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NORMATIVA
Normativa nazionale - Decreti - Lavori pubblici - D.M.

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Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 9 ottobre 2019, n. 175
Regolamento recante la disciplina delle modalita' di utilizzo del contributo a valere sul fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica
 
Regolamento recante la disciplina delle modalita' di utilizzo del contributo a valere sul fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, ai sensi dell'articolo 1, comma 338, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020».

Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2020

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e, in particolare, l'articolo 3;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», e, in particolare, l'articolo 1, comma 338, che istituisce per il triennio 2018-2020 un fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, con una dotazione di un milione di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 5 milioni di euro per l'anno 2020, al quale possono accedere le associazioni che svolgono attivita' di assistenza psicologica, psicosociologica e sanitaria in tutte le forme a favore dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie, demandando ad un regolamento, da adottarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la fissazione della disciplina concernente l'utilizzo del fondo medesimo, nei limiti di spesa sopra indicati;
Rilevato che in attuazione della disposizione di cui al capoverso precedente le risorse del fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica sono allocate, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel programma di spesa «Terzo settore e responsabilita' sociale delle imprese» imputato al centro di responsabilita' amministrativa Direzione generale del Terzo settore e della responsabilita' sociale delle imprese;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 maggio 2019, n. 1606;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 7462 del 10 luglio 2019;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzo del fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, istituito dall'articolo 1, comma 338, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.


Art. 2

Soggetti beneficiari

1. Possono accedere alle risorse del fondo di cui all'articolo 1 tutti i soggetti costituiti in forma di associazione che svolgono, in conformita' alle proprie finalita' statutarie, attivita' di assistenza psicologica, psicosociologica o sanitaria in tutte le forme a favore dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie.
2. Ai fini del presente decreto, per bambini si intendono i soggetti di cui all'articolo 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.


Art. 3

Utilizzo del fondo

1. Il fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica e' destinato a sostenere, attraverso l'erogazione di contributi finanziari, lo svolgimento delle attivita' indicate all'articolo 2, comma 1, attraverso progetti promossi dalle associazioni di cui al medesimo articolo 2, anche in partenariato fra loro.
2. In caso di realizzazione dei progetti in partenariato, l'associazione individuata quale soggetto capofila dagli altri componenti e' considerata soggetto proponente e, in quanto tale, responsabile della realizzazione dell'intero progetto nei confronti dell'Amministrazione.
3. Per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1 possono essere attivate forme di collaborazione tra le associazioni ed enti pubblici o privati diversi da quelli individuati all'articolo 2, che non possono essere beneficiari delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, ma possono cofinanziare l'iniziativa o il progetto.

Art. 4

Azioni ammissibili al finanziamento

1. I progetti finanziabili con il fondo di cui all'articolo 1 devono prevedere lo svolgimento di una o piu' delle seguenti azioni:
a) segretariato sociale in favore dei nuclei familiari;
b) attivita' strutturate di sostegno psicologico sia ai bambini che ai loro familiari;
c) accoglienza integrata temporanea per i periodi di cura;
d) accompagnamento verso e dai luoghi di cura;
e) attivita' di ludoterapia e clownterapia presso i reparti ospedalieri onco-ematologici pediatrici;
f) riabilitazione psicomotoria dei bambini;
g) attivita' ludiche e didattiche presso le strutture di accoglienza, compreso il sostegno scolastico;
h) sostegno al reinserimento sociale dei bambini e dei loro familiari.

Art. 5

Durata dei progetti finanziati

1. I progetti finanziati non possono avere una durata inferiore a 12 mesi e superiore a 18 mesi.

Art. 6

Disciplina delle spese

1. La disciplina dei principi generali di riferimento di gestione contabile, della congruita' dei costi e dell'ammissibilita' delle spese, nonche' dei massimali di costo, e' regolata dalla circolare del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 2 del 2 febbraio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 2009.
2. Nell'ambito delle spese per le risorse umane, i costi relativi a segreteria, coordinamento e monitoraggio delle attivita' non possono superare globalmente il 10 per cento del costo complessivo del progetto. Le spese generali di funzionamento non direttamente riconducibili alle attivita' di progetto non possono eccedere il 10 per cento del costo complessivo del progetto.
3. Il finanziamento richiesto per ciascun progetto non puo' essere inferiore al 5 per cento ne' superiore al 20 per cento delle risorse annualmente disponibili sul fondo.
4. Il costo totale del progetto presentato deve comunque essere inferiore al volume complessivo delle entrate iscritte nell'ultimo bilancio consuntivo approvato dagli organi statutari dell'associazione proponente.
5. La quota di finanziamento statale non puo' eccedere l'80 per cento del costo totale del progetto presentato.

Art. 7

Requisiti di partecipazione

1. Costituiscono requisiti di partecipazione al procedimento di ammissione al finanziamento del fondo:
a) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 2, comma 1;
b) l'idoneita' dei poteri del legale rappresentante dell'associazione proponente il progetto a sottoscrivere gli atti relativi al procedimento di ammissione al finanziamento;
c) l'assenza di altri finanziamenti pubblici del progetto, nazionali o europei, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3;
d) l'insussistenza, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti degli organi di amministrazione dell'associazione, delle cause di divieto, sospensione o decadenza di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
e) l'insussistenza di carichi pendenti ovvero di condanne penali a carico del rappresentante legale e dei componenti degli organi di amministrazione dell'associazione;
f) la posizione di regolarita' dell'associazione in relazione agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
g) la posizione di regolarita' dell'associazione rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed indirette, e delle tasse.
2. In caso di partenariato, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti da tutti i soggetti partner.

Art. 8

Avvio del procedimento

1. Annualmente, con provvedimento del direttore generale del terzo settore e della responsabilita' sociale delle imprese, sono individuati i termini e le modalita' per la presentazione delle domande di finanziamento, ed e' predisposta la relativa modulistica.
2. Al provvedimento di cui al comma 1 e' data pubblicita' nelle forme previste dall'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, mediante pubblicazione sul sito istituzionale www.lavoro.gov.it
3. La domanda di finanziamento e' accompagnata dai seguenti documenti:
a) dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernenti il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'articolo 7;
b) scheda anagrafica dell'associazione proponente e degli eventuali partner;
c) scheda descrittiva del progetto;
d) piano finanziario;
e) copia dello statuto vigente e dell'ultimo bilancio consuntivo approvato dai competenti organi statutari o, in alternativa, indicazione delle pagine del sito internet dell'associazione ove i medesimi documenti sono pubblicati;
f) eventuali dichiarazioni di partecipazione al partenariato di cui all'articolo 3, comma 2;
g) eventuali dichiarazioni di collaborazione di cui all'articolo 3, comma 3.
4. Ogni associazione, in qualita' di proponente o capofila, puo' presentare al massimo una proposta progettuale, ferma restando la possibilita' di partecipare, in qualita' di partner, ad un'ulteriore proposta. Le associazioni che non risultano proponenti o capofila possono prendere parte, in qualita' di partner, ad un massimo di due proposte progettuali.


Art. 9

Cause di inammissibilita'

1. Sono escluse dalla fase di valutazione di cui all'articolo 10 le domande di finanziamento per le quali ricorrano una o piu' delle seguenti cause di inammissibilita':
a) mancanza di uno o piu' requisiti di partecipazione di cui all'articolo 7;
b) redazione mediante modulistica diversa da quella citata all'articolo 8, comma 1;
c) mancanza della firma del legale rappresentante;
d) ricezione della domanda da parte dell'Amministrazione procedente oltre il termine fissato nel provvedimento di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero senza il rispetto delle modalita' in esso indicate;
e) mancanza di uno o piu' documenti fra quelli elencati all'articolo 8, comma 3;
f) mancato rispetto dei limiti minimi e massimi di durata dei progetti previsti dall'articolo 5;
g) mancato rispetto di uno o piu' dei limiti finanziari previsti dall'articolo 6, commi 2, 3, 4 e 5;
h) superamento da parte del medesimo soggetto, in qualita' di proponente o partner, del numero massimo di progetti previsto dall'articolo 8, comma 4.
2. L'esclusione e' comunicata al soggetto proponente entro trenta giorni decorrenti dalla ricezione, da parte dell'Amministrazione procedente, del verbale della commissione di cui al successivo articolo 10.

Art. 10

Esame e valutazione delle domande di finanziamento

1. La verifica dei requisiti di partecipazione, delle condizioni di ammissibilita' delle domande di finanziamento e della relativa documentazione allegata, nonche' la successiva valutazione delle proposte progettuali e' demandata ad una commissione nominata con decreto del direttore generale del terzo settore e della responsabilita' sociale delle imprese, da adottarsi successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di finanziamento.
2. La commissione di cui al comma 1 e' composta, nel rispetto del principio di rotazione, da personale interno al Ministero del lavoro e delle politiche sociali o da personale appartenente ad altre pubbliche amministrazioni. Possono altresi' far parte della commissione soggetti estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di adeguata esperienza nella materia. Ai componenti della commissione si applica quanto previsto dagli articoli 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 51 del codice di procedura civile, nonche' 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La partecipazione alla commissione e' gratuita e ai suoi componenti non e' corrisposto alcun compenso, indennita', rimborso spese o emolumento comunque denominato.
3. Superata la fase di ammissibilita', la commissione procede alla valutazione dei progetti sulla base dei criteri di seguito indicati:

Guarda la tabella qui
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-10&atto.codiceRedazionale=20G00014&elenco30giorni=true


4. La commissione di valutazione, nella sua prima seduta e, comunque, prima dell'apertura delle buste contenenti la domanda di finanziamento e la documentazione di cui all'articolo 8, comma 3, puo' declinare uno o piu' criteri di valutazione in eventuali sub-criteri.
5. Ai fini dell'idoneita' al finanziamento, ciascun progetto deve conseguire un punteggio complessivo non inferiore a 60/100.
6. A conclusione dell'istruttoria dedicata alla valutazione, la commissione incaricata stila la graduatoria finale, contenente l'elenco delle domande di finanziamento in ordine decrescente di punteggio, che e' approvata con decreto del direttore generale del terzo settore e della responsabilita' sociale delle imprese.
7. I progetti utilmente collocati in graduatoria sono ammessi a finanziamento nella misura prevista nel piano finanziario di riferimento, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili.
8. In caso di parita' di punteggio fra due o piu' progetti, e' ammesso a finanziamento il progetto che ha conseguito un maggior punteggio per il criterio C3 di cui al comma 3. In caso di ulteriore parita' e' ammesso a finanziamento il progetto che ha conseguito un maggior punteggio per il criterio C1 di cui al medesimo comma 3. In caso di ulteriore parita', l'individuazione del progetto da ammettere al finanziamento avviene mediante pubblico sorteggio.
9. Al provvedimento di cui al comma 6 e' data pubblicita' mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, www.lavoro.gov.it Esso e' altresi' pubblicato ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Art. 11

Convenzione regolativa del finanziamento

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sottoscrive con le associazioni proponenti i progetti ammessi al finanziamento apposita convenzione, nella quale sono disciplinati i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tra l'Amministrazione ed il soggetto beneficiario, le modalita' di realizzazione del progetto e di pubblicita' del finanziamento ricevuto.

Art. 12

Erogazione del finanziamento

1. Il finanziamento statale e' erogato in due distinte quote:
a) una prima quota, a titolo di anticipo, nella misura massima dell'80% del finanziamento concesso, a seguito della comunicazione di avvio delle attivita' progettuali e previa presentazione della fideiussione di cui all'articolo 13;
b) una seconda quota, a titolo di saldo, nella misura massima del 20% del finanziamento concesso, a seguito dell'esito della verifica amministrativo-contabile di cui all'articolo 14.

Art. 13

Fideiussione

1. I soggetti beneficiari del finanziamento di cui al presente decreto stipulano apposita fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'anticipo da percepire ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a), pari all'80% del finanziamento stesso. Detta fideiussione e' rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilita' previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attivita' o da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita' di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una societa' iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e che abbiano i requisiti minimi di solvibilita' richiesti dalla vigente normativa bancaria o assicurativa.
2. La fideiussione di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944, comma 2, del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonche' l'operativita' della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione procedente.

Art. 14

Monitoraggio e controllo dei progetti finanziati

1. I progetti ammessi a finanziamento sono oggetto di monitoraggio in itinere e, al termine, di una verifica amministrativo-contabile sulla correttezza delle spese sostenute e sui risultati conseguiti. A tal fine, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali puo' avvalersi del personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149.
2. Ai fini di cui al comma 1, le associazioni beneficiarie trasmettono relazioni semestrali sullo stato di avanzamento dei progetti entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun semestre di attivita'. Entro sessanta giorni dalla conclusione delle attivita', esse trasmettono la relazione finale sulla realizzazione complessiva delle attivita' previste nel progetto e sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmati, nonche' il rendiconto finale, redatto coerentemente all'impostazione del piano finanziario e accompagnato dall'elenco dei giustificativi delle spese sostenute. Detti giustificativi di spesa, regolarmente quietanzati, sono conservati in originale presso la sede dell'associazione beneficiaria, ai fini della successiva verifica amministrativo contabile.


Art. 15

Revoca del finanziamento

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali puo' disporre la revoca del finanziamento qualora l'associazione beneficiaria o, in caso di partenariato, uno dei soggetti partner:
a) perda i requisiti soggettivi di legittimazione previsti dall'articolo 2;
b) non sia in regola con gli obblighi assicurativi dei volontari impiegati nelle attivita' progettuali;
c) interrompa o modifichi, senza la preventiva autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'esecuzione del progetto finanziato;
d) compia gravi inadempienze relativamente agli obblighi di relazione di cui all'articolo 14;
e) compia gravi irregolarita' contabili, rilevate in sede di verifica amministrativo-contabile prevista dall'articolo 14, o emerse in sede di eventuali controlli in itinere;
f) svolga le attivita' a favore di destinatari diversi da quelli indicati dall'articolo 2;
g) receda senza giustificato motivo dalla convenzione di cui all'articolo 11;
h) non rispetti le regole di pubblicita' disciplinate dalla convenzione di cui all'articolo 11.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 9 ottobre 2019

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Catalfo
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Gualtieri
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 2019 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 3156


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