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Lavori
pubblici |
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Determinazione
dell'Autorità per la vigilanza sui contratti di lavori,
servizi e forniture 02 aprile 2008, n. 4/2008
Realizzazione di opere pubbliche da parte di privati
nell'ambito di accordi convenzionali stipulati con le
amministrazioni
(G.U. n. 89 del 15.04.2008). |
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Il Consiglio
dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti di
lavori, servizi e forniture
Considerato in fatto
Sono state sottoposte all'attenzione dell'Autorità
alcune richieste di parere relative alle
procedure da seguire per la realizzazione di opere
pubbliche nell'ambito di accordi convenzionali stipulati
con amministrazioni pubbliche, in particolare
nell'ambito della disciplina dei piani di
riqualificazione urbana (legge 4 dicembre 1993, n. 493)
e dei piani integrati di intervento (legge 17 febbraio
1992, n. 179).
Stante il rilievo della questione ed il coinvolgimento
di numerosi interessi di settore, é stata convocata
un'audizione, alla quale hanno partecipato i
rappresentanti del Ministero delle infrastrutture,
dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE),
dell'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI) e
della Associazione Nazionale cooperative di produzione e
lavoro (ANCPL).Sono peraltro pervenuti apporti
documentali anche da parte dell'Associazione imprese
generali (AGI), e dell'Associazione costruttori edili di
Roma e provincia (ACER).
Considerato in diritto
1. In via preliminare, occorre rilevare che gli accordi
convenzionali citati rientrano nel più ampio genus dei
cosiddetti «programmi complessi», che a partire dagli
anni '90 sono stati introdotti nel sistema nazionale di
governo del territorio, trasferendo sul piano negoziale
sia i rapporti tra i soggetti pubblici coinvolti, sia
quelli tra gli stessi soggetti pubblici e i soggetti
privati
interessati, attribuendo a questi ultimi un ruolo attivo
nella politica di trasformazione
territoriale. Detti programmi si caratterizzano, quindi,
per rappresentare un complesso sistematico di interventi
pubblici e privati accompagnato anche da un
completamento delle opere di urbanizzazione, al fine di
valorizzare qualitativamente l'ambito territoriale
oggetto di intervento.
L'accordo sulla base del quale si dà attuazione al
programma si fonda, sostanzialmente, su uno «scambio di
prestazioni»: a fronte del riconoscimento al soggetto
privato di diritti edificatori, vengono cedute dallo
stesso privato aree e/o realizzate opere di adeguamento
infrastrutturale e di trasformazione del territorio. Si
tratta di ipotesi in cui, a compenso di benefici
conseguiti dai privati (come ad esempio quelli derivanti
da modificazioni di destinazione urbanistica di aree),
questi si impegnano a realizzare, quale
controprestazione in favore dell'amministrazione, opere
di pubblico interesse.
Questi accordi trovano la loro espressione formale, in
particolare, nelle convenzioni urbanistiche,
il cui archetipo é la convenzione di lottizzazione
prevista dall'art. 28 della legge n. 1150/1942 e si
iscrivono a pieno titolo nell'alveo dell'amministrazione
negoziata, ove l'esercizio del potere viene canalizzato
nelle forme dell'accordo con i potenziali destinatari
dei suoi effetti.
2. Ciò premesso, occorre ora chiedersi se le opere che
il privato si impegna a realizzare mediante le
convenzioni citate siano da ritenersi assoggettate alla
disciplina comunitaria e nazionale vigente in materia.
A tal fine sembra opportuno, in primo luogo, richiamare
la sentenza della Corte di giustizia europea del 12
luglio 2001 (causa C399-98), in materia di esecuzione di
opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione oggetto
delle convenzioni di lottizzazione, così come
disciplinata dalla normativa italiana di riferimento
all'epoca vigente (decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; legge 29 settembre
1964, n. 867; legge 17 agosto 1942, n. 1150).
Ebbene, il giudice europeo, con la sentenza citata, ha
affermato che la realizzazione delle opere di
urbanizzazione di cui trattasi é da ricondurre al genus
«appalto pubblico di lavori», stante il ricorrere dei
seguenti elementi:
la qualità di amministrazione aggiudicatrice degli enti
procedenti (enti pubblici territoriali);
la riconducibilità delle opere di urbanizzazione
primaria e secondaria alla categoria delle opere
pubbliche in senso stretto, stante la loro idoneità
funzionale a soddisfare le esigenze della collettività
ed il pieno controllo dell'amministrazione competente
sulla realizzazione delle opere medesime, a nulla
rilevando che l'opera sia inizialmente privata, in
quanto le opere di
urbanizzazione hanno per propria natura una intrinseca
finalità pubblica;
la natura contrattuale del rapporto fra
l'amministrazione e il privato lottizzante, posto che la
convenzione di lottizzazione, sottoscritta dalle parti,
stabilisce diritti ed obblighi delle parti, ivi compresa
l'esatta individuazione delle opere di urbanizzazione
che il privato é tenuto a realizzare, nonché le
relative condizioni di esecuzione;
la natura onerosa di tale contratto, considerando che
l'amministrazione comunale, accettando la realizzazione
diretta delle opere di urbanizzazione, rinuncia a
pretendere il pagamento dell'importo dovuto a titolo di
contributo, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 10/1977,
e che, pertanto, il
titolare della concessione edilizia o del piano di
lottizzazione, attraverso la realizzazione
diretta delle opere, estingue un debito di pari valore,
secondo lo schema civilistico
dell'obbligazione alternativa.
Poiché si tratta, quindi, di appalti pubblici di
lavori, la Corte di giustizia ha ritenuto
applicabile agli stessi l'obbligo di esperire procedure
ad evidenza pubblica secondo la normativa comunitaria;
obbligo che sussiste anche nel caso in cui la scelta
degli imprenditori incaricati della progettazione e
dell'esecuzione delle opere spetti al lottizzante
(titolare del permesso di costruire),non essendo
necessario che il soggetto che conclude un contratto con
l'amministrazione aggiudicatrice sia in grado di
realizzare direttamente la prestazione pattuita, potendo
tale
soggetto farla eseguire a terzi.
Da ciò l'applicabilità alla fattispecie in questione
del concetto di mandato, quale conferimento dei poteri
relativi all'espletamento delle gare al privato
lottizzante, fatti comunque salvi i
poteri relativi alla sorveglianza, al controllo ed alla
direzione nella realizzazione delle opere, che rimangono
in capo all'amministrazione.
Alla luce di tale arresto comunitario, occorre
comprendere se i principi enucleati nella descritta
pronuncia eccedano l'ambito preso in esame nel caso di
specie e possano trovare applicazione nei confronti di
altre forme di negoziazione tra la pubblica
amministrazione ed il privato.
In particolare, occorre stabilire se, anche per le
fattispecie in esame, ricorrano gli elementi che hanno
indotto la Corte di giustizia ad ascrivere all'«appalto
pubblico di lavori» la realizzazione delle opere di
urbanizzazione a scomputo.
Invero, anche nelle ipotesi oggetto della presente
determinazione non sembra dubbio che ricorra la qualità
di amministrazione aggiudicatrice in capo all'ente
pubblico procedente e, sotto il profilo oggettivo, che
oggetto di esecuzione siano opere pubbliche, trattandosi
comunque e sempre di opere di interesse generale
realizzate a vantaggio della collettività.
Del pari, può sostenersi la natura negoziale del
rapporto pubblico-privato, in quanto le
convenzioni urbanistiche hanno indubbia natura
contrattuale, disciplinando il rapporto tra le parti con
valore vincolante, sulla base di uno scambio
sinallagmatico.
Infatti, il carattere oneroso della prestazione deve
ritenersi sussistere in qualunque caso in cui, a fronte
di una prestazione, vi sia il riconoscimento di un
corrispettivo che può essere, a titolo esemplificativo,
in denaro, ovvero nel riconoscimento del diritto di
sfruttamento dell'opera (concessione) o ancora mediante
la cessione in proprietà o in godimento di beni. In
altri termini, il vantaggio economico in cui consiste la
causa del negozio non deve obbligatoriamente essere
limitato ad una corresponsione in denaro, ma ben può
consistere in un riconoscimento di diritti suscettibili
di valutazione economica.
Ne consegue, quindi, che le convenzioni urbanistiche
mediante le quali i privati si obbligano a realizzare
opere pubbliche presentano elementi e natura tali da
essere riconducibili, sul piano tassonomico, allo stesso
genus dei piani di lottizzazione, ancorché si
configurino come tipi differenti di piani attuativi (i
cosiddetti programmi complessi).
Ciò in quanto, come sopra riferito, la realizzazione di
opere da parte del privato avviene comunque sulla base
di accordi convenzionali conclusi dallo stesso con
l'amministrazione per il
raggiungimento di un proprio interesse patrimoniale, che
é la causa del negozio giuridico in base al quale il
privato stesso assume su di sé l'obbligo di realizzare
le opere di cui trattasi.
Alla luce di quanto sopra, pertanto, si può ritenere
che le fattispecie in esame siano da
ricondurre alla categoria dell'«appalto pubblico di
lavori», da ciò derivando, come necessario corollario,
che esse debbano essere affidate secondo procedure ad
evidenza pubblica nel rispetto del diritto comunitario e
nazionale vigente.
Né osta a tale ricostruzione il fatto che la
realizzazione delle opere avviene tramite soggetti
privati, atteso che la Corte costituzionale, con
sentenza 28 marzo 2006, n. 129, ha espressamente
stabilito che « il ricorso a procedure ad evidenza
pubblica per la scelta del contraente non può essere
ritenuto incompatibile con gli accordi tra privati e
pubblica amministrazione, giacché la possibilità che
tali procedure siano svolte dagli stessi privati risulta
già ammessa... dal citato art. 2, comma 5, della legge
n. 109/1994.».
3. Sulla base di quanto suesposto, si pone ora il
problema di individuare quali siano in concreto le
procedure ad evidenza pubblica da applicare. Ciò in
quanto le fattispecie in esame, pur
contemplando, come sopra visto, la realizzazione di
opere pubbliche, non trovano tuttavia una specifica
regolamentazione nel decreto legislativo n. 163/2006,
avendo il legislatore ivi
disciplinato in maniera espressa, a fianco delle
ordinarie procedure per la realizzazione di opere
pubbliche, la sola fattispecie delle opere
diurbanizzazione a scomputo di contributi concessori o
conseguenti a piani di lottizzazione.
Occorre, quindi, stabilire se le fattispecie in esame
possano essere ricondotte nella speciale disciplina
dettata dal Codice per le opere a scomputo di oneri
concessori o relative a convenzioni di lottizzazione o
se invece debbano ricadere nella generale disciplina in
materia di contratti pubblici contemplata nel medesimo
decreto legislativo. Ovviamente la soluzione dovrà
avere particolare riguardo al fatto che nell'ambito
degli accordi convenzionali in questione può essere
ricompresa non solo la realizzazione di opere di
urbanizzazione primaria e secondaria, ma anche altri
tipi di interventi edilizi a queste ultime non
strettamente assimilabili (cfr. Tar Lombardia, Milano,
n. 6541/2007).
Com'é noto, per quanto riguarda le opere di
urbanizzazione a scomputo di oneri concessori, la
relativa disciplina positiva é individuabile nel
combinato disposto dell'art. 32, comma 1, lettera g),
del decreto legislativo n. 163/2006 (come modificato dal
decreto legislativo n. 113/2007), per gli interventi di
valore superiore alla soglia comunitaria, e negli
articoli 121, comma 1, e 122,
comma 8, dello stesso decreto legislativo, per quelli di
valore inferiore a tale soglia.
Dalle norme sopra citate si evince che il titolare del
permesso di costruire o il privato
lottizzante, per la realizzazione dei lavori di
urbanizzazione primaria e secondaria di importo
superiore alla soglia comunitaria, ha la duplice
possibilità di esperire egli stesso le procedure di
gara nel rispetto della disciplina normativa contenuta
nel Codice (sulla base di un mandato conferito
dall'amministrazione: cfr. Corte Giustizia 12 luglio
2001, C-399/98, sopra citata) ovvero assumere la veste
di promotore nell'ambito di una procedura ispirata al
modello del project financing.
Analogamente, per i lavori di importo inferiore alla
soglia comunitaria, ad eccezione delle opere di
urbanizzazione primaria, per le quali il legislatore
ammette la diretta realizzazione da parte del titolare
del permesso di costruire o privato lottizzante, occorre
fare applicazione della disciplina comune dettata per la
scelta del contraente.
Orbene, ai fini dell'estensibilità della disciplina
richiamata anche alle opere da realizzarsi
nell'ambito dei cosiddetti «programmi complessi», si
formulano le seguenti osservazioni.
Da un lato il legislatore, relativamente alle opere di
valore superiore alla soglia comunitaria, sembra aver
voluto delimitare l'applicabilità della disciplina ivi
dettata alla sola ipotesi delle opere previste a fronte
di un singolo «permesso di costruire», eventualmente
ricomprese nei piani di lottizzazione, avendo omesso di
riportare la locuzione «a quanto agli interventi
assimilabile», presente invece nel previgente art. 2,
comma 5, della legge n. 109/1994 e successive
modificazioni.
D'altro canto, però, per quanto riguarda le opere di
valore inferiore alla soglia comunitaria, con la
modifica apportata all'art. 122, comma 8, del Codice da
parte del secondo decreto correttivo (decreto
legislativo n. 113/2007), il legislatore ha utilizzato
un parametro ben più flessibile, laddove ha ritenuto di
ricomprendere (peraltro in recepimento delle
osservazioni espresse dal Consiglio di Stato) anche le
ipotesi in cui le opere siano funzionalmente connesse
all'intervento edilizio assentito. Si tratta, cioé, di
una fattispecie più ampia di quella dell'intervento
pertinenziale al singolo edificio e conformata da un
vincolo di funzionalità teleologica sotto il profilo
edilizio-urbanistico.
Inoltre, occorre considerare che la stessa Corte
costituzionale, con la sentenza citata n. 129/2006, ha
sostanzialmente ritenuto assimilabili le fattispecie
delle opere realizzate a scomputo degli oneri di
urbanizzazione a quelle derivanti in genere da accordi
conclusi fra l'amministrazione e i privati, trattandosi
pur sempre di fattispecie appartenenti alla cosiddetta
urbanistica negoziata,
nelle quali l'intervento si iscrive in un contesto
pattizio tra amministrazione e privati. In
entrambi i casi, infatti, si tratta di accordi a titolo
oneroso che i privati proprietari stipulano con le
amministrazioni e che sfociano nella realizzazione
diretta degli interventi necessari.
Peraltro, va evidenziato come il contenuto dei piani di
lottizzazione é comune a tutti i piani attuativi, dai
Programmi integrati d'intervento ai Programmi di
riqualificazione urbana, per cui un'interpretazione
restrittiva del campo di applicazione del citato art. 32
del Codice non
risulterebbe coerente con i principi ermeneutici di non
contraddizione e di intrinseca coerenza
logico-istematica.
D'altro lato, ove si ritenessero non assimilabili le
fattispecie in esame, si dovrebbe optare per la
pedissequa applicazione della disciplina relativa alla
scelta del contraente e ciò renderebbeconcretamente non
praticabile l'accordo complesso finalizzato alla
trasformazione del territorio, con correlata
disapplicazione della normativa di riqualificazione
urbana e del territorio sopra richiamata. Osterebbe a
tale possibilità, infatti, la presenza di soggetti
direttamente individuati dal rapporto dominicale con le
aree interessate dalle trasformazioni del territorio.
La riconduzione delle medesime fattispecie alla
disciplina delle opere a scomputo dei contributi di
urbanizzazione consente, invece, la coesistenza
ordinamentale dei due ordini di regolamentazione, con
salvezza, quindi, dei principi in materia di
concorsualità nella individuazione dei contraenti della
pubblica amministrazione.
Può, pertanto, ritenersi che la realizzazione di opere
ricomprese nei «programmi complessi» debba essere
disciplinata ai sensi dei citati articoli 32, 121 e 122
del decreto legislativo n. 163/2006.
4. Dalle due fattispecie sopra descritte va tenuto
distinto il caso in cui la scelta del soggetto con cui
concludere la convenzione urbanistica non discenda da un
proposta autonoma del privato interessato, ma derivi da
un reale confronto concorrenziale posto in essere
preventivamente dall'amministrazione, con la fissazione
dei criteri di scelta del privato contraente,
accompagnata dalla richiesta dei prescritti requisiti di
qualificazione per la esecuzione dei lavori.
In questa ipotesi, infatti, il privato formula le
proprie proposte in piena concorrenza con altri
operatori economici, sulla base di un'adeguata
pubblicizzazione dell'iniziativa da parte
dell'amministrazione e il soggetto che risulterà
aggiudicatario potrà legittimamente eseguire in proprio
l'intervento.
Al riguardo é opportuno evidenziare che le procedure ad
evidenza pubblica che risultano più consone al tipo di
affidamento in questione sembrano essere la finanza di
progetto di cui agli articoli 153 e seguenti ed il
dialogo competitivo di cui all'art. 58 del Codice dei
contratti (al momento non ancora concretamente
utilizzabile, non essendo stato emanato ed entrato in
vigore il regolamento attuativo ex art. 5) a seconda che
l'amministrazione ritenga di addivenire ad un
affidamento concessorio, includendovi quindi anche
l'eventuale successiva gestione delle opere realizzate,
ovvero ad un mero appalto per l'esecuzione delle opere.
Entrambi gli istituti richiamati consentono, infatti,
all'amministrazione di instaurare un dialogo aperto con
gli offerenti, stante la flessibilità delle procedure
ivi previste, che rispondono maggiormente alla
complessità degli interventi che l'amministrazione
generalmente pone in essere nell'ambito dei cosiddetti
programmi complessi.
In particolare, il ricorso all'istituto del dialogo
competitivo consentirebbe all'amministrazione di
verificare le risposte del mercato relativamente a tutti
gli aspetti dell'intervento, al fine di addivenire alla
miglior definizione del progetto anche mediante la
combinazione dei migliori elementi delle proposte
pervenute dai privati.
Sulla base di quanto sopra considerato, il Consiglio
ritiene che:
la realizzazione di opere prevista dalle convenzioni
urbanistiche rientra nella nozione di appalto pubblico
di lavori;
l'affidamento dell'esecuzione delle suddette opere
soggiace alla disciplina contenuta negli articoli 32,
comma 1, lettera g), 121, comma 1, e 122, comma 8, del
decreto legislativo n. 163/2006, salvo il caso in cui le
amministrazioni procedenti abbiano esperito
preventivamente una procedura ad evidenza pubblica per
la scelta del privato sottoscrittore del relativo
accordo convenzionale.
Roma, 2 aprile 2008
Il presidente: Giampaolino
Il consigliere relatore: Botto |
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Problemi inerenti la
partecipazione alle gare di appalto
delle associazioni temporanee di imprese
Sono pervenuti
all’Autorità numerosi quesiti riguardanti
l’interpretazione delle norme che regolano la
partecipazione alle gare dei raggruppamenti di imprese .
A) Due quesiti si riferiscono all’articolo 13, comma
5-bis, della legge 14/02/1994 n. 109 e successive
modificazioni. Tale articolo dispone il divieto di
qualsiasi modificazione alla composizione delle
associazioni temporanee di imprese rispetto a quella
risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.
Le problematiche sottoposte all’esame dell’Autorità
riguardano essenzialmente la portata delle deroghe al
divieto prescritto dalla norma in questione.
In particolare è stato chiesto se un aggiudicatario
costituito da un’associazione temporanea di imprese
possa sostituire una impresa mandante che si trovi in
condizioni di difficoltà finanziarie.
E’ stato, altresì, chiesto di chiarire se nell’ipotesi
previste dall’articolo 12, comma 1, del DPR 3 giugno
1998 n. 252, possa derogarsi all’articolo 13, comma 5
bis, della legge 109/94 e successive modificazioni
oppure se la prima disposizione debba ritenersi abrogata
dalla successiva disposizione di legge.
Va preliminarmente chiarito che il divieto di
modificazione nella composizione del raggruppamento
contenuto nell’articolo 13, comma 5-bis, della legge
109/94, e successive modificazioni trova una espressa
eccezione normativa nel disposto dell’articolo 94 del
D.P.R. 21/12/1999 n. 554. E’ stabilito, infatti, che la
modificazione può avvenire al verificarsi di vero e
proprio fallimento dell’impresa mandataria o di
un’impresa mandante e, nel caso di mandataria o mandante
che sia impresa individuale, per morte, interdizione,
inabilitazione o fallimento del suo titolare.
L’articolo 12 del DPR 252/98 prevede che qualora una
delle cause interdittive previste dalla normativa
antimafia interessi un’impresa di una raggruppamento,
diversa dalla mandataria, tale causa non opera nei
confronti delle altre imprese partecipanti quando la
predetta impresa sia estromessa. Poiché tale
disposizione è qualificabile come normativa di ordine
pubblico in quanto integra la disciplina in materia di
lotta alla criminalità mafiosa essa è da considerarsi
normativa speciale che prevale su quelle di carattere
generale come la legge quadro in materia di lavori
pubblici.
L’Autorità ritiene
pertanto che:
a) la disposizione di cui
all’articolo 94 del DPR 554/99, stante il suo carattere
di norma eccezionale, consente di derogare al principio
generale del divieto di qualsiasi modificazione alla
composizione delle associazioni temporanee di imprese
rispetto a quelle risultanti dall’impegno presentato in
sede di offerta, soltanto nel caso di fallimento
dell’impresa mandataria o di un’impresa mandante e,
qualora la mandataria o la mandante sia una impresa
individuale, anche in casi di morte, interdizione,
inabilitazione del suo titolare;
b) la disposizione contenuta nell’articolo 12 del DPR
252/98, in quanto normativa speciale in materia di
ordine pubblico, è da ritenersi tutt’ora vigente e
compatibile con la disciplina generale sui lavori
pubblici; pertanto, la disposizione ivi contenuta deroga
al generale anzidetto divieto di cui all’articolo 13,
comma 5-bis della legge 109/94 e successive
modificazioni.
B) Altri quesiti riguardano l’interpretazione
dell’articolo 13, comma 7, della legge 109/94 e
successive modificazioni.
Tale disposizione vieta l’affidamento in subappalto di
opere, diverse da quelle della categoria prevalente, che
siano di notevole contenuto tecnologico o di rilevante
complessità tecnica, “qualora ciascuna di tali opere
superi in valore il 15% dell’importo totale dei lavori”.
Tali opere devono essere eseguite esclusivamente dai
soggetti affidatari; i soggetti che non siano in
possesso delle prescritte qualificazioni sono tenuti a
costituire associazioni temporanee di tipo verticale.
E’ stato chiesto se l’obbligo di raggruppamento
verticale, previsto dal predetto articolo, sia operativo
anche nel caso in cui il bando di gara preveda, oltre a
lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente,
altre lavorazioni appartenenti ad altre categorie,
generali o specializzate previste dall’articolo 72,
comma 4, del DPR 554/99, ma solo una di esse sia di
importo pari o superiore al 15% dell’importo dei lavori.
E’ stato chiesto, inoltre, se - qualora nel bando di
gara siano indicate, oltre a lavorazioni appartenenti
alla categoria prevalente, altre lavorazioni
appartenenti a categorie diverse dalla prevalente delle
quali una sola è categoria generale oppure categoria
appartenente all’elenco di cui all’articolo 72, comma 4,
del DPR 554/99, ed è inoltre di importo pari o superiore
al 15% dell’importo complessivo dei lavori - sussista
l’obbligo di costituire un’associazione verticale per
tutte le categorie diverse dalla prevalente
indipendentemente se generali o appartenenti al predetto
elenco.
é stato posto, infine, un quesito riguardante un bando
di gara nel quale sono presenti, oltre a lavorazioni
appartenenti alla categoria prevalente, altre
lavorazioni appartenenti a categorie diverse dalla
prevalente, generali oppure appartenenti all'elenco di
cui all'articolo 72, comma 4, del DPR 554/99, tutte di
importo superiore al 15% dell'importo dell'appalto ma
inferiori a 150.000 euro. E’ stato chiesto se anche in
tale ipotesi si ricade nel divieto di subappalto
previsto dall'articolo 13, comma 7, della legge 109/94 e
successive modificazioni.
Va in primo luogo rilevato che un’interpretazione
letterale dell’articolo 13, comma 7, della legge 109/94
e successive modificazioni e le disposizioni
dell’articolo 74, commi 1 e 2, del DPR 554/1999, fanno
ritenere che il divieto di subappalto riguarda le
lavorazioni delle categorie, diverse dalla prevalente,
indicate nel bando di gara, qualora siano generali
oppure appartenenti all’elenco di cui all’articolo 72,
comma 4, del DPR 554/99 e qualora tutte siano di importo
superiore al 15% dell’importo complessivo dell’appalto.
L’Autorità pertanto ritiene
che:
a) non ci sono i
presupposti per il divieto del subappalto qualora nel
bando di gara siano indicate più categorie diverse dalla
prevalente delle quali più di una è generale o
appartenente all'elenco di cui all'articolo 72, comma 4,
del DPR 554/99, ma una sola è di importo pari o
superiore al 15% dell’ importo complessivo
dell’intervento;
b) il divieto di subappalto sussiste, invece, qualora
nel bando di gara siano indicate più categorie diverse
dalla prevalente delle quali una sola è generale o
appartenente al suddetto elenco ed è di importo pari o
superiore al 15% dell’importo complessivo
dell’intervento ma il divieto si applica esclusivamente
alle lavorazioni appartenenti alla suddetta categoria;
per le altre categorie l’impresa può, comunque,
costituire, una associazione verticale;
c) il sistema delineato dall'articolo 13, comma 7, della
legge 109/94 e successive modificazioni e dall'articolo
72, comma 4, del DPR 554/99, poiché fa riferimento al
sistema di qualificazione di cui al DPR 34/2000, si
applica solo ai casi in cui gli importi degli appalti
e/o dei subappalti siano pari o superiori a 150.000 euro
e, dunque, fuori dall’ipotesi di cui all’articolo 28 del
DPR 25/01/2000 n.34 che stabilisce i requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi per la
partecipazione agli appalti di importo inferiore a
150.000 euro.
C) Sono state segnalate questioni riguardanti
l’interpretazione dell’articolo 95, comma 2, del DPR
554/99 ed in particolare del secondo periodo.
Tale disposizione prevede che per le associazioni
temporanee di imprese di tipo orizzontale i requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi minimi
richiesti (oppure a regime l’attestazione SOA) devono
essere posseduti dalla mandataria nella misura pari o
superiore al 40%, mentre la restante percentuale è
posseduta dalle mandanti ciascuna nella misura pari o
superiore al 10%. La norma impone poi che in ogni caso
l’impresa mandataria debba possedere i requisiti in
misura maggioritaria.
E’ stato posto il problema di accertare se la quota
maggioritaria della mandataria debba intendersi riferita
ai requisiti minimi previsti per la partecipazione alla
specifica gara ovvero debba riferirsi al fatto che la
mandataria deve essere comunque quella impresa che, fra
le imprese associate, sia in possesso in assoluto dei
maggiori requisiti economico-finanziari e tecnico-
organizzativi, a prescindere da quelli minimi previsti
per lo specifico appalto cui l’ATI concorre.
L’Autorità ritiene che:
a) l’articolo 95, comma
2, del DPR 554/1999 nel primo periodo fa riferimento ai
requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi
richiesti nel bando e, pertanto, è da ritenersi che i
requisiti cui si riferisce il secondo periodo del
suddetto comma siano questi stessi e, cioè, quelli
minimi necessari in rapporto all’importo complessivo
dell’intervento;
b) l’espressione “L’impresa mandataria in ogni caso
possiede requisiti in misura maggioritaria” deve essere
interpretata con riferimento ai requisiti minimi
richiesti per la partecipazione allo specifico appalto
con la conseguenza che non è consentito che la
percentuale coperta dalle mandanti, al fine di
dimostrare da parte dell’associazione temporanea il
possesso del 100% dei requisiti minimi, sia costituita
da una quota di una mandante che sia di importo
superiore a quella della mandataria;
c) qualora la disposizione non si riferisse ai requisiti
minimi richiesti per lo specifico appalto ma ai
requisiti posseduti in assoluto dai concorrenti, si
creerebbe un vincolo restrittivo al mercato, in
contrasto con il principio della libertà di
determinazione delle imprese in sede associativa, in
quanto sarebbero privilegiate comunque le imprese di
maggiori dimensioni.
D) Altre questioni sono state poste in merito alla
disposizione di cui all’articolo 93, comma 4, del DPR
554/99 che prescrive che le imprese riunite in
associazione eseguano i lavori nella percentuale
corrispondente alla quota di partecipazione al
raggruppamento.
In relazione a tale disposizione si sono poste due
questioni: è stato richiesto in primo luogo se possa
considerarsi legittimo che in una ATI orizzontale le
imprese eseguano i lavori in percentuale diversa da
quella di partecipazione all’ATI. In secondo luogo se
sia da considerarsi legittimo che una impresa mandataria
di un’ATI, svolga interamente ed autonomamente l’intera
prestazione oggetto dell’appalto.
L’Autorità ritiene che:
a) fermo restando che
possono eseguire le lavorazioni solo le imprese
associate che sono qualificate per la categoria e
l’importo delle stesse, la quota di partecipazione al
raggruppamento dipende dall’atto che regola i rapporti
tra le associate che ha rilevanza in sede di esecuzione
del contratto e nei confronti della stazione appaltante
e, pertanto, come più volte affermato dalla
giurisprudenza, ciascuna stazione appaltante ha
l’obbligo di verificare che ogni impresa associata
collabori all’esecuzione dell’opera;
b) l’articolo 93, comma 4, del DPR 554/99 ha esteso il
principio suddetto richiedendo alle stazioni appaltanti
non solo di controllare che tutte le associate
partecipino all’esecuzione dei lavori, ma anche che vi
sia esatta rispondenza tra quota di partecipazione al
raggruppamento e percentuale di lavori eseguiti;
c) resta ferma la facoltà delle imprese associate di
costituire, ai sensi dell’articolo 96 del DPR 554/1999,
una società per la esecuzione, totale o parziale,
dell’intervento.
E) Altro quesito riguarda la disposizione di cui
all’articolo 32, comma 1, lettera c), del DPR 34/2000
che prevede, tra i requisiti di idoneità tecnica,
l’esecuzione nella categoria prevalente oggetto
dell’appalto, di singoli lavori, i cosiddetti “lavori di
punta”, (uno, due o tre rispettivamente di importo non
inferiore al 30%, al 40% e al 50% dell’importo
dell’intervento da affidare) da parte del concorrente.
E’ stato chiesto all’Autorità se, nel caso in cui alla
gara concorra un’ATI orizzontale ed il possesso del
requisito predetto venga dimostrato mediante due o tre
“lavori di punta”, essi debbano essere stati eseguiti
tutti e due o tutti e tre da una sola impresa facente
parte dell’ATI oppure possano essere stati eseguiti uno
da una impresa e gli altri due da altre due imprese
facenti parte dell’ATI oppure se possono essere stati
eseguiti ognuno in diverse percentuali da più imprese.
Va rilevato che:
a) l’articolo 13, comma
3, della legge 109/94 e successive modificazioni, per le
associazioni temporanee di tipo verticale, prevede la
possibilità di frazionamento dei requisiti fra
mandataria e mandante esclusivamente se essi sono
frazionabili;
b) l’articolo 32, comma 3, del DPR 34/2000, per quanto
attiene ai cosiddetti “lavori di punta” stabilisce
espressamente che qualora il concorrente sia una
associazione temporanea o un consorzio o un GEIE ogni
singolo “lavoro di punta” debba essere stato
integralmente eseguito da una delle imprese associate o
consorziate.
L’Autorità ritiene pertanto che:
a) non è vietato che, qualora il requisito richiesto sia
dimostrato da più di un “lavoro di punta”, ognuno di
questi sia stato eseguito da uno dei partecipanti al
raggruppamento.
b) ogni singolo “lavoro di punta” deve essere stato
eseguito integralmente da una delle imprese facenti
parte dello stesso.
F) Un ulteriore ordine di problemi riguarda la
qualificazione delle associazioni temporanee di imprese
(orizzontale e verticale) nella vigenza del regime
transitorio stabilito dagli articoli 31 e 32 del
DPR34/2000 .
In particolare alcune questioni sottoposte all’esame
dell’Autorità riguardano gli appalti di importo
superiore al controvalore in euro di 5 milioni di DSP
indetti dal 1° marzo 2001.
E’ stato posto il problema di individuare quali debbano
o possono essere i requisiti di qualificazione dei
raggruppamenti in un bando di gara indetti dopo il 1
marzo 2001, di importo pari o superiore al controvalore
in euro di 5 milioni di DSP ma nel quale siano presenti
anche lavorazioni subappaltabili o scorporabili,
singolarmente di importo inferiore a tale soglia.
In particolare è stato chiesto se l’impresa mandataria o
mandante che partecipa all’ATI debba, comunque,
possedere l’attestazione SOA anche se la quota
dell’importo complessivo dell’appalto di propria
competenza sia inferiore a 5 milioni di DSP, oppure
possa partecipare alla gara dimostrando il possesso dei
requisiti di cui all’articolo 31 del medesimo DPR
34/2000, in relazione ai requisiti prescritti per le
imprese riunite dall’articolo 95 del DPR 554/99, con le
modalità previste dal DPR 34/2000.
E’ stata posta una ulteriore questione concernente la
qualificazione che debbano avere i raggruppamenti dopo
la completa entrata a regime (1 gennaio 2002) del
sistema di qualificazione di cui al DPR 34/2000, in
relazione ai bandi di gara per l'affidamento di appalti
di importo inferiore ai 3 miliardi di lire che, per
effetto dell'articolo 73, comma 3, del DPR 554/99,
potrebbero prevedere opere subappaltabili o scorporabili
di importo inferiore a 150.000 euro. Si pone la
questione se le imprese che assumono li lavori
subappaltabili o scorporabile debbano essere, comunque,
in possesso dell'attestazione SOA oppure si possano
qualificare anche sulla base dell'articolo 28 del DPR
34/2000.
Va in primo luogo
ricordato che:
a) nel bando di gara, ai
sensi dell’articolo 73 del DPR 554/99 e dall’articolo 30
del DPR 34/2000, devono essere indicate (con i
corrispondenti importi) le lavorazioni appartenenti alla
categoria prevalente e le lavorazioni appartenenti ad
altre categorie che costituiscono parti dell’intervento
e che sono, ancorché comprese nelle categorie generali,
autonomi lavori (cioè sono riconducibili ad una delle
categorie di cui al DPR 34/2000) e sempre che siano di
importo superiore al 10% dell’importo totale oppure,
comunque, di importo superiore a 150.000 euro (opere
tutte scorporabili e/o subappaltabili);
b) l’art. 95, commi 1 e 3, del D.P.R. 554/1999 prevede
che possono partecipare alla gara:
1) soggetti singoli, con requisiti economico-finanziari
e tecnico-organizzativi pari, in via alternativa, a:
· quelli prescritti per la categoria prevalente per
l’importo complessivo dell’intervento;
· quelli prescritti per la categoria prevalente e per le
altre categorie indicate nel bando e per i
corrispondenti singoli importi;
· quelli prescritti per la categoria prevalente e per
alcune delle categorie indicate nel bando con il vincolo
che i requisiti non posseduti nelle categorie, generali
o specializzate, diverse dalla prevalente siano
posseduti con riferimento alla categoria prevalente;
2) associazioni temporanee di tipo orizzontale la cui
mandataria deve possedere i requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi in misura
non inferiore al 40% di quelli prescritti per il
soggetto singolo e le cui mandanti non inferiore al 10%.
3) associazioni temporanee di tipo verticale i cui
requisiti siano posseduti dalla mandataria nella
categoria prevalente e da ciascuna mandante nella
rispettiva categoria scorporata assunta, in misura non
inferiore a quelli necessari per eseguire lavori della
medesima categoria e nella misura indicata per l’impresa
singola; qualora una categoria scorporata non venga
assunta da una mandante la mandataria deve possedere i
requisiti in queste categorie o nella prevalente.
La logica seguita dal DPR 554/1999 e dal DPR 34/2000 è,
quindi, quella di articolare i requisiti di
partecipazione alla gara, quale che sia il soggetto
concorrente, in relazione alla categoria prevalente per
la classifica corrispondente all'importo totale
dell'intervento, oppure in relazione a tutte le
categorie per le classifiche corrispondenti ai singoli
importi indicati nel bando di gara. Le norme (articolo
74 del DPR 554/1999, premesse all’allegato A al DPR
34/2000 e “tabella corrispondenze nuove e vecchie
categorie” del medesimo allegato) prevedono, poi, che
l’aggiudicatario possa eseguire le lavorazioni della
categoria prevalente, le lavorazioni delle categorie
subappaltabili e/o scorporabili a qualificazione non
obbligatoria e, qualora in possesso delle corrispondenti
qualificazioni, le lavorazioni delle categorie
subappaltabili e/o scorporabili a qualificazione
obbligatoria.
Il DPR 34/2000 suddivide, invece, ai fini della
qualificazione nel regime transitorio, gli appalti in
due fasce d'importo: la prima fascia, disciplinata
dall’articolo 31 del suddetto DPR 34/2000, riguarda gli
appalti d'importo tra i 150.000 ed i 5.000.000 di DSP
indetti fino al 31/12/2001; la seconda, disciplinata
dall’articolo 32 del suddetto DPR 34/2000, riguarda gli
appalti di importo superiore ai 5 milioni di DSP indetti
entro il 28 febbraio 2001. Può concludersi che la fase
transitoria è disciplinata dal DPR 34/2000 e la fase a
regime è disciplinata dal DPR 554/1999.
Dal combinato disposto delle due norme l’Autorità
ritiene che:
a) nella fase transitoria le modalità di dimostrazione
dei prescritti requisiti dipendono dall’importo delle
lavorazioni cui essi si riferiscono;
b) le mandatarie e le mandanti, qualora assumono
l’esecuzione di lavorazioni di importo inferiore a 5
milioni di DSP, possono dimostrare i requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi mediante
l’attestazione SOA oppure con le modalità e misure
previste dal DPR 34/2000;
c) a regime, qualora le lavorazioni scorporabili o
subappaltabili siano di importo inferiore a 150.000
euro, le imprese che assumono l’esecuzione di dette
lavorazioni, nel caso non siano in possesso di
attestazione SOA, debbono possedere i requisiti di cui
all’articolo 28 del DPR 34/2000 e, cioè, avere eseguito
direttamente, nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando, un importo di lavori non
inferiore all’importo del contratto da stipulare, avere
sostenuto nel suddetto periodo un costo complessivo per
il personale dipendente non inferiore al 15%
dell’importo dei lavori eseguiti (o di quello
figurativamente individuato) e dimostrare di avere la
disponibilità di adeguata attrezzatura.
G) La problematica della qualificazione è stata
sollevata, anche con riguardo ai requisiti dei
subappaltatori. E’ stato chiesto se il soggetto che
assume un subappalto possa essere una ATI.
Va precisato preliminarmente che l'articolo 18, comma 3,
della legge 55/90 stabilisce i subappaltatori devono
essere in possesso dei requisiti previsti dalla vigente
normativa in materia di qualificazione delle imprese.
L’Autorità ritiene
pertanto che:
a)
per quanto riguarda la possibilità o meno
che una associazione temporanea di imprese possa
assumere un subappalto nell’ordinamento non è previsto
nessuno specifico divieto in tal senso;
b) i subappaltatori devono possedere i requisiti in
rapporto alla categoria e classifica dei lavori che
assumono e che possono essere anche associazioni
temporanee di imprese purché costituite anteriormente al
momento in cui si formula la domanda di autorizzazione
al subappalto.
Il Segretario
Maria Esposito
Il Presidente
Prof. Francesco Garri
Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 23
luglio 2001
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