Aggiornato al con n.41361 documenti

HOME  |  PUBBLICITA'  |  REDAZIONE  |  COPYRIGHT  |  FONTI  |  FAQ   

 

 
 

NORMATIVA
Normativa nazionale - Decreti - Lavoro, previdenza e servizi sociali - D.M.

Indietro
Decreto del Ministero della salute 11 novembre 2013, n. 140
Aggiornamento al D.M. della sanità 21 marzo 1973: "Disciplina igienica degli oggetti destinati a venire a contatto con sostanze alimentari o sostanze d'uso personale" limitatamente agli acciai inossidabili
 
IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;
Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;
Visto il regolamento CE n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2010, n. 258, recante aggiornamento del citato decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973 limitatamente agli acciai inossidabili;
Ritenuto di dover procedere all'aggiornamento del decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973 sulla base delle richieste avanzate dalle aziende interessate;
Ritenuto di dover provvedere ad ulteriori modificazioni del decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973 relativamente all'accertamento dell'idoneita' degli oggetti in acciaio inossidabile;
Ritenuto di procedere per ragioni di semplificazione normativa all'abrogazione espressa di disposizioni preesistenti relative agli acciai inossidabili;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso nella seduta del 19 febbraio 2013;
Vista la comunicazione alla Commissione dell'Unione europea effettuata in data 22 febbraio 2013 ai sensi della direttiva 98/34/CE;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 aprile 2013;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 9 agosto 2013;

Adotta il seguente regolamento

Art. 1

1. L'articolo 37 del decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973 e' sostituito come segue:
«Art. 37. - L'idoneita' degli oggetti in acciaio inossidabile a venire in contatto con gli alimenti deve essere accertata:
per quanto riguarda la migrazione globale, con le modalita' indicate nella sezione 1 dell'allegato IV;
per quanto riguarda la migrazione specifica del cromo e del nichel, ove richiesto, con le modalita' indicate nella sezione 2, punti 3 e 5, dell'allegato IV;
per quanto riguarda la migrazione specifica del manganese, ove richiesto, con le modalita' indicate nella sezione 2, punto 10, dell'allegato IV.
Nel caso di oggetti di uso ripetuto, la determinazione della migrazione specifica viene effettuata con tre «attacchi» successivi di uguale durata, sul liquido di cessione proveniente dal terzo «attacco».
Nel caso di oggetti che possono essere impiegati in contatto con qualsiasi tipo di alimenti, la valutazione di idoneita' puo' essere basata sulle seguenti prove, in quanto ritenute piu' severe tra quelle previste nella sezione 1 dell'allegato IV:
per oggetti destinati a contatto prolungato a temperatura ambiente: soluzione acquosa di acido acetico al 3 per cento, per 10 giorni a 40 °C;
per oggetti destinati ad uso ripetuto, di breve durata a caldo o a temperatura ambiente: soluzione acquosa di acido acetico al 3 per cento, a 100 °C per 30 minuti; tre «attacchi» successivi, con determinazione della migrazione globale e della migrazione specifica del cromo, del nichel e del manganese sul liquido di cessione proveniente dal terzo «attacco».
Per gli oggetti di cui al presente capo i limiti di migrazione specifica sono i seguenti: cromo (trivalente), non piu' di 0,1 ppm; nichel, non piu' di 0,1 ppm; manganese, non piu' di 0,1 ppm.».
Allegato

Parte di provvedimento in formato PDF al link:
http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=13G0018400100010110001&dgu=2013-12-16&art.dataPubblicazioneGazzetta=2013-12-16&art.codiceRedazionale=13G00184&art.num=1&art.tiposerie=SG

Art. 2

1. L'allegato II, sezione 6: «Acciai inossidabili» del decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973 e' sostituito dall'allegato I al presente decreto.

2. Nell'allegato IV, sezione 2: «Determinazione della migrazione specifica» del decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il punto 3 e' sostituito come segue:
«3. Cromo trivalente.
La determinazione del cromo (trivalente) viene effettuata sul liquido di cessione, mediante spettrofotometria di assorbimento atomico o altra tecnica di prestazioni adeguate ai limiti previsti, adattando le modalita' operative (concentrazione o diluizione) alla particolare sensibilita' dello strumento disponibile.»;
b) il punto 5 e' sostituito come segue:
«5. Nichel.
La determinazione del nichel viene effettuata sul liquido di cessione, mediante spettrofotometria di assorbimento atomico o altra tecnica di prestazioni adeguate ai limiti previsti, adattando le modalita' operative (concentrazione o diluizione) alla particolare sensibilita' dello strumento disponibile.»;
c) il punto 10 e' sostituito come segue:
«10. Manganese.
La determinazione del manganese viene effettuata sul liquido di cessione, mediante spettrofotometria di assorbimento atomico o altra tecnica di prestazioni adeguate ai limiti previsti, adattando le modalita' operative (concentrazione o diluizione) alla particolare sensibilita' dello strumento disponibile.».
Art. 3

1. Le disposizioni di cui agli articoli precedenti non si applicano agli oggetti di acciaio inossidabile legalmente fabbricati e/o commercializzati in uno Stato membro dell'Unione europea o in Turchia ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE), purche' garantiscano un livello equivalente di protezione della salute.
Art. 4

1. E' abrogato il decreto ministeriale 21 dicembre 2010, n. 258, citato in premessa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, e' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 11 novembre 2013

Il Ministro della salute
Lorenzin

Visto, Guardasigilli
Cancellieri

Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2013 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro registro n. 14, foglio n. 394

(G.U. n. 294 del 16 dicembre 2013)


STAMPA QUESTA PAGINA
 
 
 

CONVEGNI ED EVENTI

IL DUBBIO RAZIONALE E LA SUA PROGRESSIVA SCOMPARSA NEL GIUDIZIO PENALE
Roma, 11 luglio 2022, in diretta facebook
11 luglio 2022in diretta facebookIntervengono:Avv. Antonino Galletti, Presidente del Consiglio dell'Ordine ...
FORMAZIONE INTEGRATIVA IN MATERIA DI DIRITTO DELLE RELAZIONI FAMILIARI
Milano, giovedì 15, 22, 29 settembre e 6 ottobre 2022, piattaforma Zoom meeting
4 incontrigiovedì 15, 22, 29 settembre e 6 ottobre 2022 dalle 14.30 alle 18.30 su piattaforma ZoomDestinatariMediatori ...
XXXVI CONVEGNO ANNUALE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI “LINGUA LINGUAGGI DIRITTI”
Messina e Taormina, giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022
giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022Università degli Studi di Messina, Aula Magna Rettorato, ...
LA FORMAZIONE DELL’AVVOCATO DEI GENITORI NEI PROCEDIMENTI MINORILI E DI FAMIGLIA
Napoli, 13 Ottobre 2022, Sala “A. Metafora”
Webinar su piattaforma CISCO WEBEX del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoliore 15.00 - 18.00Giovedì ...
     Tutti i CONVEGNI >

LIBRI ED EBOOK

Trattato di procedura penale
G. Spangher, G. Dean, A. Scalfati, G. Garuti, L. Filippi, L. Kalb, UTET Giuridica
A vent’anni dall’approvazione del nuovo Codice di Procedura Penale, tra vicende occasionali, riforme ...
Formulario degli atti notarili 2014
A. Avanzini, L. Iberati, A. Lovato, UTET Giuridica, 2014
Il formulario soddisfa le esigenze pratiche del notaio, poiché consente di individuare, mediante una ...
Diritto penale delle società
L. D. Cerqua, G. Canzio, L. Luparia, Cedam Editore, 2014
L'opera, articolata in due volumi, analizza approfonditamente i profili sostanziali e processuali del ...
Atti e procedure della Polizia municipale
E. Fiore, Maggioli Editore, 2014
Il manuale insegna ad individuare le corrette procedure per l'accertamento degli illeciti sia amministrativi ...
     Tutti i LIBRI >