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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato
generale
Alle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento
autonomo
Al Consiglio di Stato - Ufficio del segretario generale
Alla Corte dei conti - Ufficio del segretario generale
All'Avvocatura generale dello Stato - Ufficio del
segretario generale
Alle agenzie
All'ARAN
Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione
Agli enti pubblici non economici (tramite i Ministeri
vigilanti)
Agli enti pubblici (ex art. 70 del decreto legislativo
n. 165/01)
Agli enti di ricerca
Alle istituzioni universitarie (tramite il Ministero
dell'istruzione dell'università e della ricerca)
Alle camere di commercio, industria, agricoltura e
artigianato
A tutte le regioni
Agli enti locali
Alle aziende del Servizio sanitario nazionale
Ai nuclei di valutazione
Agli organi di controllo interno
Alle sezioni regionali della Corte dei conti
e, p. c.:
Alla Conferenza dei presidenti delle regioni
All'ANCI
All'UPI
Alla CRUI
1. Premessa.
Una visione integrata dell'innovazione non può essere
dettata unicamente dall'applicazione delle tecnologie,
ma é necessario tener conto della semplificazione dei
processi amministrativi, della sostenibilità degli
stessi e della necessità di interazione dei servizi tra
le diverse amministrazioni che devono operare secondo
standard di qualità e sicurezza.
é necessaria una forte azione di coordinamento tra le
amministrazioni centrali e locali per condividere gli
obiettivi e definire la programmazione di breve e lungo
termine, individuando le linee prioritarie d'intervento,
le modalità d'attuazione, di controllo e mettendo a
sistema le diverse esperienze e iniziative settoriali
già realizzate. Il suddetto processo deve ottimizzare
gli investimenti per pervenire contestualmente ad un
miglioramento della qualità ed al contenimento della
spesa pubblica.
La principale esigenza é il coordinamento delle
iniziative settoriali, di competenza delle diverse
amministrazioni, per poter attivare, in tempi brevi ed
in modo incrementale, la riorganizzazione dei
macroprocessi anche affiancando le amministrazioni nella
progettazione e attuazione degli interventi.
Tale coordinamento non può prescindere dalla
regolamentazione tecnica, necessaria ad omogeneizzare ed
integrare le procedure, attraverso l'emanazione delle
regole tecniche di cui all'art. 71 del decreto
legislativo 7 marzo 2005 n. 82,
recante il codice dell'amministrazione digitale (di
seguito CAD).
La metodologia di attuazione del sistema nazionale di
e-government presuppone:
la condivisione degli obiettivi e delle strategie di
intervento;
il raccordo delle azioni della PA centrale;
il coordinamento delle iniziative nazionali e
territoriali anche attraverso una migliore definizione
dei contenuti degli accordi di programma quadro;
un'attività costante di monitoraggio per la valutazione
dello stato di attuazione degli interventi definiti
nell'ambito di una strategia condivisa.
I grandi obiettivi strategici da raggiungere, contenuti
nelle linee strategiche già diffuse da questo Ministro
e consultabili sul sito http://www.innovazionepa.gov.it,
a cui devono necessariamente uniformarsi le
amministrazioni in indirizzo sono:
migliorare l'efficienza interna di ogni singola
amministrazione, perseguendo un forte cambiamento
organizzativo e gestionale tramite l'innovazione
tecnologica;
realizzare la piena cooperazione fra le amministrazioni
mediante la condivisione degli archivi e delle
informazioni, per ridurre i tempi e semplificare le
procedure;
migliorare la trasparenza e l'efficienza della spesa
pubblica attraverso strumenti che consentano un maggior
controllo di gestione e della finanza pubblica;
sviluppare i servizi on-line e garantire l'accesso in
modo veloce e sicuro cmbattendo il divario digitale,
dovuto a condizioni sociali, fisiche o territoriali;
misurare la qualità dei servizi offerti dalla pubblica
amministrazione con criteri qualitativi e quantitativi
anche in termini di bilancio sociale, utilizzando le
tecnologie per la valutazione sia all'interno della PA
che per misurare il grado di soddisfazione dei
cittadini, imprese e altre PA.
2. Profili organizzativi.
Gli obiettivi individuati impongono di dare impulso
all'attuazione del CAD, che prevede l'istituzione, ai
sensi dell'art. 17, presso ogni amministrazione
centrale, di un unico centro di competenza che presieda
alle scelte organizzative e tecnologiche e che tutti i
centri di competenza cooperino, in sede di Conferenza
permanente per l'innovazione tecnologica, ai sensi
dell'art. 18 del CAD al disegno complessivo e
all'individuazione delle priorità. La Conferenza é il
punto di raccordo fra le amministrazioni centrali e la
Presidenza del Consiglio. Le linee prioritarie
concordate dalla Conferenza sono periodicamente
sottoposte al Comitato dei Ministri per la società
dell'informazione (CMSI) che decide sulla articolazione
temporale dei finanziamenti necessari.
Le azioni di coordinamento e indirizzo, come già
precisato nelle linee strategiche adottate da questo
Ministro, richiedono la determinazione di indicatori
condivisi per il monitoraggio delle iniziative e per la
valutazione degli impatti in termini di costi ed
efficienza sul sistema complessivo.
I modelli di valutazione di ogni intervento devono
prevedere criteri quantitativi e qualitativi valutabili
in ogni fase di un intervento. A tale scopo i centri di
competenza, devono assumere un ruolo chiave per poter
garantire continuità e coerenza all'azione di
monitoraggio.
I centri di competenza devono altresì garantire il
rispetto delle prescrizioni contenute nella legge 9
gennaio 2004, n. 4 promuovendo tutte le iniziative per
assicurare la conformità delle procedure elettroniche
delle amministrazioni di competenza alle esigenze dei
soggetti disabili.
I centri di competenza espletano i compiti di cui
all'art. 17 del CAD, condividendo con i dirigenti delle
singole strutture, la responsabilità in merito
all'effettivo adeguamento alle prescrizioni espresse
nella presente direttiva.
3. Ruolo della presente direttiva.
La presente direttiva intende guidare le amministrazioni
nell'applicazione di alcune tra le più innovative
disposizioni del CAD, anche in considerazione della
prossimità dell'entrata in vigore di talune
prescrizioni.Sebbene il CAD sia in vigore da tempo, le
amministrazioni appaiono, infatti, ancora in ritardo nel
conformarsi alle prescrizioni dirette ad elevare il
livello tecnologico delle prestazioni e, diconseguenza,
ad incrementare l'interazione con i cittadini e le
imprese. Il coordinamento di governo unico dei
Dipartimenti
innovazione tecnologica e della funzione pubblica da
parte del Ministro per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione é il segno della
consapevolezza dell'esistenza di un inscindibile
rapporto (biunivoco) tra innovazione tecnologica e
organizzazione e della convinzione che le nuove
tecnologie possano determinare un sostanziale salto di
qualità solo se utilizzate in maniera sinergica e
secondo un disegno coerente. L'innovazione di sistema e
l'innovazione tecnologica debbono essere considerati
come l'unica strada che possa condurre l'amministrazione
ad offrire servizi di qualità ed efficienza nella
attuazione delle politiche pubbliche, riducendo la
spesa.
Lo sviluppo dell'azione dell'amministrazione mediante
strumenti digitali, oltre ad agevolare i rapporti con
cittadini, può anche migliorare i processi di
valutazione e monitoraggio dell'operato delle strutture.
Solo l'esatta, quanto tempestiva, conoscenza delle
attività delle amministrazioni, può consentire la
redazione di report e l'avvio di processi di correzione,
permettendo un tempestivo circuito informativo fra
organi di controllo ed organi di indirizzo politico.
Conseguentemente l'effettiva applicazione delle
disposizioni previste nel CAD, attesa l'interconnessione
fra l'elevazione delle performances delle pubbliche
amministrazioni ed il ricorso agli strumenti
tecnologici, integra un parametro di valutazione della
capacità gestionale della dirigenza pubblica. Appare
significativo che una delle difficoltà registrate nella
valutazione della dirigenza pubblica, sia stata proprio
l'intempestività delle informazioni inerenti l'attività,
talché é di tutta evidenza che la completa
digitalizzazione dell'operato delle amministrazioni può
agevolare anche gli organismi di controllo e
monitoraggio.
L'adeguamento delle amministrazioni alle prescrizioni di
seguito enunciate, costituisce una prima tappa
nell'integrale attuazione del CAD. Appare tuttavia
indifferibile, in considerazione dei benefici per
l'intero sistema, procedere con immediatezza
all'applicazione del CAD, nei limiti in cui ciò possa
essere realizzato senza oneri aggiuntivi per le
amministrazioni.
4. Sostegno all'interoperabilità di dati tra
amministrazioni.
Le modifiche apportate all'art. 18, comma 2 della legge
7 agosto 1990, n. 241, dalla legge 11 febbraio 2005, n.
15, in tema
di autocertificazione impongono l'adozione di nuovi
sistemi di consultazione dei dati posseduti dalle
pubbliche amministrazioni. La nuova formulazione della
disposizione impone di richiedere ai cittadini
esclusivamente gli "elementi necessari per la ricerca
dei documenti" ove inerenti "atti, fatti, qualità e
stati soggettivi ... ... in possesso
dell'amministrazione procedente, ovvero detenuti,
istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni".
Le amministrazioni devono quindi predisporre procedure
idonee a consentire il rilascio di provvedimenti anche
in assenza di qualsiasi produzione documentale da parte
del soggetto istante. Se il ricorso
all'autocertificazione ovvero alle dichiarazioni
sostitutive ha consentito, finora, all'amministrazione
procedente di confidare sulla fondatezza della
situazione di fatto e di diritto derivante dalle
dichiarazioni prodotte dai soggetti istanti, la
procedura introdotta dall'art. 18 della legge n. 241 del
1990 impone la capacità dell'amministrazione di
verificare direttamente la sussistenza di presupposti.
Deve quindi apprestarsi un sistema di acquisizione delle
informazioni e dei documenti, non più fondato sul
controllo della documentazione quale presupposto per il
rilascio di provvedimenti abilitant, ma radicato sulla
mera consultazione dell'esistenza deipresupposti di
fatto e di diritto, in tempo reale.
L'obiettivo da perseguire é quindi quello di giungere
alla piena applicazione dell'art. 18 della legge n. 241
del 1990,
predisponendo meccanismi che consentano alle
amministrazioni di accertare direttamente la
sussistenza, in capo al cittadino o all'impresa
richiedente, delle condizioni necessarie per esercitare
i diritti e le facoltà riconosciute dall'ordinamento,
attese altresì le disfunzioni connesse ai controlli
sull'autenticità delle dichiarazioni rese mediante
autocertificazione.
L'avvio delle procedure di approvazione delle regole
tecniche di cui agli articoli 59 e 71 del codice
dell'amministrazione digitale, mediante costituzione
delle specifiche commissioni, esprime la volontà - di
questo Ministro - di voler procedere, quanto prima,
all'attuazione del più elevato sistema di
interoperabilità. Una volta fissate le norme tecniche,
é necessario che le amministrazioni adeguino le
procedure ed i sistemi alle nuove prescrizioni tecniche
ed agli standard in materia di interoperabilità e di
sicurezza previsti nell'ambito del Sistema di pubblica
connettività (SPC), al fondamentale scopo di
raggiungere, nel breve periodo, l'effettivo e generale
interscambio dei dati e dei documenti e, nel medio
periodo, l'integrazione in rete dei servizi e delle
procedure, anche ove sia previsto l'intervento di più
organi dello stesso ente o di più enti.
Nelle more, tuttavia, si invitano le singole
amministrazioni ad utilizzare gli strumenti
convenzionali di collaborazione istituzionale già
offerti dalla legislazione vigente (art. 58, comma 2,
del CAD), concludendo protocolli d'intesa finalizzati a
consentire la reciproca consultazione dei dati. Appare
allora opportuno che le amministrazioni, destinatarie
della presente direttiva, comunichino alla segreteria
della Conferenza permanente per l'innovazione
tecnologica le convenzioni già attivate, ovvero, gli
ostacoli che si frappongono alla loro adozione.
La Segreteria della Conferenza permanente per
l'innovazione tecnologica provvederà a raccogliere
suddetta documentazione, offrendo il proprio supporto
per agevolare la conclusione delle convenzioni, mediante
l'attivazione di procedure di consultazione. Il Centro
nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione (CNIPA) fornirà l'assistenza tecnica
necessaria per il superamento degli ostacoli tecnologici
che non consentano, in concreto, l'interscambio dei
dati; si rappresenta che tale ultimo organismo, ai sensi
dell'art. 58, u.c., del CAD "definisce gli schemi di
convenzioni finalizzati a favorire la fruibilità
informatica dei dati tra le pubbliche amministrazioni e,
d'intesa con la Conferenzaunificata di cui all'art. 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra le
amministrazioni centrali medesime e le regioni e le
autonomie locali".
Il tutto anche al fine ultimo di garantire la diffusione
delle nuove tecnologie in maniera uniforme nelle diverse
realtà territoriali del Paese, in modo da evitare il
fenomeno del digital divide nel settore pubblico,
prevenendo "il divario tecnologico tra amministrazioni
di diversa dimensione e collocazione territoriale" (art.
14, comma 3, del CAD).Per quanto riguarda i contenuti
delle stipulande convenzioni o protocolli di intesa,
deve essere previsto che, in ogni caso di interscambio,
accesso o comunicazione dei dati, la titolarità dei
medesimi resta in capo all'amministrazione che li
detiene per i fini istituzionali (art. 58 del CAD) e che
questa é responsabile della esattezza (anche sotto il
profilo della tempestività degli aggiornamenti),
veridicità e integrità delle informazioni cedute o
trasmesse.
Si ribadisce che le amministrazioni hanno l'obbligo di
rendere accessibili e fruibili i dati ogni qual volta
l'utilizzazione degli stessi sia necessaria per lo
svolgimento dei compiti istituzionali
dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico
di quest'ultima, salvo i casi di esclusione dall'accesso
previsti dalla legge in via eccezionale e derogatoria
rispetto al principio della accessibilità per fini
istituzionali (art. 2, comma 6 del CAD ed art. 24 della
legge 241 del 1990) e salvo il riconoscimento,
all'amministrazione cedente dei soli costi di natura
eccezionale eventualmente sostenuti.
L'interscambio di dati deve inoltre avvenire nel
rispetto delle disposizioni contenute nel codice
dell'amministrazioni digitale e del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196 recante il codice in materia di
protezione dei dati personali.
In particolare si ricorda che l'interscambio o la libera
consultabilità dei dati, lascia impregiudicata la
qualità di titolare del trattamento in capo
all'amministrazione depositaria dei dati e presuppone
l'intestazione della qualità di responsabile del
trattamento in capo all'amministrazione ammessa alla
consultazione, così come sancito nelle definizioni di
cui all'art. 4, comma 1 lettere f) e g) del decreto
legislativo n. 196 del 2003. Il trattamento dei dati da
parte dei soggetti incaricati deve comunque avvenire nel
rispetto dei canoni di proporzionalità, adeguatezza e
pertinenza, ammettendo alla consultazione solo il
personale autorizzato alla consultazione. In questa
prospettiva, si ricorda altresì che le convenzioni fra
amministrazioni devono prevedere un sistema di piena
responsabilizzazione dell'amministrazione ammessa alla
consultazione di dati, disciplinando puntualmente le
politiche di accesso e i livelli di autorizzazione
previsti per ciascuna categoria di personale
autorizzata, nonché i sistemi di tracciamento degli
accessi (log).
5. Il rilascio di atti in formato elettronico da parte
delle amministrazioni ai sensi della legge n. 241 del
1990, in occasione dell'esercizio del diritto di
accesso.
L'esercizio del diritto di accesso ai documenti
amministrativi, costituisce, ai sensi dell'art. 22,
comma 2, della legge n. 241 del 1990, espressione di un
"diritto civile e sociale" dei cittadini, talché tutte
le pubbliche amministrazioni devono agevolarne la
realizzazione. L'esercizio di tale diritto deve tuttavia
coniugarsi con l'esigenza di risparmiare i costi di
riproduzione cartacea dei documenti. Considerando che
l'art. 3-bis della stessa legge n. 241 del 1990,
sancisce che "le amministrazioni pubbliche incentivano
l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le
diverse amministrazioni e tra queste e i privati" appare
opportuno che queste adottino misure regolamentari ed
organizzative che consentano il rilascio di documenti in
formato elettronico mediante uso di supporti
informatici. La scelta di rilasciare copia di documenti
amministrativi su supporto elettronico non si configura
quale ostacolo al pieno esercizio della posizione di
diritto soggettivo pubblico funzionalizzato del diritto
di accesso.
Si invitano quindi tutte le amministrazioni in indirizzo
ad adottare i regolamenti attuativi della legge n. 241
del 1990, come modificata dalla legge 11 febbraio 2005,
n. 15, ovvero atti di organizzazione inerenti
l'esercizio del diritto di accesso, con specifiche
prescrizioni in virtù delle quali, ove per la quantità
o la dimensione dei documenti richiesti, ovvero per la
presenza di altre ragioni organizzative (disfunzioni
nelle strutture deputate alla riproduzione di documenti,
carenza di personale o altre situazioni similari)
l'amministrazione si riserva di soddisfare il diritto di
accesso ai documenti, mediante rilascio delle copie su
supporto elettronico, in formato non modificabile,
dietro il pagamento degli ordinari costi di ricerca e
visura dei documenti e di rimborso del costo del
supporto elettronico.
6. Pubblicità delle procedure contrattuali delle
amministrazioni.
L'art. 54, comma 1, lettera f) del codice
dell'amministrazione digitale impone alle
amministrazioni di rendere disponibili sui siti
istituzionali, tra l'altro, "l'elenco di tutti i bandi
di gara".
Siffatto adempimento deve integrarsi con quanto previsto
nell'art. 66, comma 7 del decreto legislativo 12 aprile
2006 n. 163,
secondo cui "gli avvisi e i bandi sono altresì
pubblicati sul sito informatico del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del
Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul
sito informatico presso l'Osservatorio, con
l'indicazione degli estremi di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale".
Al fine di incrementare il regime di pubblicità e
conoscenza dell'azione delle amministrazioni, da parte
dei cittadini,
delle imprese e degli altri organismi pubblici, si
invitano le amministrazioni destinatarie ad ampliare gli
atti pubblicati,
rendendo conoscibili tutte le negoziazioni relative a
servizi, forniture o lavori, il cui importo presunto sia
superiore ai 20.000 euro, nonché gli esiti delle
medesime procedure. Tutta l'attività finalizzata
all'acquisizione di beni, servizi o realizzazione di
opere, di importo superiore ai 20.000 euro, deve quindi
poter essere consultabile da chiunque.
Le uniche ipotesi in cui le amministrazioni possono
esimersi dal pubblicare gli atti inerenti le
aggiudicazioni, si rinvengono laddove siffatto
adempimento possa comportare la diffusione di dati
sensibili ovvero attenga a convenzioni contenenti
informazioni coperte da segreto di stato ai sensi della
legge 24 ottobre 1977, n. 801, ovvero contenenti notizie
dalla cui divulgazione possa derivare una lesione alla
sicurezza e alla difesa nazionale.
Il dirigente responsabile della struttura committente,
é tenuto a curare le procedure necessarie per garantire
la pubblicazione sul sito istituzionale
dell'amministrazione. Il rispetto di tale adempimento
integra elemento di valutazione del dirigente.La
pubblicazione on line di provvedimenti o atti
amministrativi o la loro comunicazione con le medesime
modalità, implica anche l'assunzione di una garanzia di
conformità (da pubblicizzare sul sito istituzionale in
maniera adeguata) delle informazioni ivi contenute,
rispetto alle informazioni contenute nei provvedimenti
originali (cartacei), ai sensi dell'art. 54, comma 4 del
CAD.
Mediante la dichiarazione di corrispondenza degli atti
pubblicati nei siti istituzionali all'attività
amministrativa, gli enti - e, per essi, i responsabili
dei contenuti dei siti (in qualità di content provider)
- si assumono la responsabilità delle operazioni di
pubblicazione on line, con le relative conseguenze
civili, penali ed amministrative, ad esempio in caso di
difformità rispetto all'originale (cartaceo o
digitale).
Inoltre, poiché ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera
n) del CAD, per dati pubblici si intendono "i dati
conoscibili da chiunque" deve offrirsi applicazione a
quanto contenuto nell'art. 54, comma 3 del CAD, riguardo
alla necessaria gratuità della fruizione dei dati
pubblici contenuti sui siti istituzionali e alla non
necessità di alcuna autenticazione per fruire di tale
tipologia di informazioni (ad accesso libero).
Per le amministrazioni centrali che già dispongono di
un proprio sito, il termine per la conformazione dei
siti istituzionali é quello del 1° gennaio 2008.
Il contenuto dell'art. 54 del CAD deve poi integrarsi
con quanto sancito nell'art. 1, comma 593 della legge 27
dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per l'anno
2007) riguardo alla pubblicazione sul sito web della
"retribuzione dei dirigenti delle pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 19, comma 6, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, dei consulenti, dei membri
di commissioni e di collegi e dei titolari di
qualsivoglia incarico", come già ricordato nella
direttiva adottata da questo Ministro n. 1 del 2007.
7. L'abilitazione per l'accesso ai servizi.
L'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche
amministrazioni appare, allo stato attuale, ancora
marginale. L'art. 64 del CAD prevede che la carta d'identità
elettronica (CIE) e la carta nazionale dei servizi (CNS)
costituiscano gli strumenti per l'accesso ai servizi
erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni per i
quali sia necessaria l'autenticazione informatica.
Lo stesso art. 64 del CAD, tuttavia, prevede che le
pubbliche amministrazioni consentano "l'accesso ai
servizi in rete erogati che richiedono l'autenticazione
informatica anche con strumenti diversi dalla carta d'identità
elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, purché
tali strumenti consentano di accertare l'identità del
soggetto che richiede l'accesso".
Conseguentemente si invitano le amministrazioni
destinatarie della presente direttiva, ad avviare le
procedure necessarie per permettere l'effettiva
attuazione di suddetta prescrizione. Allo stato attuale,
infatti, la quantità delle procedure attivabili
mediante strumento elettronico risulta ridotta. Il
citato art. 64 consente, anche prima dell'attivazione
della carta d'identità elettronica (CIE) e/o della
carta nazionale dei servizi (CNS), di poter avviare
procedure amministrative mediante assegnazione di codici
di identificazione, pin o password.
Si precisa che l'attuazione del sopracitato art. 64 del
CAD non implica alcun costo aggiuntivo per le
amministrazioni, atteso che l'aggiornamento del sistema
informatico alle tecnologie CIE/CNS deve comunque
realizzarsi entro il 31 dicembre 2007, secondo quanto
disposto dall'art. 64, comma 3 del CAD. Siffatto
aggiornamento deve però poter consentire, nelle more,
l'erogazione di servizi on line, tramite autenticazione,
ove necessaria, mediante pin e password. In tal modo,
anche coloro che non siano già in possesso di CIE/CNS,
potranno accedere ai servizi erogati on line dalle
amministrazioni, mediante siffatto alternativo sistema
di autenticazione. Si realizzerà quindi, solo in via
provvisoria, un sistema duale di interazione tra
amministrazione e cittadini, fino a che la diffusione di
CIE/CNS e il relativo riconoscimento da parte delle
pubbliche amministrazioni, non sia generalizzato.
Sono escluse dalle suddetta prescrizioni, in linea con
quanto affermato nell'art. 64, comma 3 del CAD, le
trasmissioni
telematiche gestite dal Ministero dell'economia e delle
finanze e le Agenzie fiscali.
L'adempimento alle prescrizioni fissate nell'art. 64 del
CAD, integra elemento di valutazione della dirigenza. Il
livello di interazione informatica con i cittadini,
ossia la quantità di procedimenti attivati, in virtù
di istanze prodotte mediante strumento digitale,
costituisce, infatti, un oggettivo parametro di
misurazione delle prestazioni.
8. Interoperabilità dei sistemi di gestione elettronica
dei documenti delle amministrazioni.
Per aumentare la trasparenza dell'azione amministrativa
e l'efficienza interna delle amministrazioni, occorre
rendere più veloce ed economico lo scambio di documenti
tra le pubbliche amministrazioni. A tal fine, i sistemi
di gestione informatica dei flussi documentali si
collocano in una dimensione più ampia nell'ottica della
interconnessione e interoperabilità dei sistemi
informativi pubblici. In particolare per
interoperabilità dei sistemi di protocollo informatico
si intende la possibilità di trattamento automatico, da
parte di un sistema di protocollo ricevente, delle
informazioni trasmesse da un sistema di protocollo
mittente, allo scopo di automatizzare altresì le
attività ed i processi amministrativi conseguenti (art.
55, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, ed art. 15 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, 31 ottobre 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 novembre
2000, n. 272).
Per realizzare l'interoperabilità dei sistemi di
protocollo informatico e gestione documentale gestiti
dalle pubbliche amministrazioni, é necessario che le
amministrazioni, in primo luogo, utilizzino, sin dalla
formazione del documento, gli strumenti elettronici e la
firma digitale nonché la trasmissione mediante posta
elettronica certificata secondo le modalità stabilite
dalle disposizioni vigenti (circolare AIPA del 7 maggio
2001, n. 28). Le amministrazioni dovranno, altresì,
dotarsi degli strumenti tecnologici necessari per la
conservazione dei documenti generati in formato digitale
secondo le regole attualmente vigenti (delibera n. 11
Cnipa del 19 febbraio 2004).
Roma, 20 febbraio 2007
Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione
Nicolais
Registrata alla Corte dei conti il 10 aprile 2007
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei
Ministri,
registro n. 4, foglio n. 43
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