Bollettino Ufficiale n. 13 del 24 luglio 2013
Art. 1
(Modifica all'articolo 5 bis della legge regionale 21 luglio 1983, n. 29 (Costruzioni in zone sismiche - Deleghe e norme urbanistiche particolari))
1. All'inizio del comma 1 dell'articolo 5 bis della l.r. 29/1983 e successive modificazioni ed integrazioni, sono inserite le seguenti parole: ''Fermo restando il rispetto della normativa statale in materia di norme tecniche per le costruzioni e di costruzioni in zone sismiche,''.
Art. 2
(Modifica all'articolo 6 bis della l.r. 29/1983)
1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 6 bis della l.r. 29/1983 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte le seguenti parole: ", fermo restando il rispetto della normativa statale in materia di norme tecniche per le costruzioni e di costruzioni in zone sismiche''.
Art. 3
(Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 50 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2013))
1. All'inizio del comma 2 dell'articolo 26 della l.r. 50/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, sono inserite le seguenti parole: ''Fermo restando il rispetto della normativa statale in materia di norme tecniche per le costruzioni e di costruzioni in zone sismiche,''.
2. All'inizio del comma 2 bis dell'articolo 26 della l.r. 50/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, sono inserite le seguenti parole: ''Fermo restando il rispetto della normativa statale in materia di norme tecniche per le costruzioni e di costruzioni in zone sismiche,'' e dopo le parole: ''30 settembre 2013'' il segno: ''.'' è sostituito da: '';''.
3. Il comma 3 dell'articolo 26 della l.r. 50/2012 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
"3. Resta fermo il rispetto della normativa statale in materia di norme tecniche per le costruzioni e di costruzioni in zone sismiche.''.
Art. 4
(Modifica all'articolo 3 della legge regionale 16 aprile 2013, n. 11 (Ulteriori disposizioni di adeguamento e manutenzione di norme aventi carattere finanziario e istituzionale))
1. All'inizio del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 11/2013 , sono inserite le seguenti parole: ''Fermo restando il rispetto della normativa statale in materia di norme tecniche per le costruzioni e di costruzioni in zone sismiche,''.
Art. 5
(Dichiarazione di urgenza)
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.