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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga a
seguente legge:
CAPO I
MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA, DI CUI AL DECRETO
LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285
Art. 1.
(Modifiche agli articoli 6, 59, 77, 79 e 80 del codice
della strada,di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, in materia di pneumatici invernali, di
veicoli con caratteristiche atipiche, di produzione e
commercializzazione di sistemi, componenti ed
entità tecniche di tipo non omologato, di sanzioni per
veicoli circolanti in condizioni di non efficienza e di
omessa revisione)
1. La lettera e) del comma 4 dell'articolo 6 del codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di
seguito denominato «decreto legislativo n. 285 del
1992», e' sostituita dalla seguente:
«e) prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero
abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici
invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio».
2. Al comma 1, alinea, dell'articolo 59 del decreto
legislativo n. 285 del 1992 le parole:
«elettrici leggeri da città, i veicoli ibridi o
multimodali e i microveicoli elettrici o elettroveicoli
ultraleggeri, nonche' gli altri veicoli» sono soppresse.
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 77 del decreto
legislativo n. 285 del 1992 e' inserito il seguente:
«3-bis. Chiunque importa, produce per la
commercializzazione sul territorio nazionale ovvero
commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche
senza la prescritta omologazione o approvazione ai sensi
dell'articolo 75, comma 3-bis, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a
euro 624. E' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 779 a euro 3.119 chiunque
commetta le violazioni di cui al periodo precedente
relativamente a sistemi frenanti, dispositivi di
ritenuta ovvero cinture di sicurezza e pneumatici. I
componenti di cui al presente comma, ancorche'
installati sui veicoli, sono soggetti a sequestro e
confisca ai sensi del capo I, sezione II, del titolo
VI».
4. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, provvede a
modificare l'articolo 122, comma 8, del regolamento di
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della
strada, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, di seguito
denominato «regolamento», riferendo le disposizioni
contenute nel medesimo comma
8 agli pneumatici invernali. Entro il medesimo termine
di cui al periodo precedente, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, con i decreti di cui
all'articolo 237 del regolamento, prevede l'obbligo che
gli pneumatici montati su autoveicoli, motoveicoli,
ciclomotori, rimorchi e filoveicoli rechino marcature
legali laterali conformi alla normativa comunitaria,
abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente
sottoposti a una verifica della persistenza delle
condizioni di efficienza.
5. Al comma 4 dell'articolo 79 del decreto legislativo
n. 285 del 1992, dopo le parole: «non regolarmente
installati» sono inserite le seguenti: «, ovvero circola
con i dispositivi di cui all'articolo 80, comma 1, del
presente codice e all'articolo 238 del regolamento non
funzionanti».
6. Al comma 14 dell'articolo 80 del decreto legislativo
n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, la parola: «Chiunque» e' sostituita
dalle seguenti: «Ad esclusione dei casi previsti
dall'articolo 176, comma 18, chiunque»;
b) al secondo periodo, le parole da: «ovvero» fino a:
«revisione» sono soppresse;
c) il terzo periodo e' sostituito dai seguenti:
«L'organo accertatore annota sul documento di
circolazione che il veicolo e' sospeso dalla
circolazione fino all'effettuazione della revisione. E'
consentita la circolazione del veicolo al solo fine di
recarsi presso uno dei soggetti di cui al comma 8 ovvero
presso il competente
ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione
ed i sistemi informativi e statistici per la prescritta
revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui
si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in
attesa dell'esito della revisione, si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 1.842 a euro 7.369. All'accertamento della
violazione di cui al periodo precedente consegue la
sanzione amministrativa accessoria del fermo
amministrativo del veicolo per novanta giorni, secondo
le disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI.
In caso di reiterazione delle violazioni, si applica la
sanzione accessoria della confisca amministrativa del
veicolo».
Art. 2.
(Modifiche agli articoli 7 e 62 del decreto legislativo
n. 285 del 1992, in materia di regolamentazione della
circolazione nei centri abitati e di massa dei veicoli
ad alimentazione a metano, elettrica e ibrida)
1. Dopo il comma 13 dell'articolo 7 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, e' inserito il seguente:
«13-bis. Chiunque, in violazione delle limitazioni
previste ai sensi della lettera b) del comma 1, circola
con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni
inquinanti, a categorie
inferiori a quelle prescritte, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a
euro 624 e, nel caso di reiterazione della violazione
nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida da quindici a
trenta giorni ai sensi delle norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI».
2. All'articolo 62 del decreto legislativo n. 285 del
1992 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«7-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, con proprio decreto, stabilisce i criteri e
le modalità con cui, nel rispetto della normativa
comunitaria in materia di tutela dell'ambiente,
sicurezza stradale e caratteristiche tecniche dei
veicoli che circolano su strada, per i veicoli ad
alimentazione a metano, GPL, elettrica e ibrida si puo'
applicare una riduzione della massa a vuoto, pari, nel
caso dei veicoli ad alimentazione esclusiva o doppia con
gas metano o GPL, alla massa delle bombole di gas metano
o GPL e dei relativi accessori e, nel caso dei veicoli
ad alimentazione elettrica o ibrida, alla massa degli
accumulatori e dei loro accessori, definendo altresi' le
modifiche alle procedure relative alle verifiche
tecniche di omologazione derivanti dall'applicazione del
presente comma. In ogni caso la riduzione di massa a
vuoto di cui al presente comma non puo' superare il
valore minimo tra il 10 per cento della massa
complessiva a pieno carico del veicolo e una tonnellata.
La riduzione si applica soltanto nel caso in cui il
veicolo sia dotato di controllo elettronico della
stabilità».
3. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti di cui al comma 7-bis dell'articolo 62 del
decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal
comma 2 del presente articolo, e' adottato entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 3.
(Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 285
del 1992, in materia di competizioni sportive su strada)
1. All'articolo 9 del decreto legislativo n. 285 del
1992, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo
193, i veicoli che partecipano alle competizioni
motoristiche sportive di cui al presente articolo
possono circolare, limitatamente agli spostamenti
all'interno del percorso della competizione e per il
tempo strettamente necessario per gli stessi, in deroga
alle disposizioni di cui all'articolo 78».
Art. 4.
(Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n.
285 del 1992,in materia di veicoli eccezionali e
trasporti in condizioni di eccezionalità)
1. All'articolo 10 del decreto legislativo n. 285 del
1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo del comma 9 e' sostituito dal
seguente:
«Nel provvedimento di autorizzazione possono essere
imposti percorsi prestabiliti ed un servizio di scorta
tecnica, secondo le modalità e nei casi stabiliti dal
regolamento»;
b) il terzo periodo del comma 9 e' sostituito dal
seguente:
«Qualora il transito del veicolo eccezionale o del
trasporto in condizioni di eccezionalità imponga la
chiusura totale della strada con l'approntamento di
itinerari alternativi, la scorta tecnica deve richiedere
l'intervento degli organi di polizia stradale competenti
per territorio che, se le circostanze lo consentono,
possono autorizzare il personale della scorta tecnica
stessa a coadiuvare il personale di polizia o ad
eseguire direttamente, in luogo di esso, le necessarie
operazioni, secondo le modalità stabilite nel
regolamento»;
c) al comma 17, le parole: «i criteri per la imposizione
della scorta tecnica o della scorta della polizia della
strada» sono sostituite dalle seguenti: «i criteri per
l'imposizione della scorta tecnica»;
d) al comma 18, le parole: «all'obbligo di scorta della
Polizia stradale o tecnica» sono sostituite dalle
seguenti: «all'obbligo di scorta tecnica».
Art. 5.
(Modifiche agli articoli 15, 23 e 24 nonche' abrogazione
dell'articolo 34-bis del decreto legislativo n. 285 del
1992, in materia di decoro delle strade, di pubblicità
sulle strade e sui veicoli e di pertinenze delle strade)
1. All'articolo 15 del decreto legislativo n. 285 del
1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera le parole: «gettare o» sono soppresse;
2) dopo la lettera f) e' inserita la seguente:
«f-bis) insozzare la strada o le sue pertinenze gettando
rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento»;
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1,
lettera f-bis), e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 100 a euro 400»;
c) al comma 4, le parole: «ai commi 2 e 3» sono
sostituite dalle seguenti: «ai commi 2, 3 e 3-bis».
2. All'articolo 23 del decreto legislativo n. 285 del
1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, le parole: «limitatamente alle strade di
tipo E) ed F), per ragioni di interesse generale o di
ordine tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «nel
rispetto di quanto previsto dal comma 1»;
b) al comma 7, nel terzo periodo, la parola: «cartelli»
e' sostituita dalla seguente:
«segnali» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«Sono inoltre consentiti, purche' autorizzati dall'ente
proprietario della strada, nei limiti e alle condizioni
stabiliti con il decreto di cui al periodo precedente,
cartelli di valorizzazione e promozione del territorio
indicanti siti d'interesse turistico e culturale e
cartelli indicanti servizi di pubblico interesse. Con il
decreto di cui al quarto periodo sono altresi'individuati
i servizi di pubblico interesse ai quali si applicano le
disposizioni del periodo precedente»;
c) al comma 13-bis, secondo periodo, dopo le parole:
«del proprietario o possessore del suolo» sono aggiunte
le seguenti: «; a tal fine tutti gli organi di polizia
stradale di cui all'articolo 12 sono autorizzati ad
accedere sul fondo privato ove e' collocato il mezzo
pubblicitario»;
d) dopo il comma 13-quater e' aggiunto il seguente:
«13-quater.1. In ogni caso, l'ente proprietario puo'
liberamente disporre dei mezzi pubblicitari rimossi in
conformità al presente articolo, una volta che sia
decorso il termine di sessanta giorni senza che l'autore
della violazione, il proprietario o il possessore del
terreno ne abbiano richiesto la restituzione. Il
predetto termine decorre dalla data della diffida, nel
caso di rimozione effettuata ai sensi del comma 13-bis,
e dalla data di effettuazione della rimozione,
nell'ipotesi prevista dal comma 13-quater».
3. Nelle more di una revisione e di un aggiornamento
degli itinerari internazionali, i divieti e le
prescrizioni di cui al comma 7 dell'articolo 23 del
decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo
modificato dal comma 2 del presente articolo, si
applicano alle strade inserite nei citati itinerari che
risultano classificate nei tipi A e B. Nel caso di
strade inserite negli itinerari internazionali che sono
classificate nel tipo C, i divieti e le prescrizioni di
cui al periodo precedente si applicano soltanto qualora
sussistano comprovate ragioni di garanzia della
sicurezza per la circolazione stradale, da individuare
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti.
4. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, provvede a
modificare l'articolo 57 del
regolamento, nel senso di prevedere che la pubblicità
non luminosa per conto di terzi e' consentita, alle
condizioni di cui al comma 3 del citato articolo 57,
anche sui veicoli appartenenti alle organizzazioni non
lucrative di utilità sociale (ONLUS), alle associazioni
di volontariato iscritte nei registri di cui
all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e
alle associazioni sportive dilettantistiche in possesso
del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e nel senso
di limitare la pubblicità a mezzo degli altri veicoli
destinati a tale uso alla sola sosta nei luoghi
consentiti dal comune nei centri abitati, prevedendo
altresi' verifiche periodiche sull'assolvimento dei
prescritti oneri tributari.
5. Dopo il comma 5 dell'articolo 24 del decreto
legislativo n. 285 del 1992 e' inserito il seguente:
«5-bis. Per esigenze di sicurezza della circolazione
stradale connesse alla congruenza del progetto
autostradale, le pertinenze di servizio relative alle
strade di tipo A) sono previste dai
progetti dell'ente proprietario ovvero, se individuato,
del concessionario e approvate dal concedente, nel
rispetto delle disposizioni in materia di affidamento
dei servizi di distribuzione di carbolubrificanti e
delle attività commerciali e ristorative nelle aree di
servizio autostradali di cui al comma 5-ter
dell'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e
successive modificazioni, e d'intesa con le regioni,
esclusivamente per i profili di competenza regionale».
6. L'articolo 34-bis del decreto legislativo n. 285 del
1992 e' abrogato.
Art. 6.
(Modifica all'articolo 38 del decreto legislativo n. 285
del 1992, in materia di segnaletica
stradale)
1. All'articolo 38 del decreto legislativo n. 285 del
1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «in caso di urgenza e
necessità» sono sostituite dalle seguenti:
«in caso di emergenza, urgenza e necessità, ivi comprese
le attività di ispezioni delle reti e degli impianti
tecnologici posti al di sotto della piattaforma
stradale»;
b) al comma 13, le parole: «del pagamento di una somma
da euro 78 a euro 311» sono sostituite dalle seguenti:
«del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559».
Art. 7.
(Modifica all'articolo 41 del decreto legislativo n. 285
del 1992, in materia di segnali luminosi)
1. All'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo n.
285 del 1992, dopo la lettera b) e' inserita la
seguente:
«b-bis) tabelloni luminosi rilevatori della velocità in
tempo reale dei veicoli in transito;».
Art. 8.
(Modifiche agli articoli 46 e 190 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, in materia di macchine per
uso di bambini o di invalidi)
1. All'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo n.
285 del 1992, il secondo periodo e'
sostituito dal seguente: «Non rientrano nella
definizione di veicolo:
a) le macchine per uso di bambini, le cui
caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal
regolamento;
b) le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli
ausili medici secondo le vigenti disposizioni
comunitarie, anche se asservite da motore».
2. All'articolo 190, comma 7, del decreto legislativo n.
285 del 1992, dopo le parole:
«riservate ai pedoni» sono aggiunte le seguenti: «,
secondo le modalità stabilite dagli enti proprietari
delle strade ai sensi degli articoli 6 e 7».
Art. 9.
(Modifica all'articolo 85 del decreto legislativo n. 285
del 1992, in materia di servizio di noleggio con
conducente per trasporto di
persone)
1. All'articolo 85 del decreto legislativo n. 285 del
1992, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di
noleggio con conducente per trasporto di persone:
a) i motocicli con o senza sidecar;
b) i tricicli;
c) i quadricicli;
d) le autovetture;
e) gli autobus;
f) gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per
trasporti specifici di persone;
g) i veicoli a trazione animale».
Art. 10.
(Modifiche all'articolo 92 del decreto legislativo n.
285 del 1992 e all'articolo 7 della legge 8 agosto 1991,
n. 264, in materia di
estratto dei documenti di circolazione o di guida)
1. Il comma 2 dell'articolo 92 del decreto legislativo
n. 285 del 1992 e' sostituito dal seguente:
«2. La ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza
ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto
1991, n. 264, e successive modificazioni, sostituisce il
documento ad esse consegnato ovvero l'estratto di cui al
comma 1 del presente articolo per trenta giorni dalla
data di rilascio, che deve essere riportata lo stesso
giorno nel registro giornale tenuto dalle predette
imprese. Queste devono porre a disposizione
dell'interessato, entro i predetti trenta giorni,
l'estratto di cui al comma 1 del presente articolo
ovvero il documento conseguente all'operazione cui si
riferisce la ricevuta.
Tale ricevuta non e' rinnovabile ne' reiterabile ed e'
valida per la circolazione nella misura in cui ne
sussistano le condizioni».
2. All'articolo 7 della legge 8 agosto 1991, n. 264, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: «, quando» fino a:
«rilasciano» sono sostituite dalle seguenti:
«procede al ritiro del documento di circolazione del
mezzo di trasporto o del documento di abilitazione alla
guida per gli adempimenti di competenza e rilascia»;
b) il comma 2 e' abrogato.
3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono riviste
le caratteristiche della ricevuta rilasciata dalle
imprese di consulenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1,
della legge 8 agosto 1991, n. 264, come modificato dal
comma 2 del presente articolo, e sono dettate le regole
tecniche per il suo rilascio.
Art. 11.
(Modifiche agli articoli 94, 100, 103 e 196 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, in materia di rinnovo e
aggiornamento della carta di circolazione, di targa
personale, di targa dei rimorchi e di solidarietà nel
pagamento delle sanzioni)
1. Il comma 2 dell'articolo 94 del decreto legislativo
n. 285 del 1992 e' sostituito dal seguente:
«2. L'ufficio competente del Dipartimento per i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e
statistici, su richiesta avanzata dall'acquirente entro
il termine di cui al comma 1, provvede all'emissione e
al rilascio di una nuova carta di circolazione che tenga
conto dei mutamenti di cui al medesimo comma. Nel caso
dei trasferimenti di residenza, o di sede se si tratta
'di persona giuridica, l'ufficio di cui al periodo
precedente procede all'aggiornamento della carta di
circolazione».
2. All'articolo 100 del decreto legislativo n. 285 del
1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Le targhe di cui ai commi 1, 2 e 3 sono
personali, non possono essere abbinate
contemporaneamente a piu' di un veicolo e sono
trattenute dal titolare in caso di trasferimento di
proprietà, costituzione di usufrutto, stipulazione di
locazione con facoltà di acquisto, esportazione
all'estero e cessazione o sospensione dalla
circolazione»;
b) al comma 4, le parole: «I rimorchi e» sono soppresse;
c) al comma 15, le parole: «Alle violazioni di cui al
comma 12» sono sostituite dalle seguenti: «Alle
violazioni di cui ai commi 11 e 12».
3. Al comma 1 dell'articolo 103 del decreto legislativo
n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «, la carta di
circolazione e le targhe» sono sostituite dalle
seguenti: «e la carta di circolazione»;
b) al secondo periodo, le parole: «e delle targhe» sono
soppresse.
4. Al comma 1 dell'articolo 196 del decreto legislativo
n. 285 del 1992, dopo le parole: «il proprietario del
veicolo» sono inserite le seguenti: «ovvero del
rimorchio, nel caso di complesso
di veicoli».
5. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, sentite le competenti
Commissioni parlamentari, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono
disciplinate le modalità di applicazione delle
disposizioni degli articoli 94, 100, comma 3-bis, e 103
del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo
modificati dai commi 1, 2, lettera a), e 3 del presente
articolo, anche con riferimento alle procedure di
annotazione dei veicoli
nell'archivio nazionale dei veicoli, di cui agli
articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5, del
decreto legislativo n. 285 del 1992, e nel Pubblico
registro automobilistico (PRA).
6. Le disposizioni degli articoli 94, 100, comma 3-bis,
e 103 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da
ultimo modificati dai commi 1, 2, lettera a), e 3 del
presente articolo, si applicano a decorrere dal sesto
mese successivo alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 5.
7. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, provvede a
modificare il regolamento nel senso di prevedere la
disciplina di attuazione delle disposizioni di cui al
comma 4 dell'articolo 100 del decreto legislativo n. 285
del 1992, come da ultimo modificato dal comma 2, lettera
b), del presente articolo, con particolare riferimento
alla definizione delle caratteristiche costruttive,
dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità
delle targhe dei rimorchi degli autoveicoli, tali da
renderle conformi a quelle delle targhe di
immatricolazione posteriori degli autoveicoli.
8. Le disposizioni del comma 4 dell'articolo 100 del
decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo
modificato dal comma 2, lettera b), del presente
articolo, si applicano a decorrere dalla data di entrata
in vigore delle modifiche del regolamento di cui al
comma 7, e comunque ai soli rimorchi immatricolati dopo
tale data. E' fatta salva la possibilità di
immatricolare nuovamente i rimorchi immessi in
circolazione prima della data di cui al periodo
precedente.
9. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo l'amministrazione competente provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato.
Art. 12.
(Introduzione dell'articolo 94-bis e modifiche agli
articoli 94 e 96 del decreto legislativo n. 285 del
1992, in materia di divieto di intestazione fittizia dei
veicoli)
1. All'articolo 94 del decreto legislativo n. 285 del
1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 93,
comma 2, gli atti, ancorche' diversi da quelli di cui al
comma 1 del presente articolo, da cui derivi una
variazione dell'intestatario della carta di circolazione
ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per
un periodo superiore a trenta giorni, in favore di
un soggetto diverso dall'intestatario stesso, nei casi
previsti dal regolamento sono dichiarati dall'avente
causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e
statistici al fine dell'annotazione sulla carta di
circolazione, nonche' della registrazione nell'archivio
di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226,
comma 5. In caso di omissione si applica la sanzione
prevista dal comma 3»;
b) al comma 5, le parole: «previste nel comma 4» sono
sostituite dalle seguenti: «previste nei commi 4 e
4-bis».
2. Dopo l'articolo 94 del decreto legislativo n. 285 del
1992 e'inserito il seguente:
«Art. 94-bis.(Divieto di intestazione fittizia dei
veicoli).
1. La carta di circolazione di cui all'articolo 93, il
certificato di proprietà di cui al medesimo articolo e
il certificato di circolazione' di cui all'articolo 97
non possono essere rilasciati qualora risultino
situazioni di intestazione o cointestazione simulate o
che eludano o pregiudichino l'accertamento del
responsabile civile della circolazione di un veicolo.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque
richieda o abbia ottenuto il rilascio dei documenti di
cui al comma 1 in violazione di quanto disposto dal
medesimo comma 1 e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a
euro 2.000.
La sanzione di cui al periodo precedente si applica
anche a chi abbia la materiale disponibilità del veicolo
al quale si riferisce l'operazione, nonche' al soggetto
proprietario dissimulato.
3. Il veicolo in relazione al quale sono rilasciati i
documenti di cui al comma 1 in violazione del divieto di
cui al medesimo comma e' soggetto alla cancellazione
d'ufficio dal PRA e dall'archivio di cui agli articoli
225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di
circolazione dopo la cancellazione, si applicano le
sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell'articolo
93. La cancellazione e' disposta su richiesta degli
organi di polizia stradale che hanno accertato le
violazioni di cui al comma 2 dopo che l'accertamento e'
divenuto definitivo.
4. Con uno o piu' decreti del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i
Ministri della giustizia e dell'interno, sono dettate le
disposizioni applicative della disciplina recata dai
commi 1, 2 e 3, con particolare riferimento
all'individuazione di quelle situazioni che, in
relazione alla tutela della finalità di cui al comma 1 o
per l'elevato numero dei veicoli coinvolti, siano tali
da richiedere una verifica che non ricorrano le
circostanze di cui al predetto comma 1».
3. All'articolo 96 del decreto legislativo n. 285 del
1992 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. In caso di circolazione dopo la cancellazione si
applicano le sanzioni amministrative di cui al comma 7
dell'articolo 93».
Art. 13.
(Modifica all'articolo 95 del decreto legislativo n. 285
del 1992, in materia di duplicato della carta di
circolazione)
1. All'articolo 95, comma 1-bis, del decreto legislativo
n. 285 del 1992, dopo le parole: «carta di
circolazione,» sono inserite le seguenti: «anche con
riferimento ai duplicati per smarrimento, deterioramento
o distruzione dell' originale,».
Art. 14.
(Modifiche all'articolo 97 del decreto legislativo n.
285 del 1992, in materia di sanzioni per
ciclomotori alterati, e disposizioni in materia di
circolazione dei ciclomotori)
1. All'articolo 97 del decreto legislativo n. 285 del
1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole da: «da euro 78 a euro 311»
fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:
«da euro 1.000 a euro 4.000. Alla sanzione da euro 779 a
euro 3.119 e' soggetto chi effettua sui ciclomotori
modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i
limiti previsti dall'articolo 52»;
b) al comma 6, le parole: «da euro 38 a euro 155» sono
sostituite dalle seguenti: «da euro 389 a euro 1.559»;
c) al comma 10, le parole: «da euro 23 a euro 92» sono
sostituite dalle seguenti: «da euro 78 a euro 311».
2. I ciclomotori già in circolazione non in possesso del
certificato di circolazione e della targa di cui
all'articolo 97, comma 1, del decreto legislativo n. 285
del 1992 devono conseguirli, con modalità conformi a
quanto stabilito dal decreto di cui al comma 4
dell'articolo
97, secondo un calendario stabilito con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, chiunque circola con un
ciclomotore non regolarizzato in conformità alle
disposizioni di cui al comma 2 e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a
euro 1.559.
4. Le disposizioni dell'articolo 97 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, modificate dal comma 1 del
presente articolo, entrano in vigore il giorno
successivo a quello della pubblicazione della presente
legge nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 15.
(Modifiche agli articoli 104 e 114 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, in materia di circolazione
delle macchine agricole)
1. Al comma 8 dell'articolo 104 del decreto legislativo
n. 285 del 1992, le parole: «valida per un anno» sono
sostituite dalle seguenti: «valida per due anni».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle
autorizzazioni rilasciate successivamente alla data di
entrata in vigore della presente legge. Sono
conseguentemente raddoppiati gli importi dell'imposta di
bollo dovuta ai sensi dell'articolo 104, comma 8, del
decreto legislativo n. 285 del 1992, e, ove previsti,
degli indennizzi dovuti ai sensi dell'articolo 18 del
regolamento.
3. Al comma 3 dell'articolo 114 del decreto legislativo
n. 285 del 1992 sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, salvo che l'autorizzazione per circolare ivi
prevista e' valida per un anno e rinnovabile».
4. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, provvede a
modificare l'articolo 206 del regolamento, nel senso di
prevedere che le attrezzature delle macchine agricole
possono essere utilizzate anche per le attività di
manutenzione e di tutela del territorio, disciplinandone
le modalità.
Art. 16.
(Modifiche all'articolo 115 del decreto legislativo n.
285 del 1992, in materia di guida
accompagnata e di requisiti per la guida dei
veicoli) 1. All'articolo 115 del decreto legislativo n.
285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Ai minori che hanno compiuto diciassette anni e
che sono titolari di patente diguida e' consentita, a
fini di esercitazione, la guida di autoveicoli di massa
complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con
esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e
comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica
riferita alla tara di cui all'articolo 117, comma 2-bis,
purche' accompagnati da un conducente titolare di
patente di guida di categoria B o superiore da almeno
dieci anni, previo rilascio di un'apposita
autorizzazione da parte del competente ufficio del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i
sistemi informativi e statistici, su istanza presentata
al medesimo ufficio dal genitore o dal legale
rappresentante del minore.
1-ter. Il minore autorizzato ai sensi del comma 1-bis
puo' procedere alla guida accompagnato da uno dei
soggetti indicati al medesimo comma solo dopo aver
effettuato almeno dieci ore di corso pratico di guida,
delle quali almeno quattro in autostrada o su strade
extraurbane e due in condizione di visione notturna,
presso un'autoscuola con istruttore abilitato e
autorizzato.
1-quater. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis,
sul veicolo non puo' prendere posto, oltre al
conducente, un'altra persona che non sia
l'accompagnatore. Il veicolo adibito a tale guida deve
essere munito di un apposito contrassegno recante le
lettere alfabetiche "GA". Chiunque viola le disposizioni
del presente comma e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria di cui al comma 9
dell'articolo 122.
1-quinquies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma
1-bis si applicano le disposizioni di cui al comma 2
dell'articolo 117 e, in caso di violazioni, la sanzione
amministrativa pecuniaria di cui al comma 5 del medesimo
articolo. L'accompagnatore e' responsabile del pagamento
delle sanzioni amministrative pecuniarie in solido con
il genitore o con chi esercita l'autorita' parentale o
con il tutore del conducente minorenne autorizzato ai
sensi del citato comma 1-bis.
1-sexies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis,
se il minore autorizzato commette violazioni per le
quali, ai sensi delle disposizioni del presente codice,
sono previste le sanzioni amministrative accessorie di
cui agli articoli 218 e 219, e' sempre disposta la
revoca dell'autorizzazione alla guida accompagnata. Per
la revoca dell'autorizzazione si applicano le
disposizioni dell'articolo 219, in quanto compatibili.
Nell'ipotesi di cui al presente comma il minore non puo'
conseguire di nuovo l'autorizzazione di cui al comma
1-bis.
1-septies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis,
se il minore non ha a fianco l'accompagnatore indicato
nell'autorizzazione, si applicano le sanzioni
amministrative previste dall'articolo 122, comma 8,
primo e secondo periodo. Si applicano altresi' le
disposizioni del comma 1-sexies del presente articolo»;
b) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a) e' aggiunto in fine il seguente
periodo:
«Tale limite puo' essere elevato, anno per anno, fino a
sessantotto anni qualora il conducente consegua uno
specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a
seguito di visita medica specialistica annuale, con
oneri a carico del richiedente, secondo le modalita'
stabilite nel regolamento»;
2) alla lettera b) le parole: «fino a sessantacinque»
sono sostituite dalle seguenti: «fino a sessantotto» e
dopo le parole: «a seguito di visita medica
specialistica annuale,» sono inserite le seguenti: «con
oneri a carico del richiedente,»;
c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, chi ha
superato ottanta anni puo' continuare a condurre
ciclomotori e veicoli per i quali e' richiesta la
patente delle categorie A, B, C ed E, qualora consegua
uno specifico attestato rilasciato dalla commissione
medica locale di cui al comma 4 dell'articolo 119, a
seguito di visita medica specialistica biennale, con
oneri a carico del richiedente, rivolta ad accertare la
persistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti».
2. Con regolamento del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, da emanare, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
quattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabilite le norme di attuazione
dei commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 115 del
decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotti dal
comma 1 del
presente articolo, con particolare riferimento alle
condizioni soggettive e oggettive in presenza delle
quali l'autorizzazione puo' essere richiesta e alle
modalita' di rilascio della medesima, alle condizioni di
espletamento dell'attivita' di guida autorizzata, ai
contenuti e alle modalita' di certificazione del
percorso didattico che il minore autorizzato deve
seguire presso un'autoscuola, ai requisiti soggettivi
dell'accompagnatore nonche' alle caratteristiche del
contrassegno di cui al comma 1-quater del citato
articolo 115.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da adottare entro quattro mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono stabilite
le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai
commi 2 e 2-bis dell'articolo 115 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, come rispettivamente
modificato e introdotto dalle lettere b) e c) del comma
1 del presente articolo, facendo riferimento, ai fini
della valutazione dei requisiti fisici e psichici
prescritti nell'ambito degli accertamenti di cui al
comma 2-bis del citato articolo 115, ai criteri di
valutazione uniformi di cui al comma 5 dell'articolo 23
della presente legge.
Art. 17.
(Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo n.
285 del 1992, in materia di certificato di idoneita'
alla guida di ciclomotori)
1. Al comma 11-bis dell'articolo 116 del decreto
legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al secondo periodo, la parola: «finale» e' soppressa;
b) al sesto periodo, le parole: «La prova finale dei
corsi» sono sostituite dalle seguenti: «La prova di
verifica dei corsi»;
c) dopo il sesto periodo sono inseriti i seguenti:
«Nell'ambito dei corsi di cui al primo e al terzo
periodo e' svolta una lezione teorica di almeno un'ora,
volta all'acquisizione di elementari conoscenze sul
funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza. Ai
fini del conseguimento del certificato di cui al comma
1-bis, gli aspiranti che hanno superato l'esame di cui
al secondo periodo o la prova di cui al sesto periodo
sono tenuti a superare, previa idonea attivita' di
formazione, una prova pratica di guida del ciclomotore».
2. Le disposizioni di cui al comma 1, limitatamente al
superamento di una prova pratica di guida del
ciclomotore, si applicano a decorrere dal 19 gennaio
2011.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da adottare, di concerto con il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabilite le modalita' di
svolgimento della lezione teorica sul funzionamento dei
ciclomotori in caso di emergenza e della prova pratica,
nonche' della relativa attivita' di formazione, di cui
al comma 11-bis dell'articolo 116 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1
del presente articolo.
4. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono
alle attivita' previste dal presente articolo
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 18.
(Modifica all'articolo 117 del decreto legislativo n.
285 del 1992,in materia di limitazioni nella guida)
1. Al comma 2-bis dell'articolo 117 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, le parole: «superiore a 50
kw/t. La limitazione di cui al presente comma non si
applica» sono sostituite dalle seguenti:
«superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria
M1, ai fini di cui al precedente periodo si applica un
ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW. Le
limitazioni di cui al presente comma non si applicano».
2. Le disposizioni di cui al comma 2-bis dell'articolo
117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come
modificato dal comma 1 del presente articolo, si
applicano ai titolari di patente di guida di categoria B
rilasciata a decorrere dal centottantesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge.
3. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 agosto
2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge
2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni, e'
abrogato.
Art. 19.
(Modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo n.
285 del 1992, in materia di requisiti morali per
ottenere il rilascio dei titoli
abilitativi alla guida)
1. Al comma 1 dell'articolo 120 del decreto legislativo
n. 285 del 1992, le parole da: «nonche'» fino alla fine
del comma sono sostituite dalle seguenti: «nonche' i
soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli
75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f,
del medesimo testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la
durata dei predetti divieti. Non possono di nuovo
conseguire la patente di guida le persone a cui sia
applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna
per il reato di cui al terzo periodo del comma 2
dell'articolo 222, la revoca della patente ai sensi del
quarto periodo del medesimo comma».
2. Al comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo
n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «al comma 1» sono
sostituite dalle seguenti: «al primo periodo del comma
1»;
b) al secondo periodo, le parole: «dal medesimo comma 1»
sono sostituite dalle seguenti: «al primo periodo del
medesimo comma 1».
Art. 20.
(Modifiche agli articoli 121, 122 e 123 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, in materia di esame di
idoneita', di esercitazioni di
guida e di autoscuole)
1. All'articolo 121 del decreto legislativo n. 285 del
1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. La prova pratica di guida non puo' essere sostenuta
prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio
dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida, ai sensi
del comma 1 dell'articolo 122»;
b) al comma 11, il secondo periodo e' sostituito dal
seguente:
«Nel limite di detta validita' e' consentito ripetere,
per una volta soltanto, la prova pratica di guida».
2. All'articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del
1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, previo superamento della prova di controllo
delle cognizioni di cui al comma 1 dell'articolo 121,
che deve avvenire entro sei mesi dalla data di
presentazione della domanda per il conseguimento della
patente. Entro il termine di cui al periodo precedente
non sono consentite piu' di due prove»;
b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. L'aspirante al conseguimento della patente di
guida di categoria B deve effettuare esercitazioni in
autostrada o su strade extraurbane e in condizione di
visione notturna presso un'autoscuola con istruttore
abilitato e autorizzato. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sono stabilite la
disciplina e le modalita' di svolgimento delle
esercitazioni di cui al presente comma».
3. Il comma 1 dell'articolo 122 del decreto legislativo
n. 285 del 1992, come modificato dalla lettera a) del
comma 2 del presente articolo, si applica alle domande
per il conseguimento della patente di guida presentate a
decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge.
4. Il decreto di cui al comma 5-bis dell'articolo 122
del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto
dalla lettera b) del comma 2 del presente articolo, e'
adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
5. All'articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del
1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «da parte delle province»
sono aggiunte le seguenti: «, alle quali compete inoltre
l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 11-bis»;
b) al comma 4, le parole: «dell'idoneita' tecnica» sono
sostituite dalle seguenti: «dei requisiti di cui al
comma 5, ad eccezione della capacita' finanziaria»;
c) al comma 5, primo periodo, dopo la parola: «biennale»
sono aggiunte le seguenti: «, maturata negli ultimi
cinque anni»;
d) al comma 7:
1) al primo periodo, dopo le parole: «L'autoscuola deve»
sono inserite le seguenti: «svolgere l'attivita' di
formazione dei conducenti per il conseguimento di
patente di qualsiasi categoria,»;
2) al secondo periodo, le parole da: «le dotazioni
complessive» fino alla fine del periodo sono sostituite
dalle seguenti: «le medesime autoscuole possono
demandare, integralmente o parzialmente, al centro di
istruzione automobilistica la formazione dei conducenti
per il conseguimento delle patenti di categoria A, BS,
BE, C, D, CE e DE e dei documenti di abilitazione e di
qualificazione professionale.
In caso di applicazione del periodo precedente, le
dotazioni complessive, in personale e in attrezzature,
delle singole autoscuole consorziate possono essere
adeguatamente ridotte»;
e) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. In ogni caso l'attivita' non puo' essere
iniziata prima della verifica del possesso dei requisiti
prescritti. La verifica di cui al presente comma e'
ripetuta successivamente ad intervalli di tempo non
superiori a tre anni»;
f) al comma 10, dopo le parole: «per conducenti;» sono
inserite le seguenti: «le modalita' di svolgimento delle
verifiche di cui al comma 7-bis; i criteri per
l'accreditamento da parte delle regioni e
delle province autonome dei soggetti di cui al comma
10-bis, lettera b);»;
g) dopo il comma 10 e' inserito il seguente:
«10-bis. I corsi di formazione degli insegnanti e degli
istruttori delle autoscuole, di cui al comma 10, sono
organizzati:
a) dalle autoscuole che svolgono l'attivita' di
formazione dei conducenti per il conseguimento di
qualsiasi categoria di patente ovvero dai centri di
istruzione automobilistica riconosciuti per la
formazione integrale;
b) da soggetti accreditati dalle regioni o dalle
province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base
della disciplina quadro di settore definita con l'intesa
stipulata in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano il 20 marzo 2008, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2009,
nonche' dei criteri specifici dettati con il decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al
comma 10»;
h) dopo il comma 11-bis sono inseriti i seguenti:
«11-ter. Lo svolgimento dei corsi di formazione di
insegnanti e di istruttori di cui al comma 10 e' sospeso
dalla regione territorialmente competente o dalle
province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione
alla sede del soggetto che svolge i corsi:
a) per un periodo da uno a tre mesi, quando il corso non
si tiene regolarmente;
b) per un periodo da tre a sei mesi, quando il corso si
tiene in carenza dei requisiti relativi all'idoneita'
dei docenti, alle attrezzature tecniche e al materiale
didattico;
c) per un ulteriore periodo da sei a dodici mesi nel
caso di reiterazione, nel triennio, delle ipotesi di cui
alle lettere a) e b).
11-quater. La regione territorialmente competente o le
province autonome di Trento e di Bolzano dispongono
l'inibizione alla prosecuzione dell'attivita' per i
soggetti a carico dei quali, nei
due anni successivi all'adozione di un provvedimento di
sospensione ai sensi della lettera c) del comma 11-ter,
e' adottato un ulteriore provvedimento di sospensione ai
sensi delle lettere a) e b) del medesimo comma»;
i) al comma 13, primo periodo, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «, fermo restando quanto previsto
dal comma 7-bis».
6. Le autoscuole che esercitano attivita' di formazione
dei conducenti esclusivamente per il conseguimento delle
patenti di categoria A e B si adeguano a quanto disposto
dal comma 7 dell'articolo 123 del decreto legislativo n.
285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 5 del
presente articolo, a decorrere dalla prima variazione
della titolarita' dell'autoscuola successiva alla data
di entrata in vigore della presente legge.
7. I costi relativi all'organizzazione dei corsi di cui
ai commi 10 e 10-bis dell'articolo 123 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo,
rispettivamente, modificato e introdotto dal comma 5 del
presente articolo, sono posti integralmente a carico dei
soggetti richiedenti. Le amministrazioni pubbliche
interessate provvedono all'organizzazione dei corsi di
cui al periodo precedente nell'ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
8. Con il decreto di cui al comma 5-septies
dell'articolo 10 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n.
7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile
2007, n. 40, sono disciplinate le procedure per
l'applicazione delle sanzioni previste nelle ipotesi di
cui al comma 11-ter dell'articolo 123 del decreto
legislativo n. 285 del 1992,introdotto dal comma 5 del
presente articolo.
Art. 21.
(Modifiche all'articolo 126 del decreto legislativo n.
285 del 1992, in materia di procedure di rinnovo di
validita' della patente di guida)
1. Al comma 5 dell'articolo 126 del decreto legislativo
n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «un tagliando di
convalida da apporre sulla medesima patente di guida»
sono sostituite dalle seguenti: «un duplicato della
patente medesima, con l'indicazione del nuovo termine di
validita'»;
b) al secondo periodo, le parole: «ogni certificato
medico dal quale risulti che il titolare e' in possesso
dei requisiti fisici e psichici prescritti per la
conferma della validita'» sono sostituite dalle
seguenti: «i dati e ogni altro documento utile ai fini
dell'emissione del duplicato della patente di cui al
precedente periodo»;
c) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il
titolare della patente, dopo aver ricevuto il duplicato,
deve provvedere alla distruzione della patente scaduta
di validita'».
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da adottare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i
contenuti e le procedure della comunicazione del rinnovo
di validita' della patente, di cui al comma 5
dell'articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del
1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente
articolo.
3. Le disposizioni del comma 5 dell'articolo 126 del
decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo
modificato dal comma 1 del presente articolo, si
applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore
del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti di cui al comma 2.
4. All'attuazione del presente articolo si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 22.
(Modifiche all'articolo 126-bis e all'allegata tabella
dei punteggi del decreto legislativo n. 285 del 1992, in
materia di patente a punti, e disposizioni in materia di
corsi di guida sicura)
1. All'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285
del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo le parole: «recuperare 9 punti.» e'
inserito il seguente periodo: «La riacquisizione di
punti avviene all'esito di una prova di esame»;
b) al comma 6, le parole: «A tale fine,» sono sostituite
dalle seguenti: «Al medesimo esame deve sottoporsi il
titolare della patente che, dopo la notifica della prima
violazione che comporti una perdita di almeno cinque
punti, commetta altre due violazioni non contestuali,
nell'arco di dodici mesi dalla data della prima
violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di
almeno cinque punti. Nelle ipotesi di cui ai periodi
precedenti,» ed il terzo periodo e' soppresso;
c) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«6-bis. Per le violazioni penali per le quali e'
prevista una diminuzione di punti riferiti alla patente
di guida, il cancelliere del giudice che ha pronunciato
la sentenza o il decreto divenuti
irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di
procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne
trasmette copia autentica all'organo accertatore, che
entro, trenta giorni dal ricevimento ne da' notizia
all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida».
2. I programmi e le modalita' di effettuazione della
prova di esame di cui al comma 4 dell'articolo 126-bis
del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato
dal comma 1 del presente articolo, sono stabiliti con
apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti da adottare entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
3. Alla tabella dei punteggi allegata all'articolo
126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al capoverso «Art. 142», le parole: «Comma 8? 5» e
«Commi 9 e 9-bis ?10» sono sostituite, rispettivamente,
dalle seguenti: «Comma 8 ? 3», «Comma 9 ? 6» e «Comma
9-bis ? 10»;
b) al capoverso «Art. 174», le parole: «Comma 4 ? 2»,
«Comma 5 ? 2» e «Comma 7 ? 1» sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti:
«Comma 5 per violazione dei tempi di guida ? 2; Comma 5
per
violazione dei tempi di riposo ? 5», «Comma 6 ? 10»,
«Comma 7 primo periodo ? 1; Comma 7 secondo periodo ? 3;
Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di guida
? 2; Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di
riposo ? 5» e «Comma 8 ? 2»;
c) al capoverso «Art. 176», le parole: «Comma 19 ? 10»
sono soppresse;
d) al capoverso «Art. 178», le parole: «Comma 3 ? 2» e
«Comma 4 ? 1» sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: «Comma 5 per violazione dei tempi di guida ?
2; Comma 5 per violazione dei tempi di riposo ? 5»,
«Comma 6 ? 10», «Comma 7 primo periodo ? 1; Comma 7
secondo periodo ? 3; Comma 7 terzo periodo per
violazione dei tempi
di guida ? 2; Comma 7 terzo periodo per violazione dei
tempi di
riposo ?5» e «Comma 8 ? 2»;
e) dopo il capoverso «Art. 186» e' inserito il seguente:
«Art. 186-bis ? Comma 2 ?5»;
f) dopo il capoverso «Art. 187» e' inserito il seguente:
«Art. 188 ? Comma 4 ? 2»;
g) al capoverso «Art. 191», le parole: «Comma 1 ? 5»,
«Comma 2 ? 2» e «Comma 3 ? 5» sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti:
«Comma 1 ? 8», «Comma 2 ? 4» e «Comma 3 ? 8» e le
parole: «Comma 4 ? 3» sono soppresse;
h) all'ultimo capoverso e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Per gli stessi tre anni, la mancanza
di violazioni di una norma di comportamento da cui
derivi la decurtazione del punteggio determina
l'attribuzione, fermo restando quanto previsto dal comma
5, di un punto all'anno fino ad un massimo di tre
punti».
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sulla base delle risultanze di un'apposita
attivita' di studio e di sperimentazione, sono
disciplinati i corsi di guida sicura avanzata, con
particolare riferimento ai requisiti di idoneita' dei
soggetti che tengono i corsi, ai relativi programmi, ai
requisiti di professionalita' dei docenti e di idoneita'
delle attrezzature. Sono altresi' individuate le
disposizioni del decreto legislativo n. 285 del 1992,
che prevedono la decurtazione di punteggio relativamente
alla patente di guida, in relazione alle quali la
frequenza dei corsi di guida sicura avanzata e' utile al
recupero fino ad un massimo di cinque punti.
5. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4
l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
6. Le disposizioni di cui al capoverso «Art. 186-bis»
della tabella dei punteggi allegata all'articolo 126-bis
del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotte
dalla lettera e) del comma 3 del presente articolo,
entrano in vigore il giorno successivo a quello della
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale.
Art. 23.
(Modifiche agli articoli 119 e 128 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, in materia di accertamento
dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento
della patente di guida e di revisione della patente di
guida)
1. All'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del
1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, al secondo periodo, dopo le parole: «in
servizio permanente effettivo» sono inserite le
seguenti: «o in quiescenza»;
b) al comma 2, dopo il secondo periodo, e' inserito il
seguente:
«L'accertamento puo' essere effettuato dai medici di cui
al periodo precedente, anche dopo aver cessato di
appartenere alle amministrazioni e ai corpi ivi
indicati, purche' abbiano svolto l'attivita' di
accertamento negli ultimi dieci anni o abbiano fatto
parte delle commissioni di cui al comma 4 per almeno
cinque anni»;
c) dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente:
«2-ter. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psichici
e fisici per il primo rilascio della patente di guida di
qualunque categoria, ovvero di certificato di
abilitazione professionale di tipo KA o KB,
l'interessato deve esibire apposita certificazione da
cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche e il non
uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, rilasciata
sulla base di accertamenti clinico tossicologici le cui
modalita' sono individuate con decreto del Ministero
della salute, di concerto con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, sentito il Dipartimento
per le politiche antidroga della Presidenza del
Consiglio dei ministri. Con il medesimo provvedimento
sono altresi' individuate le strutture competenti ad
effettuare gli accertamenti prodromici alla predetta
certificazione ed al rilascio della stessa. La predetta
certificazione deve essere esibita dai soggetti di cui
all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), e
dai titolari del certificato CFP o patentino filoviario,
in occasione della revisione o della conferma di
validita' delle patenti possedute, nonche' da coloro che
siano titolari di certificato professionale di tipo KA o
KB, quando il rinnovo di tale certificato non coincida
con quello della patente.
Le relative spese sono a carico del richiedente»;
d) al comma 3, le parole: «al comma 2» sono sostituite
dalle seguenti: «ai commi 2 e 2-ter» ed e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «La certificazione deve tener
conto dei precedenti morbosi del richiedente dichiarati
da un certificato medico rilasciato da un medico di
fiducia»;
e) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Le commissioni di cui al comma 4 comunicano il
giudizio di temporanea o permanente inidoneita' alla
guida al competente ufficio della motorizzazione civile
che adotta il provvedimento di sospensione o revoca
della patente di guida ai sensi degli articoli 129 e 130
del presente codice. Le commissioni comunicano altresi'
all'ufficio della motorizzazione civile eventuali
riduzioni della validita' della patente, anche con
riferimento ai veicoli che la stessa abilita a guidare
ovvero ad eventuali adattamenti, ai fini del rilascio
del duplicato che tenga conto del nuovo termine di
validita' ovvero delle diverse prescrizioni delle
commissioni mediche locali. I provvedimenti di
sospensione o di revoca ovvero la riduzione del termine
di validita' della patente o i diversi provvedimenti,
che incidono sulla categoria di veicolo alla cui guida
la patente abilita o che prescrivono eventuali
adattamenti, possono essere modificati dai suddetti
uffici della motorizzazione civile in autotutela,
qualora l'interessato produca, a sua richiesta e a sue
spese, una nuova certificazione medica rilasciata dagli
organi sanitari periferici della societa' Rete
Ferroviaria Italiana Spa dalla quale emerga una diversa
valutazione. E' onere dell'interessato produrre la nuova
certificazione medica entro i termini utili alla
eventuale proposizione del ricorso giurisdizionale al
tribunale amministrativo regionale competente ovvero del
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. La
produzione del certificato oltre tali termini comporta
decadenza dalla possibilita' di esperire tali ricorsi».
2. Le spese relative all'attivita' di accertamento di
cui all'articolo 119, comma 2, del decreto legislativo
n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1 del
presente articolo, inclusive degli emolumenti da
corrispondere ai medici, sono poste a carico dei
soggetti richiedenti.
3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti sono disciplinate le modalita' di trasmissione
della certificazione medica rilasciata dai medici di cui
al comma 2 dell'articolo 119 del decreto legislativo n.
285 del 1992, come modificato dal comma 1,lettera b),
del presente articolo, e dai medici di cui all'articolo
103, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112.
4. Le disposizioni del primo e terzo periodo del comma
2-ter dell'articolo 119 del decreto legislativo n. 285
del 1992, introdotto dal comma 1, lettera c), del
presente articolo, si applicano, rispettivamente,
decorsi dodici mesi e sei mesi dalla data di entrata in
vigore del decreto di cui al medesimo comma 2-ter.
5. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministero della salute, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabilite linee guida
per assicurare criteri di valutazione uniformi sul
territorio nazionale alle quali si devono attenere le
commissioni di cui al comma 4 dell'articolo 119 del
decreto legislativo n. 285 del 1992.
6. All'articolo 128 del decreto legislativo n. 285 del
1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «previsti dall' articolo 187»
sono sostituite dalle seguenti: «previsti dagli articoli
186 e 187»;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. I responsabili delle unita' di terapia intensiva
o di neurochirurgia sono obbligati a dare comunicazione
dei casi di coma di durata superiore a 48 ore agli
uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici. In
seguito a tale comunicazione i soggetti di cui al
periodo precedente sono tenuti alla revisione della
patente di guida.
La successiva idoneita' alla guida e' valutata dalla
commissione medica locale di cui al comma 4
dell'articolo 119, sentito lo specialista dell'unita'
riabilitativa che ha seguito l'evoluzione clinica del
paziente.
1-ter. E' sempre disposta la revisione della patente di
guida di cui al comma 1 quando il conducente sia stato
coinvolto in un incidente stradale se ha determinato
lesioni gravi alle persone e a suo carico sia stata
contestata la violazione di una delle disposizioni del
presente codice da cui consegue l'applicazione della
sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida.
1-quater. E' sempre disposta la revisione della patente
di guida di cui al comma 1 quando il conducente minore
degli anni diciotto sia autore materiale di una
violazione delle disposizioni del presente codice da cui
consegue l'applicazione della sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida»;
c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Nei confronti del titolare di patente di guida che
non si sottoponga, nei termini prescritti, agli
accertamenti di cui ai commi da 1 a 1-quater e' sempre
disposta la sospensione della patente di guida fino al
superamento degli accertamenti stessi con esito
favorevole. La sospensione decorre dal giorno successivo
allo scadere del termine indicato nell'invito a
sottoporsi ad accertamento ai fini della revisione,
senza necessita' di emissione di un ulteriore
provvedimento da parte degli uffici provinciali o del
prefetto.
Chiunque circola durante il periodo di sospensione della
patente di guida e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a
euro 624 e alla sanzione amministrativa accessoria della
revoca della patente di guida di cui all'articolo 219.
Le disposizioni del presente comma si applicano anche a
chiunque circoli dopo essere stato dichiarato
temporaneamente inidoneo alla guida, a seguito di un
accertamento sanitario effettuato ai sensi dei citati
commi da 1 a 1-quater»;
d) il comma 3 e' abrogato.
Art. 24.
(Modifiche all'articolo 136 del decreto legislativo n.
285 del 1992 e all'articolo 6-ter del decreto-legge 27
giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, in materia di
sanzioni per i titolari di patenti di guida rilasciate
da uno Stato estero)
1. Il comma 6 dell'articolo 136 del decreto legislativo
n. 285 del 1992 e' sostituito dai seguenti:
«6. A coloro che, trascorso piu' di un anno dal giorno
dell'acquisizione della residenza in Italia, guidano con
patente rilasciata da uno Stato estero non piu' in corso
di validita' si applicano le sanzioni previste dai commi
13 e 18 dell'articolo 116.
6-bis. A coloro che, trascorso piu' di un anno dal
giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, pur
essendo muniti di patente di guida valida, guidano con
certificato di abilitazione professionale, con carta di
qualificazione del conducente o con un altro prescritto
documento abilitativo rilasciato da uno Stato estero non
piu' in corso di validita' si applicano le sanzioni
previste dai commi 15 e 17 dell'articolo 116».
2. All'articolo 6-ter del decreto-legge 27 giugno 2003,
n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2003, n. 214, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «nel quale non vige il sistema
della patente a punti» sono soppresse;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Il provvedimento di inibizione alla guida, di
cui al comma 2, e' emesso dal prefetto competente
rispetto al luogo in cui e' stata commessa l'ultima
violazione che ha comportato la decurtazione di
punteggio sulla base di una comunicazione di perdita
totale del punteggio trasmessa dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. Il provvedimento e'
notificato all'interessato nelle forme previste
dall'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni. Il
provvedimento di inibizione e' atto definitivo. Chiunque
circola durante il periodo di inibizione alla guida e'
punito con le sanzioni previste dal comma 6
dell'articolo 218 del citato decreto legislativo n. 285
del 1992, e successive modificazioni. In luogo della
revoca della patente e' sempre disposta un'ulteriore
inibizione alla guida per un periodo di quattro anni».
3. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2,
lettera b), del presente articolo l'amministrazione
competente provvede nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato.
Art. 25.
(Modifiche all'articolo 142 del decreto legislativo n.
285 del 1992,in materia di limiti di velocita')
1. All'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del
1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «di marcia,» sono
inserite le seguenti: «dotate di apparecchiature
debitamente omologate per il calcolo della velocita'
media di percorrenza su tratti determinati,»;
b) al comma 9, le parole da: «da euro 370 a euro 1.458»
fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:
«da euro 500 a euro 2.000. Dalla violazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida da uno a tre mesi»;
c) al comma 9-bis, le parole: «da euro 500 a euro 2.000»
sono sostituite dalle seguenti: «da euro 779 a euro
3.119»;
d) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti
dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di
velocita' stabiliti dal presente articolo, attraverso
l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento
della velocita' ovvero attraverso l'utilizzazione di
dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza
delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del
decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e
successive modificazioni, sono attribuiti, in misura
pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario
della strada su cui e' stato effettuato l'accertamento o
agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi
dell'articolo 39 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui
dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei
limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le
disposizioni di cui al periodo precedente non si
applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al
presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota
dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale
sono stati effettuati gli accertamenti.
12-ter. Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le
somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei
proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui
al medesimo comma alla realizzazione di interventi di
manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture
stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e
dei relativi impianti, nonche' al potenziamento delle
attivita' di controllo e di accertamento delle
violazioni in materia di circolazione stradale, ivi
comprese le spese relative al personale, nel rispetto
della normativa vigente relativa al contenimento delle
spese in materia di pubblico impiego e al patto di
stabilita' interno.
12-quater. Ciascun ente locale trasmette in via
informatica al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31
maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati,
con riferimento all'anno precedente, l'ammontare
complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al
comma 1
dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente
articolo, come risultante da rendiconto approvato nel
medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su
tali risorse, con la specificazione degli oneri
sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei
proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis e' ridotta
del 30 per cento annuo nei confronti dell'ente che non
trasmetta la relazione di cui al periodo precedente,
ovvero che utilizzi i proventi di cui al primo periodo
in modo difforme da quanto previsto dal comma 4
dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente
articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata
una delle predette inadempienze».
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno,
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
e' approvato il modello di relazione di cui all'articolo
142, comma 12-quater, del decreto legislativo n. 285 del
1992, introdotto dal presente articolo, e sono definite
le modalita' di trasmissione in via informatica della
stessa, nonche' le modalita' di versamento dei proventi
di cui al comma 12-bis agli enti ai quali sono
attribuiti ai sensi dello stesso comma. Con il medesimo
decreto sono definite, altresi', le modalita' di
collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di
controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle
violazioni delle norme di comportamento di cui
all'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del
1992, che fuori dei centri abitati non possono comunque
essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore
ad un chilometro dal segnale che impone il limite di
velocita'.
3. Le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e
12-quater dell'articolo 142 del decreto legislativo n.
285 del 1992, introdotti dal presente articolo, si
applicano a decorrere dal primo esercizio finanziario
successivo a quello in corso alla data dell'emanazione
del decreto di cui al comma 2.
Art. 26.
(Modifica dell'articolo 152 del decreto legislativo n.
285 del 1992,in materia di segnalazione visiva e
illuminazione dei veicoli)
1. L'articolo 152 del decreto legislativo n. 285 del
1992 e' sostituito dal seguente:
«Art. 152. (Segnalazione visiva e illuminazione dei
veicoli).
1. I veicoli a motore durante la marcia fuori dei centri
abitati ed i ciclomotori, motocicli, tricicli e
quadricicli, quali definiti rispettivamente
dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), b) e c), e
paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2002/24/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002,
anche durante la marcia nei centri abitati, hanno
l'obbligo di usare le luci di posizione, i proiettori
anabbaglianti e, se prescritte, le luci della targa e le
luci d'ingombro. Fuori dei casi indicati dall'articolo
153, comma 1, in luogo dei dispositivi di cui al periodo
precedente possono essere utilizzate, se il veicolo ne
e' dotato, le luci di marcia diurna.
Fanno eccezione all'obbligo di uso dei predetti
dispositivi i veicoli di interesse storico e
collezionistico.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 38 a euro 155».
Art. 27.
(Modifiche agli articoli 157 e 158 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, in materia di arresto,
fermata e sosta dei veicoli e di divieto
di fermata e di sosta dei veicoli)
1. Al comma 7-bis dell'articolo 157 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, le parole: «o la fermata»
sono soppresse.
2. All'articolo 158 del decreto legislativo n. 285 del
1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole: «da euro 78 a euro 311» sono
sostituite dalle seguenti: «da euro 38 a euro 155 per i
ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 78 a
euro 311 per i restanti veicoli»;
b) al comma 6, le parole: «da euro 38 a euro 155» sono
sostituite dalle seguenti: «da euro 23 a euro 92 per i
ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 38 a
euro 155 per i restanti veicoli».
Art. 28.
(Modifica agli articoli 171, 172 e 182 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, in materia di uso del casco
protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote, di uso
delle cinture di sicurezza e di circolazione dei
velocipedi)
1. Al comma 1 dell'articolo 171 del decreto legislativo
n. 285 del 1992, le parole: «secondo la normativa
stabilita dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «in
conformita' con i regolamenti emanati dall'Ufficio
europeo per le Nazioni Unite ? Commissione economica per
l'Europa e con la normativa comunitaria».
2. Le disposizioni del comma 1 dell'articolo 171 del
decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo
modificato dal comma 1 del presente articolo, si
applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo
alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Al comma 1 dell'articolo 172 del decreto legislativo
n. 285 del 1992, le parole: «Il conducente ed i
passeggeri dei veicoli delle categorie Ml, N1, N2 ed N3,
di cui all'articolo 47, comma 2, muniti di cintura di
sicurezza,» sono sostituite dalle seguenti: «Il
conducente e i passeggeri dei veicoli della categoria
L6e, dotati di carrozzeria chiusa, di cui all'articolo
1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2002/24/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo
2002, e dei veicoli delle categorie Ml, N1, N2 e N3, di
cui all'articolo 47, comma 2, del presente codice,
muniti di cintura di sicurezza,».
4. Dopo la lettera b) del comma 8 dell'articolo 172 del
decreto legislativo n. 285 del 1992 e' inserita la
seguente:
«b-bis) i conducenti dei veicoli con allestimenti
specifici per la raccolta e per il trasporto di rifiuti
e dei veicoli ad uso speciale, quando sono impiegati in
attivita' di igiene ambientale nell'ambito dei centri
abitati, comprese le zone industriali e artigianali;».
5. Dopo il comma 9 dell'articolo 182 del decreto
legislativo n. 285 del 1992 e' inserito il seguente:
«9-bis. Il conducente di velocipede che circola fuori
dai centri abitati da mezz'ora dopo il tramonto del sole
a mezz'ora prima del suo sorgere e il conducente di
velocipede che circola nelle gallerie
hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle
retroriflettenti ad alta visibilita', di cui al comma
4-ter dell'articolo 162».
6. Le disposizioni di cui all'articolo 182, comma 9-bis,
del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal
comma 5 del presente articolo, si applicano a decorrere
dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata
in vigore della presente legge.
7. Le disposizioni dell'articolo 172 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, modificate dal comma 3 del
presente articolo, entrano in vigore il giorno
successivo a quello della pubblicazione della presente
legge nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 29.
(Modifica all'articolo 173 del decreto legislativo n.
285 del 1992, in materia di uso di lenti o di
determinati apparecchi durante la
guida)
1. Il comma i dell'articolo 173 del decreto legislativo
n. 285 del 1992 e' sostituito dal seguente:
«1. Il titolare di patente di guida o di certificato di
idoneita' alla guida dei ciclomotori al quale, in sede
di rilascio o rinnovo della patente o del certificato
stessi, sia stato prescritto di integrare le proprie
deficienze organiche e minorazioni anatomiche o
funzionali per mezzo di lenti o di determinati
apparecchi, ha l'obbligo di usarli durante la guida».
2. Le disposizioni dell'articolo 173 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, modificate dal comma 1 del
presente articolo, entrano in vigore il giorno
successivo a quello della pubblicazione della presente
legge nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 30.
(Modifiche degli articoli 174 e 178 e agli articoli 176
e 179 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in
materia di durata della guida degli autoveicoli adibiti
al trasporto di persone o di cose, di documenti di
viaggio, di comportamenti durante la circolazione e di
verifiche in caso di incidenti)
1. L'articolo 174 del decreto legislativo n. 285 del
1992 e' sostituito dal seguente:
«Art. 174. (Durata della guida degli autoveicoli adibiti
al trasporto di persone o di cose).
1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al
trasporto di persone o di cose e i relativi
controlli sono disciplinati dalle norme previste dal
regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 marzo 2006.
2. I registri di servizio, gli estratti del registro e
le copie dell'orario di servizio di cui al regolamento
(CE) n. 561/2006 devono essere esibiti, per il
controllo, al personale cui sono stati affidati i
servizi di polizia stradale ai sensi dell'articolo 12
del presente codice. I registri di servizio di cui al
citato regolamento (CE), conservati dall'impresa, devono
essere esibiti, per il controllo, anche ai funzionari
del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i
sistemi informativi e statistici e agli ispettori della
direzione provinciale del lavoro.
3. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente
articolo possono essere sempre accertate attraverso le
risultanze o le registrazioni dei dispositivi di
controllo installati sui veicoli, nonche' attraverso i
documenti di cui al comma 2.
4. Il conducente che supera la durata dei periodi di
guida prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 38 a euro 152. Si applica la sanzione
da euro 200 a euro 800 al conducente che non osserva le
disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero
di cui al citato regolamento (CE).
5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata
superiore al 10 per cento rispetto al limite giornaliero
massimo di durata dei periodi di guida prescritto dal
regolamento (CE) n. 561/2006, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a
euro 1.200. Si applica la sanzione da euro 350 a euro
1.400 se
la violazione di durata superiore al 10 per cento
riguarda il tempo minimo di riposo prescritto dal citato
regolamento.
6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata
superiore al 20 per cento rispetto al limite giornaliero
massimo di durata dei periodi di guida, ovvero minimo
del tempo di riposo, prescritti dal regolamento (CE) n.
561/2006 si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600.
7. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per
cento il limite massimo di durata dei periodi di guida
settimanale prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 250 a euro 1.000.
Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento
il limite minimo dei periodi di riposo settimanale
prescritti dal predetto regolamento e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 350 a euro 1.400. Se i limiti di cui ai periodi
precedenti non sono rispettati per oltre il 20 per
cento, si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600.
8. Il conducente che durante la guida non rispetta le
disposizioni relative alle interruzioni di cui al
regolamento (CE) n. 561/ 2006 e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a
euro 620.
9. Il conducente che e' sprovvisto dell'estratto del
registro di servizio o della copia dell'orario di
servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 307 a euro 1.228. La stessa sanzione
si applica a chiunque non ha con sè o tiene in modo
incompleto o alterato l'estratto del registro di
servizio o copia dell'orario di
servizio, fatta salva l'applicazione delle sanzioni
previste dalla legge penale ove il fatto costituisca
reato.
10. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si
applicano anche agli altri membri dell'equipaggio che
non osservano le prescrizioni previste dal regolamento
(CE) n. 561/ 2006.
11. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7 l'organo
accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie, provvede al ritiro temporaneo
dei documenti di guida, intima al conducente del veicolo
di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato
i prescritti periodi di interruzione o di riposo e
dispone che, con le cautele necessarie, il veicolo sia
condotto in un luogo idoneo per la sosta, ove deve
permanere per il periodo necessario;
del ritiro dei documenti di guida e dell'intimazione e'
fatta menzione nel verbale di contestazione. Nel verbale
e' indicato anche il comando o l'ufficio da cui dipende
l'organo accertatore, presso il quale, completati le
interruzioni o i riposi prescritti, il conducente e'
autorizzato a recarsi per ottenere la restituzione dei
documenti in precedenza ritirati; a tale fine il
conducente deve seguire il percorso stradale
espressamente indicato nel medesimo verbale. Il comando
o l'ufficio restituiscono la patente e la carta di
circolazione del veicolo dopo avere constatato che il
viaggio puo' essere ripreso nel rispetto delle
condizioni prescritte dal presente articolo. Chiunque
circola durante il periodo in cui gli e' stato intimato
di non proseguire il viaggio e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.769
a euro 7.078, nonche' con il ritiro immediato della
patente di guida.
12. Per le violazioni della normativa comunitaria sui
tempi di guida, di interruzione e di riposo commesse in
un altro Stato membro dell'Unione europea, se accertate
in Italia dagli organi di cui all'articolo 12, si
applicano le sanzioni previste dalla normativa italiana
vigente in materia, salvo che la contestazione non sia
gia' avvenuta in un altro Stato membro; a tale fine, per
l'esercizio dei
ricorsi previsti dagli articoli 203 e 204-bis, il luogo
della commessa violazione si considera quello dove e'
stato operato l'accertamento in Italia.
13. Per le violazioni delle norme di cui al presente
articolo, l'impresa da cui dipende il lavoratore al
quale la violazione si riferisce e' obbligata in solido
con l'autore della violazione al pagamento della somma
da questo dovuta.
14. L'impresa che nell'esecuzione dei trasporti non
osserva le disposizioni contenute nel regolamento (CE)
n. 561/2006, ovvero non tiene i documenti prescritti o
li tiene scaduti, incompleti o alterati, e' soggetta
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 307 a euro 1.228 per ciascun dipendente cui la
violazione si riferisce, fatta salva l'applicazione
delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto
costituisca reato.
15. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto
anche della loro entita' e frequenza, l'impresa che
effettua il trasporto di persone ovvero di cose in conto
proprio ai sensi dell'articolo 83 incorre nella
sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, del
titolo abilitativo o dell'autorizzazione al trasporto
riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono
se, a seguito di diffida rivoltaledall'autorita'
competente a regolarizzare in un congruo termine la sua
posizione, non vi abbia provveduto.
16. Qualora l'impresa di cui al comma 15, malgrado il
provvedimento adottato a suo carico, continui a
dimostrare una costante recidivita' nel commettere
infrazioni, anche nell'eventuale esercizio di altri
servizi di trasporto, essa incorre nella decadenza o
nella revoca del provvedimento che la abilita o la
autorizza al trasporto cui le ripetute infrazioni
maggiormente si riferiscono.
17. La sospensione, la decadenza o la revoca di cui al
presente articolo sono disposte dall'autorita' che ha
rilasciato il titolo che abilita al trasporto. I
provvedimenti di revoca e di decadenza sono atti
definitivi.
18. Quando le ripetute inadempienze di cui ai commi 15 e
16 del presente articolo sono commesse con veicoli
adibiti al trasporto di persone o di cose in conto
terzi, si applicano le disposizioni del comma 6
dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 dicembre
2000, n. 395».
2. Al comma 22 dell'articolo 176 del decreto legislativo
n. 285 del 1992, le parole: «della sospensione della
patente di guida per un periodo da sei a ventiquattro
mesi» sono sostituite dalle seguenti:
«della revoca della patente di guida».
3. L'articolo 178 del decreto legislativo n. 285 del
1992 e' sostituito dal seguente:
«Art. 178. (Documenti di viaggio per trasporti
professionali con veicoli non muniti di
cronotachigrafo).
1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al
trasporto di persone o di cose non muniti dei
dispositivi di controllo di cui all'articolo 179 e'
disciplinata dalle disposizioni dell'accordo europeo
relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei
veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR),
concluso a Ginevra il 1° luglio 1970, reso esecutivo
dalla legge 6 marzo 1976, n. 112. Al rispetto delle
disposizioni dello stesso accordo sono tenuti i
conducenti dei veicoli di cui al paragrafo 3
dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 561/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006.
2. I registri di servizio, i libretti individuali, gli
estratti del registro di servizio e le copie dell'orario
di servizio di cui all'accordo indicato al comma 1 del
presente articolo devono essere esibiti, per il
controllo, agli organi di polizia stradale di cui
all'articolo 12. I libretti individuali conservati
dall'impresa e i registri di servizio devono essere
esibiti, per il controllo, anche ai funzionari del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i
sistemi informativi e statistici.
3. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente
articolo possono essere sempre accertate attraverso le
risultanze o le registrazioni dei dispositivi di
controllo installati sui veicoli, nonche' attraverso i
documenti di cui al comma 2.
4. Il conducente che supera la durata dei periodi di
guida prescritti dall'accordo di cui al comma 1 e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 38 a euro 152. Si applica la sanzione
da euro 200 a euro 800 al conducente che non osserva le
disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero.
5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata
superiore al 10 per cento rispetto al limite giornaliero
massimo di durata dei periodi di guida prescritto dalle
disposizioni dell'accordo di cui al comma 1, si applica
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 300 a euro 1.200. Si applica la sanzione da euro
350 a euro 1.400 se la violazione di durata superiore al
10 per cento riguarda il tempo minimo di riposo
prescritto dal citato accordo.
6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata
superiore al 20 per cento rispetto al limite giornaliero
massimo di durata dei periodi di guida, ovvero minimo
del tempo di riposo, prescritti dall'accordo di cui al
comma 1, si applica la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600.
7. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per
cento il limite massimo di durata dei periodi di guida
settimanale prescritti
dall'accordo di cui al comma 1 e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a
euro 1.000.
Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento
il limite minimo dei periodi di riposo settimanale
prescritti dal predetto accordo e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 350 a euro 1.400. Se i limiti di durata di cui ai
periodi precedenti non sono rispettati per oltre il 20
per cento, si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600.
8. Il conducente che, durante la guida, non rispetta le
disposizioni relative alle interruzioni previste
dall'accordo di cui al comma 1 e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a
euro 1.000.
9. Il conducente che e' sprovvisto del libretto
individuale di controllo, dell'estratto del registro di
servizio o della copia dell'orario di servizio previsti
dall'accordo di cui al comma 1 e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a
euro 1.228. La stessa sanzione si applica a chiunque non
ha con se' o tiene in modo incompleto o alterato il
libretto individuale di controllo, l'estratto del
registro di servizio o copia dell'orario di servizio,
fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla
legge penale ove il fatto costituisca reato.
10. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si
applicano anche agli altri membri dell'equipaggio che
non osservano le prescrizioni previste dall'accordo di
cui al comma 1.
11. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7 del presente
articolo si applicano le disposizioni di cui al comma 11
dell'articolo 174.
12. Per le violazioni delle norme di cui al presente
articolo, l'impresa da cui dipende il lavoratore al
quale la violazione si riferisce e' obbligata in solido
con l'autore della violazione al pagamento della somma
da questo dovuta.
13. L'impresa che nell'esecuzione dei trasporti non
osserva le disposizioni contenute nell'accordo di cui al
comma 1, ovvero non tiene i documenti prescritti o li
tiene scaduti, incompleti o alterati, e' soggetta alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 307 a euro 1.228 per ciascun dipendente cui la
violazione si riferisce, fatta salva l'applicazione
delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto
costituisca reato.
14. In caso di ripetute inadempienze si applicano le
disposizioni di cui ai commi 15, 16, 17 e 18
dell'articolo 174. Quando le ripetute violazioni sono
commesse alla guida di veicoli immatricolati in Stati
non facenti parte dell'Unione europea o dello Spazio
economico europeo, la sospensione, la decadenza o la
revoca di cui ai medesimi commi 15, 16, 17 e 18
dell'articolo 174 si applicano all'autorizzazione o al
diverso titolo, comunque denominato, che consente di
effettuare trasporti internazionali».
4. All'articolo 179 del decreto legislativo n. 285 del
1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «oppure non inserisce il
foglio di registrazione» sono inserite le seguenti: «o
la scheda del conducente»;
b) dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
«8-bis. In caso di incidente con danno a persone o a
cose, il comando dal quale dipende l'agente accertatore
segnala il fatto all'autorita' competente, che dispone
la verifica presso la sede del titolare della licenza o
dell'autorizzazione al trasporto o dell'iscrizione
all'albo degli autotrasportatori di cose per l'esame dei
dati sui tempi di guida e di riposo relativi all'anno in
corso».
5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo l'amministrazione competente provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
Art. 31.
(Modifiche agli articoli 177 e 189 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, in materia di mezzi di
soccorso per animali e di incidenti con
danni ad animali)
1. Al comma 1 dell'articolo 177 del decreto legislativo
n. 285 del 1992, dopo il secondo periodo sono aggiunti i
seguenti: «L'uso dei predetti dispositivi e' altresi'
consentito ai conducenti delle autoambulanze, dei mezzi
di soccorso anche per il recupero degli animali o di
vigilanza zoofila, nell'espletamento dei servizi urgenti
di istituto, individuati con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo decreto
sono disciplinate le condizioni alle quali il trasporto
di un animale in gravi condizioni di salute puo' essere
considerato in stato di necessita', anche se effettuato
da privati, nonche' la documentazione che deve essere
esibita, eventualmente successivamente all'atto di
controllo da parte delle autorita' di polizia stradale
di cui all'articolo 12, comma 1».
2. All'articolo 189 del decreto legislativo n. 285 del
1992 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«9-bis. L'utente della strada, in caso di incidente
comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui
derivi danno a uno o piu'
animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo
di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad
assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli
animali che abbiano subito il danno.
Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo
precedente e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559. Le
persone coinvolte in un incidente con danno a uno o piu'
animali d'affezione, da reddito o protetti devono porre
in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo
intervento di soccorso. Chiunque non ottempera
all'obbligo di cui al periodo precedente e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 78 a euro 311».
Art. 32.
(Modifica all'articolo 180 del decreto legislativo n.
285 del 1992, in materia di possesso dei documenti di
guida)
1. Il comma 5 dell'articolo 180 del decreto legislativo
n. 285 del 1992 e' sostituito dal seguente:
«5. Il conducente deve avere con se' il certificato di
abilitazione professionale, la carta di qualificazione
del conducente e il certificato di idoneita', quando
prescritti».
Art. 33.
(Modifiche agli articoli 186 e 187 e introduzione
dell'articolo 186-bis del decreto legislativo n. 285 del
1992, in materia di guida sotto l'influenza dell'alcool
e in stato di alterazione psicofisica per uso di
sostanze stupefacenti, nonche' di guida sotto
l'influenza dell'alcool per conducenti di eta' inferiore
a ventuno anni per i neo patentati e per chi esercita
professionalmente l'attivita' di trasporto di persone o
di cose)
1. All'articolo 186 del decreto legislativo n. 285 del
1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) alla lettera a), le parole da: «con l'ammenda» fino
a: «del reato» sono sostituite dalle seguenti: «con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 500 a euro 2.000, qualora sia stato accertato un
valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a
0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l).
All'accertamento della violazione»;
2) alla lettera c), le parole da: «da tre mesi» fino
alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti:
«da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un
valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a
1,5 grammi per litro (g/l).
All'accertamento del reato consegue in ogni caso la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo
appartiene a persona estranea al reato, la durata della
sospensione della patente di guida e' raddoppiata. La
patente di guida e' sempre revocata, ai sensi del capo
II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel
biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di
applicazione della pena su richiesta delle parti, anche
se e' stata applicata la sospensione condizionale della
pena, e' sempre disposta la confisca del veicolo con il
quale e' stato commesso il reato, salvo che il veicolo
stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini
del sequestro si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 224-ter»;
b) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
«2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un
incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del
presente articolo e al comma 3 dell'articolo 186-bis
sono raddoppiate ed e' disposto il fermo amministrativo
del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo
appartenga a persona estranea all'illecito. Qualora per
il
conducente che provochi un incidente stradale sia stato
accertato un valore corrispondente ad un tasso
alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/1), fatto
salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della
lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente
di guida e' sempre revocata ai sensi del capo II,
sezione II, del titolo VI. E' fatta salva in ogni caso
l'applicazione dell'articolo 222»;
c) al comma 5, il terzo periodo e' sostituito dal
seguente:
«Copia della certificazione di cui al periodo precedente
deve essere tempestivamente trasmessa, a cura
dell'organo di polizia che ha proceduto agli
accertamenti, al prefetto del luogo della commessa
violazione per gli eventuali provvedimenti di
competenza»;
d) dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente:
«9-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis
del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria
puo' essere sostituita, anche con il decreto penale di
condanna, se non vi e' opposizione da parte
dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica
utilita' di cui all'articolo 54 del decreto legislativo
28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalita' ivi
previste e consistente nella prestazione di un'attivita'
non retribuita a favore della collettivita' da svolgere,
in via prioritaria, nel campo della sicurezza e
dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le
province, i comuni o presso enti o organizzazioni di
assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri
specializzati di lotta alle dipendenze. Con il decreto
penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio
locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui
all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000
di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di
pubblica utilita'. In deroga a quanto previsto
dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del
2000, il lavoro di pubblica utilita' ha una durata
corrispondente a quella della sanzione detentiva
irrogata e della conversione della pena pecuniaria
ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di
pubblica utilita'. In caso di svolgimento positivo del
lavoro di pubblica utilita', il giudice fissa una nuova
udienza e dichiara estinto il reato, dispone la
riduzione alla meta' della sanzione della sospensione
della patente e revoca la confisca del veicolo
sequestrato. La decisione e' ricorribile in cassazione.
Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il
giudice che ha emesso la decisione disponga
diversamente. In caso di violazione degli obblighi
connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica
utilita', il giudice che procede o il giudice
dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di
ufficio, con le formalita' di cui all'articolo 666 del
codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi,
della entita' e delle circostanze della violazione,
dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino
di quella sostituita e della sanzione amministrativa
della sospensione della patente e della confisca. Il
lavoro di pubblica utilita' puo' sostituire la pena per
non piu' di una volta».
2. Dopo l'articolo 186 del decreto legislativo n. 285
del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del
presente articolo, e' inserito il seguente:
«Art. 186-bis. ? (Guida sotto l'influenza dell'alcool
per conducenti di eta' inferiore a ventuno anni, per i
neo-patentati e per chi esercita professionalmente
l'attivita' di trasporto di persone o di cose). ? 1. E'
vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e
sotto l'influenza di queste per:
a) i conducenti di eta' inferiore a ventuno anni e i
conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della
patente di guida di categoria B;
b) i conducenti che esercitano l'attivita' di trasporto
di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87;
c) i conducenti che esercitano l'attivita' di trasporto
di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90;
d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a
pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti
un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a
pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di
autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di
persone il cui numero di postia sedere, escluso quello
del conducente, e' superiore a otto, nonche' di
autoarticolati e di autosnodati.
2. I conducenti di cui al comma 1 che guidino dopo aver
assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste
sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 155 a euro 624, qualora sia stato
accertato un valore corrispondente ad un tasso
alcolemico superiore a O (zero) e non superiore a 0,5
grammi per litro (gli). Nel caso in cui il conducente,
nelle condizioni di cui al periodo precedente, provochi
un incidente, le sanzioni di cui al medesimo periodo
sono raddoppiate.
3. Per i conducenti di cui al comma 1 del presente
articolo, ove incorrano negli illeciti di cui
all'articolo 186, comma 2, lettera a), le sanzioni ivi
previste sono aumentate di un terzo; ove incorrano negli
illeciti di cui all'articolo 186, comma 2, lettere b) e
c), le sanzioni ivi previste sono aumentate da un terzo
alla meta'.
4. Le circostanze attenuanti concorrenti con le
aggravanti di cui al comma 3 non possono essere ritenute
equivalenti o prevalenti rispetto a queste. Le
diminuzioni di pena si operano sulla quantita' della
stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta
aggravante.
5. La patente di guida e' sempre revocata, ai sensi del
capo II, sezione II, del titolo VI, qualora sia stato
accertato un valore corrispondente ad un tasso
alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) per i
conducenti di cui alla lettera d) del comma 1, ovvero in
caso di recidiva nel triennio per gli altri conducenti
di cui al medesimo comma. E' fatta salva l'applicazione
delle disposizioni di cui al quinto e al sesto periodo
della lettera c) del comma 2 dell'articolo 186.
6. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a
6, 8 e 9 dell'articolo 186. Salvo che il fatto
costituisca piu' grave reato, in caso di rifiuto
dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 dell'articolo
186, il conducente e' punito con le pene previste dal
comma 2, lettera c), del medesimo articolo, aumentate da
un terzo alla meta'. La condanna per il reato di cui al
periodo precedente comporta la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida per
un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del
veicolo con le stesse modalita' e procedure previste dal
citato articolo 186, comma 2, lettera c), salvo che il
veicolo appartenga a persona estranea al reato. Se il
veicolo appartiene a persona estranea al reato, la
durata della sospensione della patente di guida e'
raddoppiata. Con l'ordinanza con la quale e' disposta la
sospensione della patente di guida, il prefetto ordina
che il conducente si sottoponga a visita medica secondo
le disposizioni del comma 8 del citato articolo 186. Se
il fatto e' commesso da soggetto gia' condannato nei due
anni precedenti per il medesimo reato, e' sempre
disposta la sanzione amministrativa accessoria della
revoca della patente di guida ai sensi del capo II,
sezione II, del titolo VI.
7. Il conducente di eta' inferiore a diciotto anni, per
il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad
un tasso alcolemico superiore a O (zero) e non superiore
a 0,5 grammi per litro (g/1), non puo' conseguire la
patente di guida di categoria B prima del compimento del
diciannovesimo anno di eta'. Il conducente di eta'
inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato
accertato un valore corrispondente ad un tasso
alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non
puo' conseguire la patente di guida di categoria B prima
del compimento del ventunesimo anno di eta'».Il
conducente di eta' inferiore a diciotto anni, per il
quale sia stato accertatoun valore corrispondente ad un
tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l),
non puo' conseguire la patente di guida di categoria B
prima del compimento del ventunesimo anno di eta'».
3. All'articolo 187 del decreto legislativo n. 285 del
1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: «da tre mesi» fino alla
fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «da sei
mesi ad un anno.
All'accertamento del reato consegue in ogni caso la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo
appartiene a persona estranea al reato, la durata della
sospensione della patente e' raddoppiata. Per i
conducenti di cui al comma 1 dell'articolo 186-bis, le
sanzioni di
cui al primo e al secondo periodo del presente comma
sono aumentate da un terzo alla meta'. Si applicano le
disposizioni del comma 4 dell'articolo 186-bis. La
patente di guida e' sempre revocata, ai sensi del capo
II, sezione II, del titolo VI, quando il reato e'
commesso da uno dei conducenti di cui alla lettera d)
del citato comma 1 dell'articolo 186-bis, ovvero in caso
di recidiva nel triennio. Con la sentenza di condanna
ovvero di applicazione della
pena a richiesta delle parti, anche se e' stata
applicata la sospensione condizionale della pena, e'
sempre disposta la confisca del veicolo con il quale e'
stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso
appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del
sequestro si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 224-ter»;
b) al comma 1-bis, le parole da: «e si applicano» fino
alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «e,
fatto salvo quanto previsto dal settimo e dall'ottavo
periodo del comma 1, la patente di guida e' sempre
revocata ai sensi del capo H, sezione H, del titolo VI.
E' fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo
222»;
c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Quando gli accertamenti di cui al comma 2
forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti
ragionevole motivo di ritenere che il conducente del
veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di
sostanze stupefacenti o psicotrope, i conducenti, nel
rispetto della riservatezza personale e senza
pregiudizio per l'integrita' fisica, possono essere
sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici e
strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del
cavo orale prelevati a cura di personale sanitario
ausiliario delle forze di polizia. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e
della salute, sentiti la Presidenza del Consiglio dei
ministri ? Dipartimento per le politiche antidroga e il
Consiglio superiore di sanita', da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono stabilite le modalita',
senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato, di effettuazione degli accertamenti di cui al
periodo precedente e le caratteristiche degli strumenti
da impiegare negli accertamenti medesimi. Ove necessario
a garantire la neutralita' finanziaria di cui al
precedente periodo, il medesimo decreto puo' prevedere
che gli accertamenti di cui al presente comma siano
effettuati, anziche' su campioni di mucosa del cavo
orale, su campioni di fluido del cavo orale»;
d) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Nei casi previsti dal comma 2-bis, qualora non sia
possibile effettuare il prelievo a cura del personale
sanitario ausiliario delle forze di polizia ovvero
qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale
prelievo, gli agenti di polizia stradale di cui
all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori
obblighi previsti dalla legge, accompagnano il
conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili
afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero
presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle
accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il
prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini
dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la
presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le
medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti,
compatibilmente con le attivita' di rilevamento e di
soccorso»;
e) al comma 5, il secondo periodo e' soppresso;
f) al comma 6, dopo le parole: «sulla base» sono
inserite le seguenti: «dell'esito degli accertamenti
analitici di cui al comma 2-bis, ovvero»;
g) al comma 8, le parole: «di cui ai commi 2, 3 o 4»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 2,
2-bis, 3 o 4»;
h) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente:
«8-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis
del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria
puo' essere sostituita, anche con il decreto penale di
condanna, se non vi e' opposizione da parte
dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica
utilita' di cui all'articolo 54 del decreto legislativo
28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalita' ivi
previste e consistente nella prestazione di un'attivita'
non retribuita a favore della collettivita' da svolgere,
in via prioritaria, nel campo della sicurezza e
dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le
province, i comuni o presso enti o organizzazioni di
assistenza sociale e di volontariato, nonche' nella
partecipazione ad un programma terapeutico e
socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come
definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309. Con il decreto penale o con la
sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di
esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo
59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare
l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilita'.
In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto
legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica
utilita' ha una durata corrispondente a quella della
sanzione detentiva irrogata e della conversione della
pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di
lavoro di pubblica utilita'. In caso di svolgimento
positivo del lavoro di pubblica utilita', il giudice
fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato,
dispone la riduzione alla meta' della sanzione della
sospensione della patente e revoca la confisca del
veicolo sequestrato. La decisione e' ricorribile in
cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno
che il giudice che ha emesso la decisione disponga
diversamente. In caso di violazione degli obblighi
connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica
utilita', il giudice che procede o il giudice
dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di
ufficio, con le formalita' di cui all'articolo 666 del
codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi,
della entita' e delle circostanze della violazione,
dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino
di quella sostituita e della sanzione amministrativa
della sospensione della patente e della confisca. Il
lavoro di pubblica utilita' puo' sostituire la pena per
non piu' di una volta».
4. Le disposizioni degli articoli 186, 186-bis e 187 del
decreto legislativo n. 285 del 1992, rispettivamente
modificate e introdotte dal presente articolo, entrano
in vigore il giorno successivo a quello della
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale.
Art. 34.
(Modifica all'articolo 191 del decreto legislativo n.
285 del 1992, in materia di attraversamenti pedonali)
1. All'articolo 191 del decreto legislativo n. 285 del
1992, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Quando il traffico non e' regolato da agenti o da
semafori, i conducenti devono fermarsi quando i pedoni
transitano sugli attraversamenti pedonali. Devono
altresi' dare la precedenza, rallentando e
all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che si accingono ad
attraversare sui medesimi attraversamenti pedonali. Lo
stesso obbligo sussiste per i conducenti che svoltano
per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si
trova un attraversamento pedonale, quando ai pedoni non
sia vietato il passaggio. Resta fermo il divieto per i
pedoni di cui all'articolo 190, comma 4».
Art. 35.
(Modifiche all'articolo 200 del decreto legislativo n.
285 del 1992,in materia di contestazione e
verbalizzazione delle violazioni)
1. All'articolo 200 del decreto legislativo n. 285 del
1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «La violazione, quando e'
possibile, deve essere» sono sostituite dalle seguenti:
«Fuori dei casi di cui all'articolo 201, comma 1-bis, la
violazione, quando e' possibile, deve essere»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Dell'avvenuta contestazione deve essere redatto
verbale contenente anche le dichiarazioni che gli
interessati chiedono vi siano inserite. Il verbale, che
puo' essere redatto anche con l'ausilio di sistemi
informatici, contiene la sommaria descrizione del fatto
accertato, gli elementi essenziali per l'identificazione
del trasgressore e la targa del veicolo con cui e' stata
commessa la violazione. Nel regolamento sono determinati
i contenuti del verbale».
Art. 36.
(Modifiche all'articolo 201 del decreto legislativo n.
285 del 1992, in materia di notificazione delle
violazioni)
1. All'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del
1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «entro centocinquanta giorni»
sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti:
«entro novanta giorni»;
b) al comma 1, dopo il quarto periodo e' inserito il
seguente:
«Quando la violazione sia stata contestata
immediatamente al trasgressore, il verbale deve essere
notificato ad uno dei soggetti individuati ai sensi
dell'articolo 196 entro cento giorni dall'accertamento
della violazione»;
c) al comma 1-bis, la lettera g) e' sostituita dalla
seguente:
«g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati
ai centri torici, alle zone a traffico limitato, alle
aree pedonali, o della circolazione sulle corsie e sulle
strade riservate attraverso i dispositivi previsti
dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15
maggio 1997, n. 127»;
d) al comma 1-bis, dopo la lettera g) e' inserita la
seguente:
«g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli
articoli 141, 143, commi 11 e 12, 146, 170, 171, 213 e
214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature
di rilevamento»;
e) al comma 1-ter, l'ultimo periodo e' sostituito dai
seguenti:
«Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma
1-bis non e' necessaria la presenza degli organi di
polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante
rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati
omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo
completamente automatico. Tali strumenti devono essere
gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di
cui all'articolo 12, comma 1»;
f) dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente:
«1-quater. In occasione della rilevazione delle
violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-bis), non e'
necessaria la presenza degli organi di polizia stradale
qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o
apparecchiature che sono stati omologati ovvero
approvati per il funzionamento in modo completamente
automatico. Tali strumenti
devono essere gestiti direttamente dagli organi di
polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, e
fuori dei centri abitati possono essere installati ed
utilizzati solo sui tratti di strada individuati dai
prefetti, secondo le direttive fornite dal Ministero
dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti. I tratti di strada di cui al periodo
precedente sono individuati tenendo conto del tasso di
incidentalita' e delle condizioni strutturali,
plano-altimetriche e di traffico».
2. Le disposizioni dell'articolo 201 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato
dal comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si
applicano alle violazioni commesse dopo la data di
entrata in vigore della presente legge.
Art. 37.
(Modifiche agli articoli 202 e 207 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, in materia di pagamento in
misura ridotta e di sanzioni per i veicoli immatricolati
all'estero o muniti di targa EE)
1. All'articolo 202 del decreto legislativo n. 285 del
1992, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 2, quando
la violazione degli articoli 142, commi 9 e 9-bis, 148,
167, in tutte le ipotesi di eccedenza del carico
superiore al 10 per cento della massa complessiva a
pieno carico, 174, commi 5, 6 e 7, e 178, commi 5, 6 e
7, e' commessa da un conducente titolare di patente di
guida di categoria C, C+E, D o D+E nell'esercizio
dell'attivita' di autotrasporto di persone o cose, il
conducente e' ammesso ad effettuare immediatamente,
nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in
misura ridotta di cui al comma 1. L'agente trasmette al
proprio comando o ufficio il verbale e la somma riscossa
e ne rilascia ricevuta al trasgressore,facendo menzione
del pagamento nella copia del verbale che consegna al
trasgressore medesimo.
2-ter. Qualora il trasgressore non si avvalga della
facolta' di cui al comma 2-bis, e' tenuto a versare
all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma
pari alla meta' del massimo della sanzione pecuniaria
prevista per la violazione. Del versamento della
cauzione e' fatta menzione nel verbale di contestazione
della violazione. La cauzione e' versata al comando o
ufficio da cui l'agente accertatore dipende.
2-quater. In mancanza del versamento della cauzione di
cui al comma 2-ter, e' disposto il fermo amministrativo
del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il
predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore
a sessanta giorni. Il veicolo sottoposto a fermo
amministrativo e' affidato in custodia, a spese del
responsabile della violazione, ad uno dei soggetti
individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 214-bis».
2. All'articolo 207 del decreto legislativo n. 285 del
1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo e'
affidato in custodia, a spese del responsabile della
violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del
comma 1 dell'articolo 214-bis»;
b) il comma 4-bis e' abrogato.
Art. 38.
(Introduzione dell'articolo 202-bis del decreto
legislativo n. 285 del 1992, in materia di rateazione
delle sanzioni pecuniarie)
1. Dopo l'articolo 202 del decreto legislativo n. 285
del 1992 e' inserito il seguente:
«Art. 202-bis. (Rateazione delle sanzioni pecuniarie).
1. I soggetti tenuti al pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria per una o piu' violazioni
accertate contestualmente con uno stesso verbale, di
importo superiore a 200 euro, che versino in condizioni
economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione
del pagamento in rate mensili.
2. Puo' avvalersi della facolta' di cui al comma 1 chi
e' titolare di un reddito imponibile ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a
euro 10.628,16. Ai fini di cui al presente comma, se
l'interessato convive con il coniuge o con altri
familiari, il reddito e' costituito dalla somma dei
redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni
componente della famiglia, compreso l'istante, e i
limiti di reddito di cui al periodo precedente sono
elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari
conviventi.
3. La richiesta di cui al comma 1 e' presentata al
prefetto, nel caso in cui la violazione sia stata
accertata da funzionari, ufficiali e agenti di cui al
primo periodo del comma 1 dell'articolo 208. E'
presentata al presidente della giunta regionale, al
presidente della giunta provinciale o al sindaco, nel
caso in cui la violazione sia stata accertata da
funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle
regioni, delle province o dei comuni.
4. Sulla base delle condizioni economiche del
richiedente e dell'entita' della somma da pagare,
l'autorita' di cui al comma 3 dispone la ripartizione
del pagamento fino ad un massimo di dodici rate se
l'importo dovuto non supera euro 2.000, fino ad un
massimo di ventiquattro rate se l'importo dovuto non
supera euro 5.000, fino ad un massimo di sessanta rate
se l'importo dovuto supera euro 5.000.
L'importo di ciascuna rata non puo' essere inferiore a
euro 100.
Sulle somme il cui pagamento e' stato rateizzato si
applicano gli interessi al tasso previsto dall'articolo
21, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni.
5. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata
entro trenta giorni dalla data di contestazione o di
notificazione della violazione. La presentazione
dell'istanza implica la rinuncia ad
avvalersi della facolta' di ricorso al prefetto di cui
all'articolo 203 e di ricorso al giudice di pace di cui
all'articolo 204-bis.
L'istanza e' comunicata dall'autorita' ricevente
all'ufficio o comando da cui dipende l'organo
accertatore. Entro novanta giorni dalla presentazione
dell'istanza l'autorita' di cui al comma 3 del presente
articolo adotta il provvedimento di accoglimento o di
rigetto. Decorso il termine di cui al periodo
precedente, l'istanza si intende respinta.
6. La notificazione all'interessato dell'accoglimento
dell'istanza, con la determinazione delle modalita' e
dei tempi della rateazione, ovvero del provvedimento di
rigetto e' effettuata con le modalita' di cui
all'articolo 201. Con le modalita' di cui al periodo
precedente e' notificata la comunicazione della
decorrenza del termine di cui al quarto periodo del
comma 5 del presente articolo e degli effetti che ne
derivano ai sensi del medesimo comma. L'accoglimento
dell'istanza, il rigetto o la decorrenza del termine di
cui al citato quarto periodo del comma 5 sono comunicati
al comando o ufficio da cui dipende l'organo
accertatore.
7. In caso di accoglimento dell'istanza, il comando o
ufficio da cui dipende l'organo accertatore provvede
alla verifica del pagamento di ciascuna rata. In caso di
mancato pagamento della prima rata o, successivamente,
di due rate, il debitore decade automaticamente dal
beneficio della rateazione. Si applicano le disposizioni
del comma 3 dell'articolo 203.
8. In caso di rigetto dell'istanza, il pagamento della
sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro
trenta giorni dalla notificazione del relativo
provvedimento ovvero dalla notificazione di cui al
secondo periodo del comma 6.
9. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro
e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei
trasporti, sono disciplinate le modalita' di attuazione
del presente articolo.
10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del
lavoro e delle politiche
sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono
aggiornati ogni due anni gli importi di cui ai commi 1,
2 e 4 in misura pari all'intera variazione, accertata
dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni
precedenti. Il decreto di cui al presente comma e'
adottato entro il 1° dicembre di ogni biennio e gli
importi aggiornati si applicano dal 1° gennaio dell'anno
successivo».
Art. 39.
(Modifiche agli articoli 204-bis e 205 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, in materia di ricorso al
giudice di pace e di opposizione)
1. All'articolo 204-bis del decreto legislativo n. 285
del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dai seguenti:
«3. Il ricorso e il decreto con cui il giudice fissa
l'udienza di comparizione sono notificati, a cura della
cancelleria, all'opponente o, nel caso sia stato
indicato, al suo procuratore, e ai soggetti di cui al
comma 4-bis, anche a mezzo di fax o per via telematica
all'indirizzo elettronico comunicato ai sensi
dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123.
3-bis. Tra il giorno della notificazione e l'udienza di
comparizione devono intercorrere termini liberi non
maggiori di trentagiorni, se il luogo della
notificazione si trova in Italia, o di sessanta giorni,
se si trova all'estero. Se il ricorso contiene istanza
di sospensione del provvedimento impugnato, l'udienza di
comparizione deve essere fissata dal giudice entro venti
giorni dal deposito dello stesso.
3-ter. L'opposizione non sospende l'esecuzione del
provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi e
documentati motivi, disponga diversamente nella prima
udienza di comparizione, sentite l'autorita' che ha
adottato il provvedimento e la parte ricorrente, con
ordinanza motivata e impugnabile con ricorso in
tribunale»;
b) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. La legittimazione passiva nel giudizio di cui al
presente articolo spetta al prefetto, quando le
violazioni opposte sono state accertate da funzionari,
ufficiali e agenti dello Stato, nonche' da funzionari e
agenti delle Ferrovie dello Stato, delle ferrovie e
tranvie in concessione e dell'ANAS; spetta a regioni,
province e comuni, quando le violazioni sono state
accertate da funzionari, ufficiali e agenti,
rispettivamente, delle regioni, delle province e dei
comuni o, comunque, quando i relativi proventi sono ad
essi devoluti ai sensi dell'articolo 208. Il prefetto
puo' essere rappresentato in giudizio da funzionari
della prefettura-ufficio territoriale del Governo»;
c) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace
determina l'importo della sanzione e impone il pagamento
della somma con sentenza immediatamente eseguibile. Il
pagamento della somma deve avvenire entro i trenta
giorni successivi alla notificazione della sentenza e
deve essere effettuato a vantaggio dell'amministrazione
cui appartiene l'organo accertatore, con le modalita' di
pagamento da questa determinate»;
d) al comma 6, le parole: «che superino l'importo della
cauzione prestata all'atto del deposito del ricorso»
sono soppresse;
e) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«9-bis. La sentenza con cui e' accolto o rigettato il
ricorso e' trasmessa, entro trenta giorni dal deposito,
a cura della cancelleria del giudice, all'ufficio o
comando da cui dipende l'organo accertatore».
2. Il comma 3 dell'articolo 205 del decreto legislativo
n. 285 del 1992 e' abrogato.
Art. 40.
(Modifiche all'articolo 208 del decreto legislativo n.
285 del 1992, in materia di destinazione dei proventi
delle sanzioni amministrative pecuniarie)
1. All'articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del
1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «e delle
finanze» sono inserite le seguenti: «, dell'interno»;
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, il Ministro dell'interno e il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
trasmettono annualmente al Parlamento, entro il 31
marzo, una relazione sull'utilizzo delle quote dei
proventi di cui al comma 2 effettuato nell'anno
precedente»;
c) i commi 4, 4-bis e 5 sono sostituiti dai seguenti:
«4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi
spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma
1 e' destinata:
a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a
interventi di sostituzione, di ammodernamento, di
potenziamento, dimessa a norma e di manutenzione della
segnaletica delle strade di proprieta' dell'ente;
b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al
potenziamento delle attivita' di controllo e di
accertamento delle violazioni in materia di circolazione
stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi,
mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia
provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere
d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;
c) ad altre finalita' connesse al miglioramento della
sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle
strade di proprieta' dell'ente, all'installazione, all'
ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e
alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del
manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei
piani di cui all'articolo 36, a interventi per la
sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali
bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo
svolgimento, da parte degli organi di polizia locale,
nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici
finalizzati all'educazione stradale, a misure di
assistenza e di previdenza per il personale di cui alle
lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle
misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a
interventi a favore della mobilita' ciclistica.
5. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1
determinano annualmente, con delibera della giunta, le
quote da destinare alle finalita' di cui al comma 4.
Resta facolta' dell'ente destinare in tutto o in parte
la restante quota del 50 per cento dei proventi alle
finalita' di cui al citato comma 4.
5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del
comma 4 puo' anche essere destinata ad assunzioni
stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo
determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al
finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi
di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla
sicurezza stradale, nonche' a progetti di potenziamento
dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni
di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto
di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei
servizi di polizia provinciale e di polizia municipale
di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1
dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi
di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla
sicurezza stradale».
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 2
dell'articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del
1992, i proventi spettanti allo Stato di cui al comma 1
del citato articolo 208, ulteriori rispetto alle
esigenze di complessiva compensazione finanziaria e di
equilibrio di bilancio, sono individuati a consuntivo,
annualmente, con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze. Con successivo decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i
Ministeri dell'interno, dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e dell'economia e delle
finanze, tenuto conto delle esigenze di finanza
pubblica, una quota parte delle risorse accertate ai
sensi del periodo precedente e' destinata alle seguenti
finalita':
a) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
nella misura del 25 per cento del totale annuo, per la
realizzazione degli interventi previsti nei programmi
annuali di attuazione del Piano nazionale della
sicurezza stradale; una quota non inferiore a un quarto
delle risorse di cui alla presente lettera e' destinata
a interventi specificamente finalizzati alla
sostituzione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla
messa a norma e alla manutenzione della segnaletica
stradale; un'ulteriore quota non inferiore a un quarto
delle risorse di cui alla presente lettera e' destinata,
ad esclusione delle strade e delle autostrade affidate
in concessione, a interventi di installazione, di
potenziamento, di messa a norma e di manutenzione delle
barriere, nonche' di sistemazione del manto stradale;
b) al Ministero dell'interno, nella misura del 10 per
cento del totale annuo, per l'acquisto di automezzi,
mezzi e attrezzature delle forze di polizia, di cui
all'articolo 12, comma 1, lettere a), b), c), d) e
f-bis), del decreto legislativo n. 285 del 1992
destinati al potenziamento dei servizi di controllo
finalizzati alla sicurezza della circolazione stradale e
ripartiti annualmente con decreto del Ministro
dell'interno, proporzionalmente all'ammontare
complessivo delle sanzioni relative a violazioni
accertate da ciascuna delle medesime forze di polizia;
c) al Ministero dell'interno, nella misura del 5 per
cento del totale annuo, per le spese relative
all'effettuazione degli accertamenti di cui agli
articoli 186, 186-bis e 187 del decreto legislativo n.
285 del 1992, comprese le spese sostenute da soggetti
pubblici su richiesta degli organi di polizia;
d) al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, nella misura del 5 per cento del totale
annuo, per la predisposizione dei programmi obbligatori
di cui all'articolo 230, comma 1, del decreto
legislativo n. 285 del 1992;
e) al Ministero dell'interno, nella misura del 5 per
cento del totale annuo, per garantire la piena
funzionalita' degli organi di polizia stradale, la
repressione dei comportamenti di infrazione alla guida
ed il controllo sull'efficienza dei veicoli.
3. Le entrate di cui al comma 2 affluiscono ad
un'apposita contabilita' speciale per essere destinate
alle finalita' indicate dal citato comma 2.
4. La destinazione dei proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie di cui al presente articolo e'
determinata dalle amministrazioni a consuntivo,
attribuendo carattere di priorita' ai programmi di spesa
gia' avviati o pianificati.
Art. 41.
(Introduzione dell'articolo 214-ter del decreto
legislativo n. 285 del 1992, in materia di destinazione
dei veicoli confiscati)
1. Dopo l'articolo 214-bis del decreto legislativo n.
285 del 1992 e' inserito il seguente:
«Art. 214-ter. (Destinazione dei veicoli confiscati).
1. I veicoli acquisiti dallo Stato a seguito di
provvedimento definitivo di confisca adottato ai sensi
degli articoli 186, commi 2, lettera c), 2-bis e 7,
186-bis, comma 6, e 187, commi 1 e 1-bis, sono assegnati
agli organi di polizia che ne facciano richiesta,
prioritariamente per attivita' finalizzate a garantire
la sicurezza della circolazione stradale, ovvero ad
altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non
economici che ne facciano richiesta per finalita' di
giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.
Qualora gli organi o enti di cui al periodo precedente
non presentino richiesta di assegnazione, i beni sono
posti in vendita. Se la procedura di vendita e'
antieconomica, con provvedimento del dirigente del
competente ufficio del Ministero dell'economia e delle
finanze e' disposta la cessione gratuita o la
distruzione del bene.
Il provvedimento e' comunicato al pubblico registro
automobilistico per l'aggiornamento delle iscrizioni. Si
applicano le disposizioni del comma ibis dell' articolo
214-bis.
2. Si applicano, in quanto compatibili, l'articolo
2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, e l'articolo 301-bis del testo
unico delle disposizioni legislative in materia
doganale, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive
modificazioni, concernenti la gestione, la vendita o la
distruzione dei beni mobili registrati».
Art. 42.
(Modifiche all'articolo 218 e introduzione dell'articolo
218-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in
materia di sanzione accessoria della sospensione della
patente e di applicazione della sospensione della
patente per i neo-patentati)
1. All'articolo 218 del decreto legislativo n. 285 del
1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. L'organo che ha ritirato la patente di guida la
invia, unitamente a copia del verbale, entro cinque
giorni dal ritiro, alla prefettura del luogo della
commessa violazione. Entro il termine di cui al primo
periodo, il conducente a cui e' stata sospesa la
patente, solo nel caso in cui dalla commessa violazione
non sia derivato un incidente, puo' presentare istanza
al prefetto intesa ad ottenere un permesso di guida, per
determinate fasce orarie, e comunque di non oltre tre
ore al giorno, adeguatamente motivato e documentato per
ragioni di lavoro, qualora risulti impossibile o
estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con
mezzi pubblici o comunque non propri, ovvero per il
ricorrere di una situazione che avrebbe dato diritto
alle agevolazioni di cui all'articolo 33 della legge 5
febbraio 1992, n. 104. Il prefetto, nei quindici giorni
successivi, emana l'ordinanza di sospensione, indicando
il periodo al quale si estende la sospensione stessa.
Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati da
ogni singola norma, e' determinato in relazione all'entita'
del danno apportato, alla gravita' della violazione
commessa, nonche' al pericolo che l'ulteriore
circolazione potrebbe cagionare. Tali due ultimi
elementi, unitamente alle motivazioni dell'istanza di
cui al secondo periodo ed alla relativa documentazione,
sono altresi' valutati dal prefetto per decidere della
predetta istanza. Qualora questa sia accolta, il periodo
di sospensione e' aumentato di un numero di giorni pari
al doppio delle complessive ore per le quali e' stata
autorizzata la guida, arrotondato per eccesso.
L'ordinanza, che eventualmente reca l'autorizzazione
alla guida, determinando espressamente fasce orarie e
numero di giorni, e' notificata immediatamente
all'interessato, che deve esibirla ai fini della guida
nelle situazioni autorizzate. L'ordinanza e' altresi'
comunicata, per i fini di cui all'articolo 226, comma
11, all'anagrafe degli abilitati alla guida. Il periodo
di durata fissato decorre dal giorno del ritiro. Qualora
l'ordinanza di sospensione non sia emanata nel
termine di quindici giorni, il titolare della patente
puo' ottenerne la restituzione da parte della
prefettura. Il permesso di guida in costanza di
sospensione della patente puo' essere concesso una sola
volta»;
b) al comma 3, le parole: «dalle iscrizioni sulla
patente» sono sostituite dalle seguenti:
«dall'interrogazione dell'anagrafe nazionale degli
abilitati alla guida»;
c) al comma 4, le parole: «viene comunicata al
competente ufficio del Dipartimento per i trasporti
terrestri, che la iscrive nei propri registri» sono
sostituite dalle seguenti: «e' comunicata all'anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida»;
d) al comma 6, dopo le parole: «circola abusivamente»
sono inserite le seguenti: «, anche avvalendosi del
permesso di guida di cui al comma 2 in violazione dei
limiti previsti dall'ordinanza del prefetto con cui il
permesso e' stato concesso,».
2. Dopo l'articolo 218 del decreto legislativo n. 285
del 1992 e'inserito il seguente:
«Art. 218-bis. ? (Applicazione della sospensione della
patente per i neo-patentati). ? 1. Salvo che sia
diversamente disposto dalle norme del titolo V, nei
primi tre anni dalla data di conseguimento della patente
di categoria B, quando e' commessa una violazione per la
quale e' prevista l'applicazione della sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della
patente, di cui all'articolo 218, la durata della
sospensione e' aumentata di un terzo alla prima
violazione ed e' raddoppiata per le violazioni
successive.
2. Qualora, nei primi tre anni dalla data di
conseguimento della patente di categoria B, il titolare
abbia commesso una violazione per la quale e' prevista
l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente per un periodo superiore
a tre mesi, le disposizioni del comma 1 si applicano per
i primi cinque anni dalla data di conseguimento della
patente.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano
anche al conducente titolare di patente di categoria A,
qualora non abbia gia' conseguito anche la patente di
categoria B. Se la patente di categoria B e' conseguita
successivamente al rilascio della patente di categoria
A, le disposizioni di cui ai citati commi 1 e 2 si
applicano dalla data di conseguimento della patente di
categoria B».
Art. 43.
(Modifiche agli articoli 219, 219-bis e 222, modifica
dell'articolo 223 e abrogazione dell'articolo 130-bis
del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di
revoca e ritiro della patente di guida)
1. All'articolo 219 del decreto legislativo n. 285 del
1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, le parole: «dopo che sia trascorso
almeno un anno» sono sostituite dalle seguenti: «dopo
che siano trascorsi almeno due anni» ed e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Fino alla data di entrata in
vigore della disciplina applicativa delle disposizioni
della direttiva 2006/ 126/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 dicembre 2006, i soggetti ai quali
e' stata revocata la patente non possono conseguire il
certificato di idoneita' per la guida di ciclomotori ne'
possono condurre tali veicoli»;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«3-ter. Quando la revoca della patente di guida e'
disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli
186, 186-bis e 187, non e' possibile conseguire una
nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere
dalla data di accertamento del reato.
3-quater. La revoca della patente di guida ad uno dei
conducenti di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere
b), c) e d), che consegue all'accertamento di uno dei
reati di cui agli articoli 186, comma 2, lettere b) e
c),
e 187, costituisce giusta causa di licenziamento ai
sensi dell'articolo 2119 del codice civile».
2. All'articolo 219-bis del decreto legislativo n. 285
del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice,
e' disposta la sanzione amministrativa accessoria del
ritiro, della sospensione o della revoca della patente
di guida e la violazione da cui discende e' commessa da
un conducente di ciclomotore, le sanzioni amministrative
si applicano al certificato di idoneita' alla guida
posseduto ai sensi dell'articolo 116, commi 1-bis e
Iter, ovvero alla patente posseduta ai sensi
dell'articolo 116, comma 1-quinquies, secondo le
procedure degli articoli 216, 218, 219 e 223. In caso di
circolazione durante il periodo di applicazione delle
sanzioni accessorie si applicano le sanzioni
amministrative di cui agli articoli 216, 218 e 219. Si
applicano altresi' le disposizioni dell' articolo
126-bis»;
b) il comma 2 e' abrogato.
3. Al comma 2 dell'articolo 222 del decreto legislativo
n. 285 del 1992, le parole: «di cui al terzo periodo»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui al secondo o al
terzo periodo».
4. L'articolo 223 del decreto legislativo n. 285 del
1992 e' sostituito dal seguente:
«Art. 223. ? (Ritiro della patente di guida in
conseguenza di ipotesi di reato). 1. Nelle ipotesi di
reato per le quali e' prevista la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione o della
revoca della patente di guida, l'agente o l'organo
accertatore della violazione ritira immediatamente la
patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro
dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo
della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli
atti, dispone la sospensione provvisoria della validita'
della patente di guida, fino ad un massimo di due anni.
Il provvedimento, per i fini di cui all'articolo 226,
comma 11, e' comunicato all'anagrafe nazionale degli
abilitati alla guida.
2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si
applicano anche nelle ipotesi di reato di cui
all'articolo 222, commi 2 e 3. La trasmissione della
patente di guida, unitamente a copia del rapporto e del
verbale di contestazione, e' effettuata dall'agente o
dall'organo che ha proceduto al rilevamento del
sinistro. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove
sussistano fondati elementi di un'evidente
responsabilita', la sospensione provvisoria della
validita' della patente di guida fino ad un massimo di
tre anni.
3. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la
sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi
dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel
termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica
al prefetto indicato nei commi 1 e 2 del presente
articolo.
4. Avverso il provvedimento di sospensione della
patente, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, e'
ammessa opposizione, ai sensi dell'articolo 205».
5. L'articolo 130-bis del decreto legislativo n. 285 del
1992 e' abrogato.
6. Le disposizioni degli articoli 219 e 219-bis del
decreto legislativo n. 285 del 1992, modificate,
rispettivamente, dalla lettera a) del comma 1 e dal
comma 2 del presente articolo, entrano in vigore il
giorno successivo a quello della pubblicazione della
presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 44.
(Introduzione dell'articolo 224-ter del decreto
legislativo n. 285 del 1992, in materia di applicazione
delle sanzioni amministrative accessorie della confisca
e del fermo e disposizioni in materia di confisca dei
ciclomotori e dei motocicli con cui sono state commesse
violazioni amministrative)
1. Alla sezione II del capo II del titolo VI del decreto
legislativo n. 285 del 1992, dopo l'articolo 224-bis e'
aggiunto il seguente:
«Art. 224-ter. (Procedimento di applicazione delle
sanzioni amministrative accessorie della confisca
amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza
di ipotesi di reato).
1. Nelle ipotesi di reato per le quali e' prevista la
sanzione amministrativa accessoria della, confisca del
veicolo, l'agente o l'organo accertatore della
violazione procede al sequestro ai sensi delle
disposizioni dell'articolo 213, in quanto compatibili.
Copia del verbale di sequestro e' trasmessa, unitamente
al rapporto, entro dieci giorni, dall'agente o
dall'organo accertatore, tramite il proprio comando o
ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del
Governo del luogo della commessa violazione. Il veicolo
sottoposto a sequestro e' affidato ai soggetti di cui
all'articolo 214-bis.
2. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo,
il cancelliere del giudice che ha pronunciato la
sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi
dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel
termine di quindici giorni, ne trasmette copia
autentica al prefetto affinche' disponga la confisca
amministrativa ai sensi delle disposizioni dell'articolo
213 del presente codice, in quanto compatibili.
3. Nelle ipotesi di reato per le quali e' prevista la
sanzione amministrativa accessoria del fermo
amministrativo del veicolo, l'agente o l'organo
accertatore della violazione dispone il fermo
amministrativo provvisorio del veicolo per trenta
giorni, secondo la procedura di cui all'articolo 214, in
quanto compatibile.
4. Quando la sentenza penale o il decreto di
accertamento del reato e di condanna sono irrevocabili,
anche se e' stata applicata la sospensione della pena,
il cancelliere del giudice che ha pronunciato la
sentenza o il decreto, nel termine di quindici giorni,
ne trasmette copia autentica all'organo di polizia
competente affinche' disponga il fermo amministrativo
del veicolo ai sensi delle disposizioni dell'articolo
214, in quanto compatibili.
5. Avverso il sequestro di cui al comma 1 e avverso il
fermo amministrativo di cui al comma 3 del presente
articolo e' ammessa opposizione ai sensi dell'articolo
205.
6. La declaratoria di estinzione del reato per morte
dell'imputato importa l'estinzione della sanzione
amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del
reato per altra causa, il prefetto, ovvero, in caso di
fermo, l'ufficio o il comando da cui dipende l'agente o
l'organo accertatore della violazione, verifica la
sussistenza o meno delle condizioni di legge per
l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria
e procede ai sensi degli articoli 213 e 214, in quanto
compatibili. L'estinzione della pena successiva alla
sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto
sull'applicazione della sanzione amministrativa
accessoria. 7. Nel caso di sentenza irrevocabile di
proscioglimento, il
prefetto, ovvero, nei casi di cui al comma 3, l'ufficio
o il comando da cui dipende l'agente o l'organo
accertatore della violazione, ricevuta la comunicazione
della cancelleria, ordina la restituzione del veicolo
all'intestatario. Fino a tale ordine, sono fatti salvi
gli effetti del fermo amministrativo provvisorio
disposto ai sensi del citato comma 3».
2. Salvo il caso di confisca definitiva, i ciclomotori e
i motoveicoli utilizzati per commettere una delle
violazioni amministrative di cui agli articoli 97, comma
6, 169, comma 7, 170 e 171 del decreto legislativo n.
285 del 1992 prima della data di entrata in vigore della
legge 24 novembre 2006, n. 286, sono restituiti ai
proprietari previo pagamento delle spese di recupero, di
trasporto e di custodia.
3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo l'amministrazione competente provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
Art. 45.
(Modifica all'articolo 230 del decreto legislativo n.
285 del 1992,in materia di educazione stradale)
1. Al comma 1 dell'articolo 230 del decreto legislativo
n. 285 del 1992, le parole da: «i Ministri delle
infrastrutture e dei trasporti» fino a: «predispongono»
sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con
proprio decreto, da emanare di concerto con i Ministri
delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno e
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
avvalendosi dell'Automobile Club d'Italia, predispone».
2. Il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 230 del
decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo
modificato dal comma1 del presente articolo, e' adottato
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
3. I programmi di cui al comma 1 dell'articolo 230 del
decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo
modificato dal comma 1 del presente articolo, sono
svolti obbligatoriamente, nell'ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato, a decorrere
dall'anno scolastico 2011-2012.
CAPO II
ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA NELLA
CIRCOLAZIONE STRADALE
Art. 46.
(Istituzione del Comitato per l'indirizzo ed il
coordinamento delle attivita' connesse alla sicurezza
stradale)
1. Al fine di ottimizzare le sinergie delle attivita' di
sicurezza stradale, sotto ogni profilo svolte da tutti i
soggetti istituzionalmente preposti, anche ai vari
livelli di governo territoriale, e' istituito, presso il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il
Comitato per l'indirizzo ed il coordinamento delle
attivita' connesse alla sicurezza stradale, di seguito
denominato «Comitato».
2. Il Comitato svolge azione di supporto al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, in particolare al
fine di:
a) coordinare e rendere unitaria l'azione dello Stato in
coerenza
con gli indirizzi in materia di sicurezza stradale
definiti dall'Unione europea;
b) individuare, nell'ambito dei predetti indirizzi, le
linee di
azione prioritarie di intervento per la predisposizione
del Piano
nazionale della sicurezza stradale;
c) coordinare gli interventi per migliorare la sicurezza
stradale
posti in essere dai comuni e da altri soggetti pubblici
e privati in
materia;
d) verificare le misure adottate ed i risultati
conseguiti, anche
con riguardo agli interventi posti in essere dagli enti
proprietari
delle strade, comprese quelle gestite direttamente
dall'ANAS Spa e
dalle societa' concessionarie;
e) rendere parere al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti ai fini della predisposizione della
relazione annuale al Parlamento sullo stato della
sicurezza stradale in Italia;
f) favorire e promuovere il coordinamento delle
attivita' finalizzate alla raccolta dei dati relativi
all'incidentalita' stradale di cui all'articolo 56 della
presente legge;
g) favorire e promuovere il coordinamento delle
attivita' di raccolta e di diffusione delle informazioni
sul traffico e sulla viabilita';
h) favorire e promuovere il coordinamento dei soggetti
impegnati
a presidio della sicurezza della mobilita', per il
miglioramento
dell'efficienza degli interventi di emergenza e di
soccorso;
i) promuovere la formazione e l'aggiornamento degli
operatori del
settore.
3. Il Comitato e' presieduto dal Ministro delle
infrastrutture e
dei trasporti ed e' composto dai seguenti membri:
a) un rappresentante del Dipartimento per i trasporti,
la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle
finanze;
c) un rappresentante del Ministero della salute;
d) un rappresentante del Ministero dell' interno;
e) un rappresentante del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca;
f) un rappresentante del Ministero dello sviluppo
economico;
g) tre rappresentanti delle regioni, delle province
autonome di
Trento e di Bolzano e degli enti locali, nominati dalla
Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
4. I membri del Comitato di cui al comma 3, lettere a),
b), c), d),
e) ed f, hanno qualifica almeno di direttore generale o
equivalente
e sono nominati dai Ministri delle rispettive
amministrazioni di
appartenenza entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore
della presente legge. Per la partecipazione al Comitato
non e'
prevista la corresponsione di compensi o rimborsi spese
di alcun
genere.
5. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, di intesa con i Ministeri dell'economia e
delle finanze, della salute, dell'interno,
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e
dello sviluppo economico, da emanare entro il termine di
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, e' approvato un regolamento
organizzativo e di funzionamento interno del Comitato.
6. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
Art. 47.
(Obblighi degli enti proprietari e concessionari delle
strade e delle autostrade)
1. Gli enti proprietari e concessionari delle strade e
delle autostrade nelle quali si registrano piu' elevati
tassi di incidentalita' effettuano specifici interventi
di manutenzione straordinaria della sede stradale e
autostradale, delle pertinenze,
degli arredi, delle attrezzature e degli impianti,
nonche' di sostituzione, di ammodernamento, di
potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della
segnaletica e delle barriere volti a ridurre i rischi
relativi alla circolazione. Al finanziamento degli
interventi di cui al presente comma si provvede nei
limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti,
da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore
della presente legge, sono individuate le tipologie di
interventi di
cui al comma 1, con particolare riferimento alla
sostituzione della
segnaletica obsoleta o danneggiata, alla sostituzione
delle barriere
obsolete o danneggiate, all'utilizzo di strumenti e
dispositivi,
anche realizzati con materiale proveniente da pneumatici
usati,
idonei a migliorare la sicurezza della circolazione
stradale, nonche'
alla sistemazione, al ripristino e al miglioramento del
manto stradale.
3. Degli interventi di cui all'articolo 14 del decreto
legislativo n. 285 del 1992 e al presente articolo si
tiene conto ai fini della
definizione degli obblighi a carico dell'ente
concessionario e delle
modalita' di determinazione degli incrementi tariffari
nelle convenzioni da stipulare successivamente alla data
di entrata in
vigore della presente legge.
Art. 48.
(Disposizioni in materia di classificazione
amministrativa della rete autostradale e stradale di
interesse nazionale)
1. Dopo l'articolo 1 del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 461, e' inserito il seguente:
«Art. 1-bis. ? 1. Alle modifiche della rete autostradale
e stradale di interesse nazionale esistente, individuata
ai sensi del presente decreto, si provvede, su
iniziativa dello Stato o delle
regioni interessate, con decreto del Presidente del
Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei
lavori pubblici e previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano di
cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281,
sentite le Commissioni parlamentari competenti per
materia.
2. Le modifiche di cui al comma 1 consistono nel
trasferimento tra
Stato e regioni, e nella conseguente riclassificazione,
di intere strade o di singoli tronchi.
3. Alle integrazioni della rete autostradale e stradale
diinteresse nazionale costituite dalla realizzazione di
nuove strade o
tronchi, nonche' di varianti che alterano i capisaldi
del tracciato,
si provvede, fatte salve le norme in materia di
programmazione e
realizzazione di opere autostradali, sentito il
Consiglio superiore
dei lavori pubblici, con l'inserimento dei relativi
studi e progetti
negli strumenti di pianificazione e programmazione
nazionale in
materia di viabilita'. Con l'approvazione di tali
strumenti le nuove
strade o tronchi nonche' le varianti che alterano i
capisaldi del
tracciato sono classificati di interesse nazionale e,
per le varianti, e' contestualmente definita l'eventuale
declassificazione
del tronco sotteso alla variante, senza trasferimento di
risorse
finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da
parte dello Stato o di ANAS Spa. Successivamente alla
realizzazione e prima della messa in esercizio, con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti si provvede all'inserimento delle nuove strade
o tronchi nonche' delle varianti nelle tabelle allegate
al presente decreto e, in caso di variante, alla
eventuale declassificazione del tronco sotteso alla
variante.
4. Per le integrazioni della rete autostradale e
stradale di interesse nazionale costituite dalla
realizzazione di varianti che non alterano i capisaldi
del tracciato, la classificazione a strada di interesse
nazionale avviene di diritto.
5. Per i tratti di strada della rete autostradale e
stradale di interesse nazionale, dismessi a seguito
della realizzazione di varianti di cui al comma 4,
ovvero che attraversano i centri abitati con popolazione
superiore a 10.000 abitanti, si applica quanto previsto
dall'articolo 4, commi da 3 a 7, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495.
6. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, entro il 28 febbraio di ogni anno, sono
aggiornate le tabelle di cui
al presente decreto con le variazioni di cui ai commi 4
e 5, avvenute
nell'anno solare precedente».
2. All'articolo 1, comma 4, lettera b), della legge 15
marzo 1997,
n. 59, l'ultimo periodo e' soppresso.
Art. 49.
(Introduzione del casco elettronico e della «scatola
nera»)
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti puo'
emanare,
sentito, per quanto di competenza, il Garante per la
protezione dei
dati personali, direttive al fine di prevedere,
compatibilmente con
la normativa comunitaria e nel rispetto della disciplina
in materia
di protezione dei dati personali, l'impiego in via
sperimentale, da
parte dei conducenti e degli eventuali passeggeri di
ciclomotori e
motoveicoli, del casco protettivo elettronico e
l'equipaggiamento in
via sperimentale degli autoveicoli per i quali e'
richiesta, ai sensi
del comma 3 dell'articolo 116 del decreto legislativo n.
285 del
1992, la patente di guida di categoria C, D o E, con un
dispositivo
elettronico protetto, denominato «scatola nera», idoneo
a rilevare,
allo scopo di garantire la sicurezza stradale, la
tipologia del
percorso, la velocita' media e puntuale del veicolo, le
condizioni
tecnico-meccaniche del medesimo e la condotta di guida,
nonche', in caso di incidente, a ricostruirne la
dinamica.
Art. 50.
(Certificazione di assenza di abuso di sostanze
alcoliche e di assenza di assunzione di sostanze
stupefacenti o psicotrope per chi esercita attivita' di
autotrasporto)
1. Per l'esercizio dell'attivita' professionale di
trasporto su
strada che richieda la patente di guida di categoria C,
C+E, D, D+E,
l'interessato deve produrre apposita certificazione con
cui si
esclude che faccia abuso di sostanze alcoliche ovvero
uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
2. Con decreto del Ministro della salute da adottare, di
concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri ?
Dipartimento per le politiche
antidroga, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della
presente legge, sono definite le caratteristiche della
certificazione
di cui al comma 1, sono individuati i soggetti
competenti a rilasciarla e sono disciplinate le
procedure di rilascio.
3. Le spese connesse al rilascio della certificazione di
cui al comma 1 sono a carico dei soggetti che la
richiedono. Le amministrazioni pubbliche interessate
provvedono alle attivita' previste dal presente articolo
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 51.
(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2005, n.
286, in materia di responsabilita' del vettore, del
committente, del caricatore e del proprietario della
merce, di documenti di trasporto e di rilascio della
patente di guida per l'esercizio di attivita' di
autotrasportatore)
1. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e
successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7 e' aggiunto, in fine, il seguente
comma:
«7-bis. Quando dalla violazione di disposizioni del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, derivino la
morte di persone o lesioni personali gravi o gravissime
e la violazione sia stata commessa alla guida di uno dei
veicoli per i quali e' richiesta la patente di guida di
categoria C o C+E, e' disposta la verifica, presso il
vettore, il committente, nonche' il caricatore e il
proprietario della merce oggetto del trasporto, del
rispetto delle
norme sulla sicurezza della circolazione stradale
previste dal presente articolo e dall'articolo 83-bis
del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni»;
b) al comma 6 dell'articolo 7-bis e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni
dell'articolo 207 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni»;
c) all'articolo 22, dopo il comma 7 e' aggiunto il
seguente:
«7-bis. In deroga ai criteri di propedeuticita' di cui
all'articolo
116, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, puo'
conseguire la patente di guida corrispondente alle
categorie della
patente estera posseduta il conducente titolare di
patente di guida
rilasciata da uno Stato con il quale non sussistono le
condizioni di
reciprocita' richieste dall'articolo 136, comma 2, del
decreto
legislativo n. 285 del 1992, dipendente di un'impresa di
autotrasporto di persone o cose avente sede in Italia e
titolare di
carta di qualificazione del conducente rilasciata in
Italia per mera
esibizione della patente di guida posseduta, il quale ha
stabilito la
propria residenza in Italia da oltre un anno. All'atto
del rilascio
della patente, al titolare e' rilasciato anche un
duplicato della
carta di qualificazione del conducente con scadenza di
validita'
coincidente con quella della carta di qualificazione
duplicata. Le
medesime disposizioni si applicano anche qualora il
dipendente di
un'impresa di autotrasporto di persone o cose avente
sede in Italia e titolare di carta di qualificazione del
conducente rilasciata in Italia per mera esibizione
della patente di guida posseduta, sia titolare di una
patente rilasciata da uno Stato membro dell'Unione
europea, su conversione di patente rilasciata da Stato
terzo con il
quale non sussistono le condizioni di reciprocita'
richieste dall'articolo 136, comma 2, del decreto
legislativo n. 285 del 1992,
che scada di validita'».
Art. 52.
(Introduzione dell'articolo 46-bis e modifica
all'articolo 60 della legge 6 giugno 1974, n. 298, in
materia di sanzioni per il cabotaggio stradale in
violazione della normativa comunitaria)
1. Alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive
modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 46 e' inserito il seguente:
«Art. 46-bis. ? (Cabotaggio stradale in violazione della
normativa
comunitaria). ?1. Qualora un veicolo immatricolato
all'estero
effettui trasporti di cabotaggio in violazione delle
disposizioni di
cui al regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio, del
25 ottobre
1993, nonche' della relativa disciplina nazionale di
esecuzione, si
applicano la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 5.000 a euro 15.000, nonche' la
sanzione amministrativa
accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un
periodo di tre mesi ovvero, in caso di reiterazione nel
triennio, per un periodo di sei mesi. il veicolo
sottoposto a fermo amministrativo, secondo le
procedure di cui all'articolo 214 del codice della
strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, e' affidato in custodia, a spese del
responsabile
della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai
sensi dell'articolo 214-bis del citato codice; si
applicano le disposizioni dell'articolo 207 del medesimo
codice»;
b) il quarto comma dell'articolo 60 e' sostituito dal
seguente:
«Qualora le violazioni di cui agli articoli 26 e
46 siano commesse da un veicolo immatricolato
all'estero, esercente attivita' di autotrasporto
internazionale o di cabotaggio, si applicano le
disposizioni dell'articolo 207 del codice della strada,
di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni».
2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 53.
(Misure per la prevenzione dei danni e degli incidenti
stradali legati al consumo di alcool)
1. L'articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 14. (Vendita e somministrazione di bevande
alcoliche e superalcoliche sulle autostrade).
1. Nelle aree di servizio situate lungo le strade
classificate del tipo A di cui all'articolo 2, comma 2,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e'
vietata la vendita per asporto di bevande superalcoliche
dalle ore 22 alle ore 6.
2. Nelle medesime aree di cui al comma 1, e' altresi'
vietata la somministrazione di bevande superalcoliche.
Nelle stesse aree e' vietata la somministrazione di
bevande alcoliche dalle ore 2 alle ore 6.
3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e'
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
2.500 a euro 7.000.
4. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 e'
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
3.500 a euro 10.500.
5. Qualora, nell'arco di un biennio, sia reiterata una
delle violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1 o
2, il prefetto territorialmente competente in relazione
al luogo della commessa violazione dispone la
sospensione della licenza relativa alla vendita e
somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche
per un periodo di trenta giorni».
2. L'articolo 6-bis del decreto-legge 27 giugno 2003, n.
151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2003, n. 214, e' abrogato.
Art. 54.
(Modifiche alla disciplina della somministrazione e
vendita di alcool nelle ore notturne)
1. All'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n.
117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
ottobre 2007, n. 160, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
«2. I titolari e i gestori degli esercizi muniti della
licenza prevista dai commi primo e secondo dell'articolo
86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di
cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, ivi compresi gli esercizi
ove si svolgono, con qualsiasi modalita', spettacoli o
altre forme di intrattenimento e svago, musicali o
danzanti, nonche' chiunque somministra bevande alcoliche
o superalcoliche in spazi o aree pubblici ovvero nei
circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da
associazioni, devono interrompere la vendita e la
somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche
alle ore 3 e non possono riprenderla nelle tre ore
successive, salvo che sia diversamente disposto dal
questore in considerazione di particolari esigenze di
sicurezza.
2-bis. I titolari e i gestori degli esercizi di
vicinato, di cui agli articoli 4, comma 1, lettera d), e
7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e
successive modificazioni, devono interrompere la vendita
per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle
ore 24 alle ore 6, salvo che sia diversamente disposto
dal questore in considerazione di particolari esigenze
di sicurezza.
2-ter. I divieti di cui ai commi 2 e 2-bis non si
applicano alla vendita e alla somministrazione di
bevande alcoliche e superalcoliche effettuate nella
notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio e nella notte
tra il 15 e il 16 agosto.
2-quater. I titolari e i gestori dei locali di cui al
comma 2, che proseguano la propria attivita' oltre le
ore 24, devono avere presso almeno un'uscita del locale
un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, di
tipo precursore chimico o elettronico, a disposizione
dei clienti che desiderino verificare il proprio stato
di idoneita' alla guida dopo l'assunzione di alcool.
Devono altresi' esporre all'entrata, all'interno e
all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:
a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi
livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare
espirata;
b) le quantita', espresse in centimetri cubici, delle
bevande alcoliche piu' comuni che determinano il
superamento del tasso alcolemico per la guida in stato
di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare
anche sulla base del peso corporeo.
2-quinquies. I titolari e i gestori di stabilimenti
balneari muniti della licenza di cui ai commi primo e
secondo dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni, sono
autorizzati a svolgere nelle ore pomeridiane particolari
forme di intrattenimento e svago danzante,
congiuntamente alla somministrazione di bevande
alcoliche, in tutti i giorni della settimana, nel
rispetto della normativa vigente in materia e, ove
adottati, dei regolamenti e delle ordinanze comunali,
comunque non prima delle ore 17 e non oltre le ore 20.
Sono fatte salve le autorizzazioni gia' rilasciate per
lo svolgimento delle forme di intrattenimento e svago di
cui al presente comma nelle ore serali e notturne. Per
lo svolgimento delle forme di intrattenimento di cui al
presente comma non si applica l'articolo 80 del citato
testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 2,
2-bis e 2-quinquies comporta la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000.
Qualora siano state contestate, nel corso del biennio,
due distinte violazioni dell'obbligo previsto ai commi
2, 2-bis e 2- quinquies e' disposta la sospensione della
licenza o dell'autorizzazione all'esercizio del-l'
attivita' ovvero dell'esercizio dell'attivita' medesima
per un periodo da sette fino a trenta giorni, secondo la
valutazione dell'autorita' competente.
L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma
2-quater comporta la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 300 a euro 1.200».
2. Le disposizioni di cui al comma 2-quater
dell'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre
2007, n. 160, introdotto dal comma 1 del presente
articolo, si applicano, per i locali diversi da quelli
ove si svolgono spettacoli o altre forme di
intrattenimento, a decorrere dal terzo mese successivo
alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 55.
(Disposizioni in materia di individuazione dei prodotti
farmaceutici pericolosi per la guida dei veicoli)
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
tutti i prodotti farmaceutici, soggetti o meno a
prescrizione medica e presentati sotto qualsiasi forma,
che producono effetti negativi in relazione alla guida
dei veicoli e dei natanti.
2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Ministro della
salute sono individuati i prodotti farmaceutici di cui
al comma 1. Con successivi decreti del medesimo Ministro
si provvede annualmente all'aggiornamento dell'elenco
dei prodotti farmaceutici di cui al periodo precedente.
3. Sulle confezioni esterne o sui contenitori dei
prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 del presente
articolo deve essere riportato, nel rispetto di quanto
previsto dall'articolo 79 del decreto legislativo 24
aprile 2006, n. 219, un pittogramma che indica in modo
ben visibile la pericolosita' per la guida derivante
dall'assunzione del medicinale e le avvertenze di
pericolo.
4. Con decreto del Ministro della salute, da emanare
entro sessanta giorni dalla data di emanazione del
decreto di cui al comma 2, sono individuate le modalita'
di attuazione delle disposizioni del comma 3, anche con
riferimento alle confezioni di prodotti farmaceutici di
dimensioni ridotte.
5. Le imprese farmaceutiche e le altre imprese che
producono i prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2
si uniformano alle disposizioni del presente articolo
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui al comma 4.
6. La distribuzione dei prodotti farmaceutici di cui ai
commi 1 e 2 confezionati prima del termine di cui al
comma 5 e' consentita fino alla data di scadenza
indicata nell'etichetta del prodotto.
7. Qualora i prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2
siano posti in commercio dopo il termine di cui al comma
5 senza il pittogramma di cui al comma 3, il titolare
dell'autorizzazione all'immissione in commercio e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 10.000 a euro 25.000.
8. Nell'ipotesi prevista dal comma 7, il Ministro della
salute, con provvedimento motivato, ordina al titolare
dell'autorizzazione all'immissione in commercio del
prodotto farmaceutico l'adeguamento della confezione,
stabilendo un termine per l'adempimento.
9. In caso di mancata ottemperanza entro il termine
indicato ai sensi del comma 8, il Ministro della salute
sospende l'autorizzazione all'immissione in commercio
del prodotto farmaceutico fino al compiuto adempimento.
Art. 56.
(Raccolta e invio dei dati relativi all'incidentalita'
stradale)
1. Ferme restando le competenze dell'Istituto nazionale
di statistica e dell'Automobile Club d'Italia, con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno,
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
sono fissati i termini e le modalita' per la
trasmissione, in via telematica, dei dati relativi
all'incidentalita' stradale da parte delle Forze
dell'ordine e degli enti locali al Dipartimento per i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e
statistici del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, ai fini dell'aggiornamento degli archivi
previsti dagli articoli 225 e 226 del decreto
legislativo n. 285 del 1992.
2. Per la predisposizione della dotazione strumentale
necessaria per l'attuazione delle disposizioni del comma
1 e' autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2010 e 2011. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione della
dotazione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
CAPO III
DISPOSIZIONI DI CARATTERE SOCIALE E DI SEMPLIFICAZIONE
Art. 57.
(Misure alternative alla pena detentiva)
1. In luogo della misura detentiva dell'arresto prevista
dall'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del
1992 e dagli articoli 186, 186-bis e 187 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo,
rispettivamente, modificati e introdotto dall'articolo
33 della presente legge, a richiesta di parte puo'
essere disposta la misura alternativa dell'affidamento
in prova ai servizi sociali di cui all'articolo 47 della
legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni, individuati con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro della giustizia, preferibilmente tra i servizi
sociali che esercitano l'attivita' nel settore
dell'assistenza alle vittime di sinistri stradali e alle
loro famiglie.
Art. 58.
(Modifiche all'articolo 74 del codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
contrassegni su veicoli a servizio di persone invalide)
1. All'articolo 74 del codice in materia di protezione
dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «di simboli o diciture dai
quali puo' desumersi la speciale natura
dell'autorizzazione per effetto della sola visione del
contrassegno» sono sostituite dalle seguenti: «di
diciture dalle quali puo' essere individuata la persona
fisica interessata»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Per fini di cui al comma 1, le generalita' e
l'indirizzo della persona fisica interessata sono
riportati sui contrassegni con modalita' che non
consentono la loro diretta visibilita' se non in caso di
richiesta di esibizione o di necessita' di
accertamento».
Art. 59.
(Rilascio di un permesso di guida provvisorio in
occasione del rinnovo della patente)
1. Ai titolari di patente di guida, chiamati per
sottoporsi alla prescritta visita medica presso le
competenti commissioni mediche locali per il rinnovo
della patente stessa, gli uffici della motorizzazione
civile sono autorizzati a rilasciare, per una sola
volta, un permesso di guida provvisorio, valido fino
all'esito finale delle procedure di rinnovo.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente
articolo non si applicano in favore dei titolari di
patente di guida che devono sottoporsi a visita medica
ai sensi degli articoli 186, comma 8, e 187, comma 6,
del decreto legislativo n. 285 del 1992.
CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CORRETTO ACCERTAMENTO DELLE
VIOLAZIONI
Art. 60.
(Caratteristiche degli impianti semaforici e di altri
dispositivi)
1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da emanare, sentita la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono definite le caratteristiche
per l'omologazione e per l'installazione di dispositivi
finalizzati a visualizzare il tempo residuo di
accensione delle luci dei nuovi impianti semaforici, di
impianti impiegati per regolare la velocita' e di
impianti attivati dal rilevamento della velocita' dei
veicoli in arrivo.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
decorsi sei mesi dall'adozione del decreto di cui al
medesimo comma 1.
Art. 61.
(Modalita' di accertamento delle violazioni al decreto
legislativo n. 285 del 1992 da parte degli enti locali)
1. Agli enti locali e' consentita l'attivita' di
accertamento strumentale delle violazioni al decreto
legislativo n. 285 del 1992 soltanto mediante strumenti
di loro proprieta' o da essi acquisiti con contratto di
locazione finanziaria o di noleggio a canone fisso, da
utilizzare ai fini dell'accertamento delle violazioni
esclusivamente con l'impiego del personale dei corpi e
dei servizi di polizia locale, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 5 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999,
n. 250.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 luglio 2010
NAPOLITANO
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Alfano |