|
L'AUTORITà PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI
PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
Premessa.
Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.1 63, e
successive modifiche ed integrazioni (d'ora innanzi
«Codice»), in conformità alla giurisprudenza europea,
che ha stabilito che sussiste una perfetta equiparazione
tra i due criteri di aggiudicazione del prezzo piu'
basso e dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, ha
liberalizzato la scelta, da parte delle stazioni
appaltanti, del
criterio di aggiudicazione degli appalti, rendendola
indipendente
dalla tipologia di procedura adottata e condizionata,
invece, all'oggetto dell'appalto ed all'obiettivo
perseguito.
Tuttavia, con specifico riferimento alle procedure di
affidamento
delle concessioni di lavori pubblici, di cui agli
articoli 142 e
seguenti, nonché quelle di finanza di progetto, di cui
agli articoli
153 e seguenti del decreto legislativo n. 163/2006,
vista la
particolare natura del contratto da aggiudicare, nonché
la
peculiarità delle prestazioni che vengono affidate al
contraente
privato,é lo stesso legislatore ad aver stabilito
l'obbligo per le
stazioni appaltanti di utilizzare, come criterio di
aggiudicazione,
il criterio dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa.
La scelta operata trova il proprio fondamento nel fatto
che il criterio dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa consente l'aggiudicazione dei contratti
pubblici non tanto con una valutazione
meramente quantitativo-economica, quanto con una
complessa
integrazione tra il dato economico, quello tecnico e
quello
qualitativo e, pertanto,é particolarmente adatto a
selezionare il
contraente privato per l'affidamento di contratti, come
le concessioni di lavori pubblici, in cui le prestazioni
contrattuali comprendono la progettazione di un'opera,
la sua esecuzione e la sua gestione funzionale ed
economica.
Tale criterioé caratterizzato da una maggiore
flessibilità, che
consente quindi, alle imprese partecipanti, di esprimere
al meglio le
proprie capacità innovative, incrementando in tal modo
la loro
concorrenzialità, anche dal punto di vista delle
soluzioni offerte
per soddisfare le esigenze perseguite dalle stazioni
appaltanti.
L'individuazione dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosaé
fondata sull'applicazione integrata di una pluralità di
criteri di
valutazione: ciò implica la necessità di risolvere i
problemi di
comparabilità tra gli stessi criteri, a causa della
loro diversa
natura, quantitativa o qualitativa e delle diverse
unità di misura e
questo rende complesse le operazioni relative alla
concreta
valutazione delle offerte.
Con la determinazione n. 5 del 2008, l'Autorità ha già
delineato
quali siano le condizioni che, negli appalti di lavori
pubblici, suggeriscono l'utilizzo del criterio
dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa.
Al fine di agevolare le stazioni appaltanti nell
'utilizzo di tale criterio nell' ambito delle procedure
di aggiudicazione previste dall'art. 153 del Codice,
l'Autorità, sentite le istituzioni competenti e gli
operatori del settore, ha deliberato di approntare le
presenti linee guida, con le quali si forniscono
indicazioni circa gli aspetti giuridici ed operativi
maggiormente problematici di tale criterio di
aggiudicazione.
Al documentoé stata allegata un'analisi di alcuni
metodi «multicriteri» per l'individuazione della
migliore offerta ed, inoltre, un esempio concreto di
applicazione del criterio dell'offerta economicamente
piu' vantaggiosa ad una procedura di affidamento di una
concessione;
Sulla base di quanto sopra considerato
IL CONSIGLIO
approva le seguenti linee guida: «Linee guida per
l'applicazione
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa alle
procedure previste dall'articolo 153 del Codice».
Roma, 20 maggio 2009
Il presidente: Giampaolino
Il consigliere relatore: Moutier
Allegato
Vedere da pag. 213 a pag. 233
Allegato I
Vedere da pag. 234 a pag. 255
Allegato II
Vedere da pag. 256 a pag. 305
|