Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga la seguente legge regionale:
ARTICOLO 1
(Abrogazione degli assegni vitalizi)
1. A decorrere dalla X legislatura è abrogato il Capo III della legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 (Testo Unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali) e successive modificazioni ed integrazioni, fatto salvo l’articolo 37 recante norme in materia di assicurazioni infortuni.
2. Ai Consiglieri e ai componenti, aventi diritto, della Giunta regionale, in carica nella IX legislatura o cessati dal mandato entro la IX legislatura, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al Capo III della l.r. 3/1987 e successive modificazioni ed integrazioni.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
Genova, 5 dicembre 2011