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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli
articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di
adeguare la normativa vigente alla sentenza della Corte
Costituzionale n. 27 del 12 gennaio 2005, con cui é
stata dichiarata l'illegittimità costituzionale
dell'articolo 126-bis, comma 2, del Nuovo codice della
strada, in tema di omessa identificazione del conducente
del veicolo che ha commesso la violazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 16 settembre 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'interno;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. All'articolo 126-bis, comma 2, del Nuovo codice della
strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, di seguito indicato:
«decreto legislativo n. 285 del 1992», sono apportate le
seguenti modifiche:
a) il quarto periodo é sostituito dal seguente: «La
comunicazione deve essere effettuata a carico del
conducente quale responsabile della violazione; nel caso
di mancata identificazione di questo, il proprietario
del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi
dell'articolo 196, deve fornire all'organo di polizia
che procede, entro sessanta giorni dalla data di
notifica del verbale di contestazione, i dati personali
e della patente del conducente al momento della commessa
violazione.»;
b) il sesto periodo é sostituito dal seguente: «Il
proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in
solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona
fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e
documentato motivo, di fornirli é soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 250 a euro 1.000.»;
2. Il punteggio decurtato dalla patente di guida del
proprietario del veicolo, ai sensi dell'articolo
126-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del
1992, qualora non sia stato identificato il conducente
responsabile della violazione, é riattribuito, previa
istanza da parte dell'interessato, al titolare della
patente medesima. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'interno, da adottarsi entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono stabilite le procedure per la riattribuzione. Fatti
salvi gli effetti degli esami di revisione già
sostenuti, perdono efficacia i provvedimenti di cui al
comma 6 del citato articolo 126-bis, adottati a seguito
di perdita totale del punteggio, cui abbia contribuito
la decurtazione dei punti da riattribuirsi a norma del
presente comma.
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. é fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 settembre 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Pisanu, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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