sufficiente sicurezza; in tal caso essi
devono sgombrare sollecitamente l'area di intersezione
con opportuna prudenza.
11.
Durante il periodo di accensione della luce rossa, i
veicoli non devono superare la striscia di arresto; in
mancanza di tale striscia i veicoli non devono impegnare
l'area di intersezione, né l'attraversamento pedonale,
né oltrepassare il segnale, in modo da poterne osservare
le indicazioni.
12. Le
luci delle lanterne semaforiche veicolari di corsia o
quelle per i veicoli di trasporto pubblico hanno lo
stesso significato delle corrispondenti luci delle
lanterne semaforiche normali, ma limitatamente ai soli
veicoli che devono proseguire nella direzione indicata
dalle frecce o dalle barre; di conseguenza, i conducenti
di detti veicoli devono attenersi alle stesse
disposizioni di cui ai commi 9, 10 e 11.
13. Nel
caso in cui la lanterna semaforica pedonale o quella per
i velocipedi risulti spenta o presenti indicazioni
anomale, il pedone o il ciclista ha l'obbligo di usare
particolare prudenza anche in relazione alla possibilità
che verso altre direzioni siano accese luci che
consentano il passaggio ai veicoli che interferiscono
con la sua traiettoria di attraversamento.
14.
Durante il periodo di accensione delle luci verde,
gialla o rossa a forma di bicicletta, i ciclisti devono
tenere lo stesso comportamento dei veicoli nel caso di
lanterne semaforiche veicolari normali di cui
rispettivamente ai commi 9, 10 e 11.
15. In
assenza di lanterne semaforiche per i velocipedi, i
ciclisti sulle intersezioni semaforizzate devono
assumere il comportamento dei pedoni.
16.
Durante il periodo di accensione delle luci delle
lanterne semaforiche per corsie reversibili, i
conducenti non possono percorrere la corsia o impegnare
il varco sottostanti alla luce rossa a forma di X;
possono percorrere la corsia o impegnare il varco
sottostanti la luce verde a forma di freccia rivolta
verso il basso. È vietato ai veicoli di arrestarsi
comunque dinnanzi alle luci delle lanterne semaforiche
per corsie reversibili anche quando venga data
l'indicazione della X rossa.
17. In
presenza di una luce gialla lampeggiante, di cui al
comma 1, lettera i), i veicoli possono procedere purché
a moderata velocità e con particolare prudenza,
rispettando le norme di precedenza.
18.
Qualora per avaria o per altre cause una lanterna
semaforica veicolare di qualsiasi tipo sia spenta o
presenti indicazioni anomale, il conducente ha l'obbligo
di procedere a minima velocità e di usare particolare
prudenza anche in relazione alla possibilità che verso
altre direzioni siano accese luci che consentono il
passaggio. Se, peraltro, le indicazioni a lui dirette
sono ripetute da altre lanterne semaforiche efficienti
egli deve tener conto di esse.
19. Il
regolamento stabilisce forme, caratteristiche,
dimensioni, colori e simboli dei segnali luminosi,
nonché le modalità di impiego e il comportamento che
l'utente della strada deve tenere in rapporto alle varie
situazioni segnalate.
(1) Vedi da
art. 156 ad
art. 171 reg. cod. strada.
Art
42. (1)
Segnali complementari.
1. I
segnali complementari sono destinati ad evidenziare o
rendere noto:
a) il
tracciato stradale;
b)
particolari curve e punti critici;
c)
ostacoli posti sulla carreggiata o ad essa adiacenti.
2. Sono,
altresì, segnali complementari i dispositivi destinati
ad impedire la sosta o a rallentare la velocità.
3. Il
regolamento stabilisce forme, dimensioni, colori e
simboli dei segnali complementari, le loro
caratteristiche costruttive e le modalità di impiego e
di apposizione.
(1) Vedi da
art. 172 ad
art. 180 reg. cod. strada.
Art.
43. (1)
Segnalazioni degli agenti del traffico
1. Gli
utenti della strada sono tenuti ad ottemperare senza
indugio alle segnalazioni degli agenti preposti alla
regolazione del traffico.
2. Le
prescrizioni date mediante segnalazioni eseguite dagli
agenti annullano ogni altra prescrizione data a mezzo
della segnaletica stradale ovvero delle norme di
circolazione.
3. Le
segnalazioni degli agenti sono, in particolare, le
seguenti:
a)
braccio alzato verticalmente significa: «attenzione,
arresto» per tutti gli utenti, ad eccezione dei
conducenti che non siano più in grado di fermarsi in
sufficienti condizioni di sicurezza; se il segnale è
fatto in una intersezione, esso non impone l'arresto ai
conducenti che abbiano già impegnato l'intersezione
stessa;
b)
braccio o braccia tesi orizzontalmente significano:
«arresto» per tutti gli utenti, qualunque sia il loro
senso di marcia, provenienti da direzioni intersecanti
quella indicata dal braccio o dalle braccia e per contro
«via libera» per coloro che percorrono la direzione
indicata dal braccio o dalle braccia.
4. Dopo
le segnalazioni di cui al comma 3, l'agente potrà
abbassare il braccio o le braccia; la nuova posizione
significa ugualmente «arresto» per tutti gli utenti che
si trovano di fronte all'agente o dietro di lui e «via
libera» per coloro che si trovano di fianco.
5. Gli
agenti, per esigenze connesse con la fluidità o con la
sicurezza della circolazione, possono altresì far
accelerare o rallentare la marcia dei veicoli, fermare o
dirottare correnti veicolari o singoli veicoli, nonché
dare altri ordini necessari a risolvere situazioni
contingenti, anche se in contrasto con la segnaletica
esistente, ovvero con le norme di circolazione.
6. Nel
regolamento sono precisate altre segnalazioni
eventualmente necessarie per la regolazione del
traffico, nonché modalità e mezzi per rendere facilmente
riconoscibili e visibili a distanza, sia di giorno che
di notte, gli agenti preposti alla regolazione del
traffico e i loro ordini, anche a mezzo di apposito
segnale distintivo.
(1) Vedi
art. 181,
art. 182
e
art. 183
reg. cod. strada.
Art.
44. (1)
Passaggi a livello
1. In
corrispondenza dei passaggi a livello con barriere può
essere collocato, a destra della strada, un dispositivo
ad una luce rossa fissa, posto a cura e spese
dell'esercente la ferrovia, il quale avverta in tempo
utile della chiusura delle barriere, integrato da altro
dispositivo di segnalazione acustica. I dispositivi,
luminoso e acustico, sono obbligatori qualora trattasi
di barriere manovrate a distanza o non visibili
direttamente dal posto di manovra. Sono considerate
barriere le sbarre, i cancelli e gli altri dispositivi
di chiusura equivalenti.
2. In
corrispondenza dei passaggi a livello con semibarriere
deve essere collocato, sulla destra della strada, a cura
e spese dell'esercente la ferrovia, un dispositivo
luminoso a due luci rosse lampeggianti alternativamente
che entra in funzione per avvertire in tempo utile della
chiusura delle semibarriere, integrato da un dispositivo
di segnalazione acustica. Le semibarriere possono essere
installate solo nel caso che la carreggiata sia divisa
nei due sensi di marcia da spartitraffico invalicabile
di adeguata lunghezza. I passaggi a livello su strada a
senso unico muniti di barriere che sbarrano l'intera
carreggiata solo in entrata sono considerati passaggi a
livello con semibarriere.
3. Nel
regolamento sono stabiliti i segnali verticali ed
orizzontali obbligatori di presegnalazione e di
segnalazione dei passaggi a livello, le caratteristiche
dei segnali verticali, luminosi ed acustici, nonché la
superficie minima rifrangente delle barriere, delle
semibarriere e dei cavalletti da collocare in caso di
avaria.
4. Le
opere necessarie per l'adeguamento dei passaggi a
livello e quelle per assicurare la visibilità delle
strade ferrate hanno carattere di pubblica utilità,
nonché di indifferibilità e urgenza ai fini
dell'applicazione delle leggi sulle espropriazioni per
causa di pubblica utilità.
(1) Vedi da
art. 184 ad
art. 191 reg. cod. strada.
Art.
45. (1)
Uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione e
controllo ed omologazioni
1. Sono
vietati la fabbricazione e l'impiego di segnaletica
stradale non prevista o non conforme a quella stabilita
dal presente codice, dal regolamento o dai decreti o da
direttive ministeriali, nonché la collocazione dei
segnali e dei mezzi segnaletici in modo diverso da
quello prescritto.
2. Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può
intimare agli enti proprietari, concessionari o gestori
delle strade, ai comuni e alle province, alle imprese o
persone autorizzate o incaricate della collocazione
della segnaletica, di sostituire, integrare, spostare,
rimuovere o correggere, entro un termine massimo di
quindici giorni, ogni segnale non conforme, per
caratteristiche, modalità di scelta del simbolo, di
impiego, di collocazione, alle disposizioni delle
presenti norme e del regolamento, dei decreti e
direttive ministeriali, ovvero quelli che possono
ingenerare confusione con altra segnaletica, nonché a
provvedere alla collocazione della segnaletica mancante.
Per la segnaletica dei passaggi a livello di cui
all'art. 44 i provvedimenti vengono presi d'intesa con
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3.
Decorso inutilmente il tempo indicato nella intimazione,
la rimozione, la sostituzione, l'installazione, lo
spostamento, ovvero la correzione e quanto altro occorre
per rendere le segnalazioni conformi alle norme di cui
al comma 2, sono effettuati dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, che esercita il potere
sostitutivo nei confronti degli enti proprietari,
concessionari o gestori delle strade, a cura dei
dipendenti degli uffici centrali o periferici.
4. Le
spese relative sono recuperate dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, a carico degli enti
inadempienti, mediante ordinanza che costituisce titolo
esecutivo.
5. Per i
segnali che indicano installazioni o servizi, posti in
opera dai soggetti autorizzati, l'ente proprietario
della strada può intimare, ove occorra, ai soggetti
stessi di reintegrare, spostare, rimuovere
immediatamente e, comunque, non oltre dieci giorni, i
segnali che non siano conformi alle norme di cui al
comma 2 o che siano anche parzialmente deteriorati o non
più corrispondenti alle condizioni locali o che possano
disturbare o confondere la visione di altra segnaletica
stradale. Decorso inutilmente il termine indicato nella
intimazione, l'ente proprietario della strada provvede
d'ufficio, a spese del trasgressore. Il prefetto su
richiesta dell'ente proprietario ne ingiunge il
pagamento con propria ordinanza che costituisce titolo
esecutivo.
6. Nel
regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le
apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e
regolazione del traffico, nonché quelli atti
all'accertamento e al rilevamento automatico delle
violazioni alle norme di circolazione, ed i materiali
che, per la loro fabbricazione e diffusione, sono
soggetti all'approvazione od omologazione da parte del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo
accertamento delle caratteristiche geometriche,
fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro
necessario. Nello stesso regolamento sono precisate
altresì le modalità di omologazione e di approvazione.
7.
Chiunque viola le norme del comma 1 e quelle relative
del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485. (2)
8. La
fabbricazione dei segnali stradali è consentita alle
imprese autorizzate dall'Ispettorato generale per la
circolazione e la sicurezza stradale di cui all'art. 35,
comma 3, che provvede, a mezzo di specifico servizio, ad
accertare i requisiti tecnico-professionali e la
dotazione di adeguate attrezzature che saranno indicati
nel regolamento. Nel regolamento sono, altresì,
stabiliti i casi di revoca dell'autorizzazione.
9.
Chiunque abusivamente costruisce, fabbrica o vende i
segnali, dispositivi o apparecchiature, di cui al comma
6, non omologati o comunque difformi dai prototipi
omologati o approvati è soggetto, ove il fatto non
costituisca reato, alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 742 a euro 2.970. A tale
violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria della confisca delle cose oggetto della
violazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del
titolo VI. (2)
9-bis. È
vietata la produzione, la commercializzazione e l'uso di
dispositivi che, direttamente o indirettamente,
segnalano la presenza e consentono la localizzazione
delle apposite apparecchiature di rilevamento di cui
all'articolo 142, comma 6, utilizzate dagli organi di
polizia stradale per il controllo delle violazioni.
9-ter.
Chiunque produce, commercializza o utilizza i
dispositivi di cui al comma 9-bis è soggetto, ove il
fatto non costituisca reato, alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 742 a
euro 2.970. Alla violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della confisca della cosa
oggetto della violazione secondo le norme del Capo I,
Sezione II, del Titolo VI. (2)
(1) Vedi
art. 192,
art. 193,
art. 194 e
art. 195 reg. cod. strada.
(2) Comma così modificato dal
Decreto Ministero Giustizia 29 dicembre 2006.
TITOLO III
Dei veicoli
Capo I
Dei veicoli in generale
Art.
46. (1)
Nozione di veicolo
1. Ai
fini delle norme del presente codice, si intendono per
veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che
circolano sulle strade guidate dall'uomo. Non rientrano
nella definizione di veicolo quelle per uso di bambini o
di invalidi, anche se asservite da motore, le cui
caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal
regolamento.
(1) Vedi
art. 196 reg. cod. strada.
Art.
47.
Classificazione dei veicoli
1. I
veicoli si classificano, ai fini del presente codice,
come segue:
a)
veicoli a braccia;
b) veicoli a trazione animale;
c) velocipedi;
d) slitte;
e) ciclomotori;
f) motoveicoli;
g) autoveicoli;
h) filoveicoli;
i) rimorchi;
l) macchine agricole;
m) macchine operatrici;
n) veicoli con caratteristiche atipiche.
2. I
veicoli a motore e i loro rimorchi, di cui al comma 1,
lettere e), f), g), h), i) e n) sono altresì
classificati come segue in base alle categorie
internazionali:
a) -
categoria L1: veicoli a due ruote la cilindrata del cui
motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50
cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque
sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h;
-
categoria L2: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui
motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50
cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque
sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h;
-
categoria L3: veicoli a due ruote la cilindrata del cui
motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o
la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il
sistema di propulsione) supera i 50 km/h;
-
categoria L4: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto
all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui
motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o
la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il
sistema di propulsione) supera i 50 km/h (motocicli con
carrozzetta laterale);
-
categoria L5: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto
all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui
motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o
la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il
sistema di propulsione) supera i 50 km/h;
b) -
categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di
persone ed aventi almeno quattro ruote;
-
categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone,
aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile
del conducente;
-
categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone,
aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del
conducente e massa massima non superiore a 5 t;
-
categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone,
aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del
conducente e massa massima superiore a 5 t;
c) -
categoria N: veicoli a motore destinati al trasporto di
merci, aventi almeno quattro ruote;
-
categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci,
aventi massa massima non superiore a 3,5 t;
-
categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci,
aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore
a 12 t;
-
categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci,
aventi massa massima superiore a 12 t;
d) -
categoria O: rimorchi (compresi i semirimorchi);
-
categoria O1: rimorchi con massa massima non superiore a
0,75 t;
-
categoria O2: rimorchi con massa massima superiore a
0,75 t ma non superiore a 3,5 t;
- categoria
O3: rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma non
superiore a 10 t;
- categoria
O4: rimorchi con massa massima superiore a 10 t.
Art.
48. (1)
Veicoli a braccia
1. I
veicoli a braccia sono quelli:
a) spinti o
trainati dall'uomo a piedi;
b) azionati
dalla forza muscolare dello stesso conducente.
(1)
Vedi
art. 197 reg. cod. strada.
Art.
49.
Veicoli a trazione animale
1. I
veicoli a trazione animale sono i veicoli trainati da
uno o più animali e si distinguono in:
a) veicoli
destinati principalmente al trasporto di persone;
b) veicoli
destinati principalmente al trasporto di cose;
c) carri
agricoli destinati a trasporti per uso esclusivo delle
aziende agricole.
2. I
veicoli a trazione animale muniti di pattini sono
denominati slitte.
Art.
50.
Velocipedi
1. I
velocipedi sono i veicoli con due ruote o più ruote
funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per
mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati
dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì
considerati velocipedi le biciclette a pedalata
assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico
avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la
cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine
interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima
se il ciclista smette di pedalare.
2. I
velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m
di lunghezza e 2,20 m di altezza.
Art.
51.
Slitte
1. La
circolazione delle slitte e di tutti i veicoli muniti di
pattini, a trazione animale, è ammessa soltanto quando
le strade sono ricoperte di ghiaccio o neve di spessore
sufficiente ad evitare il danneggiamento del manto
stradale.
2. Chiunque
circola con slitte in assenza delle condizioni di cui al
comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 22 a euro 88. (1)
(1)
Comma così modificato dal
Decreto Ministero Giustizia 29 dicembre 2006.
Art.
52. (1)
Ciclomotori
1. I
ciclomotori sono veicoli a motore a due o tre ruote
aventi le seguenti caratteristiche:
a) motore
di cilindrata non superiore a 50 cc, se termico;
b) capacità
di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a
45 km/h;
[c)
sedile monoposto che non consente il trasporto di altra
persona oltre il conducente.] (2)
2. I
ciclomotori a tre ruote possono, per costruzione, essere
destinati al trasporto di merci. La massa e le
dimensioni sono stabilite in adempimento delle direttive
comunitarie a riguardo, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, o, in alternativa, in
applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche
contenute nelle raccomandazioni o nei regolamenti
emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite -
Commissione economica per l'Europa, recepiti dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ove a
ciò non osti il diritto comunitario.
3. Le
caratteristiche dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono
risultare per costruzione. Nel regolamento sono
stabiliti i criteri per la determinazione delle
caratteristiche suindicate e le modalità per il
controllo delle medesime, nonché le prescrizioni
tecniche atte ad evitare l'agevole manomissione degli
organi di propulsione.
4. Detti
veicoli, qualora superino il limite stabilito per una
delle caratteristiche indicate nei commi 1 e 2, sono
considerati motoveicoli.
(1) Vedi
art. 198 reg. cod. strada.
(2) Lettera soppressa dal D.Lgs. 10 settembre 1993, n.
360.
Art.
53. (1)
Motoveicoli
1. I
motoveicoli sono veicoli a motore, a due, tre o quattro
ruote, e si distinguono in:
a)
motocicli: veicoli a due ruote destinati al trasporto di
persone, in numero non superiore a due compreso il
conducente;
b)
motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al
trasporto di persone, capaci di contenere al massimo
quattro posti compreso quello del conducente ed
equipaggiati di idonea carrozzeria;
c)
motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote
destinati al trasporto di persone e cose, capaci di
contenere al massimo quattro posti compreso quello del
conducente;
d)
motocarri: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di
cose;
e)
mototrattori: motoveicoli a tre ruote destinati al
traino di semirimorchi. Tale classificazione deve essere
abbinata a quella di motoarticolato, con la definizione
del tipo o dei tipi dei semirimorchi di cui al comma 2,
che possono essere abbinati a ciascun mototrattore;
f)
motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote
destinati al trasporto di determinate cose o di persone
in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere
muniti permanentemente di speciali attrezzature relative
a tale scopo;
g)
motoveicoli per uso speciale: veicoli a tre ruote
caratterizzati da particolari attrezzature installate
permanentemente sugli stessi; su tali veicoli è
consentito il trasporto del personale e dei materiali
connessi con il ciclo operativo delle attrezzature;
h)
quadricicli a motore: veicoli a quattro ruote destinati
al trasporto di cose con al massimo una persona oltre al
conducente nella cabina di guida, ai trasporti specifici
e per uso speciale, la cui massa a vuoto non superi le
0,55 t, con esclusione della massa delle batterie se a
trazione elettrica, capaci di sviluppare su strada
orizzontale una velocità massima fino a 80 km/h. Le
caratteristiche costruttive sono stabilite dal
regolamento. Detti veicoli, qualora superino anche uno
solo dei limiti stabiliti sono considerati autoveicoli.
2. Sono,
altresì, considerati motoveicoli i motoarticolati:
complessi di veicoli, costituiti da un mototrattore e da
un semirimorchio, destinati al trasporto di cui alle
lettere d), f) e g).
3. Nel
regolamento sono elencati i tipi di motoveicoli da
immatricolare come motoveicoli per trasporti specifici e
motoveicoli per uso speciale.
4. I
motoveicoli non possono superare 1,60 m di larghezza,
4,00 m di lunghezza e 2,50 m di altezza. La massa
complessiva a pieno carico di un motoveicolo non può
eccedere 2,5 t.
5. I
motoarticolati possono raggiungere la lunghezza massima
di 5 m.
6. I
motoveicoli di cui alle lettere d), e), f) e g) possono
essere attrezzati con un numero di posti, per le persone
interessate al trasporto, non superiore a due, compreso
quello del conducente.
(1)
Vedi
art. 199 e
art. 200 reg. cod. strada.
Art.
54. (1)
Autoveicoli
1. Gli
autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro
ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono in:
a)
autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone,
aventi al massimo nove posti, compreso quello del
conducente;
b) autobus:
veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati
con più di nove posti compreso quello del conducente;
c)
autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una
massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o
4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al
trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al
massimo nove posti compreso quello del conducente;
d)
autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e
delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose
stesse;
e) trattori
stradali: veicoli destinati esclusivamente al traino di
rimorchi o semirimorchi;
f)
autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati
al trasporto di determinate cose o di persone in
particolari condizioni, caratterizzati dall'essere
muniti permanentemente di speciali attrezzature relative
a tale scopo;
g)
autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati
dall'essere muniti permanentemente di speciali
attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto
proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del
personale e dei materiali connessi col ciclo operativo
delle attrezzature e di persone e cose connesse alla
destinazione d'uso delle attrezzature stesse;
h)
autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unità
distinte, agganciate, delle quali una motrice. Ai soli
fini della applicazione dell'art. 61, commi 1 e 2,
costituiscono un'unica unità gli autotreni
caratterizzati in modo permanente da particolari
attrezzature per il trasporto di cose determinate nel
regolamento. In ogni caso se vengono superate le
dimensioni massime di cui all'art. 61, il veicolo o il
trasporto è considerato eccezionale;
i)
autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un
trattore e da un semirimorchio;
l)
autosnodati: autobus composti da due tronconi rigidi
collegati tra loro da una sezione snodata. Su questi
tipi di veicoli i compartimenti viaggiatori situati in
ciascuno dei due tronconi rigidi sono comunicanti. La
sezione snodata permette la libera circolazione dei
viaggiatori tra i tronconi rigidi. La connessione e la
disgiunzione delle due parti possono essere effettuate
soltanto in officina;
m)
autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed
attrezzati permanentemente per essere adibiti al
trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo,
compreso il conducente;
n) mezzi
d'opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di
particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di
materiali di impiego o di risulta dell'attività
edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali
assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il
ciclo produttivo di specifici materiali per la
costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di
veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza
ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e non
superiori a quelli di cui all'art. 10, comma 8, e
comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati
nell'art. 61. I mezzi d'opera devono essere, altresì,
idonei allo specifico impiego nei cantieri o
utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada.
2. Nel
regolamento sono elencati, in relazione alle speciali
attrezzature di cui sono muniti, i tipi di autoveicoli
da immatricolare come autoveicoli per trasporti
specifici ed autoveicoli per usi speciali.
(1) Vedi
art. 201,
art. 202
e
art. 203
reg. cod. strada.
Art.
55.
Filoveicoli
1. I
filoveicoli sono veicoli a motore elettrico non
vincolati da rotaie e collegati a una linea aerea di
contatto per l'alimentazione; sono consentite la
installazione a bordo di un motore ausiliario di
trazione, non necessariamente elettrico, e
l'alimentazione dei motori da una sorgente ausiliaria di
energia elettrica.
2. I
filoveicoli possono essere distinti, compatibilmente con
le loro caratteristiche, nelle categorie previste
dall'art. 54 per gli autoveicoli.
Art.
56. (1)
Rimorchi
1. Ad
eccezione di quanto stabilito dal comma 1, lettera e) e
dal comma 2 dell'articolo 53, i rimorchi sono veicoli
destinati ad essere trainati dagli autoveicoli di cui al
comma 1 dell'art. 54 e dai filoveicoli di cui all'art.
55, con esclusione degli autosnodati.
2. I
rimorchi si distinguono in:
a) rimorchi
per trasporto di persone, limitatamente ai rimorchi con
almeno due assi ed ai semirimorchi;
b) rimorchi
per trasporto di cose;
c) rimorchi
per trasporti specifici, caratterizzati ai sensi della
lettera f) dell'art. 54;
d) rimorchi
ad uso speciale, caratterizzati ai sensi delle lettere
g) e h) dell'art. 54;
e) caravan:
rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non
superiore ad un metro, aventi speciale carrozzeria ed
attrezzati per essere adibiti ad alloggio esclusivamente
a veicolo fermo;
f) rimorchi
per trasporto di attrezzature turistiche e sportive:
rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non
superiore ad un metro, muniti di specifica attrezzatura
atta al trasporto di attrezzature turistiche e sportive,
quali imbarcazioni, alianti od altre.
3. I
semirimorchi sono veicoli costruiti in modo tale che una
parte di essi si sovrapponga all'unità motrice e che una
parte notevole della loro massa o del loro carico sia
sopportata da detta motrice.
4. I
carrelli appendice a non più di due ruote destinati al
trasporto di bagagli, attrezzi e simili, e trainabili da
autoveicoli di cui all'art. 54, comma 1, esclusi quelli
indicati nelle lettere h), i) ed l), si considerano
parti integranti di questi purché rientranti nei limiti
di sagoma e di massa previsti dagli articoli 61 e 62 e
dal regolamento.
(1)
Vedi
art. 204 e
art. 205 reg. cod. strada.
Art.
57. (1)
Macchine agricole
1. Le
macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli
destinate ad essere impiegate nelle attività agricole e
forestali e possono, in quanto veicoli, circolare su
strada per il proprio trasferimento e per il trasporto
per conto delle aziende agricole e forestali di prodotti
agricoli e sostanze di uso agrario, nonché di addetti
alle lavorazioni; possono, altresì, portare attrezzature
destinate alla esecuzione di dette attività.
2. Ai fini
della circolazione su strada le macchine agricole si
distinguono in:
a)
Semoventi:
1)
trattrici agricole: macchine a motore con o senza piano
di carico munite di almeno due assi, prevalentemente
atte alla trazione, concepite per tirare, spingere,
portare prodotti agricoli e sostanze di uso agrario
nonché azionare determinati strumenti, eventualmente
equipaggiate con attrezzature portate o semiportate da
considerare parte integrante della trattrice agricola;
2) macchine
agricole operatrici a due o più assi: macchine munite o
predisposte per l'applicazione di speciali
apparecchiature per l'esecuzione di operazioni agricole;
3) macchine
agricole operatrici ad un asse: macchine guidabili da
conducente a terra, che possono essere equipaggiate con
carrello separabile destinato esclusivamente al
trasporto del conducente. La massa complessiva non può
superare 0,7 t compreso il conducente;
b) Trainate
1) macchine
agricole operatrici: macchine per l'esecuzione di
operazioni agricole e per il trasporto di attrezzature e
di accessori funzionali per le lavorazioni
meccanico-agrarie, trainabili dalle macchine agricole
semoventi ad eccezione di quelle di cui alla lettera a),
numero 3);
2) rimorchi
agricoli: veicoli destinati al carico e trainabili dalle
trattrici agricole; possono eventualmente essere muniti
di apparecchiature per lavorazioni agricole; qualora la
massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 1,5
t, sono considerati parte integrante della trattrice
traente.
3. Ai fini
della circolazione su strada, le macchine agricole
semoventi a ruote pneumatiche o a sistema equivalente
non devono essere atte a superare, su strada
orizzontale, la velocità di 40 km/h; le macchine
agricole a ruote metalliche, semi pneumatiche o a
cingoli metallici, purché muniti di sovrappattini,
nonché le macchine agricole operatrici ad un asse con
carrello per il conducente non devono essere atte a
superare, su strada orizzontale, la velocità di 15 km/h.
4. Le
macchine agricole di cui alla lettera a), numeri 1) e
2), e di cui alla lettera b), numero 1), possono essere
attrezzate con un numero di posti per gli addetti non
superiore a tre, compreso quello del conducente; i
rimorchi agricoli possono essere adibiti per il
trasporto esclusivo degli addetti, purché muniti di
idonea attrezzatura non permanente.
(1) Vedi
art. 206,
art. 207,
art. 208,
art. 209
e
art. 210
reg. cod. strada.
Art.
58. (1)
Macchine operatrici
1. Le
macchine operatrici sono macchine semoventi o trainate,
a ruote o a cingoli, destinate ad operare su strada o
nei cantieri, equipaggiate, eventualmente, con speciali
attrezzature. In quanto veicoli possono circolare su
strada per il proprio trasferimento e per lo spostamento
di cose connesse con il ciclo operativo della macchina
stessa o del cantiere, nei limiti e con le modalità
stabilite dal regolamento di esecuzione.
2. Ai fini
della circolazione su strada le macchine operatrici si
distinguono in:
a) macchine
impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere
civili o delle infrastrutture stradali o per il
ripristino del traffico;
b) macchine
sgombraneve, spartineve o ausiliarie quali spanditrici
di sabbia e simili;
c)
carrelli: veicoli destinati alla movimentazione di cose.
3. Le
macchine operatrici semoventi, in relazione alle loro
caratteristiche, possono essere attrezzate con un numero
di posti, per gli addetti, non superiore a tre, compreso
quello del conducente.
4. Ai fini
della circolazione su strada le macchine operatrici non
devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la
velocità di 40 km/h; le macchine operatrici semoventi a
ruote non pneumatiche o a cingoli non devono essere atte
a superare, su strada orizzontale, la velocità di 15
km/h.
(1) Vedi
art. 211,
art. 212
e
art. 213
reg. cod. strada.
Art.
59. (1)
Veicoli con caratteristiche atipiche
1. Sono
considerati atipici i veicoli elettrici leggeri da
città, i veicoli ibridi o multimodali e i microveicoli
elettrici o elettroveicoli ultraleggeri, nonché gli
altri veicoli che per le loro specifiche caratteristiche
non rientrano fra quelli definiti negli articoli dal 52
al 58.
2. Il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i
Ministri interessati, stabilisce, con proprio decreto:
a) la
categoria, fra quelle individuate nei suddetti articoli,
alla quale i veicoli atipici devono essere assimilati ai
fini della circolazione e della guida;
b) i
requisiti tecnici di idoneità alla circolazione dei
medesimi veicoli individuandoli, con criteri di
equivalenza, fra quelli previsti per una o più delle
categorie succitate.
Art.
60. (1) (2)
Motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse storico
e collezionistico.
1. Sono
considerati appartenenti alla categoria di veicoli con
caratteristiche atipiche i motoveicoli e gli autoveicoli
d'epoca, nonché i motoveicoli e gli autoveicoli di
interesse storico e collezionistico.
2.
Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i
motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal P.R.A.
perché destinati alla loro conservazione in musei o
locali pubblici e privati, ai fini della salvaguardia
delle originarie caratteristiche tecniche specifiche
della casa costruttrice, e che non siano adeguati nei
requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle
vigenti prescrizioni stabilite per l'ammissione alla
circolazione. Tali veicoli sono iscritti in apposito
elenco presso il Centro storico del Dipartimento per i
trasporti terrestri.
3. I
veicoli d'epoca sono soggetti alle seguenti
disposizioni:
a) la loro
circolazione può essere consentita soltanto in occasione
di apposite manifestazioni o raduni autorizzati,
limitatamente all'àmbito della località e degli
itinerari di svolgimento delle manifestazioni o raduni.
All'uopo i veicoli, per poter circolare, devono essere
provvisti di una particolare autorizzazione rilasciata
dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti
terrestri nella cui circoscrizione è compresa la
località sede della manifestazione o del raduno ed al
quale sia stato preventivamente presentato, da parte
dell'ente organizzatore, l'elenco particolareggiato dei
veicoli partecipanti. Nella autorizzazione sono indicati
la validità della stessa, i percorsi stabiliti e la
velocità massima consentita in relazione alla garanzia
di sicurezza offerta dal tipo di veicolo;
b) il
trasferimento di proprietà degli stessi deve essere
comunicato al Dipartimento per i trasporti terrestri,
per l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 2.
4.
Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli
di interesse storico e collezionistico tutti quelli di
cui risulti l'iscrizione in uno dei seguenti registri:
ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo,
Storico FMI.
5. I
veicoli di interesse storico o collezionistico possono
circolare sulle strade purché posseggano i requisiti
previsti per questo tipo di veicoli, determinati dal
regolamento.
6. Chiunque
circola con veicoli d'epoca senza l'autorizzazione
prevista dal comma 3, ovvero con veicoli di cui al comma
5 sprovvisti dei requisiti previsti per questo tipo di
veicoli dal regolamento, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a
euro 296 se si tratta di autoveicoli, o da euro 36 a
euro 148 se si tratta di motoveicoli. (3)
(1) Vedi
art. 214 e
art. 215 reg. cod. strada.
(2) Articolo così modificato dal
D.L. 27 giugno 2003, n. 151.
(3) Comma così modificato dal
Decreto Ministero Giustizia 29 dicembre 2006.
Art.
61. (1)
Sagoma limite
1. Fatto
salvo quanto disposto nell'art. 10 e nei commi
successivi del presente articolo, ogni veicolo compreso
il suo carico deve avere:
a)
larghezza massima non eccedente 2,55 m; nel computo di
tale larghezza non sono comprese le sporgenze dovute ai
retrovisori, purché mobili;
b) altezza
massima non eccedente 4 m; per gli autobus e i filobus
destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani
circolanti su itinerari prestabiliti è consentito che
tale altezza sia di 4,30 m;
c)
lunghezza totale, compresi gli organi di traino, non
eccedente 12 m, con l'esclusione dei semirimorchi, per i
veicoli isolati. Nel computo della suddetta lunghezza
non sono considerati i retrovisori, purché mobili. Gli
autobus da noleggio, da gran turismo e di linea possono
essere dotati di strutture portasci o portabagagli
applicate posteriormente a sbalzo, in deroga alla
predetta lunghezza massima secondo direttive stabilite
con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri.
2. Gli
autoarticolati e gli autosnodati non devono eccedere la
lunghezza totale, compresi gli organi di traino, di
16,50 m, sempre che siano rispettati gli altri limiti
stabiliti nel regolamento; gli autosnodati e filosnodati
adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone
destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono
raggiungere la lunghezza massima di 18 m; gli autotreni
e filotreni non devono eccedere la lunghezza massima di
18,75 m in conformità alle prescrizioni tecniche
stabilite dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti.
3. Le
caratteristiche costruttive e funzionali delle
autocaravan e dei caravan sono stabilite con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
4. La
larghezza massima dei veicoli per trasporto di merci
deperibili in regime di temperatura controllata (ATP)
può raggiungere il valore di 2,60 m, escluse le
sporgenze dovute ai retrovisori, purché mobili.
5. Ai fini
della inscrivibilità in curva dei veicoli e dei
complessi di veicoli, il regolamento stabilisce le
condizioni da soddisfare e le modalità di controllo.
6. I
veicoli che per specifiche esigenze funzionali superano,
da soli o compreso il loro carico, i limiti di sagoma
stabiliti nei precedenti commi possono essere ammessi
alla circolazione come veicoli o trasporti eccezionali
se rispondenti alle apposite norme contenute nel
regolamento.
7. Chiunque
circola con un veicolo o con un complesso di veicoli
compreso il carico che supera i limiti di sagoma
stabiliti dal presente articolo, salvo che lo stesso
costituisca trasporto eccezionale, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 370 a euro 1.485. Per la prosecuzione del viaggio
si applicano le disposizioni contenute nell'articolo
164, comma 9.
(1) Vedi
art. 216 e
art. 217 reg. cod. strada.
(2) Comma così modificato dal
Decreto Ministero Giustizia 29 dicembre 2006.
Art.
62. (1)
Massa limite
1. La massa
limite complessiva a pieno carico di un veicolo, salvo
quanto disposto nell'art. 10 e nei commi 2, 3, 4, 5 e 6
del presente articolo, costituita dalla massa del
veicolo stesso in ordine di marcia e da quella del suo
carico, non può eccedere 5 t per i veicoli ad un asse, 8
t per quelli a due assi e 10 t per quelli a tre o più
assi.
2. Con
esclusione dei semirimorchi, per i rimorchi muniti di
pneumatici tali che il carico unitario medio trasmesso
all'area di impronta sulla strada non sia superiore a 8
daN/cm2, la massa complessiva a pieno carico non può
eccedere 6 t se ad un asse, con esclusione dell'unità
posteriore dell'autosnodato, 22 t se a due assi e 26 t
se a tre o più assi.
3. Salvo
quanto diversamente previsto dall'articolo 104, per i
veicoli a motore isolati muniti di pneumatici, tali che
il carico unitario medio trasmesso all'area di impronta
sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm2 e quando, se
trattasi di veicoli a tre o più assi, la distanza fra
due assi contigui non sia inferiore ad 1 m, la massa
complessiva a pieno carico del veicolo isolato non può
eccedere 18 t se si tratta di veicoli a due assi e 25 t
se si tratta di veicoli a tre o più assi; 26 t e 32 t,
rispettivamente, se si tratta di veicoli a tre o a
quattro o più assi quando l'asse motore è munito di
pneumatici accoppiati e di sospensioni pneumatiche
ovvero riconosciute equivalenti dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. Qualora si tratti di
autobus o filobus a due assi destinati a servizi
pubblici di linea urbani e suburbani la massa
complessiva a pieno carico non deve eccedere le 19 t.
4. Nel
rispetto delle condizioni prescritte nei commi 2, 3 e 6,
la massa complessiva di un autotreno a tre assi non può
superare 24 t, quella di un autoarticolato o di un
autosnodato a tre assi non può superare 30 t, quella di
un autotreno, di un autoarticolato o di un autosnodato
non può superare 40 t se a quattro assi e 44 t se a
cinque o più assi.
5.
Qualunque sia il tipo di veicolo, la massa gravante
sull'asse più caricato non deve eccedere 12 t.
6. In
corrispondenza di due assi contigui la somma delle masse
non deve superare 12 t se la distanza assiale è
inferiore a 1 m; nel caso in cui la distanza assiale sia
pari o superiore a 1 m ed inferiore a 1,3 m, il limite
non può superare 16 t; nel caso in cui la distanza sia
pari o superiore a 1,3 m ed inferiore a 2 m, tale limite
non può eccedere 20 t.
7. Chiunque
circola con un veicolo che supera compreso il carico,
salvo quanto disposto dall'art. 167, i limiti di massa
stabiliti dal presente articolo e dal regolamento è
soggetto alle sanzioni previste dall'art. 10.
(1)
Vedi
art. 218 reg. cod. strada.
Art.
63. (1)
Traino veicoli
1. Nessun
veicolo può trainare o essere trainato da più di un
veicolo, salvo che ciò risulti necessario per
l'effettuazione dei trasporti eccezionali di cui
all'art. 10 e salvo quanto disposto dall'art. 105.
2. Un
autoveicolo può trainare un veicolo che non sia
rimorchio se questo non è più atto a circolare per
avaria o per mancanza di organi essenziali, ovvero nei
casi previsti dall'art. 159. La solidità dell'attacco,
le modalità del traino, la condotta e le cautele di
guida devono rispondere alle esigenze di sicurezza della
circolazione.
3. Salvo
quanto indicato nel comma 2, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti può autorizzare, per
speciali esigenze, il traino con autoveicoli di veicoli
non considerati rimorchi.
4. Nel
regolamento sono stabiliti i criteri per la
determinazione della massa limite rimorchiabile, nonché
le modalità e procedure per l'agganciamento.
5. Chiunque
viola le disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 74 a euro 296. (2)
(1) Vedi
art. 219 reg. cod. strada.
(2) Comma così modificato dal
Decreto Ministero Giustizia 29 dicembre 2006.
Capo II
Dei veicoli a trazione animale, slitte e velocipedi
Art.
64. (1)
Dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale
e delle slitte.
1. I
veicoli a trazione animale e le slitte devono essere
muniti di un dispositivo di frenatura efficace e
disposto in modo da poter essere in qualunque occasione
facilmente e rapidamente manovrato.
2. Sono
vietati i dispositivi di frenatura che agiscono
direttamente sul manto stradale.
3. Chiunque
viola le disposizioni del presente articolo e dell'art.
69 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 36 a euro 148. (2)
(1) Vedi
art. 220 reg. cod. strada.
(2) Comma così modificato dal
Decreto Ministero Giustizia 29 dicembre 2006.
Art.
65. (1)
Dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli a
trazione animale e delle slitte
1. Nelle
ore e nei casi previsti dall'art. 152, comma 1, i
veicoli a trazione animale e le slitte devono esser
muniti di due fanali anteriori che emettano in avanti
luce bianca e di due fanali posteriori che emettano
all'indietro luce rossa, disposti sui lati del veicolo.
Devono, altresì, essere muniti di due catadiottri
bianchi anteriormente, due catadiottri rossi
posteriormente e di un catadiottro arancione su ciascun
lato.
2. I
veicoli di cui al comma 1 devono essere dotati di un
segnale mobile di pericolo.
3. Chiunque
circola con un veicolo a trazione animale o con una
slitta non provvisti di dispositivi di segnalazione
visiva, nei casi in cui l'uso dei medesimi è prescritto,
ovvero con dispositivi non conformi alle disposizioni
stabilite nel presente articolo e nell'art. 69, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 36 a euro 148. (2)
(1) Vedi
art. 221 reg. cod. strada.
(2) Comma così modificato dal
Decreto Ministero Giustizia 29 dicembre 2006.
Art.
66.
Cerchioni alle ruote
1. I
veicoli a trazione animale, di massa complessiva a pieno
carico sino a 6 t, possono essere muniti di cerchioni
metallici, sempre che tale massa non superi 0,15 volte
la somma della larghezza dei cerchioni, espressa in
centimetri. In ogni altro caso i veicoli devono essere
muniti di ruote gommate.
2. La
larghezza di ciascun cerchione non può essere mai
inferiore a 50 mm; i bordi del cerchione a contatto
della strada devono essere arrotondati con raggio non
inferiore allo spessore del cerchione metallico; nella
determinazione della larghezza si tiene conto dei
raccordi nella misura massima di 5 mm per parte.
3. La
superficie di rotolamento della ruota deve essere
cilindrica senza spigoli, sporgenze o discontinuità.
4. I comuni
accertano la larghezza dei cerchioni e determinano la
massa complessiva a pieno carico consentita per ogni
veicolo a trazione animale destinato a trasporto di
cose.
5. Chiunque
circola con un veicolo a trazione animale non
rispondente ai requisiti stabiliti dal presente articolo
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 36 a euro 148. (1)
(1)
Comma così modificato dal
Decreto Ministero Giustizia 29 dicembre 2006.
Art.
67. (1)
Targhe dei veicoli a trazione animale e delle slitte
1. I
veicoli a trazione animale e le slitte devono essere
muniti di una targa contenente le indicazioni del
proprietario, del comune di residenza, della categoria
di appartenenza, del numero di matricola e, per quelli
destinati al trasporto di cose, della massa complessiva
a pieno carico, nonché della larghezza dei cerchioni.
2. La targa
deve essere rinnovata solo quando occorre modificare
alcuna delle indicazioni prescritte o quando le
indicazioni stesse non siano più chiaramente leggibili.
3. La
fornitura delle targhe è riservata ai comuni, che le
consegnano agli interessati complete delle indicazioni
stabilite dal comma 1. Il modello delle targhe è
indicato nel regolamento. Il prezzo che l'interessato
corrisponderà al comune è stabilito con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
4. I
veicoli a trazione animale e le slitte sono
immatricolati in apposito registro del comune di
residenza del proprietario.
5. Chiunque
circola con un veicolo a trazione animale o con una
slitta non munito della targa prescritta, ovvero viola
le disposizioni del comma 2, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a
euro 148. (2)
6. Chiunque
abusivamente fabbrica o vende targhe per veicoli a
trazione animale o slitte, ovvero usa targhe
abusivamente fabbricate, è soggetto, ove il fatto non
costituisca reato, alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 74 a euro 296. (2)
7. Alle
violazioni di cui ai commi 5 e 6 consegue la sanzione
amministrativa accessoria della confisca della targa non
rispondente ai requisiti indicati o abusivamente
fabbricata, secondo le norme del capo I, sezione II, del
titolo VI.
(1) Vedi
art. 222 reg. cod. strada.
(2) Comma così modificato dal
Decreto Ministero Giustizia 29 dicembre 2006.
Art.
68. (1)
Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi
di equipaggiamento dei velocipedi
1. I
velocipedi devono essere muniti di pneumatici, nonché:
a) per la
frenatura: di un dispositivo indipendente per ciascun
asse che agisca in maniera pronta ed efficace sulle
rispettive ruote;
b) per le
segnalazioni acustiche: di un campanello;
c) per le
segnalazioni visive: anteriormente di luci bianche o
gialle, posteriormente di luci rosse e di catadiottri
rossi; inoltre, sui pedali devono essere applicati
catadiottri gialli ed analoghi dispositivi devono essere
applicati sui lati.
2. I
dispositivi di segnalazione di cui alla lettera c) del
comma 1 devono essere presenti e funzionanti nelle ore e
nei casi previsti dall'art. 152, comma 1.
3. Le
disposizioni previste nelle lettere b) e c) del comma 1
non si applicano ai velocipedi quando sono usati durante
competizioni sportive.
4. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti sono stabilite le caratteristiche costruttive,
funzionali nonché le modalità di omologazione dei
velocipedi a più ruote simmetriche che consentono il
trasporto di altre persone oltre il conducente.
5. I
velocipedi possono essere equipaggiati per il trasporto
di un bambino, con idonee attrezzature, le cui
caratteristiche sono stabilite nel regolamento.
6. Chiunque
circola con un velocipede senza pneumatici o nel quale
alcuno dei dispositivi di frenatura o di segnalazione
acustica o visiva manchi o non sia conforme alle
disposizioni stabilite nel presente articolo e
nell'articolo 69, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 21 a
euro 85.
7. Chiunque
circola con un velocipede di cui al comma 4, non
omologato, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 36 a euro 148. (2)
8. Chiunque
produce o mette in commercio velocipedi o i relativi
dispositivi di equipaggiamento non conformi al tipo
omologato, ove ne sia richiesta l'omologazione, è
soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 370 a euro 1.485. (2)
(1) Vedi
art. 223,
art. 224 e
art. 225 reg. cod. strada.
(2) Comma così modificato dal
Decreto Ministero Giustizia 29 dicembre 2006.
Art.
69. (1)
Caratteristiche dei dispositivi di segnalazione e di
frenatura dei veicoli a trazione animale,
delle slitte e dei velocipedi
1. Nel
regolamento sono stabiliti, per i veicoli di cui agli
articoli 49, 50 e 51, il numero, il colore, le
caratteristiche e le modalità di applicazione dei
dispositivi di segnalazione visiva e le caratteristiche
e le modalità di applicazione dei dispositivi di
frenatura dei veicoli a trazione animale e dei
velocipedi, nonché, limitatamente ai velocipedi, le
caratteristiche dei dispositivi di segnalazione
acustica.
(1) Vedi
art. 220,
art. 221,
art. 223,
art. 224
e
art. 225
reg. cod. strada.
Art.
70. (1)
Servizio di piazza con veicoli a trazione animale o con
slitte
1. I comuni
sono autorizzati a rilasciare licenze per il servizio di
piazza con veicoli a trazione animale. Tale servizio si
svolge nell'area comunale ed i comuni possono
determinare i tratti e le zone in cui tali servizi sono
consentiti per interessi turistici e culturali. I
veicoli a trazione animale destinati a servizi di
piazza, oltre alla targa indicata nell'art. 67, devono
essere muniti di altra targa con l'indicazione «servizio
di piazza». I comuni possono destinare speciali aree,
delimitate e segnalate, per lo stazionamento delle
vetture a trazione animale per i servizi di piazza.
2. Il
regolamento di esecuzione determina:
a) i tipi
di vettura a trazione animale con le quali può essere
esercitato il servizio di piazza;
b) le
condizioni ed i requisiti per ottenere la licenza per i
servizi di piazza con vetture a trazione animale;
c) le
modalità per la revisione, che deve essere eseguita di
regola ogni cinque anni;
d) le
modalità per il rilascio delle licenze di cui al comma
1.
3. Nelle
località e nei periodi di tempo in cui è consentito
l'uso delle slitte possono essere destinate slitte al
servizio di piazza. Si applicano, in quanto compatibili,
le norme sul servizio di piazza a trazione animale.
4. Chiunque
destina vetture a trazione animale o slitte a servizio
pubblico o di piazza senza avere ottenuto la relativa
licenza è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 74 a euro 296. Se la
licenza è stata ottenuta, ma non ne sono osservate le
condizioni, la sanzione è del pagamento di una somma da
euro 36 a euro 148. In tal caso consegue la sanzione
amministrativa accessoria del ritiro della licenza. (2)
5. Dalla
violazione prevista dal primo periodo del comma 4
consegue la sanzione accessoria della confisca del
veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II,
del titolo VI.
(1) Vedi
art. 226 reg. cod. strada.
(2) Comma così modificato dal
Decreto Ministero Giustizia 29 dicembre 2006.
Capo III
Veicoli a motore e loro rimorchi
Sezione I
Norme costruttive e di equipaggiamento e accertamenti
tecnici per la circolazione
Art.
71. (1)
Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a
motore e loro rimorchi
1. Le
caratteristiche generali costruttive e funzionali dei
veicoli a motore e loro rimorchi che interessano sia i
vari aspetti della sicurezza della circolazione sia la
protezione dell'ambiente da ogni tipo di inquinamento,
compresi i sistemi di frenatura, sono soggette ad
accertamento e sono indicate nel regolamento.
2. Il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con
propri decreti, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio per gli
aspetti di sua competenza e con gli altri Ministri
quando interessati, stabilisce periodicamente le
particolari caratteristiche costruttive e funzionali cui
devono corrispondere i veicoli a motore e i rimorchi per
trasporti specifici o per uso speciale, nonché i veicoli
blindati.
3. Il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con
propri decreti, di concerto con gli altri Ministri
quando interessati, stabilisce periodicamente le
prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche di
cui ai commi 1 e 2, nonché le modalità per il loro
accertamento.
4. Qualora
i decreti di cui al comma 3 si riferiscano a
disposizioni oggetto di direttive comunitarie le
prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle
predette direttive; in alternativa a quanto prescritto
nei richiamati decreti, se a ciò non osta il diritto
comunitario, l'omologazione è effettuata in applicazione
delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei
regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall'Ufficio
europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per
l'Europa, recepiti dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti.
5. Con
provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, sono
approvate tabelle e norme di unificazione riguardanti le
materie di propria competenza.
6. Chiunque
circola con un veicolo a motore o con un rimorchio non
conformi alle prescrizioni stabilite dal regolamento è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 74 a euro 296. Se i veicoli e i
rimorchi sono adibiti al trasporto di merci pericolose,
la sanzione amministrativa è da euro 148 a euro 594. (2)
(1) Vedi
art. 227 reg. cod. strada.
(2) Comma così modificato dal
Decreto Ministero Giustizia 29 dicembre 2006.
Art.
72. (1) (2)
Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e
loro rimorchi
1. I
ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono
essere equipaggiati con:
a)
dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;
b)
dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore
termico;
c)
dispositivi di segnalazione acustica;
d)
dispositivi retrovisori;
e)
pneumatici o sistemi equivalenti.
2. Gli
autoveicoli e i motoveicoli di massa a vuoto superiore a
0,35 t devono essere muniti del dispositivo per la
retromarcia. Gli autoveicoli devono altresì essere
equipaggiati con:
a)
dispositivi di ritenuta e dispositivi di protezione, se
trattasi di veicoli predisposti fin dall'origine con gli
specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche
indicate, per ciascuna categoria di veicoli, con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
b) segnale
mobile di pericolo di cui all'articolo 162;
c)
contachilometri avente le caratteristiche stabilite nel
regolamento.
2-bis.
Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed
i semirimorchi adibiti al trasporto di cose, nonché
classificati per uso speciale o per trasporti speciali o
per trasporti specifici, immatricolati in Italia con
massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.,
devono altresì essere equipaggiati con strisce
posteriori e laterali retroriflettenti. Le
caratteristiche tecniche delle strisce retroriflettenti
sono definite con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto
previsto dal regolamento internazionale ONU/ECE 104. I
veicoli di nuova immatricolazione devono essere
equipaggiati con i dispositivi del presente comma dal 1°
aprile 2005 ed i veicoli in circolazione entro il 30
aprile 2007. (3)
2-ter. Gli
autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi, abilitati al
trasporto di cose, di massa complessiva a pieno carico
superiore a 7,5 t, sono equipaggiati con dispositivi, di
tipo omologato, atti a ridurre la nebulizzazione
dell'acqua in caso di precipitazioni. La prescrizione si
applica ai veicoli nuovi immatricolati in Italia a
decorrere dal 1° gennaio 2007. Le caratteristiche
tecniche di tali dispositivi sono definite con decreto
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Gli
autoveicoli possono essere equipaggiati con
apparecchiature per il pagamento automatico di pedaggi
anche urbani, oppure per la ricezione di segnali ed
informazioni sulle condizioni di viabilità. Possono
altresì essere equipaggiati con il segnale mobile
plurifunzionale di soccorso, le cui caratteristiche e
disciplina d'uso sono stabilite nel regolamento.
4. I
filoveicoli devono essere equipaggiati con i dispositivi
indicati nei commi 1, 2 e 3, in quanto applicabili a
tale tipo di veicolo.
5. I
rimorchi devono essere equipaggiati con i dispositivi
indicati al comma 1, lettere a) ed e). I veicoli di cui
al comma 1 riconosciuti atti al traino di rimorchi ed i
rimorchi devono altresì essere equipaggiati con idonei
dispositivi di agganciamento.
6. Il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito
il Ministro dell'interno, con propri decreti stabilisce
i dispositivi supplementari di cui devono o possono
essere equipaggiati i veicoli indicati nei commi 1 e 5
in relazione alla loro particolare destinazione o uso,
ovvero in dipendenza di particolari norme di
comportamento.
7. Il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con
propri decreti, stabilisce norme specifiche sui
dispositivi di equipaggiamento dei veicoli destinati ad
essere condotti dagli invalidi ovvero al loro trasporto.
8. I
dispositivi di cui ai commi precedenti sono soggetti ad
omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti
terrestri, secondo modalità stabilite con decreti del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, salvo
quanto previsto nell'art. 162. Negli stessi decreti è
indicata la documentazione che l'interessato deve
esibire a corredo della domanda di omologazione.
9. Nei
decreti di cui al comma 8 sono altresì stabilite, per i
dispositivi indicati nei precedenti commi, le
prescrizioni tecniche relative al numero, alle
caratteristiche costruttive e funzionali e di montaggio,
le caratteristiche del contrassegno che indica la
conformità dei dispositivi alle norme del presente
articolo ed a quelle attuative e le modalità
dell'apposizione.
10. Qualora
le norme di cui al comma 9 si riferiscano a dispositivi
oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni
tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive,
salvo il caso dei dispositivi presenti al comma 7; in
alternativa a quanto prescritto dai richiamati decreti,
l'omologazione è effettuata in applicazione delle
corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei
regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall'Ufficio
europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per
l'Europa, recepiti dal Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti.
11.
L'omologazione rilasciata da uno Stato estero per uno
dei dispositivi di cui sopra può essere riconosciuta
valida in Italia a condizione di reciprocità e fatti
salvi gli accordi internazionali.
12. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti può essere reso obbligatorio il rispetto di
tabelle e norme di unificazione aventi carattere
definitivo ed attinenti alle caratteristiche
costruttive, funzionali e di montaggio dei dispositivi
di cui al presente articolo.
13.
Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente
articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti
manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite
nei previsti provvedimenti è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a
euro 296. (4)
(1) Articolo così modificato dal
D.L. 27 giugno 2003, n. 151 e
dal
D.L. 30 dicembre 2005, n. 273.
(2) Vedi
art. 228,
art. 229,
art. 230 e
art. 231 reg. cod. strada.
(3) Comma così sostituito dal
Decreto legge 19 febbraio 2007, n. 14.
(4) Comma così modificato dal
Decreto Ministero Giustizia 29 dicembre 2006.
Art.
73.
Veicoli su rotaia in sede promiscua
1. I
veicoli su rotaia, per circolare in sede promiscua,
devono essere muniti di dispositivi di illuminazione e
di segnalazione visiva e acustica analoghi a quelli
degli autoveicoli. Inoltre devono essere muniti di
dispositivi tali da consentire al conducente l'agevole
visibilità anche a tergo. Negli stessi il campo di
visibilità del conducente, in avanti e lateralmente,
deve essere tale da consentirgli di guidare con
sicurezza.
2. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti sono stabilite le caratteristiche e le
modalità di installazione dei dispositivi di cui al
comma 1, nonché le caratteristiche del campo di
visibilità del conducente.
3. Chiunque
circola in sede promiscua con un veicolo su rotaia
mancante di alcuno dei dispositivi previsti dal presente
articolo o nel quale alcuno dei dispositivi stessi, ivi
compreso il campo di visibilità, non sia conforme per
caratteristiche o modalità di installazione e
funzionamento a quanto stabilito ai sensi del comma 2 è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 74 a euro 296. (1)
(1)
Comma così modificato dal
Decreto Ministero Giustizia 29 dicembre 2006.
Art. 74.
(1)
Dati di identificazione
1. I
ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i
filoveicoli e i rimorchi devono avere per costruzione:
a) una
targhetta di identificazione, solidamente fissata al
veicolo stesso;
b) un
numero di identificazione impresso sul telaio, anche se
realizzato con una struttura portante o equivalente,
riprodotto in modo tale da non poter essere cancellato o
alterato.
2. La
targhetta e il numero di identificazione devono essere
collocati in punti visibili, su una parte del veicolo
che normalmente non sia suscettibile di sostituzione
durante l'utilizzazione del veicolo stesso.
3. Nel caso
in cui il numero di identificazione del telaio o della
struttura portante sia contraffatto, alterato, manchi o
sia illeggibile, deve essere riprodotto, a cura degli
uffici competenti del Dipartimento per i trasporti
terrestri, un numero distintivo, preceduto e seguito dal
marchio con punzone dell'ufficio stesso.
4. Nel
regolamento sono stabilite le caratteristiche, le
modalità di applicazione e le indicazioni che devono
contenere le targhette di identificazione, le
caratteristiche del numero di identificazione, le
caratteristiche e le modalità di applicazione del numero
di ufficio di cui al comma 3.
5. Qualora
le norme del regolamento si riferiscano a disposizioni
oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni
tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive;
è fatta salva la facoltà per gli interessati di
chiedere, per l'omologazione, l'applicazione delle
corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei
regolamenti e nelle raccomandazioni emanate dall'Ufficio
europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per
l'Europa, recepite dal Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti.
6. Chiunque
contraffa, asporta, sostituisce, altera, cancella o
rende illeggibile la targhetta del costruttore, ovvero
il numero di identificazione del telaio, è punito, se il
fatto non costituisce reato, con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.338
a euro 9.357.
(1) Vedi
art. 232 e
art. 233 reg. cod. strada.
(2) Comma così modificato dal
Decreto Ministero Giustizia 29 dicembre 2006.
_______________
Cfr. Cassazione Civile, sez. II,
sentenza 13 luglio 2007, n. 15746
Art.
75.
Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione
e omologazione
1. I
ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i
filoveicoli e i rimorchi, per essere ammessi alla
circolazione, sono soggetti all'accertamento dei dati di
identificazione e della loro corrispondenza alle
prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche
costruttive e funzionali previste dalle norme del
presente codice. Per i ciclomotori costituiti da un
normale velocipede e da un motore ausiliario di
cilindrata fino a 50 cc, tale accertamento è limitato al
solo motore.
2.
L'accertamento di cui al comma 1 ha luogo mediante
visita e prova da parte dei competenti uffici del
Dipartimento per i trasporti terrestri con modalità
stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti. Con lo stesso decreto è indicata la
documentazione che l'interessato deve esibire a corredo
della domanda di accertamento.
3. I
veicoli indicati nel comma 1, i loro componenti o entità
tecniche, prodotti in serie, sono soggetti
all'omologazione del tipo; questa ha luogo a seguito
dell'accertamento di cui ai commi 1 e 2, effettuata su
un prototipo, secondo le modalità stabilite con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con
lo stesso decreto è indicata la documentazione che
l'interessato deve esibire a corredo della domanda di
omologazione.
4. I
veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di
noleggio con conducente per trasporto di persone di cui
all'art. 85 o a servizio di piazza, di cui all'art. 86,
o a servizio di linea per trasporto di persone di cui
all'articolo 87, sono soggetti all'accertamento di cui
al comma 2.
5. Fatti
salvi gli accordi internazionali, l'omologazione, totale
o parziale, rilasciata da uno Stato estero, può essere
riconosciuta in Italia a condizione di reciprocità.
6.
L'omologazione può essere rilasciata anche a veicoli
privi di carrozzeria. Il successivo accertamento sul
veicolo carrozzato ha luogo con le modalità previste nel
comma 2.
7. Sono
fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio.
Art.
76. (1)
Certificato di approvazione, certificato di origine e
dichiarazione di conformità
1.
L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti
terrestri che ha proceduto con esito favorevole
all'accertamento di cui all'art. 75, comma 2, rilascia
al costruttore del veicolo il certificato di
approvazione.
2. Alla
richiesta di accertamento deve essere unito il
certificato di origine del veicolo, rilasciato dal
medesimo costruttore. Quando si tratta di veicoli di
tipo omologato in uno Stato membro delle Comunità
europee che, a termine dell'art. 75, comma 4, sono
soggetti all'accertamento dei requisiti di idoneità alla
circolazione, il certificato di origine è sostituito
dalla dichiarazione di conformità di cui al comma 6.
3. Il
rilascio del certificato di approvazione è sospeso per i
necessari accertamenti qualora emergano elementi che
facciano presumere che il veicolo o parte di esso siano
di illecita provenienza.
4. Nel
regolamento sono stabilite le caratteristiche e il
contenuto del certificato di approvazione e del
certificato di origine.
5. Il
Dipartimento per i trasporti terrestri, visto l'esito
favorevole dell'accertamento sul prototipo di cui
all'art. 75, comma 3, rilascia al costruttore il
certificato di omologazione ed il certificato che
contiene la descrizione degli elementi che
caratterizzano il veicolo.
6. Per
ciascun veicolo costruito conformemente al tipo
omologato, il costruttore rilascia all'acquirente la
dichiarazione di conformità. Tale dichiarazione, redatta
sul modello approvato dal Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti per i veicoli di tipo omologato in
Italia in base ad omologazione nazionale, attesta che il
veicolo è conforme al tipo omologato. Di tale
dichiarazione il costruttore assume la piena
responsabilità ad ogni effetto di legge. Il costruttore
deve tenere una registrazione progressiva delle
dichiarazioni di conformità rilasciate.
7. Nel caso
di veicoli allestiti o trasformati da costruttori
diversi da quello che ha costruito l'autotelaio, ogni
costruttore rilascia, per la parte di propria
competenza, la certificazione di origine che deve essere
accompagnata dalla dichiarazione di conformità, o dal
certificato di origine relativi all'autotelaio. Nel caso
di omologazione in più fasi, le relative certificazioni
sono costituite dalle dichiarazioni di conformità. I
criteri e le modalità operative per le suddette
omologazioni sono stabilite dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto.
8. Chiunque
rilascia la dichiarazione di conformità di cui ai commi
6 e 7 per veicoli non conformi al tipo omologato è
soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 742 a euro 2.970. (2)
(1) Vedi
art. 234 e
art. 235 reg. cod. strada.
(2) Comma così modificato dal
Decreto Ministero Giustizia 29 dicembre 2006.
Art.
77.
Controlli di conformità al tipo omologato
1. Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha
facoltà di procedere, in qualsiasi momento,
all'accertamento della conformità al tipo omologato dei
veicoli a motore, dei rimorchi e dei dispositivi per i
quali sia stata rilasciata la relativa dichiarazione di
conformità. Ha facoltà, inoltre, di sospendere
l'efficacia della omologazione dei veicoli e dei
dispositivi o di revocare l'omologazione stessa qualora
dai suddetti accertamenti di controllo risulti il
mancato rispetto della conformità al tipo omologato.
2. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentiti i Ministeri interessati, sono
stabiliti i criteri e le modalità per gli accertamenti e
gli eventuali prelievi di veicoli e dispositivi. I
relativi oneri sono a carico del titolare
dell'omologazione.
3. Chiunque
produce o mette in commercio un veicolo non conforme al
tipo omologato è soggetto, se il fatto non costituisce
reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 742 a euro 2.970. (1)
4. Sono
fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio.
(1)
Comma così modificato dal
Decreto Ministero Giustizia 29 dicembre 2006.
Art.
78. (1)
Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli
in circolazione
e aggiornamento della carta di circolazione
1. I
veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere
sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici
del Dipartimento per i trasporti terrestri quando siano
apportate una o più modifiche alle caratteristiche
costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi
d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72,
oppure sia stato sostituito o modificato il telaio.
Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche,
gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti
terrestri ne danno comunicazione ai competenti uffici
del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti
fiscali.
2. Nel
regolamento sono stabiliti le caratteristiche
costruttive e funzionali, nonché i dispositivi di
equipaggiamento che possono essere modificati solo
previa presentazione della documentazione prescritta dal
regolamento medesimo. Sono stabilite, altresì, le
modalità per gli accertamenti e l'aggiornamento della
carta di circolazione.
3. Chiunque
circola con un veicolo al quale siano state apportate
modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato
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