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Lavori
pubblici |
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Autorità
per la vigilanza sui lavori pubblici
Determinazione del 14 febbraio 2002, n. 02/2002
Programmazione delle opere pubbliche e frazionamento
degli incarichi di progettazione |
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Premesso
che:
Con esposti presentati a questa Autorità per la
vigilanza sui lavori pubblici venivano segnalati da
alcuni Consiglieri Comunali comportamenti di una
Amministrazione comunale che si assumevano contrastanti
con quanto disposto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109
e s.m.i.
Tra le questioni segnalate assumono un particolare
rilievo, in virtù del loro interesse generale, quelle
inerenti:
1. le forme di pubblicità da seguire per l’adeguamento
dell’elenco dei lavori previsti nel piano annuale e nel
programma triennale delle opere pubbliche di cui
all’art. 14 della legge quadro;
2. l’affidamento ed il frazionamento degli incarichi di
progettazione, con particolare riguardo alla possibilità
per un’Amministrazione di affidare all’esterno solo una
parte dei servizi.
Ritenuto in diritto
1. Per quanto concerne la prima questione, occorre
preliminarmente far riferimento all’articolo 14 della
legge 109/94 e s.m.i. che prevede una forma di
pubblicità preventiva ed una successiva del programma
triennale e dell’elenco annuale: al comma 2, ultimo
periodo, si dispone che lo schema di programma triennale
e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima
della loro approvazione, mediante affissione nella sede
delle amministrazioni aggiudicatrici e al comma 11,
secondo periodo, si dispone che i programmi e gli
elenchi annuali sono trasmessi all’Osservatorio che ne
dà pubblicità.
Per quanto attiene l’adeguamento dell’elenco annuale, in
particolare ai flussi di spesa, l’articolo 8 del DM 21
giugno 2000 del Ministro dei lavori pubblici prevede un
procedimento per fasi intermedie, attraverso procedure
definite da ciascuna amministrazione, per garantire, in
relazione al monitoraggio dei lavori, la corrispondenza
agli effettivi flussi di spesa.
In particolare, la disposizione in oggetto precisa che
“al fine di limitare la formazione dei residui passivi
le amministrazioni operano le opportune compensazioni
finanziarie tra i diversi interventi e in caso di
impossibilità sopravvenuta a realizzare un lavoro
inserito nell’elenco annuale procedono all’adeguamento
dello stesso elenco, o, ove indispensabile, del
programma triennale”.
Con specifico riferimento al suddetto articolo 8, il DM
4 agosto 2000 del Ministro dei lavori pubblici precisa
che gli adeguamenti al programma annuale che vengono
progressivamente introdotti non necessitano di norma di
misure di pubblicità o adempimenti tali da comportare un
riavvio del relativo procedimento, restando in ogni caso
tale valutazione rimessa alla discrezionalità dei
competenti organi e fermo restando che le integrazioni
all’elenco annuale di carattere sostanziale devono in
ogni caso adempiere alle misure di pubblicità previste
dalla legge (affissione nella sede delle amministrazioni
aggiudicatrici per almeno 60 giorni consecutivi, ex art.
14, comma 2, della legge 109/94 e s.m.i. e successiva
integrazione di comunicazione all’Osservatorio).
Occorre pertanto definire quali possano essere le
integrazioni di carattere sostanziale tali da comportare
la necessità di procedere alla loro pubblicità: si
ritiene, a titolo esemplificativo, che non occorre
riattivare il procedimento di programmazione
nell’ipotesi di riduzione di opere pubbliche finanziate
con mutui della Cassa Depositi e Prestiti a seguito di
reperimento di fondi propri, trattandosi di mera
variazione sul tipo di finanziamento non incidente sulla
conformazione dell’intervento da eseguire. Altrettanto
dicasi nel caso di modifica dei finanziamenti relativi
ad opere pubbliche già inserite nei suddetti piani
annuali e triennali.
Non sembra invece corretto l’inserimento ex novo di
altre opere, ancorché di modesto valore complessivo,
senza riattivare la prescritta procedura e le relative
misure di pubblicità, alla luce di quanto previsto
dall’art. 14, comma 9, della legge 109/94 e s.m.i.
secondo cui l’elenco annuale predisposto dalle
amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato
unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce
parte integrante, e deve contenere l’indicazione dei
relativi mezzi finanziari. Un lavoro non inserito
nell’elenco annuale può essere realizzato solo sulla
base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi
risorse già previste tra i mezzi finanziari
dell’amministrazione al momento della formazione
dell’elenco, fatta eccezione per le risorse resesi
disponibili a seguito di ribassi d’asta o di economie.
2. Per quanto riguarda la seconda questione, le
problematiche relative all’affidamento e al
frazionamento degli incarichi di progettazione sono
state già trattate dall’Autorità con le determinazioni
n. 6/99, n. 8/99 e n. 18/01, cui si rinvia.
Rimane ancora da analizzare la possibilità per una
amministrazione di affidare all’esterno solo una parte
dei servizi.
Al riguardo si osserva che l’art. 17 della legge 109/94
e s.m.i., a differenza del testo precedente (che faceva
riferimento anche alle relative “parti”) non dispone
esplicitamente in merito.
Si osserva al riguardo che la possibilità di affidare
all’esterno solo una parte dell’incarico non è intesa
dalla normativa di cui alla legge quadro e relativo
regolamento di attuazione nel senso di divieto di
integrare il gruppo di progettazione interno con esperti
esterni, quanto piuttosto nel senso di vietare
l’affidamento della progettazione di strutture e
impianti contemporaneamente a progettisti esterni ed
interni.
Dal complesso delle disposizioni in materia si evince,
tuttavia, il presupposto che la progettazione debba
essere tendenzialmente unitaria; tale presupposto deriva
dal costante riferimento, allorché si parla di progetto,
al complesso unitario dello stesso in relazione anche
all’insieme delle relative fasi progettuali.
Da ciò deriva che, in caso di frazionamento
dell’incarico, deve essere data adeguata motivazione
della scelta adottata.
Poiché la progettazione esecutiva di un intervento è un
unico progetto, composto da più progetti specifici:
architettonico, delle strutture, degli impianti, della
sicurezza e di manutenzione, l’amministrazione potrebbe
ritenere conveniente affidare all’interno, ad esempio,
la progettazione architettonica, considerata la presenza
negli organici di professionalità adeguate e scegliere
di affidare all’esterno le progettazioni delle
strutture, degli impianti, ecc., per la mancanza negli
organici di professionalità specifiche, componendo il
gruppo di progettazione con soggetti interni ed esterni,
purché scelti a norma di legge e di regolamento.
L’affidamento degli incarichi a soggetti esterni deve in
ogni caso rispettare il principio sancito dall’art. 62,
comma 10, del DPR n. 554/99, secondo cui “la
progettazione di un intervento non può essere
artificiosamente divisa in più parti al fine di eludere
l’applicazione delle norme che disciplinano
l’affidamento del servizio”.
Per gli affidamenti degli incarichi all’esterno,
pertanto, devono essere adottate le procedure previste
per l’importo totale degli incarichi da affidare.
Tenuto conto che i diversi aspetti tecnici che sono
sempre coinvolti da ciascun progetto richiedono una
visione unitaria, il legislatore, nel caso in cui il
progetto preveda più prestazioni professionali
specialistiche, ha prescritto (art. 17, comma 8, della
legge 109/94 e s.m.i.) che nell’offerta debba essere
sempre indicata “la persona fisica incaricata
dell’integrazione tra le varie prestazioni
specialistiche”.
Analogamente a quanto previsto per la cosiddetta
progettazione integrale (art. 2, comma 1, lettera i),
del DPR 554/1999), quindi, anche nella fattispecie in
esame occorre individuare la persona fisica incaricata
dell’integrazione tra le varie prestazioni.
Vale comunque ricordare che, come specificato nella
determinazione n. 13/2000, il ricorso ad affidamenti
collettivi di un unico incarico è possibile nella sola
ipotesi che i professionisti abbiano dato vita ad un
raggruppamento o ad una associazione anche temporanea.
Dalle considerazioni svolte segue che:
1. gli adeguamenti al programma annuale che vengono
progressivamente introdotti non necessitano di norma di
misure di pubblicità o adempimenti tali da comportare un
riavvio del relativo procedimento, restando in ogni caso
tale valutazione rimessa alla discrezionalità dei
competenti organi e fermo restando che le integrazioni
all’elenco annuale di carattere sostanziale devono in
ogni caso adempiere alle misure di pubblicità previste
dalla legge;
2. è possibile affidare all’esterno una parte della
progettazione, purché venga data adeguata motivazione
della scelta adottata e la progettazione non sia
artificiosamente divisa in più parti al fine di eludere
l’applicazione delle norme che disciplinano
l’affidamento del servizio (art. 62, comma 10, DPR n.
554/99) e, analogamente a quanto previsto per la
cosiddetta progettazione integrale (art. 17, comma 8,
legge n. 109/94 e s.m.i.), venga individuata la persona
fisica incaricata dell’integrazione tra le varie
prestazioni.
il Relatore il Presidente |
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