NORMATIVA
Normativa nazionale - Decreti - Lavoro, previdenza e servizi sociali - D.M.
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Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 24 marzo 2010, n. 50948
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Criteri per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e del trattamento di mobilità, per l'anno 2010, per le imprese esercenti attività commerciale che occupino piu' di cinquanta addetti, per i lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nei settori delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, che occupino piu' di cinquanta addetti, e delle imprese di vigilanza con piu' di quindici dipendenti.(G.U. n. 84 del 12 aprile 2010)
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto l'art. 19, comma 11, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che ha disposto, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, la concessione dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con piu' di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici con piu' di cinquanta dipendenti e delle imprese di vigilanza con piu' di quindici dipendenti, nel limite di spesa di € 45.000.000,00 (quarantacinquemilioni/00), per l'anno 2009; Visto l'art. 2, commi 136 e 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che ha prorogato al 31 dicembre 2010 la possibilità di concedere trattamenti di CIGS e mobilità in favore dei dipendenti dalle imprese suddette; Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009; Visto il decreto ministeriale n. 45081 del 19 febbraio 2009, adottato ai sensi dell'art. 19, comma 11, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con il quale é stata autorizzata la concessione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità relativamente all'anno 2009, nel limite di spesa complessivo di € 45.000.000,00, per le imprese esercenti attività commerciale che occupino piu' di cinquanta dipendenti, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici con piu' di cinquanta dipendenti e per le imprese di vigilanza con piu' di quindici dipendenti; Ritenuta la necessità, per fronteggiare gli effetti e le ricadute sul piano occupazionale derivanti da gravi crisi aziendali e/o settoriali, di autorizzare, per le imprese esercenti attività commerciale che occupino piu' di 50 dipendenti, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con piu' di cinquanta dipendenti e per le imprese di vigilanza con piu' di 15 dipendenti, la concessione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità, per l'anno 2010; Ritenuta, altresì l'esigenza di individuare i criteri concessivi dei sopra richiamati trattamenti; Considerato l'andamento delle prestazioni di integrazione salariale straordinaria e di mobilità, erogate con riferimento agli anni precedenti; Decreta: Art. 1 1. Ai sensi dell'art. 2, comma 136, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, é autorizzata, relativamente all'anno 2010, la concessione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciale che occupino piu' di cinquanta dipendenti, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con piu' di cinquanta dipendenti e per le imprese di vigilanza con piu' di quindici dipendenti, nel limite di spesa complessivo di € 45.000.000,00 così ripartiti: € 15.000.000,00 per i trattamenti straordinari di integrazione salariale; € 30.000.000,00 per i trattamenti di mobilità. 2. Ai sensi dell'art. 2, comma 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l'onere complessivo a carico del Fondo per l'Occupazione, pari ad € 45.000.000,00, graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009. Art. 2 1. Al trattamento di mobilità si applicano le disposizioni sancite in materia dalla normativa in vigore. 2. Hanno diritto al trattamento di mobilità previsto dall'art. 1 del presente provvedimento, i lavoratori licenziati dalle aziende di cui all'art. 1 entro la data del 31 dicembre 2010. L'erogazione del beneficio avviene in ordine cronologico facendo riferimento alla data di licenziamento dei lavoratori interessati. Art. 3 1. Ai fini di una piu' puntuale quantificazione della spesa, di cui al precedente art. 1, é fatto obbligo alle Direzioni provinciali del lavoro - Settore politiche del lavoro - di rilevare, tramite gli uffici delle Regioni competenti nelle procedure di cui agli artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il numero dei lavoratori interessati al beneficio in questione e di comunicarlo all'Istituto nazionale della previdenza sociale. Art. 4 1. Ai trattamenti straordinari di integrazione salariale si applicano le disposizioni vigenti in materia, ivi comprese quelle relative al contratto di solidarietà. 2. Per la concessione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale il criterio di priorità viene individuato nell'ordine cronologico di arrivo delle istanze da parte delle imprese appartenenti ai settori interessati presso la Divisione IVª della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quale si rileva dalla relativa data di protocollo della Divisionestessa. Nel caso di piu' istanze concernenti la stessa impresa, data la sua articolazione sul territorio, si considera la data di protocollo della prima istanza. Art. 5 1. Ai fini del rispetto della complessiva disponibilità finanziaria, pari a 45.000.000,00 milioni di euro, l'I.N.P.S. - Istituto nazionale previdenza sociale - é tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 marzo 2010 p. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Il Sottosegretario delegato Viespoli
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