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IL
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
visto il
trattato che istituisce la Comunità europea, in
particolare l'articolo 152, paragrafo 4, secondo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1) In conformità dell'articolo 3, lettera p), del
trattato, l'azione della Comunità comporta un contributo
al conseguimento di un elevato livello di protezione
della salute.
(2) In conformità dell'articolo 152 del trattato, nella
definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed
attività della Comunità è garantito un livello elevato
di protezione della salute umana.
(3) L'educazione e l'informazione in materia sanitaria
sono espressamente menzionate all'articolo 152 del
trattato, e costituiscono una priorità per l'azione
della Comunità nel campo della sanità pubblica.
(4) La risoluzione sull'abuso di alcool, adottata dal
Consiglio e dai rappresentanti dei governi degli Stati
membri, riuniti in sede di Consiglio il 29 maggio 1986
(2), rileva che l'incremento del consumo di alcool causa
serie preoccupazioni sul piano della sanità pubblica e
del benessere sociale, che la produzione, la vendita e
la distribuzione di bevande alcoliche è un fattore
importante nell'economia della maggior parte degli Stati
membri, che, a livello europeo, è auspicabile
un'iniziativa congiunta nel campo della prevenzione
dell'abuso di alcool e che la Commissione, soppesando
attentamente gli interessi in causa, svolge una politica
equilibrata a tal fine e, ove necessario, sottopone
proposte al Consiglio.
(5) Nella comunicazione della Commissione sulla
strategia della Comunità europea in materia di sanità e
nella proposta di decisione del Parlamento europeo e del
Consiglio che adotta un programma d'azione nel campo
della sanità pubblica (2001-2006) l'alcool è uno dei
settori menzionati in cui possono essere adottate misure
ed azioni particolari 1 (3).
(6) La presente raccomandazione costituisce il primo
passo di uno sviluppo orientato a un approccio più
generale in tutta la Comunità, [come previsto nelle
conclusioni del Consiglio, del 5 giugno 2001, relative a
una strategia comunitaria intesa a ridurre i pericoli
connessi con l'alcool].
(7) Uno degli obiettivi del Programma di azione
comunitaria concernente la promozione della salute,
l'informazione,l'educazione e la formazione (decisione
del Parlamento europeo e del Consiglio n. 645/96/CE)
(4), è la promozione dell'esame, della valutazione e
dello scambio di esperienze, nonché il sostegno ad
azioni volte a prevenire l'abuso di alcool e le sue
conseguenze sociosanitarie.
Il programma offre così una base per il follow-up e il
monitoraggio delle misure proposte.
(8) Nell'ambito del Programma di azione comunitaria in
materia di monitoraggio sanitario, (decisione del
Parlamento europeo e del Consiglio n. 1400/97/CE) (5),
uno dei settori nei quali possono essere definiti
indicatori sanitari è quello del consumo di alcool. Ciò
può essere particolarmente utile a sostegno
dell'attuazione delle misure proposte.
(9) Nel quadro del Programma di azione comunitaria per
la prevenzione delle lesioni, (decisione del
Parlamento europeo e del Consiglio n. 372/1999/CE) (6),
le lesioni connesse con l'abuso di bevande alcoliche
rientrano nelle azioni intraprese. Ciò potrà essere
utile ai fini della raccolta di dati necessari per
l'attuazione delle misure proposte.
(3) GU C 337 E del 28.11.2001, pag. 122.
(1) Parere formulato il 16 maggio 2001 (non ancora
pubblicato nella
Gazzetta ufficiale).
(4) GU L 95 del 16.4.1996, pag. 1.
(5) GU L 193 del 22.7.1997, pag. 1.
(2) GU C 184 del 23.7.1986, pag. 3. (6) GU L 46 del
20.2.1999, pag. 1.
(10) Nella comunicazione della Commissione «Priorità
nella sicurezza stradale UE» (1), il problema della
guida sotto l'effetto dell'alcool viene identificato
come una priorità dove un'azione concertata potrebbe
ridurre il rilevante tributo di decessi sulle strade
comunitarie. Il Consiglio nelle conclusioni del 5 aprile
2001 ha preso atto della raccomandazione della
Commissione riguardante il tenore massimo consentito di
alcool nel sangue per conducenti di veicoli a motore che
identifica specificamente il problema per i giovani
automobilisti e motociclisti, ed ha esortato gli Stati
membri ad esaminare attentamente tutte le misure
proposte.
(11) La direttiva 2000/13/CE (2) del Parlamento europeo
e del Consiglio relativa al ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri concernenti
l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità di
prodotti alimentari prevede la definizione ulteriore di
norme in materia di elencazione degli ingredienti sulle
etichette delle bevande alcoliche.
Detta misura è proposta dalla Commissione con la
giustificazione tra l'altro che negli ultimi anni è
stato immesso sul mercato un numero sempre crescente di
bevande alcoliche la cui composizione e presentazione
sono orientate alla vendita ad un pubblico giovanile. È
importante che i giovani siano in grado di sapere quello
che stanno bevendo sulla base delle informazioni
indicate sul prodotto. Inoltre, una legislazione comune
in materia di bevande alcoliche è essenziale per
l'espansione e la preservazione del mercato interno
riguardo a questi prodotti.
(12) In conformità dell'articolo 15 della direttiva
89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di
talune disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri concernenti
l'esercizio delle attività televisive, quale modificata
dalla direttiva del Consiglio 97/36/CE (3) la pubblicità
televisiva e la televendita di bevande alcoliche
avvengono nel rispetto di una serie di criteri, con un
riferimento specifico alla protezione dei minorenni.
(13) Nell'attuare le misure raccomandate va ricordato
che le restrizioni ai servizi di comunicazione
commerciale transfrontaliera devono essere compatibili
con l'articolo 49 del trattato e devono perciò essere
proporzionati agli obiettivi di interesse generale che
perseguono, tra cui la protezione della sanità pubblica
e dei consumatori.
(14) Giova notare che qualunque decisione di ritiro di
prodotti illeciti emanata da un altro Stato membro è
soggetta alla decisione n. 3052/95/CE (4) che istituisce
una procedura per lo scambio di informazioni relative a
misure nazionali che derogano al principio della libera
circolazione delle merci nella Comunità. Essa deve
essere notificata e la sua proporzionalità giustificata
alla Commissione, come richiesto dalla decisione stessa.
(15) Fatte salve le legislazioni o disposizioni
nazionali, i produttori e i dettaglianti
dovrebbero essere sollecitati a stabilire o a rafforzare
controlli improntati all'autoregolamentazione e a
concordare norme per tutte le forme di promozione,
commercializzazione e vendita al dettaglio delle bevande
alcoliche, indipendentemente dai mezzi utilizzati,
nell'ambito dei codici di condotta.
(16) L'autoregolamentazione della pubblicità per bevande
alcoliche, che riscuote il sostegno delle parti
interessate, quali produttori, utenti di pubblicità e
media e che è già in funzione in alcuni Stati membri,
spesso in stretta cooperazione con le organizzazioni
governative e con le organizzazioni non governative, può
svolgere un ruolo importante riguardo alla protezione
dei bambini e degli adolescenti dai pericoli connessi
con l'alcool. Anche le organizzazioni giovanili
potrebbero dare un importante contributo in questo
contesto.
(17) In alcuni Stati membri esistono riscontri
statistici dei mutamenti delle abitudini riguardo al
bere tra gli adolescenti che suscitano particolare
preoccupazione, segnatamente:
diffusione dell'assunzione di alcool in occasione di
feste e forte consumo di alcool tra minorenni, una
tendenza verso un consumo significativo, incontrollato
di alcool al di fuori dell'ambiente familiare, in uno
stadio precoce, un crescente consumo da parte di ragazze
in taluni Stati membri, nonché una tendenza a consumare
bevande alcoliche insieme a sostanze stupefacenti. Le
informazioni disponibili debbono tuttavia essere
ulteriormente sviluppate.
(18) Nella Comunità vi è una chiara esigenza di
migliorare la ricerca riguardo alle cause, alla natura e
alla dimensione dei problemi, connessi con l'abuso di
alcool da parte di giovani, in particolare bambini
adolescenti, tra l'altro attraverso una raccolta di dati
più estesa e coerente.
(19) In conformità dell'articolo 5 del trattato
l'impegno per conseguire gli obiettivi di un contributo
della Comunità inteso a garantire un livello elevato di
protezione della salute deve essere intrapreso nel
rispetto del principio di sussidiarietà e
nell'osservanza del principio che l'azione delle
Comunità non va al di là di quanto necessario per il
raggiungimento degli obiettivi del trattato. Le misure
raccomandate devono pertanto tener conto delle misure
passate e attuali attuate negli Stati membri ed essere
proporzionate al loro obiettivo di sanità pubblica.
(20) Dovrebbe essere effettuata una costante valutazione
delle misure adottate con particolare attenzione alla
loro efficacia e ai loro risultati sia a livello
nazionale che comunitario
RACCOMANDA
I. Nel
formulare strategie, elaborare normative o intraprendere
azioni adeguate alle varie situazioni presenti sul piano
nazionale, nel quadro di un'impostazione congiunta a
livello comunitario riguardante i giovani e l'alcool,
con particolare riferimento a bambini e adolescenti, gli
Stati membri, avvalendosi ove necessario del sostegno
della Commissione, dovrebbero:
1) promuovere la ricerca in ordine a tutti i vari
aspetti dei problemi legati al consumo di alcool da
parte dei giovani ed in particolare dei bambini e degli
adolescenti al fine di individuare e valutare
meglio le misure atte ad affrontarli;
2) assicurare che lo sviluppo, l'attuazione e la
valutazione di adeguate politiche e programmi integrati
di promozione della salute rivolti ai bambini, agli
adolescenti, ai genitori, agli insegnanti e a quanti si
occupano dei giovani a livello locale, regionale,
nazionale ed europeo, includano opportunamente la
questione del consumo dell'alcool, con particolare
attenzione per ambiti quali le organizzazioni giovanili,
le organizzazioni sportive e le scuole, tenendo conto
delle esperienze acquisite, come la «scuola di
promozione della salute»;
3) elaborare informazioni probanti riguardo ai fattori
che motivano i giovani, in particolare bambini e
adolescenti,ad iniziare a bere e diffonderle agli
interessati;
4) favorire un approccio multisettoriale per educare i
giovani in relazione all'alcool onde contribuire ad
evitare le conseguenze negative del suo consumo, con la
partecipazione, ove opportuno, dei servizi che si
occupano di istruzione, sanità e gioventù, degli organi
di polizia, delle pertinenti organizzazioni non
governative e dei mezzi di comunicazione;
5) sostenere misure di sensibilizzazione sugli effetti
del consumo di alcool, in particolare sui bambini e
sugli adolescenti, e sulle conseguenze che ne derivano
per gli individui e per la società;
6) aumentare il coinvolgimento dei giovani nelle
politiche e nelle azioni che trattano della salute,
utilizzando appieno i contributi che essi possono dare,
particolarmente nel settore dell'informazione, e
favorire attività specifiche avviate, progettate,
realizzate e valutate dai giovani;
7) incoraggiare la produzione di materiale di
orientamento per i genitori per aiutarli a discutere i
problemi dell'alcool con i loro figli e promuovere la
sua diffusione tramite reti locali, quali scuole,
servizi sanitari, biblioteche, centri comunitari e anche
via Internet;
8) sviluppare ulteriormente iniziative specifiche
rivolte ai giovani riguardo ai pericoli della guida in
stato di ebbrezza, con particolare riferimento a
determinati ambienti quali centri di svago e
divertimento, scuole e scuole guida;
9) adottare in via prioritaria misure contro la vendita
illegale di alcool a consumatori minorenni e, se del
caso, esigere un documento per comprovare l'età;
10) sostenere segnatamente l'elaborazione di strategie
specifiche per la rilevazione precoce e gli interventi a
titolo preventivo volti ad impedire ai giovani di
diventare alcolisti.
II. Tenuto conto dei diversi quadri giuridici, normativi
o in materia di autoregolamentazione gli Stati membri
dovrebbero, ove necessario:
1) favorire, in cooperazione con i produttori e i
dettaglianti di bevande alcoliche e le organizzazioni
non governative pertinenti la creazione di meccanismi
efficaci nei settori della promozione,
commercializzazione e vendita al dettaglio per:
a) assicurare che i produttori non elaborino prodotti
alcolici specificatamente destinati a bambini e ad
adolescenti;
b) garantire che le bevande alcoliche non siano
concepite o promosse in modo da costituire un richiamo
per i bambini e per gli adolescenti, prestando
particolare attenzione, tra l'altro ai seguenti
elementi:
— l'impiego di stili (quali grafici, motivi o colori)
associati alla cultura giovanile,
— rappresentazione nelle campagne promozionali di
bambini, adolescenti, o altri modelli, di aspetto
giovanile,
— allusioni al consumatore di droga e di altre sostanze
nocive quali il tabacco, o immagini correlate,
— riferimenti a comportamenti violenti o asociali,
— allusioni implicite al successo sul piano sociale,
sessuale o sportivo,
— incoraggiamento dei bambini e degli adolescenti al
consumo di bevande alcoliche, compresa la vendita a
basso prezzo di tali bevande ad adolescenti,
— pubblicità o sponsorizzazioni in occasione di eventi
sportivi, musicali o altri eventi speciali in cui un
gran numero di bambini e adolescenti partecipa in
qualità di attori o spettatori,
— pubblicità sui mezzi di comunicazione mirata a bambini
e adolescenti o rivolta a un vasto numero di bambini e
adolescenti,
— distribuzione gratuita di bevande alcoliche a bambini
e adolescenti, come pure vendita o distribuzione
gratuita di prodotti per la promozione di bevande
alcoliche e che possono costituire un richiamo
soprattutto per bambini e adolescenti;
c) sviluppare, ove opportuno, una formazione specifica
del personale di servizio e vendita in materia di
protezione dei bambini e degli adolescenti, tenendo
conto delle restrizioni riguardanti l'autorizzazione per
la vendita di bevande alcoliche ai giovani;
d) consentire ai produttori di ottenere una consulenza
prima della commercializzazione di un prodotto o di
investire in un prodotto, nonché la possibilità di
ottenere una consulenza sulle campagne di
commercializzazione prima del loro avvio effettivo;
e) garantire che le denunce contro prodotti che non
siano promossi, commercializzati o venduti al minuto
conformemente ai principi di cui alle lettere a) e b)
possano essere effettivamente trattate e che, ove
necessario, tali prodotti possano essere ritirati dalla
vendita e che si ponga fine alle relative prassi
promozionali o commerciali inappropriate;
2) sollecitare le organizzazioni rappresentative della
produzione e del commercio di bevande alcoliche a
impegnarsi a rispettare i principi summenzionati.
III. Gli Stati membri al fine di contribuire alla
continuità della presente raccomandazione a livello
comunitario e intervenendo opportunamente, nel contesto
del programma d'azione nel campo della sanità pubblica,
dovrebbero trasmettere, ove richiesto, relazioni alla
Commissione sull'applicazione delle misure raccomandate,
INVITA LA
COMMISSIONE IN COLLABORAZIONE CON GLI STATI MEMBRI A
1.
sostenere gli Stati membri nel loro impegno di attuare
le presenti raccomandazioni, segnatamente tramite la
raccolta e la trasmissione di dati comparabili
pertinenti e la promozione dello scambio di informazioni
e di buone prassi;
2. promuovere l'ulteriore ricerca a livello comunitario
sui comportamenti e sulle motivazioni dei giovani, in
particolare bambini e adolescenti, per quanto riguarda
il consumo di bevande alcoliche e sorvegliare gli
sviluppi in corso;
3. seguire, valutare e monitorare gli sviluppi e le
misure adottate negli Stati membri e a livello
comunitario e garantire in questo contesto un dialogo
permanente, costruttivo e strutturato con tutte le parti
interessate;
4. riferire riguardo all'attuazione delle misure
proposte sulla base delle informazioni fornite dagli
Stati membri, entro la fine del quarto anno dalla data
di adozione della presente raccomandazione, e in seguito
regolarmente, verificare in quale misura le misure
proposte sono risultate efficaci e prendere in esame la
necessità di una revisione o di ulteriori azioni;
5. avvalersi pienamente di tutte le politiche
comunitarie,segnatamente del programma d'azione nel
campo della sanità pubblica, al fine di far fronte ai
problemi di cui alla presente raccomandazione.
Fatto a Lussemburgo, addì 5 giugno 2001.
Per il Consiglio
Il Presidente
L. ENGQVIST
(1) GU L 43 del 14.2.2001, pag. 31.
(2) GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.
(3) GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60.
(4) GU L 321 del 30.12.1995, pag. 1. |