(Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 19/5 del 26 novembre 2019, pubblicata nel BURA 23 dicembre 2019, n. 167 Speciale ed entrata in vigore il 24 dicembre 2019)
Testo vigente
(in vigore dal 24/12/2019)
Art. 1
(Finalita')
1. La Regione Abruzzo istituisce il concorso ''Per non dimenticare le vittime del terrorismo''.
2. Il concorso, rivolto agli studenti degli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado della Regione Abruzzo, si propone di favorire l'integrazione tra i popoli al fine di creare le condizioni per una civile convivenza tra di essi, a prescindere dalla professione religiosa, ed ha come scopo quello di combattere tutte quelle forme di prevaricazioni violente messe in atto nei confronti dei diversi, delle donne e dei soggetti deboli.
Art. 2
(Svolgimento del concorso)
1. Il concorso di cui all'articolo 1 si tiene con cadenza annuale e prevede l'assegnazione di borse di studio ai migliori componimenti elaborati dagli studenti degli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado della regione Abruzzo su temi scelti dalla Commissione di cui all'articolo 4.
2. In occasione dell'assegnazione delle borse di studio gli Istituti di cui al comma 1 possono organizzare giornate di approfondimento sulla tematica del terrorismo in collaborazione con il Comitato di cui all'articolo 3 e con il patrocinio del Consiglio regionale.
Art. 3
(Organizzazione del concorso)
1. L'organizzazione del concorso e' demandata all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale che si avvale della consulenza del Comitato ''Insieme per Fabrizia'' e della collaborazione con l'Istituto G. B. Vico di Sulmona.
2. L'adozione di tutti gli atti necessari per l'attuazione della presente legge e' demandata al Servizio Segreteria del Presidente, Affari Generali, Stampa e Comunicazione del Consiglio regionale in collaborazione con gli altri Servizi del Consiglio regionale eventualmente interessati per materia.
Art. 4
(Commissione esaminatrice)
1. La valutazione dei componimenti di cui all'articolo 2 e' effettuata da una Commissione composta da cinque membri di cui:
a) due nominati dal Comitato ''Insieme per Fabrizia'';
b) due docenti indicati dal Dirigente scolastico dell'Istituto G. B. Vico di Sulmona;
c) uno con funzione di Presidente nominato dalla Presidenza del Consiglio regionale dell'Abruzzo.
2. La partecipazione alla Commissione di cui al comma 1 e' a titolo gratuito.
Art. 5
(Disposizioni finanziarie)
1. Per l'anno 2019 la presente legge non comporta oneri a carico della finanza regionale.
2. Per l'anno 2020 alla spesa quantificata in euro 10.000,00 si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato ''Concorso regionale per non dimenticare le vittime del terrorismo'', istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2019-2021, al Titolo 1, Missione 01, Programma 01.
3. Alla copertura della spesa di cui al comma 2 si provvede attraverso la rimodulazione delle risorse finanziarie allocate al Titolo 1, Missione 01, Programma 01 del Bilancio del Consiglio regionale 2019-2021.
4. Per le annualita' successive al 2020, gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge trovano copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento annualmente determinato ed iscritto con legge di bilancio.
Art. 6
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).