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NORMATIVA
Normativa regionale - Campania

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Legge regionale Campania, 3 agosto 2013, n. 10
Valorizzazione dei suoli pubblici a vocazione agricola per contenerne il consumo e favorirne l'accesso ai giovani
 
IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA La seguente legge:

Art. 1
(Finalità)

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 66, comma 7, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, disciplina le modalità di affidamento dei beni pubblici a vocazione agricola di proprietà della Regione ad imprenditori agricoli, per favorire lo sviluppo economico del settore e la salvaguardia del patrimonio collettivo campano.
2. La Regione promuove misure atte a salvaguardare i suoli agricoli, nonché a ridurre l'abbandono delle attività agricole e a sostenere il recupero produttivo.
Art. 2
(Censimento dei beni da destinarsi ad attività agricola)

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvalendosi delle competenti strutture regionali, censisce tutti i beni di proprietà della Regione e degli enti ed organismi di cui all'articolo 5 della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Campania articolo 34, comma 1, decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76), che presentano le caratteristiche di vocazione all'attività agricola, così come definita all'articolo 2135 del codice civile, ed istituisce un corrispondente elenco.
2. La Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, aggiorna l'elenco dei beni censiti previsti nel comma 1, provvede alla pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Campania e nel sito internet istituzionale.

Art. 3
(Soggetti destinatari)

1. I destinatari dell'affidamento dei beni individuati dall'articolo 2, sono:
a) gli imprenditori, in forma singola o associata, che svolgono attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile;
b) le categorie riconosciute dall'articolo 3 della legge regionale 30 marzo 2012, n. 5 (Norme in materia di agricoltura sociale e disciplina delle fattorie e degli orti sociali e modifiche alla legge regionale 7 marzo 1996, n. 11 Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13 , concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo).
2. Nelle procedure di alienazione e affitto dei terreni individuati dall'articolo 2 si applicano le disposizioni previste all'articolo 66, commi 2, 3, 4 e 4 bis del decreto-legge 1/2012, convertito dalla legge 27/2012 .

Art. 4
(Giovani imprenditori agricoli)

1. I giovani imprenditori agricoli che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età, in forma singola o associata, così come definiti dalla normativa dell'Unione europea e dello Stato, hanno priorità nell'affidamento dei beni individuati dall'articolo 2, per una quota non inferiore al cinquanta per cento.
2. I soggetti previsti nel comma 1 e nell'articolo 3 possono usufruire di eventuali agevolazioni, finanziarie e fiscali, in attuazione della normativa dell'Unione europea, dello Stato e della Regione.

Art. 5
(Regolamento di attuazione)

1. La Regione, entro sessanta giorni dal censimento di cui all'articolo 2, approva il regolamento di attuazione nel quale, tra l'altro, stabilisce:
a) le modalità di affidamento con procedura ad evidenza pubblica;
b) il canone di fitto;
c) lo schema dei contratti agrari da stipulare con i legittimi affidatari.
Art. 6
(Norma transitoria)

1. I beni pubblici individuati all'articolo 2 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano legittimamente affidati anche a soggetti diversi da quelli individuati all'articolo 3 permangono nella disponibilità dei soggetti affidatari fino alla scadenza dei termini contrattuali.
2. E' riservato il diritto di precedenza nell'affidamento dei beni, ai soggetti già legittimi affidatari dei medesimi beni, se rivestono la qualifica prevista all'articolo 3.
3. Gli enti territoriali, proprietari di beni immobili aventi le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, nell'ambito della propria autonomia statutaria ed in attuazione del principio di leale collaborazione, se promuovono interventi con le medesime finalità fissate all'articolo 1, applicano i criteri e le procedure definiti con la presente legge.

Art. 7
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale. Agli adempimenti previsti l'amministrazione regionale provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. Per le maggiori entrate, la Giunta regionale adotta le opportune variazioni finanziarie al bilancio gestionale, con applicazione dell'articolo 3, comma 8, della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, (Ordinamento contabile della Regione Campania articolo 34, comma 1, decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76) e trasmette al Consiglio regionale la relazione nella quale sono esposte le modifiche finanziarie e le loro cause.

Art. 8
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Caldoro
Note
Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - ''Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale'').

Note all'art. 1

Comma 1.
Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1: ''Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.''.
Articolo 66: ''Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola.''.
Comma 7: ''7. Le regioni, le province, i comuni, anche su richiesta dei soggetti interessati possono vendere o cedere in locazione, per le finalità e con le modalità di cui al comma 1, i beni di loro proprietà agricoli e a vocazione agricola e compresi quelli attribuiti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85; a tal fine possono conferire all'Agenzia del demanio mandato irrevocabile a vendere e a cedere in locazione. In ogni caso, le regioni, le province, i comuni sono tenuti a destinare, nel rispetto della loro autonomia organizzativa e secondo i rispettivi strumenti, una quota superiore alla metà dei beni medesimi a giovani che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età. L'Agenzia provvede al versamento agli enti territoriali già proprietari dei proventi derivanti dalla vendita al netto dei costi sostenuti e documentati.''.

Note all'art. 2

Comma 1.
Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7: ''Ordinamento contabile della Regione Campania articolo 34, comma 1, D.Lgs. 28 marzo 2000, n. 76.''.
Articolo 5: ''Bilanci degli enti ed organismi dipendenti.''.
''1. Sono considerati dipendenti dalla Regione, in qualunque forma costituiti, gli enti e gli organismi a carico, in via ordinaria, totalmente o principalmente del bilancio regionale. Questi soggetti sono identificati annualmente in elenco approvato con decreto del Presidente della Giunta e sottoposto alla deliberazione del Consiglio unitamente al bilancio annuale di previsione della Regione. Nello stesso elenco sono, altresì, ricompresi tutti quei soggetti pubblici per i quali le leggi regionali prevedono la trasmissione dei bilanci della Regione.
2. Gli enti e gli organismi anzidetti propongono entro il 15 settembre di ogni anno un programma di attività, il cui contenuto è disciplinato nel provvedimento di cui al comma 8. Il programma è approvato dalla Giunta e concorre a produrre gli elementi di informazione di cui all'articolo 2, comma 3.
3. Al 30 maggio gli enti e gli organismi di cui al presente articolo trasmettono relazioni riferite all'andamento della spesa per competenza e cassa all'Assessorato al Bilancio che annualmente, a sua volta, relaziona al Consiglio per i necessari provvedimenti.
4. I bilanci dei soggetti identificati al comma 1 sono approvati dagli organi di governo degli stessi soggetti annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dallo statuto della regione, dalle leggi regionali istitutive e sono pubblicati nel bollettino ufficiale della Regione, comunque non oltre il 15 ottobre di ogni anno per consentire alla Giunta di iscrivere nel proprio bilancio di previsione lo stanziamento relativo. I suddetti bilanci sono predisposti in conformità alle norme dettate dalla presente legge per la predisposizione del bilancio annuale di previsione e sono informati ai criteri della annualità, universalità, integrità ed equilibrio finanziario o economico.
5. Nel caso di partecipazione a quote di capitale, o fondo, in società di capitali, anche consortili, associazioni, fondazioni, la Regione esercita i propri diritti di socio, associato, partecipante, nelle modalità e nei termini previsti dalla legislazione vigente in materia, dallo Statuto della Regione, dagli statuti dei soggetti partecipati e dalle leggi regionali in materia. In allegato al rendiconto generale cui all'articolo 46 sono elencate le partecipazioni cui al presente comma con annessa relazione illustrativa.
6. Il rendiconto degli enti e degli organismi identificati al comma 1, è formato secondo le regole stabilite per il conto consuntivo nella presente legge, ovvero sulla base delle regole pertinenti secondo la natura dell'ente o dell'organismo. Il rendiconto è deliberato dai rispettivi organi di governo entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui il consuntivo si riferisce, ovvero nei maggiori termini previsti dagli statuti, dalla legge regionale o nazionale ed è trasmesso alla Giunta entro cinque giorni lavorativi dalla data di approvazione. Accompagna i rendiconti, formando oggetto della stessa approvazione, una relazione sulla gestione che evidenzi le risorse delle quali si è disposto nell'anno, cui lo stesso rendiconto si riferisce, ed i costi sostenuti per il raggiungimento degli obiettivi e gli impegni a finire.
7. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano agli enti che, in base a leggi statali o regionali, adottano esclusivamente una contabilità economica - patrimoniale di tipo particolare sulla base di regole di adeguamento specificamente stabilite con il provvedimento di cui al comma 8 del presente articolo. Nella materia della Sanità questo provvedimento è informato alla disciplina prevista all'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni.
8. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede a revisionare i sistemi contabili degli enti ed organismi dipendenti dalla Regione, al fine di armonizzarli, ai sensi dell'articolo 10, comma 3 della "legge statale", alle disposizioni della presente legge oppure per trasformarli secondo modelli privatistici, ai sensi del precedente comma.
9. La normativa di cui al comma 8, in particolare, deve specificare le circostanze che incidono sull'equilibrio della gestione o che comportano, nel corso di essa, maggiori spese e/o i maggiori costi, così come minori entrate e minori proventi o ricavi. Queste circostanze devono essere preventivamente segnalate alla Giunta e da questa assentite con apposito provvedimento, nella stessa normativa sono definite le responsabilità che al riguardo gravano sugli Organi degli enti e degli organismi.
10. Gli enti e gli organismi sono tenuti ad adeguare alla disciplina di cui al comma 8 il loro sistema di contabilità inderogabilmente entro i successivi 30 giorni, scaduti i quali la Giunta porrà in atto poteri surrogatori.
11. Gli enti e gli organismi di cui al comma 1, se non provvedono agli adempimenti di cui al comma 4, e alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania del conto consuntivo sono, nelle persone dei direttori generali, ovvero dei legali rappresentanti di tali enti o organismi, sottoposti a sanzioni pecuniarie nella misura di euro 50.000,00.''.
Codice Civile
Articolo 2135: ''Imprenditore agricolo.''.
''È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.''.

Note all'art. 3

Comma 1, lettera a).
Codice Civile
Articolo 2135 già citato nella nota al comma 1 dell'articolo 2.
Comma 1, lettera b).
Legge Regionale 30 marzo 2012, n. 5: ''Norme in materia di agricoltura sociale e disciplina delle fattorie e degli orti sociali e modifiche alla legge regionale 7 maggio 1996, n. 11 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo).''.
Articolo 3: ''Soggetti che possono svolgere attività di agricoltura sociale.''.
''1. Il titolo di fattoria sociale è riconosciuto alle seguenti categorie:
a) imprese costituite ai sensi del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 (Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118) che operano nei settori di utilità sociale indicati nell'articolo 2, comma 1, limitatamente alle lettere a), c), e), f), g) del medesimo decreto, che svolgono attività agricola - zootecnica e prevedono, nel proprio statuto, l'inserimento socio lavorativo di persone appartenenti alle fasce deboli;
b) imprese agricole, zootecniche, forestali, florovivaistiche, di apicoltura e di acquacoltura, di cui all'articolo 2135 del codice civile che, in forma singola o associata, integrano in modo sostanziale e continuativo nell'attività agricola la fornitura di servizi attinenti alle politiche sociali secondo le finalità di cui all'articolo 1 che sono condotte secondo criteri di sostenibilità economica ed ecologica in collaborazione con le istituzioni pubbliche in rapporto di sussidiarietà e con gli altri organismi del terzo settore in modo integrato, per attivare sul territorio relazioni e servizi atti ad offrire risposte a bisogni sociali locali, unitamente a una o più delle seguenti attività:
1) l'attuazione in modo programmato e continuativo di politiche attive di inserimento sociolavorativo di soggetti appartenenti alle fasce deboli, fatti salvi gli adempimenti di legge relativi al collocamento obbligatorio, come previsti dalla normativa vigente;
2) lo svolgimento di percorsi di inserimento socio-lavorativi attraverso assunzioni, tirocini formativi, formazione sul luogo di lavoro;
3) lo svolgimento di attività educativo-assistenziali o formative a favore di soggetti con fragilità sociale riconosciute dagli strumenti di welfare locale e regionale;
c) i cogestori dei Progetti terapeutico riabilitativi individuali (Ptri), sostenuti con budget di salute, ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della regione Campania - legge finanziaria regionale 2012).
2. I soggetti designati alla conduzione degli orti sociali sono persone singole o associate che si impegnano a coltivarli per ottenere prodotti agricoli a scopo benefico e di autoconsumo.''.
Comma 2.
Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 già citato nella nota al comma 1 dell'articolo 1.
Articolo 66 già citato nella nota al comma 1 dell'articolo 1.
Commi 2, 3, 4 e 4-bis: ''2. I beni di cui al comma 1 possono formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441.
3. Nelle procedure di alienazione e locazione dei terreni di cui al comma 1, al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditorialità agricola giovanile è riconosciuto il diritto di prelazione ai giovani imprenditori agricoli, così come definiti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.
4. Ai contratti di alienazione del presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
4-bis. Ai contratti di affitto di cui al presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 14, comma 3, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, come sostituito dal comma 4-ter del presente articolo, e dall'articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.''.

Note all'art. 7
Comma 2.

Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7 già citata nella nota al comma 1 dell'articolo 2.
Articolo 3: ''Principi generali.''.
Comma 8: ''8. La realizzazione delle spese finanziate dalle entrate generali di bilancio avviene nei limiti dei relativi stanziamenti di previsione e delle effettive disponibilità di cassa. Nel caso di spese correlate ad entrate vincolate è possibile procedere all'assunzione di impegni solo dopo l'accertamento della relativa entrata quando la riscossione è prevista a seguito di rendicontazione della spesa e solo dopo l'avvenuta riscossione negli altri casi.''.


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