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Premesse.
Una delle piu' importanti innovazioni contenute nel
decreto legislativo n. 152/2008,
correttivo al decreto legislativo n. 163/2006 (d'ora
innanzi «Codice»), riguarda
l'introduzione di nuove procedure per l'affidamento
delle concessioni di lavori pubblici con
l'utilizzo, totale o parziale, di risorse private.
Il decreto legislativo n. 152/2008 introduce all'art.
153 del Codice un sistema
innovativo, che comporta per l'amministrazione una
scelta preliminare tra la «classica»
procedura di affidamento delle concessioni di lavori
pubblici prevista dall'art. 143 del Codice
e due nuove procedure;é poi prevista una terza
procedura, alla quale i soggetti privati
legittimati dalla norma possono ricorrere per superare
l'eventuale inattività della
pubblica amministrazione stessa.
L'Autorità, tenuto conto del nuovo assetto della
materia, ritiene opportuno fornire alle
amministrazioni aggiudicatrici ed alle imprese, alcune
prime indicazioni operative, sia in
merito a talune problematiche interpretative riguardanti
le nuove procedure di gara delineate
dal legislatore, sia in merito ai contenuti dello studio
di fattibilità.
A tali indicazioni faranno seguito ulteriori
approfondimenti in merito ai criteri di
redazione dei bandi di gara e all'applicazione del
criterio di aggiudicazione dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa.
L'Autorità, data la complessità del tema ed il
coinvolgimento di numerosi interessi di
settore, ha elaborato due documenti, che sono stati
sottoposti all'attenzione degli operatori
pubblici e privati, convocati in audizione, al fine di
acquisire le relative valutazioni e
indicazioni.
Sulla base di quanto sopra considerato;
Il Consiglio
approva le seguenti linee guida:
1) «linee guida per l'affidamento delle concessioni di
lavori pubblici mediante le
procedure previste dall'art. 153 del Codice»;
2) «linee guida per la redazione dello studio di
fattibilità».
Roma, 14 gennaio 2009
Il presidente relatore
Giampaolino
Il consigliere relatore
Moutier
Allegato
LINEE GUIDA PER L'AFFIDAMENTO DELLE CONCESSIONI DI
LAVORI PUBBLICI MEDIANTE LE PROCEDURE PREVISTE DALL'ART.
153 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 163/2006.
1. Il regime transitorio
L'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 152/2008
prevede che «la disciplina recata
dall'art. 153 del codice, come sostituito dal presente
decreto, si applica alle procedure i cui
bandi siano stati pubblicati dopo la data di entrata in
vigore del presente decreto; in sede di
prima applicazione della nuova disciplina, il termine di
sei mesi di cui all'art. 153, comma 16,
primo periodo, decorre dalla data di approvazione del
programma triennale 2009-2011».
Da tale disposizione si evince che la disciplina
prevista all'art. 153 del Codice, come
modificato dal decreto legislativo n. 152/2008, si
applica alle procedure i cui bandi siano
pubblicati dopo il 17 ottobre 2008, data di entrata in
vigore dello stesso decreto, qualora
ricorrano i presupposti richiesti dalla norma per
l'avvio delle medesime procedure. Tali
presupposti sono costituiti dall'inserimento dello
studio di fattibilità dell'intervento
nella programmazione triennale e nell'elenco annuale,
ovvero negli strumenti di
programmazione formalmente approvati
dall'amministrazione aggiudicatrice.
Quest'ultima, dovrà, quindi, attivarsi per porre in
essere le condizioni necessarie all'avvio
delle nuove procedure prima della pubblicazione del
bando di gara.
Per gli avvisi già pubblicati secondo la previgente
formulazione dell'art. 153, ancorché
le proposte non siano ancora pervenute, o non ancora
prese in esame, si applica dunque
la precedente disciplina.
Nel caso di mancanza di proposte alla scadenza del
termine ultimo previsto per la loro
presentazione, le amministrazioni aggiudicatrici
potranno utilizzare la nuova procedura, mediante
la pubblicazione di un bando di gara, sempre nel
rispetto dei presupposti attualmente previsti
(inserimento nell'elenco annuale e redazione di adeguato
studio di fattibilità).
Un aspetto che merita di essere precisato riguarda il
dies a quo di applicazione delle
ulteriori modifiche apportate all'istituto della
concessione ed in particolare quelle
introdotte all'art. 159 (subentro) ed all'art. 160
(privilegio).
La norma transitoria contenuta nell'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo n. 152/2008
dispone espressamente l'applicabilità, a partire dal 17
ottobre 2008, soltanto delle nuove
procedure di cui all'art. 153. L'art. 2, lettera vv) del
terzo correttivo introduce una norma
transitoria nell'ambito dell'art. 253 del Codice,
prevedendo che, nelle more
dell'emanazione del decreto ministeriale che stabilirà
le modalità di attuazione dell'istituto
del subentro, tali criteri potranno essere fissati dalle
parti nel contratto.
La modifica piu' rilevante introdotta all'istituto del
subentro riguarda la fissazione del
termine per la designazione del soggetto subentrante:
infatti, mentre nella previgente normativa
tale termine era fissato dalla legge in novanta giorni,
la nuova disposizione stabilisce che
il termine sia previsto nel contratto o, in mancanza,
sia assegnato dall'amministrazione
aggiudicatrice.
Tale innovazione introduce una normativa piu'
flessibile, che rimette all'autonomia
negoziale la fissazione del termine suddetto;
pertanto, si può ritenere che la nuova disciplina del
subentro si applichi anche alle
procedure in corso, ivi comprese quelle indette ai sensi
dell'art. 143; laddove il
contratto sia già stato stipulato, le parti potranno di
comune accordo prevedere un termine
diverso da quello vigente al momento della conclusione
del contratto.
Quanto all'art. 160 del Codice, in materia di privilegio
sui crediti, per i contratti di
concessione di lavori pubblici, l'attuale formulazione
estende il privilegio generale dei crediti
dei soggetti finanziatori sui beni mobili del
concessionario a quelli delle società di
progetto concessionarie. Tale privilegio era anche nella
normativa previgente logicamente esteso
ai beni mobili della società di progetto, nell'ipotesi
in cui il concessionario si fosse
avvalso della facoltà di costituzione della stessa.
2. La fase della programmazione
Preliminarmente,é opportuno svolgere alcune
considerazioni sulla fase della programmazione
triennale, che si conferma anche nel nuovo assetto
normativo quale punto di partenza per la
realizzazione di tutti i lavori pubblici, compresi
quelli che si possono realizzare con il
contributo dei privati.
Il terzo correttivo introduce al riguardo due novità:
1) la possibilità di inserire
i lavori realizzabili con risorse private nell'elenco
annuale mediante la redazione
dello studio di fattibilità (art. 128, comma 6); 2)
alcune modifiche alla
possibilità per il privato di presentare proposte per
interventi da inserire nella
programmazione triennale art. 153, comma 19).
2.1. Lo studio di fattibilità.
Si osserva che lo studio di fattibilità assume ora una
duplice valenza: essoé atto
propedeutico all'inserimento delle iniziative negli
strumenti di programmazione, nonché
documento a base di gara nelle nuove procedure ex art.
153 del Codice.
Appare evidente, quindi, il ruolo sostanziale che viene
ad assumere lo studio di
fattibilità e la necessità di individuarne chiaramente
i contenuti minimi indefettibili, in
relazione alla duplice funzione ad esso assegnata, come
piu' dettagliatamente descritti
nelle linee guida per lo studio di fattibilità.
Lo studio di fattibilità, redatto ai fini
dell'inserimento dell'opera nella
programmazione triennale e nell'elenco annuale, deve
essere integrato per consentire
l'individuazione degli elementi necessari ad indire la
gara; quindi le amministrazioni
aggiudicatrici dovranno provvedere alla sua
implementazione prima di procedere all'indizione
della stessa.
Sempre ai fini dell'inserimento nella programmazione, si
suggerisce alle
amministrazioni aggiudicatrici di sottoporre gli studi
di fattibilità, relativi ad opere di
particolare complessità ed importanza, ad una
conferenza di servizi preliminare, ai sensi
dell'art. 14-bis della legge n. 241/1990, al fine di
verificare quali siano le condizioni per
ottenere i necessari atti di consenso sui successivi
livelli di progettazione.
Il Codice ed il decreto del Presidente della Repubblica
n. 554/1999 non prevedono per
lo studio di fattibilità una disciplina adeguata, sia
dal punto di vista dei contenuti che del
procedimento di elaborazione.
Si ritiene che la definizione in concreto dello studio
di fattibilità debba
bilanciare due esigenze: da una parte, deve consentire
l'acquisizione delle
necessarie autorizzazioni preliminari, in virtu' della
completezza ed affidabilità dei suoi
contenuti e, dall'altra, deve mantenere uno spazio per
la creatività dei concorrenti nella
partecipazione alle successive gare.
Inoltre, tenuto conto che lo studio di fattibilità
viene posto a base di gara e che
l'art. 153, comma 8 - come di seguito meglio specificato
- ammette alla procedura solo i
soggetti in possesso dei requisiti previsti nel
regolamento per i concessionari, esso deve
contenere anche tutte le informazioni essenziali per
consentire l'individuazione dei
requisiti dei concorrenti, nonché dei criteri di
valutazione delle proposte e della loro relativa
ponderazione.
In particolare lo studio di fattibilità deve consentire
l'individuazione:
a) dell'importo presunto dell'intervento, ricavato o da
un computo metrico estimativo
di massima o da un calcolo sommario, applicando alle
quantità di lavori i costi unitari o
sulla base di parametri desumibili da interventi
similari;
b) del valore complessivo dell'investimento su cui
calcolare la percentuale del 2,5%,
quale limite massimo del costo di predisposizione delle
offerte;
c) delle categorie generali e specializzate dei lavori e
delle classifiche delle opere da
realizzare.
La corretta redazione degli studi di fattibilità da
porre a base di gara, contenenti
aspetti tecnico-progettuali, giuridico-amministrativi
(compresi quelli urbanistici)
ed economico-finanziari, ha anche lo scopo di consentire
la redazione di progetti preliminari,
minimizzando il rischio di modifiche in fase di
approvazione.
Lo studio di fattibilità, mediante l'adozione di uno
scenario base di riferimento, deve
identificare le principali categorie di rischio connesse
alla realizzazione e gestione del
progetto e dimostrare il livello di fattibilità
amministrativa, tecnica, economica e
finanziaria del progetto.
Si segnala, inoltre, che le stazioni appaltanti, prima
di decidere di realizzare l'opera con
una delle forme di Partenariato Pubblico Privato e di
definire le modalità di coinvolgimento
del privato nella gestione dei servizi, devono
analizzare l'opportunità di tale scelta rispetto
alla procedura dell'appalto con risorse totalmente
pubbliche. Nelle linee guida relative allo
studio di fattibilitàé delineato il processo
decisionale che consente di operare tale
valutazione.
2.2. Le proposte dei privati.
Quanto alla possibilità di presentare proposte da parte
dei privati, la novità del
comma 19 dell'art. 153 risiede in tre profili:
a) la necessità di corredare la proposta di uno studio
di fattibilità;
b) la specificazione dei soggetti che possono presentare
la proposta;
c) l'obbligo di valutazione delle proposte da parte
della pubblica amministrazione.
La norma precisa che le proposte riguardano interventi
non presenti nella
programmazione triennale di cui all'art. 128, ovvero
negli strumenti di programmazione
approvati dall'amministrazione aggiudicatrice.
Anche per i privati che presentano la proposta, quindi,
lo studio di fattibilità diventa
un documento necessario per l'eventuale inserimento
della stessa nella
programmazione triennale dell'amministrazione.
é per questo che, si ritiene, esso debba contenere gli
stessi elementi indicati come
essenziali per gli studi redatti dall'amministrazione.
Quanto all'individuazione dei soggetti che possono
presentare le proposte, l'art. 153, comma
19, si riferisce a quelli individuati ai commi 8 e 20
dello stesso articolo.
Ai sensi del comma 8, possono presentare le proposte di
inserimento nel programma
triennale:
i soggetti in possesso dei requisiti di concessionario
(cfr. art. 98 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 554/1999 e determinazione
n. 20/2001).
Ai sensi del comma 20, possono presentare le proposte di
inserimento nel programma
triennale:
a) i soggetti dotati dei requisiti tecnici,
organizzativi, finanziari e gestionali
specificati dal regolamento;
b) gli imprenditori individuali, anche artigiani,
società commerciali, società
cooperative;
c) i consorzi tra società cooperative e consorzi tra
imprese artigiane;
d) i consorzi stabili di cui all'art. 34, comma 1,
lettera c);
e) i consorzi ordinari e raggruppamenti;
f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di
gruppo europeo di interesse
economico (GEIE);
g) le società di ingegneria;
h) le Camere di commercio;
i) le fondazioni.
Per quanto riguarda i soggetti di cui alla lettera a),
in attesa del nuovo regolamento, si
può fare riferimento all'art. 99 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 554/1999, che
disciplina i requisiti del promotore ed alla
determinazione n. 20 del 2001.
Tutti i soggetti indicati possono associarsi, o
consorziarsi con enti finanziatori o gestori
di servizi.
La nuova disciplina ha inoltre introdotto l'obbligo per
l'amministrazione
aggiudicatrice di valutare le proposte entro sei mesi.
Si ritiene che tale termine, posto
certamente a tutela dei privati che investono nella
redazione dello studio di fattibilità,
debba essere inteso come sollecitatorio.
Tuttavia, deve considerarsi che l'art. 2, comma 1, della
legge n. 241/1990 prevede l'obbligo
di conclusione del procedimento mediante un
provvedimento espresso, nel caso in cui il
procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza,
c.d. iniziativa privata tipizzata.
Dal combinato disposto dell'art. 2 della legge n.
241/1990 e dell'art. 153, comma 19,
che prevede un obbligo di valutazione della pubblica
amministrazione a seguito di presentazione
di proposte da parte dei privati, appare quindi
sussistente un obbligo per
l'amministrazione aggiudicatrice di concludere il
procedimento con un provvedimento espresso.
Si osserva che l'eventuale adozione della proposta non
determina alcun diritto del proponente
al compenso per le prestazioni compiute, o alla
realizzazione dei lavori, né alla gestione
dei relativi servizi. In tali casi, l'amministrazione
potrebbe prevedere nei bandi,
pubblicati a seguito dell'inserimento dell'opera negli
strumenti di programmazione, il
ricorso della procedura di gara di cui al comma 15.
Infine, si ritiene opportuno precisare che, qualora
siano presentati piu' studi di
fattibilità riguardanti la stessa esigenza
o bisogno, l'amministrazione procede alla scelta dello
studio di fattibilità da inserire nel
programma triennale applicando le regole previste
dall'art. 15, comma 12, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 554/1999.
3. Le modalità di svolgimento della procedura a gara
unica (commi 1-14)
Nella procedura a gara unica, disciplinata dai commi
1-14 dell'art. 153,
l'amministrazione aggiudicatrice:
1) pubblica un bando di gara, ponendo alla base dello
stesso uno studio di fattibilità;
2) prende in esame le offerte che sono pervenute nei
termini indicati nel bando;
3) redige una graduatoria secondo il criterio
dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa e nomina promotore il soggetto che ha
presentato la migliore offerta; la nomina
del promotore può aver luogo anche in presenza di una
sola offerta;
4) pone in approvazione il progetto preliminare
presentato dal promotore, sottoponendolo a
conferenza di servizi, ex articoli 14-bis e seguenti
della legge n. 241/1990;
5) quando il progetto non necessita di modifiche
progettuali, procede direttamente alla
stipula del contratto di concessione;
6) qualora il progetto debba essere modificato, richiede
al promotore di procedere,
stabilendone anche i termini: a) alle modifiche
progettuali prescritte in conferenza di
servizi, ai fini dell'approvazione del progetto; b) ad
adeguare il piano
economico-finanziario; c) a svolgere tutti gli
adempimenti di legge, anche ai fini della
valutazione di impatto ambientale. La predisposizione di
tali modifiche e lo
svolgimento di tali adempimenti, in quanto onere del
promotore, non comporta alcun
compenso aggiuntivo, né incremento delle spese
sostenute e indicate nel piano
economico-finanziario per la predisposizione delle
offerte;
7) qualora le modifiche proposte non siano accettate dal
romotore, l'amministrazione
aggiudicatrice, fissando il termine per la risposta, ha
facoltà di richiedere
progressivamente ai concorrenti successivi in
graduatoria la disponibilità a stipulare il
contratto di concessione, previa modifica del progetto
preliminare del promotore, eventuale
adeguamento del piano economico-finanziario nonché
svolgimento tutti gli adempimenti di legge.
Quindi, se il progetto preliminare può essere approvato
cosìcome presentato in gara,
l'amministrazione ha l'obbligo di stipulare il contratto
di concessione col promotore; in caso
contrario, se il progetto necessita di modificheé
onere del promotore effettuare le modifiche
e, così operando, egli mantiene il diritto di stipulare
il contratto.
3.1. La fase della gara
3.1.1. Procedure di affidamento, bandi e pubblicità.
Con riferimento alla procedura con gara unica, si deve,
anzitutto, sottolineare che la norma
non prevede indicazioni sull'utilizzo della procedura,
aperta o ristretta.
Al riguardo, alcune indicazioni sono, comunque,
rinvenibili all'art. 144 del Codice,
che prevede l'esperibilità di entrambe le procedure per
l'aggiudicazione della concessione di
lavori pubblici ed all'art. 55, comma 2, del Codice,
alla stregua del quale le
amministrazioni aggiudicatrici devono utilizzare di
preferenza la procedura ristretta quando
il contratto non ha ad oggetto la sola esecuzione, o
quando il criterio di aggiudicazione
é quello dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.
Si deve tuttavia rammentare che, in caso di procedura
ristretta,é ammissibile, per i soli
lavori di importo superiore a 40 milioni di euro,
l'utilizzo della cosiddetta «forcella» (art. 62
del Codice).
Pertanto, qualora si utilizzi la procedura ristretta e
l'investimento previsto nello studio di
fattibilità sia inferiore a 40 milioni di euro, vanno
obbligatoriamente invitati a presentare
offerta tutti i soggetti che abbiano fatto richiesta e
siano in possesso dei requisiti.
Si deve, inoltre, sottolineare che la nuova disciplina
prescrive espressamente (cfr.
anche determinazione n. 8 del 2007) la pubblicazione del
bando di gara, oltre che sui
siti informatici di cui all'art. 66 del Codice, anche
nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nella Gazzetta Ufficiale della
Comunità europea, in relazione
all'importo a base di gara: la norma prevede, infatti,
che il bando venga pubblicato con le
modalità di cui all'art. 66, ovvero di cui all'art. 122
del Codice.
L'amministrazione aggiudicatrice deve curare con
particolare attenzione i contenuti
del bando di gara e del disciplinare, da richiamare
espressamente nel bando stesso (ai sensi
dell'art. 153, commi 3 e 7).
Si rammenta che il bando, oppure il disciplinare di
gara, devono obbligatoriamente
prevedere, oltre ai contenuti di cui all'art. 144 del
Codice:
a) la possibilità per l'amministrazione aggiudicatrice
di chiedere al promotore di
apportare le modifiche intervenute in fase di
approvazione del progetto e che la concessione
sarà aggiudicata al promotore solo subordinatamente
all'accettazione, da parte di questo
ultimo, delle modifiche progettuali e dei conseguenti
adeguamenti del piano
economico-finanziario;
b) la facoltà per l'amministrazione aggiudicatrice - in
caso di mancata accettazione da
parte del promotore di apportare modifiche al progetto
preliminare - di interpellare
progressivamente i concorrenti seguenti in graduatoria;
c) i criteri di valutazione
dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa, nonché la loro relativa ponderazione e,
qualora ciò sia impossibile, il loro
ordine di importanza; tali criteri devono includere,
oltre a quanto previsto dall'art. 83, comma
1, del Codice, anche gli aspetti relativi a:
1) la qualità del progetto preliminare;
2) il valore economico-finanziario del piano;
3) il contenuto della bozza di convenzione;
d) i criteri motivazionali di attribuzione dei punteggi
per ogni criterio di valutazione;
e) la metodologia di determinazione dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa, scelta fra
quelle indicate negli allegati A e B del decreto del
Presidente della Repubblica n. 554/1999.
é facoltà dell'amministrazione aggiudicatrice,
considerato che il concessionario dovrà
sviluppare i successivi livelli di progettazione,
prevedere tra i criteri dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa quanto disposto
dall'art. 64, comma 2, lettera a) del decreto
del Presidente della Repubblica n. 554/1999.
Ai sensi dell'art. 153, comma 7, il disciplinare, al
fine di consentire che le
proposte siano omogenee, deve obbligatoriamente
indicare:
1) l'ubicazione e la descrizione dell'intervento da
realizzare;
2) la destinazione urbanistica;
3) la consistenza;
4) le tipologie dei servizi da gestire.
Allegato al disciplinare vi deve essere lo studio di
fattibilità (redatto
dall'amministrazione aggiudicatrice, o adottato
recependo una proposta dei privati, ai sensi del
comma 19 dell'art. 153).
L'Autorità ritiene, inoltre, che, qualora non siano
già parte dello studio di
fattibilità, ad esso vadano allegati, quanto meno:
a) per gli interventi puntuali:
1) gli stralci dello strumento di pianificazione
paesaggistico-territoriale
e del piano urbanistico, generale o attuativo delle aree
interessate dall'intervento;
2) le planimetrie delle aree interessate
dall'intervento, con le indicazioni delle curve
di livello, in scala non inferiore ad 1:2.000;
3) tutte le informazioni, in possesso
dell'amministrazione concedente, inerenti i
vincoli e le caratteristiche archeologiche, geologiche,
idrologiche, idrauliche e sismiche delle
aree interessate dall'intervento, integrative o
aggiuntive di quelle già contenute nello
studio di attibilità, o, comunque, indicazioni
concernenti la loro reperibilità;
b) per gli interventi a rete:
1) corografia generale, contenente l'andamento
planimetrico delle aree interessate
dall'intervento, in scala non inferiore a 1:25.000;
2) gli stralci dello strumento di pianificazione
paesaggistico-territoriale
e del piano urbanistico, generale o attuativo delle aree
interessate dall'intervento,
contenente le curve di livelli, in scala non inferiore a
1:5.000;
3) tutte le informazioni, in possesso
dell'amministrazione concedente, inerenti i
vincoli e le caratteristiche archeologiche, geologiche,
geotecniche, idrologiche, idrauliche e
sismiche delle aree interessate dall'intervento,
integrative o aggiuntive di quelle già
contenute nello studio di fattibilità o, comunque,
indicazioni concernenti la loro reperibilità.
Si suggerisce, inoltre, che il disciplinare di gara
prescriva, altresì, che:
a) il progetto preliminare, presentato dai concorrenti,
dovrà essere composto, in attesa
di quanto stabilirà il regolamento di cui all'art. 5
del Codice, dagli elaborati indicati
nella Sezione I dell'allegato tecnico XXI al Codice,
ovvero una diversa indicazione derivante
dalla decisione assunta dal responsabile del
procedimento ai sensi dell'art. 1, comma 2,
dell'allegato medesimo;
b) il progetto preliminare dovrà essere corredato:
1) dal computo metrico estimativo dell'intervento,
redatto applicando alle quantità
delle diverse lavorazioni previste nel progetto i
relativi prezzi unitari;
2) dall'elenco dei prezzi unitari applicati, che possono
essere sia quelli dedotti
dai vigenti prezzari dell'amministrazione concedente,
sia quelli determinati con apposite
analisi, redatte secondo quanto previsto dall'art. 34,
comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 554/1999;
3) da un capitolato prestazionale che contenga, oltre a
quanto previsto dall'art. 7
dell'allegato XXI del Codice, tutto quanto non sia
pienamente deducibile dagli elaborati grafici;prescritte varianti, modifiche o integrazioni, i
relativi costi saranno determinati
applicando i prezzi unitari previsti nel prezzario
vigente a disposizione
dell'amministrazione concedente;
quelli non previsti saranno determinati con apposite
analisi, redatte secondo quanto previsto
dall'art. 34, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 554/1999;
d) l'adeguamento del piano economico-finanziario e dei
connessi elementi, costituenti la
struttura economica e gestionale della concessione
(durata della concessione, tariffe
da applicare all'utenza, oneri collegati alla
disponibilità dell'opera, ecc. ecc.),
saranno effettuati in base ai maggiori costi derivanti
dalle eventuali modifiche, o integrazioni
progettuali.
Quanto agli ulteriori contenuti del bando, deve
precisarsi quanto segue.
La disciplina non indica piu' il termine di
presentazione delleofferte; la fissazione
dello stesso rientra, quindi, nella discrezionalità
dell'amministrazione aggiudicatrice,
nel rispetto dei limiti minimi previsti dall'art. 70 e
dall'art. 145 del Codice, fermo restando
il principio generale di cui al comma 1 del medesimo
art. 70, che prescrive alle
amministrazioni di tenere conto della complessità della
prestazione oggetto del contratto e
del tempo ordinariamente necessario per preparare le
offerte.
Al fine di garantire una durata certa della procedura,
é opportuno, come già
evidenziato, inserire nel bando che l'amministrazione
aggiudicatrice indicherà il termine
entro il quale il promotore (o i concorrenti seguenti in
graduatoria, interpellati in caso di
scorrimento) dovrà comunicare alla stessa
l'accettazione o meno delle modifiche al progetto
presentato, ai fini della stipula del contratto.
3.1.2. I requisiti di partecipazione.
Quanto ai requisiti di partecipazione, l'art. 153, comma
8 del Codice richiede che i
soggetti che intendano presentare offerta nella
procedura a gara unica (commi 1-14) siano in
possesso dei requisiti previsti dal regolamento per il
concessionario, anche associando o
consorziando altri soggetti, o ricorrendo all'istituto
dell'avvalimento.
Al riguardo, in attesa dell'emanazione del nuovo
regolamento, occorre fare riferimento
ai requisiti previsti dall'art. 98 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 554/1999,
nonché definire la misura dei requisiti in caso di
associazione o consorzio (cfr. art. 98,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n.
554/1999).
In ordine al possesso dei requisiti, il nuovo
ordinamento introduce un maggiore
rigore rispetto alla previgente disciplina,
giustificato, nel caso di procedura a gara unica,
dalla circostanza che, mediante tale gara, si perviene
all'aggiudicazione della
concessione.
3.1.3. Le garanzie.
La nuova disciplina di cui all'art. 153, comma 13,
prevede che il concorrente debba
prestare le seguenti garanzie: la cauzione provvisoria
(art. 75) ed una cauzione fissata
dal bando in misura pari al 2,5% del valore
dell'investimento.
Com'é noto, la cauzione provvisoria di cui all'art. 75,
comma 6, del Codice copre la
mancata sottoscrizione del contratto per fatto
imputabile all'aggiudicatario.
Tale cauzioneé volta, pertanto, a garantire l'ipotesi
di mancata sottoscrizione del
contratto nel caso in cui la proposta non necessiti di
modifiche ed il promotore, che
é ad essa vincolato, rifiuti la stipula. Poiché la
procedura prevede espressamente la
facoltà, per il
promotore, di non accettare l'aggiudicazione del
contratto in caso di modifiche progettuali,
qualora egli si avvalga di tale facoltà, si ritiene che
l'amministrazione aggiudicatrice non
sia legittimata ad escutere la cauzione di cui sopra.
Inoltre,é prevista una nuova forma di cauzione,
connessa alla gestione dell'opera,
stabilita nella misura del 10% del costo annuo operativo
di esercizio, da indicarsi nel
contratto, sulla base dei dati riportati nel piano
economico-finanziario.
La finalità di tale cauzioneé quella di garantire
l'adempimento contrattuale della
prestazione del servizio da fornire.
Pertanto, in base ad un'interpretazione logico
sistematica, la stessa cauzione dovrebbe
prevedersi anche per le concessioni affidate
ai sensi dell'art. 143, poiché l'istituto della
concessione di lavori pubblicié unitario
e presenta il medesimo regime giuridico, a prescindere
dalla procedura di affidamento.
Tuttavia, poiché la norma non lo specifica, per
l'affidamento della concessione indetta ai
sensi dell'art. 143,é opportuno, a maggiore garanzia,
precisarlo nel bando di gara.
3.1.4. I contenuti delle offerte.
Con riguardo ai contenuti delle offerte, il concorrente
deve presentare:
a) un progetto preliminare, redatto secondo quanto
prescritto nel disciplinare di gara;
b) una bozza di convenzione;
c) un piano economico-finanziario asseverato da una
banca (che indichi, tra l'altro,
l'importo delle spese sostenute per la predisposizione
delle offerte, comprensivo dei
diritti sulle opere dell'ingegno, di cui all'art. 2578
del codice civile; tale importo
non può superare il 2,5% del valore dell'investimento,
come desumibile dallo studio di
fattibilità posto a base di gara);
d) la specificazione delle caratteristiche dei servizi e
della loro gestione.
Il piano economico-finanziario, ai sensi dell'art. 143,
comma 7 del Codice, deve
prevedere la specificazione del valore residuo
dell'investimento, al netto dei previsti
ammortamenti annuali, nonché l'eventuale valore residuo
non ammortizzato al termine della
concessione, qualora il piano non abbia previsto
l'equilibrio economico-finanziario degli
investimenti e della connessa gestione dei servizi.
Quest'ipotesi si verifica nel caso in cui il livello
delle tariffe a carico dell'utenza ed il
livello presunto della domanda dei servizi non siano
sufficienti a coprire
l'ammortamento dell'intero investimento, nel periodo di
concessione previsto.
In tal caso, alla fine di tale periodo,
l'amministrazione aggiudicatrice, ai sensi
del menzionato art. 143, comma 7, dovrà corrispondere
al concessionario il valore residuo
nell'entità indicata nel contratto di concessione.
Comunque, sia nel caso in cui si preveda un ammortamento
totale, che parziale
dell'investimento, l'importo degli ammortamenti indicato
nel piano economico-finanziario deve
essere determinato in base al livello della tariffa da
praticare all'utenza, o dei canoni
da riscuotere dall'amministrazione (art. 143, comma 9
del Codice), in base alla presunta
dimensione del bacino di utenza e della domanda del
servizio. I rischi relativi alla
correttezza dell'ipotesi di andamento della domanda ed
alle dimensioni del bacino di utenza sono
a carico del concessionario.
Ai sensi dell'art. 87 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 554/1999, qualora il
tipo di concessione ed il bando lo richiedano, l'offerta
deve contenere anche:
a) il prezzo richiesto dal concorrente;
b) il prezzo che eventualmente il concorrenteé
disposto a corrispondere
all'amministrazione aggiudicatrice;
c) il canone da corrispondere all'amministrazione
aggiudicatrice;
d) il tempo di esecuzione dei lavori;
e) la durata della concessione;
f) il livello iniziale della tariffa da praticare
all'utenza ed il livello delle qualità
di gestione del servizio e delle relative modalità.
Per quanto concerne i contenuti dell'asseverazione del
piano economico-finanziario,
l'art. 153 fa rinvio al regolamento attuativo del
Codice. Nelle more dell'adozione del
regolamento, si può fare riferimento agli Atti di
regolazione dell'Autorità n. 34 del 18
luglio 2000 e n. 14 del 5 luglio 2001 nei qualié
affermato che:
a) l'amministrazione aggiudicatrice, pur nell'assoluta
autonomia della propria
valutazione sulla proposta, assume le proprie
determinazioni senza rivalutare il contenuto
dell'asseverazione, ma utilizzando la stessa come uno
degli elementi su cui basare le
successive decisioni;
b) la verifica della congruità, che deve essere
effettuata dalla banca, riguarda la
struttura finanziaria dell'opera, nonché i costi ed i
ricavi da valutarsi con riferimento a
quegli elementi che, per essere relativi ad accertamenti
di fatto posti in essere
dall'impresa, debbono darsi per veri e congrui, non
oggetto di possibile riesame,
costituendo profili di scelta industriale propri
dell'impresa stessa.
L'asseverazioneé, quindi, il documento redatto da un
istituto di credito (ai sensi dell'art.
153 del Codice), allo scopo di attestare la coerenza e
l'equilibrio del piano
economico-finanziario, la capacità del progetto di
generare adeguati flussi di cassa, tali da
garantire il rimborso del debito e la remunerazione del
capitale di rischio e quindi la
possibilità di realizzare l'opera pubblica con il
ricorso al capitale privato.
L'attività di asseverazione rappresenta, pertanto, la
verifica di coerenza della struttura
economico-finanziaria dell'intervento. Non rientra tra
le attività di asseverazione la
valutazione della correttezza dei dati utilizzati nel
piano economico-finanziario quali, ad
esempio, l'entità della domanda di servizio, la
dimensione del bacino di utenza ed il costo di
realizzazione dell'opera.
Inoltre, l'attività di asseverazione non può essere
considerata come impegno giuridico,
da parte dell'istituto di credito, al successivo
finanziamento a favore del promotore; si
ritiene, infatti, che il legislatore abbia voluto
distinguere i due diversi momenti
dell'asseverazione e del finanziamento.
Nessuna rilevanza può assumere, né sotto il profilo
formale, né sostanziale, la circostanza
per cui l'asseverazione sia contenuta in un atto
distinto dal piano economico-finanziario,
perché ciò che contaé soltanto l'univoca afferenza a
questo (al riguardo, cfr. TAR Campania,
Napoli sez. I, 29 novembre 2007, n. 15613, e
deliberazione dell'Autorità n. 110 del 17 aprile
2007).
3.1.5. Il criterio di aggiudicazione.
Il criterio di aggiudicazioneé quello dell'offerta
economicamente piu'
vantaggiosa, previsto dall'art. 83 del Codice. Al
riguardo, si sottolinea che il decreto
legislativo n. 152/2008 ha soppresso l'ultimo periodo
del comma 4 dell'art. 83, relativo al
potere della commissione giudicatrice di fissare i
criteri motivazionali per
l'attribuzione dei punteggi; pertanto, viene
implicitamente sancito che le modalità di
ripartizione dei punteggi per ciascun criterio di
valutazione siano predeterminate a monte, in
sede di stesura del bando di gara (cfr. determinazione
dell'Autorità n. 5/2008).
Con riguardo ai parametri di valutazione, sono tre i
principali profili da valutare:
a) profilo tecnico (costruttivo-progettuale);
b) profilo economico (rendimento, costo di gestione e
manutenzione, durata, valore
economico e finanziario del piano);
c) impatto sull'utenza (fruibilità dell'opera,
accessibilità al pubblico, tempi di
ultimazione dei lavori, tariffe da applicare e relative
modalità di aggiornamento,
contenuto della bozza di convenzione).
Il Codice (art. 83, comma 2). recependo una disposizione
comunitaria, consente di
stabilire una soglia con riferimento alla ponderazione
dei criteri di valutazione Ciò
significa che, nei documenti di gara,é possibile
prevedere che i concorrenti debbano
conseguire, per il peso o il punteggio di un dato
criterio di valutazione, un valore
prestabilito minimo; ad esempio, se il peso o il
punteggio di un criterio, quale il pregio
tecnico, sia previsto pari a 30, si può stabilire che
il concorrente debba conseguire almeno
il punteggio di 15; qualora il concorrente non consegua
tale punteggioé escluso dalla gara.
Inoltre, si rammenta che il Codice prevede che il bando
possa suddividere, ove
necessario, ciascun criterio di valutazione e relativo
peso in sub-criteri e sub-pesi.
Per esempio, se uno dei criteri di valutazioneé il
pregio tecnico della proposta
(Determinazione dell'Autorità n. 1/2003), i sub-criteri
potrebbero essere: 1) soluzioni
tecnologiche innovative; 2) flessibilità
nell'utilizzazione; 3) contenimento dei consumi
energetici; 4) minore impatto ambientale; 5) particolari
tipologie di impianti; 6) qualità dei
materiali e delle finiture. Poiché ognuno di tali
sub-criteri contribuisce, con il sub-peso
ad esso attribuito, alla valutazione complessiva del
criterio di partenza, occorre fare
riferimento al principio contenuto nell'allegato E del
decreto del Presidente della Repubblica
n. 554/1999: la somma dei punteggi assegnati ad ogni
concorrente sulla base dei
sub-criteri dovrà essere riparametrata con riferimento
al peso previsto per l'elemento di
partenza.é opportuno che l'applicazione di tale
principio sia prevista nel disciplinare
di gara, per evitare dubbi nella fase di valutazione
delle offerte.
3.2. L' approvazione del progetto e la stipula del
contratto.
L'art. 153, comma 10, lettera c), fa riferimento a
«modifiche progettuali necessarie ai
fini dell'approvazione del progetto»; si ritiene che la
formulazione della norma non
contempli la possibilità, per l'amministrazione
aggiudicatrice, di apportare, essa stessa,
ulteriori modifiche, oltre a quelle richieste in sede di
approvazione del progetto, nell'ambito
della conferenza di servizi.
In merito alla facoltà dell'amministrazione di
apportare modifiche al progetto
preliminare, la giurisprudenza (formatasi in base alla
previgente normativa), ha ritenuto che
la stessa fosse legittimata ad apportare al progetto
preliminare prescelto, da porre a base di
gara, unicamente lievi correttivi, tali da non alterare
il quadro finanziario proposto dal
promotore; sié ritenuto pertanto, che il progetto non
fosse modificabile, nelle sue linee
portanti, ma solo migliorabile in relazione ad elementi
quantitativi, in virtu' del principio
di non modificabilità del progetto a base di gara.
(Tar Calabria, sent. 449/2004, Tar Emilia Romagna, sent.
762/2004 Tar Campania, sent. 9571/2004).
Il citato orientamentoé riferibile, a fortiori, alla
nuova disciplina, in quanto le
modifiche interverrebbero a valle della procedura di
gara, con il rischio, quindi, di
alterare la par condicio tra i concorrenti. In sostanza,
l'amministrazione non può rimettere in discussione le
scelte fondamentali già effettuate con lo studio di
fattibilità.
Qualora, in sede di approvazione del progetto
preliminare, siano prescritte modifiche tali da
comportare un aumento dei costi di realizzazione
dell'intervento, l'amministrazione
aggiudicatrice dovrà verificare, prima della stipula
del contratto di concessione, che
sussistano ancora i requisiti di qualificazione in capo
al soggetto aggiudicatario. Laddove
il promotore necessiti di possedere requisiti in misura
maggiore a quelli inizialmente
richiesti, si ritiene che egli possa integrare la
propria compagine con nuovi soggetti che
apportino ulteriori requisiti.
Come sié prima precisato, la determinazione dei costi
delle nuove opere integrative o
modificative del progetto iniziale va effettuata in base
ai parametri già definiti
nell'originario piano economico-finanziario, o comunque
nel progetto preliminare
(riferimento ai prezzari dell'amministrazione
aggiudicatrice o ai listini correnti nell'area
interessata, tariffe proposte ecc.).
Si ritiene che l'inciso del comma 10, lettera c),
relativo «all'onere del promotore
di apportare le modifiche ai fini dell'approvazione del
progetto», sia riferibile
all'ipotesi in cui il promotore sia interessato alla
stipula del contratto. In tale fase,
pertanto, il promotoreé tenuto ad apportare le
modifiche progettuali richieste senza
alcun compenso, ai fini dell'approvazione del progetto
stesso. L'unica voce, quindi, che, ai sensi del comma
10, non comporta alcun compenso aggiuntivo,é quella
delle spese di
progettazione inerenti le modifiche richieste e delle
spese sostenute per la predisposizione elle offerte.
Ciò significa, naturalmente, che qualsiasi altro
incremento dei costi
inerenti, sia la realizzazione delle opere, sia la
gestione dei servizi, dovrà
costituire oggetto di adeguamento del piano
economico-finanziario, così come previsto dal comma 3,
lettera a) della disposizione in esame.
Se, invece, il promotore noné piu' interessato alla
stipula del contratto, può rifiutare di
apportare le modifiche richieste.
Per quanto riguarda l'eventuale scorrimento della
graduatoria, si deve tenere presente che
esso noné volto ad individuare una proposta diversa,
ma un altro concorrente disposto ad
uniformare la propria proposta a quella del promotore
già selezionata, comprese le modifiche non
accettate dal promotore stesso. Anche in questo caso,
l'amministrazione aggiudicatrice dovrà
verificare l'adeguatezza dei requisiti di qualificazione
del concorrente al nuovo progetto prima della stipula
della concessione.
é opportuno precisare che la stipula del contratto può
avvenire solo dopo l'approvazione del progetto
preliminare.
Si pone poi il problema del caso in cui né il promotore
né gli altri concorrenti accettino
le modifiche progettuali.
Al riguardo si potrebbero prospettare due
interpretazioni:
a) l'amministrazione non può ulteriormente procedere;
b) l'amministrazione può acquisire il progetto
preliminare, modificarlo ed adeguare il
piano economico-finanziario, approvarlo ed indire una
gara ex art. 143 del Codice.
Si ritiene preferibile la seconda ipotesi per due
considerazioni:
l'operaé di interesse pubblico, in quanto inserita nel
programma triennale e non sembra che dal dettato
normativo possa desumersi un divieto per tale
acquisizione.
L'amministrazione aggiudicatrice deve, comunque,
inserire una clausola inerente la
facoltà di acquisire il progetto nel bando di gara.
é opportuno che, qualora dovesse verificarsi il caso in
cui né il promotore né gli
altri concorrenti accettino le modifiche progettuali,
l'amministrazione, prima di
procedere all'indizione della gara, approfondisca le
motivazioni che hanno indotto i
concorrenti a rifiutare le modifiche, in quanto ciò
potrebbe essere indice di un'operazione non
adeguatamente remunerativa per il mercato; in tal caso,
dovrà, eventualmente,
modificare il progetto ed il piano
economico-finanziario.
4. Lo svolgimento della procedura a doppia gara (comma
15)
4.1. La prima gara e l'approvazione del progetto.
L' amministrazione aggiudicatrice:
a) pubblica un bando di gara, ponendo a base di esso lo
studio di fattibilità;
b) prende in esame le offerte che sono pervenute nei
termini indicati nel bando;
c) redige, secondo il criterio dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa, una
graduatoria e nomina promotore il soggetto che ha
presentato la migliore offerta; la nomina del promotore
può aver luogo anche in presenza di una sola offerta;
al promotore spetta ildiritto di prelazione;
d) pone in approvazione il progetto preliminare
presentato dal promotore, sottoponendolo a conferenza di
servizi ex articoli 14-bis e seguenti della legge n.
241/1990;
e) qualora il progetto non necessiti di modifiche,
l'amministrazione indice una gara ponendo a base di essa
il progetto preliminare presentato dal promotore ed
il piano economico-finanziario;
f) qualora il progetto necessiti di modifiche, richiede
al promotore di procedere, stabilendone anche i termini:
a) alle modifiche progettuali prescritte in conferenza
di
servizi ai fini dell'approvazione del progetto; b) ad
adeguare il piano economico-finanziario; c) a svolgere
tutti gli adempimenti di legge anche ai fini della
valutazione di impatto ambientale; la predisposizioni di
tali modifiche e lo svolgimento di tali adempimenti in
quanto onere, a norma di legge, del promotore non
comportano alcun compenso aggiuntivo, né incremento
delle spese sostenute e indicate nel piano
economico-finanziario per la predisposizione delle
offerte.
Si deve, però, tenere presente che il bando di gara,
oltre ai contenuti dell'art. 144
del Codice ed ai contenuti già esposti, dovrà indicare
espressamente che la gara
non comporterà l'aggiudicazione della concessione al
promotore prescelto, ma solo
l'attribuzione allo stesso del diritto di essere
preferito al migliore offerente,
individuato con una successiva procedura selettiva.
Come nella procedura a gara unica, anche in questa
procedura il potere di modifica
dell'amministrazione in sede di approvazione del
progettoé limitato al solo momento
dell'acquisizione dei consensi tecnico amministrativi;
ciòé dovuto anche alla circostanza che, in mancanza
di altre offerte, il promotoreé vincolato
all'esecuzione del progetto, così come approvato.
Relativamente alle garanzie, va prestata la cauzione
provvisoria di cui all'art. 75 e
la cauzione del 2,5% del valore dell'investimento;
infatti, se il promotore prescelto
esercita la prelazione nella seconda gara, deve
rimborsare le spese al miglior offerente.
4.2. La seconda gara.
La gara per l'affidamento della concessione si sviluppa
nel modo seguente:
a) l'amministrazione pubblica un bando, ponendo a base
di gara il progetto preliminare
approvato ed il piano economico-finanziario,
eventualmente adeguato a seguito delle
necessarie modifiche al progetto, richieste in sede di
approvazione, nonché le altre
condizioni contrattuali offerte dal promotore;
b) ove non siano state presentate offerte, il contratto
é aggiudicato al promotore;
c) ove siano state presentate una o piu' offerte, il
promotore può, entro
quarantacinque giorni dalla comunicazione
dell'amministrazione aggiudicatrice, adeguare la propria
proposta a quella del migliore offerente, aggiudicandosi
il contratto; in questo caso,
l'amministrazione aggiudicatrice rimborsa al migliore
offerente, a spese del promotore, i costi sostenuti per
la partecipazione alla gara, nella misura massima di cui
al comma 9, terzo periodo, dell'art. 153 del Codice;
d) ove il promotore non adegui, nel termine indicato
alla precedente lettera c), la
propria proposta a quella del miglior offerente
individuato in gara, quest'ultimoé
aggiudicatario del contratto e l'amministrazione
aggiudicatrice rimborsa al promotore, a spese
dell'aggiudicatario, i costi sostenuti nella misura
massima di cui al comma 9, terzo periodo, dell'art. 153,
del Codice.
I partecipanti alla seconda procedura devono presentare
un'offerta consistente in proposte di miglioramento di
tipo tecnico-economico del progetto preliminare e della
convenzione, nonché un piano economico-finanziario che
tenga conto delle modifiche richieste in sede di
offerta.
Si suggerisce di inserire nel bando l'indicazione che
noné possibile apportare
modifiche rilevanti al progetto presentato da parte del
promotore prescelto, dal momento che lo stessoé stato
già sottoposto ad approvazione.
Dalla struttura della procedura, appare evidente che il
promotore non partecipa alla seconda gara.
Anche per tale motivo, onde evitare un possibile
svantaggio competitivo determinato
dalla impossibilità del promotore di mutare la propria
offerta, in relazione alla tipologia
dei criteri, si ritiene che, nella seconda gara, si
debbano prevedere gli stessi parametri
di valutazione delle offerte previsti per
l'individuazione del promotore nella prima gara e
la medesima ponderazione. Si ritiene, tuttavia,
ammissibile limitare l'utilizzo dei criteri
di valutazione ad alcuni soltanto tra quelli utilizzati
nella prima gara; i pesi vanno
modificati in proporzione, in modo da mantenere gli
stessi rapporti previsti nella prima gara tra i criteri
residui.
L'Autorità, nella determinazione n. 1/2003, in
relazione alla procedura negoziata
prevista nella precedente disciplina, aveva suggerito,
per evidenti ragioni di
semplificazione e rapidità della procedura, di
utilizzare solo criteri aventi natura
quantitativa.
Quanto ai requisiti di partecipazione, non sembra
ipotizzabile la possibilità di un
duplice momento di qualificazione, nemmeno con
riferimento alla procedura con doppia gara. Non deve
dimenticarsi, infatti, che il presentatore della
migliore offerta non partecipa alla successiva gara e
diventa titolare del diritto di prelazione che, se
esercitato, gli dà
diritto alla stipula del contratto.é necessario,
pertanto, che egli abbia i requisiti del
concessionario sin dalla prima fase di gara e, qualora
il progetto debba essere modificato, anche prima di
indire la seconda gara. In caso contrario non potrà
avvalersi del diritto di prelazione.
I concorrenti devono prestare sia la cauzione
provvisoria, sia la cauzione del 2,5%, in
quanto, se il promotore non esercita la prelazione, ha
diritto al rimborso delle spese a carico
dell'aggiudicatario.
5. Lo svolgimento della procedura ad iniziativa dei
privati (comma 16)
Il comma 16 del nuovo art. 153 consente il ricorso a
procedure che utilizzino la finanza di progetto nel caso
in cui le pubbliche amministrazioni, pur avendo inserito
nell'elenco
annuale di cui all'art. 128 opere finanziabili in tutto
o in parte con risorse private,
non abbiano proceduto alla pubblicazione dei relativi
bandi nei successivi sei mesi.
Nell'ipotesi di cui al comma 16,é consentito ai
soggetti, in possesso dei requisiti
previsti dal regolamento per il concessionario,
presentare una proposta entro quattro mesi dal decorso
dei sei mesi dall'inserimento del lavoro nell'elenco
annuale.
Si ritiene che il privato sia legittimato ad accedere
allo studio di fattibilità
predisposto dall'amministrazione, al fine di poter
formulare la propria proposta.
La proposta in questione dovrà contenere gli elementi
indicati al comma 9 (un progetto
preliminare, una bozza di convenzione, un piano
economico-finanziario asseverato da una anca nonché la
specificazione delle caratteristiche del servizio e
della gestione) ed
essere corredata di una cauzione ai sensi dell'art. 75,
nonché della documentazione
dimostrativa del possesso dei requisiti soggettivi e
dell'impegno a prestare una cauzione
nella misura del 2,5% del valore dell'investimento, nel
caso di indizione di una gara ai sensi delle lettere a)
b) e c) del comma 16 medesimo.
Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di
presentazione delle offerte, anche
qualora sia pervenuta una sola proposta, le
amministrazioni aggiudicatrici provvedono a pubblicare
un avviso, con le modalità di cui all'art. 66 o 122 del
Codice, a seconda
dell'importo dei lavori, contenente i criteri in base ai
quali si procede alla valutazione
delle proposte.
é consentita la presentazione di proposte rielaborate e
ripresentate secondo i
criteri indicati nel bando, nonché la presentazione di
nuove proposte, entro novanta
giorni dalla pubblicazione dell'avviso.
Deve essere chiarito che, a base della gara introdotta
con l'avviso, pubblicato dopo
la presentazione della prima proposta, va posto lo
studio di fattibilità, in modo da
consentire la formulazione di ulteriori proposte, oltre
all'eventuale
rielaborazione di quella già presentata.
Per quanto riguarda le modalità di valutazione del
«pubblico interesse», consistente,
in realtà, nella scelta della migliore offerta fra
quelle presentate, si suggerisce di
utilizzare il criterio dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa, di cui all'art. 83
del Codice. L'avviso deve, quindi, indicare i criteri di
valutazione, i relativi pesi o
punteggi, i relativi sottocriteri o sub-pesi o sotto
punteggi, le eventuali soglie, ovvero
l'ordine decrescente di importanza dei criteri, nonché
la metodologia di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 554/1999, che si utilizzerà per
determinare la migliore
offerta.
Si evidenzia come l'art. 153, comma 17 del Codice
obblighi i concorrenti a presentare
la garanzia provvisoria del 2% dell'investimento, ai
sensi dell'art. 75 del
Codice, che potrà essere escussa nel caso in cui il
vincitore non partecipi al seguito del
sub-procedimento scelto dall'amministrazione
aggiudicatrice. I concorrenti devono, inoltre,
presentare un impegno a prestare la cauzione del 2,5%
del valore dell'investimento. Il comma 18 prevede,
infatti, che qualora il promotore non risulti
aggiudicatario nella procedura di cui al comma 16,
lettera a) - ricorso al dialogo competitivo - egli ha
diritto al rimborso,
con onere a carico dell'affidatario, delle spese
sostenute nella misura massima del 2,5% del valore
dell'investimento; inoltre, prevede che al promotore,
che non risulti aggiudicatario nelle procedure di cui al
comma 16, lettere b) e c), si applica quanto previsto al
comma 15, lettere e) ed f).
Si ritiene che la previsione di pubblicare l'avviso, da
parte dell'amministrazione
aggiudicatrice, in seguito alla presentazione di
proposte da parte di soggetti privati, vada intesa in
senso cogente.
Tuttavia, le proposte dei privati dovrebbero avere per
oggetto la realizzazione di
interventi per i quali la programmazione triennale
preveda il concorso di capitali privati
attraverso lo strumento della concessione, escludendo
iniziative private rispetto ad interventi per il quali
siano previsti altri strumenti di realizzazione. Quindi,
affinché sia
attivabile tale procedura, l'amministrazione
aggiudicatrice deve avere già deliberato,
nell'elenco annuale, l'utilizzo di una delle due
procedure di affidamento previste
dall'art. 153, comma 1-14 e comma 15.
Il percorso del comma 16 noné, quindi, utilizzabile
nel caso di inerzia riferita alla
realizzazione di opere pubbliche mediante gli appalti
tradizionali. Rimane,
infatti, prerogativa dell'amministrazione scegliere di
realizzare l'opera pubblica
mediante un contratto di appalto ovvero di concessione e
le priorità da assegnare a ciascun intervento
programmato. Le amministrazioni entro sei mesi dalla
scadenza del termine di presentazione delle proposte
esaminano tutte quelle pervenute e, verificato
preliminarmente il possesso dei requisiti, individuano
la migliore proposta, come sopra
delineato, e procedono, successivamente, con le seguenti
modalità:
1) pongono, ai sensi dell' art. 97 del Codice, in
approvazione il progetto preliminare
ritenuto il migliore, sottoponendolo a conferenza di
servizi ex articoli 14-bis e
seguenti della legge n. 241/1990;
2) se il progetto preliminare necessita di modifiche,
qualora ricorrano le condizioni
di cui all'art. 58, comma 2 del Codice, indicono un
dialogo competitivo, ponendo a base di esso il progetto
preliminare e il piano economico-finanziario. Si ritiene
che il dialogo competitivo, dato il richiamo espresso
della norma a tale procedura di aggiudicazione, sia
immediatamente applicabile alla fattispecie in esame,
anche in assenza del regolamento attuativo
del Codice;
3) se il progetto preliminare non necessita di
modifiche, procedono ai sensi
dell'art. 143, oppure ai sensi del comma 15, lettere c),
d), e), f) dell'art. 153 del
Codice, ponendo a base di gara lo stesso progetto e il
piano economico-finanziario ed invitandoalla gara il
promotore.
Si ritiene che il dialogo competitivo debba svolgersi
tra il promotore ed i soggetti che
sono stati ammessi alla fase di selezione delle
proposte.
Nei casi di cui al comma 16, lettere b) e c) dell'art.
153 del Codice, può essere
stabilito che l'offerta dei concorrenti, poiché a base
di gara vié un progetto preliminare, sia costituita
soltanto da modifiche migliorative del progetto a base
di gara, o anche da un progetto definitivo.
Si noti che, in entrambe le procedure di cui al
precedente numero 3), il promotore gode del diritto di
prelazione. Non sussiste il diritto di prelazione
qualora il progetto
preliminare necessiti invece di modifiche.
Per quanto riguarda le garanzie, il comma 117 dispone
l'applicazione del comma 13
(garanzie) alle gare di cui al comma 16, lett. a), b) e
c).
é opportuno precisare che:
a) nel caso di dialogo competitivo, l'approvazione del
progetto preliminare avviene
all'esito della gara, come negli altri casi di ricorso
al dialogo competitivo;
b) rispetto ai casi di cui al comma 16, lettere b) e c),
la fase di approvazione del
progetto deve precedere la fase di gara ex art. 143,
ovvero ex art. 153, comma 15 (gara con diritto di
prelazione del promotore).
La disposizione non prevede quale sia l'esito della
procedura nel caso in cui, sebbene il
progetto necessiti di modifiche, non sussistano le
condizioni per il ricorso al dialogo
competitivo. Si potrebbe, in tal caso, ritenere che
l'amministrazione stessa modifichi
il progetto preliminare, adeguandolo alle modifiche
richieste in sede di
approvazione, predisponga il piano economico-finanziario
ed indica una gara ai sensi
dell'art. 143 del Codice; altrimenti l'amministrazione
potrebbe procedere con le modalità
dell'art. 15, lettera b), c), d) ed f), previa
indicazione di entrambe le possibilità
nell'avviso di gara, poiché la disposizione non ne
richiama l'applicazione, invitando in
ogni caso il promotore.
Per quanto riguarda la presentazione delle proposte da
parte dei privati ex commi 19 e 20, si rinvia al
paragrafo 2.2, rilevando che tali proposte, se fatte
proprie dall'amministrazione, saranno inserite nella
programmazione e, quindi, poste a base delle
procedure previste.
LINEE GUIDA PER LA COMPILAZIONE DELLO STUDIO DI
FATTIBILITà
1. Lo studio di fattibilità: linee generali
Nel Codice, all'art. 128, già art. 14 della legge n.
109/1994, lostudio di fattibilità (d'ora innanzi SdF),
é descritto comestrumento attuativo del programma
triennale, nel quale devono riportarsi l'analisi dello
stato di fatto sotto i profili:
storico-artistici, architettonici, paesaggistici, di
sostenibilità ambientale, socio-economica,
amministrativa e tecnica.
Si tratta, dunque, di uno strumento per sua natura
ibrido, avente i contenuti sia della pianificazione
territoriale ed economica sia del documento preliminare
alla progettazione (cfr. art. 15, comma 5del decreto del
Presidente della Repubblica n. 554/1999); pertanto, lo
studio di fattibilità ha caratteristiche diverse dal
progetto preliminare.
Nel nuovo quadro normativo (art. 153 del Codice), lo SdF
assume un'ulteriore funzione, in quanto sulla base di
esso i concorrenti, in sede di offerta, elaborano la
progettazione preliminare.
Il documento assume, quindi, una duplice valenza, quale
elaborato per l'identificazione e quantificazione dei
lavori strumentali al soddisfacimento dei bisogni delle
amministrazioni aggiudicatrici, nonché quale documento
da porre a base di gara nei procedimenti di cui all'art.
153 del Codice.
La redazione dello SdF, richiede, pertanto, una
particolare attenzione nella sua stesura. Esso, infatti,
deve essere in grado di trasformare l'iniziale
idea-progetto in una specifica ipotesi di intervento,
attraverso l'identificazione, la specificazione e la
comparazione, ove possibile, di piu' alternative atte a
cogliere modalità diverse di realizzazione dell'idea
originaria e consentire all' autorità
politico-amministrativa competente di assumere una
decisione fondata e motivata. Allo stesso tempo deve
anche avere contenuti sufficienti a poter indire una
gara d'appalto e, quindi, poter prevedere nel bando i
requisiti di partecipazione e l'importo
dell'investimento.
Uno SdF dal contenuto completo ed attendibile assicura,
da un lato, la simmetria delle informazioni tra i
concorrenti, dall'altro, per quanto possibile, la
sicurezza della bancabilità delle proposte dei
concorrenti espresse nel piano economico-finanziario.
La significativa discordanza delle previsioni, si
riflette direttamente nella futura fase di gestione
economica dell'opera con rischi seri per il
concessionario e l'amministrazione concedente per quanto
riguarda la copertura finanziaria dell'intervento.
Tuttavia, in considerazione delle esigenze specifiche di
ogni amministrazione, in relazione al singolo progetto e
ai tempi a disposizione, lo SdF potrà essere aggiornato
successivamente all'inserimento dello stesso negli
strumenti di programmazione, al fine di porlo a base di
gara ex art. 153.
Si ritiene, infatti, che mentre al fine di inserire un
intervento in programmazione sia sufficiente avere
predisposto uno SdF che abbia un contenuto base
esaustivo anche se non dettagliato, a base del bando di
gara, ex art. 153, commi 1 e 15 del Codice, dovrà
essere posto uno SdF che consenta di definire tutti gli
elementi del confronto concorrenziale fra gli offerenti,
come richiesto dalla norma dell'art. 153.
La redazione dello SdF dovrà essere graduata in
relazione alla tipologia e complessità dell'intervento
da realizzare; il Responsabile del Procedimento, in
relazione ad opere di medio-piccola dimensione o di
natura non complessa, può adattare i contenuti dello
SdF indicati come necessari nelle presenti linee guida,
con un grado di approfondimento minore delle singole
voci, in analogia a quanto previsto per la progettazione
di cui all'art. 93, comma 2 del Codice.
2. Tematiche e criticità nella scelta e identificazione
dei bisogni della comunità
Al fine di redigere una programmazione triennale di
lavori pubblici coerente con le effettive necessità
della comunità, in una prima fase,é necessario
prevedere la raccolta di tutti gli elementi occorrenti
per la formazione di un quadro completo dei bisogni e
delle esigenze della collettività. In tale ottica
invero, l'art. 11 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 554/1999, trasfuso integralmente nel nuovo
testo regolamentare, non dà indicazioni specifiche. In,
ogni caso dovranno essere valutati dall'amministrazione
e per essa dal Responsabile del Procedimento, anche
mediante attività di supporto, tre profili:
a) la domanda da soddisfare per la collettività di
riferimento e le opportunità in atto;
b) i piani e le strategie proprie dell'amministrazione o
di altri enti interessati o sovraordinati;
c) gli obblighi derivanti dalla normativa nazionale e
comunitaria.
Va sottolineata la necessità di una quantificazione
della domanda rivolta non solo al bacino di utenza
generale (domanda potenziale), ma anche una
quantificazione piu' dettagliata in funzione delle
specifiche soluzioni tecnologiche e finanziarie
prospettate. Tale identificazione della domanda,
differenziata in rapporto alla dimensione ed al ruolo
che ha l'amministrazione, non può essere generica,
bensì deve basarsi su parametri finali facilmente
riconoscibili e misurabili.
Le istanze individuate sono raccolte dal Responsabile
del Procedimento con l'ausilio, ove necessario, di
attività di supporto, in un documento generale
corredato da appendici documentali per formare un elenco
generale e provvisorio di idee-progetto (da sottoporre
eventualmente ad un vaglio dell'organo decisorio), sulla
base del quale elaborare poi gli SdF.
Una volta elaborato lo SdF, si procede alla formazione
del piano triennale, in vista della sua approvazione,
con l'eliminazione delle idee-progetto per le quali gli
studi hanno dato un esito negativo o non
sufficientemente positivo.
In conclusione, le fasi di scelta e l'identificazione
dei fabbisogni si possono riassumere come segue:
a) ricognizione delle idee-progetto;
b) esame preliminare delle idee-progetto da sottoporre
allo SdF;
c) realizzazione dello SdF;
d) approvazione SdF con valore localizzativo e
autorizzativo (cfr. conferenza dei servizi di cui alla
legge n. 241/1990).
3. La scelta del modello di realizzazione
dell'intervento:
partenariato pubblico privato o appalto
La realizzazione delle infrastrutture può avvenire o
mediante la formula dell'appalto con risorse totalmente
a carico dell'amministrazione, o mediante una delle
formule di partenariato pubblico-privato (ex art. 3,
comma 15-ter - concessione di lavori, concessione di
servizi, locazione finanziaria, finanza di progetto,
affidamento a contraente generale, società miste).
Si rende necessario valutare preliminarmente, da parte
delle amministrazioni pubbliche, se sia conveniente
procedere ad una forma di Partenariato con il privato
oppure, diversamente, ricorrere ad un contratto di
appalto piu' tradizionale. Tale analisi va effettuata in
modo differenziato in rapporto alle caratteristiche e
dimensione dell'intervento che si prevede debba essere
realizzato ed alle risorse economiche disponibili.
La verifica del modello piu' adatto di Partenariato
Pubblico Privatoé una componente essenziale dello SdF,
allo scopo di rilevare la presenza delle condizioni
necessarie per la scelta migliore ed in particolare:
un quadro normativo e regolatorio compatibile con
l'intervento;
l'esistenza di rischi trasferibili al soggetto privato,
con la contrattualizzazione delle rispettive
responsabilità;
la capacità organizzativa e la presenza del know how
della pubblica amministrazione per intraprendere
un'operazione di Partenariato Pubblico Privato;
la possibilità di praticare un sistema di pagamenti da
legare a prefissati livelli quantitativi e qualitativi
in sede di gestione;
la tariffabilità dei servizi da erogare e la verifica
del consenso della collettività a pagare tali servizi
alla pubblica amministrazione.
Un tale controllo potrebbe fornire elementi direttamente
utilizzabili nella elaborazione del bando di gara in
ordine, segnatamente, alle piu' consone modalità di
scelta del partner privato.
La verifica della praticabilità del Partenariato
Pubblico Privato va effettuata quando sono disponibili
alcune informazioni sulle alternative per la
realizzazione delle idee-progetto, ma in ogni caso prima
della conclusione dello SdF poiché, ad esempio, un
esito non favorevole al Partenariato potrebbe comportare
anche la rinuncia alla procedura di messa in gara dello
SdF. Infatti il modello prescelto dovrà assicurare un
ottimale metodo di approvvigionamento delle
infrastrutture e dei servizi ed una migliore allocazione
dellerisorse pubbliche. Tutto ciò presuppone che:
le procedure di aggiudicazione siano regolate attraverso
meccanismi concorrenziali e competitivi;
i rischi connessi alla costruzione e gestione dell'opera
siano chiaramente identificati, valutati e posti in capo
al soggetto piu' in grado di farsene carico;
la corretta quantificazione dei costi connessi ai rischi
da allocare riduce le asimmetrie informative attribuendo
maggiore consapevolezza all'amministrazione.
Pertanto, l'approccio al Partenariato Pubblico Privato
deve rappresentare un'attenta verifica e valutazione
delle condizioni sopra esposte e delle opzioni di
finanziamento concretamente disponibili per la pubblica
amministrazione, incluse quelle tradizionali, con
l'obiettivo di raggiungere la condizione ottimale dei
costi complessivi del progetto e della qualità dei
servizi erogati (Value for Money - VfM).
Se l'obiettivo di un procedimento di realizzazione di un
intervento basato sullo schema di Partenariato Pubblico
Privatoé il perseguimento del VfM, uno dei metodi piu'
diffusi per misurarne l'entitàé quello del Public
Sector Comparator (PSC). Questo modello di valutazione
si basa sul confronto del Valore Attuale Netto (VAN) dei
costi e dei ricavi generati nelle due diverse soluzioni
di appalto/concessione. La differenza fra i valori
riportati, rappresenta la misura del VfM espresso in
termini di risparmio sui costi di un alternativa
rispetto all'altra (PPP e PSC-Public Sector Comparator).
Infine, sarebbe opportuno escludere dallo SdF, nel
momento in cui esso diventa documento a base di gara, le
parti o gli elaborati specifici attinenti alla verifica
del modello di Partenariato Pubblico Privato.
4. Il contenuto dello studio di fattibilità
Il modello di SdF di seguito prospettato costituisce non
solo uno strumento che consente al decisore di esprimere
valutazioni sulla bontà dell'idea-progetto, ma consente
di indire una gara sulla base di elementi concreti, nel
rispetto dei principi di trasparenza e della concorrenza
tra gli operatori.
La definizione in concreto del suo contenuto va,
tuttavia, ricercata nel bilanciamento di due esigenze
contrapposte: da un lato, l'esigenza di avere uno SdF
affidabile e completo, tale da consentire di ottenere
preliminari consensi dalle amministrazioni competenti,
dall'altro, quella di non intaccare eccessivamente la
creatività dei concorrenti garantendo ad essi la
possibilità di apportare modifiche alla soluzione
indicata nello studio stesso.
Ciò sarebbe piu' agevole qualora lo studio contenesse,
ove possibile, l'indicazione di alcune alternative
valide per la realizzazione dell'idea-progetto. In
sintesi SdF dovrebbe consentire di:
a) accertare la bontà della iniziale idea-progetto e la
sua convenienza rispetto agli impieghi alternativi delle
risorse;
b) individuare le modalità di realizzazione dell'idea
originaria piu' realistiche e promettenti;
c) contenere gli elementi essenziali della progettazione
necessari al rilascio dei pareri preliminari degli Enti
interessati all'intervento.
Quanto agli aspetti autorizzatori, il corredo
progettuale dello SdF, ad esempio per le opere lineari e
a rete, deve essere tale da individuare, anche solo su
larga scala, le possibili alternative di localizzazione
degli interventi e la individuazione delle prevedibili
interferenze delle varie soluzioni; ciò consente di
coinvolgere già in sede di conferenza dei servizi i
gestori e di evitare in seguito situazioni di stallo
nella ricerca di soluzioni alle interferenze.
Piu' delicatoé il tema dell'impatto ambientale. Noné
infatti pensabile ritenere lo SdF idoneo ad ottenere la
Valutazione di impatto ambientale (d'ora in poi VIA): il
nuovo Codice dell'ambiente prevede il suo rilascio sulla
base del progetto definitivo. Pertanto il VIA dovrà
essere acquisito successivamente dal promotore.
Tuttavia, poiché l'art. 128 prevede già, seppure
genericamente, di assicurare la sostenibilità
ambientale della soluzione, occorre che lo SdF, ove
necessario, contenga anche un esame dei maggiori
potenziali impatti sull'ambiente, con l'indicazione
della soluzione prescelta e delle eventuali alternative.
Tale esame dovrà almeno consentire, in sede di
conferenza, sia di assumere decisioni sulla
obbligatorietà o meno del VIA, sia di definire
l'insieme delle azioni e delle analisi da considerare
nello studio di impatto ambientale (SIA) di norma
facente parte degli elaborati costituenti il progetto
preliminare.
5. Elementi caratterizzanti lo studio di fattibilità
Lo SdF relativo ad interventi realizzabili con risorse
private, deve contenere, in modo differenziato rispetto
alle caratteristiche e alla dimensione dell'intervento
da realizzare, le seguenti analisi e documentazioni:
a) inquadramento territoriale e socio-economico del
progetto, struttura ed obiettivi.
In tale elaborato vanno delineate le caratteristiche
urbanistiche e viarie dell'area potenzialmente
interessata, al fine di valutare tutti gli impatti
dell'intervento, prendendo in considerazione la
compatibilità con gli strumenti urbanistici vigenti.
Dovranno poi esser valutati gli impatti socio-economici
nel contesto delle attività produttive e commerciali
esistenti;
b) analisi della domanda attuale e prevista e specifiche
dei gruppi di beneficiari.
Deve essere qui analizzato il bacino di utenza poiché
l'analisi della domandaé fondamentale per la stessa
scelta delle alternative e per il dimensionamento
dell'intervento. In sostanza si tratta di quantificare i
bisogni dei beneficiari dell'intervento con stima da
basare, il piu' possibile, su unità fisiche quali ad
esempio: numero di persone, metri cubi di rifiuti
prodotti, numero di accessi, flussi di traffico, ecc.
Nel caso la domanda potenziale sia insufficiente, si
deve abbandonare da subito il progetto e dirottare le
risorse su altri bisogni;
c) analisi dell'offerta attuale e prevista.
Deve essere analizzato lo stato attuale dell'offerta nei
medesimi settori oggetto di proposte e il grado di
apprezzamento dei detti progetti da parte degli utenti.
L'analisi della domanda e dell'offerta deve essere
riferita allo stesso arco temporale e deve basarsi, per
quanto possibile, su dati statistici desunti da
pubblicazioni e/o studi di settore (studi demografici,
ecc.);
d) descrizione dell'investimento (localizzazione,
dimensione, caratteristiche, costi di realizzazione,
ecc.).
In una breve relazione si dovranno indicare i parametri
fisici dell'intervento ed i relativi costi stimati;
e) analisi delle alternative possibili per realizzare
l'idea originaria.
Deve essere descritto l'insieme delle alternative
tecnologiche, organizzative e finanziarie per
l'attuazione dell'idea-progetto, per i successivi
confronti. Si parla in generale di matrice delle
alternative progettuali nella quale vengono riportate
per ciascuna soluzione le scelte tecnologiche, le scelte
organizzative e le modalità di finanziamento dell'opera
in modo tale che si abbia subito una visione sinottica
comparativa tra le diverse soluzioni;
f) analisi dei costi gestionali in fase di esercizio.
Devono essere descritti i costi monetari ed economici
connessi alla gestione del progetto, secondo un
possibile modello, per ciascuno degli anni in cui si
manifestano gli effetti dell'intervento.é utile
richiamare, nel modello gestionale, le norme che occorre
rispettare per l'espletamento del servizio;
g) analisi di fattibilità finanziaria (analisi costi e
ricavi).
Deve essere individuato il flusso finanziario generato
dalla gestione, ossia dai costi e dai ricavi, relativa
al prodotto caratteristico del progetto. Quié svolta
l'analisi dei rischi nel tempo delle varie alternative
progettuali, con la c. d. matrice dei rischi. La matrice
in questione deve evidenziare l'allocazione del tipo di
rischio e su chi ricade lo stesso, sull'amministrazione,
oppure sul partner privato, oppure su entrambi con
percentuali diverse;
h) analisi di fattibilità economica e sociale (analisi
costi e benefici) e piano di monitoraggio.
In tale ambito devono valutarsi i costi e i benefici di
tutte le alternative progettuali valutando anche i
benefici (o costi) non monetari di alcune categorie di
opere.é l'esempio di una opera di difesa idraulica il
cui «prodotto caratteristico»é la riduzione del
rischio idraulico. In questo caso i benefici diretti
tendono a confondersi con quelli indiretti perché il
vantaggioé sia delle popolazioni residenti sia
dell'intera collettività. Con l'analisi per la
collettività (riduzione dei tempi di percorrenza di una
tratta stradale, l'efficienza nello smaltimento dei
rifiuti. ecc.).
Il livello di approfondimento dell'analisi in questione
dipende ovviamente dalla dimensione dell'opera che si
intende realizzare.
Ai fini del monitoraggio, devono individuarsi gli
elementi del c. d. «prodotto caratteristico» delle
alternative: ogni alternativa deve culminare con la
individuazione dei parametri dei quali sia misurabile
l'effetto, diretto o indiretto, sulla collettività. Lo
SdF deve indicare gli elementi economici ovvero gli
indicatori specifici, con le rispettive unità fisiche,
sui quali l'interventoé destinato ad incidere a
vantaggio della comunità e ciò in modo non generico.
Ad esempio, i metri cubi di rifiuti smaltiti; i
quantitativi di rifiuti operati con la raccolta
differenziata, il numero di accessi di una tangenziale a
pedaggio; il numero di visitatori di un parco museale; i
flussi di traffico di una tratta autostradale; le
degenze ospedaliere e i day hospital; gli slot di un
aeroporto; gli utilizzatori di un complesso sportivo; le
concentrazioni di gas tossici, i tempi di percorrenza,
ecc.
Questaé ragionevolmente la sede per l'attuazione della
verifica del modello di Partenariato Pubblico Privato;
i) descrizione ed analisi degli impatti ambientali di
ciascuna alternativa.
Per ciascuna alternativa dovranno anticiparsi tutti gli
elementi significativi dell'impatto ambientale
sufficienti per la elaborazione di un SIA, ove
necessario ed in funzione dell'importanza e complessità
dell'opera. Poiché lo Sdf non consente di redigere un
vero e proprio SIA, si tratta di fornire una descrizione
qualitativa della situazione ambientale esistente ed un
quadro sintetico dei principali fattori di
rischio/impatto ambientali e le priorità degli
approfondimenti tecnici per gli sviluppi progettuali
successivi;
j) relazione sintetica intermedia.
Il Responsabile del Procedimento ha la facoltà di
interrompere lo SDF se le alternative prospettate hanno
scarsa possibilità di essere attuate, mediante
provvedimento motivato;
k) elementi essenziali dello schema di convenzione;
l) corredo progettuale minimo.
Il Responsabile del Procedimento stabilirà, in
relazione alle caratteristiche dello specifico
intervento, gli elaborati minimi, conformemente all'art.
15, comma 5, lettera l) del decreto del Presidente della
Repubblica n. 554/1999 e del comma 2 dell'art. 93 del
decreto legislativo n. 163/2006, tra quelli previsti per
il progetto preliminare di cui all'art. 18 dello stesso
decreto del Presidente della Repubblica n. 554,
necessari per l'individuazione delle categorie e
classifiche delle opere da realizzare e per le
valutazioni dei costi di ciascuna alternativa,
desumendoli o da un computo metrico estimativo di
massima o da un calcolo sommario, applicando alle
quantità dei lavori i costi unitari, o sulla base di
parametri desumibili da interventi similari realizzati
(di cui dovrà essere data prova di attendibilità).
Sugli elaborati progettuali a corredo dello SdF occorre
tenere presente le disposizioni del comma 2, dell'art.
18, del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 554/1999 sulla necessità di predisporre le indagini
geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e
sismiche per gli affidamenti delle concessioni di lavori
pubblici.
Per quanto riguarda le modalità di predisposizione di
alcuni documenti, quali, ad esempio, gli allegati
tecnico-economici, la guida elaborata dai Nuclei
Regionali di Valutazione e Verifica degli Investimenti
Pubblici (NUVV) «Studi di fattibilità delle opere
pubbliche. Guida per la certificazione da parte dei
Nuclei Regionali di Valutazione e Verifica degli
Investimenti Pubblici», fornisce numerose indicazioni a
riguardo.
6. Documenti componenti lo studio di fattibilità
Lo SdF, in relazione alle analisi sopra delineate, fatta
salva diversa indicazione del Responsabile del
Procedimento in rapporto alla dimensione e natura
dell'interventi da sottoporre a studio, dovrà essere
così strutturato:
a) relazione illustrativa contenente:
1) l'inquadramento territoriale e socio-economico
dell'area oggetto dell'intervento:
corografia, stralcio PRGC, verifica della compatibilità
con gli strumenti urbanistici ed i piani territoriali di
coordinamento ecc.;
analisi dell'impatto socio-economico con riferimento al
contesto produttivo e commerciale esistenti;
2) analisi della domanda e dell'offerta attuale e di
previsione con riferimento:
al bacino d'utenza;
alle specifiche riguardante l'utenza;
ai servizi erogati dai diversi concessionari;
alla tipologia del servizio;
ai parametri fisici che caratterizzano il servizio
(flussi di traffico, slot aeroportuali, numero di
accessi, ecc.);
3) descrizione dell'intervento e analisi delle
alternative relative alle possibili soluzioni
realizzative dell'idea originaria:
verifica della convenienza del modello di Partenariato
Pubblico Privato rispetto alle procedure di appalto;
matrice delle alternative;
4) studio della prefattibilità ambientale
dell'intervento:
analisi sommaria degli aspetti geologici, geotecnica,
idraulici, idrogeologici desunti dalle cartografie
disponibili (carte geologiche, PTC, carte del rischio
idraulico, ecc.) o da interventi già realizzati
ricadenti nella zona;
verifica dei vincoli ambientali, storici, archeologici,
paesaggistici interferenti sulle aree o sugli immobili
interessati dall'intervento;
b) relazione tecnica contenente:
1) analisi sommaria delle tecniche costruttive
(strutture, materiali, ecc.) e indicazione delle norme
tecniche da applicare;
2) cronoprogramma e piano di monitoraggio (delle opere e
del servizio);
3) stima sommaria dell'intervento desumendola o da un
computo metrico estimativo di massima o da un calcolo
sommario, applicando alle quantità dei lavori i costi
unitari desunti da prezzari dell'amministrazione, o
sulla base di parametri desumibili da interventi
similari realizzati;
4) elaborati progettuali stabiliti dal RUP tra quelli
previsti dall'art. 22 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 554/1999:
ai fini dello studio di prefattibilità ambientale
(corredo minimo);
ai fini autorizzatori (corredo minimo);
ai fini dell'individuazione delle interferenze;
c) allegato tecnico-economico:
1) analisi della fattibilità finanziaria (costi e
ricavi) con riferimento alle fasi di costruzione e
gestione;
2) analisi della fattibilità economica e sociale
(analisi costi-benefici);
3) schema di sistema tariffario;
d) elementi essenziali dello schema di convenzione.
7. L'affidamento dello studio di fattibilità ed i
relativi corrispettivi
Lo SdF deve essere, di norma, redatto dagli Uffici
Tecnici delle amministrazioni aggiudicatici; il ricorso
a professionisti esternié possibile solo in caso di
carenze dell'organico ai sensi dell'art. 90, comma 6 e
dell'art. 10, comma 7, per i servizi, del decreto
legislativo n. 163/2006.
Al concetto di «carenza dell'organico» va dato un
significato stringente e sostanziale, in quanto lo SdF
rappresenta per l'amministrazione un elaborato a valenza
strategica e non meramente professionale, come si
intende per la progettazione. Qualora si tratti di uno
studio particolarmente complesso, potrà farsi ricorso
all'attività di supporto, in particolare per gli
aspetti economici, finanziari, delle indagini sui
flussi, ecc.
Merita, altresì, attenzione la procedura di selezione
del soggetto, singolo o plurimo, da incaricare per
l'elaborazione dello SdF. Ciò in quanto, il documento
é formato sia da un servizio di ricerca o affine,
compreso nell'Allegato II A del Codice, sia da una parte
non secondaria di servizi di progettazione, rientrante
nei particolari servizi di cui all'art. 91 del Codice
stesso: si tratta,infatti, di un contratto con diverse
tipologie di servizi; il bando per l'affidamento dello
SdF dovrà indicare la qualificazione necessaria per le
diverse prestazioni.
Il Responsabile del Procedimento provvederà a
specificare nel bando, con ogni possibile chiarezza,
tutte le prestazioni richieste per assicurare la
interdisciplinarietà e l'integrazione delle competenze.
Un problema non secondarioé l'individuazione dei
criteri per fissare il corrispettivo da porre a base di
gara. In linea generale il criterio dovrebbe essere
basato sul tempo necessario alla prestazione.
Il costo di uno SdFé, a differenza delle
progettazioni, riferibile solo in parte all'importo dei
lavori, dipendendo principalmente dalla necessità di
eseguire studi specifici sul progetto (di mercato,
economici, ambientali, ecc.) a seconda della.
sua complessità.
Così, ad esempio, progetti di grande complessità per
un elevato numero di servizi diversi, quali quelli nel
settore ospedaliero, possono risultare piu' onerosi di
progetti autostradali, di grande importo ma
caratterizzati da un numero minore di servizi tariffati.
Di contro, questi ultimi necessitano di complesse
analisi di traffico tipiche del settore trasporti e
dell'allocazione del rischio di mercato.
La stima del costo delle prestazioni dovrebbe, pertanto,
essere calcolata sulla base del numero di giornate-uomo
necessarie per il loro espletamento, all'interno,
comunque, di un range di valore proporzionale
all'importo dell'investimento.
I costi sostenuti per gli studi di fattibilità
rientrano nelle spese tecniche di sviluppo del progetto,
al pari delle spese per la progettazione, la consulenza
legale e finanziaria. |