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NORMATIVA
Normativa regionale - Campania

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Legge regionale Campania, 13 settembre 2013, n. 14
Disposizioni in materia di trasparenza amministrativa e di valorizzazione dei dati di titolarità regionale
 
IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA la seguente legge:

Art. 1
(Oggetto, finalità ed ambito di applicazione)

1. La presente legge disciplina il riutilizzo degli atti e documenti della Regione Campania, contenenti dati pubblici di sua titolarità, secondo i principi del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Decreto convertito, con modificazioni, in legge 17 dicembre 2012, n. 221 - Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) in attuazione del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) ed in conformità all'articolo 11 dello Statuto regionale.
2. La presente legge assicura trasparenza nell'azione amministrativa, attraverso il libero accesso ai dati ed alle informazioni regionali e favorisce il pieno sviluppo della società dell'informazione, mediante la condivisione della conoscenza.
3. La Regione Campania si adopera per riutilizzare il maggior numero di atti e documenti, anche attraverso l'attivazione di procedure di dematerializzazione dei dati.
Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) documento: la rappresentazione di atti, fatti e dati, a prescindere dal supporto, nella disponibilità della pubblica amministrazione o dell'organismo di diritto pubblico. La definizione di documento non comprende i programmi informatici;
b) atto: documento destinato per legge, per usi o per prassi a produrre effetti tipici;
c) dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque;
d) riutilizzo: l'uso del dato, di cui é titolare una pubblica amministrazione o un organismo di diritto pubblico, da parte di persone fisiche o giuridiche, a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale, per il quale il documento che lo rappresenta è stato prodotto nell'ambito dei fini istituzionali;
e) scambio di documenti: la cessione di documenti, finalizzata esclusivamente all'adempimento di compiti istituzionali;
f) dati personali: i dati definiti tali dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali - Codice della privacy);
g) licenza standard per il riutilizzo: il contratto o altro strumento negoziale, redatto se possibile in forma elettronica, nel quale sono definite le modalità di riutilizzo dei documenti delle pubbliche amministrazioni o degli organismi di diritto pubblico;
h) titolare del dato: la pubblica amministrazione o l'organismo di diritto pubblico, che ha originariamente formato, per uso proprio o commissionato ad altro soggetto pubblico o privato, il documento che rappresenta il dato;
i) società dell'informazione: società che fonda le proprie basi sulla conoscenza e la sua diffusione;
l) documenti esclusi: documenti sottratti all'applicazione della presente legge, rientranti nelle tipologie previste dall'articolo 3 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 (Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativo al riutilizzo di documenti nel settore pubblico);
m) open data: dati che possono essere liberamente utilizzati, riutilizzati e ridistribuiti, con la sola limitazione della richiesta di attribuzione dell'autore e delle modalità di ridistribuzione;
n) dataset: un insieme di dati;
o) linked open data: modalità di codificazione e classificazione dei dataset;
p) uniform resource locator (url): sequenza di caratteri, che identifica univocamente l'indirizzo di una risorsa in Internet, presente su un host server, rendendola accessibile ad un cliente che ne faccia richiesta attraverso l'utilizzo di un web browser;
q) licenziatario: riutilizzatore dei dati pubblici, su licenza.

Art. 3
(Accesso ai dati riutilizzabili)

1. L'accesso ed il riutilizzo dei dati avviene, compatibilmente con la normativa vigente nelle materie di tutela dei dati personali, di protezione del diritto d'autore, di accesso ai documenti amministrativi, di commercializzazione dei dati catastali ed ipotecari, di proprietà industriale e di ogni altra normativa esistente a tutela dei diritti dei soggetti coinvolti e secondo quanto previsto nell'articolo 1, comma 1.
2. L'accesso ed il riutilizzo dei dati sono gratuiti, salvo le ipotesi di onerosità espressamente disciplinate dagli organi competenti della Regione, in conformità all'articolo 9 del decreto-legge 179/2012.
3. La Regione Campania assicura il diritto di accesso e riutilizzo dei dati a tutti i potenziali operatori che intendono trattare le informazioni in essi contenute, per finalità che non contrastano con i principi del vigente ordinamento giuridico.
4. I diritti di accesso e riutilizzo sono assicurati tramite il portale dedicato.

Art. 4
(Attuazione)

1. La Giunta regionale ed il Consiglio regionale, ciascuno per quanto di propria competenza, provvedono a dare attuazione alla presente legge.
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, essi individuano, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 33/2013:
a) le modalità per l'individuazione dei dati e dei documenti, suscettibili di diritto di accesso e riutilizzo;
b) i dati ed i documenti immediatamente riutilizzabili;
c) il formato dei dati disponibili;
d) le modalità di pubblicazione dei dati;
e) gli strumenti per la pubblicazione dei dati;
f) le ipotesi di onerosità dei dati e le tariffe associate ad essi;
g) le modalità di costruzione e gestione dei dataset, con le prescrizioni previste nell'articolo 3;
h) le licenze di riutilizzo;
i) la procedura di accesso ai dati ed ai documenti riutilizzabili.
3. Le modalità per l'individuazione dei dati e dei documenti, suscettibili di diritto di accesso e di riutilizzo, sono definite tenendo conto dei diritti dei terzi e della normativa vigente in materia di pubblica sicurezza. L'importo delle tariffe, di cui al comma 2, lettera f), è individuato sulla base dei costi sostenuti dagli organi della Regione Campania, riferiti alla raccolta, alla produzione, alla riproduzione, alla diffusione ed alla classificazione dei dati, nonché in funzione dell'uso che intende farne il licenziatario.
4. Le tariffe sono aggiornate ogni due anni.

Art. 5
(Organizzazione dei dati)

1. In sede di attuazione della presente legge, si tiene conto delle indicazioni che seguono:
a) per la Giunta regionale, i dati liberi o open data, sono individuati ed organizzati in dataset, in funzione della natura delle informazioni che essi veicolano ed in ragione delle strutture dipartimentali, costituenti l'ordinamento amministrativo;
b) per il Consiglio regionale, gli stessi dati sono organizzati tenendo conto della struttura amministrativa interna.
2. I dataset sono codificati e classificati tendenzialmente in modalità ''linked open data'', in modo da assicurare il collegamento ad altri dataset, per aumentare il valore dei dati correlati.
3. I dataset contengono almeno le seguenti informazioni:
a) tipo di licenza;
b) formato dei dati;
c) data dell'ultimo aggiornamento;
d) l'url, da cui é richiamato il dato del dataset.
Art. 6
(Diffusione delle politiche regionali, in materia di trasparenza e valorizzazione dei dati posseduti)

1. La Regione Campania favorisce la diffusione degli obiettivi della presente legge, condividendo le tecniche e le metodologie adottate per l'accesso ed il riutilizzo dei dati.
2. Le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico presenti sul territorio regionale aderiscono alle politiche regionali in materia di trasparenza e valorizzazione dei dati posseduti, consentendo l'accesso ed il riutilizzo dei dati, di cui sono titolari, secondo le modalità che la Giunta regionale provvede ad indicare ai sensi dell'articolo 4.

Art. 7
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale. Agli adempimenti previsti l'amministrazione regionale provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. Per le maggiori entrate, la Giunta regionale adotta le opportune variazioni finanziarie al bilancio gestionale, con applicazione dell'articolo 3, comma 8, della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, (Ordinamento contabile della Regione Campania articolo 34, comma 1, decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76) e trasmette al Consiglio regionale la relazione nella quale sono esposte le modifiche finanziarie e le loro cause.
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Campania.

Caldoro
Note

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - ''Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale'').

Note all'art. 1.

Comma 1.
Legge Regionale 28 maggio 2009, n. 6: ''Statuto della Regione Campania.''.
Articolo 11: ''Partecipazione e pubblicità.''.
''1. Le attività legislative e amministrative della Regione sono informate ai principi della trasparenza e della partecipazione dei cittadini, delle formazioni sociali, delle autonomie funzionali, degli enti e delle associazioni.
2. Ai fini della piena applicazione delle norme di cui al presente articolo, i poteri e le attività regionali sono esercitati con la più ampia pubblicità per consentire la massima diffusione delle informazioni, degli atti e dei documenti.
3. Con legge regionale sono individuati gli organi e gli uffici preposti all'applicazione della disposizione di cui al comma 2.
4. Le leggi, i regolamenti ed i provvedimenti amministrativi generali della Regione sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione Campania. Nel rispetto del principio di trasparenza la Regione pubblica, entro tre mesi dall'approvazione, il bilancio sul proprio sito web. Stesso adempimento garantisce per enti, agenzie, aziende, società e consorzi, anche interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma maggioritaria dalla Regione. Insieme ai bilanci, sono pubblicati i nominativi dei componenti degli organi sociali, di amministrazione e controllo ed il numero dei dipendenti.''.

Note all'art. 2.

Comma 1, lettera l).
Decreto Legislativo 24 gennaio 2006, n. 36: ''Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico.''.
Articolo 3: ''Documenti esclusi dall'applicazione del decreto.''.
''1. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto i seguenti documenti:
a) quelli detenuti per finalità che esulano dall'ambito dei compiti istituzionali della pubblica amministrazione o dell'organismo di diritto pubblico;
b) quelli nella disponibilità delle emittenti di servizio pubblico e delle società da esse controllate e da altri organismi o loro società controllate per l'adempimento di un compito di radiodiffusione di servizio pubblico;
c) quelli nella disponibilità di istituti d'istruzione e di ricerca quali scuole, università, archivi, biblioteche ed enti di ricerca, comprese le organizzazioni preposte al trasferimento dei risultati della ricerca;
d) quelli nella disponibilità di enti culturali quali musei, biblioteche, archivi, orchestre, teatri lirici, compagnie di ballo e teatri;
e) quelli comunque nella disponibilità degli organismi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801;
f) abrogata;
g) quelli esclusi dall'accesso ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o per motivi di tutela del segreto statistico, quali disciplinati dall'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;
h) quelli sui cui terzi detengono diritti di proprietà intellettuale ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, ovvero diritti di proprietà industriale ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

Note all'art. 3.

Comma 2.
Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 : ''Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.''.
Articolo 9: ''Documenti informatici, dati di tipo aperto e inclusione digitale .''.
''1. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
0a) all'articolo 21, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «dispositivo di firma» sono inserite le seguenti: «elettronica qualificata o digitale»;
0b) all'articolo 21, comma 2-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli atti di cui all'articolo 1350, numero 13), del codice civile soddisfano comunque il requisito della forma scritta se sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale»;
0c) all'articolo 23-ter, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Sulle copie analogiche di documenti amministrativi informatici può essere apposto a stampa un contrassegno, sulla base dei criteri definiti con linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale, tramite il quale è possibile ottenere il documento informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica. Il contrassegno apposto ai sensi del primo periodo sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa e non può essere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico. I programmi software eventualmente necessari alla verifica sono di libera e gratuita disponibilità»;
a) l'articolo 52 è sostituito dal seguente:
«Art. 52 (Accesso telematico e riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni). - 1. L'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati e documenti è disciplinato dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, secondo le disposizioni del presente codice e nel rispetto della normativa vigente. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel proprio sito web, all'interno della sezione ''Trasparenza, valutazione e merito'', il catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in loro possesso ed i regolamenti che ne disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria.
2. I dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano, con qualsiasi modalità, senza l'espressa adozione di una licenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto ai sensi all'articolo 68, comma 3, del presente Codice. L'eventuale adozione di una licenza di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera h), è motivata ai sensi delle linee guida nazionali di cui al comma 7.
3. Nella definizione dei capitolati o degli schemi dei contratti di appalto relativi a prodotti e servizi che comportino la raccolta e la gestione di dati pubblici, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, prevedono clausole idonee a consentire l'accesso telematico e il riutilizzo, da parte di persone fisiche e giuridiche, di tali dati, dei metadati, degli schemi delle strutture di dati e delle relative banche dati.
4. Le attività volte a garantire l'accesso telematico e il riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni rientrano tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
5. L'Agenzia per l'Italia digitale promuove le politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico nazionale e attua le disposizioni di cui al capo V del presente Codice.
6. Entro il mese di febbraio di ogni anno l'Agenzia trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, che li approva entro il mese successivo, un'Agenda nazionale in cui definisce contenuti e gli obiettivi delle politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico e un rapporto annuale sullo stato del processo di valorizzazione in Italia; tale rapporto è pubblicato in formato aperto sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7. L'Agenzia definisce e aggiorna annualmente le linee guida nazionali che individuano gli standard tecnici, compresa la determinazione delle ontologie dei servizi e dei dati, le procedure e le modalità di attuazione delle disposizioni del Capo V del presente Codice con l'obiettivo di rendere il processo omogeneo a livello nazionale, efficiente ed efficace. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del presente Codice si uniformano alle suddette linee guida.
8. Il Presidente del Consiglio o il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo.
9. L'Agenzia svolge le attività indicate dal presente articolo con le risorse umane, strumentali, e finanziarie previste a legislazione vigente»;
b) l'articolo 68, comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Agli effetti del presente decreto legislativo si intende per:
a) formato dei dati di tipo aperto, un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;
b) dati di tipo aperto, i dati che presentano le seguenti caratteristiche:
1) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato;
2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera a), sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;
3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione. L'Agenzia per l'Italia digitale deve stabilire, con propria deliberazione, i casi eccezionali, individuati secondo criteri oggettivi, trasparenti e verificabili, in cui essi sono resi disponibili a tariffe superiori ai costi marginali. In ogni caso, l'Agenzia, nel trattamento dei casi eccezionali individuati, si attiene alle indicazioni fornite dalla direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, recepita con il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36.».
2. All'articolo 1, comma 1, dopo la lettera n), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è inserita la seguente:
«n-bis) Riutilizzo: uso del dato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36;».
3. In sede di prima applicazione, i regolamenti di cui all'articolo 52, comma 1, del citato decreto legislativo n. 82 del 2005, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono pubblicati entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Con riferimento ai documenti e ai dati già pubblicati, la disposizione di cui all'articolo 52, comma 2, del citato decreto legislativo n. 82 del 2005, trova applicazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché a tutti i soggetti che usufruiscono di contributi pubblici o agevolazioni per l'erogazione dei propri servizi tramite sistemi informativi o internet»;
b) all'articolo 4:
1) al comma 4 è aggiunto in fine il seguente periodo: «L'Agenzia per l'Italia Digitale stabilisce le specifiche tecniche delle suddette postazioni, nel rispetto della normativa internazionale.»;
2) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. I datori di lavoro pubblici provvedono all'attuazione del comma 4 nell'ambito delle specifiche dotazioni di bilancio destinate alla realizzazione e allo sviluppo del sistema informatico.».
5. All'articolo 4, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo le parole: «quantità di lavoro» sono inserite le seguenti parole: «, anche mediante la predisposizione di accomodamenti ragionevoli ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera (i), della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità adottata dall'Assemblea generale il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18».
5-bis. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 124 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la parola: «affissione« è sostituita dalla seguente: «pubblicazione».
6. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, comma 1, dopo la parola: «partecipazione» sono inserite le seguenti: «nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione»;
b) all'articolo 13, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 2004, n. 4»;
c) all'articolo 23-ter, dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis. I documenti di cui al presente articolo devono essere fruibili indipendentemente dalla condizione di disabilità personale, applicando i criteri di accessibilità definiti dai requisiti tecnici di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4.»;
d) all'articolo 54, comma 4, dopo la parola: «siano» è inserita la seguente: «accessibili,»;
e) all'articolo 57, comma 1, dopo le parole: «per via telematica» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto dei requisiti tecnici di accessibilità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4,»;
f) all'articolo 71, comma 1-ter, dopo la parola: «conformità» sono inserite le seguenti: «ai requisiti tecnici di accessibilità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4,».
6-bis. All'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La pubblicazione è effettuata nel rispetto dei principi di eguaglianza e di non discriminazione, applicando i requisiti tecnici di accessibilità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4. La mancata pubblicazione nei termini di cui al periodo precedente è altresì rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili».
6-ter. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni competenti provvedono nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
7. Entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicano nel proprio sito web, gli obiettivi di accessibilità per l'anno corrente e lo stato di attuazione del «piano per l'utilizzo del telelavoro» nella propria organizzazione, in cui identificano le modalità di realizzazione e le eventuali attività per cui non è possibile l'utilizzo del telelavoro. La redazione del piano in prima versione deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La mancata pubblicazione è altresì rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili.
8. Gli interessati che rilevino inadempienze in ordine all'accessibilità dei servizi erogati dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 9 gennaio 2004, n. 4, ne fanno formale segnalazione, anche in via telematica, all'Agenzia per l'Italia digitale. Qualora l'Agenzia ritenga la segnalazione fondata, richiede l'adeguamento dei servizi assegnando un termine non superiore a 90 giorni.
9. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo, ivi inclusa la mancata pubblicazione degli obiettivi di cui al comma 7:
a) è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili;
b) comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ferme restando le eventuali responsabilità penali e civili previste dalle disposizioni vigenti.
Note all'art. 4.
Comma 1.
Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 già citato al comma 1 dell'articolo 1.
Note all'art. 7.
Comma 2.
Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7: ''Ordinamento contabile della Regione Campania articolo 34, comma 1, D.Lgs. 28 marzo 2000, n. 76.''.
Articolo 3: ''Principi generali.''.
Comma 8: ''8. La realizzazione delle spese finanziate dalle entrate generali di bilancio avviene nei limiti dei relativi stanziamenti di previsione e delle effettive disponibilità di cassa. Nel caso di spese correlate ad entrate vincolate è possibile procedere all'assunzione di impegni solo dopo l'accertamento della relativa entrata quando la riscossione è prevista a seguito di rendicontazione della spesa e solo dopo l'avvenuta riscossione negli altri casi.''.


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