Bollettino Ufficiale n. 13 del 7 agosto 2019
Art. 1
(Finalità)
1. La Regione Liguria, per contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici del 12 dicembre 2015 e in coerenza con il Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) 2014-2020, promuove procedure di semplificazione al fine di consentire la realizzazione di interventi che migliorino l'efficienza energetica degli edifici di edilizia residenziale pubblica e privata, a partire dalle singole unità abitative. A tal fine la Regione adotta misure per il risparmio energetico e la riduzione delle emissioni inquinanti nell'atmosfera del parco immobiliare del proprio territorio, nonché misure per l'aumento degli edifici a basso consumo energetico dotati di ambienti più salubri e confortevoli, a vantaggio della salute e del benessere degli occupanti e dell'intera comunità.
Art. 2
(Semplificazione delle procedure in materia di interventi di efficientamento energetico)
1. Negli edifici e nelle unità immobiliari esistenti a destinazione residenziale o a essa assimilabile ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia) e successive modificazioni e integrazioni, agibili e abitabili al momento dell'intervento qualora, in attuazione delle finalita` di cui all'articolo 1, l'intervento di efficientamento energetico produca un miglioramento pari ad almeno due classi nella scala delle classificazioni energetiche degli edifici, secondo la normativa di riferimento di livello nazionale e regionale, con conseguente riduzione del fabbisogno energetico, sono ammessi, alternativamente o contestualmente:
a) una riduzione fino al 10 per cento dell'altezza minima interna e una riduzione fino al 5 per cento della superficie minima abitabile;
b) per gli edifici, nel loro complesso o per singole parti, un aumento dello spessore delle murature esterne nella misura massima di 25 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonché degli elementi di chiusura superiori e inferiori nella misura massima di 30 centimetri per il maggiore spessore degli elementi di copertura o dei solai su spazi aperti o porticati, senza che ciò costituisca aumento del volume della costruzione.
2. Il miglioramento energetico di cui al comma 1 deve essere certificato attraverso la presentazione degli Attestati di Prestazione Energetica (APE), rilasciati da professionisti abilitati prima e dopo gli interventi di efficientamento energetico, dal confronto dei quali risulti il miglioramento di almeno due classi energetiche per l'unita` abitativa oggetto di intervento.
3. La comunicazione di inizio lavori deve essere corredata dall'APE dell'unità abitativa, emesso secondo le normative di riferimento al momento dell'intervento, unitamente a un documento di valutazione progettuale che descriva le condizioni igienico-sanitarie preesistenti e attesti gli effetti degli interventi previsti sull'involucro e/o sugli impianti per l'immobile oggetto di intervento in relazione al suo miglioramento dal punto di vista della classificazione energetica.
4. A fine lavori deve essere consegnato agli uffici comunali competenti un APE post intervento che certifichi l'avvenuto miglioramento energetico dell'unita` abitativa di almeno due classi, secondo quanto previsto al comma 1 articolo, nel rispetto della normativa in materia di prestazioni energetiche degli edifici.
5. La riduzione dell'altezza interna di cui al comma 1 è consentita sino a un'altezza non inferiore a 2.40 metri o all'altezza media di 2.30 metri nel caso in cui il solaio soprastante o una sua parte non sia orizzontale.
Art. 3
(Azioni regionali)
1. La Regione, di concerto con gli ordini e collegi professionali e le categorie del settore edile, promuove l'attivazione di percorsi formativi dedicati alla riqualificazione energetica, al risanamento e alla ristrutturazione degli immobili per la riduzione delle emissioni inquinanti e adotta azioni finalizzate a sensibilizzare e informare i cittadini e le categorie economiche interessate sui problemi delle emissioni inquinanti generate dagli edifici e sugli accorgimenti naturali e tecnologici per ridurle.
2. La Regione, attraverso Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure (IRE S.p.A.) e con la collaborazione dei soggetti di cui al comma 1, può predisporre l'adozione di Linee guida regionali in materia di efficientamento energetico ed edilizia sostenibile, a supporto dell'applicazione della presente legge e anche al fine di promuovere le migliori prassi per quanto riguarda la trasformazione di edifici esistenti in edifici a basso consumo energetico.
3. La Regione definisce, altresì, all'interno del prezziario regionale dei lavori pubblici una sezione per gli interventi di edilizia sostenibile, con riferimento ai materiali innovativi e ai materiali locali rinnovabili.
Art. 4
(Monitoraggio e clausola valutativa)
1. I comuni entro il 31 dicembre di ogni anno comunicano a IRE S.p.A. i dati relativi agli interventi di efficientamento energetico sulle unita` immobiliari eseguiti con le modalita` di cui all'articolo 2.
2. La Regione, tramite IRE S.p.A., valuta l'attuazione della presente legge e verifica i risultati ottenuti in termini di risparmio energetico, riduzione delle emissioni inquinanti e realizzazione di edifici a basso consumo energetico.
3. A tal fine la Regione, tramite IRE S.p.A., trasmette al Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria, a partire dal 31 marzo 2020 e successivamente con cadenza biennale, un rapporto che documenta gli effetti ottenuti dalla presente legge e descrive rispettivamente:
a) il numero degli interventi realizzati in attuazione della presente legge e la loro distribuzione territoriale;
b) le caratteristiche edilizie e funzionali degli immobili interessati;
c) il miglioramento di classe risultante dalle certificazioni APE e le stime del risparmio energetico conseguito.
4. IRE S.p.A. rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attivita` valutative previste dalla presente legge.
5. Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa rende pubblici i documenti che includono le valutazioni svolte.
Art. 5
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.