IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA La seguente legge:
Art. 1
(Disposizioni in materia di aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche)
1. In attuazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 796, lettera b), ottavo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), come confermato dall'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010) per l'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, gli incrementi automatici delle aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005) ed impiegati nel finanziamento del servizio sanitario regionale, sono ridotti in misura tale da comportare un minor gettito corrispondente all'avanzo della gestione 2012 di euro 121.902.000,00 certificato nel verbale della riunione congiunta del 25 luglio 2013 del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 2 dell'Accordo sottoscritto il 13 marzo 2007 dal Presidente della Giunta regionale della Campania con il Ministro della salute ed il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione del Piano di rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico nel servizio sanitario regionale.
2. Per il medesimo periodo d'imposta e per i successivi, le aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sono confermate nelle misure vigenti nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, rifinalizzando la riduzione di cui al comma 1, in applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), al sostegno delle azioni volte alla stabilizzazione finanziaria dell'Ente.
3. L'ammontare della rifinalizzazione è rideterminata ogni anno sulla base dell'obiettivo intermedio certificato dal tavolo tecnico previsto nel comma 1.
Art. 2
(Disposizioni applicative dell'articolo 11, comma 15 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99)
1. A decorrere dall'anno 2014, il gettito fiscale derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 15 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 (Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti) convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.99 è finalizzato all'ammortamento di cui al comma 13 del medesimo articolo 11, nonché all'ammortamento dell'anticipazione stabilita dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e del prestito previsto dall'articolo 1, comma 9 bis del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Il residuo gettito annuo è destinato al sostegno delle azioni di stabilizzazione finanziaria della Regione.
Art. 3
(Modifiche alla legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1)
1. Al comma 1 dell'articolo 44, della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2012), le parole: ''e fino ad un massimo di euro 55.500.000,00 per ciascuno degli esercizi dal 2013 al 2037'' sono sostituite con le seguenti: ''fino ad un massimo di euro 55.000.000,00 per l'esercizio 2013 e fino ad un massimo di euro 42.530.077,25 per ciascuno degli esercizi dal 2014 al 2037''.
Art. 4
(Riversamento delle somme giacenti sui conti correnti accesi ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 31 ottobre 1978 , n. 51)
1. Le somme giacenti alla data di entrata in vigore della presente legge sui conti correnti accesi ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale del 31 ottobre 1978, n. 51 (Normativa regionale per la programmazione, il finanziamento e la esecuzione di lavori pubblici e di opere di pubblico interesse, snellimento delle procedure amministrative, deleghe e attribuzioni agli Enti locali), abrogata dall'articolo 87 della legge regionale del 27 febbraio 2007, n. 3 (Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania), sono tempestivamente riversate sul conto di tesoreria della Giunta regionale della Campania, con imputazione su appositi capitoli delle partite di giro dell'entrata e della spesa. Gli enti beneficiari, con istanza documentata, richiedono alla Giunta regionale della Campania il versamento delle somme di cui hanno eventualmente ancora titolo. Eventuali economie di spesa, debitamente documentate, sono riversate nella cassa della Regione.
Art. 5
(Disposizioni in materia di sperimentazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio previsti all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)
1. A decorrere dall'anno 2014 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 16 della legge regionale 6 maggio 2013, n. 6 (Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015).
Art. 6
(Modifiche all'articolo 47, comma 3 della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7)
1. Dopo la lettera c) del comma 3, dell'articolo 47 della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Campania articolo 34, comma 1, decreto Legislativo 28 marzo 2000, n. 76), è aggiunta la seguente:
''c bis) acquisizione di beni e servizi, in assenza del necessario impegno di spesa, nei limiti dell'accertata e dimostrata utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;''.
Art. 7
(Modifiche relative all'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili -IRESA-)
1. All'articolo 1 della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2013) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 170 le parole: ''entro il giorno successivo a quello'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il mese successivo a ciascun trimestre solare'';
b) alla lettera a) del comma 171 le parole: ''entro il mese successivo al trimestre di riferimento'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il bimestre successivo al trimestre solare di riferimento'';
c) alla lettera b) del comma 171 le parole: ''entro il mese successivo al trimestre di riferimento'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il bimestre successivo al trimestre solare di riferimento'';
d) dopo il comma 174 è inserito il seguente:
''174 bis. Il corrispettivo annuale spettante alle società di gestione aeroportuale oppure, in mancanza, all'ente preposto alla gestione dell'aeroporto o ai fiduciari di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1982, n. 1085 (Modalità per l'accertamento, la riscossione ed il versamento dei diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile) non può essere superiore all'1,5 per cento del gettito annuale generato dall'applicazione dell'imposta.'';
e) dopo il comma 176 è inserito il seguente:
''176 bis. In armonia con quanto stabilito dall'articolo 1 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale) il 51 per cento del gettito generato dall'applicazione dell'IRESA è destinato al completamento dei sistemi di monitoraggio acustico, al disinquinamento acustico e all'eventuale indennizzo delle popolazioni residenti nell'intorno aeroportuale. La quota residuale è impiegata in politiche di tutela dell'ambiente.''.
2. In attuazione dei principi di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente) gli adempimenti posti a carico dei soggetti passivi e delle società di gestione aeroportuale, oppure in mancanza dell'ente preposto alla gestione dell'aeroporto o dei fiduciari di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1085/1982, a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge regionale 5/2013, fino al termine dei trenta giorni successivi alla data di esecutività del provvedimento della Giunta regionale che disciplina le modalità di pagamento, riversamento e accertamento ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 174, della legge regionale 5/2013, si considerano effettuati correttamente e senza ritardo se chi vi era tenuto provvede entro i successivi trenta giorni.
3. Per l'anno d'imposta 2013, gli importi dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili di cui all'allegato C della legge regionale 5/2013, tabella C3, sono ridotti del 50 per cento.
Art. 8
(Agevolazioni fiscali per i veicoli elettrici e con alimentazione ibrida)
1. A decorrere dall'anno 2014, i proprietari di autoveicoli con alimentazione ibrida benzinaelettrica, inclusiva di alimentazione termica, o con alimentazione benzina-idrogeno, immatricolati per la prima volta sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale dovuta per il primo periodo fisso e per le due annualità successive.
Art. 9
(Contratti di servizio)
1. Al fine di verificare l'equilibrio economico e finanziario dei contratti di servizio e la qualità dei servizi erogati agli utenti, le Direzioni generali competenti provvedono ogni trimestre a trasmettere alla Giunta regionale una relazione sull'adempimento degli obblighi degli affidatari o dei gestori del servizio, sugli aspetti economici e operativi e le risorse finanziarie impegnate e spese, sulla qualità dei servizi erogati e il numero degli utenti coinvolti per aree territoriali.
2. Entro il 30 gennaio di ogni anno le Direzioni generali competenti provvedono, inoltre, a trasmettere alla Giunta regionale una relazione sullo stato dei pagamenti dei corrispettivi del servizio da parte degli utenti e delle iniziative adottate per conseguire l'adempimento delle prestazioni degli affidatari o dei gestori del servizio, indicando le azioni promosse e i provvedimenti adottati per contrastare gli inadempimenti accertati.
3. La Giunta regionale, agli esiti delle relazioni trimestrali e annuali di cui ai commi 1 e 2, individua le misure volte a conseguire l'equilibrio economico e finanziario dei contratti di servizio e provvede al loro adeguamento.
4. Fermo restando le misure previste nel comma 3 e la responsabilità dei soggetti inadempienti, in caso di accertata inattività degli enti locali, dei gestori o degli affidatari del servizio nella riscossione dei corrispettivi e nell'adozione delle iniziative di cui al comma 2, la Giunta regionale, nel rispetto del principio di leale collaborazione, previa fissazione di un termine ad adempiere e sentito l'ente locale interessato, provvede in via sostitutiva anche mediante la nomina di commissari ad acta.
Art. 10
(Modifiche legislative)
1. Al comma 103 dell'articolo 1 della legge regionale 5/2013, le parole: ''Negli anni 2013, 2014 e 2015,'' sono sostituite dalle seguenti: ''Negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016''.
Art. 11
(Abrogazioni)
1. L'articolo 20 della legge regionale 5 agosto 1999, n. 5 (Disposizioni di finanza regionale) è abrogato.
2. La legge regionale 6 dicembre 2013, n. 19 (Assetto dei consorzi per le aree di sviluppo industriale) è così modificata:
a) al comma 8 dell'articolo 11 le parole: "previste nei commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7," sono soppresse;
b) al comma 1 dell'articolo 18 le parole: ''In sede di prima applicazione gli organi dei consorzi Asi restano in carica fino alla loro scadenza naturale.'' sono soppresse.
3. Il comma 26 dell'articolo 52 della legge regionale 1/2012 è abrogato.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.
Caldoro
Lavori preparatori
Disegno di legge ad iniziativa dell'Assessore Gaetano Giancane adottato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 573 del 16 dicembre 2013.
Depositato in Consiglio regionale in data 19 dicembre 2013, dove ha acquisito il n. 493 del registro generale ed assegnato alla I, III, IV, V, VI, VII e VIII Commissione consiliare permanente per l'esame ed alla II Commissione consiliare permanente per il parere.
Approvato dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 30 dicembre 2013.
Note
Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del Presidente, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - ''Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale'').
Note all'art. 1.
Comma 1.
Legge 27 dicembre 2006, n. 296: ''Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2007).''.
Articolo 1, comma 796, lettera b): ''796. Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007- 2009, in attuazione del protocollo di intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per un patto nazionale per la salute sul quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome, nella riunione del 28 settembre 2006, ha espresso la propria condivisione:
b) è istituito per il triennio 2007-2009, un Fondo transitorio di 1.000 milioni di euro per l'anno 2007, di 850 milioni di euro per l'anno 2008 e di 700 milioni di euro per l'anno 2009, la cui ripartizione tra le regioni interessate da elevati disavanzi è disposta con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'accesso alle risorse del Fondo di cui alla presente lettera è subordinato alla sottoscrizione di apposito accordo ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, comprensivo di un piano di rientro dai disavanzi. Il piano di rientro deve contenere sia le misure di riequilibrio del profilo erogativo dei livelli essenziali di assistenza, per renderlo conforme a quello desumibile dal vigente Piano sanitario nazionale e dal vigente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di fissazione dei medesimi livelli essenziali di assistenza, sia le misure necessarie all'azzeramento del disavanzo entro il 2010, sia gli obblighi e le procedure previsti dall'articolo 8 dell'intesa 23 marzo 2005 sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. Tale accesso presuppone che sia scattata formalmente in modo automatico o che sia stato attivato l'innalzamento ai livelli massimi dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive, fatte salve le aliquote ridotte disposte con leggi regionali a favore degli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che abbiano denunciato richieste estorsive e per i quali ricorrano
le condizioni di cui all'articolo 4 della legge 23 febbraio 1999, n. 44. Qualora nel procedimento di verifica annuale del piano si prefiguri il mancato rispetto di parte degli obiettivi intermedi di riduzione del disavanzo contenuti nel piano di rientro, la regione interessata può proporre misure equivalenti che devono essere approvate dai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze. In ogni caso l'accertato verificarsi del mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi comporta che, con riferimento all'anno d'imposta dell'esercizio successivo,
l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive si applicano oltre i livelli massimi previsti dalla legislazione vigente fino all'integrale copertura dei mancati obiettivi. La maggiorazione ha carattere generalizzato e non settoriale e non è suscettibile di differenziazioni per settori di attività e per categorie di soggetti passivi . Qualora invece sia verificato che il rispetto degli obiettivi intermedi è stato conseguito con risultati ottenuti quantitativamente migliori, la regione interessata può ridurre, con riferimento all'anno d'imposta dell'esercizio successivo, l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive per la quota corrispondente al miglior risultato ottenuto. Gli interventi individuati dai programmi operativi di riorganizzazione, qualificazione o potenziamento del servizio sanitario regionale, necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, oggetto degli accordi di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, come integrati dagli accordi di cui all'articolo 1, commi 278 e 281, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono vincolanti per la regione che ha sottoscritto l'accordo e le determinazioni in esso previste possono comportare effetti di variazione dei provvedimenti normativi ed amministrativi già adottati dalla medesima regione in materia di programmazione sanitaria. Il Ministero della 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, comprensivo di un Piano di rientro dai disavanzi, sia ai fini del monitoraggio dello stesso, sia per i provvedimenti regionali da sottoporre a preventiva approvazione da parte del Ministero della 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;''.
Legge 23 dicembre 2009, n. 191: ''Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2010).''.
Articolo 2: ''Disposizioni diverse.''.
Comma 80: ''80. Per la regione sottoposta al piano di rientro resta fermo l'obbligo del mantenimento, per l'intera durata del piano, delle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività' produttive e dell'addizionale regionale all'IRPEF ove scattate automaticamente ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente articolo. A decorrere dal 2013 alle regioni che presentano, in ciascuno degli anni dell'ultimo biennio di esecuzione del Piano di rientro, ovvero del programma operativo di prosecuzione dello stesso, verificato dai competenti Tavoli tecnici di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, un disavanzo sanitario, di competenza del singolo esercizio e prima delle coperture, decrescente e inferiore al gettito derivante dalla massimizzazione delle predette aliquote, e' consentita la riduzione delle predette maggiorazioni, ovvero la destinazione del relativo gettito a finalità extrasanitarie riguardanti lo svolgimento di servizi pubblici essenziali e l'attuazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 , in misura tale da garantire al finanziamento del Servizio sanitario regionale un gettito pari al valore medio annuo del disavanzo sanitario registrato nel medesimo biennio. Alle regioni che presentano, in ciascuno degli anni dell'ultimo triennio, un disavanzo sanitario, di competenza del singolo esercizio e prima delle coperture, inferiore, ma non decrescente, rispetto al gettito derivante dalla massimizzazione delle predette aliquote, e' consentita la riduzione delle predette maggiorazioni, ovvero la destinazione del
relativo gettito a finalità extrasanitarie riguardanti lo svolgimento di servizi pubblici essenziali e l'attuazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 , in misura tale da garantire al finanziamento del Servizio sanitario regionale un gettito pari al valore massimo annuo del disavanzo sanitario registrato nel medesimo triennio. Le predette riduzioni o destinazione a finalità extrasanitarie sono consentite previa verifica positiva dei medesimi Tavoli e in presenza di un Programma operativo 2013-2015 approvato dai citati Tavoli, ferma restando l'efficacia degli eventuali provvedimenti di riduzione delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF e dell'IRAP secondo le vigenti disposizioni. Resta fermo quanto previsto dal presente comma in caso di risultati quantitativamente migliori e quanto previsto dal comma 86 in caso di determinazione di un disavanzo sanitario maggiore di quello programmato e coperto. Gli interventi individuati dal piano sono vincolanti per la regione, che e' obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro. A tale scopo, qualora, in corso di attuazione del piano o dei programmi operativi di cui al comma 88, gli ordinari organi di attuazione del piano o il commissario ad acta rinvengano ostacoli derivanti da provvedimenti legislativi regionali, li trasmettono al Consiglio regionale, indicandone puntualmente i motivi di contrasto con il Piano di rientro o con i programmi operativi. Il Consiglio regionale, entro i successivi sessanta giorni, apporta le necessarie modifiche alle leggi regionali in contrasto, o le sospende, o le abroga. Qualora il Consiglio regionale non provveda ad apportare le necessarie modifiche legislative entro i termini indicati, ovvero vi provveda in modo parziale o comunque tale da non rimuovere gli ostacoli all'attuazione del piano o dei programmi operativi, il Consiglio dei Ministri adotta, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione, le necessarie misure, anche normative, per il superamento dei predetti ostacoli. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 796, lettera b), ottavo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in merito alla possibilità', qualora sia verificato che il rispetto degli obiettivi intermedi sia stato conseguito con risultati quantitativamente migliori, di riduzione delle aliquote fiscali nell'esercizio successivo per la quota corrispondente al miglior risultato ottenuto; analoga misura di attenuazione si può' applicare anche al blocco del turn over e al divieto di effettuare spese non obbligatorie in presenza delle medesime condizioni di attuazione del piano.''.
Legge 30 dicembre 2004, n. 311: ''Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2005) ''.
Articolo 1, comma 174: ''174. Al fine del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, la regione, ove si prospetti sulla base del monitoraggio trimestrale una situazione di squilibrio, adotta i provvedimenti necessari. Qualora dai dati del monitoraggio del quarto trimestre si evidenzi un disavanzo di gestione a fronte del quale non sono stati adottati i predetti provvedimenti, ovvero essi non siano sufficienti, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Presidente del Consiglio dei ministri diffida la regione a provvedervi entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Qualora la regione non adempia, entro i successivi trenta giorni il presidente della regione, in qualità di commissario ad acta, approva il bilancio di esercizio consolidato del Servizio sanitario regionale al fine di determinare il disavanzo di gestione e adotta i necessari provvedimenti per il suo ripianamento, ivi inclusi gli aumenti dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive entro le misure stabilite dalla normativa vigente. I predetti incrementi possono essere adottati anche in funzione della copertura dei disavanzi di gestione accertati o stimati nel settore sanitario relativi all'esercizio 2004 e seguenti. Qualora i provvedimenti necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione non vengano adottati dal commissario ad acta entro il 31 maggio, nella regione interessata, con riferimento agli anni di imposta 2006 e successivi, si applicano comunque il blocco automatico del turn over del personale del servizio sanitario regionale fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in corso, il divieto di effettuare spese non obbligatorie per il medesimo periodo e nella misura massima prevista dalla vigente normativa l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive; scaduto il termine del 31 maggio, la regione non può assumere provvedimenti che abbiano ad oggetto l'addizionale e le maggiorazioni d'aliquota delle predette imposte ed i contribuenti liquidano e versano gli acconti d'imposta dovuti nel medesimo anno sulla base della misura massima dell'addizionale e delle maggiorazioni d'aliquota di tali imposte. Gli atti emanati e i contratti stipulati in violazione del blocco automatico del turn over e del divieto di effettuare spese non obbligatorie sono nulli. In sede di verifica annuale degli adempimenti la regione interessata e' tenuta ad inviare una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal responsabile del servizio finanziario, attestante il rispetto dei predetti vincoli.''.
Accordo 13 marzo 2007: ''Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e la Regione Campania per l'approvazione del Piano di rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.''.
Articolo 2: ''Monitoraggio e verifica dell'attuazione del Piano di rientro.''.
''1. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, assicura il monitoraggio del Piano, oggetto del presente Accordo, nell'ambito del Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria.
2. Il monitoraggio dell'attuazione del Piano di rientro di cui al comma 3, lettere a) e b) dell'articolo 1, presentato dalla Regione, è affidato, ai fini dell'istruttoria tecnica e per gli aspetti di competenza, al Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 e al Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza di cui all'articolo 9 della suddetta Intesa.
3. La verifica del raggiungimento degli obiettivi intermedi indicati nel Piano, anche sulla base dei relativi indicatori e fonti di verifica, avviene ordinariamente con cadenza trimestrale sulla base della documentazione fornita dalla Regione al Ministero della salute ed al Ministero dell'economia e delle finanze ed in relazione agli specifici obiettivi intermedi per ogni stato di avanzamento previsto secondo il seguente calendario:
- 15 aprile 2007 - prima verifica
- 15 luglio 2007 - verifica trimestrale
- 15 ottobre 2007 - verifica trimestrale
- 15 gennaio 2008 - verifica trimestrale e annuale
- 15 aprile 2008 - verifica trimestrale
- 15 luglio 2008 - verifica trimestrale
- 15 ottobre 2008 - verifica trimestrale
- 15 gennaio 2009 - verifica trimestrale e annuale
- 15 aprile 2009 - verifica trimestrale
- 15 luglio 2009 - verifica trimestrale
- 15 ottobre 2009 - verifica trimestrale
- 15 gennaio 2010 - verifica trimestrale e annuale
- 15 aprile 2010 - verifica trimestrale
- ulteriori verifiche previste dal Piano o che, in via straordinaria, siano ritenute necessarie da una delle parti.
Restano ferme le verifiche trimestrali di cui all'articolo 6 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 e le verifiche dei Tavoli di cui agli articoli 9 e 12 della medesima Intesa.
4. Alla scadenza degli stati di avanzamento, di cui al comma 3, verificata l'istruttoria di cui al comma 2, il Ministero della salute ed il Ministero dell'economia e delle finanze, per quanto di rispettiva competenza, attestano il raggiungimento degli obiettivi, anche in riferimento all'adozione dei provvedimenti regionali da sottoporre a preventiva approvazione ai sensi dell'articolo 3 del presente Accordo.
In caso di verifica negativa dello stato di attuazione del Piano di rientro è sospesa l'erogazione del maggior finanziamento di cui all'articolo 5.
5. In relazione all'esito dell'accertamento annuale, si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 796, lettera b)-quinto e sesto periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296.''.
Comma 2.
Decreto Legislativo 6 maggio 2011, n. 68: ''Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.''.
Articolo 5: ''Riduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive.''.
''1. A decorrere dall'anno 2013 ciascuna regione a statuto ordinario, con propria legge, può ridurre le aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) fino ad azzerarle e disporre deduzioni dalla base imponibile, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di giustizia dell'Unione europea. Resta in ogni caso fermo il potere di variazione dell'aliquota di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Gli effetti finanziari derivanti dagli interventi di cui al comma 1 sono esclusivamente a carico del bilancio della regione e non comportano alcuna forma di compensazione da parte dei fondi di cui all'articolo 15.
3. Non può essere disposta la riduzione dell'IRAP se la maggiorazione di cui all'articolo 6, comma 1, e' superiore a 0,5 punti percentuali.
4. Restano fermi gli automatismi fiscali previsti dalla vigente legislazione nel settore sanitario nei casi di squilibrio economico, nonché le disposizioni in materia di applicazione di incrementi delle aliquote fiscali per le regioni sottoposte ai Piani di rientro dai deficit sanitari.''.
Articolo 6: ''Addizionale regionale all'IRPEF.''.
''1. A decorrere dall'anno 2012 ciascuna regione a Statuto ordinario può, con propria legge, aumentare o diminuire l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base. La predetta aliquota di base e' pari a 1,23 per cento sino alla rideterminazione effettuata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, primo periodo. La maggiorazione non può essere superiore:
a) a 0,5 punti percentuali per gli anni 2012 e 2013;
b) a 1,1 punti percentuali per l'anno 2014;
c) a 2,1 punti percentuali a decorrere dall'anno 2015.
2. Fino al 31 dicembre 2011, rimangono ferme le aliquote della addizionale regionale all'IRPEF delle regioni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono superiori alla aliquota di base, salva la facoltà delle medesime regioni di deliberare la loro riduzione fino alla medesima aliquota di base.
3. Resta fermo il limite della maggiorazione di 0,5 punti percentuali, se la regione abbia disposto la riduzione dell'IRAP. La maggiorazione oltre i 0,5 punti percentuali non trova applicazione sui redditi ricadenti nel primo scaglione di cui all'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente periodo. In caso di riduzione, l'aliquota deve assicurare un gettito che, unitamente a quello derivante dagli altri tributi regionali di cui all'articolo 12, comma 2, non sia inferiore all'ammontare dei trasferimenti regionali ai comuni, soppressi in attuazione del medesimo articolo 12.
4. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo e' informato, le regioni possono stabilire aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale.
5. Le regioni, nell'ambito della addizionale di cui al presente articolo, possono disporre, con propria legge, detrazioni in favore della famiglia, maggiorando le detrazioni previste dall'articolo 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Le regioni adottano altresì con propria legge misure di erogazione di misure di sostegno economico diretto, a favore dei soggetti IRPEF, il cui livello di reddito e la relativa imposta netta, calcolata anche su base familiare, non consente la fruizione delle detrazioni di cui al presente comma.
6. Al fine di favorire l'attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, le regioni, nell'ambito della addizionale di cui al presente articolo, possono inoltre disporre, con propria legge, detrazioni dall'addizionale stessa in luogo dell'erogazione di sussidi, voucher, buoni servizio e altre misure di sostegno sociale previste dalla legislazione regionale.
7. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 si applicano a decorrere dal 2015.
8. L'applicazione delle detrazioni previste dai commi 5 e 6 e' esclusivamente a carico del bilancio della regione che le dispone e non comporta alcuna forma di compensazione da parte dello Stato. In ogni caso deve essere garantita la previsione di cui al comma 3, ultimo periodo.
9. La possibilità di disporre le detrazioni di cui ai commi 5 e 6 è sospesa per le regioni impegnate nei piani di rientro dal deficit sanitario alle quali e' stata applicata la misura di cui all'articolo 2, commi 83, lettera b), e 86, della citata legge n. 191 del 2009, per mancato rispetto del piano stesso.
10. Restano fermi gli automatismi fiscali previsti dalla vigente legislazione nel settore sanitario nei casi di squilibrio economico, nonché le disposizioni in materia di applicazione di incrementi delle aliquote fiscali per le regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari.
11. L'eventuale riduzione dell'addizionale regionale all'IRPEF e' esclusivamente a carico del bilancio della regione e non comporta alcuna forma di compensazione da parte dei fondi di cui all'articolo 15.''.
Note all'art. 2.
Comma 1.
Decreto Legge 28 giugno 2013, n. 76: ''Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti.''.
Articolo 11: ''Disposizioni in materia fiscale e di impegni internazionali e altre misure urgenti.''.
Comma 15: ''15. Per la regione Campania, a decorrere dal 2014, e' disposta l'applicazione delle maggiorazioni fiscali di cui all'articolo 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 ed il relativo gettito fiscale e' finalizzato prioritariamente all'ammortamento dei prestiti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legge n. 35 del 2013 e, in via residuale, all'ammortamento del corrispondente prestito di cui al comma 13 destinato al piano di rientro di cui all'articolo 16, comma 5, del decretolegge n. 83 del 2012, per l'intera durata dell'ammortamento dei medesimi prestiti.''.
Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35: ''Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali.''.
Articolo 2: ''Pagamenti dei debiti delle regioni e delle province autonome.''.
''1. Le regioni e le province autonome che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, diversi da quelli finanziari e sanitari di cui all'articolo 3, ivi inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, maturati alla data del 31 dicembre 2012, a causa di carenza di liquidità, in deroga all'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, e all'articolo 32, comma 24, lettera b), della legge 12 novembre 2011, n. 183, con certificazione congiunta del Presidente e del responsabile finanziario, chiedono al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 aprile 2013 l'anticipazione di somme da destinare ai predetti pagamenti, a valere sulle risorse della "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" di cui all'articolo 1, comma 10.
2. Le somme di cui al comma 1 da concedere, proporzionalmente, a ciascuna regione sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 maggio 2013. Entro il 10 maggio 2013, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano può individuare modalità di riparto, diverse dal criterio proporzionale di cui al periodo precedente.
3. All'erogazione delle somme, nei limiti delle assegnazioni di cui al presente articolo, si provvede, a seguito:
a) della predisposizione, da parte regionale, di misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità, maggiorata degli interessi;
b) della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, ivi inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, comprensivi di interessi nella misura prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti, ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla legislazione vigente;
c) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30 anni, prevedendo altresì, qualora la regione non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico della Regione e' pari al rendimento di mercato del Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione.
4. Alla verifica degli adempimenti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3, provvede un apposito tavolo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, coordinato dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato, e composto:
a) dal Capo Dipartimento degli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri o suo delegato;
b) dal Direttore generale del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze o suo delegato;
c) dal Segretario della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano o suo delegato;
d) dal Segretario della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome o suo delegato.
5. All'atto dell'erogazione, le regioni interessate provvedono all'immediata estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento; dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili la regione fornisce formale certificazione al Tavolo di cui al comma precedente, rilasciata dal responsabile finanziario della Regione ovvero da altra persona formalmente indicata dalla Regione ai sensi dell'articolo 3, comma 6.
6. Il pagamento dei debiti oggetto del presente articolo deve riguardare, per almeno due terzi, residui passivi in via prioritaria di parte capitale, anche perenti, nei confronti degli enti locali, purché nel limite di corrispondenti residui attivi degli enti locali stessi ovvero, ove inferiori, nella loro totalità. Tali risorse devono, ove nulla osti, essere utilizzate dagli enti locali prioritariamente per il pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2012 ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine.
All'atto dell'estinzione da parte della Regione dei debiti elencati nel piano di pagamento nei confronti degli enti locali o di altre pubbliche amministrazioni, ciascun ente locale o amministrazione pubblica interessata provvede all'immediata estinzione dei propri debiti. Il responsabile finanziario dell'ente locale o della pubblica amministrazione interessata fornisce formale certificazione alla Ragioneria generale dello Stato dell'avvenuto pagamento dei rispettivi debiti e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili, entro il 30 novembre 2013, in relazione ai debiti già estinti dalla Regione alla data del 30 settembre 2013, ovvero entro trenta giorni dall'estinzione dei debiti da parte della Regione nei restanti casi. La Ragioneria generale dello Stato comunica tempestivamente alle singole Regioni i dati ricevuti e rende noti i risultati delle certificazioni di cui al periodo precedente al tavolo di cui al comma 4, al quale prendono parte, per le finalità di cui al presente comma, anche i rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e dell'Unione delle province d'Italia. Ogni Regione provvede a concertare con le ANCI e le UPI regionali il riparto di tali pagamenti. Limitatamente alla Regione siciliana, il principio di cui al presente comma si estende anche alle somme assegnate agli enti locali dalla regione e accreditate sui conti correnti di tesoreria regionale.
7. L'ultimo periodo della lettera n-bis), del comma 4, dell'articolo 32, della legge 12 novembre 2011, n. 183 e' sostituito dal seguente: "L'esclusione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per l'anno 2012, di 1.800 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.000 milioni di euro per l'anno 2014.".
8. Al riparto delle risorse di cui al comma precedente si provvede con gli stessi criteri e modalità dettati dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
9. Per gli anni 2013 e 2014 il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica - sulla base dei dati acquisiti dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - ai sensi del comma 460, dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, effettua entro il 15 settembre il monitoraggio sull'utilizzo, alla data del 31 luglio, del plafond di spesa assegnato a ciascuna regione e provincia autonoma, rispettivamente, in base al decreto ministeriale del 15 marzo 2012 ed in base alle disposizioni di cui al comma 8 del presente articolo. All'esito del predetto monitoraggio, il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, qualora sulla base delle effettive esigenze di cassa delle regioni e province autonome riferite al primo semestre, riscontri per alcune di esse un'insufficienza e per altre un'eccedenza del plafond di spesa assegnato, dispone con decreto direttoriale, per l'anno di riferimento, la rimodulazione del quadro di riparto del limite complessivo al fine di assegnare un maggiore o minore spazio finanziario alle regioni e province autonome commisurato alla effettiva capacita' di spesa registrata nel semestre di riferimento . Il decreto direttoriale di cui al periodo precedente e' tempestivamente comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.''.
Articolo 3: ''Pagamenti dei debiti degli enti del servizio sanitario nazionale-SSN.''.
''1. Lo Stato e' autorizzato ad effettuare anticipazioni di liquidita' alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano a valere sulle risorse della "Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale" di cui all'articolo 1, comma 10, al fine di favorire l'accelerazione dei pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale ed in relazione:
a) agli ammortamenti non sterilizzati antecedenti all'applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
b) alle mancate erogazioni per competenza e/o per cassa delle somme dovute dalle regioni ai rispettivi servizi sanitari regionali a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i trasferimenti di somme dai conti di tesoreria e dal bilancio statale e le coperture regionali dei disavanzi sanitari, come risultanti nelle voci "crediti verso regione per spesa corrente" e "crediti verso regione per ripiano perdite" nelle voci di credito degli enti del SSN verso le rispettive regioni dei modelli SP.
2. In via d'urgenza, per l'anno 2013, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con decreto direttoriale, entro il 15 maggio 2013, al riparto fra le regioni dell'anticipazione di liquidità fino a concorrenza massima dell'importo di 5.000 milioni di euro, in proporzione ai valori di cui al comma 1, lettera a), come risultanti dai modelli CE per il periodo dal 2001 al 2011, ponderati al 50%, e ai valori di cui al comma 1, lettera b) iscritti nei modelli SP del 2011, ponderati al 50%, come presenti nell'NSIS alla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'erogazione delle risorse di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 5. Il decreto di cui al presente comma e' trasmesso alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome ed e' pubblicato sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 novembre 2013, e' stabilito il riparto definitivo, comprensivo anche degli importi previsti per l'anno 2014, fra le regioni dell'anticipazione di liquidità fino a concorrenza massima dell'importo di 14.000 milioni di euro, in proporzione ai valori derivanti dalle ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b). Il riparto di cui al presente comma e' effettuato sulla base della verifica compiuta dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005 con riferimento alle ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettera a), per il periodo 2001-2011 e con riferimento alle ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettera b), come risultanti nei modelli SP relativi al consuntivo 2011. Ai fini dell'erogazione per l'anno 2014 delle risorse di cui al presente comma, al netto di quelle già erogate per l'anno 2013 ai sensi del comma 2, si applicano le disposizioni di cui al comma 5. Il decreto di cui al presente comma e' trasmesso alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome ed e' pubblicato sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Le regioni e le province autonome che, a causa di carenza di liquidità, non possono far fronte ai pagamenti di cui al comma 1 del presente articolo, in deroga all'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, e all'articolo 32, comma 24, lettera b), della legge 12 novembre 2011, n. 183, trasmettono, con certificazione congiunta del Presidente e del responsabile finanziario, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimenti del Tesoro e della Ragioneria Generale dello Stato, entro il 31 maggio 2013 l'istanza di accesso all'anticipazione di liquidità di cui al comma 2, ed entro il 15 dicembre 2013 l'istanza di accesso all'anticipazione di liquidità di cui al comma 3, per l'avvio delle necessarie procedure amministrative ai fini di cui al comma 5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto direttoriale, può attribuire alle regioni che ne abbiano fatto richiesta, con l'istanza di cui al primo periodo, entro il 15 dicembre 2013, importi superiori a quelli di cui al comma 3, nei limiti delle somme già attribuite ad altre regioni ai sensi del medesimo comma 3, ma non richieste.
5. All'erogazione delle somme, nei limiti delle assegnazioni di cui al presente articolo, da accreditare sui conti intestati alla sanità di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si provvede, anche in tranche successive, a seguito:
a) della predisposizione, da parte regionale, di misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità prioritariamente volte alla riduzione della spesa corrente, verificate dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata Intesa;
b) della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, cumulati alla data del 31 dicembre 2012 e comprensivi di interessi nella misura prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti, ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla legislazione vigente, e dettagliatamente elencati, rispetto ai quali il Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 della citata Intesa verifica la coerenza con le somme assegnate alla singola regione in sede di riparto delle risorse di cui rispettivamente ai commi 2 e 3. Nei limiti delle risorse assegnate ai sensi dei commi 2 e 3 e in via residuale rispetto ai debiti di cui al primo periodo della presente lettera, il piano dei pagamenti può comprendere debiti certi, sorti entro il 31 dicembre 2012, intendendosi sorti i debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine;
c) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze- Dipartimento del Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30 anni, prevedendo altresì, qualora la regione non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico della Regione e' pari al rendimento di mercato del Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione.
6. All'atto dell'erogazione le regioni interessate provvedono all'immediata estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento: dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili la regione fornisce formale certificazione al Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata Intesa, rilasciata dal responsabile della gestione sanitaria accentrata, ovvero da altra persona formalmente indicata dalla Regione all'atto della presentazione dell'istanza di cui al comma 4.
Quanto previsto dal presente comma costituisce adempimento regionale ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato a decorrere dal 2013 dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
7. A decorrere dall'anno 2013 costituisce adempimento regionale - ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato a decorrere dal 2013 dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 - verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, l'erogazione, da parte della regione al proprio Servizio sanitario regionale, entro la fine dell'anno, di almeno il 90% delle somme che la regione incassa nel medesimo anno dallo Stato a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, e delle somme che la stessa regione, a valere su risorse proprie dell'anno, destina al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano che non partecipano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale con oneri a carico del bilancio statale. Dette regioni e province autonome, per le finalità di cui al comma 3, e comunque in caso di avvenuto accesso alle anticipazioni di cui al comma 2, trasmettono al Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, entro il termine del 30 giugno 2013, la documentazione necessaria per la verifica dei dati contenuti nei conti economici e negli stati patrimoniali.
Qualora dette regioni e province autonome non provvedano alla trasmissione della certificazione di cui al comma 6, o vi provvedano in modo incompleto, il Ministero dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, e' autorizzato a recuperare le somme erogate a titolo di anticipazione di liquidità ai sensi del presente articolo, fino a concorrenza degli importi non certificati, a valere sulle somme alle medesime spettanti a qualsiasi titolo.
9. Nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le regioni possono far valere le somme attinte sull'anticipazione di liquidità di cui al presente articolo, con riferimento alle risorse in termini di competenza di cui al comma 1, lettera b), come valutate dal citato Tavolo di verifica degli adempimenti. A tal fine, per l'anno 2013, il termine del 31 maggio di cui al citato articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e' differito al 15 luglio e conseguentemente il termine del 30 aprile e' differito al 15 maggio.''.
Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174: ''Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.''.
Articolo 1: ''Rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni.''.
Comma 9-bis: ''9-bis. Al fine di agevolare la rimozione degli squilibri finanziari delle regioni che adottano, o abbiano adottato, il piano di stabilizzazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo di rotazione, con una dotazione di 50 milioni di euro, denominato «Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle regioni in situazione di squilibrio finanziario», finalizzato a concedere anticipazioni di cassa per il graduale ammortamento dei disavanzi e dei debiti fuori bilancio accertati, nonché per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del citato piano di stabilizzazione finanziaria ovvero per la regione Campania al finanziamento del piano di rientro di cui al comma 5 dell'articolo 16 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 , convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.''.
Note all'art. 3.
Comma 1.
Legge Regionale 27 gennaio 2012, n. 1: ''Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della regione Campania (legge finanziaria regionale 2012).''.
Articolo 44: ''Ulteriori disposizioni per la copertura del disavanzo sanitario.''.
Comma 1: ''1. L'entrata finalizzata di 38.000.000,00 di euro a valere sulle entrate del titolo I del bilancio regionale, di cui all'articolo 2 della legge regionale 4 aprile 2007, n.5 (Norme per la copertura del disavanzo sanitario dell'esercizio 2006 ed altre disposizioni urgenti ai fini dell'accordo tra la Regione e lo Stato per il rientro del disavanzo, la riqualificazione e la razionalizzazione del servizio sanitario regionale), che la Regione, in conformità agli impegni finanziari previsti dal piano di rientro approvato con specifico accordo con lo Stato stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n.311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2005), ha destinato a decorrere dal 2008 e per trenta anni alla copertura dell'ammortamento del debito pregresso al 31 dicembre 2005 non cartolarizzato, è incrementata per le medesime finalità fino a un massimo di euro 53.700.000,00 per l'esercizio 2012, e fino ad un massimo di euro 55.500.000,00 per ciascuno degli esercizi dal 2013 al 2037.''.
Note all'art. 4.
Comma 1.
Legge Regionale 31 ottobre 1978, n. 51: ''Normativa regionale per la programmazione, il finanziamento e la esecuzione di lavori pubblici e di opere di pubblico interesse, snellimento delle procedure amministrative, deleghe e attribuzioni agli Enti locali.''.
Articolo 11: ''Erogazione del finanziamento regionale.''.
''Il Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni dalla comunicazione dei finanziamenti concessi in conto capitale, dispone i relativi accrediti su appositi conti correnti intestati agli Enti destinatari dei finanziamenti da accendere presso le Filiali o la Sede provinciale di uno degli Istituti di Credito tesorieri della Regione, alle condizioni generali da includere nel contratto di appalto di tesoreria e con esplicita riserva a favore della Regione degli interessi maturati sulle giacenze.
Gli Enti concessionari possono assumere impegni di spesa fino alla concorrenza globale dello stanziamento ad essi assegnato nell'intero periodo temporale cui si riferiscono i programmi pluriennali di intervento nel rispetto del vincolo di destinazione e delle modalità in essi previsti.
I pagamenti annuali complessivi non possono superare in ciascun anno finanziario il limite dello stanziamento iscritto nel bilancio regionale.''.
Legge Regionale 27 febbraio 2007, n. 3: ''Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania.''.
Articolo 87: ''Norme abrogate.''.
''1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti norme:
a) legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51 e successive modificazioni;
b) titolo III della legge regionale 20 giugno 2006, n. 12.
2. Il comma 5 dell'articolo 31 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1, è così sostituito:
"5. Le comunità montane possono procedere alla riprogrammazione delle risorse ad esse assegnate ai sensi della legge regionale 2 agosto 1982, n. 42 e non ancora utilizzate. Tali risorse possono anche essere destinate ad opere pubbliche da realizzare nel campo della difesa del suolo e della bonifica, nel rispetto delle disposizioni e dei limiti di importo di cui all'articolo 17 della presente legge."
3. E', altresì, abrogata ogni altra disposizione normativa regionale in contrasto con la presente legge.''.
Note all'art. 5.
Rubrica.
Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118: ''Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.''.
Articolo 36: ''Sperimentazione.''.
''1. Al fine di verificare l'effettiva rispondenza del nuovo assetto contabile definito dal presente decreto alle esigenze conoscitive della finanza pubblica e per individuare eventuali criticita' del sistema e le conseguenti modifiche intese a realizzare una piu' efficace disciplina della materia, a decorrere dal 2012 e' avviata una sperimentazione, della durata di tre esercizi finanziari, riguardante l'attuazione delle disposizioni di cui al titolo I, con particolare riguardo all'adozione del bilancio di previsione finanziario annuale di competenza e di cassa, e della classificazione per missioni e programmi di cui all'articolo 33.
2. Ai fini della sperimentazione, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro delle riforme per il federalismo, il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e il Ministro per la semplificazione normativa d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti le modalità della sperimentazione, i principi contabili applicati di cui all'articolo 3, il livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato comune e del piano dei conti integrato di ciascun comparto di cui all'articolo 4, la codifica della transazione elementare di cui all'articolo 6, gli schemi di bilancio di cui agli articoli 11 e 12, i criteri di individuazione dei Programmi sottostanti le Missioni, le metodologie comuni ai diversi enti per la costruzione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio e le modalità di attuazione della classificazione per missioni e programmi di cui all'articolo 17 e le eventuali ulteriori modifiche e integrazioni alle disposizioni concernenti il sistema contabile delle amministrazioni coinvolte nella sperimentazione di cui al comma 1. Il decreto di cui al primo periodo prevede la sperimentazione della tenuta della contabilità finanziaria sulla base di una configurazione del principio della competenza finanziaria secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, che danno luogo a entrate e spese per l'ente di riferimento sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza, ferma restando, nel caso di attività di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in più esercizi finanziari, la necessita' di predisporre, sin dal primo anno, la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento. Ai fini della sperimentazione il bilancio di previsione annuale e il bilancio di previsione pluriennale hanno carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, fatta eccezione per le partite di giro, i servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni di cassa. Per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti possono essere sperimentati sistemi di contabilità e schemi di bilancio semplificati. La tenuta della contabilità delle amministrazioni coinvolte nella sperimentazione e' disciplinata dalle disposizioni di cui al Titolo I e al decreto di cui al presente comma, nonché dalle discipline contabili vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, in quanto con esse compatibili. Al termine del primo esercizio finanziario in cui ha avuto luogo la sperimentazione e, successivamente, ogni sei mesi, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione sui relativi risultati. Nella relazione relativa all'ultimo semestre della sperimentazione il Governo fornisce una valutazione sulle risultanze della medesima sperimentazione, anche ai fini dell'attuazione del comma 4.
3. Lo schema del decreto di cui al comma 2 e' trasmesso alle Camere, ai fini dell'acquisizione del parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, da esprimere entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.
4. Entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le amministrazioni coinvolte nella sperimentazione, secondo criteri che tengano conto della collocazione geografica e della dimensione demografica. Per le amministrazioni non interessate dalla sperimentazione continua ad applicarsi, sino all'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 5, la vigente disciplina contabile.
5. In considerazione degli esiti della sperimentazione, con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 5 maggio 2009 n. 42, sono definiti i contenuti specifici del principio della competenza finanziaria di cui al punto 16 dell'allegato 1 e possono essere ridefiniti i principi contabili generali; inoltre sono definiti i principi contabili applicati di cui all'articolo 3, il livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato comune e del piano dei conti integrato di ciascun comparto di cui all'articolo 4, la codifica della transazione elementare di cui all'articolo 6, gli schemi di bilancio di cui agli articoli 11 e 12, i criteri di individuazione dei Programmi sottostanti le Missioni, le metodologie comuni ai diversi enti per la costruzione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, le modalità di attuazione della classificazione per missioni e programmi di cui all'articolo 17, nonché della definizione di spese rimodulabili e non rimodulabili di cui all'articolo 16.
6. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, individua un sistema premiante, senza oneri per la finanza pubblica, a favore delle amministrazioni pubbliche che partecipano alla sperimentazione.''.
Comma 1.
Legge Regionale 6 maggio 2013, n. 6: ''Bilancio di previsione della regione Campania per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015.''.
Articolo 1, comma 16: ''16. La Giunta Regionale, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 118/2011 e dell'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 57624/2011, è autorizzata ad apportare le seguenti variazioni al Bilancio annuale e pluriennale:
a) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi, limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione, previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 118/2011;
b) le variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie rimodulabili all'interno del medesimo programma;
c) le variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie rimodulabili dei programmi della stessa missione;
d) le variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie rimodulabili dei programmi appartenenti a missioni diverse limitatamente ai fondi iscritti per il pagamento dei debiti fuori bilancio;
e) le variazioni compensative fra le diverse categorie delle medesime tipologie di entrata e fra i diversi macroaggregati del medesimo programma;
f) le variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di cassa, inclusi i prelevamenti di somme dal fondo di riserva di cassa per le autorizzazioni di cassa di cui all'articolo 28 della legge regionale 7/2002;
g) i prelievi dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e la loro iscrizione ai capitoli di spesa già presenti in bilancio o di nuova istituzione, secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 28 della legge regionale 7/2002;h) i prelievi dal fondo di riserva per le spese impreviste e la loro iscrizione ai capitoli di spesa già presenti in bilancio o di nuova istituzione, secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 28 della legge regionale 7/2002;
i) le variazioni fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati;
l) le variazioni relative all'iscrizione di nuove entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell'Unione europea o da altre assegnazioni vincolate, nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;
m) le variazioni compensative delle risorse derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell'Unione europea o da altre assegnazioni vincolate tra programmi, appartenenti anche a missioni diverse, nel rispetto della finalità di spesa definiti nella legge di spesa e nell'eventuale provvedimento di assegnazione e nell'ambito del medesimo atto di programmazione regionale.''.
Note all'art. 6.
Comma 1.
Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7: ''Ordinamento contabile della regione Campania articolo 34, comma 1, decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76.''.
Articolo 47: ''Conto del bilancio''.
Comma 3, lettera c): ''3. Il Consiglio Regionale riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
a) sentenze esecutive;
b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione;
c) ricapitalizzazione, così come previsto dal codice civile e dalle leggi vigenti e dagli organismi di cui alla lettera b).
Dei relativi riconoscimenti e di ogni conseguente decisione si dà atto in sede di rendicontazione.''.
Note all'art. 7.
Comma 1, lettere a), b), c), d) ed e).
Legge Regionale 6 maggio 2013, n. 5: ''Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della regione Campania (legge finanziaria regionale 2013).''.
Articolo 1, commi 170, 171, 174 e 176: ''170. Il soggetto passivo dell'imposta di cui al comma 169 provvede ad effettuare il pagamento delle somme dovute entro il giorno successivo a quello nel quale si è verificato il decollo o l'atterraggio dell'aeromobile. Il pagamento è effettuato a favore della società di gestione aeroportuale, oppure in mancanza all'ente preposto alla gestione dell'aeroporto o ai fiduciari di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1982, n. 1085 (Modalità per l'accertamento, la riscossione ed il versamento dei diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile).
171. La Giunta regionale è autorizzata a disporre in merito alla stipula di apposite convenzioni con i soggetti di cui al comma 170 ai fini dell'espletamento delle attività di cui ai commi 169 e seguenti.
In attesa della stipula delle citate convenzioni, le società o i gestori degli aeroporti provvedono a:
a) trasmettere con cadenza trimestrale, entro il mese successivo al trimestre di riferimento, i flussi dei dati necessari alla Regione per la verifica della corretta applicazione del tributo di cui al comma 169, quali parametri, anagrafiche ed estremi dell'evento di decollo o atterraggio;
b) riversare con cadenza trimestrale alla Regione le relative riscossioni, entro il mese successivo al trimestre di riferimento.
174. Le modalità di pagamento, riversamento e accertamento, nonché di composizione e trasmissione dei flussi informativi necessari per l'amministrazione dell'imposta di cui ai commi 169 e seguenti sono disciplinate con atto della Giunta regionale. Le modalità possono essere inserite nelle convenzioni di cui al comma 171. Le predette convenzioni disciplinano anche i rapporti economici tra la Regione ed i soggetti convenzionati relativi al periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge e la stipula delle convenzioni stesse.
176. I termini per effettuare i pagamenti, i riversamenti e gli altri adempimenti di cui ai commi da 169 a 175, in relazione alle somme dovute entro il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono posticipati alla prima scadenza utile del trimestre cui si riferiscono.''.
Commi 2 e 3.
Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1982, n. 1085: ''Modalità per l'accertamento, la riscossione ed il versamento dei diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile.''.
Articolo 7: ''I fiduciari del direttore della circoscrizione aeroportuale che provvedono negli aeroporti della circoscrizione alla riscossione dei diritti e della tassa di cui all'art. 1, accertati nel modo indicato all'art. 3, debbono rilasciare quietanza, all'atto in cui riscuotono i relativi importi.
La quietanza viene staccata da un bollettario a decalco, con carta carbone ad inchiostro indelebile, recante tre esemplari per ogni bolletta ed avente un numero progressivo per esercizio e per ogni direttore (modello 2 A.C.- bis ).
Ogni quindici giorni, ed anche a periodi più brevi, quando le somme riscosse superino l'importo di lire 250.000, i fiduciari rimettono, anche col mezzo di titoli postali, al direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio gli importi riscossi con le contromatrici delle quietanze e ricevono a loro discarico una quietanza (mod. 2 A.C. terza parte) per l'importo versato. Per gli aeroporti di maggiore traffico, il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, può elevare fino al decuplo il limite di somma di cui sopra.
In caso di annullamento, durante la gestione, delle bollette di quietanza (mod. A.C.- bis ) i fiduciari devono inviare al direttore della circoscrizione aeroportuale competente la terza parte e relativa contromatrice annullate, in occasione della più immediata rimessa di somme riscosse unitamente alle rispettive quietanze (mod. 2 A.C.- bis ).
I fiduciari di cui al presente articolo, alla cui chiusura di ciascun esercizio finanziario o, nel corso dell'esercizio, qualora abbia fine la gestione del direttore di circoscrizione aeroportuale per il quale hanno riscosso i diritti e la tassa di cui all'art. 1, restituiscono al direttore stesso le matrici dei bollettari (mod. 2 A.C.- bis ) adoperati, composti ciascuno di 5 bollette, per le somme effettivamente riscosse, compreso l'ultimo bollettario se parzialmente adoperato, avendo cura di annullare tutte le tre parti delle bollette non utilizzate.
La gestione di cui al presente articolo forma parte integrante del conto bimestrale e di quello giudiziale che devono essere resi dal direttore della circoscrizione aeroportuale.''.
Legge Regionale 6 maggio 2013, n. 5 già citata nella nota al comma 1.
Articolo 1, comma 174 già citato nella nota alla lettera d) del comma 1.
Allegato C: ''Articolo 1, comma 169''.
Tabella C3: ''Valori dei parametri delle misure.''.
a1 € 1,50
a2 € 1,00
a3 € 1,00
b1 € 2,50
b2 € 2,00
b3 € 1,50
Note all'art. 10.
Comma 1.
Legge Regionale 6 maggio 2013, n. 5 già citata nella nota al comma 1 dell'articolo 7.
Articolo 1, comma 103: ''103. Negli anni 2013, 2014 e 2015, le risorse generate dal trasferimento della proprietà del termovalorizzatore di Acerra alla Regione Campania ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2012, n. 61670 (Assegnazione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera b) dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3502 del 9 marzo 2006, di risorse finanziarie del Fondo di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Fondi annualità 2005), eccedenti gli oneri di gestione, gli ammortamenti e gli accantonamenti per le opere di dismissione finale dell'impianto, sono impiegate negli interventi relativi al ciclo integrato dei rifiuti e delle acque.''.
Note all'art. 11.
Comma 1.
Legge Regionale 5 agosto 1999, n. 5: ''Disposizioni di finanza regionale.''.
Articolo 20: ''1. E' istituito un fondo Regionale per il risanamento finanziario delle Comunità Montane.
2. Con le risorse del Fondo di cui al comma 1, fatte salve le responsabilità contabili, si sopperisce alla mancanza di sostegni finanziari nei confronti di quelle Comunità Montane che si trovano in una grave situazione di squilibrio finanziario.
3. Le Comunità Montane che, non riuscendo a pareggiare il bilancio, intendono beneficiare del Fondo Regionale, devono produrre formale richiesta mediante la deliberazione del Consiglio Generale con la quale si dichiara la Comunità Montana <<Ente da risanare>>.
4. La delibera del Consiglio Generale di dichiarazione di Ente da risanare potrà essere adottata a condizione che la Comunità Montana abbia regolarmente approvato il rendiconto di gestione relativo al penultimo esercizio finanziario rispetto a quelli nel quale viene adottata la delibera di richiesta dei benefici del fondo e le posizioni debitorie pregresse risultino compatibili con quanto prescritto dall'articolo 37, comma 1, del Decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.
5. Il Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore al Bilancio, nomina un Commissario di risanamento, con compiti di gestione finanziaria straordinaria per redigere ed approvare un bilancio riequilibrato, attraverso il quale venga stabilmente assestata la struttura finanziaria dell'Ente e venga, altresì individuato l'ammontare del disavanzo di amministrazione pregresso da eliminare mediante il ricorso al Fondo Regionale.
6. Dopo l'approvazione del bilancio riequilibrato da parte del Commissario di risanamento ratificato dalla Giunta, il Presidente della Giunta Regionale emette un decreto di risanamento a favore della Comunità Montana interessata che prevede l'eliminazione del disavanzo con contributi a rate annuali per un piano pluriennale di rientro complessivo pari ad un periodo di 10 anni.
7. Il Fondo Regionale di risanamento delle Comunità Montane per l'esercizio finanziario 1999 e successivi avrà una dotazione annua di L. 2 miliardi.
8. Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1999, all'uopo, è istituito il cap.
2808 con la denominazione «Fondo Regionale per il risanamento finanziario delle Comunità Montane» e la dotazione, nei termini di competenza e di cassa di L. 2 miliardi.''.
Comma 2.
Legge Regionale 6 dicembre 2013, n. 19: ''Assetto dei consorzi per le aree di sviluppo industriale.''.
Articolo 11 ''Riacquisizioni.''.
Comma 8: ''8. Le imprese, già assegnatarie di lotti industriali assoggettate a procedure di revoca, previste nei commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, possono beneficiare, senza oneri aggiuntivi, della riassegnazione del lotto originariamente concesso, previa presentazione di apposita istanza da produrre entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, se l'investimento proposto, ammesso a finanziamento o in corso di valutazione, rientra in un programma dl incentivazione o di sviluppo finanziato con risorse regionali, nazionali o comunitarie.''.
Articolo 18 ''Norme transitorie e finali.''.
Comma 1: ''1. I consorzi Asi già costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge, si adeguano entro sessanta giorni dalla medesima data alle disposizioni della presente legge ed alla conseguente modifica dei rispettivi statuti. In sede di prima applicazione gli organi dei consorzi Asi restano in carica fino alla loro scadenza naturale.''.
Comma 3.
Legge Regionale 27 gennaio 2012, n. 1 già citata nella nota al comma 1 dell'articolo 3.
Articolo 52 ''Abrogazioni e modifiche di disposizioni legislative.''.
Comma 26: ''26. Dal corrente esercizio finanziario sono iscritte nel bilancio della Regione Campania le somme pari al 50 per cento delle spese effettuate sul capitolo 1061 UPB 01 del bilancio del Consiglio regionale per l'attuazione degli istituti di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13. Conseguentemente l'UPB 6.23.48 viene ridotta di pari importo che confluisce nella UPB 6.23.49.''.