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Alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato
generale
Alle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento
autonomo
Al Consiglio di Stato - Ufficio del Segretario generale
Alla Corte dei conti - Ufficio del Segretario generale
All'Avvocatura generale dello Stato - Ufficio del
Segretario generale
Alle Agenzie
All'ARAN
Alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
Agli Enti pubblici non economici - (tramite i Ministeri
vigilanti
Agli Enti pubblici (ex art. 70 del decreto legislativo
n. 165/2001)
Agli Enti di ricerca (tramite il
Ministero dell'università e della ricerca)
Alle Istituzioni universitarie (tramite il Ministero
dell'università e della ricerca)
Alle Camere di commercio, industria, agricoltura e
artigianato (tramite il Ministero dello sviluppo
economico)
A tutte le Regioni
Agli Enti locali (art. 2, comma 1, del decreto
legislativo n. 267/2000)
Alle Aziende del Servizio sanitario nazionale (per il
tramite delle regioni)
Alle Sezioni regionali della Corte dei conti
Agli Organi di controllo interno
Ai Nuclei di valutazione
e, p. c.
Alla Conferenza dei presidenti delle regioni
All'ANCI
All'UPI
Alla CRUI
Il legislatore é di recente nuovamente intervenuto in
tema di trasparenza degli incarichi dei pubblici
dipendenti dettando alcune specifiche disposizioni nella
legge 27 dicembre 2006, n. 296, legge finanziaria per
l'anno 2007, le quali si aggiungono alle numerose
previsioni sulla materia già contenute
nell'ordinamento.
Al riguardo appare necessario richiamare l'insieme di
tali disposizioni e le finalità che le sottendono,
sottolineando, al contempo, gli obblighi che gravano
sulle amministrazioni in relazione alla loro effettiva
applicazione.
Preliminarmente, occorre ricordare come tutti gli
interventi normativi in questione costituiscono
esplicazione dei principi costituzionali di
imparzialità e buon andamento (art. 97 della
Costituzione), esclusività delle prestazioni dei
pubblici dipendenti (art. 98 della Costituzione),
obbligo di fedeltà alla Repubblica e di osservanza
della Costituzione (art. 54 della Costituzione).
Proprio in considerazione della loro particolare natura,
tali disposizioni trovano applicazione in tutte le
pubbliche amministrazioni, le quali sono tenute a darvi
diretta applicazione o ad adeguare i propri ordinamenti.
L'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
detta la disciplina relativa alle incompatibilità, al
cumulo di impieghi e di incarichi dei pubblici
dipendenti. Tale disciplina conferma i particolari
regimi, ivi richiamati, vigenti per quelle categorie di
dipendenti il cui rapporto di lavoro é soggetto a norme
pubblicistiche ed estende le disposizioni dettate sul
tema, dal testo unico degli impiegati civili dello Stato
a tutti i dipendenti delle amministrazioni di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo citato.
Il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, come convertito
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha recentemente
integrato l'art. 53, modificando, in particolare, il
comma 16 che ora prevede che «il Dipartimento della
funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno,
riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le
relative misure di pubblicità e trasparenza e formula
proposte per il contenimento della spesa per gli
incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di
attribuzione degli incarichi stessi.».
L'obiettivo perseguito é quello di verificare la
legittimità e congruità degli incarichi conferiti
dalle pubbliche amministrazioni, anche ai dipendenti
pubblici, al fine di giungere ad unarazionalizzazione e
verificare i costi.
Il citato art. 53 deve, inoltre, essere letto in stretta
connessione con le disposizioni contenute nella legge 23
dicembre 1996, n. 662, sia in relazione alla disciplina
ivi contenuta sul regime di esclusività, ma anche per
gli espliciti rinvii ai commi 123 e 127 dell'art. 1
della legge. In tali commi si dispone, infatti, in tema
di pubblicità degli incarichi ad esterni e sui limiti
dei compensi da erogare ai dipendenti pubblici per gli
incarichi extraistituzionali.
Occorre, inoltre, considerare l'insieme delle
disposizioni in tema di presupposti di legittimità per
il ricorso ad incarichi di lavoro autonomo, indicati
dall'art. 25 della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
dall'art. 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001,
come modificato dal decreto-legge n. 223 del 2006,
nonché in tema di incarichi dirigenziali ad esterni
all'amministrazione, contenute nell'art. 19, commi 5-bis
e 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e nell'art.
110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
rispetto alle quali le amministrazioni debbono adottare
criteri che garantiscano la coerenza delle scelte
operate con le proprie esigenze organizzative nonché la
loro imparzialità e trasparenza.
La legge n. 127 del 1997, all'art. 17, comma 22, ha
esteso la normativa concernente il regime di pubblicità
della situazione
patrimoniale di titolari di cariche elettive e di
cariche direttive di alcuni enti, contenuto nell'art. 12
della legge 5 luglio 1982, n. 441, anche al personale di
livello dirigenziale di cui all'art. 2,
commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, ora contenute nell'art. 3 del decreto legislativo n.
165 del 2001, nonché al personale dirigenziale delle
amministrazioni pubbliche.
La legge finanziaria per l'anno 2007, nei commi da 587 a
589 dell'articolo unico ha introdotto ulteriori obblighi
di pubblicità, per tutte le pubbliche amministrazioni,
relativamente alla loro partecipazione a consorzi, a
società a parziale o totale partecipazione pubblica,
stabilendo delle sanzioni puntuali per la violazione di
tali obblighi. Inoltre, il comma 590 ha stabilito che
tali disposizioni rivestono, per le regioni, il
carattere di principio fondamentale di coordinamento
della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei
parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita
dell'Unione europea.
Il comma 593 prevede l'obbligo di pubblicazione sul sito
web dell'amministrazione o del soggetto interessato, dei
compensi e delle retribuzioni degli amministratori delle
società partecipate direttamente o indirettamente dallo
Stato, dei dirigenti con incarico conferito ai sensi
dell'art. 19, comma 6 del decreto legislativo n.
165/2001, nonché dei consulenti, membri di commissioni
e di collegi e dei titolari di qualsivoglia incarico
corrisposto dallo Stato, da enti pubblici o da società
a prevalente partecipazione pubblica non quotate in
borsa.
Da quanto premesso deriva che le pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001 debbono verificare i
presupposti di legittimità degli incarichi da esse
conferiti o conferiti da altri soggetti a propri
dipendenti. Le stesse amministrazioni debbono inoltre
ottemperare a tutti gli obblighi di pubblicità anche
tramite la pubblicazione dei relativi dati sui propri
siti istituzionali ed adempiere a tutti i doveri di
comunicazione sanciti dalle normative richiamate.
Inoltre le medesime dovranno attivarsi, per il tramite
dei propri uffici del personale e con cadenza annuale,
ad acquisire le notizie relative alla situazione
patrimoniale di tutto il personale dirigente, di cui
all'art. 17, comma 22, della legge n. 127 del 1997.
Gli elementi che concorrono a definire la situazione
patrimonialesono indicati nell'art. 2 della legge n. 441
del 1982.
Si ricorda che il personale dirigente é tenuto a
fornire le notizie richieste dall'amministrazione: un
eventuale rifiuto si
configura quale violazione di obblighi di legge e quale
lesione del particolare vincolo fiduciario che
caratterizza il rapporto di lavoro
dei dirigenti nella pubblica amministrazione.
Roma, 1° febbraio 2007
Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione
Nicolais
Registrata alla Corte dei conti il 22 febbraio 2007
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei
Ministri, registro n. 2, foglio n. 157
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