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NORMATIVA
Normativa nazionale - Circolari - Lavoro e Previdenza

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Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 17 ottobre 2007 n. 14
Assunzioni di lavoratori socialmente utili (LSU) di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000 e di lavoratori di pubblica utilità (LPU) di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, presso i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Articolo 1, comma 1156, lettera f) e lettera f-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per l'anno 2007), modificato e integrato dagli articoli 27 e 43 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159. Seguito circolare prot. n.14/0006105 del 5 giugno 2007
 

IL DIRETTORE GENERALE degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione


1. Premessa.
Gli articoli 27 e 43 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, hanno previsto disposizioni che innovano la disciplina delle assunzioni dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 1, comma 1156, lettera f) della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Alla luce di ciò si rende necessario fornire le istruzioni connesse con le novità introdotte, nonché ridefinire la procedura complessiva di cui alla circolare specificata in oggetto.
L'art. 1, comma 1156, lettera f), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dispone che "in deroga a quanto disposto dall'art. 12, comma 4 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e
limitatamente all'anno 2007, i comuni con meno di 5.000 abitanti che hanno vuoti in organico possono, relativamente alle qualifiche di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni, procedere ad assunzioni di soggetti collocati in attività socialmente utili nel limite massimo complessivo di 2.450 unità.
Alle misure di cui alla presente lettera é esteso l'incentivo di cui all'art. 7, comma 6 del
decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.
Agli oneri relativi, nel limite di 23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che a tal fine é integrato del predetto importo".
L'art. 27, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, ad integrazione e modificazione dell'art. 1, comma 1156, lettera f) sopra indicato, dispone quanto segue: all'art. 1, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera f), é inserita la seguente:
"f-bis) al fine di favorire la stabilizzazione dei lavoratori dicui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto1997, n. 280, in favore della regione Calabria é concesso un contributo per l'anno 2007 di 60 milioni di euro, previa stipula di apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che a tale fine é integrato del predetto importo per l'anno 2007. Ai soli fini della presente lettera e della lettera f), i lavoratori facenti parte del bacino di cui all'art. 3, comma 1, del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, della regione come sopra individuata sono equiparati ai lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, delle
medesime regioni".
Il medesimo decreto-legge n. 159/2007, all'art. 43 dispone che: Le assunzioni dei soggetti collocati in attività socialmente utili disciplinate dall'art. 1, comma 1156, lettere f) ed f-bis), della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere effettuate in soprannumero nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per i comuni con meno di 5.000 abitanti dall'art. 1, comma 562, della citata legge n. 296 del 2006. I comuni che dispongono le assunzioni in soprannumero non possono procedere ad altre assunzioni di personale fino al totale riassorbimento della relativa temporanea eccedenza".
Il testo della presente circolare é stato condiviso con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - UPPA e con il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato - IGOP.
2. Destinatari - condizioni per procedere alle assunzioni.
Destinatari della norma in oggetto sono i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per le assunzioni di LSU che svolgono le relative attività con oneri a carico del Fondo per l'occupazione, individuati dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, che svolgono le relative attività presso i comuni medesimi.
Limitatamente alla regione Calabria, destinatari della norma sono i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti per le assunzioni anche di LPU, individuati dall'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, che svolgono le relative attività presso i comuni medesimi.
Dette assunzioni dovranno essere effettuate nel limite massimo complessivo di n. 2.450 unità.
Per le assunzioni in questione é previsto l'incentivo di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 81/2000 - pari ad Euro 9.296,22 annui, a fronte dell'onere relativo alla copertura contributiva - per ogni soggetto assunto con contratto di lavoro a tempo pieno o parziale ed indeterminato (art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000, richiamato dal comma 6 del medesimo art. 7).
Al riguardo, si chiarisce che, in considerazione della finalità della norma di cui al citato, art. 1, comma 1156, lettera f), della legge n. 296/2006, volta a favorire la stabilizzazione
occupazionale degli LSU già impegnati nelle relative attività presso i comuni interessati, per poter beneficiare del contributo ivi previsto, le assunzioni devono essere a tempo indeterminato.Peraltro, poiché la medesima norma di cui al precedente capoverso riconosce, a favore dei comuni che procedono alle assunzioni di LSU, l'intero contributo di cui all'art. 7, comma 1 del decreto legislativo n. 81/2000, pari ad Euro 9.296,22 annui, per ogni lavoratore assunto, senza distinzione tra assunzioni a tempo parziale o a tempo pieno, anche in considerazione dei limiti di spesa imposti ai comuni dalla medesima legge n. 296/2006, il contributo sarà riconosciuto per intero, nelle ipotesi di contratto di lavoro sia a tempo pieno che a tempo parziale, purché siano assunzioni a tempo indeterminato.
Premesso che i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti non risultano soggetti al patto di stabilità interno, si rappresenta che ai medesimi, per le assunzioni di cui alla presente
circolare, si applica esclusivamente il limite finanziario di cui all'art. 1, comma 562, 1°
periodo, della legge n. 296/2006. Detta norma dispone che "per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'Irap, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004".
Per quanto riguarda l'armonizzazione di tale disposizione con la previsione dell'incentivo per ogni LSU assunto ai sensi dell'art. 1, comma 1156, lettera f), della legge n. 296/2006, si chiarisce che la spesa annua per ogni soggetto assunto andrà calcolata detraendo l'ammontare dell'incentivo sopradetto, pari ad Euro 9.296,22. Invero, la quota di spesa non coperta dall'incentivo a carico del Fondo perl'occupazione incide sulla spesa complessiva di personale ai fini delrispetto, da parte dei comuni, della disposizione di cui all'art. 1,comma 562, 1° periodo della legge n. 296/2006.
Attesa l'evidente finalità della norma in oggetto - intesa a fronteggiare l'emergenza occupazionale anche mediante l'attribuzione di un incentivo a carico del Fondo per l'occupazione per la stabilizzazione degli LSU e degli LPU della regione Calabria - per le assunzioni di cui alla
presente circolare si prescinde dalle cessazioni intervenute nell'armo 2006, vincolo previsto dal medesimo art. 1, comma 562, secondo periodo, della legge n. 296/2006.
L'art. 1, comma 1156, lettera f), in esame, richiede, altresì, che i comuni che intendano procedere ad assunzioni di LSU presentino vuoti nelle relative dotazioni organiche del personale, vigenti alla data del 1° gennaio 2007.
L'art. 43, comma 1, del decreto-legge n. 159/2007 prevede, tuttavia, la possibilità di effettuare le assunzioni in questione "anche in soprannumero" rispetto alla dotazione organica vigente al 1° gennaio 2007, sempre nel rispetto dei vincoli finanziari previsti, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, dall'art. 1, comma 562, della legge n. 296/2006.
Ne deriva che non sono legittimi gli ampliamenti della dotazione organica motivati esclusivamente dalla stabilizzazione degli LSU.
Nelle ipotesi di assunzione in soprannumero, i comuni non possono procedere ad altre assunzioni di personale fino al totale riassorbimento della relativa temporanea eccedenza (art. 43, comma 1, 2° periodo, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159).
Le assunzioni di LSU - e di LPU della regione Calabria - per effetto dell'art. 1, comma 1156, lettera f), della legge n. 296/2006, possono avvenire "relativamente alle qualifiche di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56", ovverosia nelle categorie A e B1, rispetto alle quali non é richiesto alcun titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo.
Pertanto, i requisiti richiesti ai comuni per l'accesso alle assunzioni previste dalla norma in esame sono i seguenti:
1) popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;
2) ascrivibilità degli LSU da assumere alla categoria individuata dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000;
3) limitatamente ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti della regione Calabria,
ascrivibilità dei soggetti da assumere alla categoria individuata dall'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, oltreché alla categoria di cui al precedente punto n. 2).
3. Modalità per il riconoscimento dell'incentivo di cui all'art. 7, comma 6, del decreto
legislativo n. 81/2000.
I comuni che, presentando i requisiti indicati nel precedente paragrafo 2, intendano procedere ad assunzioni di LSU - e di LPU della regione Calabria - dovranno presentare apposita domanda, entro il 31 dicembre 2007, mediante raccomandata a.r. A tal fine, farà fede la data risultante dal timbro dell'ufficio postale.
La domanda dovrà essere nuovamente presentata - conformemente ai criteri di cui alla presente circolare - anche dai comuni che hanno già provveduto ai sensi della precedente circolare n. 14/0006105 del 5 giugno 2007.
La domanda, in duplice copia, dovrà essere inviata sia al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione - Divisione III, via Fornovo, n. 8 - 00192 Roma, sia al Dipartimento della funzione pubblica - Ufficio personale della pubblica amministrazione, corso Vittorio Emanuele II n. 116 - 00186 Roma.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione procederà alla relativa istruttoria, sentito il Dipartimento della funzione pubblica, per quanto di competenza.
La domanda, sottoscritta dal sindaco, dovrà contenere necessariamente, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi, conformemente allo schema allegato alla presente circolare:
a) apposita dichiarazione attestante che il comune ha una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, come risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione e delle abitazioni, predisposto dal Ministero dell'interno con l'ISTAT;
b) numero e relative generalità degli LSU di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 che il comune intende assumere nelle qualifiche di cui all'art. 16 della legge n. 56/1987 (categorie A e B1), con contratto di lavoro a tempo pieno o parziale ed indeterminato;
c) numero e relative generalità degli LPU di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280 che i comuni della regione Calabria intendono assumere nelle qualifiche di cuiall'art. 16 della legge n. 56/1987 (categorie A e B1), con contratto di lavoro a tempo pieno o parziale ed indeterminato;
d) apposita dichiarazione che i soggetti da assumere rientrano, alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente circolare, nel bacino LSU di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000 oppure - nell'ipotesi di cui alla precedente lettera c) - nella categoria LPU individuata dall'art. 3, comma 1 del decreto legislativo n. 280/1997; apposita dichiarazione che le assunzioni da effettuare sono a tempo pieno o parziale ed indeterminato;
e) apposita dichiarazione che le previste assunzioni di LSU e/o LPU sono conformi ai limiti imposti dall'art. 1, comma 562, 1° periodo, della legge n. 296/2006, nei termini indicati nel precedente paragrafo 2;
f) numero di assunzioni che il comune intende effettuare in soprannumero rispetto alla dotazione organica vigente al 1° gennaio 2007;
g) nell'ipotesi di assunzione in soprannumero, apposita dichiarazione che il comune si impegna a non procedere ad altre assunzioni di personale fino al totale riassorbimento della relativa temporanea eccedenza;
h) conto di Tesoreria istituito presso la Tesoreria centrale.
Le domande dovranno essere corredate dalle necessarie delibere comunali recanti la determinazione di assumere LSU e/o LPU, secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 1156, lettera f), della legge n. 296/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, così come specificate nella presente
circolare, subordinatamente al riconoscimento dell'incentivo da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Nell'ipotesi di assunzioni in soprannumero, tale determinazione dovrà espressamente risultare dalle delibere comunali.
I comuni dovranno procedere alle richieste di contributo, e successivamente alla stabilizzazione degli interessati, rispettando l'ordine di anzianità nelle attività socialmente utili e/o nelle attività di pubblica utilità.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione predisporrà apposita graduatoria in relazione alle domande presentate dai comuni.
Al fine di agevolare lo svuotamento dei bacini regionali di LSU con oneri a carico del Fondo per l'occupazione, incentivando la definizione dei processi di stabilizzazione degli LSU, si farà riferimento all'ambito regionale di appartenenza dei comuni richiedenti, nonché alla percentuale di LSU di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000 impegnati nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti in rapporto al numero complessivo di LSU del bacino regionale.
Pertanto, le n. 2.450 unità di assunzioni disponibili saranno ripartite secondo i seguenti criteri:
1) il 60% delle n. 2.450 unità sarà assegnato ai comuni che appartengono alle regioni, ammissibili nell'anno 2007 all'ob. 1 CE, nelle quali la percentuale di LSU di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000, impegnati nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, in rapporto al numero complessivo di LSU del bacino regionale, sia superiore al 50%. Nell'assegnazione dei posti per regione, si seguirà l'ordine decrescente della predetta percentuale. Eventuali posti residui saranno assegnati ai comuni che presentino i requisiti di cui al successivo punto 2).
2) il 30% delle n. 2.450 unità sarà assegnato ai comuni appartenenti alle regioni ammissibili nell'anno 2007 all'ob. 1 CE, nelle quali la percentuale di LSU di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000, impegnati nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, in rapporto al numero complessivo di LSU del bacino regionale, sia inferiore al 50%. Nell'assegnazione dei posti per regione, si seguirà l'ordine decrescente della predetta percentuale. Eventuali posti residui saranno assegnati ai comuni che presentino i requisiti di cui al successivo punto 3).
3) il restante 10% delle n. 2.450 unità sarà assegnato ai comuni appartenenti alle regioni non ammissibili nell'anno 2007 all'ob. 1 CE, seguendo l'ordine decrescente di percentuale di LSU di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000, impegnati nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, in rapporto al numero complessivo di LSU del bacino regionale.
Le assunzioni di LPU sono ricomprese nella quota di assunzioni che - sulla base dei criteri di cui ai precedenti numeri 1), 2), 3) - sarà assegnata alla regione Calabria.
Nel caso di domande per un numero di assunzioni superiore alla quota assegnata a ciascuno dei tre bacini individuati ai precedenti numeri 1), 2) e 3), i contributi verranno assegnati sulla base della maggiore anzianità anagrafica dei lavoratori socialmente utili o dei lavoratori di pubblica utilità da assumere, ferma restando l'assegnazione di almeno una unità a ciascun comune richiedente.
Al fine di individuare - per gli effetti di cui alle precedenti lettere 1), 2) e 3) - la percentuale di LSU di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000, impegnati nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, in rapporto al numero complessivo di LSU del bacino regionale, si fa riferimento alle risultanze del monitoraggio degli LSU con oneri a carico del Fondo per l'occupazione, che Italia lavoro S.p.a. ha avviato per conto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale a decorrere dall'anno 2002.
Entro novanta giorni, decorrenti dal 31 dicembre 2007 - data di scadenza del termine per la presentazione delle domande - il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, acquisito l'esito del controllo di competenza del Dipartimento della funzione pubblica, provvederà a formare la graduatoria delle assunzioni autorizzate e ammesse al finanziamento mediante incentivo. La graduatoria sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
Entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla data di pubblicazione della graduatoria, i
comuni procederanno alle assunzioni ammesse al finanziamento.
Entro i successivi trenta giorni, i comuni medesimi dovranno trasmettere la documentazione relativa alle assunzioni (contratti di lavoro a tempo pieno o parziale ed indeterminato), al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale ammortizzatori sociali ed incentivi
all'occupazione. A tal fine, farà fede la data risultante dal timbro dell'ufficio postale.
La mancata presentazione della documentazione nei termini sopraindicati comporta decadenza dalla presente procedura.
A seguito della presentazione della documentazione relativa alle avvenute assunzioni e delle conseguenti cancellazioni dagli elenchi delle attività socialmente utili, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione provvederà all'erogazione dell'incentivo, pari ad Euro 9.296, 22, per l'anno 2008.
Per gli anni successivi, il Ministero provvederà all'erogazione dell'incentivo previa presentazione di apposita domanda dei comuni interessati, corredata da specifica dichiarazione che i lavoratori assunti in applicazione dell'art. 1, comma 1156, lettera f), della legge n. 296/2006 e successive integrazioni e modificazioni, e della presente circolare, risultino ancora nelle piante organiche dei comuni medesimi.
La domanda dovrà essere inviata entro il 30 settembre di ciascun anno al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzionegenerale ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, via Fornovo, 8, Roma. A tal fine, farà fede la data risultante dal timbro dell'ufficio postale.
Roma, 17 ottobre 2007
Il direttore generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione
Mancini

Allegato
Legge N. 296/2006 (Finanziaria 2007) - art. 1, comma 1156,
lett. f), integrato e modificato dagli artt. 27 43 del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159
(Richiesta contributo per assunzione di lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000 e per lavoratori di pubblica utilità di cui all'art. 3, comma 1 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280).


Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione Divisione III - Via Fornovo, 8 00192 Roma
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - Ufficio
personale della pubblica amministrazione - Corso Vittorio Emanuele II n. 116 - 00186 Roma Prot. n. ............. del ......
Il sottoscritto .... (cognome e nome) sindaco del comune di .... prov. .... indirizzo ....
telefono .... fax .... codice fiscale del comune .... e-mail .... conto di Tesoreria istituito
presso la Tesoreria centrale ....
Chiede:
A) di essere ammesso al contributo di cui all'art. 1, comma 1156, lettera f), della legge n.
296/2006, integrato e modificato dagli articoli 27 e 43 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, e alla circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 14/0011107 del 17 ottobre 2007 per n. ...... (indicare il numero di assunzioni previste in delibera) .... assunzioni dei
sottoindicati lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000:
| | | Tipologia
| | | contrattuale
| | Inquadramento | (indeterminato:
| |(qual. funzionali | tempo
Nome e cognome|Data di nascita| A, B1) | pieno/parziale
Esclusivamente per i comuni della regione Calabria:
B) di essere ammesso al contributo di cui all'art. 1, comma 1156, lettera f), della legge n.
296/2006, integrato e modificato dagli articoli 27 e 43 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, e alla circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 14/0011107 del 17 ottobre 2007 per n. ...... (indicare il numero di assunzioni previste in delibera) .... assunzioni dei
sottoindicati lavoratori di pubblica utilità di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 280/1997:
| | | Tipologia
| | | contrattuale
| | Inquadramento | (indeterminato:
| |(qual. funzionali | tempo
Nome e cognome|Data di nascita| A, B1) | pieno/parziale
cui alle precedenti lettere A) e B):
| Personale di | | |
| ruolo in | | |
Dotazione | servizio alla | Numero di LSU | |
organica vigente| data di | e/o LPU della | |
al 1° gennaio | presentazione |regione Calabria| Eventuali |
2007 | della domanda |da stabilizzare | soprannumeri |
Area. | | | |
A tal fine il sottoscritto, in qualità di rappresentante legale dell'ente, dichiara che:
1) il comune di .... Prov. .... ha una popolazione residente inferiore ai 5.000 abitanti, come risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione e delle abitazioni, predisposto dal Ministero dell'interno con l'ISTAT;
2) i soggetti da assumere, alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della circolare
ministeriale n. 14/0011107 del 17 ottobre 2007, rientrano nel bacino LSU di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000;
3) esclusivamente per i comuni della regione Calabria: i soggetti da assumere, alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della circolare ministeriale n. 14/0011107 del 17 ottobre 2007, rientrano nella categoria di LPU, individuata dall'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 280/1997;
4) le previste assunzioni sono a tempo indeterminato (pieno o parziale);
5) le previste assunzioni sono conformi ai limiti imposti dall'art. 1, comma 562, 1° periodo, della legge n. 296/2006, così come indicato al paragrafo 2 della circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 14/0011107 del 17 ottobre 2007;
6) le previste assunzioni saranno effettuate in soprannumero per n. ...... unità (esclusivamente per le ipotesi di assunzioni in soprannumero);
7) il sottoscritto si impegna a non procedere ad altre assunzioni di personale fino al totale riassorbimento della relativa temporanea eccedenza (esclusivamente per le ipotesi di assunzioni in soprannumero).
8) il sottoscritto si impegna a non procedere ad assunzioni di cui alla presente domanda
nell'ipotesi di mancato riconoscimento del contributo - da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - di cui alla circolare n. 14/0011107 del 17 ottobre 2007.
Luogo e data,
Per l'ente Il sindaco (timbro e firma)
Allegati:
Atto di programmazione triennale del fabbisogno di personale, ai sensi dell'art. 39 della legge n. 449/1997;
Delibera comunale di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e/o lavoratori di pubblica utilità della regione Calabria con specifica se la stabilizzazione si realizza sulla base delle
vacanze della dotazione organica vigente al 1° gennaio 2007 o in soprannumero rispetto alla dotazione organica vigente alla medesima data;
Dotazione organica vigente al 1° gennaio 2007;
Copia del documento di identità del rappresentante legale dell'ente.



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