|
Alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Al Consiglio di Stato
Alla Corte dei conti
All'Avvocatura generale dello Stato
Alle Amministrazioni dello Stato
All'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Alle Agenzie ex decreto legislativo n. 300 del 1999
Agli enti pubblici non economici
Agli enti di ricerca
Alle istituzioni universitarie
Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione
e per conoscenza:
Alle regioni
Alle province
Agli enti locali
Alle aziende del servizio sanitario nazionale
Alle comunità montane
Alle camere di commercio, industria, agricoltura e
artigianato
Alla Conferenza dei presidenti delle regioni
All'UPI
All'ANCI
All'Unioncamere
Alla Conferenza dei rettori delle università italiane
All'Alto commissario per la prevenzione e il contrasto
della corruzione e delle altre forme di illecito
nella p.a.
All'Ispettorato della funzione pubblica
1. Destinatari.
La presente direttiva é indirizzata alle
amministrazioni dello Stato, cui si applica direttamente
il Capo II, Titolo II, del decreto legislativo n. 165
del 2001. Si rivolge una viva raccomandazione alle altre
amministrazioni affinché si tenga conto del suo
contenuto nella materia dell'affidamento, mutamento e
revoca degli incarichi di direzione di uffici
dirigenziali. I Ministeri che esercitano la vigilanza
sugli enti pubblici nazionali vorranno fare particolare
attenzione ai provvedimenti organizzativi adottati dagli
enti vigilati.
2. Premessa.
La normativa sull'organizzazione delle pubbliche
amministrazioni pone grande attenzione al ruolo del
dirigente a cui, nel rispetto del principio di
distinzione tra attività di indirizzo politico e
attività di gestione, spetta ogni competenza - e
conseguente responsabilità - per l'attuazione dei
programmi, nonché per l'adozione dei conseguenti atti,
con la gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali assegnate.
é noto che una delle più importanti leve per il
miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia
dell'azione amministrativa nel suo complesso,
indispensabile presupposto per un incremento della
produttività del nostro Paese, é dato dalla dirigenza
e dal personale operante nelle pubbliche amministrazioni
per il ruolo strategico indefettibile che le risorse
umane rivestono in ogni sistema.
L'intervento delle amministrazioni deve essere tutto
rivolto al raggiungimento del pubblico interesse secondo
i noti imprescindibili canoni dell'imparzialità e del
buon andamento; ciò esige che coloro che operano nelle
amministrazioni, a qualunque livello si collochino
nell'organizzazione, non possono agire per il proprio
interesse ma debbono perseguire quello pubblico, il
quale si concreta di volta in volta a livello macro nei
fini istituzionali predeterminati.
In tale contesto, particolare importanza per
l'indipendenza ed il corretto esercizio delle funzioni
dirigenziali rivestono i criteri e le modalità
prefissati per l'individuazione dei soggetti da preporre
agli uffici, cioé di coloro che impersonificano gli
organi dell'amministrazione, dalle cui iniziative ed
attività dipende l'attuazione degli obiettivi
strategici e dei programmi.
Appare opportuno in questa occasione richiamare e tener
presente l'orientamento della giurisprudenza
costituzionale. La Corte ha da tempo evidenziato che la
disciplina privatistica del rapporto di lavoro non ha
abbandonato le «esigenze del perseguimento degli
interessi generali» (sentenza n. 275 del 2001); che, in
questa logica, essi (i dirigenti) godono di «specifiche
garanzie» quanto alla verifica che gli incarichi siano
assegnati «tenendo conto, tra l'altro, delle attitudini
e delle capacità professionali» e che la loro
cessazione anticipata dall'incarico avvenga in seguito
all'accertamento dei risultati conseguiti (sentenza n.
193 del 2003;
ordinanza n. 11 del 2002) che il legislatore, proprio
per porre i dirigenti (generali) «in condizione di
svolgere le loro funzioni nel rispetto dei principi d'imparzialità
e buon andamento della pubblica amministrazione (. . .),
ha accentuato (con il decreto legislativo n. 80 del
1998) il principio della distinzione tra funzione di
indirizzopolitico-amministrativo degli organi di governo
e funzione di gestione e attuazione amministrativa dei
dirigenti» (ordinanza n. 11 del 2002) (sentenza n. 104
del 2007).
Inoltre, la Corte é intervenuta recentemente per
affermare il principio del giusto procedimento, con
particolare riguardo alla cessazione anticipata
dall'incarico, evidenziando che «L'imparzialità e il
buon andamento dell'amministrazione esigono che la
posizione del direttore generale sia circondata da
garanzie (. . .)», «La dipendenza funzionale del
dirigente non può diventare dipendenza politica.», e
quindi che il dirigente «non può essere messo in
condizioni di precarietà che consentano la decadenza
senza la garanzia del giusto procedimento.» (sentenza n.
104 del 2007).
Sempre con riferimento alla cessazione degli incarichi
ha poi affermato che «L'esistenza di una preventiva fase
valutativa si presenta essenziale anche per assicurare,
specie dopo l'entrata in vigore della legge 7 agosto
1990, n. 241 (. . .) il rispetto dei principi del giusto
procedimento, all'esito del quale verrà adottato un
atto motivato che, a prescindere dalla sua natura
giuridica, di diritto pubblico o di diritto privato,
consenta comunque un controllo giurisdizionale. Ciò
anche al fine di garantire - attraverso la esternazione
delle ragioni che stanno alla base della determinazione
assunta dall'organo politico - scelte trasparenti e
verificabili, in grado di consentire la prosecuzione
dell'attività gestoria in ossequio al precetto
costituzionale della imparzialità dell'azione
amministrativa.» (sentenza n. 103 del 2007).
3. I criteri per l'affidamento, il mutamento e la
revoca degli incarichi di direzione di uffici
dirigenziali.
Le norme che disciplinano gli incarichi dirigenziali
stabiliscono le procedure, le modalità di conferimento
e la durata mirando a garantire l'autonomia e l'imparzialità
dell'agire amministrativo.
Pur essendo insiti nelle procedure per l'individuazione
dei soggetti cui conferire un incarico dirigenziale il
carattere della discrezionalità ed un margine più o
meno ampio di fiduciarietà, é indispensabile che le
amministrazioni assumano la relativa determinazione con
una trasparente ed oggettiva valutazione della
professionalità e delle caratteristiche attitudinali.
La legge fornisce delle chiare - benché sintetiche -
indicazioni circa le modalità di conferimento degli
incarichi. Infatti, l'art. 19 comma 1 del decreto
legislativo n. 165 del 2001 (che costituisce una norma
di principio cui le amministrazioni diverse da quelle
statali debbono adeguarsi mediante esercizio della loro
autonomia organizzativa) stabilisce che per il
conferimento di ciascun incarico dirigenziale «si tiene
conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche
degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle
capacità professionali del singolo dirigente, valutate
anche in considerazione dei risultati conseguiti con
riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva
annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro.».
La norma impone una valutazione di tipo relativo, che
tenga conto delle attitudini e delle capacità
professionali del dirigente rispetto alla tipologia di
obiettivi prefissati, ossia gli obiettivi che il
dirigente sarà tenuto a perseguire in virtù della
competenza ordinaria dell'ufficio cui verrà preposto e
degli obiettivi di direttiva fissati dal vertice
politico. é chiaro che la considerazione delle
attitudini e capacità professionali non potrà basarsi
su valutazioni meramente soggettive, ma dovrà essere
ancorata quanto più possibile a circostanze oggettive,
tra cui i risultati conseguiti nell'espletamento del
precedente incarico.
L'esigenza di una valutazione di tipo relativo e quanto
più possibile oggettiva si evince con chiarezza se si
pone l'attuale tenore letterale della disposizione a
confronto con la formulazione dell'originario art. 19
del decreto legislativo n. 29 del 1993, che prevedeva:
«Per il conferimento di ciascun incarico di funzione
dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni
dirigenziali diverse si tiene conto della natura e delle
caratteristiche dei programmi da realizzare, delle
attitudini e della capacità professionale del singolo
dirigente anche in relazione ai risultati conseguiti in
precedenza, applicando di norma il criterio della
rotazione degli incarichi ed adottando le procedure di
cui ai commi 2 e 3». Nel testo attualmente in vigore il
comma 1 del citato articolo risulta modificato ed é
stata introdotta la specificazione che i «risultati
conseguiti» devono essere valutati «con riferimento agli
obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri
atti di indirizzo del Ministro.».
Inoltre, i commi 4-bis e 5-ter del medesimo art. 19
prevedono che i criteri di conferimento degli incarichi
di livello dirigenziale generale e non generale tengano
conto delle condizioni di pari opportunità, con la
conseguenza che debbono essere evitate discriminazioni
sia in termini quantitativi che qualitativi, in
riferimento cioé al numero, alla tipologia degli
incarichi ed alle connesse implicazioni retributive e di
responsabilità. A tal fine, si richiama l'attenzione
sulla direttiva 23 maggio 2007 della Presidenza del
Consiglio dei Ministri (Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27
luglio 2007), recante «Misure per attuare parità e pari
opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni
pubbliche», che impone, tra l'altro, di «curare che i
criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali
tengano conto del principio di pari opportunita» nonché
di «adottare iniziative per favorire il riequilibrio
della presenza femminile nelle attività e nelle
posizioni gerarchiche ove sussista un divario fra generi
non inferiore ai due terzi».
L'esigenza di operare scelte discrezionali ancorate a
parametri quanto più possibili oggettivi e
riscontrabili evidenzia l'opportunità che le
amministrazioni si dotino preventivamente di un sistema
di criteri generali per l'affidamento, il mutamento e la
revoca degli incarichi. Ciò al fine di consolidare
anche in questo settore la trasparenza in modo da
favorire la fiducia dei dirigenti nel funzionamento
dell'organizzazione e ridurre le possibilità di
contenzioso.
In tale linea si collocano le clausole dei vigenti
contratti collettivi per la dirigenza, i CCNL relativi
al personale dirigente dell'Area I (21 aprile 2006),
dell'Area VI (1° agosto 2006), dell'Area VIII (13 aprile
2006), i quali ai rispettivi articoli 20 prevedono che
le amministrazioni adottino i criteri generali relativi
all'affidamento, al mutamento ed alla revoca degli
incarichi di direzione di uffici dirigenziali,
oggetto di informazione sindacale preventiva, e che
provvedano alla pubblicizzazione in maniera aggiornata
degli incarichi conferiti e dei posti vacanti.
In merito si segnala che anche la Corte dei conti ha
richiamato l'attenzione sull'importanza dell'adozione
dell'atto di determinazione dei criteri di cui si
tratta; analoga evidenza é stata posta dal Dipartimento
della funzione pubblica (nota del 1° febbraio 2006, n.
DFP 4612). é quindi necessario che le amministrazioni
che non l'abbiano ancora fatto provvedano con la massima
celerità, e comunque entro il primo semestre del 2008,
ad adottare il provvedimento di determinazione dei
criteri di conferimento, di mutamento e di revoca degli
incarichi dirigenziali, atto che, per il suo carattere
di astrattezza e il suo contenuto di indirizzo é di
competenza del vertice politico.
Quanto al contenuto dell'atto, i principi espressi dalla
Corte costituzionale inducono a ritenere ormai
necessaria una certa procedimentalizzazione della
materia, a prescindere dalla natura che si voglia
riconoscere agli atti in questione.
Si indicano alcuni aspetti che dovrebbero essere
considerati nell'ottica di una corretta procedura per il
conferimento degli incarichi:
1) individuare strumenti per realizzare un'adeguata
pubblicità relativamente ai posti di funzione vacanti,
dando la possibilità di candidarsi ai dirigenti che, in
possesso dei requisiti necessari, ritengono di avere la
professionalità idonea allo svolgimento del relativo
incarico;
2) prevedere che l'amministrazione compia un'adeguata
ponderazione per individuare il dirigente di ruolo, o,
se non possibile, la persona estranea al ruolo stesso,
che abbia le caratteristiche più rispondenti e la
professionalità più idonee allo svolgimento
dell'incarico;
3) agire in base ad una programmazione, evitando la
creazione di vacanze e di eccedenze.
Il primo aspetto, al di là del contributo alla
trasparenza, risponde alla necessità di perseguire
l'efficienza. Infatti, consentendosi una più ampia
«candidatura», dovrebbe essere più agevole
l'individuazione del dirigente che meglio può
attagliarsi allo specifico fabbisogno.
Quanto al secondo aspetto, l'attribuzione dell'incarico
deve essere il risultato di una valutazione in cui
debbono essere considerati vari fattori, tra i quali i
risultati di gestione conseguiti, verificati
mediante la valutazione di cui all'art. 21, comma 4, del
CCNL del 21 aprile 2006 e l'esperienza professionale
acquisita ventualmente anche con riferimento alla
particolare struttura la cui responsabilità si tratta
di affidare. Anche la discrezionalità insita nel
conferimento di incarichi in base all'art. 19, comma 6,
del decreto legislativo n. 165 del 2001 e nelle
corrispondenti norme organizzative vigenti per gli enti
pubblici e per la Presidenza del Consiglio deve sempre
svolgersi nel rispetto della correttezza, attuando
un'attenta stima della professionalità e
dell'esperienza degli interessati ed evitando in ogni
caso che allo strumento in questione si faccia ricorso
in modo arbitrario.
In ordine al terzo aspetto indicato, una particolare
attenzione deve essere dedicata poi ad evitare
eccedenze, valutando in modo oculato, in un'ottica
programmatoria, gli affidamenti a personale non
dirigenziale (art. 19, comma 6, decreto legislativo n.
165 del 2001) o a dirigenti non appartenenti al ruolo
(art. 19, comma 5-bis, decreto legislativo n. 165 del
2001) che non debbono andare a pregiudizio della
posizione del personale dirigenziale di ruolo.
Occorre, inoltre, che siano conservati i caratteri di
eccezionalità, residualità e breve durata di istituti
quali la reggenza dell'ufficio mediante incarico ad
interim; pertanto, incarichi della specie, anche nel
caso di imminenti revisioni organizzative, dovranno
essere limitati per quanto possibile.
Nell'ottica della programmazione é necessario che le
procedure relative alla conferma e soprattutto al
conferimento di nuovi incarichi, anche nel caso di
nomina su posti di funzione presso icollegi, siano
attivate con un congruo anticipo. Si evidenzia in
proposito che la Corte dei conti ha mosso rilievo
specificando che la data di decorrenza degli incarichi
non può riferirsi ad un periodo antecedente alla data
di emanazione del provvedimento, atto che legittima
all'esercizio delle specifiche funzioni dirigenziali.
4. La durata degli incarichi.
Quanto alla durata degli incarichi, si coglie
l'occasione per richiamare l'attenzione
sull'applicazione della regola della durata minima,
fissata dall'art. 19, com-ma 2, del decreto legislativo
n. 165 del 2001, che é stata recentemente evidenziata
dal Consiglio di Stato in sede consultiva (Adunanza
della Sezione terza del 23 maggio 2006, n. 4938/05). Il
Consiglio, in particolare, ha affermato che «corrisponde
senza dubbio ad un obiettivo di tipo garantistico la
predeterminazione della durata degli incarichi di
funzione dirigenziale con un limite minimo che, evitando
la precarietà di incarichi troppo brevi (annuali o
addirittura semestrali), consente al dirigente di
esercitare il mandato in condizione di imparzialità
(artt. 97 e 1998 Cost.) per un tempo sufficiente ad
esprimere le sue capacità ed a poter essere valutato in
relazione all'attività svolta e ai risultati
conseguiti.». Pertanto, la durata minima fissata dalla
menzionata disposizione non é derogabile; «ogni deroga
appare arbitraria e non conforme, oltre che con la
formulazione letterale della norma, con l'evoluzione
della medesima e con la logica complessiva del sistema.».
Considerate le finalità della norma in questione,
un'attenzione speciale va riposta anche per evitare la
sua elusione. In quest'ottica, così come non sono
ammesse proroghe di incarichi in atto (non previste
dalla vigente normativa) non può parlarsi di
«mutamento» di incarico (che ricorre quando al dirigente
é mantenuta la responsabilità sulla stessa struttura e
non muta la scadenza dell'incarico, ma vengono
modificati gli obiettivi che il medesimo deve perseguire
per conformarli al mutamento degli atti di indirizzo,
delle priorità o dei programmi da attuare) se il
dirigente viene preposto a diverso ufficio, trattandosi
di revoca del precedente incarico e nuova attribuzione
con la necessità di rispettare la durata minima. In tal
caso, infatti, cambiano la competenza di cui il
dirigente é titolare in qualità di organo
dell'amministrazione e gli obiettivi ordinari.
5. La valutazione della dirigenza.
In questo contesto, naturalmente una particolare
attenzione dovrà essere dedicata anche alla
valutazione, da intendersi soprattutto in un'ottica
collaborativa di miglioramento dell'attività e non solo
come strumento finalizzato all'applicazione di sanzioni.
Essa in ogni caso rappresenta il presupposto
indefettibile per la revoca dell'incarico connessa a
responsabilità, se ha condotto ad un esito negativo.
Come detto, la rilevanza della valutazione nell'attuale
assetto della disciplina della dirigenza é stata
recentemente evidenziata dalla Corte costituzionale
nelle sentenze n. 103 e 104. Un invito particolare é
quindi rivolto a rendere effettivi gli strumenti per la
valutazione, periodica e al termine dell'incarico, la
cui importanza viene evidenziata anche per le
sollecitazioni che in tal senso sono pervenute in più
di un'occasione dal Comitato dei garanti costituito in
base agli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n.
165 del 2001 e che, secondo l'art. 21 predetto, deve
esprimere il parere sui provvedimenti connessi alla
responsabilità dirigenziale. La rilevanza della
valutazione d'altra parte é emersa anche nel corso
delle Conferenze dei Direttori del personale delle
amministrazioni centrali che si sono tenute presso il
Dipartimento della funzione pubblica.
Le risultanze della valutazione, come indicato dall'art.
21 del CCNL del 21 aprile 2006 e del 13 aprile 2006 e 1°
agosto 2006 rispettivamente per il personale
dirigenziale dell'Area I, dell'Area VIII e dell'Area VI,
debbono essere inserite nel fascicolo personale del
dirigente.
6. La revoca degli incarichi dirigenziali.
Nell'adozione dell'atto di revoca (o della relativa
proposta nel caso di revoca attinente a funzioni per
uffici dirigenziali generali nelle amministrazioni dello
Stato) si dovrà assicurare il principio del giusto
procedimento sia nelle ipotesi di cui all'art. 21 del
decreto legislativo n. 165 del 2001 sia nei casi in cui
la revoca venga disposta per motivate ragioni
organizzative o gestionali, che l'amministrazione dovrà
comunque esplicitare. A tal fine le relative
determinazioni dovranno essere precedute da una
comunicazione al dirigente interessato entro margini di
tempo adeguati a consentire al medesimo di interloquire
effettivamente con l'amministrazione. Tale comunicazione
sarà poi funzionale alla verifica, anche da parte
dell'interessato, di altre posizioni che siano
confacenti alla propria professionalità nell'ambito
della stessa o di altra amministrazione.
Nelle ipotesi di riorganizzazione, considerata la
complessità della fase di adozione del relativo
provvedimento che comprende la partecipazione sindacale,
il momento più opportuno per la comunicazione
all'interessato, che potrà riferirsi sia alla volontà
di attribuire un nuovo incarico sul settore
riorganizzato sia a quella di conferire un incarico su
un settore diverso, può considerarsi quello successivo
all'obbligatoria informativa preventiva, prima
dell'eventuale concertazione o consultazione alle
organizzazioni sindacali. é necessario comunque che,
nel caso di incarichi di preposizione ad uffici e
servizi che non siano stati oggetto di riorganizzazione
sostanziale, ovvero per i quali le competenze non siano
mutate in modo tale da far venire meno l'oggetto
dell'incarico, si provveda a risolvere il contratto
individuale ed a revocare il precedente incarico. In
tutti gli altri casi, é comunque necessaria la
emanazione di un provvedimento di revoca. Le
amministrazioni interessate dalla riorganizzazione
verificheranno e valuteranno l'entità delle modifiche
subite da ogni struttura amministrativa ed il loro
impatto sull'oggetto degli incarichi precedentemente
conferiti e di tali valutazioni riferiranno
esplicitamente ed esaurientemente nelle nuove proposte
d'incarico.
7. Le fasi procedurali per il conferimento degli
incarichi di preposizione ad uffici di livello generale
nelle amministrazioni dello Stato.
Si coglie l'occasione per riepilogare nell'Allegato A le
fasi in cui si articola la procedura finalizzata al
conferimento degli incarichi di funzione di livello
dirigenziale generale per le amministrazioni dello
Stato, la cui istruttoria rientra nelle competenze del
Dipartimento della funzione pubblica.
8. La banca dati della dirigenza presso il Dipartimento
della funzione pubblica.
Al fine di snellire e velocizzare la procedura per il
conferimento dei predetti incarichi é necessario che il
Dipartimento venga costantemente e puntualmente
informato sulla situazione dei ruoli dirigenziali, sui
passaggi per mobilità e sugli incarichi dirigenziali
conferiti a qualsiasi titolo. Allo scopo, si richiama
l'attenzione sulla necessità di trasmettere le relative
informazioni, come peraltro disposto dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 108 del 2004 e dall'art.
28, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001
(introdotto dalla legge n. 186 del 2004), attraverso la
banca dati della dirigenza raggiungibile dal sito
internet del Dipartimento della funzione pubblica (si
veda l'Allegato B).
Roma, 19 dicembre 2007
Il Ministro per le riforme
e le innovazioni nella pubblica amministrazione
Nicolais
Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2008
Ministeri istituzionali Presidenza del Consiglio dei
Ministri, registro n. 1, foglio n. 195
Allegato A
FASI DELLA PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI
DI FUNZIONE DI LIVELLO DIRIGENZIALE GENERALE
Si ritiene utile segnalare i seguenti aspetti relativi
all'iter procedurale:
1.
1.2.1. proposta del Ministro competente - contenuti;
1.1.
1.2.1. proposta del Ministro competente - contenuti -
casi particolari;
1.2.
1.2.1. proposta del Ministro competente - documentazione
a corredo;
1.2.1. proposta del Ministro competente - documentazione
a corredo - casi particolari;
2.
1.2.1. contratto individuale accessivo al provvedimento
di conferimento dell'incarico;
3.
1.2.1. invio agli organi di controllo e comunicazioni
successive.
1. Proposta del Ministro competente - contenuti.
La proposta deve contenere:
a) l'indicazione dell'oggetto dell'incarico;
b) l'indicazione della decorrenza e della scadenza
dell'incarico;
c) l'indicazione degli obiettivi da conseguire;
d) la dichiarazione circa l'avvenuto adempimento di cui
all'art. 5, lettera f), del decreto legislativo n.
300/1999 («Il Capo Dipartimento o le figure equiparate
devono essere sentite dal Ministro ai fini
dell'esercizio del potere di proposta per il
conferimento degli incarichi di direzione degli Uffici
di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'art. 19,
comma 4, del decreto legislativo n. 29/1993»);
e) la dichiarazione che nell'effettuare la scelta del
dirigente indicato nella proposta sono state rispettate
le regole stabilite nel provvedimento generale di
determinazione dei criteri di affidamento degli
incarichi;
f) la dichiarazione che nell'effettuare la scelta del
dirigente indicato nella proposta si é tenuto conto del
principio di pari opportunità.
Se la proposta di nuovo incarico si riferisce ad un
soggetto già titolare di un incarico dirigenziale
generale essa deve essere accompagnata dalla proposta di
revoca dell'incarico in corso.
1.1. Proposta del Ministro competente - contenuti - casi
particolari.
| Casi | Dichiarazione
| |dichiarazione del rispetto del | |contingente
percentuale previsto | |per il conferimento ad un |
|dirigente di seconda fascia ai |Nel caso di
conferimento di |sensi dell'art. 19, comma 4 o |incarico
a dirigente di seconda |commi 4 e 10, del decreto
A|fascia |legislativo n. 165/01
| |dichiarazione del rispetto del | |contingente
percentuale previsto | |per il conferimento ad un |
|dirigente di altre p.a. ai sensi | |dell'art. 19, comma
5- bis, del |Nel caso di conferimento di |decreto
legislativo n. 165/2001 o |incarico a dirigente di altre
|art. 9-bis del decreto B|p.a. |legislativo n. 303/1999
| |dichiarazione del rispetto del | |contingente
percentuale previsto | |per il conferimento ad estraneo
|Nel caso di conferimento di |ai sensi dell'art. 19,
comma 6, |incarico ad estraneo alla p.a. o |del decreto
legislativo n. C|a dipendente non dirigente |165/2001
| |dichiarazione che precisi che il | |collocamento
fuori ruolo del | |magistrato non supera il |Nel caso di
conferimento di |contingente numerico di cui |incarico
ad un magistrato presso |all'art. 19 del decreto D|il
Ministero della giustizia |legislativo n. 300/1999
| |valutazione dell'entità delle | |modifiche subite da
ogni | |struttura e dell'impatto |Nell'ipotesi di
riorganizzazione |sull'oggetto degli incarichi
E|delle strutture amministrative |precedentemente
conferiti.
1.2. Proposta del Ministro competente - documentazione a
corredo.
Alla proposta debbono essere allegati:
a) le bozze dei decreti di conferimento di incarico, che
devono essere trasmesse anche in formato elettronico,
all'indirizzo c.rossi@
funzionepubblica.it o m.landi@funzionepubblica.it;
b) tutta la documentazione citata nelle premesse dei
provvedimenti di conferimento di incarico, ad esclusione
delle norme generali;
c) i curricula vitae aggiornati e sottoscritti in
originale dagli interessati, accompagnati dalle
dichiarazioni sostitutive firmate in originale dagli
stessi circa le qualifiche e i titoli posseduti con
allegata copia di valido documento di identità secondo
le prescrizioni degli artt. 38, 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000;
d) copia dell'atto di risoluzione consensuale del
contratto individuale accessivo all'eventuale precedente
incarico ricoperto, anche nel caso di cessazione
dell'incarico conseguente a riorganizzazione, nelle
fattispecie definite dall'art. 6 della Direttiva;
e) copia del decreto ministeriale che determina i
criteri e le procedure da adottarsi per il conferimento
degli incarichi o rinvio a documentazione già trasmessa
o pubblicata;
f) relazione contenente elementi per un generale
monitoraggio sulla situazione degli incarichi di livello
dirigenziale generale dell'amministrazione ed in
particolare:
sulla dotazione organica;
sulla situazione del ruolo dei dirigenti di prima
fascia;
sulle posizioni di mobilità a qualsiasi titolo dei
dirigenti di prima fascia e sull'eventuale presenza di
dirigenti privi di incarico;
su tutti gli incarichi di livello dirigenziale generale
ed in particolare sugli incarichi in essere a dirigenti
di seconda fascia ad estranei ai ruoli.
1.2.1. Proposta del Ministro competente - documentazione
a corredo - casi particolari.
| Casi Dichiarazione
|Nel caso di conferimento di |incarico a
dirigenti,
|precedentemente inquadrati nel |ruolo dei
dirigenti di seconda |fascia, che abbiano già
svolto atto che accerta l'inquadramento |per un triennio
incarichi di nella prima fascia del ruolo dei A|livello
dirigenziale generale dirigenti
|Nel caso di conferimento di |incarico a dirigenti che
nel |periodo di durata dell'incarico |medesimo
raggiungano il |sessantacinquesimo anno di età e
|che abbiano presentato istanza |per il trattenimento in
servizioatto che dispone il trattenimento
B|per un biennio in servizio |Nel caso di conferimento
di |incarico ad un dirigente di |seconda
fascia titolare di atto di revoca e risoluzione
|incarico di livello dirigenziale consensuale del
contratto |non generale al momento della individuale
relativi al C|proposta precedente incarico
| delibera con la quale il C.S.M.
| colloca il magistrato fuori del
| ruolo organico della magistratura
|Nel caso di conferimento di e relativo decreto del
Ministro
D|incarico ad un magistrato della giustizia
| decreto interministeriale di
| costituzione del collegio o suo
| aggiornamento (ulteriore
|Nel caso di conferimento di decreto), in caso di
sostituzione |incarico quale componente di di un
componente od integrazione E|collegi del medesimo
collegio
|Nel caso di conferimento di dichiarazione |incarico a
dirigente di altra dell'amministrazione di |p.a. ai
sensi del comma 5 bis delappartenenza che attesta il
|decreto legislativo 165/2001 o possesso della qualifica
|art. 9-bis decreto legislativo dirigenziale ed il nulla
osta al F|303/1999 conferimento dell'incarico
|Nel caso di p.a. per la quale abbia trovato
applicazione l'artprovvedimento di compensazione 2,
comma 161, del decreto-legge ella maggiore spesa
derivante
|262/2006, convertito con l. dall'attribuzione del nuovo
G|286/2006 incarico proposto
|Nel caso di conferimento di incarico ai sensi dell'art.
6, comma 4, del decreto legislativoprovvedimento di
compensazione 3/2004, presso il Ministero per della
maggiore spesa derivante H|beni e le attività culturali
dall'attribuzione dell'incarico
|Nel caso di conferimento di incarico ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 55/2001,
di Vice Capo decreto di compensazione della|Dipartimento
presso il Ministeromaggiore spesa derivanteI|della
giustizia dall'attribuzione dell'incarico
2. Contratto individuale accessivo al provvedimento di
conferimento dell'incarico.
Dopo la sottoscrizione del provvedimento:
a) il Dipartimento della funzione pubblica - Ufficio per
il personale delle pubbliche amministrazioni comunica a
mezzo telefax, l'avvenuta sottoscrizione del decreto da
parte del Ministro per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione;
b) le amministrazioni provvedono alla stipula del
contratto;
l'articolato deve comunque riportare la seguente
clausola:
«L'efficacia del presente contratto é subordinata al
perfezionamento del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri di conferimento dell'incarico ed alla sua
registrazione presso gli organi di controllo»; nonché
una clausola relativa al trattamento economico
accessorio che stabilisca che «Tale trattamento
economico é determinato in via provvisoria in attesa
dell'eventuale rideterminazione a seguito dei
provvedimenti di attuazione dell'art. 24, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come
modificato dall'art. 34, comma 1, del decreto-legge 4
luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n. 248»;
c) le amministrazioni trasmettono al Dipartimento della
funzione pubblica - Ufficio per il personale delle
pubbliche amministrazioni un originale e quattro copie
conformi del contratto. 3. Invio agli organi di
controllo e comunicazioni successive.
Per il seguito dell'iter procedurale:
a) il Dipartimento della funzione pubblica - Ufficio per
il personale delle pubbliche amministrazioni provvede ad
inviare, corredati della necessaria documentazione
compreso il contratto individuale di lavoro in
originale, i decreti agli Uffici centrali di bilancio
presso le amministrazioni per gli adempimenti di
competenza;
b) gli Uffici centrali di bilancio presso le
amministrazioni, apposto il visto di competenza, devono
inoltrare i decreti alla Corte dei conti - Ufficio di
controllo di legittimità su atti dei ministeri
istituzionali - Via Talli, 141 - 00139 Roma, per il
tramite dell'Ufficio di bilancio e ragioneria della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, via della
Mercede, 96 - 00187 Roma;
c) l'Ufficio di bilancio e ragioneria della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, restituisce i DDPCM,
registrati dalla Corte dei conti, compreso il contratto
individuale in originale, al Dipartimento della funzione
pubblica - Ufficio per il personale delle pubbliche
amministrazioni;
d) il Dipartimento della funzione pubblica - Ufficio per
il personale delle pubbliche amministrazioni comunica
l'avvenuta registrazione dei provvedimenti
all'Amministrazione interessata e al competente Ufficio
di bilancio ed effettua l'informazione degli incarichi
al Senato della Repubblica ed alla Camera dei Deputati.
Allegato B
BANCA DATI DELLA DIRIGENZA SISTEMA INFORMATIVO DA.R.D.O.
Come é noto, dal 16 novembre 2006, é stata attivata la
banca dati della dirigenza.
Detto sistema informativo, alimentato direttamente dalle
amministrazioni via web, é stato realizzato sulla base
delle disposizioni di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 108/2004 ed all'art. 28, comma
7-bis, del decreto legislativo n. 165/2001 (introdotto
dalla legge n. 186/2004) ed é raggiungibile dal sito
del Dipartimento della funzione pubblica all'indirizzo:
https://dardo.innovazionepa.it/
Esso consente ad ogni amministrazione di veicolare
informazioni di dettaglio:
1) sulla dotazione organica;
2) sulla situazione del ruolo dei dirigenti di prima e
di seconda fascia;
3) sulle posizioni di mobilità a qualsiasi titolo dei
dirigenti e sulla eventuale presenza di dirigenti privi
di incarico;
4) su tutti gli incarichi (anche lo storico) di livello
dirigenziale anche a dirigenti di altre amministrazioni
pubbliche e ad estranei;
5) sui posti di funzione dirigenziale vacanti;
6) sugli organigrammi delle amministrazioni.
Inoltre, in merito alla pubblicità delle informazioni
relative alla struttura organizzativa delle
amministrazioni, consente di inserire i dati previsti
dall'art. 54, comma a), del decreto legislativo n.
82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale).
Nel ricordare che il Codice dispone, con scadenza 1°
giugno 2007, che le amministrazioni pubblichino, in
rete, dette tipologie di informazioni, si pone in
evidenza che il sistema DA.R.D.O., oltre ad essere una
concreta via di uscita per le amministrazioni non ancora
allineate alla predetta disposizione normativa, rende
agevolmente fruibili per l'utente web i dati stessi, in
quanto organizzati in modo sistematico ed omogeneo e
consultabili attraverso un unico sito.
é utile ricordare che le amministrazioni hanno già
chiesto e ricevuto le password di accesso per
l'inserimento e l'aggiornamento dei dati e,
separatamente, per la certificazione degli stessi. Oltre
a ciò, considerati i vantaggi in termini di efficienza
e di efficacia della informatizzazione delle procedure,
é necessario che il sistema informativo di cui sopra,
in un imminente futuro, divenga l'unica modalità per
fornire le informazioni elencate al Dipartimento ed ai
competenti organi di controllo.
|