Bollettino Ufficiale n. 15 del 5 ottobre 2018
Art. 1.
(Semplificazioni procedurali a favore delle imprese danneggiate dal crollo del Ponte Morandi)
1. A seguito del crollo avvenuto in data 14 agosto 2018 di un tratto del viadotto Polcevera dell'Autostrada A10, noto come Ponte Morandi, nel comune di Genova, al fine di semplificare e snellire le procedure di concessione ed erogazione delle agevolazioni economiche regionali a favore delle attività economiche danneggiate dall'evento di cui sopra, per danni diretti e indiretti come da modulistica regionale predisposta, le agevolazioni non cofinanziate con fondi comunitari non sono subordinate alla regolarità contributiva dell'impresa, in deroga a quanto disposto dall'articolo 6, comma 3, della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro) e successive modificazioni e integrazioni.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 2.
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.