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Sono
pervenute a questa Autorità per la vigilanza sui lavori
pubblici numerose richieste da parte di stazioni
appaltanti di chiarimenti in merito all’applicazione
dell’art. 75 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554 e
successive modificazioni. Al riguardo il Consiglio
dell’Autorità, nella riunione del 5 dicembre 2001, al
solo fine di fornire indicazioni per un’interpretazione
uniforme,
IL
Consiglio
ha adottato
la seguente determinazione.
In base al disposto di cui all’art. 8, comma 9, della
legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2000, i lavori
pubblici possono essere affidati esclusivamente a
soggetti qualificati ai sensi dei commi 2 e 3 dello
stesso articolo e non esclusi dalle gare per
inaffidabilità morale, finanziaria e professionale.
Già all’atto della qualificazione, le imprese, in
conformità all’art. 17 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n.
34, oltre che requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi, devono dimostrare di possedere
requisiti di carattere generale che attengono, più
propriamente, all’indicata affidabilità morale,
economica e professionale dell’esecutore. Con
determinazione 12 ottobre 2000, n. 47, l’Autorità per la
vigilanza sui lavori pubblici ha stabilito quale debba
essere la “documentazione mediante la quale i soggetti
che intendono qualificarsi dimostrano l’esistenza dei
prescritti requisiti d’ordine generale”.
Requisiti di carattere generale, inerenti
all’affidabilità del contraente, oltre a dover
sussistere alla data di sottoscrizione del contratto per
il rilascio dell’attestazione di qualificazione, devono
permanere al momento della partecipazione alle
specifiche procedure di affidamento e di stipulazione
dei contratti. Ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 21
dicembre 1999, n. 554, nel testo introdotto dall’art. 2
del D.P.R. 30 agosto 2000, n. 412, vanno, infatti,
“esclusi dalla partecipazione alle procedure di
affidamento degli appalti e delle concessioni e non
possono stipulare i relativi contratti” le imprese che
versano in una delle, successivamente elencate,
situazioni di incompatibilità. In base, poi, al disposto
di cui al già richiamato art. 8, comma 7, della legge
109/1994 e successive modificazioni, il potere di
esclusione dalle gare, a decorrere dal 1° gennaio 2000,
compete alle stazioni appaltanti.
Per gli appalti relativi a lavori di importo pari o
inferiori a euro 150.000, per i quali il sistema di
qualificazione non è obbligatorio, alle stazioni
appaltanti può competere anche la verifica, per i
soggetti non in possesso di attestazione di
qualificazione, dei requisiti tecnico-organizzativi.
Va poi richiamata, per completezza di analisi, la
disciplina relativa al “Casellario informatico delle
imprese qualificate”, nel quale vanno inseriti dati e
notizie concernenti le imprese e rilevanti al fine della
ammissione alle gare e che “sono a disposizione di tutte
le stazioni appaltanti per l’individuazione delle
imprese nei cui confronti sussistono cause di esclusione
dalle procedure di affidamento di lavori pubblici” (art.
27, comma 5, D.P.R. 34/2000).
Ciò premesso, dal confronto delle norme di cui agli
indicati artt. 17 e 27 del D.P.R. 34/2000 e 75 del
D.P.R. 554/1999 e successive modificazioni, è dato
rilevare che, pur non essendovi perfetta coincidenza tra
le ivi descritte fattispecie, le stesse sono tutte
relative a medesimi fatti e circostanze incidenti
sull’affidabilità morale, economica e professionale del
concorrente. Alcune delle fattispecie attengono alla
persona fisica dell’imprenditore, altre, invece,
ineriscono specificamente alla attività di impresa e
trovano applicazione indipendentemente dalla relativa
titolarità. Tali fatti e circostanze - se ritenuti
insussistenti - portano, al momento della qualificazione
delle imprese, ad una certificazione di idoneità di tipo
statico, implicante una generale capacità giuridica alla
stipulazione dei contratti, sia pure limitata alla
durata dell’efficacia dell’attestazione. Gli stessi,
inoltre, in occasione della singola gara, formano
oggetto di una verifica di tipo dinamico sulla
perdurante attualità di detta idoneità e si riflettono
sulla legittimazione a contrarre del concorrente.
Infine, con riferimento al “Casellario
informatico delle imprese qualificate”, detti dati sono
oggetto di raccolta, documentazione e rappresentazione
alle stazioni appaltanti al fine indicato della
“individuazione delle imprese nei cui confronti
sussistono cause di esclusione dalle procedure di
affidamento di lavori pubblici”.
Altra considerazione di carattere generale è che la
mancata qualificazione o mancata ammissione alla singola
gara non ha il carattere di sanzione punitiva, con la
necessità, pertanto, di fare sempre e comunque
applicazione dei principi propri del sistema
sanzionatorio. La disciplina in esame è posta a garanzia
dell’elemento fiduciario che caratterizza il contratto
di appalto e comporta, conseguentemente, una forma di
autotutela per l’ente aggiudicatore che, nella
ricorrenza di oggettivi e definitivamente acclarati
presupposti, può precludere la partecipazione e consente
il rifiuto della stipulazione del contratto.
Da tenere presente, infine, che dette disposizioni, le
quali trovano applicazione indipendentemente
dall’importo dei lavori, costituiscono, per molti
aspetti, l’esatta riproduzione della normativa di cui
all’art. 24 della direttiva Cee 14 giugno 1993, n. 37,
che disciplina, per le gare sopra soglia, le ipotesi in
cui l’imprenditore può essere escluso dalla
partecipazione all’appalto e che, secondo la
giurisprudenza prevalente, conterrebbe un’elencazione
tassativa delle cause di esclusione dalle gare;
tassatività che non ha precluso logiche deroghe da parte
del legislatore nazionale, il quale ha inserito, per
ragioni di diritto interno, ipotesi di esclusione - es.
applicazione delle misure antimafia, violazione delle
intestazioni fiduciarie-aggiuntive rispetto al contenuto
della direttiva comunitaria indicata.
Ulteriore considerazione di carattere generale è che i
requisiti in esame, in caso di partecipazione di imprese
associate ovvero tra loro consorziate o che intendono
associarsi o consorziarsi, devono essere posseduti da
tutte le imprese facenti parte dell’associazione o
consorzio, in quanto la collaborazione tra le imprese,
tipica di detti fenomeni, non può implicare una deroga
alla regola della necessaria affidabilità morale,
professionale e tecnica di tutti i soggetti contraenti a
qualsiasi titolo con l’amministrazione.
A. Quanto alle specifiche ipotesi considerate
dall’indicato art. 75 del D.P.R. 554/1999 e successive
modificazioni, non dà luogo a particolari problemi
interpretativi quella concernente lo stato di
affidabilità economica delle imprese, per cui non sono
ammesse a partecipare alle gare, né possono stipulare i
relativi contratti, quelle “che si trovano in stato di
fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione
controllata o di concordato preventivo o nei cui
confronti sia in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni” (relativo comma
1, lett. a).
Elencazione, quella indicata, che è similare a quella
scrutinata ai fini della verifica del
requisito dell’affidabilità economica al momento della
qualificazione, la quale fa riferimento alla
“inesistenza di procedure dello stato di fallimento, di
liquidazione o di cessazione dell’attività” e
“inesistenza di procedure di fallimento, di concordato
preventivo, di amministrazione controllata e di
amministrazione straordinaria” (art. 17, comma 1, lett.
g) ed h), del D.P.R. 34/2000) ed è più puntuale rispetto
a quella descritta ai fini dell’iscrizione nel
“Casellario informatico delle imprese qualificate”
individuata come “eventuale stato di liquidazione o
cessazione di attività;
eventuali procedure concorsuali pendenti” (art. 27,
comma 2, lett. n) ed o), del D.P.R. 34/2000).
L’elencazione dell’art. 75 citato, poi, si presenta
aderente al testo comunitario, secondo cui può essere
escluso dalla partecipazione all’appalto l’imprenditore
“relativamente al quale sia in corso una procedura di
dichiarazione di fallimento, di amministrazione
controllata, di concordato preventivo oppure ogni altra
procedura della stessa natura prevista dalle
legislazioni e regolamentazioni nazionali” (art. 24,
comma 1, lett. a), della direttiva Cee 37/93).
Vanno, pertanto, escluse dalla partecipazione alle gare
per l’affidamento di appalti e concessioni di lavori
pubblici non soltanto le imprese nei cui confronti sia
stato dichiarato con sentenza uno stato di insolvenza ma
anche quelle nei cui confronti “sia in corso un
procedimento” per tale dichiarazione; procedimento che,
sulla base della prevalente giurisprudenza, può essere
considerato “in corso” qualora vi sia stata
presentazione di apposita istanza da parte del
creditore, a meno che non sopravvenga successiva
desistenza.
Si è disposta, così, la piena assimilazione del
concordato preventivo alla dichiarazione di
fallimento, sulla base del fatto che entrambi
presuppongono una acclarata situazione di insolvenza
della impresa e la omologazione, rispetto alle
situazioni indicate, dell’amministrazione controllata la
quale, più che ad un conclamato dissesto, è collegata ad
un momento di crisi o di difficoltà dell’impresa. Nessun
riferimento, nella normativa in esame, è fatto, invece,
alla amministrazione straordinaria, di cui al d.lgs. 8
luglio 1999, n. 270, implicante anch’essa una situazione
di difficoltà dell’impresa e che è, invece, considerata
causa di esclusione dalla qualificazione.
Il requisito, ai sensi del comma 2 dell’art. 75 del DPR
554/1999 e successive modificazioni, è autocertificabile
e per la sua dimostrazione, al momento della domanda di
partecipazione, non occorre presentare alcun
certificato.
B. Di difficile interpretazione è la successiva ipotesi
di esclusione dalla partecipazione alle gare e di
preclusione alla stipulazione dei contratti di appalto e
di concessione di lavori pubblici per i soggetti “nei
cui confronti è pendente procedimento per l’applicazione
di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; (tale) divieto
opera se la pendenza del procedimento riguardi il
titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa
individuale, il socio o il direttore tecnico se si
tratta di società in nome collettivo o in accomandita
semplice, gli amministratori muniti di potere di
rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta di
altro tipo di società” (art. 75, comma 1, lett. b), del
D.P.R. 554/1999 e successive modificazioni).
La norma contiene, pertanto, una dettagliata
specificazione degli organi della impresa nei cui
confronti va verificato il requisito della pericolosità
sociale, che costituisce il presupposto del
procedimento. La stessa, poi, fa riferimento ai soggetti
nei cui confronti è pendente un procedimento per
l’applicazione di una misura di prevenzione personale
(sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con
eventuale obbligo o divieto di soggiorno) ai sensi della
normativa relativa
alle persone pericolose per la sicurezza pubblica (legge
27 dicembre 1956, n. 1423, art. 3), ovvero ai sensi
delle disposizioni contro la mafia (legge 31 maggio
1965, n. 575, artt. 1 e 2), o a tutela dell’ordine
pubblico (legge 22 maggio 1975, n. 152, art. 18 e 19) le
quali a detto art. 3, legge 1423/1956, fanno esplicito
rinvio. Il procedimento è da ritenersi pendente
allorquando il questore o il procuratore nazionale
antimafia o il procuratore della Repubblica presso il
Tribunale, nel cui circondario dimora la persona,
abbiano avanzato proposta motivata di irrogazione della
misura al presidente del Tribunale avente sede nel
relativo capoluogo di provincia. Da considerare, poi, al
riguardo, che con l’art. 34 della legge 19 marzo 1990,
n. 55 e successive modificazioni è stata prevista
l’istituzione presso le segreterie delle procure della
Repubblica e presso le cancellerie dei tribunali di
registri per le annotazioni relative ai procedimenti di
prevenzione in precedenza indicati. Con la conseguenza
che, verosimilmente, alle annotazioni riportate in tali
registri ha inteso riferirsi il legislatore laddove ha
previsto, al comma 2 dell’art. 75 del DPR 554/1999 e
successive modificazioni, l’onere della produzione dei
certificati dei carichi pendenti con l’implicazione che
tale certificazione va presentata in aggiunta e non in
alternativa con il certificato del Casellario
giudiziario che riguarda più specificamente le ipotesi
di cui alla lett. c) del precedente comma 1 del D.P.R.
554/1999 e successive modificazioni.
Nessun riferimento dalla norma in esame è fatto, poi,
alle persone nei cui confronti sia stata applicata una
delle misure di prevenzione indicate, né a tale
situazione si riferisce alcuna delle ulteriori
fattispecie considerate dall’art. 75 del D.P.R. 554/1999
e successive modificazioni. E’ da ritenere, tuttavia,
che anche in tal caso resta preclusa al concorrente la
partecipazione alle procedure di affidamento e la
stipulazione dei contratti. In base, infatti, al
disposto di cui all’art. 10, comma 2, della legge
575/1965, il provvedimento definitivo di applicazione
della misura di prevenzione determina il divieto di
concludere contratti di appalto con le pubbliche
amministrazioni.
Ai sensi, inoltre, del disposto di cui al comma 4
dell’indicato art. 10 della legge 575/1965, la
preclusioni sussiste anche nei confronti delle persone
conviventi con il sottoposto a sorveglianza speciale e
nei cui riguardi, negli ultimi cinque anni, il tribunale
abbia disposto l’estensione della misura cautelare.
Va considerato, poi, che la preclusione alla
partecipazione alle gare ed alla stipulazione dei
contratti di appalto, ai sensi del disposto di cui al
comma 5 ter dell’indicato art. 10 della legge 575/1965,
sussiste anche per le persone condannate con sentenza
definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in
grado di appello, per uno dei delitti di cui all’art.
51, comma 3 bis, del codice di procedura penale (di
associazione di stampo mafioso), ed anche se non vi sia
irrogazione delle misure di prevenzione.
E’ da tenere presente, inoltre, che, in base al disposto
di cui all’indicato art. 34 della legge 19 marzo 1990,
n. 55, i provvedimenti definitivi con i quali viene
irrogata una misura di prevenzione personale sono
iscritti nel Casellario giudiziario, anche se della
relativa esistenza non è fatta menzione nei relativi
certificati rilasciati a richiesta di privati. E’ da
considerare infine che, ai sensi dell’art. 15 della
legge 3 agosto 1988, n. 327, dopo tre anni dalla
cessazione della misura di prevenzione, l’interessato
può chiedere la riabilitazione che, se concessa,
comporta la cessazione di tutti gli effetti
pregiudizievoli riconnessi allo stato di persona
sottoposta a misure di prevenzione.
Il requisito relativo alla mancata pendenza del
procedimento in esame non è autocertificabile (art. 75,
comma 2, del DPR 554/1999 e successive modificazioni)
dovendo l’interessato, come prima rilevato, produrre a
comprova i certificati relativi ai carichi pendenti,
anche se tali certificati hanno insufficiente valenza
probatoria dal momento che, ai sensi del comma 2
dell’indicato art. 34 della legge 55/1990 “non possono
essere rilasciate a privati certificazioni relative alle
annotazioni operate nei registri”.
Il requisito va successivamente verificato a mezzo della
comunicazione scritta o telematica effettuata, anche su
richiesta del soggetto partecipante alla gara (ai sensi
dell’art. 3, comma 1, del DPR 3 giugno 1998, n. 252),
dalla Prefettura della provincia in cui risiede o ha
sede il soggetto interessato; oppure tramite certificato
della Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura portante in calce la dicitura, ai sensi
dell’art. 9 del detto DPR 252/1998 indicato, “nulla osta
ai fini della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive
modificazioni” e con l’indicazione della specifica
attività svolta dall’impresa.
C. Particolarmente complessa è anche l’ipotesi ulteriore
del concorrente “nei cui confronti è stata pronunciata
sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.
444 del codice di procedura penale, per reati che
incidono sull’affidabilità morale e professionale”; “il
divieto opera se la sentenza è stata emessa nei
confronti del titolare o del direttore tecnico, se si
tratta di impresa individuale; del socio o del direttore
tecnico, se si tratta di impresa in nome collettivo o in
accomandita semplice; degli amministratori muniti di
potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si
tratta di altro tipo di società o consorzio”. “In ogni
caso il divieto opera anche nei confronti dei soggetti
cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa
non dimostri di avere adottato atti o misure di completa
dissociazione della condotta penalmente sanzionata”.
“Resta salva in ogni caso l’applicazione dell’art. 178
del codice penale (concernente la concessione della
riabilitazione) e dell’art. 445, comma 2, del codice di
procedura penale” (riguardante l’estinzione del reato
per decorso del termine) (art. 75, comma 1, lett. c) del
D.P.R. 554/1999 e successive modificazioni).
Disposizione, quindi, quella indicata, molto più
articolata e complessa di quella utilizzata ai fini
della qualificazione delle imprese e che fa riferimento
soltanto ad “inesistenza di sentenze definitive di
condanna passate in giudicato ovvero di sentenze di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.
444 del codice di procedura penale a carico del
titolare, del legale rappresentante, dell’amministratore
o del direttore tecnico per
reati che incidono sulla moralità professionale” (art.
17, comma 1, lett. c), del D.P.R. 34/2000).
Al riguardo - a parte la disposta equiparazione della
sentenza di applicazione della pena su richiesta, emessa
ai sensi dell’art. 444 codice di procedura penale
(cosiddetto patteggiamento), alla sentenza di condanna
vera e propria - particolarmente complessa è
l’individuazione dei reati che sono considerati
incidenti sull’affidabilità morale e professionale
dell’imprenditore e delle modalità attraverso le quali
può essere dimostrata la mancata ricorrenza della
condizione in esame.
Quanto alla prima delle indicate questioni, va
richiamata la determinazione n. 56/2000 dell’Autorità di
vigilanza che, conformemente alle indicazioni di cui
alla circolare del Ministero dei lavori pubblici del 1°
marzo 2000, n. 182/40093, ha ritenuto che influiscono
sull’affidabilità morale e professionale del contraente
i reati contro la pubblica amministrazione, l’ordine
pubblico, la fede pubblica ed il patrimonio, se relativi
a fatti la cui natura e contenuto siano idonei ad
incidere negativamente sul rapporto fiduciario con le
stazioni appaltanti per la loro inerenza alle specifiche
obbligazioni dedotte in precedenti rapporti con le
stesse. La mancanza, tuttavia, di parametri fissi e
predeterminati e la genericità della prescrizione
normativa lascia un ampio spazio di valutazione
discrezionale per la stazione appaltante che consente
alla stessa margini di flessibilità operativa al fine di
un equo apprezzamento delle singole concrete
fattispecie, con considerazione di tutti gli elementi
delle stesse che possono incidere sulla fiducia
contrattuale, quali ad. es. l’elemento psicologico, la
gravità del fatto, il tempo trascorso dalla condanna, le
eventuali recidive. Siffatta discrezionalità è,
tuttavia, limitata dalla previsione della norma
secondo cui è fatta salva, in ogni caso, l’applicazione
degli artt. 178 del codice penale e 445 del codice di
procedura penale, riguardanti, rispettivamente, la
riabilitazione e l’estinzione del reato per decorso del
tempo nel caso di applicazione della pena patteggiata.
Il che consente di ritenere, in particolare, che
l’equiparazione della sentenza di patteggiamento alle
sentenze di condanna, così come la ricaduta sulla
società della condanna dell’amministratore o del
direttore tecnico cessato dalla carica nel precedente
triennio, non può comunque portare a disapplicare la
disciplina codicistica riguardante le indicate ipotesi
di estinzione delle pene accessorie per effetto della
riabilitazione e di ogni effetto della sentenza
patteggiata in caso di decorso del tempo. Con la
conseguenza che, una volta pronunciata dal giudice di
sorveglianza la riabilitazione del condannato,
derivandone l’estinzione del reato e delle pene
accessorie ed ogni
altro effetto penale della condanna, ovvero riconosciuto
dal tribunale estinto il reato per il decorso del
termine di cinque o due anni - a seconda che si tratti
di delitto o contravvenzione - di cui al 2° comma
dell’art. 445 del codice di procedura penale, alla
stazione appaltante resta preclusa la possibilità di
valutare negativamente, ai fini dell’ammissione alla
specifica gara, i fatti di cui alla inflitta sentenza di
condanna.
Analogamente ed all’opposto, non potrà essere fatta
alcuna valutazione discrezionale della concreta
fattispecie, dovendosi automaticamente escludere il
concorrente nel caso di ricorrenza delle ipotesi di cui
all’art. 32 quater codice penale (malversazione,
corruzione, etc.), implicante una “incapacità di
contrattare con la pubblica amministrazione”, nonché di
quella di irrogazione di sanzione interdittiva nei
confronti della persona giuridica emessa ai sensi del
D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 per reati contro la pubblica
amministrazione o il patrimonio commessi nell’interesse
o a vantaggio della persona giuridica medesima.
Quanto, poi, alla seconda delle questioni indicate, va
osservato che il certificato del Casellario giudiziario
- con la cui produzione, ai sensi dell’art. 75, comma 2,
D.P.R. 554/1999 e successive modificazioni deve essere
dimostrata l’inesistenza della esaminata causa di
incompatibilità - non riporta, se richiesto da privati,
le condanne per le quali è stato riconosciuto il
beneficio della non menzione, nonché le sentenze di
applicazione della pena su richiesta (patteggiamento),
mentre tali sentenze sono riportate nei certificati
integrali del Casellario giudiziario medesimo rilasciati
su richiesta di una Pubblica amministrazione ovvero di
un ente incaricato di pubblico servizio (art. 688 cod.
proc. pen.). E così analogamente, ai sensi dell’art. 34,
comma 4, della legge 55/1990, i certificati del
Casellario giudiziario spediti a richiesta di privati
non riportano
i provvedimenti definitivi di irrogazione della misura
di prevenzione della sorveglianza speciale inflitta ai
sensi dell’art. 3 della legge 1423/1956.
Con la conseguenza che il presumibile maggior rigore del
legislatore, che, in deroga alla normativa generale
sull’autocertificazione ha voluto imporre - per una
ritenuta maggiore esigenza di affidabilità della
relativa attestazione - la dimostrazione del requisito
soltanto “mediante la produzione del certificato del
Casellario giudiziario”, potrebbe portare, di fatto, ad
una nullificazione dello stesso accertamento sul
requisito medesimo in considerazione del limitato
contenuto attestatorio del certificato stesso. Stante,
tuttavia, l’esplicito dato normativo, che impone al
concorrente il solo onere di produrre il certificato del
Casellario giudiziario non sembra consentito alla
stazione appaltante di gravarlo di un adempimento
ulteriore, quale potrebbe essere quello della
presentazione di un atto di notorietà circa
l’inesistenza di sentenze di condanne con beneficio
della non menzione ovvero di irrogazione di pena su
richiesta ovvero di sanzioni irrogative della
sorveglianza speciale.
In questo senso, quindi, la carenza della piena idoneità
probatoria della certificazione che concerne il soggetto
beneficiato sembra implicare un’inversione dell’onere
della prova in capo alla stazione appaltante, alla
quale, peraltro, per la verifica del requisito, è
consentito accedere al “Casellario informatico delle
imprese qualificate” istituito presso l’Autorità di
vigilanza ed in cui vanno inserite tutte le “sentenze di
condanna passate in giudicato o di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di
procedura penale” (art. 27, comma 2, lett. a), del DPR
34/2001.
Va considerato, inoltre, che, ai sensi dell’art. 688 del
codice di procedura penale, “nei casi in cui il
certificato è necessario per provvedere ad un atto delle
loro funzioni”, le amministrazioni pubbliche ed i
soggetti esercenti un pubblico servizio possono
richiedere il certificato integrale del Casellario
giudiziario medesimo così come le stesse pubbliche
amministrazioni possano accedere ai registri relativi ai
carichi pendenti. Ed ove ciò non sia possibile per la
natura privatistica dell’ente aggiudicatore, lo stesso
potrà farne richiesta all’Autorità di vigilanza che, per
suo conto, provvederà alla acquisizione delle necessarie
informazioni di cui agli indicati registri e del
certificato generale del Casellario medesimo.
Ciononostante, per una più efficace dissuasione dalla
commissione di illeciti e senza che ne derivi alcun
serio aggravio per gli interessati, le stazioni
appaltanti possono disporre nei bandi di gara che la
dichiarazione relativa al possesso dei requisiti
autocertificabili contenga anche una attestazione circa
l’assenza di sentenze di condanne con il beneficio della
non menzione ovvero di irrogazione di pene patteggiate
ovvero di applicazione della misura della sorveglianza
speciale ovvero annotazioni di sentenze, ancorché non
definitive, relative a reati che precludono la
partecipazione alle gare di appalto.
Coerentemente, poi, ad un pregresso prevalente
orientamento giurisprudenziale, è stato formalmente
codificato il principio secondo cui il divieto di
partecipazione alle gare opera anche nel caso in cui la
sentenza sia stata emessa nei confronti di persone
fisiche cessate dalle cariche sociali nel triennio
antecedente la data di pubblicazione del bando, a meno
che non venga dimostrato che l’impresa ha adottato atti
o misure di completa dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata.
La semplice cessazione, pertanto, dalla carica sociale,
per dimissioni o per allontanamento, non è di per sé
sola considerata sufficiente ad escludere la
ripercussione sulla società della condanna inflitta
all’organo, potendosi trattare di mera sostituzione di
facciata, ed occorrendo, pertanto, per evitare la
ripercussione sulla società, la dimostrazione di atti
concreti e tangibili di dissociazione dalla condotta
delittuosa, quale ad es. l’aver iniziato verso lo stesso
azione di responsabilità sociale.
D. Del tutto nuova, poi, è l’ipotesi secondo cui non
possono essere ammesse a partecipare alle gare per
l’affidamento di appalti e concessioni di lavori
pubblici e non possono stipulare i relativi contratti le
imprese “che hanno violato il divieto di intestazione
fiduciaria, posto all’art. 17, 3° comma, della legge 19
marzo 1990, n. 55” sulla prevenzione della delinquenza
di tipo mafioso (art. 75, comma 1, lett. d), D.P.R.
554/1999 e successive modificazioni).
Come è noto, la disciplina in tema di intestazione
fiduciaria dei soggetti appaltatori si ricollega
all’esigenza di evitare che la stazione appaltante perda
il controllo del vero imprenditore che ha partecipato
alla gara; sicché, tranne il caso in cui l’intestazione
fiduciaria concerna società appositamente autorizzate ai
sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, le quali, a
loro volta, abbiano comunicato alla amministrazione
l’identità dei fiducianti, l’acclarata intestazione
fiduciaria comporta l’esclusione dalla partecipazione
alle gare e la preclusione alla stipulazione dei
contratti.
Con D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, è stato emanato
l’apposito “regolamento per il controllo delle
composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatori di
opere pubbliche” al quale va fatto rinvio per quanto
attiene agli obblighi specifici posti a carico delle
società aggiudicatrici ed ai controlli sui relativi
adempimenti. Può, poi, essere osservato che, per la
configurazione dell’ipotesi in esame, come ritenuto in
giurisprudenza, non è necessario il trasferimento di
beni dai fiducianti al soggetto fiduciario, essendo
sufficiente che a quest'ultimo sia conferita, attraverso
idonei strumenti negoziali, la legittimazione ad
esercitare i diritti o le facoltà, necessari per la
gestione dei beni, che possono rimanere formalmente in
capo al fiduciante.
E. Quanto, poi, all’ipotesi di esclusione di coloro “che
hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate
alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro
obbligo derivante dal rapporto di lavoro” (art. 75,
comma 1, lett. e), D.P.R. 554/1999 e successive
modificazioni), ne va sottolineata la maggiore ampiezza
rispetto a quella rilevante ai fini della qualificazione
“inesistenza di violazioni gravi, definitivamente
accertate, attinenti l’osservanza delle norme poste a
tutela della prevenzione e della sicurezza dei luoghi di
lavoro” (art. 17, comma 1, lett. l), D.P.R. 34/2000).
Dal testo della norma, sembra potersi rilevare che sia
necessario, al fine della configurazione dell’ipotesi
esaminata, un definitivo accertamento, di tipo
giurisdizionale o amministrativo, in ordine alla
commissione dell’infrazione; e che sussistano elementi
che inducano a ritenere “grave” la violazione medesima.
Va al riguardo considerato che il più delle volte,
l’infrazione costituisce illecito contravvenzionale
connesso a più gravi forme di reato penale, con la
conseguenza che della stessa risulta fatta attestazione
nei certificati del Casellario giudiziario. Inoltre, la
“gravità” della violazione può desumersi da parte della
stazione appaltante dalla specifica tipologia
dell’infrazione commessa, sulla base anche del tipo di
sanzione (arresto o ammenda) per essa irrogata,
dall’eventuale reiterazione della condotta, del grado di
colpevolezza e delle ulteriori conseguenze dannose che
ne sono derivate (es. infortunio sul lavoro).Va tenuto
presente, inoltre,
che per infrazioni alle norme in materia di sicurezza ed
a ogni altro obbligo derivante dal rapporto di lavoro
debbono intendersi non soltanto le omissioni inerenti il
mancato pagamento dei relativi contributi, quanto anche
le infrazioni alle prescrizioni di cui al D.lgs.
626/1994, D.lgs. 494/1996 e D.lgs. 19 dicembre 1999, n.
528 sulla sicurezza nei cantieri.
F. Considerazioni analoghe vanno, poi, svolte per quanto
riguarda la successiva ipotesi riguardante coloro “che
hanno commesso grave negligenza o malafede
nell’esecuzione di lavori affidati dalla stazione
appaltante che bandisce la gara” (art. 75, comma 1,
lett. f), D.P.R. 554/1999 e successive modificazioni).
Fattispecie più specifica rispetto a quella prevista, ai
fini della qualificazione, dall’art. 17, comma 1, lett.
i), del D.P.R. 34/2000 “inesistenza di errori gravi
nell’esecuzione di lavori pubblici” e per la quale non è
prevista alcuna specifica annotazione nel “Casellario
informatico delle imprese qualificate”. Anche in tal
caso l’esclusione dalle gare può aver luogo soltanto in
presenza di un accertamento, in sede amministrativa o
giurisdizionale, circa la ricorrenza di una negligenza
che sia qualificata come “grave”, ovvero che implichi un
atteggiamento psicologico di mala fede nell’esecuzione
di un precedente contratto di appalto con la medesima
stazione appaltante. La norma - consentendo alle
amministrazioni appaltanti di escludere dalle procedure
finalizzate alla scelta del contraente per l’esecuzione
di lavori soggetti che,
nell’esecuzione di altro lavoro, si siano resi colpevoli
di negligenza o mala fede - deroga al principio di
accesso generalizzato alle pubbliche gare, cui segue
l’obbligo dell’ente committente di contrattare con il
soggetto che, in esito allo specifico metodo di
selezione, risulti avere prodotto la migliore offerta.
Per la configurazione dell’ipotesi in esame non basta,
in particolare, che i lavori non siano stati eseguiti a
regola d’arte ovvero in maniera non rispondente alle
esigenze del committente, occorrendo, invece, una
mancata esecuzione che renda l’opera appaltata
concretamente inutilizzabile.
Né è sufficiente la semplice violazione del dovere di
diligenza nell’adempimento, occorrendo, altresì, che si
tratti di negligenza qualificata da un atteggiamento
psicologico doloso o comunque gravemente colposo
dell’appaltatore.
In definitiva, occorre che vi sia stato inadempimento
dell’imprenditore che abbia portato alla dichiarazione
di non collaudabilità dei lavori, ovvero alla
risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 119 del
D.P.R. 554/1999 e successive modificazioni, ovvero ad
una gravemente errata esecuzione del contratto
giudiziariamente accertata anche se non abbia fatto
seguito la pronunzia di risoluzione.
Da rilevare ancora che, a differenza della normativa
comunitaria che considera rilevante qualsiasi errore
professionale commesso dall’appaltatore, la norma in
esame limita l’esclusione dalle procedure di gara ai
soli fatti di inadempimento dell’impresa in pregressi
rapporti con la stazione appaltante. L’errore grave
nell’esecuzione dei lavori pubblici, dovunque e comunque
commesso, è invece situazione ostativa al conseguimento
della qualificazione, in base al disposto di cui
all’art. 17, comma 1, lett. l), del D.P.R. 34/2000 e la
sua dimostrazione è connessa al dovere delle stazioni
appaltanti di comunicazione all’Autorità per la
vigilanza sui lavori pubblici dei fatti implicanti grave
negligenza e grave inadempimento nell’esecuzione dei
contratti di appalto. Come,
poi, ritenuto in giurisprudenza, va sottolineato che i
comportamenti compiuti dai dipendenti in danno della
stazione appaltante e sanzionati in sede penale si
pongono in stretta connessione con l’esecuzione dei
lavori ed integrano l’ipotesi di negligenza dell’impresa
appaltatrice che abbia al riguardo omesso ogni dovuto e
preventivo controllo (anche nella scelta delle
maestranze e collaboratori che non diano dimostrazione
di affidabilità sia sul piano tecnico che su quello
morale).
G. Un accertamento amministrativo o giurisdizionale
occorre anche per quanto riguarda l’ulteriore
fattispecie relativa a “coloro che abbiano commesso
irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse,
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in
cui sono stabiliti” (art. 75, comma 1, lett. g), D.P.R.
554/1999 e successive modificazioni). A differenza della
normativa comunitaria, secondo cui può essere escluso
dalla partecipazione all’appalto l’imprenditore “che non
sia in regola con gli obblighi del pagamento delle
imposte e delle tasse secondo le disposizioni del paese
ove egli è stabilito o del paese dell’amministrazione
aggiudicatrice” (art. 24 comma 1 lett. f) della
direttiva Cee 37/93) l’ipotesi considerata richiede,
infatti, la definitività dell’accertamento
dell’irregolarità tributaria; definitività che può
conseguire sia ad una decisione giurisdizionale, sia da
un atto amministrativo di accertamento tributario non
impugnato e divenuto incontestabile.
H. L’ultima fattispecie di cui alla lett. g), dell’art.
75, 1° comma, D.P.R. 554/1999 e successive
modificazioni, è, infine, relativa a coloro “che
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando
di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai
requisiti ed alle condizioni rilevanti per la
partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai
dati in possesso dell’Osservatorio”.
La norma è di contenuto pressoché identico a quella di
cui alla lett. m) del 1° comma dell’art. 17 del D.P.R.
34/2000, relativa ai requisiti generali per la
qualificazione, “inesistenza di false dichiarazioni
circa il possesso dei requisiti richiesti per
l’ammissione agli appalti e per il conseguimento
dell’attestazione di qualificazione”.
A differenza, tuttavia, di tale corrispondente
disposizione regolamentare sul sistema di
qualificazione, che non pone alcun limite temporale alla
rilevanza delle dichiarazioni rese, l’ipotesi in esame
attribuisce rilievo alle sole dichiarazioni false rese
nell’ultimo anno
antecedente la pubblicazione del bando di gara. Con la
conseguenza, peraltro, che, sulla base di una
interpretazione logico-sistematica delle due
fattispecie, si deve ritenere che il termine annuale sia
operante anche per la qualificazione di cui all’art. 17
indicato. Se così non fosse, infatti, si avrebbe una
incomprensibile diversità di valutazione dello stesso
fatto implicante il medesimo disvalore e l’ipotizzazione
di una causa di esclusione dalla qualificazione
definitiva e senza possibilità di riabilitazione.
La fattispecie si correla, poi, all’art. 27, comma 2,
lett. r) e s) del D.P.R. 34/2000 che prevede
l’inserimento nel “Casellario informatico delle imprese
qualificate” degli “eventuali provvedimenti di
esclusione dalle gare ai sensi dell’art. 8, comma 7,
della legge adottati dalla stazione appaltante”, e delle
“eventuali falsità nelle dichiarazioni rese in merito ai
requisiti e alle condizioni rilevanti per la
partecipazione alle procedure di gara, accertate in
esito alle procedure di cui all’art. 10, comma 1 quater,
della legge”.
L’ipotesi in esame concerne, quindi, innanzitutto il
caso in cui la falsità della dichiarazione riguardi i
requisiti di capacità economico-finanziaria e
tecnico-organizzativi e risulti da un provvedimento
dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici
adottato, ai sensi dell’art. 4, comma 7, della legge
109/1994 e successive modificazioni, a seguito di
segnalazione della stazione appaltante così come
disposto dall’indicato art. 10, comma 1 quater, della
medesima legge.
La stessa riguarda, inoltre, anche i casi in cui siano
state rese dichiarazioni non veritiere in ordine ad
altri requisiti ed altre condizioni rilevanti per la
partecipazione alle procedure di gara, sia configurabile
o meno un reato, ed escluso il caso in cui la difformità
tra le dichiarazioni rese e le attestazioni documentali
acquisite successivamente sia dovuta a comprovato errore
scusabile implicante la non intenzionalità della
difforme dichiarazione. Ne consegue che le stazioni
appaltanti dovranno segnalare alla Autorità per la
vigilanza sui lavori pubblici tutti i casi di non
corrispondenza, con riferimento ai requisiti e
condizioni per la partecipazione alle gare, tra le
dichiarazioni rese dai partecipanti e la successiva
acquisita documentazione; e l’Autorità, a sua volta,
provvederà alla diretta iscrizione del dato nel
“Casellario informatico delle imprese qualificate”
qualora lo stesso risulti confermato da un procedimento
giurisdizionale o
amministrativo divenuto inoppugnabile, ovvero, negli
altri casi, previo contraddittorio con l’interessato. Da
tenere presente che il termine annuale entro il quale è
operante l’esaminata preclusione decorre dalla data di
commissione del fatto; sicché dallo stesso va
concretamente detratto il tempo occorrente ai fini della
iscrizione del dato nel “Casellario informatico delle
imprese qualificate”.
Conclusivamente, come rilevato precedentemente,
l’impresa concorrente nel pubblico incanto, in sede di
offerta, fa autodichiarazione di non trovarsi in una
delle situazioni di cui all’art. 75, comprese quelle di
cui alle lettere b) e c), del D.P.R. 554/1999 e
successive modificazioni e presenta anche i certificati
del Casellario giudiziario e dei carichi pendenti.
Nel caso della licitazione privata, invece, è la domanda
di ammissione alla gara che contiene l’autodichiarazione
di inesistenza delle situazioni di cui all’art. 75
indicato, mentre è l’offerta che è accompagnata dal
certificato del Casellario giudiziario e dei carichi
pendenti.
In sede di gara l’amministrazione procede alla
individuazione di un campione di concorrenti, nei cui
confronti verifica la veridicità delle autodichiarazioni;
il campione è individuato tramite
sorteggio, tranne che non esistano e siano motivatamente
indicate ragioni che giustifichino una diversa scelta.
Le stazioni appaltanti procedono, poi, ad una verifica
circa l’esattezza delle dichiarazioni.
L’Impresa viene esclusa se si trova nelle condizioni
previste dal D.P.R. 554/1999 e successive modificazioni
come ostative alla partecipazione alle gare. La stazione
appaltante, verificato che vi è difformità tra quanto
dimostrato e quanto costituisce causa ostativa alla
partecipazione, segnala gli estremi della difformità,
indipendentemente dall’accertamento penale, all’Autorità
per la vigilanza sui lavori pubblici.
Al riguardo è da tenere presente che, ad integrazione di
quanto già precisato al punto H del capo II, esistono
disposizioni del cui contenuto va effettuato un
coordinamento. Anzitutto la disposizione dell’art. 27
del regolamento 34/2000 prevede le segnalazioni
all’Osservatorio, da un lato della situazione di
oggettiva falsità della dichiarazione in quanto
accertata con il procedimento previsto dall’art. 10,
comma 1 quater, della legge 109/1994 e successive
modificazioni, dall’altro prevede una formula generale
che si riferisce ai provvedimenti di esclusione dalle
gare adottati dalle stazioni appaltanti. Questi
provvedimenti di esclusione dalle gare possono fondarsi
su situazioni di fatto diverse, possono conseguire alla
esistenza di situazioni preclusive, possono
riferirsi a fatti già accertati irrevocabilmente con
sentenze passate in giudicato, etc., possono riferirsi
ad attestazioni esistenti nel “Casellario informatico
delle imprese qualificate” circa il comportamento
dell’impresa e possono, infine, riguardare le stesse
false dichiarazioni previste con riferimento all’art.
10, comma 1 quater, della legge 109/1994 e successive
modificazioni.
Risulta, quindi, evidente che la generica previsione
dell’art. 27 indicato deve avere
un’interpretazione differenziata a seconda delle
fattispecie cui si riferisce e che vi possono essere
ricomprese. Quanto, poi, all’ipotesi di falsa
dichiarazione sorgono due problemi. Il primo concerne il
significato dell’espressione “falsa”. Essa può essere
intesa come riferimento ad un fatto costituente reato
oppure intesa come espressione che riguardi la
difformità tra dichiarazione e attestazioni documentali
successivamente acquisite, non determinata da quell’errore
scusabile che, proprio in quanto tale, tende ad
escludere l’intenzionalità della difforme dichiarazione.
Pertanto, ove si accerti che vi è difformità e non vi è
stato errore scusabile, deve considerarsi verificato
ogni elemento che attiene alla cosiddetta falsità della
dichiarazione.
Va, poi, tenuto presente che, indipendentemente da ogni
previsione normativa, quando si tratti di provvedimenti
aventi carattere o effetti sanzionatori, è principio
generale dell’ordinamento che l’adozione degli stessi
debba essere preceduta da un momento di contraddittorio.
Ciò la giurisprudenza in tanti casi ha ritenuto, ed ha
affermato che le regole del contraddittorio ed il modo
di attuarsi debbono essere desunte da fattispecie
analoghe che in questo caso sono costituite proprio
dall’art. 10, comma 1 quater della legge 109/1994 e
successive modificazioni. Ne segue che la comunicazione
da parte della stazione appaltante può comportare, in
ogni caso, un procedimento in contraddittorio, salvo che
gli elementi forniti siano esaustivi della dimostrazione
della anzidetta discordanza. Allora potrà aversi diretta
iscrizione sulla base di un provvedimento nel
“Casellario informatico delle imprese qualificate”. In
entrambi i casi, comunque, i provvedimenti sono
impugnabili innanzi al giudice amministrativo.
Il rapporto poi tra gli effetti delle fattispecie che
vanno inserite nel “Casellario informatico delle imprese
qualificate” e delle fattispecie tassative di esclusione
può essere inteso tenendo presente che le fattispecie
relative al Casellario medesimo discendono da tre cause:
1. procedimenti giudiziali conclusi con sentenza
definitiva;
2. provvedimenti amministrativi divenuti inoppugnabili;
3. fattispecie di illeciti che richiedono un
accertamento, in base a quanto sopra detto, effettuato
dall’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.
Per le prime due ipotesi: 1) le fattispecie previste
come causa di esclusione, seguono la sorte delle
conseguenze non penali delle pronunce penali (vedi
codice procedura penale); 2) il provvedimento definitivo
dell’autorità amministrativa, tipico in materia di
previdenza, è di regola suscettibile di sanatoria in
conseguenza di regolarizzazione successiva. Non vi è
dubbio che, fino a che sanatoria e regolarizzazione non
siano intervenute, vi è l’illecito iscritto al
“Casellario informatico delle imprese qualificate” e vi
è l’obbligo di esclusione dalle gare.
L’ultima ipotesi trova invece una espressa indicazione
del termine di durata che è quella dell’anno.
Pur se nella realtà concreta l’anno può ridursi ad un
periodo di tempo minore non si può superare il dato
normativo il quale riguarda il limite di efficacia della
dichiarazione falsa ed ha come momento di riferimento
due termini: la data in cui si bandisce la gara e la
data in cui la falsità è avvenuta. L’iscrizione nel
“Casellario informatico delle imprese qualificate” può
certamente avvenire successivamente, ma si tratta di
lasso di tempo cui solo la prassi amministrativa può
apportare quella riduzione che lo renda ragionevole.
Si può ritenere, pertanto, che le stazioni appaltanti
debbano, innanzi tutto, procedere ad una immediata
verifica circa il possesso dei requisiti generali dei
concorrenti al fine della loro ammissione alla gara,
sulla base delle autodichiarazioni da essi presentate,
delle certificazioni dagli stessi prodotte e dai
riscontri rilevabili anche dai dati risultanti dal
“Casellario informatico delle imprese qualificate”
istituito presso l’Autorità per la vigilanza sui lavori
pubblici. Nell’espletamento di detta verifica le
stazioni appaltanti opereranno (secondo consolidato
orientamento giurisprudenziale) sulla base di un
criterio di ragionevolezza nella ricostruzione della
volontà del concorrente e senza limitarsi al solo
significato testuale delle dichiarazioni rese.
Ciò, tuttavia, non esclude possibili verifiche ulteriori
disposte d’ufficio, e senza che ne derivi un aggravio
probatorio per i concorrenti, effettuate eventualmente a
campione e secondo le modalità previste dalla normativa
sull’autocertificazione (art. 71, DPR 28 dicembre 2000,
n. 445) o, comunque, secondo criteri discrezionali della
stazione appaltante. In ogni caso, il possesso dei
requisiti generali richiesti va verificato nei confronti
delle imprese, prima e seconda aggiudicataria, con la
richiesta alle stesse di esibizione di tutta la
documentazione - eventualmente non ancora acquisita -
necessaria ai fini della prova di quanto autodichiarato
in sede di domanda di partecipazione.
Per tutte le esposte considerazioni
1. I partecipanti alle gare per l’affidamento di
contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici
devono dichiarare, ai sensi dell’art. 75, comma 2, del
D.P.R. 554/1999, nel testo introdotto dal D.P.R.
412/2000, di non trovarsi in alcuna delle condizioni di
cui alle fattispecie descritte e definite nelle
precedenti lettere A), D), E), F), G) e H) del capo II e
devono produrre il certificato del Casellario
giudiziario e quello dei carichi pendenti. Nel caso di
associazioni di imprese o di consorzi
l’autodichiarazione e la certificazione devono
riguardare tutte le imprese riunite o consorziate o che
intendono riunirsi o consorziarsi.
2. Le stazioni appaltanti possono disporre nei bandi di
gara che la dichiarazione di cui al punto 1) contenga
anche l’attestazione di non essere stato sottoposto alla
misura di prevenzione della sorveglianza speciale e che,
negli ultimi cinque anni, non vi è stata estensione nei
suoi confronti dei divieti derivanti dalla irrogazione
della sorveglianza speciale nei riguardi di un proprio
convivente; e che la stessa dichiarazione contenga,
altresì, l’attestazione che non è stata pronunziata nei
propri confronti sentenza di condanna con il beneficio
della non menzione nei certificati del Casellario
giudiziario spediti a richiesta dei privati, ovvero di
irrogazione della pena su richiesta (patteggiamento).
3. Le stazioni appaltanti procederanno ad un primo ed
immediato riscontro della veridicità delle dichiarazioni
rese anche con la consultazione del “Casellario
informatico delle imprese qualificate” istituito presso
l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici. Nel
caso sia riscontrata la falsità della dichiarazione, le
stazioni appaltanti escluderanno il concorrente dalla
gara.
4. Nel caso in cui dalla dichiarazione del concorrente o
dai certificati - da esso prodotti o in altro modo
acquisiti - emerga l’avvenuta sottoposizione dello
stesso alla misura di prevenzione della sorveglianza
speciale, oppure risultino estese nei suoi confronti i
divieti derivanti dalla irrogazione della sorveglianza
speciale nei riguardi di persone con lui conviventi, la
stazione appaltante procederà alla esclusione dalla gara
a meno che non sia stata successivamente concessa la
riabilitazione. Analogamente la stazione appaltante
provvederà alla esclusione del concorrente dalla gara
qualora risulti emessa nei suoi confronti sentenza
definitiva di condanna per un reato indicato dall’art.
32 quater del codice penale, ovvero sentenza ancorché
non definitiva ma confermata in appello, pronunciata ai
sensi del comma 5 ter dell’art. 10 della legge 575/1965.
Allo stesso modo procederà alla esclusione dalla gara
del concorrente persona giuridica qualora risulti
irrogata sanzione interdittiva nei confronti della
stessa, emessa ai sensi del d.lgs. 231/2001 per reati
contro la pubblica amministrazione o il patrimonio
commessi nel proprio interesse o a proprio vantaggio.
Qualora, invece, risulti pronunziata una sentenza penale
di condanna passata in giudicato ovvero di irrogazione
di pena patteggiata per altro reato, la stazione
appaltante valuterà discrezionalmente l’incidenza della
condanna sull’affidabilità morale del concorrente
tenendo conto del tipo di reato, delle relative
circostanze, della pena irrogata e del tempo trascorso
dalla sua commissione e darà adeguata motivazione in
merito all’esclusione o meno dalla gara, tenendo in ogni
caso conto dell’eventuale riabilitazione ovvero della
richiamata estinzione del reato per il quale è stata
applicata una pena patteggiata per decorso del termine
di cinque o due anni a seconda se si tratti
di delitto o contravvenzione.
5. Il divieto di intestazione fiduciaria di cui alla
precedente lett. D) del capo II è configurabile, a meno
che non vi sia stata regolare comunicazione della
identità di un fiduciante regolarmente autorizzato, in
ogni caso in cui dagli accertamenti della stazione
appaltante risulti conferita, attraverso idonei
strumenti giuridici, la legittimazione ad esercitare i
diritti o le facoltà concernenti i beni dell’impresa a
soggetti diversi dal titolare concorrente.
6. La gravità delle infrazioni “debitamente accertate”
in materia di sicurezza ed obblighi derivanti dal
rapporto di lavoro sarà valutata dalla stazione
appaltante considerando, oltre alla specifica tipologia
della violazione commessa, il tipo di sanzione irrogata
(arresto o ammenda), l’eventuale reiterazione della
condotta, il grado di colpevolezza e le ulteriori
conseguenze dannose che ne sono derivate (es.
infortunio).
7. La grave negligenza o malafede nell’esecuzione di
precedenti lavori affidati dalla stazione appaltante
sarà ritenuta nel caso di dichiarata non collaudabilità
dei lavori, ovvero di intervenuta risoluzione o di
accertata (in sede giurisdizionale) inesecuzione
gravemente colposa anche se la stessa non abbia portato
alla risoluzione del contratto.
8. L’ipotesi della commissione di irregolarità rispetto
agli obblighi relativi al pagamento delle imposte o
tasse è da ritenersi configurata nel caso di sussistenza
di accertamento tributario divenuto definitivo perché
non impugnato ovvero a seguito di passaggio in giudicato
della decisione sull’impugnazione.
9. L’ipotesi della falsità di cui alla precedente lett.
H) del capo II ricorre sia nel caso in cui la falsa
dichiarazione concerna i requisiti economico-finanziari
e tecnico-organizzativi sia quella in cui riguardi altri
requisiti necessari per la partecipazione alla gara o
per conseguire l’attestazione della qualificazione.
10. In caso di constatazione della insussistenza dei
requisiti di carattere generale, come in precedenza
descritti, le stazioni appaltanti provvederanno, oltre
che alla motivata esclusione dalla gara, alla
trasmissione, entro il termine di gg. 10, di copia del
provvedimento alla Autorità per la vigilanza sui lavori
pubblici al fine della adozione da parte della stessa di
provvedimenti di propria competenza per l’eventuale
iscrizione nel “Casellario informatico delle imprese
qualificate”.
11. La verifica a campione dell’effettivo possesso dei
requisiti generali, eccezionalmente disposta prima di
procedere all’aggiudicazione della gara, va effettuata
con accertamenti d’ufficio della stazione appaltante e
senza richiesta di presentazione alle imprese di
ulteriore certificazione o documentazione.
Successivamente all’aggiudicazione provvisoria eventuali
certificati o documenti mancanti ai fini della comprova
dei requisiti generali saranno, invece, richiesti ai
concorrenti primi e secondi classificati.
12. I dati del Casellario giudiziario non risultanti dai
certificati spediti a richiesta dei privati potranno
essere verificati attraverso la diretta acquisizione da
parte della stazione appaltante del certificato
integrale. Le stazioni appaltanti che non identificano
una pubblica amministrazione e non sono ritenute
esercenti un pubblico servizio e che, pertanto, non
hanno accesso ai dati integrali del Casellario
giudiziario possono farne richiesta all’Autorità per la
vigilanza sui lavori pubblici che, per loro conto,
provvederà all’acquisizione del certificato integrale.
13. Il requisito di cui alla lett. B) del capo II va
verificato dalla stazione appaltante a mezzo della
comunicazione scritta o telematica effettuata, anche su
richiesta del concorrente (ai sensi dell’art. 3, comma
1, del DPR 252/1998) dalla Prefettura della provincia in
cui risiede o ha sede il soggetto interessato, oppure
tramite certificato della Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura portante in calce
la dicitura, ai sensi dell’art. 9 dell’indicato DPR
252/1998, “nulla osta ai fini della legge 31 maggio
1965, n. 575 e successive modificazioni”.
Il Relatore
il Presidente
Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 12
dicembre 2001
Il Segretario |