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L'AUTORITà PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Nella
sua riunione del Consiglio del 7 marzo 2005 e, in
particolare, nella sua prosecuzione dell'8 e del 9 marzo
2005;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante
«Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni e norme sui sistemi delle
telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante
«Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e
privato»;
Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122, recante
«Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio
1997, n. 249 relativi all'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione
e di interruzioni pubblicitarie televisive»;
Visto il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15 recante
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato
dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione
o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore
radiotelevisivo», convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 marzo 1999, n. 78;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, recante «testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5 recante
«Disposizioni urgenti per il differimento di termini in
materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e
digitali, nonché per il risanamento di impianti
radiotelevisivi» convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 marzo 2001, n. 66;
Vista la propria delibera n. 435/01/CONS, recante
«Approvazione del regolamento relativo alla
radiodiffusione terrestre in tecnica digitale»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 284 del 6 dicembre 2001;
Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2002, recante
«Approvazione del Piano nazionale di ripartizione delle
frequenze», e successive modificazioni;
Vista la propria delibera n. 249/02/CONS del 31 luglio
2002, recante «Approvazione del piano nazionale di
assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione
sonora in tecnica digitale», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 187 del 10 agosto
2002;
Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112 recante «Norme di
principio in materia di assetto del sistema
radiotelevisivo e della RAI -Radiotelevisione ialiana
S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del
testo unico della radiotelevisione» ed, in particolare,
l'art. 24;
Sentite le associazioni maggiormente rappresentative
delle imprese radiofoniche;
Vista la nota del Ministero delle comunicazioni prot. GM/141414/4686/DL
dell'8 marzo 2005 che comunica l'avviso favorevole sul
testo del regolamento;
Preso atto delle osservazioni formulate dalla RAI -
Radiotelevisione Italiana S.p.a. con nota DICOM/RI/0000161
dell'8 marzo 2005;
Considerata la necessità di stabilire una disciplina
che, in accordo con i criteri e i principi direttivi
contenuti nell'art. 24, comma 1, della legge n.
112/2004, consenta lo sviluppo della diffusione
radiofonica in tecnica digitale come naturale evoluzione
del sistema analogico, con la previsione di procedure
volte al rilascio delle licenze e delle autorizzazioni
per l'esercizio della radiodiffusione sonora in tecnica
digitale ai soggetti legittimamente operanti nel sistema
radiofonico analogico, secondo criteri di
semplificazione; la disciplina per il rilascio di
licenze ed autorizzazioni in conformità al piano
nazionale di assegnazione delle frequenze, per le
risorse risultanti in esubero; la definizione di norme
tecniche di esercizio finalizzate al corretto e
razionale
utilizzo delle risorse radioelettriche; la definizione
delle fasi di sviluppo della radiofonia digitale, anche
con riferimento al ruolo della concessionaria del
servizio pubblico radiotelevisivo, nonché la disciplina
della fase di avvio dell'attuazione del piano di
assegnazione delle frequenze, anche relativamente al
cumulo dei programmi radiofonici;
Considerato che l'art. 23, comma 9, della legge n.
112/2004 prevede che al fine di agevolare la conversione
dalla tecnica analogica alla tecnica digitale la
diffusione dei programmi televisivi prosegue con
l'esercizio degli impianti legittimamente in funzione
alla data di entrata in vigore della legge stessa e che,
tra detti impianti sono ricompresi anche quelli operanti
in banda VHF-III sulle frequenze che il piano nazionale
di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione
sonora in tecnica digitale destina alla radiofonia
digitale T-DAB;
Considerato, pertanto, che non essendo disponibili tutte
le risorse frequenziali necessarie per l'attuazione
completa del piano nazionale di assegnazione delle
frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica
digitale, occorre dare luogo all'assegnazione delle
risorse attualmente disponibili, prevalentemente in
banda UHF-L, fino alla scadenza prevista dalla legge per
la conversione definitiva delle trasmissioni televisive
in tecnica digitale, procedendo successivamente a tale
data al completamento del piano di assegnazione;
Considerata, in particolare, l'esigenza di adeguare ed
integrare il presente regolamento in relazione
all'andamento della fase di avvio dei mercati, al
programma di attuazione dei piani di assegnazione delle
frequenze e all'evoluzione della normativa nazionale e
comunitaria, anche relativamente all'individuazione di
criteri che garantiscano, in presenza di risorse
insufficienti a soddisfare tutte le richieste da parte
dei fornitori di contenuti, l'accesso ai fornitori
indipendenti di contenuti in base alla qualità della
programmazione, al pluralismo informativo, alla natura
comunitaria delle trasmissioni e alla tutela delle
minoranze linguistiche;
Ritenuto di attribuire a soggetti distinti, fornitore di
contenuti e operatore di rete, gli obblighi previsti
della normativa vigente per gli attuali concessionari,
in particolare gli obblighi derivanti:
a) dalla fornitura di programmi radiofonici, ai soggetti
autorizzati a fornire contenuti;
b) dall'assegnazione delle risorse frequenziali e
dall'installazione di impianti e infrastrutture ai
soggetti titolari di licenza di operatore di rete;
Ritenuto altresì di prevedere, anche in coerenza con
l'orientamento del nuovo quadro regolamentare
comunitario, una autorizzazione generale che abiliti
alla fornitura di servizi sulle reti radiofoniche
terrestri nell'ottica di sviluppare un mercato aperto
dei servizi interattivi e ritenuto altresì di includere
nella stessa categoria di servizi la fornitura di guide
elettroniche ai programmi;
Considerata l'esigenza di rispettare, nel nuovo contesto
tecnologico, il rispetto dei principi posti dalla legge
a tutela del pluralismo dell'informazione, della
trasparenza, della concorrenza e della non
discriminazione, mediante l'applicazione dei limiti
previsti dalla legge n. 112/2004;
Udita la relazione del Commissario avv. Alessandro
Luciano, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento
concernente l'organizzazione ed il funzionamento
dell'Autorità;
Delibera:
Art.
1.
1. L'Autorità adotta, ai sensi dell'art. 24, comma 1,
della legge 3 maggio 2004, n. 112, il regolamento
recante la disciplina della fase di avvio delle
trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale.
2. Il testo del regolamento di cui al comma 1 é
riportato nell'allegato A alla presente delibera che ne
costituisce parte integrante e sostanziale.
La presente delibera é pubblicata nel bollettino
ufficiale dell'Autorità e nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
Napoli, 9 marzo 2005
Il presidente: Cheli
Allegato A
alla delibera n. 149/05/CONS
REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELLA FASE DI AVVIO
DELLE TRASMISSIONI RADIOFONICHE TERRESTRI IN TECNICA
DIGITALE
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «programmi radiofonici numerici o palinsesti»
l'insieme dei contenuti sonori e dati ad essi associati
predisposti dal fornitore
di contenuti, destinati alla fruizione del pubblico
mediante diffusione radiofonica terrestre in tecnica
numerica DAB e comunque, secondo lo standard ETS 300
401, e caratterizzati da un unico marchio;
b) «programmi dati»: servizi di informazione costituiti
da prodotti editoriali multimediali, anche elettronici,
diversi da programmi radiofonici numerici, non prestati
su richiesta individuale e diffusi su reti terrestri in
tecnica numerica DAB e comunque secondo lo standard ETS
300 401;
c) «blocco di diffusione»: l'insieme dei programmi dati
e radiofonici numerici e dei servizi interattivi diffusi
su una frequenza assegnata e comprendenti almeno cinque
diversi palinsesti;
d) «capacità trasmissiva»: numero dei blocchi di
diffusione irradiabili a copertura del territorio
nazionale sulle frequenze terrestri attribuite sulla
base del piano nazionale di ripartizione delle frequenze
e del piano nazionale di assegnazione delle
frequenze;
e) «capacità trasmissiva del singolo blocco»: il numero
totale di bit al secondo suddivisibile tra i vari
servizi multimediali;
f) «operatore di rete»: il soggetto titolare del diritto
di installazione, esercizio e fornitura di una rete di
comunicazioni elettroniche su frequenze terrestri in
tecnica digitale T-DAB e di impianti di messa in onda,
multiplazione, distribuzione e diffusione terrestre in
tecnica numerica e delle risorse frequenziali che
consentono la trasmissione di programmi radiofonici e di
programmi dati agli utenti;
g) «fornitore di contenuti radiofonici»: il soggetto che
ha la responsabilità editoriale nella predisposizione
dei programmi radiofonici e dei programmi-dati destinati
alla diffusione anche ad accesso condizionato su
frequenze terrestri in tecnica digitale e che
é legittimato a svolgere le attività commerciali ed
editoriali connesse alla diffusione dei suoni e dei
relativi dati;
h) «fornitore di servizi»: il soggetto che fornisce,
attraverso l'operatore di rete, servizi al pubblico di
accesso condizionato mediante distribuzione agli utenti
di chiavi numeriche per l'abilitazione alla fruizione
dei programmi, alla fatturazione dei
servizi ed eventualmente alla fornitura di apparati,
ovvero che fornisce servizi della società
dell'informazione ai sensi dell'art.1, numero 2, della
direttiva n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva
n. 98/48/CE, ovvero fornisce una guida elettronica ai
programmi;
i) «ambito locale»: l'esercizio dell'attività di
radiodiffusione sonora in tecnica digitale con
irradiazione del segnale, da parte di un soggetto
direttamente o attraverso più soggetti tra loro
controllati o collegati, fino a una copertura massima di
15 milioni di abitanti;
j) «ambito nazionale»: l'esercizio dell'attività di
radiodiffusione sonora in tecnica digitale non limitato
all'ambito locale;
k) «fornitore di contenuti a carattere comunitario»:
fornitore di contenuti caratterizzato dall'assenza dello
scopo di lucro, che trasmette programmi originali
autoprodotti che hanno riferimento ad istanze culturali,
etniche, politiche e religiose per almeno il 30
per cento dell'orario di trasmissione giornaliero
compreso tra le ore 7 e le ore 21, che può avvalersi di
sponsorizzazioni e che non trasmette più del 10 per
cento di pubblicità per ogni ora di diffusione;
l) «programmi originali autoprodotti»: programmi
realizzati in proprio dal soggetto fornitore di
contenuti o dalla sua controllante o da sue controllate,
ovvero in co-produzione con altro fornitore di
contenuti;
m) «piano nazionale di ripartizione delle frequenze»: il
piano che disciplina l'uso in tempo di pace delle bande
di frequenze in ambito nazionale redatto sulla base
dell'art. 5 del regolamento delle radiocomunicazioni dell'Unione Internazionale delle Radiocomunicazioni
(UIT) ed approvato con decreto ministeriale 8 luglio
2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 146 alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 169 del
20 luglio 2002, e successive modificazioni e
integrazioni;
n) «piano nazionale di assegnazione delle frequenze per
la radiodiffusione sonora in tecnica digitale»: il piano
di assegnazione delle frequenze terrestri per l'utilizzo
radiofonico in tecnica digitale adottato con la delibera
249/02/CONS, e successive
modificazioni ed integrazioni;
o) «Autorita»: l'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni istituita dall'art. 1, comma 1, della
legge 31 luglio 1997, n. 249;
p) «Ministero»: il Ministero delle comunicazioni;
q) «Codice»: il decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche;
r) «fase di avvio dei mercati»: il periodo che
intercorre tra l'entrata in vigore del presente
regolamento e la data prevista dal decreto-legge 23
gennaio 2001, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 marzo 2001, n. 66 per la conversione
delle
trasmissioni televisive su frequenze terrestri in
tecnica digitale.
Art. 2.
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento definisce le disposizioni per
promuovere lo sviluppo della diffusione radiofonica in
tecnica digitale in attuazione di quanto previsto
dall'art. 24, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n.
112.
Capo II
Autorizzazioni per i fornitori di contenuti radiofonici
Art. 3.
Tipologie delle autorizzazioni e modalità di rilascio
1. L'autorizzazione, in ambito nazionale o locale, per
la fornitura dei programmi radiofonici e programmi dati
destinati alla diffusione in tecnica digitale su
frequenze terrestri é rilasciata dal Ministero sulla
base delle norme del presente regolamento.
L'autorizzazione é richiesta per ciascun programma
diffuso in tecnica digitale, ivi inclusi quelli ad
accesso condizionato.
2. Possono presentare domanda per il rilascio delle
autorizzazioni di cui al presente articolo, i soggetti
che abbiano la propria sede legale in Italia ovvero in
uno Stato dello Spazio Economico Europeo (SEE). Il
rilascio di autorizzazione a soggetti che non abbiano la
propria sede in Italia, ovvero in uno Stato dello Spazio
Economico Europeo, é consentito a condizione che lo
Stato ove il soggetto richiedente ha la propria sede
legale pratichi un trattamento di effettiva reciprocità
nei confronti di soggetti italiani. Sono salve in ogni
caso le disposizioni contenute negli accordi
internazionali.
3. L'autorizzazione per fornitore di contenuti
radiofonici in ambito nazionale é rilasciata
esclusivamente a società di capitali o cooperative che
impieghino non meno di quindici dipendenti in regola con
le vigenti disposizioni di legge in materia
previdenziale.
4. L'autorizzazione per fornitore di contenuti
radiofonici in ambito locale é rilasciata esclusivamente
a società di persone o di capitali o a società
cooperative che impieghino non meno di due dipendenti in
regola con le vigenti disposizioni di legge in materia
previdenziale.
5. L'autorizzazione per fornitore di contenuti a
carattere comunitario, in ambito nazionale o locale, é
rilasciata esclusivamente a fondazioni, associazioni
riconosciute o non riconosciute e a società cooperative
prive di scopo di lucro.
6. Le autorizzazioni di cui al presente articolo non
possono essere rilasciate ai soggetti i cui
amministratori e legali rappresentanti abbiano riportato
condanna irrevocabile a pena detentiva superiore a sei
mesi per delitto non colposo o che siano
sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive
modificazioni e integrazioni,o alle misure di sicurezza
previste dagli articoli 199 e seguenti del codice
penale.
7. Il palinsesto del fornitore di contenuti, é
identificato da un unico marchio o denominazione e deve
rispettare gli obblighi di programmazione e diffusione
previsti dalla normativa vigente in materia di
radiodiffusione sonora. Il palinsesto giornaliero non
può essere inferiore a 18 ore.
8. La domanda di autorizzazione per fornitore di
contenuti deve contenere i dati relativi al soggetto
richiedente, l'indicazione relativa all'ambito nazionale
o locale ed i bacini di riferimento nonché la
dichiarazione di espressa accettazione delle condizioni
previste dal presente regolamento. La domanda deve
essere corredata dalla seguente documentazione:
a) dichiarazione che gli amministratori e i legali
rappresentanti non abbiano riportato condanna
irrevocabile a pena detentiva per delitto non colposo
superiore a sei mesi e non siano sottoposti a misure di
sicurezza o di prevenzione;
b) certificato del registro delle imprese relativo al
soggetto richiedente per le società di persone e di
capitali o certificazione comprovante la costituzione
del richiedente in fondazione,associazione riconosciuta
o non riconosciuta società cooperativa
priva di scopo di lucro;
c) estratto del libro soci del soggetto richiedente,
corredato da dichiarazione, sottoscritta dal legale
rappresentante, attestante la inesistenza di patti
fiduciari aventi ad oggetto, in tutto o in parte, il
capitale sociale del soggetto richiedente, ovvero, in
caso
di esistenza di detti patti fiduciari, corredato da
dichiarazione,sottoscritta dal legale rappresentante, da
cui risulti l'identità dei beneficiari effettivi dei
diritti di socio;
d) documentazione comprovante il numero di dipendenti
impiegati in regola con le vigenti disposizioni di legge
in materia previdenziale, ad esclusione delle domande
per fornitore di contenuti a carattere comunitario in
ambito nazionale o locale;
e) l'elenco dei soci che, alla data di presentazione
della domanda, detengono una partecipazione superiore al
2 per cento del capitale sociale, con indicazione del
numero delle azioni o quote possedute da ciascun socio,
nonché delle situazioni di controllo.
Qualora i soci che detengono anche indirettamente il
controllo del soggetto richiedente siano a loro volta
società, deve essere altresì allegato l'elenco dei soci
di queste ultime che ne detengano, anche indirettamente,
il controllo;
f) gli elementi che documentino il rispetto delle
disposizioni sul divieto di posizioni dominanti;
g) il marchio o la denominazione di identificazione del
programma o palinsesto e quello diverso dal precedente
di eventuali programmi comuni con altri fornitori di
contenuti in ambito locale;
h) le ricevute dei versamenti di cui all'art. 5, comma
1, del presente regolamento, salvo che per i soggetti di
cui al comma 12.
9. é fatto obbligo ai soggetti titolari di
autorizzazione ai sensi del presente articolo di
comunicare al Ministero ogni eventuale cambiamento delle
informazioni indicate nella domanda di autorizzazione,
nonché nei documenti di cui al comma 8. Detta
comunicazione deve essere effettuata entro sessanta
giorni dal verificarsi dell'evento che ha dato luogo
all'obbligo di informativa.
10. Resta fermo l'obbligo di effettuare le comunicazioni
al Registro degli operatori di comunicazioni istituito
presso l'Autorità, ai sensi della delibera n. 236/01/CONS,
e successive modificazioni.
11. Il Ministero provvede al rilascio o al diniego
dell'autorizzazione entro sessanta giorni dalla
ricezione della domanda. Il termine per l'adozione del
provvedimento può essere prorogato di una sola volta,
con provvedimento motivato, fino a un massimo di trenta
giorni qualora il Ministero, ritenendo necessario un
supplemento di istruttoria, richieda chiarimenti o
integrazioni.
La proroga é comunicata con lo stesso provvedimento con
cui il Ministero delibera di procedere al supplemento di
istruttoria. Il procedimento si conclude con
l'archiviazione in caso di ritiro dell'istanza o di
inerzia da parte del richiedente protrattasi oltre i
sessanta giorni dall'ultima comunicazione del Ministero.
12. I soggetti autorizzati alla prosecuzione
nell'esercizio dell'attività di radiodiffusione sonora
in tecnica analogica ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis,
del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n.
66, possono richiedere al Ministero l'autorizzazione per
la fornitura dei programmi radiofonici numerici
destinati alla diffusione in tecnica digitale su
frequenze terrestri, in ambito nazionale o locale, nel
rispetto di quanto previsto dai commi 13, 14 e 15.
13. L'autorizzazione di cui al comma 12 consente di
trasmettere programmi radiofonici numerici nel bacino di
utenza, o parte di esso,
oggetto della concessione o dell'autorizzazione in
tecnica analogica.
La domanda di autorizzazione, che deve contenere la
dichiarazione di espressa accettazione delle condizioni
previste dal presente regolamento, é presentata per
ciascun programma diffuso in tecnica numerica ed é
condizionata al rispetto delle seguenti condizioni:
1) che permangano per tutta la durata
dell'autorizzazione i requisiti previsti per la
prosecuzione dell'attività di radiodiffusione sonora in
tecnica analogica dall'art. 1, commi 2-bis e 2-ter, del
decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;
2) che venga diffuso in tecnica digitale il medesimo
programma radiofonico diffuso su frequenze terrestri in
tecnica analogica; a tal fine l'emittente deve
dichiarare la denominazione o il marchio identificativo
del programma o palinsesto e quello diverso dal
precedente di eventuali programmi comuni con altri
fornitori di contenuti in ambito locale;
3) che il richiedente sia in regola con il versamento
dei canoni dovuti per l'esercizio dell'attività di
radiodiffusione sonora in tecnica analogica e non sia
incorso nella sanzione della revoca della concessione o
dell'autorizzazione.
14. Il Ministero provvede al rilascio
dell'autorizzazione di cui al comma 12 entro un mese
dalla ricezione della domanda; decorso tale termine
senza che il Ministero si sia espresso l'autorizzazione
si intende rilasciata.
15. I soggetti di cui al comma 12, qualora intendano
irradiare anche programmi diversi da quelli già diffusi
in tecnica analogica, sono tenuti a richiedere specifica
autorizzazione ai sensi del comma 8.
Art. 4.
Durata, rinnovo, estinzione, decadenza e revoca
dell'autorizzazione
1. L'autorizzazione di cui all'art. 3 é rilasciata per
una durata di dodici anni ed é rinnovabile conformemente
alle norme vigenti al momento del rinnovo e può essere
ceduta a terzi previo assenso del Ministero, sentita
l'Autorità, salvo quanto previsto dal comma 2. Ai fini
dell'assenso il Ministero verifica che il soggetto
subentrante sia in possesso dei medesimi requisiti
previsti per il rilascio dell'autorizzazione.
2. L'autorizzazione conseguita ai sensi dell'art. 3,
comma 12, può essere ceduta solo conformemente alle
norme che disciplinano la cessione di intera azienda o
di ramo di azienda nel campo della radiodiffusione
sonora in tecnica analogica.
3. L'autorizzazione di cui all'art. 3 si estingue in
caso di scadenza del termine di cui al comma 1 senza che
sia stato richiesto il rinnovo, nonché nei casi di
rinuncia di dichiarazione di fallimento o ammissione ad
altra procedura concorsuale, salvo il caso
di autorizzazione in via provvisoria all'esercizio
dell'attività d'impresa.
4. La perdita dei requisiti oggettivi o soggettivi
previsti per il rilascio della autorizzazione di cui
all'art. 3 comporta la decadenza dalla medesima.
5. Il Ministero dispone, con provvedimento motivato, la
revoca delle autorizzazioni rilasciate ai sensi
dell'art. 3 in caso di grave o reiterata violazione
delle disposizioni di cui al presente regolamento ovvero
nei casi previsti dall'art. 16, comma 2, della legge 18
agosto 2000, n. 248. Il termine per l'adozione del
provvedimento di revoca é di quarantacinque giorni
decorrenti dalla data di notifica della comunicazione di
avvio del procedimento. Le parti possono presentare
memorie scritte e documenti entro quindici giorni dal
ricevimento della predetta comunicazione. Trascorso
inutilmente tale termine, il Ministero procede ai sensi
di legge.
Art. 5.
Contributi
1. Il soggetto richiedente una autorizzazione di cui
all'art. 3, per fornitore di contenuti radiofonici in
ambito nazionale é tenuto al pagamento della somma di
euro 3.000 (tremila euro) a titolo di contributo per le
spese di istruttoria. Il fornitore di contenuti in
ambito locale é tenuto al pagamento della somma di euro
300 (trecento euro) per bacino provinciale: tale
contributo é ridotto del cinquanta per cento per ogni
bacino provinciale oltre il primo e, in ogni caso, la
somma complessiva da versare non può essere superiore a
euro 1.000. Per i fornitori di contenuti a carattere
comunitario, rispettivamente in ambito nazionale e in
ambito locale, gli importi sono ridotti della metà. Ai
fini del presente comma le province autonome di Trento e
di Bolzano sono considerate bacino provinciale. Gli
importi di cui al presente comma sono automaticamente
adeguati per ciascun anno solare successivo a quello
di entrata in vigore del presente regolamento in misura
pari al tasso programmato di inflazione per il medesimo
anno. In caso di mancato pagamento del contributo la
domanda é dichiarata improcedibile.
2. Con successivo provvedimento l'Autorità determina la
misura dei contributi per controlli e verifiche.
3. I soggetti di cui all'art. 3, comma 12, non sono
tenuti al pagamento dei contributi di cui al presente
articolo.
Art. 6.
Registro dei programmi e conservazione delle
registrazioni
1. I soggetti titolari di un'autorizzazione rilasciata
ai sensi dell'art. 3 compilano mensilmente il registro
dei programmi nel formato, anche elettronico, definito
dall'Autorità.
2. I soggetti di cui al comma 1 conservano, d'intesa con
gli operatori di rete attraverso i quali diffondono i
propri palinsesti, la registrazione integrale dei
programmi radiofonici diffusi per i tre mesi successivi
alla data di diffusione dei programmi stessi. La
registrazione deve consentire di individuare, per
ciascun programma o porzione di programma, le
informazioni relative alla data ed all'ora di
diffusione.
Art. 7.
Responsabilità e rettifica
1. I titolari di autorizzazione rilasciata ai sensi
dell'art. 3 sono responsabili della natura e del
contenuto dei programmi diffusi, dei dati ed immagini
relative ai loro rispettivi programmi e rispondono dei
danni cagionati a terzi secondo le norme vigenti. I
direttori dei radiogiornali sono considerati direttori
responsabili ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge
6 agosto 1990, n. 223.
2. I soggetti titolari di autorizzazione rilasciata ai
sensi dell'art. 3 sono tenuti all'osservanza degli
obblighi di cui all'art. 10 della legge 6 agosto 1990 n,
223, in tema di rettifica, previsti per i soggetti
titolari di concessione per la diffusione di programmi
radiofonici su frequenze terrestri in tecnica analogica.
Art. 8.
Pubblicità, sponsorizzazioni, radiovendite
1. I soggetti titolari di autorizzazione, rilasciata ai
sensi dell'art. 3, sono tenuti al rispetto delle
disposizioni vigenti in materia di pubblicità,
sponsorizzazioni e radiovendite, applicabili
all'attività di radiodiffusione radiofonica su frequenze
terrestri
in tecnica analogica, svolta, rispettivamente, dai
concessionari in ambito nazionale o locale, a carattere
commerciale o comunitario.
Capo III
Autorizzazioni per i fornitori di servizi
Art. 9.
Autorizzazione alla fornitura dei servizi e dati ad
accesso condizionato
1. La fornitura di servizi e dati ad accesso
condizionato, é soggetta ad autorizzazione generale, che
si consegue mediante presentazione di una dichiarazione
ai sensi e con le modalità dell'art. 25 del codice.
2. Nella dichiarazione di cui al comma 1, i fornitori di
servizi di accesso condizionato si obbligano:
a) ad osservare le condizioni di accesso ai servizi di
cui agli articoli 42 e 43 e dell'allegato n. 2, parte I,
del codice;
b) ad osservare la carta dei servizi di cui al comma 3.
3. I fornitori di servizi di accesso condizionato
adottano, sulla base delle linee guida emanate
dall'Autorità, entro sessanta giorni
dall'autorizzazione, una carta dei servizi da sottoporre
all'approvazione dell'Autorità. Il fornitore di servizi
é tenuto a
far sottoscrivere la carta dei servizi al soggetto
controllato o legato da accordi contrattuali che, in
tutto o in parte, offre per suo conto servizi agli
utenti finali. La carta dei servizi adottata per la
fornitura dei servizi di accesso condizionato é
vincolante
anche per il fornitore di contenuti che fornisce i
programmi e per l'operatore di rete che li diffonde.
Capo IV
Licenze per gli operatori di rete radiofonici
Art. 10.
Tipologie di licenze e obblighi dell'operatore di rete
1. La licenza di operatore di rete radiofonico in
tecnica digitale in ambito nazionale o locale é
rilasciata dal Ministero prioritariamente ai soggetti
autorizzati alla prosecuzione nell'esercizio
dell'attività di radiodiffusione sonora in tecnica
analogica ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis, del
decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con
modificazioni dalla legge 20 marzo 2001, n. 66 che ne
facciano richiesta in forma singola o mediante consorzi
o società consortili esclusivamente costituiti dai
medesimi. Tali consorzi o società consortili, ai fini
del presente regolamento, sommano i requisiti di
capitale sociale e di esperienza editoriale di ciascuno
dei componenti. La predetta licenza consente
esclusivamente la diffusione nel bacino di utenza, o
parte di esso, oggetto della vigente concessione o
autorizzazione per la radiodiffusione sonora in tecnica
analogica.
2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, le
associazioni riconosciute o non riconosciute, le
fondazioni e le società cooperative prive di scopo di
lucro esercenti emittenti a carattere comunitario
possono costituire consorzi o società consortili
interamente partecipate dai predetti soggetti.
3. La licenza di operatore di rete radiofonico in
tecnica digitale in ambito nazionale o locale, in
conformità al piano nazionale di assegnazione delle
frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica
digitale, per le risorse risultanti in esubero di cui
all'art. 15, é rilasciata dal Ministero anche a soggetti
diversi da quelli di cui ai comma 1 purché in possesso
dei requisiti di cui ai commi 3 o 4, rispettivamente per
l'ottenimento della licenza in ambito nazionale o
locale.
4. La licenza di operatore di rete radiofonico in ambito
nazionale può essere richiesta da soggetti costituiti in
società di capitali, società cooperative, società
consortili o consorzi, di nazionalità di uno degli Stati
membri dell'Unione europea o dello Spazio economico
europeo, il cui capitale sociale interamente versato
all'atto di presentazione della domanda non sia
inferiore, al netto delle perdite risultanti dall'ultimo
bilancio di esercizio, al dieci per cento
dell'investimento da effettuare.
5. La licenza di operatore di rete radiofonico in ambito
locale può essere richiesta da soggetti costituiti in
società di persone,
società di capitali, società cooperative società
consortili o consorzi, di nazionalità di uno degli Stati
membri dell'Unione europea o dello Spazio economico
europeo, il cui capitale sociale interamente versato
all'atto di presentazione della domanda non sia
inferiore, al netto delle perdite risultanti dall'ultimo
bilancio di esercizio, al cinque per cento
dell'investimento da effettuare.
6. Il rilascio di licenza a società che non siano di
nazionalità italiana ovvero di uno Stato dell'Unione
europea o dello Spazio economico europeo, é consentito a
condizione che lo Stato di cui il soggetto richiedente
abbia la nazionalità pratichi un trattamento di
effettiva reciprocità nei confronti di soggetti
italiani, fatte salve le disposizioni derivanti da
accordi internazionali.
7. La diffusione per mezzo delle radiofrequenze
associate alla licenza é consentita esclusivamente dai
siti previsti dal piano di assegnazione delle frequenze
per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale, fatto
salvo quanto stabilito dal medesimo piano in materia di
equivalenza dei siti, anche ai fini di quanto previsto
dall'art. 13, comma 2.
8. I titolari di licenza di operatore di rete possono
provvedere direttamente alla installazione delle
infrastrutture, nonché richiedere al Ministero
l'assegnazione, non a titolo oneroso, delle frequenze
disponibili per i collegamenti in ponte radio.
9. Ai titolari di licenza per operatore di rete si
applicano le disposizioni di cui all'art. 5, comma 1,
lettera l), della legge
3 maggio 2004, n. 112.
10. Il soggetto titolare di licenza di operatore di rete
radiofonico nel fornire le risorse per il trasporto, la
formattazione, la codifica e la multiplazione dei
programmi e dei dati:
a) rispetta le norme tecniche di emissione, adottando
standard trasmissivi compatibili con le norme vigenti;
b) rispetta le normative sanitarie, ambientali,
urbanistiche e di assetto territoriale per
l'installazione delle infrastrutture e delle
apparecchiature, nonché le disposizioni relative alla
condivisione o alla messa a disposizione degli impianti
e dei siti;
c) assicura la sicurezza del funzionamento della rete,
il mantenimento della sua integrità, la messa a punto di
procedure di gestione e di controllo degli impianti e
delle apparecchiature,nonché l'impiego di personale
adeguatamente qualificato al fine di
garantire la massima qualità delle prestazioni rese a
vantaggio dell'utenza;
d) garantisce la qualità dei segnali irradiati,
conformemente alle prescrizioni tecniche fissate
dall'Autorità e l'uso efficiente delle risorse
trasmissive;
e) rispetta gli obblighi di copertura previsti dall'art.
19.
11. L'operatore di rete stabilisce, nel rispetto delle
disposizioni del presente regolamento e della normativa
vigente, gli opportuni accordi tecnici e commerciali con
i fornitori di contenuti i cui programmi vengono diffusi
attraverso la propria rete e con i
fornitori di servizi forniti attraverso la propria rete.
L'operatore di rete non può modificare o alterare i
programmi sonori, i programmi dati e i servizi o i
programmi della società dell'informazione forniti da
soggetti terzi ed é tenuto al rispetto dei limiti di cui
all'art. 22.
12. L'operatore di rete in ambito nazionale può fornire
servizi di trasmissione e diffusione a fornitori di
contenuti autorizzati in ambito locale nel rispetto dei
limiti previsti dall'art. 24, comma 4, della legge 3
maggio 2004, n. 112;
13. L'operatore di rete radiofonico in ambito locale può
fornire servizi di trasmissione e diffusione a fornitori
di contenuti in ambito nazionale, nel rispetto dei
limiti previsti per questi ultimi dall'art. 22 del
presente regolamento.
Art. 11.
Domanda per il rilascio della licenza di operatore di
rete per la radiodiffusione sonora su frequenze
terrestri in ambito nazionale o locale
1. La domanda per ottenere la licenza di operatore di
rete per la radiodiffusione sonora su frequenze
terrestri, in ambito nazionale o locale, deve essere
presentata dal richiedente al Ministero. Ciascuna
domanda é diretta ad ottenere una sola licenza e deve
contenere:
a) i dati relativi al soggetto richiedente;
b) l'indicazione dell'ambito nazionale o locale;
c) il bacino di piano richiesto;
d) l'eventuale uso di sistemi di codifica;
e) l'impegno ad installare gli impianti in conformità,
per caratteristiche, sistemi e modalità di
funzionamento, alla normativa vigente, nonché alle
disposizioni in materia antinfortunistica e di tutela ed
igiene del lavoro;
f) il progetto di rete comprensivo dei dati sulla
copertura raggiungibile entro tre anni;
g) il piano di massima economico-finanziario per i primi
tre anni di esercizio dell'attività;
h) l'eventuale richiesta di collegamenti di
comunicazione elettronica;
i) le tipologie di programmi e servizi che si intende
distribuire nel blocco di programmi;
j) la dichiarazione di espressa accettazione delle
condizioni previste dal presente regolamento.
2. Alla domanda per il rilascio della licenza deve
essere allegata la seguente documentazione:
a) certificazione rilasciata, nei quattro mesi
precedenti la presentazione della domanda per il
rilascio della licenza, dagli organi competenti
riguardante la costituzione del richiedente in una delle
forme previste dall'art. 10, commi 3 o 4 rispettivamente
per la
licenza in ambito nazionale o per la licenza in ambito
locale, con capitale sociale non inferiore a quanto
previsto dal medesimo art. 10, commi 3 o 4,
rispettivamente per la licenza in ambito nazionale o in
ambito locale;
b) certificato di nazionalità della società, qualora non
italiana;
c) elenco dei soci che, alla data di presentazione della
domanda, detengono una partecipazione superiore al 2 per
cento del capitale sociale, con indicazione del numero
delle azioni o quote possedute da ciascun socio, nonché
delle situazioni di controllo.
Qualora i soci che detengono anche indirettamente il
controllo del soggetto richiedente siano a loro volta
società deve essere altresì allegato l'elenco dei soci
di queste ultime che ne detengano, anche indirettamente,
il controllo;
d) per le società consortili e per i consorzi, copia
autentica dello statuto ed elenco dei soci alla data di
presentazione della domanda;
e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da
parte dei soggetti per i quali deve essere acquisita la
documentazione antimafia ai sensi del decreto
legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e successive
modificazioni;
f) dichiarazione che gli amministratori e i legali
rappresentanti non abbiano riportato condanna
irrevocabile a pena detentiva per delitto non colposo
superiore a sei mesi e non siano sottoposti a misure di
sicurezza o prevenzione;
g) per i soggetti di cui all'art. 10, comma 1,
attestazione che il richiedente, o ciascuno dei soci del
consorzio o della società consortile, sia in regola con
il versamento dei canoni per l'esercizio della
radiodiffusione sonora in tecnica analogica e non
sia incorso nella sanzione della revoca della
concessione o dell'autorizzazione e documentazione
comprovante il capitale sociale, interamente versato, al
netto delle perdite risultanti dal bilancio,calcolato
sulla media degli ultimi tre esercizi antecedenti a
quello di presentazione della domanda, ottenuto sommando
i capitali sociali dei soggetti di cui si compone il
consorzio o la società consortile.
3. A garanzia del corretto espletamento degli obblighi
assunti con la domanda di cui al comma 1, i richiedenti
dovranno rilasciare adeguata fideiussione bancaria
ovvero garanzia nelle forme previste dall'ordinamento
vigente, secondo le modalità e gli importi che saranno
determinati dal Ministero nel bando di cui all'art. 13,
comma3.
Art. 12.
Radiofrequenze utilizzabili
1. La trasmissione di programmi per la radiodiffusione
sonora in tecnica digitale su frequenze terrestri T-DAB
deve essere effettuata nelle bande di frequenza previste
per detti servizi, nel rispetto degli accordi
internazionali, della normativa dell'Unione europea e di
quella nazionale, nonché dei piani nazionali di
ripartizione e di assegnazione delle radiofrequenze e
delle disposizioni in materia contenute nel presente
regolamento.
2. Qualora, pur nel rispetto delle prescrizioni
contenute nella licenza ovvero nell'atto di assegnazione
delle radiofrequenze, una stazione di radiodiffusione
interferisca con altre stazioni radioelettriche
legittimamente operanti, l'Autorità, in conformità a
quanto previsto dall'art. 1, comma 6, lettera a), n. 3,
della legge 31 luglio 1997, n. 249, promuove
l'intervento degli organi del Ministero al fine di
adottare le misure idonee ad eliminare tali disturbi.
3. Il provvedimento di assegnazione delle radiofrequenze
a ciascun operatore di rete é distinto dalla licenza ed
il suo contenuto dipende dalla effettiva disponibilità
di porzioni dello spettro elettromagnetico ed é
assoggettato agli obblighi di cui all'art. 12 della
legge 3 maggio 2004, n. 112. Le modalità di assegnazione
delle frequenze effettivamente disponibili alla data di
entrata in vigore del presente regolamento nonché delle
frequenze risultanti in esubero sono disciplinate agli
articoli 13, 14 e 15.
Art. 13.
Assegnazione delle radiofrequenze
1. Le frequenze sono assegnate per l'irradiazione
all'interno dei bacini previsti dal piano nazionale di
assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione
sonora in tecnica digitale per cui é stata richiesta la
licenza di operatore di rete ai sensi dell'art. 11.
2. Al fine di consentire il completamento della fase di
avvio dei mercati, a seguito della quale sarà data
completa attuazione al piano nazionale di assegnazione
delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica
digitale, agli operatori di rete titolari delle licenze
di cui all'art. 10 sono assegnate le frequenze della
banda UHF-L previste dal piano nazionale di ripartizione
delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica
digitale. Le frequenze della banda VHF-III, su base di
non interferenza con le
utilizzazioni televisive analogiche legittimamente
esercite ai sensi dell'art. 23, comma 9, della legge 3
maggio 2004, n. 112, sono assegnate a complemento ed
integrazione della copertura in banda UHF-L, nei limiti
delle previsioni dei piani nazionali di ripartizione e
di assegnazione delle frequenze e degli accordi
internazionali.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente regolamento il Ministero, sentita
l'Autorità e le associazioni maggiormente
rappresentative delle imprese radiofoniche private,
adotta un bando recante i termini per il rilascio delle
licenze di operatore di rete in ambito nazionale e
locale ai soggetti di cui all'art. 10, comma 1, per
l'utilizzazione delle frequenze di cui al comma 2
prevedendo un termine non inferiore a quattro mesi per
la presentazione delle domande 4. Qualora le frequenze
individuate dal bando di cui al comma 3 risultino
sufficienti a soddisfare tutte le richieste pervenute in
esito al medesimo bando, il Ministero, sentita
l'Autorità, entro i successivi sessanta giorni provvede
al rilascio delle licenze di operatore di rete ed
assegna, con separato provvedimento, le radiofrequenze
necessarie al funzionamento dell'impianto o della rete.
5. Nel caso in cui, per specifici bacini di piano le
frequenze risultino insufficienti a soddisfare tutte le
richieste pervenute in esito al bando di cui al comma 3,
il Ministero, sentita l'Autorità, promuove l'accordo tra
i richiedenti per la condivisione delle
medesime risorse frequenziali, in accordo con i principi
di cui all'art. 18. Qualora l'accordo non intervenga
entro il termine specificato nel bando di cui al comma
3, il Ministero, sentita l'Autorità, adotta una
procedura di selezione comparativa da
espletare secondo i criteri stabiliti all'art. 14.
6. Nel caso in cui, per specifici bacini di piano, le
risorse frequenziali risultino in esubero rispetto alle
richieste pervenute in esito al bando di cui al comma 3,
il Ministero adotta le procedure di cui all'art. 15.
7. Successivamente alla conclusione della fase di avvio
dei mercati le frequenze della banda VHF-III di cui al
piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la
radiodiffusione sonora in tecnica digitale sono
prioritariamente assegnate ai soggetti di cui all'art.
10, comma 1, per il completamento della copertura,
secondo le procedure che saranno individuate
dall'Autorità con il provvedimento di cui all'art. 19,
comma 3.
Art. 14.
Procedura di selezione comparativa
1. Il Ministero notifica a tutti i soggetti di cui
all'art. 10, comma 1, che hanno presentato domanda per
il rilascio della licenza di operatore di rete ai sensi
del bando di cui all'art. 13, comma 3, per i bacini di
piano nei quali le frequenze assegnabili sono risultate
insufficienti e per la cui condivisione non é
intervenuto l'accordo tra i richiedenti ai sensi
dell'art. 13, comma 5, l'avvio della procedura di
selezione comparativa.
2. La selezione comparativa di cui al comma 1 avviene
sulla base dei seguenti elementi:
a) qualità del progetto di rete e del piano di massima
economico-finanziario;
b) potenzialità economica del soggetto richiedente
valutata in base al capitale sociale, interamente
versato, al netto delle perdite risultanti dal bilancio,
calcolato sulla media degli ultimi tre esercizi
antecedenti a quello di presentazione della domanda. Per
i
consorzi o le società consortili la potenzialità
economica viene valutata anche sommando i capitali
sociali dei soggetti di cui si compone il consorzio o la
società consortile;
c) tipologie di programmi e servizi che si intendono
irradiare nel blocco di programmi, con particolare
riguardo a quelli di informazione e di pubblica utilità;
d) esperienza maturata nel settore radiofonico, anche
con riferimento ai singoli soggetti partecipanti al
consorzio o alla società consortile, ivi comprese le
conoscenze e o esperienze nel settore della
radiodiffusione sonora terrestre in tecnica digitale.
3. Il valore da assegnare a ciascuno degli elementi di
cui al comma 2 é fissato dal Ministero nel bando di cui
all'art. 13, comma 3. Costituisce titolo preferenziale
per l'ottenimento della licenza la costituzione del
richiedente in consorzio o società consortile.
4. Ai fini della selezione comparativa di cui al comma
1, gli elementi relativi al singolo soggetto di cui si
compone il consorzio o la società consortile sono
valutati una volta sola, indipendentemente dal numero di
consorzi o società consortili ai quali il soggetto
partecipa. A tal fine i soggetti partecipanti a consorzi
o a società consortili devono specificare nella domanda
presentata dal consorzio o dalla società consortile se
la partecipazione avviene in uno solo di essi o in più
consorzi o società consortili e, in tal caso, a favore
di quale consorzio o società consortile i propri
elementi devono essere valutati.
5. Ai fini del rispetto della condizione di cui all'art.
24, comma 1, lettera c), ultimo periodo, della legge 3
maggio 2004, n. 112, gli elementi relativi ai soggetti
partecipanti a consorzi o società consortili vengono
valutati ove vi sia corrispondenza tra il
bacino di utenza oggetto della concessione o
autorizzazione per la radiodiffusione sonora in tecnica
analogica del singolo soggetto equello richiesto dal consorzio o dalla società
consortile in sede di presentazione della domanda.
6. Al termine della valutazione comparativa il Ministero
compila due separate graduatorie delle domande
pervenute, una per l'ambito nazionale e una per l'ambito
locale, relative ai bacini di piano in cui le frequenze
disponibili sono risultate insufficienti e provvede,
verificata la rispondenza dei bacini di utenza richiesti
a quelli oggetto dell'attività di radiodiffusione sonora
in tecnica analogica, al rilascio delle licenze di
operatore di rete ai soggetti collocati in graduatoria,
nel rispetto del principio di cui all'art. 24, comma 1,
lettera b), della legge 3 maggio 2004, n. 112.
L'assegnazione delle frequenze é disposta con separato
provvedimento sessanta giorni dal rilascio della
licenza.
Art. 15.
Assegnazione delle radiofrequenze in esubero
1. Il Ministero, nel caso in cui, per specifici bacini
di piano, le frequenze siano risultate in esubero
rispetto alle richieste pervenute in esito al bando di
cui all'art. 13, comma 3, pubblica nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e nel proprio sito
Internet un avviso relativo alle frequenze ancora
disponibili nei predetti bacini invitando i soggetti in
possesso dei requisiti di cui all'art. 10, nonché i
soggetti di cui all'art. 10, comma 1, a presentare
domanda per il rilascio delle licenze di operatore di
rete nei predetti bacini secondo le modalità di cui
all'art. 11.
2. Il Ministero, mediante le forme di cui al comma 1, dà
notizia della prima domanda pervenuta e fissa il termine
di un mese per l'invio di ulteriori domande per il
medesimo bacino di utenza.
Decorso il periodo di un mese dalla pubblicazione
dell'avviso, senza che siano pervenute domande di
ottenimento della licenza di operatore di rete e di
assegnazione delle frequenze in numero superiore alla
frequenze disponibili nel predetto bacino, il Ministero
procede al rilascio della licenza di operatore di rete e
del provvedimento di assegnazione delle frequenze ai
soggetti che ne hanno fatto richiesta in possesso dei
requisiti previsti dall'art. 10. Qualora nel predetto
periodo di un mese pervengano domande che eccedono il
numero delle risorse assegnabili, il Ministero, sentita
l'Autorità, procedere alla valutazione delle medesime
secondo la procedura di cui all'art.14, dandone
preventiva comunicazione ai richiedenti. Alla procedura
di cui al presente comma non si applica quanto previsto
dall'art. 14, comma 5.
3. La procedura di cui ai commi 1 e 2 é ripetuta almeno
ogni due anni per le frequenze non assegnate e per
quelle resesi disponibili a seguito di rinunce, revoche
o riduzioni di assegnazione.
Art. 16.
Progetto dell'impianto o della rete
1. Il progetto dell'impianto o della rete, da allegare
alla domanda di cui all'art. 13, redatto in conformità
con le prescrizioni del piano nazionale di assegnazione
delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica
digitale, può comprendere una o più stazioni di
radiodiffusione. La costituzione della rete deve
risultare da una descrizione anche grafica, riportata su
un supporto informatico compatibile con la base di dati
che verrà indicata dal Ministero nel bando di cui
all'art. 13, comma 3, sentita l'Autorità, nella quale
sono indicate tutte le stazioni di radiodiffusione e le
relative aree di servizio nonché gli eventuali impianti
di collegamento, compresi quelli tra le sedi di
produzione e i trasmettitori di radiodiffusione.
2. Il progetto deve essere redatto nel rispetto dei
limiti e dei valori relativi alle emissioni
radioelettriche fissati dalla
normativa vigente.
3. Il Ministero, sentita l'Autorità, può disporre
modifiche al progetto di rete o a ciascuno dei singoli
impianti che la compongono.
Art. 17.
Verifiche sugli impianti
1. Gli impianti oggetto della licenza per la
radiodiffusione radiofonica in tecnica digitale su
frequenze terrestri devono essere costituiti
esclusivamente da apparecchiature conformi alla
normativa vigente.
2. Il Ministero procede alla verifica degli impianti
anche presso le sedi del licenziatario, che é tenuto a
consentire, in qualsiasi momento, libero accesso agli
incaricati.
Art. 18.
Condivisione di infrastrutture e impianti
1. I titolari di licenza di operatore di rete
radiofonica in ambito nazionale o locale, anche
congiuntamente tra loro, possono impiegare anche le
infrastrutture fornite da terzi e possono provvedere
all'uso in comune di infrastrutture tecniche,
infrastrutture civili e impianti, limitatamente alle
attività oggetto della licenza e nel rispetto dei limiti
previsti dalle emissioni elettromagnetiche e dai piani
di assegnazione delle frequenze. Ulteriori modalità di
condivisione sono stabilite dall'Autorità con il
regolamento di cui all'art. 12, comma 7, della legge 3
maggio 2004, n. 112.
2. L'ubicazione e l'uso comune delle infrastrutture sono
oggetto di accordi commerciali e tecnici tra le parti
interessate. Alle eventuali controversie si applica la
disposizione di cui all'art. 1,comma 11, della legge 31
luglio 1997, n. 249.
Art. 19.
Obblighi di copertura
1. I titolari di licenza di operatore di rete
radiofonica in ambito nazionale, nella fase di avvio dei
mercati ed avvalendosi delle frequenze previste all'art.
13, comma 2, devono realizzare, a decorrere dalla data
di assegnazione delle frequenze, la copertura di almeno
un terzo dei capoluoghi di regione entro tre anni.
2. I titolari di licenza di operatore di rete
radiofonica in ambito locale, nella fase di avvio dei
mercati ed avvalendosi delle frequenze previste all'art.
13, comma 2, devono realizzare, a decorrere dalla data
di assegnazione delle frequenze, la copertura di almeno
il 30% della popolazione del bacino locale entro tre
anni.
3. Ulteriori obblighi di copertura sono stabiliti
dall'Autorità a seguito del completamento della fase di
avvio dei mercati, sulla base dell'utilizzo di tutte le
frequenze previste dal piano nazionale di assegnazione
delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica
digitale.
Art. 20.
Durata delle licenze, revoca e contributi
1. Le licenze hanno una validità di venti anni e sono
rinnovabili conformemente alle norme vigenti al momento
del rinnovo e possono essere cedute a terzi soltanto
previo assenso del Ministero delle comunicazioni,
sentita l'Autorità, salvo quanto previsto dal comma 2.
Ai fini dell'assenso il Ministero verifica che il
soggetto subentrante sia in possesso dei medesimi
requisiti previsti per il rilascio della licenza 2. La
licenza conseguita dai soggetti di cui all'art. 10,
comma 1, può essere ceduta solo conformemente alle norme
che disciplinano la cessione di intera azienda o di ramo
di azienda nel campo della radiodiffusione sonora in
tecnica analogica.
3. La licenza si estingue in caso di scadenza del
termine di cui al comma 1 senza che sia stato richiesto
il rinnovo, nonché nei casi di rinuncia del soggetto
autorizzato, di dichiarazione di fallimento ovvero di
sottoposizione ad altra procedura concorsuale, salvo il
caso di autorizzazione in via provvisoria all'esercizio
dell'attività d'impresa.
4. La perdita dei requisiti oggettivi o soggettivi
previsti per il rilascio della licenza comporta la
decadenza dalla medesima.
5. Se il titolare di una licenza non ottempera a una
delle condizioni indicate nella licenza stessa, il
Ministero, sentita l'Autorità, può sospendere,
modificare o revocare la licenza individuale o imporre
in maniera proporzionata misure specifiche per garantire
tale ottemperanza. Il Ministero, eccetto i casi di
violazioni ripetute da parte della suddetta impresa, può
richiedere l'adozione di misure adeguate entro un mese a
decorrere dal suo intervento. Se l'impresa ottempera a
quanto richiesto dal Ministero, questo, entro due mesi
dal suo intervento iniziale, adotta le conseguenti
determinazioni. Se l'impresa non ottempera a quanto
richiesto dal Ministero, questo, entro due mesi dal suo
intervento iniziale, conferma il proprio provvedimento
motivandolo. Il provvedimento é comunicato all'impresa
interessata entro sette giorni dall'adozione.
6. A titolo di contributo delle spese di istruttoria e
per i costi amministrativi della gestione del titolo
amministrativo, il soggetto licenziatario é tenuto al
pagamento:
a) della somma di euro 6.000 (seimila euro) per una rete
in ambito nazionale;
b) della somma di euro 600 (seicento euro) per una rete
in ambito locale; tale contributo é ridotto, per ogni
bacino provinciale oltre il primo, del cinquanta per
cento e, in ogni caso,la somma complessiva da versare a
titolo di contributo non può essere superiore a euro
2.000 (duemila euro).
7. Il contributo di cui al comma 6 deve essere
corrisposto dal licenziatario all'atto di presentazione
della domanda.
8. I contributi per l'uso delle risorse scarse sono
dovuti a partire dall'anno 2008 e verranno determinati
dall'Autorità con successivo provvedimento.
Art. 21.
Fornitura dei servizi interattivi e della guida ai
programmi
1. Ai fini della fornitura dei servizi della società
dell'informazione e dei servizi interattivi, gli
operatori di rete nazionali e locali possono stabilire
accordi di interconnessione fra loro ed interconnettere
le loro reti ad altre reti di comunicazione elettronica,
secondo la disciplina degli accordi in materia di
interconnessione di reti di comunicazione elettronica
prevista dalla vigente disciplina.
2. Gli operatori di rete in ambito nazionale e locale ed
i fornitori di contenuti in ambito nazionale e locale
possono stabilire accordi tecnici ed economici con
i soggetti autorizzati alla fornitura della guida
elettronica ai programmi.
Capo V
Norme a tutela del pluralismo dell'informazione, della
trasparenza, della concorrenza e della non
discriminazione
Art. 22.
Limiti alle autorizzazioni alla fornitura di contenuti
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 15, comma 1,
della legge 3 maggio 2004, n. 112 per la fase successiva
alla completa attuazione del piano di assegnazione delle
frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica
digitale, nella fase di avvio dei mercati i fornitori di
contenuti autorizzati ai sensi dell'art. 3,comma 12, del
presente regolamento hanno accesso prioritario alla
capacità trasmissiva dei blocchi di diffusione degli
operatori di rete di cui all'art. 10, comma 1,
limitatamente ad un solo programma per ciascun fornitore
di contenuti.
2. In presenza di risorse insufficienti a soddisfare
tutte le richieste da parte dei fornitori di contenuti
di cui all'art. 3, comma 12, sono soddisfatte, con
carattere di priorità, le richieste dei fornitori di
contenuti che, singolarmente o in consorzio o in società
consortile abbiano ottenuto la licenza di operatore di
rete ai sensi degli articoli 13, 14 o 15, nel bacino
oggetto della richiesta di autorizzazione, limitatamente
ad un solo programma per ciascun fornitore di contenuti.
3. Con successivo provvedimento l'Autorità determina i
criteri che garantiscano, in presenza di risorse
insufficienti a soddisfare tutte le richieste da parte
dei fornitori di contenuti di cui all'art. 3, l'accesso
ai fornitori di contenuti non riconducibili agli
operatori di rete, in base alla qualità della
programmazione, al pluralismo informativo a livello
locale, alla natura comunitaria e alla tutela delle
minoranze linguistiche, in condizioni di parità di
trattamento. Nel medesimo provvedimento l'Autorità
stabilisce le norme in materia di limiti alla capacità
trasmissiva destinata ai programmi criptati.
4. Uno stesso soggetto o soggetti tra loro in rapporto
di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2,
commi 16, 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249,
non possono essere contemporaneamente titolari di
autorizzazione per la fornitura di
contenuti in ambito nazionale e locale. Ai sensi di
quanto previsto dall'art. 2, comma 2-bis, del
decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, i
marchi, le denominazioni e gli identificativi utilizzati
per la
fornitura di programmi in ambito locale devono essere
distinti da quelli utilizzati per la fornitura di
programmi in ambito nazionale.
Alle diffusioni interconnesse si applica quanto previsto
dall'art. 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223 e
dall'art. 8 della legge 3 maggio 2004, n. 112.
5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 13,
uno stesso fornitore di contenuti in ambito locale,
direttamente o attraverso più soggetti tra loro
controllati o collegati, può irradiare il segnale fino a
una copertura massima di quindici milioni di abitanti.
6. I soggetti autorizzati a fornire contenuti in ambito
nazionale sono tenuti a diffondere il medesimo programma
radiofonico ed i medesimi programmi dati, nonché gli
identificativi ad essi associati, su tutto il territorio
nazionale, fatta salva l'articolazione locale delle
trasmissioni della concessionaria del servizio pubblico
generale radiotelevisivo di cui alla normativa vigente.
7. Il fornitore di contenuti in ambito nazionale che sia
anche fornitore di servizi adotta un sistema di
contabilità separata per ciascuna attività oggetto di
autorizzazione.
Art. 23.
Norme di razionale e corretto esercizio e vincoli di
utilizzo delle radiofrequenze
1. L'operatore di rete può utilizzare le frequenze di
emissione per la fornitura di tutti i servizi di
comunicazione sonora, visiva e multimediale ed é
soggetto al vincolo di:
a) utilizzare prevalentemente, rispetto a servizi dati e
interattivi, le radiofrequenze assegnate per la
diffusione dei programmi radiofonici dei fornitori di
contenuti autorizzati;
b) utilizzare effettivamente le radiofrequenze assegnate
consentendo di soddisfare le richieste di accesso alla
rete da parte dei fornitori di contenuti autorizzati e,
in via prioritaria, da parte dei fornitori di contenuti
autorizzati ai sensi dell'art. 3, comma 12, fatto salvo
quanto previsto dall'art. 22, comma 2;
c) rispettare i criteri di cui all'art. 22 in materia di
limiti ai fornitori di contenuti.
2. L'operatore di rete, ai fini del rispetto di quanto
previsto al comma 1, definisce la capacità trasmissiva
del singolo blocco da destinare alla diffusione di
programmi radiofonici in misura non inferiore a cinque
programmi e quella da destinare ai servizi e programmi
dati.
Art. 24.
Obblighi di trasparenza dell'operatore di rete
1. L'operatore di rete che sia anche fornitore di
contenuti adotta un sistema di contabilità separata, per
ciascun titolo abilitativo.
2. L'operatore di rete é tenuto a:
a) garantire parità di trattamento ai fornitori di
contenuti non riconducibili a società collegate e
controllate, rendendo disponibili a questi ultimi, ai
fini di stabilire i necessari accordi le stesse
informazioni tecniche messe a disposizione dei fornitori
di contenuti riconducibili a società collegate e
controllate;
b) non effettuare discriminazioni, nello stabilire gli
opportuni accordi tecnici, in materia di qualità
trasmissiva e condizioni di accesso alla rete fra
soggetti autorizzati a fornire contenuti appartenenti a
società controllanti, controllate o collegate e
fornitori indipendenti di contenuti e servizi, fermo
restando il diritto prioritario dei consorziati o dei
soci delle società consortili a disporre della capacità
trasmissiva interna a ciascun singolo blocco;
c) utilizzare, sotto la propria responsabilità, le
informazioni ottenute dai fornitori di contenuti non
riconducibili a società collegate e controllate,
esclusivamente per il fine di concludere accordi tecnici
e commerciali di accesso alla rete. Le informazioni
ottenute non devono essere trasmesse ad altre società
controllate e collegate, nonché a terzi.
Art. 25.
Disciplina degli accordi fra operatori di rete e
fornitori di contenuti e di servizi
1. La fornitura di capacità trasmissiva nonché degli
elementi ad essa connessi, da parte degli operatori di
rete ai fornitori di servizi e contenuti che non siano
tra loro in rapporto di controllo o di collegamento ai
sensi dell'art. 2, commi 16, 17 e 18, della legge 31
luglio 1997, n. 249 e dell'art. 2359, comma 3, del
codice civile,avviene sulla base di una negoziazione
commerciale nel rispetto di quanto previsto nel presente
regolamento. Per la risoluzione di eventuali
controversie tra operatori di rete e fornitori di
contenuti si applica l'art. 1, comma 11, della predetta
legge 31 luglio 1997, n. 249.
2. Cli accordi di cui al precedente comma sono
preventivamente comunicati all'Autorità al fine della
verifica del rispetto delle disposizioni previste dal
presente regolamento e dalla normativa vigente.
Capo VI
Disposizioni per la concessionaria del servizio pubblico
generale radiotelevisivo
Art. 26.
Abilitazione alle diffusioni radiofoniche in tecnica
digitale
1. Ferma restando la riserva di cui all'art. 2-bis,
comma 9,della legge n. 66/2001, nella fase di avvio dei
mercati la concessionaria del servizio pubblico generale
radiotelevisivo é abilitata alla diffusione di
trasmissioni radiofoniche terrestri e di servizi dati in
tecnica digitale su un blocco di diffusione radiofonico
T-DAB per la effettuazione di diffusioni in chiaro in
banda UHF-L, che deve essere distinto dagli eventuali
blocchi di programmi contenenti programmi di altri
operatori radiotelevisivi.
2. Al fine di accelerare lo sviluppo della
radiodiffusione sonora terrestre in tecnica digitale, la
concessionaria di cui al comma 1 si impegna a
consentire, a condizioni commerciali, la coubicazione e
la condivisione dei propri impianti, inclusi edifici o
tralicci, con altri operatori di rete per la
radiodiffusione sonora in tecnica digitale. Ulteriori
modalità di condivisione sono stabilite dall'Autorità
con il regolamento di cui all'art. 12, comma 7, della
legge 3 maggio 2004, n. 112.
Capo VII
Disposizioni transitorie e finali
Art. 27.
Disposizioni transitorie
1. Con l'adozione del presente regolamento termina la
fase sperimentale per la diffusione radiofonica in
tecnica digitale di cui all'art. 2-bis, comma 3, della
legge n. 66/2001 e all'art. 31 della delibera n. 435/01/CONS.
2. I soggetti in possesso di abilitazioni conseguite ai
sensi dell'art. 31 della delibera n. 435/01/CONS sono
tenuti a conformarsi al presente regolamento nel
richiedere le autorizzazioni alla fornitura di programmi
e le licenze di operatore di rete.
Art. 28.
Disposizioni finali
1. Salvo che il fatto costituisca reato e nel caso in
cui non risultino applicabili le specifiche sanzioni
stabilite per le violazioni degli obblighi e dei divieti
di cui al presente
regolamento, ivi compresi quelli contenuti nelle domande
di autorizzazione e licenza, si applicano le sanzioni di
cui all'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 14
novembre 1995, n. 481, e di cui all'art. 1, comma 31,
della legge 31 luglio 1997, n. 249.
2. L'Autorità si riserva di adeguare le disposizioni del
presente provvedimento in relazione all'andamento della
fase di avvio dei mercati, al programma di attuazione
del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per
la radiodiffusione sonora in tecnica digitale e
all'evoluzione della normativa nazionale e comunitaria
e, in ogni caso, entro la scadenza del termine previsto
dalla legge per la conversione definitiva delle
trasmissioni televisive su frequenze terrestri dalla
tecnica analogica alla tecnica digitale. |