Alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri
A tutti i Ministeri
Al Consiglio di Stato
Alla Corte dei conti
All'Avvocatura generale dello Stato
Alle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento
autonomo
Alle agenzie ex decreto legislativo n. 300 del 1999
Agli enti pubblici non economici
Agli enti pubblici economici
Agli enti di ricerca
Alle scuole di ogni ordine e grado
Alle istituzioni universitarie
All'ARAN
Alla scuola superiore della pubblica amministrazione
Alle autorità amministrative indipendenti
Alle regioni
Alle aziende del servizio sanitario nazionale
Agli enti locali
Alle camere di commercio
Alle società a prevalente
partecipazione pubblica non quotate in borsa e, p.c.
Alla Conferenza dei Presidenti delle regioni
All'ANCI
All'UPI
Alla CRUI
IL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, e successive modificazioni, ed in
particolare gli articoli 2 e 5;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante,
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), ed in
particolare l'art. 1, comma 593, recante norme in
materia di retribuzione di incarichi conferiti da
amministrazioni dello Stato, enti pubblici e società a
prevalente partecipazione pubblica non quotate in borsa;
Ritenuto opportuno, al fine di garantire l'applicazione
omogenea delle disposizioni di cui al citato art. 1,
comma 593, da parte delle amministrazioni e degli enti
destinatari di tali disposizioni, emanare una apposita
direttiva
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 16 marzo 2007;
E m a n a
la seguente direttiva:
Con
l'art. 1, comma 593, della legge n. 296 del 2006
(finanziaria 2007), sono state introdotte prescrizioni
finalizzate al contenimento della spesa per retribuzioni
di diversi incarichi conferiti dallo Stato, da enti
pubblici e da società a prevalente partecipazione
pubblica non quotate in borsa, nonché alla trasparenza
in ordine a dette retribuzioni.
Con riferimento all'omogenea applicazione della
disposizione in oggetto, si impartisce alle
amministrazioni la seguente direttiva.
1. Ambito soggettivo della disposizione.
La disposizione in oggetto espressamente si riferisce ad
incarichi di varia natura, sui quali si tornerà in
seguito, conferiti da amministrazioni dello Stato, da
enti pubblici e da società a prevalente partecipazione
pubblica non quotate in borsa.
Quanto all'ambito soggettivo di applicazione, la nuova
disciplina riguarda testualmente lo "Stato", gli "enti
pubblici" e le "società a prevalente partecipazione
pubblica non quotate in borsa". Essa fa poi riferimento
alle "amministrazioni di cui all'art. 19, comma 6, del
decreto legislativo n. 165 del 2001" per la retribuzione
relativa ai dirigenti con incarico conferito ai sensi
del medesimo art. 19, comma 6.
In ordine all'interpretazione dell'espressione "Stato",
con l'entrata in vigore del nuovo titolo V della
Costituzione, non possono sussistere incertezze sulla
circostanza che i vincoli recati
dal comma 593 della legge finanziaria 2007 riguardano
esclusivamente lo Stato-amministrazione e gli apparati
amministrativi che ad esso sono riconducibili
nell'ottica dell'art. 117, secondo comma, lettera g),
(il quale attribuisce alla competenza legislativa dello
Stato le materie dell'ordinamento e dell'organizzazione
amministrativa dello Stato e degli enti pubblici
nazionali). L'art. 114, primo comma, della Costituzione
dispone, infatti, che la Repubblica é costituita da
comuni, province, città metropolitane, regioni e Stato.
Rimangono, pertanto, estranei al campo di applicazione
della disposizione gli enti di autonomia territoriale ed
i relativi enti strumentali ed anche tutti quegli enti
che non sono riconducibili all'apparato dello Stato,
quali le Aziende sanitarie locali. Si rammentano, del
resto, per gli enti locali e le regioni, i vincoli posti
dai commi da 725 a 730 dell'art. 1 della legge
finanziaria 2007 in ordine ai compensi per il presidente
e i componenti del consiglio di amministrazione delle
società a partecipazione pubblica, nonché i limiti al
numero dei componenti del consiglio di amministrazione.
Circa poi la portata dell'espressione "enti pubblici",
considerata la mancanza di specificazioni e la rilevanza
ai fini della normativa anche di soggetti che svolgono
attività economica, come le società, essa deve
intendersi riferita sia agli enti pubblici economici,
sia a quelli non economici.
2. Ambito oggettivo.
2.1. La disposizione fa innanzitutto riferimento alla
retribuzione dei dirigenti delle pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 19, comma 6, del decreto
legislativo n. 165 del 2001.
La definizione della fattispecie é precisa con
riferimento a questa ipotesi, al punto che non sono
necessarie precisazioni circa l'ambito oggettivo di
applicazione della norma, una volta chiarito l'ambito
soggettivo come detto al punto 1.
2.2. L'altra categoria cui si riferisce la norma é,
invece, maggiormente eterogenea e di più complessa
interpretazione. Il riferimento é alla retribuzione
"dei consulenti, dei membri di commissioni e di collegi
e dei titolari di qualsivoglia incarico corrisposto" dai
soggetti di cui al punto 1.
Quanto ai "consulenti", il riferimento normativo deve
intendersi riferito, per ragioni letterali e
sistematiche, alle consulenze caratterizzate da durata o
continuità, che si configurano come supporto all'attività
corrente dell'amministrazione, per il cui esercizio non
si disponga delle necessarie risorse interne.
Non rientrano, quindi, nella previsione della norma non
solo tutte quelle prestazioni professionali affidate
dall'amministrazione in assenza di qualsiasi attività
discrezionale (quali, ad esempio, le rappresentanze in
giudizio ed il patrocinio legale; gli incarichi di
progettazione dei lavori pubblici), ma nemmeno quelle
prestazioni di carattere professionale con contenuto ben
specificato e disciplinate dai contratti d'opera o
d'opera professionale.
Sotto tale ultimo profilo, assume rilievo il parametro
utilizzato dal legislatore (quello della
"retribuzione"), che evidentemente si riferisce ad un
rapporto caratterizzato da continuità, nonché il
contesto in cui la previsione si inserisce, che é
quello di altri rapporti di carattere continuativo,
quali gli incarichi dirigenziali, i componenti di
commissione o di collegio. Sotto il profilo sostanziale,
la ratio della disposizione, che é diretta a contenere
spese di supporto di carattere continuativo cui le
amministrazioni e gli altri destinatari della
disposizione non possono assolvere con le risorse di
personale proprie; mentre non é quella di penalizzare
le amministrazioni medesime, quando si rivolgono a
prestazioni specialistiche fornite da professionalità
delle quali pur sempre non dispongono e il cui importo
é determinato dalle tariffe professionali o comunque
dall'ordinaria contrattazione del mercato.
Per quanto, poi, attiene ai "titolari di qualsivoglia
incarico" conferito dai soggetti appena citati, la norma
deve intendersi in senso omogeneo a quanto sopra
osservato con riferimento alle consulenze. Dovranno
considerarsi a questo fine gli incarichi che sono
conferiti a supporto dell'azione delle amministrazioni,
enti e società sopra richiamati, con carattere di
continuità e durata.
Valgono qui le stesse ragioni sopra richiamate con
riferimento alle consulenze. Vanno quindi esclusi gli
incarichi professionali aventi ad oggetto prestazioni
specifiche frutto di professionalità non normalmente
disponibili da parte dei destinatari della disposizione;
prestazioni per le quali il compenso é determinato in
base a tariffe od é oggetto di libera contrattazione
sul mercato.
La previsione, come lascia intendere la dizione
letterale "titolari di qualsivoglia incarico", ha
carattere di completamento, che tende ad escludere la
non ricomprensione nella norma di fattispecie analoghe
per effetto di differenti terminologie. Oltre alle
consulenze, vi rientrano altri analoghi incarichi quali
ad esempio gli incarichi di studio e ricerca.
Né rientrano nel concetto di "qualsivoglia incarico" i
contratti di servizio a società, come gli incarichi di
revisione.
Il concetto d'incarico va, inoltre, distinto da quello
di carica pubblica, che ha valenza istituzionale non
assimilabile all'incarico di mero completamento
dell'organizzazione amministrativa, e da quello di
preposizione ad organi dell'amministrazione.
Allo stesso modo non vi rientra la qualità di
componenti di collegi quando questi costituiscono gli
organi di enti o apparati destinatari della
disposizione.
Parimenti, esclusi dal campo di applicazione della norma
per le ragioni innanzi dette, sono gli incarichi di
consulenza conferiti per lo svolgimento di attività
propedeutiche ai processi di dismissione di società
partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze,
ovvero di analisi funzionali alla verifica della
sussistenza dei presupposti normativi e di mercato per
l'attivazione di detti processi, per i quali la stessa
legge n. 296 del 2006 prevede al comma 467 l'inapplicabilità
dei limiti di spesa fissati dall'art. 1, comma 9, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dall'art. 1, comma 11,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
3. Limite della retribuzione.
3.1. Il limite della retribuzione nei casi di
fattispecie rientranti nell'ambito oggettivo e
soggettivo sopra specificati é quella del Primo
Presidente della Corte di cassazione.
Tale dato non é, di per sé, fisso, perché la
retribuzione del singolo magistrato che rivesta la
carica é determinata da fattori individuali di
anzianità di carriera. Nel concetto é, poi, insito
l'automatico adeguamento alla retribuzione percepita nel
corso degli anni.
Peraltro, una variabilità rapportata ai mutamenti del
magistrato che ricopre la citata carica potrebbe
comportare adeguamenti continui.
Deve pertanto individuarsi il parametro con riferimento
alla data di entrata in vigore della legge in esame e
parametrare periodicamente tale riferimento agli
adeguamenti periodici della retribuzione di quella
carica.
Poiché al momento dell'entrata in vigore della norma la
carica di Primo Presidente della Corte era vacante, il
riferimento può ritenersi effettuato alla retribuzione
dell'ultimo Primo Presidente in carica, comprensiva di
tutti gli emolumenti connessi alla carica.
Questa retribuzione é pari a Euro 273.471,61 annui
lordi.
Il raffronto deve essere omogeneo e pertanto nel
determinare il compenso da attribuire si dovranno
considerare le voci retributive di natura corrispondente
a quelle sopra indicate, al netto dei contributi
previdenziali ed assistenziali a carico
dell'amministrazione e dell'IRAP.
Non sono, in ogni caso, conferibili da una stessa
amministrazione pluralità di incarichi da cui, con
riguardo all'oggetto della prestazione, possa conseguire
il frazionamento, artificioso, del tetto di spesa come
sopra stabilito
3.2. In ordine all'efficacia temporale della norma; in
base al principio di tutela dell'affidamento e alla
differenza testuale della disposizione rispetto ad altre
fattispecie normative di contenimento (ad esempio,
quella disciplinata dall'art. 1, comma 56, del
decreto-legge n. 223 del 2006), deve ritenersi che essa
in generale trovi applicazione per gli incarichi da
conferire dopo la sua entrata in vigore, salva una
doverosa distinzione a seconda delle modalità previste
per la determinazione della retribuzione o del compenso.
Quanto detto vale infatti per gli incarichi conferiti
mediante sottoscrizione di un contratto che definisce
l'ammontare del corrispettivo come controprestazione in
riferimento all'intera esecuzione del negozio. Se
invece, in base alla normativa di riferimento, il
compenso viene fissato periodicamente o di volta in
volta mediante atto amministrativo, in tal caso il primo
atto adottato dopo l'entrata in vigore della legge
dovrà essere conforme alle sue previsioni. Le pubbliche
amministrazioni adotteranno quanto prima gli atti
necessari al fine di dare attuazione alla normativa per
consentirne l'operatività con la massima tempestività.
4. Gli obblighi di trasparenza e pubblicità.
La seconda norma introdotta dalla disposizione pone,
come detto, un obbligo di trasparenza mediante
pubblicazione sul sito e comunicazione al Governo e al
Parlamento. L'obbligo di pubblicità ha carattere
generale, concerne cioé tutti gli atti comportanti
spesa come definiti in base al punto precedente a
prescindere dal loro valore, considerato che la
normativa pone soltanto un tetto verso l'alto.
In ordine al campo di applicazione della norma sulla
pubblicità, valgono gli stessi chiarimenti espressi con
riguardo al tetto retributivo, ancorché debba essere
aggiunto come, in ossequio al principio della più ampia
trasparenza, dovranno essere assoggettati
alla regola della pubblicità tutti gli incarichi, ivi
compresi quelli esclusi dall'applicazione della
disposizione normativa in esame.
La pubblicità e la comunicazione riguardano
l'indicazione nominativa del destinatario e l'ammontare
del compenso, da intendersi come somma lorda corrisposta
all'interessato. La pubblicità deve avvenire
utilizzando il sito web dell'amministrazione, dell'ente
o della società interessata.
Per l'applicazione temporale dell'adempimento valgono le
considerazioni sopra svolte circa l'efficacia temporale
del primo periodo del comma 593.
5. La sanzione.
Quanto alla sanzione, la norma disciplina un'ipotesi di
danno erariale con responsabilità solidale a carico
dell'amministratore che ha disposto il pagamento e del
destinatario, con fissazione di un importo pari al dieci
volte l'ammontare eccedente la cifra consentita. Dalle
modalità di determinazione della sanzione si evince che
la stessa é inflitta per il caso della sola violazione
della norma contenuta nel primo periodo del comma ed é
pertanto posta a presidio dell'obbligo di contenimento
dei compensi nei limiti prefissati.
Si richiamano le amministrazioni al rispetto della nuova
disciplina, tenendo presenti le indicazioni contenute
nella presente direttiva in relazione all'ambito di
estensione, alle esclusioni e alle modalità
applicative, evitando comportamenti elusivi che potranno
comunque realizzare gli estremi sostanziali della
fattispecie e configurarsi quale presupposto per
l'applicazione della sanzione.
Si coglie l'occasione per segnalare la necessità di
osservare la recente normativa in materia di incarichi
individuali, affidati mediante contratti di lavoro
autonomo, di natura occasionale o coordinata e
continuativa, contenuta nell'art. 7 del decreto
legislativo n. 165 del 2001, modificato dal
decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, gli obblighi
di pubblicità e comunicazione, nonché i vincoli
finanziari vigenti in materia richiamandosi anche in
questa sede le circolari n. 5 del 2006 e n. 1 del 2007
del Ministro per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione (www.
funzionepubblica.it).
Si confida nella piena ed integrale applicazione della
presente direttiva.
Roma, 16 marzo 2007
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Prodi
Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2007
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei
Ministri, registro n. 7, foglio n. 346
Estratto
della nota n. USG/0002517/P-2.5.10 dell'8 giugno 2007
inviata alla Corte dei conti contenente elementi
integrativi sull'applicazione della direttiva.
Ambito soggettivo di applicazione:
1) il vincolo posto dalla norma de qua deve ritenersi
applicabile agli incarichi conferiti sia a persone
estranee alla pubblica amministrazione sia ad
appartenenti alla pubblica amministrazione stessa, di
qualunque ordine e grado (ivi incluso il personale di
cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 165/2001). In
tale ultima ipotesi l'attuale limite di euro 273.471,61
lordi annui vale solo per gli incarichi assunti, in
disparte l'ordinario trattamento economico percepito a
fronte del rapporto di pubblico impiego svolto a tempo
indeterminato;
2) per "titolari di qualsivoglia incarico" corrisposto
dallo Stato, da enti pubblici o da società a prevalente
partecipazione pubblica non quotata in borsa, devono
intendersi, in via residuale e generalizzata, tutti
coloro cui sono attribuiti incarichi diversi da quelli
specificatamente individuati dalla norma de qua
(dirigenti ex art. 19, comma 6, del decreto legislativo
n. 165/2001, e fattispecie identiche rinvenibili
nell'ordinamento della pubblica amministrazione,
consulenti, membri di commissioni e di collegi),
ovviamente nei limiti di quanto stabilito dall'art. 53
del decreto legislativo n. 165/2001. Per lo Stato il
limite normativo, quindi, riguarda tutti quegli
organismi variamente denominati che fanno parte del
plesso pubblica amministrazione-Governo.
Ambito oggettivo di applicazione:
1) l'attuale limite di euro 273.471,61 lordi annui deve
essere rapportato al periodo di effettiva durata degli
incarichi. Poiché essi, in linea generale, vengono
attribuiti per mesi interi, può risultare utile
computare l'importo di euro 22.789,29 lordi per ciascun
mese di durata dell'incarico;
2) il limite deve intendersi come complessivo anche in
presenza di plurimi incarichi attribuiti dalla pubblica
amministrazione alla stessa persona fisica, fermo
restando il computo separato dall'ordinario trattamento
economico derivante dal rapporto di pubblico impiego
svolto a tempo indeterminato.
F.to Letta |