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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante
disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee.
Legge comunitaria 2004;
Visto il nuovo codice della strada di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed in particolare
gli articoli 172, 126-bis e 169;
Vista la direttiva 2003/20/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'8 aprile 2003, che modifica la
direttiva 91/671/CEE del Consiglio per il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative all'uso
obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli
autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 23 febbraio 2006;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie
e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e della salute;
E m a n a il seguente decreto
legislativo:
Art. 1.
Modifiche all'articolo 172 del decreto legislativo n.
285 del 1992
1. L'articolo 172 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, é sostituito dal seguente:
Art. 172 (Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi
di ritenuta per bambini). - 1. Il conducente ed i
passeggeri dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3,
di cui all'articolo 47, comma 2, muniti di cintura di
sicurezza, hanno l'obbligo di utilizzarle in qualsiasi
situazione di marcia. I bambini di statura inferiore a
1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema
di ritenuta per bambini,
adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le
normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, conformemente ai regolamenti della
Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite o
alle equivalenti direttive comunitarie.
2. Il conducente del veicolo é tenuto ad assicurarsi
della persistente efficienza dei dispositivi di cui al
comma 1.
3. Sui veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3
sprovvisti di sistemi di ritenuta:
a) i bambini di età fino a tre anni non possono
viaggiare;
b) i bambini di età superiore ai tre anni possono
occupare un sedile anteriore solo se la loro statura
supera 1,50 m. 4. I bambini di statura non superiore a
1,50 m, quando viaggiano negli autoveicoli per il
trasporto di persone in servizio pubblico di piazza o
negli autoveicoli adibiti al noleggio con conducente,
possono non essere assicurati al sedile con un sistema
di ritenuta per bambini, a condizione che non occupino
un sedile anteriore e siano accompagnati da almeno un
passeggero di età non inferiore ad anni sedici.
5. I bambini non possono essere trasportati utilizzando
un seggiolino di sicurezza rivolto all'indietro su un
sedile passeggeri protetto da airbag frontale, a meno
che l'airbag medesimo non sia stato disattivato anche in
maniera automatica adeguata.
6. Tutti gli occupanti, di età superiore a tre anni,
dei veicoli in circolazione delle categorie M2 ed M3
devono utilizzare, quando sono seduti, i sistemi di
sicurezza di cui i veicoli stessi sono provvisti. I
bambini devono essere assicurati con sistemi di ritenuta
per bambini, eventualmente presenti sui veicoli delle
categorie M2 ed M3, solo se di tipo omologato secondo
quanto previsto al comma 1.
7. I passeggeri dei veicoli delle categorie M2 ed M3
devono essere informati dell'obbligo di utilizzare le
cinture di sicurezza, quando sono seduti ed il veicolo
é in movimento, mediante cartelli o pittogrammi,
conformi al modello figurante nell'allegato alla
direttiva 2003/20/CE, apposti in modo ben visibile su
ogni sedile.
Inoltre, la suddetta informazione può essere fornita
dal conducente, dal bigliettaio, dalla persona designata
come capogruppo o mediante sistemi audiovisivi quale il
video.
8. Sono esentati dall'obbligo di uso delle cinture di
sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini:
a) gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di
polizia municipale e provinciale nell'espletamento di un
servizio di emergenza;
b) i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio
antincendio e sanitario in caso di intervento di
emergenza;
c) gli appartenenti ai servizi di vigilanza privati
regolarmente riconosciuti che effettuano scorte;
d) gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni
previste dall'articolo 122, comma 2;
e) le persone che risultino, sulla base di
certificazione rilasciata dalla unità sanitaria locale
o dalle competenti autorità di altro Stato membro delle
Comunità europee, affette da patologie particolari o
che presentino condizioni fisiche che costituiscono
controindicazione specifica all'uso dei dispositivi di
ritenuta. Tale certificazione deve indicare la durata di
validità, deve recare il simbolo previsto nell'articolo
5 della direttiva 91/671/CEE e deve essere esibita su
richiesta degli organi di polizia di cui all'articolo
12;
f) le donne in stato di gravidanza sulla base della
certificazione rilasciata dal ginecologo curante che
comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti
all'uso delle cinture di sicurezza;
g) i passeggeri dei veicoli M2 ed M3 autorizzati al
trasporto di passeggeri in piedi ed adibiti al trasporto
locale e che circolano in zona urbana;
h) gli appartenenti alle forze armate nell'espletamento
di attività istituzionali nelle situazioni di
emergenza.
9. Fino all'8 maggio 2009, sono esentati dall'obbligo di
cui al comma 1 i bambini di età inferiore ad anni dieci
trasportati in soprannumero sui posti posteriori delle
autovetture e degli autoveicoli adibiti al trasporto
promiscuo di persone e cose, di cui dell'articolo 169,
comma 5, a condizione che siano accompagnati da almeno
un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.
10. Chiunque non fa uso dei dispositivi di ritenuta,
cioé delle cinture di sicurezza e dei sistemi di
ritenuta per bambini, é soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 68,00 euro
a 275,00 euro. Quando il mancato uso riguarda il minore,
della violazione risponde il conducente ovvero, se
presente sul veicolo al momento del fatto, chi é tenuto
alla sorveglianza del minore stesso. Quando il
conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in
una delle violazioni di cui al presente comma per almeno
due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della
patente da quindici giorni a due
mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
11. Chiunque, pur facendo uso dei dispositivi di
ritenuta, ne altera od ostacola il normale funzionamento
degli stessi é soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da 34,00 euro a 138,00 euro.
12. Chiunque importa o produce per la
commercializzazione sul territorio nazionale e chi
commercializza dispositivi di ritenuta di tipo non
omologato é soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 716,00 euro a 2.867,00 euro.
13. I dispositivi di ritenuta di cui al comma 12,
ancorché installati sui veicoli, sono soggetti al
sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle
norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.».
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non può essere
delegato al Governo se non con determinazione di
principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare
le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge
ed i regolamenti.
- La legge 18 aprile 2005, n. 62, é pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2005, n. 96,
supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
recante: «Nuovo codice della strada», é pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114,
supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 172 e degli articoli
126-bis e 169 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, come modificati, dal presente decreto, così
recitano:
«Art. 172 (Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di
ritenuta). - 1. Il conducente ed i passeggeri dei
veicoli delle categorie:
a) M1;
b) M2, ad eccezione degli occupanti i sedili posteriori,
di coloro che viaggiano su veicoli di massa massima
ammissibile superiore a 3,5 t e su quelli che dispongono
di posti appositamente realizzati per passeggeri in
piedi, c) N1, ad eccezione degli occupanti i sedili
posteriori, classificati nell'art. 47, comma 2, muniti
dei dispositivi di ritenuta previsti nell'art. 72, comma
2, hanno l'obbligo di utilizzarli in qualsiasi
situazione di marcia.
2. Il conducente é tenuto ad assicurarsi della
persistente efficienza dei dispositivi di ritenuta.
3. Sono esentati dall'obbligo di indossare le cinture di
sicurezza:
a) gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di
polizia municipale nell'espletamento di un servizio di
emergenza;
b) i conducenti ed addetti dei veicoli del servizio
antincendio e sanitario in casi di interventi di
emergenza;
c) gli appartenenti a servizi di vigilanza privati
regolarmente riconosciuti che effettuano scorte;
d) i conducenti di autoveicoli per il trasporto di
persone in servizio pubblico da piazza, ovvero adibiti
al noleggio con conducente, durante il servizio nei
centri abitati;
e) gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni
previste dall'art. 122, comma 2;
f) le persone che risultino, sulla base di
certificazione rilasciata dalla unità sanitaria locale
o dalle competenti autorità sanitarie di altro Stato
membro delle Comunità europee, affette da patologie
particolari che costituiscono controindicazione
specifica all'uso delle cinture di sicurezza. Tale
certificazione deve indicare la durata di validità,
deve recare il simbolo previsto nell'art. 5 della
direttiva n. 91/671/CEE e deve essere esibita su
richiesta degli organi di polizia di cui all'art. 12;
g) le donne in stato di gravidanza sulla base della
certificazione rilasciata dal ginecologo curante che
comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti
all'uso delle cinture di sicurezza.
4. I passeggeri di età inferiore ai dodici anni che
abbiano una statura inferiore a 1,50 m devono essere
trattenuti da un sistema di ritenuta, adeguato alla loro
statura ed al loro peso.
5. I bambini di età inferiore ai tre anni che occupano
i sedili posteriori possono non essere trattenuti da un
sistema di ritenuta se sono trasportati in un veicolo in
cui tale sistema non sia disponibile, purché siano
accompagnati da almeno un passeggero di età non
inferiore ai sedici anni.
6. Le norme di cui al comma 4 non si applicano ai
passeggeri che viaggiano sui sedili posteriori di
autovetture adibite al trasporto di persone in servizio
pubblico da piazza ovvero a noleggio da rimessa con
conducente, durante il servizio, quando circolano nei
centri abitati o su itinerario da e per stazioni
ferroviarie, porti e aeroporti, a condizione che siano
accompagnati da almeno un passeggero di età non
inferiore ad anni sedici.
7. I sistemi di ritenuta devono essere conformi ad uno
dei tipi omologati secondo le normative stabilite dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
8. Chiunque non fa uso delle cinture di sicurezza o dei
sistemi di ritenuta previsti é soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25
a euro 275,10. Quando il mancato uso riguarda il minore,
della violazione risponde il conducente ovvero, se
presente sul veicolo al momento del fatto, chi é tenuto
alla sorveglianza del minore stesso. Quando il
conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in
una delle violazioni di cui al presente comma per almeno
due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della
patente da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo
I, sezione II, del titolo VI.
9. Chiunque, pur facendo uso della cintura, ne altera od
ostacola il normale funzionamento, é soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 33,60 a euro 137,55.
10. Chiunque importa o produce per la
commercializzazione sul territorio nazionale e chi
commercializza cinture di sicurezza o sistemi di
ritenuta di tipo non omologato é soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 716 a
euro 2.867.
11. Le cinture o sistemi di ritenuta di cui al comma 10,
ancorché installati sui veicoli, sono soggetti al
sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle
norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.».
«Art. 126-bis (Patente a punti). - 1. All'atto del
rilascio della patente viene attribuito un punteggio di
venti punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida di cui agli
articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura
indicata nella tabella allegata, a seguito della
comunicazione all'anagrafe di cui sopra della violazione
di una delle norme per le quali é prevista la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della
patente ovvero di una tra le norme di comportamento di
cui al titolo V, indicate nella tabella medesima.
L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione
deve risultare dal verbale di contestazione.
1-bis. Qualora vengano accertate contemporaneamente più
violazioni delle norme di cui al comma 1 possono essere
decurtati un massimo di quindici punti. Le disposizioni
del presente comma non si applicano nei casi in cui é
prevista la sospensione o la revoca della
patente.
2. L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la
violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà
notizia, entro trenta giorni dalla definizione della
contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli
abilitati alla guida. La contestazione si intende
definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria o siano conclusi i
procedimenti dei ricorsi amministrativi e
giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini
per la proposizione dei medesimi.
Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla
conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto
pagamento della sanzione, della scadenza del termine per
la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza
dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione deve
essere effettuata a carico del conducente quale
responsabile della violazione; nel caso di mancata
identificazione di questi, la segnalazione deve essere
effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo
che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla
richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati
personali e della patente del conducente al momento
della commessa violazione. Se il proprietario del
veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale
rappresentante o un suo delegato é tenuto a fornire gli
stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di
polizia che procede. Se il proprietario del veicolo
omette di fornirli, si applica a suo carico la sanzione
prevista dall'art. 180, comma 8. La comunicazione al
Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via
telematica.
3. Ogni variazione di punteggio é comunicata agli
interessati dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla
guida. Ciascun conducente può controllare in tempo
reale lo stato della propria patente con le modalità
indicate dal Dipartimento per i trasporti terrestri.
4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purché il
punteggio non sia esaurito, la frequenza ai corsi di
aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da
soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal
Dipartimento per i trasporti terrestri, consente di
riacquistare sei punti. Per i titolari di certificato di
abilitazione professionale e unitamente di patente B, C,
C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di
aggiornamento consente di recuperare 9 punti. A tale
fine, l'attestato di frequenza al corso deve essere
trasmesso all'ufficio del Dipartimento per i trasporti
terrestri competente per territorio, per l'aggiornamento
dell'anagrafe nazionale dagli abilitati alla guida. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti sono stabiliti i criteri per il rilascio
dell'autorizzazione, i programmi e le modalità di
svolgimento dei corsi di aggiornamento.
5. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui
al comma 6, la mancanza, per il periodo di due anni, di
violazioni di una norma di comportamento da cui derivi
la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione
del completo punteggio iniziale, entro il limite dei
venti punti. Per i titolari di patente con almeno venti
punti, la mancanza, per il periodo di due anni, della
violazione di una norma di comportamento da cui derivi
la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione
di un credito di due punti, fino a un massimo di dieci
punti.
6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della
patente deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica
di cui all'art. 128. A tale fine, l'ufficio del
Dipartimento per i trasporti terrestri competente per
territorio, su comunicazione dell'anagrafe nazionale
degli abilitati alla guida, dispone la revisione della
patente di guida. Il relativo provvedimento, notificato
secondo le procedure di cui all'art. 201, comma 3, é
atto definitivo. Qualora il titolare della patente non
si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta
giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la
patente di guida é sospesa a tempo indeterminato, con
atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento
per i trasporti terrestri. Il provvedimento di
sospensione é notificato al titolare della patente a
cura degli organi di polizia stradale di cui all'art.
12, che provvedono al ritiro ed alla conservazione del
documento.
Tabella dei punteggi previsti all'art. 126-bis
Norma Punti
Art. 141 Comma 8 5
Comma 9, terzo periodo 10
Art. 142 Comma 8 2
Comma 9 10
Art. 143 Comma 11 4
Comma 12 10
Comma 13, comma 5 4
Art. 145 Comma 5 6
Comma 10 commi 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9 5
Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto
Art. 146di sosta e fermata 2
Comma 3 6
Art. 147 Comma 5 6
Art. 148 Comma 15, comma 2 3
Comma 15, comma 3 5
Comma 15, comma 8 2
Comma 16, terzo periodo 10
Art. 149 Comma 4 3
Comma 5, secondo periodo 5
Comma 6 8
Art. 150 Comma 5, con riferimento all'art. 149, comma 5
Comma 5, con riferimento all'art. 149, comma 6 8
Art. 152 Comma 3 1
Art. 153 Comma 10 3
Comma 11 1
Art. 154 Comma 7 8
Comma 8 2
Art. 158 Comma 2, lettere d), g) e h) 2
Art. 161 Commi 1 e 3 2
Comma 2 4
Art. 162 Comma 5 2
Art. 164 Comma 8 3
Art. 165 Comma 3 2
Art. 167 Commi 2, 5 e 6, con riferimento a:
a) eccedenza non superiore a 1t 1
b) eccedenza non superiore a 2t 2
c) eccedenza non superiore a 3t 3
d) eccedenza superiore a 3t 4
Commi 3, 5 e 6 con riferimento a:
a) eccedenza non superiore al 10 per cento 1
b) eccedenza non superiore al 20 per cento 2
c) eccedenza non superiore al 30 per cento 3
d) eccedenza superiore al 30 per cento 4
Comma 7 3
Art. 168 Comma 7 4
Comma 8 10
Comma 9 10
Comma 9-bis 2
Art. 169 Comma 8 4
Comma 9 2
Comma 10 1
Art. 170 Comma 6 1
Art. 171 Comma 2 5
Art. 172 Commi 10 e 11 5
Art. 173 Comma 3 5
Art. 174 Comma 4 2
Comma 5 2
Comma 7 1
Art. 175 Comma 13 4
Comma 14, comma 7, lettera a) 2
Comma 16 2
Art. 176 Comma 19 10
Comma 20, comma 1, lettera b) 10
Comma 20, comma 1, lettere c) e d) 10
Comma 21 2
Art. 177 Comma 5 2
Art. 178 Comma 3 2
Comma 4 1
Art. 179 Commi 2 e 2-bis 10
Art. 186 Commi 2 e 7 10
Art. 187 Commi 7 e 8 10
Art. 189 Comma 5, primo periodo 4
Comma 5, secondo periodo 10
Comma 6 10
Comma 9 2
Art. 191 Comma 15
Comma 2 2
Comma 3 5
Comma 4 3
Art. 192 Comma 6 3
Comma 7 10
Per le patenti rilasciate successivamente
al 1° ottobre 2003 a soggetti che non siano già
titolari di altra patente di categoria B o superiore, i
punti riportati nella presente tabella, per ogni singola
violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano
commesse entro i primi tre anni dal rilascio.».
«Art. 169 (Trasporto di persone, animali e oggetti sui
veicoli a motore). - 1. In tutti i veicoli il conducente
deve avere la più ampia libertà di movimento per
effettuare le manovre necessarie per la guida.
2. Il numero delle persone che possono prendere posto
sui veicoli, esclusi quelli di cui al comma 5, anche in
relazione all'ubicazione dei sedili, non può superare
quello indicato nella carta di circolazione.
3. Il numero delle persone che possono prendere posto,
sedute o in piedi, sugli autoveicoli e filoveicoli
destinati a trasporto di persone, escluse le
autovetture, nonché il carico complessivo del veicolo
non possono superare i corrispondenti valori massimi
indicati nella carta di circolazione; tali valori sono
fissati dal regolamento in relazione ai tipi ed alle
caratteristiche di detti veicoli.
4. Tutti i passeggeri dei veicoli a motore devono
prendere posto in modo da non limitare la libertà di
movimento del conducente e da non impedirgli la
visibilità. Inoltre, su detti veicoli, esclusi i
motocicli e i ciclomotori a due ruote, il conducente e
il passeggero non devono determinare sporgenze dalla
sagoma trasversale del veicolo.
5. Fino all'8 maggio 2009 sulle autovetture e sugli
autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e
cose é consentito il trasporto in soprannumero sui
posti posteriori di due bambini di età inferiore a
dieci anni, a condizione che siano accompagnati da
almeno un passeggero di età non inferiore ad anni
sedici.
6. Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma
dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica
8 febbraio 1954, n. 320, é vietato il trasporto di
animali domestici in numero superiore a uno e comunque
in condizioni da costituire impedimento o pericolo per
la guida. é consentito il trasporto di soli animali
domestici, anche in numero superiore, purché custoditi
in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore
al
posto di guida appositamente diviso da rete od altro
analogo mezzo idoneo che, se installati in via
permanente, devono essere autorizzati dal competente
ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri.
7. Chiunque guida veicoli destinati a trasporto di
persone, escluse le autovetture, che hanno un numero di
persone e un carico complessivo superiore ai valori
massimi indicati nella carta di circolazione, ovvero
trasporta un numero di persone superiore a quello
indicato nella carta di circolazione, é soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 143 a euro 573.
8. Qualora le violazioni di cui al comma 7 sono commesse
adibendo abusivamente il veicolo ad uso di terzi, si
applica la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 357 a euro 1.433, nonché la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della carta
di circolazione da uno a sei mesi, a norma del capo I,
sezione II, del titolo VI.
9. Qualora le violazioni di cui al comma 7 siano
commesse alla guida di una autovettura, il conducente é
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 35 a euro 143.
10. Chiunque viola le altre disposizioni di cui al
presente articolo é soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a
euro 286.».
- La direttiva 2003/20/CE é pubblicata nella GUCE n. L.
115 del 9 maggio 2003.
- La direttiva 91/671/CEE é pubblicata nella GUCE n. L.
373 del 31 dicembre 1991.
Note all'art. 1:
- Per la direttiva 2003/20/CE vedi note alle premesse.
- Per la direttiva 91/671/CEE si veda nelle note alle
premesse
Art. 2.
Modifiche alla tabella allegata all'articolo 126-bis del
decreto legislativo n. 285 del 1992
1. Nella tabella allegata all'articolo 126-bis del
decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «articolo
172 commi 8
e 9» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 172 commi
10 e 11».
Art. 3.
Modifiche all'articolo 169, comma 5 del decreto
legislativo n. 285 del 1992
1. Il comma 5 dell'articolo 169 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, é sostituito dal seguente:
«5. Fino all'8 maggio 2009 sulle autovetture e sugli
autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e
cose é consentito il trasporto in soprannumero sui
posti posteriori di due bambini di età inferiore a
dieci anni, a condizione che siano accompagnati da
almeno un passeggero di età non inferiore ad anni
sedici.».
Art. 4.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. é fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 marzo 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Fini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Storace, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Castelli |