Art. 1.
(Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 1 aprile 2014, n. 7 (Organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni turistici))
1. 1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 7/2014 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: ''mentre per le agenzie on line (OLTA o OTA) la SCIA è inviata allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) dove ha sede legale l'agenzia ''.
2. 2. Al comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 7/2014 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: ''preventivamente '' è soppressa e, dopo la parola: ''comunicata '', sono inserite le seguenti: ''entro trenta giorni ''.
3. 3. Dopo il comma 6 dell'articolo 7 della l.r. 7/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:
''6 bis. Le agenzie aperte al pubblico espongono, in modo ben visibile all'interno dei locali in cui esercitano l'attività, gli estremi della SCIA inviata ai sensi del comma 1. Le OLTA o OTA pubblicano gli estremi della SCIA inviata sui siti web utilizzati per l'esercizio on line della loro attività. ''.
Art. 2.
(Sostituzione dell'articolo 11 della l.r. 7/2014 )
1. L'articolo 11 della l.r. 7/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
''Articolo 11
(Garanzia assicurativa)
1. L'agenzia deve stipulare, prima della presentazione della SCIA:
a) una polizza assicurativa a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio ed in relazione al costo complessivo dei servizi offerti, nell'osservanza delle disposizioni previste in materia dalla Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV), nonché dagli articoli 19 e 50 dell'Allegato 1 al Codice del Turismo e successive modificazioni e integrazioni;
b) polizza assicurativa o garanzia bancaria, anche nella forma di adesione a un fondo di garanzia, per il rimborso, in casi di insolvenza o fallimento di intermediario o dell'organizzatore, del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista ai sensi dell'articolo 50, comma 2, dell'Allegato 1 al Codice del Turismo e successive modificazioni e integrazioni.
2. L'agenzia ha l'obbligo di produrre alla Regione copie delle quietanze di pagamento dei premi assicurativi annuali di cui al comma 1 o specifiche dichiarazioni sostitutive delle quietanze, entro quindici giorni dall'avvenuto pagamento.
3. La mancanza delle coperture assicurative di cui al comma 1 comporta, ad opera della Regione, l'adozione del provvedimento di sospensione dell'esercizio dell'attività sino alla regolarizzazione delle stesse entro il termine perentorio di sessanta giorni. La mancata regolarizzazione entro il suddetto termine perentorio comporta l'adozione da parte della Regione del provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività.
In caso di regolarizzazione della copertura assicurativa di una o di entrambe le polizze, dopo il termine perentorio suindicato di sessanta giorni, l'agenzia, per riavviare l'attività, è tenuta a presentare una nuova SCIA ai sensi degli articoli 7 e 8.
4. La Regione, insieme alle associazioni di categoria delle agenzie, delle assicurazioni e dei consumatori, predispone i principi basilari ed i criteri minimi finalizzati alla stipula di polizze assicurative standard, ove siano indicati i massimali di risarcimento, le relative soglie minime e le specifiche clausole volte ad assicurare la liquidazione a breve termine del risarcimento dovuto all'utente, in conseguenza dell'inadempimento totale o parziale degli obblighi contrattuali e comunque tutti gli elementi a garanzia dell'utente, previsti dalla vigente normativa. ''.
Art. 3.
(Modifica dell'articolo 18 della l.r. 7/2014 )
1. 1. Al comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 7/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ''comma 6 '' sono sostituite dalle seguenti: ''commi 6 e 6 bis ''.