Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
Articolo 1
1. Nelle more della completa attuazione del Piano regionale delle attività estrattive (PRAE), gli esercizi di cava a qualunque titolo regolarmente autorizzati ai sensi della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, e successive modifiche, e per i quali sia intervenuto o interviene il termine di scadenza delle autorizzazioni prima del 30 giugno 2010, possono proseguire l’attività fino al 30 giugno 2010 a condizione di non aver completato il progetto estrattivo. Detta data è improrogabile ed entro tale scadenza deve essere completata anche la ricomposizione ambientale pena l’incameramento da parte della Regione del deposito cauzionale, di cui al comma 5 del presente articolo, e quanto previsto dall’articolo 17 della legge regionale n.54/85.
2. La prosecuzione deve avvenire in coerenza con gli obiettivi del PRAE nel rispetto delle norme vigenti e nell’ambito delle superfici e dei volumi già autorizzati se sussistono le condizioni di fattibilità, attuabilità e legittimità.
3. I titolari delle autorizzazioni già scadute ai sensi del comma 1, entro e non oltre novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, presentano istanza al competente ufficio regionale delegato che emette il nuovo provvedimento di autorizzazione alla prosecuzione e ricomposizione ambientale, previa verifica di regolarità del deposito cauzionale ed accertamento del versamento di tutti i contributi richiamati dall’articolo 19 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1. Per le autorizzazioni scadute, che hanno già esaurito il progetto estrattivo, la nuova autorizzazione può prevedere solo la ricomposizione ambientale da effettuarsi entro il termine del 30 giugno 2010.
4. Nelle more dell’attuazione del PRAE nelle Zone altamente critiche (aree ZAC) e nelle aree di crisi è autorizzata la sola attività di ricomposizione ambientale in conformità del progetto approvato.
5. Il rilascio dell’autorizzazione o concessione estrattiva è subordinato al versamento di una cauzione o alla prestazione di garanzia fideiussoria bancaria per il recupero o la ricomposizione dell’ambiente naturale alterato, nel rispetto della procedura dettata dall’articolo 6 della legge regionale n. 54/85 e successive modifiche, avente durata di tre anni superiore a quella dell’autorizzazione o concessione.
ARTICOLO 2
Dichiarazione d’urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Campania.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E’fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.
6 novembre 2008
Bassolino