Bollettino Ufficiale n. 59, parte prima, del 18 dicembre 2019
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione ;
Visto l'articolo 4 dello Statuto;
Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 21 febbraio 2018, n. 113 (Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale);
Considerato quanto segue:
1. Il 21 febbraio 2018 sono stati adottati con il d.m. turismo 113/2018 i livelli minimi uniformi di qualità per musei e luoghi della cultura di appartenenza pubblica, validi per musei, monumenti e aree archeologiche, che individuano gli standard minimi e gli obiettivi per il miglioramento della qualità dell'offerta museale, base su cui si fonda la contestuale attivazione del sistema museale nazionale;
2. La Regione Toscana intende proseguire nell'azione diretta al miglioramento della qualità dei musei toscani e dei loro servizi attraverso il riconoscimento della qualifica di museo o ecomuseo di rilevanza regionale, recependo il d.m. turismo 113/2018, ed adeguando di conseguenza la normativa regionale;
3. Al fine di permettere l'adeguamento del regolamento attuativo della normativa regionale alla normativa statale sopravvenuta, è opportuno disporre l'entrata in vigore anticipata delle disposizioni legislative regionali di adeguamento alla stessa contenute nella presente legge.
Approva la presente legge
Art. 1
Modifiche al preambolo della l.r. 21/2010
1. Dopo l'ultimo '' Visto '' del preambolo della legge regionale 25 febbraio 2010 n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali), è aggiunto il seguente:
'' Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 21 febbraio 2018, n. 113 (Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale); ''.
2. Dopo il punto n. 16 del preambolo della legge regionale 21//2010 è aggiunto il seguente:
'' 16 bis. È necessario conservare l'efficacia alle disposizioni di cui al capo I del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 6 giugno 2011, n. 22/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 ''Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali''), relative al riconoscimento della qualifica di museo ed ecomuseo di rilevanza regionale, fino all'emanazione delle disposizioni di modifica del medesimo regolamento in conformità alla presente legge. ''.
Art. 2
Sistemi museali. Modifiche all'articolo 17 della l.r. 21/2010
1. Il comma 3 dell'articolo 17 della l.r. 21/2010 è sostituito dal seguente:
'' 3. I sistemi museali sono costituiti con atto formale che prevede la distribuzione delle funzioni fra i soggetti partecipanti e gli oneri a carico degli stessi. ''.
2. Alla fine del comma 4 dell'articolo 17 della l.r. 21/2010 sono aggiunte le parole: '' , in coerenza con la vigente normativa statale ''.
Art. 3
Requisiti per il riconoscimento della qualifica di museo o ecomuseo di rilevanza regionale. Modifiche all'articolo 20 della l.r. 21/2010
1. Il comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 21/2010 è sostituito dal seguente:
'' 1. I requisiti per il riconoscimento della qualifica di museo o ecomuseo di rilevanza regionale sono definiti nel regolamento di cui all'articolo 53, con riferimento ai tre macro ambiti individuati nell'allegato I (Livelli uniformi di qualità per i musei) del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 21 febbraio 2018, n. 113 (Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale), rilevanti per la verifica del rispetto degli standard minimi e per l'individuazione di obiettivi per il miglioramento:
a) organizzazione;
b) collezioni;
c) comunicazione e rapporti con il territorio. ''.
2. Il comma 2 dell'articolo 20 della l.r. 21/2010 è abrogato.
Art. 4
Norma transitoria
1. Fino all'emanazione delle disposizioni di modifica del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 6 giugno 2011, n. 22/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 ''Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali''), continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al capo I del medesimo regolamento vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relative al riconoscimento della qualifica di museo ed ecomuseo di rilevanza regionale.
Art. 5
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.