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NORMATIVA
Normativa nazionale - Decreti - Governo - D.P.C.M.

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Decreto del Presidente della Camera dei Deputati 29 luglio 2015
Determinazione dei contributi per il cofinanziamento dell'attivita' politica per l'anno 2015 - Disposizioni in ordine al pagamento della rata dei rimborsi per le spese elettorali e per il cofinanziamento dell'attivita' politica
 
Determinazione dei contributi per il cofinanziamento dell'attivita' politica per l'anno 2015 - Disposizioni in ordine al pagamento della rata dei rimborsi per le spese elettorali e per il cofinanziamento dell'attivita' politica relativa all'anno 2015.

LA PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Vista la legge 6 luglio 2012, n. 96;
Visto l'art. 14, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13;
Vista la deliberazione con la quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati in data 29 luglio 2015 ha determinato i contributi per il cofinanziamento dell'attivita' politica per l'anno 2015 ed approvato disposizioni in ordine al pagamento della rata dei rimborsi per le spese elettorali e per il cofinanziamento dell'attivita' politica relativa all'anno 2015;
Visti gli articoli 2 e 7 del Regolamento dei Servizi e del personale;

Decreta

E' resa esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati indicata in premessa e allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante.
Roma, 29 luglio 2015

La Presidente
Boldrini La Segretaria generale Pagano

Allegato

XVII LEGISLATURA
Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 143/2015

Oggetto: Determinazione dei contributi per il cofinanziamento dell'attivita' politica per l'anno 2015 - Disposizioni in ordine al pagamento della rata dei rimborsi per le spese elettorali e per il cofinanziamento dell'attivita' politica relativa all'anno 2015.
Riunione di mercoledi' 29 luglio 2015

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, che dispone la riduzione - nella misura, rispettivamente, del 25, del 50 e del 75 per cento rispetto all'ammontare spettante nell'esercizio 2013 - dell'importo spettante ai partiti politici a titolo di contributi pubblici per gli anni 2014, 2015 e 2016;
Vista la lettera con la quale, in data 15 luglio 2015, la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici (di seguito, "la Commissione") ha comunicato alla Presidente della Camera dei deputati il contributo attribuibile ai partiti politici a titolo di cofinanziamento per l'anno 2015, ai sensi del citato articolo 2, comma 5, della legge n. 96 del 2012;
Visti i risultati delle consultazioni elettorali per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana del 28 ottobre 2012, della Camera dei deputati e dei Consigli regionali del Lazio, della Lombardia e del Molise del 24-25 febbraio 2013, del Friuli-Venezia Giulia del 21-22 aprile 2013, della Valle d'Aosta del 26 maggio 2013, dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano del 27 ottobre 2013 e del Consiglio regionale della Basilicata del 17-18 novembre 2013;
Rilevato che, nella relazione concernente l'attivita' di controllo sui rendiconti dei partiti politici relativi al 2013, tramessa al Presidente della Camera dei deputati con lettera in data 30 giugno 2015, il Presidente della Commissione ha dichiarato di non avere effettuato il controllo sui rendiconti dei partiti politici relativi al 2013;
Rilevato che nel documento medesimo manca conseguentemente ogni giudizio circa la regolarita' e la conformita' alla legge dei rendiconti medesimi, previsto dall'articolo 9, comma 5, terzo periodo, della citata legge n. 96 del 2012 e che tale giudizio costituisce il presupposto necessario per l'irrogazione delle sanzioni previste dal citato articolo 9, commi da 9 a 16, della legge n. 96 del 2012;
Considerato altresi' che, ai sensi del citato articolo 9, comma 17, le sanzioni irrogate sono comunicate dalla Commissione al Presidente della Camera che, per i fondi di propria competenza, riduce, nella misura disposta dalla Commissione, le rate dei contributi a titolo di rimborso per le spese elettorali e del contributo per il cofinanziamento spettanti per l'anno in corso ai partiti o movimenti politici sanzionati;
Considerato che, ai sensi delle norme vigenti, la mancanza contestuale del giudizio circa la regolarita' e la conformita' alla legge dei rendiconti teste' citati e della comunicazione circa l'avvenuta irrogazione di eventuali sanzioni non consente di determinare in concreto l'ammontare della rata dei contributi a titolo di rimborso per le spese elettorali e del contributo per il cofinanziamento spettante per il 2015;
Ritenuto pertanto che le comunicazioni della Commissione sopra indicate rivestano carattere pregiudiziale non solo ai fini della determinazione in concreto della rata relativa al 2015 delle somme spettanti a titolo di contributo per le spese elettorali e a titolo di cofinanziamento dell'attivita' politica, ma anche, a fortiori, ai fini dei conseguenti pagamenti;
Considerato che l'ammontare della rata dei contributi a titolo di rimborso per le spese elettorali per il 2015 e' stata determinata dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 100 del 2014, ai sensi della disciplina legislativa al tempo vigente, e che ricorrono altresi' le condizioni previste dalla legge per la determinazione in astratto dei contributi per il cofinanziamento dell'attivita' politica per l'anno 2015;

Delibera
Art. 1.
1. I piani di ripartizione del cofinanziamento all'attivita' politica ai movimenti e ai partiti politici per l'anno 2015 sono determinati nei prospetti allegati, che fanno parte integrante della presente deliberazione.

Art. 2.
1. All'erogazione dei contributi risultanti dai piani di cui all'articolo 1 e, limitatamente all'anno 2015, all'erogazione dei contributi di cui ai piani da 2 a 10 allegati alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 100 del 24 luglio 2014 si procedera' a seguito della comunicazione del giudizio in merito ai rendiconti dei partiti politici relativi all'esercizio 2013 di cui all'articolo 9, comma 5, terzo periodo, della legge n. 96 del 2012, e della comunicazione di cui al comma 17 del medesimo articolo, previa rideterminazione, ove necessario, dei piani di cui al presente articolo.
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