(norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)
Bollettino Ufficiale n. 17 del 5 dicembre 2018
Art. 1.
(Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi))
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 19 della l.r. 56/2009 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti i seguenti:
''3 bis. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinati i criteri e le modalità per lo svolgimento della conferenza dei servizi interna ai fini della formazione della posizione univoca e vincolante su tutte le decisioni di competenza regionale da rendere in conferenza di servizi simultanea da parte del Rappresentante Unico Regionale (RUR), ai sensi dell'articolo 14 ter della l. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, come individuato dalla Giunta regionale ai sensi delle disposizioni vigenti.
3 ter. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione Europea o della legislazione statale richiedano l'adozione di provvedimenti espressi, decorsi inutilmente i termini perentori assegnati, la mancata comunicazione al RUR dei pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari per la formazione della posizione univoca e vincolante della Regione ai fini dell'articolo 14 ter della l. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, ovvero dei relativi atti di dissenso motivato o la mancata partecipazione alla seduta conclusiva della conferenza di servizi, senza che sia stato espresso alcuno dei suddetti atti, equivalgono ad assenso senza condizioni, ferma restando la responsabilità amministrativa, dirigenziale e disciplinare per l'assenso reso ancorché implicito.''.
Art. 2.
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.